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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 luglio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Bray, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gitti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lupi, Melilla, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Moretto, Orlando, Pisicchio, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Toninelli, Valeria Valente, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 luglio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FEDRIGA: «Disposizioni per l'organizzazione del sistema di previdenza e assistenza sociale su base regionale» (1402);
   BONAFEDE ed altri: «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare» (1403).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MIGLIORE ed altri: «Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri» (908).

   II Commissione (Giustizia):
  CAPELLI ed altri: «Modifiche agli articoli 576, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, 582 e 612 del codice penale, in materia di atti persecutori» (966) Parere della I Commissione.

   V Commissione (Bilancio):
  PAGANO ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia per il controllo della spesa pubblica» (283) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, X, XI e XII;
  PAGANO: «Modifica all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di classificazione delle spese degli enti locali» (1356) Parere della I Commissione.

   VI Commissione (Finanze):
  PAGANO: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei contributi versati per i portieri di stabili» (1355) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VII Commissione (Cultura):
  MARTELLA ed altri: «Disposizioni per la diffusione della lettura e il sostegno del sistema delle piccole librerie» (859) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
  FEDRIGA ed altri: «Agevolazioni fiscali e contributive per favorire l'occupazione dei lavoratori di età inferiore a trentacinque anni» (955) Parere delle Commissioni I, V e X.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 19 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2012 e al primo semestre 2013 (Doc. XXX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 18 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 43).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 18 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 44).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 18 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), per gli esercizi dal 2007 al 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 45).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (COM(2013) 493 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 243 final), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 luglio 2013;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Partenariati pubblico-privato nell'ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l'innovazione e la crescita in Europa (COM(2013) 494 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (COM(2013) 495 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 246 final), che sono assegnati in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie (COM(2013) 496 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 248 final), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013) 497 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 250 final), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 luglio 2013;
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013) 498 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 254 final), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 luglio 2013;
   Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2 (COM(2013) 505 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 258 final), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013) 520 final), che è assegnata in sede primaria alla Commissione VI (Finanze). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 luglio 2013;
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui princìpi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (COM(2013) 537 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla liberalizzazione degli orari dei negozi.

  Questa segnalazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (A.C. 1248-A/R)

A.C. 1248-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Articolo 1.
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
   a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
    1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
    2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
    3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;
    4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
   b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

  2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
  4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.
  5. Il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

Articolo 2.
(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese).

  1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.
  4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.
  6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:
   a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;
   b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;
   c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

  8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 3.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).

  1. Agli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
  2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

Articolo 4.
(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti).

  1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».
  2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
  4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.
  5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
  6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.
  7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

Articolo 5.
(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».
  2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
  4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 1, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
  5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.
  6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo.
  7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Articolo 6.
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

  1. A decorrere dal 1o agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
  2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

Articolo 7.
  (Imprese miste per lo sviluppo).

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.».

Articolo 8.
(Partenariati).

  1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-bis(Partenariati). – 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
  2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
  3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.».

Articolo 9.
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei).

  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
  2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  3. Le amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.
  4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l'amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari ad acta.
  5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Articolo 10.
(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica).

  1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).
  2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2 è soppresso;
   b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato».

Articolo 11.
(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico).

  1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Articolo 12.
(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio).

  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA

Art. 13.
(Governance dell'Agenda digitale Italiana).

  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:
  «2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

  2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze» sino alla fine del periodo;
   b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche»;
   c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;
   d) all'articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» sino a «con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
   f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».

Articolo 14.
(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.».

  2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività).

  1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile».

Articolo 16.
(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».

Articolo 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

  1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «entro il 31 dicembre 2014»;
   b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
   c) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
   d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  «15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:
   a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
   b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.
  15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.».

Capo III
MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 18.
(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni).

  1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
  3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.
  4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.
  5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.
  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012, n. 119.
  8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.
  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio.
  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.
  13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milione per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 143:
    1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;
    2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario»;
    3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;
   b) all'articolo 144:
    1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»
    2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
  «3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
  3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;
   c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
  «21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
    d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
    e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».
   c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».
    d) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.».

  4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

Articolo 20.
(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale).

  1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1o e 2o Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.
  4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

Articolo 21.
(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione).

  1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Articolo 22.
(Misure per l'aumento della produttività nei porti).

  1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;
   c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse;
   d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

  2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

Articolo 23.
(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico).

  1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quaranta giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.
  2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   «c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
   d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».

Articolo 24.
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99).

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «d'intesa», sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «approva la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i princìpi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

  2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.».

  3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;
   b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.
  4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20 per cento superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

Articolo 25.
(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti).

  1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali – destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.
  3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1o ottobre 2012.
  5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti».
  7. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».
  8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012.».
  9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
  10. All'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».
  11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.

Articolo 26.
(Proroghe in materia di appalti pubblici).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:
  «418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».

  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Articolo 27.
(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali).

  1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.».
  2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

Titolo II
SEMPLIFICAZIONI

Capo I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28.
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento).

  1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
  2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
  3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.
  4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
  5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
  7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
  8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
  9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.
  11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

Articolo 29.
(Data unica di efficacia degli obblighi).

  1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1o luglio o al 1o gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».
  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.
  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

Articolo 30.
(Semplificazioni in materia edilizia).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;
   b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
   c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
   d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;
    2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;
    3) il comma 10 è abrogato;
   e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;”;
   f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
  «Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) – 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
  2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
  4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;
   g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
   a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
   b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

  4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;
   h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
   a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
   b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

  5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».

  2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».
  3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.
  5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 31.
(Semplificazioni in materia di DURC).

  1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
  2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
   b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

  3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
  4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
   a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   c) per la stipula del contratto;
   d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
   e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

  5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
  6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
  7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
  8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Articolo 32.
(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
  3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
   b) all'articolo 29:
    1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
    2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
  «6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.
  6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
   c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;
   d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;
   e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
  «Art. 67. – (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). – 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
   a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
   b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

  2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
  3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
  4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;
   f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
  «11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
  12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»;
   g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,»;
   h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;
   i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
   l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
   m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
   n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

  2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

  5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   b) all'articolo 56:
    1) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.»;
    2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;
    3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

Articolo 33.
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia).

  1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
  2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Articolo 34.
(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).

  1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
  2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
  2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

  2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35.
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».

Articolo 36.
(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail).

  1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
  2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013 copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

Articolo 37.
(Zone a burocrazia zero).

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.
  3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.
  Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.
  5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i princìpi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

  1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 39.
(Disposizioni in materia di beni culturali).

  1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
   b) all'articolo 146:
    1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.»;
    2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;
    3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».

Articolo 40.
(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali).

  1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali,» e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Articolo 41.
(Disposizioni in materia ambientale).

  1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
  2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
  3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
  4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
  6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».

  2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

  3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
   b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
  3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
  4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».
  5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».
  6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

Articolo 42.
(Soppressione certificazioni sanitarie).

  1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
   a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
    1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
    2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
    3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
    4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
   b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;
   c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
    1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
    2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
    3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
   d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:
    1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
    4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
    5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
   e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

  2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.
   a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

  3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4o, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
  4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.
  6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.
  7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

Articolo 43.
(Disposizioni in materia di trapianti).

  1. Al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44.
(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali).

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

Articolo 45.
(Omologazioni delle macchine agricole).

  1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Articolo 46.
(EXPO Milano 2015).

  1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

Articolo 47.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

  1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:
   a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata»;
   b) il comma 15 è abrogato.

Articolo 48.
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione:
   a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:
  «Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619.».

Articolo 49.
(Proroga e differimento termini in materia di spending review).

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2014»;
   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2014».

  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

Capo II
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 50.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

  1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».

Articolo 51.
(Abrogazione del Modello 770 mensile).

  1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Articolo 52.
(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
   b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»
    2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive».
   b) all'articolo 52
    1) al comma 2-bis le parole: «e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;
    2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).
  2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;
   c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»;
   d) all'articolo 62:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;
   e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
   f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;
   g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
    a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
    b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;
   h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;
   i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»;
   l) all'articolo 80:
    1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.»;
    2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:
   a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
   b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.»;
    3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;
   m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto».

  2. All'articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

Articolo 53.
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate).

  1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

Articolo 54.
(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216).

  1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

Articolo 55.
(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio).

  1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 56.
(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:
  «497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

  2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 57.
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese).

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:
   a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
   b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;
   c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;
   d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
   e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;
   f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;
   g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;
   h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
   i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;
   l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 58.
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;
   b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

  2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.
  3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
  6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 59.
(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi).

  1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
   a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
   b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
   c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

  4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera b), quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a). Le graduatorie sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle università interessate.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono definiti l'importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.
  6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
   a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
   b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
   c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

  7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  8. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
  9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 60.
(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

  1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.
  2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».
  3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 61.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
   b) quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;
   d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
   e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Capo I
GIUDICI AUSILIARI

Art. 62.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Articolo 63.
(Giudici ausiliari).

  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
  2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
  3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
   a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;
   b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;
   c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
   d) gli avvocati, anche se a riposo;
   e) i notai, anche se a riposo.

Articolo 64.
(Requisiti per la nomina).

  1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:
   a) essere cittadino italiano;
   b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
   c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
   d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
   e) avere idoneità fisica e psichica;
   f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

  2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
  3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
  4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
  5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
   a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
   b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
   c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
   d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Articolo 65.
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari).

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all'articolo 63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.
  2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
  3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
  4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

Articolo 66.
(Presa di possesso).

  1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

Articolo 67.
(Durata dell'ufficio).

  1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.
  2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
  3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

Articolo 68.
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio).

  1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
  2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
  3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Articolo 69.
(Incompatibilità ed ineleggibilità).

  1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
  2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.
  4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Articolo 70.
(Astensione e ricusazione).

  1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
  2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

Articolo 71.
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca).

  1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
  2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
  3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
  4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
  5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 72.
(Stato giuridico e indennità).

  1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
  2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.
  3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
  4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Capo II
TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Articolo 73.
(Formazione presso gli uffici giudiziari).

  1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.
  2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
  5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
  7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
  8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
  9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
  10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
  11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
  12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
  13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
  15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.
  16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».
  17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
  20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III

MAGISTRATI ASSISTENTI DI STUDIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Articolo 74.
(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione).

  1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «e di magistrato assistente di studio della Corte di cassazione».
  2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 è inserito il seguente: «Art. 115-bis. Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.».
  3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «o quale magistrato assistente di studio della Corte di cassazione»;
   b) l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

  4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV
MISURE PROCESSUALI

Articolo 75.
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.»;
   b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;
   c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 76.
(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio).

  1 Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:
  «791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
  Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.
  Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.
  Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.
  Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.».

Articolo 77.
(Conciliazione giudiziale).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:
  «185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.»;
   b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

Articolo 78.
(Misure per la tutela del credito).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;
   b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 79.
(Semplificazione della motivazione della sentenza civile).

  1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

Articolo 80.
(Foro delle società con sede all'estero).

  1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
   a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
   b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
   c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

  2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.
  3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo V
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 81.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

  1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
  «Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).
  1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
   a) in tutte le udienze penali;
   b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

  2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 82.
(Concordato preventivo).

  1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

  2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».
  3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

Capo VII
ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

Articolo 83.
(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

  1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio».

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 84.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: «L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola «documento,» sono inserite le seguenti parole: «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;
   b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
  «1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
   c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole «salvo quanto disposto» sono aggiunte le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; allo stesso comma, stesso periodo, le parole «invitare le stesse a procedere alla» sono sostituite dalle seguenti parole: «disporre l'esperimento del procedimento di»; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.»; allo stesso comma, secondo periodo, le parole «L'invito deve essere rivolto alle parti» sono sostituite dalle seguenti parole: «Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato»; allo stesso comma, terzo periodo, le parole «Se le parti aderiscono all'invito,» sono soppresse;
   d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole «2 non si applicano» sono aggiunte le parole «I commi 1 e»; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;»;
   e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;
   f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»; al comma 2, dopo le parole «deposito della stessa» sono aggiunte le parole «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5,»;
   g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: «1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
   h) all'articolo 8, comma 1, le parole «il primo incontro tra le parti non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole: «un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta»;
   i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;
   l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;
   m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «Il verbale di accordo,» sono aggiunte le seguenti parole: «sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e»;
   n) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
  3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.»;
   o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.»;
   p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,»; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.»; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
  5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 85.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 86.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(Art. 74, comma 3, lettera b)

Allegato 2

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della Corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo 37
Magistrato assistente di studio 30 (ad esaurimento)

A.C. 1248-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     il numero 2 è sostituito dal seguente:
   «2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009»;

     al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    «b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;

   al comma 5:
    il primo periodo è soppresso e le parole: «Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
    «5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse».

  All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo,» sono inserite le seguenti: «le micro» e dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «, beni strumentali d'impresa»;
   al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche»;
   al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, secondo periodo»;
   al comma 7:
    alla lettera a), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»;
    alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;
    alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;

   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
   «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;
    al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
    al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le parole: «dal medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dello sviluppo economico».

   Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
   «Art. 3-bis. – (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). – 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
   2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio”».

  All'articolo 4:
   al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale»;

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226», le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   «3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni»;
   al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 del presente articolo», le parole: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme» e le parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «è versato»;
   al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali e per le imprese»;
   al comma 7, le parole: «del metano e dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «del metano e del GPL», le parole: «impianti di distribuzione carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le parole: «di metano» sono inserite le seguenti: «o di GPL», dopo le parole: «19 aprile 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013,» e dopo le parole: «7 agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «n. 6/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile 1992» e le parole: «paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99» sono sostituite dalle seguenti: «paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
    al secondo periodo, le parole: «Autorità per l'energia elettrica e del gas» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica e il gas»;
   al comma 4, le parole: «dal 1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2014», le parole: «valore di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma 3, primo periodo,» e le parole: «come definito al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come definito al comma 3»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   il comma 6 è soppresso;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE)».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»;
   al comma 3, le parole: «anni 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2014 e 2015» e le parole da: «recante» fino a: «accisa”,» sono soppresse;
   al comma 4, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali”.
   4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:
   “2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti”».

  All'articolo 7:
   al comma 1, capoverso «1», terzo periodo, le parole: «apporti di capitale dalle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «apporti di capitale delle imprese italiane»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   «1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
   1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 9:
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuale dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;
   il comma 3 è soppresso;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   «3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano per le città di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria»;
   il comma 4 è soppresso;
   al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

   Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
   «Art. 9-bis. – (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
   2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, e per quanto compatibili con il presente articolo.
   3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: “Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici”.
   4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), la parola: “attuatrici” è sostituita dalle seguenti: “responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici”;
    b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6”.
   5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.
   6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
   7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

   All'articolo 10:
    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica»;
    il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni»;
   il comma 2 è soppresso:
   al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali). – 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 12-bis.(Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale). – 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, dopo la parola: “quotate” sono inserite le seguenti: “nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
   b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
   “5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo”.
   Art. 12-ter. – (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati). – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   “17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  All'articolo 13:
   al comma 1, capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: “per favorire l'accesso alla rete internet” sono inserite le seguenti: “nelle zone rurali, nonché”»;
   al comma 2:
    alla lettera a), dopo la parola: «finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera b), prima della parola: «altresì» e dopo la parola: «scolastiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera c), capoverso, dopo le parole: «nomina il direttore generale dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo Statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti”»;
   dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica ‘Società dell'informazione’ che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni”»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
   2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
   2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati».
   Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
   «Art. 13-bis. – (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.
   2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro.
   3. Gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

  All'articolo 14:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
    al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All'atto della richiesta del documento unificato» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» e le parole da: «è riconosciuta al cittadino» fino a: «articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione, digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino»;
   dopo il capoverso «3-quater» è aggiunto il seguente:
   «3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

  All'articolo 16:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
    al capoverso «4-bis», dopo le parole: «pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
   «Art. 16-bis.(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche). – 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
     “7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime”;
    b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
     “2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo”».

  L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico). – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono inserite le seguenti: “conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015”;
   b) al comma 6, le parole: “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti: “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE”;
   c) al comma 7, le parole: “con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti”;
   d) al comma 15, dopo le parole: “dei servizi da queste erogate” sono aggiunte le seguenti: “, nonché avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
   e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
    “15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
    15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.
    15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
    15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome”».

  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 17-bis. – (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). – 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) sono destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
   b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”.

  Art. 17-ter. – (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese). – 1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID”.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
   “2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
   2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
   2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.
   2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
   2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
    a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
    b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
    c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale a cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
    d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
    e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
    f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”.

  3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 18:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole:
«dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano» sono inserite le seguenti: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali»;
   al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
   al comma 6, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «pre-esercizio» e le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
   «8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
   «8-bis. Al fine di predisporre il piano di edilizia scolastica di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.
   8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.
   8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
   8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali»;

   al comma 9:
    al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche» e dopo le parole: «manutenzione di reti viarie» sono inserite le seguenti: «e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»;
    al terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» e le parole: «l'ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;
    al quarto periodo, dopo le parole: «I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» e le parole: «Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» sono sostituite dalla seguente: «ANCI»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
   «9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali “6000 Campanili”»;
   al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.»;
   al comma 13, la parola: «milione» è sostituita dalla seguente: «milioni»;
   dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
    «14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo».

  All'articolo 19:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     al numero 2), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa verifica del CIPE sentito il NARS»;
     al numero 3), capoverso «8-bis», le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»;
    alla lettera b):
     al numero 1), capoverso, le parole: «può indire» sono sostituite dalle seguenti: «possa indire» e le parole: «può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»;
     al numero 2), capoverso «3-quater»:
     al primo periodo, dopo le parole: «contratto di finanziamento o» sono inserite le seguenti: «in mancanza» e dopo le parole: «della sottoscrizione o» è inserita la seguente: «del»;
     al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle seguenti: «rimanga valido»;
   al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 3:
    alla lettera a), capoverso «1», le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «del contratto di partenariato pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»;
    alla lettera b), capoverso «2», le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;
    alla lettera c), le parole: «Al fine di favorire» sono sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le parole: «pubblico privato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «pubblico-privato»;
    alla lettera d), le parole: «aiuti di stato.”» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato”».

  All'articolo 20:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;
   al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» e dopo le parole: «programma di interventi di sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,»;
   al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
   al comma 5, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
   «5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”;
    b) al comma 2:
     1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico”;
     2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico”;
    c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
     “2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo”;
    d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico”;
    e) al comma 2-ter, le parole: “alla metà del massimo” sono sostituite dalle seguenti: “al minimo”.
     5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
     5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»;
   alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».

  All'articolo 21:
   alla rubrica, le parole: «Differimento operatività garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento dell'operatività della garanzia».

  All'articolo 22:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «un tetto massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un limite massimo»;
    al secondo periodo, le parole: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni sul bilancio»;
    al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite dal seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma».

  All'articolo 23:
   al comma 1 è premesso il seguente:
   «01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: “il titolare persona fisica” sono inserite le seguenti: “o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione”»;
   al comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue giorni»;
   al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate».

  All'articolo 24:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «al comma 1, le parole: “d'intesa”» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, le parole: “d'intesa con”» e le parole: «sono sostituite dalle seguenti: “approva”» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: “è approvata”»;
    alla lettera b), capoverso «11», le parole: «e per i corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corrispettivi»;
   al comma 3, lettera b):
    al capoverso «4-bis»:
    al primo periodo, le parole
: «la riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento»;
    al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico»;
    al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sono sostituite dalle seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole: «non si incorra in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»;
    al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» è inserita la seguente: «medi»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:
    “3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione”».

  All'articolo 25:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo»;
   al comma 2, al primo periodo, le parole: «destinate agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «destinate a coprire gli oneri»;
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo parole: «dicembre 2012» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
    al secondo periodo, le parole: «del corrispondente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
   «5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ENAC, la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.
   5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
   «7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
     1) all'alinea, le parole: “, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,” sono soppresse;
     2) alla lettera a), le parole: “ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata” sono soppresse;
     3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;
    b) al comma 3, lettera a), le parole: “anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)” sono soppresse.
   8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: “L'amministratore unico” sono sostituite dalle seguenti: “L'organo amministrativo” e le parole: “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”;
    b) al secondo periodo, le parole: “Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012”;
    c) il terzo periodo è soppresso»;

   al comma 10, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge»;
   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
   «11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:
    a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
    b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
    c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
    d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008;
    e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

   11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale 372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale 372 “Telesina”. La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.
   11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “dagli autodromi,” sono inserite le seguenti: “dalle aviosuperfici,”. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: “di autodromi,” sono inserite le seguenti: “di aviosuperfici”. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: “, di aviosuperfici”. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché delle aviosuperfici”.
   11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
   11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

  All'articolo 26:
   al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) al comma 9-bis:
     1) al primo e al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
     2) al primo periodo, le parole: “ai migliori cinque anni del decennio” sono sostituite dalle seguenti: “al decennio”».

   Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
   «Art. 26-bis. – (Suddivisione in lotti). – 1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti”.
   2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.
   3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: “i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,”.

   Art. 26-ter. – (Anticipazione del prezzo). – 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

  All'articolo 28:
   al comma 1, dopo le parole: «amministrazione procedente o» sono inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,»;
   al comma 2:
    al primo periodo, la parola: «decadenziale» è sostituita dalla seguente: «perentorio» e le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
    dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo»;
    al comma 3, dopo le parole: «non emani il provvedimento nel termine» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,», le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data della medesima liquidazione» e dopo le parole: «dell'articolo 118» è inserita la seguente: «dello»;
    al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 117» sono inserite le seguenti: «del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,»;
    al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;
    al comma 8, le parole: «ed è altresì indicato» sono sostituite dalle seguenti: «, e sono altresì indicati»;
    al comma 9, le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis.»;
    al comma 10, le parole: «al detta» sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima»;
    al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti» e dopo le parole: «individuati al comma 10» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 29:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «i regolamenti ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
    il secondo periodo è soppresso.

  Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
  «Art. 29-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità). – 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto».

  All'articolo 30:
   al comma 1:
    alla lettera f):
    all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II,»;
    al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

  alla lettera g):
   al capoverso «4-bis»:
    alla lettera a), le parole: «siano state completate le parti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni» e le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione» sono soppresse;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale»;
    il capoverso 4-ter è soppresso;
    alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b) e d)sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
    il comma 2 è soppresso;
    al comma 3, le parole: «Ferma restando la» sono sostituite dalla seguente: «Salva»;
    dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1o agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza».

  All'articolo 31:
   al comma 4:
    alla lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»;
   al comma 5:
    al primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data del rilascio»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»;
    al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
   al comma 8, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
   «8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
   8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
   8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
   8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) di data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.
   8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
   8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli».

