Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 30 novembre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 novembre 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, D'Alia, D'Ambrosio, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grande, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Orfini, Orlando, Paglia, Palma, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Tabacci, Tancredi, Taranto, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignali, Vignaroli, Villarosa, Enrico Zanetti, Zoggia, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 novembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE MENECH: «Istituzione della Commissione paritetica Stato-regione-provincia nelle province con territorio interamente montano confinanti con Stati esteri» (4760);
   VENTRICELLI ed altri: «Norme per la promozione delle università della terza età» (4761);
   FUSILLI: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il potere di sospensione di atti da parte del sindaco e del presidente della provincia e la procedura per il riconoscimento di debiti fuori bilancio» (4762).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BECATTINI ed altri: «Disposizioni per la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore artigiano» (4724) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carra.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 22 novembre 2017, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 17 novembre 2017, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti della deputata Maria Elena Boschi, nella sua qualità di sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità pro tempore.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 30 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 245 del 24 ottobre-29 novembre 2017 (Doc. VII, n. 903), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, recante «Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)»;
    dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e 9 dello statuto della regione Sardegna;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, della legge della regione Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e 9 dello statuto della regione Sardegna:
  alla VI Commissione (Finanze);
   Sentenza n. 246 del 10 ottobre-29 novembre 2017 (Doc. VII, n. 904), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», nella parte in cui sostituisce l'articolo 2 della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), limitatamente alle parole «e paesaggistici», contenute nel comma 1 di tale articolo:
  alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 247 dell'11 ottobre-29 novembre 2017 (Doc. VII, n. 905), con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), che introduce nell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il comma 1-bis, promossa, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, della medesima legge n. 164 del 2016, promosse, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 81, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché agli articoli 16, 79, 80, 81, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol), e all'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

    dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge della Costituzione n. 3 del 2001, agli articoli 8, 16, 79 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
    dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli articoli 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge della Costituzione n. 3 del 2001, nonché agli articoli 4, 16, 79 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
    dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge della Costituzione n. 3 del 2001, nonché agli articoli 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge n. 164 del 2016, promossa, in riferimento agli articoli 5 e 114 della Costituzione, «e mediatamente» agli articoli 117-120 della Costituzione, dalla Regione Veneto.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il referto sul sistema universitario 2017, approvato dalle Sezioni riunite della Corte con deliberazione n. 11 del 22 novembre 2017 (Doc. XXVII, n. 32).
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112, la prima relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sull'utilizzo delle relative risorse, riferita agli anni 2016 e 2017 (Doc. CCLVII, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 novembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2017 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2017) 699 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 699 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (COM(2017) 713 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (482).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 dicembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2942 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4741)

A.C. 4741 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    gli alimenti a fini medici speciali (AFMS) sono prodotti dietetici, specialmente processati o formulati che richiedono di essere utilizzati «sotto controllo medico», destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti con una limitata, diminuita o disturbata capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolizzazione o escrezione degli alimenti di uso corrente o di alcuni nutrienti o metaboliti in essi contenuti; sono prodotti destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti il cui trattamento dietetico non può essere realizzato né con una modifica della normale dieta, né impiegando altri prodotti dietetici, né combinando alimenti di uso corrente con altri prodotti dietetici, rivestendo in casi specifici i ruoli di veri e propri «salvavita»;
    la neoplasia può avere conseguenze negative sullo stato nutrizionale del paziente: il 20 per cento dei pazienti con cancro, infatti, non supera la malattia a causa delle gravi conseguenze della malnutrizione;
    spesso, infatti, il paziente neoplastico è in grado di alimentarsi normalmente, ma in quantità insufficienti a soddisfare i fabbisogni nutrizionali a causa delle conseguenze gastro-intestinali delle terapie, ed è quindi costretto ad assumere supplementi nutrizionali per garantire un adeguato apporto calorico-proteico e non perdere peso;
    l'efficacia dei supplementi nutrizionali orali per la prevenzione e la terapia della malnutrizione, condizione patologica grave e pericolosa per il malato oncologico, è ampiamente documentata;
    la terapia nutrizionale rappresenta infatti una parte fondamentale del trattamento del paziente oncologico: il mantenimento di un adeguato stato nutrizionale può ridurre le complicanze legate alla terapia oncologica, contribuendo al benessere del paziente ed aumentando le possibilità di successo della cura;
    ad oggi, i pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e radioterapia devono sostenere interamente il costo per l'acquisto di AFMS al di fuori dell'ambiente ospedaliero;
    il tema della rimborsabilità di questi prodotti è stato sollevato a più riprese dalle Associazioni di pazienti, che hanno evidenziato le difficoltà per le persone in trattamento in chemioterapia e radioterapia, che, già gravate dal peso della malattia, sono costrette a sopportare il peso dell'acquisto dei prodotti per nutrirsi;
    anche la XII Commissione Affari Sociali ha sollevato tale criticità in occasione dell'esame parlamentare del DPCM di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (ag n. 358). Tra le osservazioni inserite nel parere sul testo, infatti, la Commissione ha espressamente indicato l'opportunità di estendere le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali anche alle persone sottoposte a radio e chemioterapia che necessitano di supporto nutrizionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 14 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei LEA, l'erogazione degli alimenti a fini medici speciali ai pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e radioterapia al di fuori dell'ambiente ospedaliero.
9/4741/1D'Incecco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 8-bis-8-quater dell'articolo 20 del provvedimento in esame, estendono la detrazione d'imposta per i canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente;
    inoltre, a seguito delle novità introdotte, la detrazione viene limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
    dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato il limite dei due periodi di imposta indicati sembrerebbe essere solo riferito all'estensione dell'agevolazione e rimarrebbero, invece, in vigore le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera 1-sexies del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917/1986) che prevede la detrazione annua per studenti universitari fuori sede per le facoltà universitaria ubicate in un comune diverso da quello di residenza distante almeno 100 chilometri e situato in una provincia diversa;
    dal rapporto delle spese fiscali, allegato al bilancio, si registra una detrazione annua di circa 80 milioni di euro, inferiore rispetto alla stima riportata nella relazione tecnica allegata in fase di approvazione dell'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stimava un effetto di minore gettito annuo per competenza di 113 milioni di euro,

impegna il Governo

a chiarire che il limite dei periodi di imposta al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 sia riferito esclusivamente all'estensione disposta dai commi 8-bis-8-quater dell'articolo 20 e – in tal caso – a valutare l'opportunità di prevedere tali disposizioni a regime anche in considerazione degli effetti di minor gettito annui, riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 15 comma 1, lettera 1-sexies del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917/1986) – registrati nella Tabella allegata al rapporto delle spese fiscali – nettamente inferiori rispetto alla stima iniziale.
9/4741/2Ghizzoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca all'articolo 19-quaterdecies disposizioni per l'introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati;
    il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies prevede che quanto disposto dall'introduzione dell'articolo 13-bis nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applichi in quanto compatibile anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    il comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies prescrive che la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 19-quaterdecies dispone il rispetto di parametri di equo compenso definiti attraverso decreti ministeriali per la regolazione dei rapporti fra i professionisti, anche iscritti ad ordini e collegi, e tutte le pubbliche amministrazioni, le banche e le assicurazioni, le medie e le grandi imprese;
    si rende necessario, per l'emanazione dei decreti ministeriali suddetti riguardanti tutti i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un confronto fra il governo e le associazioni, le casse e le rappresentanze del lavoro autonomo non imprenditoriale,

impegna il Governo

nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali contenenti i parametri dell'equo compenso, a convocare il Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare per la definizione dei parametri per i professionisti non iscritti ad ordini o non inclusi nelle tabelle di cui ai decreti ministeriali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
9/4741/3Gribaudo, Valeria Valente, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'abusivismo edilizio è un fenomeno diffuso in tutta Italia ed in particolare nel Mezzogiorno, come si desume dall'analisi dei dati riportati dall'Istat nel Rapporto sul benessere equo e sostenibile (Bes) del 2016, che rivelano una situazione allarmante e denunciano la sottrazione di una quota crescente dei processi di urbanizzazione al controllo della legalità;
    il suddetto Rapporto registra un deciso rialzo del tasso di abusivismo nel 2016 ed evidenzia come nel solo 2015 siano state realizzate quasi 20 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate, contro le 17,6 dell'anno precedente e le 9,3 del 2008. Nel Mezzogiorno il fenomeno dell'abusivismo supera ormai largamente il 50 per cento della produzione edilizia legale, quota che in Campania, Calabria e Sicilia è salita ancora nel 2015, aggirandosi intorno al 60 per cento;
    la crisi economica, peraltro, ha avuto un impatto differenziato sulla componente legale e su quella illegale dei nuovi edifici: dal 2008 entrambe sono in calo, ma nel 2015 il flusso delle costruzioni a uso residenziale autorizzate dai comuni si è ridotto del 70,5 per cento rispetto al 2007, mentre quello delle costruzioni realizzate illegalmente soltanto del 35,6 per cento;
    le conseguenze sul degrado del paesaggio e sul rischio ambientale, oltre ai danni economici e a quelli connessi al settore turistico, crescono così a dismisura;
    il titolo III del provvedimento de quo reca «fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili»;
    si evidenzia che, con ordine del giorno 9/04601/038 relativo al decreto-legge recante «disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il Governo, con riferimento al tema dell'abusivismo edilizio, ha accolto l'impegno di valutare l'opportunità di consentire l'accesso alle risorse finanziarie previste dal Fondo per le demolizioni delle opere abusive costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. anche ai comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o che si trovano in gestione commissariale;
    la proposta di legge n. 1994-B – attualmente in seconda lettura alla Camera e non ancora approvata in via definitiva dal Parlamento – recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi» contiene due disposizioni di particolare interesse in ordine al tema del contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio;
    nello specifico, l'articolo 3 della suddetta proposta di legge istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per il quadriennio 2017- 2020 (dieci milioni di euro per ciascun anno), finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione;
    l'articolo 4 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni;
    le suddette proposte legislative – anche in considerazione della mancata approvazione, in via definitiva, del disegno di legge relativo al contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, provvedimento attualmente all'esame del Senato (AS 2383) – si configurano come uno strumento concreto ed efficace per la lotta ed il contrasto alla diffusione del fenomeno dell'abusivismo nel nostro Paese,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ottica di favorire la lotta ed il contrasto all'abusivismo edilizio e di consentire l'effettiva realizzazione delle demolizioni da parte degli enti pubblici – tenuto conto delle compatibilità di finanza pubblica – di provvedere all'adozione degli strumenti giuridici del fondo di rotazione e della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio così come delineati nella proposta di legge n. 1994-B richiamata nelle premesse;
   a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa sulle responsabilità di ciascun amministratore locale, di assicurare l'accesso alle risorse finanziarie previste dal Fondo di rotazione previsto dalla proposta di legge n. 1994-B richiamata nelle premesse anche ai comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o che si trovano in gestione commissariale.
9/4741/4Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene diverse disposizioni in materia sanitaria;
    è ormai da diversi anni che in conseguenza di un servizio sanitario pubblico sempre più definanziato e inefficiente, dei costi dei ticket e delle liste di attesa per prestazioni diagnostiche, esami e ricoveri, sono sempre di più i cittadini che si rivolgono al privato;
    i dati più recenti stimano in oltre 12 milioni, i di cittadini italiani che hanno «scelto» di rinunciare a cure, mentre altri 8 milioni che hanno «scelto» la via dell'indebitamento personale per non procrastinare trattamenti sanitari indispensabili;
    chi ha disponibilità economiche si rivolge quindi sempre più al privato;
    la realtà, è che i ticket e, ancora di più, i superticket, sono caratterizzati da effetti distorsivi quali l'indirizzo di prestazioni verso la sanità privata o verso l'acquisto diretto delle stesse, farmaci compresi;
    riguardo alla compartecipazione al costo in ambito sanitario (ticket e superticket), vanno evidenziate le forti iniquità e disparità che questo comporta a livello territoriale, anche in conseguenza delle forti differenze tra le regioni nel calcolo e nei criteri di applicazione della medesima compartecipazione alla spesa sanitaria;
    ad aggravare il diverso trattamento che i cittadini subiscono relativamente al pagamento del superticket e più in generale al pagamento dei ticket, a seconda delle regioni in cui risiedono, e che li rende ancora più ingiusti e iniqui, è il fatto che ad oggi alcune regioni applicano il superticket, altre lo hanno soppresso, in altre ancora, riguardo ai ticket, la quota ricetta è rimodulata in base al reddito familiare, in altre regioni la rimodulazione è basata sul valore della ricetta. A questo si aggiunga che sono inoltre differenti sia le fasce di reddito applicate nelle regioni, sia le modalità di calcolo del reddito considerato (in alcune si utilizza il reddito familiare, in altre l'ISEE), sia le fasce di valore delle ricette, ecc.;
    il superticket si dimostra un ulteriore ingiusto obbligo per il cittadino di partecipazione al costo sanitario con l'effetto di rendere ancora di più costoso l'accesso al servizio sanitario pubblico rispetto a quello privato,

impegna il Governo

a introdurre, nel primo provvedimento utile, l'abrogazione del pagamento della quota fissa di 10 euro sulla ricetta, c.d. «superticket», per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale attualmente a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo.
9/4741/5Laforgia, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Duranti, Lacquaniti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene diverse disposizioni in materia sanitaria;
    la Nota di aggiornamento al DEF 2017, ha confermato il costante definanziamento della nostra sanità pubblica, già previsto dal Documento di economia e finanza 2017 e dai sui precedenti;
    la spesa sanitaria in rapporto al PIL, è ancora una volta in costante diminuzione. Il che significa che in termini reali la fetta di risorse spettante alla sanità pubblica continuerà a ridursi nei prossimi anni;
    la sua incidenza sul Pil si conferma in decrescita: era del 7,1 per cento nel 2010; del 6,8 per cento nel 2015; del 6,6 per cento nel 2017, e arriverà al 6,3 per cento nel 2020;
    la comparazione tra tasso di crescita medio annuo della spesa sanitaria e tasso di crescita del PIL nominale per i prossimi anni, confermano quindi la discesa del rapporto spesa sanitaria/PIL, con la conseguenza di una restrizione sensibile in termini di spesa reale;
    per ritornare ai livelli percentuali del 2010, bisognerà attendere il 2035;
    entro il 2019 la percentuale della spesa sanitaria sarà del 6,4 per cento. Sotto la soglia di quel 6,5 che l'organizzazione Mondiale della Sanità individua come livello minimo;
    questo costante definanziamento della nostra sanità pubblica, avviene nonostante che nel rapporto spesa sanitaria/PIL, siamo da tempo al sotto la media dei rispettivi valori della UE a 15;
    le spese sostenute per finanziare il SSN si continuano a equiparare a qualsiasi altro centro di costo, e la conseguenza di questa visione è che al pari di altri costi, diventa azione «virtuosa» quella di ridurne gradualmente la loro incidenza rispetto al PIL. Ed è esattamente quello che purtroppo si sta facendo da anni con la nostra Sanità pubblica;
    nell'aprile 2017 il Parlamento ha approvato la Risoluzione al DEF 2017, con la quale si impegnava il Governo a garantire l'universalità e l'equità del servizio sanitario nazionale, rafforzandone ulteriormente l'efficienza e la qualità delle prestazioni, anche prevedendo interventi volti ad allineare progressivamente la spesa italiana in rapporto al PIL a quella media europea,

impegna il Governo

a prevedere un incremento di risorse a favore del Servizio sanitario nazionale, al fine di incrementare il nostro attuale rapporto spesa sanitaria/PIL per riportarlo sopra quella percentuale della spesa sanitaria che l'organizzazione Mondiale della Sanità individua come livello minimo.
9/4741/6Speranza, Fossati, Murer, Laforgia, Melilla, Duranti, Albini, Capodicasa, Nicchi, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017;
    gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018;
    per i residenti nei comuni colpiti che non hanno dichiarato l'inagibilità della casa, dello studio professionale o dell'azienda, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari si applica dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione: gli stessi soggetti effettuano gli adempimenti e i versamenti sospesi entro il 19 dicembre 2017,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad assicurare che non vi sia esclusione alcuna rispetto dagli effetti prodotti dal provvedimento in esame di tutti i soggetti danneggiati dall'alluvione del 9 settembre 2017 ed aventi dimora abituale nel Comune di Livorno.
9/4741/7Albini, Melilla, Capodicasa, Fossati, Simoni, Zaratti, Formisano, Kronbichler, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi;
    tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma, conseguente protrarsi non solo delle operazioni di verifica ma anche delle condizioni di disagio in cui versano le popolazioni residenti, si ritiene opportuno, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, prorogare i termini di sospensione in materia di adempimenti tributari;
    in particolare, si ritiene necessario prorogare al 27 agosto 2018 il termine della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, indipendentemente qualificazione del soggetto passivo;
    la ripresa dei versamenti potrebbe essere effettuata entro il 16 dicembre 2018, mentre la ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti potrebbe essere prevista entro il 31 dicembre 2018,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di dare seguito a quanto indicato in premessa dal presente atto di indirizzo.

