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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 819 di giovedì 22 giugno 2017

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI

La seduta comincia alle 9,30.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

RAFFAELLO VIGNALI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

  (È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Alli, Amici, Brunetta, Capelli, Cicchitto, Coppola, D'Alia, Di Gioia, Fauttilli, Fedriga, Gregorio Fontana, Fontanelli, Gandolfi, Garofani, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, Laforgia, Locatelli, Manciulli, Marcon, Meta, Nicoletti, Pisicchio, Ravetto, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Sanga, Sani, Schullian, Sottanelli e Valeria Valente sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

I deputati in missione sono complessivamente centoventuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,36).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario di Presidenza a dare lettura delle petizioni pervenute.

RAFFAELLO VIGNALI, Segretario, legge:

Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:

l'abolizione della carcerazione preventiva (1279)- alla II Commissione (Giustizia);

iniziative per garantire la sicurezza dei cittadini nei convogli ferroviari e nelle proprie abitazioni (1280) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

iniziative per sottoporre a verifica statica tutti i ponti del Paese (1281) - alla VIII Commissione (Ambiente);

che sia garantita la presenza di almeno un poliambulatorio in ogni comune (1282) - alla XII Commissione (Affari sociali);

Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini, da Fonte Nuova (Roma), chiede una riforma costituzionale volta a prevedere che le cariche pubbliche nazionali e locali siano assegnate mediante sorteggio tra cittadini in possesso di particolari requisiti (1283) - alla I Commissione (Affari costituzionali);

Simon Baraldi, da Bologna, chiede:

una modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di durata dei titoli abilitativi per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi (1284) - alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

l'abolizione del numero chiuso per i corsi universitari di medicina e chirurgia e l'introduzione di misure sanzionatorie per gli studenti che abbandonano i corsi universitari a numero chiuso (1285)- alla VII Commissione (Cultura);

modifiche al codice civile in materia di servitù di presa d'acqua e di sciami di api

(1 2 8 6)- alla I I Commissio n e ( Giust i z i a );

l'abrogazione delle norme che prevedono che la mancata dichiarazione di volontà equivalga all'assenso ai fini della donazione di organi dopo la morte (1287) - alla XII Commissione (Affari sociali);

Francesco De Ghantuz Cubbe, da Roma, chiede:

l'introduzione del divieto di circolazione degli autobus turistici a due piani nei centri storici delle città e l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni del codice della strada (1288) - IX Commissione (Trasporti);

la destinazione delle risorse previste dalla legge in favore del cinema a interventi di restauro dei siti archeologici di Pompei e delle Mura aureliane a Roma (1289) - VII Commissione (Cultura);

la creazione di un corpo di riservisti da utilizzare in appoggio ai corpi speciali delle Forze dell'ordine (1290) - I Commissione (Affari costituzionali);

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di fondi pubblici per la realizzazione di studi cinematografici a Terni (1291) - VII Commissione (Cultura);

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla destinazione di finanziamenti pubblici ricevuti dal giornale diretto da Manuel Poletti (1292) - VII Commissione (Cultura);

Michele Vecchione, da Alatri (Frosinone), chiede:

iniziative per garantire la tempestività delle decisioni delle commissioni mediche competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap di soggetti con patologie oncologiche (1293) - alla XII Commissione (Affari sociali);

l'ampliamento dei termini per esercitare i diritti relativi alle pensioni di reversibilità (1294) - alla XI Commissione (Lavoro);

Marino Savina, da Roma, chiede:

una riforma complessiva delle norme in materia di lavoro privato e pubblico, anche al fine di garantire a tutti i lavoratori il diritto a un'equa retribuzione (1295) - alla XI Commissione (Lavoro);

nuove norme in materia di esecuzione delle sentenze di primo grado (1296) - alla II Commissione (Giustizia);

Giovanna Laface, da Verucchio (Rimini), e numerosissimi altri cittadini chiedono la reiezione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (1297) - alla XII Commissione (Affari sociali).

PRESIDENTE. A questo punto sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 10.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,05

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale (A.C. 4220-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4220-A: Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.

Ricordo che, nella seduta del 21 giugno, è stato da ultimo approvato l'articolo 1.

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 (Vedi l'allegato A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di intervenire il relatore, onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Sì, signor Presidente. L'esigenza che è stata ieri rappresentata, seguendo l'articolo 1, è proprio quella di un regime sanzionatorio che è stato aggravato rispetto al passato oltre che essere stato unificato attraverso una semplificazione del quadro normativo connesso alla separazione delle norme contenute nel codice penale e nel codice del patrimonio culturale. Come è stato detto ieri, le novità attengono a una serie di reati, che sono reati di nuova formulazione o riformulati, il più importante dei quali è proprio quello del furto di beni culturali connesso alla caratteristica del bene oggetto del reato e alla necessaria tutela apprestata dall'ordinamento giuridico, collegata all'importanza che il bene culturale ha nel nostro ordinamento a partire dalla Costituzione.

Accanto a queste novità di carattere normativo-repressivo, c'è una novità connessa all'attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali. Quindi, questa fattispecie, punita con la reclusione da 2 a 8 anni, consiste appunto nell'attività compiuta da chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. Questa novità, di grande rilevanza, perché si definisce l'attività associativa collegata al traffico illecito di beni culturali, ha determinato anche una modifica dal punto di vista della competenza a svolgere l'attività inquirente, per cui all'articolo 2, che ora dovremmo esaminare e votare, si modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto in questione, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale nella nuova formulazione nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. Quindi è l'ennesima riprova della importanza e del salto di qualità che si è inteso fare anche dal punto di vista repressivo e dal punto di vista dell'attività inquirente, attribuendo la competenza alla procura distrettuale certamente più dotata dal punto di vista delle professionalità e dei mezzi per reprimere un'attività che l'ordinamento giuridico considera particolarmente odiosa e quindi necessariamente da reprimere. Grazie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Presidente, stiamo parlando dell'articolo 2. Giusto?

PRESIDENTE. Esattamente.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Presidente, io credo che anche questa prova muscolare che si intende dare con l'articolo 2 meriti una stigmatizzazione radicale, perché con questo articolo 2 si intende sottoporre alla procura competente, ai sensi dell'articolo 51, una fattispecie che non ha davvero niente che possa apparentarla con quei reati che sono invece di competenza della procura distrettuale. Questo articolo 518-quaterdecies - e la dice lunga l'abitudine, sempre pessima, di aggiungere nomignoli in latino che numericamente disorientano ovviamente l'utente; qui siamo addirittura giunti al sexiesdecies, anzi, al septiesdecies, e vedo anche duodevicies - è una cosa allucinante sul piano della mancanza di chiarezza normativa. Dico soltanto che sorrido, perché davvero questa proliferazione di reati riporta indietro nel tempo, allorquando si era convinti, a partire da una legislazione in materia di sicurezza degli anni Cinquanta, che bisognasse regolamentare assolutamente tutto, cioè che bisognasse comunque coprire tutte le possibili forme, scambiando ovviamente la libertà di interpretazione, sia pur nel rispetto del principio di tassatività della condotta, con una sorta di obbligo del giudice di parcellizzare le singole frazioni dell'azione o dell'omissione, e raggiungere un obiettivo di rilevanza penale indipendentemente dalla capacità di sintonizzare il fatto con la descrizione della fattispecie incriminatrice.

Ma il dato strabiliante, in questa scelta di coinvolgere sempre più procure, con sempre più inquisizione e sempre più capacità pervasiva dell'accusa nei confronti dei diritti dalla difesa, è proprio questa norma, perché l'articolo 518-quaterdecies - va detto - è una norma che sembra sintonizzata più ad una condotta caratterizzata dalla continuazione, caratterizzata da un atteggiamento non certamente in linea con l'articolo 51. Bene: consegue un ingiusto profitto al fine dello specifico profitto o vantaggio, con l'allestimento di mezzi o attività continuative organizzate, chiunque trasferisce, aliena, scava clandestinamente e - dopo la modifica di ieri - neanche “e comunque gestisce”, ma “o comunque gestisce” - secondo un emendamento che abbiamo approvato ieri - beni culturali.

Quindi, basterebbe la gestione illecita di beni culturali, a seguire con questo “o comunque gestisce”, per far scattare la competenza della procura. Credo veramente che questo sia un provvedimento da dimenticare, cioè un provvedimento per il quale sono convinto che lo stesso Ministro Franceschini si renda conto, nel suo naturale equilibrio, che gli “ultimi giorni della legislatura” non giustificano il ricorso ad una scelta così scellerata dal punto di vista sanzionatorio. Quindi, Presidente, credo che su questo articolo 2 noi voteremo convintamente contro, nella prospettiva di recuperare non soltanto i fondamentali del sistema penale, ma di evitare che si scambi ancora una volta la necessità di giustizia e di chiarezza specificamente indirizzata ai beni culturali con una sorta di vendetta privata fra l'aumento di pena, le procure, e i fatti di reato, che è stato un leitmotiv, una caratteristica di questo Parlamento. Voteremo convintamente contro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 1).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 (Vedi l'allegato A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

  Dichiaro aperta la votazione…

FRANCESCO PAOLO SISTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Sisto, la prego di avvisarmi un pochino prima.

Prego, ne ha facoltà, revoco l'indizione della votazione.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Presidente, più che alzare il braccio non posso.

PRESIDENTE. Sì, però sia più reattivo, prima che io metta in votazione.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Se vuole mi metto a fare il gorilla, lo posso anche fare, ma…

PRESIDENTE. So che è mattina, ma bisogna essere un po' più reattivi.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Ho capito… posso fare il gorilla, se vuole. Dunque, Presidente, l'articolo 3 è un articolo che tende ad ampliare la materia delle operazioni sotto copertura. Si tratta di una vexataquaestio che, anche qui, non ci siamo fatti mancare. Non ci siamo fatti mancare niente in questo provvedimento, e vedremo poi come anche il decreto legislativo n. 231 ha subito uno smottamento, sempre ovviamente inquisitorio e penalizzante, per quanto concerne le imprese. Qui l'Aula deve prendere una decisione: siamo per un diritto penale delle procure o siamo per un diritto penale dell'equilibrio nella tutela dei beni giuridici, nella lettura attenta delle garanzie e soprattutto delle specificità che rivengono dalla materia di cui ci occupiamo? In questo articolo, addirittura, il principio può anche avere un suo fondamento, tema-svolgimento, ma lo svolgimento è pessimo: in merito agli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto sempre ai sensi dell'articolo 518-quaterdecies, il tema è allargare la competenza delle procure distrettuali e mettere i soggetti che si occupano di beni culturali al servizio delle procure distrettuali antimafia. Qui siamo di fronte ad una scelta, anche discutibilissima, sul piano dell'ampliamento delle competenze di queste procure, perché, a corto di materiale, a corto di indagini, si sono ampliate sull'ambiente e adesso si ampliano sui beni culturali, quindi non siamo più di fronte ad un organismo che è specializzato con riferimento ai reati associativi a matrice a stampo mafioso, ma sono stati allargati alle associazioni semplici. La mancanza di associazioni - fatemi passare questo termine - fa ormai delle procure distrettuali delle procure parallele, non specializzate. Cioè, siamo di fronte ad altre procure che sostanzialmente fanno le stesse indagini delle procure ordinarie!

Stiamo alimentando un pericolosissimo percorso di stereofonia inquisitoria, una sorta di competizione all'interno delle procure, in cui ciascuno cerca di accaparrarsi quanto più è possibile per sopravvivere, e capisco la sopravvivenza delle procure distrettuali, ma bisogna viverle queste cose, cari colleghi. Se voi pensate, soltanto scuotendo la testa e muovendo le mani, di risolvere i problemi degli imputati… Voi dovete viverle, stare in mezzo alla gente che soffre di queste cose, che si vede fra due procure indagini sostanzialmente identiche! Voi state riproponendo un modello processuale inquisitorio in cui l'eccesso di indagini, l'eccesso di procure, la moltiplicazione del pane e dei pesci di coloro che accusano vi sembra soddisfacente sul piano del risultato.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Sisto. Onorevole Rotondi…

FRANCESCO PAOLO SISTO. L'esimente dell'appartenenza, solo per questo, Presidente. Riprendendo il tema, la scritturazione di questa norma, Presidente, è la confessione di come questa richiesta di allargamento di competenze è la sopravvivenza delle procure distrettuali. Qui, questi ufficiali di polizia giudiziaria, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, compiono le attività anche per interposta persona. Cioè, siamo ai freelance delle indagini, a coloro che possono liberamente, anche per interposta persona, ampliare compiutamente delle competenze che invece vanno tenute rigorose. Io veramente credo che questo sia un provvedimento simbolo del modo di legiferare di questo Governo e di questa maggioranza perché il tasso di incidenza dei profili inquisitori è intollerabile. Noi voteremo contro convintamente nell'interesse della gente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 2).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (Vedi l'allegato A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Presidente, nella tutela e nella difesa dei diritti dei cittadini non bisogna avere remore e non bisogna avere il timore di dire esattamente le cose come stanno, anzi vi è una sorta di obbligo giuridico, oltre che politico, d'intervento. Questo articolo 4 è la ratifica, la cartina di tornasole, la conferma inoppugnabile, il riscontro ineguagliabile di quanto si sta verificando in quest'Aula nella discutibile, come posso dire, disinvoltura di maggioranza e Governo, molto discutibile e che trova addentellato chiarissimo proprio in questo articolo 4. I modelli - cosiddetti MOC - del decreto legislativo n. 231 del 2001, cioè quelli che le società e gli enti debbono avere a mio avviso ormai quasi obbligatoriamente per evitare responsabilità di tipo organizzativo rivenienti da reati commessi da propri soggetti apicali o dipendenti, sono una materia delicatissima perché estesa follemente anche alle fattispecie colpose. Significa che adesso nell'ambito della società debbo poter prevedere, mediante modelli organizzativi, condotte che possono comportare gravissime conseguenze per la sopravvivenza dell'ente. E allora anziché selezionare tali condotte e rapportarle esattamente a quello che deve essere lo spirito, come posso dire, di verifica della correttezza della trasparenza interna e della rappresentanza esterna della società, noi incrementiamo il parco del decreto legislativo n. 231; incrementiamo il palmarès dei reati che possono essere in qualche maniera collegati a questo tipo di responsabilità e chi più ne ha più ne metta. Arriveremo a creare un sistema basato sul decreto legislativo n. 231 esattamente anche qui parallelo e speculare rispetto a quello del codice penale per cui una società dovrà prima in qualche modo guardarsi intorno da tutta una serie di conseguenze indirette di responsabilità di posizione e solo successivamente potrà pensare a non commettere reati. Dunque ritengo che tale estensione, tale follia di fare del decreto legislativo n. 231, anziché uno strumento di tutela dell'ente, uno strumento di percussione, anziché farne uno strumento di vantaggio per la società che dovrebbe, con il modello del decreto legislativo n. 231, essere in condizioni di resistere ad eventuali opacità nella gestione, diventa un ulteriore strumento di preoccupazione perché qualcuno mi deve spiegare come sarà possibile con un modello organizzativo interno neutralizzare questo tipo di reati. Stiamo trasformando le società in responsabili di posizione oggettiva, pur partendo da vicende che hanno una matrice penalistica e che non consentono una responsabilità senza un nesso causale psicologico. Tali responsabilità, che possono essere più lontane da chi non ha ovviamente e giustificatamente una introspezione tecnica, sono gravissime per chi conosce questi concetti e li porta in quest'Aula anche qui con una impensabile disinvoltura “inzippando” il decreto legislativo n. 231 e facendone uno strumento di inaccettabile percussione. Ritengo, Presidente, che voler fare della procura un luogo capace di entrare in tutte le strutture della società civile, impedendo, sostanzialmente soltanto con uno schiocco di dita, il legittimo esercizio di attività imprenditoriali lecite, sia una colpa gravissima perché l'eccesso di procure nella liceità significa paralizzare l'attività lecita ingiustamente.

