ALLEGATO
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.
PROPOSTA DI TESTO BASE
Nuovo testo della proposta di legge C. 328 Francesco Sanna.
Art. 1.
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.
La stessa pena si applica ai soggetti di cui al primo comma, che chiedono o accettano denaro o altra utilità, ovvero la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati, in cambio della promessa di voti.».