CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2013
49.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo);
   premesso che:
    il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, assume esplicitamente a suo riferimento le raccomandazioni della Commissione europea del 29 maggio 2013 rivolte all'Italia relativamente al programma nazionale di riforma per il 2013 ed al programma di stabilità 2012-2017;
    in particolare, si intende positivamente rispondere alla raccomandazione in ordine alla necessità di «sostenere il flusso del credito alle attività produttive» con le disposizioni di cui all'articolo 1 finalizzate a semplificare l'accesso ed a migliorare l'efficacia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con le disposizioni di cui all'articolo 2 mirate ad accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo mediante finanziamenti e contributi a tasso agevolato destinati alle piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché con le disposizioni di cui all'articolo 3 per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo;
    la risposta alla raccomandazione di «assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi» è affidata alle disposizioni di cui all'articolo 4 finalizzate ad ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti, ed alle disposizioni di cui all'articolo 5 mirate alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica;
    la risposta alla raccomandazione di «portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato da parte delle industrie di rete» è particolarmente affidata alle disposizioni di cui all'articolo 24 volte a dare compiuta garanzia al principio dell'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria;
    la risposta alla raccomandazione di «potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi ... sul trasporto intermodale» emerge dal complesso delle misure di cui al Capo III del Titolo I del provvedimento e, dunque, tra l'altro, dalle disposizioni in materia di concessioni, di cui all'articolo 19, finalizzate ad assicurare la bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico-privato; dalle disposizioni, ancora, recate dal medesimo articolo con cui si opera – modificando l'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 – la riduzione da 500 a 200 milioni di euro dell'importo minimo di valore della singola opera ai fini del riconoscimento del credito d'imposta a valere su IRES e IRAP in favore del soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato; dalle disposizioni dell'articolo 18 per lo sblocco di cantieri e per la manutenzione di reti e territorio; dalle disposizioni di cui all'articolo 22 per la maggiore produttività del sistema portuale e dalle Pag. 121disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto, di cui all'articolo 23;
    la risposta alla raccomandazione di «adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle regioni del Mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020» prende corpo con le disposizioni di cui all'articolo 9, che sanciscono, in capo alle amministrazioni statali, l'obbligo di dare precedenza ai procedimenti, provvedimenti e atti in qualsiasi modo connessi all'utilizzazione dei fondi strutturali europei e altresì prevedono la possibilità di interventi in via sussidiaria da parte di Stato e regioni, a fronte di riscontrare inadempienze, con l'obiettivo di scongiurare ulteriori ritardi nell'utilizzo dei fondi relativi al ciclo di programmazione 2007-2013;
    la risposta alla raccomandazione di «semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese» emerge, poi, dal complesso delle misure in materia di semplificazione di cui al Titolo II, riguardanti, tra l'altro, l'istituzione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (articolo 28), la data unica di efficacia degli obblighi (articolo 29), le zone a burocrazia zero (articolo 37), nonché dalle semplificazioni in materia fiscale di cui al Capo II, tra cui le modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (articolo 50), l'abrogazione del modello 770 mensile (articolo 51), le disposizioni in materia di riscossione mediante ruolo (articolo 52);
    rispondono alla raccomandazione di «intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola», le misure per il finanziamento del sistema universitario (articolo 60), per il sostegno degli studenti meritevoli (articolo 59), per il reclutamento del personale docente (articolo 58);
    rispondono alla raccomandazione di «abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie», le misure di cui al Titolo III, tra cui la rimodulazione della disciplina del concordato preventivo (articolo 82) allo scopo di evitare abusi da parte del debitore, ed il ripristino (articolo 84) della mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
    sono altresì ricomprese, nell'ambito del provvedimento, le misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana, di cui al Capo II del Titolo I, recanti disposizioni in materia di governance (articolo 13 e articolo 14), di razionalizzazione dei CED della pubblica amministrazione (articolo 16), di diffusione del domicilio digitale (articolo 14), di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico (articolo 17), ed ancora sono ricomprese, nell'ambito del provvedimento, le disposizioni (articolo 10) per il più libero accesso degli utenti alle reti wireless e misure straordinarie a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese (articolo 57);
   raccomandato:
    il contenimento, in generale, del ricorso a numerosi successivi provvedimenti attuativi per la compiuta operatività delle disposizioni recate dal decreto-legge e l'armonizzazione, ai fini dell'avanzamento dei processi di semplificazione, delle normative autorizzatorie di livello regionale come, ad esempio, nel settore della geotermia;
   sottolineato:
    che con la mozione 6-00018, approvata lo scorso 25 giugno in esito alle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, la Camera ha impegnato il Governo a dare rapida attuazione alle raccomandazioni specifiche indirizzate all'Italia, di cui al documento COM(2013)362, mediante un dettagliato elenco di azioni;
    che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, mette in opera larga parte del Pag. 122suddetto elenco, positivamente rispondendo, così, agli impegni richiesti dalla richiamata mozione,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1:
    sopprimere il comma 3, confermando così il dettato del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, con cui si riservava il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia in favore dei confidi;
    sopprimere il comma 4, confermando così una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia non inferiore all'80 per cento quale riserva per interventi non superiori a 500 mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa;
   b) all'articolo 2:
    al comma 2, prevedere l'accessibilità al plafond di provvista presso Cassa Depositi e Prestiti Spa anche da parte di società di leasing non appartenenti a gruppi bancari;
    al fine di assicurare la compiuta operatività della misura dall'inizio dell'ultimo trimestre del 2013, prevedere che i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, di cui ai commi 5 e 6, siano emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; prevedere inoltre che, per la messa a punto delle convenzioni di cui al comma 7, siano sentite anche le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
   c) all'articolo 4, riformulare il comma 1, affinché non solo i clienti domestici, ma anche i clienti non civili i cui consumi non superino i 50.000 metri cubi annui restino ricompresi nel perimetro dei clienti vulnerabili, mantenendo così la possibilità di optare tra il prezzo di libero mercato e quello stabilito dalla AEEG;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito la possibilità di individuare una copertura alternativa a quella del comma 1, anche in considerazione del rischio di inosservanze del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES in argomento; inoltre al comma 7, valutino l'impatto delle modifiche al vigente sistema di incentivazione sulle quote di produzione di energia elettrica alimentata da bioliquidi sostenibili;
   2) all'articolo 28, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità dell'adozione di un termine di decadenza meno stringente;
   3) all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito la possibilità di non prevedere una scadenza temporale per il certificato di agibilità parziale di cui al nuovo comma 4-ter dell'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in considerazione della già accertata sicurezza dell'immobile cui il certificato si riferisce;
   4) all'articolo 37, verifichino le Commissioni di merito l'effettiva portata normativa della disposizione, affinché sia chiarito come sperimentazioni risultanti da convenzioni volontarie tra regioni ed enti locali – e dunque tra loro differenti per ambiti ed oggetti – possano essere estese all'intero territorio nazionale;
   5) all'articolo 38, valutino le Commissioni di merito l'integrazione delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, prevedendo di delegare al Ministero dell'interno un aggiornamento della regola tecnica per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, finalizzata alla semplificazione dei requisiti per attività fino a 50 posti letto;
   6) all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito la possibilità di procedere al compiuto superamento del regime Pag. 123di responsabilità fiscale negli appalti, estendendo l'abrogazione, recata dall'attuale formulazione della norma, relativa all'IVA dovuta per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, anche alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro;
   7) all'articolo 57, valutino le Commissioni di merito l'integrazione del comma 1, lettera i), prevedendo la destinazione dei contributi di cui al medesimo comma 1, anche allo sblocco delle erogazioni per attività di ricerca già rendicontate.