Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 dicembre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 dicembre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Dell'Aringa, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Orfini, Orlando, Paglia, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Tabacci, Tancredi, Taranto, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignaroli, Villarosa, Enrico Zanetti, Zoggia, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Coppola, Costantino, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Naccarato, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Taglialatela, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 dicembre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   BUSIN ed altri: «Disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie in sofferenza nei riguardi delle banche e degli intermediari finanziari» (4769).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ROMANINI ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane» (3265) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Terrosi.

  La proposta di legge BALDELLI ed altri: «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici» (3792) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abrignani, Bargero, Becattini, Benamati, Galgano, Paglia, Peluffo e Senaldi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  GIAMMANCO: «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati» (1254). Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   III Commissione (Affari esteri):
  SCHIRÒ ed altri: «Celebrazione della Giornata di commemorazione del LXX anniversario della partecipazione degli ebrei italiani alla migrazione in Israele (Aliyah Bet)» (4683). Parere delle Commissioni I, V e VII.

   IX Commissione (Trasporti):
  ANZALDI: «Disposizioni in materia di conoscibilità degli assetti proprietari e dei soggetti finanziatori dei siti internet» (4573). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  BENI ed altri: «Riforma della disciplina delle società di mutuo soccorso» (2840). Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
  COMINARDI ed altri: «Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter e introduzione dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni, di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle medesime e di limiti al trattamento economico degli amministratori delle società quotate in mercati regolamentati» (2493). Parere delle Commissioni I, II, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FABRIZIO DI STEFANO: «Disposizioni per l'adozione di politiche retributive eque e trasparenti» (3521). Parere delle Commissioni I, II, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
  PREZIOSI ed altri: «Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, e deleghe al Governo per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie e per l'adozione di disposizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (4682). Parere delle Commissioni I, V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
  BASSO ed altri: «Disciplina delle cooperative di comunità» (4588). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della medesima legge n. 186 del 1982, riferita all'anno 2016 (Doc. LXI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di novembre 2017 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 dicembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Terza relazione sullo stato dell'Unione dell'energia (COM(2017) 688 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 688 final – da Annex 1 a Annex 4), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento di agire – Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2017) 706 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 429 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 dicembre 2017;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa in opera, il funzionamento e l'efficacia del dominio di primo livello .eu (COM(2017) 725 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (COM(2017) 726 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 726 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE e sulle relazioni riguardanti la normativa precedente (COM(2017) 727 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul seguito dato alla strategia dell'Unione europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete (COM(2017) 728 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (COM(2017) 731 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2017) 733 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 733 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (COM(2017) 734 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Maria Assunta Palermo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative a tutela della comunità italiana in Venezuela – 3-03404; 3-03406; 3-03407; 3-03408

A) Interrogazioni

   MALISANI e PORTA. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   in Venezuela si presentano sempre con maggiore frequenza, sui media, notizie molto allarmanti rispetto alla situazione sociale, ormai in preda a scontri di piazza sempre più violenti, con decine di morti, molti dei quali minorenni;
   le condizioni di vita della popolazione sono progressivamente peggiorate: vengono a mancare il cibo e le medicine, non vi è alcuna sicurezza per cui i cittadini sono limitati nella propria libertà di movimento, al fine di evitare di esporsi a violenze e assassini;
   ai più alti livelli istituzionali è stata manifestata notevole preoccupazione per lo stato del Paese e in particolare per la situazione dei nostri connazionali, calcolabili oggi in circa 142.000 unità;
   in Venezuela si stima una presenza di circa 15.000 emigranti friulani;
   l'uscita dal Paese per rientrare in Italia è resa difficile dalla situazione politica ed economica e dalla distanza geografica –:
   se non si ritenga necessario assumere ogni iniziativa utile a lenire la preoccupante situazione umanitaria, con un'attenzione specifica nei confronti della comunità italiana residente, compresa quella friulana;
   se non si ritenga opportuno – visto il permanente stato di pericolo – prevedere un piano di rientro e di accoglienza, qualora i connazionali ritenessero inevitabile e necessario l'esodo forzato dal Venezuela. (3-03404)


   BURTONE e LOSACCO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   la situazione politico-istituzionale del Venezuela continua a deteriorarsi;
   da ultimo sostenitori del Presidente Maduro hanno assalito il Parlamento, aggredendo parlamentari dell'opposizione;
   da giorni militanti chavisti hanno innalzato il livello di scontro con aggressioni e sparatorie per le strade;
   vi è crescente preoccupazione tra i membri della numerosa comunità italiana presente nel Paese sudamericano;
   vi sono enormi difficoltà per recuperare cibo e medicinali e il Paese è ormai alle soglie di una guerra civile –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di tutelare adeguatamente la comunità italiana presente in Venezuela, considerata la drammaticità della situazione di queste ultimi giorni.
(3-03406)


   LOSACCO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   la situazione politica e le relative gravi ripercussioni economiche del Venezuela sono fonte di grande preoccupazione da parte di tutta la comunità internazionale, tanto che, come annunciato nel corso dell'informativa del 17 maggio 2017 in Senato, sarà all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu;
   tra le voci che hanno espresso preoccupazione, vi sono quelle di Paesi che da sempre hanno rapporti di grande amicizia con il Venezuela, tra cui le autorità brasiliane, il già Presidente dell'Uruguay José Mujica; anche ai più alti livelli istituzionali italiani è stata richiamata l'esigenza di rispettare la volontà popolare e i principi fondamentali della democrazia;
   anche il Santo Padre ha ribadito come «i gravi problemi del Venezuela si possono risolvere se c’è la volontà di costruire ponti, di dialogare seriamente e di portare a termine gli accordi raggiunti»;
   il Venezuela, durante gli anni ’50 e ’60, è stato uno dei luoghi in cui si è maggiormente concentrata l'emigrazione meridionale e della Puglia in particolare, motivo per cui quello che sta accadendo oggi in quel Paese è fonte di preoccupazione anche per tutti quelli che lì oggi hanno amici e parenti. Oggi vivono lì circa 150 mila connazionali, cui si aggiungono le tante imprese italiane, che, nonostante il clima di forte incertezza istituzionale e le gravissime difficoltà economiche, continuano ad operare nel Paese, a riprova del forte legame che da sempre esiste tra l'Italia e questo Paese;
   a riprova della preoccupazione che serpeggia anche nel nostro Paese, non mancano in queste settimane appelli di varia natura e iniziative di carattere istituzionale, come ad esempio quella del consiglio comunale di Triggiano, che in Venezuela ha una propria forte e riconosciuta comunità. Su proposta del Partito Democratico e di altre forze politiche, è stata approvata una mozione con la quale si impegna il Governo a fare il possibile affinché cessino le violenze e si ripristini un corretto dialogo democratico, al fine anche di superare la difficile crisi economica e sociale che affligge il Paese;
   diversi sono gli atti di indirizzo presentati in Parlamento per impegnare il Governo a mettere in campo le opportune iniziative finalizzate alla tutela dei concittadini e delle imprese italiane e ad affrontare nelle sedi internazionali la delicatissima situazione del Venezuela –:
   quali concrete iniziative il Governo intenda porre in essere per la tutela dei connazionali e delle imprese italiane, al fine anche di rispondere alle preoccupazioni di quelle tante realtà del nostro Paese che sono legate, per via dei processi di emigrazione, da uno storico legame con il Venezuela, con la sua storia, con il suo popolo. (3-03407)


   FEDRIGA, RONDINI e INVERNIZZI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   la situazione politica e dell'ordine pubblico in Venezuela non accenna a migliorare;
   lo scontro tra il Governo del Presidente Nicholas Maduro e le opposizioni si acuisce ogni giorno che passa, facendo registrare violenze crescenti contro le persone e le cose;
   la circostanza è motivo di preoccupazione in relazione alla presenza in Venezuela di una folta comunità di cittadini del nostro Paese – composta da non meno di 160 mila persone iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – e al rischio che incombe sulla loro incolumità;
   costituirebbe un'aggravante del pericolo la circostanza che simpatizzi per l'opposizione a Maduro la maggioranza dei concittadini italiani residenti in Venezuela e, più in generale, della comunità italo-venezuelana che rappresenterebbe il 5 per cento della popolazione locale;
   l'ulteriore deteriorarsi della situazione potrebbe indurre molti fra i concittadini italiani in Venezuela a considerare troppo rischiosa la scelta di rimanere in quel Paese, con la conseguenza di ipotizzare un ritorno in Italia, che a quel punto dovrebbe essere organizzato o quanto meno agevolato dal Governo italiano;
   evacuare dal Venezuela i cittadini italiani che intendessero abbandonarlo non è tuttavia operazione da prendere sottogamba, comportando la predisposizione di un ponte aereo o di un'evacuazione via mare a grande distanza dai confini nazionali, da pianificare per tempo –:
   se il Governo stia monitorando l'evolversi della situazione in Venezuela, anche sotto il profilo della sicurezza dei concittadini che vi risiedono, e se siano o meno allo studio piani per la tutela della loro incolumità e sicurezza. (3-03408)


Iniziative volte a garantire adeguate risorse per i controlli funzionali svolti dalle Associazioni degli Allevatori per le specie animali – 3-03405

