CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2013
52.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (C. 1248 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo);
   premesso che:
    all'articolo 10 si sopprimono gli obblighi, per i soggetti che offrono l'accesso ad internet al pubblico, di procedere all'identificazione personale degli utilizzatori e si introducono semplificazioni relative sia all'attività di offerta di accesso ad Internet, sia all'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica;
    all'articolo 13 si rafforza il ruolo di coordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri in merito all'attuazione dell'agenda digitale. In particolare, si istituisce presso la Presidenza del consiglio la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana; si istituisce, nell'ambito della cabina di regia, il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, quale organismo consultivo permanente composto da esperti nella materia, da esponenti delle imprese private e delle università; si istituisce la figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che presiede il tavolo permanente e che è posto a capo di una struttura di missione istituita presso la Presidenza; si attribuisce esclusivamente al Presidente del consiglio dei ministri o al Ministro delegato, la nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e i poteri di vigilanza sull'Agenzia stessa; si demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, entro il limite di 130 unità, e della dotazione di risorse finanziarie e strumentali;
    il decreto-legge reca ulteriori disposizioni in materia digitale. In particolare:
     a) all'articolo 14 si prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale;
     b) all'articolo 15 si prevede che il presidente della Commissione per il coordinamento del Sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA, nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale;
     c) all'articolo 16 si prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico;
     d) all'articolo 17 si stabiliscono termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale;
    per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, all'articolo 18 si istituisce un fondo di 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per 2015, Pag. 27535 milioni per il 2016 e 142 milioni per l'anno 2017 per il finanziamento di infrastrutture cantierabili, alimentato con la revoca di risorse stanziate per opere più lontane dalla realizzazione. Tra le opere finanziate figurano il collegamento ferroviario funzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e la tratta Cancello-Frasso Telesino della linea alta velocità Napoli-Bari; tra le opere oggetto di revoca delle risorse sono compresi il secondo lotto del terzo valico dei Giovi (per 50 milioni di euro per il 2013, 189 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni di euro per il 2016) e l'alta velocità Lione-Torino (50 milioni per il 2013, 189 milioni per il 2014, 274 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016);
    al medesimo articolo 18 si interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, autorizzando, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012 –2016 con RFI, la contrattualizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili per l'importo complessivo di 300 milioni di euro;
    all'articolo 20, in tema di sicurezza stradale, si prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: 1) il cofinanziamento in concorso con le regioni di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni; 2) la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 3) il potenziamento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale;
    all'articolo 22 si interviene sulla disciplina in materia di dragaggi, al fine di semplificare le procedure di valutazione di impatto ambientale e di estendere le possibilità di utilizzo del materiale derivato dai dragaggi;
    al medesimo articolo si rafforza l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, sia per quanto concerne la facoltà di determinare la misura delle tasse di ancoraggio, sia attraverso l'innalzamento dell'entità del gettito IVA riscosso nei porti che le autorità possono trattenere;
    all'articolo 23 si estende l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento ai proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di unità da diporto, si esentano dal pagamento della tassa sulle unità da diporto quelle con lunghezza fino a 14 metri e se ne riduce l'ammontare per quelle con lunghezza compresa tra 14 e 20 metri;
    all'articolo 24 si interviene in materia di regolamentazione di trasporto ferroviario. In particolare:
     a) si modifica la procedura di determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, prevedendo il parere, anziché l'intesa della Conferenza unificata e stabilendo che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvi la proposta del gestore dell'infrastruttura (RFI Spa);
     b) si stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all'infrastruttura;
     c) si prevede che la separazione contabile tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario debba assicurare una trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività;
     d) si dispone che, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, in alternativa alle limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, anche diritti di compensazione per gli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di Pag. 28servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica;
    all'articolo 25, comma 5, si consente l'utilizzo delle risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa;
    al medesimo articolo 25, commi da 9 a 11, si prevede l'affidamento alla Regione Siciliana della vigilanza sull'attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia;
    all'articolo 45 si prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche stabilite dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole;
    all'articolo 61 si prevede, a fini di copertura, la riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,4 milioni di euro per l'anno 2014 delle risorse destinate all'emittenza televisiva locale;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» con le seguenti: «impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché di stampi per la lavorazione delle unità da diporto».
   2) all'articolo 10, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. L'offerta di accesso ad Internet al pubblico, in qualsiasi modalità e con qualsiasi tecnologia si attui, è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di connettività di garantire la tracciabilità del collegamento a livello di sessione.
  2. Gli obblighi di conservazione dei dati personali, previsti dall'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione.
  2-bis. I titolari e i gestori di pubblici esercizi o di circoli privati, ove l'offerta di accesso ad Internet non costituisca l'attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
  2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, gli enti locali possono fornire servizi di accesso ad Internet al pubblico all'interno di aree pubbliche di cui hanno la disponibilità.»;
   3) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: «o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale»;
   4) all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» Pag. 29aggiungere le seguenti: «della legge di conversione» e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere adottato.
    b) al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;
    c) al comma 6 sostituire la parola: esercizio con la seguente: pre-esercizio e sostituire le parole 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;
    d) al comma 9, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;
   5) all'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti è destinata alle regioni sul cui territorio gli interventi di sicurezza stradale risultino avviati per un importo pari ad almeno il 65 per cento del totale dei finanziamenti assegnati.
