CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2013
89.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimere il Capo I.
1. 66. Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimerlo.
1. 34. Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 165, comma 1, del codice penale dopo le parole: «se il condannato non si oppone,» sono inserite le seguenti: «alla sottoposizione ad un programma di prevenzione della violenza, ovvero».
1. 42. Carfagna, Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 61 del codice penale aggiungere, in fine, il seguente numero: «11-quater) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto.».

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, lettera b) sopprimere il comma 3-sexies.
1. 50. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».
  1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, lettera b), sopprimere il comma 3-sexies.
1. 50. (nuova formulazione) Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini.
(Approvato)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 572 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso in presenza di minore degli anni diciotto».
1. 24. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

Pag. 24

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 572, del codice penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni diciotto.».
1. 44. Chiarelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 572, primo comma, del codice penale, dopo il primo periodo aggiungere: «Alla stessa pena soggiace chiunque compia gli atti di cui al primo comma alla presenza di minori di anni 18».
1. 62. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale dopo il numero 5) inserire il seguente:
   «5-bis) l'aver commesso un delitto contro la persona in presenza di un soggetto minore.».
1. 43. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo la parola: «danno» le parole: «di persona minore degli anni quattordici» fino alla fine del comma, con le seguenti: la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
*1. 30. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo la parola: «danno» le parole: «di persona minore degli anni quattordici» fino alla fine del comma, con le seguenti: la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
*1. 10. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1 sopprimere le parole: o in presenza.
1. 35. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente:
  «623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggravano il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
   a) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza;
   b) l'avere commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
   c) l'avere commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto;
   d) l'avere commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza.».
1. 12. Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, il numero 11) è sostituito dal seguente: «l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza, Pag. 25ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità, ovvero in presenza di minore di anni diciotto, ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza».

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater;
   b) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e.
1. 11. Marzano, Villecco Calipari, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: «623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'avere commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto».
1. 14. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,ovvero in presenza di minore di anni diciotto».
1. 13. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: «623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'avere commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza».
1. 19. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza».

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il capoverso 5-ter.
1. 17. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: «commesso» aggiungere le seguenti: «nei confronti di donna in stato di gravidanza o».
1. 60. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 572 del codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza».
1. 38. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Pag. 26

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 61, comma 1, numero 11), del codice penale, dopo le parole: «relazioni domestiche» sono aggiunte le seguenti: «, o affettive, anche senza convivenza».

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sopprimere il capoverso 5-quater;
   b) al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e.
1. 15. Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente: «623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggrava il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza».
1. 16. Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia persona legata da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, ovvero il genitore adottivo, ovvero il tutore, ovvero con la quale sia in relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza».
1. 20. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
1. 20. (nuova formulazione) Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al primo comma dell'articolo 576, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 5.1) è inserito il seguente:
    «5.2) dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della persona offesa ai sensi dell'articolo 572»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «5-ter) da chi ha riportato una precedente condanna per il delitto di cui all'articolo 575, anche in forma tentata, ad esclusione delle ipotesi previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 56. L'aggravante non si applica ove ricorra una circostanza attenuante prevista ai sensi degli articoli 114 e 116».
1. 22. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

Pag. 27

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente:
  «623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggravano il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, Capo I, Capo III Sezione I, II, III del codice penale, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
   a) l'avere commesso il fatto nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
   b) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità, abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
   c) l'avere commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto;
   d) l'avere commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza.».
1. 37. Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:
    «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
    5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è altresì della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis comportano uno stato di gravidanza.».
1. 8. La Russa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni, al primo comma:
   a) al numero 1) sostituire la parola: «quattordici» con la parola: «diciotto»;
   b) al numero 5) sostituire la parola: «sedici» con la parola: «diciotto»;
   c) dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:
    «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
    5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.»;
   d) al secondo comma sostituire la parola: «dieci» con la parola: «sedici.».
1. 9. La Russa.

  Al comma 2, capoverso 5-ter, dopo le parole: in stato di gravidanza aggiungere le seguenti: «il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dello stato di gravidanza, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile».
1. 48. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 2, capoverso 5-ter) dopo la parola: gravidanza, aggiungere le seguenti: «in particolare quando la violenza sessuale, fisica o psicologica nonché il maltrattamento alla donna provochi rischio per la sua vita, aborto, parto pre-termine, Pag. 28nonché morte o danni alla salute del nascituro.».
1. 3. Iori, Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:
  5-quater. Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che con la stessa persona convive o convissuto more uxorio.
1. 31. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 2, capoverso 5-quater, sostituire le parole: ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza con le seguenti: ovvero colui che con la stessa persona convive o ha convissuto more uxorio.
1. 45. Chiarelli.

  Al comma 2, capoverso 5-quater sostituire le parole: anche senza con le seguenti: non occasionale e stabile.
1. 2. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e senza differenza di genere.
1. 27. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 2, dopo il capoverso 5-quater, inserire il seguente:
  5-quinquies) alla presenza di un minorenne.
1. 52. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma primo, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore»;
   b) dopo il comma primo è inserito il seguente:
  «Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609-ter, primo comma, numero 5-quinquies e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile».
1. 53. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma primo, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore»;
   b) dopo il comma primo è inserito il seguente:
  «Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore in caso di figli minori, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile».
1. 53. (nuova formulazione) Sbrollini, Covello.
(Approvato)

Pag. 29

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma primo, le parole: «dagli articoli 600» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 572, 600» e le parole: «commessi in danno di minorenni», sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore»;
   b) dopo il comma primo è inserito il seguente:
  «Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572 e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.».
1. 54. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 610, al primo comma, dopo le parole: «è punito» inserire le seguenti: «, a querela della persona offesa,» e, al secondo comma, inserire, dopo le parole: «è aumentata» le seguenti: «, e si procede d'ufficio».
1. 55. Ermini, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies primo comma, del codice penale, le parole: «dagli articoli 600» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 572, 600» e le parole: «commessi in danno di minorenni», sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore».
1. 4. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies, comma primo, del codice penale, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore».
1. 5. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   al numero 1) la parola: «quattordici» è sostituita dalla parola: «diciotto».

  Conseguentemente è soppresso il numero 5).
1. 36. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 612, primo comma, le parole: «fino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 1.032».
1. 21. Businarolo, Turco, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole «con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle parole «con la reclusione da un anno a sei anni»;
   b) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona Pag. 30offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
   c) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».
1. 7. La Russa.

  Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
1. 41. Carfagna, Centemero.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a) dopo le parole: anche separato o divorziato aggiungere le seguenti: o non convivente.
1. 28. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «alla persona offesa» fino alla fine del periodo.
* 1. 46. Chiarelli.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «alla persona offesa» fino alla fine del periodo.
* 1. 32. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: o con ogni mezzo di pubblicità.
1. 49. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 3, lettera a) dopo la parola: telematici inserire le seguenti: ovvero nei confronti di donna in stato di gravidanza.
1. 39. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al terzo comma, dopo le parole: «a danno del minore», sono inserite le seguenti: «ovvero alla sua presenza».
1. 6. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso in presenza di minore degli anni diciotto.».
1. 25. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli, Nicchi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 18. Marzano, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 47. Chiarelli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 26. Galgano.

Pag. 31

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1. 64. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 3 sopprimere la lettera b).
*1. 401. Il relatore per la I Commissione.

  Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma:
  «5. La remissione della querela deve essere raccolta, a pena di inefficacia, nella fase delle indagini preliminari, dal pubblico ministero procedente; successivamente, dal giudice procedente; nella fase del giudizio di Cassazione, dal giudice della Corte di appello procedente. Chi riceve la remissione ha l'obbligo di verificare che la parte che rimette la querela non sia soggetta a violenza o minaccia per compiere l'atto. Di tale accertamento è fatta specifica menzione nel processo verbale di remissione».
1. 400. Il Relatore per la I Commissione.

  Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è aggiunto il seguente periodo: «Al soggetto nei cui confronti è stato richiesto l'ammonimento non è comunicato l'avvio del procedimento».
1. 40. Carfagna, Centemero.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole «di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale».
* 1. 61. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole «di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale».
* 1. 63. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice civile).

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 145, il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il dodicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata, informando altresì i coniugi che possono rivolgersi a servizi di mediazione familiare o a centri di giustizia riparativa, nonché ad altri servizi pertinenti Pag. 32presenti sul territorio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai conviventi».
   b) all'articolo 145, comma 2, la parola «questa» è sostituita dalle parole «la soluzione concordata di cui al comma 1».
   c) all'articolo 155-sexies, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi 2 e 2-bis: «2. L'articolo 155-sexies, comma 2, codice civile è sostituito dai seguenti: 2. Il giudice, sentite le parti, invita i coniugi a rivolgersi a servizi di mediazione familiare o a centri di giustizia riparativa per favorire il raggiungimento di accordi, fra cui quelli relativi ai comportamenti reciproci futuri, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse affettivo, morale e materiale dei figli e, ove occorra, anche ai fini della prevenzione del rischio di violenza domestica o di genere. In tali casi, il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155.

  2-bis. Ove ne ravvisi l'opportunità, il giudice può inoltre informare i coniugi su altri servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze, i centri antiviolenza e gli enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza, l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli».
   d) all'articolo 342-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il giudice dispone, altresì, ove occorra:
    a. l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché dei centri antiviolenza e degli enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza, l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli. I servizi sociali, i centri antiviolenza e i predetti enti realizzano, anche in collaborazione con i consultori familiari, i servizi di salute mentale e per le dipendenze e con il consenso degli interessati, gli opportuni interventi rispettivamente a tutela del coniuge o convivente che ha subito la condotta pregiudizievole e nei confronti del coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, riferendone gli eventuali esiti al giudice;
    b. l'attivazione di un centro di giustizia riparativa o di un servizio di mediazione familiare per l'espletamento di taluno dei programmi di loro competenza;
    c. il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante».
1. 02. Balduzzi, Piepoli, Binetti.
(Inammissibile)

Pag. 33

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 56. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente lettera:
  «0a) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f bis) aggiungere la seguente lettera: «f ter) delitti previsti dall'articolo 612 bis.».
2. 21. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 39. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) all'articolo 101, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore ai sensi dell'articolo 101 e nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”;».
2. 30. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è inserita la seguente: «582,» con le seguenti: sono inserite le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,».