E poiché - ho concluso - la vera sanzione, come è noto, non è la sentenza ma la pendenza del procedimento, tali aggressioni da parte di questa maggioranza, che pure ha subito - ripeto: che pure ha subito - taluni atteggiamenti, sono di particolare gravità. Il partito delle procure non conosce limiti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 3).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 5.10 Ferranti.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Intervengo soltanto per segnalare come anche questi aggiustamenti hanno sempre e soltanto lo scopo non di normalizzare il rapporto tra utenza e norma ma quello di renderlo ancora più incisivo. Mi rendo conto che l'operazione di drafting appare surreale perché si può anche effettuare un drafting, ma quando il drafting viene effettuato…

PRESIDENTE. Onorevole Rabbino, per favore. Onorevole Ferri, se lei ha bisogno di parlare, poiché è presente un altro sottosegretario, può alzarsi dal banco e facciamo in modo che chi parla non abbia questo fastidio. Prego, onorevole Sisto.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Grazie, Presidente. Le operazioni di drafting sono surreali perché si tratta di porre, di riparare, di rendere più commestibile un prodotto assolutamente indigeribile e immangiabile. Quindi con molta ironia parlamentare, se mi può essere fatto passare questo termine nell'Aula, assistiamo al drafting su un prodotto assolutamente inaccettabile. Volevo soltanto segnalare come questi aggiustamenti aggravano la posizione di un provvedimento assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.10 Ferranti, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 4).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Presidente, altra tecnica, che in qualche maniera trova riscontro in questo modo di legiferare, è l'abrogazione delle norme pregresse. Ne abbiamo avuto un infelice esempio nella responsabilità penale del medico dove è stata abrogata la normativa Balduzzi per evitare che si potesse in qualche modo pensare a ipotesi di sopravvivenza ma la Cassazione in questo è già intervenuta fortunatamente negando tale spirito, per così dire, di dissolvenza - non voglio dire di dissoluzione ovviamente - nei confronti del diritto penale. Quindi il tentativo di abrogare le norme perché soltanto queste follie che vengono proposte all'Aula possano vivere di luce propria, credo che debba anche essere puntualmente denunciato perché non è l'abrogazione che possa provocare la inesistenza tout court della norma, perché è noto che la condotta che fosse maturata sotto il vigore di quelle norme non può che essere soggetta, ovviamente, alla loro applicazione. Segnalo, però, che questa necessità di cancellare il passato, di scordarselo, per riproporre un modello assolutamente inquisitorio, ratifica e conferma l'inaccettabilità di quanto si sta realizzando in quest'Aula. Voteremo contro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 5).

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (Vedi l'allegato A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Anche sull'invarianza, certo, perché è semplicemente risibile la clausola di stile sulla possibilità di attuare quello che è scritto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Allora, se si tratta - e mi rivolgo virtualmente al Ministro Franceschini - di una normativa che deve servire a tutelare i beni culturali in modo nuovo, io mi spiego perché è nata questa riforma, non certo per tutelare i beni culturali, ma per dare nuovo plasma alle procure distrettuali e non. Perché, se io volessi pensare ad una riforma della tutela di questo tipo di beni, dovrei pensare a un nuovo corso, cioè dovrei pensare a degli investimenti, dovrei pensare a degli strumenti nuovi per dare valore al rango costituzionale di questi beni; invece, mi limito semplicemente ad un incremento di pene.

L'Aula giudichi; questo è un ulteriore argomento per stabilire come questa non è una riforma che possa avere una sua specificità, ma è semplicemente una esercitazione bellica di tipo sanzionatorio per offrire, ancora una volta, cherosene alla caldaia delle procure. Voteremo contro anche su questo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 6).

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 (Vedi l'allegato A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

  Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 7).

(Esame di un emendamento al titolo - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento al titolo (Vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIUSEPPE BERRETTA, Relatore. Presidente, parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tit. 1 della Commissione, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 8).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A).

Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

Vuole che glieli enumero io? Allora il primo è l'ordine del giorno Marzano n. 9/4220-A/1.

ANTIMO CESARO, Sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali e il turismo. Si accoglie.

Ordine del giorno Nicchi n. 9/4220-A/2, accolto. Ordine del giorno Mazziotti Di Celso n. 9/4220-A/3, accolto. Ordine del giorno Palese n. 9/4220-A/4, accolto. Ordine del giorno Nesi n. 9/4220-A/5, accolto. Ordine del giorno Carrescia n. 9/4220-A/6, accolto.

PRESIDENTE. C'è l'ordine del giorno Binetti n. 9/4220-A/7, glielo stanno portando, se riusciamo, onorevole Cesaro, a vederlo in corso…

ANTIMO CESARO, Sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali e il turismo. L'ordine del giorno Binetti n. 9/4220-A/7 è accolto.

PRESIDENTE. Se nessuno insiste per le votazioni è così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buttiglione. Ne ha facoltà.

ROCCO BUTTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati dell'UDC condividono le finalità di questo provvedimento. Era necessario integrare in un sistema coerente le disposizioni del codice penale con quelle del codice dei beni culturali.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Buttiglione, forse non mi sono spiegato, il Governo deve essere messo nelle condizioni di ascoltare chi sta parlando. Prego, onorevole Buttiglione.

ROCCO BUTTIGLIONE. Era egualmente necessario provvedere a una più incisiva tutela dei nostri beni culturali. Siamo molto perplessi, però, sul modo in cui queste finalità vengono perseguite; siamo perplessi per ragioni di carattere generale e per ragioni di carattere specifico. Le ragioni di carattere generale sono che nel nostro Paese, ogni volta che si vuol dare l'impressione di prendere sul serio un problema, si inaspriscono le sanzioni penali. La sanzione penale invece di essere, come dovrebbe essere, l'ultima trincea di difesa della società, dopo che tutte le altre si sono esaurite e si sono dimostrate insufficienti, diventa la prima e anche l'unica difesa di un bene che si ritiene importante tutelare. E questo è quello che abbiamo fatto anche in questo caso. Io immagino che ci sia stata una preoccupazione prevalente da parte dei giuristi, da parte della Commissione giustizia, i beni culturali si sono fatti sentire poco in questo provvedimento. Questo è un primo problema di carattere generale: poca fantasia nell'individuare possibili pene alternative, nel vedere possibili modalità differenti di tutela dell'interesse sociale che vogliamo difendere.

Secondo problema; c'è una specificità del bene culturale. Noi abbiamo 6 milioni di beni culturali, 6 milioni che vanno da oggetti di scarsissimo interesse, che hanno, sì, un interesse storico generale, ma, se anche vanno all'estero, non muore il nostro patrimonio culturale nazionale, a beni culturali, invece, che sono di rilevantissimo valore, le opere d'arte più importanti della storia dell'arte mondiale sono catalogati come beni culturali in Italia.

Possiamo avere un provvedimento che tratta tutti allo stesso modo, con delle sanzioni che sono chiaramente spropositate per le categorie di beni culturali di minor valore e interesse e sono persino troppo limitate e insufficienti per i grandi capolavori che pure fanno parte del nostro patrimonio dei beni culturali? Possiamo noi legiferare, ignorando queste distinzioni fondamentali? La categoria di “bene culturale” è stata elaborata ed è entrata nel nostro ordinamento per opera di alcuni grandi studiosi, ma è stata elaborata fuori della sistematica del diritto penale. È stata elaborata - penso al Brandi, per citare un nome, penso a Giulio Carlo Argan - per dire che noi dobbiamo tutelare non la singola grande opera d'arte, ma la totalità sistemica dei beni che costituiscono il passato della Nazione italiana e questo, ovviamente, ha portato a dare interesse a mille elementi della cultura materiale ai quali non si può dare, isolatamente presi, un grande valore materiale e neanche un grande valore culturale. Noi abbiamo un provvedimento penale, il quale, invece, ignora queste differenze d'emblée, ci porta dentro il diritto penale, una categoria di bene culturale che è stata pensata in un'altra prospettiva, con tutt'altra preoccupazione, e questo potrebbe portarci e forse dovrebbe portarci ad altre considerazioni che vanno oltre i limiti di questo provvedimento, considerazioni che riguardano l'assetto generale del nostro sistema dei beni culturali. Perché poi, qual è il risultato? Che noi indichiamo come bene culturale un'enorme quantità di cose che non siamo in grado di tutelare e che effettivamente non tuteliamo. E infatti abbiamo i magazzini pieni di beni culturali, questi a volte anche di grande rilievo artistico, che sono conservati in condizioni pessime, senza controllo dell'umidità, senza controllo della temperatura, senza neanche dei gatti che li difendano dall'aggressione dei topi, per la semplice ragione che non è possibile applicare il medesimo livello di tutela a beni culturali che hanno rilievo e importanza talmente diversa gli uni dagli altri. Questo, che è un problema che abbiamo già nell'amministrazione generale dei beni culturali, adesso viene aggravato dal fatto che su di essi si applica, senza andare a fondo della specificità del bene culturale, una visione, una sistematica giuridica, che io comprendo, non voglio condannare i colleghi della Commissione giustizia, tutt'altro, capisco, comprendo e apprezzo il loro punto di vista, ma in questo caso avrebbero avuto bisogno di un dialogo più intenso con i colleghi della Commissione per i beni culturali, ma anche con chi, faticosamente, sul territorio, prova a difendere i beni culturali. Quindi, avremmo avuto bisogno di più chiarezza di idee, una definizione migliore di che cos'è ‘bene culturale', una migliore capacità di inventare forme di protezione adeguate alla specificità dell'oggetto. Tutto questo è mancato e allora noi dolorosamente ci asterremo, perché comprendiamo la buona intenzione e la necessità di questo provvedimento, ma non possiamo condividere le modalità con le quali è stato formulato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

BRUNO MURGIA. Grazie, Presidente. Il patrimonio culturale non si tocca: è il senso di questa legge, in linea con la Convenzione internazionale sui reati contro il patrimonio di cui si è recentemente discusso in Europa. È giusto porre un freno con norme che inaspriscono per chi offende il patrimonio e i nostri luoghi più belli, che non sono solo materiali, come è noto, ma certamente anche intangibili. Si tratta di un messaggio culturale, che non può fermarsi solo a pochi casi specifici, e molti ce ne sono stati nell'ultimo periodo, ma guarda alle tante fattispecie che la legge elenca e che vanno dal furto, all'appropriazione indebita, alla ricettazione, al riciclaggio, per passare all'imbrattamento, alla devastazione e al danneggiamento. Sono previste sanzioni più dure e si è discusso molto, anche in queste ore, se sia giusto o meno, anche in considerazione del fatto, lo dicono i dati che abbiamo a disposizione, che gli organi di polizia abbiano ben agito per limitare i fenomeni di cui parliamo.

Per noi di Fratelli d'Italia è giusto essere duri e severi a tutela di ciò che fonda l'identità di una nazione. Stroncare questi reati, anche con l'arresto in flagranza, per esempio, offre ancora più centralità nell'ambito del sistema penale e la tutela del patrimonio culturale. L'Italia in questo caso può e deve essere traino nel mondo con le politiche che tutelano il bello. La distruzione, il traffico illecito, la generale maleducazione di semplici cittadini o di turisti nell'approccio ai monumenti e ai paesaggi vanno stroncati senza troppi sofismi e senza avere paura di pene apparentemente troppo pesanti. Servono, certo, educazione e rispetto, che vanno insegnati nelle scuole. Questo è l'impegno da prendere, ma occorre essere severi e inflessibili. È per queste ragioni che Fratelli d'Italia voterà favorevolmente al provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santerini. Ne ha facoltà.

MILENA SANTERINI. Grazie, Presidente. Noi voteremo a favore di questo provvedimento, pur condividendo molte perplessità che sono state anche espresse nell'Aula. Il provvedimento ha come obiettivo di riorganizzare il quadro penale a tutela del nostro patrimonio, e questo è sicuramente l'argomento che più ci incoraggia all'approvazione, perché, come sappiamo, è un quadro non sistematico, sappiamo che finora il codice penale faceva riferimento soltanto ai reati di danneggiamento e deturpamento: è chiaro che alla tutela del bene in quanto tale il nostro codice non provvedeva.

Avevamo disposizioni poco organiche, sia nel codice penale, come sappiamo, piuttosto antico, sia nel codice dei beni culturali e del paesaggio, invece, più recente e anche da poco modificato. Lo scopo di una omogeneità nelle norme, quindi, è il motivo che ci convince a votare, non certamente quello che, per l'ennesima volta, ci porta a inasprire le pene e a intervenire soltanto con un intento repressivo. Purtroppo, questa è stata una legislatura che, non avendo strumenti di tipo culturale e, ancor meno, soprattutto, di risorse economiche, ha provveduto a incidere, potremmo dire, sul tessuto sociale del nostro Paese quasi soltanto - magari in questo sto esagerando - con una forte tendenza ad agire sul piano penale. Questo ovviamente non lo possiamo condividere per i motivi che sono anche stati detti: a volte sono pene sproporzionate, oppure parliamo di beni culturali di valore molto diverso tra loro. Certamente, però, dobbiamo riconoscere che il nostro Ministero dei beni culturali in questo momento sta lavorando anche ad altri livelli ed è questo il motivo più importante, cioè l'aspetto fondamentale per cui possiamo oggi approvare queste norme è quello di affiancare a queste norme un altro lavoro di tipo culturale, di tipo preventivo, di valorizzazione dei beni culturali, portando la popolazione ad appropriarsi, potremmo dire, della bellezza italiana, facendo veramente del patrimonio artistico-culturale qualche cosa di nostro e non qualche cosa da buttar via o da danneggiare. Se, come già accade, il nostro Ministero, il Governo e il Parlamento saranno capaci di questa opera di valorizzazione, allora anche l'aspetto penale potrà trovare il suo posto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galgano. Ne ha facoltà.

ADRIANA GALGANO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è ispirato dalla necessità di intervenire con efficacia per migliorare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, che è un elemento connotativo della nostra storia e della nostra cultura, nonché valore di primaria importanza per l'identità e per l'immagine internazionale dell'Italia.

Non si può non tener conto del carattere allarmante che il fenomeno delle condotte criminose contro il patrimonio culturale è andato assumendo anche a livello internazionale e per i quali Civici e Innovatori hanno presentato interrogazioni.

La tutela penale dei beni culturali viene oggi attuata non attraverso un'omogenea categoria di reati, bensì incriminando una serie di condotte di volta in volta riconducibili a figure di reato diverse ed eterogenee per quanto riguarda l'interesse generale protetto. In particolare, nel codice dei beni culturali sono previsti reati a tutela dei beni culturali, reati a tutela del patrimonio culturale nazionale e reati a tutela della genuinità dell'opera d'arte. Tuttavia, nel codice penale non sono numerose le disposizioni che possono essere specificatamente ricondotte alla tutela dei beni culturali. Esse hanno natura delittuosa e natura contravvenzionale. Si osserva, quindi, come la presenza di fattispecie di reato contenute sia nel codice penale, sia nel codice dei beni culturali e del paesaggio, ha inoltre determinato l'insorgere di rilevanti questioni interpretative in merito all'ambito applicativo delle norme e all'eventuale ammissibilità del concorso di reati, ove la medesima condotta integri contemporaneamente più fattispecie. Lo scopo condivisibile, quindi, del presente disegno di legge è anzitutto di ricondurre a una organicità complessiva, in modo da conferire coerenza sistematica al complesso delle sanzioni penali previste nei confronti delle lesioni dell'interesse della collettività alla tutela del patrimonio culturale. Quindi, è per questo che noi lo apprezziamo, e lo apprezziamo anche perché sono due legislature che si tenta di fare un provvedimento di questo genere senza riuscirci.

Rispetto al provvedimento originario, che conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, fissando alcuni principi e criteri direttivi, con il nuovo testo la Commissione di merito ha trasformato la delega in disposizione di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene vigenti; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

In particolare, il provvedimento all'esame d'Assemblea inserisce nel codice penale il Titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, nel quale si prevedono nuove fattispecie penali. Il nuovo Titolo VIII-bis del codice penale prevede, inoltre, un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso.

