CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2013
36.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni II e VIII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (atto n. 6);
   ricordato che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), pregiudicano la protezione offerta dallo strato di ozono stratosferico all'esposizione alle radiazioni ultraviolette (tali sostanze si differenziano per il potere di eliminazione dell'ozono (ODP), un numero che si riferisce all'ammontare della riduzione dell'ozono causata da un composto ODS; per la precisione l'ODP viene determinato sulla base del numero di atomi di cloro e di bromo presenti nella molecola, dalla «vita» atmosferica del composto (il tempo totale di permanenza nell'atmosfera, che varia da pochi mesi a migliaia di anni) e dagli specifici meccanismi implicati nella sua degradazione; l'ODP è il rapporto tra l'impatto sull'ozono di un composto chimico e l'impatto causato dal CFC-11 avente la stessa massa della sostanza presa in considerazione. Così, l'ODP del CFC-11 è definito pari a 1; il potenziale di eliminazione dell'ozono del halon 1301 e del 1211 sono rispettivamente 10 e 3, anche se recenti studi scientifici riportano 13 e 4; tecnicamente, tutti i composti che contengono carbonio e fluoro e/o cloro sono halon; l'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono rappresenta una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente);
   rilevato che le sostanze che riducono lo strato di ozono presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuiscono all'aumento della temperatura del pianeta. Tali dati scientifici sono noti dal 1970 circa e sono stati recepiti nel protocollo di Montreal del 1990, oltre 20 anni fa. Ribadiamo come la direttiva europea sia risalente al 2009 (CE n. 1005/2009), le aziende implicate hanno avuto preavviso;
   ritenuto opportuno, da un lato, che entrambe le tipologie di sanzioni previste, penali ed amministrative, siano anche contestualmente comminate dalla legge e, dall'altro, che ai detentori dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento sia garantito un adeguato periodo per smaltire legalmente i rifiuti;
   considerato, inoltre, che:
    i procedimenti penali all'esito della contestazione di reati contravvenzionali a carico dei trasgressori sono spesso soggetti alla prescrizione in relazione alle disfunzioni del nostro sistema processuale;
    le sanzioni amministrative pecuniarie possono, del pari, rappresentare un efficace deterrente nei confronti di violazioni purché formulate chiaramente, adeguatamente portate a conoscenza degli operatori interessati e proporzionate nel loro ammontare alla gravità delle violazioni commesse;Pag. 23
    tutte le disposizioni penali che recano sanzioni (articoli da 3 a 16), contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità purché il fatto non costituisca più grave reato;
    l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri burocratici e finanziari posti a carico degli operatori del settore non può abbassare il livello della tutela ambientale e della salute di tutti, in particolare basandosi in primis su una accurata ricerca e computo delle sostanze in questione;
   rilevata altresì, sul piano generale, la necessità che il Governo rafforzi e implementi tutte le attività dirette a garantire una incisiva partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché un sollecito recepimento e una sollecita attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, in considerazione dell'esigenza di armonizzazione della stessa normativa con le specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano (formato da una pluralità di piccole e piccolissime imprese), le cui problematiche ed esigenze troppo spesso non risultano adeguatamente valorizzate in sede di formazione e quindi in sede di recepimento, della normativa europea;
   rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza che l'intera materia delle sanzioni in campo ambientale sia sottoposta a una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, e che sia collocata in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;
   rilevato che l'articolo 5, comma 2, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate specificamente indicate, non prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi, in un'ottica di determinatezza della fattispecie penale;
   considerato che la formulazione dell'articolo 9, comma 3, anche in ragione del combinato disposto con l'articolo 3, desta talune perplessità, poiché sembrerebbe che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, è vietato l'utilizzo di «idroclorofluorocarburi nuovi» (non rigenerati o non riciclati), che sembrerebbe rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 3; a riguardo andrebbe valutato l'impatto della normativa sulle imprese che abbiano stoccato ingenti quantità di prodotti non rigenerati o non riciclati, prevedendo comunque un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia consentito;
   rilevato che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove; nella relazione illustrativa si precisa che le sanzioni ivi previste non sono applicabili in una serie di casi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento; sarebbe quindi opportuno inserire nel testo dell'articolo 15 il richiamo alle eccezioni previste dalla predetta disposizione del Regolamento;
   considerato che l'entità delle sanzioni appare in generale più onerosa sia rispetto ad altre normative di settore concernenti sostanze dannose per l'ambiente sia rispetto a quanto previsto da altri Stati europei nella medesima materia;
   ritenuto opportuno applicare un criterio di proporzionalità delle sanzioni, che tenga conto della gravità delle diverse violazioni all'interno del provvedimento in esame, nonché di quanto già previsto da altre normative di settore;
   rilevata una incoerenza tra diverse normative riguardo i requisiti professionali minimi richiesti; Pag. 24
