CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94a sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. Testo unificato C. 1328 ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare, eventualmente tramite il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, la disciplina delle modalità di accertamento e riscossione delle sanzione amministrative previste dal provvedimento in esame.

Pag. 86

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione (Giustizia),
   esaminati gli emendamenti Pini 5.6, Ricciatti 5.1, Pannarale 5.2, Ricciatti 5.3, Pannarale 5.4 e Ricciatti 5.5, al testo del disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;
  esprime

PARERE CONTRARIO

sui suddetti emendamenti.

Pag. 87

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione (Giustizia),
   esaminati gli emendamenti Franco Bordo 14.3, Gagnarli 14.2, Franco Bordo 14.4, Parentela 14.1, Palazzotto 14.5 e Gianluca Pini 33.07, al testo del disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013;
  esprime

PARERE CONTRARIO

sui suddetti emendamenti.

Pag. 88

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00651 Bratti: Sulle circostanze relative al decesso del signor Giuseppe Uva.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le vicende collegate alla morte di Giuseppe Uva sono da molto tempo all'attenzione degli uffici del Ministero.
  Si tratta di una vicenda particolarmente dolorosa, tuttora con dei punti oscuri che devono essere chiariti, e rispetto ai quali non si è ancora pervenuti ad una risposta giudiziaria convincente.
  Come sapete, proprio per questa ragione, di recente il Ministro ha ritenuto di ricevere personalmente i familiari del signor Uva, per ribadire loro la sua personale vicinanza ed il suo impegno nella ricerca della verità.
  Sul piano istituzionale, Vi informo che sin dalle prime segnalazioni ricevute dagli uffici ministeriali sono state tempestivamente intraprese tutte le iniziative conoscitive e ispettive volte ad accertare la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare in capo ai magistrati che a diverso titolo si sono occupati della vicenda.
  I risultati sono stati negativi, ed anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – titolare anch'egli dell'azione disciplinare – ha escluso la sussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, con ciò procedendo all'archiviazione degli atti, in data 9 maggio 2011 e 13 dicembre 2012.
  Devo però aggiungere che è pendente un procedimento penale relativo alla posizione processuale di coloro che si trovavano nella caserma dei Carabinieri di Varese ove il sig. Uva era stato condotto in occasione del fermo di identificazione della Polizia Giudiziaria.
  Tale procedimento trae origine anche dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero disposta dal Tribunale di Varese con sentenza del 23 aprile 2012 (sentenza di assoluzione di uno dei medici che avevano avuto in cura il signor Uva durante il periodo di ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Varese in trattamento sanitario obbligatorio), con la quale si indicava la necessità di approfondimenti investigativi su ciò che era accaduto prima del ricovero in ospedale dell'Uva.
  Nell'ambito di questo procedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto (con provvedimento emesso in data 20 luglio 2013) di non poter accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal PM (richiesta relativa alla posizione di coloro che si trovavano nella caserma dei Carabinieri di Varese) e conseguentemente ha fissato l'udienza camerale (ai sensi dell'articolo 409 comma 2 c.p.p.) per il prossimo 8 ottobre 2013: in quella sede, il GIP, dopo aver ascoltato le parti, valuterà se accogliere la richiesta del PM o, in caso di mancato accoglimento, se disporre nuove indagini od ordinare la formulazione dell'imputazione.
  Si tratta di un significativo fatto processuale, in particolare per le osservazioni del GIP in punto di qualificazione giuridica dei fatti, avendo evidenziato sia che «l'iscrizione delle persone presenti all'interno della caserma dei Carabinieri come indagati per mere lesioni personali semplici contraddice gli esiti argomentativi della sentenza n. 498 del 2012», sia la necessità di pervenire ad una «spiegazione giudizialmente accertata» della morte del signor Uva.Pag. 89
  Dagli sviluppi del predetto procedimento, quindi, potranno derivare nuovi elementi di conoscenza, potenzialmente idonei a far luce sulle cause e conseguentemente sulle eventuali effettive responsabilità di una morte che è rimasta tuttora inspiegabile.
  Voglio pertanto assicurare di aver già dato incarico alle competenti articolazioni ministeriali affinché valutino gli elementi conoscitivi da ultimo intervenuti, unitamente alle precedenti acquisizioni, provvedendo agli accertamenti necessari a far luce sull'intera vicenda.
  Solamente all'esito delle risultanze ispettive, quindi, si potranno assumere le eventuali determinazioni sul piano disciplinare.

