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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 303 di lunedì 6 ottobre 2014

Pag. 1

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SIMONE BALDELLI

  La seduta comincia alle 15,30.

  FERDINANDO ADORNATO, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 2 ottobre 2014.
  (È approvato).

Missioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Bellanova, Biondelli, Bobba, Bocci, Franco Bordo, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Busto, Caparini, Carinelli, Casero, Castelli, Castiglione, Cicchitto, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fanucci, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginato, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Mogherini, Mongiello, Orlando, Pes, Pinna, Pisano, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sisto, Tabacci, Taglialatela, Tancredi, Valentini, Velo, Vignali, Vito e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
  I deputati in missione sono complessivamente ottantasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

  Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn.: 2420, 2127-A, 2421, 2621, 2277.
  Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

Discussione del disegno di legge: S. 1242 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (Approvato dal Senato) (A.C. 2420) (ore 15,35).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

Pag. 2

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2420)

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
  Informo che il presidente del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
  Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
  Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Franco Cassano.

  FRANCO CASSANO, Relatore. Signor Presidente, sono lieto di essere relatore per l'Aula per un'intesa che integra la normativa sull'accordo sulla sede dell'Istituto universitario europeo di Firenze che rappresenta, da decenni, un grande centro di eccellenza didattica e di riconosciuta autorevolezza scientifica.
  Il progetto di un ateneo europeo con sede a Firenze, lanciato originariamente dal Ministro tedesco Hallstein e concretizzatosi con la sigla della convenzione istitutiva dell'Istituto nel 1972 da parte dei 6 Stati membri dell'allora piccola Europa, nel 1977 permetteva lo svolgimento del primo anno accademico dell'istituto.
  Pur tra difficoltà, l'Istituto universitario europeo di Firenze è cresciuto ed ha prosperato, riuscendo a precisare la sua missione e ad inserirsi ormai, in modo efficace e riconosciuto, nello spazio culturale europeo ed extraeuropeo. Oggi rappresenta un centro accademico di eccellenza e di prestigio, con 600 studenti post-graduates, 78 docenti, 140 tra fellows ed assistenti di ricerca, si articola in quattro dipartimenti e in un centro di studi avanzati dedicato a Robert Schuman ed ospita gli archivi storici dell'Unione europea.
  Parallelamente all'allargamento dell'Europa comunitaria prima e dell'Unione europea dopo, sono fortemente aumentate le dimensioni dell'Istituto, che si avvale, oltre che della sede di Badia Fiesolana, di numerosi immobili messi gratuitamente a disposizione da parte del nostro Paese. Tra questi ricordo Villa Salviati, acquistata e restaurata dallo Stato italiano.
  L'accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto, stipulato nel 1975, è stato modificato nel 1985, tramite la firma di un primo protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge del 27 ottobre 1988, n. 505.
  Nel 2007, l'Istituto ha proposto altresì al Governo italiano di stipulare un nuovo protocollo aggiuntivo, al fine di estendere le previsioni del testo originario alle nuove sedi dell'Istituto. Si sono svolte pertanto una serie di riunioni di coordinamento tra le varie amministrazioni interessate, con la partecipazione del segretariato generale dell'Istituto, per appurare i margini di accoglimento delle proposte dell'Istituto stesso sia sul piano giuridico che finanziario e per definire conseguentemente il testo del protocollo.
  Quest'ultimo, concluso nell'aprile 2011, approvato dal consiglio superiore dell'Istituto il 3 giugno 2011 e firmato il 22 giugno dello stesso anno dal segretario generale del Ministero degli affari esteri e dal presidente dell'Istituto, riveste un rilievo particolare sia per l'attività dell'Istituto stesso, poiché ne amplia le potenzialità organizzative, che per l'Italia, in quanto rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione con la prestigiosa istituzione accademica europea con sede a Firenze.
  Il Protocollo, in particolare, prevede l'estensione a tutti gli immobili acquisiti dall'Istituto europeo delle norme sull'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e sulle modalità attuative del principio di inviolabilità. Il Protocollo prevede, inoltre, che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, conformemente a quanto disposto dall'accordo del 1975, siano a carico dell'Italia e che al presidente dell'Istituto siano accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse ai capi di missione diplomatica.
  Mi preme segnalare che, oltre agli immobili acquisiti dall'Istituto, figura accanto al complesso di Villa Schifanoia, anche il Pag. 3complesso immobiliare di Villa Salviati che sarà utilizzato dall'Istituto quale sede degli archivi storici dell'Unione europea e per le attività istituzionali dell'Istituto come, ad esempio, la formazione del servizio europeo per l'azione esterna.
  Concludo, auspicando una rapida approvazione del provvedimento che ha una ridotta incidenza in termini di oneri di attuazione, 30 mila euro annui, ed è stato già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, poiché, con la ratifica di questo Protocollo, il nostro Paese non si limita ad offrire una location all'università europea, ma dimostra di saper operare – in un'epoca così pesantemente segnata dalle tentazioni dell'effimero culturale – per la promozione di istituti di ricerca di livello internazionale come l'Istituto universitario europeo.

