CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00038 Gnecchi: Sul caso degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli Interroganti evidenziano come le salvaguardie previste dal decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» – che consentono per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione – non coprono tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale.
  In particolare, gli Onorevoli Interroganti prospettano la situazione di alcuni dipendenti IBM, che hanno sottoscritto accordi di esodo individuale stipulati ad aprile 2011 e depositati presso le DTL competenti, ma la cui data di cessazione formale del rapporto di lavoro non è avvenuta entro il 31 dicembre 2011, bensì è stata fatta coincidere con la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti al solo scopo di poter mantenere, anche da pensionati, le convenzioni mediche, bancarie ed assicurative. Tali lavoratori, nel periodo dalla firma dell'accordo alla cessazione formale, sono stati posti in aspettativa non retribuita e senza contributi.
  Ricordo, al riguardo, che l'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» ha posticipato l'accesso al pensionamento, salvo che per talune categorie di lavoratori (cosiddetti «salvaguardati») ai quali continuano ad applicarsi le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
  È noto che le categorie di soggetti cosiddetti «salvaguardati» sono state tassativamente previste dal comma 14 del citato articolo 24 (come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge cosiddetto «proroga termini» del 2011) e successivamente estese, dapprima, con l'articolo 22 del decreto-legge cosiddetto «spending review» e, poi, con l'articolo 1 comma 231 della legge di stabilità per il 2013.
  Ebbene, dall'esame delle richiamate norme di salvaguardia (le quali, pure, consentono – in talune ipotesi – di tenere conto della posizione dei sottoscrittori di accordi individuali di esodo) emerge che la particolare situazione prospettata dagli onorevoli interroganti non rientra fra alcuna di quelle contemplate dalle disposizioni di salvaguardia succedutesi nel tempo.
  Le conclusioni appena rassegnate non discendono, quindi, da una lettura «restrittiva» del pertinente quadro normativo, ma muovono dalla consapevolezza per cui le disposizioni in tema di salvaguardia (predisposte in base a rigidi vincoli di disponibilità finanziarie) presentano una portata puntuale e tassativa, che non consente ampliamenti o interpretazioni di carattere estensivo, anche in via amministrativa.
  Ne consegue che un eventuale ampliamento delle platee dei destinatari nel senso indicato dagli Onorevoli interroganti richiederebbe in modo necessario una modifica normativa e il reperimento delle conseguenti risorse finanziarie.

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ALLEGATO 2

5-00414 Rondini: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la Elcograf di Melzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Rondini – inerente la situazione produttiva ed occupazionale della società ELCOGRAF s.p.a., facente parte del Gruppo Pozzoni, operante nel settore grafico editoriale.
  La predetta società, cui fanno capo diversi stabilimenti grafici dislocati su tutto il territorio nazionale, ha subìto un notevole deterioramento delle proprie condizioni economico-finanziarie, nonché una significativa contrazione della propria attività produttiva, in conseguenza della grave crisi economica finanziaria che colpito anche il settore grafico-editoriale.
  Tale situazione ha indotto l'azienda a varare un Piano di riorganizzazione, da attuarsi nel corso del biennio 2012-2013, volto al riequilibrio dei costi aziendali e delle imprescindibili condizioni di redditività.
  In particolare, sul fronte occupazionale, il Piano ha previsto un esubero strutturale di personale pari a 175 lavoratori di cui 167 occupati presso il sito di Verona e 8 presso quello di Pomezia.
  Tali soggetti hanno beneficiato del pensionamento anticipato sulla base di un accordo siglato, il 28 dicembre 2011, dai vertici della ELCOGRAF s.p.a. (allora denominata MONDADORI PRINTING s.p.a.) e dalle organizzazioni sindacali interessate, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento.
  L'accordo ha altresì previsto il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale, della durata di 24 mesi, a decorrere dal 2 gennaio 2012, nei confronti di un numero massimo complessivo di 220 unità lavorative, sospese a zero ore, di cui 210 occupate presso il sito di Verona e 10 presso quello di Pomezia.
  Riguardo al sito produttivo di Melzo, ricordo che – con decreto del 30 marzo 2012 – la D.G. per le politiche attive e passive del Ministero che rappresento ha provveduto ad accertarne la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 dicembre 2011 al 4 dicembre 2013, autorizzando contestualmente la corresponsione del trattamento di CIGS, per un massimo di 80 lavoratori poligrafici, per il periodo dal 5 dicembre 2011 al 4 giugno 2012.
  Successivamente – con decreto del 17 ottobre 2012 – è stata prorogata la corresponsione del trattamento di CIGS per un massimo di 80 lavoratori poligrafici del sito, relativamente al periodo dal 5 giugno 2012 al 4 dicembre 2012.
  Infine – con decreto direttoriale del 12 aprile 2013 – è stata prorogata la corresponsione del trattamento di CIGS nei confronti di un massimo di 60 lavoratori poligrafici dipendenti della ELCOGRAF s.p.a., relativamente al periodo dal 5 dicembre 2012 al 4 giugno 2013.
  Sono inoltre in grado di informare che nella giornata di ieri, presso gli uffici della ELCOGRAF s.p.a. in Melzo, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori volto al recupero delle condizioni minimali di redditività complessiva necessarie alla sopravvivenza del sito attraverso una riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza industriale.Pag. 190
  Nel corso dell'incontro è stata raggiunta un'ipotesi di accordo in base alla quale l'azienda si è impegnata a mantenere in funzione – con le attuali maestranze – lo stabilimento di Melzo almeno fino al 30 giugno 2014. Ciò a condizione che una prima verifica intermedia – da effettuarsi entro il prossimo 31 dicembre – in ordine all'incidenza dell'accordo sull'efficienza industriale e sulla redditività aziendale, abbia avuto esito positivo.
  Per contro, i lavoratori hanno accettato un percorso volto a contenere i costi del lavoro con particolare riferimento ai contratti integrativi di II livello presenti in azienda, retaggio di pregresse esperienze professionali.
  Da ultimo, posso sin d'ora assicurare che il Governo – nelle sue diverse articolazioni – continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda aziendale posta all'attenzione con il presente atto parlamentare, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, tenuto conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