   ritenuto di dover meglio definire la individuazione dei soggetti cui vengono imputate le violazioni e le conseguenti responsabilità e adempimenti, nonché la definizione delle misure precauzionali da impiegare;
   tenuto conto delle criticità legate all'efficacia dei controlli effettuati, la cui lacunosità si traduce in una evidente penalizzazione competitiva tra le aziende che applicano con rigore la norma e quelle che la eludono confidando nell'assenza dei controlli stessi, e ritenuto opportuno estendere il ruolo di controllo e garanzia della corretta applicazione della normativa in questione alle Regioni e alle strutture tecniche di supporto al MATTM e alle Regioni stesse, quali ISPRA e le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole «chiunque detiene e non elimina» siano inserite le seguenti parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto»;
   2) all'articolo 5, comma 2, in coerenza con quanto previsto da tutte le altre fattispecie sanzionatorie, si modifichi il testo in modo da rendere applicabili congiuntamente sia l'arresto che l'ammenda, a tal fine sostituendo le parole «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda» con le seguenti « con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda»;
   3) rivalutare complessivamente l'entità delle sanzioni alla luce di un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni e considerando analoghe normative già adottate in riferimento ad altre sostanze dannose per l'ambiente, nonché tenendo conto delle diverse previsioni normative di altri Paesi dell'Unione Europea, allo scopo di non introdurre elementi di penalizzazione competitiva delle nostre imprese; in particolare si preveda:
    a) all'articolo 9, comma 2, nonché all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata tenuta dei registri o di informazioni inesatte, incomplete o non conformi a quanto previsto dalle norme, in coerenza con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le identiche fattispecie relative alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
    b) all'articolo 16, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei dati da parte delle imprese rendendole, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerenti con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le analoghe fattispecie in materia di comunicazione di dati relativi alle attività di trasporto dei rifiuti;
   4) all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, preveda espressamente che, in attesa della stipula di tutti gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993, in luogo dei requisiti professionali minimi ivi previsti, si faccia riferimento al possesso della certificazione di cui al sistema della qualificazione professionale previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012;
   5) all'articolo 14, commi 1, 4 e 5, specificare in modo chiaro e puntuale quali siano le condotte sanzionabili, indicando espressamente le misure precauzionali che debbono essere poste in essere obbligatoriamente dai soggetti destinatari della norma;
   6) all'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente «3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge le attività di cui al comma 1, senza aver stipulato o aderito ad un Accordo di Programma Pag. 25di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro»;
   7) si sopprima il comma 5 dell'articolo 17, che esclude il pagamento delle sanzioni in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non essendovi ragioni che precludano l'applicazione di tale istituto agli illeciti amministrativi previsti dallo schema di decreto legislativo in oggetto;
   8) inserisca all'articolo 17, comma 1, tra i soggetti deputati alla vigilanza e accertamento, le Regioni e le strutture tecniche di supporto delle Regioni stesse e del MATTM, quali ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
   9) si prevedano, agli articoli 2, comma 1 e 13, comma 1, definizioni più chiare circa i soggetti ai quali attribuire la responsabilità degli adempimenti;
   10) si prevedano, all'articolo 14, comma 1, ulteriori specifiche sulle misure precauzionali la cui mancata applicazione comporta il pagamento di sanzioni, per evitare di lasciare spazio a divergenze interpretative;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di assumere con urgenza iniziative normative dirette a sottoporre l'intera materia delle sanzioni in materia ambientale ad una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, ed a collocarla in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;
   b) valuti il Governo l'opportunità di assumere tutte le misure idonee a implementare le attività relative alla partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante;
   c) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo «Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
   d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 18 del provvedimento, al fine di disporre una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni recate dal provvedimento medesimo, prevedendo che tali proventi non siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, ma vadano o a finanziare il cosiddetto «Fondo rotativo Kyoto», istituito dalla legge n. 296 del 2006, ovvero siano attribuite agli enti locali in funzione e in proporzione dell'attività svolta di accertamento delle infrazioni in materia;
   e) valuti il Governo l'opportunità di assumere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative utili a risolvere le problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori delle applicazioni fisse di refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, come sopra riportate e relative all'applicazione relative all'applicazione del recente decreto legislativo n. 26 del 2013;
   f) all'articolo 9, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclorofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC è vietato;
   g) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di richiamare le eccezioni previste dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento.