Pag. 90

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00462 Gadda: Sulla decisione di chiusura della casa circondariale dei Miogni a Varese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In considerazione delle precarie condizioni strutturali della casa circondariale di Varese era stata prevista da tempo la costruzione di un nuovo istituto, da realizzare mediante procedura di leasing finanziario (poi non perfezionatasi); più recentemente, tale ipotesi di costruire un nuovo penitenziario non è stata inserita nel cosiddetto Piano Carceri che, tra i nuovi istituti da realizzare, non individua quello di Varese.
  Stanti le gravi problematiche impiantistiche e strutturali dell'istituto di Varese, l'ufficio tecnico del Provveditorato regionale di Milano ha elaborato un progetto articolato e di complessa realizzazione per evitarne l'immediata chiusura. Il progetto prevede il potenziamento della capacità ricettiva del vicino istituto di Busto Arsizio in vista del trasferimento, presso detta struttura, del personale e dei detenuti presenti nel complesso di Varese.
  Tale soluzione si giustifica per la vicinanza dei due istituti (distanti circa 20 chilometri) e per il fatto che dipendono entrambi dallo stesso tribunale e dallo stesso magistrato di sorveglianza. Inoltre, la casa circondariale di Busto Arsizio è vicina all'aeroporto della Malpensa (utilizzato per le traduzioni dei detenuti). Non è poi privo di rilievo il fatto che la ricollocazione del personale proveniente da Varese comporterebbe un notevole miglioramento delle condizioni di lavoro di coloro che operano nella sede di Busto Arsizio, che ha un organico insufficiente.
  Il progetto di potenziamento della struttura di Busto Arsizio prevede la creazione di altre 50 celle detentive da realizzare con interventi di ristrutturazione interna e cambio di destinazione d'uso del primo piano, per un incremento complessivo della capienza stimato in almeno 100 posti regolamentari. In una fase successiva è anche prevista un'ipotesi di sopraelevazione del fabbricato – previa effettuazione delle necessarie verifiche strutturali – per la realizzazione di un piano destinato a celle detentive, per altri 100 posti di capienza regolamentare.
  Tutti gli interventi citati sulla struttura di Busto Arsizio sono stati inseriti nel programma di edilizia penitenziaria 2013-2014.
  Nondimeno, devo segnalare che è intendimento di questa Amministrazione procedere in ogni caso ad una approfondita valutazione della convenienza, sia in termini tecnici che economici, di interventi di recupero conservativo e funzionale dell'istituto di Varese.
  L'ampliamento dell'istituto di Busto Arsizio ha la finalità prioritaria di decongestionare l'istituto stesso atteso che nel corso del tempo la struttura ha visto aumentare sensibilmente il numero dei detenuti. Qualora non dovessero essere impegnati fondi per la ristrutturazione dell'istituto di Varese, a seguito dell'eventuale valutazione negativa del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Provveditorato regionale – che ha avanzato specifica richiesta – potrebbe ottenere uno o più finanziamenti ad hoc, in aggiunta all'importo già assegnato sul capitolo di competenza (cap.7300), per la piena realizzazione del progetto riguardante l'istituto di Busto Arsizio.