9/4741/8Pierdomenico Martino, Ricciatti, Ferrara, Simoni, Zaratti, Formisano, Kronbichler, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca Una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi;
    la perdita di gettito definitiva o temporanea dovuta all'esenzione degli immobili inagibili o alla sospensione di pagamento a beneficio dei contribuenti colpiti dal sisma Centro Italia, viene coperta da contributi compensativi in prevalenza disposti dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    tuttavia ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio 2017 è necessario assicurare agli enti coinvolti la possibilità di accertare le quote di prelievo non incassate né coperte da contributo compensativo per motivi di possibile sfasatura temporale delle assegnazioni;
    sulla base del principio contabile finanziario infatti la sospensione di pagamento accordata dalla legge produrrebbe altrimenti l'esigibilità dell'entrata al momento della conclusione del periodo di sospensione, con possibili scompensi tra un anno e l'altro,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di dare seguito a quanto indicato in premessa garantendo agli enti colpiti dal sisma la possibilità di accertare le quote di prelievo non incassate né coperte da contributo compensativo per motivi di possibile sfasatura temporale delle assegnazioni.

9/4741/9Zoggia, Melilla, Ricciatti, Ragosta, Zaratti, Sannicandro, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi;
    appare quanto mai necessario consentire agli enti colpiti dal sisma di impegnare, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, spese ulteriori rispetto a quelle relative ai soli interventi di somma urgenza, così come attualmente previsto dall'articolo 163 del TUEL, riguardanti anche gli interventi previsti nelle ordinanze della Protezione civile ed in quelle emesse dal Commissario straordinario previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento;
    tali interventi sono finalizzati, a titolo esemplificativo, alla rimozione del rischio, all'attività di soccorso, all'assistenza alle popolazioni, alla messa in sicurezza delle aree colpite, alla rimozione delle situazioni di pericolo a persone o cose,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di dare seguito a quanto indicato in premessa consentendo agli enti colpiti dal sisma di usufruire di un ulteriore ampliamento degli spazi finanziari ad oggi consentiti.

9/4741/10Bersani, Melilla, Zoggia, Ragosta, Albini, Capodicasa, Ricciatti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il Titolo III del decreto-legge – Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili, all'articolo 8, reca norme in materia di monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del Fondo occupazione;
    tale intervento sancisce nei fatti il fallimento delle disposizioni inserite all'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, in materia di salvaguardia pensionistica non essendo state impiegate gran parte delle risorse finanziarie stanziate. A fronte di questo avanzo considerevole il provvedimento si limita a ridestinarle al fondo per l'occupazione senza alcuna finalizzazione specifica anziché, come sarebbe stato opportuno e doveroso, reimpiegarle immediatamente per l'attuazione di una nona salvaguardia pensionistica che ricomprenda i lavoratori ingiustamente esclusi dall'ottava e una ulteriore parte della platea dei così detti «esodati» prodotti dalla riforma Fornero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili, ed in particolare quelle di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, al fine di varare un ulteriore intervento di salvaguardia pensionistica che possa ricomprendere una platea più ampia possibile di soggetti.

9/4741/11Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il Titolo III del decreto-legge – Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili, all'articolo 8, reca norme in materia di monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del Fondo occupazione;
    la normativa vigente prevede, in conseguenza dell'aumento dell'aspettativa di vita certificato dall'Istat, un elevamento dell'età pensionistica a 67 anni, decorrente dal 1o gennaio 2019;
    sempre la normativa vigente prevede che l'elevamento dell'età pensionistica debba essere disposto entro il 31 dicembre 2017 tramite l'emanazione di un decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo

a prorogare al 30 giugno 2018 l'emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9/4741/12Giorgio Piccolo, Martelli, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    come denunciato recentemente dall'Inail nei primi nove mesi del 2017 si è registrato un preoccupante incremento degli infortuni sul lavoro. In questo periodo si sono verificate ben 769 morti, con un incremento superiore al due per cento rispetto all'anno precedente, inoltre sono state 472.000 le denunce di infortunio presentate in totale;
    vittime degli incidenti sul lavoro risultano essere soprattutto i lavoratori con l'età più elevata in particolare quelli di età compresa tra i 55 e i 59 anni e quelli di età compresa tra i 60 e i 69 anni;
    il dato è quanto mai preoccupante anche alla luce dell'aumento dell'età pensionistica ed in particolare in vista dell'ulteriore scatto che decorrerà dal 1o gennaio 2019, con l'innalzamento della pensione a 67 anni;
    le morti sul lavoro rappresentano un fenomeno estremamente grave contro il quale sarebbe opportuno prevedere Interventi di natura strutturale finalizzati ad elevare le condizioni di sicurezza in cui i lavoratori debbono svolgere la propria attività; servirebbero inoltre interventi mirati finalizzati ad esentare i lavoratori di età più elevata dallo svolgimento di attività di natura pericolosa o comunque a garantire loro le più condizioni di sicurezza possibili;
    purtroppo il provvedimento in esame non prevede alcuna disposizione volta ad aumentare la sicurezza dei lavoratori, tema che anzi è completamente ignorato,

impegna il Governo

ad attuare ogni intervento utile, anche di natura normativa ad aumentare la sicurezza sul lavoro dei lavoratori italiani e a realizzare interventi mirati finalizzati contrastare il triste fenomeno delle morti sul lavoro.

9/4741/13Piras, Duranti, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il provvedimento in esame, al Titolo III, reca alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza;
    la manovra di finanza pubblica, della quale il presente decreto-legge è parte recando al suo interno parte delle coperture finanziarie in particolare per quanto attiene alla sterilizzazione dell'aumento delle aliquote Iva, prevede alcuni interventi finalizzati a disincentivare i licenziamenti dei lavoratori;
    il tema della garanzia dei diritti dei lavoratori da licenziamenti illegittimi è una questione aperta e di grande importanza in materia di politiche del lavoro, e le misure finora adottate si sono dimostrate inadeguate a risolvere concretamente tale problema,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di natura normativa, finalizzato ad aumentare le garanzie anche di natura finanziaria e le tutele dei lavoratori dipendenti da licenziamenti illegittimi.
9/4741/14Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo, Melilla, Albini, Capodicasa, Ricciatti, Scotto, Leva, Laforgia, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge è stata inserita una disposizione di natura penale che esclude gli atti persecutori dai reati che possono essere estinti a seguito di condotta riparatoria;
    tra le molte disposizioni considerate urgenti e in quanto tali inseriti nel provvedimento nel corso dell'esame in Senato, un tema poco considerato è stato quello della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare delle lavoratrici donne da una specifica fattispecie quale quella delle molestie o della violenza sessuale subìta sul posto di lavoro o nell'esercizio della propria attività professionale;
    il caso di una violenza sessuale subìta sul posto di lavoro, al di là delle norme penali già vigenti, dovrebbe prevedere un'indennità risarcitoria simile a quella prevista per gli infortuni sul lavoro,

impegna il Governo

a porre in essere ogni strumento utile, anche di natura normativa, al fine di prevedere un'indennità risarcitoria speciale per le lavoratrici che subiscono violenza sul posto di lavoro a nello svolgimento della propria attività lavorativa.
9/4741/15Roberta Agostini, Ricciatti, Martelli, Duranti, Albini, Murer, Cimbro, Simoni, Bossa, Nicchi, Rostan, Laforgia, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    l'articolo 19-quaterdecies del provvedimento in esame novella la legge 31 dicembre 2012, n.247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. In particolare detto articolo detta norme specifiche in materia di clausole vessatorie;
    alcune disposizioni presenti nell'articolo, producendo un effetto derogatorio, potrebbero indebolire l'impianto normativo dell'intero articolo la cui finalità è quella di porre al riparo l'avvocato dalle così dette clausole vessatorie che si può trovare a subire nell'accettare un incarico o un mandato professionale, essendo poste come condizione dell'attribuzione dell'incarico o del mandato stesso;
    al fine di valutare attentamente la concreta attuazione della nuova normativa prevista in materia di equo compenso e clausole vessatorie, sarebbe opportuno prevedere un monitoraggio in merito agli effetti prodotti dalla stessa,

impegna il Governo

a prevedere un monitoraggio dell'applicazione e degli effetti prodotti dall'articolo 19-quaterdecies, anche al fine di apportare gli eventuali correttivi o le modifiche normative che si rendessero necessarie.
9/4741/16D'Attorre, Sannicandro, Leva, Rostan, Albini, Melilla, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il Titolo III del decreto-legge – Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili, all'articolo 8, reca norme in materia di monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del Fondo occupazione;
    le lavoratrici donne costituiscono la categoria più danneggiata dalla così detta riforma Fornero per quanto riguarda l'elevamento dell'età pensionistica, vedendo innalzarsi di diversi anni il limite di accesso alla pensione;
    la normativa vigente, non solo in materia previdenziale, non tiene adeguatamente conto delle differenze di genere e delle difficoltà incontrate dalle lavoratrici donne nel corso di una vita lavorativa, dovute al fatto di dover conciliare le esigenze legate all'attività lavorativa con quelle legate alle così dette attività di cura;
    il nuovo innalzamento dell'età pensionistica, che decorrerà dal 1 gennaio 2019, porterà a 67 anni il limite di età per l'accesso alla pensione sia per i lavoratori uomini che per le lavoratrici donne,

impegna il Governo

a prevedere interventi, anche di carattere normativo, finalizzati a realizzare forme di maggior favore, rispetto alla normativa vigente, per l'accesso alla pensione del maggior numero possibile di lavoratrici donne.
9/4741/17Nicchi, Albini, Martelli, Ricciatti, Duranti, Simoni, Murer, Bossa, Cimbro, Roberta Agostini, Rostan, Speranza, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    l'articolo 13-bis detta norme in materia di concessioni autostradali, prevedendo l'affidamento della concessione dell'Autostrada A-22 Brennero-Modena alla società Autostrada del Brennero S.p.A.;
    la regione autonoma Trentino Alto Adige è l'azionista maggioritario della società Autostrada del Brennero S.p.A. che detiene il trentadue per cento delle quote associative;
    il traffico di veicoli sull'Autostrada A-22 costituisce il principale fattore di inquinamento atmosferico nella provincia di Bolzano. In particolare la presenza di biossido di azoto supera del 100 per cento i limiti fissati dalla direttiva UE N. 50 del 2008;
    in Alto Adige le morti premature dovute al biossido di azoto sono stimate da studi di associazioni ambientaliste in 68 l'anno;
    l'area interessata da questo forte e nocivo inquinamento atmosferico ha un'ampiezza di circa 99 chilometri quadrati;
    ad oggi, nonostante le molteplici sollecitazioni avanzate da associazioni locali, ne l'amministrazione statale, ne quella provinciale hanno ritenuto di adottare misure volte a limitare l'inquinamento atmosferico prodotto dall'Autostrada A-22 al fine di tutelare la salute di 40.000 altoatesini,

impegna il Governo

a porre in essere, per la parte di competenza, tutti gli interventi necessari a ridurre l'elevato inquinamento atmosferico prodotto dall'Autostrada A-22 nell'area della Provincia di Bolzano.
9/4741/18Kronbichler, Zaratti, Formisano, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi;
    al fine di migliorare e rendere pienamente efficace la misura agevolativa denominata «Zona franca urbana Sisma Centro Italia», prevista dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 del decreto 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96 sarebbe opportuno, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo prevedere un periodo di estensione del periodo per l'apertura di nuove imprese così da rilanciare lo sviluppo economico dei territori colpiti dal sisma;
    in effetti, se si vuole dare effettiva possibilità di rilancio all'economia dei territori colpiti dal sisma, visto l'attuale perdurare della fase emergenziale, sarebbe quanto mai auspicabile porre in essere ogni iniziativa, anche normativa finalizzata a favorire l'insediamento di nuove imprese nell'arco di un periodo temporale più esteso (ovvero entro la data del 31/12/2019),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a modificare l'articolo 46 del decreto 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di prevedere una estensione del periodo per l'apertura di nuove imprese nel senso indicato dal presente atto di indirizzo.
9/4741/19Ragosta, Zaratti, Formisano, Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi;
    nonostante gli sforzi ad oggi profusi le aziende operante nelle aree territoriali colpite da sisma non risultano ancora in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro,