B) Interrogazione

   GUIDESI e RONDINI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   con una nota il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato agli assessorati per l'agricoltura delle regioni che, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, le risorse destinate al «Programma dei controlli funzionali svolti dalle Associazioni degli allevatori (Ara/Apa) per ogni specie, razza o tipo genetico» per l'anno 2017 vengono ridotte, passando dai previsti 22,506 milioni di euro ai 7,206 milioni di euro, con un taglio di circa il 72 per cento;
   la decurtazione trae origine da un'intesa formalizzata tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 23 febbraio 2017 in sede di Conferenza Stato-regioni, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 680 e 682 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017;
   il 20 aprile 2017 la Conferenza Stato-regioni ha proceduto ad esaminare, sancendo la mancata intesa, il programma dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di latte e/o carne (controlli funzionali) per l'anno 2017 predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e trasmesso alla Conferenza in data 15 marzo 2017. In quell'occasione, per quanto consta agli interroganti, sembra che sia stato sottoposto alle regioni un documento che nei contenuti finanziari risultava già non fedele alla realtà, in quanto riferito alla precedente dotazione senza che ne sia stata data opportuna comunicazione;
   nel verbale della seduta del 20 aprile 2017 si legge che nella precedente riunione tecnica del 3 aprile 2017 era stato registrato l'avviso favorevole delle regioni al programma, ad eccezione della regione Lombardia, che, pur prendendo atto dello sforzo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella rimodulazione dei criteri che determinano il riparto delle risorse, ha ritenuto gli stessi sostanzialmente immutati ed ha espresso parere sfavorevole all'intesa;
   questo taglio ha riguardato tutti i Ministeri, ma, mentre gli altri si sono impegnati per ripristinare i fondi attraverso diverse modalità di finanziamento – per esempio il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha previsto un reintegro dei fondi del welfare – il Ministro interrogato sembra agli interroganti aver operato pedissequamente il disimpegno dei fondi da trasferire alle regioni e non abbia invece proceduto a trovare risorse alternative per reintegrare quelle decurtate;
   non si può permettere che il taglio, giustificato da obbiettivi di finanza pubblica, ricada sul lavoro degli allevatori, privando in questo modo la zootecnia italiana di servizi fondamentali che assicurano la qualità e la salubrità del made in Italy. Questi tagli causeranno un danno enorme al sistema allevatoriale italiano, che ha sempre rappresentato garanzia assoluta per il mantenimento qualitativo del latte italiano, fiore all'occhiello dell'agricoltura del Paese;
   sarebbe opportuno, ad avviso degli interroganti, indire nel più breve tempo possibile una riunione della Commissione politiche agricole della Conferenza Stato-regioni dedicata all'argomento, affinché gli assessori per l'agricoltura delle regioni possano esprimersi su di una soluzione alternativa al taglio in questo ambito, in quanto vanno garantiti gli aiuti destinati alla tutela della biodiversità e al sostegno del sistema delle associazioni degli allevatori –:
   se non ravvisi la necessità di presentare un nuovo programma di controlli funzionali 2017 nel caso in cui non si volesse procedere al ripristino dell'originaria dotazione tramite forme alternative di finanziamento. (3-03405)


Iniziative volte all'aggiornamento dei piani faunistici-venatori – 3-03409

C) Interrogazione

   GAGNARLI, PARENTELA e MASSIMILIANO BERNINI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   la legge n. 157 del 1992, all'articolo 10, reca disposizioni per la redazione dei piani faunistici-venatori, ossia l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
   si tratta di strumenti fondamentali per la gestione dell'attività venatoria, che devono prevedere, tra le altre cose, le zone di protezione, le aree e le modalità in cui può svolgersi la stessa, anche in rapporto alle problematiche ambientali e alle esigenze di conservazione della natura;
   i piani faunistici – demandati dalla stessa legge n. 157 del 1992 alle regioni mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali – hanno una validità temporale ridotta (circa cinque anni), anche perché, con il passare del tempo, si modificano le caratteristiche del territorio, dell'ambiente, degli animali che lo popolano e di conseguenza verrebbero meno gli obiettivi dello strumento di cui sopra;
   all'apertura della stagione venatoria 2017/2018 solo dieci regioni dispongono di un piano venatorio valido (solo quattro hanno un piano redatto negli ultimi cinque anni), nelle altre questo strumento è inesistente o scaduto;
   secondo i dati diffusi dalla Lipu (Lega italiana protezione uccelli), in Abruzzo, il piano approvato nel 1996 è scaduto 2007, in Basilicata è scaduto nel 2003, mentre nelle Marche e in Toscana è scaduto nel 2015. Dal 2016 non è più valido neppure quello della Puglia. La provincia autonoma di Bolzano, la regione Liguria e la Sardegna non ce l'hanno, mentre l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Piemonte non hanno ancora concluso l’iter iniziato rispettivamente nel 2017, nel 2014 e nel 2013;
   tra quelli vigenti, ci sono il piano faunistico della Calabria, approvato nel 2003, quello della provincia autonoma di Trento (2010), dell'Umbria (2009), della Valle d'Aosta (2008) e del Veneto, approvato dieci anni fa. E poi c’è il caso del Lazio, dove vige un piano approvato nel lontano 1998. Più recenti solo quelli della Campania e della Sicilia (approvati entrambi nel 2013), del Friuli Venezia Giulia (2015) e del Molise (2016);
   tali evidenti lacune e ritardi hanno effetti anche sui siti della rete Natura 2000 dove la caccia è consentita a patto che siano osservate le disposizioni sui criteri minimi uniformi e sia effettuata la valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat»; ma in sole tre regioni (Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) la valutazione d'incidenza è stata realizzata in tempi recenti, mentre nelle restanti è obsoleta o addirittura mai realizzata;
   una mancanza, quest'ultima, che potrebbe rappresentare il rischio di una nuova infrazione della direttiva 92/43/CEE, con tutte le conseguenze del caso;
   in questo contesto, è importante ricordare che, in Italia, è ancora possibile cacciare cinque specie di uccelli classificati dal nuovo rapporto Birds in Europe come «Spec 1», specie minacciate a livello globale. Si tratta della tortora selvatica, della coturnice, della pavoncella, del moriglione e del tordo sassello, che andrebbero immediatamente sospese dai calendari venatori e considerate oggetto di speciali interventi di tutela, ma che invece oggi possono essere cacciate tranquillamente –:
  se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano opportuno assumere le iniziative di competenza, se del caso anche di carattere normativo, affinché i piani faunistici-venatori siano costantemente aggiornati dalle regioni italiane, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 157 del 1992;
   se non intendano assumere iniziative, per quanto di competenza, per verificare la realizzazione delle valutazioni di incidenza ambientale dei piani che riguardano siti che ricadono all'interno della Rete Natura 2000, così come previsto dalla direttiva «Habitat», al fine di non incorrere in una nuova procedura di infrazione europea e consentire una maggiore e più efficace tutela degli animali di tali aree;
   se non intendano, anche sentito il parere dell'Ispra, assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché sia prevista l'esclusione delle specie classificate in condizioni di conservazione sfavorevoli, e in particolare le cosiddette «Spec 1», dai calendari venatori, su tutto il territorio nazionale. (3-03409)


Misure a favore del settore apistico italiano – 3-03411

D) Interrogazione

   CAPEZZONE e LATRONICO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   la crisi di un settore di eccellenza, come quello apistico italiano, sta mettendo in estrema difficoltà un'attività di interesse nazionale;
   oltre l'80 per cento delle coltivazioni europee (circa 4 mila varietà di verdure e la maggioranza della frutta) esistono solo grazie al servizio reso da questi insetti;
   le pessime condizioni meteo degli ultimi anni (alternanza tra elevate temperature con fioriture anticipate e forte abbassamento delle temperature con gelate improvvise e durature) hanno provocato ingenti danni alle produzioni, danni riscontrati soprattutto sulla pianta di Robinia pseudoacacia;
   con un aggravio dei costi, gli apicoltori sono intervenuti con nutrizioni di emergenza a base di sciroppi zuccherini per consentire la sopravvivenza degli alveari;
   altri elementi che, in questo ultimo quinquennio, hanno determinato una forte riduzione della produzione di miele sono stati gli spopolamenti, gli avvelenamenti e la difficoltà di contenere l'infestazione da varroatosi;
   tutto ciò ha provocato un crollo del 70 per cento dei risultati produttivi del settore e, di riflesso, un aumento del 13 per cento delle importazioni dall'estero di miele, soprattutto dalla Cina, dalla Romania e dall'Ungheria;
   tali prodotti, spesso realizzati con pollini geneticamente modificati, ovviamente non soggiacciono ai rigorosi controlli previsti nel nostro Paese a tutela del consumatore;
   l'entità dei danni subiti, l'impossibilità di inserire l'apicoltura nei piani assicurativi nazionali e l'assenza di specifici sgravi fiscali e/o misure di sostegno rischiano seriamente di compromettere l'intero settore –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della crisi che coinvolge il settore apistico italiano e quali azioni intenda porre in essere per tutelare un'eccellenza nel panorama zootecnico italiano.
(3-03411)


Elementi ed iniziative in ordine a vari profili di criticità relativi agli istituti penitenziari della Sardegna – 2-01702; 3-03410