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, comma 2, ovvero contro il convivente».
2. 82. Il relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: 582 inserire le seguenti parole: con esclusione delle ipotesi punibili a querela della persona offesa.
2. 25. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e con le modalità previste all'articolo 275 bis codice di procedura penale.
2. 20. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) l'articolo 282 quater è abrogato, sostituire la lettera b) con la seguente lettera:
   b) all'articolo 293: dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 bis. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2 devono essere immediatamente notificati alla persona offesa, Pag. 34al difensore della persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
  All'articolo 2 «Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale» al comma 1, il punto 2) della lettera b) è sostituito come segue: e) all'articolo 299:
  1) al comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere: «L'ordinanza di cui al presente comma deve essere contestualmente notificata, a cura della cancelleria, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, a pena di nullità».
  Viene contestualmente eliminato il punto 3).
2. 29. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 282-quater dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice che provvede ai sensi dell'articolo 299, comma 2.».
2. 6. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 71. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 57. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «582,» e le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612, secondo comma»;
2. 28. Terrosi, Covello.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:
  2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa o, qualora già coinvolti, ai servizi socio-assistenziali del territorio.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 deve essere contestualmente comunicata, a cura della cancelleria, alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa.»;
   b) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure interdittive e coercitive di cui al comma 1 deve essere contestualmente comunicata, a cura della cancelleria, alla persona offesa e, ove presente, al difensore della persona offesa.».
2. 40. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo le parole: commi 1 e 2 relativi inserire le Pag. 35seguenti: alle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.
2. 5. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), sostituire le parole: e 282-ter con le seguenti:, 282-ter, 283, 284, 285, 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria,.
2. 32. Il relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere i numeri 2) e 3).
2. 7. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da 282-bis alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede».

  Conseguentemente alla medesima lettera b), al numero 3), sostituire le parole: da 282-bis» alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
2. 33. Il relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente: dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure cautelari personali previste dagli articoli da 281 a 286 codice di procedura penale adottati nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 582, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis codice penale, devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
2. 81. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Scalfarotto, Tartaglione, Verini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), n. 1), dopo le parole: commi 1 e 2 relativi aggiungere le seguenti: delle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.
2. 3. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1 , lettera b) al punto 1) sopprimere le parole: al difensore della persona offesa e e contestualmente aggiungere dopo la parola: assistenziali le parole: , alla Questura e al Comando dell'Arma dei Carabinieri.
2. 58. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 lettera b), sopprimere il numero 2).
2. 59. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Pag. 36

  Al comma 1, lettera b), n. 2, dopo le parole: di revoca o di sostituzione inserire le seguenti: delle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.
2. 4. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), n. 2), apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire le parole: «misure previste dagli artt. 282 bis e 282 ter» con le seguenti: «misure cautelari personali previste dagli articoli da 281 a 286 codice di procedura penale, adottate nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 582, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis codice penale»;
   2) eliminare, le parole «a pena di inammissibilità».
2. 80. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3).
2. 60. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire le parole: «misure previste dagli artt. 282 bis e 282 ter» con le seguenti: «misure cautelari personali previste dagli articoli da 281 a 286 c.p.p., adottate nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 582, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis codice penale»;
   2) sopprimere, le parole «a pena di inammissibilità».
2. 79. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Tartaglione, Scalfarotto, Verini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: previsti dagli articoli inserire la seguente: 572 e dopo le parole: 609-undecies inserire le seguenti: 612-bis.
2. 22. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
  «Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico e previo adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa».
2. 31. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 72. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 2. 61. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Pag. 37

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
2. 41. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) la violenza verbale e psicologica, intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona, è equiparata alla violenza fisica.
2. 75. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 42. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 73. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che sia in attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.
2. 62. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
  «Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co. e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
  Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.
  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
  Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa famigliare ex art. 384 bis cpp..”».
2. 11. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

Pag. 38

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
  «Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano fondati motivi e specifici elementi, quali plurime e pregresse denunce o interventi d'urgenza degli agenti di polizia giudiziaria, per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
  Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.
  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
   Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa famigliare ex art. 384 bis cpp..”».
2. 12. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
  «Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano specifici elementi quali plurime e pregresse denunce o interventi d'urgenza degli agenti di polizia giudiziaria, che fanno ritenere fondato il grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
  Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.
  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
  Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa famigliare ex art. 384 bis cpp”».
2. 13. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
  «Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche Pag. 39oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co. e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
  Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.
  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
  Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa famigliare ex art. 384 bis cpp..”».
2. 14. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
  «Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
  Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.
  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
  Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa famigliare ex art. 384 bis cpp.”».
2. 24. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, con le seguenti: Il pubblico ministero ha facoltà di disporre, su segnalazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
2. 8. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 384-bis, al comma 1 dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero inserire le seguenti parole: nei casi in cui è applicabile l'articolo 282 bis cpp, anche fuori dalla flagranza.

  Conseguentemente, dopo le parole: frequentati dalla persona offesa sopprimere le parole: nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6.
2. 26. Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Covello, Cimbro, Bruno Bossio.

Pag. 40

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 384-bis», dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero aggiungere le seguenti: e previo adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modifiche e integrazioni.
2. 44. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 384-bis», comma 1, dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero inserire le seguenti: scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
2. 35. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 384-bis», sopprimere le parole: grave ed attuale.
2. 43. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: l'integrità fisica aggiungere le seguenti: e morale.
2. 70. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), inserire alla fine il seguente periodo: Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
2. 200. Il relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,» con le seguenti: le parole: «ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza sono sostituite dalle seguenti: ipotesi di reato di cui all'articolo 572 e ipotesi di reato dolose di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, ovvero, se maggiorenni, su richiesta della persona offesa o del suo difensore,.
2. 45. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,» con le seguenti: le parole: «ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale sono sostituite dalle seguenti: ipotesi di reato di cui all'articolo 572 e ipotesi di reato dolose di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale.
2. 46. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,» con le seguenti: dopo le parole: vi siano minorenni sono inserite le seguenti: ovvero, se maggiorenni, Pag. 41su richiesta della persona offesa o del suo difensore,.
2. 47. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: agli articoli con le seguenti: degli articoli.
2. 63. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
2. 64. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  All'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 612-bis»;
2. 16. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «572,» con le seguenti: le parole: «i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «i reati di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale,».
2. 48. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).
*2. 74. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
2. 65. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).
*2. 9. Chiarelli.

  All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni».
2. 15. Centemero.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, con le seguenti: Per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale,.
2. 49. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: per i delitti commessi con violenza alla persona.
2. 34. Il Relatore per la II Commissione.

Pag. 42

  Al comma 1 sopprimere la lettera h).
2. 66. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: Per i delitti contro la persona.
2. 2. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;
2. 18. Centemero.

  Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 415-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui al comma 1 è notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa».
2. 17. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 415-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui al comma 1 è notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.».
2. 19. Centemero.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa con le seguenti: «per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
2. 50. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: per i delitti contro la persona.
2. 1. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, dopo lettera h) inserire la seguente:
   h-bis) all'articolo 449, primo comma, dopo le parole: «flagranza di un reato,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis,».
2. 83. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,» con le seguenti: le parole «i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «il reato di cui all'articolo 572 ed i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II».
2. 51. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio.

Pag. 43

  Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) dopo il comma 4-ter
è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice dispone, ove ritenuto opportuno, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, che l'esame venga condotto con l'adozione di modalità protette.».
2. 10. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera i), punto 2), sopprimere le parole da: , desunta a procede.
2. 67. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera i), punto 2), dopo la parola: difensore, aggiungere le seguenti: sentite le parti,.
2. 68. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire il capoverso: 4-quater, con il seguente:
  4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, il giudice dispone l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico ovvero l'adozione di modalità protette.
2. 52. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis)
all'articolo 350, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e nei casi di cui all'articolo 384-bis».
2. 36. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis)
dopo l'articolo 284 è inserito il seguente:
  «Art. 284-bis. (Provvedimenti cautelari nei confronti di imputati che si sottopongono a un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica) – 1. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), articolo 612-bis (atti persecutori), nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, e ricorrano i presupposti per la custodia cautelare, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari se la persona imputata si sottopone senza indugio a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato. Il giudice può, ove occorra, subordinare il provvedimento allo svolgimento del programma in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che la persona imputata esegua il programma e indica gli orari e i giorni nei quali la stessa può assentarsi per l'attuazione del programma medesimo.
  2. Se una persona, imputata per i delitti di cui agli articoli 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), articolo 612-bis (atti persecutori), nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, si trova in custodia cautelare e intende sottoporsi a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, Pag. 44inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato, la misura è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato.
  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del programma, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
  4. Il responsabile del servizio o della struttura presso cui si svolge il programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma».
2. 77. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

   Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 570 e 572, dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo penale e dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
2. 76. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2, sostituire il capoverso a-bis, con il seguente: a-bis) al reato di cui all'articolo 572 e ai reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale;.
2. 53. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «La persona offesa dai reati agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies sono sostituite dalle seguenti: La persona offesa dai reati di cui all'articolo 572 e al Titolo XII, Libro II.
2. 54. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: La persona offesa dai reati agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies sono sostituite dalle seguenti: La persona offesa dal reato di cui all'articolo 572 e ai reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, sempreché percepisca un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti impiegati in attività socialmente utili di cui Pag. 45all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.
2. 55. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 3, dopo le parole: 572, 583-bis, 612-bis inserire le seguenti parole: nonché, i familiari delle vittime di tali reati in caso di morte della vittima e di condanna in primo grado di giudizio dell'autore del reato.
2. 27. Cenni, Mariani, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis.
All'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002 n. 115 è apportata la seguente modifica: le parole da: anche a decreto sono soppresse e di conseguenza dopo le parole: patrocinio sono aggiunte le seguenti parole: se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 31.884,48.
2. 69. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettera c), f) e h).
2. 37. Il Relatore per la II Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4-ter, dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: limiti di reddito previsti dal presente decreto», sono inserite le seguenti: «salvo che per i reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis del codice penale il cui limite del reddito imponibile previsto dal comma 1, è aumentato di quattro volte».
2. 38. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, nella rubrica sostituire le parole: di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: contro la persona.
2. 78. Carfagna, Centemero.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: e 609-undecies sono sostituite dalle seguenti:, 609-undecies, 572 e 612-bis.
2. 04. Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).