impegna il Governo

a prevedere un piano straordinario di sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa sospensioni più lunghe con rateazioni, notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovra-indebitamento della aziende.
9/4741/20Zaratti, Ricciatti, Melilla, Formisano, Albini, Capodicasa, Kronbichler, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sarebbe auspicabile consentire il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100 per cento anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili, che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili;
    tale modifica si rende necessaria poiché molto spesso, soprattutto nelle zone rurali, le unità immobiliari adibite a pertinenza sono connesse dal punto di vista funzionale con l'abitazione principale (presenza di caldaie, vani tecnici, locali deposito legna ed altri combustibili per il riscaldamento familiare, dispense di prodotti alimentari, ricoveri di animali di bassa corte);
    tali locali sono, in alcuni casi, componente essenziale per la piena fruibilità dell'abitazione principale ed inoltre, nelle zone rurali, pur in assenza di un'attività agricola svolta a titolo imprenditoriale, costituiscono strumento necessario per l'allevamento di animali di bassa corte o per lo stoccaggio di prodotti agricoli e alimentari. Soltanto la garanzia del pieno ripristino di tali unità immobiliari può consentire l'effettivo ritorno alla normalità delle popolazioni residenti nei territori colpiti dal sisma;
    l'attuale esclusione del contributo prevista dall'Ord. 19 del 7 aprile 2017 non trova, peraltro, alcun attuale riscontro normativo nelle disposizioni contenute nell'articolo 6 comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a consentire il riconoscimento del contributo per la ricostruzione nella misura del 100 per cento anche per le unità immobiliari ad uso pertinenziale danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili, che sono pertinenze esterne di abitazioni agibili.
9/4741/21Stumpo, Melilla, Albini, Capodicasa, Ricciatti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a consentire il pieno recupero dei centri storici e degli aggregati edilizi, in modo tale da garantire l'ammissibilità a contributo per la ricostruzione degli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi.
9/4741/22Zaccagnini, Ricciatti, Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del presente provvedimento estende ulteriormente, dal 1o gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto split payment), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato;
    per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment;
    l'estensione dello Split payment a tutte le società controllate della pubblica amministrazione produrrà un maggior credito d'imposta per le imprese, pertanto l'allargamento della platea dei professionisti, abilitati ad apporre il visto di conformità, comporterà vantaggi dal punto di vista dei costi per i contribuenti in termini di maggiore flessibilità, concorrenza e minori costi senza incidere sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a estendere lo split payment ai professionisti autorizzati ad assistere e rappresentare il contribuente avanti gli Uffici e che rivestono già la funzione di intermediari fiscali abilitati.
9/4741/23Capodicasa, Melilla, Albini, Bersani, Zoggia, Ragosta, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il trasporto delle merci in treno, rispetto al trasporto su gomma produce molte meno esternalità: in termini di emissioni inquinanti locali e di gas climalteranti, in termini di riduzione della congestione stradale e dell'incidentalità e – in modo indiretto – anche in termini di impermeabilizzazione dei suoli da parte di nuove infrastrutture autostradali,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione Europea.
9/4741/24Folino, Franco Bordo, Mognato, Duranti, Lacquaniti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il nostro Paese, nel corso di questi ultimi anni, ha garantito, sia pure con difficoltà, l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini;
    tuttavia, gli attuali stanziamenti previsti nel contratto di programma con Rete ferroviaria italiana, non devono pregiudicare in modo inevitabile l'esercizio di tale diritto, colpendo particolarmente le fasce meno abbienti della popolazione e i pendolari che sono da sempre costretti a subire le conseguenze di tale situazione; questi ultimi anni, in particolare, come emerge dalla stampa nazionale e locale, sono stati davvero terribili per i circa tre milioni di pendolari che ogni giorno si muovono nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione di un Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari.
9/4741/25Franco Bordo, Mognato, Folino, Duranti, Lacquaniti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il provvedimento assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a.,

impegna il Governo

a valutare che tali nuovi risorse vengano assegnate previa nuova delibera del CIPE che indichi chiaramente le finalità degli stanziamenti.
9/4741/26Quaranta, Scotto, Franco Bordo, Folino, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    occorre garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale;
    nonostante la sua autonomia funzionale, organizzativa e amministrativa l'ENAC è stata assoggettata negli ultimi anni tra le amministrazioni destinatarie delle misure di contenimento della spesa pubblica;
    tale vincolo ha determinato una diminuzione complessiva del 40 per cento del personale ENAC, passato da 1.317 unità (anno 2000) alle attuali 794, con la prospettiva di scendere a 545 nel 2022,

impegna il Governo

a valutare l'avvio di procedure selettive pubbliche volte all'assunzione di personale destinato all'ENAC, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate.
9/4741/27Mognato, Franco Bordo, Zoggia, Murer.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-ter del provvedimento in esame interviene con delle modifiche alla disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione;
    il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ha sancito l'obbligatorietà per i minori di età 0-16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di dieci vaccinazioni, laddove la legislazione fino a quel momento vigente ne prevedeva solamente quattro;
    di questi dieci vaccini obbligatori, per quattro (anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella) si prevede la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più di queste quattro vaccinazioni, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate, delle copertura vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi LEA,

impegna il Governo

a prevedere un ampliamento degli attuali vaccini obbligatori, per i quali il decreto-legge n. 73 del 2017 stabilisce la possibilità, tra tre anni, di disporre la cessazione della loro obbligatorietà, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate, delle copertura vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi LEA.
9/4741/28Murer, Fossati, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-quater del provvedimento in esame, disciplina la produzione e trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca, nonché la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali e la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici;
    in particolare il comma 6, prevede che il medico può prescrivere le preparazioni magistrali a base di cannabis a carico del Servizio sanitario nazionale;
    il testo specifica che la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis è comunque subordinata alle disponibilità del Fondo sanitario, ossia nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato,

impegna il Governo

a prevedere un incremento del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire che tutte le preparazioni magistrali a base di cannabis possano essere rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.
9/4741/29Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 19 del citato decreto 148 del 2017 si prevede nello specifico che oltre la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) anche gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore;
    l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva oltre che alla S.I.A.E. anche agli altri organismi di gestione collettiva;
    per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;
    questa disposizione avrà un impatto sull'occupazione della SIAE, che vede impiegato circa 1200 dipendenti e oltre 500 mandatari ed indotto;
    i veri beneficiari dell'articolo 19 potrebbero risultare coloro che utilizzano, a concreto scopo di lucro, i repertori di proprietà degli autori, tra loro anche le multinazionali del web;
    le modifiche normative, per quanto lo scopo sia positivo, non sono coordinate e non rappresentano una vera riforma del diritto d'autore; ciò potrebbe creare incertezza, lacune in alcuni passaggi e generare infine contenzioso;
    l'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM),

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dei criteri che dovranno soddisfare gli organismi di gestione collettiva alla luce delle modifiche normative che interverranno;
   a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi il coordinamento e l'armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea al fine di scongiurare incertezza in materia.
9/4741/30Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20, comma 1 del provvedimento in esame autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. «gratta e vinci»);
    in particolare, si stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione (nove anni), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma in questione avendo riguardo alla possibilità di maggiori entrate che lo Stato avrebbe potuto ottenere qualora invece di procedere con un rinnovo automatico della concessione in essere si fosse attuata una procedura di affidamento su base d'asta.
9/4741/31Fontanelli, Zoggia, Ragosta, Albini, Capodicasa, Melilla, Bersani, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il prestito ponte di mezzo miliardo che il Governo aveva destinato a fine 2015 al piano di risanamento per il disastro ambientale e sanitario dell'Ilva non è stato erogato. Ed ora, alla luce di quanto previsto dal presente provvedimento, finisce a copertura del decreto fiscale per finanziare altre misure;
    si tratta del prestito ponte di cui disponeva la gestione commissariale del colosso siderurgico «al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» dell'Ilva: 600 milioni da spendere nel 2016 e altri 200 nel 2017.
    534 milioni degli ottocento stanziati dal decreto 191 del 2015 non sono stati spesi ed il Governo, con una singolare partita di giro, li ha smistati per finanziare misure che con il disastro ambientale dell'Ilva non hanno nulla a che fare. Con due disposizioni finanziarie (articolo 20, comma 5, lettere f) e g) del collegato, l'esecutivo ha dirottato due franche del prestito (200 milioni e 334 milioni) su altri capitoli di spesa;
    il Gruppo parlamentare articolo 1- MDP ha denunciato come si trattasse di soldi che dovevano essere spesi diverso tempo fa e soprattutto come non si capisse assolutamente il motivo per cui una somma così ingente non sia stata mai impiegata alla luce del dramma ambientale, industriale e occupazionale che la città di Taranto sta soffrendo ormai da anni;
    a ben vedere, non è detto che queste risorse non possano, in futuro, servire per il risanamento delle aree colpite dai fumi dell'Ilva. Ma è pur vero che dal 2015 ad oggi sono cambiate molte cose sotto il cielo grigio di Taranto. Dopo un lungo tira e molla tra Milano e la Svizzera, a maggio scorso sono stati fatti rientrare, e sono disponibili sul conto Tesoreria dello Stato, un miliardo e trecento milioni del Gruppo Riva, gli ex proprietari accusati per il disastro ambientale. E c’è un investitore, l'Am Investco, la joint-venture composta da ArcelorMittal e Marcegaglia, che si è aggiudicato il colosso siderurgico battendo la concorrenza della cordata targata Jindal. I nuovi investitori si sono impegnati a mettere sul piatto, ha comunicato il commissario Laghi a luglio scorso, ben 1,1 miliardi di euro per il Piano Ambientale: «In totale – ha aggiunto Laghi – per risanare Taranto» riportandola a una situazione precedente ai danni ambientali causati dalla precedente gestione dell'Ilva «saranno investiti più di 2 miliardi di euro provenienti da privati»;
    i soldi per le bonifiche ci sono quindi e li mettono i privati. Tuttavia sono diversi i punti interrogativi dietro la partita di giro attuata dal Governo che ha trasformato un prestito ponte (soldi che sarebbero quindi dovuti rientrare nelle casse dello Stato maturando solo interessi ridotti) in risorse per finanziare ben altre misure, non si comprendono, in particolare le ragioni per cui questi siano rimasti congelati per tutto il 2016 dal momento che i commissari erano stati autorizzati a spendere fino a 600 milioni già durante lo scorso anno;
    ci sono poi le risorse finanziarie dei Riva. Già in conto Tesoreria, il commissario Laghi ha fatto sapere in audizione alla Camera che sono stati già in parte spesi per il risanamento dell'area esterna al polo Ilva e continueranno a finanziare le bonifiche delle aree su cui insiste l'acciaieria. Ma sono sufficienti ? Secondo quanto risulta per il risanamento ambientale dell'area, sia interna che esterna, gli esperti dicono che servono dai 3,5 ai 4 miliardi è saremmo ben lontani dagli ipotetici due 2,4 miliardi disponibili;
    d'altronde, è stata anche l'esiguità dei soldi che i Riva a maggio 2017 hanno fatto rientrare in Italia per le bonifiche a motivare il rigetto del patteggiamento richiesto da procura e legali degli ex proprietari da parte del Gip di Milano Maria Vicidomini, dove si celebra un troncone dell'inchiesta Ilva. Il giudice non ha ritenuto adeguata la cifra di 1 miliardo e 330 milioni di euro messa sul piatto dai Riva in cambio di un trattamento più morbido nella definizione della posizione giudiziaria dei tre imputati: «L'accordo – ha scritto a febbraio scorso – rischia di tradursi in una sostanziale abdicazione alla tutela di molteplici e variegati interessi non solo da parte degli imputati ma anche del commissario straordinario di Ilva spa e del curatore speciale di Riva Fire» nei confronti di coloro che hanno il diritto ad essere risarciti. Interessi «che richiederebbero altre forme di salvaguardia»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a realizzare il risanamento ambientale dell'area, sia interna che esterna, al polo ILVA rispetto alla quale gli esperti dicono che servono dai 3,5 ai 4 miliardi di euro, considerato che ad oggi saremmo ben lontani dagli ipotetici due 2,4 miliardi di euro disponibili.
9/4741/32Duranti, Laforgia, Sannicandro, Matarrelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede una serie di misure a favore dei territori colpiti da calamità naturali;
    riguardo al terremoto che ha colpito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017, si prevedono diverse norme, tra le quali lo stanziamento di 20 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020 per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
    tra i danni prodotti dal sisma del 21 agosto, si segnalano quelli ai plessi scolastici delle materne, elementari e medie dell'istituto comprensivo Ibsen; al Manzoni, al Perrone, destinato ad infanzia e primari; nonché all'istituto Lembo, destinato alle primarie. Tutte strutture sono state dichiarate inagibili,

impegna il Governo

ad intervenire, di concerto con gli enti territoriali interessati per dare una soluzione agli enormi disagi per gli spostamenti a cui sono sottoposti i bambini e gli studenti che hanno la loro scuola inagibile, e se non intenda incrementare le risorse stanziate per i comuni di Ischia colpiti dal terremoto, al fine di ridare piena agibilità alle strutture scolastiche di cui in premessa.
9/4741/33Bossa, Scotto, Nicchi, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 8-bis-8-quater dell'articolo 20 inseriti nel corso dell'esame al Senato, estendono la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente;
    tuttavia, mentre a legislazione vigente la detrazione è prevista, alle condizioni indicate, a regime, a seguito delle novità introdotte la stessa viene limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
    alla copertura dei relativi oneri si provvede con una riduzione del FISPE per gli anni 2018 e 2019, a sua volta incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020;
    non ha alcun senso che possa usufruire della norma uno studente proveniente da una famiglia abbiente, quanto uno studente proveniente da una famiglia povera. È assente qualunque logica redistributiva la detrazione a uno studente con 100.000 ISEE, residente a 105 chilometri e in un'altra provincia rispetto a quella dell'università, mentre la si nega a uno studente idoneo alla borsa di studio e magari residente a 95 chilometri o oltre i 100 chilometri, ma nella medesima provincia dell'università,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere progressiva la detrazione contemplata dalla disposizione di cui alle premesse precedenti.
9/4741/34Melilla, Nicchi, Scotto, Bossa, Piras, Cimbro, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    l'articolo 6-bis destina risorse, pari ad 1 milione di euro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco finalizzandole all'acquisto e al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture impianti;
    il corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge un'attività estremamente preziosa e di elevata efficacia nella funzione di soccorso pubblico, come dimostrato nei numerosi casi di incendi boschivi verificatisi nel corso del corrente anno;
    a fronte dell'elevato numero di interventi che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere, la dotazione di veicoli di strumenti da utilizzare nel corso degli interventi non appare adeguata sia per quanto riguarda la vetustà e la consunzione degli strumenti a disposizione, sia per quanto riguarda il numero disponibile,

impegna il Governo

a destinare maggiori risorse finanziarie al Corpo nazionale dei vigili del fuoco finalizzato all'acquisto di nuovi automezzi e di nuovi strumenti da utilizzare nelle operazioni di soccorso pubblico ed in particolare negli interventi di spegnimento incendi.
9/4741/35Carlo Galli, Martelli, Laforgia, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    l'articolo 6-bis interviene in materia di funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinando un milione di euro per l'acquisto di strumentazione;
    il compenso riconosciuto ai vigili del fuoco di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente per lo svolgimento dei turni notturni e festivi, per lo svolgimento dei turni festivi notturni risulta notevolmente inferiore a quello riconosciuto per i medesimi turni al personale delle forze di polizia;
    tale disparità non trova giustificazione, anche in considerazione della delicatezza degli interventi svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