Pag. 26

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e VIII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante le sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (atto n. 6);
   ricordato che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), pregiudicano la protezione offerta dallo strato di ozono stratosferico all'esposizione alle radiazioni;
   rilevato che le sostanze che riducono lo strato di ozono presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuiscono all'aumento della temperatura del pianeta. Tali dati scientifici sono noti dal 1970 circa e sono stati recepiti nel protocollo di Montreal del 1990, oltre 20 anni fa. Ribadiamo come la direttiva europea sia risalente al 2009 (CE n. 1005/2009), le aziende implicate hanno avuto preavviso;
   ritenuto opportuno, da un lato, che entrambe le tipologie di sanzioni previste, penali ed amministrative, siano anche contestualmente comminate dalla legge e, dall'altro, che ai detentori dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento sia garantito un adeguato periodo per smaltire legalmente i rifiuti;
   considerato, inoltre, che:
    i procedimenti penali all'esito della contestazione di reati contravvenzionali a carico dei trasgressori sono spesso soggetti alla prescrizione in relazione alle disfunzioni del nostro sistema processuale;
    le sanzioni amministrative pecuniarie possono, del pari, rappresentare un efficace deterrente nei confronti di violazioni purché formulate chiaramente, adeguatamente portate a conoscenza degli operatori interessati e proporzionate nel loro ammontare alla gravità delle violazioni commesse;
    tutte le disposizioni penali che recano sanzioni (articoli da 3 a 16), contengono una specifica clausola di salvaguardia, che ne afferma l'applicabilità purché il fatto non costituisca più grave reato;
    l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri burocratici e finanziari posti a carico degli operatori del settore non può abbassare il livello della tutela ambientale e della salute di tutti, in particolare basandosi in primis su una accurata ricerca e computo delle sostanze in questione;
   rilevata altresì, sul piano generale, la necessità che il Governo rafforzi e implementi tutte le attività dirette a garantire una incisiva partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché un sollecito recepimento e una sollecita attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante, in Pag. 27considerazione dell'esigenza di armonizzazione della stessa normativa con le specifiche caratteristiche del sistema produttivo italiano (formato da una pluralità di piccole e piccolissime imprese), le cui problematiche ed esigenze troppo spesso non risultano adeguatamente valorizzate in sede di formazione e quindi in sede di recepimento, della normativa europea;
   rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza che l'intera materia delle sanzioni in campo ambientale sia sottoposta a una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, e che sia collocata in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;
   rilevato che l'articolo 5, comma 2, nel punire chi non elimina i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate specificamente indicate, non prevede un termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di eliminazione dei predetti sistemi, in un'ottica di determinatezza della fattispecie penale;
   considerato che la formulazione dell'articolo 9, comma 3, anche in ragione del combinato disposto con l'articolo 3, desta talune perplessità, poiché sembrerebbe che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, è vietato l'utilizzo di «idroclorofluorocarburi nuovi» (non rigenerati o non riciclati), che sembrerebbe rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 3; a riguardo andrebbe valutato l'impatto della normativa sulle imprese che abbiano stoccato ingenti quantità di prodotti non rigenerati o non riciclati, prevedendo comunque un termine a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia consentito;
   rilevato che l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo introduce un illecito penale, di natura contravvenzionale, per la violazione delle disposizioni del Regolamento relative alle sostanze nuove; nella relazione illustrativa si precisa che le sanzioni ivi previste non sono applicabili in una serie di casi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento; sarebbe quindi opportuno inserire nel testo dell'articolo 15 il richiamo alle eccezioni previste dalla predetta disposizione del Regolamento;
   considerato che l'entità delle sanzioni appare in generale più onerosa sia rispetto ad altre normative di settore concernenti sostanze dannose per l'ambiente sia rispetto a quanto previsto da altri Stati europei nella medesima materia;
   ritenuto opportuno applicare un criterio di proporzionalità delle sanzioni, che tenga conto della gravità delle diverse violazioni all'interno del provvedimento in esame, nonché di quanto già previsto da altre normative di settore;
   rilevata una incoerenza tra diverse normative riguardo i requisiti professionali minimi richiesti;
   ritenuto di dover meglio definire la individuazione dei soggetti cui vengono imputate le violazioni e le conseguenti responsabilità e adempimenti, nonché la definizione delle misure precauzionali da impiegare;
   tenuto conto delle criticità legate all'efficacia dei controlli effettuati, la cui lacunosità si traduce in una evidente penalizzazione competitiva tra le aziende che applicano con rigore la norma e quelle che la eludono confidando nell'assenza dei controlli stessi, e ritenuto opportuno estendere il ruolo di controllo e garanzia della corretta applicazione della normativa in questione alle Regioni e alle strutture tecniche di supporto al MATTM e alle Regioni stesse, quali ISPRA e le Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole «chiunque detiene e non elimina» Pag. 28siano inserite le seguenti parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto»;