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
  È iscritto a parlare l'onorevole Palese. Ne ha facoltà.

  ROCCO PALESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, l'Istituto universitario europeo ha sede a Firenze fin dal 1972, anno in cui è stato istituito da parte dei sei Stati membri dell'allora «piccola Europa». Nel 1976-1977 si è svolto il primo anno accademico dell'Istituto. Oggi è un centro accademico con 600 studenti post laurea, 78 docenti, 147 tra fellows e assistenti di ricerca, si articola in quattro dipartimenti e in un centro di studi avanzati e ospita gli archivi storici dell'Unione europea. Gli archivi storici dell'Unione europea custodiscono e rendono accessibili i documenti prodotti dalle istituzioni dell'Unione europea in accordo con la regola che dichiara accessibile al pubblico il materiale archivistico dopo trent'anni dalla data di creazione. Gli archivi storici dell'UE sono stati creati in seguito alla decisione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del Consiglio nel 1983 di aprire i propri archivi storici al pubblico. Un accordo stipulato nel 1984 tra la Commissione europea e l'Istituto universitario europeo porta alla creazione degli archivi storici dell'Unione europea a Firenze.
  Gli archivi sono amministrati dall'Unione europea e sono operativi dal 1986. Questi archivi dell'Unione europea hanno, inoltre, il compito di conservare fondi privati e collezioni di personalità, movimenti e organizzazioni internazionali che abbiano giocato un ruolo importante nel processo di integrazione europea. Attualmente, ospitano più di 150 depositi di archivi privati di illustri politici europei, di movimenti e associazioni europeiste e una biblioteca specializzata e conservano, inoltre, una notevole collezione di risorse di storia orale. In sostanza rappresentano una fonte di documentazione che favorisce la ricerca sulla storia dell'Unione europea, promuove l'interesse pubblico riguardo al processo di integrazione europea e accresce la trasparenza riguardo al funzionamento dell'istituzione europea. Crea, insomma, le migliori condizioni per la formazione del personale diplomatico europeo.
  Il nostro auspicio è che lo studio della storia delle origini e del pensiero, che ha portato a questa Europa unita, aiuti a fare chiarezza su quelli che devono essere i principi base per rifondare l'Unione europea che si è lentamente trasformata in un enorme e disumano congegno senza istruzioni per l'uso. È auspicabile, pertanto, che si torni alle origini, allo spirito vero della costituzione dell'Europa e dei cittadini europei che è il presupposto del futuro della possibilità di ripresa del grande sogno dell'Europa per oltre 500 milioni di cittadini europei.

  PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2420)

  PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.Pag. 4
  Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1219 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (Approvato dal Senato) (A.C. 2421) (ore 15,42).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2421)

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
  Avverto che il presidente del gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
  Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
  Ha facoltà di intervenire la relatrice, onorevole Cimbro.