ad equiparare il compenso riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente per lo svolgimento dei turni notturni e festivi e per quello dei turni festivi notturni a quello riconosciuto al personale delle forze di polizia con qualifica equivalente per i medesimi turni previsto dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
9/4741/36Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il provvedimento dispone la proroga al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento,

impegna il Governo

nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo a Alitalia a garantire tutti i livelli occupazionali coinvolti.
9/4741/37Epifani, Franco Bordo, Ricciatti, Ferrara, Mognato, Folino, Simoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-terdecies del decreto-legge in esame apporta modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di normativa antimafia e relative misure di prevenzione, al fine di limitare l'operatività di alcune disposizioni in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali;
    nell'ambito della strategia complessiva di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata un ruolo molto importante, sia dal punta di vista dei reali effetti economici, sia dal punto di vista simbolico, è svolto dalle operazioni di confisca dei beni appartenenti alle organizzazioni criminali di stampo mafioso e il loro riutilizzo per finalità pubbliche;
    al centro di questa fondamentale attività di sequestro e gestione dei beni mafiosi è stata posta l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
    l'Agenzia nasce con una sede principale a Roma e altre sedi distaccate rispettivamente a Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano. L'ubicazione di tali sedi è stata individuata tenendo conto della realtà dei territori, ed in particolare dell'elevata densità di beni confiscati alle organizzazioni criminali in ordine ai quali l'Agenzia ha già instaurato una proficua e diretta collaborazione con altri attori coinvolti nel processo di gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Le sedi di Napoli, Palermo e Milano, svolgono dunque una funzione indispensabile nell'ambito dell'attività generale svolta dall'intera Agenzia e il mantenimento di tali sedi in regioni con il più alto numero di beni confiscati è inoltre funzionale a svolgere la necessaria attività di coordinamento territoriale tra Agenzia e i nuclei di supporto alle prefetture ai quali l'articolo 112, comma 3, del Codice antimafia ha conferito il compito di affiancare l'Agenzia nell'amministrazione, gestione e monitoraggio dei beni confiscati;
    la formulazione dell'articolo 110 del decreto legislativo 159, come recentemente novellato, nominando esclusivamente le sedi di Roma e Reggio Calabria quali sedi dell'Agenzia potrebbe anche mettere a rischio le sedi già attive nelle città di Napoli, Palermo e Milano,

impegna il Governo

al fine di non indebolire la proficua azione svolta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nell'ambito della quale un ruolo determinante è svolto dalle sedi di Napoli, Palermo e Milano, a mantenere in essere e ad assicurare piena funzionalità tali sedi.
9/4741/38Fava, Rostan, Sannicandro, Leva, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-terdecies del decreto-legge in esame apporta modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di normativa antimafia e relative misure di prevenzione, al fine di limitare l'operatività di alcune disposizioni in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali;
    nell'ambito della strategia complessiva di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata un ruolo molto importante, sia dal punta di vista dei reali effetti economici, sia dal punto di vista simbolico, è svolto dalle operazioni di confisca dei beni appartenenti alle organizzazioni criminali di stampo mafioso e il loro riutilizzo per finalità pubbliche;
    al centro di questa fondamentale attività di sequestro e gestione dei beni mafiosi è stata posta l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
    il buon funzionamento dell'Agenzia dipende in gran parte dal personale che in questi anni vi ha prestato servizio, personale che ha ormai acquisito competenza specifica e specialistica nei ruoli ricoperti e nelle funzioni da svolgere e che, come tale, dovrebbe essere mantenuto presso l'agenzia,

impegna il Governo

nell'ambito della copertura della nuova dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, a dare precedenza al personale già in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, applicando il disposto di cui al medesimo comma 2 solo per le unità di personale che residuino a seguito dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui al comma 3 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
9/4741/39Rostan, Claudio Fava, Sannicandro, Leva, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato. Quanto ai profili finanziari, esso concorre agli obiettivi della manovra contenuta nel disegno di legge di bilancio, recando una parziale disattivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia – vale a dire gli aumenti di Iva ed accise previste dal 2018, la cui totale disattivazione per il 2018 ed ulteriore riduzione per il 2019 risulta prevista nel disegno di legge di bilancio 2018 – cui destina risorse per poco meno di 1,2 miliardi per il biennio 2018-2019. A fronte di questo ed altri interventi il provvedimento reperisce le necessarie risorse finanziarie, con effetti positivi sui saldi che, pur di ridotto ammontare (circa 90 milioni nel 2018 e 95 nel 2019), incrementano le risorse utilizzate dal disegno di legge di bilancio. Oltre alle misure fiscali, tra le principali quelle sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle (definizione agevolata dei carichi), l'estensione dello split payment, l'ammissione degli enti del terzo settore al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, un importante gruppo di misure interviene in tema di calamità naturali, sia con disposizioni di favore fiscale che con stanziamento di risorse e con norme volte a dare priorità agli investimenti per finalità di ricostruzione e messa in sicurezza. Un altro intervento guarda al settore delle imprese, con l'aumento della dotazione finanziaria di alcuni Fondi dedicati alle piccole e medie imprese nonché con una misura specifica per quelle di grandi dimensioni, ma anche con l'estensione alle imprese del settore della alta tecnologia della cosiddetta «golden power» governativa nelle società considerate strategiche. Di rilievo anche le misure nel settore dei trasporti, ad esempio con la proroga dei termini per le procedure su Alitalia e l'assegnazione di risorse agli investimenti nel settore ferroviario, nonché numerosi altri interventi rivolti a temi specifici, quali l'obbligo di fatturazione su base mensile dei servizi di comunicazione elettronica, il principio dell'equo compenso per i professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune importanti concessioni autostradali scadute, l'estensione delle agevolazioni fiscale per gli studenti fuori sede ed altre ancora;
    in questo quadro sarebbe utile prevedere strumenti atti a valorizzare e promuovere i parchi nazionali come possibili motori di sviluppo locale, ridando così identità anche a territori marginali, sottraendoli da processi di marginalizzazione, incoraggiando l'occupazione e lo sviluppo ecosostenibile, in una prospettiva di maggiore coesione sociale;
    i parchi Nazionali, fin dalla loro istituzione hanno assunto un ruolo di volano economico di tante zone d'Italia. Essi non esauriscono la loro funzione esclusivamente nella tutela del patrimonio naturalistico ma anche in quella di migliorare la qualità di vita del cittadino. La valorizzazione dei Parchi Nazionali porrebbe anche un argine alle coltivazioni a rischio, favorendo coltivazioni e allevamento sia tradizionale che biologico. A riguardo rilevano i Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno, come il Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Lega, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di stanziare nell'ambito della manovra di finanza pubblica i necessari finanziamenti volti alla tutela dei Parchi Nazionali, riconoscendoli come elementi indispensabili per lo sviluppo economico e mettendo in campo una strategia nazionale per la valorizzazione degli stessi di concerto con le associazioni ambientalistiche e culturali nonché a porre in essere ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo delle attività economiche compatibili, al fine di costruire una visione dei Parchi Nazionali del Mezzogiorno come esempio di avanguardia e di sviluppo del sud e dell'intero territorio nazionale;
   di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a promuovere l'occupazione e lo sviluppo nelle aree comprese nei Parchi Nazionali lungo l'Appennino del Mezzogiorno istituendo zone fiscalmente avvantaggiate a sostegno degli investimenti nei servizi, nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazioni delle produzioni locali.
9/4741/40Sannicandro, Speranza, Melilla, Albini, Ricciatti, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
    sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018. Si incrementa, altresì, il Fondo di garanzia per le PMI e si inserisce Cassa Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo. Si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari (articolo 11, commi 2-bis e 2-ter);
   dal 2013 è operativa la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità» del Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzata alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili che, come rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative nell'ambito della prossima manovra di finanza, pubblica volte a incrementare le risorse finalizzate a favorire la diffusione delle imprese femminili.
9/4741/41Lacquaniti, Ricciatti, Simoni, Ferrara, Melilla, Albini, Rostan, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
    sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018. Si incrementa, altresì, il Fondo di garanzia per le PMI e si inserisce Cassa Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo. Si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari (articolo 11, commi 2-bis e 2-ter),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica, finalizzata a sostenere le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
9/4741/42Ferrara, Ricciatti, Simoni, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
    sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018. Si incrementa, altresì, il Fondo di garanzia per le PMI e si inserisce Cassa Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo. Si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari (articolo 11, commi 2-bis e 2-ter),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a stanziare nell'ambito della manovra di finanza pubblica adeguate risorse per finanziare ricerca per la produzione di prototipi fondamentali per lo sviluppo del settore tessile e calzaturiero.
9/4741/43Ricciatti, Ferrara, Simoni, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Speranza, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
    sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018;
    si incrementa, altresì, il Fondo di garanzia per le PMI e si inserisce Cassa Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo. Si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari (articolo 11, commi 2-bis e 2-ter),

impegna il Governo

nell'ambito di tale quadro ad assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata ad incrementare le risorse destinate a favorire le attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
9/4741/44Simoni, Ricciatti, Ferrara, Capodicasa, Melilla, Albini, Duranti, Quaranta, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
    sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018;
    si incrementa, altresì, il Fondo di garanzia per le PMI e si inserisce Cassa Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo. Si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Invitalia, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari (articolo 11, commi 2-bis e 2-ter);
    da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a sostenere nell'ambito della manovra di finanza pubblica le piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per favorirne la continuità dell'attività commerciale in questi territori preservando al contempo il legame che i cittadini hanno con il loro territorio.
9/4741/45Matarrelli, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Murer, Zoggia, Carlo Galli, Duranti, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi;
    al fine di migliorare e rendere pienamente efficace la misura agevolativa denominata «Zona franca urbana Sisma Centro Italia», prevista dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 del decreto 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96 sarebbe opportuno, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo estendere il periodo di osservazione di revisione del fatturato;
    nella zona franca urbana andrebbe data la possibilità di poter usufruire della misura agevolativa anche alle imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento in un periodo più esteso rispetto a quello attualmente contemplato (dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016);
    si ritiene opportuno che il periodo oggetto di osservazione del fatturato delle imprese situate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 debba estendersi dal 1o settembre 2016 almeno al 27 agosto 2018 (data ultima della proroga dello stato di emergenza). In particolare, all'interno di questo periodo di osservazione andrebbe data la possibilità alle aziende di selezionare un periodo di 90 giorni (3 mesi) da porre a riferimento per l'analogo periodo precedente agli eventi sismici e calcolare su tale base la perdita di fatturato del 25 per cento. Tale modifica risulterebbe cruciale per lo sviluppo economico del Paese poiché molte imprese nel cratere stanno riscontrando proprio nel corso del 2017 un calo considerevole del loro volume di affari a causa dello spopolamento derivato dagli eventi sismici,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a modificare l'articolo 46 del decreto 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di prevedere una estensione del periodo di osservazione di revisione del fatturato nel senso auspicato dal presente atto di indirizzo in modo tale da consentire il rilancio dello sviluppo economico del Paese con particolare riferimento alle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma.
9/4741/46Formisano, Ricciatti, Zaratti, Melilla, Matarrelli, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti cosiddetti «forti») il diritto a percepire un compenso equo;
    il contenuto dell'articolo riprende analoghe disposizioni del disegno di legge C. 4631, in corso di esame davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, unitamente alle abbinate proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato. Si segnala, inoltre, che una disposizione analoga era stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), per essere poi stralciata;
    si ricorda che nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Dopo il definitivo superamento del sistema tariffario a opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, la legge professionale forense (legge n. 247 del 2012, articolo 13) ha stabilito, con particolare riferimento a tale professione, diverse forme di pattuizione;
    l'articolo 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni due anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel decreto ministeriale giustizia, su proposta del CNF;
    per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente. L'oggetto espressamente indicato dell'articolo in questione, comma 1, è la disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese;
    a tal fine viene introdotto un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012). Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte «unilateralmente»;
    il comma 2 del nuovo articolo 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Sono qualificate come «vessatorie» le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;
    il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa;
    vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità. L'elenco delle clausole di cui la proposta di legge presume il carattere vessatorio, fino a prova contraria, è introdotto dalla locuzione «in particolare». In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato;
    l'azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile e dall'attuazione delle nuove disposizioni non dovranno derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    il comma 2 dell'articolo estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti;
    si osserva tuttavia che per i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a prevedere la determinazione di precisi parametri di riferimento nei confronti i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi.
9/4741/47Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-quinquiesdecies del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi;
    il comma 1-bis dell'articolo 19-quinquiesdecies dispone, in contrasto con le recenti politiche contrattuali di taluni operatori dei servizi di comunicazione, che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003) debbano prevedere che la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi sia su base mensile o di multipli del mese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di realizzare campagne di informazione per diffondere la conoscenza delle disposizioni volte alla tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche di cui alla presente legge.
9/4741/48Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il 10 ottobre 2017 la Camera dei deputati ha restituito al bilancio dello Stato, effettuando il relativo trasferimento bancario in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, la somma di 80 milioni di euro, derivante da economie di spesa accertate nei precedenti esercizi finanziari, dando così seguito a quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta dello scorso 2 agosto in sede di esame del bilancio di previsione per il 2017;
    si è trattato della più consistente restituzione di risorse finanziarie al bilancio dello Stato mai effettuata dalla Camera dei deputati, cui è stato possibile procedere grazie alla sistematica politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa di funzionamento realizzata dall'istituzione medesima, in particolare nel corso della XVII legislatura;
    nella seduta dell'Assemblea del 28 settembre 2016 è stata approvata all'unanimità una risoluzione (n. 6-00260) che impegnava il Governo ad assumere iniziative normative al fine di impiegare le risorse restituite nel 2016 dalla Camera al bilancio dello Stato, nella misura di 47 milioni di euro, per la ricostruzione dei territori e per il sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016;
    successivamente, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stata introdotta una disposizione che ha specificamente previsto la destinazione dei citati 47 milioni di euro nel senso richiamato dalla risoluzione del 28 settembre 2016;
    gli effetti degli eventi sismici occorsi negli ultimi due anni continuano a determinare situazioni diffuse di grave disagio economico, sociale e personale ed evidenziano dunque la necessità di attivare anche per il 2017 gli strumenti procedurali e normativi che hanno già consentito alla Camera dei deputati di concorrere fattivamente, attraverso risorse originariamente destinate al proprio funzionamento, al sostegno delle popolazioni colpite da quegli eventi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative al fine di destinare le risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'anno 2017 alla ricostruzione dei territori e il sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
9/4741/49Baldelli, Sereni, Luigi Di Maio, Giachetti, Dambruoso, Gregorio Fontana, Fontanelli, Agostinelli, Luciano Agostini, Ascani, Calabria, Carrescia, Cecconi, Fabrizio Di Stefano, Gallinella, Giulietti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Morani, Pellegrino, Petrini, Polidori, Polverini, Rampelli, Ricciatti, Saltamartini, Terzoni, Verini, Vezzali, Vignali, Palese, Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha assegnato ai giovani che hanno compiuto diciotto anni nell'anno 2016, residenti in Italia, in possesso di permesso di soggiorno ove richiesto, un bonus di euro 500, utilizzabile per l'acquisto di: biglietti per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
    le modalità di attribuzione e utilizzo del bonus sono state definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2016 n. 187;
    tale bonus operativo dal 3 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 dicembre 2017, e può essere speso dagli aventi diritto che si sono iscritti entro il 30 giugno 2017 (questo termine, inizialmente posto al 31 gennaio 2017, è stato così prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 articolo 11, comma 2) alla piattaforma 18 App;
    l'amministrazione responsabile per l'attuazione del decreto è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che si avvale dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle società Sogei e Consap, mentre l'attività di comunicazione istituzionale è curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
    gli aventi diritto nati nel 1998 sono 574.953 dei quali solo 351.522 si sono iscritti entro il 30 giugno 2017 alla piattaforma 18 App per usufruire del bonus;
    le risorse stanziate inizialmente – 290 milioni di euro – sono state utilizzate solo in parte (il totale dei bonus spesi dai nati nel ’98, a settembre 2017, ammonta a 86,3 milioni di euro circa);
    tra gli aventi diritto che si sono iscritti entro il 30 giugno 2017, acquisendo quindi a pieno titolo il diritto ad utilizzare il bonus, in molti stanno riscontrando problemi legati all'emissione del bonus, a causa di problemi tecnici relativi alla piattaforma 18 App e al sistema di accreditamento tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), oppure ritenendo in buona fede che fosse sufficiente ottenere lo SPID entro il 30 giugno 2017, come rilevabile da trasmissioni radiofoniche di denuncia, da petizioni popolari e addirittura dalle informazioni fornite sui social dalla comunicazione istituzionale dedicata (numero verde, Facebook);
    vista la imminente scadenza del termine entro il quale per alcune migliaia di diciottenni in possesso dello SPID alla data del 30 giugno 2017, dei quali un grande numero aveva ottenuto conferma di iscrizione alla piattaforma 18 App, ma risultano impossibilitati ad ottenere il formale riconoscimento dalla piattaforma 18 App al fine di poter emettere il buono, per ragioni non attribuibili alla volontà degli interessati, e rilevato che quand'anche fossero ammessi ora alla predetta piattaforma, sarebbe improbabile l'utilizzo del buono entro termini così ristretti (40 giorni),