  All'articolo 32:
   al comma 1:
    alla lettera a) sono premesse le seguenti:
    «0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
    “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione”;
    0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: “definire” è sostituita dalle seguenti: “discutere in ordine ai” e dopo le parole: “con decreto del Presidente della Repubblica,” sono aggiunte le seguenti: “su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,”»;
   alla lettera a):
    al capoverso «3»:

    al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» sono sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» è inserita la seguente: «sia», dopo la parola: «committente» sono inserite le seguenti: «sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi» e le parole: «tipiche di un preposto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito»;
    dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;
    al capoverso «3-bis»:
    al primo periodo, le parole: «dieci uomini-giorno» sono sostituite dalle seguenti: «cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti» sono inserite le seguenti: «dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », la parola: «biologici,» è sostituita dalle seguenti: «mutageni o biologici, di amianto o di» e dopo le parole: «di cui all'allegato XI» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
     “1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”»;
   alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»:
    al primo periodo, le parole:
«sentita la Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione» e le parole: «settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»;
    al secondo periodo, la parola: «attestare» è sostituita dalla seguente: «dimostrare» e le parole: «di cui agli articoli 17, 28 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo»;
    al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
    alla lettera c), capoverso «5-bis», al primo periodo, le parole: «e addetti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli addetti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
    alla lettera d), capoverso «14-bis», sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;
   la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    «f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
    “11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti in esito alle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
    12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione”»;
   la lettera g) è sostituita dalla seguente:
    «g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
    “g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI”»;
   dopo la lettera g), è inserita la seguente:
    «g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”»;
   alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»:
   alla rubrica, le parole:
«temporanei e mobili» sono sostituite dalle seguenti: «temporanei o mobili»;
   al comma 1, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute», e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza»;
   al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza»;
   al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;
   al comma 7, le parole: «Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano»;
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   «7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    “3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

   7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  All'articolo 33:
   al comma 1, la parola: «altra» è soppressa;
   al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli Ufficiali di stato civile» fino a: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età,».

  All'articolo 35:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi»;
    il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:
    «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
    13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni».

  All'articolo 36:
   al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e dopo le parole: «per l'anno 2013» sono inserite le seguenti: «, per la».

  All'articolo 37:
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   «3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma».

  All'articolo 39:
   al comma 1:
    alla lettera b):

    al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi» sono soppresse;
    il numero 3) è soppresso;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
   1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 40:
   alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «per essere riassegnati» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»;
    al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata».

  All'articolo 41:
   al comma 1, capoverso «Art. 243»:
   i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   «1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
   2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste»;
   i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
   «5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
   6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali»;
   al comma 2:
    al capoverso «2-bis», secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
   al comma 3:
    alla lettera a), le parole: «e utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «, e utilizzate»;
    alla lettera b), capoverso «3», le parole: «devono essere rese conformi al test di cessione» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione», la parola: «rimuovono» è sostituita dalla seguente: «rimuovano» e la parola: «consentono» è sostituita dalla seguente: «consentano»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
   3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici»;
   al comma 4, la parola: «posizionati» è sostituita dalla seguente: «installati»;
   al comma 6, le parole: «e l'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «e all'avvio»;
   dopo il comma 6 sono inseriti seguenti:
   «6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.
   6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
   6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza»;
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   «7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale”.
   7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
   7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni”;
    b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni”;
    c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘le risorse geotermiche’ sono inserite le seguenti: “con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni”.
   7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:
    “e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni”».

  Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 41-bis . – (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). – 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
  2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
  4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.
  6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
  Art. 41-ter. – (Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo). – 1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché silos per i materiali vegetali”;
   b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
    “v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas”;
   c) alla lettera z), la parola: “: potenzialmente” è soppressa;
   d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:
   “kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
    kk-ter) Frantoi”.

  2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
    “v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato”;
   b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:
    “oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato”».

  All'articolo 42:
   al comma 1, alinea, le parole: «dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,»;
   al comma 2, alinea, le parole: «All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni,»;
   al comma 3, le parole: «non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione».

  Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
  «Art. 42-bis. – (Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità). – 1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.
  3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.
  Art. 42-ter. – (Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). – 1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:
   “14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai fini del conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”».

  All'articolo 43:
   al comma 1, le parole: «Al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Al terzo comma» e le parole: «I Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».

  All'articolo 44:
   alla rubrica, dopo le parole: «produzione di medicinali» sono aggiunte le seguenti: «nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica»;
   al comma 1, le parole: «Relativamente alle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente al personale delle aree»;
   al comma 2, le parole: «fra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: “Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali” sono sostituite dalle seguenti: “I medicinali”.
   4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:
    “5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.
    5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5”.
   4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:
    “5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5”».

  Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
  «Art. 45-bis. – (Abilitazione all'uso di macchine agricole). – 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.
  2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015».

  All'articolo 46:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   «1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'EXPO Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificatamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'EXPO Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
   1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.
   1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento “EXPO 2015” denominato “City Operations”, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.
   1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
   1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali».

  Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
  «Art. 46-bis. – (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999). – 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

  All'articolo 47:
   al comma 1, lettera a), le parole: «dell'Autorità di Governo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di Governo delegata».

  Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
  «Art. 47-bis. – (Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). – 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) le parole: “è composta da dodici membri” sono sostituite dalle seguenti: “è composta da dieci membri”;
    2) dopo le parole: “quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,” sono inserite le seguenti: “anche in quiescenza,”;
    3) le parole: “due fra i professori di ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “e uno scelto fra i professori di ruolo”;
    4) le parole: “e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici” sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    “2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza”.

  2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.
  3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso».

  All'articolo 48:
   al comma 1:
    le parole: «Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:»;
    al capoverso «Art. 537-ter»:
    al comma 1, le parole: «ovvero contrattuale,» sono soppresse;
    al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»;
    al comma 3, le parole: «I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1».

  All'articolo 49:
   al comma 1 è premesso il seguente:
   «01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2013”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   «2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “rilevati dai modelli CE” sono sostituite dalle seguenti: “trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005”».

  Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 49-bis. – (Misure per il rafforzamento della spending review). – 1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.
  3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.
  4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:
   a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;
   b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
  6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.
  7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.
  Art. 49-ter. – (Semplificazioni per i contratti pubblici). – 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  Art. 49-quater. – (Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa) – 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».

  L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
  «Art. 50. – (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 28:
    1) al primo periodo, le parole: “e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente: “dovute”;
    2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.”;
   b) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
    “28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore”;
   c) dopo il comma 28-ter sono inseriti i seguenti:
    “28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.
    28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.
    28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni”.

  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
  3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella Gazzetta Ufficiale».

  Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
  «Art. 50-bis. – (Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.
  3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
   e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;
   f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

  4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “e quelle da questi ultimi ricevute” sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole: “e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità” sono soppresse;
   c) al terzo periodo, le parole: “ed al secondo” sono soppresse.

  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.
  6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

  All'articolo 51:
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770».

  Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
  «Art. 51-bis. – (Ampliamento dell'assistenza fiscale) – 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
  4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma».

  All'articolo 52:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 1):
     al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: «assolvere» è sostituita dalla seguente: «eseguire»;
     al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: «valutazione della solvibilità del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «solvibilità del contribuente, valutata»;
    alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
    alla lettera f), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
    alla lettera g), capoverso, alinea, le parole: «dell'articolo 563» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 499»;
    alla lettera h), le parole: «“comma 1”» sono sostituite dalle seguenti: «“comma 1,”»;
   alla lettera l):
    al numero 2), capoverso «b)», le parole: «che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene»;
    al numero 3), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
    dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
    «m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”»;

   al comma 2, la parola: «quinques» è sostituita dalla seguente: «quinquies»;

   al comma 3, le parole: «dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti».

  All'articolo 54:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente».

  Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 54-bis. – (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) – 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) alla lettera d), le parole: “e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e”;
    2) alla lettera e), dopo le parole: “esprime pareri facoltativi” sono inserite le seguenti: “, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,”;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    “2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e)”;
   c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica”.

  Art. 54-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) – 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la parola: “segnalazione” sono inserite le seguenti: “della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica”;
   b) al comma 3, le parole: “delle amministrazioni e degli enti interessati” sono sostituite dalle seguenti: “della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.”».

  All'articolo 56:
   al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «quella del sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quella di cui al sesto periodo»;
   al comma 2, le parole: «e 495, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 495 dell'articolo 1 della legge».

  Dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 56-bis. – (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). – 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  2. A decorrere dal 1o settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.
  3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.
  4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei princìpi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.
  5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
  6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.
  8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.
  12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto periodo è soppresso;
   b) al sesto periodo, le parole: “, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari” sono soppresse.

  Art. 56-ter. – (Piani di azionariato). – 1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1».

  All'articolo 57:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) »;
    alla lettera e), le parole: «e assegni di ricerca post-doc» sono sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»;
    alla lettera f), le parole: «nell'ottica di Horizon 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon 2020»;
    alla lettera i), le parole: «vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB» sono sostituite dalle seguenti: «assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)»;
    dopo la lettera l) è inserita la seguente:
    «l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti»;
   al comma 2, le parole: «nel Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel FAR».

  Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
  «Art. 57-bis. – (Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). – 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5».

  All'articolo 58:
   al comma 2, le parole: «Fondo per il funzionamento delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali» e le parole: «Fondo ordinario degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»;
   al comma 3, le parole: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo»;
   al comma 6, le parole: «ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» e dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   «7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto».

  L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi). – 1. Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
  2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
   a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
   b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia d'origine, con esclusione delle università telematiche.
  5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
   a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
   b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
   c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

  6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
  8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.
  9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – (Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli). – 1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.
  2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:
   a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;
   b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;
   c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;
   d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
   e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;
   f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;
   g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;
   h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;
   i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;
   l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

  3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di “Fondazione per il merito e il diritto allo studio”.
  4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015».

  All'articolo 60:
   al comma 1 è premesso il seguente:
   «01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»;
   al comma 1, le parole: «e della legge 7 agosto 1990, n. 245,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,»;
   al comma 2, le parole: «della attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività amministrative» e le parole: «(ANVUR) e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e della ricerca (ANVUR)»;
   il comma 3 è sostituito dai seguenti:
   «3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.
   3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, le parole: “in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
   3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 61:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole da: «Agli oneri» fino a: «dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;
   alla lettera e):
    al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;
    al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,» sono soppresse.

  All'articolo 63:
   al comma 3:
    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;
    la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

  All'articolo 64:
   al comma 1:
    all'alinea, la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «necessari»;
    alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingua» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue».

  All'articolo 65:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»;
    il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»;
   al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica».

  All'articolo 67:
   al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice ausiliario è nominato per la durata» e le parole: «e può essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili».

  All'articolo 68:
   al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosità».

  All'articolo 69:
   al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»;
   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato».

  All'articolo 71:
   al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» è sostituita dalla seguente: «e propone».

  All'articolo 73:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 », le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»;
    al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano»;
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;
   al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano»;
   al comma 4:
    dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»;
    al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni,» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;
   al comma 5:
    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»;
    al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» è sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   «5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»;
   dopo il comma 12 è inserito il seguente:
   «12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo stage di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15»;
   al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»;
   al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito».
   La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione».

  L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
  «Art. 74. – (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) – 1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio”;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione”.

  2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.
  4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
  5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.
  6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo».

  All'articolo 75:
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 76:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo V del libro quarto del codice»;
    al capoverso «791-bis»:
     le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»;
    al primo comma:
     al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi»;
     al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»;
     al quarto periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
    al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
    al terzo comma, la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato» e le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis»;
     al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
    al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;
    alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista».

  All'articolo 77:
   al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»:
    le parole: «185-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»;
    al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,»;
    il secondo periodo è soppresso;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice».

  All'articolo 78:
   al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» è sostituita dalle seguenti: «l'udienza».

  All'articolo 79:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
  “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione”».

  L'articolo 80 è soppresso.
  All'articolo 82:
   al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica»;
   al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» sono inserite le seguenti: «primo periodo, del»;
   al comma 3, capoverso:
    al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al sesto comma»;
    all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: «”»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220».

  All'articolo 83:
   al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

  All'articolo 84:
   al comma 1:
    alla lettera a) sono premesse le seguenti:
    «0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
     “a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”;
     0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
     “1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”»;
   alla lettera b):
    il capoverso «1» è rinumerato come capoverso «1-bis»;
    al medesimo capoverso «1»:
    al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»;
    dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;
   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    «c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
     “2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”»;
    dopo la lettera c) è inserita la seguente:
    «c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
     “2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
     “4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
    c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
    d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
    e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
    f) nei procedimenti in camera di consiglio;
    g) nell'azione civile esercitata nel processo penale”»;
   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
     “5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto”»;
    alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse;
    dopo la lettera f) è inserita la seguente:
    «f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
     “2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”»;
   alla lettera g):
    all'alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;
    al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2»;
    la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    «h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: “non oltre quindici” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre trenta” e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”»;
    alla lettera i), il capoverso «5» è rinumerato come capoverso «4-bis»;
    la lettera l) è sostituita dalla seguente:
    «l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
     “1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13”»;
    la lettera m) è sostituita dalla seguente:
    «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico”»;
    la lettera n) è sostituita dalla seguente:
    «n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
    “Art. 13. – (Spese processuali). – 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
    2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
    3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri”»;
   alla, lettera o), capoverso «4-bis» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
   la lettera p) è sostituita dalla seguente:
   «p) all'articolo 17:
    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
     a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
     b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
     c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
     d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;
    2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
    “5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
    5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”».

  Dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:
  «Art. 84-bis. – (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). – 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
  “12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”».

  All'articolo 85:
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»;
   al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare».

  Prima dell'allegato A è inserita la seguente tabella:

«Tabella 1
(Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI
  ABRUZZO 4.000.000  
  BASILICATA 2.000.000  
  CALABRIA 13.000.000  
  CAMPANIA 18.000.000  
  EMILIA-ROMAGNA 7.000.000  
  FRIULI VENEZIA GIULIA 2.500.000  
  LAZIO 14.000.000  
  LIGURIA 4.000.000  
  LOMBARDIA 15.000.000  
  MARCHE 3.000.000  
  MOLISE 2.000.000  
  PIEMONTE 9.000.000  
  PUGLIA 12.000.000  
  SARDEGNA 5.000.000  
  SICILIA 16.000.000  
  TOSCANA 10.000.000  
  UMBRIA 2.500.000  
  VALLE D'AOSTA 1.000.000  
  VENETO 10.000.000  
TOTALE NAZIONALE . . . 150.000.000  
             ».

  L'allegato A è sostituito dal seguente:

«Allegato A
(Articolo 74, comma 5)
“ Allegato 2
(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione 1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Presidente di sezione della Corte di cassazione 54
Consigliere della Corte di cassazione 303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo 67

            ”».

A.C. 1248-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
  01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole;
1. 14. Taricco, Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo.
1. 33. Lupo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: presente decreto fino alla fine del comma con le seguenti: legge di conversione del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
   a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese anche tramite:
    1) l'aggiornamento in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese i fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
    2) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita «normale» attesa graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito;
    3) l'incremento su tutto il territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
    4) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi quali società di leasing, factoring, assicurazioni, OICR con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di mini bond emessi da PMI non quotate;
    5) la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia; inclusa la possibilità di ottenere la garanzia su portafogli di crediti costruiti in modo omogeneo e di cui sia nota la perdita attesa «normale»;
    6) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento, attraverso una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;
    7) misure volte a trasferire quote di risorse non impegnate dai fondi strutturali europei relativi alla programmazione 2007-2013 e dai nuovi fondi relativi alla programmazione 2014-2020, sul Fondo di garanzia ovvero su nuovi strumenti di garanzia del credito ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento del consiglio europeo 1083/2006;
    8) il rafforzamento degli strumenti esistenti al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi;
   b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
1. 23. Gutgeld, Causi, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: anche.
1. 11. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 49. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: che tengano anche conto dell'attitudine delle imprese a rispettare i piani di restituzione di pregressi finanziamenti.
1. 16. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4 con il seguente:

  4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica per il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese.
1. 47. Castelli, Fantinati, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. misure volte a garantire la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione.
1. 17. Guidesi, Allasia, Invernizzi, Matteo Bragantini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. garantire una quota di interventi di garanzia in favore del microcredito ai sensi dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 48. Castelli, Fantinati, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: alle operazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: esclusivamente alle sole operazioni finanziarie che hanno ad oggetto investimenti strettamente finalizzati alla produzione o allo scambio di beni e/o servizi.
1. 203. Mannino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

  b-ter) assicurare la possibilità di alimentare il Fondo con contributi versati da cittadini singoli e/o associati.
1. 202. Mannino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Governo presenta, entro il 31 dicembre 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
1. 64. Busin. 
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.
*1. 15. Rondini.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 37. Gagnarli.

  Sopprimere il comma 4.
**1. 46. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Sopprimere il comma 4.
**1. 201. Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Lacquaniti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. L'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo.
1. 13. Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi, Invernizzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
1. 18. Allasia, Invernizzi, Borghesi, Guidesi, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: ai professionisti aggiungere le seguenti: di età non superiore ai 40 anni.
1. 200. Fantinati, Crippa, Sorial, Caso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. I soggetti interessati all'acquisizione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzati per finalità istituzionali, possono fare richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a mezzo di posta elettronica certificata.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ismea pubblica le richieste di acquisizione dei terreni di cui al comma 1 sul proprio sito internet.
  3. Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, avvia la dismissione attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
  4. Nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito dal comma 3 si ritiene accolta l'offerta inviata, salvo il caso in cui dovessero essere ricevute ulteriori offerte in aumento per la medesima porzione di terreno agricolo e a vocazione agricola, ritenendosi accolta l'offerta di maggior valore purché pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del comma 3.
1. 03. Faenzi.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al sistema produttivo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ad uso produttivo.
2. 200. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: di tutti i settori economici.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti: nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.
*2. 16. Rondini.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: di tutti i settori economici.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti: nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.
*2. 33. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, con priorità di accesso alle imprese innovative.
2. 34. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché soluzioni hardware e software.
2. 6. Palmieri, Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di applicazioni dedicate alle transazioni commerciali e applicativi gestionali aziendali.
2. 27. Mucci.

  Al comma 2, dopo le parole: sono concessi, aggiungere le seguenti: dal 1o settembre 2013 ed.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 3.
2. 19. Allasia, Invernizzi, Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dalle banche e dagli intermediari fino a: di cui al comma 7 con le seguenti: dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente:
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 5 con le seguenti: del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le richieste di finanziamento devono pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione e la valutazione delle suddette richieste non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.”;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare con le seguenti: per l'intero ammontare;
   sopprimere il comma 7;
   al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 25. Cancelleri.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dalle banche e dagli intermediari fino a: di cui al comma 7 con le seguenti: dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente:
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 5 con le seguenti: del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le richieste di finanziamento devono pervenire al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Per far fronte alle temporanee esigenze preposte all'attuazione del presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da collocare presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e nei limiti dell'autorizzazione di spesa si cui al comma 8.;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare con le seguenti: per l'intero ammontare;
   sopprimere il comma 7;
   al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2016.
2. 24. Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, purché garantiti da banche.

  Conseguentemente:
   al comma 7, alinea, dopo le parole:
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;
    aggiungere, in fine, il seguente comma:
    8-ter. I decreti di cui al presente articolo sono adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 51. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 5, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

  Conseguentemente, al comma 8-bis, dopo le parole: imprese agricole aggiungere la seguente:, agroindustriali.
2. 55. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 5, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
2. 20. Allasia, Invernizzi, Guidesi.

  Al comma 5, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti:, entro 60 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
2. 60. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5, dopo le parole: al presente articolo aggiungere le seguenti:, prevedendo meccanismi premiali per le imprese che incrementano il livello occupazionale.
2. 32. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo può aggiungere le seguenti:, qualora si renda necessario,
2. 17. Rondini.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: sono disciplinate aggiungere le seguenti:, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
2. 12. Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti aggiungere le seguenti: e Poste italiane S.p.a.
2. 30. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 7, alinea, dopo la parola: stipulano aggiungere le seguenti:, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
2. 61. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 61.

  Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:
   c) all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 21 per cento».
2. 54. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ragosta, Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8.1. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2 alle imprese beneficiare sono da queste restituite, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi in un Paese non appartenente all'Unione europea, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione.

  8.2. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa è sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste al comma 8.1.
2. 31. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas, Terzoni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. 15. Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Chiunque può destinare, su base volontaria, un contributo a favore del Fondo di garanzia a favore delle piccole imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.
   2. Le risorse del comma 1 sono destinate al sostegno della microimprenditorialità.
   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2.
2. 02. Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 13:
   sopprimere le parole:
a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
3. 11. Allasia.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 13, sostituire le parole da: 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE fino alla fine del comma con le seguenti:. Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
3. 10. Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
   1. Agli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e per il finanziamento di tecnologie che consentano transazioni commerciali elettroniche, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.
3. 5. Mucci.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del presente articolo.
3. 2. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 4, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «1-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste solo, per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restano nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013.»
3. 04. Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, prioritariamente alla fine del comma con le seguenti: che rispettino i piani di rientro concordati.
3-bis. 200. Rondini.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
*4. 30. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Sopprimere il comma 1.
*4. 16. Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per i soli clienti domestici con le seguenti: Per i soli clienti aventi diritto alla compensazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 1. Pisicchio.

  Al comma 1, dopo le parole: Per i soli clienti domestici aggiungere le seguenti: e le utenze relative alle attività del servizio pubblico.
4. 31. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Sopprimere il comma 7.
4. 22. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. In favore delle Regioni confinanti con Stati esteri è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 17. Allasia, Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
   «14-bis. Nei settori regolati, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta spetta in via esclusiva all'Autorità, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, sentita l'Autorità di regolazione competente.»
4. 3. Boccadutri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
   «1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
   a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
   b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
   c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.»
*4. 21. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
  «1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
   a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
   b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
   c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.»
*4. 33. Squeri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990».
4. 23. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.
4. 24. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
  2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
  3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.
  5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.
4. 02. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 24. Corsaro.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 61, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) sostituire 12,6 per cento con 12,7;
   alla lettera b) sostituire 11,6 per cento con 11,7;
   alla lettera e) sostituire 10,6 per cento, con 10,7;
   alla lettera d) sostituire 9 per cento, con 9,2;
   alla lettera e) sostituire 8 per cento, con 8,2.
5. 49. Fantinati, Crippa, Caso, Castelli, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Sorial, Currò, Cariello, Cozzolino, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Per l'anno 2014 è disposta una riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pari ad un importo complessivo di 30 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
5. 27. Corsaro.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
   c-ter) Istituto di credito e assicurazioni.
5. 50. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 42. Gianluca Pini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, al termine del medesimo comma 16, sono aggiunte le parole: «La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è soppressa”.
   all'articolo 61, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) quanto a 50 milioni per il 2015 e 25 milioni dal 2016, nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 67. Zaratti, Zan, Pellegrino, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'addizionale non si applica ai consorzi ed alle società consortili di imprese, che nel loro statuto indicano di non avere scopo di lucro.».
5. 37. Abrignani.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61,

  Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
5. 34. Allasia, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, sostituire le parole: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti.
5. 55. Crippa, Fantinati, Castelli, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai fini di una piena e corretta applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, a partire dal 1o gennaio 2014, i finanziamenti, le misure di sostegno e gli incentivi pubblici sono riservati esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili così come definite dall'articolo 2, lettere a) e b) della direttiva medesima.
  8-ter. Nelle more di una complessiva ridefinizione del regime di sostegno alle fonti energetiche finalizzata alla esclusione dagli incentivi di tutte le fonti energetiche non rinnovabili assimilate, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge, a condizione che entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge i soggetti che beneficiano dei sostegni alla produzione di energia da fonti energetiche assimilate – ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 29 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate – definiscano e attuino un piano di investimenti, di durata equivalente alla durata delle convenzioni in essere, in energie rinnovabili come definite dall'articolo i della direttiva 2009/28/CE, che preveda a tal fine l'investimento di una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse ricevute a titolo di incentivo o sostegno a far data dal 1o gennaio 2014.
5. 52. Crippa, Sorial, Fantinati, Castelli, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sia progressivamente ridotto fino alla fine del periodo, con le seguenti: è ridotto del 60 per cento.
5. 45. Crippa, Fantinati, Castelli, Da Villa, Sorial, Currò, Dadone, Cozzolino, Cariello, D'Incà, Vallascas, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:, con provvedimento da adottare entro 60 giorni con le seguenti:, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con provvedimento da adottare entro 120 giorni.
5. 53. Crippa, Fantinati, Castelli, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 19. Zolezzi, Crippa, Fantinati, Mucci, Della Valle, Vallascas, Da Villa, Prodani, Petraroli, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 200. Pellegrino, Zaratti, Zan, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Migliore, Kronbichler.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.
5. 201. Busto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:
   a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio lino a 1 MW di potenza;
   b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.
5. 202. Pilozzi, Zan, Zaratti, Lacquaniti, Ferrara, Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «a livelli di consumo» fino a: «attività d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa superiore alla soglia minima del 35 per cento. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2013.»

