CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 3, richiama in modo improprio l'articolo 1339 c.c., che si riferisce all'inserzione automatica di clausole, in un contesto nel quale si disciplina la continuità dei rapporti contrattuali ex articolo 2558 c.c.;
    l'articolo 1, comma 10, prevede che il commissario «non risponde di eventuali diseconomie di gestione ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave»;
    l'articolo 2236 c.c. prevede che «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave», con esclusione, quindi della responsabilità per colpa lieve;
    appare quindi più corretto riformulare il citato comma 10 nel senso di limitarsi a prevedere che il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 cc, giacché il richiamo a tale ultima norma di per sé esclude la responsabilità per colpa lieve;
    all'articolo 2, comma 3, potrebbe essere opportuna un'ulteriore riflessione sull'aumento della misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 (fissata dal provvedimento in esame in 50.000 euro), per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A, in considerazione della gravità delle conseguenze dannose che possono derivarne;
    all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'efficacia ed efficienza del sistema sanzionatorio, desta perplessità la previsione secondo la quale l'ISPRA debba svolgere le attività di accertamento, contestazione e notificazione relative a sanzioni amministrative anche molto afflittive (che possono giungere sino al 10 per cento del fatturato), senza il contestuale adeguamento del numero degli ispettori, la formalizzazione delle relative competenze né l'esplicita attribuzione agli stessi di poteri, garanzie e tutele analoghi a quelli attribuiti agli ispettori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sono dotati anche della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;
    un intervento di potenziamento dell'ISPRA sembrerebbe ancora più opportuno per attribuire coerenza al comma 13-bis, dell'articolo 1, aggiunto nel corso dell'esame dalle Commissioni di merito, che determina un'intensificazione dei controlli e del monitoraggio sull'adeguatezza delle attività dell'istituto in questione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il richiamo all'articolo 1339 c.c.;Pag. 33
   b) all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare il comma 10, nel senso di prevedere che il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 cc, giacché il richiamo a tale ultima norma di per sé esclude la responsabilità per colpa lieve;
   c) all'articolo 2, comma 3, valutino le Commissioni di merito se la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 (fissata dal provvedimento in esame in 50.000 euro), per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A, sia adeguata in considerazione della gravità delle conseguenze dannose che possono derivarne;
   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di dotare l'ISPRA degli strumenti necessari per il migliore svolgimento dei compiti assegnati dall'articolo 2, comma 3, in particolare prevedendo l'attribuzione agli ispettori di poteri, garanzie e tutele analoghi a quelli degli ufficiali di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.