impegna il Governo

a proporre idonei provvedimenti per consentire ai giovani nati nel 1998 che hanno regolarmente ottenuto lo SPID entro il 30 giugno 2017 o che hanno ottenuto la iscrizione alla piattaforma 18 App, di poter accedere alla medesima piattaforma per completare la regolarizzazione e scaricare il buono di 500 euro, fino al nuovo termine del 30 giugno 2018.
9/4741/50Miotto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta diverse problematiche relative ai requisiti per il pensionamento di talune categorie di lavoratori, proseguendo nello sforzo intrapreso in questi anni da Governo e Parlamento per approntare le opportune modifiche al vigente sistema previdenziale al fine di assicurarne la sostenibilità sociale, oltre a quella finanziaria;
    nella stessa direzione muovono le proposte emendative del Governo alla legge di bilancio per il 2018, in corso di esame al Senato, il cui contenuto è stato oggetto di approfondito confronto con le organizzazioni sindacali;
    la legge di bilancio 2017 ha esteso la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, consentendo finalmente il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse casse pensionistiche;
    da tale nuovo e positivo regime sono tuttavia rimasti esclusi sia i lavoratori che hanno beneficiato o potrebbero beneficiare delle otto salvaguardie, sia le donne che hanno beneficiato o potrebbero beneficiare della sperimentazione della cosiddetta «Opzione Donna»;
    proprio nel provvedimento in esame si registra, rispetto all'ottava salvaguardia, un sostanzioso risparmio circa la platea dei beneficiari e i conseguenti oneri di finanza pubblica, rispetto alle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2017; risparmi non inferiori saranno rinvenibili per Opzione Donna rispetto alla platea delle lavoratrici beneficiarie e i relativi oneri di finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di estendere l'istituto del cumulo gratuito dei contributi anche ai lavoratori e alle lavoratrici che potrebbero così maturare i requisiti previsti per accedere alle salvaguardie o ad Opzione Donna.
9/4741/51Baruffi, Damiano, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Paris, Rostellato, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si inserisce nel disegno di risanamento dei conti pubblici e di rilancio dell'economia che è stato portato avanti in questa legislatura;
    in tale quadro, le misure di riordino delle società a partecipazione pubblica, definite con il decreto legislativo 19 settembre 2016, n. 175, possono costituire un importante strumento di razionalizzazione e valorizzazione degli asset strategici per le pubbliche amministrazioni pubbliche statali e decentrate;
    tuttavia, come evidenziato da diversi studi specialistici, nonché dall'esito dei primi procedimenti di alienazione avviati, in questo particolare momento economico si sono registrate difficoltà nel perfezionamento delle cessioni, con conseguenti problematiche relative sia alla gestione delle società che al mantenimento del valore delle partecipazioni stesse;
    l'attuale quadro normativo unito al contesto economico potrebbe portare in taluni casi ad una situazione di depauperamento del patrimonio degli enti locali invece che ad una razionalizzazione delle funzioni e dei costi;
    proprio alla luce di tali esigenze, nel citato decreto legislativo è prevista un'eccezione alla regola della dismissione delle partecipate riferita ad alcune tipologie di società, tra le quali quelle che si occupano della gestione dei complessi fieristici;
    più amministrazioni locali hanno manifestato l'esigenza di considerare, quali cause esimenti, anche altre circostanziate condizioni societarie ed operative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti, anche di carattere legislativo, volti a rivedere la suddetta disciplina dettata dal decreto legislativo 175/2016, al fine di consentire, almeno medio tempore, la prosecuzione delle partecipazioni in società la cui titolarità delle azioni risulti sostanzialmente esclusiva, ossia superiore al 90 per cento, da parte di un unico ente locale, o il risultato operativo medio degli ultimi cinque anni sia stato positivo o, ancora, l'attività svolta sia in concreto legata alla valorizzazione di risorse naturali del territorio ove ha sede l'ente proprietario.
9/4741/52Rigoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca all'articolo 19 modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio nonché al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 di recepimento della direttiva 2014/26/UE (cosiddetta Direttiva Barnier) al fine di superare il regime di monopolio legale della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E. in materia di esercizio dell'attività di intermediazione del diritto d'autore;
    l'articolo 19 recepisce quanto segnalato dalla Commissione europea nel rispetto della Direttiva 2014/26/UE ed estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;
    l'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d autore sta quindi evolvendo nel senso di assicurare la progressiva liberalizzazione del settore secondo quanto indicato dalla direttiva europea 2014/26/UE per favorire e tutelare gli interessi degli autori e degli artisti aventi diritto;
    sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, gli interessi degli artisti interpreti ed esecutori grava ancora l'enorme lentezza e mancanza di trasparenza con cui procede la distribuzione ad oltre 20 mila artisti interpreti ed esecutori aventi diritto delle somme loro spettanti a seguito della procedura di liquidazione dell'IMAIE Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti e Esecutori;
    il 14 luglio 2009, infatti, l'IMAIE fu estinto dal Prefetto di Roma e messo in liquidazione ex articolo 16 disp. att. c.c., a causa della manifesta incapacità gestionale nell'individuazione dei titolari di diritti connessi ai diritti d'autore ai fini della conseguente distribuzione dei compensi;
    allo scopo di continuare a garantire la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e per garantire i livelli occupazionali dell'IMAIE, con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è stato istituito il Nuovo IMAIE che ha mantenuto la stessa organizzazione gestionale ed amministrativa, nonché le figure di rappresentanza e dirigenziali del precedente Istituto;
    nel 2009 furono quindi nominati, dal tribunale di Roma, tre Commissari liquidatori con lo scopo di procedere alla ripartizione di circa 130 milioni di euro mai distribuiti dall'Istituto;
    dopo circa quattro anni dall'espletamento del proprio incarico, caratterizzato da scarsi risultati, a causa delle grandi difficoltà nello svolgere il proprio compito, i Commissari liquidatori hanno avviato «una valutazione comparativa di offerte» per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio finalizzato al completamento dell'attività di attribuzione e di ripartizione dei compensi percepiti a partire da luglio 2009;
    secondo quanto si evince dagli atti dei Commissari liquidatori le uniche due società coinvolte nella valutazione comparativa sono state la Seacon S.r.l., che opera nel settore della progettazione di opere marittime e idrauliche, e il nuovo IMAIE, cui è stata assegnato l'incarico;
    secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori l'incarico al Nuovo IMAIE è stata conferito poiché quest'ultimo aveva presentato un'offerta economica migliore: infatti avendo ricevuto in comodato d'uso il database dell'IMAIE in liquidazione e avendo fatto su quest'ultimo delle migliorie, il Nuovo IMAIE sarebbe stato nelle condizioni migliori per effettuare i ricalcoli dei compensi spettanti agli artisti. Per eseguire tali ricalcoli il Nuovo IMAIE avrebbe percepito il compenso di 730 mila euro l'anno;
    nel corso delle audizioni svolte nel 2014 dalla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, proprio in merito alla procedura di liquidazione del vecchio IMAIE, i Commissari liquidatori avevano dichiarato che «l'attività di contrattualizzazione e di recupero delle somme afferenti i diritti maturati dagli artisti, interpreti e esecutori fino alla data del 14 luglio 2009» fosse sostanzialmente esaurita e che «la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1o gennaio 2008-14 luglio 2009»;
    nella stessa occasione i Commissari liquidatori dichiaravano altresì che il loro obiettivo era quello di «completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014»;
    quanto dichiarato dai Commissari liquidatori si è, quindi, rivelato nei fatti inattendibile e dimostra l'assoluta inefficacia dell'attività degli stessi Commissari liquidatori, visto che dopo oltre 8 anni dall'avvio della procedura di liquidazione di IMAIE persisterebbero tra i 70 ed i 90 milioni di euro, il 70 per cento circa dell'ammontare complessivo della liquidazione stessa, che non sono stati ancora distribuiti agli artisti aventi diritto (dati V Stato Passivo della procedura di liquidazione);
    l'affidamento dell'attività di liquidazione al Nuovo IMAIE sta producendo una significativa alterazione della concorrenza: non vi è alcuna trasparenza in merito ai criteri in base ai quali vengono corrisposte le somme derivanti dalla procedura di liquidazione che, peraltro, in alcuni casi, risultano pervenire anche ad artisti appartenenti ad altre società di collecting senza che queste ultime possano verificare la correttezza dell'operato e degli importi nell'interesse dell'artista rappresentato;
    il Governo accogliendo la Risoluzione Doc. XXIV n. 21 del Senato della Repubblica dell'11 marzo 2014 e l'Ordine del Giorno n. 9/03540 – A/018 del 21 aprile 2016 si era già impegnato a garantire una soluzione rapida a questa vicenda che, invece, continua a produrre danni all'intera categoria degli aventi diritto con il solo effetto di rafforzare la posizione dominante dell'ex monopolista Nuovo IMAIE,

impegna il Governo:

   a intervenire nell'ambito della prossima decretazione di urgenza relativa alla proroga e definizione dei termini per abrogare il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, e conseguentemente definire il termine della procedura di liquidazione affidando alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di individuare, con apposito decreto, le modalità ed i criteri di distribuzione del residuo attivo della liquidazione agli artisti e interpreti o esecutori aventi diritto, attraverso le rispettive società di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore iscritte presso il registro degli operatori istituito presso l'AGCOM;
   ad adoperarsi presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di verificare l'operato del Nuovo IMAIE nella procedura di liquidazione di IMAIE in liquidazione e i suoi rapporti con i Commissari liquidatori.
9/4741/53Boccadutri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali seppure con delle limitazioni nei compensi e nel monte ore nell'arco dello stesso anno civile e con il divieto di utilizzare le stesse per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per le imprese del settore agricolo, per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’àmbito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
    sono, tuttavia, ammesse delle deroghe, per esempio per le ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione che debba ricorrervi esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, legate a eventi speciali tra i quali è ricompresa l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
    restando nell'ambito del perimetro delineato dall'istituto delle prestazioni occasionali, anche al fine di agevolare il rilancio dell'occupazione e dell'economia, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di consentire anche agli enti senza scopo di lucro, al pari delle pubbliche amministrazioni, di ricorrere, in deroga all'articolo 54-bis, comma 14, alle prestazioni occasionali, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative,

impegna il Governo

a consentire anche agli enti senza scopo di lucro, limitatamente ai casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati, manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, di derogare ai requisiti previsti per il contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, comma 14, potendo così ricorrere ai voucher pur avendo alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
9/4741/54Gebhard, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge, il Senato ha aggiunto una disposizione all'articolo 1, comma 11, con la quale si affidano agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
    la relazione dell'emendamento, tuttavia, spiegava che si voleva lasciare agli enti locali la possibilità di scegliere se gestire in proprio le funzioni relative all'accertamento e alla riscossione oppure se affidarle ai soggetti autorizzati iscritti all'albo;
    dal tenore letterale della disposizione, però, questa possibilità non si evince;
    alcuni enti locali, per esempio, gestiscono in proprio tali attività, avvalendosi di società in house che non hanno i requisiti per iscriversi all'albo e che, con tale disposizione, vedrebbero ora pregiudicato il proseguo del lavoro relativo alle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione dei tributi per sé e per le società da essi partecipate;
    inoltre non è chiaro cosa debba intendersi con il riferimento alle «funzioni ed attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate»: se sia da intendersi come l'affidamento in concessione dell'intera attività di accertamento e riscossione, escludendo pertanto da tale ambito il mero affidamento di singole attività necessarie o accessorie per lo svolgimento in proprio o tramite propria società in house dell'attività di riscossione, quali ad esempio l'esternalizzazione del servizio di stampa, l'acquisizione di software gestionali o servizi analoghi,