  5-ter. In attuazione del comma 5-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, emana un decreto ministeriale di riforma degli oneri generali di sistema a beneficio di un sistema di prelievo più equilibrato tra categorie di utenti.
5. 32. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7.1. Ai fini di riconoscere gli investimenti privati in interconnessioni elettriche ad altissima tensione (AAT), in grado di ridurre al minimo le perdite per la rete di trasmissione nazionale, decongestionare la stessa e rendere maggiormente fruibili per il Paese i flussi di importazione dall'estero, la tipologia di contratto definita con la lettera j) dell'articolo 2, comma 2.2, dell'Allegato A – TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non è soggetta, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45, 46, 48, 73 dell'Allegato A – TIT Delibera 111/06.
5. 205. Bernardo.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

  7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare di anno in anno, a decorrere dal 1o gennaio 2013, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui all'articolo 2, comma 144, tabella 2, punto 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, anziché quello di cui al punto 6 della medesima tabella 2 per gli impianti a certificati verdi e per un incremento del 15 per cento della tariffa di cui all'articolo 2, comma 145, tabella 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa omnicomprensiva. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2015, la producibilità massima attesa determinata ai sensi del presente comma viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento a decorrere dal 2015. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al GSE.
5. 203. Alfreider, Schullian, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di perseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza e l'impiego di combustibili ad alta valenza ambientale si stabilisce che la riduzione di cui al presente comma non si applichi per gli impianti operanti in assetto cogenerativo e la cui generazione sia destinata, principalmente, ad alimentare, siti industriali, artigianali, dei servizi, complessi produttivi, attività industriali collegate e con forte propensione all'esportazione, anche indirettamente per il tramite di società partecipate.
5. 204. Pilozzi, Zaratti, Zan, Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
*5. 31. Di Gioia, Librandi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
*5. 41. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Modifiche all'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). – 1. All'Articolo 17-decies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguenti periodo: «Ai fini delle disposizioni contenute nel presente comma, i veicoli della categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6e e L7e, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), si intendono appartenenti alla categoria L.»
5. 0200. Bergamini.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 2. Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
6. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, qualora gli stessi soggetti fino alla fine del comma.
6. 7. Parentela.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Matteo Bragantini.

  Sopprimerlo.
*7. 16. Corsaro.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ad imprese italiane con le seguenti parole: alle piccole e medie imprese italiane.
7. 7. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di imprese miste aggiungere le seguenti parole: tra imprese italiane e imprese locali.
7. 2. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: finanzino imprese miste aggiungere le seguenti parole: già realizzate o.
7. 4. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: promuovano lo sviluppo aggiungere le seguenti parole: sostenibile.
7. 3. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Tali crediti agevolati possono essere concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privati, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.
7. 10. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 5. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota del fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane, fino a una concorrenza massima del 10 per cento, e per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste, per promuovere lo sviluppo sostenibile degli interventi e del microcredito.
7. 8. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: istituti di credito aggiungere la seguente: che gestiscono flussi finanziari, raccolti con strumenti quali i fondi comuni per sostenere organizzazioni che lavorano nel campo dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura e della cooperazione internazionale.
7. 9. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: miste aggiungere le seguenti: esclusivamente al fine di realizzare progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge.
7. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese italiane devono garantire: una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei PVS e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali; finalizzare l'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese; adottare i princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite; seguire le linee guida OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali; far rispettare le norme internazionali sul lavoro in termini di sicurezza sul lavoro e retribuzioni e rispetto dell'ambiente.
7. 6. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2 alle imprese beneficiarie sono da queste restituite, in caso di delocazione degli impianti produttivi in un Paese straniero, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione.
  1-ter. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli eventi diritto, la procedura stessa è sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste al comma 1-bis
7. 11. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle “Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali” e dalla risoluzione n. 2010/2203 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali dei diritti umani.»
7. 12. Marcon, Scotto, Melilla, Fava, Boccadutri.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  «3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate al Fondo di cui all'articolo 6 per la concessione, attraverso il microcredito, di prestiti agevolati a sostegno di progetti caratterizzati da politiche di sostenibilità ambientale degli stessi e particolarmente rivolti a reintegrare nella società i disoccupati, le persone residenti in aree svantaggiate e le donne che intendano avviare una microimpresa e i membri di minoranze etniche. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.»
8. 1. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tacconi, Grande, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Brugnerotto, Cozzolino.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti alla cultura per il tema protezione, conservazione, promozione turistica del patrimonio culturale, allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
9. 9. Mucci.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis. 200. Tofalo.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
10. 200. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, sostituire le parole: del collegamento con le seguenti: delle sessioni.
10. 4. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali.
  2-bis. Nel caso di offerte di accesso ad internet al pubblico da parte di pubbliche amministrazioni, sono favoriti standard unici di identificazione, adottati anche ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155. Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti e non falsare la concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta un regolamento che disciplina le modalità ed i limiti di tali offerte, in particolare delle offerte gratuite e non limitate all'accesso ai siti internet istituzionali.
10. 1. Palmieri, Centemero.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici da parte degli operatori commerciali.
10. 13. Mucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.»
10. 11. Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
   b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
  «1-bis) Per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
   c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
   d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100,00 euro ogni 1.000 utenti».
10. 9. Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla lettera n), dopo le parole: «essere utilizzati tramite tale dispositivo», sono aggiunte le seguenti: «qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica.»
10. 12. Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali). – 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, sono da qualificarsi come contributi in conto capitale, di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
   2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 174.
10. 01. Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali). – 1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.
   2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 174.
10. 02. Caparini.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
11. 200. Corsaro.

  Sopprimerlo.
11. 5. Corsaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Norme in favore degli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi). – 1. Gli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 73. – 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato.
  2. Il compenso di cui al comma 1 spetta, per ciascun fonogramma e in egual misura, al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. Le modalità di determinazione e di corresponsione del compenso nonché le informazioni e le documentazioni, in formato digitale, che gli utilizzatori dei fonogrammi sono tenuti a consegnare al fine di consentire la ripartizione del compenso tra i rispettivi aventi diritto sono stabiliti mediante accordi generali e periodici stipulati fra i medesimi utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato.
  2-bis. In caso di mancata definizione degli accordi di cui al comma 2, il contenuto dei medesimi è determinato con la procedura di cui all'articolo 4 del D.Lg. Lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
  2-ter. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi del comma 1 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione in favore del produttore di fonogrammi.
  3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
  Art. 73-bis. – 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.
  2. Si applicano a tale compenso le disposizioni di cui all'articolo 73.
  3. Sono conseguentemente abrogati: l'articolo 23 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 settembre 1975; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 1976; gli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.»
11. 05. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici).
  1. Per il periodo di imposta 2014 e 2015, alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto per le spese relative a strutture situate nel territorio italiano, non oltre un importo pari a 500 mila euro per ciascuna azienda. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg», sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
11. 013. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici).
   1. Per il periodo di imposta 2014, alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa, è riconosciuto un credito di imposta nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg», sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
11. 014. Battelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis.(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28). – 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, lettera a), le parole: «, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori,» sono soppresse;
    2) al comma 2, le lettere a) e d) sono soppresse;
    3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
     «4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.»;
   b) gli articoli 10 e 11 sono abrogati.

  2. Le risorse già destinate agli incentivi alla produzione cinematografica ai sensi delle norme di cui al comma 1 sono assegnate, a far tempo dal 1 gennaio 2014, al Fondo di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e finalizzate al sostegno diretto dello Stato di opere difficili, di opere a basso costo e di opere sperimentali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso delle opere difficili, a basso costo e sperimentali ai benefici di cui al presente articolo.
11. 017. Orfini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

ART. 11-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono da qualificare fino alla fine del comma con le seguenti: non sono da qualificarsi come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e non partecipano alla formazione del reddito dell'emittente.
11-bis. 200. Pilozzi, Marcon, Paglia, Melilla.

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 7 milioni.
12. 3. Pesco.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 3 milioni di euro, confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 66,2 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al presente comma.
12. 2. Barbanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro il 1o gennaio 2014 il bene denominato: «Castello di Miramare» è trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale è autorizzata a trasferire il medesimo bene al Comune di Trieste.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, finalizzato a consentire il trasferimento al Comune di Trieste del bene denominato «Castello di Miramare» e a garantire al Comune stesso le risorse per la gestione del Bene.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo.
12. 4. Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nei settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.
  2. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.
  3. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
12. 01. Grassi.
(Inammissibile)

ART. 12-bis.

  Sopprimerlo.
12-bis. 200. Fraccaro.

ART. 12-ter.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12-ter. – (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati). – 1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:
  «13-bis. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento di cui al comma 10, ultimo periodo, una quota annua sino all'importo massimo di 150 milioni a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
12-ter. 0200. Balduzzi, Andrea Romano, De Mita, Librandi, Gitti, Mazziotti Di Celso, Fauttilli.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: e funge da comitato di indirizzo per l'Agenzia per l'Italia digitale.
13. 37. Liuzzi, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, una relazione sul quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro stato di avanzamento e delle tempistiche previste per la piena attuazione e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.
13. 13. Guidesi.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti:, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
13. 14. Guidesi.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: organismo consultivo permanente composto aggiungere le seguenti:, a titolo gratuito,
13. 16. Guidesi.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università con le seguenti: soggetti di comprovata esperienza, almeno decennale, che abbiano partecipato a tavoli tecnici sia nazionali che internazionali per la definizione delle norme e delle specifiche tecniche sui dati e sulla loro gestione e condivisione; che abbiano esperienza operativa in progetti specifici nazionali ed internazionali sulla gestione dei dati; che abbiano esperienza sia nel pubblico che nel privato e che siano vincitori di concorso o selezione pubblica nella pubblica amministrazione, nell'università e nella ricerca da non meno di 5 anni.
13. 42. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: esperti in materia di innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: che siano in possesso dell'abilitazione NOS (nulla osta di sicurezza) non inferiore al livello SEGRETO/NATO-UE.
13. 43. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: e da esponenti delle imprese private e delle università con le seguenti:, da esponenti delle imprese private e delle università e da esponenti delle associazioni di categoria operanti nel settore.
13. 1. Palmieri, Centemero.

  Al comma 1 capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: e delle università con le seguenti:, delle associazioni della società civile operanti nel settore e delle università.
13. 2. Palmieri, Centemero.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: e delle università con le seguenti: delle associazioni operanti nel settore, delle università, delle ONLUS e portatori di interessi diffusi.
13. 6. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole da: per l'attuazione fino a: Presidenza del Consiglio dei Ministri con le seguenti: che, di concerto con i componenti della cabina di regia, provvede all'attuazione dell'agenda digitale. Il Commissario del Governo è tenuto a riferire alle Commissioni parlamentari competenti in materia, ogni tre mesi.
13. 38. Liuzzi, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale è tenuto a riferire alla Commissioni parlamentari competenti in materia ogni 3 mesi sullo stato di attuazione dei piani dell'Agenda digitale.
13. 5. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: della cabina di regia aggiungere le seguenti: e della struttura di missione.
13. 15. Guidesi.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana esercitano il loro ruolo consultivo a titolo gratuito.
13. 41. Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
13. 3. Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

  e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni cui è preposta l'Agenzia non può fare ricorso ad incarichi e collaborazioni esterni a titolo oneroso.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e per le collaborazioni esterne.
13. 36. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato l'articolo 160 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.”.
13. 18. Caparini.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 3-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: all'atto di richiesta del documento unificato.
14. 1. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le parole: « , a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione.»
14. 2. Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Marco Meloni, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Mosca, Basso, Quintarelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – (Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione).

  1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «8-ter. Gli account e servizi on-line della pubblica amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio account anche tramite carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica e, in futuro, tramite documento unificato.
  8-quater. Per consentire alle pubbliche amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica e, in futuro, tramite documento unificato, le disposizioni del comma 8-ter del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
14. 02. Kronbichler, Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

ART. 15.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi preesistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi tra l'altro pozzetti, cavidotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, lo stesso operatore ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.
15. 3. Caparini.
(Inammissibile)

ART. 17.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: entro aggiungere: e non oltre.
17. 6. Di Vita.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

  a-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 7, le parole: «contenuti del FSE e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché».
17. 11. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte in fine, le parole: «da emanarsi entro il 30 settembre 2013».
17. 9. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17. 200. Cecconi, Castelli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 15-quater, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta dati a fini di programmazione sanitaria nazionale.
17. 8. Gigli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 15-quinquies, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: 2 milioni di euro per il 2015
17. 5. Mantero.

ART. 18.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: lavori aggiungere le seguenti: per i quali l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ovvero è stata disposta la consegna dei lavori in via di urgenza secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
18. 26. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
18. 200. Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari aggiungere le seguenti: con priorità per i servizi di trasporto pendolari, prevedendo l'aumento del numero delle corse degli orari di maggior sovraffollamento e/o l'aumento del numero dei vagoni.
18. 21. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari aggiungere le seguenti: ivi compresi adeguamenti del materiale rotabile ed incentivazioni tariffarie per consentire il trasporto di biciclette e mezzi di trasporto similari ad emissione zero.
18. 32. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie con le seguenti: sulla Strada statale 115 Sud occidentale sicula e sull'Autostrada A19 Palermo-Catania.
18. 203. Mannino, Cancelleri, Di Benedetto, Di Vita, D'Uva, Lorefice, Marzana, Nuti, Rizzo, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie con le seguenti: sui viadotti e sulle gallerie della Strada statale 115 Sud occidentale sicula e dell'Autostrada A19 Palermo-Catania.
18. 201. Mannino, Cancelleri, Di Benedetto, Di Vita, D'Uva, Lorefice, Marzana, Nuti, Rizzo, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sulle infrastrutture viarie aggiungere le seguenti: e ferroviarie.
18. 202. Mannino, Cancelleri, Di Benedetto, Di Vita, D'Uva, Lorefice, Marzana, Nuti, Rizzo, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ponti e gallerie aggiungere le seguenti:, il ripristino della piena funzionalità della linea ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela.
18. 204. Mannino, Cancelleri, Di Benedetto, Di Vita, D'Uva, Lorefice, Marzana, Nuti, Rizzo, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ponti e gallerie aggiungere le seguenti:, il ripristino del ponte crollato tra le stazioni di Piano Carbone e Niscemi sulla linea ferroviaria Lentini-Gela.
18. 205. Mannino, Cancelleri, Di Benedetto, Di Vita, D'Uva, Lorefice, Marzana, Nuti, Rizzo, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Pedemontana Veneta aggiungere le seguenti: Salerno-Reggio Calabria.
18. 10. Nardi, Quaranta, Aiello, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Tangenziale Esterna Est di Milano aggiungere le seguenti: e la tratta 3 Collegno-Rivoli della linea 1 della Metropolitana di Torino.
18. 84. Catalano Liuzzi, Dell'Orco, Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Tangenziale Esterna Est di Milano aggiungere le seguenti: e l'ampliamento del tratto tangenziale della città di Bologna e del tratto autostradale compreso nell'area urbana.
18. 206. Dell'Orco, Spadoni, Dall'Osso, Ferraresi, Sarti, Paolo Bernini, Mucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è destinato per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e dall'articolo 1, punto V, delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).
  2-ter. È, altresì, istituito una dotazione finanziaria aggiuntiva, a valere sul Fondo di cui al comma precedente, di 50 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a finanziare progetti pilota innovativi quinquennali per la manutenzione ordinaria del territorio montano ed appenninico, classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, operanti nel precitato territorio montano ed appenninico nazionale. Le risorse sono gestite dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone per le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi. A partire dal 2015 l'individuazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, è rinviata a successiva norma del finanziamento ordinario da iscrivere nel bilancio dello Stato.
18. 207. Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica, contestualmente all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, il testo integrale dei decreti, comprensivi dell'importo e dei beneficiari del Fondo di cui al comma 1 e realizza una piattaforma web-site per la consultazione elettronica delle informazioni di cui al presente comma.
18. 83. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, dopo la parola: Roma aggiungere le seguenti: ove siano rispettate le disposizioni e le condizioni fissate dal comma 6 del presente articolo.
18. 27. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, dopo le parole: Rho-Monza aggiungere le seguenti: il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia Pontremolese.
18. 150. Nardi, Maestri, Quaranta, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 4.
18. 96. Nicola Bianchi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono destinate alla messa in sicurezza della via Pontina, nonché alle finalità di cui al comma 8 del presente articolo.
18. 33. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con le seguenti: per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
18. 20. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che preveda anche l'eventuale compensazione dei costi relativi ad interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica, già sostenuti ed accertati in sede di Conferenza unificata.
18. 101. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46.150.000,00 euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2013, 14 milioni di euro per l'anno 2014 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2015.
18. 89. Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La realizzazione del raccordo autostradale Campogalliano – Sassuolo di collegamento tra la A22 e la SS 467 pedemontana è annullata. Le risorse già destinate all'opera sono quindi revocate e stanziate per opere di ripristino, messa in sicurezza e ammodernamento dell'attuale sistema stradale della provincia di Modena e per opere di miglioramento e ammodernamento dell'attuale sistema ferroviario di trasporto pubblico della provincia di Modena, con particolare riferimento alla tratta Sassuolo-Modena e Modena-Carpi.
18. 208. Dell'Orco.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il progetto dell'intero tracciato della linea C della metropolitana di Roma deve essere sottoposto ad un'unica VIA. A conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1.
18. 34. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 7, dopo le parole: è autorizzata la contrattualizzazione aggiungere la seguente: esclusivamente.
18. 94. Nicola Bianchi, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 8 dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: del sistema nazionale integrato d'istruzione.
18. 2. Centemero, Palmieri.

  Al comma 8, sostituire le parole: fino a 100 milioni con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.»
18. 118. Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 8, sostituire le parole: fino a con la seguente: almeno.
18. 117. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 8, dopo le parole: per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 aggiungere le seguenti: previo completamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
18. 3. Centemero, Palmieri.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I ministeri interessati definiscono criteri e priorità per la ripartizione dei fondi e ne fanno pubblicazione sui siti dei relativi ministeri.
18. 4. Centemero, Palmieri.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La manutenzione ordinaria fino a 80.000 euro è assegnata alle istituzioni scolastiche autonome, anche associate in rete.
18. 40. Centemero.
(Inammissibile)

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione dell'elevata sismicità della regione Friuli, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse individuate ai sensi del presente comma è destinata agli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici della regione medesima.
18. 133. Sandra Savino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano di cui al presente comma finanzia, per i soli edifici scolastici, anche gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
18. 7. Zaratti, Zan, Pellegrino, Quaranta, Nardi, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Lavagno.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni per l'anno 2014.
18. 16. Franco Bordo, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: alla realizzazione del con la seguente: al.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e finalizzati all'acquisizione e alta gestione sostenibile di aree destinate a verde pubblico ovvero non compromesse dall'urbanizzazione, nonché alla riqualificazione ambientale di aree degradate ovvero a basso grado di naturalizzazione.
18. 18. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:, ristrutturazione e nuova costruzione fino alla fine del periodo con le seguenti: e ristrutturazione di edifici pubblici, ovvero di manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, con priorità per interventi di messa in sicurezza per prevenire il dissesto idrogeologico e sismico. Possono essere ammesse nuove costruzioni di edifici pubblici e nuove reti viarie, sulla base di specifiche ed effettive esigenze edificatorie o infrastrutturali e accertata l'assenza di alternative di reimpiego e riorganizzazione degli immobili e delle infrastrutture esistenti.
18. 25. Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, sostituire le parole:, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici pubblici con le seguenti: e ristrutturazione di edifici pubblici e finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica urbana.
18. 29. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: nuova costruzione con le seguenti: messa in sicurezza.
18. 95. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, quarto periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.
18. 90. Grimoldi.

  Al comma 9, quinto periodo, sopprimere le parole: inferiore a 500.000 euro e.
18. 77. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro con le seguenti: 70.000 euro e maggiore di 500.000 euro.
18. 24. De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro con le seguenti: 200.000 euro e maggiore di 600.000 euro.
18. 91. Grimoldi.

  Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro con le seguenti: 200.000 euro e maggiore di 500.000 euro.
18. 209. Mannino.

  Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
18. 92. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
18. 119. Mariani, Carrescia.

  Al comma 9, sostituire il sesto periodo con il seguente: Ogni comune può presentare al massimo 3 progetti, la cui somma totale non superi 1.000.000 di euro. Il costo totale della somma dei 3 interventi può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del comune proponente.
18. 35. Terzoni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dall'approvazione del Programma degli interventi, in un'apposita sezione del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene pubblicata, e aggiornata con cadenza semestrale, una anagrafe che, per ciascuno degli interventi inseriti nel Programma, contenga una relazione descrittiva e indichi lo stato di avanzamento procedurale, fisico realizzativo e finanziario.
18. 19. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

  9-ter. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro a decorrere dal 2014. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-sexies.
  9-quater. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.
  9-quinquies. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-bis. Con decreto del Ministero del economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-bis.
  9-sexies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.
  9-septies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'Allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 147. Pellegrino, Zaratti, Zan, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler, Manfredi, Brandolin.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-ter. Per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali della stessa tipologia di quelli definiti dal precedente comma 9, è autorizzato un ulteriore importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed inferiore a 50.000 abitanti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2. I criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi sono gli stessi di quelli previsti dal comma 9 e sono disciplinati con il medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato dal comma stesso.
18. 15. Franco Bordo, Melilla, Marcon, Pilozzi.