   6) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «quarantadue giorni»;
   7) all'articolo 24, comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: «dopo le parole: «e delle imprese ferroviarie» sono inserite le seguenti: «nelle more della piena operatività dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della definizione da parte della stessa Autorità dei criteri per la determinazione del canone» e» e sopprimere le parole da: «e le parole: “è stabilito”» fino alla fine della lettera;
   8) all'articolo 80, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché alle cause nel settore del trasporto marittimo»;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre apposite misure volte ad assicurare che non si determinino ritardi nella costituzione e nell'avvio dell'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale e ad evitare sovrapposizioni di funzioni tra la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, da un lato, e l'Agenzia, dall'altro;
   2) con riferimento all'articolo 20, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, in modo da assicurare, tra l'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento della sicurezza stradale;
   3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, innalzando dall'1 al 2 per cento la percentuale del gettito IVA riscosso nei porti che esse possono trattenere. Si segnala altresì l'esigenza di favorire da parte delle medesime autorità azioni che consentano lo sviluppo delle attività portuali attraverso la crescita delle imprese portuali e attraverso il riordino delle concessioni. Si sottolinea altresì l'urgenza di interventi volti ad ampliare, in caso di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese che svolgono operazioni portuali, le possibilità di intervento a favore dei lavoratori, in particolare estendendole anche alle imprese costituite in forma cooperativa, e, più in generale, di una revisione della disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, con particolare riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 5, 14, 16, 17 e 18, tenendo conto dei lavori delle competenti Commissioni parlamentari svolti nella scorsa legislatura. Risulta infine necessario e urgente adottare interventi normativi a sostegno del settore navale che Pag. 30possono essere attuati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica e con la possibilità di conseguire risparmi;
   4) sempre con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, al fine di rafforzare gli interventi contenuti nel decreto-legge volti ad una maggiore efficienza del sistema dei trasporti e al potenziamento della logistica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure per ridefinire la disciplina relativa all'individuazione, allo sviluppo e al finanziamento degli interporti;
   5) con riferimento all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire per assicurare che le misure adottate garantiscano, da un lato, l'ottimale utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e, dall'altro, la parità di condizioni tra tutti gli operatori;
   6) con riferimento all'articolo 25, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche ad altre regioni e, in particolare, alla regione Calabria la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi finalizzati all'efficientamento di servizi di trasporto pubblico locale e per garantire la copertura degli oneri di parte corrente relativi ai medesimi servizi.

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ALLEGATO 2

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (C. 1248 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo);
   richiamate le considerazioni svolte nel corso del dibattito tenutosi presso la IX Commissione in data 10 luglio 2013;
  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (C. 1248 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo);
   premesso che:
    all'articolo 10 si sopprimono gli obblighi, per i soggetti che offrono l'accesso ad internet al pubblico, di procedere all'identificazione personale degli utilizzatori e si introducono semplificazioni relative sia all'attività di offerta di accesso ad Internet, sia all'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica;
    all'articolo 13 si rafforza il ruolo di coordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri in merito all'attuazione dell'agenda digitale. In particolare, si istituisce presso la Presidenza del consiglio la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana; si istituisce, nell'ambito della cabina di regia, il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, quale organismo consultivo permanente composto da esperti nella materia, da esponenti delle imprese private e delle università; si istituisce la figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che presiede il tavolo permanente e che è posto a capo di una struttura di missione istituita presso la Presidenza; si attribuisce esclusivamente al Presidente del consiglio dei ministri o al Ministro delegato, la nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e i poteri di vigilanza sull'Agenzia stessa; si demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, entro il limite di 130 unità, e della dotazione di risorse finanziarie e strumentali;
    il decreto-legge reca ulteriori disposizioni in materia digitale. In particolare:
     a) all'articolo 14 si prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale;
     b) all'articolo 15 si prevede che il presidente della Commissione per il coordinamento del Sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA, nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale;
     c) all'articolo 16 si prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico;
     d) all'articolo 17 si stabiliscono termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale;
    per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, all'articolo 18 si istituisce un fondo di 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per 2015, Pag. 33535 milioni per il 2016 e 142 milioni per l'anno 2017 per il finanziamento di infrastrutture cantierabili, alimentato con la revoca di risorse stanziate per opere più lontane dalla realizzazione. Tra le opere finanziate figurano il collegamento ferroviario funzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e la tratta Cancello-Frasso Telesino della linea alta velocità Napoli-Bari; tra le opere oggetto di revoca delle risorse sono compresi il secondo lotto del terzo valico dei Giovi (per 50 milioni di euro per il 2013, 189 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni di euro per il 2016) e l'alta velocità Lione-Torino (50 milioni per il 2013, 189 milioni per il 2014, 274 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016);
    al medesimo articolo 18 si interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, autorizzando, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016 con RFI, la contrattualizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili per l'importo complessivo di 300 milioni di euro;
    all'articolo 20, in tema di sicurezza stradale, si prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: 1) il cofinanziamento in concorso con le regioni di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni; 2) la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 3) il potenziamento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale;