   2) all'articolo 5, comma 2, in coerenza con quanto previsto da tutte le altre fattispecie sanzionatorie, si modifichi il testo in modo da rendere applicabili congiuntamente sia l'arresto che l'ammenda, a tal fine sostituendo le parole «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda» con le seguenti « con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda»;
   3) rivalutare complessivamente l'entità delle sanzioni alla luce di un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni e considerando analoghe normative già adottate in riferimento ad altre sostanze dannose per l'ambiente, nonché tenendo conto delle diverse previsioni normative di altri Paesi dell'Unione Europea, allo scopo di non introdurre elementi di penalizzazione competitiva delle nostre imprese; in particolare si preveda:
    a) all'articolo 9, comma 2, nonché all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata tenuta dei registri o di informazioni inesatte, incomplete o non conformi a quanto previsto dalle norme, in coerenza con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le identiche fattispecie relative alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
    b) all'articolo 16, una riduzione delle sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei dati da parte delle imprese rendendole, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerenti con le sanzioni ben più lievi previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) per le analoghe fattispecie in materia di comunicazione di dati relativi alle attività di trasporto dei rifiuti, precisando formato e modalità di comunicazione alla Commissione;
   4) all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 14, comma 3, preveda espressamente che, in attesa della stipula di tutti gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993, in luogo dei requisiti professionali minimi ivi previsti, si faccia riferimento al possesso della certificazione di cui al sistema della qualificazione professionale previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012;
   5) all'articolo 14, commi 1, 4 e 5, specificare in modo chiaro e puntuale quali siano le condotte sanzionabili, indicando espressamente le misure precauzionali che debbono essere poste in essere obbligatoriamente dai soggetti destinatari della norma;
   6) inserisca all'articolo 17, comma 1, tra i soggetti deputati alla vigilanza e accertamento, le Regioni e le strutture tecniche di supporto delle Regioni stesse e del MATTM, quali ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente:
   7) si prevedano, agli articoli 2, comma 1 e 13, comma 1, definizioni più chiare circa i soggetti ai quali attribuire la responsabilità degli adempimenti;
   8) si prevedano, all'articolo 14, comma 1, ulteriori specifiche sulle misure precauzionali la cui mancata applicazione comporta il pagamento di sanzioni, per evitare di lasciare spazio a divergenze interpretative;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di assumere con urgenza iniziative normative dirette a sottoporre l'intera materia delle sanzioni in materia ambientale ad una profonda analisi e revisione, improntata ad un rigoroso rispetto dei principi di legalità, effettività, proporzionalità, dissuasività, personalità e colpevolezza, ed a collocarla in un testo unico che possa anche garantire la conoscibilità delle sanzioni agli operatori economici e alle autorità di controllo;
   b) valuti il Governo l'opportunità di assumere tutte le misure idonee a implementare Pag. 29le attività relative alla partecipazione al processo di formazione della normativa europea, nonché ad accelerare quelle relative al sollecito recepimento e attuazione della medesima normativa, che nel settore ambientale riveste un carattere particolarmente importante;
   c) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo «Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
   d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 18 del provvedimento, al fine di disporre una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni recate dal provvedimento medesimo, prevedendo che tali proventi non siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, ma vadano o a finanziare il cosiddetto «Fondo rotativo Kyoto», istituito dalla legge n. 296 del 2006, ovvero siano attribuite agli enti locali in funzione e in proporzione dell'attività svolta di accertamento delle infrazioni in materia;
   e) valuti il Governo l'opportunità di assumere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative utili a risolvere le problematiche denunciate dalle aziende che operano nei settori delle applicazioni fisse di refrigerazione, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore, come sopra riportate e relative all'applicazione relative all'applicazione del recente decreto legislativo n. 26 del 2013;
   f) all'articolo 9, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia la disciplina applicabile all'uso di idroclorofluorocarburi non rigenerati e non riciclati e, in particolare, se tale uso debba considerarsi sanzionato ai sensi dell'articolo 3 prevedendo, in tal caso, un termine di sei mesi a decorrere dal quale l'uso degli HCFC sia vietato;
   g) all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di richiamare le eccezioni previste dall'articolo 24, par. 1, secondo periodo, del Regolamento;
   h) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 17, che esclude il pagamento delle sanzioni in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in coerenza con la normativa ambientale.