  Sopprimere il comma 10.
18. 97. Nicola Bianchi, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 10, sostituire le parole: Fermo restando con le seguenti: In aggiunta a.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: con l'individuazione delle relative risorse aggiungere le seguenti: a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
18. 61. Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1 possono essere altresì finanziati, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013, gli interventi per il completamento e il potenziamento della Piattaforma per la rete logistica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, mediante il corrispondente incremento del fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, la società UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma per la rete logistica nazionale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 61-bis, è tenuta a presentare al CIPE il progetto di completamento e di potenziamento della Piattaforma medesima, già inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Il progetto, presentato in forma preliminare, deve prevedere lo sviluppo della Piattaforma anche attraverso la realizzazione di una rete di collegamento su «banda larga» dei nodi logistici, nonché tramite la creazione di apposite aree di sosta attrezzate. All'elaborazione del progetto preliminare di completamento della Piattaforma, da sottoporsi all'approvazione del CIPE, sono destinati 750 mila euro, nell'ambito del limite di spesa di cui al presente comma. L'importo restante è destinato alla estensione della Piattaforma medesima in termini di nuove aree territoriali e di nuovi servizi erogati.
18. 136. Castricone, Bernardo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. È affidata a UIRnet Spa, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, con la collaborazione delle Università italiane, la definizione e la realizzazione e l'adozione di uno «Standard Unificato», che consenta lo scambio delle informazioni a tutti gli attori dei trasporti in maniera semplice e fruibile. Tale standard, identificato dall'insieme delle definizioni di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante codice dell'amministrazione digitale, consiste in una tassonomia di tutti i dati del trasporto finalizzati alla trasmissione telematica delle informazioni riguardanti le merci, il mezzo di trasporto ed ogni altra informazione necessaria, il tutto finalizzato al completamento ed al potenziamento della Piattaforma per la rete logistica nazionale. Lo standard elaborato deve essere predisposto per essere esteso a tutta la mobilità, compresa quella passeggeri ed adottato da tutti gli attori del trasporto di merci e persone entro 24 mesi dalla conversione del presente decreto.
18. 210. Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: assegnato ai sensi del presente articolo con le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo.
18. 62. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», all'articolo 1, punto V, delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.

  14-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 14-quater.

  14-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 79. Zan, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto.
18. 98. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è emanato entro il 31 dicembre 2013.
18. 87. Matteo Bragantini, Grimoldi.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19. 1. Liuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire la lettera g) con la seguente:
   «g) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2013 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico-finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del price cap; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;».
19. 3. Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
19. 12. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate.
19. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 3.
19. 5. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1 è abrogato.
19. 14. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 500 milioni.
19. 15. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
19. 16. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.»
19. 17. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: Il CIPE, previo parere del NARS con le seguenti: La non sostenibilità del piano economico-finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal CIPE con propria delibera, previo parere del Nars.
19. 18. Tofalo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con la medesima delibera di cui al comma 2 sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, la determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario. La presente misura è riconosciuta in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.»
19. 19. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Nel quadro del perseguimento di finalità antielusive:
   a) all'articolo 24, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'ultimo periodo è abrogato;
   b) all'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72, il terzo comma è abrogato;
   c) all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 4 è abrogato;
   d) all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 4 è abrogato;
   e) all'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 4 è abrogato;

  5-ter. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, e diversi da quelli accantonati in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente.»
*19. 22. De Micheli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Nel quadro del perseguimento di finalità antielusive:

   a) all'articolo 24, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'ultimo periodo è abrogato;

   b) all'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72, il terzo comma è abrogato;

   c) all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 4 è abrogato;

   d) all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 4 è abrogato;

   e) all'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 4 è abrogato;

  5-ter. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, e diversi da quelli accantonati in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente.»
*19. 200. Borghesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utili distribuiti dalle società destinati alla sottoscrizione e liberazione di aumenti di capitale sociale in esecuzione di prestiti partecipativi e/o capitalizzativi stipulati con i soggetti di cui all'articolo 107 decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.»

  5-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ulteriore eccedenza risultante al netto di quella di cui al periodo precedente, è deducibile, in prededuzione rispetto alle perdite di cui all'articolo 84, nei cinque anni successivi nel limite dell'80 per cento.»

  5-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19. 201. Gitti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 213, le parole da: «titoli obbligazionari pubblici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «titoli obbligazionari pubblici a dieci anni, rilevati nell'anno precedente, aumentati di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio per le piccole imprese, due punti percentuali per le medie imprese ed un punto percentuale per le grandi imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota è fissata al tre per cento per tutte le tipologie di imprese.»

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19. 202. Gitti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 114 è sostituito dal seguente:
  «114. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è dovuta sugli interessi derivanti dalle obbligazioni ed altri strumenti finanziari emessi nel rispetto dei limiti imposti dal comma 115 nella misura del 20 per cento. La ritenuta è ridotta al 12,50 per cento se gli emittenti sono soggetti definiti «imprese» ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»;
   b) il comma 115 è sostituito dal seguente:
  «115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico disciplina vigente al momento di emissione, non può eccedere 40, per singola emissione di ammontare fino a euro 2.000.000,00. Per singola emissione superiore ad euro 2.000.000,00 il numero dei sottoscrittori non può eccedere il risultato numerico del rapporto tra l'ammontare della emissione ed euro 50.000,00.»

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti diparte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19. 203. Gitti.
(Inammissibile)

ART. 20.

  Al comma 4, dopo le parole: specifica procedura aggiungere le seguenti:, da avviarsi entro un mese dall'emanazione del decreto o dei decreti di revoca di cui al comma 1,
20. 4. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 200. Mannino, De Rosa.

ART. 22.

  Sopprimere il comma 1.
22. 2. Liuzzi, Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» aggiungere le seguenti:, dopo le parole «attività di bonifica» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che dette operazioni non comportino l'escavazione del fondale, l'alterazione della flora e della fauna marina e che il materiale di scarto prodotto dal dragaggio non superi i 6.000 metri cubi».
22. 202. Mannino.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

  d-bis) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «in attuazione del Piano regolatore portuale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'interno delle casse di colmata laddove realizzate»
22. 19. Brandolin, Malisani, Coppola, Rosato, Blazina, Zanin, Savino, Tullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.»

  2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli atti adottati dall'Autorità portuale sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».

  1-ter. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
  «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32, da 34 a 55, 64, 65 e 68; 75 e 76 e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».
   2) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
  «h-bis) esercita, d'intesa con l'autorità marittima, relativamente ai porti rientranti nella propria circoscrizione territoriale, nell'assolvimento dei compiti in tema di security portuale.»
   3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato, il compito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal regolamento per la Navigazione marittima, dal Codice della strada e nelle altre pertinenti norme vigenti, se il fatto non costituisce reato.»

  1-quater. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle autorità portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici».
   2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa delle autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione, sono attribuite all'avvocatura interna delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui la pianta organica delle stesse, approvata dal Ministero vigilante, preveda apposito ufficio dedicato a tale attività.»
22. 33. Tullo, Velo, Meta, Bonavitacola, Pagani, Mauri, Brandolin, Mognato, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.»

  1-ter. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli atti adottati dall'autorità portuale sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».

  1-quater. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32 da 34 a 55, 64, 65 e 68, 75 e 76 e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».

  1-quinquies. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
   «h-bis) esercita, d'intesa con l'autorità marittima, le competenze attribuite all'autorità portuale in tema di security portuale relativamente ai porti rientranti nella propria circoscrizione territoriale.»

  1-sexies. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «4. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato, il compito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti e degli atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal regolamento per la Navigazione marittima, dal Codice della strada e dalle altre norme vigenti in materia, salvo che il fatto non costituisca reato».
  1-septies. All'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle autorità portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici».
  1-octies. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa delle autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione, sono attribuite all'avvocatura interna delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui la pianta organica delle stesse, approvata dal Ministero Vigilante, preveda apposito ufficio dedicato a tale attività.
22. 18. Garofalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), il controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi»;
   b) al comma 1-bis, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati al riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta della autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, previa informazione all'autorità portuale ove istituita, può rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. Nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale, la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici di cui al presente comma sono stabilite dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In difetto di intesa provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché all'associazione maggiormente rappresentativa delle autorità portuali»;
   c) il comma 1-ter è sostituito dai seguenti:
  «1-ter. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis relative ai singoli porti sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al medesimo comma 1-bis, attraverso un'istruttoria condotta in sede ministeriale alla quale partecipano l'autorità marittima e l'autorità portuale, laddove istituita, che possono essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalla associazione maggiormente rappresentativa delle autorità portuali, nonché, in veste consultiva, le rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. La predetta istruttoria ministeriale termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, laddove istituita, e sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In difetto di intesa ovvero in caso di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo è adottato dall'autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  1-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, è possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Detti parametri devono indicare quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, debba essere considerata notevole e strutturale e quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l'autorità marittima, qualora ritenga indispensabile un presidio di rimorchio, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, può introdurre, attraverso l'apertura di un'istruttoria a livello ministeriale disciplinata ai sensi del comma 1-ter, un'apposita tariffa di prontezza operativa per le navi che scalano il porto. Il gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».
22. 28. Meta, Tullo, Velo, Bonavitacola, Pagani, Paolucci, Brandolin. 
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, al comma 4 è premesso il seguente periodo: «In ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto».
22. 29. Meta, Tullo, Velo, Bonavitacola, Pagani, Mauri.
(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia finanziaria aggiungere le seguenti: e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: L'utilizzo delle entrate fino a: sono adeguatamente esposti con le seguenti: Le eventuali variazioni sono adeguatamente esposte.
22. 200. Fedriga.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, nonché variazioni in aumento fino alla fine del periodo.
22. 7. Fedriga.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
22. 20. Oliaro, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ordine ai poteri di regolamentazione e di ordinanza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati obblighi uniformi per l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con riferimento agli adempimenti burocratici e all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri, di tariffe d'accesso e di uso degli spazi e della struttura, a carico dei soggetti che esercitino un'attività all'interno dei porti, secondo i principi della semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti, della certezza e della non retroattività degli oneri.
22. 8. Latronico.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, comma 1, sopprimere le parole: «nel limite di 70 milioni di euro annui».

  3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere i seguenti:
  «7. A decorrere dall'anno 2014, è istituito nello stato di previsione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, ulteriore rispetto a quello indicato al comma 1 del presente articolo, alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito annualmente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, tra le autorità portuali per la realizzazione di interventi di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture portuali.
   8. Nell'ambito delle risorse ad esse attribuite ai sensi del comma 7, le portuali sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento degli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione di cui al comma 7.»

  Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1:
   alinea, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 3 e 3-bis;
   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
    e-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.
22. 16. Garofalo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «1 per cento» sono aggiunte le seguenti le parole: «per l'anno 2013; 2 per cento per l'anno 2014 e 3 per cento a decorrere dal 2015»;
   b) le parole: «nel limite di 90 milioni di euro annui» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
quanto a 60 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.
22. 15. Garofalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Il piano regolatore portuale può contenere previsioni concernenti, altresì, aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
  3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale è adottato dal Comitato portuale e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati per l'espressione dell'intesa. L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all'autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Sono vincolanti ai fini dell'intesa esclusivamente le prescrizioni assunte dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti, relativamente agli ambiti portuali di interazione con il territorio contiguo di esclusiva competenza del comune.
  4. Qualora non si raggiunga l'intesa, nel termine di novanta giorni di cui al comma precedente, la Regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta, una conferenza di servizi tra Regione, comune o comuni interessati ed autorità portuale. La conferenza entro i successivi quaranta cinque giorni assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.
  5. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, il piano regolatore portuale è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale, effettuata da un'apposita commissione paritetica istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da componenti del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la Regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
  5-bis. I progetti di opere di grande infrastrutturazione costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».
22. 17. Garofalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire la riduzione compensata del costo dei carburanti utilizzati dai veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente all'interno dei siti portuali, sono stanziati a decorrere dal 2014, 20 milioni di euro, quale limite di spesa annuale. Le modalità applicative e la misura della suddetta agevolazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 9. Garofalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, e infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività portuali, anche se affidate In concessione, non sono assoggettate all'Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 ed all'articolo 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono esclusi dal beneficio li fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il soggetto passivo è concessionario. La misura si applica con decorrenza 1o luglio 2013. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'ICI ai beni individuati ai sensi del primo periodo, perdono efficacia. All'onere di cui al presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2014, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 11. Garofalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, dopo le parole: «situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «, anche costituite in forma cooperativa,».
22. 32. Mauri, Tullo, Velo, Meta, Bonavitacola, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I beni demaniali marittimi assentiti in concessione in ambito portuale e destinati o connessi comunque ad attività di spedizione, trasporto e logistica, sono classificati nella categoria catastale E.1 su richiesta della autorità portuale o della autorità marittima competente al rilascio della concessione.
22. 201. Fedriga.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
  Art. 22-bis. – (Misure per lo sviluppo degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali).

  1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
   a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
   b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
   c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
   d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
   e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

  2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:
   a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;
   b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
   c) un servizio doganale;
   d) un centro direzionale;
   e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
   f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
   g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
   h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

  3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi i e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
  5. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
  6. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché, compatibilmente con equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  7. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 8 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
  8. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  9. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
  10. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 7 costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
22. 01. Velo, Meta, Tullo, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Cardinale, Carella, Culotta, Mura.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
  Art. 22-bis. – (Semplificazione delle procedure di approvazione dei piani regolatori portuali).

  1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale è adottato dal comitato portuale e viene trasmesso ai comuni interessati per l'espressione dell'intesa.
  4. Qualora non si raggiunga l'intesa nel termine di sessanta giorni, la regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti pubblici interessati che, entro i successivi trenta giorni, assume a maggioranza le determinazioni in ordine all'adozione del piano regolatore portuale.
  5. Il piano regolatore portuale adottato è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale, effettuata da un'apposita commissione paritetica, istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da funzionari tecnici dei detti Ministeri e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Dall'attività della detta commissione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, la valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale si intende resa in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale. Decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
  5-bis. Il piano regolatore portuale, ove ne ricorrano i presupposti, è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) con le modalità previste dal titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di assoggettabilità del piano regolatore portuale alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della delibera di adozione dell'autorità portuale.
  5-ter. I progetti di opere di grande infrastrutturazione costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».
22. 03. Tullo, Meta, Pagani, Velo, Brandolin, Mognato.
(Inammissibile)

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 14. Marcon, Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 1.
23. 3. De Lorenzis, Currò.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 61, comma 1:
   sostituire l'alinea con il seguente:
Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 56 e 59, per la parte non coperta dal comma 9 dello stesso articolo, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 82,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 42 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede;

  sostituire la lettera a) con le seguente:
   a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 42 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma i e 55;.
23. 18. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 120) è sostituito dal seguente:
  «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, prestazioni rese per lo stazionamento di imbarcazioni da diporto nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari».

  Conseguentemente all'articolo 61:
   al comma 1, alinea, sostituire le parole da: 34,05 milioni fino a 36,9 milioni con le seguenti: 60,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 134,4 milioni di euro per l'anno 2014 a 97,9 milioni di euro per 1'anno 2015, ai 111,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 93,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 76,9 milioni.
   al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37, 1 88 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
23. 9. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 219, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3,» e le parole da: «all'articolo 3» fino a: «disposizioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146».
  2-ter. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) negli articoli in cui ricorrono le parole: «ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto» e «ufficio di iscrizione», le stesse sono sostituite dalle parole: «Sportello telematico del diportista (STED)»; salvo ove diversamente specificato;
   b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: «all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona,» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
   c) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nei registri dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).»;
   d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: «ad uno degli uffici detentori dei registri» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
   e) all'articolo 21:
    la rubrica «Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri» è sostituita dalla seguente: «Cancellazione dai registri»;
    il comma 1 è abrogato;
   f) ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;
   g) al comma 2 dell'articolo 23, le parole: «e la sigla» sono soppresse;
   h) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse;
   i) all'articolo 25:
    al comma 1, le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e» sono soppresse;
    al comma 3, le parole: «che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono soppresse;
   l) al comma 2 dell'articolo 31, le parole da: «Il capo del circondario marittimo» fino a «il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia».
   b) al comma 221 è aggiunto infine il seguente capoverso: «A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 219, sono abrogate le norme contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ed ogni altra disposizione correlata incompatibili con l'istituzione ed il funzionamento del sistema di cui a comma 217.».

  2-quater. È abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile con l'istituzione ed il funzionamento del sistema di cui a comma 217 della legge n. 228 del 2012.
23. 4. Tullo, Velo, Meta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 11 a 15-ter sono sostituiti con i seguenti:
  «11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
   a) velivoli con peso massimo al decollo:
    1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;
    2) da 1.001 kg fino a 2.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 1,25 al kg;
    3) da 2.002 kg fino a 4.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 2,50 al kg;
    4) da 4.001 fino a 6.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 4,00 al kg;
    5) da 6.001 fino a 8.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 6,65 al kg;
    6) da 8.001 fino a 10.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 7,10 al kg;
    7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
   b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, maggiorata del 50 per cento;
   c) alianti, motoalianti, aerostati e apparecchi per il volo da diporto e sportivo: l'imposta dovuta è fissata nella misura fissa di euro 250,00.

  12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere esercente dell'aeromobile ed è corrisposta annualmente entro il 1o luglio di ciascun anno.
  13. Nel caso di nuova immatricolazione, il primo anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla data dell'immatricolazione sino al mese di giugno.
  14. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi precedenti gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo di cui al codice della navigazione, parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organization) e dei Centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO-Type Rating Training Organization); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aereo Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso, gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni. Sono altresì esenti gli aeromobili di costruzione amatoriale.
  15. Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantacinque giorni, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 e alle esenzioni di cui al comma 14. Per il calcolo dei giorni, non si tiene conto dei periodi di sosta degli aeromobili presso i manutentori nazionali quando la ragione tecnica della sosta risulti dai registri tecnici del manutentore.
  16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 11.
  17. A decorrere dal 1o giugno 2012, ciascun passeggero che usufruisce del servizio di aerotaxi, è tenuto al pagamento di un'imposta erariale, fissata nella misura di 50 euro per ogni tratta. Il vettore provvede a versare le imposte sui passeggeri di aerotaxi congiuntamente al versamento degli importi dovuti per i diritti di approdo e di partenza. Sono esentati dal pagamento i passeggeri che utilizzano il velivolo a scopo dimostrativo o esercitativo».
  2-ter. Per i pagamenti non versati, relativi all'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011 come modificato dal comma 2-bis, si applicano i nuovi importi e le esenzioni come disposti ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza l'applicazione di interessi di mora. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, si provvede al conguaglio di quanto versato in eccedenza.
23. 7. Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di autoveicoli).

  1. Il comma 1, dell'articolo 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
23. 04. Allasia.
(Inammissibile)

ART. 24.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24. 7. Oliaro, Andrea Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 1, le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «viene approvata, entro il 31 dicembre 2013, la proposta dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'individuazione del canone dovuto»

  Conseguentemente al comma 3, lettera b), capoverso 4-bis,
   primo periodo, sostituire le parole: L'autorità competente con le seguenti: L'Autorità di regolamentazione dei trasporti;
   quarto periodo, sostituire le parole: alla competente autorità con le seguenti: all'Autorità di regolamentazione dei trasporti.
24. 201. Catalano.

  Sopprimere il comma 3-bis.
24. 200. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis.

ART. 25.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni assegnate alla Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, istituita con Decreto Ministeriale 1o ottobre 2012, n. 341 presso il Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad eccezione delle funzioni di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 341 del 1o ottobre 2012 sono trasferite all'Autorità di regolazione dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214. Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 le parole «fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» sono soppresse. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale comandato, ai sensi della lettera b-bis del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214.

  Conseguentemente:

  al comma 2, sopprimere le parole: da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  al comma 4, sostituire le parole: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: l'Autorità dei Trasporti di cui al comma 1.
25. 6. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 il presente comma non si applica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività».
25. 17. Saltamartini, Palese.

  Sopprimere i commi 7 e 8
25. 201. Zaratti.

  Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. All'articolo 36, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas S.p.A.,» sono soppresse;
    2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata», sono soppresse;
    3) alla lettera b) il numero 3) è soppresso;
   b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse.

  8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;
   b) al secondo periodo le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012»;
   c) il terzo periodo è soppresso.
25. 19. Saltamartini, Palese.

  Sopprimere il comma 8
25. 200. Zaratti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 5 comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
25. 5. Borghesi, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 11-bis, sopprimere la lettera b)
25. 300. Castelli.

  Al comma 11-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis)
al completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia «Pontremolese».
25. 202. Nardi, Maestri, Quaranta, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 11-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis)
al completamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria.
25. 203. Nardi, Quaranta, Aiello, Scotto, Ragosta, Costantino, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Censore, Bruno Bossio

  Al comma 11-bis, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

  e-bis) all'implementazione del tratto tangenziale della città di Bologna e del tratto autostradale compreso nell'area urbana.
  e-ter) al collegamento ferroviario Modena – Sassuolo e Modena – Carpi (potenziamento).
25. 301. Dell'Orco, Spadoni, Dall'Osso, Ferraresi, Sarti, Paolo Bernini, Mucci.

ART. 26.

  Sopprimere il comma 2.
26. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 9-bis;
    1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
    2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio».
26. 4. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Suddivisione in lotti).

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
  2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
  3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».
26. 015. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, dopo le parole: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati» sono inserite le seguenti: «non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati».
   b) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122, dopo le parole: «Gli avvisi e i bandi sono, altresì pubblicati» sono inserite le seguenti: «non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati».
26. 018. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

  1. All'articolo 253, comma 25. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le seguenti: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
26. 020. Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Pagamenti in acconto).

  1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
  «30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
26. 019. Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazione).

  1. All'articolo 357 del decreto, del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:
  «30-bis. In relazione all'articolo 140, in deroga a quanto previsto al comma 1 e fino al 31 dicembre 2014, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione contrattuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione verrà corrisposta entro 10 giorni dalla consegna dei lavori previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da svincolarsi progressivamente ed automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori in originale o copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione».
26. 021. Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Caro Materiali).

  1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, dopo le parole: «si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la» sono soppresse le seguenti: «metà della»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «è determinata applicando la» sono soppresse le seguenti: «metà della».
26. 014. Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Appalti a kilometro zero).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole: «di coinvolgimento delle» sono aggiunte le seguenti: «imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti con particolare attenzione alle» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo».
26. 016. Guidesi, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Appalti a kilometro zero).

  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche».
26. 017. Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Proroga in materia di concessioni demaniali marittime).

  1. Sino alla data del 31 ottobre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
  Sino alla stessa data del 31 ottobre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.»,

  Conseguentemente all'articolo 61, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013 derivanti dai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26-bis, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
26. 0200. Pizzolante, Abrignani, Arlotti, Bergamini, Petitti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
  Art. 26-bis. – 1. All'articolo 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al numero 2), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   al numero 3), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
*26. 0201. Roccella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
  Art. 26-bis. – 1. All'articolo 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al numero 2), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   al numero 3), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
*26. 0202 Giampaolo Galli, Piccoli Nardelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
  Art. 26-bis. – 1. All'articolo 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al numero 2), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   al numero 3), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
*26. 0203. Boccadutri.
(Inammissibile)

ART. 27.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: «motivate proposte» sono sostituite dalle seguenti: ”parere contrario motivato o proposte.
27. 2. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per l'adozione del decreto aggiungere le seguenti: o in caso di parere contrario motivato da parte di almeno la metà delle pubbliche amministrazioni competenti.
27. 1. Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 164, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
   1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
27. 02. Grassi.
(Inammissibile)

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, dopo le parole: procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, aggiungere le seguenti: o d'ufficio.
28. 10. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 euro con le seguenti: 60 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 4.000 euro.
28. 21. Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 euro con le seguenti: 50 euro.
28. 11. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
28. 12. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicato ai sensi del comma 8.
28. 200. Busto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'indennizzo non è dovuto se il titolare del potere sostitutivo ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda e concluda il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di cui al comma 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
28. 300. Busto.

