ALLEGATO
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.
EMENDAMENTO DEI RELATORI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque si accordi per il procacciamento di voti, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità economicamente valutabile, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procacciare voti, con le modalità indicate al periodo precedente.».
1. 500. I Relatori.