CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (C. 1248 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1248 Governo «DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
   sottolineato che il provvedimento deve essere collocato nel contesto degli indirizzi di politica economica delle Istituzioni europee, con riferimento alle Raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito della procedura del semestre europeo 2013;
   ricordati in particolare gli indirizzi contenuti nelle proposte di raccomandazioni del Consiglio, del 29 maggio 2013, presentate dalla Commissione, sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;
   evidenziato che il documento fa riferimento a sei raccomandazioni, che riguardano (1) l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, (2) interventi di semplificazione negli ambiti dell'amministrazione e della giustizia e di lotta alla corruzione e per migliorare la gestione dei fondi strutturali, (3) interventi nel settore bancario per sostenere il flusso del credito verso le attività produttive, (4) interventi nel settore del lavoro, rivolti in particolare a donne e giovani, tra le altre cose per migliorare la formazione e il collocamento, (5) il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro e dai capitali ai consumi, beni immobili e ambiente, (6) interventi di liberalizzazione nel mercato dei servizi e delle professioni;
   auspicato che a tali raccomandazioni sia improntata l'azione del Governo e che alla loro attuazione sia dato carattere prioritario;
   richiamate, per quanto di competenza della XIV Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo alle procedure per l'utilizzo dei fondi strutturali europei; all'articolo 24 comma 2, in materia di separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria; all'articolo 25 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; all'articolo 41, che detta norme in materia ambientale; all'articolo 44, commi 1 e 2, che riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE; all'articolo 44, commi 3 e 4, che prevede l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei medicinali; all'articolo 55 in materia di disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio;
   ricordato che sulle materie oggetto di tali disposizioni sono state avviate dalla Commissione europea diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;
   visti i contenuti dell'articolo 5, comma 5, che modifica le modalità di determinazione delle tariffe per la produzione di energia elettrica concesse agli impianti in regime Cip6, e prevede una deroga a tale disciplina, volta ad agevolare sette impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio;Pag. 235
   evidenziato in proposito che la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, nel richiamare la risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, conferma che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico;
   osservato inoltre che l'articolo 9, che detta misure volte all'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei non fa riferimento al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
   rilevato in effetti che il FEASR non rientra formalmente tra i fondi strutturali – come definiti dal Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione – ma che persegue analoghe finalità di sviluppo ed è assoggettato, al pari dei fondi strutturali, alle modalità di disimpegno automatico per la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio;
   tenuto altresì conto che per il periodo di programmazione 2014-2020 il FEASR è espressamente incluso tra i fondi strutturali;
   visti, altresì, i contenuti dell'articolo 41 comma 1, capoverso articolo 243, in materia di gestione della delle acque sotterranee emunte, che stabilisce che nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario debbono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione «ove possibile ed economicamente sostenibile»;
   rilevato che la disposizione appare subordinare gli interventi di bonifica alla sostenibilità economica degli stessi, e in quanto tale appare contrario al principio generale indicato dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in base alla quale la prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio «chi inquina paga», quale stabilito nel Trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile;
   viste altresì le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, capoverso comma 2-bis, che limitano l'applicazione del decreto ministeriale 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) e valutata l'opportunità di chiarire quale disciplina debba applicarsi ai piccoli cantieri – inferiori a sei mila metri cubi – ed ai cantieri superiori a sei mila metri cubi ma non soggetti a VIA e AIA;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) provvedano le Commissioni di merito a modificare l'articolo 41, comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, nel senso di sopprimere le parole «ed economicamente sostenibile», ovvero a sostituire la disposizione con la previsione che, onde impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito debbano essere eliminate o comunque isolate, salva l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi;

Pag. 236

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 9 anche al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare all'articolo 41, comma 2, capoverso comma 2-bis, quale disciplina debba applicarsi ai piccoli cantieri – inferiori a sei mila metri cubi – ed ai cantieri superiori a sei mila metri cubi ma non soggetti a VIA e AIA.