E) Interpellanza e interrogazione

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   nelle carceri italiane nell'ultimo anno di sono verificate 8.000 aggressioni, a cui si affiancano poco meno di 10.000 casi di autolesionismo e circa 11 mila manifestazioni di protesta non collettiva;
   gli eventi critici all'interno delle carceri sono in continuo aumento;
   si registra sempre di più un organico che decresce di pari passo all'aumentare del lavoro, delle criticità e dei nuovi sistemi di sicurezza; aumentano gli episodi che disturbano la vita all'interno degli istituti penitenziari, creando problematiche ai detenuti e agli agenti in servizio;
   si registrano sempre più litigi ed episodi di violenza, ma anche proteste ed evasioni sono fenomeni che raggiungono numeri importanti;
   queste criticità sono un segnale di come le problematiche legate alla vita nelle carceri, senza gli adeguati mezzi e la professionalità del personale che vi lavora, rappresenti un vero pericolo, sia per i detenuti stessi che per i poliziotti in servizio;
   la denuncia di Angelo Urso, segretario generale della Uil polizia penitenziaria, e di Michele Cireddu, segretario regionale della Uil polizia penitenziaria, mette «in evidenza come la disparità numerica derivante dall'alto numero di detenuti rispetto ad un organico fermo da troppo tempo, si ripercuote sulla qualità del lavoro di chi rappresenta lo Stato all'interno del carcere»;
   il carcere deve rieducare, ma se tra le sue mura si registrano situazioni di violazioni delle regole di civile convivenza; c’è bisogno di mettere mano alla loro gestione-organizzazione;
   in Sardegna nell'anno 2016 sono stati 438 gli eventi critici, quali autolesionismi, tentativi di suicidio, risse ed altro;
   più della metà si sono verificati nel carcere di Uta, che ha il triste primato assoluto tra gli istituti della penisola per numero di tentati suicidi (61) e per numero di autolesionismi in proporzione al numero dei detenuti;
   le manifestazioni di protesta collettiva ed individuale invece sono così suddivisi:
    a) sciopero della fame collettivi 31, individuali 310;
    b) casi di rifiuto del vitto per protesta sono stati 913 collettivi e 36 individuali;
    c) numeri di astensione dalle attività sono stati 116 collettivi e 3 individuali;
    d) percussione sbarre per protesta sono stati 3608 collettivi;
    e) sono stati 14 i rifiuti di rientro nelle celle;
    f) le manifestazioni contro le condizioni di vita intramurarie sono state 4184;
    g) i casi di danneggiamento beni sono stati 24;
    h) proteste contro misure legislative sono state 598;
   si tratta di dati di una gravità inaudita che confermano tutte le denunce che l'interpellante ha anzitempo sottoposto all'attenzione del Governo;
   ancora niente è stato fatto per prevenire tragedie e anzi appare sempre più evidente un Governo latitante e una gestione dell'amministrazione penitenziaria non adeguata alle esigenze;
   si registra un tentativo sempre più evidente del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con la complicità del Ministero, di voler blindare la vita in carcere, rendendo sempre più complicato anche l'esercizio del mandato parlamentare –:
   se il Ministro interpellato non ritenga di dover affrontare con somma urgenza le criticità sopra richiamate;
   se non ritenga di dover adottare iniziative urgenti tese a coprire le rilevanti carenze negli organici e nella stessa organizzazione;
   se non ritenga di dover assumere iniziative per ripristinare una normale detenzione nelle carceri sarde, che risulta sempre più grave a causa di scelte secondo l'interpellante irresponsabili che hanno destinato in Sardegna detenuti in regime di 41-bis, AS1, AS2, AS3 con aggravio di incombenze e lavoro, per il già scarso personale a disposizione in regime di ordinarietà;
   se non ritenga di dover provvedere alle nomine dirigenziali di cui in premessa, considerato che, più volte, le strutture carcerarie sono gestite in regime di comando e sovrapposizione d'incarico tra più strutture.
(2-01702) «Pili».


   PILI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   nel 2014 nelle carceri sarde ci sono stati 272 atti di autolesionismo, 42 tentati suicidi di detenuti, 33 ferimenti, 25 colluttazioni;
   i dati sono stati resi noti da Donato Capece, segretario generale del Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che dopo aver incontrato i rappresentanti sindacali regionali ha lanciato l'allarme sulla situazione degli istituti penitenziari nell'Isola, già oggetto di decine di atti di sindacato ispettivo dell'interrogante;
   nelle carceri sarde c’è un evento critico al giorno;
   risultano dislocati in Sardegna molti più detenuti del 2017, e come è stato già denunciato in un precedente atto di sindacato ispettivo, nel nuovo carcere di Uta si è arrivati a montare la terza branda in cella per far fronte all'affollamento;
   per i poliziotti penitenziari in servizio le condizioni di lavoro restano pericolose e stressanti;
   in Sardegna la polizia penitenziaria è sotto organico di oltre 400 unità;
   l'amministrazione penitenziaria, nonostante i richiami di Bruxelles, non ha affatto migliorato le condizioni di vivibilità nelle celle;
   in Sardegna lavorano circa 700 detenuti, il 35 per cento di quelli presenti, quasi tutti (655) alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria impegnati in lavori di pulizia o, comunque, internamente al carcere, per poche ore a settimana –:
   se non ritenga indispensabile bloccare questo ennesimo grave segnale di sovraffollamento che sta gravemente compromettendo la sicurezza nelle carceri sarde;
   se non ritenga di dover bloccare nuovi trasferimenti, con particolare riferimento all'inaccettabile piano di trasferire in Sardegna i detenuti in regime di 41-bis;
   se non ritenga di dover coprire con urgenza i 400 posti vacanti nell'organico della polizia penitenziaria. (3-03410)


Iniziative di competenza volte a salvaguardare il Centro servizi autostradali di Desenzano, in provincia di Brescia – 2-01954

F) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. è concessionaria per il tratto di Autostrada Serenissima che intercorre da Brescia a Padova;
   la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. è controllata da A4 Holding s.p.a., di cui da febbraio 2017 detiene il 59,93 per cento delle azioni la società spagnola Albertis;
   da notizie di stampa riportate dai quotidiani locali BresciaOggi e BSNews.it del 14 settembre 2017 la multinazionale spagnola Abertis avrebbe annunciato la volontà di chiudere i centri servizi di Padova ovest, Thiene, Vicenza ovest e Desenzano a partire dal 2018;
   il centro servizi posto a ridosso del casello di Desenzano offre un importante e utilissimo servizio a favore dei clienti/utenti in materia di mancati pagamenti, problematiche e disbrigo delle pratiche inerenti ai telepass, ai problemi alle sbarra, alle richieste turistiche;
   gli utenti del centro servizi di Desenzano sono, oltre a cittadini e aziende locali, soprattutto e in larga parte turisti, molti stranieri, diretti al lago e alle strutture alberghiere del lago di Garda;
   nel caso della chiusura del centro servizi di Desenzano gli utenti si troverebbero privi di un punto di servizio su tutto il lago di Garda, essendo il centro più vicino sito al casello di Verona sud –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano assumere al fine di garantire il diritto alla mobilità degli utenti interessati dalla tratta autostradale di cui in premessa, salvaguardando l'apertura del centro servizi autostradali di Desenzano da parte del concessionario.
(2-01954) «Lacquaniti, Franco Bordo, Martelli».


Iniziative di competenza in relazione ai limiti di velocità sulla strada statale 106 «Jonica» nel territorio di Nova Siri, in provincia di Matera – 3-03208

G) Interrogazione

   LATRONICO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il tratto della strada statale n. 106 «Jonica» nel territorio di Nova Siri, ammodernato e raddoppiato, è stato inaugurato nel 2014 ed è costato 88 milioni di euro, di cui 66 a base di gara;
   su tale tratto, moderno e confortevole, che insiste sul nuovo cavalcavia nei pressi dello svincolo per Nova Siri, è stato imposto un limite di velocità di 50 chilometri all'ora in entrambe le direzioni di marcia, in buona sostanza addirittura inferiore a quello vigente sulla strada prima delle migliorie, quando la carreggiata era a due corsie;
   se è pur vero che l'automobilista va in qualche modo riportato nell'alveo della disciplina, il costringerlo a mantenere una velocità non superiore a cinquanta chilometri orari nel tratto segnalato pare eccessivo;
   l'imposizione di limiti di velocità non giustificati dalle reali necessità, come la cronaca di questi anni dimostra, sembra sempre più mirato a penalizzare i cittadini e a costituire sicura fonte di entrate per le amministrazioni locali, allontanandosi dall'obiettivo iniziale di garantire la sicurezza stradale;
   non si intende minimizzare o derubricare la questione della sicurezza stradale, ma, trattandosi di un tratto stradale nuovo, per il quale sono stati spesi milioni di euro per rendere più moderna, efficace e sicura l'infrastruttura, non si comprende il perché di un limite così basso per una strada a scorrimento veloce;
   questo tema dei limiti di velocità sulla strada statale n. 106 si estende a tutta la tratta viaria che collega Taranto a Sibari e si aggiunge alla numerosa presenza di rilevatori di velocità posizionati dai comuni lungo l'arteria in modo sproporzionato e con l'esplicito obiettivo di elevare multe e contravvenzioni a carico degli automobilisti –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere per chiedere chiarimenti all'Anas, anche al fine di verificare quali eventuali esigenze di sicurezza abbiano suggerito di adottare gli attuali limiti di velocità lungo la strada statale n. 106 e quale autorizzazione sia stata data per l'installazione di numerosi rilevatori di velocità da parte dei comuni della casta ionica. (3-03208)