  All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si applica il secondo comma quando il genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della Pag. 46famiglia, ovvero in presenza del figlio minore.».
2. 01. Carfagna, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).

  All'articolo 155-bis del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il giudice dispone l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando l'altro genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della famiglia, ovvero in presenza del figlio minore.».
2. 02. Carfagna, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile).

  1. All'articolo 155-bis del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il giudice deve valutare di disporre l'affidamento esclusivo al genitore non violento nei casi di violenza domestica ovvero quando, anche all'esito di una cognizione sommaria, emerga che il minore è stato esposto a violenza assistita.».
  2. All'articolo 155-sexies aggiungere, in fine, il seguente comma: «È escluso il ricorso alla mediazione familiare o ad altri metodi di definizione alternativa delle controversie nei casi di violenza domestica emersa anche solo all'esito dell'istruttoria sommaria».
  3. All'articolo 342-ter, al secondo comma, sopprimere le parole «o di un centro di mediazione familiare».
2. 03. Moretti, Morani, Fabbri, Agostini, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

Pag. 47

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 20. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: al reato di cui all'articolo 582 sostituire le parole con le seguenti: ai reati di cui agli articoli 581 e 582, e, dopo le parole: violenza domestica tutti gli atti sopprimere le parole: non episodici.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente comma: 4-bis: Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito al comma 1 articolo 3 del presente decreto il questore indirizza il soggetto ai servizi sociali o a centri specializzati nel recupero di soggetti violenti.
3. 6. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire le parole: al reato di cui all'articolo 582 con le seguenti: ai reati di cui agli articoli 581 e 582, e, dopo le parole: violenza domestica tutti gli atti sopprimere le parole: non episodici.
3. 8. Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 582 con le seguenti: agli articoli 581 e 582.
3. 17. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tutti gli atti fino a: famiglia con le seguenti: tutti gli atti di violenza sessuale e tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia.
3. 13. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti con le seguenti: degli organi di pubblica sicurezza ovvero anche da terzi informati di notizie e indicazioni.
3. 21. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tutti gli atti, non episodici, con le seguenti: uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.
3. 4. Carfagna, Centemero, Giuliani.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , non episodici.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1 , lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.
3. 14. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, non episodici,.
3. 22. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

Pag. 48

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non episodici con le seguenti: anche episodici.
3. 11. Tartaglione, Covello, Bruno Bossio, Giuliani.

  Al comma 1, dopo la parola: psicologica aggiungere le seguenti: , intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona,.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo la parola: psicologica aggiungere le seguenti:, intesa come tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo, capaci d'intaccare la dignità e l'integrità fisica e mentale della persona,.
3. 31. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: persone, inserire le seguenti: anche dello stesso sesso.
3. 23. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
3. 32. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 1, dopo la parola: residenza, inserire le seguenti: ovvero domicilio.
3. 24. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 5. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 25. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: “Il questore può richiedere” fino alla fine del comma.
3. 30. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 2, dopo le parole: Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora inserire le seguenti: il destinatario del provvedimento si sottopone ad un programma di prevenzione della violenza organizzato da servizi socio-assistenziali del territorio, ovvero.
3. 3. Carfagna, Centemero.

  Al comma 3 sostituire le parole: violenza di genere con le seguenti: violenza nei confronti delle donne.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: violenza di genere con le seguenti: violenza nei confronti delle donne.

  Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
3. 65. Villecco Calipari, Locatelli, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 3, sostituire le parole: violenza di genere con le seguenti: violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza contro le donne basata sul genere, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e d), della Convenzione del Consiglio d'Europa Pag. 49sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77».
3. 15. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 27. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 29. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 4, sostituire la parola: omesse con le seguenti: opportunamente segretate.
3. 26. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 4 sopprimere la parola: eventuale.
3. 12. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, il questore indirizza il soggetto a servizi sociali o centri specializzati nel recupero di uomini maltrattanti.
3. 34. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis
. Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito al comma 1, dell'articolo 3, del presente decreto il questore indirizza il soggetto a servizi sociali o centri specializzati nel recupero, nel sostegno psicologico e nel trattamento di uomini maltrattanti.
3. 16. Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Ermini, Bonafè, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Nei confronti di coloro che hanno avuto un ammonimento secondo quanto stabilito dal comma 1 il questore indirizza il soggetto a servizi sociali o centri specializzati nel recupero di uomini maltrattati.
3. 19. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 5, dopo le parole: articoli 572 inserire le seguenti: 582, comma 1, 583, 583-bis, 605.
3. 28. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: e, nei casi di cui all'articolo 384 bis cpp, anche nei confronti dell'autore.
3. 7. Mattiello, Verini, Pollastrini, Morani, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 5, dopo le parole: del codice penale sono inserite le seguenti: ovvero di condotte di violenza domestica di cui al comma 1.
3. 2. Carfagna, Centemero.

Pag. 50

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e lo invita a seguire un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere.
3. 1. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è inserita la seguente:
   e-bis) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, di atti persecutori o di maltrattamenti, che prevedono l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri specializzati attivati dalle aziende sanitarie locali ai sensi della legislazione vigente, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti delle donne.
3. 33. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In caso di condanna, anche non definitiva, per reati di violenza domestica,il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, convivente della persona offesa dal reato, decade dalla relativa assegnazione; in tal caso, la persona offesa dal reato o altro convivente diventa assegnatario dello stesso alloggio o, qualora lo richiedano motivi di sicurezza, di un alloggio equivalente.
  5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte, di altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi dell'articolo 342-bis e seguenti del codice civile.
3. 10. Fabbri, Agostini, Pollastrini, Gasparini, Incerti, Lenzi, Ermini, Covello, Bruno Bossio, Malisani, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In caso di condanna, anche non definitiva, per reati di violenza domestica, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, convivente della persona offesa dal reato, decade dalla relativa assegnazione; in tal caso, la persona offesa dal reato o altro convivente diventa assegnatario dello stesso alloggio o, qualora lo richiedano motivi di sicurezza, di un alloggio equivalente.
  5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte, di altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di Pag. 51protezione ai sensi dell'articolo 342-bis e seguenti del codice civile.
3. 9. Fabbri, Agostini, Pollastrini, Gasparini, Incerti, Donata Lenzi, Ermini, Covello, Bruno Bossio, Malisani, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli 3-bis e 3-ter:

Art. 3-bis.
(Interventi sociali precoci sulle situazioni a rischio di violenza domestica o di genere).

  1. I servizi sociali del territorio, i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze attuano gli opportuni interventi per la più rapida presa in carico, ai fini della loro prevenzione, delle possibili situazioni a rischio di violenza domestica o di genere, anche avvalendosi della collaborazione di qualificati servizi di mediazione familiare, centri di giustizia riparativa, centri antiviolenza ed enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza o l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli.
  2. Gli esercenti le professioni di avvocato, psicologo, assistente sociale, medico sono tenuti a informare la relativa utenza dei servizi di cui al comma precedente, reperibili sul territorio per la prevenzione della violenza domestica o di genere e la più rapida presa in carico delle situazioni a rischio, fermi restando, ove applicabili, i vigenti obblighi di segnalazione, denuncia e referto.

Art. 3-ter.
(Invito a seguire un programma inteso alla prevenzione della violenza domestica o di genere. Effetti della sottoposizione al programma nel corso del procedimento penale)
.

  1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, l'autorità giudiziaria procedente informa senza indugio la persona cui il fatto è attribuito circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e la invita a seguire un programma inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  2. La persona che si trova in custodia cautelare in carcere può in ogni momento chiedere di seguire all'interno dell'istituto penitenziario un programma individualizzato inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  3. La partecipazione al programma non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  4. In caso di condanna per taluno dei predetti reati, il positivo svolgimento del programma di cui ai commi precedenti può essere valutato dal giudice in senso favorevole al condannato, a norma degli articoli 133, comma 2 n. 3, nonché dell'articolo 62, n. 6, c.p., con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.
3. 01. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il prefetto con ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna applica a chiunque compie uno o più atti di violenza domestica, come definiti dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000 per ogni atto di violenza; quando la vittima della violenza domestica Pag. 52è stata ospitata in centri antiviolenza la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata in misura pari ai costi sostenuti per il suo soggiorno e mantenimento.
  2. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, anche penali, previste da norme vigenti, la sanzione amministrativa di cui al comma 1, si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Non si applicano gli articoli 9 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono devoluti al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 per il rafforzamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
3. 02. Carfagna, Centemero.

Pag. 53

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 10. Molteni, Matteo Bragantini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel corso delle operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583 bis, 605 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica con le seguenti: qualora l'autorità di polizia accerti situazioni di violenza o abuso e di seguito si sopprima anche: per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
4. 17. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sostituire le parole: un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale con le seguenti: un procedimento per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale.
4. 12. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: commessi sul territorio nazionale inserire le seguenti: emergano situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino o di una cittadina di paese terzo nonché emerga, dopo le parole: nel corso delle indagini preliminari o del giudizio inserire le seguenti , il questore, dopo le parole: , o con il parere favorevole della stessa autorità, inserire le seguenti: rilascia un permesso di soggiorno;
*4. 7. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: commessi sul territorio nazionale inserire le seguenti: emergano situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino o di una cittadina di paese terzo nonché emerga, dopo le parole: nel corso delle indagini preliminari o del giudizio inserire le seguenti , il questore, dopo le parole: , o con il parere favorevole della stessa autorità, inserire le seguenti: rilascia un permesso di soggiorno;
*4. 4. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero, ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità con le seguenti: siano accertate situazioni di violenza domestica nei confronti di uno straniero.
4. 21. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, dopo le parole: in ambito di violenza domestica aggiungere le seguenti: oppure in altro contesto di convivenza o coabitazione anche non familiare e dopo le parole: pericolo per la sua incolumità, inserire le seguenti: a causa della sua particolare vulnerabilità o.
*4. 33. Santerini, Vezzali.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, dopo le parole: in ambito di violenza domestica aggiungere le seguenti: Pag. 54oppure in altro contesto di convivenza o coabitazione anche non familiare e dopo le parole: pericolo per la sua incolumità, inserire le seguenti: a causa della sua particolare vulnerabilità o.
*4. 36. Santerini, Vezzali, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità con le seguenti: particolarmente difficili.
4. 20. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: , con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale con le seguenti: di violenza o abuso nei confronti di uno straniero.
4. 13. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: emerga un concreto e attuale pericolo fino a: nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,.
4. 2. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.
4. 30. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilascia un permesso di soggiorno aggiungere le seguenti: della durata massima di 12 mesi.
4. 9. Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini del presente articolo, si intendono per situazioni di violenza o abuso tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano nell'ambito di un rapporto di convivenza o coabitazione di qualunque natura oppure all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, o da persona che abbia ripetutamente preteso prestazioni sessuali, anche con promessa di pagamento.
4. 34. Santerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tutti gli atti, non episodici, con le seguenti: uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.
4. 1. Carfagna, Centemero, Giuliani.