Il disegno di legge, infine, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il testo, dunque, si inserisce a pieno titolo nel quadro internazionale, dove si registra un'accresciuta sensibilità per la protezione dei beni culturali, testimoniata dalle linee guida per la lotta al traffico dei beni culturali predisposte in seno alla Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale e adottate dall'Assemblea generale sulla base di una risoluzione elaborata con il contributo determinante dell'Italia, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, implementare la cooperazione internazionale, promuovere l'applicazione delle Convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata.

A ciò si aggiunga l'esigenza di prestare la massima attenzione ai recenti eventi bellici che hanno coinvolto il Medio Oriente, con la conquista da parte di forze fondamentaliste e integraliste di territori al cui interno sono presenti siti archeologici di inestimabile valore riconosciuti come patrimonio dell'umanità.

Ulteriori sollecitazioni sono state rivolte al Governo a farsi parte attiva affinché il Consiglio di sicurezza dell'ONU adotti le opportune deliberazioni per bloccare la vendita di reperti archeologici trafugati dai Paesi in guerra, il cui ricavo potrebbe essere utilizzato per finanziare operazioni terroristiche. Per tutte queste ragioni, il gruppo Civici e Innovatori dichiara il proprio voto favorevole sul provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Civici e Innovatori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vezzali. Ne ha facoltà.

MARIA VALENTINA VEZZALI. Grazie, Presidente. Governo, colleghi, questo provvedimento è coerente con l'attenzione che questa legislatura e i Governi in carica hanno riservato al patrimonio culturale nazionale e alla sua valorizzazione. Un percorso fatto di scelte importanti, di allocazioni di risorse e misure fiscali ad hoc che, per essere completato, doveva necessariamente tener conto anche delle disposizioni penali a loro tutela, viste le criticità rilevate nell'applicazione della legislazione vigente e per la complessità e molteplicità dei reati compiuti a danno del patrimonio che, invece, si vuole preservare.

Un patrimonio che il nostro Paese non limita più ai soli beni storico-artistici, ma estende al paesaggio, introducendo altresì per questi reati delle aggravanti. Un'esigenza, quella della difesa di questa risorsa per l'Italia, che è, peraltro, di incommensurabile bellezza, che nasce dalla necessità di tutelare un patrimonio che è la sintesi di storia, paesaggio, cultura: elementi caratteristici di una identità che rende il nostro Paese unico e apprezzabile nel mondo.

Un intervento che, comunque, non si limita ad una semplice sistemazione delle norme contenute nel Codice dei beni culturali, ma prevede anche nuove disposizioni. Una proposta, quella che stiamo per approvare, che, dopo due tentativi portati avanti nelle precedenti legislature, è riuscita finalmente a superare l'esame del testo nelle Commissioni parlamentari, che, comunque - in particolare, la Commissione giustizia -, hanno trasformato l'originaria delega al Governo in un provvedimento che contiene disposizioni di diretta applicazione.

Fra i delitti contro il patrimonio culturale sono state inserite alcune fattispecie, quali il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'illecita detenzione, la violazione in materia di alienazione dei beni culturali, le esportazioni illecite, il danneggiamento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito, la devastazione, il saccheggio, la contraffazione, le attività organizzate per il loro traffico illecito.

Non meno importante è l'introduzione dell'aggravante prevista per questi reati e l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai reati commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. Questo a sottolineare quanto sia esteso, articolato e allarmante il fenomeno dei reati commessi a danno del patrimonio sia a livello nazionale sia internazionale.

Si è cercato, quindi, di dare omogeneità a delle condotte indebite, eterogenee fra loro, per garantire un'efficace opera di repressione e attivare un sistema sanzionatorio idoneo che possa superare anche le questioni interpretative e i dubbi sugli ambiti applicativi delle norme stesse. Questo provvedimento riallinea il nostro Paese al livello europeo e alle Linee guida per la lotta al traffico dei beni culturali predisposte dalle Nazioni Unite, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, implementare la cooperazione internazionale e promuovere l'applicazione delle convenzioni ONU.

È innegabile che l'Italia abbia necessità di una serie di misure che consentano di scoraggiare tutti i comportamenti illegali, visto che censirlo e presidiarlo sarebbe un'opera ciclopica. Va ricordato a proposito che l'80 per cento dei beni culturali mondiali è conservato nel nostro Paese e che abbiamo un Comando dei Carabinieri specializzato nella tutela del patrimonio culturale che opera al fianco delle istituzioni fin dal 1969 per fronteggiare il fenomeno della depauperazione del più grande museo al mondo - l'Italia - e che siamo stati la prima nazione a dotarsi di un organismo specializzato, anticipando di un anno la Convenzione UNESCO che invitava ad adottare misure di contrasto verso gli illeciti compiuti ai danni del patrimonio.

Per quanto sopra esposto, annuncio il voto favorevole del gruppo Scelta Civica-ALA su questo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andrea Maestri. Ne ha facoltà.

ANDREA MAESTRI. Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, siamo convinti che la definizione di uno statuto penale comune che colpisca le condotte rivolte contro il patrimonio culturale fosse necessaria. È, in particolare, necessaria la sistematizzazione, la reductio ad unum dei due principali corpora sanzionatori: il Codice penale e il Codice dei beni culturali.

Siamo persuasi del fatto che la collocazione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione fra i principi fondamentali della Costituzione (articolo 9) imponga un apparato sanzionatorio robusto ed efficace. Comprendiamo anche che in certa misura e con equilibrio, che qui per vero difetta, un aggravamento delle pene, l'allungamento dei termini di prescrizione, persino l'introduzione di nuove figure di reato, cum grano salis, e la procedibilità d'ufficio siano misure utili al potenziamento dell'apparato di tutela dei beni culturali. Tuttavia, ci lasciano perplesse alcune scelte legislative caratterizzate da approssimazione e da una tecnica redazionale discutibile, che inciampa sulla coerenza sistematica dell'impianto e sulla sua stessa effettività.

Mi riferisco, ad esempio, al difetto di coordinamento tra la confisca prevista dall'articolo 518-octies in caso di esportazione illecita e la misura generale della confisca prevista dall'articolo 518-septiesdecies per tutti i delitti del nuovo Titolo VIII-bis. Mi riferisco ancora al difetto di coordinamento tra l'aggravante del rilevante valore dei beni culturali illecitamente esportati e l'aggravante generale del danno di rilevante gravità prevista per tutti i reati contro il patrimonio culturale. Mi riferisco ulteriormente al vero e proprio errore costituito dall'abrogazione secca dell'articolo 635, comma 2, n. 1, che lascia fuori dal perimetro della tutela penale le ipotesi di danneggiamento che non abbiano ad oggetto beni culturali. Da ultimo, ci pare…

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Maestri. Possiamo abbassare leggermente il tono della voce, per favore? Prego.

ANDREA MAESTRI. Grazie, Presidente. Da ultimo, ci pare che il legislatore ordinario non sia stato capace di recepire la ricchezza del dialogo tra l'articolo 9 della Costituzione, che, tutelando il paesaggio e il patrimonio culturale, è la fonte principale del progetto di legge che stiamo discutendo, e l'articolo 33 della stessa Costituzione, che sancisce la libertà dell'arte e della scienza. Il punto di attrito e di potenziale disfunzionalità tra la giusta istanza di tutela statica e conservativa dei beni culturali e l'opposta istanza di garanzia dinamica di ogni espressione libera di arte e creatività è individuabile proprio nella nuova fattispecie onnivora di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici.

Una norma così è indeterminata e pericolosa. Chi può davvero stabilire quando un uso di un bene culturale sia incompatibile con il suo carattere storico o artistico? Chi può decidere che una condotta sia penalmente rilevante perché rende anche solo in parte non fruibile un bene culturale? Una norma così congegnata rischia di essere una gabbia e un freno a qualunque espressione artistica, anche dissacrante, irriverente, contestataria, e quindi autenticamente libera. Insomma, pur condividendo fino in fondo l'esigenza di una tutela robusta ed efficace del prezioso patrimonio culturale del nostro Paese, non ne auspichiamo affatto un'asfittica mummificazione conservativa attraverso l'uso bulimico dello strumento penale.

Per tutte queste ragioni, il nostro sarà un voto di motivata e meditata astensione. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

STEFANO BORGHESI. Signor Presidente, oggi ci apprestiamo a votare la legge che introduce la riorganizzazione del quadro sanzionatorio penale.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Borghesi. Vorrei segnalare che c'è un collega che sta parlando davanti a voi. Prego.

STEFANO BORGHESI. Grazie. La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che l'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia è reso indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche e soprattutto dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale risultano attualmente inadeguate rispetto al sistema dei valori delineato dalla Carta fondamentale.

La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale.

Come sappiamo, durante il lavoro in Commissione, la delega è stata trasformata in disposizione di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; introdurre nuove fattispecie di reato in relazione alla tutela del patrimonio culturale ed innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale, in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata.

Apprezziamo l'introduzione di nuove fattispecie di reato, tra cui il furto di beni culturali, punito con la reclusione da due a otto anni e poi, in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da quattro a dodici anni.

I beni culturali del nostro Paese devono essere tutelati maggiormente. Si può affermare che con questa proposta di legge si pone un argine al fatto che non vi fosse una disciplina specifica a tutela di dette opere. Abbiamo assistito spesso a danneggiamenti, deturpamenti, imbrattamento dei nostri beni culturali e paesaggistici; purtroppo l'unico rimedio era quello di indagare il reo solo per il reato comune di cui all'articolo 635 del codice penale.

Oggi si introduce una nuova fattispecie di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici. Colui che, invece, fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico-artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La riforma, dunque, qualifica come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Quest'ultima parte ci vede particolarmente favorevoli ed è in linea con quanto da tempo affermiamo, ossia che, per ottenere la concessione condizionale della pena, occorre eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Al tempo stesso, in modo coerente, si esclude la punibilità di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni, dichiarando espressamente la loro non autenticità.

Inoltre, ci vede favorevoli che il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali rientri tra quelli per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

Pertanto, per tutti questi motivi, riteniamo che questo provvedimento, nel complesso, sia assolutamente condivisibile e annuncio il voto favorevole del nostro gruppo (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAROTTA. Grazie, Presidente. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare, che recita “Delega al Governo della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale”, riorganizza in materia sistematica il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale ed è frutto di un lavoro che risale ormai a due legislature fa e che non fu portato a termine.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Marotta. Onorevole Pisano… Prego, onorevole Marotta.

ANTONIO MAROTTA. Abbiamo un patrimonio artistico e culturale di grande valore, che deve essere tutelato e salvaguardato in ogni modo, prevedendo norme in senso repressivo più adeguate alla mutata realtà sociale. Sono infatti molti gli episodi, non solo di malcostume e di scarsità di senso civico, ma anche di veri e propri comportamenti illegittimi, che hanno comportato effetti degradanti importanti nei confronti del nostro patrimonio culturale, episodi che vanno sanzionati con pene esemplari, che possono eliminare questi atteggiamenti riprovevoli che ne deturpano il valore.

Il provvedimento, pertanto, offre un quadro sistematico del sistema sanzionatorio penale, oggi ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali, riconducendo, anche per assicurare l'omogeneità terminologica di tutte le disposizioni incriminatrici, al concetto di reati contro il patrimonio culturale. Tale ultima dizione è utile per evitare che le definizioni e le locuzioni utilizzate non riescono ad avere una sintesi finale omogenea e vengono previste solo per alcune ipotesi di reato e non per tutte quelle che riguardano l'intera categoria di beni. Insomma, si tratta di ricomprendere in un unicum tutti quei reati che offendono il bene giuridico del patrimonio culturale, in modo da applicare le norme in modo coerente ed efficace.

Ma la sistematica organizzazione del quadro dei reati contro il patrimonio culturale vuole altresì offrire all'interprete un certo e sicuro riferimento per l'applicazione delle norme. Si tratta, pertanto, di favorire, in virtù del combinato disposto degli articoli 9 e 42 della Costituzione, un sistema che tuteli in modo pieno ed effettivo il patrimonio culturale del nostro Paese, che risulti adeguato e idoneo proprio rispetto a quei valori che sono insiti nei citati articoli della nostra Carta costituzionale.

La Costituzione, infatti, assegna alla salvaguardia del patrimonio culturale un valore fondamentale nell'articolo 9, secondo cui la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, pertanto una tutela piena e preminente, che deve essere perseguita e favorita proprio come, del resto, fa questo disegno di legge. Ricordiamo, inoltre, come il tema della repressione dei reati commessi in danno del patrimonio abbia trovato una difesa anche in campo internazionale, con l'adozione delle prime linee guida internazionali per la lotta al traffico dei beni culturali.

Obiettivo delle linee guida è proprio quello di rafforzare la cooperazione internazionale e di promuovere l'adattamento delle legislazioni degli Stati membri intorno ai principi condivisi nel campo del contrasto al traffico di beni culturali. Tale ultime condotte criminose servono, come hanno recentemente dimostrato fatti di traffico di opere d'arte, per finanziare organizzazioni terroristiche internazionali, come ad esempio l'ISIS, che traggono da ciò risorse economiche fondamentali per la loro espansione.

Pertanto, questo disegno di legge vuole fornire strumenti idonei proprio volti a consentire un intervento su questo tipo di delitti, da qui anche l'entità delle pene.

Le norme contenute nel disegno di legge introducono anche nuove fattispecie di reato e innalzano le pene edittali vigenti per attuare il disposto costituzionale secondo cui il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla proprietà privata.

Innanzitutto, l'innalzamento delle pene edittali per talune fattispecie di reato che destano particolare allarme sociale è frutto dell'intento di perseguire con la massima severità possibile talune condotte criminose, proprio perché risulta inadeguato il quadro sanzionatorio oggi vigente. Ma l'innalzamento della pena comporta anche risultati utili per gli altri strumenti processuali, vale a dire: sopra i quattro anni di reclusione è possibile la custodia cautelare in carcere, quindi l'arresto in flagranza e il processo per direttissima; mentre, sopra i cinque anni, sono possibili, nelle indagini più complesse, le intercettazioni telefoniche.

Infine, il disegno di legge introduce delle aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali. Come detto, la Costituzione assegna ai beni culturali e paesaggistici una speciale tutela ed è proprio in relazione a tale articolo che deve essere favorita la salvaguardia avverso la repressione delle condotte illecite contro il patrimonio culturale.

Qui vorrei aprire una parentesi, perché ho sentito, durante la discussione con riferimento a questo provvedimento - al di là di sterili polemiche, che non ho fatto mai e che non farò mai -, anche alcune posizioni che, per la verità, non condivido.

Si è gridato alla morte del diritto - che ormai è diventato, in ogni provvedimento che riguarda la giustizia, il luogo comune a cui si fa riferimento -, alla morte del processo, dell'eutanasia di un sistema che è diventato giustizialista e non più garantista, ma su questo ho i miei dubbi e ritengo che anche venga precisato.

Entità della pena: si è detto che il massimo della pena arriva al massimo che potrebbe essere equiparato a reati di altra e più grave indole. Al di là che questo tipo di reato - mi riferisco soprattutto, per esempio, alle ipotesi a cui facevo riferimento prima, di devastazione e saccheggio di beni culturali, che sono ipotesi gravissime di reato, che abbiamo visto che possono essere anche il veicolo di finanziamenti e di attività terroristiche -, quello che bisogna tenere presente - e mi sembra strano che qui non venga tenuto presente - è che nelle disposizioni ci sono sempre un minimo e un massimo della pena.

L'intervento del giudice qual è? È quello proprio di adeguare il caso concreto che viene sottoposto all'esame del magistrato, del giudice, all'entità della pena. Quindi, non bisogna guardare la pena solamente nel massimo edittale, ma bisogna guardarla anche nel minimo, perché, se sono casi di modesta importanza, esiste un minimo su cui si possono anche applicare attenuanti generiche e altri tipi di attenuanti che possono ulteriormente ridurre la pena.

Quindi, gridare a questa morte del diritto, a questa morte del processo, a questa attività delittuosa da parte della maggioranza nell'indicare pene con un massimo edittale, mi sembra assolutamente fuori luogo e caratteristico di chi non conosce il processo penale e la pena, che viene indicata sempre nel codice - come anche in questo caso - in una misura minima e in una misura massima.

