CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2013
37.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sopprimerlo.
*1. 10. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*1. 70. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   alla lettera c) sopprimere la parola: «a)»;
   alla lettera d) sopprimere la parola: «a)»;
   alla lettera e) sopprimere la parola: «a)»;
   alla lettera g) sopprimere la parola: «a)»;
1. 12. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole «delitti puniti con la reclusione», con le seguenti «reati per i quali venga irrogata la pena detentiva»;
   b) alla lettera a) dopo le parole «anche la reclusione» aggiungere le seguenti «o l'arresto»;
   c) alla lettera a) sopprimere le parole da «in misura» fino a «quattro anni»;
   d) sopprimere la lettera b);
   e) alle lettere c), d), e), g) sopprimere le parole «e b)»;
   f) sopprimete la lettera f).
1. 6. Marotta.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole «non superiore nel massimo a quattro anni» con le seguenti «non superiore nel massimo a sei anni»;
   b) alle lettere a) e b) sopprimere le parole «in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche».
   c) dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta ulteriori reati.
1. 7. Marotta.

Pag. 26

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.
1. 24. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
1. 23. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), le parole: quattro anni sono sostituite dalle seguenti: tre anni.
*1. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
*1. 22. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 56. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale.
1. 55. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: esclusi i delitti di cui all'articolo 612-bis,.
1. 90. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.
1. 54. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.
1. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.
1. 50. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice Pag. 27penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 49. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.
1. 48. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.
*1. 42. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.
*1. 1. Morani.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 189, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 47. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 codice penale.
1. 46. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 codice penale.
1. 45. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale.
1. 44. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 codice penale.
1. 43. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 codice penale.
1. 41. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies codice penale.
1. 40. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater codice penale.
1. 39. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, codice penale.
1. 38. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, codice penale.
1. 37. Molteni, Attaguile.

Pag. 28

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 codice penale.
1. 36. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale.
1. 35. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 codice penale.
1. 34. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 codice penale.
1. 33. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter, codice penale.
1. 32. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 codice penale.
1. 31. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis codice penale.
1. 30. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 codice penale.
1. 29. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 codice penale.
1. 28. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter codice penale.
1. 27. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 codice penale.
1. 26. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 25. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: un anno.
1. 61. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: undici mesi.
1. 60. Molteni, Attaguile.

Pag. 29

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci mesi.
1. 59. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: nove mesi.
1. 58. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: otto mesi.
1. 57. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.
1. 21. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad mesi nove.
1. 20. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.
1. 67. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.
1. 66. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.
1. 65. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.
1. 64. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.
1. 63. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: un mese.
1. 62. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 5. Colletti, Ferraris, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 99, comma 4, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
1. 69. Cirielli.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire le seguenti: 99, comma 5,.
1. 19. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 4,.
1. 18. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 3,.
1. 17. Molteni, Attaguile.

Pag. 30

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 2,.
1. 16. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente parola: 99.
1. 15. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
    1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
    2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tute a delle persone offese dal reato;.
1. 68. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera h) sostituire le parole da: anche modificando fino alla fine della lettera con le seguenti: introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice;.
1. 8. Marotta.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: ordinamento penitenziario inserire le seguenti: innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-ter, commi 1, 1.1. e 1-bis della legge 25 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.
1. 9. Marotta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 13. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: criteri inserire le seguenti: salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili.
1. 14. Molteni, Attaguile.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 12. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*2. 65. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire le parole: puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniari con le seguenti: per i delitti di cui all'articolo 550, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,.
2. 1. Ermini, Morani.

  Al capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.
2. 15. Molteni, Attaguile.

Pag. 31

  Al capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
2. 14. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
2. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
*2. 5. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
*2. 13. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 16. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.
2. 39. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 2, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 codice penale.
2. 17. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 316-ter codice penale.
2. 18. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 codice penale.
2. 19. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 codice penale.
2. 20. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 40. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 47. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale.
2. 46. Molteni, Attaguile.

Pag. 32

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis codice penale.
2. 21. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 codice penale.
2. 22. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter codice penale.
2. 23. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 codice penale.
2. 24. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 codice penale.
2. 25. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 codice penale.
2. 26. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 codice penale.
2. 27. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 43. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.
2. 44. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.
2. 45. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.
2. 41. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, codice penale.
2. 28. Molteni, Attaguile.

