ALLEGATO
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. C. 1239 Mogherini ed altri e C. 1271 Marazziti ed altri.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, fatto a New York il 2 aprile 2013.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a Euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.