CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2013
49.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque si accordi per il procacciamento di voti, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità economicamente valutabile, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
  La stessa pena si applica a chi promette di procacciare voti, con le modalità indicate al periodo precedente.».
1. 500. I Relatori.