    all'articolo 22 si interviene sulla disciplina in materia di dragaggi, al fine di semplificare le procedure di valutazione di impatto ambientale e di estendere le possibilità di utilizzo del materiale derivato dai dragaggi;
    al medesimo articolo si rafforza l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, sia per quanto concerne la facoltà di determinare la misura delle tasse di ancoraggio, sia attraverso l'innalzamento dell'entità del gettito IVA riscosso nei porti che le autorità possono trattenere;
    all'articolo 23 si estende l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento ai proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di unità da diporto, si esentano dal pagamento della tassa sulle unità da diporto quelle con lunghezza fino a 14 metri e se ne riduce l'ammontare per quelle con lunghezza compresa tra 14 e 20 metri;
    all'articolo 24 si interviene in materia di regolamentazione di trasporto ferroviario. In particolare:
     a) si modifica la procedura di determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, prevedendo il parere, anziché l'intesa della Conferenza unificata e stabilendo che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvi la proposta del gestore dell'infrastruttura (RFI Spa);
     b) si stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all'infrastruttura;
     c) si prevede che la separazione contabile tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario debba assicurare una trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività;
     d) si dispone che, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, in alternativa alle limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, anche diritti di compensazione per gli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di Pag. 34servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica;
    all'articolo 25, comma 5, si consente l'utilizzo delle risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa;
    al medesimo articolo 25, commi da 9 a 11, si prevede l'affidamento alla Regione Siciliana della vigilanza sull'attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia;
    all'articolo 45 si prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche stabilite dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole;
    all'articolo 61 si prevede, a fini di copertura, la riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,4 milioni di euro per l'anno 2014 delle risorse destinate all'emittenza televisiva locale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» con le seguenti: «impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché di stampi per la lavorazione delle unità da diporto».
   2) all'articolo 10, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Gli obblighi di conservazione dei dati personali, previsti dall'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione.
  2. I titolari e i gestori di pubblici esercizi o di circoli privati, ove l'offerta di accesso ad Internet non costituisca l'attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
  2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, gli enti locali possono fornire servizi di accesso ad Internet al pubblico all'interno di aree pubbliche di cui hanno la disponibilità.»;
   3) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: «o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale»;
   4) all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione» e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere adottato.Pag. 35
    b) al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;
    c) al comma 6 sostituire la parola: esercizio con la seguente: pre-esercizio e sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;
    d) al comma 9, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;
   5) all'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti è destinata alle regioni sul cui territorio gli interventi di sicurezza stradale risultino avviati per un importo pari ad almeno il 65 per cento del totale dei finanziamenti assegnati.
   6) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «quarantadue giorni»;
   7) all'articolo 24, comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: «dopo le parole: «e delle imprese ferroviarie» sono inserite le seguenti: «nelle more della piena operatività dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della definizione da parte della stessa Autorità dei criteri per la determinazione del canone» e» e sopprimere le parole da: «e le parole: «è stabilito»» fino alla fine della lettera;
   8) all'articolo 80, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché alle cause nel settore del trasporto marittimo»;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre apposite misure volte ad assicurare che non si determinino ritardi nella costituzione e nell'avvio dell'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale e ad evitare sovrapposizioni di funzioni tra la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, da un lato, e l'Agenzia, dall'altro;
   2) con riferimento all'articolo 20, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, in modo da assicurare, tra l'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento della sicurezza stradale;
   3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, innalzando dall'1 al 2 per cento la percentuale del gettito IVA riscosso nei porti che esse possono trattenere. Si segnala altresì l'esigenza di favorire da parte delle medesime autorità azioni che consentano lo sviluppo delle attività portuali attraverso la crescita delle imprese portuali e attraverso il riordino delle concessioni. Si sottolinea altresì l'urgenza di interventi volti ad ampliare, in caso di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese che svolgono operazioni portuali, le possibilità di intervento a favore dei lavoratori, in particolare estendendole anche alle imprese costituite in forma cooperativa, e, più in generale, di una revisione della disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, con particolare riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 5, 14, 16, 17 e 18, tenendo conto dei lavori delle competenti Commissioni parlamentari svolti nella scorsa legislatura. Risulta infine necessario e urgente adottare interventi normativi a sostegno del settore navale che possono essere attuati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica e con la possibilità di conseguire risparmi;
   4) sempre con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, al fine di rafforzare Pag. 36gli interventi contenuti nel decreto-legge volti ad una maggiore efficienza del sistema dei trasporti e al potenziamento della logistica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure per ridefinire la disciplina relativa all'individuazione, allo sviluppo e al finanziamento degli interporti;
   5) con riferimento all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire per assicurare che le misure adottate garantiscano, da un lato, l'ottimale utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e, dall'altro, la parità di condizioni tra tutti gli operatori;
   6) con riferimento all'articolo 25, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche ad altre regioni e, in particolare, alla regione Calabria la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi finalizzati all'efficientamento di servizi di trasporto pubblico locale e per garantire la copertura degli oneri di parte corrente relativi ai medesimi servizi.