CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2013
5.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 1);
   rilevato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 231-233, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ove è previsto che le disposizioni previgenti alla riforma delle pensioni (decreto-legge n. 201 del 2011) continuino a trovare applicazione nei confronti di alcune categorie con l'obiettivo di assicurare copertura ad un ulteriore contingente di 10.130 lavoratori;
   ricordato che la predetta riforma aveva previsto una norma transitoria, il comma 14 dell'articolo 24, che manteneva il previgente regime per cinque tipologie di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma e già fuoriusciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (i cosiddetti «esodati»), tipologie, peraltro, tradizionalmente salvaguardate anche nelle precedenti riforme e che il vero problema è sorto a causa del successivo comma 15, che limita l'applicazione della salvaguardia ad una platea numericamente e finanziariamente predefinita (pari a 65.000 unità);
   preso atto che, grazie ai successivi interventi normativi, la platea è raddoppiata da 65.000 a oltre 130.000 salvaguardati, sebbene il numero degli esodati potenzialmente rientranti nelle tipologie previste dalle cinque categorie individuate dal comma 14 e dalle successive modificazioni non sia ancora certo, pur trattandosi ormai del terzo provvedimento attuativo;
   evidenziato che la relazione tecnica allegata al provvedimento conferma la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per il 2013 e che una apposita clausola di salvaguardia stabilisce, inoltre, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non possano essere prese in considerazione ulteriori domande;
   ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto;
   rilevato che, al fine di finanziare anche ulteriori interventi in favore delle categorie di lavoratori da salvaguardare, quali ad esempio i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, nonché per la soluzione di problemi ancora aperti come quello dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, il comma 235 dell'articolo 1 Pag. 27della legge di stabilità per il 2013 ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, nel cui ambito confluiscono anche le eventuali risorse che deriveranno dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i precedenti interventi di salvaguardia;
   segnalato che, con riguardo all'articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, lo schema di decreto riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, con eccezione della lettera b), relativa ai prosecutori volontari, per i quali esso introduce una limitazione non prevista in legge;
   rilevato, pertanto, che lo schema di decreto escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi titolo), anche prima del 4 dicembre 2011, e non dopo, come previsto esplicitamente dalla legge;
   ribadito, al contrario, che la chiara volontà del legislatore, espressa nel comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, era quella di evitare che – ad esempio – un lavoratore che fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria anche molti anni prima, potesse essere penalizzato per il fatto di avere svolto attività lavorativa negli anni successivi;
   segnalato, altresì, con riferimento alla problematica della prosecuzione volontaria, che un problema specifico riguarda i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, essendosi, in virtù di una prassi non uniforme nell'ambito dei vari uffici territoriali dell'INPS, venuta a creare una situazione di disparità tra lavoratori per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza;
   evidenziata per quanto concerne l'articolo 6 – ove si prevedono apposite commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS (designato dal Direttore della sede provinciale dell'istituto) – l'esigenza di riflettere (benché siano esclusi oneri finanziari) sull'opportunità della loro istituzione ex novo, soprattutto ove si consideri che la legge non le prevede in modo esplicito e che i precedenti interventi di salvaguardia rimettevano in capo all'INPS l'intera attività di valutazione delle domande;
   ribadita l'opportunità – vista l'assenza di un dato che certifichi il complessivo ammontare dei «prosecutori volontari» potenzialmente interessati – di introdurre una norma volta a prevedere l'obbligo di quantificare i soggetti rimasti esclusi, al fine di consentire le opportune valutazioni politiche per eventuali successivi interventi di tutela;
   evidenziato un errore di carattere meramente formale all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, laddove si riscontra un duplice riferimento al «raggiungimento del limite numerico»;
   rilevata, infine, l'opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3, e, pertanto, di assicurare che l'attività istruttoria delle commissioni di cui al medesimo articolo 6 sia svolta a «costo zero»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), occorre ripristinare il testo originario del comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, atteso anche che – in caso contrario – lo stesso schema di decreto incorrerebbe in una palese contraddizione, Pag. 28laddove, nella tabella di cui all'articolo 9 dello schema medesimo, è invece riportato, nella quantificazione del contingente degli aventi titolo al beneficio (pari a 1.590 unità), l'esatto contenuto della norma di legge; a tal fine, le parole da: che, successivamente all'autorizzazione sino a: a tempo indeterminato devono essere sostituite dalle seguenti: ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), occorre sostituire le parole: euro 7.500 con le seguenti: euro 7.500 annui;
   all'articolo 3, comma 3, occorre sopprimere, in fine, le parole: nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;
   all'articolo 6, occorre sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La partecipazione alle commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  e con le seguenti osservazioni:
   con riferimento all'esito delle domande di cui agli articoli 2 e 3, considerato anche che la legge e lo stesso schema di decreto confermano l'esistenza di un preciso ordine di priorità nell'accoglimento delle predette domande, occorre che l'INPS non si limiti a certificare l'eventuale raggiungimento della soglia numerica prevista dal decreto, ma effettui un preciso censimento di tutte le domande presentate, in modo che il Governo possa prontamente fornire al Parlamento un quadro completo della platea dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi, auspicando che il nuovo Parlamento giunga definitivamente ad una risoluzione strutturale;