Pag. 55

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , non episodici,.
*4. 14. Villecco Calipari, Locatelli, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , non episodici,.
*4. 29. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non episodici,.
*4. 18. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non episodici,.
*4. 22. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis. comma 1» al secondo periodo sostituire le parole: non episodici con le seguenti: anche episodici.
4. 3. Tartaglione, Covello, Bruno Bossio, Giuliani.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo dopo la parola: residenza, aggiungere le seguenti: ovvero domicilio.
4. 23. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole:, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.
*4. 39. Villecco Calipari, Locatelli, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole:, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.
*4. 40. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 2, sopprimere le parole:, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale, sono soppresse.
4. 24. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 3, sostituire le parole: interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza con le seguenti: interventi assistenziali dei servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri antiviolenza delle donne, la cui professionalità nell'appoggiare le donne vittime di violenza Pag. 56si è resa evidente nella loro esperienza sul campo.
4. 15. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti parole: dei centri antiviolenza e.
*4. 5. Terrosi, Covello.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti: dei centri antiviolenza e.
*4. 37. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 3, sostituire le parole: dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza con le seguenti: dei servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri antiviolenza delle donne.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso la sussistenza delle condizioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero indicate al comma 1 sono valutate dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi soggetti di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3 con le seguenti: o, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 3.
4. 31. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 3, dopo le parole: servizi sociali, aggiungere le seguenti: o servizi specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.
4. 19. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: specializzate nell'assistenza delle vittime di violenza.
4. 25. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
4. 27. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis.
La durata del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è di dodici mesi.
4. 11. La Russa.

Pag. 57

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.
4. 26. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 4 sopprimere le parole: o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
*4. 6. Terrosi, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, al comma 4 sopprimere le parole: o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
*4. 38. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. qualora sia accertato che le situazioni di violenza o abuso di cui al comma 1 siano state commesse da un cittadino straniero nei confronti dello stesso è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.
4. 8. Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. 16. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sopprimere il comma 5.
4. 28. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 5, sostituire le parole: anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari, con le seguenti: a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari, nonché ai loro familiari.
4. 32. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Alla rubrica, sostituire le parole: Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica con le seguenti: Tutela per le vittime straniere di violenza domestica.
4. 35. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
  4-bis. (Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). 1. Alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario Pag. 58e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 4-bis, comma 1-quater, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «572,» e le parole «609-bis e 609-octies sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-octies e 612-bis»;
   b) all'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «572,» le parole «609-bis e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-octies e 612-bis» e le parole «se commessi in danno di persona minorenne,» sono soppresse;
   c) all'articolo 13-bis, alla rubrica, sono soppresse le parole «in danno di minori» e, al comma 1, dopo le parole «delitti di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «572,», le parole «609-bis e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-octies e 612-bis» e le parole «se commessi in danno di persona minorenne,» sono soppresse.».

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, previsto dall'articolo 13-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».
4. 05. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.
4. 02. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione di un documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano».
4. 03. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

Pag. 59

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica del Capo II, del Titolo IV, dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «e della corretta rappresentazione di genere»;
   b) all'articolo 35, nel comma 2, le parole «e dell'articolo 36-bis» sono sostituite dalle parole: «dell'articolo 36-bis e dell'articolo 36-ter»; nel comma 4-bis, dopo le parole «35-bis» sono aggiunte le parole «35-ter»;
   a) dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

Art. 35-ter.
(Disposizioni a tutela della corretta rappresentazione di genere).

  1. Le emittenti, anche analogiche, le emittenti radiofoniche e i fornitori di contenuti sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto dei Ministri con delega alle comunicazioni e per le pari opportunità, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che deve contribuire alla diffusione dei valori della corretta rappresentazione di genere ed in particolare della figura femminile e prevenire fenomeni di violenza vietando la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere e in particolare contro le donne avvero che incitino ad atti di violenza di genere e sulle donne.
4. 01. Carfagna, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

  1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 5, comma 5-bis, primo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno»;
   b) l'articolo 9, comma 4 è sostituito dal seguente: «Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica».
4. 04. Matteo Bragantini, Molteni.

Pag. 60

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 19. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Rifinanziamento del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking).

  1. Al fine di garantire la piena implementazione del «Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» approvato con D.M 11 novembre 2010, dal 1o gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 3.
  3. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.
5. 26. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, degli operatori, dei centri antiviolenza e delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza maggiormente rappresentative e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza di genere, di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2013-2016.».
5. 39. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, premettere le parole: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. 50. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. E, di seguito, la parola: straordinario.
*5. 66. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

Pag. 61

  Al comma 1 sopprimere le parole: anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. E, di seguito, la parola: straordinario.
*5. 53. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo le parole: con il contributo delle amministrazione interessate aggiungere le seguenti: e sentito il parere delle organizzazioni non governative, delle associazioni e dei centri antiviolenza delle donne, la cui professionalità nella prevenzione e protezione delle donne dalla violenza maschile si è resa evidente nella loro esperienza sul campo.
5. 15. Villecco Calipari, Marzano, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, sostituire le parole: Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere con le seguenti: Piano d'azione contro la violenza maschile nei confronti delle donne e contro la violenza di genere.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Piano d'azione contro la violenza maschile nei confronti delle donne e contro la violenza di genere.
5. 38. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire le parole: Piano d'azione straordinario con le seguenti: Piano d'azione.

  Conseguentemente:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Piano d'azione straordinario» con le seguenti: «Piano d'azione»;
   b) alla rubrica, sostituire le parole, «Piano d'azione straordinario» con le seguenti: «Piano d'azione».
5. 1. Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 1, sopprimere la parola: straordinario.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola straordinario.
5. 2. Tartaglione, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire le parole: che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 con le seguenti: in attuazione degli impegni presi con la ratifica della Convenzione di Istanbul, di cui alla legge n. 77 del 2013, ed in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
5. 49. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano di cui al comma 1 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal Piano stesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo.
5. 14. Locatelli, Villecco Calipari, Marzano, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle organizzazioni non governative, delle associazioni e dei centri antiviolenza Pag. 62delle donne, il testo provvisorio elaborato con il contributo delle amministrazioni interessate è pubblicato sul sito del Dipartimento Pari Opportunità. Della pubblicazione viene data notizia e viene fornito congruo termine ai soggetti interessati per poter presentare le proprie osservazioni. Alla scadenza del termine il Ministro delegato per le pari opportunità entro una settimana convoca un'audizione dei soggetti che hanno presentato i propri pareri ed espone le eventuali modifiche apportate al testo Piano.
5. 16. Locatelli, Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Bruno Bossio, Covello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Piano persegue le finalità di prevenzione di tutte le forme di violenza maschile sulle donne e protezione delle donne sopravvissute alla violenza, nella piena attuazione delle obbligazioni internazionali in materia ed individuando le azioni prioritarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi identificati come prioritari nelle Raccomandazioni del Comitato CEDAW all'Italia del 2011 e nelle Raccomandazioni della Relatrice Speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne contenute nel Rapporto sulla Missione in Italia del 2012. Il Piano ha come obiettivo anche quello di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. Il Piano deve essere elaborato nel rispetto degli standard e delle linee guida stabilite: dall'UNIFEM(UNWOMEN) nel Manuale «Introductory Brief & Suggestions: Formulating NATIONAL ACTION PLANS (NAPs) to END VIOLENCE against WOMEN and GIRLS», nel settembre 2010; e delle indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa, contenute nel «Handbook on National machinery to promote gender equality and action plans. Guidelines for establishing and implementing National machinery to promote equality, with examples of good practice», Strasburgo, maggio 2001.
5. 17. Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, D'Incecco, Bruno Bossio, Covello.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) promuovere l'educazione alla relazione, alla discriminazione e alla parità di genere e contro la violenza nell'ambito della programmazione didattica e della progettazione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in rete, al fine di sensibilizzare, informare, formare le studentesse e gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A tale scopo le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
5. 33. Centemero.

  Al comma 2 lettera b) dopo la parola: grado aggiungere le parole: prevedendo l'utilizzo di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto. la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
5. 51. Fabbri, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: e contro la violenza e la con le Pag. 63seguenti: alla sessualità rispettosa, al rifiuto di tutte le forme di violenza e di.
5. 64. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

  Al comma 2 lettera b) dopo le parole: genere nell'ambito aggiungere le seguenti: attraverso le strutture socio sanitarie di base e i Consultori familiari e i centri antiviolenza come agenti di cambiamento ed attraverso i.
5. 13. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: discriminazione di genere, anche inserire le seguenti: prevedendo giornate di cineforum, accompagnate da illustrazione e dibattito sul tema, con l'assistenza di esperti e personale competente nell'ambito giudiziario, psicologico, sociale, sanitario, nonché.
5. 48. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'educazione al rispetto affettivo.
5. 29. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 2, lettera b) aggiungere, la seguente: b-bis) rendere obbligatoria, per le scuole di ogni ordine e grado, almeno una proposta formativa per ogni anno scolastico sui temi degli stereotipi sessisti, del riconoscimento e rispetto della differenza di genere e dell'educazione alla relazione e alla soluzione non violenta del conflitto nei rapporti interpersonali e tra i generi demandandone l'organizzazione agli Uffici Scolastici Provinciali e avvalendosi per la loro progettazione ed attuazione, delle competenze e delle professionalità espresse dalle Associazioni di donne che gestiscono i Centri.
5. 5. Iori, Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono, Cenni, Bruno Bossio.