impegna il Governo

a interpretare l'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, nel senso di lasciare la possibilità agli enti locali di continuare a gestire in proprio le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate anche con società in house o a controllo pubblico, seppure non iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3, del decreto stesso, oppure di avvalersi dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali e iscritti all'albo, nonché a considerare il riferimento alle funzioni ed attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate come l'affidamento in concessione dell'intera attività di accertamento e riscossione.
9/4741/55Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto – in merito alla gestione dei diritti d'autore- estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia gli enti senza fini di lucro e a base associativa – stabiliti in Italia) attivi sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e Editori), che attualmente opera in regime di esclusiva;
    la norma si pone nell'ottica di un progressivo superamento di tale monopolio e nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE, al fine di evitare procedure di infrazione. Si ritiene necessario che le decisioni per il rilancio strategico del settore, siano accompagnate da una adeguata tutela dei livelli occupazionali ad esso connessi,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative utili alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali dell'ente pubblico economico S.I.A.E.
9/4741/56Miccoli, Gribaudo, Orfini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    visto l'articolo 15-quater del disegno di legge in esame che prevede interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po;
    ricordato che la suddetta norma, al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2017, prevedendo che tali risorse siano trasferite alle province interessate con decreto del MIT (da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legga di conversione, previa intesa con le Conferenze unificate Stato-Regioni);
    considerato che, come si legge nella relazione di monitoraggio sull'avanzamento dei tavoli tecnici in seno al Tavolo per la competitività della provincia di Pavia, «i problemi di messa in sicurezza delle opere di attraversamento dei fiumi continuano a rappresentare una delle principali criticità di natura infrastrutturale per il territorio pavese, così come emerge nelle numerose occasioni di confronto tra la Regione e i rappresentanti delle istituzioni locali e delle categorie produttive, in cui vengono evidenziati di danni in termini di sviluppo economico che il territorio della provincia di Pavia [...] sta sopportando, oltre ai gravi disagi, sia in termini di tpl che per quello privato, derivanti dalle ripetute chiusure temporanee di alcuni ponti e dalle limitazioni di traffico imposte»;
    rilevato che il Ponte della Becca è una delle infrastrutture che insistono sul Po, oggetto negli anni di consistenti interventi di manutenzione straordinaria (tuttora sono in corso lavori di messa in sicurezza e di restauro conservativo);
    considerato che con l'articolo 15-quater in esame si potranno finanziare ulteriori interventi di messa in sicurezza sui ponti sul Po, anche in provincia di Pavia;
    ritenuto però che, ai fini del ripristino anche per il traffico pesante dei flussi tra Broni e Pavia, è necessario realizzare un nuovo ponte di attraversamento sul Po, opera la realizzazione viene quantificata tra i 70 e i 100 milioni di euro;
    visto che il 9 giugno 2017 Regione Lombardia e Provincia di Pavia, in attuazione dell'Intesa per la rete stradale prioritaria in Lombardia, hanno sottoscritto un verbale di accordo per il passaggio di alcune strade dalla gestione della Provincia a quella di ANAS e Regione, ponendo la S.P. ex S.S. n. 167 «Bronese», lungo cui si trova il nuovo Ponte della Becca, in capo allo Stato;
    rilevato che Regione Lombardia il 17 ottobre 2017 ha deliberato un finanziamento pari a 800 mila euro per la predisposizione del Documento di Fattibilità del nuovo Ponte della Becca (DGR n. X/7246 «Patto per la Lombardia»);
    evidenziato che nel corso dell'assemblea generale di Confindustria Pavia del 16 ottobre 2017 il vice Ministro I.T. Riccardo Nencini si è impegnato ad individuare un cronoprogramma definitivo per il finanziamento dell'opera ove, appunto, Regione Lombardia avesse approvato la delibera regionale di finanziamento dello studio di fattibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito all'individuazione del cronoprogramma definitivo per il finanziamento dell'opera, adoperandosi per il passaggio di competenza della S.P. 617 Bronese dalla Provincia all'ANAS (tenuto conto anche della programmata costituzione dal 1 gennaio 2018 di una società mista tra ANAS e Regione Lombardia) al fine di dare certezza al territorio e al sistema economico locale della effettiva realizzazione del nuovo Ponte della Becca.
9/4741/57Scuvera, Mazziotti Di Celso, Ferrari.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1 comma 195 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – legge di bilancio 2017, si è intervenuti sul comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 estendendo l'istituto del cumulo agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, prevedendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico in base ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pensione di vecchiaia, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva, pensione anticipata, prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    per effetto delle modifiche introdotte dalla norma di cui sopra, a coloro che a suo tempo hanno optato per l'istituto della ricongiunzione onerosa, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, escludendo però i casi in cui si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto o che si sia dato luogo alla liquidazione di una pensione;
    l'Inps nella quantificazione degli oneri inerente l'A.C. 225/929, trasmessa alla Commissione Lavoro il 30 giugno 2014, ha specificato che l'estensione della facoltà di cumulo dei contributi ai soggetti, anche già pensionati, che abbiano già esercitato la ricongiunzione a titolo oneroso con relativo pagamento totale, comporterebbe un onere di 1,5 milioni di euro, a titolo di restituzione di quanto finora versato;
    abbiamo casi documentabili di lavoratori che per accedere alla pensione sono stati costretti loro malgrado, dopo l'approvazione delle legge 122/2010, a ricorrere all'istituto della ricongiunzione, con pesantissimi oneri, che comportano per coloro che chiedono la rateizzazione, una trattenuta sulla pensione di circa 600 mensili euro, a fronte di pensione netta circa 1200 euro al mese, quindi la metà dell'importo di pensione teoricamente spettante,

impegna il Governo

a valutare nell'ambito delle risorse stanziate per le misure dal comma 195 al comma 198 e dal comma 212 al comma 221 dell'articolo 1 della legge 232/2016, legge di bilancio per il 2017, e già risparmiate come certificato dall'articolo 8 dell'atto Camera 4741 attualmente in discussione, considerato l'esiguità dell'onere, ma la grave ingiustizia subita dagli interessati e adesso corretta finalmente con la possibilità di cumulo dopo ben 7 anni, a valutare idoneo provvedimento correttivo, al fine di consentire il ricalcolo della pensione in base all'istituto del cumulo dei contributi, anche a coloro che sono già in pensione o che hanno già perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto per la ricongiunzione, in modo da poter sanare l'ingiustizia di aver dovuto pagare i contributi 2 volte.
9/4741/58Gnecchi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.C. 4741)» interviene anche su disposizioni in materia di enti locali;
    l'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo numero 175 del 2016 sancisce che «le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»;
    l'articolo 4, comma 7, del Decreto legislativo numero 175 del 2016 dispone comunque che siano «altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
   considerato che:
    in Italia il termalismo rappresenta una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale, atteso che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee ad esplicare un'incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle tre fasi della prevenzione, cura e riabilitazione e costituiscono, da sempre, uno strumento indispensabile per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico ed un valido rimedio per una pluralità di patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse nella popolazione;
    le località termali rappresentano un asset rilevante per il sistema turistico e paesaggistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano) in grado di favorire significativi processi di destagionalizzazione attraverso la combinazione di fattori quali la consolidata tradizione di cura, l'offerta di «benessere termale» ed i vari attrattori di cui i territori termali sono normalmente dotati;
    in questo quadro, il termalismo rappresenta una risorsa determinante per vaste aree del paese per le quali il termalismo, nella maggioranza di queste, rappresenta l'unica risorsa economica ed occupazionale disponibile;
    al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a quello del turismo, il settore termale è stato pesantemente colpito dalla crisi economica, avendo subito una contrazione del fatturato per cure, nel periodo 2008-2014, di quasi il 20 per cento;
    la minore disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie ha indotto una forte contrazione anche dei periodi di soggiorno da parte degli utenti termali provocando pesanti ricadute negative sull'intero sistema economico che gravita intorno al turismo termale;
    tale situazione ha determinato il sostanziale blocco degli investimenti per ammodernamenti ed ampliamenti delle strutture termali, come pure per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti;
   valutato che:
    in questo contesto va ricordato che la crisi del settore termale incide soprattutto (da decenni) nei territori sede di stabilimenti denominati «ex Eagat» (la società pubblica nata negli anni ’60 del secolo scorso per gestire le concessioni). Tali comuni, dislocati su tutto il territorio nazionale, hanno infatti nella maggior parte dei casi, sviluppato una economia monotematica, strutture ricettive e commerciali dedicate, e sono ad oggi in gravissime difficoltà sociali ed occupazionali a causa dei dati già ricordati sul «termalismo sanitario», aggravate peraltro da una evidente mancanza di risorse per investire in innovazione ed ammodernamento, sia strutturale che gestionale, nonché dall'assenza di misure mirate per la crisi delle imprese turistiche;
    la dismissione di quote, da parte degli enti locali, nelle società per l'esercizio di imprese termali disposto dal citato articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo 175 del 2016, rischia di compromettere irrimediabilmente l'esistenza stessa di tali stabilimenti a partecipazione pubblica e conseguentemente la cessazione delle prestazioni sanitarie erogate, la continuità dei livelli occupazionali ed il ruolo di volano che assumono nel contesto sociale ed economico locale,

impegna il Governo:

   ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, tra i beneficiari dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo numero 175 del 2016, anche le società per l'esercizio di imprese termali che rientrino nei seguenti parametri:
   non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti;
   che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti;
   che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi.
9/4741/59Cenni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia risulta essere uno dei pochi Paesi dell'Unione Europea a tassare le sigarette elettroniche mentre in alcuni altri Paesi, come il Regno Unito, la stessa non solo non viene tassata ma viene addirittura promossa dal Ministero della Salute e dal Governo quale politica sanitaria per la riduzione del rischio derivante dal consumo di sigarette tradizionali;
    sempre più studi scientifici, nazionali e internazionali, stanno dimostrando come la sigaretta elettronica sia da considerare quale smoking replacement therapy e non come fatto da alcuni fino a oggi quale smoking cessation therapy, e quindi uno strumento per sostituire le sigarette tradizionali e non per smettere di fumare, proprio in linea con l'ormai sempre più riconosciuta «teoria del rischio ridotto»;
    il settore del fumo elettronico si è sviluppato in questi ultimi 5 anni arrivando a generare oltre 10.000 posti di lavoro ed un fatturato conglomerato che si avvicina al miliardo di euro;
    il settore genera significativi introiti allo Stato Italiano sia in termini di IVA che di reddito da lavoro dipendente e autonomo;
    le prime analisi sull'applicazione dell'articolo 19-quinquies, in combinazione all'elevata tassazione recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, porterebbe ad una veloce riduzione del mercato in percentuali stimate tra il 50 per cento ed il 70 per cento;
    le «sigarette elettroniche» ed i «contenitori di liquidi di ricarica» sono normati dalla Direttiva 2014/40/UE, recepita con Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6. Tale normativa contiene tutte le norme per la tutela della salute dei consumatori e dei cittadini;
    l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 50, e successive modificazioni, al comma 5, recita: «In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti...», e che l'articolo 19-quinquies cancella tale impegno del legislatore;
   considerato che:
    l'articolo 19-quinquies non produrrebbe alcun risultato se non quello di assoggettare prodotti di libera vendita nel mercato comunitario, al controllo ed autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, causandone di fatto un freno allo sviluppo ed un significativo calo di gettito per l'erario;
    il Governo ha posto la tutela dei posti di lavoro e la crescita economica del paese sono tra i suoi obiettivi principali,

impegna il Governo:

   a fornire, in sede di determinazione delle modalità e dei requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le seguenti vincolanti prescrizioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli:
    a) il regime autorizzativo non sia discriminante nei confronti di alcun soggetto attivo sul mercato o intenzionato ad intraprendere una nuova attività nel settore;
    b) tutti i produttori e importatori di prodotti a norma con il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, abbiano pari opportunità di proporsi al mercato, anche nel merito dell'autorizzazione all'apertura di Depositi Fiscali o la nomina di Rappresentanti Fiscali;
    c) di non ricomprendere nell'ambito della «vendita a distanza» vietata dal comma 11, articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, come modificato dall'articolo 19-quinquies, comma 2, la vendita online effettuata dai medesimi soggetti di cui al punto a);
    d) ad intervenire prontamente per risolvere eventuali distorsioni che si possono verificare a causa del regime autorizzativo;
    e) ad informare periodicamente il Governo ed il Parlamento, in concerto con le associazioni di settore, sull'andamento economico ed occupazionale del mercato delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica;
    f) al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, ad adottare entro il 1o marzo 2018 un decreto per la disciplina delle modalità di definizione in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo sui prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dovute con riferimento al periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza n. 240 del 2017 della Corte Costituzionale, secondo schemi e criteri corrispondenti a quelli disciplinati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   a prevedere una tassazione sui prodotti tanto con, quanto senza nicotina equa e che consenta alle aziende italiane di continuare a crescere e a essere competitive nel mercato europeo.
9/4741/60Rotta, Boccadutri, Paola Bragantini, Barbanti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti cosiddetti «forti») il diritto a percepire un compenso equo, riprendendo sostanzialmente il contenuto del disegno di legge atto Camera n. 4631, in corso di esame presso la II Commissione;
    il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio che è stato poi definitivamente superato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe minime e massime delle professioni regolamentate), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, in base alla quale il professionista poteva liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera;
    con particolare riferimento alla professione forense, l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012 (legge professionale forense) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione;
    l'articolo 19-quaterdecies, introducendo l'articolo 13-bis alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, detta disposizioni in materia di disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese;
    il nuovo articolo 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale;
    l'articolo 19-quaterdecies estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire in modo univoco le modalità di estensione ai professionisti, anche non iscritti ad ordini e collegi, delle disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge in esame, nonché le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equo compenso con riferimento alle prestazioni rese dai professionisti.
9/4741/61Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Aula reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
   la rete autostradale italiana è costituita in gran parte dalle arterie realizzate tra gli anni Sessanta e Settanta. Grazie allo strumento della concessione, il nostro Paese poteva vantare un tessuto di collegamenti all'avanguardia rispetto a quasi tutti i Paesi europei;
    ad affidare in concessione le arterie del collegamento autostradale nel nostro Paese sono una serie di istituzioni. La prima è il Ministero delle infrastrutture e trasporti, cui fa capo la maggior parte della rete con 5.821,5 chilometri di strade gestite a pedaggio da 24 gruppi privati. La seconda è ANAS, società pubblica sottoposta alla vigilanza del Dicastero di Porta Pia, che gestisce in tutto 953,8 km, direttamente o in compartecipazione con aziende regionali. La terza è il complesso di società regionali per le infrastrutture esclusivamente territoriali;
    Autostrade per l'Italia vanta una concessione fino al 2038. Alcune addirittura fino al 2050 (Sitaf S.p.A., Società Italiana Traforo Monte Bianco) o fino al 2046 (Sat S.p.A.). Altre hanno una scadenza ormai prossima;
    Autostrade per l'Italia ha attualmente in scadenza al 31 dicembre 2017 un contratto pluriennale per la manutenzione, finora affidata per il 40 per cento dei lavori alle proprie società in house e per il 60 per cento con gara;
    con la chiusura dell’iter legislativo relativo al nuovo codice degli appalti in tema di affidamenti ai concessionari è stata modificata (si veda quanto disposto dall'articolo 177 del codice) la soglia di lavori, servizi e forniture da mettere a gara, passando, dal precedente 60 per cento, all'80 per cento;
    ciò avverrà dal 18 aprile 2018, al termine della prevista fase transitoria biennale di adeguamento;
    le società in house delle concessionarie autostradali potranno di conseguenza eseguire direttamente il 20 per cento di lavori, servizi e forniture, e non più il 40 per cento come previsto dalla normativa previgente, in ragione del fatto che tali concessioni non sono state affidate a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica o con finanza di progetto;
    la riduzione del personale impiegato nell'attività di manutenzione provocherà forti ripercussioni sul piano occupazionale, che non potranno essere evitate nonostante la clausola sociale prevista nei bandi gara;
    di fatto, nel corso dei prossimi mesi sono a rischio circa 3.000 posti di lavoro nel settore; si tratta di lavoratori strutturati ad alta qualificazione e specializzazione, che operano da anni nel comparto della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei servizi di progettazione e ingegneria e nel campo della realizzazione di lavori infrastrutturali;
    la clausola sociale come prevista, nell'articolo 177 del codice degli appalti, rischierebbe, infatti, di portare comunque alla destrutturazione di un comparto industriale ad elevata qualificazione di manodopera e avrebbe come ricaduta sui lavoratori la perdita di salario e la precarizzazione dei rapporti di lavoro, data la scadenza semestrale delle gare;
    accanto alle gravi ripercussioni occupazionali, la procedura di mobilità rischia di portare una contrazione della flessibilità organizzativa e alla destrutturazione di un settore ad elevata specializzazione e qualificazione, elementi che garantiscono alti standard di sicurezza su tutta la rete autostradale, con evidenti ripercussioni sulle modalità esecutive, nonché sulla qualità e sulla tempestività degli interventi manutentivi, e con un evidente impatto negativo sul servizio all'utenza,

