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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 776 di venerdì 7 aprile 2017

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARINA SERENI

La seduta comincia alle 9,30.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

GIULIO CESARE SOTTANELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

  (È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Bobba, Bueno, Capelli, Dambruoso, Damiano, Dellai, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fontanelli, Garofani, Giancarlo Giorgetti, Laforgia, Marcon, Pisicchio, Ravetto, Realacci, Rosato, Tabacci, Valeria Valente e Vignali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

I deputati in missione sono complessivamente novantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziative volte a consentire la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e socialmente utili (LSU) - n. 2-01715)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interpellanza urgente all'ordine del giorno Sgambato ed altri n. 2-01715 (Vedi l'allegato A).

Chiedo alla deputata Sgambato se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

CAMILLA SGAMBATO. Grazie, Presidente. I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, perché i lavoratori socialmente utili (LSU) rappresentano le attività svolte a beneficio della collettività da parte di coloro che occupano una posizione di svantaggio nel mercato del lavoro, ossia di soggetti che percepiscono sostegni di reddito (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) per realizzare opere e fornire servizi.

Nel nostro Paese i lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità (operai addetti alla manutenzione, istruttore finanziario, istruttore tecnico, istruttore amministrativo, servizi demografici, cimiteriali, trasporti scolastici ed altro) sono circa 18 mila, dislocati soprattutto nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia ed impiegati principalmente presso circa 1.100 enti locali, sopperendo, tra l'altro, anche a carenze di organico dovute al blocco delle assunzioni.

I lavoratori di cui sopra si possono classificare in due categorie: quella dei cosiddetti transitoristi, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione) e non transitoristi o autofinanziati (con oneri a carico delle regioni di appartenenza). Nella regione Campania sono circa 4 mila e il governatore De Luca e l'assessora Palmieri hanno allertato gli enti locali ed il Governo sulla drammaticità della vicenda. Tra l'altro, questi lavoratori nel 2017, a causa di un ritardo, non percepiscono l'assegno INPS da circa tre mesi.

Sin dall'inizio, il legame tra enti utilizzatori e soggetti utilizzati ha evidenziato la caratteristica di un vero e proprio rapporto di subordinazione (rilevazione entrata/uscita tramite i badge, giustificativo in caso di assenza, e così via), a cui non ha corrisposto il necessario riconoscimento di un regolare contratto di lavoro.

Dopo circa vent'anni, a fronte di prestazioni di venti ore settimanali, i lavoratori continuano a percepire dall'INPS o dalle regioni il sussidio di disoccupazione, denominato assegno socialmente utile, pari a 580,14 euro mensili, carente, tra l'altro, di tutte le voci retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, ma soprattutto carente sotto l'aspetto previdenziale, a causa del mancato versamento dei contributi pensionistici, e quindi l'impossibilità di poter contare su un reddito pensionistico proporzionato al lavoro effettivamente svolto.

Chiediamo con quali misure si intende intervenire, al fine di definire la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità e di quelli socialmente utili del cosiddetto bacino storico nazionale; e se si intende istituire un fondo che supporti la regione Campania, e tutte le regioni interessate, alla stabilizzazione definitiva di questi lavoratori, visto che da oltre venticinque anni assicurano con professionalità l'indispensabile svolgimento delle funzioni amministrative tipiche degli enti di appartenenza.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, ha facoltà di rispondere.

FRANCA BIONDELLI, Sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali. Grazie, Presidente. Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Sgambato ed altri, inerente alla contrattualizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, tra cui in particolare quelli della regione Campania, si rappresenta quanto segue.

È opportuno precisare che il Ministero del lavoro è competente esclusivamente per i lavoratori socialmente utili, cosiddetti transitoristi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2000. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori socialmente utili, cosiddetti autofinanziati, e i lavoratori di pubblica utilità (LPU), la competenza spetta esclusivamente alle regioni di appartenenza.

L'erogazione da parte dell'INPS degli assegni per le attività socialmente utili e quelli al nucleo familiare nei confronti degli LSU transitoristi, nonché l'adozione da parte delle regioni di misure di politica attiva in favore degli stessi, sono comunque assicurati con le risorse statali del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mediante apposite convenzioni stipulate annualmente con la regione stessa. A tale proposito, preciso che lo scorso 15 marzo l'INPS ha sottoscritto con la regione Campania la convenzione necessaria per l'erogazione dell'assegno socialmente utile; conseguentemente, dal giorno successivo, sono stati sbloccati i pagamenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio del 2017.