Se il fatto è di lieve importanza - ma questo lo dovrà valutare il giudice -, allora si applicherà il minimo della pena e sicuramente non saremmo in quelle violazioni o quella morte del diritto a cui si faceva riferimento.

Proprio allo scopo di rendere più efficace la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, è stata prevista l'introduzione del delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, punibile a titolo di colpa e procedibile d'ufficio, in considerazione dell'importanza che viene data alla prevenzione di questo tipo di reato e per il valore che essi rilevano per la collettività, con riferimento soprattutto a casi verificatesi negli ultimi tempi.

Sotto il profilo della prevenzione, è altresì utile ricordare come il presente disegno di legge prevede che le forze di Polizia e gli ufficiali di Polizia giudiziaria siano dotati di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire reati contro il patrimonio culturale, e abbiamo anche fatto riferimento a quali strumenti si tratta. Quindi, nel ribadire il voto favorevole del gruppo parlamentare di Alternativa Popolare al disegno di legge in esame, credo che sia assolutamente indispensabile uno strumento come questo progetto, che è frutto di un lavoro attento e ponderato e particolarmente efficace nella tutela e salvaguardia dei beni culturali del nostro Paese. Beni culturali e paesaggistici, quindi, che costituiscono un'importante ricchezza, anche dal punto di vista economico, per l'Italia, visti anche i milioni di turisti che giungono da noi per visitarli. Pertanto, non appare più rinviabile l'approvazione di questo provvedimento, che offre un quadro certo e sicuro ed opera, come detto, su due paradigmi essenziali: la repressione e la prevenzione, proprio per salvaguardare le bellezze del nostro Paese, riconosciute da tutti a livello mondiale e che costituiscono altresì uno degli elementi di sviluppo del tessuto economico e produttivo dell'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leva. Ne ha facoltà.

DANILO LEVA. Presidente, noi non voteremo questo provvedimento: esprimiamo un voto di astensione, con l'auspicio che il dibattito e la discussione che si svilupperanno al Senato possano in qualche modo correggere e migliorare le distorsioni e le contraddizioni - tante - che caratterizzano questo testo. Si tratta di un provvedimento che si inserisce nel solco del pan-penalismo che ha contraddistinto questa legislatura: abbiamo assistito ad un costante aumento delle fattispecie di reato, accompagnato dall'aumento indiscriminato delle pene. È il meccanismo di una demagogica illusione alimentata da una falsa convinzione di fondo, vale a dire che l'aumento del numero di reati, sommato all'aumento delle pene, renderebbe più efficace la repressione, con una consequenziale riduzione del numero dei delitti. Basta guardare le statistiche per capire che questa visione delle cose non ha mai prodotto alcun effetto positivo. Ho sempre pensato che una politica razionale, la quale abbia a cuore la prevenzione dei delitti insieme alla garanzia dei diritti fondamentali di tutti, debba considerare la giustizia penale come un'extremaratio. La vera prevenzione è una prevenzione pre-penale, prima ancora che penale. È lo snodo di fondo rispetto al quale questa legislatura non solo ha fallito la propria missione, ma ha fatto registrare preoccupanti passi indietro, basti pensare all'introduzione dei reati di omicidio stradale, alla modifica del reato della legittima difesa o al disegno di legge penale approvato la scorsa settimana. Ogni volta che si è diffusa una paura particolare nella società, la risposta da parte di questo Parlamento è sempre stata quella dell'intervento penale. È la stessa filosofia che sottende il provvedimento in esame.

Non ci sfugge lo scopo, condivisibile, di rafforzare la tutela del patrimonio artistico e culturale della nazione, e condividiamo anche l'opportunità di una riforma organica del sistema penale posto a tutela di quel patrimonio culturale, alla luce dell'attuale schizofrenia normativa - l'attuale quadro sanzionatorio penale, oggi ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali, manca spesso anche un'omogeneità terminologica delle varie norme incriminatrici -, ma questo provvedimento è la risposta sbagliata, prima di tutto perché non aiuta a sciogliere il nodo relativo all'individuazione del bene giuridico tutelato. L'impressione complessiva è quella di un diritto penale di settore che fatica a collocarsi entro il perimetro dei principi generali, a partire da quello di necessaria offensività. E poi, vengono introdotte undici nuove fattispecie di reato, pasticciate, raffazzonate, contraddittorie, un elenco incredibile ed interminabile. E si passa da fattispecie che si espongono a rilievi sotto il profilo del principio di precisione, come il reato di illecita detenzione di beni culturali, con un eccessivo arretramento della soglia di rilevanza penale, a fattispecie come il nuovo articolo 518-novies, quello della distruzione, danneggiamento, deterioramento, imbrattamento di beni culturali e paesaggistici che sono fattispecie omnibus che inglobano condotte tra loro dal disvalore molto disomogeneo per arrivare poi alla chicca del provvedimento che fa capire un po' anche la lo stato confusionale in cui molto spesso si versa in quest'Aula, vale a dire l'introduzione dell'articolo 518-decies che punisce il danneggiamento a titolo di colpa. Ora il danneggiamento nel nostro Paese è sempre stato punito a titolo di dolo e, quando è colposo, sfocia in una responsabilità civile e soprattutto tale norma si pone in antitesi e in contraddizione con l'ipotesi di depenalizzazione del reato di danneggiamento che noi abbiamo introdotto qualche mese fa. Si passa poi al reato di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, una sorta di micro-fattispecie di associazione a delinquere che viene meno anche ai parametri e ai criteri tipici degli elementi strutturali di cui all'articolo 416 del codice penale. Inoltre sottolineo la sproporzione ed irragionevolezza delle pene. Il Senato su questo aspetto deve metterci mano perché per i delitti di ricettazione e riciclaggio di beni culturali si arriva a pene fino a diciotto anni di reclusione: praticamente una pena più alta di un omicidio colposo o preterintenzionale o addirittura di un omicidio doloso quando viene riconosciuta qualche attenuante. Ma come si fa? Ma come si fa a stabilirlo quando la Corte costituzionale più volte ha chiesto al legislatore di essere in linea proprio con i principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene? Pertanto il provvedimento, così come costruito, vanifica il nobile obiettivo, ripeto, da noi condiviso di una riforma organica del sistema penale posto a tutela del patrimonio culturale. Lo vanifica perché cede agli eccessi di una sterile e riduttiva “pan-penalizzazione” che non riuscirà ad andare oltre la risposta simbolica. Con il nostro voto di astensione consegniamo al Senato il compito di ridurre l'intervento penale entro i contorni dell'extrema ratio, valorizzando un consapevole riferimento alle modalità di aggressione del bene giuridico e affidandosi per il resto ad una tutela di tipo amministrativo da realizzarsi in fase repressiva ma soprattutto in fase preventiva. Può sembrare banale ma solo una buona tecnica legislativa potrà ridefinire un sistema sanzionatorio anacronistico appellandosi semplicemente a quelli che sono i principi generali del diritto penale di cui molto spesso in quest'Aula si è fatta carta straccia (Applausi dei deputati del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palmieri. Ne ha facoltà.

ANTONIO PALMIERI. Grazie, Presidente. Già nel dibattito in Commissione cultura noi di Forza Italia avevamo votato contro il parere sul provvedimento e già in quell'occasione avevamo avanzato proposte migliorative per un testo del quale condividevamo e condividiamo l'obiettivo cioè armonizzare il codice penale, il codice dei beni culturali, l'obiettivo di sancire l'importanza di un'adeguata tutela dei beni culturali e dei delitti ad essi riferiti nel nostro Paese ma, sia in Commissione sia qui in Aula, rispetto alle nostre proposte tese come sempre a migliorare il provvedimento abbiamo avuto come risposta un secco no e addirittura quasi una presa in giro dei rilievi fatti, in modo particolare dal collega Sisto, come se fossero osservazioni del tutto irrilevanti. Noi siamo in questi giorni nel pieno degli esami di maturità ma, come al solito, voi avete messo un buon titolo al tema ma lo svolgimento va in direzione totalmente opposta a quello che era il titolo e a quello che era, come ho detto, il nostro desiderio cioè arrivare a una fattiva ed efficace armonizzazione delle norme. Invece avete preferito ancora una volta - è già stato detto sia da coloro che non voteranno il provvedimento sia da coloro che lo voteranno e a questo punto non si capisce perché lo votino - la via breve dell'inasprimento delle pene in un modo scriteriato cioè senza criterio al punto tale che, come è stato appena ricordato dall'onorevole Leva ma è stato anche ricordato dall'amico e collega Sisto ieri, “è quasi più conveniente”, tra molte virgolette, l'omicidio rispetto alla devastazioni dei beni culturali perché la pena prevista va da 10 a 18 anni, che è una cosa francamente senza criterio.

Noi abbiamo cercato di aiutare puntualmente a migliorare il testo: ad esempio, dove si parlava del riciclaggio dei beni culturali, che è evidente che, non essendo beni fungibili, ben difficilmente possono essere riciclati nel senso classico del termine. Abbiamo cercato di proporvi modulazioni di pena con un criterio di ragionevolezza: ad esempio, anziché prevedere la pena del carcere e di 20.000 euro tout court, abbiamo consigliato di eliminare il carcere e di valutare la pena pecuniaria triplicandola rispetto al valore del bene e assegnando il bene allo Stato qualora non fosse possibile capire chi fosse il legittimo proprietario.

Rispetto a tutto questo ci avete detto ancora una volta di no. Avente costituito e messo in piedi un provvedimento che richiederà sicuramente mobilitazione di risorse e, ancora una volta, invece, dite che il provvedimento deve essere a costo zero. L'unico rimedio che avete trovato è l'inasprimento senza criterio e totale delle pene, come se questo fosse l'unico modo possibile di approcciare il settore dei beni culturali, che ha tutta una sua tipicità - lo ha ricordato ieri e oggi, ad esempio, l'onorevole Buttiglione e lo hanno ricordato molte colleghe e colleghi -; non c'è stata alcuna presa in considerazione della tipicità della situazione dei vari tipi e anche del valore dei beni culturali, dei singoli beni culturali, di cui il nostro Paese è pure ricco.

Come ha detto ieri il collega Sisto, noi avevamo immaginato che la previsione della delega voluta dal Governo prendesse ben altra direzione. Non potevamo pensare che la Commissione giustizia, di sua iniziativa, potesse trasformarla in una mera trasposizione delle formule previste per i reati contro il patrimonio ai beni appartenenti al patrimonio culturale e, come ho detto più volte e come tutti abbiamo detto, semplicemente incrementando le pene.

Mi auguro e ci auguriamo che il successivo passaggio al Senato consenta di rimettere mano al provvedimento, perché, come insegnano sia i pronunciamenti della Corte costituzionale, ma anche il buonsenso legislativo, non è il diritto di punire che fa la giustizia, ma appunto è la ragionevolezza delle sanzioni e dei meccanismi sanzionatori e per noi tale modo di legiferare è assolutamente intollerabile; è un modo, una procedura, un metodo che non ci appartiene. Non siamo mai stati dalla parte di coloro che pensano che più si punisce e meglio è: è un criterio, una logica che non è mai appartenuta alla storia politica e culturale di Forza Italia.

Pensiamo che questo tipo di azione possa trovare una correzione al Senato. Confidiamo, per esempio, che il Viceministro Ferri, che vedo che ci ha raggiunti qui in Aula, possa usare la propria ragionevolezza e la propria esperienza per correggere le storture evidenti del provvedimento, che tutti noi abbiamo sottolineato a gran voce, e confidiamo, confermando il voto contrario di Forza Italia, che questa sia l'ultima volta della legislatura in corso nella quale ci troviamo ad affrontare una questione prevedendo, come unico rimedio, l'inasprimento delle pene. Non è questo il metodo, non è questo il modo e, per tale ragione, noi votiamo contro (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Businarolo. Ne ha facoltà.

FRANCESCA BUSINAROLO. Grazie, Presidente. Il provvedimento in votazione in Aula oggi incide sull'assetto normativo penale a tutela del patrimonio culturale e inserisce un titolo specifico nel codice penale, aggiungendo alle disposizioni attualmente vigenti quelle legate ai reati contro i beni culturali.

L'esigenza di un riordino della disciplina attualmente in vigore è stata manifestata già con le proposte che sono state presentate nelle precedenti legislature e le ragioni non possono che essere evidenti. In un Paese come il nostro, tutelare il patrimonio culturale significa tutelare la nostra identità e la nostra storia.

Ricordo che l'Italia detiene il 50 per cento del patrimonio culturale, secondo la lista stilata dall'UNESCO; quindi, l'esigenza di un intervento normativo ci sembra necessario alla luce delle valutazioni, da cui non si può prescindere, sull'efficacia dell'attuale impianto.

Il MoVimento 5 Stelle, quindi, condivide le ragioni che hanno portato alla proposta. Dobbiamo anche sottolineare il fatto che ciò non sia stato previsto con l'ennesima legge delega e che si sia riusciti, in Commissione giustizia, ad evitare che accadesse; ecco, questo è da apprezzare. Ricordiamo, infatti, che la Commissione giustizia, con il nuovo testo di merito ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale.

Ugualmente, condividiamo che il provvedimento intervenga con un riordino generale della disciplina, che, ad oggi, risulta essere frammentaria e, di conseguenza, poco efficace. Riteniamo corretto che sia prevista una disciplina organica delle condotte incriminate; condividiamo, altresì, che siano disposte sanzioni edittali più alte, che potrebbero avere, tra le altre cose, un effetto deterrente più incisivo. Concordiamo, anche, sul fatto che l'intervento sia in linea con l'indirizzo internazionale, in cui, come è stato detto, va accrescendo, finalmente, la sensibilità per la protezione dei beni culturali.

Volendo ripercorrere i punti salienti del provvedimento, questo si compone di sei articoli e constatiamo che il testo lavora sui seguenti aspetti: favorire la coerenza del quadro sanzionatorio penale, attualmente disciplinato dal codice penale e da quello dei beni culturali, introdurre nuove fattispecie di reato, innalzare le pene edittali vigenti, così da tutelare meglio il patrimonio culturale che necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata, infine, introdurre aggravanti quando oggetto dei reati comuni siano beni culturali.

Nel complesso, tuttavia, ci lascia perplessi il fatto che, pur dopo analisi e studi approfonditi, il testo in esame nulla disponga sul piano educativo, al fine di prevenire le condotte criminose ai danni del patrimonio culturale. Le sanzioni previste di per sé risolvono il problema solo parzialmente, come vi è stato fatto notare dai nostri colleghi anche nella Commissione cultura, che è stata coinvolta solo per un parere; ribadiamo, nuovamente, qui, in Aula, dunque, che si dovrebbe affiancare alle disposizioni sanzionatorie anche una vera e propria strategia educativa. Crediamo molto in questo; avrebbe dovuto essere previsto e incentivato nelle scuole un approccio sistematico alla cultura, introducendo appositi protocolli che prevedessero l'apprendimento delle materie umanistiche direttamente nei diversi siti dislocati sul territorio.

Il coinvolgimento degli studenti in veri e propri progetti culturali, ad esempio, porterebbe al risultato di poter contare su cittadini preparati e attivi nella salvaguardia del nostro patrimonio, domani, proprio perché più sensibili e consapevoli del valore dell'immenso patrimonio culturale che abbiamo. Senza contare che ciò avrebbe l'indiscusso e indiretto vantaggio di avvicinare le nuove generazioni ad una formazione che potrebbe portare ad una futura attività lavorativa proprio nel settore turistico, settore ancora troppo poco valorizzato in Italia.

Ritenendo che il provvedimento in oggetto rappresenti un provvedimento monco, un'occasione persa, proprio per le ultime dichiarazioni che ho fatto, ritengo che sia necessario predisporre un progetto ben più ampio e spero in un intervento più incisivo dei colleghi del Senato al riguardo.

Annuncio, quindi, l'astensione del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iori. Ne ha facoltà.

VANNA IORI. Presidente, colleghi e colleghe, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare ha l'obiettivo di migliorare la difesa e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, tramite un intervento normativo organico e sistematico, volto a riformare le disposizioni penali, rispondendo all'esigenza di intervenire con maggiore efficacia.