  Al comma 3, dopo le parole: non emani il provvedimento nel termine aggiungere le seguenti: di 30 giorni.
28. 13. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: l'indennizzo maturato aggiungere le seguenti:, a seconda della richiesta dell'istante,.
28. 14. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 5.
28. 201. Busto.

  Sopprimere il comma 6.
28. 202. Busto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Si applica l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
28. 15. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 9, sopprimere le parole da: o, sulla base della legge fino alla fine del periodo.
28. 16. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 10, dopo le parole: in via sperimentale e aggiungere le seguenti:, per un periodo di diciotto mesi,
28. 203. Busto.

  Sopprimere il comma 12.
28. 17. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la conferma o la rimodulazione delle disposizioni del presente articolo, nonché l'eventuale applicazione delle disposizioni ivi contenute anche ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
28. 301. Busto.

ART. 29.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle Autorità amministrative indipendenti.
29. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di provvedimenti adottati in una data molto prossima ad una delle due suddette finestre temporali tra la data di pubblicazione del provvedimento recante un nuovo onere e la sua entrata in vigore deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni.
29. 4. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Risposta «veloce» all'interpello fiscale).

  1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».
  2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, le parole: «centoventi» e «sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta».
29. 02. Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
29. 04. Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni).

  1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle economia e finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle pubbliche amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.
  2. L'applicazione della presente norma non deve comportare un vi oneri a carico del bilancio dello Stato.
29. 03. Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

ART. 29-bis.

  Sopprimerlo.
29-bis. 200. Nuti.

  Al comma 1, dopo le parole: si siano tenute aggiungere le seguenti: anche.
29-bis. 202. Rughetti.

  Al comma 1, sostituire la parola: successivamente con la seguente: anteriormente.
29-bis. 201. Abrignani.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30. 43. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 1.
30. 200. De Rosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera
c);
   sopprimere la lettera e).
*30. 72. Braga, Morassut, Malisani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera
c);
   sopprimere la lettera e).
*30. 10. Terzoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera
c);
   sopprimere la lettera e).

*30. 9. Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: All'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche:
   a) gli interventi di demolizione e ricostruzione, con la volumetria, l'altezza massima, la superficie utile di pavimento, l'indice di occupazione del lotto non superiori alle stesse grandezze edilizie di quello preesistente e indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso ovvero nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
   b) gli interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati in seguito a calamità naturali, eventi bellici e a eventi di carattere eccezionale riconosciuti dalla pubblica autorità o demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte per la tutela della incolumità e della igiene pubblica, rispetto ai quali vengano accertate la preesistente consistenza edilizia, le destinazioni d'uso autorizzate, nonché l'esistenza dei titoli abilitativi previsti, oppure, nel caso di edifici realizzati antecedentemente al lo settembre 1967, rispetto ai quali venga presentata una relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicandone data e/o periodo di costruzione, caratteristiche tipologiche ed edilizie ed usi, e sempreché vengano conservate la consistenza edilizia e la destinazione d'uso degli stessi edifici previste dal titolo abilitativo oppure, nel caso di immobili crollati o demoliti realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, quelle accertate nella citata relazione tecnica asseverata;
30. 221. Mannino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «e sagoma» sono soppresse con le seguenti: «e sagoma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'altezza massima, la superficie utile di pavimento, l'indice di occupazione del lotto non superiori alle stesse grandezze edilizie»

  Conseguentemente, aggiungere in fine, le parole: indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso ovvero nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti
30. 220. Mannino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole sono soppresse, aggiungere le seguenti:, la parola «volumetria» è sostituita dalle seguenti: «superficie utile lorda – SUL».

  Conseguentemente: alla medesima lettera, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.
   alla lettera c), dopo le parole: sono soppresse, aggiungere le seguenti: e la parola «volume» è sostituita dalle seguenti «Superficie Utile Lorda – S.U.L.».
   alla lettera c), dopo le parole successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e di tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;
   alla lettera e), dopo le parole successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e di tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;
30. 57. Morassut, Braga, Borghi, Tino Iannuzzi, Malisani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma, lettera a), dopo le parole o parti di essi aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali omogenee A e E di cui al decreto ministeriale 1444/1968.
30. 17. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole o parti di essi aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto ministeriale 1444/1968.
30. 16. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: eventualmente.
30. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: eventualmente crollati o demoliti con le seguenti: crollati in seguito a calamità naturali, eventi bellici e a eventi di carattere eccezionale riconosciuti dalla pubblica autorità o demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte per la tutela della incolumità pubblica della igiene pubblica e della sicurezza urbana.
30. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza con le seguenti: dei quali vengano accertate, anche con il supporto di documentazione fotografica e fonti storiche, la preesistente consistenza edilizia, e destinazioni d'uso autorizzate, nonché l'esistenza dei titoli abilitativi previsti, oppure, nel caso di edifici realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, per i quali venga presentata una relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicando, con il supporto dell'opportuna documentazione fotografica, data e/o periodo di costruzione e descrivendone le caratteristiche tipologiche ed edilizie e gli usi.
30. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: consistenza aggiungere le seguenti: e venga conservata la destinazione d'uso degli stessi edifici prevista dal titolo abilitativo oppure, nel caso di immobili realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, l'uso degli stessi immobili al momento del crollo o della demolizione, accertato nella relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicandone, con il supporto dell'opportuna documentazione fotografica, data e/o periodo di costruzione e descrivendone le caratteristiche tipologiche ed edilizie e usi.
30. 18. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il ripristino dell'edificio o parti di esso va effettuato necessariamente rispettando il contesto architettonico ed effettuato secondo aggiornati principi di sostenibilità ambientale, tali caratteristiche vanno preliminarmente documentate e certificate nel progetto.
30. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
30. 33. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.
30. 58. Braga, Morassut, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola modificazioni aggiungere le seguenti: e a quelli che ricadono all'interno delle zone territoriali omogenee A ed E di cui al decreto ministeriale 144 del 1968.
30. 34. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sia rispettata la mede-sima sagoma con le seguenti: siano rispettati la sagoma e il volume.
30. 38. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola sagoma aggiungere le seguenti: con la stessa altezza massima, la stessa superficie utile di pavimento, lo stesso indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso ovvero nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, e del Regolamento Edilizio comunale.
30. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e venga conservata la destinazione d'uso degli stessi edifici prevista dal titolo abilitativo oppure, nel caso di immobili crollati o demoliti realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, l'uso degli stessi immobili al momento del crollo o della demolizione, accertato nella relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicandone, con il supporto dell'opportuna documentazione fotografica, data e/o periodo di costruzione e descrivendone le caratteristiche tipologiche ed edilizie e gli usi.
30. 36. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ove siano finalizzati a garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali e valori paesaggistici oggetto di protezione.
30. 37. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
30. 30. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della sagoma aggiungere le seguenti: ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso»; dopo la parola «superficie» sono aggiunte le seguenti: «dell'altezza massima, dell'indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile della destinazione d'uso».
30. 40. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: dopo le parole «comportino mutamenti nella destinazione d'uso» fino alla fine della lettera.
30. 41. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «, dei prospetti» sono soppresse;
30. 82. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1 con il seguente:
   1) al comma 8, le parole «e 10» sono soppresse.
30. 42. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero ubicato all'interno delle zone territoriali omogenee A ed E e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali.
30. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, dopo la parola: A) ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: e B).
30. 300. Pesco, Sorial, Castelli, Sibilia, Busto, Crippa, Caso.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, dopo la parola: A) ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: ed E).
30. 215. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo la parola: A) aggiungere le seguenti: ed E).

  Conseguentemente, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio.
30. 23. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: con propria deliberazione aggiungere la seguente: consiliare.
30. 201. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per interventi fino alla fine del periodo con le seguenti: per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che comportano modifica della sagoma dell'edificio esistente.
30. 226. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: equipollenti di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: e in ogni caso rispetto ad immobili sottoposti ai vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine, le parole: ovvero dalla comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio.
30. 213. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: equipollenti di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: e in ogni caso rispetto ad immobili sottoposti ai vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
30. 202. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: gli interventi aggiungere le seguenti: di demolizione e ricostruzione.
30. 203. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio.
30. 214. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo, all'interno delle zone omogenee A ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali e, in ogni caso, rispetto a immobili sottoposti ai vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), che comportano modifica della sagoma dell'edificio esistente, non possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
30. 210. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Nelle more del termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), che comportano modifica della sagoma dell'edificio esistente, non possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo, all'interno delle zone omogenee A ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali e, in ogni caso, rispetto a immobili sottoposti ai vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), che comportano modifica della sagoma dell'edificio esistente, non possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
30. 211. Mannino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole:, fino al 30 giugno 2014.
30. 225. Braga, Morassut, Realacci, Borghi, Mariani, Mariastella Bianchi, Malisani, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*30. 46. Mannino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*30. 3. Pellegrino, Zaratti, Zan, Marcon, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, sopprimere la lettera a).
30. 204. Terzoni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, lettera a), dopo le parole: opere di urbanizzazione primaria aggiungere le seguenti: e affidate in esecuzione quelle di urbanizzazione secondaria
30. 207. Mannino.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, lettera a), dopo le parole: opere di urbanizzazione primaria aggiungere le seguenti: e secondaria
30. 208. Mannino.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b).
30. 205. Segoni.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, lettera b), dopo le parole: dichiarate funzionali aggiungere le seguenti: dal competente ufficio comunale.
30. 209. Mannino.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:
   4-ter. In ogni caso si procede al rilascio del certificato di agibilità solo laddove venga preventivamente accertato il rispetto dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011. In mancanza, il patto rilasciato è nullo con responsabilità del dirigente del competente ufficio comunale.
30. 48. D'Ambrosio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
30. 206. Mannino.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: Ove l'interessato, fino a: comma 1, con le seguenti: Entro lo stesso termine stabilito dall'articolo 25 comma 1, l'interessato.

  Conseguentemente sostituire la parola: presenta, con le seguenti: può rappresentare.
30. 25. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al comma 5-bis del presente articolo trovano applicazione, ove non previste da leggi regionali, solo dopo l'entrata in vigore della legge regionale con la quale verranno disciplinate le disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.
30. 26. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:
  h-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
   4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimissione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e dotazione di aree a verde pubblico.
   4-quater. Le regioni a statuto ordinario possano aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili.».
30. 216. Mannino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.».
30. 77. Borghesi, Grimoldi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
30. 600. Mannino.

  Al comma 3, sostituire, le parole: Salva diversa disciplina regionale, con le seguenti: Fermi restando la diversa disciplina regionale e gli obblighi assunti dal titolare del permesso di costruire al momento della stipula della Convenzione urbanistica ovvero di atti analoghi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sono prorogati, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato.
30. 28. Mannino, Busto, Daga, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
30. 79. Grimoldi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, possono essere prorogati di cinque anni.
30. 75. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942. n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni.
30. 76. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di cinque anni i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4, con le seguenti: commi 3, 4 e 4-bis.
30. 91. Saltamartini.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dalla data fino alla fine del periodo con le seguenti: ai procedimenti ad istanza di parte avviati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
30. 29. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30.
(Disposizioni in materia di distanze).

  1. All'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, dopo il comma 1, numero 2), è aggiunto il seguente:
   2-bis) Zone B): per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'arti- colo 3 c. 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche con sopraelevazioni e aumenti di volume è prescritto il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della costruzione originaria, salvo deroga, ai sensi dell'ultimo comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati qualora rientrino in piani di recupero e riconversione urbana.
30. 05. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

ART. 31.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
31. 3. Allasia.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per i lavori, chiede alla Cassa edile la verifica della congruità di cui al comma 6-bis.
31. 200. Di Salvo, Airaudo, Placido, Marcon, Pilozzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prima di procedere alla trattenuta di cui al comma 3 del presente articolo, invitano il soggetto o i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, mediante PEC o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
31. 6. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 4, lettera e) sostituire le parole:, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale con le seguenti: e l'attestazione di regolare esecuzione.

  Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole:, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
31. 2. Borghesi.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) La Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 163/2006 oltre alla collaudazione dei lavori, dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto la documentazione progettuale, dovrà verificare, attraverso il DURC in corso di validità e acquisito ai sensi del comma 2 lettera a), la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori, dipendenti dall'impresa appaltatrice ed eventualmente da quelle subappaltatrici, cottimiste o fornitrici con posa in opera, come risultano dalle autorizzazioni conservate dal RUP e riportate nei Giornale di cantiere.
  La regolarità delle retribuzioni sono onnicomprensive di tutte le spettanze di legge e contrattuali dovute ai lavoratori salariati e stipendiati.
  Nel caso che la Commissione collaudo di fine lavori, dovesse riscontrare delle irregolarità negli adempimenti contributivi, sospenderà la procedura della collaudazione e segnalerà, per iscritto, al RUP di quanto riscontrato chiedendo, anche in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, gli opportuni chiarimenti.
  Il RUP, dalla data della sospensione della verifica di collaudo, avrà 30 giorni di tempo per acquisire, dall'appaltatore, le giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine, per colpa e a danno dell'appaltatore anche nel caso che la irregolarità è contestata ad impresa in regime di sub-contrattazione, il collaudo non sarà effettuato. Il collaudo verrà ripetuto, quando il RUP avrà a disposizione tutte le giustificazioni richieste dalla Commissione o le ricevute dei pagamenti quietanzati, oggetto della richiesta della Commissione.
   Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dalla richiesta di giustificazioni avanzata dal RUP all'impresa appaltatrice, la stazione appaltante segnalerà il caso all'AVCP e incamererà, dalle somme a disposizione dell'appaltatore per i lavori eseguiti della commessa, oppure da quelle a garanzia depositate, una quota giornaliera corrispondente a quella stabilità per gli eventuali ritardi dei lavori, così come trascritta nel contratto d'appalto.
31. 12. Di Salvo, Boccadutri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: I soggetti di cui al comma 4 acquisiscono altresì il certificato antimafia per ogni importo d'appalto.
31. 201. Rizzetto.

  Al comma 8, dopo le parole: documento già rilasciato aggiungere le seguenti: anche nelle ipotesi in cui il DURC venga richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini della trattenuta prevista dal comma 3 del presente articolo.
31. 202. Ciprini.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
32. 76. Airaudo, Placido, Di Salvo, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera 0b), aggiungere la seguente:
   0c) all'articolo 21, comma 2, la lettera b), le parole: «all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali» sono sostituite con le seguenti: «agli articoli 37 e 73».
32. 99. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
32. 200. Baldassarre.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3-bis.
32. 61. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre.

  Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi.
32. 101. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 4. Ai datori di lavori di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-bis.
32. 98. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 67, dopo le parole: i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore, aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo alla normativa antisismica.
32. 83. Borghese, Merlo, Bueno, Franco Bruno.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
  f) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 11 dell'articolo 71 è abrogato e sostituito dal seguente:
  «Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
  I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
  I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo.
  I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.».
  b) Il comma 12 è soppresso.
  c) Il comma 13 è soppresso.
32. 66. Guidesi.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
   o)
All'articolo 25, comma 1, lettera i), le parole: «per iscritto» sono soppresse.
   p) All'articolo 40, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell'articolo 40, è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A».
   q) L'Allegato 3B «Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria» è soppresso.
32. 79. Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente lettera:
   o)
All'Articolo 37, al comma 14, dopo le parole: «libretto formativo» le parole: «del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.» sono sostituite dalle seguenti: «del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6».
32. 77. Borghesi.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
32. 60. Rizzetto.

  Al comma 6, lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'INAIL trasmette telematicamente alle ASL, con periodicità annuale, i dati relativi a tutti gli infortuni denunciati e definiti nel corso dell'anno secondo modalità definite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I sanitari dei servizi di pronto soccorso, emergenza e urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che intervengono in occasione di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o gravissime ne danno immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e all'organo di vigilanza della ASL competente per territorio. Analoga comunicazione viene inviata all'INAIL.
32. 210. Boccuzzi.

  Al comma 6, lettera b), numero 2), dopo la parola: procede aggiungere le seguenti: direttamente o anche.
32. 201. Boccuzzi.

  Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole:, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL,
32. 202. Boccuzzi.

  Al comma 6, lettera b), numero 2), dopo le parole: su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite aggiungere le seguenti: o di un loro congiunto.
32. 84. Borghese, Bueno, Bruno.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I benefìci previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;
   2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 0,25, nel caso di cinque anni di esposizione; 0,5, nel caso di sei anni di esposizione; 0,75, nel caso di sette anni di esposizione; 1, nel caso di otto anni di esposizione; 1,05, nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine».
   3) I benefìci derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati.
   4) All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   5) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 59. Bechis, Sibilia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 34, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, al comma 1-bis, le parole: «o unità produttive fino a cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: previste nell'allegato 2.
32. 68. Borghesi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. Viene stanziato annualmente l'importo di e 70.000 finalizzato all'assunzione nell'organico del personale in servizio presso gli uffici del Quirinale di una figura competente in diritto e prassi costituzionale che sia adibita alle mansioni di analisi e vaglio di costituzionalità dei Decreti legge trasmessi dal Governo al Presidente della Repubblica per l'emanazione. Il maggiore onere finanziario derivante dallo stanziamento annuale di cui al comma 8 viene compensato mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.».
32. 500. Colletti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis – Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stata eletta la RLS, la consultazione di cui al comma precedente, sul documento di valutazione dei rischi, si può assolvere attraverso la redazione di un verbale, sottoscritto dai partecipanti, dell'incontro tra datore di lavoro e lavoratori sulla consultazione del documento stesso.
32. 72. Guidesi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione.
32. 204. Gianluca Pini, De Micheli.

  Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale di settore aggiungere le seguenti: o dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
32. 203. Damiano.

ART. 33.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

  2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
  4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.».

  5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
  6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

  7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
33. 2. Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis le disposizioni di cui al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica i costi relativi alle comunicazioni sono a carico del ricevente.
33. 3. Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
  «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
  «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

  2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
33. 04. Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Revoca della cittadinanza).

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
  a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
  b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
  c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
  «2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
33. 02. Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Analisi dei flussi migratori).

  1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1o luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
  2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

  3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
33. 03. Prataviera, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

ART. 35.

  Sopprimerlo.
*35. 8. Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

  Sopprimerlo.
*35. 14. Di Salvo, Airaudo, Placido, Nicchi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Kronbichler, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 35. – (Misure di semplificazione in materia di formazione dei lavoratori) – 1. Dopo il comma 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:
  «14-bis. Il datore di lavoro, al fine di evitare ripetitività dei contenuti della formazione di cui al presente articolo, può tener conto, per le parti conformi e indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, degli obblighi di formazione già assolti nei confronti del lavoratore, preposto o dirigente, mediante idonee attestazioni registrate sul libretto formativo, ove disponibile, a cura dello stesso datore di lavoro, ovvero di altri datori di lavoro ovvero degli istituti di istruzione e universitari per gli allievi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Decorsi sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in assenza della concreta disponibilità del libretto formativo, il Ministro del lavoro provvede, in via transitoria, con proprio decreto alla individuazione di un modello di attestazione delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto e acquisite dai lavoratori, preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché dai responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, dei datori di lavoro che assumono l'incarico di addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 34 e dei coordinatori per la sicurezza, di cui all'articolo 98, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: tale modello è valido a livello nazionale, salvi analoghi modelli approvati dalle regioni. Copia conforme dell'attestato è rilasciata al lavoratore, anche ai fini della non ripetitività degli obblighi formativi su medesimi argomenti, della consegna ad altri eventuali datori di lavoro.
  14-ter. Il numero massimo di partecipanti alle iniziative di formazione e aggiornamento, ovunque previste nel presente decreto è di trentacinque persone, salvo quanto disposto dall'articolo 98. La formazione in modalità E-Learning è ammessa per le attività di formazione generale e di aggiornamento sui contenuti indicati nell'articolo 37, comma 1, lettera a). Per Associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori ed Enti bilaterali o organismi paritetici, ovunque indicati nel presente decreto, si intendono le Associazioni e gli Enti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».
35. 201. Boccuzzi.

  Al comma 1, capoverso 13-bis, sostituire le parole da: a cinquanta giornate fino alla fine del capoverso, con le seguenti: a trenta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
35. 203. Tripiedi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 13-ter.
35. 200. Massimiliano Bernini.

ART. 36.

  Sopprimerlo.
*36. 1. Allasia, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*36. 8. Cominardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 luglio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013 con le seguenti: di ulteriori 90.000 euro per l'anno 2013.
36. 7. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Incà, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 luglio.
36. 2. Allasia, Fedriga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente comma:
  «24-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni adottati dagli Enti di previdenza ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996 per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine esplicano piena efficacia, secondo quanto previsto nei suddetti provvedimenti, ancorché l'approvazione ministeriale, di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 dei medesimi decreti legislativi n. 509 del 1994 e n.103 del 1996, sia intervenuta precedentemente l'entrata in vigore della legge 296 del 2006».
36. 9. Borghesi.
(Inammissibile)

ART. 37.

  Sopprimerlo.
37. 6. Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.
37. 2. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità dei commi 1 e 2, è istituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge un tavolo tecnico composto dai soggetti sperimentatori, rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico e Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione al fine di monitorare l'attuazione delle Convezioni del comma 1 e l'applicabilità della creazione del sistema integrato dei dati telematici.
37. 1. Crippa, Sorial, Castelli, Fantinati, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Cozzolino, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 3, sostituire le parole: i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato con le seguenti: i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza può essere sostituito, in via del tutto temporanea, da una comunicazione dell'interessato ed i nuovi termini entro i quali l'interessato è tenuto a presentare, indifferibilmente, le autorizzazioni stesse. La mancata presentazione, totale o parziale, delle autorizzazioni di competenza determina la sospensione dell'attività fino ad ottenimento della documentazione necessaria.
37. 7. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
  37-bis. 1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.
  2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articoli, del testo unico di cui al decreto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:
    a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
    b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
    c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
    d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
    e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione;
   b) la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata di duemila euro.

  3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  4. Ai lavoratori neoassunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore l'ammontare contributivo dovuto.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
37. 03. Guidesi, Fedriga, Borghesi, Matteo Bragantini.

ART. 38.