Voglio evidenziare che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000, per gli LSU cosiddetti transitoristi, e l'articolo 1 del decreto legislativo n. 280 del 1997, per gli LPU, stabiliscono che l'impiego in attività socialmente utili o di pubblica utilità non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra l'ente utilizzatore e il lavoratore, fermo restando la possibilità di una successiva costituzione dello stesso.

Preciso poi che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 468 del 1997, abrogato a decorrere dal 24 settembre 2015 dal decreto legislativo n. 150/2015, prevedeva una dettagliata disciplina delle predette attività, stabilendo, per il periodo di utilizzo nelle stesse, il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione. Tale articolo riconosceva, inoltre, la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici.

Ciò posto, riguardo ai quesiti formulati dagli onorevoli interpellanti, è opportuno ribadire che gli interventi di politica attiva del lavoro, cui sono riconducibili anche quelli di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, rientrano nelle funzioni delle regioni, le quali, come precisato anche dalla Corte dei conti, devono predisporre e adottare, a tal fine, appositi programmi.

Per quanto concerne, invece, l'istituzione di un fondo che supporti la regione Campania e le altre regioni interessate nella stabilizzazione definitiva dei predetti lavoratori, occorre precisare che la normativa vigente in materia di LSU (comma 1156, lettera g-bis), della legge finanziaria per il 2017, la n. 296 del 2006) già prevede la destinazione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione alla stabile occupazione degli LSU cosiddetti transitoristi.

Rappresento, inoltre, che l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, ha previsto la predisposizione di un elenco regionale, dal quale gli enti territoriali possono attingere per colmare vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali è sufficiente il titolo di studio della scuola d'obbligo. L'attuazione delle predette disposizioni è stata, tuttavia, ostacolata dalla necessità di fronteggiare gli esuberi del personale determinatisi a seguito della soppressione delle province, con il conseguente divieto per le PA di effettuare nuove assunzione negli anni 2015 e 2016, nonché, più in generale, dai vincoli finanziari ed assunzionali previsti da diverse disposizioni normative.

Per ultimo, rappresento che il comma 209 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, legge n. 147 del 2013, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, si provveda ad individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato sia degli LSU e LPU, inclusi quelli che hanno già beneficiato di un contratto a tempo determinato.

PRESIDENTE. Il deputato Manfredi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta all'interpellanza Sgambato ed altri n. 2-01715, di cui è cofirmatario.

MASSIMILIANO MANFREDI. Grazie, Presidente. Ci dichiariamo abbastanza soddisfatti della risposta del Governo; l'”abbastanza” è dovuto al fatto che le possibilità sono state messe in campo dalle ultime due finanziarie, ma c'è la necessità di arrivare poi all'attuazione concreta di questo percorso.

Un altro tema importante che ci trova - diciamo - convinti riguarda il blocco delle assunzioni che c'è stato durante la mobilità delle province, come diceva prima il Governo. Adesso c'è stato il ripristino di quasi tutte le regioni dopo lo sblocco dovuto all'accorpamento delle funzioni delle province. A nostro avviso, è importante, anche in previsione degli altri provvedimenti tra cui il decreto-legge enti locali, considerare l'aumento della percentuale dello sbocco del turnover e anche la possibilità di avere una quota che consenta questi processi di stabilizzazione.

Logicamente, come ha detto nell'interpellanza e nella presentazione la collega Sgambato, c'è un impegno importante da parte della regione Campania e di altre regioni su questo. In passato c'è stato il cosiddetto Fondo triennale di accompagnamento, non è detto che si debba prendere la stessa misura, ma è importante, utilizzando la norma della legge di stabilità del 2014, citata prima dalla sottosegretaria, accelerare il processo di sottoscrizione del provvedimento, che consentirebbe di poter fare, anno per anno, un processo ultimativo di stabilizzazioni.