impegna il Governo

a prorogare ai soggetti titolari delle concessioni autostradali una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, per salvaguardare i livelli occupazionali delle società in house delle aziende titolari di concessioni autostradali.
9/4741/62Lavagno, Pilozzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del disegno di legge da parte del Senato è stato approvato un emendamento che, con l'introduzione dell'articolo 19-quinquiesdecies, si pone l'obiettivo di regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, prevedendone cadenza mensile o sulla base di multipli del mese;
    l'esigenza di tale disposizione è sorta in seguito alle recenti politiche contrattuali di taluni operatori dei servizi di comunicazione che hanno stabilito una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei propri servizi su base inferiore al mese;
    l'ordinario sistema di rinnovo o fatturazione implementato dalla maggior parte degli operatori precedentemente alle menzionate recenti politiche contrattuali era basato su un periodo di 30 giorni, anche al fine di consentire un termine certo di comparazione tra il contenuto delle offerte acquistate e la relativa tariffa;
    peraltro, sia a livello nazionale che europeo e internazionale si ricorre comunemente a utilizzare la base di misurazione di 30 giorni per qualificare il mese, al fine di garantire un parametro omogeneo e costante di valutazione e misurazione di scambi e rapporti commerciali;
    a riprova di tale prassi, si ricordano:
     1. La convenzione « day count» della Banca centrale europea, che prevede un calcolo degli interessi sul credito basato su 30 giorni (quindi su 360 giorni/anno; cosiddetto «anno commerciale»), con cui la stessa Banca computa gli interessi;
     2. Il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, stabilendo che «se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni»;
     3. I pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (PA): le PA sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni;
     4. Le transazioni commerciali relative alle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari, per le quali è prevista l'applicazione automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili o 60 giorni per le altre tipologie di merci, a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
     5. I pagamenti effettuati fra imprese e fra imprese e PA nell'ambito di transazioni commerciali prevedono un termine per il pagamento di 30 giorni di calendario;
     6. La consegna di merci, così come previsto dal Codice del consumo, deve essere effettuata dal commerciante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto nel caso di merce non ritirata o ordinata a domicilio, a meno che non sia stata esplicitamente concordata una diversa data di consegna;
    rinunciare al periodo standard di 30 giorni per rinnovi e fatturazione, in favore del criterio della mensilità, evidentemente mutevole su base annua, comporterebbe l'insorgenza di enormi costi di implementazione e gestione dei sistemi di fatturazione in capo agli operatori;
    la volontà politica alla base della disposizione introdotta dal Senato all'articolo 19-quinquiesdecies era basata esclusivamente sull'intenzione di tutelare gli utenti finali da pratiche peggiorative e poco trasparenti ed era priva di alcuna intenzione di aggravare con nuovi oneri le ordinarie modalità di definizione delle offerte commerciali degli operatori dei servizi di comunicazione,

impegna il Governo:

   a garantire un'interpretazione del riferimento alla mensilità come relativo a un periodo pari ad almeno 30 giorni, consentendo quindi la determinazione del periodo minimo di fatturazione in almeno 30 giorni o multipli;
   a chiarire espressamente tale interpretazione nell'ambito del primo provvedimento legislativo utile.
9/4741/63Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, con una disposizione introdotta dal Senato della Repubblica, giustamente prevede la misura dell'equo compenso per le attività e le prestazioni professionali svolte dagli avvocati e dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi;
    si tratta di una misura particolarmente attesa nel modo delle professioni e quanto mai necessaria ed urgente per disciplinare in maniera equilibrata e giusta i rapporti fra professionisti ed imprese assicurative, istituti bancari, Pubbliche Amministrazioni, nonché imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa per la piena e tempestiva attuazione della disposizione di cui all'articolo 19-quaterdecies del provvedimento in esame.
9/4741/64Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   ritenuto che il piano di investimenti futuri sul territorio della provincia di Verona non corrisponde in pieno alle esigenze;
   ritenuto che:
    1. La realizzazione del nuovo interporto di isola della Scala debba necessariamente rapportarsi con quello principale il Quadrante Europa in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le infrastrutture, quella esistente e quella futura, al fine di non vanificare l'investimento che negli anni è stato profuso, sia in termini finanziari dei soli enti pubblici, sia territoriali, per i molti metri quadrati occupati;
    2. La strada Mediana è stata da sempre programmata come nuova arteria a due corsie per senso di marcia da Nogarole Rocca fino a Soave, passando quindi per Isola della Scala, Bovolone, Oppeano e intersecando la SS 12, la SP 2 la SS 434 «Transpolesana». Per questo progetto la A/22 anni fa ha già destinato alla Province di Verona 35 milioni di euro nel piano finanziario della concessione scaduta;
    3. Il nuovo casello di Isolalta (Vigasio-VR, per il momento sia uno spreco, perché è posizionato a pochi metri da quello di Nogarole Rocca (VR) e perché dovrebbe servire una cosa che non esiste più. Infatti, l'autodromo è morto e sepolto e fino a che non sarà individuata una nuova pianificazione della zona non si capisce la priorità dell'investimento in parola;
   rilevato che:
%
    1. Non risulta, invece, nel piano presentato una delle prime necessità per Verona città, provincia, per risolvere una problematica creatasi al casello di Verona nord, con gli imbuti per chi arriva e vuole andare in Valpolicella o ai centri commerciali sulla gardesana o al Lago di Garda, o per chi arriva o va verso l'aeroporto. Le due strettoie createsi ai lati del casello provocano quotidianamente code lunghissime ed anche il progetto in fase di realizzazione non risolve complessità viabilistica determinata da scelte sbagliate del passato;
    2. Non viene risolto l'accesso all'autostrada a Verona nord per tutta l'area a nord-ovest della città, dove peraltro si trova uno dei principali ospedali del veronese a Negrar, considerando nella programmazione anche la strada di gronda ovest di Verona, tra Parona e, appunto il casello di Verona nord;
   convinto che il piano finanziario vada rivisto e adeguato alle esigenze reali di Verona, con definizione chiara delle priorità, al fine di poter realizzare le infrastrutture in tempi utili,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di intervenire sulla società concessionaria del tratto autostradale Modena/Brennero affinché:
   1. Il nuovo interporto di Isola della Scala sia realizzato a seguito intesa con RFI;
   2. La nuova strada mediana sia essere realizzata in linea con quanto programmato da sempre dall'Amministrazione Provinciale di Verona;
   3. Sia ripensata in ordine di priorità la previsione del nuovo casello autostradale di Isolalta/Vigasio in provincia di Verona;
   4. Sia inserita la sistemazione del casello di Verona nord al fine di eliminare gli imbuti stradali ai lati del medesimo per la confluenza sulla strada gronda nord, verso sud e la strada provinciale 1 verso nord.
9/4741/65D'Arienzo, Zardini, Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 148 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» contiene un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato; in particolare, l'articolo 5-bis interviene sulla disciplina delle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati prevedendo che la filiera del fumo elettronico passi sotto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che vengano chiusi i siti internet specializzati nella vendita ai privati di prodotti con nicotina e sigarette elettroniche;
    l'impatto complessivo derivante dall'attuazione di questa disposizione a partire dal 2018 porterà 9,5 milioni di maggiori entrate nelle casse dello Stato, coinvolgendo un settore che oggi conta almeno 30 mila persone, 2.500 punti vendita, 600 milioni di fatturato che si tradurranno in costi aggiuntivi per chi si è orientato verso le sigarette elettroniche per non fumare quelle tradizionali o per ridurre i consumi; le rivendite, declassate a tabaccherie di serie B, saranno penalizzate e non riusciranno a rimanere sul mercato, schiacciate dalla concorrenza, anche perché non vendono altri tipi di prodotti e altri generi di monopolio;
    stando ai dati raccolti dal team di ricerca del professor Riccardo Polosa e pubblicati su « Scientific Report», l'uso continuativo e protratto di e-cig non arrecherebbe danni alle vie aeree e ai polmoni e la sigaretta elettronica, anzi, rappresenta uno strumento di riduzione del rischio e del danno e in quanto tale deve restare un prodotto di libera vendita,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte al contenimento delle accise, al fine di tutelare la salute dei cittadini evitando di far sì che, per un mero fattore economico, vengano preferite le sigarette tradizionali a quelle elettroniche e di salvaguardare l'intera filiera del settore inerente le sigarette elettroniche.
9/4741/66Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituto cosiddetto «opzione donna» previsto dalla Legge Maroni n. 243 del 2004 e prorogato anche dalla legge di Bilancio 2017, consente alle lavoratrici dei settori pubblico e privato di andare in pensione in anticipo, a fronte di un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo;
    sebbene la pensione riconosciuta in base al predetto regime sia inferiore a circa il 27 per cento, molte lavoratrici hanno fatto richiesta per accedervi. Inoltre, sono state avanzate nel tempo copiose proposte, nonché una petizione, affinché sia ulteriormente prorogato;
    si ritiene vi siano le condizioni necessarie per procedere ad una proroga di «opzione donna», anche considerando che per tale manovra risulta sia stato impiegato un onere previdenziale inferiore a quello previsto. A riguardo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce espressamente che le risorse risparmiate possano essere utilizzate per finanziare la prosecuzione della medesima sperimentazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la proroga fino al 31 dicembre 2018 del regime «opzione donna».
9/4741/67Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Taglialatela, Totaro, Petrenga, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-terdecies del provvedimento in esame limita l'operatività delle nuove disposizioni introdotte nel Codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei;
    la limitazione introdotta rende la nuova disciplina, che dal 19 novembre 2017 è entrata in vigore, nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, applicabile per i fondi europei di importo superiore a 5.000 euro;
    l'entrata in vigore di tale norma e la soglia di applicabilità, fissata ad oggi a 5.000 euro, sta creando gravissimi problemi sulla continuità delle erogazioni dei fondi comunitari a migliaia di beneficiari, creando al tempo stesso un gravoso accumulo di richieste di certificati nelle prefetture e negli uffici pubblici di tutte le provincie italiane;
    la Commissione Agricoltura della Camera, condividendo le finalità poste alla base della modifica del Codice Antimafia volte a garantire la piena legalità dei soggetti destinatari delle risorse di origine europea, ha chiesto nel parere approvato sul provvedimento in esame di inserire le seguenti modifiche: «modificare le disposizioni di cui all'articolo 19-terdecies, innalzando da 5.000 a 25.000 euro la soglia ivi prevista di esenzione dalla presentazione della documentazione e informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei, nonché ad introdurre nel medesimo articolo, per le domande relative a contributi oltre i 25.000 euro, una scansione temporale della vigenza dell'obbligo di trasmissione dei certificati in oggetto, in modo da permettere agli uffici competenti di dotarsi delle sufficienti risorse umane, economiche e strumentali necessarie per fronteggiare l'accresciuta mole di lavoro»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di inserire nel prossimo provvedimento utile norme specifiche con la finalità di innalzare da 5.000 a 25.000 euro la soglia ivi prevista di esenzione dalla presentazione della documentazione e informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei; e di prevedere una scansione temporale della vigenza dell'obbligo di trasmissione dei certificati in oggetto, in modo da permettere agli uffici competenti di dotarsi delle sufficienti risorse umane, economiche e strumentali necessarie per fronteggiare l'accresciuta mole di lavoro.
9/4741/68Fiorio, Verini, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge in corso di conversione reca misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi;
    è necessario introdurre determinate misure di trasparenza sui prezzi dei servizi ancillari della telefonia mobile affinché i clienti finali possano compiere scelte informate;
    il quadro normativo italiano e le linee guida delle autorità competenti recano principi di correttezza e trasparenza relativi ai contenuti della comunicazione al pubblico delle offerte;
    al momento della sottoscrizione di un contratto di telefonia mobile da parte del cliente finale e dell'attivazione della SIM risultano già attivati, o attivabili in un successivo momento, una serie di servizi ancillari a pagamento – quali a titolo di esempio la segreteria telefonica, il servizio di richiamata quando la linea occupata, la verifica del credito residuo e altri – che concorrono a formare il prezzo totale effettivamente pagato dal cliente finale nel periodo di fatturazione;
    nella quasi totalità dei casi il prezzo pubblicizzato dell'offerta non include i prezzi dei servizi ancillari pagati dal cliente finale,