  Al comma 2 lettera c) apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole:
servizi territoriali aggiungere le seguenti: socio sanitari e dei consultori familiari;
   b) dopo le parole: donne vittime di violenza aggiungere le seguenti: anche attraverso l'istituzione di un Albo Nazionale dei centri antiviolenza e dei centri donna;.
5. 12. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: potenziare e rafforzare, al contempo, la rete dei servizi territoriali e dell'amministrazione della giustizia che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere, ai fini della migliore prevenzione del fenomeno;
   b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine sono curati, in particolare, lo scambio di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra i servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica o di genere e i servizi che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.
5. 31. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì la presenza di personale delle forze dell'ordine e della sicurezza per la vigilanza e la protezione dei luoghi ove si prestano Pag. 64servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.
5. 45. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: destinando in modo permanente una quota del Fondo di cui al comma 1 a tali finalità.
5. 46. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Attivare misure rieducative per i partner violenti, attività volte a interrompere i comportamenti di maltrattamento fisico e psicologico delle donne; promuovere l'assunzione di responsabilità personale di tali condotte, attenuare l'escalation nel ciclo della violenza, prevenire la reiterazione e, con ciò, promuovere cambiamento sociale; si demanda la realizzazione di specifici percorsi di recupero alle strutture già esistenti, alle ASL e, nel caso di detenuti, agli istituti di pena.
5. 4. Iori, Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono, Cenni, Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere l'istituzione di un registro delle associazioni e dei centri che offrono servizi e svolgono attività di sostegno per le donne vittime di violenza nonché dei centri che offrono ascolto e aiuto agli uomini maltrattanti;.
5. 47. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 lettera d) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori ed il coinvolgimento di ordini professionali e degli enti di riferimento sia pubblici che privati;.
5. 43. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2 alla lettera d) aggiungere alla fine le parole: in particolare il personale socio-sanitario, le forze dell'ordine, i magistrati e gli avvocati, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini professionali.
5. 54. Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Bruno Bossio.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: non solo nella fase dell'emergenza, ma anche in quelle che la precedono, riguardanti l'identificazione precoce delle vittime e l'attivazione di sinergie tra servizi, con il particolare coinvolgimento della medicina di base, dei consultori, dei servizi sociali e dei Centri Antiviolenza.
5. 3. Iori, Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Bellanova, Covello, Iacono, Cenni, Bruno Bossio.

  Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le parole: e che comunque operano nell'ambito dei centri anti violenza e dei centri donna, attraverso percorsi e stage formativi.
5. 11. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche prevedendo specifici corsi nell'ambito della formazione universitaria;.
5. 34. Centemero.

Pag. 65

  Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche nell'ambito della formazione universitaria;.
5. 32. Centemero.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le parole: formando all'uopo personale specializzato sia nei tribunali che nei corpi di polizia.
5. 41. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori ed il coinvolgimento degli ordini professionali o gli enti di riferimento sia pubblici che privati;.
5. 20. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) prevedere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di programmi di trattamento per uomini che hanno agito violenza nelle relazioni affettive basate su metodologie consolidate e che garantiscano un impegno alla protezione delle vittime;.
5. 55. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) prevedere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di programmi di trattamento per soggetti che hanno commesso violenza nelle relazioni affettive basate su metodologie consolidate;
5. 36. Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini, Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) prevedere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di programmi di supporto psicologico, presa in carica e trattamento per uomini che hanno agito violenza nelle relazioni affettive basate su metodologie consolidate e che garantiscano un impegno alla protezione delle vittime.
5. 18. Marzano, Locatelli, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) prevedere programmi di recupero e di accompagnamento al cambiamento degli uomini maltrattanti e agenti violenza, tenendo in considerazione le sperimentazioni già in corso sul territorio nazionale.
5. 40. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: f) istituire presso l'ISTAT un Osservatorio permanente sulla violenza contro le donne nel quale convergano flussi stabili di dati sulla violenza provenienti dal Ministero dell'Interno, della Giustizia e delle Pari Opportunità, dai centri anti violenza, da soggetti pubblici e privati e che relazioni annualmente al Parlamento sull'evoluzione del fenomeno.
5. 56. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Bruno Bossio.

Pag. 66

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine le parole: ovvero la creazione di un Osservatorio nazionale sulla violenza sulle donne la cui costituzione dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Osservatorio provvede all'invio al Ministro per le pari opportunità di una relazione annuale.
5. 22. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati raccolti dovranno essere periodicamente aggiornati con cadenza almeno annuale.
5. 21. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: azioni positive aggiungere le seguenti: anche attraverso la adozione di linee guida nazionali elaborate anche con la collaborazione di relazioni e dati forniti dalle associazioni che svolgono assistenza nel settore.
5. 23. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2 alla lettera g), dopo le parole: azioni positive aggiungere le seguenti: anche mediante adozione di Linee Guida nazionali,.
5. 57. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione a trattamenti psicologici con finalità di recupero e di sostegno.
5. 30. Dambruoso, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) a prevedere un programma di prevenzione integrativo sulla riduzione dell'uso dell'alcol e delle droghe al fine di evitare gli abusi e le violenze connesse all'alterazione dello stato psicofisico da queste prodotto.
5. 37. D'Incecco, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa.
5. 24. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) istituire ed organizzare, anche presso gli istituti di detenzione, attività di rieducazione finalizzate al recupero psicologico, ad una maggiore consapevolezza nella gestione dei rapporti e dei conflitti, per evitare/limitare la reiterazione nei reati dei soggetti maltrattanti o abusanti;.
5. 25. Agostinelli, Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) implementare, presso tutti i centri di pronto soccorso, un Codice di accesso preferenziale, individuato come «Codice Rosa», riservato a tutte le vittime di violenze.
5. 27. Fitzgerald Nissoli, Rabino, Mazziotti Di Celso.

Pag. 67

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h-bis) promuovere in tutti i luoghi di lavoro attività di informazione sui modelli di condotta da adottare, che non ledano la dignità della persona.
5. 28. Schirò Planeta, Gitti.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente lettera: h-bis) promuovere, presso le Ambasciate italiane all'estero, l'attivazione di un numero rosa di aiuto per le donne italiane residenti all'estero vittime di violenze.
5. 44. Fitzgerald Nissoli, Vargiu, Binetti, Preziosi, Rabino, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il piano dovrà promuovere la creazione di organismi territoriali di contrasto alla violenza con la partecipazione attiva di soggetti istituzionali quali Comuni, ASP, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio utilizzando le risorse disponibili attraverso protocolli di intesa.
  2-ter. I protocolli di cui al comma 2-bis hanno come obiettivo:
   a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;
   b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno, con percorsi educativi e informativi mirati da attuare attraverso le strutture territoriali di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo;
   c) valorizzare le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono senza fini di lucro e assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, presente sul territorio italiano;
   d) la formazione degli operatori del settore;
   e) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
   f) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

  2-quater. Il piano definisce le modalità di finanziamento e sostegno dei centri antiviolenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne, interventi per l'ascolto e la riabilitazione psicologica, su base volontaria, degli autori di violenza di genere, di abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia.
  2-quinquies. Le aziende sanitarie locali, assicurano l'attivazione di nuclei specializzati per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne con il compito di garantire l'assistenza integrata alle vittime di violenza, e l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce oltre agli interventi per la cura della persona vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un'eventuale fase giudiziaria.
  2-sexies. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza di genere, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al presente comma.
5. 9. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

Pag. 68

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il piano dovrà promuovere la creazione di organismi territoriali di contrasto alla violenza con la partecipazione attiva di soggetti istituzionali quali Comuni, ASP, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio utilizzando le risorse disponibili attraverso protocolli di intesa.
  2-ter. I protocolli di cui al comma 2-bis hanno come obiettivo:
   g) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;
   h) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno, con percorsi educativi e informativi mirati da attuare attraverso le strutture territoriali di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo;
   i) valorizzare le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono senza fini di lucro e assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, presente sul territorio italiano.
   j) la formazione degli operatori del settore;
   k) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
   1) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
5. 10. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro per l'istruzione, d'intesa con il Ministro delegato per le pari opportunità, predispone e istituisce corsi di formazione diretti agli insegnanti, ai supervisori, ai direttori e a tutte le altre persone coinvolte nell'istruzione dei bambini affinché dispongano di tutti gli strumenti pedagogici necessari per combattere gli stereotipi basati sul genere e promuovere la parità tra uomini e donne.
5. 59. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare costituendo un Comitato composto da esperti delle pari opportunità e delle comunicazioni, che solleciti l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore.
5. 35. Carfagna, Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delegato per le pari
opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare sollecitando l'adozione di codici di condotta da parte degli operatori del settore.
5. 60. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, raccoglie dati Pag. 69comparabili riguardanti le donne e i mezzi di informazione e ne relaziona annualmente al Parlamento.
5. 61. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità promuove, in diverse lingue, campagne di sensibilizzazione e numeri di pubblica utilità rivolti sia alle donne vittime di violenza che a quegli uomini che temono di poter compiere, o hanno già compiuto e intendono essere aiutati, atti di violenza nei confronti di donne.
5. 62. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il piano definisce le modalità di finanziamento e sostegno dei centri antiviolenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne, interventi per l'ascolto e la riabilitazione psicologica, su base volontaria, degli autori di violenza di genere, di abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia.
5. 8. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro provvede annualmente ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione riguardante l'attuazione del piano, specificamente per quanto previsto al comma 2 lettera b).
5. 42. Malisani, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza di genere, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al presente comma.
5. 6. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le aziende sanitarie locali, assicurano l'attivazione di nuclei specializzati per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne con il compito di garantire 1’ assistenza integrata alle vittime di violenza, e l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce oltre agli interventi per la cura della persona vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un'eventuale fase giudiziaria.
5. 7. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui di seguito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto Pag. 70interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
5. 58. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Verini, Scalfarotto, Tartaglione, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui di seguito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un importo aggiuntivo pari complessivamente a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
5. 63. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

  Alla rubrica sopprimere la parola: straordinario.
* 5. 65. Zampa, Ghizzoni, Blazina, Bruno Bossio, Piccoli Nardelli, Coscia, Malisani, Bonafè, Carocci, Rocchi, Ascani, Manzi, Pes, Malpezzi, Bruno Bossio.