È bene ricordare che, almeno per la regione Campania, si era partiti da una platea in partenza, quindici anni fa, di oltre 40.000 lavoratori, adesso questa platea è scesa ad alcune migliaia di lavoratori. Si tratta di completare questo lavoro, magari anche continuando a sostenere iniziative come quelle delle regioni, che riguardano l'incentivo all'uscita, perché il tema poi sarà garantire il pensionamento e la comparazione dei cosiddetti contributi figurativi.

(Chiarimenti e iniziative di competenza in ordine all'autorizzazione dell'impianto di stoccaggio Gpl in Val Da Rio (Chioggia) - n. 2-01743)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Pastorelli ed altri n. 2-01743 (Vedi l'allegato A).

Chiedo al deputato Pastorelli se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

ORESTE PASTORELLI. Grazie, signora Presidente. Signora sottosegretario, il 3 marzo 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuta la conferenza dei servizi relativa all'ampliamento del deposito costiero di prodotti petroliferi sito a Chioggia, località Val Da Rio, gestito dalla società Costa Bioenergie Srl.

In merito all'ampliamento dello stabilimento, che si trova a poche centinaia di metri dal centro abitato, si ricorda che sono state individuate le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, fatte salve le normative in materia ambientale, le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le regioni interessate.

Vista la localizzazione dell'impianto, poi, non si esclude un coinvolgimento anche della Commissione per la salvaguardia di Venezia, a detta anche dei soggetti coinvolti nella vicenda. Tale deposito, infatti, sorge nella laguna di Venezia, che fa parte del patrimonio dell'UNESCO e quindi è sottoposto alla legislazione speciale per la sua tutela.

Il mancato coinvolgimento della Commissione è stato segnalato al Ministero dello sviluppo economico, curatore prima della procedura di autorizzazione dell'impianto, ma anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non solo perché contitolare del potere di autorizzazione quanto piuttosto perché titolare primo, tra gli altri Ministeri, delle competenze governative per la salvaguardia di Venezia in attuazione della legislazione speciale.

La conferenza di servizi si conclude comunque positivamente e viene concessa l'autorizzazione all'ampliamento del deposito costiero, ma, avverso il decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015, che ha autorizzato la società Costa Bioenergie all'aumento della capacità di stoccaggio, il comune di Chioggia ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica, datato 15 gennaio 2016, per ottenere l'annullamento del provvedimento, in relazione al quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto la materia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sempre in materia è stato di recente dichiarato irricevibile il ricorso presentato al TAR da parte del Comitato per il “no” e il TAR - si legge testualmente nella nota pubblicata da diversi giornali - è giunto alla conclusione che elementi gravi, precisi e concordanti inducono a ritenere il ricorso tardivo, poiché proposto quando ormai erano spirati i termini di decadenza.

La società Costa Bioenergie Srl subentra nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione di un deposito costiero di gasolio e oli lubrificanti destinati al servizio di bunkeraggio per la flotta peschereccia e il naviglio locale della capacità di 1.350 metri cubi da realizzare sul terreno privato ricadente in area portuale del comune di Chioggia. Ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito, portando la capacità complessiva a 10.350 metri cubi di oli minerali, mediante l'installazione di tre serbatoi tumulati da 3.000 metri cubi ciascuno per Gpl.

Le quantità di sostanze pericolose trattate in tale stabilimento sono davvero notevoli: per questo, è stato classificato come stabilimento soggetto agli adempimenti di cui all'articolo 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la cosiddetta “normativa Seveso”, le cui finalità sono quelle di fissare azioni, misure e controlli al fine di prevenire i cosiddetti incidenti rilevanti e ridurne gli eventuali effetti, in modo tale da limitarne gli impatti.

Con riferimento alla pericolosità potenziale dell'impianto, proprio in questi giorni, su diversi articoli della stampa locale viene espressa tutta la preoccupazione della collettività che, attraverso manifestazioni e comitati, intende tutelare la salute e l'ambiente, poiché parliamo di una potenziale bomba energetica a pochi passi dal centro storico di Chioggia.

All'interno della laguna di Venezia dunque troviamo un deposito costiero di gas liquido, che rappresenta un potenziale rischio per l'incolumità collettiva.

Solo pochi giorni fa, inoltre, il procuratore reggente di Venezia ha costituito un pool di pubblici ministeri, che dovrà occuparsi della vicenda.

