ALLEGATO
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (C. 362 Madia).
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che il testo interviene nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nel testo;
rilevato che:
il comma 1 dell'articolo 2 introduce nel titolo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-bis, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti;
il comma 2 demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali;
ritenuto che sia opportuno prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del predetto decreto ministeriale, in ragione delle competenze del Ministro della giustizia in materia di professioni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, di cui al comma 2 del nuovo articolo 129-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.