CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (Atto n. 15).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
   considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria 2010, a norma del quale il Governo può adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge comunitaria, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;
   rilevato che il regolamento (CE) n.1099/1999, all'articolo 23, intitolato alle sanzioni, prevede esclusivamente che gli Stati membri debbano stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del regolamento, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le uniche indicazioni espressamente previste sono nel senso che le sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;
   considerato che è auspicabile l'adozione di ogni possibile tutela del benessere dell'animale nell'atto della macellazione e dell'abbattimento in quanto segno di civiltà e di progresso della società;
   rilevato, altresì, che in alcuni casi occorre contemperare tale esigenza con la realtà pratica in cui si svolge la macellazione o l'abbattimento dell'animale, evitando di sanzionare l'operatore per mancato rispetto di un precetto la cui osservanza risulta di difficile se non impossibile realizzazione;
   preso atto, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel parere di competenza, ha chiesto che lo schema di decreto in esame sia integrato nel senso di prevedere tra le autorità competenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di inserire la cosiddetta clausola di salvaguardia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. si ritiene necessario ridurre, all'articolo 3, comma 6, la sanzione correlata alla mancata comunicazione delle procedure operative standard all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Trattandosi, infatti, di un'omissione che non incide sulle buone pratiche di macellazione e, quindi, sul benessere animale, sembra più congruo prevedere il pagamento di una somma fissata in un minimo di 100 euro ed in un massimo di 500 euro, Pag. 7al posto di quella contenuta nello schema in esame, che va da un minimo di 2.000 a un massimo di 6.000;
   2. si reputa opportuno non prevedere sanzioni per le fattispecie richiamate:
    all'articolo 3, comma 9 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure operative standard – considerato che non vengono chiariti con esattezza i termini e le condizioni applicative;
    all'articolo 4, comma 4 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di aumentare la frequenza dei controlli e di modificare le relative procedure – in quanto la frequenza stessa non è specificata ed è lasciata ad un'ampia discrezionalità. In subordine, la sanzione dovrebbe essere fissata nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro, al posto di quella attualmente prevista, che è individuata in un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 6.000 euro;
    all'articolo 6, comma 3 – dove viene sanzionato l'operatore che fornisce piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri il quale non applica, in caso di superamento di un limite massimo di animali da macellare, le disposizioni del regolamento contenute nel Capo II (prescrizioni generali) e Capo III (altre prescrizioni riguardanti la macellazione) – in quanto dal regolamento comunitario non risulta chiaramente quali sono i parametri di riferimento per l'applicazione della norma;
   3. si reputa necessario ridurre fino alla metà le sanzioni previste per la violazione delle altre fattispecie relative all'abbattimento e alla macellazione di animali in ambito agricolo, prevedendo, altresì, la possibilità di un richiamo in sede di prima constatazione della violazione, preliminare alla successiva applicazione di sanzioni;
   4. si condivide quanto proposto nel parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto in esame, che ha chiesto di inserire, all'articolo 2, tra le autorità competenti, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di aggiungere la seguente clausola di salvaguardia: «Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni di applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».