L'inchiesta, iniziata in seguito ai tanti esposti presentati sia da privati cittadini sia da gruppi ambientalisti, dovrà far luce sul rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture, oltre al controllo dell'effettiva pericolosità dell'impianto.

Alla luce di quanto sin qui esposto, chiedo di sapere se i Ministri interrogati per quanto di competenza intendano verificare la legittimità di tutto l'iter autorizzativo dell'impianto di stoccaggio Gpl in Val Da Rio, al fine di verificare innanzitutto, vista l'estrema vicinanza con il centro abitato, se esso non pregiudichi effettivamente la sicurezza pubblica per tutto l'abitato di Chioggia; se i Ministeri interpellati per quanto di competenza non intendano rivedere l'iter autorizzativo di cui sopra, in relazione alla sua compatibilità e congruenza con la legislazione speciale.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, ha facoltà di rispondere.

FRANCA BIONDELLI, Sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali. La ringrazio, Presidente.

In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono le opportune informazioni. Con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, agli articoli 57 e 57-bis sono stati individuati le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le regioni interessate.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma, la società Costa Bioenergie Srl, con istanza dell'8 aprile 2014, ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito costiero di gasolio e oli lubrificanti destinati al servizio di bunkeraggio per la flotta peschereccia e il naviglio locale della capacità di metri cubi 1.350, portando la capacità complessiva a metri cubi 10.350 di oli minerali mediante l'installazione di tre serbatoi tumulati da metri cubi 3.000 ciascuno per Gpl.

La società era subentrata nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione del deposito, da realizzarsi sul terreno privato ricadente in area portuale del comune di Chioggia, già rilasciata alla società Costa Petroli con il decreto ministeriale n. 17369 del 21 maggio 2013.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha svolto pertanto la relativa istruttoria, ai sensi della predetta normativa e dell'articolo 14 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, acquisendo tutti i pareri previsti, ivi compresi ovviamente quelli riguardanti gli aspetti connessi con la sicurezza, la compatibilità urbanistica, l'ambiente e la tutela del demanio.

In particolare, in merito agli aspetti connessi con la sicurezza, la società ha presentato il rapporto di sicurezza preliminare, ai sensi del già richiamato articolo 9 del decreto legislativo n. 334 del 1999, normativa riguardante la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, d'intesa con l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, ha comunicato, con propria nota n. 15653 del 23 giugno 2014, di aver incaricato un gruppo di lavoro per l'avvio dell'istruttoria della fase “nulla osta di fattibilità”, di cui al citato articolo 9 del decreto legislativo n. 334 del 1999. A seguito della positiva conclusione dei lavori del predetto gruppo, il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi del Veneto, organismo del Ministero dell'Interno del quale ha fatto parte anche il comune di Chioggia, con nota n. 11549 del 5 settembre 2014, ha trasmesso il parere favorevole, rilasciato in data 2 settembre 2014, per la fase “nulla osta di fattibilità”, relativamente all'insediamento produttivo.

Gli aspetti di sicurezza relativi al traffico navale delle navi di GPL e delle operazioni di accosto sono stati esaminati nel corso delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA svolte dalla provincia di Venezia, sulla base di una relazione integrativa predisposta dalla società su apposita richiesta, e comunque su di essi dovrà poi esprimersi, per gli aspetti operativi, la Capitaneria di porto di Chioggia.

In merito agli aspetti riguardanti la compatibilità urbanistica, vorrei richiamare la nota n. 28369 del 16 giugno 2014, con la quale la città di Chioggia, nel comunicare che l'intervento risulta conforme al vigente PRG approvato con DRG n. 2149 del 14 luglio 2009, afferma altresì che lo stesso risulta conforme al piano regolatore del porto di Chioggia, in quanto ricadente in area a destinazione bunkeraggio navi all'interno della cinta doganale. Ha, tuttavia, precisato, poi, che il parere favorevole espresso è condizionato al rispetto di quanto riportato nel parere precedentemente espresso con la nota n. 41898 del 10 settembre 2012, che vorrei citare letteralmente: “l'installazione e l'esercizio del deposito costiero per i carburanti nel Val da Rio non deve comportare la costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni dell'amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo mercato ittico nell'area adiacente al sito su cui sorge il deposito”.