MOZIONI ARGENTIN ED ALTRI N. 1-01746, BECHIS ED ALTRI N. 1-01761, GALGANO ED ALTRI N. 1-01762, RONDINI ED ALTRI N. 1-01764, BRIGNONE ED ALTRI N. 1-01768 ED ELVIRA SAVINO E OCCHIUTO N. 1-01771 CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMPETENZA VOLTE A FAVORIRE LA DIFFUSIONE DEI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991 n. 176, prevede, all'articolo 31, comma 1, che «gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica», includendo quindi tra i titolari di tale diritto anche i bambini e i ragazzi con disabilità;
    l'Italia, con legge 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009), ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, ove, all'articolo 30, comma d), si afferma «(...) gli Stati parti prenderanno le appropriate decisioni per assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, sportive, incluse tutte quelle attività che fanno parte del sistema scolastico»;
    il gioco, quindi, è un diritto di tutti i bambini, ma diventa un problema quando la difficoltà a muoversi o l'incapacità di vedere, oppure ancora la scarsa capacità d'attenzione e concentrazione su di un compito, lo compromettono. Se per tutti i bambini esiste un diritto al gioco, la disabilità rischia di negarlo, perché il gioco difficilmente vi compare spontaneamente, perché talvolta non sono capaci di imitare, perché i giochi tradizionali non sono pensati per chi ha difficoltà nel fare anche le cose più semplici, perché le famiglie spesso sono iperprotettive o al contrario troppo deleganti, perché questi bambini sono lasciati fuori dai circuiti ricreativi del territorio, perché gli adulti non si stanno impegnando a sufficienza per credere nel potenziale del gioco e quindi intraprendere cambiamenti efficaci;
    i bambini con disabilità hanno il diritto, quindi, di giocare in spazi adatti alle loro esigenze, con strumenti idonei alle loro capacità e per farlo hanno bisogno di parchi giochi inclusivi, parchi giochi per tutti, ovverosia aree attrezzate con singole giostre o interi spazi dove anche i bambini con disabilità – fisiche o sensoriali – o con problemi di movimento possano giocare in sicurezza, insieme a tutti gli altri;
    non si tratta solo di giochi per disabili, quindi, ma giochi per tutti, cioè spazi privi di barriere architettoniche o sensoriali dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono muoversi liberamente utilizzando strutture adatte;
    un parco giochi inclusivo è quindi un parco dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto al gioco. Sono parchi privi di barriere architettoniche, dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini, che, ad esempio, usano la carrozzina, sono ipovedenti, hanno una disabilità motoria lieve, ma anche bambini normodotati. Parchi in cui ci sono strutture gioco con rampe al posto delle scale, tunnel giganti il cui accesso possibile anche alle carrozzine, giostre girevoli che possono essere utilizzate da tutti;
    attualmente in Italia risultano pochissimi parchi giochi accessibili ai bambini con disabilità sia nelle aree verdi pubbliche sia nelle scuole, non solo perché mancano i finanziamenti, ma perché manca una vera e proprio politica dell'inclusione, una reale sensibilità da parte delle amministrazioni locali, nonché il rispetto del bene pubblico, visto che anche i parchi giochi già esistenti per i bambini cosiddetti normodotati sono spesso inaccessibili, perché sporchi o distrutti dai vandali o in condizioni pessime, perché non ci sono i fondi per la manutenzione,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per diffondere la cultura, non solo presso gli utenti ma anche presso le pubbliche amministrazioni interessate, della necessità di prevedere dei parchi giochi inclusivi, dove tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni psicofisiche, possano giocare insieme;
2) a predisporre, in collaborazione con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida volte a definire quali siano le caratteristiche di un parco giochi inclusivo e le modalità che ciascuna amministrazione locale deve rispettare per dotarsi sul proprio territorio di parchi giochi inclusivi, nonché a redigere un censimento di quelli che sono fino ad oggi i parchi giochi inclusivi presenti sul territorio nazionale;
3) ad assumere iniziative per prevedere, nel primo provvedimento utile, risorse finanziarie adeguate da trasferire alle amministrazioni locali per l'istituzione di nuovi parchi giochi inclusivi.
(1-01746) «Argentin, Sbrollini, Scopelliti, D'Incecco, Mazzoli, Tidei, Miccoli, Marchi, Manfredi, Villecco Calipari, Bonaccorsi, Miotto, Capone, Antezza».


   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991 n. 176, prevede, all'articolo 31, comma 1, che «gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica», includendo quindi tra i titolari di tale diritto anche i bambini e i ragazzi con disabilità;
    l'Italia, con legge 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009), ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, ove, all'articolo 30, comma d), si afferma «(...) gli Stati parti prenderanno le appropriate decisioni per assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, sportive, incluse tutte quelle attività che fanno parte del sistema scolastico»;
    il gioco, quindi, è un diritto di tutti i bambini, ma diventa un problema quando la difficoltà a muoversi o l'incapacità di vedere, oppure ancora la scarsa capacità d'attenzione e concentrazione su di un compito, lo compromettono. Se per tutti i bambini esiste un diritto al gioco, la disabilità rischia di negarlo, perché il gioco difficilmente vi compare spontaneamente, perché talvolta non sono capaci di imitare, perché i giochi tradizionali non sono pensati per chi ha difficoltà nel fare anche le cose più semplici, perché le famiglie spesso sono iperprotettive o al contrario troppo deleganti, perché questi bambini sono lasciati fuori dai circuiti ricreativi del territorio, perché gli adulti non si stanno impegnando a sufficienza per credere nel potenziale del gioco e quindi intraprendere cambiamenti efficaci;
    i bambini con disabilità hanno il diritto, quindi, di giocare in spazi adatti alle loro esigenze, con strumenti idonei alle loro capacità e per farlo hanno bisogno di parchi giochi inclusivi, parchi giochi per tutti, ovverosia aree attrezzate con singole giostre o interi spazi dove anche i bambini con disabilità – fisiche o sensoriali – o con problemi di movimento possano giocare in sicurezza, insieme a tutti gli altri;
    non si tratta solo di giochi per disabili, quindi, ma giochi per tutti, cioè spazi privi di barriere architettoniche o sensoriali dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono muoversi liberamente utilizzando strutture adatte;
    un parco giochi inclusivo è quindi un parco dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto al gioco. Sono parchi privi di barriere architettoniche, dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini, che, ad esempio, usano la carrozzina, sono ipovedenti, hanno una disabilità motoria lieve, ma anche bambini normodotati. Parchi in cui ci sono strutture gioco con rampe al posto delle scale, tunnel giganti il cui accesso possibile anche alle carrozzine, giostre girevoli che possono essere utilizzate da tutti;
    attualmente in Italia risultano pochissimi parchi giochi accessibili ai bambini con disabilità sia nelle aree verdi pubbliche sia nelle scuole, non solo perché mancano i finanziamenti, ma perché manca una vera e proprio politica dell'inclusione, una reale sensibilità da parte delle amministrazioni locali, nonché il rispetto del bene pubblico, visto che anche i parchi giochi già esistenti per i bambini cosiddetti normodotati sono spesso inaccessibili, perché sporchi o distrutti dai vandali o in condizioni pessime, perché non ci sono i fondi per la manutenzione,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per diffondere la cultura, non solo presso gli utenti ma anche presso le pubbliche amministrazioni interessate, della necessità di prevedere dei parchi giochi inclusivi, dove tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni psicofisiche, possano giocare insieme;
2) a predisporre, in collaborazione con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida volte a definire quali siano le caratteristiche di un parco giochi inclusivo e le modalità che ciascuna amministrazione locale deve rispettare per dotarsi sul proprio territorio di parchi giochi inclusivi, nonché a redigere un censimento di quelli che sono fino ad oggi i parchi giochi inclusivi presenti sul territorio nazionale;
3) ad adoperarsi al fine di prevedere, nel primo provvedimento utile, risorse finanziarie adeguate da trasferire alle amministrazioni locali per l'istituzione di nuovi parchi giochi inclusivi.
(1-01746)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Argentin, Sbrollini, Scopelliti, D'Incecco, Mazzoli, Tidei, Miccoli, Marchi, Manfredi, Villecco Calipari, Bonaccorsi, Miotto, Capone, Antezza».


PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALLA MOZIONE ARGENTIN ED ALTRI N. 1-01746

  Alla premessa, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: appare altresì fondamentale che i comuni e i centri che curano gli spazi destinati ai giochi per bambini gestiscano queste aree con particolare attenzione al fattore sicurezza, sia nell'installazione che nella manutenzione delle attrezzature dei parchi; infatti le cause degli incidenti che avvengono nei parchi giochi, in molti casi, sono da ricercarsi proprio in certe attrezzature da gioco obsolete, mai controllate e senza un'adeguata e regolare manutenzione, anche a causa delle scarse risorse economiche disponibili;

  Conseguentemente, al dispositivo, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 4) ad assumere iniziative per prevedere, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economico-finanziaria, un'adeguata quota di risorse finanziarie affinché sia garantita la messa in sicurezza dei parchi giochi esistenti, la riqualificazione di aree verdi disponibili adeguandole in modo da renderle inclusive e consentire ai bambini che possono correre, ai piccoli con disabilità e agli adulti che li accompagnano di interagire in sicurezza e senza discriminazioni, né limitazioni, e siano intensificati i controlli onde evitare atti di vandalismo purtroppo sempre più frequenti; ad assumere iniziative per prevedere, altresì, agevolazioni ed incentivi per gli enti locali che provvederanno ad installare nuove strutture ludiche realizzate con materiali riciclati.
1-01746/1. Lorefice, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Colletti.

