CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 novembre 2013
118.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01202 Velo: Sulla soppressione della sezione distaccata di Portoferraio in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione del deputato Velo, relativa alla soppressione della Sezione distaccata di Portoferraio del Tribunale di Livorno, facendo presente, ancora una volta, che, con la riforma della geografia giudiziaria, le sezioni distaccate di Tribunale, così come espressamente consentito dalla legge delega, sono state integralmente soppresse, con conseguente eliminazione della relativa tabella dall'Ordinamento Giudiziario.
  Il legislatore delegato, infatti, ha ritenuto di dover procedere alla soppressione totale delle sezioni distaccate di tribunale sia in funzione dell'obiettivo di razionalizzazione e riequilibrio complessivo delle strutture giudiziarie sul territorio, così eliminando un modello organizzativo che si è dimostrato foriero di inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione, sia per finalità di risparmio e contenimento della spesa pubblica.
  Sotto quest'ultimo profilo, è stato calcolato che la riduzione del numero degli uffici giudiziari derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012 comporterà un intervento strutturale di riduzione della spesa pubblica, in particolare consentendo complessivi risparmi di spesa pari a 17.337.581,00 euro per l'anno 2013 ed a 31.358.999,00 euro per l'anno 2014, determinati dalla riduzione delle spese di gestione e funzionamento delle strutture giudiziarie che verranno soppresse.
  Si prevedono, inoltre, anche positive ricadute in termini di migliore e più razionale organizzazione dei mezzi e dei servizi giudiziari e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Da un lato, infatti, le ragioni giustificatrici che fondavano la previsione, in passato, delle vecchie preture ed, ora, delle sezioni distaccate di tribunale – rappresentate dall'esigenza di avvicinare la giustizia al cittadino – sono oggi in parte superate (in quanto lo sviluppo delle reti stradali e dei mezzi di trasporto, anche navali, ha «ravvicinato» le distanze) ed in parte perseguibili con altri mezzi (si pensi all'istituzione di servizi telematici denominati «sportelli della giustizia», ormai utilizzati da molti uffici giudiziari e comunque facilmente realizzabili, e, più in generale, al ricorso a strumenti come la posta certificata o al cosiddetto processo telematico). Dall'altro, le ridotte dimensioni e le connesse difficoltà organizzative proprie delle sezioni distaccate hanno spesso imposto ai presidenti dei tribunali l'adozione di provvedimenti organizzativi volti a trasferire la trattazione di procedimenti dalle sedi distaccate alle sedi centrali dei tribunali. Infatti, le carenze di mezzi e di personale (sia magistrati che cancellieri) proprie dei piccoli tribunali ed il minor livello di specializzazione dei magistrati di tali tribunali (costretti a «sapere un po’ di tutte le materie» e quindi non in grado di «specializzarsi su un'unica materia»), e la conseguente minore efficienza di tali uffici giudiziari, sono problematiche, da tempo note, che hanno, a fortiori, interessato le sezioni distaccate, in quanto uffici giudiziari (rectius, diramazioni di uffici giudiziari) Pag. 28di dimensioni ancora più ridotte di quelle dei piccoli tribunali. Ed è anche per tali motivi che si è imposto il superamento delle sezioni distaccate.
  Va anche ricordato che la legittimità delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 è stata di recente positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 237 del 3 luglio scorso.
  Pertanto, sulla base di tutte queste considerazioni, in attuazione della delega legislativa per la riforma della geografia giudiziaria, è stata decisa la soppressione della Sezione distaccata di Portoferraio, così come di tutte le altre sezioni distaccate di tribunale.
  Peraltro, con specifico riguardo alla situazione di Portoferraio, devo evidenziare anche che è stato mantenuto l'ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio: ciò varrà a garantire comunque un presidio giudiziario, anche per eventuali depositi di atti indirizzati ad altri uffici giudiziari.
  Inoltre, benché, in base all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, sia attribuito al Ministro della giustizia il potere di disporre, per un periodo non superiore a cinque anni, l'utilizzo degli immobili delle sedi distaccate qualora sussistano specifiche ragioni organizzative o funzionali ostative all'accorpamento presso la sede centrale del Tribunale, va evidenziato che il Presidente del Tribunale di Livorno non ha ritenuto di presentare istanza per l'utilizzo dell'immobile ubicato a Portoferraio, non sussistendo le ragioni organizzative e funzionali previste dalla legge, come peraltro attestato anche dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze.
  Quanto, invece, alle paventate ripercussioni negative che il provvedimento di soppressione potrebbe avere sui carichi di lavoro della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di Porto Azzurro per le traduzioni dei detenuti al tribunale di Livorno, si osserva che la situazione segnalata non sembra evidenziare particolari profili di criticità.
  Infatti, solo occasionalmente il personale di Porto Azzurro partecipa, in affiancamento, alle attività di traduzione dei detenuti, che di norma sono affidate a specifici reparti specializzati della Polizia penitenziaria. Pertanto il coinvolgimento del personale della struttura penitenziaria di Porto Azzurro in dette attività risulta obiettivamente molto modesto.