Con una nota successiva, n. 38997, in data 22 agosto 2014, la città di Chioggia, in relazione ai chiarimenti richiesti circa il parere espresso con la citata nota del 16 giugno 2014, ha comunicato che è stato individuato un nuovo sito per l'ubicazione del mercato ittico all'ingrosso, e pertanto non sussistono più le condizioni poste nel precedente parere.

Tale parere favorevole è stato poi successivamente confermato in data 3 marzo 2015, con un'ulteriore nota della città di Chioggia.

Per quanto attiene al coinvolgimento della commissione di salvaguardia di Venezia, esso non ha avuto luogo in quanto nessuno degli enti territoriali coinvolti nel procedimento, né il comune di Chioggia, né la provincia - ora città metropolitana di Venezia -, né la regione Veneto lo ha richiesto per tempo, cioè prima della conclusione dei lavori della Conferenza stessa e dell'emanazione del decreto di autorizzazione. Solamente in un tempo successivo, in modo preciso con una nota del 1° giugno 2016, è pervenuta al Ministero dello Sviluppo economico una comunicazione da parte della commissione di salvaguardia nella quale si legge che “il decreto di autorizzazione è stato segnalato ufficialmente e formalmente a questa commissione dal sindaco di Chioggia in data 2 novembre 2015”. E, nel merito, segnala l'esistenza della legge n. 798 del 1984, con particolare riferimento all'articolo 3, lettera l), con la quale ha finanziato uno studio di fattibilità delle opere necessarie a evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati. La norma del 1984, pertanto, non sembra affatto in grado di pregiudicare la legittimità del decreto, in quanto si tratta di una disposizione avente natura esclusivamente finanziaria.

Per quanto attiene alla tutela ambientale, si evidenzia che la provincia di Venezia ha attivato la procedura di verifica emanando un proprio provvedimento, n. 9036, del 2 febbraio 2015, di non assoggettamento a VIA regionale. In tale pronuncia, la stessa ha anche preso in rassegna i seguenti piani: il PRG del comune di Chioggia, il Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto, il Piano territoriale di coordinamento provinciale di Venezia, il Piano di area della laguna e dell'area veneziana, il Piano di tutela delle acque, la Rete Natura 2000, ivi compresa la ZPS laguna di Venezia, affermando che il progetto è coerente con il quadro pianificatorio, salvo la necessità di una modifica delle condizioni di operatività e gestione del traffico di navigazione del piano regolatore portuale.

Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, con propria nota del 2 marzo 2015, ha preso atto che la società Costa Bioenergie “ha adempiuto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale”.

In merito, poi, agli aspetti connessi con la tutela del demanio marittimo, della navigazione e del traffico portuale, in data 16 giugno 2014 la Capitaneria di porto di Chioggia, organismo che, come è noto, dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e svolge in sede decentrata le attribuzioni previste dal codice della navigazione, ha reso noto che “il richiesto ampliamento del deposito costiero, a suo tempo autorizzato con il decreto 20946 del 25 ottobre 2012, insiste su proprietà privata”. Con successiva nota del 17 giugno 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha espresso comunque parere favorevole all'iniziativa.

A seguito dello svolgimento della predetta istruttoria e dell'acquisizione dell'intesa espressa dalla regione Veneto, con deliberazione della giunta n. 660 del 28 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della già citata norma, con il decreto direttoriale n. 17407 del 26 maggio 2015, emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la società Costa Bioenergie è stata autorizzata a modificare la costituzione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val da Rio, Chioggia, aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi metri cubi 10.350 di oli minerali e GPL, in conformità al progetto approvato e delle prescrizioni formulate in sede istruttoria.

Pertanto, in relazione alla richiesta espressa dagli onorevoli interpellanti, ad avviso del Ministero dello Sviluppo economico, nel corso dell'istruttoria sono stati esaminati tutti gli aspetti potenzialmente critici connessi con l'ampliamento dell'impianto qui in esame, in particolare la sicurezza, la compatibilità urbanistica, l'aspetto ambientale e la tutela del demanio, ciascuno da parte dell'amministrazione competente, e non sussistono motivi per rivedere l'iter autorizzativo sotto il profilo tecnico-giuridico.

