CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2013
99.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-00470 Fragomeli: Sui decreti attuativi relativi alla riforma della geografia giudiziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel rispondere all'onorevole Fragomeli ritengo utile ricordare che con il decreto legislativo n. 156/2012 si è inteso realizzare un imponente riassetto organizzativo degli uffici del Giudice di pace. Ciò è stato fatto riducendo il numero di tali uffici in modo tale da far coincidere gli uffici con i circondari di riferimento, fatte salve alcune eccezioni in considerazione dei carichi di lavoro ovvero delle peculiarità delle sedi insulari.
  In tal senso, come del resto rilevato dallo stesso interrogante, è stata disposta la soppressione di più di 600 uffici del Giudice di pace collocati su tutto il territorio nazionale.
  Peraltro, come è noto, in corrispondenza della revisione di tali circoscrizioni giudiziarie l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo.
  Il successivo comma 3 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che entro dodici mesi dalla scadenza dei termine di cui al comma 2, il Ministro della Giustizia provveda sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti.
  Il 28 febbraio 2013 è stata effettuata la pubblicazione delle tabelle prima citate e il 29 aprile 2013 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle istanze di mantenimento degli uffici dei Giudice di pace.
  Ciò premesso, posso rispondere al quesito dell'interrogante sulla sede di Missaglia – per la quale non è stato richiesto il mantenimento – facendo presente che presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia è in corso una complessa procedura di valutazione delle numerose istanze pervenute che si concluderà, al più tardi, nel termine annuale di cui al citato comma 2. In tale lasso di tempo, necessario per la definitiva entrata in vigore della riforma, potrà avvenire il rilascio dei locali utilizzati dagli uffici dei Giudice di pace che cesseranno di funzionare.