Nella disciplina vigente, infatti, come è stato più volte richiamato, un ambito di importanza così rilevante nella nostra storia e nell'immagine internazionale del nostro Paese, come il patrimonio culturale, paesaggistico, storico e artistico, è sottoposto ad un assetto normativo poco coerente e scarsamente sistematico del quadro sanzionatorio, attualmente ripartito tra il codice penale e il codice dei beni culturali e, pertanto, meno efficace nella repressione dei reati e nella tutela dei beni culturali; ciò, poiché la stratificazione delle fattispecie di reato ha spesso dato origine ad una confusione interpretativa e terminologica che ha generato difficoltà applicativa delle norme. Stiamo, quindi, portando a sistematizzazione e, quindi, giungendo a termine di un processo di riorganizzazione che giunge, oggi, a dare forma ad un percorso complesso, iniziato già nelle legislature precedenti e che da troppi anni attendeva di essere riformato, perché è attualmente ancora diviso tra un impianto complessivo del codice penale risalente al 1939 e, pertanto, inadeguato al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. È la Costituzione stessa, infatti, secondo il disposto degli articoli 9 e 42, a porre un rilievo prioritario alla tutela penale del patrimonio culturale nell'ambito dell'ordinamento giuridico, collocando tale tutela a livello nazionale e, quindi, ad un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale.

Colleghi, ieri e anche oggi, ho sentito criticare alcuni interventi per un eccesso di severità sanzionatoria. Ora, io vorrei, al riguardo, ricordare a tutti noi che il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico è il bene più prezioso che il nostro Paese possiede, che in esso c'è la nostra storia, la nostra civiltà e la nostra identità, non solo, ma rappresenta il patrimonio più consistente a livello mondiale. Per questo è così importante non disperdere o danneggiare questo patrimonio e uso il termine “custodire”, perché è il patrimonio che custodisce le memorie, dove la storia da racconto individuale, diventa collettivo e sociale, cioè di tutti. La funzione della memoria è la conservazione di ciò che nel ricordo si dissolve, si perde, ma permane come monito, con la funzione di monimentum. La parola monumento viene, infatti, proprio da moneo, che vuol dire ricordare, tenere memoria, ammonire; che cosa, allora, di più prezioso per la nostra civiltà e per la tutela della collettività?

Colleghi, se perdiamo il patrimonio culturale, distruggendolo o danneggiandolo, è come se avessimo dimenticato tutto, tutto ciò che ci aiuta a saper guardare avanti, a cogliere nella memoria il fondamento per costruire il futuro. Perciò è necessaria la severità con cui colpire questi reati e la specificità che li definisce. Questo disegno di legge persegue, infatti, la finalità di ridurre la materia e armonizzarla, caratterizzandosi, principalmente, per i seguenti aspetti essenziali; innanzitutto, favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; in secondo luogo, assicurare l'omogeneità terminologica di tutte le disposizioni incriminatrici, riconducendole al concetto di reati contro il patrimonio culturale. Vengono, inoltre, introdotte nuove fattispecie di reato e sono innalzate le pene edittali vigenti, così da attuare, in modo più coerente e completo, il disposto costituzionale sul patrimonio culturale e paesaggistico, che necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta dalla tutela della proprietà privata. Infine, si introducono aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

In particolare, prima di concludere, tengo a soffermarmi sugli aspetti internazionali, per sottolineare che nel disegno di legge è prevista l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza per la crescente diffusione, a livello internazionale, di questi reati, che richiede di allineare il nostro Paese a livello europeo e internazionale, con un apparato sanzionatorio efficace sul piano della deterrenza e sul piano della repressione. Infatti, si colpisce l'uscita o l'esportazione illecite di beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita. A livello internazionale, del resto, si registra già un'accresciuta attenzione verso la protezione dei beni culturali. Vorrei ricordare che la Commissione per il crimine delle Nazioni Unite ha predisposto linee-guida per la lotta al traffico dei beni culturali, adottate dall'Assemblea generale sulla base di una risoluzione elaborata con il contributo decisivo del nostro Paese, al fine di sintonizzare tra loro le legislazioni nazionali e promuovere il contrasto alla criminalità organizzata nel traffico internazionale dei beni culturali. In tal senso, voglio richiamare, allora, anche l'importanza di contrastare la diffusione della vendita dei reperti archeologici che provengono dai Paesi in guerra, venduti spesso per finanziare il terrorismo. Proprio per questo si introduce, nell'articolo 1, la punizione con reclusione dell'attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali, prevedendo la competenza della procura distrettuale ed anche la possibilità di svolgere attività sotto copertura. In conclusione, con questo decreto ci apprestiamo a votare un assetto normativo più organico, più efficace, più chiaro, oltre che maggiormente adeguato al contesto internazionale, un provvedimento di civiltà. Per questo dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

(Coordinamento formale - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

  (Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4220-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4220-A, con il seguente nuovo titolo:

"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale."

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 9).

Trasferimento a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 55-341-440-741-761-1125-1399-B (ore 11,44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sotto indicata Commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento:

  alla XIII Commissione (Agricoltura):

S. 1641. - CIRIELLI e TOTARO; CATANOSO GENOESE; MONGIELLO ed altri; OLIVERIO ed altri; RUSSO e FAENZI; CAON ed altri; CATANOSO GENOESE: "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici" (approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (55-341-440-741-761-1125-1399-B).

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

  (Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 1932 - D'iniziativa dei senatori: Lo Moro ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (Approvata dal Senato) (A.C. 3891); e delle abbinate proposte di legge: Francesco Sanna ed altri; Mura ed altri (A.C. 3174-3188) (ore 11,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, n. 3891: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti; e delle abbinate proposte di legge nn. 3174 e 3188.

Ricordo che, nella seduta del 19 giugno, si è conclusa la discussione generale e il rappresentante del Governo è intervenuto in sede di replica, mentre il relatore vi ha rinunciato.

(Esame degli articoli - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A), che sono in distribuzione.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A).

Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DAVIDE MATTIELLO, Relatore. Grazie, Presidente. Invito al ritiro o parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Sarti 1.1.

Se nessuno chiede di intervenire, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.1 Sarti, con il parere contrario del relatore e del Governo.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera respinge (Vedi votazione n. 10).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 11).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 (Vedi l'allegato A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Se nessuno chiede di intervenire, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 12).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DAVIDE MATTIELLO, Relatore. Grazie, Presidente. Invito al ritiro o parere contrario su entrambe.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Invito al ritiro o parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.2 Sarti.

Se nessuno chiede di intervenire, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.2 Sarti, con il parere contrario del relatore e del Governo.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera respinge (Vedi votazione n. 13).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.1 Sarti, con il parere contrario del relatore e del Governo.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera respinge (Vedi votazione n. 14).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 15).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (Vedi l'allegato A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 16).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A).

Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione. Emendamento 5.1 Sarti?

DAVIDE MATTIELLO, Relatore. Invito al ritiro o parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Invito al ritiro o parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1 Sarti.

Passiamo, dunque, ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.1 Sarti, con il parere contrario della Commissione e del Governo.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera respinge (Vedi votazione n. 17).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 18).

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (Vedi l'allegato A), e dell'unico articolo aggiuntivo ad esso presentato.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 19).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 6.01 Sarti.

Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DAVIDE MATTIELLO, Relatore. Invito al ritiro o parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 6.01 Sarti, con il parere contrario della Commissione e del Governo.

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera respinge (Vedi votazione n. 20).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A).

Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordine del giorno presentati. Ordine del giorno Nesi n. 9/3891/1?

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Si accoglie, parere favorevole.

L'ordine del giorno Marzano n. 9/3891/2 si accoglie previa riformulazione, che è la seguente: dopo le parole: “che ogni anno sia inviata alle Camere”, inserire le parole: “da parte del Ministero dell'Interno”. L'ordine del giorno Palese n. 9/3891/3 si accoglie previa riformulazione dell'impegno. Quindi, si propone la seguente riformulazione sostitutiva: “Impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre specifici controlli d'intervento in materia di polizia, di prevenzione e sicurezza del territorio finalizzati a garantire il buon andamento, il regolare svolgimento e la tutela dell'attività della pubblica amministrazione e di coloro che sono ad essa addetti, soprattutto, a livello locale”. L'ordine del giorno Mazziotti Di Celso n. 9/3891/4 si accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Nesi n. 9/3891/1 è accolto, quindi non ci sono, credo, dubbi per la non messa in votazione.

Gli onorevoli Marzano e Palese accettano la riformulazione dei rispettivi ordini del giorno n. 9/3891/2 e n. 9/3891/3.

L'ordine del giorno Mazziotti Di Celso n. 9/3891/4 è accolto.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taglialatela. Ne ha facoltà.

MARCELLO TAGLIALATELA. Annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia al provvedimento, che estende le conseguenze e la natura del precedente articolo del codice di procedura penale, immaginando che lo stesso possa intervenire anche a tutela dei singoli componenti delle assemblee e, quindi, degli amministratori.

Il nostro è un voto convinto in ragione dell'esigenza, soprattutto in determinate aree del nostro Paese, di proteggere l'espressione politica e amministrativa degli eletti, cercando di determinare a loro vantaggio un elemento di ulteriore protezione determinato dal reato che nella fattispecie viene ampliato per quello che riguarda i suoi effetti.

Siamo convinti, altresì, che sia assolutamente necessario che, insieme alla modifica del codice penale e, quindi, alla modifica dell'articolo, vi sia anche una rapida ed efficace costituzione dell'Osservatorio, perché solo in questo modo, solo dando chiara l'informazione e la sensazione che lo Stato, attraverso le sue articolazioni, si muove a tutela e a vantaggio degli amministratori per quello che riguarda le minacce nei loro confronti, la costituzione e l'effettiva entrata in vigore dell'Osservatorio possono determinare gli effetti positivi.

Rimane, in ogni caso, favorevole la nostra posizione e, quindi, annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sberna. Ne ha facoltà.

MARIO SBERNA. Grazie, Presidente. Il provvedimento in questione riguarda in particolare i sindaci, gli assessori comunali e, in generale, quegli amministratori locali che sono gli esponenti politici più prossimi ai cittadini e che, spesso, sono i primi a subire non tanto la disaffezione e anche la rabbia degli stessi cittadini, quanto pressioni violente che condizionano o tentano di condizionare le scelte che la politica deve necessariamente fare.

Le associazioni criminali, infatti, sono le prime a cercare di mettere le mani su appalti e affari lucrosi e per questo non esitano a fare pressioni e ad aggredire, anche fisicamente, questi amministratori che contrastano questi tentativi.

Esiste, poi, lo dobbiamo dire, soprattutto nei comuni più piccoli di molte zone d'Italia, anche la tendenza a pretendere qualcosa di non dovuto da parte dei cittadini, che, pur non appartenendo ad organizzazioni criminali, non esitano ad attuare pressioni non lecite per ottenere quanto, a loro dire, ritengono un diritto. Che si tratti di cose di non poco conto lo testimoniano le statistiche presentate anche in quest'Aula che riportano l'alto numero di atti intimidatori avvenuti tra gennaio 2013 e aprile 2014. Sono addirittura 1.265 atti intimidatori secondo la “Commissione Lo Moro” avvenuti sia con armi da fuoco sia con esplosivi sia con incendi dolosi, mentre non sono quantificate - ma sappiamo che ci sono e sono tantissime - le minacce verbali che certo non possono essere trascurate.

Dunque, si modifica questo articolo del codice penale perché, come ha detto il relatore giustamente, chi colpisce un sindaco, un assessore, un consigliere colpisce la democrazia. Si tratta, quindi, di una legge che ha una notevole portata e molta, giusta ambizione. Perciò, il gruppo Democrazia Solidale - Centro Democratico ne apprezza le finalità e il contenuto e voterà convintamente a favore dall'approvazione definitiva dal testo in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Menorello. Ne ha facoltà.

DOMENICO MENORELLO. Grazie, Presidente. Sottolineiamo che il provvedimento oggi all'esame è stato approvato all'unanimità dal Senato e questo a dimostrazione della compattezza rispetto a una situazione grave come quella che vivono molti amministratori locali in tutte le aree del Paese, e non solo in alcune in cui tuttavia il fenomeno ha una consistenza con delle cifre assolutamente inaccettabili.

Va sottolineato come l'intimidazione nei confronti dell'amministratore non solo sia un atto contro l'integrità della sua persona ma, al tempo stesso, contro il buon andamento della pubblica amministrazione e, sovente, anche dell'attività legislativa. E, quindi, bene si propongono, da parte di chi ha istruito il provvedimento, alcuni inasprimenti della normativa penale. Ricordo, fra i vari aspetti citati nella proposta di legge, la procedibilità d'ufficio per il reato di atti intimidatori così come la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Questo intervento legislativo rappresenta un tassello importante nel quadro della tutela della libertà di migliaia di donne e di uomini che sono mossi da un senso civico che dobbiamo preservare e che con questo si mettono al servizio delle comunità locali, anche quelle di piccole e medie dimensioni, peraltro in modo quasi sempre sostanzialmente gratuito.

Ha ragione il Presidente della Repubblica quando ha recentemente definito i sindaci e gli amministratori locali un pezzo fondamentale dello Stato stesso. Di più, gli amministratori da un lato incarnano la vera possibilità di partecipazione del popolo alla res publica e, al tempo stesso, rappresentano quel volto della Repubblica che si fa prossimo ai cittadini nelle necessità di tutti i giorni. Quindi, tutelare gli amministratori locali significa tutelare un aspetto concreto della sovranità popolare, cosicché il gruppo Civici e Innovatori voterà a favore della proposta in esame (Applausi dei deputati del gruppo Civici e Innovatori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alessandro. Ne ha facoltà.

LUCA D'ALESSANDRO. Grazie, Presidente. Un anno fa, l'8 giugno 2016, il Senato della Repubblica ha approvato, a larghissima maggioranza, il provvedimento che è giunto oggi al nostro esame con norme a tutela dei corpi politici amministrativi e giudiziari. Furono 180 i favorevoli, 43 gli astenuti e nessuno votò contro. Ci chiediamo come un provvedimento del genere sia rimasto fermo per oltre un anno invece di essere approvato rapidamente in via definitiva; misteri del bicameralismo paritario.

Al Senato l'unica discussione ruotò intorno all'opportunità di intervenire sull'articolo 338 del codice penale o sul 336. Si scelse la prima via, cioè l'intervento sul 338, allineandosi a quanto già fatto dalla Corte di cassazione che sul punto, con una sentenza del 2012, ha ritenuto applicabile la norma di cui all'articolo 338 del codice penale anche al singolo componente di un corpo politico. Con questa proposta di legge si è voluta fare un'operazione di chiarificazione, per evitare ulteriore differenziazioni o diversi orientamenti sul punto.

Sono 479 gli atti di intimidazione e minacce rivolti ad amministratori locali e funzionari pubblici censiti da Avviso Pubblico per l'anno 2015: una media di 40 intimidazioni al mese.

L'Osservatorio nazionale sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, costituito presso il Ministero dell'interno per portare avanti e mettere a frutto il lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, ha completato il monitoraggio delle denunce per tutto il 2014 e ha messo a regime il sistema di rilevazione, eseguito annualmente ogni 30 giugno e 31 dicembre tramite le prefetture.

Questa è una proposta di legge che dimostra come le Commissioni d'inchiesta, quando nate per indagare ed approfondire temi di questa portata, possono funzionare ed essere utili a migliorare la legislazione vigente. Senza quella Commissione d'inchiesta, voluta dal Senato, noi oggi non avremmo la possibilità di dare alle forze dell'ordine queste nuove fattispecie di reato utili a perseguire chi minaccia anche i singoli componenti di corpi politici.

La proposta, come già accennato, introduce una modifica dell'articolo 338 del codice penale, che configura il reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo e giudiziario, per sanzionare chi si rende autore di tali reati, anche a danno di un singolo rappresentante di queste categorie. Si introduce la possibilità di arresto in flagranza per chi commette tale delitto, si introduce un'aggravante per i delitti di lesione personale, di violenza privata, di minaccia o di danneggiamento commessi con ritorsione contro un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario che adempia al suo mandato. Infine, si novellano le norme inerenti alla salvaguardia dei candidati nelle competizioni elettorali locali.