  Sopprimerlo.
38. 13. Terzoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previa valutazione da parte degli enti competenti del progetto di modifica al fine di verificare l'esistenza dei presupposti tecnici per usufruire dell'esenzione di cui sopra.
38. 14. Terzoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: dello stesso, con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge.
38. 5. Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
  2-ter. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
38. 3. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
38. 11. Sandra Savino.
(Inammissibile)

ART. 39.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 135, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione.».
39. 29. Braga, Realacci, Borghi, Mariani, Valiante.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 142, comma 2, primo periodo, dopo le parole «e)» sono aggiunte le seguenti: «f)».
39. 33. Braga.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 145, comma 3, le parole: «, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
39. 30. Braga, Realacci, Borghi, Mariani, Valiante.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:
   1) Il termine previsto può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
39. 54. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), punto 1), sostituire le parole: l'autorizzazione si considera efficace con le seguenti: può essere accordata, con provvedimento motivato, una proroga del termine di efficacia dell'autorizzazione.
39. 55. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).
39. 61. Simone Valente, De Rosa, Di Benedetto, Battelli, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Brescia, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:
   2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «si considera favorevole» sono soppresse, e dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «l'amministrazione competente, di cui al comma 6, provvede sulla domanda di autorizzazione nel rispetto delle previsioni delle prescrizioni del piano paesaggistico».
39. 56. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:
   2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «novanta giorni» è aggiunta la seguente «lavorativi», le parole: «si considera favorevole» sono soppresse e dopo la parola «atti» sono aggiunte le seguenti: «l'amministrazione competente, di cui al camma 6, provvede sulla domanda di autorizzazione nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico».
39. 59. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire le parole: entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti con le seguenti: entro il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti.
39. 62. Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.

  Conseguentemente:
   al medesimo punto 2) sostituire le parole:
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione con le seguenti: la domanda s'intende respinta;
   al punto 3) sostituire le parole: l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione con le seguenti: la domanda s'intende respinta.
39. 300. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), punto 2), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.

  Conseguentemente, al medesimo punto 2) sostituire le parole: l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione con le seguenti: la domanda s'intende respinta.
39. 31. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
39. 14. Buonanno.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
39. 200. Simone Valente.

ART. 40.

  Sopprimerlo.
40. 3. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: valorizzazione del patrimonio culturale aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,.
40. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ripristino del Ministero del Turismo).

  1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, i commi da 2 a 8 sono soppressi.
40. 02. Di Gioia.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41. 118. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ambientale e il concorso ai relativi oneri per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica delle acque previsti dalla disciplina comunitaria,.
41. 100. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, articolo 243, comma 1, sostituire le parole da: anche tramite conterminazione fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette a isolare o bonificare quelle indirette secondo quanto previsto dall'articolo 242; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente decreto.
*41. 211. Vignali.

  Al comma 1, capoverso, articolo 243, comma 1, sostituire le parole da: anche tramite conterminazione fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette a isolare o bonificare quelle indirette secondo quanto previsto dall'articolo 242; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente decreto.
*41. 214. Giampaolo Galli.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo in via temporanea e, se non attuati come misura di messa in sicurezza di emergenza, previa conclusione dell'iter amministrativo di cui all'articolo 242 in cui si evinca chiaramente un crono-programma per gli interventi di bonifica. In ogni caso devono ridurre i valori dei contaminanti ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.»
41. 93. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: le acque emunte possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: le acque possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca, al sistema di monitoraggio in loco implementato, la contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
41. 94. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione,.
41. 109. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 6, dopo le parole: deve garantire aggiungere le seguenti: l'eliminazione e, laddove non fosse possibile,.
41. 14. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 6, dopo le parole: deve garantire aggiungere le seguenti: l'annullamento e, laddove non fosse possibile,.
41. 132. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 6, sostituire le parole: un'effettiva con le le seguenti: una significativa
41. 204. Busto.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Alle attività amministrative connesse all'approvazione dei progetti e dei piani di cui al presente articolo e all'articolo 242, con esclusione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza se attuati entro i termini temporali stabiliti dal presente decreto, si applicano le norme sulla trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 6 comma 2 lettere da a) a d) della Convenzione di Aarhus ratificata con legge 108/2001, mediante tempestiva pubblicazione sui siti WEB degli enti procedenti delle informazioni ivi richieste, compresa la documentazione progettuale e l'aggiornamento degli eventuali atti autorizzativi endoprocedimentali.
41. 119. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. I dati di monitoraggio dovranno essere resi pubblici e facilmente accessibili alla cittadinanza, attraverso i mezzi già previsti all'interno della pubblica amministrazione, quali bacheche, siti web, pubbliche affissioni e eventuali altri mezzi idonei. I dati da pubblicare sono aggiornati periodicamente durante l’iter della bonifica.
41. 122. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 2.
41. 103. Mannino.

  Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il medesimo decreto n. 161 del 2012 si applica con modalità semplificate alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, la cui produzione supera i seimila metri cubi di materiale; a tal fine i requisiti del piano di utilizzo, di cui all'allegato 5 dello stesso decreto, hanno carattere indicativo e definizione rapportata all'entità dei materiali da scavo e, inoltre, le attività connesse alla caratterizzazione dei materiali possono essere comunque eseguite in corso d'opera, ivi compresa la presentazione dell'eventuale piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere.
41. 18. Grimoldi.

  Al comma 2, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui al presente articolo qualora il produttore dimostri:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
   c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  2-quater. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico.
  2-quinquies. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
  2-sexies. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è soppresso.
41. 19. Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 184-bis è aggiunto il seguente: 184-bis.1. – (Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo). – 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:
   a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;
   b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
   c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;
   d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.
  3. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricor- rono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:
   a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;
   b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
   c) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.
  7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
41. 20. Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 3.
41. 104. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
41. 105. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di terreno e di materiali di origine antropica, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali litoidi, materiali di demolizione, pietrisco tolto d'opera, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione di lavaggio inerti, che compongono un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati, a titolo esemplificativo, per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri nell'ambito di opere edili nonché nell'ambito di ripristini ambientali anche di ex-cave.».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee oppure, in alternativa, devono essere sottoposte a verifica qualitativa le acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto.
  Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sotterranee a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare anche quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'articolo 185 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. oppure se le acque sotterranee superano i limiti indicati dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dette matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
41. 23. Grimoldi.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:, quali residui e scarti di produzione e di consumo,
41. 200. Mannino.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di produzione e di consumo aggiungere le seguenti: sottoposte a caratterizzazione preliminare con esito vincolante per il successivo utilizzo.
41. 106. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera b), sostituire il capoverso 2, con il seguente: «2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 185 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del medesimo decreto e ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al test di cessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, limitatamente alle sostanze individuate nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In alternativa, deve essere condotta la verifica qualitativa delle acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto. Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sottostanti a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le matrici materiali di riporto devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati».

  Conseguentemente, al capoverso 3, dopo le parole: che rimuovano aggiungere le seguenti: o immobilizzino
41. 212. Giampaolo Galli.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 2, premettere le seguenti parole: Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione,
*41. 201. Giampaolo Galli.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 2, premettere le seguenti parole: Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione,
*41. 203. Vignali.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: contaminazione e come tali con le seguenti: potenziale contaminazione e come tali, previa effettuazione dell'analisi di rischio, qualora dalla loro permanenza in sito derivino rischi di contaminazione delle acque sotterranee,
41. 215. Giammanco.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: come tali devono essere rimosse fino alla fine del capoverso con le seguenti: rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
41. 202. Mannino.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: che rimuovano i contaminanti fino a: a costi sostenibili.
41. 99. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: che rimuovano i contaminanti o aggiungere le seguenti:, solo nel caso in caso in cui è impossibile sotto il profilo tecnico-scientifico procedere alla rimozione,.
41. 98. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e a costi sostenibili.
41. 91. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 3, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, e i test di cessione devono essere eseguiti in laboratori certificati scelti dall'acquirente.
41. 107. Terzoni, Segoni, Daga, Mannino, Zolezzi, Tofalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione c di lavorazione di marmi c lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
  Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
  3.2. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
  3.3. I materiali di cui ai commi 3.1 e 3.2 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  3.4. I materiali di cui ai commi 3.1 e 3.2 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  3.5. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3.3 e 3.4, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni.
  3.6. Il produttore dei residui di cui al comma 3.1 è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei.
41. 9. Guidesi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3.1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 28, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al 3o capoverso del sottocapitolo «Rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo», allegato 2, le parole «in considerazione della eterogeneità delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto» sono sostituite dalle seguenti: «in considerazione della eterogeneità delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e materiali di riporto»;
   b) alla lettera b) del 4o capoverso del sottocapitolo «Interventi di messa in sicurezza», allegato 3, le parole «trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in situ ed on site del suolo contaminato» sono sostituite dalle seguenti: «trattare e riutilizzare il suolo e le matrici ambientali materiali di riporto nel sito, trattamento in situ ed on site del suolo e delle matrici ambientali materiali di riporto contaminati»;
   c) alla seconda lettera a) del 5o capoverso del medesimo sottocapitolo, allegato 3, dopo le parole «materiali eterogenei» sono aggiunte le seguenti parole: «intesi come matrici ambientali materiali di riporto»;
   d) al paragrafo 6 del sottocapitolo «Messa in sicurezza operativa», allegato 3, dopo le parole: «materiali eterogenei» sono aggiunte le seguenti parole: «intesi come matrici ambientali materiali di riporto.».
41. 24. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4.
41. 108. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Sostituire il comma 4 col seguente:
  4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», è aggiunto il seguente periodo «Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore.
41. 45. Gelmini, Latronico, Tancredi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», è aggiunto il seguente periodo ”Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore.
41. 57. Amato.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 3, (L) comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo ”Non sono considerati interventi di nuova costruzione, poiché comunque diretti a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali tende, roulettes, campers e case mobili, collocati in strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e destinati all'esercizio della stessa struttura, e comunque, in nessun caso, ad uso di residenza. Le condizioni funzionali e strutturali di tali mezzi sono definite dalle leggi regionali in relazione alle caratteristiche territoriali della ricettività turistica all'aria aperta.
41. 59. Sottanelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale) è aggiunto il seguente: «4-bis. Non costituiscono attività selvicolturale i tagli di vegetazione eseguiti nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) nelle zone comprese nella fascia A dei piani di assetto idrogeologico (PAI) per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri corsi d'acqua nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria; per detti interventi, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)».
41. 50. Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 358, dopo le parole: «in via ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «per la risoluzione dell'emergenza rifiuti e la gestione virtuosa verso la minimizzazione della quantità del prodotto sversato in discarica attraverso il miglioramento del sistema di trattamento a freddo, di raccolta differenziata porta a porta e di implementazione di impianti di riciclo al fine di escludere l'incenerimento e il recupero energetico dei rifiuti».
41. 110. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963».
41. 111. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 5 sopprimere le parole:, in tutto o in parte,.
41. 15. Grimoldi.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
41. 16. Grimoldi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: degli impianti nella Regione con le seguenti: virtuosa dei rifiuti ad esclusione degli impianti per il recupero energetico e per la combustione nella Regione.
41. 112. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: strumentali e.
41. 113. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: alla lotta contro le ecomafie e le infiltrazioni di carattere camorristico nell'ambito della gestione dei rifiuti.
41. 114. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, sentiti gli Enti interessati.
41. 97. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: proroga o.
41. 17. Grimoldi.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: motivate.
41. 96. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.
41. 205. Tofalo.

  Sopprimere il comma 6-bis.
41. 300. Guidesi, Matteo Bragantini

  Al comma 6-ter, dopo le parole: infrastrutture a rete aggiungere le seguenti: nonché l'organizzazione di attività di monitoraggio degli indicatori di salute della popolazione residente.
41. 301. Mannino.

  Al comma 6-quater, sopprimere le parole da: Nelle more del completamento fino a: sanitaria e ambientale.
41. 206. Vignaroli.

  Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti parole:, da adottarsi previo parere delle commissioni parlamentari competenti,.
41. 115. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. In applicazione del diritto di precauzione, degli articoli 9, 32 e 44 della Costituzione italiana e del diritto consolidato degli agricoltori singoli od associati di coltivare e produrre e continuare a coltivare e produrre prodotti vegetali convenzionali e biologici, è fatto divieto a chiunque di introdurre, coltivare, produrre, far circolare sotto ogni forma sul territorio nazionale organismi geneticamente modificati, detti OGM, se preliminarmente non è accertata con sicurezza inoppugnabile la loro innocuità per la salute umana ed animale, nonché l'effetto non irreversibile dell'inquinamento, ad opera degli stessi, delle aree agricole e dell'ambiente.
  7.2 Chi non rispetta il divieto di cui al comma 7.1 è punito con l'arresto da sei mesi a quattro anni o con l'ammenda fino ad euro 2 milioni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia agro-ambientale.
41. 216. Zaccagnini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale dei socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio».
  7.2. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».
41. 8. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo le parole «non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
41. 7. Borghesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
41. 208. Terzoni.

  Sopprimere il comma 7-quater.
41. 207. Daga.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  Art. 41.1. – (Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei). – 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze, i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
  2. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
  3. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  4. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  5. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3 e 4, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
  6. Il produttore dei residui di cui al comma 1 è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei.
41. 02. Corsaro.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

  Art. 41-bis. – (Referendum popolare in materia agro-ambientale). – In applicazione ed attuazione di quanto disposto dalla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio CE e dalla legge 15 gennaio 2004, n. 27, di ratifica ed esecuzione del protocollo di Cartagena, richiamato dal articolo 32 della Direttiva 2001/18/CE, che prevedono la consultazione del pubblico, prima di introdurre gli OGM (organismi geneticamente modificati) nell'ambiente e in agricoltura, il corpo elettorale deve essere interpellato, tramite Referendum consultivo nazionale indetto dal Governo, con le modalità previste dalla legge sul Referendum abrogativo in quanto applicabili, da tenersi in un giorno scelto dallo stesso Governo. Continuando il parere sarà quello espresso dalla maggioranza dei votanti. Il quesito referendario sarà: «volete che gli organismi geneticamente modificati, detti, OGM, e loro derivati, siano introdotti, coltivati, prodotti in Italia, sotto ogni forma, diffusi nell'ambiente, contenuti nell'alimentazione umana ed animale: si o no?».
  3. l'informazione del pubblico sull'argomento, nei due mesi precedenti la consultazione, deve essere fornita dai mezzi radiotelevisivi pubblici e privati, secondo le regole previste per le consultazioni elettorali generali, provvedendo, in ogni caso, a che gli spazi informativi, riservati ai favorevoli e ai contrari all'introduzione degli OGM sul territorio, siano ripartiti in forma paritaria.
41. 0200. Zaccagnini.
(Inammissibile)

ART. 41-ter.

  Sopprimerlo.
41-ter. 200. L'Abbate.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).
41-ter. 201. Gallinella.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo la lettera «v)» è inserita la seguente: «v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 0.25 MW sia se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel sia se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas»;.
41-ter. 203. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: se alimentati fino alla fine della lettera con le seguenti: .sia se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel sia se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas
41-ter. 202. Benedetti.

ART. 42.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 marzo 1980 n. 327 relativo al libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi sono abrogati.
  7-ter. La lettera f) dell'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992 n. 495 è abrogata.
  7-quater. La lettera b) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 1 marzo 1974 è abrogata.
  7-quinquies. I certificati per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi previsto dalle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n 6 non sono più richiesti.
  7-sexies. Il certificato di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 27 maggio 1991 n. 165, per l'epatite B, all'articolo 3-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, per la vaccinazione antitetanica, all'articolo 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per l'antipolio e all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 891 per l'antidifterica; l'articolo 3 della legge del 4 febbraio 1966, n. 51, l'articolo 3 della legge 20 marzo 1968 n. 419 e l'articolo 7 comma 2 della legge del 27 maggio 1991, n. 165 non sono più richiesti.
42. 200 Gelli, Lenzi.
(Inammissibile)

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La carta d'identità ovvero il passaporto e la patente dovranno contenere l'assenso ovvero il diniego alla donazione dei propri organi con un codice seriale corrispondente al soggetto senza alcuna dicitura esplicativa sul documento.
43. 1. Dall'Osso.

ART. 44.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
44. 2. Baroni.

  Sopprimere il comma 3.
44. 3. Cecconi.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

  Nell'importazione di farmaci da Paesi con un insoddisfacente livello di verifica della qualità del prodotto tale certificazione va rilasciata solo dopo un rinnovato controllo della conformità del farmaco alla normativa europea e nazionale.
44. 6. Binetti.

  Al comma 4-ter, capoverso 5-bis, ultimo periodo, sostituire la parola: cento con la seguente: settanta.
44. 300. Silvia Giordano.

  Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Decorso inutilmente tale termine, il Sistema Sanitario Nazionale sospende l'acquisto dei farmaci dall'azienda farmaceutica che non ha ottemperato nei termini alla richiesta dell'AIFA
44. 301. Lorefice.

  Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sul sito istituzionale dell'AIFA aggiungere le seguenti: e viene stabilita, per ogni giorno di ritardo dal citato termine, una sanzione amministrativa pari a 10 mila euro.
44. 302. Grillo.

ART. 45.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «sono stabiliti» fino alla fine del comma sono soppresse.
45. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 46.

  Sopprimerlo.
46. 7. Caso, D'Inca, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui ai commi fino a: n. 122 con le parole: relative al Patto di Stabilità interno,

  Conseguentemente,
   al medesimo comma sostituire le parole da:
limitatamente a: grande evento con le seguenti: nonché alla Regione Lombardia;
   aggiungere in fine i seguenti commi:
  1.1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1.2. del presente articolo, che confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  1.2. Per gli anni 2013, 2014, 2015 è istituito un prelievo straordinario a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o in via principale, prodotti di gioco pubblici, che abbia installato all'interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio-decreto 15 giugno 1931, n.773. Il contributo è stabilito in 5000 euro annui per ogni apparecchio da gioco ed interamente riversato nel fondo di cui al comma 1.1.
46. 4. Rondini, Guidesi.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: il Comune di Milano, nonché fino a: le spese con le seguenti: il Comune di Milano, nonché gli altri enti coinvolti nella realizzazione dell'evento pubblicano nel proprio sito ufficiale il rendiconto delle spese.
46. 300. Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Rubinato.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999).

  1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013, 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 40 milioni di euro per l'anno 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
46. 0200. Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999).

  1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2013, 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 25 milioni di euro per l'anno 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
46. 0201. Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Fabrizio Di Stefano.

ART. 47-bis.

  Sopprimerlo.
47-bis. 200. Lombardi.

ART. 48.

  Sopprimerlo.
*48. 6. Piras, Duranti, Migliore, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Melilla, Kronbichler, Aiello, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan.

  Sopprimerlo.
*48. 1. Grassi, Amato, Beni, Boccuzzi, Capone, Civati, Cova, Culotta, D'Ottavio, Fioroni, Gadda, Gasbarra, Gribaudo, Incerti, Malpezzi, Manfredi, Mariano, Martelli, Martiello, Marzano, Miccoli, Murer, Nicoletti, Quartapelle Procopio, Raciti, Scanu, Simoni, Taricco, Terrosi, Valiante, Ventricelli, Bobba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis) Il Ministero della difesa è tenuto a fornire dettagliatamente gli esiti di tutte le attività di cui al comma 1 inserendoli nella relazione annuale inviata alla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, indicando specificamente per singolo contratto: la natura del proprio supporto tecnico-amministrativo e contrattuale; la tipologia dei singoli materiali, il valore, la quantità e il Paese destinatario intermedio nonché l'utilizzatore finale; il dettaglio dei proventi derivanti da tali attività in maniera univoca e collegata con le informazioni precedenti.
48. 5. Artini, Corda, Frusone, Rizzo, Basilio, Alberti, Paolo Bernini, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Sorial, Currò, Dadone, Cozzolino, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero della difesa è tenuto a fornire con apposita relazione un dettagliato resoconto nella relazione annuale della Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, indicando specificamente la tipologia dei singoli materiali, il valore, la quantità e il Paese destinatario intermedio ed utilizzatore finale di tutte le tipologie delle attività di supporto tecnico-amministrativo e contrattuale svolte ed i proventi derivanti da tale attività.
48. 7. Piras, Duranti, Migliore, Boccadutri, Marcon, Pilozzi, Melilla, Kronbichler, Aiello, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan.

ART. 49.

  Sopprimere il comma 2.
49. 24. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 2-bis.
49. 200. Dieni.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

  Art. 49.1. – (Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta). – 1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
49. 02. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

  Art. 49.1. – (Semplificazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. I termini di cui al comma precedente possono essere modificati con accordo tra le parti prevedendo un indennizzo a favore del venditore pari ad un interesse annuo del 2 per cento oltre all'euribor.
49. 03. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
  Art. 49.1. – (Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate). – 1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
49. 05. Sani, Oliverio, Faenzi, Catania, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin. 
(Inammissibile)

ART. 49-bis.

  Sopprimerlo.
49-bis. 200. Marcon, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione delle spese di carattere sociale e per lo sviluppo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: commissario straordinario aggiungere le seguenti: scelto tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni;
   al comma 3, sopprimere le parole: anche estranee alla pubblica amministrazione;
   al comma 4 sopprimere la lettera b);
   sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
49-bis. 201. Pilozzi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

  Sopprimere i commi da 2 a 8.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9, con il seguente: 9. L'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato
49-bis. 300. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 3 sostituire le parole: anche estranee con le seguenti: interne;

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente
: b) il Commissario straordinario svolge il mandato senza indennità aggiuntive rispetto al compenso percepito nell'ambito delle funzioni già svolte presso la Pubblica amministrazione.
   sopprimere il comma 8.
49-bis. 301. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 8 sostituire le parole: 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro con le seguenti: 100 mila euro per l'anno 2013, di 200 mila euro.
49-bis. 302. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

ART. 50.

  Sopprimerlo
50. 200 De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 50. – (Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
* 50. 1. Caparini, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 50. – (Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
* 50. 3. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 50. – (Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
*50. 14. Di Gioia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 50. – (Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
*50. 19. Pisicchio.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 50. – (Modifiche alla responsabilità solidale fiscale). – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
   b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati.
50. 2. Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 50. – (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). – 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
  «28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo convenuto e delle prestazioni erogate in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovute all'erario dal subappaltatore medesimo. È esclusa la responsabilità solidale ove l'appaltatore verifichi, acquisendo il Documento Unico di Regolarità Tributaria relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli Uffici Provinciali dell'Agenzia delle Entrate del territorio nazionale, l'inesistenza di debiti tributari a titolo di imposte, sanzioni e/o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso».
  2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 28, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento Unico di Regolarità Tributaria, l'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.
  28-ter. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione al portale di cui al comma che precede. A tale scopo, ed in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, devono trasmettere, in conformità alle procedure implementate e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto della iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.
  28-quater. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che risultano validamente registrati al portale di cui al precedente comma 28-bis, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  28-quinquies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, previa intesa con l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono stabilite le modalità organizzative ed attuative di rilascio della certificazione, per via digitale, ai soggetti aventi titolo.
  28-sexies. Le presenti disposizioni entrano in vigore a far data dal 1o gennaio 2014».
50. 20. Pisano.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 50. – (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti) – 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute»
*50. 201. Causi.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 50. – (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti) – 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».
*50. 202. Vignali.

ART. 51.

  Sopprimerlo.
51. 1. Rostellato.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

  Art. 51.1. – (Assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) – 1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è aggiunto il seguente:
  Art. 37-bis. – (Assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta). – 1. Tutti i soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e che non possono avvalersi di un sostituto d'imposta, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
  2. Se dalle dichiarazioni di cui al comma precedente emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del precedente comma 1, i rimborsi sono eseguiti dal l'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.
  4. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente articolo.
51. 04. Lavagno, Ragosta, Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler, Pilozzi.