Pag. 91

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00601 Rubinato: sulla vicenda processuale relativa al massacro dei coniugi Pelliciardi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La vicenda cui si fa riferimento nell'interrogazione indicata in oggetto ebbe luogo in Gorgo al Monticano (TV) il 21 agosto 2007, quando alcune persone si introdussero nottetempo nell'abitazione dei coniugi Guido Pelliciardi e Lucia Comin e, dopo averli sottoposti a violenza ed a sevizie, ne cagionarono volontariamente la morte e si impossessarono di monili in oro, telefoni cellulari e della somma di euro 600.
  A seguito di giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Treviso, con sentenza del 22 settembre 2008, ha dichiarato Alin George Bogdaneanu e Niam Stafa, in concorso con Arthur Lleshi, successivamente deceduto, e con altra persona non identificata, colpevoli dei delitti di omicidio aggravato (per avere agito per motivi futili ed abietti, in ora notturna ed impiegando particolare crudeltà e sevizie), rapina e violazione di domicilio, condannando gli imputati alle pene di venti anni di reclusione (Bogdaneanu) e dell'ergastolo (Stafa).
  La prima sezione della Corte di assise di appello di Venezia, con sentenza del 4 dicembre 2009, ha confermato le pene inflitte in primo grado ad entrambi gli imputati.
  La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 dicembre 2010, ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia, limitatamente ai punti relativi alla valutazione della sussistenza delle aggravanti ed al trattamento sanzionatorio complessivo.
  Con sentenza del 29 febbraio 2012, la seconda sezione della Corte di assise di appello di Venezia, nell'escludere la sussistenza, nei confronti del Bogdaneanu, della aggravante dell'avere adoperato sevizie ed agito con crudeltà, ha ridotto a diciotto anni di reclusione la pena nei confronti di quest'ultimo ed ha confermato la pena inflitta allo Stafa. Nel corso del predetto giudizio, il procedimento è stato sospeso per più di sei mesi pendendo istanza di rimessione per legittimo sospetto proposta dalla difesa degli imputati.
  Con sentenza del 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Bogdaneanu, nei cui confronti la sentenza di condanna è dunque divenuta definitiva, ed ha annullato la sentenza di secondo grado del 29 febbraio 2012, con riferimento al solo Stafa, limitatamente al riconoscimento delle aggravanti dell'avere agito per motivi futili ed abietti e dell'avere adoperato sevizie ed agito con crudeltà, rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia per il prosieguo.
  Secondo la Cassazione, infatti, la seconda sezione della Corte di assise di appello ha omesso di operare uno specifico e non automatico riferimento soggettivo alla persona di Stafa delle summenzionate aggravanti.
  La descrizione degli antecedenti giudiziari si è resa necessaria al fine di evidenziare che non vi sono stati ritardi ingiustificati nella trattazione complessiva del procedimento e che si è profuso ogni Pag. 92sforzo per pervenire ad una accurata ed approfondita delibazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
  Quanto al profilo relativo al paventato rischio della remissione in libertà dello Stafa per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, il Presidente della sezione feriale della Corte di assise di appello ha riferito che il termine massimo di anni sei, scadente il 3 settembre 2013, dovrà essere prolungato di centottanta giorni con riferimento ai tempi di stesura della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, nonché del tempo per il quale è durata la procedura conseguente all'istanza di rimessione per legittimo sospetto, presumibilmente non inferiore a mesi sei.
  Pur se una maggiore precisione potrà aversi soltanto a seguito della ricezione da parte della Corte di assise di appello del fascicolo del procedimento, inviato a Venezia in data odierna dalla Corte di Cassazione, è presumibile ritenere che il termine massimo di custodia cautelare per l'imputato Stafa non verrà a scadere prima del 3 settembre 2014.
  Il Presidente della sezione feriale della Corte di assise di appello e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia hanno comunque assicurato che il giudizio di rinvio sarà fissato con la massima urgenza, non appena perverranno gli atti inviati dalla Cassazione.
  Quanto, poi, al profilo relativo ad eventuali iniziative normative volte ad accelerare i tempi del procedimento penale garantendo con tempestività la certezza della pena, comunico che allo stato non sono allo studio di questo Ministero ipotesi di modifica dell'attuale disciplina della durata della custodia cautelare, la cui articolazione secondo termini di fase è stata più volte ritenuta dalla Corte Costituzionale adeguatamente proporzionata e ragionevole in conformità ai valori espressi dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
  Segnalo, infine, che alcuni interventi normativi in corso di esame parlamentare (AS n. 925 «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie» e il decreto legge n. 78 del 1o luglio 2013 recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena») sono preordinati a garantire la certezza della pena nonché la tutela delle vittime dei reati, mirando al contempo ad arginare e risolvere il perdurante problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari.
  Anche l'AS n. 303, recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nonché istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati», di iniziativa parlamentare, si muove nell'ottica di tutelare le vittime del reato sui diversi piani della certezza e dell'effettività delle pene, della rapidità dei processi, della dignità delle parti offese nei processi penali, della liquidazione del danno e della garanzia del risarcimento.