Questo provvedimento rappresenta il necessario completamento di interventi già posti a sostegno delle istituzioni, in particolare di quelle locali. È una proposta di legge lineare, che riteniamo potrà essere efficace per fornire gli strumenti e le tutele più utili e adeguate agli operatori dello Stato che si battono sui territori per il contrasto al malaffare. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Scelta Civica-ALA.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rondini. Ne ha facoltà.

MARCO RONDINI. Grazie, Presidente. Oggi ci apprestiamo a votare una proposta di legge che introduce delle modifiche al codice penale, di procedura penale ed al testo unico di cui al DPR n. 570 del 1960 al fine di tutelare i corpi politici, amministrativi o giudiziari e i loro singoli componenti. Come è risaputo, la presente proposta di legge ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che è stata istituita al Senato il 3 ottobre 2013 ed ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all'unanimità di una relazione finale.

Pur manifestandosi con diverse modalità, tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta, in altre parole, di atti che sono volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni e che minacciano, nel contempo, il buon andamento della Carta costituzionale e della pubblica amministrazione. Nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali o, potremmo dire, attraverso il catalogo dei reati comuni, senza considerare adeguatamente la pluri-offensività di tali condotte. Credo sia utile riportare un passo della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta citata per dare un'idea a tutti dell'importanza del provvedimento che stiamo discutendo: “Vi sono stati numerosi episodi - ci dice la relazione - di dimissioni avvenute in conseguenza di atti di intimidazione. Emblematici i casi che hanno riguardato il sindaco di Sant'Agata di Esaro, dell'assessore alle finanze del comune di Aprilia, del vicesindaco di Rodi Garganico, del sindaco di Cerva, di amministratori locali di Cicciano e di San Lorenzo del Vallo. Alcuni prefetti hanno riferito di accertamenti avviati a seguito di dimissioni. Il prefetto di Foggia, Latella, ha riferito i casi del comune di Orta Nova e di San Giovanni Rotondo”.

Il prefetto di Catanzaro, Raffaele Cannizzaro, riservandosi di fare approfondimenti, ha affermato che devono destare preoccupazioni le dimissioni improvvise di amministratori e di sindaci sorrette da motivazioni poco plausibili, dietro le quali molto spesso vi è da leggere qualcosa di completamente diverso da ciò che deve apparire. Il Ministro dell'interno ha sottolineato l'attenzione sul fenomeno, poiché a nessuno sfugge, infatti, quale grave vulnus subisca un'istituzione locale quando un'intimidazione finisce per scoraggiare una candidatura oppure per determinare le dimissioni di un amministratore o per sviare i processi decisionali per l'interesse pubblico o, peggio ancora, per influenzare gli organismi elettivi e burocratici dell'ente in funzione degli interessi della criminalità organizzata. La stessa analisi dei decreti di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose ha fatto registrare numerosi casi segnalati dalle commissioni di accesso relativi al fenomeno.

Ben venga, quindi, la modifica che si vuole operare in ordine al reato di cui all'articolo 338 del codice penale, affinché si adatti il contenuto del primo comma all'esigenza di tutela degli amministratori locali mediante il riferimento anche ai singoli componenti del Corpo politico, amministrativo o giudiziario, attraverso una formulazione allargata che tutela i singoli componenti in quanto tali anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale. Si consente in questo modo la procedibilità d'ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre, tenuto conto dei limiti edittali previsti, si consente sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni e si rendono applicabili agli illeciti di cui all'articolo 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale, cioè un aumento di pena, nonché si consente, con una modifica attuata dal presente progetto di legge, altresì l'arresto obbligatorio in flagranza del reato.

Non da ultimo, il riferimento del nuovo comma include anche l'emissione di provvedimenti legislativi ed appare volto alla tutela sia dei consiglieri regionali che di noi parlamentari nazionali dagli atti intimidatori. Infine, correttamente si sanzionano anche gli atti intimidatori nei confronti di aspiranti consiglieri comunali, come sapete, senza approvare emendamenti, ed in questo modo abbiamo contribuito, come gruppo della Lega Nord, a fare in modo che il provvedimento approdasse in Aula. Riteniamo, però, che vi siano delle criticità intorno alle quali ci siamo soffermati anche con il nostro voto di astensione al Senato, e quindi, rimanendo quelle criticità, sebbene riteniamo che questo sia un atto importante, esprimiamo comunque un voto di astensione anche alla Camera, in linea con quanto abbiamo fatto al Senato (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAROTTA. Grazie, Presidente. Sinteticamente, questo provvedimento assume un significato e un significativo valore destinato ad incidere su un fenomeno, quello dell'intimidazione agli amministratori, che si sta diffondendo sempre di più in varie regioni del Paese. È necessaria, quindi, una presenza dello Stato che possa consentire all'amministratore locale di svolgere il suo lavoro in modo sereno ed efficace, contro ogni tentativo che ne possa influenzare la condotta. Occorre diffondere nel Paese quel sentimento alla legalità che deve essere sostenuto in modo pieno e certo da parte dello Stato, in modo da creare le condizioni necessarie perché gli amministratori locali operino con la dovuta serenità e senza essere intralciati da fenomeni negativi che interferiscono nella loro attività. Va ricercata, infatti, sempre e in ogni caso la trasparenza nell'agire pubblico, ed il progetto di legge oggi all'esame persegue la finalità, come già detto, di rendere effettivo il principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica, articolo 97 della Carta costituzionale, che deve essere tenuto sempre presente nell'amministrare l'apparato pubblico.

Pertanto, il provvedimento all'esame dell'Assemblea costituisce un elemento importante, che consentirà di perseguire odiosi e pericolosi reati che limitano l'agire dell'amministratore pubblico volto alla buona amministrazione. Un insieme di norme che deriva, quindi, da un'attenta analisi effettuata dalla Commissione di inchiesta e che tende a rendere efficaci misure importanti per prevenire ed eliminare fenomeni di illegalità diffusa sempre più presenti nel nostro tessuto socio-economico. Per questo, ci deve essere una reazione dello Stato, come affermato, certa e sicura, per permettere una reazione immediata volta a consentire all'amministratore locale di svolgere la propria attività in modo consono e di difendere le prerogative di quest'ultimo, in modo che siano rispettati i principi dello Stato di diritto.

Attraverso il connubio essenziale tra prevenzione e repressione, come fa questo progetto di legge, si implementa la possibilità degli stessi amministratori di svolgere la propria attività nel migliore dei modi e si fa sentire la vicinanza e la presenza dello Stato nei loro confronti, soprattutto in certe aree del nostro Paese più esposte al fenomeno. Nell'annunciare, quindi, il voto favorevole del gruppo Alternativa Popolare, chiedo di consegnare integralmente l'intervento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leva, che non è presente. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sarro. Ne ha facoltà.

CARLO SARRO. Grazie, Presidente. Forza Italia saluta con favore questo provvedimento, che rappresenta una delle risposte più significative ed articolate a tutela di una classe politica presente sui territori. Parlo degli amministratori locali, che sono davvero encomiabili nella loro attività, nella loro azione ed anche nell'assunzione di responsabilità. Non è retorico affermare che oggi un amministratore locale è praticamente in trincea, spesso lasciato solo a fronteggiare anche situazioni di grande emergenza, di grande difficoltà, avendo a disposizione pochissimi strumenti, in considerazione anche delle forti limitazioni finanziarie che negli ultimi tempi conosce la finanza locale. E, allora, la tutela, la protezione assicurata da questa modifica e da questo ampliamento della platea dei soggetti che sono, per così dire, protetti dalle disposizioni del codice penale dettate a tutela, appunto, dei corpi politici dello Stato, è sicuramente una misura efficace.

Sono stati ricordati i numerosi episodi di cronaca, purtroppo sovente conclusisi anche in maniera tragica, per l'esposizione di amministratori locali a reazioni inconsulte o ad azioni criminali o, peggio ancora, a forme più subdole di condizionamento. E, quindi, oggi poter dire che viene per la prima volta definito una sorta di statuto per la protezione degli amministratori rappresenta sicuramente un traguardo importante, e riteniamo che queste misure concorreranno non poco anche a rafforzare il tessuto democratico del nostro Paese.

Ci auguriamo che il ricorso a queste disposizioni debba essere limitato proprio come indicazione di una maggiore maturità del Paese e di una maggiore sicurezza, soprattutto in quelle aree geografiche, penso alle regioni meridionali, dove forme di condizionamento e di coazione possono essere più frequenti e sono, nella realtà, anche più frequenti.

E, soprattutto, ci auguriamo che questo provvedimento sia liberato da ogni lettura in chiave ideologica, da ogni lettura in chiave propagandistica. Ed è per questo che vivamente auspichiamo che, quando nell'ultima disposizione della legge, l'articolo 6, si parla del rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali - ennesima istituzione che è già esistente ed operante -, e nelle funzioni assegnate si annovera anche quella di promuovere iniziative di formazione per gli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni, queste azioni, queste risorse, l'impegno di questa struttura possano essere effettivamente dedicati alla funzione di aggiornamento, di perfezionamento e di miglioramento degli amministratori locali - perché una maggiore risposta, una risposta di qualità ai bisogni dei territori, rappresenta uno degli antidoti più efficaci contro fenomeni degenerativi, da quelli corruttivi a quelli, appunto, malavitosi -, e, soprattutto, sia sottratto da quelle suggestioni di tipo propagandistico che spesso fanno ridurre questi organismi e impegnano queste risorse per finanziare eventi, come presentazione di libri o conferenze o dibattiti molto spesso totalmente privi di valore e di significato, che mortificano, in un certo senso, anche quella che è la finalità e la funzione stessa di un intervento legislativo così importante e, soprattutto, l'obiettivo di tutela, che è un obiettivo alto in considerazione della funzione che i titolari del munus elettivo sono chiamati ad assolvere, in particolar modo in quelle realtà in cui il condizionamento ambientale è davvero forte.

Ed è per questo che Forza Italia, con l'auspicio, appunto, che l'impianto normativo nel suo insieme e tutte le disposizioni vengano orientate in questa direzione, convintamente vota a favore del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sarti. Ne ha facoltà.

Scusi, onorevole Sarti, le posso chiedere una cortesia? Avevo un nome sbagliato prima e ho chiamato l'onorevole Leva; invece, dovevo chiamare l'onorevole Melilla. Se non le dispiace, do prima la parola a lui. Prego, onorevole Melilla, mi scusi.

GIANNI MELILLA. Grazie, signor Presidente. La proposta di legge al nostro esame, già approvata dal Senato e con ampio consenso, riprende il prezioso lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, presieduta dalla senatrice Lo Moro, istituita dal Senato il 3 ottobre 2013 e che ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con una relazione votata all'unanimità.

Il provvedimento introduce nel nostro ordinamento strumenti penali con interventi puntuali su norme già esistenti, per fronteggiare un fenomeno di grave allarme sociale quale è quello delle intimidazioni, che mette a rischio l'amministratore locale e più in generale chi esercita funzioni pubbliche, sia in relazione alla integrità della sua persona e dei suoi beni sia al buon andamento dalla pubblica amministrazione.

Il testo, secondo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista, interviene in riferimento ad una situazione preoccupante, che in alcune aree del nostro Paese costituisce una vera e propria emergenza: sindaci, assessori, consiglieri comunali, agenti di polizia municipale minacciati, colpiti nella persona o nel patrimonio nel tentativo di piegarli a fare cose che non devono essere fatte o per ritorsione per ciò che essi hanno fatto.

Il testo, che come premesso raccoglie gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta Lo Moro, che per la prima volta ha indagato a fondo, in modo specifico, sul significato del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, rappresenta quindi un tassello fondamentale, peraltro richiesto anche in diverse audizioni tenute nel corso degli stessi lavori dalla Commissione giustizia, per la costruzione delle condizioni minime indispensabili affinché migliaia di donne e di uomini, mossi da profondo senso civico, continuino a mettersi al servizio delle proprie comunità locali.

Il gruppo di Articolo 1-MDP condivide pertanto le finalità del provvedimento, come anche il tipo di intervento operato agli articoli 338, 339-bis, 393-bis del codice penale, nonché l'integrazione all'articolo 380 del codice di procedura penale.

La fattispecie di cui all'articolo 338 del codice penale, rubricata “violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario”, individua perfettamente il bene giuridico offeso, che meglio qualifica la condotta, che è la libertà con la quale deve potersi formare la decisione della pubblica amministrazione, intesa in ogni sua manifestazione, libertà che equivale a piena responsabilità. Chi si assume un ruolo pubblico non deve essere indebitamente condizionato, proprio perché deve poter rispondere di quello che fa e di quello che non fa, senza alcun alibi.

L'articolo 338 sanziona, con una pena compresa tra uno e sette anni, chi, usando minacce o violenza, provi ad impedire o anche soltanto a turbare temporaneamente l'esercizio della funzione di un corpo politico, amministrativo o giudiziario od una sua rappresentanza, un parametro edittale che permette la procedibilità d'ufficio, le misure cautelari e le intercettazioni in fase di indagine.

Nella casistica disciplinata dal provvedimento si rende obbligatorio altresì l'arresto in flagranza; si definisce, in particolare all'articolo 3, un'aggravante ad effetto speciale, che trova applicazione nel caso in cui le condotte intimidatorie abbiano una valenza ritorsiva rispetto alle decisioni assunte.

Con l'articolo 4 si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 393-bis anche all'aggravante descritta, qualora l'atto assunto sia figlio di un abuso di potere.

Con l'articolo 5 estendiamo, dunque, la punibilità prevista a tutela del corpo elettorale anche a chi usi minacce o violenza sul candidato.

Si prevede, inoltre, che vengano definite le modalità con le quali il Ministero dell'Interno debba procedere nel far funzionare l'Osservatorio sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, Osservatorio istituito nel luglio del 2015.

Voglio concludere ringraziando tutti quegli amministratori, sindaci, consiglieri, assessori onesti e i rispettivi partiti che ogni giorno si impegnano nell'attività politica e amministrativa.

Concludo questo mio intervento, dichiarando il voto favorevole del gruppo di Articolo 1-MDP a questa proposta di legge. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulia Sarti.

GIULIA SARTI. Grazie, Presidente. Questa proposta di legge era nata con un intento giusto. Dopo il lavoro della Commissione monocamerale al Senato sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali si è giunti a questa proposta di legge, già approvata in Senato, che doveva appunto servire a potenziare, dovrebbe servire a potenziare le tutele nei confronti dei singoli componenti dei consigli comunali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale. Da qui, ben venga questa nuova formulazione dell'articolo 338 del codice penale, ben vengano tutte le disposizioni contenute in questa proposta di legge. Noi avevamo chiesto, oltre all'Osservatorio, anche l'estensione del Fondo per le vittime di racket e usura agli amministratori locali che hanno subìto intimidazioni e minacce, proprio per garantire anche a loro un effettivo ristoro dei danni patrimoniali subiti, emendamento che ci è stato bocciato.

Il problema, però, non sta tanto in queste disposizioni, che sono appunto condivisibili, ma nel fatto che al Senato si è presa la scusa per estendere le tutele non soltanto ai singoli consiglieri comunali, agli amministratori locali che operano sui nostri territori o ai componenti dei consigli regionali, ma anche ai parlamentari. Questa estensione è ingiustificata, perché i parlamentari hanno già tutte le tutele di cui c'è bisogno: hanno l'insindacabilità, hanno l'immunità. Ma, non solo, in questa legislatura non vi sono stati mai casi di intimidazioni o minacce ai danni di parlamentari, se mai purtroppo abbiamo avuto esempi contrari, ovvero questa Camera, come anche il Senato, si è trovato più volte - più volte, innumerevoli - a dover discutere e dare l'autorizzazione o all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, a seguito delle richieste avanzate dalle procure, o addirittura all'arresto. Ricordiamo i casi più eclatanti: Francantonio Genovese, Galan e, al Senato, Stefano Caridi, definito addirittura nella richiesta di misura cautelare “promotore e dirigente di una cupola segreta della 'ndrangheta”.