ART. 52.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis). Nel caso in cui a beneficiare della maggiore rateazione di cui al precedente numero 1) sia un debitore costituito in forma societaria, questo è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
52. 31. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
52. 36. Corsaro.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).
52. 3. Ruocco.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui ai commi i e 2 accreditate sui conti correnti, devono essere inserite in un'apposita sezione, nella quale non si estendono gli obblighi del terzo pignorato. La sezione è istituita secondo le modalità indicate con apposita delibera della Banca d'Italia. Il Ministero della Giustizia con decreto indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.»
52. 4. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
52. 5. Ruocco.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) la seguente:
   g) dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:
  «76-bis. Limiti alla pignorabilità ed all'espropriazione immobiliare. La casa di abitazione non di lusso e le relative pertinenze sono impignorabili per debiti verso le Pubbliche Amministrazioni.
  Le disposizioni del comma 1. non si applicano ai mutui e/o fideiussioni volontarie. Le disposizioni del comma i non si applicano, altresì, nei casi di sequestro e confisca posti in essere in applicazione delle norme contro criminalità organizzata.
  Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.»

  Conseguentemente, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
  «77. (Iscrizione di ipoteca) 1. Salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
  1-bis. Salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a centomila euro.
  2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera la somma di 40.000 euro, ovvero il quaranta per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
  2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».
52. 37. Corsaro.

  Al comma 1, lettera g), capoverso a), premettere la seguente:
  0a) non dà corso all'espropriazione degli immobili necessari al processo produttivo dell'attività d'impresa.
52. 14. Busin.

  Al comma 1, lettera g), capoverso a) aggiungere, in fine le parole:, a condizione che lo stesso debitore non abbia nei confronti del sistema bancario un'esposizione debitoria superiore a 50 mila euro;
52. 29. Paglia, Ragosta, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Pilozzi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso a) aggiungere, in fine le parole: non dà altresì corso all'espropriazione per un specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ed individuato tramite decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
52. 13. Busin.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso b) con il seguente: b) può procedere all'espropriazione immobiliare se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
52. 28. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.

  Al comma 1, lettera g), capoverso b), secondo periodo sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
52. 15. Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, aggiungere le seguenti:, esclusi quelli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
* 52. 1. Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
52. 200. Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso.
52. 2. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione dal 1o gennaio 2013.
52. 16. Busin.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «otto», «dodici» e «euro 51.645,69» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici», «ventiquattro» e «euro 50.000,00».
  5. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia le parole «otto» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici» e «ventiquattro».
  6. L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
  7. L'articolo 48, camma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di uno sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «sei» «cinquemila» e «venti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici» «cinquantamila» e «ventiquattro».
  9. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».
  10. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 dopo il comma 2 è inserito il seguente: -bis, Il pagamento rateale previsto nell'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.
  11. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: «accessorie», è inserito il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche rotealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
  12. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola «ricorso», è inserito il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sano dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
  13. I commi a) e b) si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non sia già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute, i contribuenti che siano interessati al prolungamento della rateazione indicano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificato, il numero di rate prescelto, nei limiti previsti dagli articoli 1 e 2. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il nuovo piano di roteazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente.
52. 12. Busin.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
  Art. 52-bis. – (Interventi in materia di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali). – 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di sostenere la ripresa del sistema produttivo, i contributi e i premi previdenziali e assicurativi relativi a periodi contributivi maturati alla data del 31 dicembre 2012 possono essere regolarizzati, previa domanda da presentare agli enti previdenziali esclusivamente in via telematica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, attraverso il versamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, nonché dell'importo dovuto per sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ridotte nella misura del 50 per cento.
  2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 può essere effettuato anche in forma rateale, nel numero massimo di 36 rate mensili, con applicazione di un tasso di dilazione pari alla misura degli interessi legali. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali e assicurative accertate, con esclusione delle eventuali spese legali e degli aggi di riscossione e delle spese esecutive connesse alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 dicembre 2013, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate in sostituzione di quelle iscritte al ruolo nonché dell'aggio esattoriale e delle spese esecutive di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.
  4. Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dei benefici di cui ai commi precedenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi e premi assicurativi che sono stati dichiarati aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato della Comunità Europea nonché ai crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
52. 04. Gelmini.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

  Art. 52-bis. – (Disposizioni in materia di impignorabilità). – 1. Ad eccezione delle ipotesi di ipoteca volontaria di cui agli articoli 2821 e ss, della Sezione IV, del Libro Sesto, del Codice Civile, è disposta l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
  2. Ad eccezione delle ipotesi di ipoteca volontaria di cui agli articoli 2821 e ss, della Sezione IV, del Libro Sesto, del Codice Civile, è disposta l'impignorabilità dell'immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo nel quale il debitore vi risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
52. 07. Villarosa.

ART. 53.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione,
53. 6. Di Gioia.

  Al comma 1, dopo le parole: del Gruppo Equitalia aggiungere le seguenti: e delle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
53. 7. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

  Art. 53-bis. (Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni). – 1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta del 50 per cento.
  2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;.
53. 01. Buonanno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

  53-bis. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

  Conseguentemente dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
  85-bis. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
  2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
53. 04. Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
  Art. 54.1. (Norma di interpretazione autentica). – 1. Le limitazioni contenute nell'articolo 1, comma 444, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, a decorrere dall'anno 2013.
54. 02. Mariani.
(Inammissibile)

ART. 54-bis.

  Sopprimerlo.
54-bis. 200. D'Ambrosio.

ART. 54-ter.

  Sopprimerlo.
54-ter. 200 Dadone.

ART. 55.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
   55-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole «un terzo» sono sostituite dalle seguenti «il quaranta per cento»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le imposte o le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, per la parte di esse che discende non dall'accertamento di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente, bensì dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, ad esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.
55. 0200. Zanetti

ART. 56.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 56. (Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie e proroga termine di versamento). – 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo, sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse;
   d) il comma 497 è sostituito dal seguente:
  497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»;
   e) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   f) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare:
    a) l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari;
    b) l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie a tutti i derivati, anche a quelli negoziati fuori mercato, ai prodotti strutturati e alle operazioni realizzate intra-gruppo o da intermediari finanziari inclusi gli hedge fund;
    c) la differenziazione delle aliquote dell'imposta in funzione dell'effettivo utilizzo dello strumento derivato, prevedendo l'esenzione per le operazioni dalla comprovata finalità di copertura, premiando in questo modo gli intermediari finanziari che svolgono solo attività di banca commerciale rispetto a quelli che svolgono trading proprietario.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2013, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  3. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.
56. 7. Marcon, Ragosta, Boccadutri, Paglia, Melilla, Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1o settembre 2013 con le seguenti: 1o luglio 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1:
   sopprimere le parole:
e 56;
   sostituire le parole: 34,05 milioni con le seguenti: 21,2 milioni;
    sopprimere la lettera b);
   alla lettera c) sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 18,75 milioni;
    sopprimere la lettera d).
56. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nelle more di un riordino complessivo tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, riarmonizzando le vigenti norme con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 «Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)», sono abrogati:
   l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;
   il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;
   il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;
   il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;
   il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

  2-ter. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR) è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente».
  2-quater. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano, ove più favorevoli, anche ai rapporti e alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.
56. 1. Borghesi.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
  Art. 56.1. – (Disciplina fiscale delle aree demaniali portuali). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria (Imu), si interpretano nel senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi comprese le aree e le banchine destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle predette imposte.
  2. Sono assoggettati alle imposte di cui al precedente comma 1 i fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. In tali casi, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.
  3. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 1 perdono efficacia.
56. 06. Garofalo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
  Art. 56.1. – (Piani di azionariato diffuso) – 1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:«2-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
56. 0201. De Micheli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

  Art. 56.1. – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni effettuate entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».
56. 022. Pesco.

ART. 56-bis.

  Sopprimerlo.
56-bis. 200. Mannino.

  Sopprimere il comma 8.
56-bis. 201. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Borghesi.

ART. 57.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e di ricerca industriale con le seguenti e di ricerca in ambito industriale e terziario.

  Conseguentemente dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   m)
allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e non tecnologica nei Servizi di mercato.
57. 3. Guidesi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel limite del cinquanta per cento con le seguenti: in misura non inferiore al cinquanta per cento.
57. 7. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: start-up innovative e spin-off universitari con le seguenti: avvii d'impresa innovativi e di società universitarie (alle quali l'Università partecipa in qualità di socio);

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   alla lettera c) sostituire le parole: social innovation con le seguenti: innovazione sociale;
   alla lettera d) sostituire la parola: crowdfunding con le seguenti: di raccolta fondi;
   alla lettera e) sostituire la parola: post-doc con la seguente: postdottorato;
   alla lettera i) sostituire la parola: grant con le seguenti: borsa di studio.
57. 11. Corsaro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole 30 anni con le seguenti 35 anni.
57. 5. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: e) ad incoraggiare la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc, favorendo così l'introduzione di nuove tipologie di formazione dottorale ulteriori e diverse rispetto a quelle attualmente previste dal nostro sistema universitario.
57. 6. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) al sostegno ed alla incentivazione di progetti elaborati da ricercatori che risultino aver partecipato a progetti europei o a progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB.
57. 10. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi.

ART. 58.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della Ricerca aggiungere le seguenti: l'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228 iscritta alla Missione «Istruzione universitaria», voce Legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1, comma 1, è aumentata di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Inoltre,».

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 con le seguenti: pari ad euro 45 milioni nell'anno 2014 ed euro 69,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 e mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
58. 19. Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: «13-ter. I limiti previsti dal comma 13-bis non si applicano nel caso di assunzioni di personale risultato idoneo all'esito di procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia, bandite prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge da università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento».
58. 32. Garofalo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: e la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento».
58. 18. D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È istituito un comparto di contrattazione aggiuntivo a quelli già determinati dal comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a cui corrisponde un'ulteriore separata area di dirigenza. Nel comparto confluisce il personale contrattualizzato delle Università, delle istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM, così come definito dagli articoli 5, 6, e 12 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di Contrattazione per il Quadriennio 2006-2009.
  2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito un Comitato di Settore costituito dai Rettori delle Università Italiane, dai Presidenti degli enti di ricerca e dai Direttori dell'AFAM, in numero proporzionale a quello degli addetti a tempo indeterminato dei vari comparti.
  3. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare costi o ulteriori aggravi per la finanza pubblica.
58. 10. Buonanno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 228 del 2012, dai rispettivi limiti ed effetti sono escluse le spese effettuate dalle Università a valere su entrate proprie o finanziamenti pubblici aventi specifico vincolo di destinazione.
58. 30. Lodolini.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 4 e 5

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole:
Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo con le seguenti: I risparmi di spesa derivanti dai servizi esternalizzati presso le istituzioni scolastiche per funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici.
    all'articolo 61 comma 1:
    alinea, sostituire le parole da
: Agli oneri derivanti fino a: 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 22, comma 3, 23, 56 e 58, comma 1, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 119,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 107,7 milioni per l'anno 2015;
    lettera e) sostituire le parole: quanto a 75 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: quanto a 100 milioni per il 2014 e a 49,8 milioni per l'anno 2015.
58. 200. Marchi.

  Sopprimere i commi 4 e 5

  Conseguentemente:
   al comma 6, sopprimere le parole:
rispetto a quelli indicati al comma 5.
    all'articolo 61 comma 1:
    alinea, sostituire le parole da
: Agli oneri derivanti fino a: 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 22, comma 3, 23, 56 e 58, comma 1, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 119,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 107,7 milioni per l'anno 2015;
    lettera e) sostituire le parole: quanto a 75 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: quanto a 100 milioni per il 2014 e a 49,8 milioni per l'anno 2015.
58. 13. Bellanova, Damiano, Coscia, Gnecchi, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Maestri, Simoni, Zappulla, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Capone, Manfredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi:
  «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».
58. 31. Centemero.
(Inammissibile)

   Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
58. 28. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon, Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 31 agosto 2013 si provvede all'assunzione di 11851 collaboratori scolastici ordinariamente spettante sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 1.
58. 16. Luigi Gallo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  5-ter. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.
58. 14. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  5-ter. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.
  5-quater. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: f) spese sostenute per servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno.
58. 15. Brescia.

  Al comma 6, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti:, dedotte le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere ed ininterrottamente prorogati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010.
58. 4. Capodicasa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  
6-bis. Con riferimento alla legge 19 maggio 1971, n.403, i corsi e i diplomi riconosciuti dalla legge continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie, aggettivate come ausiliarie.
58. 201. Micillo.
(Inammissibile)

ART. 59.

  Sopprimerlo.
59. 200 Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n 68 del 2012.
  2. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 17. Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università con le seguenti: da erogare alle regioni come apposito fondo finalizzato.
59. 16. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, dopo le parole: risultati scolastici eccellenti aggiungere le seguenti: e in assenza dei mezzi necessari.
59. 18. Luigi Gallo, D'Uva, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o non statali.
59. 201. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: con votazione fino alla fine del periodo con le seguenti: con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore al valore determinato sommando quindici punti alla media della distribuzione dei voti della propria Commissione d'esame;.
59. 29. Corsaro.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 95/100 con le seguenti: 85/100.
59. 15. Vacca, Gallo, D'Uva, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: le borse di mobilità sono assicurate, in presenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, a tutti gli aventi diritto. In caso di esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 1, si autorizza una variazione di spesa in aumento al fine di assicurare l'accesso alla borsa di mobilità per i soggetti richiedenti e valutati come idonei ai sensi del comma 3 del presente articolo.
59. 5. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Le borse di mobilità sono attribuite, sulla base di una graduatoria regionale, agli studenti iscritti e ammessi ai sensi del comma 3 alle università con sede legale nel proprio territorio, fino ad esaurimento delle risorse assegnate ai sensi del comma 2; le graduatorie sono stilate dalle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i propri enti per il diritto allo studio universitario.
59. 9. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 4, al secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori criteri che reputino opportuni.
59. 4. Matteo Bragantini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 luglio 2013 con le seguenti: 21 agosto 2013.
59. 8. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio.
59. 7. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Per gli anni accademici successivi al primo e fino al termine previsto dal proprio corso di studi, sia esso triennale che quinquennale, gli studenti che hanno avuto accesso al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso, con proroga annuale, attraverso apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che questi rispettino i seguenti requisiti di merito:
   a) aver acquisito almeno l'80 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
   b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 27/30;
   c) non aver riportato nessun voto inferiore a 24/30.
59. 14. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 6, alinea, dopo le parole: con apposita domanda aggiungere le seguenti: da presentare entro il 15 settembre.
59. 12. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente: a) aver acquisito almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti di studi in base all'anno di iscrizione precedente entro la conclusione della sessione estiva.
59. 11. Marzana.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 28/30 con le seguenti: 26/30.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 26/30 con le seguenti: 24/30.
59. 6. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposta a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio.
59. 13. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
  Art. 59.1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
59. 010. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
  Art. 59.1. (Disposizioni a favore del diritto allo studio). Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n 68 del 2012.
59. 02. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

ART. 59-bis.

  Sopprimerlo.
59-bis. 200. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 59-bis. – (Disposizioni a favore del diritto allo studio) – 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n 68 del 2012.

  Conseguentemente all'articolo 61, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: c) quanto a 24 milioni per l'anno 2013, 14 milioni per l'anno 2014 e 7 milioni per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;.
59-bis. 201. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

ART. 60.

  Sopprimere il comma 01.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis, 3-ter.
60. 200. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, Battelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di ripartizione del fondo di cui al comma 1 viene emanato dopo aver ottenuto il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sarà formulato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
60. 7. Battelli, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Attività didattica svolta in privato).

  1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.
  2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa. Il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.
  3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5 per cento del proprio compenso.
  4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.
  5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
60. 01. Buonanno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi).

  1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.
  2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.
  3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei cesti estivi alla fine di ogni anno scolastico.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
60. 02. Buonanno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Alle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché agli altri soggetti pubblici che non adempiono agli obblighi o nei termini indicati dal presente decreto-legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio pari al 2 per cento.
60. 04. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 61.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: 2,65 milioni con le seguenti: 9,65 milioni;

  Conseguentemente:
   sopprimere la lettera
c);
   alla lettera e) sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 82,4 milioni;
   dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
61. 3. Peluffo, Coscia, Rossomando, Capodicasa, Velo, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Marco Meloni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
61. 30. Centemero, Bianconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. I suddetti regimi sono ulteriormente ridotti, in misura pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le risorse così rinvenienti sono destinate alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.488. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
*61. 203. Giammanco, Palese, Bernardo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. I suddetti regimi sono ulteriormente ridotti, in misura pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le risorse così rinvenienti sono destinate alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
*61. 205. Pisicchio, Di Gioia.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;».
61. 11. Giammanco, Palese, Bernardo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Un'ulteriore quota del suddetto Fondo, pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015 è destinata alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.488.
*61. 202. Giammanco, Palese, Bernardo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Un'ulteriore quota del suddetto Fondo, pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015 è destinata alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
*61. 206. Pisicchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Una ulteriore quota del suddetto Fondo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2013 è destinata alle misure di sostegno di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».
61. 200. Matarrese.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
61. 16. Librandi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 n. 185.
61. 12. Giammanco, Palese, Bernardo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1 comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
61. 2. Ginefra, Bellanova, Capone, Cassano, Decaro, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Pelillo, Scalfarotto, Ventricelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 29 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d).
61. 5. Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: mediante fino alla fine della lettera, con le seguenti: mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo;
61. 4. Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro. La misura dell'aumento è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 agosto 2013.
61. 6. Caso, Castelli, Currò, Sorial, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente lettera:
   e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento del canone di concessione delle «newslot» o apparecchiature di intrattenimento articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge del 4 luglio 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.160 del 12 luglio del 2007), in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 75 milioni di euro. La misura dell'aumento è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2013.
61. 15. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera e), dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti:
  Le disposizioni in materia di rimborso delle accise per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, anche alle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. A tal fine all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 22 agosto 2003, n. 218». Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del quarto e quinto periodo si provvede attraverso un corrispondente taglio lineare dei capitoli di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*61. 10. Palese, Saltamartini, Centemero.

  Al comma 1, lettera e) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti:
  Le disposizioni in materia di rimborso delle accise per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, anche alle imprese esercenti i servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. A tal fine all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri ai sensi della legge 22 agosto 2003, n. 218». Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del quarto e quinto periodo si provvede attraverso un corrispondente taglio lineare dei capitoli di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*61. 25. Covello, Bruno Bossio, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 63 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di spesa della tabella c allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 288.

  Conseguentemente all'articolo 63, comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicento.
61. 204. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:
  Art. 61-bis. – (Modifiche allo Statuto della Regione Sardegna, al fine di favorirne lo sviluppo economico). – 1. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente: «Articolo 10 – La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:
   a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione, ai sensi della legislazione regionale;
   b) modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione, fino ad azzerarle.»
61. 0201. Cicu.
(Inammissibile)

ART. 62.
(Finalità e ambito di applicazione).

  Sopprimere gli articoli da 62 a 84-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 85, sopprimere il comma 4.
*62. 1. Guidesi.

  Sopprimere gli articoli da 62 a 84-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 85, sopprimere il comma 4.
*62. 200. Bonafede.

ART. 63.
(Giudici ausiliari).

  Al comma 1, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicento.
63. 9. Bonafede, Colletti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    sopprimere le lettere
a), b) ed e);
   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
    e-bis)
i magistrati onorari, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;
   all'articolo 64:
    sopprimere il comma 2;
    al comma 3, sostituire le parole: lettere d) ed e) con le seguenti: lettera e);
   all'articolo 70, comma 2, sopprimere le parole da:
ovvero ha svolto fino alla fine del comma.
63. 10. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) ed e).
63. 8. Bonafede, Colletti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
63. 4. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) i magistrati onorari, con un'esperienza di almeno cinque anni.
63. 13. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: o a riposo fino alla fine della lettera.
63. 5. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, lettera c), dopo la parola: ricercatori aggiungere la seguente: confermati.
63. 6. Molteni, Attaguile.

ART. 64.

  Al comma 2, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: sessantacinque.
64. 2. Molteni, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: settantatré.
64. 11. La Russa, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantatré.
64. 12. La Russa, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantacinque.
64. 3. Molteni, Attaguile.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: lingua italiana fino alla fine del comma con le seguenti: lingue italiana e tedesca, da accertare con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Si osservano altresì i principi di cui all'articolo 8, secondo comma, e all'articolo 12 dello stesso decreto.
64. 10. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 5, lettera d), dopo la parola: politici aggiungere le seguenti: e nelle organizzazioni sindacali.
64. 4. Molteni, Attaguile.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 non possono essere nominati giudici ausiliari per i cinque anni successivi alla cessazione dei rispettivi incarichi.
64. 5. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 65.

  Al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministro della giustizia aggiungere le seguenti:, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
65. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I primi giudici ausiliari sono nominati entro sei mesi dall'emanazione del decreto del Ministro della giustizia con cui si determina la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari.
65. 6. Chiarelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: secondo le specifiche competenze professionali maturate.
65. 14. La Russa, Corsaro.

ART. 67.

  Al comma 1, sopprimere le parole: prorogabili per non più di cinque anni.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
67. 2. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: prorogabili per non più di cinque anni con le seguenti: non prorogabili.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
67. 1. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

ART. 68.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un giudice onorario, non può essere designato quale relatore un giudice ausiliario.
68. 1. La Russa, Corsaro.

  Sopprimere il comma 2.
68. 2. La Russa, Corsaro.

ART. 69.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d) e lettera e), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei tre anni precedenti.
69. 7. La Russa, Corsaro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I notai che svolgono le funzioni di giudice ausiliario, non possono esercitare la professione nel distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni di giudice ausiliario.
69. 3. Chiarelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero che eserciti negli stessi locali.
69. 200. Colletti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni, se non decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico. Non possono in ogni caso rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni di giudice ausiliario nei successivi gradi di giudizio.
69. 8. La Russa, Corsaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 sono estese ai cinque anni successivi a far tempo dalla cessazione dalla funzione di giudice ausiliario.
69. 2. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

ART. 70.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero ha svolto fino alla fine del comma.
70. 1. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 71.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio Giudiziario, nei casi gravi, con provvedimento motivato può sospendere dalle funzioni il giudice ausiliario sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 5.
71. 1. La Russa, Corsaro.

ART. 72.

  Al comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: trecento.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire la parola: ventimila con la seguente: trentamila.
72. 1. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire la parola: duecento con la seguente: trecento.
72. 3. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 3, sostituire la parola: ventimila con la seguente: trentamila.
72. 2. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
  Art. 72-bis. – 1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di 47.000.000 – per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.
  3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
72. 03. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

ART. 73.