PRESIDENTE. Il deputato Pastorelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

ORESTE PASTORELLI. Signora Presidente, ringrazio la signora sottosegretario per la risposta, ma quello che mi sento di dire e di rapportare in quest'Aula, rispetto alle situazioni che oggi sono nel comune di Chioggia e in tutta la laguna veneta (anche se da parte dei Ministeri interpellati l'iter autorizzativo è un iter perfetto, rispetto alle autorizzazioni rilasciate, così come dichiarato dall'onorevole sottosegretaria), ebbene io mi sento di rappresentare in questo momento le problematiche collegate alla salvaguardia della laguna di Venezia, essendo patrimonio dell'UNESCO. Un deposito che parte da 1.350 tonnellate e arriva a oltre 10.000 è un problema per quel territorio.

Io mi auguro che, con riferimento a tutte le autorizzazioni che sono state date e al controllo dei lavori, che comunque oggi risultano fermi, sia gli enti interessati, comune e regione, che gli stessi ministeri, adottino un sistema di salvaguardia di quel territorio. La ringrazio e grazie, signora Presidente.

(Iniziative, anche di carattere normativo, volte al rilascio delle credenziali di registrazione e autenticazione da parte delle società fornitrici di servizi internet - n. 2-01747)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Catalano e Monchiero n. 2-01747 (Vedi l'allegato A).

Chiedo al deputato Catalano se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

IVAN CATALANO. Grazie, Presidente. Con la mia ultima interpellanza sul tema del modem libero, alla quale il Ministro ha dato risposta, è emerso come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stia esaminando il regime regolatorio attuativo del regolamento europeo ed effettuando un ciclo di audizioni con i portatori di interesse del settore.

Questa interpellanza è motivata dal fatto che credo sia urgente fornire all'Autorità maggiori e più incisivi poteri di intervento, manca infatti al momento una legge che attribuisca ad Agcom poteri sanzionatori severi per le condotte non conformi al regolamento da parte degli Internet service provider. Questi continuano, infatti, a non voler fornire i parametri di accesso per la configurazione dei modem e dei router agli utenti.

Sarebbe auspicabile che il Governo individuasse una sanzione che possa essere significativamente deterrente: potrebbe essere, per esempio, parametrata al fatturato dell'azienda sanzionata.

È necessario, inoltre, individuare con chiarezza cosa si intenda per terminale di rete. Ad ora, infatti, non è possibile indicare in modo univoco se router e modem rientrino fra i terminali per i quali dovrebbe essere garantita la libertà di scelta agli utenti.

La Germania ha legiferato prima del Parlamento europeo su questo tema e la Commissione ha avviato un'indagine valutativa per stabilire se il contenuto della norma tedesca a favore della libertà dei modem totale da parte dell'utente risulti conforme al regolamento.

Con l'interpellanza, dunque, chiedo al Governo se non reputi di intervenire urgentemente per colmare queste lacune attraverso il primo provvedimento utile, che potrebbe essere, a mio avviso, il DDL concorrenza al Senato.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, ha facoltà di rispondere.

FRANCA BIONDELLI, Sottosegretaria di Stato per il Lavoro e le politiche sociali. Grazie, Presidente. Rispondo ai quesiti posti dagli onorevoli interpellanti, facendo seguito a quanto già riferito in merito ad un precedente atto di analogo argomento.

Circa le perplessità rappresentate nell'atto in parola sulla non chiarezza se “router e modem rientrino fra i terminali degli utenti, per i quali l'articolo 3 del regolamento garantisce libertà di scelta agli utenti stessi”, il Ministero dello sviluppo economico ribadisce che, se l'obbligo di apparecchiature di proprietà da parte degli operatori di rete scaturisce da un'effettiva esigenza tecnica e ciò è indicato nelle specifiche tecniche pubblicate, detta apparecchiatura, sia essa un modem o un router, non dovrebbe essere considerata come un'apparecchiatura terminale, ma un apparato di rete e, quindi, non soggetto alle disposizioni di cui alla direttiva n. 2008/63/CE.

In altri termini, se per la rete risulta necessaria per il proprio funzionamento una dotazione di proprietà dell'operatore di rete, anche se posta presso l'utente, essa non può essere considerata apparecchiatura terminale, ma apparato di rete.