Di fronte a queste situazioni, che cosa fa il Parlamento oggi? Estende le tutele anche ai parlamentari, considerandoli quindi alla stregua dei consiglieri comunali che operano sui territori o dei sindaci che operano sui territori. Questa estensione è veramente ridicola, ridicola negli effetti e ridicola nel pensiero, ridicola, perché l'intento - come dicevo - era giustificato, era giusto. Il lavoro che era stato fatto dalla Commissione monocamerale e anche dai lavori della Commissione giustizia al Senato erano estremamente condivisibili, è stata una proposta di legge in cui anche il MoVimento 5 Stelle ha potuto dare un fortissimo contributo con emendamenti approvati, però poi si ricade appunto nel ridicolo, prevedendo tutele anche per i parlamentari e quindi sostanzialmente una disposizione che rende in qualche modo anche vano l'intento iniziale.

È per questo che, come MoVimento 5 Stelle, sia al Senato sia oggi qui alla Camera, abbiamo deciso di astenerci, perché non condividiamo assolutamente l'impostazione che è stata data. Bisognerebbe pensare, quando si parla di intimidazioni, minacce e della situazione che vivono molti amministratori locali sui territori, che stanno davvero rischiando e che molto spesso si trovano isolati, bisognerebbe pensare a loro, punto e basta, non a loro e poi anche ai parlamentari, che già hanno tutte le tutele previste dall'ordinamento.

Quindi, è per questo che abbiamo deciso di astenerci e di non condividere, purtroppo, tutta questa proposta di legge. Ci sarebbe piaciuto esprimere un voto diverso, ma questo è, quando abbiamo una maggioranza che riesce a vanificare anche l'intento di proposte di legge giuste (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SANNA. Molte volte, in quest'Aula, ci siamo occupati dei pericoli che al funzionamento delle istituzioni e della pubblica amministrazione vengono dal nostro interno. Ci siamo preoccupati di guardare ai fatti e ai misfatti che potremmo compiere come rappresentanti del popolo, e qui abbiamo avuto poco fa un esempio di questa preoccupazione ulteriore dell'onorevole Sarti: gli attacchi alla trasparenza delle istituzioni, all'integrità, all'indipendenza, all'efficienza e all'efficacia della pubblica amministrazione. Oggi però ci occupiamo degli attacchi che vengono alla Repubblica - lo voglio sottolineare: alla Repubblica, perché le autonomie locali, anche in termini strettamente costituzionali, sono l'ossatura della Repubblica - da attori estranei ad essa. Non i grandi, terribili e temibili attori che mobilitano le coscienze e l'opinione pubblica, non la criminalità organizzata, non la mafia, non il terrorismo, ma la polvere corrosiva dell'intimidazione, della minaccia, della bastonata inferta in un vicolo buio oppure la maggiore e sfacciata forza simbolica dell'intimidazione inflitta in luoghi pubblici o fin dentro gli uffici del comune, dell'amministrazione pubblica, perché sia di esempio lo schiaffo e l'umiliazione nei confronti dell'amministratore locale. Per continuare, senza rivendicazioni, con l'autovettura incendiata, i proiettili in busta affrancata e recapitata, la fucilata sul portone o la finestra di casa con te e la tua famiglia in casa, la bomba che a volte anche esplode.

Lo voglio dire ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che non voteranno questa legge: non vedo differenza tra un agguato che subisce un parlamentare, un consigliere regionale, colpito da solo, nell'intimità di casa sua, per il lavoro politico che fa, e quello che subisce un sindaco, magari di una grande città. La protezione e la tutela di chi esercita correttamente, onestamente, il suo compito politico, la sua battaglia, anche di opposizione, colleghi dei Cinque Stelle, è la stessa, e riguarda allo stesso modo l'ultimo degli amministratori del più piccolo paese di questa Italia e il più importante di noi. Veniamo trattati da questa legge allo stesso modo, e non c'è ragione di una differenziazione tra chi la sua onestà e la limpidezza della sua battaglia purtroppo la vede ripagata con l'intimidazione e la minaccia nei suoi confronti. Oggi “Avviso Pubblico”, associazione che, tra l'altro, tiene il conto degli episodi di violenza e di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, presenterà in un'università di questa città il rapporto relativo all'anno trascorso: è la triste contabilità che mi aspetto che dica, come accaduto per il 2015, di un numero accresciuto di questi episodi, con incrementi spaventosi - penso al più 118 per cento degli episodi di questo tipo di criminalità in Sardegna - nell'entità e nella gravità dei reati. E il rapporto dirà che purtroppo su dieci bombe, dieci fucilate, dieci incendi, dieci percosse, dieci agguati e minacce denunciate, solo in un caso, a seguito delle indagini, si scoprirà un presunto responsabile. Ecco, la proposta di legge che oggi votiamo ha il fine e il senso di consentire alle forze dell'ordine, alla magistratura, e in definitiva al popolo italiano, in nome del quale la giustizia è detta, di chiamare le cose per quello che sono. Se si spara avendo a bersaglio la finestra di casa del sindaco, quello non è un danneggiamento, ma una violenta minaccia di male - forse anche peggiore - alla democrazia locale, perché egli, la giunta e il consiglio comunale, secondo chi compie l'intimidazione, deve fare qualcosa che quasi sempre lede gli interessi illegali di chi spara, intimidisce, picchia e umilia. E a chi ha manifestato, come poco fa, il dubbio che così aumentiamo le differenze, così creiamo un diritto speciale a tutela rafforzata di quella categoria di funzionari pubblici che sono gli amministratori locali, dico che è giusto avere una tutela rafforzata dove il pericolo è più grande, la minaccia diventa da subdola ad esplicita, è condizionante la democrazia locale, la violenza diventa manifesta e capace di colpire non solo te ma anche i tuoi familiari, come accaduto in diversi casi reali, in cui mogli, mariti, figli e anche genitori sono stati feriti e uccisi.

La ferita dell'intimidazione è prima che fisica sempre psicologica, nel minacciato e nella sua famiglia, e determina perdita di sicurezza, perdita di lucidità, e introduce il tarlo che i costi personali superino i benefici per la comunità. In questa legislatura abbiamo abolito una vergognosa consuetudine, quella che da malcostume diventava l'istituto giuridico delle dimissioni in bianco delle lavoratrici madri. Ma andate a contare, dopo gli atti di minacce o violenza, quanti amministratori scelgono la via silenziosa e insindacabile delle dimissioni per motivi personali, e quel comune, quell'amministrazione viene sciolta perché il sindaco se ne va: in silenzio e spesso solo. C'è, è vero, un piccolo eroismo quotidiano degli amministratori, ma non può esserci, come ha recentemente detto Pino Tilocca, un sindaco che si è visto uccidere l'anziano padre per un attentato, una bomba sull'uscio di casa: non può esserci il grande eroismo come requisito per fare l'amministratore comunale. Giustamente Brecht fa dire a Galileo: beato il Paese che non ha bisogno di eroi. Con questa legge aiutiamo il Paese e tante comunità a tornare normali e più umane (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di intervenire per un ringraziamento l'onorevole Mattiello. Ne ha facoltà.

DAVIDE MATTIELLO, Relatore. Presidente, solo per ringraziare i funzionari, i colleghi, la Commissione d'inchiesta presieduta dalla senatrice Lo Moro e gli amministratori locali, che sono i principali rappresentanti di questa nuova normativa.

PRESIDENTE. Colleghi, un attimo di attenzione: siccome stiamo passando al voto finale, guardando l'elenco degli iscritti a parlare a fine seduta, noto che ci sono degli argomenti molto delicati, quindi pregherei davvero tutti, una volta che abbiamo votato, di uscire dall'Aula - chi vuole uscire, ovviamente - lasciando la possibilità che l'Aula, in modo degno e civile, ascolti gli interventi di fine seduta.

(Votazione finale ed approvazione – A.C. 3891)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3891: S. 1932 - "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti" (Approvata dal Senato).

  Dichiaro aperta la votazione.

  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.

  La Camera approva (Vedi votazione n. 21).

Dichiaro così assorbite le proposte di legge nn. 3174 e 3188.

Interventi di fine seduta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Walter Verini. Ne ha facoltà.

WALTER VERINI. Presidente, quella dell'altro ieri, martedì 20 giugno, è stata una giornata da ricordare per il nostro Paese: la sentenza definitiva di condanna all'ergastolo dei responsabili della strage di Piazza della Loggia, a Brescia, dimostra, sia pure dopo tanto tempo, che democrazia, libertà e giustizia alla fine vincono su terrorismo, violenza ed eversione. Era il 28 maggio 1974, e una bomba esplose in quella piazza che ospitava una manifestazione antifascista, contro la violenza nera che in quegli anni insanguinava l'Italia. Morirono otto persone, più di cento vennero ferite. Erano gli anni in cui l'Italia era stata e veniva colpita al cuore: a Piazza Fontana, San Benedetto Val di Sambro, con la strage dell'Italicus, alla stazione di Bologna.

Erano gli anni in cui l'eversione nera voleva colpire la democrazia con complicità e depistaggi anche da parte di pezzi deviati dello Stato. A quella stagione seguì poi quella del terrorismo rosso con l'omicidio di Aldo Moro e di molti altri servitori dello Stato: non si possono ricordare tutti ma da Roberto Ruffilli a Guido Rossa; da Vittorio Bachelet a Ezio Tarantelli, Massimo D'Antona, Marco Biagi e tanti meno noti. Vogliamo rivolgere allora in quest'Aula un pensiero a tutte le vittime di quelle stragi e ai loro familiari, a chi non si è mai arreso come Manlio Milani, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia. E mi sia consentito in particolare da ultimo abbracciare una persona che oggi è un parlamentare tra i più apprezzati, tra i più impegnati, Alfredo Bazoli, che quel 28 maggio 1974 non aveva neppure cinque anni e che da quel giorno non vide più la sua mamma (Applausi)…

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Verini.

WALTER VERINI. …è anche in nome di Giulietta Banzi Bazoli e di tutte le vittime delle stragi del terrorismo che rinnoviamo tutti l'impegno perché altri misteri e altri depistaggi che hanno ferito il Paese in quegli anni trovino verità e giustizia (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Piccione. Ne ha facoltà.

TERESA PICCIONE. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, siamo tutti a conoscenza del dibattito che in questo momento attraversa il Paese relativamente allo ius soli. È un dibattito che si svolge nell'Aula del Senato ma al quale neanche qui possiamo sottrarci. Lo seguiamo con attenta partecipazione avendo contribuito convintamente in qualità di componenti della I Commissione della Camera a portare avanti e a stendere un disegno di legge che ora è all'attenzione del Senato e che noi consideriamo un disegno di legge estremamente equilibrato. Siamo dunque confortati quando associazioni di volontariato o, come oggi, alcune associazioni di professionisti ci sollecitano all'approvazione del disegno di legge e ci spingono a non perdere ulteriore tempo perché ritengono i ritardi violazione di diritti assolutamente inalienabili. Vengo quindi a dare voce all'appello della Federazione italiana dei medici pediatri per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. I pediatri della Federazione italiana medici pediatri tornano a ribadire il loro appello alle istituzioni preposte affinché venga riconosciuta la cittadinanza italiana ai nati in Italia da genitori stranieri. Il mancato riconoscimento di questo diritto è infatti un elemento sfavorevole per la crescita e lo sviluppo globale dei bambini che si trovano a vivere in una nazione insieme ai loro coetanei, di cui sono di fatto concittadini non potendo godere dei medesimi diritti con tutti gli svantaggi che ne derivano.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Piccione.

TERESA PICCIONE. Peraltro questa condizione viene percepita come una situazione di forte precarietà esistenziale e di possibile emarginazione. Tutto ciò pone le basi per un potenziale disagio psicologico e adattativo contravvenendo tra l'altro…

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Piccione.

TERESA PICCIONE. Sto finendo, Presidente…

PRESIDENTE. No, deve concludere, onorevole Piccione.

TERESA PICCIONE. …alla Dichiarazione del diritti del fanciullo. Nel nostro ruolo di Child Advocate, da pediatri responsabili…

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Piccione. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palese. Ne ha facoltà.

ROCCO PALESE. Grazie, signor Presidente. Da ieri purtroppo non vive più…

PRESIDENTE. Scusi. Colleghi, è un'altra questione delicata.

ROCCO PALESE. Purtroppo, signor Presidente, da ieri, a Teramo, non vive più la dottoressa Ester Pasqualoni, vittima della follia umana. Abbiamo poco fa ricordato molte vittime del terrorismo. Attenzione perché abbiamo tutt'oggi una situazione molto delicata. È ovvio che si esprime il dolore, il disappunto, il cordoglio e la solidarietà ai familiari per quanto è accaduto.

Questa professionista, che aveva appena finito il suo lavoro, è stata vittima e, oltre ad esprimere dolore e disappunto, vorrei che provocasse in maniera forte uno stimolo affinché ci fosse la dovuta attenzione. In questo caso c'erano state, signor Presidente, due denunce. Si sono fatti passi avanti in materia di stalking perché esiste una norma, tuttavia la norma non è completa perché, a mio avviso, una situazione del genere ha dimostrato che c'è un anello debole attualmente nel sistema legislativo e nel contesto forse anche culturale da parte delle forze dell'ordine o da parte di chi dovrebbe assicurare una tutela maggiore, un'attenzione maggiore. Qui eravamo oltre gli allarmi. Purtroppo questa vittima, la dottoressa…

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ROCCO PALESE. Mi avvio alla conclusione. L'accaduto serva da stimolo al Governo, alla maggioranza e a tutti noi affinché ci possa essere un'integrazione della norma esistente, signor Presidente, perché in questo caso se ci fosse stato un atto di prevenzione di quarantotto ore a partire dalla prima denuncia. una volta individuato il soggetto…

PRESIDENTE. Deve concludere.

ROCCO PALESE. …probabilmente quelli sono soggetti che hanno bisogno di cure pesanti dal punto di vista psicologico e sanitario. Per tale motivo ritengo che l'intera Aula dovrebbe associarsi a tale richiesta per poter addivenire quanto prima a tale integrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bossa. Ne ha facoltà.

LUISA BOSSA. Grazie, Presidente. Come è stato già detto da chi mi ha preceduto, ieri a Sant'Omero in provincia di Teramo, è stata uccisa Ester Pasqualoni, l'oncologa di 53 anni, professionista, indipendente, donna. Uno stalker non le dava tregua e lei aveva già sporto due denunce ma erano state archiviate. Dunque l'assassino si è presentato sotto l'ospedale dove lei lavorava e l'ha uccisa. Non so a quale numero di donne uccise siamo arrivati, signor Presidente e colleghi, ma mi chiedo se stiamo facendo abbastanza. Ad esempio la proposta di legge sull'educazione sentimentale e di genere è ferma da mesi in Commissione cultura, nonostante che il mio gruppo l'abbia più volte sollecitata: un testo c'è, è pronto. Ma nessuno si muove e così anche sul piano culturale lanciamo il messaggio che questa non è una priorità. Non va bene, colleghi, io dissento; mi dissocio da questa indifferenza e non mi rassegno. Non mi rassegno perché credo che non si debba inseguire demagogicamente la paura. Noi da qui dobbiamo gridare forte che le donne non hanno paura. Pertanto a nome mio e del gruppo parlamentare Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista voglio esprimere vive condoglianze ai figli di Ester Pasqualoni e dire che noi stiamo con tutte le donne che denunciano i loro aguzzini ma non vengono ascoltate (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borghi. Ne ha facoltà per un minuto.

