CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2013
117.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (Atto n. 25).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (atto n. 25);
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione;
   rilevato che:
    il provvedimento in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 219 del 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), che ha affermato il principio di uguaglianza giuridica di tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale;
    l'affermazione del suddetto principio rappresenta un progresso culturale e giuridico unanimemente condiviso dalla Commissione, tanto in questa quanto nella precedente legislatura, nel corso della quale è stata esaminata in modo ampio ed approfondito la delega legislativa;
    la legge n. 219 del 2012, oltre a novellare direttamente alcune rilevanti disposizioni del codice civile, ha delegato il Governo a completare la riforma, dettando specifici principi e criteri direttivi;
    tra le principali modifiche normative apportate direttamente dall'articolo 1 della legge delega, si segnalano le seguenti: modifica della disciplina della parentela (articolo 74 c.c.), così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione; riformulazione dell'articolo 251 c.c., con ampliamento della possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi; riformulazione dell'articolo 276 c.c. in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, con la previsione che, morto il genitore e venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice; nuova formulazione dell'articolo 315 c.c., con affermazione del principio ispiratore dell'intero provvedimento, ovvero che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»; introduzione del nuovo articolo 315-bis c.c, che affianca ai doveri del figlio verso i genitori, i paralleli diritti ad essere mantenuto educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti, ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento; introduzione dell'articolo 448-bis, che sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione; abrogazione Pag. 20delle disposizioni sulla legittimazione dei figli naturali; sottrazione al tribunale dei minorenni della competenza rispetto ad una serie di provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento dei figli, che vengono assegnati al tribunale ordinario; conferma della competenza del tribunale per i minorenni per i provvedimenti in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli (articolo 333 c.c.), purché non sia in corso tra le parti un giudizio di separazione o divorzio o relativo all'esercizio della potestà genitoriale ex articolo 316 c.c;
    l'articolo 2 della legge 219 del 2012 delega il Governo a modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adattabilità, al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi;
    i princìpi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega prevedono, in particolare: la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali con i riferimenti ai figli; viene però fatto salvo l'uso delle denominazioni di figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, in relazione a disposizioni ad essi specificamente relative (lett. a)); una nuova articolazione e ridefinizione sistematica dei capi del titolo VII del libro primo, la cui rubrica è denominata «Dello stato di figlio» (lett. b)); la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, con la previsione che la filiazione fuori del matrimonio possa essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo (lett. c)); l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali (lett. d)); la modifica della disciplina del riconoscimento dei figli naturali con l'adeguamento al principio dell'unificazione dello stato di filiazione delle disposizioni sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori, con l'attribuzione al giudice della valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; l'inammissibilità del riconoscimento in tutti i casi in cui il riconoscimento medesimo sia in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato; l'abbassamento dell'età del figlio minore, da 16 a 14 anni, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, dell'impugnazione del riconoscimento previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale (articolo 264 c.c.) e ai fini del consenso all'azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore (articolo 274 c.c.) (lett. f)); la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati (lett. g)); l'unificazione della disciplina sui diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati sia nel matrimonio che fuori del matrimonio (lett. h)); la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato (lettera i)); l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio dell'unificazione dello stato di figlio (lettera l)); il necessario coordinamento della disciplina del diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995 al principio di unicità dello stato di figlio (lett. m)); la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale del figlio, con riguardo all'irrecuperabilità delle capacità genitoriali, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (lett. n)); la segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali dei minori, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno nonché i controlli che lo stesso tribunale effettua sulle situazioni di disagio segnalate agli enti locali (lett. o)); il diritto dei nonni ovvero la legittimazione Pag. 21degli ascendenti a fare valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (lett. p));
   osservato, quindi, che:
    nell'ambito dei sopracitati principi di delega, le principali novità recate dallo schema di decreto legislativo sono rappresentate: dallo spostamento dagli articoli articoli 155 e seguenti ai nuovi articoli da 337-bis a 337-octies delle disposizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale in tutte le ipotesi di «crisi» del rapporto tra i genitori, raccogliendo insieme la disciplina dei rapporti tra genitori e figli, sia nella fase «fisiologica» sia in quella in cui si dissolve il legame, matrimoniale o di fatto; dal riconoscimento ai nonni della possibilità di ricorrere al giudice per vedere riconosciuto il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (competenza del tribunale per i minorenni); dalla previsione e dalla disciplina dell'obbligo di ascolto del minore in tutti i procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo che il giudice ritenga l'ascolto in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo (nuovo articolo 336-bis c.c.); da interventi sulla disciplina delle successioni, finalizzate all'attuazione in tale ambito dell'estensione dei vincoli di parentela alla filiazione fuori dal matrimonio, a seguito della novella dell'articolo 74 c.c.;
   tanto premesso, rilevato che:
    nell'esaminare la delega, particolarmente articolata e complessa, la Commissione ha operato un'attenta distinzione tra principi e criteri direttivi che impongono una ricognizione della legislazione vigente al fine di apportarvi delle modifiche terminologiche e formali ovvero di coordinamento (come nel caso dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)) e principi e criteri direttivi volti a completare anche sotto il profilo sostanziale la riforma prevista dalla legge n. 219 del 2012;
    all'esito del dibattito e delle audizioni svolte dalla Commissione, tenuto conto anche dei lavori preparatori relativi all'esame della legge delega, approvata nel corso della precedente legislatura, lo schema presentato dal Governo appare conforme alla delega legislativa, della quale costituisce un equilibrato ed armonico sviluppo, in grado di ammodernare adeguatamente il codice civile, il codice di procedura civile e la restante legislazione in materia, in sintonia con l'evoluzione dei tempi e della coscienza sociale;
   rilevato, in particolare, che:
    lo schema di decreto attua, agli articoli 5 e 55, la trasposizione degli articoli da 155 a 155-sexies del codice civile, Libro primo, in un nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo dello stesso codice così rubricato «Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio»;
    i citati articoli da 155 a 155-sexies, come riformati dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, trovano, nella trasposizione nel nuovo Capo sulla responsabilità genitoriale, una parziale e meramente formale riformulazione dovuta ad integrazioni prevalentemente provenienti dall'articolo 6 della legge n. 898 del 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
    non possono considerarsi profili di novità, esorbitanti dalla delega, disposizioni sostanzialmente riproduttive di norme della predetta legge, espressive di principi e norme già vigenti, ampiamente applicate in via analogica dalla giurisprudenza, e collocate nel nuovo Titolo IX in ossequio al principio della riconduzione tutte le disposizioni sui figli a un regime unitario, che prescinda dalla loro nascita in costanza o meno di matrimonio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.