  Alla premessa, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: appare altresì fondamentale che i comuni e i centri che curano gli spazi destinati ai giochi per bambini gestiscano queste aree con particolare attenzione al fattore sicurezza, sia nell'installazione che nella manutenzione delle attrezzature dei parchi; infatti le cause degli incidenti che avvengono nei parchi giochi, in molti casi, sono da ricercarsi proprio in certe attrezzature da gioco obsolete, mai controllate e senza un'adeguata e regolare manutenzione, anche a causa delle scarse risorse economiche disponibili;

  Conseguentemente, al dispositivo, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 4) ad assumere iniziative per prevedere, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economico-finanziaria, un'adeguata quota di risorse finanziarie affinché sia garantita la messa in sicurezza dei parchi giochi esistenti, la riqualificazione di aree verdi disponibili adeguandole in modo da renderle inclusive e consentire ai bambini che possono correre, ai piccoli con disabilità e agli adulti che li accompagnano di interagire in sicurezza e senza discriminazioni, né limitazioni, e siano intensificati i controlli onde evitare atti di vandalismo purtroppo sempre più frequenti; a valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere, altresì, agevolazioni ed incentivi per gli enti locali che provvederanno ad installare nuove strutture ludiche realizzate con materiali riciclati.
1-01746/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Lorefice, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Colletti.
(Approvato)

   La Camera,
   premesso che:
    i parchi inclusivi sono quelli in cui i giochi non sono diversi né meno divertenti di quelli che si trovano nei parchi tradizionali, ma hanno in più dei semplici accorgimenti che li rendono accessibili a tutti: per accedere agli scivoli c’è una rampa dove può passare una carrozzina, l'altalena non è una tavoletta ma una cesta dove ci si può anche sdraiare, i giochi a molle hanno protezioni posteriori e laterali che sostengono un piccolo con difficoltà motorie. Inoltre, in detti parchi, vengono installati giochi sensoriali che possono, comunque, essere utilizzati da tutti;
    fondamentale per il nostro Paese è la promozione delle pari opportunità tra tutti i cittadini ed il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo le formazioni sociali nelle quali essa si esprime, sostenendo e promuovendo il libero svolgimento della vita sociale nel pluralismo dei gruppi e delle istituzioni, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche e del volontariato;
    l'articolo 8 comma 1 lettera e) della legge n. 104 del 1992 stabilisce che «l'inserimento e l'integrazione della persona handicappata» si realizza anche attraverso «l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali» e l'articolo 23, della medesima legge a favore delle persone disabili, prescrive in capo ai comuni l'obbligo di «rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative»;
    è un diritto dei bambini disabili quello di poter usufruire dei parchi pubblici e di giocare senza essere esclusi, a causa di giochi inadeguati e/o di barriere architettoniche;
    è fondamentale garantire l'accessibilità e la fruibilità dei parchi cittadini come previsto dalla legge n. 18 del 3 marzo 2009 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità»;
    fondamentali sono gli articoli 23 e 31 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) secondo i quali:
    (articolo 23): «Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.»;
    (articolo 31): 1. «Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica». 2. «Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali»;
    giocare è un diritto fondamentale di tutti i bambini, sancito anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'Unicef, ma la maggior parte dei parchi giochi esistenti in Italia non sono accessibili ai bambini con disabilità e la sensibilità delle istituzioni territoriali, su questo argomento, si sta orientando verso la creazione dei primi parchi accessibili a tutti, senza barriere architettoniche che ne impediscano la fruibilità ad una fascia di bimbi con problematiche motorie di vario tipo;
   per i parchi inclusivi mancano i progetti, gli studi di fattibilità, le procedure per l'identificazione del sito ma, soprattutto, le risorse finanziarie,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di assumere iniziative, per quanto di competenza e in collaborazione con gli enti locali, per verificare lo stato attuale delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e nei giardini delle aree dove sono ubicate, per controllare che le stesse siano accessibili anche ai bambini disabili, ai quali deve essere assicurato almeno un gioco in ogni parco attrezzato;
2) a valutare l'opportunità di promuovere, d'intesa con gli enti locali, iniziative volte all'installazione, se non presenti, di giochi per bambini disabili nei parchi oggetto di interventi in corso o appaltati;
3) a valutare l'opportunità di predisporre progetti statali relativi a nuove aree verdi adibite ad aree di gioco;
4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché venga predisposto, in sede di Conferenza unificata, un piano per la sostituzione delle attrezzature obsolete presenti nei parchi e nei giardini, assicurando che le nuove dotazioni siano compatibili con l'utilizzo delle stesse da parte di bambini con disabilità, e per la dotazione di giochi per bambini disabili in tutti i parchi, prevedendo adeguate risorse finanziarie.
(1-01761) «Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Pisicchio».


   La Camera,
   premesso che:
    secondo una stima diffusa dall'Unicef ci sono circa 93 milioni di bambini nel mondo, al di sotto dei 14 anni, che convivono con una disabilità moderata o grave;
    la definizione di disabilità è rimasta per molto tempo basata prevalentemente sull'aspetto medico. Negli ultimi anni si sta affermando invece un paradigma della disabilità che non è più soltanto di carattere sanitario, ma anche sociale: in altri termini, la disabilità si identifica sempre più non soltanto con una condizione di salute, ma anche nelle barriere, ambientali e sociali, che impediscono l'inclusione;
    la legge n. 104 del 1992 ha come principio ispiratore la volontà di fare da garante per le persone che ne abbiano maggiore necessità e per mantenerlo ha introdotto il concetto di gravità dell’handicap;
    all'articolo 3, comma 3, la legge n. 104 del 1992, sancisce che: «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici»;
    l'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 104 del 1992 prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali. Inoltre, all'articolo 23 della sopra citata legge (rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative) si prevede che: «le regioni e i comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuna per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate»;
    ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CDI) e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), i Governi di tutto il mondo si sono assunti la responsabilità di garantire che tutti i bambini, indipendentemente dal loro grado di abilità o disabilità, godano degli stessi diritti, senza discriminazioni di alcun genere. Fino al mese di febbraio del 2013, 193 Paesi avevano ratificato la CDI, mentre 127 Paesi dell'Unione europea avevano ratificato la CDPD;
    i bambini e le bambine con disabilità sono certamente, a parità di condizioni sociali ed economiche, quelli in assoluto più vulnerabili. Hanno bisogni speciali e sono facili vittime di varie forme di esclusione;
    negli ultimi anni in Europa è aumentata la costruzione dei parchi giochi inclusivi. Queste aree consentono l'abbattimento delle barriere architettoniche mediante rampe di accesso, percorsi per bambini ipovedenti, percorsi tattili, vasche rialzate per l'orticoltura, scivoli a doppia pista, tutto studiato per consentire ai piccoli con diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori;
    numerosi psicologici ritengono che i giochi all'aperto offrono benefici terapeutici per tutti: sono divertenti, aiutano a tenere i bambini in buona salute, favoriscono la consapevolezza del rischio, aspetto importante per la costruzione sociale ed emotiva. Inoltre, reputano che l'accesso allo sport e alle attività ricreative non solo giova direttamente ai bambini con disabilità, ma aiuta anche a migliorare la loro percezione all'interno della comunità;
    i bambini e gli adolescenti con disabilità e le loro famiglie sono troppo spesso invisibili nelle politiche e nella società,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative, in sinergia con gli enti locali, per rendere concreto il diritto dei bambini con disabilità a giocare all'aria aperta attribuendo priorità all'inclusività e all'accessibilità quando si costruiscono nuovi parchi e quando si ristrutturano le aree pubbliche esistenti già destinate ai giochi;
2) ad assumere iniziative comprendenti programmi finanziari specifici per bambini con disabilità, che prevedano anche la costruzione di parchi giochi inclusivi;
3) ad adottare iniziative per definire un quadro normativo specifico per la creazione di spazi pubblici specializzati per bambini con disabilità;
4) a favorire la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie utili alla pianificazione e alla progettazione di spazi di gioco pubblici inclusivi adatti a tutti;
5) a sostenere campagne mediatiche che promuovano l'integrazione sociale dei bambini con disabilità.
(1-01762) «Galgano, Monchiero, Menorello, Oliaro, Mucci, Catalano, Molea, Secco, Vaccaro, Bueno, Bombassei».


   La Camera,
   premesso che:
    secondo una stima diffusa dall'Unicef ci sono circa 93 milioni di bambini nel mondo, al di sotto dei 14 anni, che convivono con una disabilità moderata o grave;
    la definizione di disabilità è rimasta per molto tempo basata prevalentemente sull'aspetto medico. Negli ultimi anni si sta affermando invece un paradigma della disabilità che non è più soltanto di carattere sanitario, ma anche sociale: in altri termini, la disabilità si identifica sempre più non soltanto con una condizione di salute, ma anche nelle barriere, ambientali e sociali, che impediscono l'inclusione;
    la legge n. 104 del 1992 ha come principio ispiratore la volontà di fare da garante per le persone che ne abbiano maggiore necessità e per mantenerlo ha introdotto il concetto di gravità dell’handicap;
    all'articolo 3, comma 3, la legge n. 104 del 1992, sancisce che: «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici»;
    l'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 104 del 1992 prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali. Inoltre, all'articolo 23 della sopra citata legge (rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative) si prevede che: «le regioni e i comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuna per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate»;
    ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CDI) e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), i Governi di tutto il mondo si sono assunti la responsabilità di garantire che tutti i bambini, indipendentemente dal loro grado di abilità o disabilità, godano degli stessi diritti, senza discriminazioni di alcun genere. Fino al mese di febbraio del 2013, 193 Paesi avevano ratificato la CDI, mentre 127 Paesi dell'Unione europea avevano ratificato la CDPD;
    i bambini e le bambine con disabilità sono certamente, a parità di condizioni sociali ed economiche, quelli in assoluto più vulnerabili. Hanno bisogni speciali e sono facili vittime di varie forme di esclusione;
    negli ultimi anni in Europa è aumentata la costruzione dei parchi giochi inclusivi. Queste aree consentono l'abbattimento delle barriere architettoniche mediante rampe di accesso, percorsi per bambini ipovedenti, percorsi tattili, vasche rialzate per l'orticoltura, scivoli a doppia pista, tutto studiato per consentire ai piccoli con diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori;
    numerosi psicologici ritengono che i giochi all'aperto offrono benefici terapeutici per tutti: sono divertenti, aiutano a tenere i bambini in buona salute, favoriscono la consapevolezza del rischio, aspetto importante per la costruzione sociale ed emotiva. Inoltre, reputano che l'accesso allo sport e alle attività ricreative non solo giova direttamente ai bambini con disabilità, ma aiuta anche a migliorare la loro percezione all'interno della comunità;
    i bambini e gli adolescenti con disabilità e le loro famiglie sono troppo spesso invisibili nelle politiche e nella società,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative, in sinergia con gli enti locali, per rendere concreto il diritto dei bambini con disabilità a giocare all'aria aperta attribuendo priorità all'inclusività e all'accessibilità quando si costruiscono nuovi parchi e quando si ristrutturano le aree pubbliche esistenti già destinate ai giochi;
2) ad adoperarsi con le altre amministrazioni interessate e con le amministrazioni locali al fine di prevedere programmi finanziari specifici per bambini con disabilità, che prevedano anche la costruzione di parchi giochi inclusivi;
3) ad adoperarsi al fine di prevedere un quadro normativo specifico per la creazione di spazi pubblici specializzati per bambini con disabilità;
4) a favorire la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie utili alla pianificazione e alla progettazione di spazi di gioco pubblici inclusivi adatti a tutti;
5) a sostenere campagne mediatiche che promuovano l'integrazione sociale dei bambini con disabilità.
(1-01762)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Galgano, Monchiero, Menorello, Oliaro, Mucci, Catalano, Molea, Secco, Vaccaro, Bueno, Bombassei».