   all'articolo 6, valuti il Governo se – piuttosto che creare nuovi organismi – non risulti più opportuno ricorrere, per l'attività istruttoria delle domande di cui allo schema di decreto in esame, alle commissioni già istituite per la verifica delle istanze di cui ai precedenti decreti in materia;
   si raccomanda, infine, al Governo di attivarsi con l'INPS affinché assuma autonome iniziative, ove possibile anche in via amministrativa, per sanare una palese discriminazione nei riguardi dei lavoratori in mobilità, ai quali non è stata accolta – al momento della presentazione – la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, consentendo ai soggetti interessati di poter produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, al fine di poter accedere ai benefici pensionistici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 1).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI ROSTELLATO E ALTRI

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   presa visione dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (atto n. 1);
   evidenziato che l'articolo 1 comma 232 della legge di stabilità prevede l'adozione del decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, essendo la stessa entrata in vigore il primo gennaio 2013, il termine entro cui adottare il decreto è scaduto il 2 marzo 2013;
   rilevato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1 commi 231-233 della Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità per il 2013), ove è previsto che le disposizioni previgenti alla riforma delle pensioni (decreto-legge n. 201 del 2011) continuino a trovare applicazione nei confronti di alcune categorie con l'obiettivo di assicurare copertura ad un ulteriore contingente di 10.130 lavoratori;
   ricordato che la predetta riforma aveva previsto una norma transitoria il comma 14 dell'articolo 24 che manteneva il previgente regime per 5 tipologie di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma e già fuoriusciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (i cosiddetti «esodati»), tipologie, peraltro, tradizionalmente salvaguardate anche nelle precedenti riforme e che il vero problema è sorto a causa del successivo comma 15 che limita l'applicazione della salvaguardia ad una platea numericamente e finanziariamente predefinita (pari a 65.000 unità);
   preso atto che, si sono resi necessari ulteriori interventi normativi al fine di aumentare il numero dei salvaguardati (da 65.000 a oltre 130.000), si rileva che il numero degli esodati rientranti nelle tipologie previste dalle 5 categorie individuate dal comma 14 e dalle successive modificazioni non è ancora certo;
   evidenziato che la relazione tecnica allegata al provvedimento conferma la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per il 2013 e che un'apposita clausola di salvaguardia stabilisce, inoltre, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1 comma 234, della legge n. 228 del 2012, non possano essere prese in considerazione ulteriori domande;
   ricordato, in proposito, che, al fine di finanziare anche ulteriori interventi in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati, il comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge di stabilità ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche Pag. 30sociali un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013 nel cui ambito confluiscono anche le eventuali risorse che deriveranno dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i precedenti interventi di salvaguardia;
   segnalato che, con riguardo all'articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, lo schema di decreto riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, con eccezione della lettera b, relativa ai prosecutori volontari, per i quali esso introduce una limitazione non prevista in legge;
   rilevato, pertanto, che lo schema di decreto escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi titolo), anche prima del 4 dicembre 2011, e non dopo, come previsto esplicitamente dalla legge;
   ribadito al contrario che la chiara volontà del legislatore, espressa nel comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, era quella di evitare che – ad esempio – un lavoratore che fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria anche molti anni prima potesse essere penalizzato per il fatto di aver svolto attività lavorativa negli anni successivi;
   segnalato, altresì, con riferimento alla problematica della prosecuzione volontaria, che un problema specifico riguarda i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria essendosi, in virtù di una prassi non uniforme nell'ambito dei vari uffici territoriali dell'INPS, venuta a creare una situazione di disparità tra lavoratori per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza;
   evidenziata per quanto concerne l'articolo 6 – ove si prevedono apposite commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 un ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS (designato dal Direttore della sede provinciale dell'istituto) – l'esigenza di riflettere (benché siano esclusi oneri finanziari) sull'opportunità della loro istituzione ex novo, soprattutto ove si consideri che la legge non le prevede in modo esplicito e che i precedenti interventi di salvaguardia rimettevano in capo all'INPS l'intera attività di valutazione delle domande;
   ribadita l'opportunità – vista l'assenza di un dato che certifichi il complessivo ammontare dei «prosecutori volontari» potenzialmente interessati – di introdurre una norma volta a prevedere l'obbligo di quantificare i soggetti rimasti esclusi al fine di consentire le opportune valutazioni politiche per eventuali successivi interventi di tutela;
   evidenziato un errore di carattere meramente formale all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, laddove si riscontra un duplice riferimento al «raggiungimento del limite numerico»;
   rilevata, infine l'opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), occorre ripristinare il testo originario del comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, atteso che – in caso contrario – lo stesso schema di decreto incorrerebbe in una palese contraddizione, laddove, nella tabella di cui all'articolo 9 dello schema medesimo, è invece riportato nella quantificazione del contingente degli aventi titolo al beneficio (pari a 1.590 unità), l'esatto contenuto della norma di legge; a tal fine, le parole da: «che, Pag. 31successivamente all'autorizzazione» sino a: «a tempo indeterminato» devono essere sostituite dalle seguenti: «ancorché abbiano svolto successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato»;