  ELEONORA CIMBRO, Relatore. Signor Presidente, colleghi deputati, l'Aula è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-estone di cooperazione sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di droga, sottoscritto nella capitale dello Stato baltico nel settembre 2009. L'Accordo mira a rafforzare, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli accordi internazionali sottoscritti dai due Paesi, la collaborazione fra l'Italia e l'Estonia nell'azione di contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo.
  L'intesa italo-estone, modellata su altri analoghi strumenti pattizi, è volta ad uno scambio strutturato, sia di tipo telematico che attraverso il secondment di funzionari di collegamento fra i due Stati, nell'intento di costruire una rete di rapporti, sia a livello di Unione europea che a livello multi e bilaterale, con la quale rispondere alle minacce, sempre più aggressive, portate avanti dalle centrali terroristiche e dalla criminalità transazionale, soprattutto in due realtà di cerniera e di confine sul quadrante mediterraneo, come il nostro Paese, e sull'area baltica ed ex-sovietica, come nel caso dell'Estonia. Il testo si compone di un preambolo e di sedici articoli e si basa sulla previsione di un costante scambio informativo fra le autorità competenti dei due Paesi. L'articolo 1 prevede che le Parti intraprendano ogni attività finalizzata a intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico, con regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministri dell'interno dei due Paesi e individuando in modo puntuale le autorità responsabili dell'attuazione dell'Accordo. I successivi articoli prevedono procedure di comunicazione per un rapido scambio di informazioni anche attraverso ufficiali di collegamento e collegamenti telematici, che possano promuovere procedure di indagine su attività relative alla criminalità organizzata ed alla prevenzione di atti terroristici e che si impegnino a consultarsi in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate nelle sedi internazionali ove si discutano problematiche afferenti alla criminalità organizzata. L'articolo 5 individua le modalità di effettuazione della lotta al terrorismo, consistenti nello scambio di informazioni, dati ed esperienze in materia, e nel costante e reciproco aggiornamento sulle rispettive conoscenze in tema di minacce, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative preposte all'azione di contrasto, prevedendo anche la programmazione Pag. 5di corsi di formazione congiunti. L'articolo 6 precisa come la cooperazione bilaterale debba includere anche la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza. Ai sensi dell'articolo 7, la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata deve includere l'aggiornamento costante e reciproco delle minacce da essa poste e delle tecniche atte a contrastarla, anche attraverso lo scambio di esperti e la condivisione di analisi ed esperienze, con esplicito riferimento alla gestione dei flussi migratori e lo svolgimento di corsi di formazione congiunti. Tra le attività illecite della criminalità organizzata oggetto della cooperazione, sempre all'articolo 7, vengono fra le altre individuate l'immigrazione illegale, il traffico di essere umani, l'induzione alla prostituzione, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro, nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori.
  L'articolo 8 detta disposizioni in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, riferendosi esplicitamente, per la definizione di tali sostanze, alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite in materia.
  Gli articoli 9, 10 e 11 stabiliscono, rispettivamente, che qualsiasi richiesta di informazione debba contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano, che debba essere assicurata adeguata protezione dei dati sensibili scambiati e che, infine, il rifiuto alla collaborazione, anche parziale, sia ammesso quando le richieste possano essere suscettibili di compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della parte contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza.
  Nel rinviare, quindi, ai lavori svolti in sede referente e sugli ulteriori profili di dettaglio, raccomando una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge già adottato dall'Assemblea del Senato il 27 maggio scorso e che si riferisce ad un accordo siglato cinque anni fa.

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire.
  È iscritto a parlare l'onorevole Rocco Palese. Ne ha facoltà.

  ROCCO PALESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentante del Governo, il disegno di legge è volto a intensificare la cooperazione tra i due Paesi per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo e il narcotraffico. L'accordo individua le autorità dei due Paesi responsabili della sua attuazione e istituisce una procedura di scambio di informazioni. Tra i settori di cooperazione voglio segnalare le falsificazioni industriali, il traffico di opere d'arte, di sostanze tossiche e di armi. Le fattispecie criminose oggetto dell'accordo costituiscono una seria minaccia di carattere transnazionale cui gli Stati non possono che rispondere attraverso una collaborazione reciproca. L'accordo rappresenta, pertanto, un importante tassello nell'attuazione delle priorità strategiche scaturite dall'ultimo Consiglio europeo sulla difesa del dicembre 2013 nel corso del quale è stata evidenziata l'importanza di un sostegno sempre maggiore alla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia. Pertanto, preannuncio già in questa sede il voto favorevole del gruppo di Forza Italia al disegno di legge.

  PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2421)

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo e il relatore non intendono intervenire in sede di replica.
  Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (2127-A) (ore 15,50).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2127-A)

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
  Informo che il Presidente del gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
  Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
  Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Khalid Chaouki.