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ALLEGATO 3

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (C. 1248);
   preso atto che il decreto-legge in esame, collocandosi nell'ambito di un preciso quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, si pone l'obiettivo di dettare disposizioni di semplificazione e di rilancio del sistema socio-economico;
   verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano in particolare le semplificazioni in materia di lavoro e in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
   valutate positivamente le finalità politiche e programmatiche dell'intervento di urgenza del Governo, che reca talune apprezzabili misure semplificative;
   rilevato, tuttavia, che, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, molte delle disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto peggiorativo;
   preso atto, infatti, che il provvedimento in esame contiene diversi punti positivi, ma anche numerosi elementi di criticità, senza considerare che in esso mancano alcune norme importanti, anche per le aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle scuole, con riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o laureati, ovvero quelle per rendere definitivo il libretto formativo;
   ricordato che la XI Commissione sta valutando l'opportunità dell'avvio di una specifica indagine conoscitiva, da svolgere congiuntamente alla XII Commissione, sul monitoraggio dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di comprendere quali siano gli interventi effettivamente necessari per la manutenzione della relativa normativa;
   ritenuto, nel frattempo, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni del testo, dirette a migliorarne la coerenza, conciliando al meglio le esigenze di semplificazione con quelle di tutela della sicurezza dei lavoratori,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 31, comma 5, le parole: «ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione» siano sostituite dalle seguenti: «è rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all'atto della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio»;
   2) all'articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» siano sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» sia aggiunta la parola: «sia», dopo la parola: «committente» siano aggiunte le parole: «sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi» e le Pag. 192parole: «, tipiche di un preposto» siano sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito»; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia, altresì, inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
   3) al medesimo articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3-bis, primo periodo, le parole: «dieci uomini-giorno» siano sostituite dalle seguenti: «cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti» siano aggiunte le seguenti: «dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o», dopo la parola: «cancerogeni» siano aggiunte le seguenti: «, mutageni, amianto»;
   4) all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 6-ter, al primo periodo, le parole: «sentita la Commissione» siano sostituite dalle seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione» e le parole: «settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL» siano sostituite dalle seguenti: «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»; al medesimo capoverso comma 6-ter, al secondo periodo, la parola: «attestare» sia sostituita dalla seguente: «dimostrare» e, all'ultimo periodo, le parole: «dell'articolo 26» siano sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29»;
   5) all'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), anche al fine di limitare i rischi di abusi o raggiri nell'ambito dei percorsi formativi, che possono causare rilievi e sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi capoversi, il seguente periodo: «Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6»; si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano percorsi di stage o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi, ove conformi; infine, dopo le parole: «enti bilaterali» e dopo le parole: «associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori», ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: «comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale»;
   6) all'articolo 32, comma 1, lettera h), premessa l'esigenza che, in luogo del «parere della» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovunque esso ricorra, sia inserita la «previa intesa in sede di» Conferenza sui decreti ministeriali previsti e che, su detti decreti, sia anche sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si raccomanda altresì che alla rubrica del relativo capoverso le parole: «temporanei e mobili» siano sostituite dalle seguenti: «temporanei o mobili» e che, dopo le parole: «dei trasporti», siano inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
   7) attesa l'esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione Pag. 193di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale e i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al medesimo articolo 32, siano inseriti, in fine, i seguenti commi:
  «7-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: «3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
  7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata»;
   8) considerato che l'aggiunta di un nuovo comma 13-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una parte delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione dell'articolo 32 del decreto-legge in esame, sia soppresso l'articolo 35;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 32, comma 6, lettera b), il capoverso di cui al numero 1) andrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore: «L'INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;
   b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, lettera a), e comma 7, che mirano a semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia come tali norme possano comportare possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o violazioni di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro;
   c) considerato che il comma 5 dell'articolo 58 riduce in misura significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di detti servizi (nel cui ambito assumono un rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia, di norma affidati a società che utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo determinato), si segnala come tale disposizione rischi di creare ulteriori problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati dagli ultimi interventi in tema di contenimento delle spese pubbliche, oltre che, in particolare, ai lavoratori impiegati dalle società che erogano i predetti servizi;
   d) occorre, infine, individuare una soluzione definitiva per la validità delle certificazioni di cui alla legge n. 257 del 1992, che ha previsto il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, in modo da assicurare a quei lavoratori che hanno i relativi provvedimenti di riconoscimento in sospeso – molti dei quali da lungo tempo in attesa di una risposta – il diritto a fruire finalmente di tali benefici, secondo quanto ormai riconosciuto dagli stessi enti previdenziali competenti.

