CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2013
109.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682-A Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1682-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013 recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   considerato quanto emerge dalla relazione tecnica aggiornata, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2006;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   ritenuto che:
    l'articolo 1, comma 4-ter, debba essere soppresso, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri non delimitabili nell'ambito delle risorse disponibili in ragione del contenzioso che potrebbe derivare dall'autorizzazione data ai dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio;
    la disposizione di cui all'articolo 2, comma 10, nella parte in cui esclude dalle amministrazioni soggette all'obbligo di invio del conto annuale anche gli organi a rilevanza costituzionale, oltre a quelli costituzionali, debba essere soppressa in quanto pregiudica l'acquisizione di informazioni sul personale statale contrattualizzato ed in regime di diritto pubblico, essenziali per la quantificazione degli oneri contrattuali e la corretta attuazione degli interventi in materia di finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 3-quater, debba essere inserita una clausola di neutralità finanziaria volta ad assicurare che dalle procedure di reclutamento ivi disciplinate non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 4, comma 3-septies, debba essere soppresso, in quanto prevede che, per gli anni 2014-2016, le procedure di mobilità possano riguardare un numero di unità superiore alla percentuale di turn-over prevista dalla legislazione vigente;
    l'articolo 4, comma 6-quater, poiché prevede un ampio intervento di stabilizzazione del personale degli enti locali da attivarsi su domanda e nel rispetto del solo limite delle risorse finanziarie disponibili, determini oneri non quantificati e privi di copertura,
    la citata disposizione debba pertanto essere opportunamente riformulata, da un lato, riferendo l'intervento normativo alle regioni e ai comuni, anziché alle amministrazioni pubbliche, e, dall'altro, richiamando esplicitamente il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi in materia di contenimento della spesa complessiva di personale;
    all'articolo 4, debbano essere riformulati il terzo periodo del comma 9 e il comma 9-bis, prevedendo espressamente che i vincoli e i termini previsti dal medesimo comma 9 possano essere derogati limitatamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale e dai Pag. 114relativi enti territoriali a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno;
    all'articolo 4, debbano essere riformulati il quarto e il quinto periodo del comma 9, al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti massimi di spesa concernenti il personale, prevedendo al contempo la possibilità di utilizzare le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, per i profili di ricercatore e di tecnologo degli enti di ricerca, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati a valere sulle predette risorse;
    la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 9-ter, concernente gli oneri derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato del personale del Ministero dell'interno, a valere sulle disponibilità giacenti presso CONSAP del fondo usura e antiracket, non appare idonea nella sua attuale formulazione;
    la citata copertura debba essere, quindi, riformulata riferendola a quota parte delle risorse derivanti dai contributi su premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, sono destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive;
    la predetta proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato debba essere comunque ricondotta nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 4-ter volte a considerare i permessi per le donazioni di sangue come periodi di servizio effettivo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati, determinano nuovi o maggiori oneri pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, a cui può provvedersi, in considerazione dell'esiguità dell'onere, mediante l'introduzione di un'adeguata copertura finanziaria;
    l'articolo 4-ter, come modificato dalle Commissioni di merito, debba essere soppresso nella parte in cui include tra i periodi di servizio effettivo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati, anche i congedi parentali di maternità e paternità, nonché quelli concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri – presumibilmente di sensibile entità – privi di quantificazione e copertura finanziaria;
    l'articolo 8, comma 2, dovrebbe essere riformulato, in modo da assicurare che l'esaurimento delle graduatorie per la qualifica di vigili del fuoco abbia luogo, comunque, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al successivo comma 3;
    all'articolo 8, il comma 5-bis debba essere soppresso, dal momento che la copertura a valere sugli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta insufficiente, in termini di indebitamento netto, a far fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti clinico-attitudinali richiesti per il reclutamento del personale volontario;
    l'articolo 10, comma 10-bis, debba essere riformulato al fine di puntualizzare che le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora poste a carico dei fondi strutturali e volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi, in quanto non incidenti sul bilancio pubblico;
   valutata l'opportunità di procedere, per quanto si tratti di profili non attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento: Pag. 115
    alla reintroduzione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, soppresse durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, che prevedono l'ampliamento e la revisione della disciplina degli incarichi di insegnamento mediante il loro affidamento con contratti a legislazione locale, in luogo dell'invio di personale di ruolo docente dall'Italia, posto che, in caso contrario, l'invarianza di spesa prevista dal comma 1 del medesimo articolo 9 dovrebbe essere assicurata unicamente in sede di ridefinizione del decreto interministeriale ivi previsto;
   considerato, infine, che si dovrebbe valutare l'opportunità di:
    precisare che le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), sono di carattere pubblico;
    modificare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, che prevedono l'estensione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a tutti i rifiuti speciali pericolosi e non solo a quelli pericolosi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, anche al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
  esprime

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, sopprimere il comma 4-ter;
   all'articolo 2, comma 10, sopprimere le parole: e di rilievo costituzionale;
   all'articolo 4, comma 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: della presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 3-septies;
   all'articolo 4, sostituire il comma 6-quater con il seguente: 6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
   all'articolo 4, comma 9, sopprimere il terzo periodo.
   conseguentemente, sostituire il comma 9-bis, con il seguente: 9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato Pag. 116stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
   all'articolo 4, comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.
   conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole da: possono essere utilizzate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere, altresì, utilizzate in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
   all'articolo 4, sostituire il comma 9-ter con il seguente: 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   all'articolo 4-ter, comma 1, sopprimere le parole da: , per i congedi parentali fino alla fine del comma.
   conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3;Pag. 117
   all'articolo 8, sopprimere il comma 5-bis;
   all'articolo 10, sostituire il comma 10-bis, con il seguente: 10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni, sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove siano finanziate dai Fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi.

  e con la seguente condizione:
   all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;
    b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel Paese ospitante da almeno un anno»;
    c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.”;
   d) al comma 2, le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”.

  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi e distorsioni applicative, di specificare, all'articolo 4, comma 3, lettera a), che le procedure concorsuali siano pubbliche;
   si valuti l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, che prevedono l'estensione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a tutti i rifiuti speciali pericolosi e non solo a quelli pericolosi.

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.9, 1.18, 1.27, 1.31, 1.32, 1.200, 1.211, 2.16, 2.17, 2.22, 2.23, 2.24, 2.46, 2.48, 2.49, 2.64, 2.65, 2.69, 2.71, 2.202, 2.203, 3.11, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.25, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.51, 4.52, 4.56, 4.57, 4.59, 4.67, 4.82, 4.85, 4.86, 4.90, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.109, 4.113, 4.114, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.136, 4.137, 4.139, 4.205, 4.213, 4.214, 4.244, 4.247, 4.249, 4.255, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.265, 4.266, 4.267, 4.300, 4.301, 4.312, 4.350, 4.351, 4-bis.202, 4-bis.203, 4-ter.1, 4-ter.5, 4-ter.6, 4-ter.201, 4-ter.202, 6.2, 6.4, 6.200, 6.201, 6.202, 7.4, 8.4, 8.8, 8.16, 8.17, 8.200, 11.2, 11.6, 11.7, 11.15, 11.17, 11.28, 11.33, 11.49, 11.56, 11.61, 11.290, 11.291, 12.16, 12.19, 12.21, 12.24, sugli articoli aggiuntivi 2.0200, 3-bis.04, 4-ter.0200, 4-ter.0202, 8.02, 8.0200, 8.0201, 9-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.».