CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2013
17.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (C. 676 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 676 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali»;
   premesso che le procedure descritte dall'articolo 3 per favorire il pagamento dei debiti accumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale appaiono particolarmente complesse e che sarebbe pertanto auspicabile prevedere una semplificazione delle medesime;
   ritenuto che l'obiettivo di assicurare il pagamento dei debiti degli enti del SSN nei confronti del sistema delle imprese possa incontrare ostacoli, in quanto le regioni già sottoposte ai piani di rientro non possono aumentare ulteriormente il proprio livello di indebitamento nei confronti del sistema bancario;
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nella fase dell'adozione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, siano sentiti il Ministero della salute e la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, che nell'espletamento delle procedure finalizzate al pagamento dei debiti siano favoriti i fornitori le cui attività di erogazione di prestazioni e servizi sanitari abbiano una particolare «valenza sociale»;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 3, commi 5 e 6, che nelle more dell'acquisizione del previsto anticipo di liquidità le aziende sanitarie siano autorizzate – prima della emanazione dei decreti direttoriali di riparto degli anticipi – a saldare i debiti iscritti nel Piano di pagamento «anticipando» la cassa con le proprie disponibilità liquide;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità, nelle regioni sottoposte a piani di rientro, di ricontrattare i debiti tra ASL e fornitori.