  Sostituirlo col seguente:
  Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari) – 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, della durata complessiva di diciotto mesi. L'accesso è subordinato al superamento con esito positivo del I anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché all'iscrizione al II anno di corso.
  2. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, ed iscritti al II anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.
  3. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla valutazione conseguita per il superamento del I anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
  4. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano, al termine del I anno di frequenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, e con istanza diretta al Consiglio direttivo della medesima Scuola, la richiesta di poter sostituire il II anno di corso con il periodo di formazione teorico pratica presso gli Uffici giudiziari. Alla domanda va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le richieste vengono valutate in conformità alle esigenze preventivamente formulate dagli uffici giudiziari e comunicate al Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
  5. Gli ammessi allo stage sono affidati – con deliberazione del capo dell'ufficio – a un magistrato che ha espresso la disponibilità. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo, è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
  6. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati, iscritti al II anno di corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali, ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
  7. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
  8. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
  9. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
  10. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
  11. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
  12. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
  13. Decorsi dodici mesi dall'inizio dello stage – ed in coincidenza con la conclusione del II anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali a cui Io stagista è iscritto – il magistrato affidatario redige una relazione valutativa sull'attività svolta dallo stagista e la comunica al Consiglio direttivo della medesima Scuola. Tale relazione, quando positiva, costituisce condizione necessaria e sufficiente per il conseguimento del diploma di frequenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.
  14. Il conseguimento del diploma di cui al comma precedente non ha incidenza sulla prosecuzione dello stage presso l'ufficio giudiziario per il periodo necessario ai sensi del comma 1.
  15. Il magistrato formatore redige altresì, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
  16. Il capo dell'ufficio giudiziario può consentire che il periodo di formazione presso gli uffici giudiziari si protragga, a domanda dello stagista, per ulteriori sei mesi.
  17. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 15, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
  18. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ammessi su loro domanda, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo stage di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 19, 20, e 21.
  19. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  20. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
  21. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.
  22. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».
  23. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  24. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  25. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 15, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
  26. La domanda di cui al comma 4 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
73. 204. Gelmini.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea con le seguenti: alla media degli esami, al punteggio di laurea più alti.
73. 74. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: diritto privato con le seguenti: diritto civile.
73. 36. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a domanda e per una sola volta con le seguenti previa domanda.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per la durata di un solo periodo formativo.
73. 33. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: le Corti di appello fino a: minorenni con le seguenti: gli Uffici giudiziari.
73. 75. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Corti di appello aggiungere le seguenti:, presso il cui circondario o distretto risiedano da almeno cinque anni.
73. 16. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi, rinnovabili una sola volta.
73. 37. Sarti.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Negli uffici di tribunale e di Corte di appello è assicurata la priorità al settore civile e lavoro nella designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio.
73. 76. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai laureandi in giurisprudenza a cui manchino, per il completamento del corso di studi, non più di sei mesi di tempo, fatto riferimento alla sua ordinaria durata, il superamento di un numero di esami non superiore a tre, oltre alla presentazione della tesi di laurea.
73. 50. La Russa, Corsaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso allo stage sono inseriti in una graduatoria pubblicamente consultabile, che viene aggiornata con cadenza semestrale.
73. 35. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: a un magistrato che ha espresso fino alla fine periodo, con le seguenti: dal capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità.
73. 78. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: a un magistrato che ha espresso la disponibilità con le seguenti: ad ogni magistrato nella misura di almeno un ammesso.
73. 32. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:, quando è necessario assicurare la continuità della formazione,
73. 28. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di un elevato numero di procedimenti giudiziari, un magistrato può chiedere tramite richiesta giustificata, di rendersi affidatario di tre ammessi.
73. 31. Agostinelli.

  Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage aggiungere le seguenti: , negli uffici che dallo stesso dipendono come organizzazione e funzionamento dei servizi,
73. 79. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: il controllo del magistrato aggiungere le seguenti:, secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio,
73. 42. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: sono ammessi aggiungere la seguente: gratuitamente.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: sono ammessi aggiungere la seguente: gratuitamente.
73. 27. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: almeno.
73. 41. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage.
73. 210. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 6, dopo le parole: ritenga di non ammetterli aggiungere le seguenti: per motivate ragioni connesse alla particolare natura del fascicolo trattato.
73. 48. La Russa, Corsaro.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
  8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.
  8-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1,1 milioni per l'anno 2013 e di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
73. 60. Daniele Farina, Sannicandro, Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 8, sopprimere le parole: non dà diritto ad alcun compenso e.
73. 30. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 8, sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto ad un compenso pari ad euro 500 netti mensili.
73. 26. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Al comma 8, dopo le parole: alcun compenso aggiungere le seguenti:, ad accezione del rimborso delle spese sostenute,
73. 25. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 8, sostituire le parole: né di obblighi previdenziali e assicurativi con le seguenti:, salvo l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni.
73. 24. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stage introdotti dalla presente legge sono altresì regolati dall'articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
73. 29. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 9 sopprimere le parole: per sopravvenute ragioni organizzative o.
73. 47. La Russa, Corsaro.

  Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stage può essere interrotto dallo stagista in ogni momento.
73. 19. Nuti, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 11, dopo le parole: al capo dell'ufficio, aggiungere le seguenti: nonché al Consiglio dell'ordine di appartenenza dello stagista.
73. 46. La Russa, Corsaro.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. L'esito positivo dello stage, di cui al presente articolo, laddove svolto per dodici mesi, e lo svolgimento del tirocinio professionale di dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
73. 20. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Al comma 12, sopprimere il primo periodo.
73. 202. Costa.

  Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.
73. 200. Costa.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole da: diciotto mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: l'accesso alla professione forense.
73. 201. Costa.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Per l'accesso alla professione di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dall'emanando regolamento ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 247 del 2012; in ogni caso deve essere rispettato il minimo di almeno un semestre di pratica presso uno studio legale fissato dall'articolo 41 comma 7 della legge n. 247 del 2012 e fermo l'obbligo della frequenza e delle verifiche presso le scuole forensi ai sensi dell'articolo 43 legge n. 247 del 2012.
73. 45. La Russa, Corsaro.

  Al comma 13, sopprimere le parole: e di notaio.
73. 21. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: ed è valutato per il medesimo periodo fino alla fine del comma.
73. 22. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'accesso alla professione forense lo stage è disciplinato, in relazione al tirocinio, dall'emanando regolamento ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta comunque fermo il periodo minimo di pratica presso uno studio legale, della durata di un semestre, fissato dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e resta fermo l'obbligo della frequenza e delle verifiche presso le scuole forensi ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 247 del 2012.
73. 203. La Russa, Corsaro.

  Al comma 14 sostituire le parole da: nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, fino alla fine del comma con le seguenti: nel concorso di accesso alla magistratura professionale.
73. 23. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Sopprimere il comma 16.
73. 17. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Sopprimere il comma 17.
73. 18. Sarti, Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Turco, Agostinelli.

  Sopprimere il comma 19.
73. 43. La Russa, Corsaro.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Coloro che svolgono stage ai sensi della legge n. 11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12, 13, 14, 15.
73. 38. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
20-bis. Gli effetti di cui al presente articolo si estendono, previa equiparazione della durata del periodo formativo, anche a coloro i quali svolgono tirocinio annuale presso le Corti di Appello in sostituzione del primo anno delle scuole di specializzazione delle professioni legali.
73. 205. Micillo, Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
  Capo II-bis. – MISURE VOLTE ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA DI PACE
  Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa). – 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
  2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

  2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

  3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

  4. All'articolo 9, il comma 2, del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la parola «immobiliare».
  5. All'articolo 6, il comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 è sostituito dal seguente: «salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone sempre davanti al giudice di pace».
  6. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.

  Art. 73-ter. – (Normativa in materia di contenzioso pendente).
  1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.

  Art. 73-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

  1. All'articolo 7, il comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

  2. All'articolo 7, il comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.
  3. All'articolo 7, al comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «del primo quadriennio» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni quadriennio».
  4. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il comma 2-quinquies:
  «2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi».
73. 01. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».
73. 04. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 40.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».
73. 05. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente: Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa). – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».
73. 06. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 100.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».
73. 07. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

ART. 74.

  Sopprimerlo.
74. 2. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

ART. 75.

  Sopprimerlo.
75. 1. La Russa, Corsaro.

ART. 76.

  Al comma 1, capoverso Art. 791-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, ovunque ricorrano, sostituire le parole: professionista incaricato con la seguente: notaio
   b) alla rubrica, sostituire le parole: a un professionista con le seguenti: al notaio.
76. 202. Mosca.

  Al comma 1, capoverso Art. 791-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme.
76. 201. Balduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 791-bis, primo periodo, sopprimere le parole: con potere di autentica delle firme.
76. 200. La Russa, Corsaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «dal 1o agosto al 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o agosto al 31 agosto».
*76. 203. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «dal 1o agosto al 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o agosto al 31 agosto».
*76. 204. Mazziotti Di Celso.

ART. 77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 599 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
  3-ter. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».
77. 4. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

ART. 78.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 648, primo comma, le parole «se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti: «se l'opposizione non è fondata su prova scritta dalla quale emerga la probabile fondatezza dell'opposizione, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile concede».
78. 2. Mazziotti Di Celso.

ART. 79.

  Sopprimerlo.
*79. 2. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*79. 3. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

ART. 81.

  Al comma 1, capoverso Art. 76, comma 2, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: ovvero quando lo ritenga necessario per la materia di diritto o per la complessità del caso sottoposto all'esame della Corte.
81. 1. Molteni, Attaguile.

  Dopo il Capo V, aggiungere il seguente:

  Capo V-bis. – DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA Art. 81-bis. – (Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 81-ter, uno o più decreti legislativi diretti a:
   a) modificare le disciplina per l'accesso alla magistratura onoraria;
   b) razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati onorari;
   c) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
   d) razionalizzare le circoscrizioni degli uffici giudiziari;
   e) dotare la magistratura onoraria di un organo di autogoverno dedicato e federalista.

  Art. 81-ter. – (Princìpi e criteri direttivi).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 81-bis, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che vengano valorizzate le professionalità acquisite con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;
   b) prevedere la continuità del servizio e dell'incarico al fine di non creare discontinuità nell'attività giurisdizionale fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;
   c) prevederle e un organo di autogoverno dedicato alla magistratura onoraria su base regionale composto per meno della metà da rappresentanti degli enti locali e per metà più uno da magistrati onorari;
   d) prevedere un coordinamento centrale tra i vari organi regionali;
   e) prevedere idonee garanzie ai magistrati onorari in caso di malattia o in caso di maternità;
   f) prevedere che i casi di necessità per la funzionalità degli uffici giudiziari i magistrati onorari possano essere impiegati in più funzioni giudiziarie anche presso altri organi giurisdizionali.

  Art. 81-quater. – (Norme di immediata applicazione).

  1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età».
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 2-bis, le parole: «del primo quadriennio» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni quadriennio»;
   b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:
  «2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi».

  Art. 81-quinquies. – (Entrata in vigore). – 1. Gli articoli 81-bis, 81-ter, 81-quater entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
81. 01. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

ART. 82.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, e alla situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito.
82. 8. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo periodo è soppresso;
82. 18. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.
82. 9. Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si applica l'articolo 170, secondo comma. aggiungere il seguente periodo: Il commissario giudiziale deve essere nominato nel caso il debitore chiedesse la proroga del termine concesso, oltre i sessanta giorni.
82. 11. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può stabilire il termine non superiore a 20 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 10 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma che sia determinata dal giudice.
82. 17. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia quelle per cui non è stato ancora emesso il decreto di concessione del termine, sia a tutte le altre procedure.
82. 13. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, se nominato.
82. 10. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 3, sopprimere la parola: almeno.
82. 14. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
82. 15. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a cura del cancelliere con le seguenti: a cura dello stesso debitore.
82. 37. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli obblighi informativi periodici nonché la situazione finanziaria dell'impresa devono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma terzo.
82. 35. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, dopo le parole: abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo aggiungere le seguenti: o, nei casi più gravi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo, delle leggi fallimentari.
82. 16. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 169-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «il giudice delegato» si aggiungono le seguenti: «previa acquisizione del parere del commissario giudiziale,».
  5-ter. All'articolo 182-quinquies. primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «previa acquisizione del parere del commissario giudiziale,».
82. 12. Bonafede, Castelli, Currò, D'Incà, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 186-bis, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo le parole: «ragionevole capacità di adempimento.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di prosecuzione di contratti con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei subappaltatori e fornitori rientranti nella filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione dello specifico contratto, come definita ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dall'articolo 6 del decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono considerate essenziali anche ai sensi dell'articolo 182-quinquies senza necessità di specifica attestazione, e gli importi erogati dalla Stazione Appaltante per lo specifico contratto, vanno da dette imprese prioritariamente impiegati per soddisfare le prestazioni dei subappaltatori e fornitori rientranti nella filiera delle imprese impegnate nell'esecuzione del medesimo contratto definite essenziali.»
82. 200. Giammanco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.»
82. 4. Grimoldi.
(Inammissibile)

ART. 83.

  Sopprimerlo.
*83. 2. Bonafede, Businarolo, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

ART. 84.

  Sopprimerlo.
*84. 47. La Russa, Corsaro.

  Sopprimerlo.
*84. 48. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Sopprimerlo.
*84. 51. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*84. 88. Businarolo, Bonafede, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la parola: obbligatorio.
84. 87. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: condominio fino a: finanziari con le seguenti: azioni aventi per oggetto diritti reali limitatamente a quelle riguardanti i diritti di cui al libro terzo, titolo II, capo II, limitatamente alle sezioni VI, VII, VIII, IX, capo III, titolo III, titolo IV, titolo V, titolo VI, titolo VIII, limitatamente alle sole sezioni I e II e titolo IX del codice civile, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
84. 203. La Russa, Corsaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: condominio, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi con la seguente: contratti
84. 85. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: divisione a: finanziari con le seguenti: patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende.
84. 77. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo la parola locazione aggiungere le seguenti: ad eccezione delle cause di risoluzione per morosità del conduttore.
84. 78. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
84. 60. Colletti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: contratti assicurativi, bancari e finanziari.
84. 59. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole bancari e finanziari aggiungere le seguenti:, di valore non superiore ad euro 20.000.
84. 86. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti:, società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale.
84. 68. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole e finanziari aggiungere le seguenti:, profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,.
84. 55. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire con le seguenti: può preliminarmente esperire, assistito dall'avvocato,
84. 75. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole:, assistito dall'avvocato, aggiungere le seguenti: salvo il procedimento di cui all'articolo 322 del codice di procedura penale.
84. 53. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del presente decreto, aggiungere le seguenti: con l'assistenza prestata da soggetto iscritto all'albo degli avvocati, davanti ad un Organismo di conciliazione avente sede operativa nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la causa da introdurre.
84. 89. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole e successive modificazioni, per le materie ivi regolate aggiungere le seguenti: ovvero il procedimento di conciliazione extragiudiziale previsto dall'articolo 322 del codice di procedura civile.
84. 52. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È in ogni caso esclusa la procedura di mediazione e/o conciliazione per le questioni attinenti al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti, sia per i danni alle cose, sia per i danni alle persone.
84. 39. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo, il quinto, il sesto e il settimo periodo.
84. 73. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b) capoverso, sopprimere il secondo periodo.
84. 84. Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: La presente disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dell'anno è attivato, su iniziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
84. 204. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole:, o rilevata d'ufficio dal giudice.
84. 83. Micillo, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: Fermo quanto previsto dal comma 1-bis con le seguenti: Con esclusione delle ipotesi di cui al comma 1-bis e tutte le volte in cui le parti documentino l'avvenuto esperimento di conciliazione.
84. 35. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: disporre l'esperimento con le seguenti: invitare le parti, per una sola volta, con ordinanza motivata, dopo l'integrazione del contraddittorio e dopo l'esaurimento della prima udienza di trattazione, all'esperimento.
84. 37. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
84. 66. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  
All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.
84. 205. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
  5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di ottenere la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-bis può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.
84. 62. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
*84. 25. La Russa, Corsaro.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
*84. 76. Colletti, Bonafede, Businarolo, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

  i-bis) il comma 4 dell'articolo 8 è soppresso.
84. 69. Colletti, Bonafede, Businarolo, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
84. 65. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
84. 64. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
* 84. 24. La Russa, Corsaro.

  Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
* 84. 70. Colletti, Bonafede, Businarolo, Micillo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera o), dopo le parole: deontologico forense aggiungere le seguenti: Le parti, assistite dai rispettivi legali, possono espletare il tentativo di conciliazione davanti ad un avvocato da entrambe designato come mediatore; in caso di raggiungimento di accordo conciliativo, per i compensi corrisposti agli avvocati che hanno assistito le parti alla conciliazione è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di euro 500,00.
84. 54. Turco.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: deontologico forense aggiungere le seguenti: I corsi di formazione e di aggiornamento riservati agli avvocati saranno organizzati dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, la loro durata e il loro contenuto saranno stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense d'intesa con gli Ordini e tenendo conto della specificità della professione forense.
84. 206. La Russa, Corsaro.

  Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente: 01) al comma 2, dopo la parola: «natura» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'imposta sul valore aggiunto».
84. 91. Colletti, Micillo, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente: 01) al comma 3, il numero «50.000» è sostituito con il seguente: «100.000»;
84. 56. Colletti.

  Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: e 5-ter.
84. 61. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 aggiungere le seguenti: i cui importi si intendono raddoppiati.
84. 82. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, sopprimere le parole: nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
84. 81. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Caso, D'Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera p), dopo il capoverso 5-bis, è inserito il seguente:

  5.1) Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione sono escluse dal campo IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.
84. 207. Colletti.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire il capoverso comma 5-ter con i seguenti:
  «5-ter. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di procedimento di mediazione concluso all'incontro informativo, è dovuto unicamente un importo pari al contributo unificato e comunque non superiore ad euro 300 per le controversie per le quali il contributo unificato dovesse essere di importo maggiore, senza il pagamento di ulteriori diritti o indennità. La parte invitata in mediazione non deve corrispondere nulla all'organismo di mediazione per la mera comparizione all'incontro informativo.
  5-quater. In caso di successivo espletamento del giudizio, detti costi possono essere detratti dalla parte istante con quelli da sostenere per il pagamento del contributo unificato, mediante deposito della fattura dell'ente di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
  5-quinquies. Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione per lo svolgimento dell'incontro informativo negli anzidetti casi sono escluse dal campo IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente agli importi indicati nel comma 5-ter.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 20, comma 1, ultimo periodo, le parole: «il credito d'imposta è ridotto della metà» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il comma 5-bis dell'articolo 17».
84. 200. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire il capoverso comma 5-ter con i seguenti:

  5-ter. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di procedimento di mediazione concluso all'incontro informativo, è dovuto unicamente un importo pari al contributo unificato e comunque non superiore ad euro 300 per le controversie per le quali il contributo unificato dovesse essere di importo maggiore, senza il pagamento di ulteriori diritti o indennità. La parte invitata in mediazione non deve corrispondere nulla all'organismo di mediazione per la mera comparizione all'incontro informativo.
  5-quater. In caso di successivo espletamento del giudizio, detti costi possono essere detratti dalla parte istante con quelli da sostenere per il pagamento del contributo unificato, mediante deposito della fattura dell'ente di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
  5-quinquies. Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione per lo svolgimento dell'incontro informativo negli anzidetti casi sono escluse dal campo IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente agli importi indicati nel comma 5-ter.
84. 201. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso comma 5-ter, sopprimere le parole: all'esito del primo incontro.
84. 208. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 20, comma 1, ultimo periodo, le parole: «il credito d'imposta è ridotto della metà» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il comma 5-bis dell'articolo 17».
84. 202. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
  Art. 84-bis. – (Norme di interpretazione autentica degli articoli 8 e 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41). – 1. All'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» deve intendersi che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna.
  3. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.
  4. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» deve intendersi che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna.
84. 04. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:

  Capo VIII-bis. – MISURE VOLTE AL RICONOSCIMENTO, ALL'EFFICIENZA ED ALL'EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.
  Art. 84-bis. – (Riconoscimento del servizio prestato dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari). – 1. I magistrati onorari che abbiano prestato servizio per non meno di un anno senza demerito e senza essere stati revocati per motivi disciplinari hanno la preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni il predetto servizio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
  2. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace sono equiparati ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che prestato servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici che prevedano tale requisito ai fini dell'accesso o ai fini della sopraelevazione dell'età minima richiesta per accedere al concorso.
  3. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 le parole «sei anni» sono sostituite dalle parole «diciotto mesi».
  4. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace che abbiano svolto per almeno sei anni le rispettive funzioni onorarie hanno la precedenza, nell'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio, sugli altri candidati che concorrono alla nomina nelle predette funzioni giudiziarie, sia in caso di concorso alla nomina presso altra sede giudiziaria, sia in caso di concorso per il passaggio ad altra funzione onoraria.
  5. I giudici onorari di tribunale con almeno dieci anni di servizio nelle funzioni onorarie hanno la precedenza nella nomina a giudice ausiliario presso le corti d'appello. Ad essi il divieto di esercizio della professione forense nel distretto di corte d'appello non si applica per il periodo precedente alla nomina.
84. 01. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
  Art. 84-bis. – (Applicazione dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari presso le Corti di appello). – 1. I giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio da almeno dieci anni dei quali il consiglio giudiziario, sulla base della relazione fornita dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica dell'ufficio giudiziario di appartenenza, accerti la particolare affidabilità e preparazione professionale nella materia civile o nella materia del lavoro, anche sulla base di documentate attività professionali e competenze maturate al di fuori dell'incarico giudiziario, possono essere applicati con funzioni di giudice ausiliario presso le corti d'appello, in sovrannumero rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 63, comma 1, per il periodo di un anno, più volte rinnovabile, proseguendo contemporaneamente le funzioni di giudice onorario di tribunale o di viceprocuratore onorario. Per le funzioni svolte presso la corte d'Appello essi percepiscono esclusivamente un'indennità, da corrispondere ogni tre mesi, di settantacinque euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune parti. La predetta indennità non può superare, complessivamente, in ogni caso, la somma annua di quindicimila euro.
  2. I giudici onorari di tribunale incaricati delle funzioni di giudice ausiliario presso la corte d'appello non possono comporre il collegio nei procedimenti di cui essi stessi o altri giudici della sezione civile del tribunale alla quale appartengano abbiano emesso la sentenza di primo grado.
  3. Ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari addetti alle funzioni di cui al comma 1 non si applica l'incompatibilità con il pregresso svolgimento della professione forense nel distretto della corte d'appello relativamente al quinquennio antecedente l'assunzione delle funzioni di giudice ausiliario presso la corte d'appello.
84. 02. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
  Art. 84-bis. – (Razionalizzazione del riparto territoriale dei magistrati onorari in servizio presso i tribunali ordinari e le procure della Repubblica attraverso procedure di mobilità volontaria territoriale). – 1. Sino alla complessiva riforma della magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della Costituzione, il Consiglio superiore della magistratura indice, con cadenza almeno biennale, a decorrere dall'anno 2014, procedure di mobilità territoriale nazionale per il trasferimento volontario presso altri uffici giudiziari dei viceprocuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale in servizio, avendo riguardo al fabbisogno rilevato dai consigli giudiziari presso le corti d'appello relativamente ai tribunali ordinari e alle procura della Repubblica inclusi nei rispettivi distretti. Le domande di trasferimento hanno la precedenza sulle domande di prima nomina. Si applica la normativa in vigore per i magistrati di ruolo in quanto compatibile, avendo riguardo, ove le domande superino i posti disponibili presso ciascun tribunale ordinario o presso ciascuna procura della Repubblica, alla maggiore anzianità di servizio nelle funzioni giudiziarie.
84. 03. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)

ART. 85.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere richiesto alcun tipo di contributo unificato o marca da bollo o altro tributo o imposta comunque denominata. Ogni norma incompatibile con la presente disposizione si intende abrogata.
85. 01. Molteni, Attaguile.
(Inammissibile)