  In definitiva, la nuova situazione dovuta all'accorpamento degli uffici giudiziari non procurerà particolari scompensi all'organizzazione dei servizi d'istituto della casa di reclusione di Porto Azzurro, pur tenendo conto della carenza di organico del personale di Polizia penitenziaria, peraltro comune a quella dei restanti istituti penitenziari del Paese.
  Concludo quindi ribadendo la decisione del Governo di sopprimere le Sezioni distaccate, ma confermo anche l'impegno, ripetuto dal Ministro anche nella sua informativa al Senato dello scorso 11 settembre, a seguire costantemente gli effetti della riforma ed a valutare nel prossimo futuro l'eventuale necessità di interventi correttivi entro i termini previsti dalla legge delega (come si sta già facendo con una apposita commissione ministeriale, peraltro citata anche nell'interrogazione), tenendo nel massimo conto i contributi che vorranno fornire le forze politiche e tutti i soggetti interessati.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01388 Molteni ed altri: Sulla normativa relativa alle spese processuali in materia elettorale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione si riferisce all'azione popolare promossa ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) da tre consiglieri comunali e da un elettore di Cattolica (Rimini), diretta a far valere una pretesa causa di incompatibilità in capo al sindaco. L'interrogante si duole, in sostanza, dell'ammontare della condanna alle spese inflitta ai ricorrenti all'esito del giudizio.
  Al riguardo, devo premettere che il procedimento non si è ancora concluso. Come riferito dal Presidente f.f. della I sezione civile della Corte di Appello di Bologna, la Corte – con sentenza n. 1606 del 7 dicembre 2012 – ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 20-22 febbraio 2012 che aveva respinto il ricorso, rilevando che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in materia elettorale. La sentenza di appello ha, inoltre, ritenuto infondata e rigettato anche quella specifica doglianza degli appellanti che era relativa alla condanna alle spese di lite. Avverso la sentenza di appello, è stato poi proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente.
  I ricorrenti, quindi, sono stati condannati in primo grado, con sentenza confermata in appello, alla rifusione delle spese di assistenza legale, liquidate in euro 10.000,00 oltre gli accessori previsti dalla legge, nonché alle spese sostenute dalla parte convenuta per il proprio consulente tecnico, ammontanti ad euro 6.543,68, ed alle spese per il consulente tecnico d'ufficio, liquidate dal collegio con separato decreto.
  Trattandosi di vicenda tuttora sub iudice non è consentito valutarne il merito. In linea generale, la decisione del giudice sulle spese legali deve conformarsi – ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile – al cosiddetto principio della soccombenza. L'obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa discende dal principio secondo cui il diritto di agire o resistere in giudizio non deve andare a detrimento della parte che ha avuto ragione.
  La recente modifica normativa del terzo comma dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2011 sulla semplificazione dei riti civili), secondo cui le azioni popolari sono regolate dal rito «sommario» di cognizione – anziché da quello ordinario –, comporterà la riduzione dei tempi processuali e, conseguentemente, delle spese legali.
  Nel caso specifico evidenziato dall'interrogante, va, tuttavia, rilevato che il giudizio è stato instaurato in data antecedente all'entrata in vigore della menzionata riforma sulla semplificazione dei riti civili e, pertanto, è iniziato e proseguito con le forme – ed i tempi – del rito ordinario di cognizione.
  Per quanto riguarda invece gli oneri per l'attivazione del procedimento in questione, il legislatore ha previsto un'ampia possibilità di accesso all'azione popolare disponendo che la stessa possa essere proposta da chiunque, senza alcun onere Pag. 30derivante da tasse, imposte o spese di cancelleria, e che la parte interessata possa stare in giudizio personalmente in ogni grado, circostanza questa che comporta una ulteriore economicità della procedura.
  Tutto ciò chiarito, debbo fare presente che, allo stato, non risultano iniziative normative tese ad un ulteriore contenimento delle spese relative al procedimento in questione.
  In ogni caso, eventuali futuri interventi in materia non potranno non tenere in adeguata considerazione la tutela di tutte le parti processuali (sia della parte ricorrente che di quella resistente, sostenendo, anche quest'ultima, delle spese legali il cui rimborso risponde anche ad un principio di equità allorquando risulti vittoriosa all'esito del giudizio), non potranno non considerare che la quantificazione delle spese legali dipende da una molteplicità di circostanze concrete che è assai arduo prevedere e tipizzare preventivamente da parte del legislatore e non potranno non tenere conto, più in generale, dell'esigenza di un attento bilanciamento delle garanzie di accesso all'azione popolare con la necessità di evitare possibili abusi del rimedio, anche alla luce della continua crescita del contenzioso elettorale e della conseguente lievitazione dei costi per l'apparato pubblico.