La mancanza di un apparato sanzionatorio ad hoc ha effettivamente impedito ad Agcom di svolgere un'efficace azione di vigilanza diretta in materia, ricorrendo ad un meccanismo sanzionatorio indiretto, vale a dire mediato dall'adozione di una diffida, la cui inosservanza è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra 103.298 euro e 258.228 circa, e con la facoltà di oblazione (il cosiddetto pagamento del doppio del minimo edittale, pari a circa 20 mila euro).

L'adozione di un atto che indichi chiaramente il presidio sanzionatorio applicabile ai regolamenti indicati è ancora più urgente, in considerazione nell'imminente commercializzazione delle offerte mobili per l'estate, comprensive delle tariffe di roaming internazionale.

Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico valuterà l'opportunità di un tempestivo provvedimento legislativo, adeguato a risolvere le criticità espresse dagli interpellanti.

PRESIDENTE. Il deputato Catalano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

IVAN CATALANO. Grazie, Presidente, ringrazio la sottosegretaria per la risposta. Mi reputo parzialmente soddisfatto, nel senso che sono contento che il Governo abbia capito l'urgenza di un intervento tempestivo nel dare ad Agcom poteri sanzionatori molto più efficaci rispetto a quelli che ha attualmente per sanzionare chi non intenda rispettare il regolamento.

Rimango un po' perplesso sull'interpretazione che il Ministero dà del regolamento, in quanto la normativa tedesca, che è allo studio della Commissione europea, legiferando prima, ha dato un'interpretazione diversa alla questione e, se la Commissione europea dovesse dare ragione all'interpretazione tedesca, questa soluzione che il MISE ha detto adesso tramite la sua persona in risposta all'interpellanza viene un po' meno.

Attualmente, l'utente, per far valere i propri diritti, deve rivolgersi al giudice di pace oppure all'Autorità. Se si rivolge al giudice di pace o, comunque, fa un ricorso presso il tribunale, il giudice è costretto, invece, a rivolgersi alla Corte di giustizia europea per capire quale sia l'interpretazione corretta. Questo è un iter che, a mio avviso, risulta essere un deterrente per gli utenti. Per questo, io chiedo al Governo un intervento anche in un aspetto di interpretazione della norma, anche perché così facendo siamo costretti a ricorrere alla Corte di giustizia europea per l'esatta interpretazione.

Noi abbiamo un'urgenza, come lei ha ben definito, sottosegretaria, ma anche la necessità di garantire una certezza del diritto per le imprese che intendono investire in questo settore del modem libero.

Attualmente il mercato sta crescendo, ci sono delle imprese italiane che vogliono investire in questo settore e hanno bisogno di una certezza. Come gruppo dei Civici e Innovatori, noi siamo al fianco delle imprese che vogliono investire nel nostro Paese, siamo per il libero mercato, siamo per la libertà degli utenti e per la garanzia dei diritti di accesso alla rete.

Questa può sembrare una piccola cosa, ma definire la libertà di scelta del terminale di rete dell'utente vuol dire dare libertà di accesso, vuol dire fare una politica attiva contro il digital divide, vuol dire aiutare le piccole imprese a poter investire, a sviluppare il loro mercato digitale, perché consente alle imprese di avvalersi della migliore tecnologia di connessione alla rete presente sul mercato, senza dover ricorrere alla soluzione che è proposta dal provider.

Stessa cosa vale per gli utenti: ci sono tanti utenti che vorrebbero utilizzare apparati di loro proprietà, perché li reputano più performanti rispetto agli apparati forniti dal provider. Come ho ribadito anche la volta scorsa, quando è avvenuta la liberalizzazione, l'apertura al mercato nei dispositivi mobili, sbloccando i dispositivi e dando la possibilità all'utente di scegliere l'apparecchio telefonico o lo smartphone che desiderava, c'è stata un'esplosione del mercato e anche della libertà di accesso alla rete da parte degli utenti.

Il mio obiettivo è quello di ripetere questa cosa per la linea fissa, dare più competitività alle imprese, garantire la libertà di accesso alla rete e sviluppare il mercato in una concorrenza sana, che ci consenta di raggiungere anche gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e dell'Agenda digitale italiana contro il digital divide.