  KHALID CHAOUKI, Relatore. Signor Presidente, colleghi deputati, la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, sottoscritta nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica. Il nostro Paese – insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo – non ha ancora ratificato, dopo 22 anni, la Convenzione malgrado essa abbia condotto ad importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico in molti Paesi europei. La nuova Convenzione nasceva sia dal convincimento che fossero stati raggiunti in gran parte gli obiettivi delle disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a Londra il 6 maggio 1969 e ratificata dall'Italia con la legge n. 202 del 1973, sia dalla necessità di completare tali disposizioni, adattandole alle nuove realtà storiche e sociali.
  La Convenzione ha come obiettivo primario la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico nelle politiche urbane e di pianificazione; riguarda principalmente le modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori; formula degli orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti; inoltre, il testo si occupa anche di accesso del pubblico in particolare ai siti archeologici, delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica opinione conosca e apprezzi il valore del patrimonio archeologico.
  Non ultimo, la Convenzione delinea un quadro istituzionale per una cooperazione paneuropea in materia di patrimonio archeologico, il che implica uno scambio sistematico di esperienze e di esperti tra i diversi Paesi che potrà essere condiviso con Paesi caratterizzati da grandi patrimoni archeologici, come quelli della sponda meridionale del Mediterraneo.
  Rinvio ai lavori svolti durante l'esame in Commissione del disegno di legge di ratifica, però ci preme in questa sede richiamare soltanto alcuni articoli che fissano importanti criteri di guida del diritto internazionale in materia di protezione dei beni archeologici.
  In particolare, l'articolo 5 reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico.
  Ogni parte è impegnata a conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi. Ciò al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili degli assetti del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato alle aree interessate.Pag. 7
  Lo stesso articolo 5 impegna significativamente le parti a far sì che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano conto dei siti archeologici e del loro contesto; a prevedere, per quando possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di pianificazione; a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti.
  L'articolo 6 impegna le parti a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali, ad accrescere i mezzi destinati all'archeologia preventiva. Ci preme richiamare che questo profilo è ora all'attenzione della Camera, poiché l'articolo 25, comma 4, del decreto-legge «sblocca Italia» prevede l'emanazione di linee guida ministeriali sulle procedure di verifica preventiva nell'interesse archeologico. Assai opportunamente la Commissione cultura, nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge reso il 2 ottobre scorso ha chiesto che tali linee guida siano coerenti con i contenuti della Convenzione europea di protezione del patrimonio archeologico.
  L'articolo 8 prevede che gli Stati si impegnino a livello nazionale e internazionale a facilitare lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nel rispetto delle rispettive normative nazionali; a promuovere lo scambio di informazioni sulla ricerca archeologica e l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.
  L'articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso un'azione educativa per la conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore, nonché a promuovere l'accesso del pubblico al patrimonio archeologico.
  L'articolo 10 stabilisce che le parti organizzino lo scambio di informazioni tra poteri pubblici e istituzioni scientifiche sugli scavi illeciti; informino le autorità competenti dello Stato d'origine di ogni tentativo di offerta di materiali sospettati di provenire da scavi illeciti o sottratti a scavi ufficiali; adottino le misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe controllate dallo Stato possano acquistare materiali archeologici illegali e che i musei non controllati dallo Stato siano informati di quanto previsto dalla Convenzione. Infine, adottino le misure necessarie a limitare il movimento del patrimonio archeologico illegale.
  Questo disegno di legge, oltre a recare le consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, quantifica anche gli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione. A tale proposito segnalo che l'articolo 3, comma 2, è stato parzialmente emendato per recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Ovviamente auspichiamo una rapida conclusione del procedimento di approvazione di questo disegno di legge, che consentirà al nostro Paese di aderire ad un testo convenzionale – dopo 22 anni – che consolida il nostro ordinamento nazionale di settore.

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito. È iscritto a parlare l'onorevole Palese. Ne ha facoltà.

  ROCCO PALESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica. Preciso che l'Italia insieme all'Austria, a San Marino e al Lussemburgo, non ha ancora ratificato dopo 22 anni la Convenzione, quindi siamo nella media dei grandi ritardi del nostro Paese. Tuttavia ci tengo a sottolineare che nel frattempo il legislatore italiano ha incrementato un corpus normativo in materia di protezione del patrimonio archeologico che sin dagli inizi del Novecento fa parte del nostro ordinamento. Le attuali disposizioni nazionali, già all'avanguardia, in ambito internazionale potranno beneficiare Pag. 8della ratifica della Convenzione in oggetto, la quale dà certezza al quadro normativo europeo di tale settore. Vorrei qui ricordare che il preambolo a tale Convenzione, che sostituisce quella del 1969, sottolinea l'essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la necessità che esso sia preservato dal degrado, da grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive quali gli scavi illegali e le azioni derivanti da un'insufficiente informazione. L'obiettivo della Convenzione è quello di proteggere il patrimonio archeologico quale fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. I reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato e la loro salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura.
  Preannuncio già in questa sede il voto favorevole del gruppo Forza Italia al disegno di legge.

  PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2127-A)

  PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Chaouki, e il rappresentante del Governo rinunciano a intervenire in sede di replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1336 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 (Approvato dal Senato) (A.C. 2621) (ore 15,56).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2621)

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
  Avverto che il presidente del gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
  Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
  Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Eleonora Cimbro.