Pag. 33

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, codice penale.
2. 29. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater codice penale.
2. 30. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies codice penale.
2. 31. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 42. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 codice penale.
2. 32. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.
*2. 33. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.
*2. 2. Morani, Ermini.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 codice penale.
2. 34. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale.
2. 35. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 codice penale.
2. 36. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 codice penale.
2. 37. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 289, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 38. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo le parole: sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria aggiungere le seguenti: esclusi i delitti di cui all'articolo 612-bis.
2. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Pag. 34

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione del processo con messa alla prova può essere altresì chiesta per i reati riguardanti la detenzione e il consumo di sostanze stupefacenti di modica quantità di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge 309 del 1990.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) le modalità e le prescrizioni integrate con il trattamento dei tossicodipendenti, ove ciò risulti necessario.
2. 6. Turco, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: La messa alla prova comporta la sottoposizione ad un programma di trattamento che preveda, se ed in quanto possibili, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, nonché condotte volte ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il programma di trattamento comporta l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
2. 10. Marotta.

  Al comma 1, capoverso «168-bis», secondo comma, dopo le parole: La messa alla prova comporta aggiungere le seguenti: il risarcimento del danno alla persona offesa e.
2. 64. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole: Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai con le seguenti: inoltre comporta l'osservanza delle prescrizioni ritenute necessarie ai fini di regolamentare i.
2. 48. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: di durata non inferiore a trenta giorni con la seguente: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a novanta giorni.
2. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: di durata non inferiore a trenta giorni con la seguente: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni.
2. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, sostituire la frase: di durata non inferiore a trenta giorni con la seguente: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. 51. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, le parole: di durata non inferiore a trenta giorni, sono sostituite dalle seguenti: di durata non inferiore a 3 mesi.
2. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: a trenta giorni con le seguenti: a novanta giorni.
2. 50. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 49. Molteni, Attaguile.

Pag. 35

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, sopprimere il secondo periodo del comma 4.
2. 54. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.
2. 11. Marotta.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 5,.
2. 59. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 4,.
2. 58. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 3,.
2. 57. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 2,.
2. 56. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99.
2. 55. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso 168-bis, sostituire l'ultimo comma con il seguente: La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 99, comma 4, 102, 103, 104, 105 e 108.
2. 63. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-ter, primo comma, sopprimere le parole: del primo comma,.
2. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, sostituire il primo comma con i seguenti:
  La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
   a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

  Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.
  In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.
2. 61. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, sostituire il primo comma, con i seguenti:
  La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
   a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
   b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto Pag. 36anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

  Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.
  In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.
2. 62. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, primo comma, sostituire la parole: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.
2. 60. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, primo comma, sostituire la parola: grave con le seguenti: di reiterata o di non lieve entità.
2. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 17. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*3. 15. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La richiesta può essere proposta, oralmente, fino a che non siano formulate le conclusioni nel dibattimento di primo grado o nel giudizio abbreviato.
3. 13. Marotta.

  Al comma 1, capoverso Art. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
le prescrizioni attinenti, se possibile, al lavoro di pubblica utilità ed alle condotte volte ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché le prescrizioni comportamentali previste dall'articolo 168-bis, comma secondo, seconda parte dell'articolo 168-bis del codice penale.
3. 14. Marotta.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 464-ter.
3. 16. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 1, dopo le parole: nel termine di cinque giorni aggiungere le seguenti: sulla base del livello di accertata responsabilità del soggetto.
3. 3. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 3, sostituire le parole: atto scritto con le seguenti: atto scritto motivato.
3. 16. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, sostituire la parola: ragioni con le seguenti: ragioni in modo dettagliato.
3. 17. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Pubblico Ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.
3. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Pag. 37

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, dopo le parole: l'imputato può rinnovare la richiesta sono aggiunte le seguenti: una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di apertura.
3. 6. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 1, sostituire la parole: sentite le parti nonché la persona offesa, con le seguenti: sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento.
3. 18. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 1, dopo le parole: a norma dell'articolo 129 sono aggiunte le seguenti: se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto.
3. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 3, sopprimere la parola: ulteriori.
3. 5. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: cinque anni.
3. 21. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.
3. 20. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: tre anni.
3. 19. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno, con le seguenti: tre anni.
3. 23. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno, con le seguenti: due anni.
3. 22. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quinquies, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il giudice può altresì, sostituire le parole: con il consenso della persona offesa con le seguenti: verificate le condizioni economiche dell'imputato.
3. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a norma dell'articolo 129.
3. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, sostituire le parole: estinto il reato, con le seguenti: estinto il reato, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.
3. 24. Molteni, Attaguile.

Pag. 38

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, inserire le seguenti: del rispetto delle prescrizioni dettate.
3. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, dopo le parole: il giudice dispone con ordinanza inserire le seguenti: impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale che il processo riprenda il suo corso.
3. 10. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, secondo comma, dopo le parole: non sono utilizzabili aggiungere le seguenti: in ogni stato e grado del procedimento.
3. 11. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 12. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso 191-bis, comma 4, sostituire la parola: in caso di grave o reiterata trasgressione con la seguente: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.
4. 2. Molteni, Attaguile.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Cirielli.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Cirielli.

ART. 7.