Quindi, accolgo con favore l'intervento tempestivo, se non nell'immediato con il DDL concorrenza, non so se ci sono i tempi tecnici da parte del Ministro, però spero che lo faccia in sede di approvazione al Senato, altrimenti auspico che nella prossima legge comunitaria ci sia un intervento deciso e immediato per individuare i poteri sanzionatori che Agcom può mettere in campo per sanzionare gli Internet provider che non intendono assicurare la possibilità agli utenti di configurare i propri dispositivi.

Volevo, da ultimo, sottolineare che ci sono degli Internet provider che stanno concedendo i parametri di connessione - non sono tutti uguali nel mercato - i quali hanno offerto ai loro clienti una gamma di prodotti e la possibilità di utilizzare i loro terminali dandogli una possibilità in più. Se questa cosa fosse sentita dal Governo e dal Ministro in prima persona, sarebbe una cosa buona per la nostra economia.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

  Lunedì 10 aprile 2017, alle 14:

1.  Discussione sulle linee generali delle mozioni Grillo ed altri n. 1-01563 e Rondini ed altri n. 1-01581 in materia di liste d'attesa per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed esercizio della libera professione intramoenia.

2.  Discussione del disegno di legge:

S. 2705 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Approvato dal Senato). (C. 4394)

Relatori: NACCARATO, per la I Commissione; GIUSEPPE GUERINI, per la II Commissione.

3.  Seguito della discussione delle mozioni Grillo ed altri n. 1-01563 e Rondini ed altri n. 1-01581 in materia di liste d'attesa per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed esercizio della libera professione intramoenia.

4.  Seguito della discussione delle mozioni Dell'Aringa, Palladino ed altri n. 1-01319, Cominardi ed altri n. 1-01533, Palese ed altri n. 1-01534, Sberna ed altri n. 1-01535, Placido ed altri n. 1-01538, Simonetti ed altri n. 1-01539, Rizzetto ed altri n. 1-01541, Francesco Saverio Romano ed altri n. 1-01543 e Baldassarre ed altri n. 1-01564 concernenti iniziative in materia di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento al potenziamento dei centri per l'impiego.

5.  Seguito della discussione delle mozioni Vezzali ed altri n. 1-01511, Di Vita ed altri n. 1-00293, Lenzi ed altri n. 1-01437, Cimbro ed altri n. 1-01494, Rondini ed altri n. 1-01567, Gregori ed altri n. 1-01568, Palese ed altri n. 1-01570, Vargiu ed altri n. 1-01572, Calabrò e Bosco n. 1-01573, Gigli ed altri n. 1-01574, Rampelli ed altri n. 1-01575 e Centemero e Occhiuto n. 1-01576 concernenti iniziative volte alla prevenzione dell'HIV/AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili.

6.  Seguito della discussione della proposta di legge:

DAMBRUOSO ed altri: Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. (C. 3558-A)

Relatori: POLLASTRINI, per la maggioranza; LA RUSSA, di minoranza.

7.  Seguito della discussione della proposta di legge:

S. 119-1004-1034-1931-2012 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: D'ALI'; DE PETRIS; CALEO; PANIZZA ed altri; SIMEONI ed altri: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Approvata, in un testo unificato, dal Senato). (C. 4144-A)

e delle abbinate proposte di legge: TERZONI ed altri; MANNINO ed altri; TERZONI ed altri; BORGHI ed altri. (C. 1987-2023-2058-3480)

Relatore: BORGHI.

8.  Seguito della discussione delle mozioni Lupi ed altri n. 1-01525, Palese ed altri n. 1-01545, Sorial ed altri n. 1-01546, Franco Bordo ed altri n. 1-01548, Allasia ed altri n. 1-01550 e Marcon ed altri n. 1-01555 concernenti iniziative volte all'estensione dei cosiddetti poteri speciali del Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica.

9.  Seguito della discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. (C. 3980-A)

Relatore: FEDI.

S. 2194 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 (Approvato dal Senato). (C. 4226)

Relatrice: LA MARCA.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. (C. 4254)

Relatrice: LA MARCA.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. (C. 2714)

Relatore: FEDI.

La seduta termina alle 10,20.