CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 ottobre 2013
95.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che l'articolo 14:
    estende l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, commi da 231 a 233, della legge n. 266 del 2005), che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;
    il comma 1 dell'articolo in esame estende temporalmente l'applicazione della «definizione agevolata», comprendendo i giudizi il cui oggetto è individuato facendo riferimento ad un duplice criterio: la condotta, purché iniziata prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006; il danno erariale provocato dalla condotta medesima, purché verificatosi entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
    condizione di applicazione della «definizione agevolata» è la presentazione, ai sensi del comma 2, di apposita richiesta nel termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013: pertanto, mentre l'istituto previsto dalla legge finanziaria per il 2006 prescriveva che la richiesta fosse fatta in sede di impugnazione, la disposizione in esame pone il termine ultimo nell'individuazione di una data fissa;
    la formulazione del comma 232 dell'articolo 1 della L. 266/2005 non prevede alcun potere valutativo del giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di definizione, che «delibera» sull'istanza, mentre il comma 2 in esame, con la locuzione «in caso di accoglimento» evidenzia la discrezionalità del giudice circa l’an dell'accoglimento dell'istanza;
    il comma 2 prevede, inoltre, una maggiore discrezionalità del giudice sul quantum poiché stabilisce che la richiesta di definizione indichi una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e che il giudice determini la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta: viene dunque meno il vincolo posto dalla legge 266/2005, per effetto del quale la determinazione del giudice non poteva superare il limite del 30 per cento di quanto stabilito in primo grado;
   rilevato altresì che:
    la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 183 e 184 del 2007, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alle disposizioni introduttive del cosiddetto «condono erariale», ha affermato che le disposizioni sulla definizione agevolata in appello non producono alcun ingiustificato ed automatico Pag. 17effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa, ed hanno una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della quota di risarcimento dovuto;
    la Corte Costituzionale, con le predette sentenze, ha anche affermato che sussiste un ampio potere del giudice contabile di rigettare l'istanza in caso di non meritevolezza della definizione in via abbreviata e, in particolare, che alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta;
    la discrezionalità del giudice in merito all'accoglimento dell'istanza, che emerge dall'inciso «in caso di accoglimento», appare conforme agli orientamenti espressi dalle giurisprudenze, costituzionale e contabile, che si sono consolidate dal 2006 ad oggi;
   preso atto che:
    la relazione tecnica evidenzia che «la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013»;
    tale effetto è considerato dall'articolo 15, comma 3, del provvedimento a copertura degli oneri,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.