   La Camera,
   premesso che:
    quando si affronta il tema della disabilità e in particolar modo quando si tratta di bambini disabili, l'obiettivo prioritario deve essere quello di migliorare il più possibile la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie. Per fare ciò, prima di tutto, bisogna lavorare affinché muti il modo di affrontare le problematiche legate al mondo della non autosufficienza. È necessario infatti pensare alle persone non autosufficienti in termini di centralità dei bisogni, ai quali si devono fornire delle risposte efficaci tese alla valorizzazione dei potenziali della persona, e non soltanto incentrate nella misurazione dei deficit. Il bisogno di salute deve essere quantificato in relazione a quanto una persona potrebbe fare se venissero posti in essere quegli interventi capaci di contrastare o di ridurre un deficit e di abbattere quelle barriere che costituiscono un handicap apparentemente insormontabile per la persona con disabilità;
    un progetto di riforma del sistema deve partire dalla centralità della persona, al fine di valutare e di rilevare quelle che sono le capacità residue e i bisogni del singolo, seguendo un procedimento inverso rispetto alla tradizionale tendenza di partire dalle risorse collettive per poi arrivare agli stanziamenti in favore del singolo. I diritti di cittadinanza delle persone non autosufficienti non possono limitarsi all'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione nelle scuole e nelle università, alla predisposizione di forme di sostegno socio-assistenziale e alla realizzazione di inserimenti mirati nel contesto lavorativo. Devono essere più ampi ed è questo il lavoro che il legislatore è chiamato a fare, liberandosi dal preconcetto legato alla funzione assistenziale. La vera pari dignità per tutti si potrà infatti raggiungere soltanto quando diverranno di primaria importanza anche il diritto al tempo libero, il diritto di viaggiare, il diritto di esprimersi, il diritto all'attività fisica e il diritto di divertirsi;
    la possibilità di fruire di luoghi per il tempo libero, per la comunicazione e per la socializzazione non deve essere garantita soltanto ad alcuni. La cultura e il gioco sono patrimonio di tutti. Negli ultimi anni in Italia molto è stato fatto anche sotto il profilo normativo, ma purtroppo nel nostro Paese troppo spesso le leggi restano sulla carta, non vengono attuate o applicate. La Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede, all'articolo 31, comma 1, che «gli Stati parte riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica», includendo quindi tra i titolari di tale diritto anche i bambini e i ragazzi con disabilità;
    l'Italia, con legge n. 18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009), ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008 ove all'articolo 30, comma d), si afferma «(...) gli Stati Parti prenderanno le appropriate decisioni per assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, sportive, incluse tutte quelle attività che fanno parte del sistema scolastico»;
    è ormai diffusa la consapevolezza dell'importanza che il gioco e lo sport possono assumere per i disabili, non solo quali strumenti di recupero psico-fisico, ma anche quali mezzi di integrazione sociale. Se il gioco è un diritto di tutti i bambini, tutti i bambini devono essere messi in condizione di poter giocare e per farlo è necessario far sì che le aree attrezzate siano costruite in modo tale da permettere anche ai bambini disabili di usufruirne a pieno. Parchi privi di barriere architettoniche, con giochi inclusivi dove anche i bambini con disabilità possano in piena sicurezza partecipare insieme agli altri alle attività ludiche;
    ad oggi, in Italia, i parchi giochi accessibili a tutti sono una rarità fortemente voluta dalle amministrazioni più virtuose e capaci di comprendere l'importanza di queste strutture non solo al fine di garantire, come è giusto che sia, il diritto al gioco a tutti i bambini, ma anche per sviluppare fin dalla più giovane età un approccio culturale della disabilità che sia fondato non solo sul rispetto della diversità, ma anche sulla consapevolezza che tutti debbano avere le stesse possibilità se messi in condizione di essere alla pari. Il gioco del golf insegna ad esempio che tutti i giocatori sono dotati di un handicap di partenza che permette ad esempio al campione del mondo di poter giocare anche con un principiante partendo alla pari;
    la giusta cultura dei diritti non può essere realmente operativa se le amministrazioni locali non vengono dotate delle risorse economiche necessarie per mettere in moto politiche ed interventi mirati a far sì che vengano eliminate le barriere architettoniche che non permettono la piena fruibilità di tutti i servizi alle persone con disabilità. Oramai, difatti, da tempo in Italia, se da un lato si legifera, in linea di principio, con sempre più attenzione nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie, dall'altro lato, si continuano a tagliare le risorse dedicate, lasciando di fatto alle amministrazioni degli enti locali la responsabilità di non riuscire nei fatti ad intervenire concretamente nello sviluppo di progetti finalizzati alla piena inclusione delle persone con disabilità,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per stanziare, nel primo provvedimento utile, risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni locali da dedicare a progetti mirati alla piena inclusione dei bambini disabili nelle attività culturali, ludiche e sportive delle comunità cittadine;
2) a predisporre, in sede di Conferenza unificata, progetti mirati a dotare in tempi rapidi tutto il territorio nazionale di parchi giochi inclusivi con caratteristiche comuni.
(1-01764) «Rondini, Fedriga, Allasia, Altieri, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Lo Monte, Marti, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    quando si affronta il tema della disabilità e in particolar modo quando si tratta di bambini disabili, l'obiettivo prioritario deve essere quello di migliorare il più possibile la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie. Per fare ciò, prima di tutto, bisogna lavorare affinché muti il modo di affrontare le problematiche legate al mondo della non autosufficienza. È necessario infatti pensare alle persone non autosufficienti in termini di centralità dei bisogni, ai quali si devono fornire delle risposte efficaci tese alla valorizzazione dei potenziali della persona, e non soltanto incentrate nella misurazione dei deficit. Il bisogno di salute deve essere quantificato in relazione a quanto una persona potrebbe fare se venissero posti in essere quegli interventi capaci di contrastare o di ridurre un deficit e di abbattere quelle barriere che costituiscono un handicap apparentemente insormontabile per la persona con disabilità;
    un progetto di riforma del sistema deve partire dalla centralità della persona, al fine di valutare e di rilevare quelle che sono le capacità residue e i bisogni del singolo, seguendo un procedimento inverso rispetto alla tradizionale tendenza di partire dalle risorse collettive per poi arrivare agli stanziamenti in favore del singolo. I diritti di cittadinanza delle persone non autosufficienti non possono limitarsi all'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione nelle scuole e nelle università, alla predisposizione di forme di sostegno socio-assistenziale e alla realizzazione di inserimenti mirati nel contesto lavorativo. Devono essere più ampi ed è questo il lavoro che il legislatore è chiamato a fare, liberandosi dal preconcetto legato alla funzione assistenziale. La vera pari dignità per tutti si potrà infatti raggiungere soltanto quando diverranno di primaria importanza anche il diritto al tempo libero, il diritto di viaggiare, il diritto di esprimersi, il diritto all'attività fisica e il diritto di divertirsi;
    la possibilità di fruire di luoghi per il tempo libero, per la comunicazione e per la socializzazione non deve essere garantita soltanto ad alcuni. La cultura e il gioco sono patrimonio di tutti. Negli ultimi anni in Italia molto è stato fatto anche sotto il profilo normativo, ma purtroppo nel nostro Paese troppo spesso le leggi restano sulla carta, non vengono attuate o applicate. La Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede, all'articolo 31, comma 1, che «gli Stati parte riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica», includendo quindi tra i titolari di tale diritto anche i bambini e i ragazzi con disabilità;
    l'Italia, con legge n. 18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009), ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008 ove all'articolo 30, comma d), si afferma «(...) gli Stati Parti prenderanno le appropriate decisioni per assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, sportive, incluse tutte quelle attività che fanno parte del sistema scolastico»;
    è ormai diffusa la consapevolezza dell'importanza che il gioco e lo sport possono assumere per i disabili, non solo quali strumenti di recupero psico-fisico, ma anche quali mezzi di integrazione sociale. Se il gioco è un diritto di tutti i bambini, tutti i bambini devono essere messi in condizione di poter giocare e per farlo è necessario far sì che le aree attrezzate siano costruite in modo tale da permettere anche ai bambini disabili di usufruirne a pieno. Parchi privi di barriere architettoniche, con giochi inclusivi dove anche i bambini con disabilità possano in piena sicurezza partecipare insieme agli altri alle attività ludiche;
    ad oggi, in Italia, i parchi giochi accessibili a tutti sono una rarità fortemente voluta dalle amministrazioni più virtuose e capaci di comprendere l'importanza di queste strutture non solo al fine di garantire, come è giusto che sia, il diritto al gioco a tutti i bambini, ma anche per sviluppare fin dalla più giovane età un approccio culturale della disabilità che sia fondato non solo sul rispetto della diversità, ma anche sulla consapevolezza che tutti debbano avere le stesse possibilità se messi in condizione di essere alla pari. Il gioco del golf insegna ad esempio che tutti i giocatori sono dotati di un handicap di partenza che permette ad esempio al campione del mondo di poter giocare anche con un principiante partendo alla pari;
    la giusta cultura dei diritti non può essere realmente operativa se le amministrazioni locali non vengono dotate delle risorse economiche necessarie per mettere in moto politiche ed interventi mirati a far sì che vengano eliminate le barriere architettoniche che non permettono la piena fruibilità di tutti i servizi alle persone con disabilità. Oramai, difatti, da tempo in Italia, se da un lato si legifera, in linea di principio, con sempre più attenzione nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie, dall'altro lato, si continuano a tagliare le risorse dedicate, lasciando di fatto alle amministrazioni degli enti locali la responsabilità di non riuscire nei fatti ad intervenire concretamente nello sviluppo di progetti finalizzati alla piena inclusione delle persone con disabilità,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi al fine di prevedere iniziative per stanziare, nel primo provvedimento utile, risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni locali da dedicare a progetti mirati alla piena inclusione dei bambini disabili nelle attività culturali, ludiche e sportive delle comunità cittadine;
2) ad adoperarsi al fine di predisporre, in sede di Conferenza unificata, progetti mirati a dotare in tempi rapidi tutto il territorio nazionale di parchi giochi inclusivi con caratteristiche comuni.
(1-01764)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Rondini, Fedriga, Allasia, Altieri, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Lo Monte, Marti, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    esiste un diritto universalmente riconosciuto a tutti i bambini come quello di poter giocare come riportato dagli articoli 23 e 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'Unicef;
    è necessario però far sì che i bambini affetti da disabilità possano giocare in spazi consoni alle loro esigenze ma fruibili a tutti, in modo da evitare che i luoghi di divertimento possano diventare luoghi di frustrazione, limitati, limitanti e non accoglienti;
    purtroppo, nel nostro Paese, sia nelle aree verdi pubbliche sia nelle scuole, sono pochissimi i parchi giochi accessibili anche ai bambini con disabilità;
    infatti, solo il 5 per cento dei parchi gioco in Italia è inclusivo o ha almeno una giostra accessibile a bambini con disabilità motorie, poiché nel realizzarli non si è tenuto conto dei bambini con delle disabilità motorie o neuro-sensoriali;
    le possibilità quotidiane di gioco e d'inclusione devono essere garantite a tutti i bambini e bambine a prescindere dalla loro condizione fisica, perché ciò significa poter rendere autonomo anche il bambino disabile nel condividere il momento del gioco, e sentirsi parte della collettività nel principio del pieno diritto di essere un cittadino come gli altri;
    il nostro Paese deve pensare a nuove forme inclusive di spazio – gioco pubblico, con aree attrezzate dove anche i bambini con disabilità – fisiche o sensoriali – o con problemi di movimento possano giocare in sicurezza, insieme a tutti gli altri;
    occorre pensare a nuovi spazi privi di barriere architettoniche o sensoriali per muoversi liberamente utilizzando strutture adatte alla fruizione da parte dei piccoli che possono avere bisogno di ausili o avere difficoltà, siano sensoriali o di movimento;
    il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento, ad eccetto della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009); pertanto, la realizzazione di parchi inclusivi è lasciata alla sola sensibilità della singola amministrazione locale;
    nel sito ufficiale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità si può leggere che: «Il cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica, introdotto dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, a livello nazionale, europeo e mondiale, introduce un approccio alla disabilità fortemente basato sui diritti umani e, di conseguenza, impone all'Osservatorio la necessità di introdurre elementi di innovazione nel modo di leggere e intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità e le persone con disabilità»;
    inoltre, l'articolo 1, comma 5, lettera e), della legge 3 marzo 2009, n. 18 recita: «promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità»;
    tuttavia, a distanza di otto anni dall'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, le condizioni delle strutture pubbliche per l'accesso alle persone portatrici di disabilità non sono ancora adeguate alle loro esigenze venendo meno al principio della legge n. 18 del 2009,