ENRICO BORGHI. Grazie. Signor Presidente, desidero segnalare all'Aula e, per il suo tramite, al Governo un fatto increscioso che in queste ore si sta realizzando nella città di Domodossola, in alto Piemonte, dove il sindaco ha annunciato l'emanazione di un provvedimento con il quale – ripeto lessicalmente le parole da lui utilizzate – “si istituisca un coprifuoco per i migranti dalle ore 20 e si stabilisca il divieto di recarsi presso comuni diversi da quelli di assegnazione”. Nei confronti e come reazione al provvedimento centinaia di giovani stanno organizzando spontaneamente una manifestazione per venerdì. Desidero segnalare il fatto affinché il Ministro dell'Interno intervenga sul prefetto in modo che venga impedita l'emanazione di qualsivoglia provvedimento su una decisione così odiosa come il coprifuoco che non rispetta la Costituzione della nostra Repubblica (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Benedetto. Ne ha facoltà.

CHIARA DI BENEDETTO. Grazie, Presidente. In Sicilia la realtà a volte supera la fantasia. Nelli Scilabra, già assessore e segretaria del governatore siciliano Rosario Crocetta, ha ricevuto un incarico fresco fresco sul finire della legislatura regionale. Dovrà dare un apporto consulenziale nell'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo; in sostanza, chiariscono le carte, è tenuta a fornire - cito testualmente – “supporto e assistenza all'organo politico finalizzata all'attività di esame e approfondimento, studio e pareri nelle problematiche afferenti all'occupazione giovanile, correlata anche ad una formazione professionale innovativa e adeguata che risponda alle reali esigenze del territorio e del suo sviluppo economico”. Ricapitolo: Scilabra si dimette da assessore regionale alla formazione, viene sostituita da Bruno Marziano e il governatore Crocetta le ritaglia un ruolo doppione a un passo dalle nuove elezioni regionali, previste, appunto, a novembre. Scilabra prenderà circa 20.000 euro lordi, tutti sono felici e contenti, ovviamente, meno i siciliani, che sono colpiti da questa nuova supercazzola (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico)

PRESIDENTE. Onorevole Di Benedetto… Colleghi, tranquilli…

CHIARA DI BENEDETTO. Quale ne sia l'utilità, me lo consenta, non lo saprà nessuno, quale ne sia l'utilità non lo sa nessuno, solo Crocetta che, ovviamente, tornerà ad accusare tutti come maldicenti, omofobi, disfattisti, razzisti, maschilisti e via dicendo. Come è evidente, il bene comune passa sempre in secondo piano, Presidente, soprattutto in Sicilia. Infatti, un esempio di ciò sono i fondi per i disabili. Davvero, non ci resta che piangere e fino a quando non ci sarà questo voto in Sicilia, purtroppo, saremo costretti a vederne delle belle.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ciracì. Ne ha facoltà.

NICOLA CIRACI'. Presidente, il 21 aprile dell'anno scorso ho presentato un'interrogazione relativa alla situazione dell'azienda Tecno Messapia di Ceglie Messapica, a causa del calo di produzione di Leonardo, che ha ritirato alcune lavorazioni e commesse affidate ad aziende esterne del territorio. Il prossimo 30 giugno, 180 licenziamenti riguarderanno questa azienda che lo scorso 1° gennaio aveva 380 unità. È un dramma territoriale per la provincia di Taranto. La cosa grave è che il Governo non mi ha mai risposto; il Governo è latitante, come è latitante da anni la regione Puglia su questo tema, eppure ha distribuito soldi al distretto a non finire, soldi su cui prima o poi bisognerebbe fare chiarezza. Una grande azienda italiana, Leonardo, delocalizza, fugge all'estero, con i Governi Renzi e Gentiloni silenti, come è silente il sindacato che ha approvato i piani industriali e, oggi, fa finta di scioperare insieme ai lavoratori, ma buona parte degli stessi sono complici. Nessun tavolo è stato convocato dal Governo Renzi, nessun tavolo è stato convocato dal Governo Gentiloni, nessuna cassa integrazione, nessuna richiesta di fare veramente chiarezza sui piani industriali di un'azienda che rappresenta il made in Italy e che invece sta scappando in Polonia e in altri luoghi.

L'ultimo incontro di oggi, mi dicono, a Pomigliano, ha decretato l'estromissione dal ciclo produttivo di questa azienda e di altre aziende, affamando il territorio. Io che ho solo la possibilità come parlamentare di fare un'interrogazione, concludo chiedendo a Teresa Bellanova, che è Viceministro allo sviluppo economico e che come me è nata a Ceglie Messapica – così come la stragrande maggioranza dei lavoratori è di quella città - che dia un sussulto di vita, un sussulto di orgoglio, un sussulto di attaccamento a questi giovani che non stanno perdendo solo un lavoro stanno perdendo la dignità (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Conservatori e Riformisti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Villarosa. Ne ha facoltà.

ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Grazie, Presidente. Sto depositando un'interrogazione e le chiederei di spingere il più possibile i Ministri a una risposta, più che altro perché riguarda proprio servitori dello Stato, quelli di cui parlavamo prima. Stiamo parlando della sottosezione di Buonfornello della Polizia stradale; in questa sottosezione c'erano dubbi che nella struttura ci fosse dell'amianto, per mesi si è parlato di mancanza di amianto, sono iniziati dei lavori otto mesi fa, creando degli enormi disagi alla Polizia stradale che lavora in dei moduli e non riesce a lavorare per bene, e c'è anche l'Anas in mezzo, perché la struttura è dell'Anas, e a un certo punto hanno trovato questo amianto. Quindi, siamo certi che questi servitori dello Stato lavoravano in caserme con dell'amianto e, ora, da un mese, sono stati bloccati i lavori. Quindi, Presidente, le chiedo, visto che ho un 20 per cento di risposta alle mie interrogazioni, i Ministri non mi rispondono, ma essendoci dell'amianto e, lo ripeto, si tratta di servitori dello Stato che rischiano la vita, rischiano la vita per i cittadini, io credo che lo Stato, come datore di lavoro, debba cercare di spingere il più possibile, affinché venga risolto questo problema. Glielo chiedo cortesemente, ci sarà una mia interrogazione, quindi, le chiedo di fare il possibile per cercare di risolvere questo problema.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che, con lettera del 21 giugno, il presidente della Commissione lavoro ha comunicato che la Commissione non ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge n. 4388, in materia di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 giugno, con la clausola: “ove conclusa”. Conseguentemente, l'esame del provvedimento non sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana e deve intendersi rinviato ad altra data, che sarà stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Avverto, inoltre, che gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la settimana in corso e non conclusi sono rinviati alla prossima settimana e saranno iscritti all'ordine del giorno a partire dalla seduta di martedì 27 giugno, dopo gli altri argomenti già previsti dal calendario dei lavori.

Avverto, altresì, che, nella seduta di mercoledì 28 giugno, alle ore 16,30, saranno poste in votazione le dimissioni del deputato Raffaele Calabrò.

Avverto, infine, che, nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicato lo schema recante l'organizzazione dei tempi delle mozioni concernenti l'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

  Lunedì 26 giugno 2017, alle 13:

1.  Discussione sulle linee generali del disegno di legge:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato). (C. 3012-C)

Relatori: FREGOLENT (per la VI Commissione) e MARTELLA (per la X Commissione), per la maggioranza; CRIPPA, di minoranza.

2.  Discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge:

BIONDELLI ed altri; ZOLEZZI ed altri; BARONI ed altri; VARGIU ed altri; AMATO ed altri; PAOLA BOLDRINI ed altri; BINETTI: Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

(C. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A)

Relatori: BARONI e BURTONE.

3.  Discussione sulle linee generali della proposta di legge:

S. 10-362-388-395-849-874-B - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: MANCONI ed altri; CASSON ed altri; BARANI; DE PETRIS e DE CRISTOFARO; BUCCARELLA ed altri; TORRISI: Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (Approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato). (C. 2168-B)

Relatori: VAZIO, per la maggioranza; FERRARESI, di minoranza.

4.  Discussione sulle linee generali della Relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali, approvata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. (Doc. XVI-bis, n. 11)

La seduta termina alle 12,55.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: ANTONIO MAROTTA (A.C. 3891)

ANTONIO MAROTTA. (Dichiarazione di voto finale – A.C. 3891). Il Gruppo parlamentare di Alternativa Popolare voterà a favore del progetto di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al D.P.R n. 570/1960, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

Il provvedimento, approvato dal Senato l'8 giugno 2016, intende in particolar modo rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti che destano particolare allarme sociale.

Il provvedimento in esame si basa soprattutto sul lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali che istituita al Senato il 3 ottobre 2013 ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all' unanimità di una relazione finale.

La relazione della Commissione d' inchiesta mette in risalto come gli atti di intimidazione (che si manifestano con diverse modalità come aggressioni, minacce via e-mail, via telefono, danneggiamenti) hanno in comune la qualità della vittima ovvero l'amministratore locale. Si tratta quindi di condotte che tendono ad intralciare e minacciare l'amministratore locale nello svolgimento del suo ruolo pubblico e pertanto possono influire ed influenzare in modo negativo il buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale novella pertanto è volta a tutelare gli amministratori locali mediante il riferimento anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario anche quando operano al di fuori dell' organismo collegiale.

La fattispecie di cui all'articolo 338 del codice penale, pertanto, consente la procedibilità d'ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre possono essere applicati anche gli strumenti del ricorso alla custodia cautelare ed all'uso delle intercettazioni.

Ancora da mettere in evidenza l'applicazione delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339 del codice penale con l' aumento della pena fino ad un terzo.

Un nuovo comma, inoltre, dell'articolo 339 del codice penale viene aggiunto per sanzionare con la medesima pena quella tipologia di atti intimidatori che hanno in comune l' obiettivo di piegare la volontà dell'amministratore.

La proposta, inoltre, modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale inserendo nel medesimo il riferimento alla nuova versione dell'articolo 338 del codice penale tra le fattispecie tra cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Vengono inoltre sanzionati anche gli atti intimidatori nei confronti degli aspiranti consiglieri comunali. Si tratta pertanto di illeciti di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali.

Si interviene quindi con strumenti propri del diritto penale per cercare di superare queste condotte criminose che influiscono sull'attività amministrativa e che generano un forte allarme sociale come risulta anche dagli atti della Commissione d' inchiesta.

Ma oltre ad intervenire con misure repressive, il progetto di legge si propone di stabilire misure destinate a favorire anche la migliore attuazione delle misure di prevenzione .

A tale scopo con decreto del Ministro dell'Interno si definiscono la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali (istituito con il decreto del Ministro dell'Interno del 2 luglio 2015) .

Tale Osservatorio ha una funzione fondamentale che è quella di favorire e potenziare lo scambio di informazioni e di raccordo tra lo Stato, la magistratura e gli enti locali.

L'Osservatorio, inoltre, promuove studi ed analisi per individuare proposte idonee a definire iniziative di supporto degli amministratori locali.

Si tratta, in sostanza, di azioni coordinate dirette a far sentire la vicinanza dello Stato agli amministratori locali così da favorire la loro stessa collaborazione nella repressione di questi fenomeni criminosi.

Questo provvedimento assume un significativo valore destinato ad incidere su un fenomeno quello dell' intimidazione agli amministratori che si sta diffondendo sempre di più in varie Regioni del Paese.

E' necessaria, quindi, una presenza dello Stato che possa consentire all'amministratore locale di svolgere il suo ruolo in modo sereno ed efficace contro ogni tentativo che ne possa influenzare la condotta.

Occorre diffondere nel Paese quel sentimento alla legalità che deve essere sostenuto in modo pieno e certo da parte dello Stato, in modo da creare le condizioni necessarie perché gli amministratori locali operino con la dovuta serenità e senza essere intralciati da fenomeni negativi che interferiscono nella loro attività.

Va ricercata, infatti, sempre in ogni caso la trasparenza nell'agire pubblico ed il progetto di legge oggi all'esame persegue la finalità, come già detto, di rendere effettivo il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica (articolo 97 della Costituzione) che deve essere tenuto sempre presente nell'amministrare l' apparato pubblico. Il provvedimento all'esame dell'Assemblea costituisce un elemento importante che consentirà di perseguire odiosi e pericolosi reati che limitano l'agire dell'amministratore pubblico volto alla buona amministrazione.

Per questo ci deve essere una reazione dello Stato, come detto, certa e sicura per permettere una reazione immediata volta a consentire all'amministratore loca le di svolgere la propria attività in modo consono e di difendere le prerogative di quest' ultimo in modo che siano rispettati i principi dello Stato di diritto. Attraverso il connubio prevenzione e repressione come fa questo progetto di legge si implementa la possibilità degli stessi amministratori di svolgere la propria attività nel migliore dei modi e si fa sentire la vicinanza e la presenza dello Stato nei loro confronti soprattutto in certe aree del nostro Paese più esposte ai fenomeni di illegalità.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

  Nel corso della seduta sono pervenute le seguenti segnalazioni in ordine a votazioni qualificate effettuate mediante procedimento elettronico (vedi Elenchi seguenti):

  nella votazione n. 1 il deputato Falcone ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole;

  nella votazione n. 2 la deputata Spessotto ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole;

  nelle votazioni dalla n. 2 alla n. 7 la deputata Elvira Savino ha segnalato che non è riuscita a votare;

  nelle votazioni dalla n. 3 alla n. 5 il deputato Manfredi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole;

  nelle votazioni dalla n. 3 alla n. 8 la deputata La Marca ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole;

  nella votazione n. 4 il deputato Monchiero ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole;

  nella votazione n. 4 il deputato Oliverio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario;

  nella votazione n. 5 la deputata Malisani ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole;

  nella votazione n. 6 la deputata Piccione ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole;

  nelle votazioni nn. 6 e 7 la deputata Covello ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole;

  nelle votazioni dalla n. 8 alla n. 20 la deputata Prestigiacomo ha segnalato che non è riuscita a votare;

  nella votazione n. 9 la deputata Carozza ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole;

  nelle votazioni dalla n. 9 alla n. 20 il deputato Riccardo Gallo ha segnalato che non è riuscito ad astenersi dal voto;

  nelle votazioni dalla n. 9 alla n. 20 il deputato Genovese ha segnalato che non è riuscito ad astenersi dal voto;

  nella votazione n. 17 il deputato Donati ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario;

  nella votazione n. 21 la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole;

  nella votazione n. 21 il deputato Micillo ha segnalato che non è riuscito ad astenersi dal voto.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Articolo 2 316 287 29 144 253 34 113 Appr.
2 Nominale Articolo 3 330 298 32 150 257 41 112 Appr.
3 Nominale Articolo 4 342 310 32 156 272 38 112 Appr.
4 Nominale Emendamento 5.10 Ferranti Donatella (PD) 346 304 42 153 267 37 110 Appr.
5 Nominale Articolo 5 346 315 31 158 278 37 110 Appr.
6 Nominale Articolo 6 351 318 33 160 278 40 110 Appr.
7 Nominale Articolo 7 355 322 33 162 281 41 110 Appr.
8 Nominale Emendamento Tit. 1 della Commissione 355 284 71 143 275 9 110 Appr.
9 Nominale Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (DDL 4220) 360 263 97 132 226 37 106 Appr.
10 Nominale Emendamento 1.1 Sarti Giulia (M5S) 365 353 12 177 65 288 106 Resp.
11 Nominale Articolo 1 364 307 57 154 302 5 106 Appr.
12 Nominale Articolo 2 366 364 2 183 362 2 105 Appr.
13 Nominale Emendamento 3.2 Sarti Giulia (M5S) 373 368 5 185 67 301 105 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 21)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale Emendamento 3.1 Sarti Giulia (M5S) 373 362 11 182 61 301 105 Resp.
15 Nominale Articolo 3 372 307 65 154 307 0 105 Appr.
16 Nominale Articolo 4 372 370 2 186 369 1 105 Appr.
17 Nominale Emendamento 5.1 Sarti Giulia (M5S) 368 365 3 183 67 298 105 Resp.
18 Nominale Articolo 5 371 303 68 152 301 2 105 Appr.
19 Nominale Articolo 6 374 362 12 182 361 1 105 Appr.
20 Nominale Articolo aggiuntivo 6.01 Sarti Giulia (M5S) 373 360 13 181 113 247 105 Resp.
21 Nominale Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (Approvata dal Senato) (PDL 3891 e abbinate PDL 3174-3188) 342 268 74 135 268 0 105 Appr.