  Sopprimere il Capo III.
7. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sostituire il capo III con il seguente:

«Capo III
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI IRREPERIBILI

Art. 7.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 157 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Gli atti previsti dagli articoli 419, 429, 450, comma 2, 456, 458, comma 2, Pag. 39460 e 552 sono notificati esclusivamente mediante consegna di copia alla persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, commi 4 e 5;
   b) all'articolo 159, il comma 2, è sostituito dal seguente:
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 1-bis, le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. Fuori dei casi di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis l'irreperibile è rappresentato dal difensore;
   c) all'articolo 161:
  1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore nominato ai sensi dell'articolo 96. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o 1 elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Se l'imputato non è assistito da difensore di fiducia si applica l'articolo 159;
  2) è aggiunto il seguente comma:
    5. In ogni caso, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, se 1 imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura coercitiva ovvero se dagli atti emerge la prova che ha avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del procedimento a suo carico o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore;
   d) all'articolo 349:
  1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis»;
  2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'atto di citazione e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulti possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio;
  4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente;
   e) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-bis – Sospensione del procedimento – 1. Se l'imputato non comparso è stato dichiarato irreperibile ai sensi dell'articolo 159, il giudice, salvo che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili».

  2. Quando si procede a carico di più imputati il giudice ordina la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 1.Pag. 40
  3. L'ordinanza di sospensione del procedimento è revocata se l'imputato è informato del processo ai sensi dell'articolo 349, comma 4-bis, ovvero quando sopravvenga la prova che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza a suo carico. Il giudice dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio;
   f) all'articolo 603:
  al comma 4, il numero «159» dopo le parole «mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli» è soppresso.

Art. 8.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
  «Art. 143-bis – Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza e l'atto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 159 del codice penale, al comma 1, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: 4) sospensione del processo penale per irreperibilità dell'imputato;
   b) all'articolo 161 è aggiunto il seguente comma: 3. La sospensione della prescrizione prevista dal comma 1, n. 4, dell'articolo 159 è soggetta ai termini di cui al comma precedente.

Art. 10.
(Modifiche alle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274).

  1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-bis, del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 20-bis, al comma 4, dopo le parole: «notifica senza ritardo all'imputato» sono aggiunte le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1 bis, del codice di procedura penale»;
   c) all'articolo 20-ter, al comma 3, dopo le parole: «notifica immediatamente allo stesso» sono aggiunte le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1-bis, del codice di procedura penale»;
   d) all'articolo 27, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-bis, del codice di procedura penale».

Art. 11.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle Pag. 41sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
  i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale;
   b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
  l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

Art. 12.
(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.
7. 2. Chiarielli.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Cirielli.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Cirielli.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 6. Cirielli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, le disposizioni dell'articolo 161 comma 2 del codice penale non si applicano».
10. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 2, sostituire le parole: Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice con le seguenti: Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.
10. 60. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire le parole: non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice con le seguenti: non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del doppio.
10. 5. Molteni, Attaguile.

Pag. 42

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
  «3-bis) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale».
10. 2. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è soppresso.
10. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».
10. 4. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Cirielli.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Cirielli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Cirielli.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Cirielli.

Pag. 43

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

  conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

  conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: «punite con la pena dell'arresto,» inserire le seguenti: «sola o congiunta alla pena pecuniaria,» e sopprimere le parole: «, continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie,»;

  conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni;
1. 500. Il Governo.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole alla pena pecuniaria inserire le seguenti: nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.
2. 130. I relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole da: La messa alla prova alle parole: comportare l'osservanza con le seguenti: La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dallo stesso derivanti, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato dal reato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, Pag. 44nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
2. 100. I relatori.

  Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.
2. 101. I relatori.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, l'alinea, sostituire le parole: il quale in ogni caso prevede con le seguenti: ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede.
3. 100. I relatori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo le parole: dell'imputato inserire la seguente: nonché.
3. 101. I relatori.

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo la parola: necessario inserire le seguenti: e possibile.
3. 103. I relatori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: la conciliazione con le seguenti: la mediazione.
3. 107. I relatori.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quater, comma 3, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

  Conseguentemente al comma 4 del medesimo capoverso sostituire le parole da: può integrare alla fine del comma, con le seguenti: ed ai fini di cui al comma 3 può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
3. 104. I relatori.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, dopo le parole: gli obblighi inserire le seguenti: relativi alle condotte riparatorie o risarcitoria.
3. 105. I relatori.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: e solo fine alla fine del comma, con le seguenti: e solo per gravi motivi.
3. 106. I relatori.

ART. 4.

  Prima del comma 1, premettere il seguente: 01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 141-bis. (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato».
4. 101. I relatori.

Pag. 45

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto, presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
4. 100. I relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la parola: necessità con la seguente: modalità.
6. 101. I relatori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.
6. 102. I relatori.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
6. 103. I relatori.