  Alla rubrica sopprimere la parola: straordinario.
* 5. 52. Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Ascani, Bonafè, Scalfarotto, Gribaudo, Verini, Scalfarotto, Tartaglione, Bruno Bossio.

  Alla rubrica, dopo le parole: d'azione straordinario aggiungere le seguenti: ed interventi.
5. 67. Iacono, Moscatt, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Ricorso a programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere).

  1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, il pubblico ministero o il giudice, ove ne ravvisino l'opportunità in qualsiasi stato e grado del procedimento, facilitano comunque il ricorso a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su Médiation en matière pénale e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante i Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.Pag. 71
  2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di giustizia riparativa presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza.

Art. 5-ter.
(Programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere. Definizioni e tipologie).

  1. Sono programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge:
   a) la mediazione, anche diretta o con parti surrogate;
   b) l'incontro delle parti allargato ad altri soggetti;
   c) l'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato;
   d) l'ascolto protetto della persona offesa.

  2. I programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.
  3. Quando non è possibile procedere ai sensi del precedente comma per mancanza di consenso da parte degli interessati o per altra causa, si procede – ove occorra – con uno dei programmi indicati alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo.
  4. L'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato può avvenire anche mediante incontro con vittime aspecifiche eventualmente individuate per il tramite dei centri antiviolenza e di enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato.
  5. I programmi di giustizia riparativa di cui ai precedenti commi possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto.

Art. 5-quater.
(Svolgimento di programmi di giustizia riparativa e garanzie per la persona offesa).

  1. I mediatori:
   a) esercitano le loro funzioni con indipendenza e autonomia e improntano la loro attività a imparzialità, curando in special modo l'assenza di qualsiasi discriminazione in ordine alla posizione rivestita dalle parti nel procedimento penale;
   b) accolgono le parti con rispetto per la dignità della persona;
   c) assicurano il corretto svolgimento del programma di giustizia riparativa e delle eventuali attività connesse;
   d) vigilano in particolare sulla tutela della persona offesa da ogni forma di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, assicurando che il programma si svolga nel suo interesse, a seguito di consenso libero e informato revocabile in qualsiasi momento;
   e) sono garanti dell'equità e ragionevolezza degli accordi e vigilano in particolare sulla congruità degli impegni riparatori e conformativi assunti dalla persona alla quale il fatto è attribuito;
   f) procedono alla mediazione diretta con la persona offesa solo ove la persona cui il fatto è attribuito ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
   g) provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria penale circa l'andamento del programma di giustizia riparativa; informano senza ritardo l'autorità giudiziaria penale circa il risultato del programma ovvero, in tutti gli altri casi, circa la chiusura del programma, indicando le attività comunque svolte;

Pag. 72

  2. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in locali appositi, idonei a garantirne l'accessibilità e tali da salvaguardare la confidenzialità, la dignità e la sicurezza degli utenti, al di fuori degli uffici giudiziari e dalle strutture penitenziarie e di pubblica sicurezza.
  3. E assicurata la confidenzialità e la riservatezza di ogni programma di giustizia riparativa, fatte salve le comunicazioni di cui al precedente comma, lett. g).
  4. I mediatori hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti appresi nell'esercizio delle loro funzioni. Ai mediatori non si applicano gli articoli 361, 362, 363, 364, 365 c.p. in relazione ai reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
  5. Ai programmi di giustizia riparativa si applica quanto previsto dall'articolo 598 c.p.

Art. 5-quinquies.
(Risultato del programma di giustizia riparativa).

  1. Il risultato del programma consiste in adeguate condotte volontarie a contenuto riparatorio e conformativo.
  2. Ai fini della presente legge, le condotte a contenuto conformativo consistono nell'assunzione di impegni relativi, fra gli altri, al rispetto di regole comportamentali concordate con la persona offesa, fra cui quelle relative:
   a) all'allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima;
   b) all'assenza di contatti diretti fra le parti;
   c) allo svolgimento o alla prosecuzione di programmi, anche a carattere terapeutico, intesi alla prevenzione della violenza domestica o di genere;
   d) a ogni altra attività volta alla prevenzione di ulteriori condotte pregiudizievoli o maltrattanti.

Art. 5-sexies.
(Effetti del programma di giustizia riparativa nel procedimento penale).

  1. La partecipazione al programma di giustizia riparativa non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  2. Il risultato del programma di giustizia riparativa può essere favorevolmente preso in considerazione dal giudice nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 133, comma 2 n. 3, nonché ai sensi dell'articolo 62, n. 6, c.p. con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.
5. 04. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Misure per la promozione della soggettività femminile).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia denominato «Codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante princìpi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile.
  2. Qualora, entro sei mesi dalla proposta dell'Autorità, il Codice di cui al comma 1 non sia adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti esso è adottato in via sostitutiva dall'Autorità.
  3. Il Codice di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura dell'Autorità e acquista efficacia quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione.

Pag. 73

Art. 5-ter.
(Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione).

  1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo promuovono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra autorità giudiziaria, province, comuni, aziende sanitarie locali e ospedaliere, uffici scolastici provinciali, Forze di polizia, ordini professionali e organizzazioni di volontariato che operano nel territorio.
  2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
   a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne;
   b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di cui alla lettera a), attraverso mirati percorsi educativi e informativi;
   c) la formazione degli operatori del settore;
   d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
   e) l'assistenza e il sostegno alle vittime in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza, anche attraverso vademecum operativi diretti agli operatori delle forze di polizia, sanitari e scolastici.

  3. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne e del femminicidio in ogni loro forma.
  4. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi interventi formativi per il contrasto della violenza, mirando alla valorizzazione della pari dignità sociale degli uomini e delle donne e alla promozione della soggettività femminile.

Art. 5-quater.
(Educazione scolastica contro la violenza).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, di prevenire la violenza nei confronti delle donne e di promuovere la soggettività femminile sviluppando negli studenti maggiore autonomia e capacità di analisi, nonché promuovendo l'autodeterminazione personale. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

Art. 5-quinquies.
(Centri specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne).

  1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali assicurano l'attivazione di almeno un centro specializzato per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne.
  2. Il centro specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime.Pag. 74
  3. Il personale sanitario operante presso il centro specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.
  4. La formazione del personale di cui al comma 2 è realizzata, ai sensi di quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, mediante seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle vittime, provenienti dai consultori pubblici o dalle aziende sanitarie locali, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
  5. Il centro specializzato, ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, nonché richiedere la collaborazione di professionalità esterne al servizio pubblico, aventi accertata professionalità nell'assistenza delle donne vittime di violenza.

Art. 5-sexies.
(Ulteriori tutele).

  1. Al fine di aiutare le donne vittime di violenza la presente legge prevede:
   a) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita a opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;
   b) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto.
5. 05. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Linee guida per le strutture sanitarie).

  1. Il Ministro della Salute di concerto con la conferenza Stato Regioni predispone linee guida volte a definire:
   a) un piano formativo uniforme su tutto il territorio nazionale che abbia come obiettivo la sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per il riconoscimento e per una adeguata presa in carico delle vittime;
   b) linee guida per lo sviluppo di servizi idonei all'assistenza alle vittime di violenza sessuale e domestica presso i Pronto Soccorso ospedalieri definendo modalità di assegnazione del triage, inserendo un nuovo codice gratuito (codice rosa) che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta, con modalità specifiche che salvaguardino e proteggano la persona vittima di violenza in collaborazione con i dipartimenti di ginecologia nonché ad assicurare collaborazione con i servizi sociali comunali e con la rete territoriale dei centri antiviolenza.
5. 01. Lenzi, Murer, Burtone, Capone, Fossati, Patriarca, Paola Bragantini, Carnevali, Grassi, Amato, Beni, D'Incecco, Fossati, Gelli, Iori, Miotto, Sbrollini, Bellanova, Scuvera, Biondelli, Bruno Bossio, Malisani, Covello, Pollastrini, Roberta Agostini, Fabbri, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne nonché organizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio).

  1. Al fine di dare continuità all'attuazione del Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 Pag. 75della presente legge nonché di incrementare e rendere uniforme su tutto il territorio nazionale in misura di almeno uno ogni 10 mila abitanti (Racc Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999), la presenza dei centri antiviolenza nonché delle case rifugio è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo denominato «Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne» finanziato annualmente dalla legge di stabilità.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio atto, sentito il Ministro per le Pari Opportunità e il Ministro delle Politiche sociali d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo tenendo conto:
   a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
   b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
   c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
   d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

  3. I centri antiviolenza e le case rifugio, a cui è garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza, sono promossi da:
   a) enti locali, in forma singola o associata;
   b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
   c) soggetti di cui alle lettere a) b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

  4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
  5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, delle forze dell'ordine nonché del personale sanitario coinvolto promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
  6. La dotazione del fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 02. Lenzi, Murer, Sbrollini, Bellanova, Miotto, Capone, Scuvera, Grassi, Casati, Iori, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, Biondelli, D'Incecco, Piccione, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Cenni, Bellanova, Bruno Bossio, Malisani, Covello, Pollastrini, Roberta Agostini, Fabbri, Bruno Bossio.

Pag. 76

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) con la reclusione fino tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razzista o etnico, nazionale, religioso, o verso l'identità sessuale o disabilità delle persone ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di odio razzista, etnico, nazionale, religioso o verso l'identità sessuale o disabilità delle persone mediante l'impiego diretto o interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili».