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ALLEGATO 4

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (C. 1248);
   considerato che il decreto cosiddetto «del fare» contiene poche luci e molte ombre;
   la sua lettura complessiva evoca i vecchi decreti «crescita», «sviluppo» e «semplificazione» predisposti dall'ex Ministro Passera, provvedimenti di cui si attende ancora la completa attuazione, sensazione richiamata anche dall'ultima relazione presentata al Parlamento dall'ex Ministro Giarda lo scorso 25 marzo 2013, in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;
   il timore fondato è dunque quello che ci si trovi di fronte all'ennesimo decreto «sviluppo» che contempla alcune norme sicuramente condivisibili (come quelle sulla sicurezza stradale o quella sul rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), altre su cui si dovrebbe invece discutere ampiamente a livello parlamentare e non certo attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza (come quelle sulle infrastrutture e la portualità), altre completamente inutili se non addirittura imbarazzanti, come quella sull'ennesima ridefinizione della governance dell'Agenzia digitale per l'Italia destinata a passare sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   degli 86 articoli che compongono il decreto, meno di 20 introducono novità significative nell'ambito del nostro ordinamento giuridico;
   per stimolare la cosiddetta «crescita», il Governo avrebbe dovuto piuttosto impegnare le risorse dei propri dicasteri e della Ragioneria generale dello Stato per individuare nuove risorse e affrontare le vere emergenze, prendendo come bussola l'ultimo rapporto della Corte dei Conti sulla governance di finanza pubblica (Rapporto 2013) e cercando di attuarlo punto per punto al fine di abbattere la pressione fiscale e tutelare i diritti dei lavoratori;
   per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione Lavoro, si constata che gli articoli 32 e 35 intervengono a modificare in senso sostanzialmente negativo il testo unico in materia di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   tali interventi di modifica si aggiungono ad altri, del tutto occasionali, inseriti in precedenti provvedimenti come nel successivo decreto legge n. 76 del 2013, che vanno nella direzione di smantellare il testo unico, con rischi inaccettabili per un Paese come il nostro, nel quale la cultura della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici è poco presente e vissuta come un costo burocratico, inutile e eliminabile;
   il testo unico ha rappresentato un atto legislativo di modifica sostanziale della protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, costruito con il Pag. 195contributo delle parti sociali e degli organismi competenti, coinvolti anche nella successiva fase di integrazione e correzione operata con il decreto legislativo n. 106 del 2009;
   eventuali ulteriori problemi applicativi della richiamata disciplina devono essere corretti mediante una manutenzione organica che salvaguardi l'omogeneità e i principi del testo unico e non possono prescindere dal coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi competenti, al contrario di quanto operato dal Governo con l'inserimento nel decreto legge degli articoli 32 e 35, che vanno pertanto soppressi;
   prima di procedere oltre nello smantellamento del testo unico o, anche e più semplicemente, di continuare a modificarlo con interventi non organici, sarebbe importante lo svolgimento di una indagine conoscitiva, come intenderebbero fare le Commissioni XI e XII sollecitate dal gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia Libertà, al fine di verificare quale sia stata l'applicazione del decreto 81, a distanza di 5 anni dalla sua entrata in vigore, e quali eventuali problemi occorra risolvere;
   problemi molto gravi sono altresì posti dalla copertura individuata dall'articolo 58 del decreto legge che riduce in maniera significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di detti servizi (nel cui ambito assumono un rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia affidati a società che spesso utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo determinato). Tale riduzione di spesa avrà un effetto devastante sui lavoratori impiegati dalle predette società e creerà ulteriori problemi alle scuole già gravemente penalizzate dai molti tagli alla spesa pubblica;
   la copertura dell'articolo 58 si sarebbe potuto ricavarla agevolmente eliminando le auto blu per tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica o riducendo i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;
   per concludere il decreto del «fare» adottato da questo Governo è perfettamente in linea con quello precedente e non sembra contenere nulla di così urgente e significativo; esso sembra essere piuttosto un modo per prendere tempo ed evitare di affrontare i veri problemi che attagliano il nostro Paese,
   esprime