  ELEONORA CIMBRO, Relatore. Signor Presidente, colleghi deputati, l'accordo internazionale al nostro esame è rappresentato da un Protocollo che reca alcune modifiche alla Convenzione sui trasporti internazionali (COTIF), conclusa a Vilnius nel giugno 1999.
  Ricordo che la Convenzione originaria, firmata a Berna nel 1980 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 976 del 1984, regolamenta i profili internazionali del trasporto ferroviario di merci, passeggeri e bagagli, ed è stata sottoscritta da 41 Paesi di Europa, Vicino Oriente e Maghreb.
  Nel 1999, per assicurare una maggiore uniformità nel settore, l'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia, OTIF, ha adottato un nuovo protocollo modificativo del testo originario, rinominato, appunto, con l'acronimo COTIF 99.
  Segnalo che tra gli obiettivi della Convenzione del 1999 rientrano la necessaria distinzione di responsabilità fra gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto, il contributo allo sviluppo organico del trasporto ferroviario internazionale, il superamento degli ostacoli giuridici e tecnici alla circolazione ferroviaria internazionale Pag. 9nonché la definizione di condizioni per il risarcimento di danni in caso di incidenti o ritardi.
  Le modifiche più significative introdotte dalla COTIF 99, destinate ad interessare il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie ed i passeggeri, riguardano le norme in materia di risarcimento dei danni, di responsabilità del trasportatore e di trasporto di merci pericolose.
  Le maggiori innovazioni contenute nella COTIF 99 sono concentrate nei testi allegati che vengono modificati, ossia quello della Convenzione e del Protocollo sui privilegi e immunità dell'OTIF e delle seguenti appendici: regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori; regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci; regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose; regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario; regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario; regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale.
  Come già evidenziato durante l’iter in sede referente, il Protocollo è stato sottoscritto nel 1999 e faccio notare che l'Italia è uno degli ultimi Paesi europei a non avere ratificato lo strumento, unitamente alla Svezia, che dovrebbe procedere in tal senso entro quest'anno, e all'Irlanda, che non dispone di collegamenti ferroviari internazionali.
  Le ragioni di tale ritardo sono ascrivibili alle oggettive difficoltà di adeguamento della normativa interna ai precetti internazionali, amplificata dalla contestuale esigenza di garantire il rispetto delle prescrizioni normative adottate sul tema a livello europeo.
  Successivamente al 1999 sono state emanate numerose direttive in materia ferroviaria, che sono confluite nel cosiddetto «I e II pacchetto ferroviario», rispettivamente del 2001 e del 2004, riguardanti la liberalizzazione del mercato ferroviario, l'interoperabilità dei sistemi ferroviari e la sicurezza. D'altro lato, ricordo che fino all'adesione ufficiale dell'Unione europea alla COTIF 99, avvenuta nel giugno 2011, la Commissione europea aveva invitato i Paesi dell'Unione, che avessero già provveduto alla ratifica della Convenzione, a non dare applicazione agli allegati del documento in conflitto con le direttive comunitarie.
  L'accordo riveste poi una specifica rilevanza perché, per effetto della mancata ratifica dello strumento COTIF 99, è stata avviata, a carico dell'Italia, una procedura di precontenzioso, nella quale si chiede di accelerare il processo di ratifica. Ricordo che in caso di mancato adeguamento ai rilievi mossi in sede europea sussiste un rischio concreto che la Commissione europea proceda all'apertura formale di una procedura di infrazione, nello stesso arco temporale in cui il nostro Paese è titolare della presidenza semestrale di turno dell'Unione europea.
  Attraverso la ratifica del Protocollo aggiuntivo l'Italia, oltre a dare seguito agli impegni assunti nel 1999, potrà altresì partecipare al processo di elaborazione di nuovi accordi da parte dei comitati tecnici che afferiscono alla Convenzione, come quello che sovrintende alle regole di trasporto ferroviario di merci pericolose o per l'interoperabilità e la sicurezza e, al contempo, rafforzare il peso in termini di voto della Commissione europea in sede OTIF, corrispondente appunto al numero di Stati membri dell'Unione europea aventi diritto di voto, previa appunto ratifica della COTIF 1999. La positività di queste misure è stata del resto opportunamente richiamata nel parere favorevole reso dalla Commissione trasporti e che ha richiamato altresì l'iniziativa della collega Roberta Oliaro ed altri, intesa ad autorizzare la ratifica di questo Protocollo e ad introdurre un più ampio riassetto del Pag. 10trasporto ferroviario per merci, che ha rappresentato un'utilissima sollecitazione per addivenire alla ratifica della COTIF 1999. Raccomando pertanto una pronta approvazione del provvedimento di ratifica, già adottato dal Senato il 3 settembre scorso, di un accordo che comporta rilevanti benefici sia per il corretto funzionamento del trasporto ferroviario internazionale di merci sia per la possibilità dell'Italia di partecipare ad attività connesse alla definizione della normativa tecnica nel settore.

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione. È iscritto a parlare l'onorevole Palese. Ne ha facoltà.

  ROCCO PALESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, l'Italia è uno degli ultimi Paesi europei a non aver ratificato lo strumento, unitamente alla Svizzera, che dovrebbe procedere in tal senso entro il 2014, e all'Irlanda, che non dispone di linee ferroviarie internazionali. La ratifica del Protocollo aggiuntivo, oltre a dare seguito agli impegni assunti nel 1999, consentirà al nostro Paese di partecipare a un processo di elaborazione di nuovi accordi da parte dei comitati tecnici che afferiscono alla Convenzione, come quello che sovrintende alle regole di trasporto ferroviario di merci pericolose o per l'interoperabilità e la sicurezza e, al contempo, rafforzare il nostro Paese in termini di voto della Commissione europea in sede OTIF e corrispondente al numero di Stati membri dell'Unione europea aventi diritto di voto. Per effetto della mancata ratifica dello strumento COTIF 1999 è stata avviata a carico dell'Italia una procedura di precontenzioso, nella quale si chiede di accelerare il processo di ratifica e, in caso di mancato adeguamento ai rilievi mossi in sede europea, sussiste un rischio concreto che la Commissione europea proceda all'apertura formale di una procedura di infrazione. Sono motivi più che sufficienti per poter preannunciare anche per questo disegno di legge, per questa ratifica, il voto favorevole da parte del gruppo di Forza Italia.

  PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Spadoni. Ne ha facoltà.

  MARIA EDERA SPADONI. Signor Presidente, con la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatta a Vilnius il 3 giugno 1999, si approva la revisione della Convenzione che regola i trasporti internazionali ferroviari tra i Paesi dell'Unione europea, vicino Oriente, cioè la regione geografica che si estende dalla sponda meridionale del Mar Mediterraneo all'Iraq e alla penisola arabica, e il Maghreb. Questa revisione della COTIF è stata proposta per assicurare l'uniformità del diritto di trasporto internazionale alla luce del nuovo quadro legislativo comunitario in materia ferroviaria. A tal fine, infatti, l'assemblea plenaria dell'OTIF ha adottato un nuovo protocollo che modifica il testo della COTIF, visti i cambiamenti politici, economici e giuridici intervenuti in molti Stati membri, che richiedono di stabilire e sviluppare prescrizioni uniformi a livello internazionale per eliminare ostacoli nel passaggio di frontiera al trasporto internazionale ferroviario.
  Gli obiettivi di questa Convenzione si individuano nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto. Si punta ad uno sviluppo organico del trasporto ferroviario internazionale con il superamento degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi.
  Non di poco conto è la ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno. A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva proprio come le principali modifiche alla Convenzione del 1980 e strumenti allegati riguardino il contratto di trasporto internazionale per ferrovie di viaggiatori e precisamente gli articoli 29, 30 e 32. L'approvazione della ratifica ed Pag. 11esecuzione di questo Protocollo di modifica permetterà di avere basi contrattuali comuni e unanimemente accettate e condivise, da cui dovrebbe derivare una maggiore certezza in ambito di diritto internazionale applicabile alle diverse situazioni.
  Sul piano commerciale, dovrebbero determinarsi regole comuni, ad esempio circa la gratuità di determinate operazioni. Le imprese più piccole saranno maggiormente tutelate nei loro diritti rispetto a quelle più grandi e, più in generale, si ridurrà la possibilità, per i soggetti più forti o in posizioni di monopolio, di derogare ai principi espressi.
  Altresì, dovrebbe aumentare la competitività internazionale per le imprese italiane, oltre a fornire un contributo allo sviluppo potenziale delle attività nel settore. In ambito UE, la ratifica ed esecuzione permetterà di partecipare in modo proattivo all'azione di innalzamento dei livelli di interoperabilità e di sicurezza, oltre che allo sviluppo della normativa tecnica relativa al trasporto ferroviario in generale ed a quello delle merci pericolose in particolare.
  Non firmare positivamente questa ratifica porterebbe all'Italia un danno di immagine alla credibilità del Paese, visto che il Protocollo di Vilnius, base della nuova Convenzione, è stato firmato ed accettato dall'Italia già nel 1999. Saremmo, inoltre, impossibilitati a partecipare attivamente, con l'espressione di voto, al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici, quale, ad esempio, quello relativo alle regole per il trasporto di merci pericolose per ferrovia, RID, oppure quello che gestisce la creazione di norme comuni per i trasporti ferroviari in termini di interoperabilità e di sicurezza.
  Andremmo incontro ad un impedimento allo sviluppo concorrenziale del mercato nel settore del trasporto ferroviario, penalizzando le imprese italiane nei confronti dei competitori europei. Infine, il configurarsi da parte dell'Italia nei confronti dell'Unione europea di un disattendimento di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione europea, potrebbe ingenerare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, promossa da parte della Commissione europea.
  Infatti, non potendo contare sul voto dell'Italia in seno ad alcuni comitati, ciò costituirebbe un effettivo indebolimento dell'Unione nel consesso OTIF. Per questi motivi, noi del MoVimento 5 Stelle voteremo favorevolmente alla ratifica. In questo modo, chissà che un giorno questo Paese sia costretto ad uniformarsi alle norme europee, e anche i cittadini italiani, soprattutto al sud, potranno viaggiare in condizioni più consone ad un Paese che si ritiene all'avanguardia.
  Per ora, i pendolari viaggiano come sardine, i treni sono spesso in ritardo, al cospetto di risarcimenti sfuggenti, e le reti infrastrutturali sono ancora nettamente inadeguate, soprattutto sulla dorsale adriatica. Nell'attesa di un Governo italiano che ascolti i cittadini, confidiamo nell'Europa.

  PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2621)

  PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Cimbro, e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.
  Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1300 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (Approvato dal Senato) (A.C. 2277) (ore 16,09).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di Pag. 12ratifica n. 2277, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2277)

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
  Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
  Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
  Avverto, inoltre, che, con lettera pervenuta in data odierna, il presidente della Commissione affari esteri ha comunicato che la relatrice Maria Chiara Carrozza ha rinunciato al suo mandato e che le funzioni di relatore saranno svolte dall'onorevole Franco Cassano.
  Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Franco Cassano.

  FRANCO CASSANO, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile tra l'Unione europea e la Norvegia. L'Accordo, che è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005, appartiene alla categoria degli accordi misti, cioè conclusi nei settori di competenza concorrente dall'Unione Europea e sottoposti, successivamente, per la ratifica, anche agli Stati membri.
  Ricordo che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare. Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e Galileo. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Il programma Galileo, avviato ufficialmente dall'Agenzia spaziale europea e dall'Unione europea nel 2003, ma concepito molto prima, è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, sviluppato come alternativa al GPS statunitense.
  Il programma mira, quindi, a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo.
  Il sistema, strutturato su trenta satelliti e la cui entrata in servizio è prevista per la fine del 2014, non è soggetto alle limitazioni o interruzioni tipiche di altri sistemi pensati per scopi militari ed ha potenzialità di impiego straordinarie, in quasi tutti i settori: energia, trasporti terrestri, marittimi e navali, sicurezza, agricoltura, finanza.
  Ad agosto 2013 è iniziata la fase di sperimentazione del Servizio pubblico regolato, un servizio di alta precisione, pensato per fornire dati posizionamento per lo sviluppo di applicazioni sensibili, destinato ad utenti espressamente autorizzati dai Governi nazionali. Belgio, Francia, Italia e Regno Unito hanno recentemente eseguito i test di acquisizione indipendente. L'Italia è l'unico Paese ad aver sviluppato un proprio ricevitore, che ha confermato durante i test la fruibilità del segnale sulla base delle specifiche fornite dall'Agenzia spaziale europea.
  Il sistema EGNOS controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare esistenti. La fase operativa di tale sistema comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. L'Unione europea contribuisce al finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS.
  La materia è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 683/2008, del 9 luglio 2008, Pag. 13concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo.
  Nel rinviare ai lavori svolti in sede referente per gli specifici contenuti dell'Accordo, mi preme sottolineare che esso riveste una grande importanza settoriale, perché la Norvegia è il più stretto partner non comunitario nella cooperazione sul programma Galileo. Fin dai suoi inizi Oslo ha infatti fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi di Galileo, in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea nonché, nel corso degli anni, attraverso una sua partecipazione informale alle strutture comunitarie di governance specifiche di Galileo.
  Ricordo che la Norvegia è, inoltre, legata all'Unione europea dall'Accordo sullo spazio economico europeo.
  In conclusione, raccomando una celere conclusione dell'iter del disegno di legge di autorizzazione al nostro esame, già approvato dal Senato il 2 aprile scorso.

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
  È iscritto a parlare l'onorevole Palese. Ne ha facoltà.

  ROCCO PALESE. Signor Presidente, è l'ultimo intervento di questa seduta.

  PRESIDENTE. Non si può mai dire, onorevole Palese, che non si apra qualche altra discussione. Sono certo che lei è pronto. È pronto, è pronto...

  ROCCO PALESE. Va bene. Io mi riferivo alle ratifiche, sul resto non c’è dubbio. Infatti, si preannuncia, da parte del collega Di Battista, qualche cosa di molto interessante.
  Onorevoli colleghi e rappresentante del Governo, la Norvegia è legata all'Unione europea dall'Accordo sullo spazio economico europeo, nato il 1o gennaio 1994 in seguito ad un Accordo firmato il 2 maggio 1992 tra l'Associazione europea di libero scambio e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai Paesi EFTA di partecipare al Mercato europeo comune senza dovere essere membri dell'Unione.
  L'Accordo si pone l'obiettivo di incoraggiare e migliorare la cooperazione fra l'Unione europea e la Norvegia al fine di rendere coordinati e maggiormente efficaci i contributi delle parti al Sistema globale di navigazione satellitare europeo nel quadro del programma strategico Galileo, consentendo altresì la fruibilità del Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (EGNOS).
  La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare GNSS. Tali sistemi, comprendenti satelliti e stazioni terrestri, sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e Galileo.
  Galileo è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, sviluppato come alternativa al GPS statunitense, che mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo.
  La Norvegia è il più stretto partner non comunitario nella cooperazione sul programma Galileo, avendo fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma sin dai suoi inizi, in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea.
  Il sistema EGNOS serve, invece, per controllare e migliorare la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare esistenti. La fase operativa del sistema EGNOS, cui l'Unione europea contribuisce finanziariamente, comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. L'Accordo rappresenta un approfondimento ed un ulteriore sviluppo Pag. 14dell'originario progetto comunitario sorto attorno all'idea della condivisione, non soltanto delle risorse economiche e dei mercati, ma anche delle innovazioni tecnologiche.

  PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2277)

  PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.
  Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  PRESIDENTE. Comunico che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali l'onorevole Eleonora Bechis, in sostituzione del deputato Michele Dell'Orco, dimissionario.

Modifica nella composizione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

  PRESIDENTE. Comunico che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione il deputato Massimo Artini, in sostituzione del deputato Claudio Cominardi, dimissionario.

Sull'ordine dei lavori (ore 16,18).

  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, così come autorevolmente preannunciato dall'onorevole Palese, l'onorevole Di Battista per un intervento di fine seduta. Prego, ne ha facoltà.

  ALESSANDRO DI BATTISTA. Signor Presidente, vorrei far partecipe l'Aula di una questione importante, per la quale poi presenterò nelle prossime ore un'interrogazione parlamentare. Sabato scorso ho conosciuto ad Anguillara Sabazia delle madri di una scuola, che si chiama «Monte Le Forche», dove ha piovuto recentemente, il 1o ottobre, e sono caduti dei tetti. Loro sono chiaramente molto preoccupate. La condizione in cui davvero sono ridotte le nostre scuole è drammatica. Probabilmente la guerra ce l'abbiamo in casa e non all'estero ed è difficile far sì che i cittadini possano avere una fiducia nelle istituzioni se si alzano la mattina, accompagnano i loro figli a scuola e temono che i loro figli possano subire un incidente. Grazie a Dio la pioggia c’è stata di notte e quindi nessun bambino è stato coinvolto, ma davvero se fosse successo alle dieci del mattino oggi staremmo per piangere l'ennesimo disastro nelle scuole.
  Tra l'altro, oggi Il Sole 24 Ore pubblicava degli articoli interessanti sui fondi strutturali dell'Unione europea che noi non spendiamo. Non utilizziamo miliardi di euro all'anno, appunto, che sarebbero indispensabili per mettere in sicurezza, in primis le nostre scuole. Ho ricevuto dalle madri di Monte Le Forche una lettera da leggere in Parlamento. Leggerò l'ultima parte, anche per fare la giusta pressione nei confronti dell'amministrazione locale, a cominciare dal sindaco Francesco Pizzorno, che siamo convinti che con l'opposizione e con l'interesse del MoVimento 5 Stelle farà di tutto per mettere in sicurezza la scuola.
  Le mamme dicono: «Vogliamo sicurezza. Ad oggi la scuola è chiusa, non Pag. 15sappiamo ancora quando riprenderà, non sappiamo nello specifico chi si prenderà la responsabilità di riaprirla visto che la situazione attuale è un ingresso pericolante per le infiltrazioni del tetto, un quadro elettrico allagato, un tetto della palestra crollato, bagni con infiltrazioni, sia di acque chiare, che scure che provocano infiltrazioni nelle aule adiacenti e grondaie già transennate per i tre quarti del loro perimetro. Siamo preoccupate perché come mamme continuiamo ad essere viste come polemiche quando parliamo di sicurezza nelle scuole. Siamo preoccupate perché i protagonisti di queste vicende sono i nostri figli». C’è possibilità di sistemare questa situazione, c’è la possibilità di utilizzare i fondi strutturali europei, dipende soltanto dal Governo e da quanto l'opposizione è in grado di fare pressione.

Ordine del giorno della seduta di domani.

  PRESIDENTE. Ricordo che domani, martedì 7 ottobre, è convocata alle ore 13 la riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.
  Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

  Martedì 7 ottobre 2014, alle 9:

  1. – Informativa urgente del Governo in ordine alla ridefinizione della quota di cofinanziamento italiano ai Fondi europei per la programmazione 2014-2020.

  2. – Seguito della discussione del disegno di legge:
   Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 2616-A).
  — Relatori: Mazziotti Di Celso (per la I Commissione) ed Ermini (per la II Commissione), per la maggioranza; Invernizzi (per la I Commissione) e Molteni (per la II Commissione), di minoranza.

  3. – Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:
   VELO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 731-1588-A).
  — Relatore: Gandolfi.

  4. – Seguito della discussione dei disegni di legge:
   S. 1242 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (Approvato dal Senato) (C. 2420).
  — Relatore: Cassano.
   Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (C. 2127-A).
  — Relatore: Chaouki.
   S. 1219 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (Approvato dal Senato) (C. 2421).
  — Relatore: Cimbro.Pag. 16
   S. 1336 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 (Approvato dal Senato) (C. 2621).
  — Relatore: Cimbro.
   S. 1300 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (Approvato dal Senato) (C. 2277).
  — Relatore: Cassano.

  La seduta termina alle 16,20.