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si applicano per quanto compatibili le norme di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.
  3. Le somme di denaro derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3-bis, commi 6 e 8, e 3-ter della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nonché quelle derivanti dalla violazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo, denominato Fondo di solidarietà nazionale, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse sono destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e recupero delle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di identità sessuale o di disabilità delle persone, nonché le attività finalizzate a contrastare l'odio razziale in rete svolte da organizzazioni non governative senza scopo di lucro. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e recupero delle vittime nonché di programmazione e gestione del Fondo di solidarietà nazionale. Nell'ambito delle attività di coordinamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
   a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
   b) promuove in collaborazione con i competenti ministeri, gli altri apparati pubblici ed eventuali soggetti privati studi e ricerche relativi agli aspetti sociali e giudiziari dei fenomeni di xenofobia e razzismo anche a mezzo internet.
5. 03. Santerini, Marazziti, Gitti, Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, contro la violenza e la discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e di promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione personale, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.Pag. 77
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra i sessi e della promozione della soggettività femminile e l'organizzazione di corsi di formazione in servizio rivolti ai docenti sulle problematiche di cui al comma 1.
  3. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2.
*5. 06. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, contro la violenza e la discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e di promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione personale, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra i sessi e della promozione della soggettività femminile e l'organizzazione di corsi di formazione in servizio rivolti ai docenti sulle problematiche di cui al comma 1.
  3. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2.
*5. 012. Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328).

  1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
   «e-bis) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, atti persecutori e di maltrattamenti che consentano anche l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri anti-violenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne».
5. 07. Sbrollini, Covello, Bruno Bossio.

Pag. 78

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2013 è incrementato di un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 223, per l'anno 2013 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
5. 010. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

  1. I centri antiviolenza sono strutture private che hanno come finalità la tutela e l'assistenza fisica, morale e psicologica delle donne minacciate o vittime di violenza sessuale, fisica e di persecuzioni o molestie. Essi assicurano ospitalità a donne e minori che hanno subito violenza o sono minacciate di esserne vittime.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministro delegato alle Pari opportunità, con proprio decreto, provvede all'istituzione del Registro nazionale dei centri anti violenza, ivi definendo i criteri di iscrizione e di permanenza nel medesimo, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo.
  3. Nello stato di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo per il finanziamento dell'attività dei centri antiviolenza iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1. Per l'anno 2013 il fondo è finanziato con la somma di euro 2.000.000, provvedendo a tale onere attraverso corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con legge di bilancio.».
5. 011. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la promozione della soggettività femminile da parte dei media).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro con delega alle pari opportunità promuovono l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato «Codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante princìpi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché a prevenire ogni forma di violenza o discriminazione di genere o di femminicidio. Tale codice impegna a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno i rapporti sessuali con la violenza e a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al significato e al contenuto del concetto di eguaglianza e pari dignità dei sessi, nonché in merito Pag. 79alla violenza nei confronti delle donne come fenomeno sociale.
  2. Il codice di cui al comma 1 del presente articolo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ed è periodicamente aggiornato con la procedura di cui al medesimo comma 1.
  3. Nei casi di inosservanza dei divieti sanciti dal codice di cui al comma 1, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati e assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Della violazione dei suddetti divieti è data senza ritardo notizia all'organo titolare del potere disciplinare ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
  4. All'articolo 36-bis, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di genere».
5. 013. Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Iori, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Personale dedicato).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dagli articoli 572 e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
  2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell'interno sentito il Ministro per le Pari opportunità con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, comprendenti anche una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per l'assegnazione alle quote di personale di cui al comma 1.
  4. Ciascuna donna, anche minorenne, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui al comma 1, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità e dichiari di volersene avvalere, del personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.
5. 014. Sbrollini, Bellanova, Capone, Grassi, Iori, Beni, Carnevali, Patriarca, Amato, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Burtone, Gelli, Fossati, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Comitato nazionale sulla violenza di genere).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Pag. 80opportunità è istituito il Comitato nazionale sulla violenza di genere, di seguito denominato «Comitato», con la finalità di garantire un coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze sul territorio nazionale nonché di studiare e di monitorare il fenomeno.
  2. Il Comitato svolge, nello specifico, i seguenti compiti:
   a) raccoglie i dati sugli atti di violenza perpetrati nel territorio nazionale al fine di costituire una banca dati nazionale alimentata dai soggetti pubblici e privati;
   b) redige annualmente una relazione alle Camere sull'evoluzione delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza di genere, presenta la carta di cui alla lettera a) e propone nuovi strumenti legislativi e amministrativi di tutela delle vittime;
   c) verifica lo stato di attuazione delle politiche contro la violenza di genere nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le opportune iniziative;
   d) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza di genere dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di sensibilizzazione;
   e) favorisce il coordinamento dei servizi antiviolenza nel territorio nazionale e dei progetti di prevenzione e di intervento, nonché del rapporto con le associazioni e con gli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere;
   f) fornisce, su richiesta dei Ministri competenti, pareri, informazioni e studi.

  3. Il Comitato è composto da dodici membri:
   a) il Ministro per le Pari Opportunità che lo presiede;
   b) cinque componenti designati nell'ambito delle associazioni e dei movimenti che operano in materia di violenza di genere maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ai sensi del comma 6;
   c) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   d) tre rappresentanti degli enti locali che abbiano attivato servizi di cui alla presente legge designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

  4. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente e un segretario e si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
  5. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità. Ai membri che hanno la sede di servizio fuori del comune sede della riunione del Comitato, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipano, spetta il rimborso delle spese di viaggio, purché debitamente documentate. È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali missioni deliberate dal Comitato.
  6. Ai fini della designazione di cui al comma 1, lettera b), sono considerati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti che presentano almeno tre dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:
   a) competenza in materia di attività contro la violenza di genere e per la promozione delle politiche femminili; la competenza è determinata in base alla previsione statutaria, ove esistente, e all'attività svolta in un arco temporale di riferimento triennale;
   b) presenza ramificata nel territorio;
   c) numero degli iscritti;
   d) rapporti di collaborazione con altre associazioni e con altri movimenti aventi i medesimi obiettivi statutari;
   e) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;Pag. 81
   f) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la violenza di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;
   g) progetti di attività presentati per il contrasto della violenza di genere e per garantire pari opportunità tra uomo e donna;
   h) consolidata presenza nel settore;
   i) finanziamenti dell'Unione europea o di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e di progetti nell'ultimo triennio.

  7. La nomina dei membri di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dal Ministro per le Pari Opportunità in base alle domande inviate dai soggetti designati dalle associazioni e dai movimenti di cui alla medesima lettera a seguito di avviso pubblico emanato dallo stesso Ministero.
5. 015. Murer, Capone, Burtone, Fossati, Patriarca, Paola Bragantini, Carnevali, Grassi, Bellanova, Amato, Beni, D'Incecco, Fossati, Gelli, Iori, Miotto, Sbrollini, Scuvera, Biondelli, Covello, Roberta Agostini, Bruno Bossio.

Pag. 82

ART. 6.

  Sopprimere il Capo II (articoli da 6 a 9).
6. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni con le seguenti: essere inferiore a euro 5,16 pro-capite.
6. 2. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: Fondo nazionale di protezione civile con le seguenti: Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto.
6. 1. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Pag. 83

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 6. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimerlo.
*7. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras.

  Sopprimere il comma 1.
7. 14. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3-quinquies).
7. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 3-quinquies), sostituire la parola: ultrasessantacinquenne con la parola: ultrasettantenne.
7. 3. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 4. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 7. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 11. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Duranti, Piras.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 16. Giuditta Pini, Scanu, Villecco Calipari, Galli, Bolognesi, Valente, Lattuca, Bruno Bossio.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; e dopo le parole “Forze di polizia”, aggiungere le seguenti: “nonché alla lotta contro gli incendi”».
7. 13. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Piras, Duranti.

  Sopprimere il comma 4.
7. 12. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 4, sostituire le parole: agli immobili con le seguenti: ai fabbricati.
7. 9. Della Valle, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti Mucci.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna Pag. 84delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4), e 5);».
7. 1. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «4-ter. La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato».
7. 2. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 609-bis del codice penale , dopo il primo comma è inserito il seguente:
  1-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune. Il giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna.
7. 5. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione della fattispecie di reato denominata manipolazione mentale).

  1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 613-bis. – (Manipolazione mentale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione».
7. 01. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).

  1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 414-bis. – (Pedofilia e pedopornografia culturale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-Pag. 85quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
7. 02. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.
  2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1 costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.
  4. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 2.
  6. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena di 1 anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
7. 03. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali).

  1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
  3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.
  4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di Pag. 86un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. 04. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Le spese sostenute dai Comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumentazioni e dispositivi di videosorveglianza, sia all'incremento di risorse umane sono escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. 05. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»).

  1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuate nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente ai dati correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
  3. La durata della sperimentazione non può essere superiore ad un anno dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2014.
  4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981 n. 121.
  5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.
  7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:
   a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;
   b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;
   c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;
   d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 e la legge 24 luglio 2008, n. 125.

  8. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati.
7. 06. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

Pag. 87

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

  Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento.»
7. 07. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

  1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento edificativo».
7. 08. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Fermo di polizia comunale).

  1. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «sufficienti elementi per ritenerne la falsità», inserire le seguenti: «ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti»;
   b) le parole: «non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore» sono sostituite con le seguenti: «non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore»;
7. 09. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti parole : «reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.».

  2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti parole: «reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti parole: Pag. 88«reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000.».
7. 010. Matteo Bragantini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Norme per il contrasto della mendicità, dell'accattonaggio che arrecano disturbo o invasive e delle attività ambulanti non autorizzate).

  Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
  Art. 669-bis. – Mendacità e esercizio abusivo di attività – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da euro tremila a euro seimila.
  La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro cinquemila a euro diecimila, se il fatto è compiuto in modo tale da arrecare particolare disagio alle persone, rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualunque modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».
7. 011. Molteni, Matteo Bragantini, Attaguile.
(Inammissibile)

Pag. 89

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 6. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole:, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis), e al comma 2 sopprimere le parole:, lettera e) nonché le parole: dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «nonché 7-bis».
8. 5. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 8. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 625, primo comma, al numero 7), dopo le parole «o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità» introdurre le seguenti «gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il n. 7-bis) con il n. 7 e, al comma 2, sopprimere le parole: dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e».
8. 1. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;».
8. 7. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 625 del codice penale è sostituito dal seguente:
  Art. 625. – Furto aggravato. – Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da due e sette armi e con la multa da euro 1000 a euro 3000 euro, se:
   1) il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
   2) il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza fame uso;
   3) il fatto è commesso con destrezza;
   4) il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
   5) il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
   6) il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
   7) il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
   8) il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in Pag. 90mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
   9) il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
   10) il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro contante, se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 2500 a euro 5000.»
8. 2. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, è inserito in fine il seguente:
  2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale le parole «della recidiva» sono soppresse.
8. 3. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
  2-bis. All'articolo 278, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99, comma quarto, del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo».
8. 4. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
  2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziate sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.
  2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 187 del 2010, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quinquies. All'articolo 2-bis del decreto legge n. 187 del 2010, le parole «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
8. 9. Rossomando, Centemero, Vitelli, Allasia, Damiano, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Mattiello, Boccuzzi, Patriarca, Paola Bragantini, Fregolent, Costa, Rabino, Monchiero, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

Pag. 91

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a) capoverso, sostituire la parola: sostituzione con la seguente parola furto o indebito utilizzo.
9. 5. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera a) capoverso, sopprimere le parole: di uno o più soggetti.
9. 6. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere il comma 2.
9. 2. Chiarelli, Bianconi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
*9. 1. Squeri, Chiarelli, Bianconi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
*9. 3. Bressa, Rosato, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
*9. 7. Taranto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
9. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Pag. 92

ART. 10.

  Sopprimere il Capo III (articoli da 10 a 11).
10. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
   01. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar metereologici e dell'insieme di tutti gli strumenti di modellistica metereologica, idrogeologica-idraulica e idrogeologica disponibili e utilizzati dai Centri funzionali e dai Centri di competenza a supporto del Sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
10. 11. Bratti, Mariani, Braga, Cominelli, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della regione interessata con le seguenti: Presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate.
10. 14. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Zan.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla qualità degli eventi, inserire le seguenti: disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
10. 4. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso secondo periodo, sostituire le parole: di soccorso e di assistenza con le seguenti: di emergenza.

  Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: Fondo di protezione civile con le seguenti: Fondo per le emergenze nazionali.
10. 12. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'apposito stanziamento fino alla fine del periodo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali, di cui al comma 5-quinquies del presente articolo,.
10. 7. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo sostituire le parole: dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies.
10. 8. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: dei relativi presupposti aggiungere le seguenti: «ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera.
10. 1. Tartaglione, Taricco, Covello, Bruno Bossio.

Pag. 93

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 180 giorni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 365 giorni.
10. 9. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) al comma 4-quinquies, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e del Fondo per le emergenze nazionali.
10. 6. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 10. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis). al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per le emergenze di tipo b), lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individuerà idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati dall'emergenza. I fondi sono utilizzati in deroga al patto di stabilità.
10. 2. Tartaglione, Taricco, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis). al comma 4-quater dopo le parole: ordinariamente competente sono introdotte le parole: e non sono soggette al patto di stabilità.
10. 3. Tartaglione, Taricco, Covello, Bruno Bossio.

  Sopprimere il comma 3.
10. 5. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis). All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 2-sexies e 2-septies sono abrogati.
10. 13. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.

  1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme inerenti la disciplina delle uniformi ed il relativo utilizzo.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. 01. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

Pag. 94

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la parola: diciotto è sostituita con la seguente: quarantotto.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2013 , dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo integralmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'interno e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. A decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 13. Rosato, Fiano, Covello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis) al comma 5-bis), dell'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «organi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   b) dopo le parole: «finalità di giustizia», sono aggiunte le seguenti: «di soccorso pubblico,»;
  4-ter). Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:
   12-bis). Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.
11. 10. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis). Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile», le somme derivanti:
   a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione Pag. 95dell'Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;
   c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
   d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
11. 5. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 5, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 3, comma 3-bis), è aggiunto in fine il seguente periodo:
  «La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è soppressa.».
11. 6. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Oneri per gli accertamenti sanitari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di garantire il reclutamento del personale volontario per le esigenze di soccorso pubblico e prevenzione ed estinzione degli incendi, gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, indicati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale richiesti per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della Amministrazione medesima.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

  Conseguentemente è abrogato il comma 14, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. 1. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di garantire il reclutamento del personale volontario per le esigenze di soccorso pubblico e prevenzione ed estinzione degli incendi, gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico fisica ed attitudinale richieste per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della Amministrazione medesima. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

Pag. 96

  Conseguentemente è abrogato il comma 14, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. 8. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile», le somme derivanti:
   a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione dell'Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;
   c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
   d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
11. 2. Terzoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Cozzolino, Businarolo, Colletti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
11. 3. Terzoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Cozzolino, Businarolo, Colletti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 1 5 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:
  «In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria dello Stato delle somme dovute da enti e da privati per i servizi di vigilanza e prevenzione effettuati, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 246, e del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, da destinare all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico Pag. 97e della difesa civile può far svolgere, tutta o parte dell'attività di assistenza, all'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa stipula di apposite convenzioni.».
11. 11. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, si applica anche nei confronti del personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco assunto per chiamata diretta nominativa disposta sulla base del previgente ordinamento, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 21, 97 e 108 del medesimo decreto legislativo e nei limiti ivi indicati, l'articolo 132, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
11. 12. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, le sedi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1o gennaio 2013 ai fondi di cui al successivo comma 6.».
11. 9. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 47.904,70 per l'anno 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
11. 7. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, comma 12, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «Sono destinati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alla Protezione Civile, i mezzi per uso speciale funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.»;
   b) all'articolo 40, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «organi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
    2) dopo le parole: «finalità di giustizia,» sono aggiunte le seguenti: «di soccorso pubblico,».
11. 4. Terzoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Cozzolino, Businarolo, Colletti.

Pag. 98

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 e delle procedure ivi stabilite.
  2. L'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 comma 1 lettera b) n. 2 viene sostituito dal seguente: 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire appositi ruoli direttivi ad esaurimento riservati al personale di cui agli articoli 151, 152, 162, 164, decreto legislativo n. 217 del 2005, ed i ruoli tecnici, funzionali all'attività di soccorso e con compiti di polizia giudiziaria, che sostituiscono gli attuali ruoli amministrativi e tecnico-informatici, senza oneri aggiuntivi; oltre ad apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi, senza oneri aggiuntivi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali.
  3. All'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 comma 1, lettera c) dopo le parole: «revisione, in particolare», le parole: «del ruolo» sono sostituite dalle parole: «dei ruoli»; all'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 comma 1, lettera c) dopo le parole: «del settore operativo», sono inserite le parole: «e dei settori amministrativo e tecnico-informatico»; all'articolo 2 della legge n. 252 del 2004 comma 1, lettera c) n. 1 dopo le parole: «compiti operativi», sono inserite le parole: «amministrativi e tecnico-informatici»,.
11. 01. Bianconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di seguito denominato «regolamento», in attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.
  2. Il regolamento, in particolare, definisce:
   a) la suddivisione del personale volontario in personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza e personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali;
   b) le qualifiche relative al personale volontario di cui alla lettera a) prevedendo per il personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza le qualifiche di capo reparto volontario, capo squadra volontario e vigile volontario e per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali la qualifica unica di vigile volontario;
   c) le modalità di impiego del personale volontario collocato in congedo che richieda di permanere presso i distaccamenti volontari per attività di supporto tecnico e logistico nonché organizzative delle sedi stesse.

Pag. 99

  3. Nelle more dell'emanazione del regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
11. 02. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi a favore della montagna).

  1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi piloti per la riduzione del rischio idrogeologico. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionale e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'ANCI e all'UNCEM che individuano i comuni beneficiari tra quelli con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.
11. 0100. Il relatore per la I Commissione.

Pag. 100

ART. 12.

  Sopprimerlo.
* 12. 12. Bressa, Boschi, Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri, De Menech, Covello, Giorgis, Marco Meloni, Bruno Bossio.

  Sopprimerlo.
* 12. 3. Centemero, Squeri.

  Sopprimerlo.
* 12. 5. Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 12. 11. Russo.

  Sopprimerlo.
* 12. 14. Migliori, Pilozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le province il cui commissariamento è avvenuto mediante cessazione anticipata degli organi intervenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si provvede al rinnovo della gestione commissariale. La nuova gestione commissariale cessa entro il termine di cui al comma 3.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero delle Politiche Regionali, provvede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge alla nomina di un commissario indicato dall'assemblea dei Sindaci della Provincia tra le personalità di spicco del territorio caratterizzate da solida esperienza. L'assemblea dei Sindaci della Provincia si riunisce entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e delibera entro i successivi 10 giorni. In assenza di tale deliberazione, il Ministro degli Interni provvede alla nomina di un nuovo commissario.
12. 4. Crimì, De Menech, Covello.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
  4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*12. 2. Centemero, Squeri.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
  4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*12. 6. Invernizzi.

Pag. 101

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
  4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*12. 8. Russo.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
  4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.
12. 15. Pilozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative. Per le Province alle quali siano destinate a subentrare le Città Metropolitane, laddove la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'Area Metropolitana, l'elezione degli organi di governo avverrà a suffragio universale e diretto.
  4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.
12. 10. Russo.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. In caso di mancata approvazione della riforma ordinamentale delle Province entro la data del 28.2.2013, le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.
  4. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
12. 16. Pilozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
*12. 1. Centemero, Squeri.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
*12. 7. Invernizzi.

Pag. 102

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.
*12. 9. Russo.

  Sopprimere il comma 5.
12. 17. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
  2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 01. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 02. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione delle province montane e commissariamento).

  1. In base all'articolo 44, comma 2, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza Unificata, si individuano le Province interamente montane situate in Regioni ordinarie.
  2. Gli organi delle Province montane individuate ai sensi del comma 1 sono il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Presidente delle Province montane e il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le modalità di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.
  3. Per le Province già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013, si procede alla elezione del Presidente e del Consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle Province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell'ente.
12. 03. De Menech, Covello, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

Pag. 103

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Fino al rinnovo degli organi di governo delle Province, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
12. 04. Gasparini, Covello, Bruno Bossio.

Pag. 104

DISEGNO DI LEGGE

  Dopo l'articolo 1, aggiungere in fine il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
Dis. 1. 01. Bressa, Boschi, Roberta Agostini, Giorgis, Richetti, Naccarato, Marco Meloni, Gasparini, Lauricella, Fabbri, Bruno Bossio.