impegna il Governo

1) a dare piena applicazione alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

2) ad assumere iniziative, d'intesa con gli enti locali, per la progettazione delle future aree destinate a parchi gioco e inserimento nei parchi gioco esistenti di giochi adeguati all'accesso dei bambini con disabilità motoria o sensoriale nel pieno sostegno del diritto al gioco per tutti i bambini;

3) a valutare l'opportunità di coinvolgere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nella realizzazione di una mappatura nazionale al fine di apprendere lo status delle palestre e delle aree di svago delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado accessibili anche agli studenti con disabilità;

4) a valutare l'opportunità di realizzare una campagna sociale di sensibilizzazione – con gli strumenti che si ritengono più idonei – con l'obiettivo di diffondere la cultura del «parco giochi inclusivo».
(1-01768) «Brignone, Marcon, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Pellegrino, Placido, Fratoianni».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia, attualmente, i parchi giochi accessibili ai bambini con disabilità, sia nelle aree verdi pubbliche, sia nelle scuole, sono meno del 5 per cento del totale: d'altronde, i primi parchi giochi inclusivi sono apparsi nel nostro Paese da pochi anni e per essere riconosciuti come tali devono adottare una serie di misure ed accorgimenti in relazione alle attrezzature e alle strutture che rendano possibili i giochi ai bambini normodotati e non;
    moltissime strutture sono state progettate e realizzate per ospitare i bambini con diverse abilità e i parchi gioco inclusivi, spesso completati grazie alla determinazione di genitori e associazioni che non si sono arresi di fronte alle prime difficoltà, sono una realtà sociale importante, anzi fondamentale, per consolidare il processo di integrazione ed uguaglianza di tutti;
    purtroppo il numero delle strutture presenti è nettamente inferiore rispetto alle esigenze ed alle richieste e questa situazione costituisce una grave carenza nelle politiche inclusive del nostro Paese, aggravata dal fatto che la «Convenzione sui diritti del Fanciullo», firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991 n. 176, prevede esplicitamente, che «gli Stati parte riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica»: non si fanno differenze per bambini e ragazzi con disabilità tra i titolari di tale diritto;
    con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 il nostro Paese ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale dall'Onu il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008;
    tale Convenzione dispone che gli Stati prendano «le appropriate decisioni per assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, sportive, incluse tutte quelle attività che fanno parte del sistema scolastico»;
    purtroppo l'Italia è ancora molto indietro sul tema, non solo perché mancano i finanziamenti, ma perché manca una vera e proprio politica dell'inclusione, una reale sensibilità da parte delle amministrazioni locali nonché il senso civico ed il rispetto del bene pubblico, visto che anche i parchi giochi esistenti non inclusivi sono spesso inaccessibili perché sporchi, caratterizzati da incuria o distrutti dai vandali o in condizioni pessime, in quanto poco e mal manutenuti;
    il gioco dovrebbe essere un diritto di tutti i bambini, ma, in un contesto come quello attuale, costituisce un problema insormontabile quando la difficoltà a muoversi o l'incapacità di vedere, oppure ancora la scarsa capacità d'attenzione e concentrazione lo compromettono. Se per tutti i bambini esiste un diritto al gioco, la disabilità rischia di negarlo, soprattutto quando i giochi, gli strumenti e le attrezzature tradizionali costituiscono barriere insormontabili;
    i bambini con disabilità hanno il diritto, quindi, di giocare in spazi adatti alle loro esigenze, con strumenti idonei alle loro capacità e per farlo hanno bisogno di parchi giochi inclusivi, parchi giochi per tutti, ovverosia di aree attrezzate con singole giostre o interi spazi dove anche i bambini con disabilità (fisiche o sensoriali) o con problemi di movimento possano giocare in sicurezza, come ed insieme a tutti gli altri,

impegna il Governo

1) ad assumere iniziative per diffondere la cultura e la politica dell'inclusione in tutte le sedi, anche attraverso opportuni accordi con gli enti locali e le scuole, affinché venga dato seguito alla previsione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e alla conseguente realizzazione di parchi giochi inclusivi, dove tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni psicofisiche, possano esercitare il loro diritto al gioco.
(1-01771) «Elvira Savino, Occhiuto».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


PROPOSTA DI LEGGE: BALDELLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI FATTURAZIONE A CONGUAGLIO PER L'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZI IDRICI (A.C. 3792-A)