PARERE CONTRARIO

«Airaudo, Di Salvo, Placido».

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ALLEGATO 5

5-00398 Gribaudo: Obblighi assunzionali di soggetti disabili nelle amministrazioni pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame l'onorevole Gribaudo chiede, anzitutto, di riconsiderare la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote di riserva per le categorie protette, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  Chiede, inoltre, di conoscere quali siano i dati a disposizione relativamente al prospetto informativo – di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, contenente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva.
  In merito al primo quesito l'Onorevovole interrogante fa riferimento ad un parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica a seguito di una richiesta formulata dall'INPS con nota del 16 aprile scorso.
  In particolare, in tale nota, l'Ente evidenziava che i tagli alla dotazione organica dell'Istituto, operati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto «spending review»), hanno determinato una situazione di eccedenza del personale pari a circa 3.300 unità.
  In relazione al predetto personale in posizione di soprannumero, il percorso normativo delineato dal citato articolo 2 dispone per i dipendenti dell'INPS l'avvio, suddiviso in varie fasi, delle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La prima fase di tale procedura prevede, come noto, l'assorbimento, entro il 31 dicembre 2014, delle eccedenze mediante i pensionamenti ordinari e i cosiddetti «prepensionamenti». Questi ultimi consistono nel collocamento a riposo dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi secondo l'ordinamento previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con possibile maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2014 ed eventuale slittamento della liquidazione del trattamento di fine rapporto al momento di maturazione del requisito pensionistico secondo la normativa vigente. Per coloro che non posseggono i requisiti per il «prepensionamento» si avvia, invece – operando con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni – un percorso di mobilità guidata, intesa alla loro ricollocazione presso gli uffici di altre amministrazioni.
  Qualora la ricollocazione non risulti possibile – sempre previo esame, che deve comunque concludersi entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali – si procede con l'utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale in proporzione alle eccedenze e con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo.
  Nel caso in cui le procedure di cui sopra non consentano l'assorbimento delle eccedenze, si procede, in ultimo, alla dichiarazione di esubero con il collocamento in disponibilità, per un massimo di 24 mesi con trattamento economico pari all'80 per cento di quello fondamentale; in Pag. 197caso di mancata ricollocazione, mediante mobilità si procede, infine, al licenziamento.
  Ciò premesso, l'accertata situazione di criticità legata ad un elevato numero di eccedenze, ha indotto l'INPS a chiedere al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla legittima sospensione, per l'anno 2013, delle assunzioni delle categorie protette, al fine di evitare l'incremento delle eccedenze di personale.
  In relazione a tale richiesta, la nota del Dipartimento, chiariva che «le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte salve specifiche deroghe espressamente previste dalla legge che, tuttavia, non si riscontrano nella legge 12 marzo 1999, n. 68» recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
  Al riguardo, si evidenzia che, laddove le amministrazioni non abbiano posizioni soprannumerarie e presentino disponibilità di posti nella dotazione organica, la normativa di riferimento consente, comunque, la possibilità di effettuare assunzioni a copertura della quota d'obbligo anche in presenza di un regime limitativo delle assunzioni o di divieto di assumere.
  Viceversa, in assenza di posti vacanti in dotazione organica non si riscontrano, nella normativa in materia, spazi che possano consentire assunzioni in soprannumero; l'unica eccezione è contemplata dall'articolo 4, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113 con riguardo al collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti; tale disposizione stabilisce che «in caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza».
  Si tratta, chiaramente, di norma speciale non suscettibile di interpretazione analogica, quindi, un'analoga previsione anche per le restanti categorie protette potrebbe scaturire esclusivamente da un intervento del legislatore in tal senso.
  In ordine, infine, al secondo quesito, relativo al prospetto informativo che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, contenente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi quelli computabili nella quota di riserva, si precisa che la materia ricade nella competenza primaria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Al riguardo, si sta procedendo, presso gli uffici preposti, all'acquisizione dei dati di interesse che, quanto prima, saranno messi a disposizione del Parlamento.