   al medesimo articolo 2, comma 1 lettera b) occorre sostituire le parole: «euro 7.500» con le seguenti: «euro 7.500 annui»;
   all'articolo 3, comma 3, occorre sopprimere, infine, le parole: «nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico»;
   all'articolo 6, occorre sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi, o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  e con le seguenti osservazioni:
   premesso che la categoria degli «esodati» nasce a seguito di scelte politiche dettate da gravi errori di valutazione rispetto all'impatto che la riforma avrebbe avuto in un contesto socioeconomico già sofferente, si ritiene urgente risolvere la questione all'origine. A tal fine si richiede al Governo di attivarsi al più presto per raccogliere dati complessivi del numero e delle casistiche relative al problema dei lavoratori esodati in modo da permettere al Parlamento di avere una visione di insieme e di poter trovare la soluzione più idonea per la risoluzione della questione;
   con riferimento all'esito delle domande di cui agli articoli 2 e 3 considerato anche che la legge e lo stesso schema di decreto confermano l'esistenza di un preciso ordine di priorità nell'accoglimento delle predette domande, occorre che l'INPS non si limiti a certificare l'eventuale raggiungimento della soglia numerica prevista dal decreto, ma effettui un preciso censimento di tutte le domande presentate, in modo che il Governo possa prontamente fornire al Parlamento un quadro completo della platea dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi;
   all'articolo 6, valuti il Governo se – piuttosto che creare nuovi organismi – non risulti più opportuno ricorrere, per l'attività istruttoria delle domande di cui allo schema di decreto in esame, alle commissioni già istituite per la verifica delle istanze di cui ai precedenti decreti in materia. Questo permetterebbe tra l'altro di risparmiare tempo e di poter procedere più celermente all'attività istruttoria delle domande;
   si raccomanda, infine, al Governo di attivarsi con l'INPS affinché assuma autonome iniziative, ove possibile anche in via amministrativa, per sanare una palese discriminazione nei riguardi dei lavoratori in mobilità, ai quali non è stata accolta – al momento della presentazione – la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, consentendo ai soggetti interessati di poter produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, al fine di poter accedere ai benefici pensionistici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame.
«Rostellato, Cominardi, Barbanti, Cancelleri, Castelli, Ruocco, Sorial».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (Atto n. 2).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  «La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale» (atto n. 2),
   rilevata l'opportunità di:
    riformulare in maniera conforme alla prassi vigente le clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 8, comma 5;
    ridefinire le scadenze previste per la presentazione delle domande al fine di garantire che l'impegno delle somme avvenga nello stesso esercizio finanziario della presentazione delle domande medesime;
    specificare a decorrere da quale esercizio finanziario si applicheranno le disposizioni previste dallo schema di regolamento e disciplinare la fase transitoria del passaggio dal vigente al nuovo meccanismo di ripartizione della quota statale relativa all'otto per mille;
   considerato che la nuova disciplina appare rafforzare la trasparenza della procedura per la ripartizione della quota statale dell'otto per mille, si rileva, tuttavia, la necessità di:
    prevedere all'articolo 1, comma 1, lettera d), che per l'accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille di competenza statale, alla data della presentazione dell'istanza, debba essere già intervenuto l'effettivo riconoscimento dell'interesse culturale per il bene in favore del quale si richiede la concessione del contributo;
    all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 2-bis, sopprimere il comma 2, che destina in via prioritaria nella misura massima del 50 per cento le risorse alle calamità naturali e prevedere, in casi di comprovata straordinarietà e necessità, una deroga al criterio della ripartizione in parti uguali per le quattro tipologie di intervento la possibilità di prevedere una concentrazione delle risorse su specifiche tipologie di interventi. Nel caso in cui si attui tale procedura, il Governo trasmette al Parlamento una relazione nella quale illustra gli interventi sui quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per le quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 5;
    prevedere all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 2-bis, comma 6, che nella sezione dedicata all'otto per mille sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio siano resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste Pag. 33di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, tutti gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché ai risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, prevedere che la presidenza del Consiglio dei ministri definisca lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: ovvero la medesima fino alla fine della lettera;
   all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 5, nell'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi. In tal caso, il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per le quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 5;
   all'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 2-bis, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, dopo le parole: e definisce aggiungere le seguenti: , in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,;
   all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  e con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di ridefinire le scadenze previste per la presentazione delle domande al fine di garantire che l'impegno delle somme avvenga nell'esercizio finanziario di riferimento della presentazione delle domande;
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere esplicitamente l'esercizio finanziario a decorrere dal quale si applicherà il nuovo meccanismo di ripartizione della quota statale dell'otto per mille disciplinato dal presente schema di regolamento ed eventualmente di stabilire la disciplina della fase transitoria tra il vigente ed il nuovo meccanismo».

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