A.C. 3792-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3792-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 3792-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
  2. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
  3. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.
  5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  7. Entro il 1o gennaio 2020, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e gas fino alla fine del comma con le seguenti:, di gas e del servizio idrico per le microimprese e per i consumatori l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il termine per l'emissione della fattura di conguaglio inizia a decorrere dal giorno in cui il fornitore esegue la lettura dei consumi sul misuratore tramite la società distributrice.
1. 3. Galgano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 6 maggio 2003 aggiungere le seguenti: nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
*1. 50. Bargero.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 6 maggio 2003 aggiungere le seguenti: nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
*1. 51. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 6 maggio 2003 aggiungere le seguenti: nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
*1. 52. Baldelli.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il termine per l'emissione della fattura di conguaglio nei confronti dell'utente inizia a decorrere dal giorno in cui il venditore può eseguire la lettura dei consumi sul misuratore per il tramite della società distributrice.
1. 53. Baldelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per conguaglio si intende l'operazione di rettifica dei consumi di gas, energia elettrica ed idrico stimati, ma non ancora fatturati. La fattura di conguaglio è il documento contabile che è generato a seguito dell'effettiva verifica dei consumi dell'utenza.
1. 4. Galgano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità competente con le seguenti: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1. 54. Bargero.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: eventuali violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 con le seguenti: violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, delle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione adottate dall'operatore interessato.
1. 55. Bargero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: eventuali violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 con le seguenti: violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato.
1. 55.(Testo modificato nel corso della seduta) Bargero.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: distributore con le seguenti: soggetto che ha emesso la fattura.
1. 56. Bargero.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: distributore con la seguente: venditore.
*1. 56.(Testo modificato nel corso della seduta) Bargero.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: distributore con la seguente: venditore.
*1. 57. Baldelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei contratti di cui al comma 1, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto o a distanza, fatto salvo che il fornitore abbia dato in modo chiaro e comprensibile tutte le informazioni al consumatore, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo, non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.
1. 13. Galgano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soli contratti di fornitura di energia elettrica e gas, nel caso in cui le fatturazioni stimate siano imputabili a condotte del distributore quali: la mancata rilevazione dei dati reali, la mancata o tardiva comunicazione al venditore degli stessi, la comunicazione di letture stimate come dati reali, la mancata validazione di autoletture correttamente effettuate, la mancata sostituzione di contatori guasti o sospetti malfunzionanti ovvero di malfunzionamenti dei sistemi di fatturazione del venditore e/o mancato recepimento dei dati del distributore o delle autoletture, o ancora dalla mancata comunicazione delle autoletture da parte del consumatore, anche a fronte di solleciti del venditore e di persistenza della fatturazione sulla base di stime, la sospensione di cui al comma 2 si estende anche ai rapporti tra venditore e distributore ad eccezione delle azioni risarcitorie tra le medesime parti.
1. 8. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei contratti di cui al comma 1, le richieste di conguaglio per periodi superiori a 5 anni determinano un indennizzo per l'utente finale pari al triplo dell'importo richiesto.
1. 14. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Al comma 4, dopo le parole: derivi da responsabilità aggiungere la seguente: accertata.
1. 58. Allasia.
(Approvato)

  Al comma 6, dopo le parole: l'autolettura aggiungere le seguenti: e la tracciabilità delle relative comunicazioni.
1. 59. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo che agli utenti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica.
1. 60. Allasia.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o giugno 2018.
1. 61. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2019.
1. 62. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o luglio 2019.
*1. 62.(Testo modificato nel corso della seduta) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o luglio 2019.
*1. 63. Baldelli.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o luglio 2019.
*1. 64. Bargero.
(Approvato)

A.C. 3792-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, disciplina il contenzioso in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.
2. 1. Baldelli.

A.C. 3792-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2016 concernente la tariffa sociale del servizio idrico integrato è stato stabilito il quantitativo minimo vitale necessario per soddisfare i bisogni essenziali in 50 litri al giorno per abitante;
    il testo del provvedimento affida all'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) la disciplina per quanto concerne la individuazione delle condizioni di disagio economico sociale che consentano all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'indicatore Isee, in coerenza con gli altri settori regolati dall'Autorità;
    per l'acqua sono intervenute anche sentenze della suprema Corte che ne hanno stabilito il divieto di distacco per morosità in quanto considerato bene primario imprescindibile;
    analogo ragionamento dovrebbe essere esteso anche per quanto riguarda l'accesso al servizio di erogazione dell'energia elettrica;
    anche l'elettricità è da considerarsi ormai un bene primario imprescindibile;
    l’Authority competente è nuovamente intervenuta per regolamentare la delicatissima materia dei distacchi per morosità rendendo tale provvedimento più attento alle esigenze sociali;
    gli anni di crisi hanno fatto registrare un incremento dei distacchi per morosità che hanno colpito le fasce più deboli e marginali;
    altro segnale assolutamente da non sottovalutare sono gli allacciamenti abusivi che hanno segnato un incremento notevole come segnalato dalla Guardia di Finanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare un tavolo con i soggetti industriali erogatori di energia elettrica al fine di individuare un profilo di tariffazione sociale del servizio elettrico con l'obiettivo di individuare una quota di energia minima per i bisogni delle persone adoperandosi presso l’Authority affinché definisca i criteri sociali delle condizioni di disagio e per, di fatto, porre fine ai distacchi di corrente elettrica per morosità.
9/3792-A/1Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede all'articolo 1 comma 5 che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi;
    si stabilisce inoltre all'articolo 1 comma 7 che entro il 1o gennaio 2020, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico;
    il comma 8 dell'articolo 1 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'individuazione delle modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative informative e di comunicazione per favorire la conoscenza da parte dei cittadini-utenti della nuova normativa rispetto ai temi esposti in premessa.
9/3792-A/2Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di cui all'esame all'articolo 1, comma 1, definisce puntualmente che: «Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà...», così come previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    l'allegato I alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche sleali prevede un elenco di 31 pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, in cui figurano anche quelle all'oggetto del provvedimento;
    la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea va nel senso di affermare l'impossibilità, per gli Stati membri, di introdurre ulteriori fattispecie di pratiche considerate in ogni caso sleali;
    il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore e che tale termine di prescrizione biennale si applica anche all'obbligo di assolvimento delle accise;
    il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 – testo unico delle accise – sono coloro che procedono alla fatturazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche campagne di informazione per i consumatori e utenti e a monitorare attentamente, anche con il supporto dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico le necessarie misure a tutela dei consumatori determinando, fino al dettaglio, le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
9/3792-A/3Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge A.C. 3792-A «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici» reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici nei confronti dell'utente domestico e delle microimprese;
    l'articolo 1, comma 2, sancisce – in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo – il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore;
    attualmente, le sanzioni irrogate dall'Autorità antitrust, oltre a non salvaguardare pienamente gli utenti dal rischio della possibile traslazione dell'onere derivante dalle sanzioni stesse sul costo dei servizi erogati, non comportano alcuna sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse in conseguenza di pratiche giudicate scorrette dalla stessa Autorità, né tantomeno danno diritto a rimborsi automatici di quanto indebitamente corrisposto,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che disciplinino la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse in conseguenza di pratiche giudicate scorrette dalla stessa Autorità e diano diritto a rimborsi automatici di quanto indebitamente corrisposto al fine di tutelare i consumatori.
9/3792-A/4Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici;
    come riportato da diverse fonti di stampa il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette non sembra essersi attenuato a seguito dei recenti provvedimenti presi dall’Antitrust nei confronti dei maggiori venditori di energia elettrica e rimangono all'ordine del giorno le storie di cittadini vittime di conguagli paradossali;
    il disegno di legge afferma il principio in base al quale, dalla lettura dei contatori, agli utenti finali del servizio sia richiesto il pagamento per il consumo effettivo di energia e non per quello presunto. Lo stesso intende fornire una reale possibilità di cambiamento nelle pratiche adottate dagli operatori, spingendoli a condotte più trasparenti e non lesive dei diritti dei consumatori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche adoperandosi presso l'Autorità competente, volte a individuare un sistema penalizzante per i distributori che non assolvano adeguatamente il compito di rilevazione della misura.
9/3792-A/5Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici nei confronti dell'utente domestico e delle microimprese;
    la proposta di legge reca altresì norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità di regolazione competente – l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) – di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio per verificare la corretta applicazione di quanto disposto dal presente provvedimento.
9/3792-A/6Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    tale legge tutela i consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica introducendo un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo;
    l'articolo 1, comma 5 stabilisce che l'AEEGSI, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi;
    l'articolo 1, comma 8, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità,

impegna il Governo

a garantire il rispetto delle tempistiche di cui al comma 5 dell'articolo 1 e l'emanazione delle modalità tecniche e operative di cui al comma 8 in tempi brevi.
9/3792-A/7Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    tale legge tutela i consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica introducendo un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo;
    l'articolo 1, comma 5 stabilisce che l'AEEGSI, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi;
    l'articolo 1, comma 8, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità,

impegna il Governo

a garantire il rispetto delle tempistiche di cui al comma 5 dell'articolo 1 e l'emanazione delle modalità tecniche e operative di cui al comma 8.
9/3792-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge A.C. 3792 Baldelli che reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici nei confronti dell'utente domestico e delle microimprese;
    l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e nei contratti di fornitura del servizio idrico, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni. Per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas, tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore;
    nella normativa in esame non è definito il termine per l'emissione entro il quale la fattura a conguaglio inizia a decorrere;
    per la tutela dei propri diritti e per la certezza relativamente ai propri doveri è importante per le aziende e per i consumatori avere delle normative chiare e precise alle quali fare riferimento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame e a valutare l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative, di definire in future normative il termine per l'emissione entro il quale la fattura di conguaglio inizia a decorrere.
9/3792-A/8Galgano, Catalano, Menorello, Mucci, Molea.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO SUI RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CONTRAFFAZIONE (DOC. XXII-BIS, N. 13)

Doc. XXII-bis, n. 13 – Risoluzione

RISOLUZIONE

   La Camera,
   esaminata la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione, approvata dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2017 (Doc. XXII-bis, n. 13),
   fa propria la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione, e

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.
(6-00369) «Cenni, Catania, Pastorelli, Gallinella, Russo, Franco Bordo, Garofalo, Baruffi, Senaldi, Mongiello».