impegna il Governo

a migliorare il livello di trasparenza per i clienti finali, prevedendo che il prezzo finale pubblicizzato dei servizi di telefonia mobile includa tutte le componenti di prezzo derivanti dai servizi ancillari già attivati sulla SIM al momento della sottoscrizione del contratto, o attivabili successivamente, e che contribuiscono a formare il prezzo complessivo effettivamente pagato dal cliente finale nel periodo di fatturazione.
9/4741/69Dallai, Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ad autorizzare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a proseguire il rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018;
    è interesse del Governo procedere ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere al fine di assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 800 milioni di euro entro l'anno 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare che non vi siano soluzioni che consentano condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal predetto comma 1 dell'articolo 20 decreto-legge n. 148 del 2017 e che garantiscano nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari ad almeno 800 milioni di euro entro l'anno 2018, adottando ogni utile iniziativa, anche normativa, per regolamentare in modo coerente e non discriminatorio, nell'ottica della promozione della concorrenza, il mercato della raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, rimuovendo ogni ostacolo al pieno dispiegarsi dell'assetto concorrenziale e salvaguardando le legittime pretese dei soggetti aventi i requisiti per operare in tale mercato.
9/4741/70Sottanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, approvato con modificazioni dal Senato (C. 4741 Governo), reca all'articolo 6 diverse novelle alla legge n. 145 del 2016 (concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali);
    in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge introduce nell'articolo 2 della legge n. 145 un nuovo comma 4-bis, in base al quale, fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono tra le varie missioni internazionali le risorse dell'apposito fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, per assicurare l'avvio delle stesse missioni, dispone – «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere» – l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche;
    la circostanza che il termine entro cui disporre l'anticipazione decorre dalla data di presentazione alle Camere delle deliberazioni del Consiglio dei ministri concernenti l'avvio di nuove missioni – e non dalla data di autorizzazione delle stesse missioni da parte delle Camere – si pone in contrasto con lo spirito della legge n. 145 del 2016, la quale ha inteso subordinare l'avvio o la prosecuzione di missioni internazionali all'autorizzazione da parte delle Camere;
    le Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nei pareri espressi alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento (rispettivamente il 28 novembre 2017 e il 25 ottobre 2017), hanno in modo concorde subordinato il proprio parere favorevole alla condizione che il punto in questione fosse modificato, nel senso di far decorrere il termine di dieci giorni dalla data della deliberazione con cui le Camere autorizzazione le missioni internazionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa (articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto-legge) al fine di adottare le opportune iniziative, anche normative, per evitare che missioni internazionali siano finanziate prima che le Camere le abbiano autorizzate.
9/4741/71Moscatt.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 2 del 2009, aveva riproposto la disposizione a suo tempo contenuta nel decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che istituiva un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che la esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, al minuto in sede fissa, anche abbinata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o su aree pubbliche;
    l'indennizzo era concesso nella misura e secondo le modalità previste dalla norma ai soggetti in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;
    si trattava di una tipologia di ammortizzatore sociale offerta, in particolare, ai piccoli commercianti che si trovavano in difficoltà di mercato e che, nel contempo, avessero un'età anagrafica prossima a quella per conseguire la pensione di anzianità;
    la crisi economica italiana ha colpito principalmente le piccole e medie imprese nonché la attività commerciali. Secondo la Cgia di Mestre, negli ultimi 8 anni l'Italia ha perso quasi 158.000 imprese attive tra botteghe artigiane e piccoli negozi di vicinato. Di queste, oltre 145.000 operavano nell'artigianato e poco più di 12.000 nel piccolo commercio. Una raffica di chiusure che ha portato alla perdita del posto di lavoro per poco meno di 400.000 addetti. In particolare, nel Meridione si è registrata la più elevata contrazione delle attività artigianali: dal giugno del 2009 allo stesso mese di quest'anno, la diminuzione è stata del 17,1 per cento in Sardegna, del 13,5 per cento in Sicilia, del 13,1 per cento in Molise e del 13,1 per cento in Basilicata;
    fra le principali cause che hanno portato alla chiusura di queste imprese artigiane e piccole attività commerciali vi è il forte calo dei consumi e l'insostenibile pressione fiscale;
    l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, introdotto nel 1996 e più volte prorogato, ha accompagnato titolari, esercenti o coadiutori di un'attività di commercio al minuto, o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari/esercenti di attività commerciale su aree pubbliche in questo periodo difficile. Tale misura, seppur in maniera marginale, ha permesso agli esercenti un loro reintegro nel mondo del lavoro o come lavoratori dipendenti o in nuove sfide imprenditoriali;
    i segnali di ripresa, seppur percepibili, non sono ancora strutturali e risulta opportuno prolungare ulteriormente una norma che ha aiutato migliaia di commercianti, specialmente delle piccole realtà del Sud Italia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei prescritti requisiti almeno fino al 31 dicembre 2018.
9/4741/72Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 6-sexies, dell'atto in discussione prevede che al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, alle piccole e medie imprese dei comuni ivi indicati un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi e che il comma 6-septies prevede che la perdita di reddito va calcolata confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi all'evento calamitoso con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici;
    il riferimento temporale per il calcolo della perdita di reddito che assume come data iniziale l'evento calamitoso è coerente con altre disposizioni in materia quale l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che pone come riferimento, in relazione al sisma del 24 agosto 2016, il 1o settembre 2016 ma ne evidenzia la criticità rispetto ai Comuni colpiti dalle scosse del 26 e 30 ottobre 2016 per i quali tale ultima data è antecedente;
    interventi simili per eventi calamitosi devono avere identico trattamento normativo per cui per i comuni di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 la data di decorrenza per l'accesso ai benefici deve essere il 1o novembre 2016,

impegna il Governo

a rendere omogenea la disciplina degli interventi successivi ad eventi sismici e ad adottare gli opportuni atti affinché per i comuni di cui all'allegato 2) del decreto-legge n. 189 del 2016 il termine per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 decorra almeno dal 1o novembre 2016.
9/4741/73Carrescia, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione l'A.C. 4741, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il cui titolo III reca disposizioni in materia di «fondi ed altre misure per esigenze indifferibili»;
    con il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, perché non dispongono di sufficienti garanzie;
    come prescritto al capoverso E3 delle disposizioni operative del fondo, «sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale 73 complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.17, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo»;
    tale norma, tuttavia, non riguarda le garanzie personali, con la conseguenza che le imprese che si rivolgono al fondo si vedono spesso richiedere ulteriori garanzie di tale tipo, di importo in molti casi notevolmente superiore alla parte di credito non garantita a livello pubblico e anzi talvolta anche superiori al 100 per cento della somma richiesta in finanziamento;
    con interpellanza urgente n. 2-01947 si è evidenziato il caso, trattato anche dalla stampa nazionale, di una startup innovativa alla quale, malgrado l'accesso al fondo di garanzia, l'istituto creditizio ha richiesto una fideiussione personale non soltanto eccedente la quota di finanziamento del 20 per cento non coperta dal fondo di garanzia, ma anzi superiore all'intero ammontare dell'operazione, pari a 700.000 euro, nonché un vincolo per il finanziamento soci infruttifero da 2,5 milioni di euro presente in bilancio;
    dai dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, si ricava che la richiesta di garanzie personali addizionali sarebbe passata dal 59,78 per cento dei casi nel 2016, al 19,14 per cento nei primi mesi del 2017, con una significativa contrazione, ma senza un definitivo superamento della problematica illustrata;
    la richiesta di garanzie, seppur personali, di importo significativamente superiore alla parte di credito non garantita dal fondo di garanzia pare contraddirne la ratio stessa,

impegna il Governo

a intervenire, anche nell'ambito dei propri poteri di iniziativa, con il primo provvedimento utile, al fine di estendere anche alle garanzie personali le disposizioni, già previste per le garanzie reali, bancarie ed assicurative, che prevedono che il valore cauzionale complessivo non possa superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo.
9/4741/74Catalano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    i servizi resi dai professionisti sono sempre più qualificati dall'oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell'aggiornamento delle competenze;
    la sfrenata concorrenza che interessa molti professionisti, cui concorrono anche le gare al ribasso delle amministrazioni pubbliche, conduce i soggetti più deboli come i newcomers ad accettare remunerazioni sottocosto con conseguente dequalificazione delle loro prestazioni, facendoli diventare sempre più spesso soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi;
    secondo l'articolo 36 della Costituzione, la retribuzione del lavoratore non è solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;
    l'equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità;
    la terziarizzazione della nostra economia e la legittima pretesa di una vita migliore impongono standard più elevati e rendono necessaria una più adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti alle buone prestazioni;
    il riconoscimento formale dell'equo compenso delle prestazioni professionali è stato introdotto attraverso l'approvazione dell'articolo 19-quaterdecies nell'ambito della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

impegna il Governo:

   a produrre tempestivamente un atto interpretativo dei commi 2 e 3 del citato articolo, rivolto ad individuare con certezza le disposizioni relative all'equo compenso applicabili a tutte le prestazioni dei lavori autonomi, in quanto «compatibili» con quelle di cui al primo comma;
   a definire in questo ambito, per tutti i contratti, le clausole vessatorie destinate a nullità in quanto prevedono un compenso inferiore ai parametri già individuati per le professioni inquadrate in ordini e collegi nonché inferiore, per le professioni non regolamentate, agli usi rilevabili dalle Camere di Commercio;
   a produrre un atto di indirizzo alle amministrazioni pubbliche affinché, nei bandi di gara, si attengano ai menzionati criteri di equo compenso e, ove responsabili della vigilanza sulle professioni, ne controllino l'adeguata remunerazione delle prestazioni.
9/4741/75Menorello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-quinquies stabilisce che la vendita dei prodotti contenenti nicotina (sigarette elettroniche) sia effettuata in via esclusiva tramite le rivendite autorizzate. Viene inoltre esteso il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, prima limitato alla vendita «transfrontaliera», e sono modificate le disposizioni in base alle quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica ai soggetti competenti i siti web ai quali inibire l'accesso per la vendita di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
    secondo quanto emerge dalla relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato, tali norme sarebbero volte a rafforzare i controlli amministrativi frontalieri e a limitare l'approvvigionamento via web su siti di aziende estere per eludere l'imposta di consumo applicata in Italia;
    il medesimo articolo prevede altresì che per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita in questione già attivi si rinvii ad un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, che entro il 31 marzo 2018 stabilisca modalità e requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti. Nel periodo di transizione ai negozi già operativi è consentita la prosecuzione dell'attività;
    oncologi di fama mondiale, come il compianto Veronesi e Tirelli, hanno più volte dichiarato di considerare le sigarette elettroniche un importante strumento di prevenzione e tutela dei danni da tabagismo. In Italia, infatti, l'80 per cento dei 70 mila decessi annui da fumo sarebbe dovuto non alla nicotina ma ad inalazione di catrame, particelle e gas tossici che non sono presenti nelle sigarette elettroniche;
    secondo il rapporto condotto nel Regno Unito per conto di Public Health England, l'autorità sanitaria inglese, le sigarette elettroniche sono per il 95 per cento meno dannose rispetto a quelle convenzionali e c’è comunque ampio consenso all'interno della comunità scientifica sul fatto che il vapore elettronico sia significativamente meno dannoso del fumo di tabacco. Pertanto le sigarette elettroniche potrebbero svolgere un ruolo importante nel raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2025: «ridurre del 30 per cento il numero di fumatori e le morti per cancro e tumori»;
    oggi la linea su cui la politica sta lavorando a livello normativo è quella di diminuire i monopoli sulle attività industriali e commerciali. Con l'articolo 19-quinquies si andrebbe controcorrente, soprattutto in un settore che può svolgere un effetto positivo sulla salute dei cittadini,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame e a valutare l'opportunità di modificare tale disciplina laddove si prevede che la vendita delle sigarette elettroniche sia effettuata solo tramite le rivendite e laddove sono previste eccessive limitazioni nell'approvvigionamento via web su siti di aziende italiane ed estere.
9/4741/76Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori il diritto a percepire un compenso equo;
    tale articolo riprende sostanzialmente il contenuto del disegno di legge atto Camera n. 4631, in corso di esame presso la II Commissione, unitamente ad altre proposte di legge;
    in particolare, il citato articolo inserisce alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, (legge professionale forense) l'articolo 13-bis che detta disposizioni in materia di disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese;
    il nuovo articolo 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale;
    l'articolo 19-quaterdecies estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni normative volte a definire i criteri e le modalità per la determinazione dell'equo compenso dei lavoratori autonomi in possesso di partita Iva che prestano la loro attività a favore della pubblica amministrazione, nel rispetto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
9/4741/77Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-sexies, inserito durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia del demanio possa assegnare gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (Fondo immobili pubblici – FIP e Fondo Patrimonio Uno – FP1), se non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, agli enti pubblici anche territoriali;
    in tal caso, l'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili agli enti pubblici anche territoriali entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno,

impegna il Governo

a garantire la pubblicità e la trasparenza delle assegnazioni ai sensi dell'articolo 19-sexies anche mediante pubblicazione online sui siti degli enti destinatari delle assegnazioni.
9/4741/78Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2017 è stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel 2017 nei territori delle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari;
    i danni per i quali è stata riconosciuta l'applicabilità delle misure del Fondo di solidarietà nazionale, interventi compensativi, riguarda le produzioni foraggere delle aziende agropastorali colpite dalla siccità occorsa dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 nei citati territori. Le provvidenze erogate sono quelle previste dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo n. 102 del 2004;
    l'articolo 2-ter del decreto-legge in esame prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni per il 2017 e 15 milioni per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017;
    tale contributo è finalizzato al ripristino del potenziale produttivo ed alla valorizzazione e promozione della commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della Regione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguati contributi anche in favore di aziende agropastorali di altre regioni interessate da eventi climatici avversi, per i quali sia stato dichiarato con apposito decreto il carattere di eccezionalità.
9/4741/79Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il Decreto fiscale, nella complessità dei temi che prende in esame, affronta anche quello relativo all'uso della cannabis e dei suoi derivati nella terapia del dolore;
    in questo modo recepisce quasi integralmente il disegno di legge approvato alla Camera e trasmesso al Senato, dove ovviamente non sarà più discusso, stante il suo assorbimento nel decreto fiscale attualmente sottoposto all'approvazione della Camera con la Fiducia;
    stante la delicatezza del tema e il cambio culturale che presuppone non solo nella classe medica ma anche tra i malati affetti da dolore cronico, spesso irrisolvibile, il decreto fa riferimento ad investimenti concreti nel campo della informazione in ambito sanitario e, più concretamente, nella educazione del paziente;
    poiché il rispetto al dolore del paziente, spesso davvero difficile da affrontare e da gestire, merita un'azione capillare, è necessario precedere una contestuale azione di informazione sugli usi della cannabis per altri scopi. Né si può trascurare il fatto che la cannabis è attualmente diffusa anche nelle scuole medie e soprattutto delle scuole medie superiori, come i recenti fatti del Virgilio, il liceo romano, confermano;
    diventa peraltro necessario e irrinunciabile che nella campagna di diffusione delle informazioni, condotta sul piano nazionale, si faccia riferimento anche agli effetti negativi dell'uso e dell'abuso della cannabis, rivolgendosi in modo speciale al mondo giovanile;
    l'approvazione del decreto fiscale, in cui la legge sull'uso della cannabis è diventato parte integrale, pone nuove e pesanti responsabilità al legislatore a tutela della salute dei giovani e nello spirito di una prevenzione efficace dalle dipendenze di qualsiasi ordine e tipo,

impegna il Governo

ad intervenire, nell'ambito delle prerogative dei diversi ministeri, per predisporre misure concrete di una informazione ampia sulla cannabis che non si limiti ad esaltarne il potere antidolorifico, ma tenga conto delle possibili devianze del suo uso da parte di persone giovani e non sufficientemente informate.
9/4741/80Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis prevede diverse disposizioni finalizzate a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi,

impegna il Governo:

   1) a far sì che le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in tema di finanziamenti per la ricostruzione privata, si applichino anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili in quanto funzionali all'edificio principale in base al vincolo pertinenziale;
   2) ad individuare nel procedimento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, una fase preistruttoria prodromica alla richiesta del titolo abilitativo edilizio che consenta all'Ufficio per la ricostruzione territorialmente competente la verifica preventiva dei presupposti per la concessione dei contributi in capo al richiedente sulla base di adeguata documentazione che attesti lo stato di danno e del grado di vulnerabilità dell'immobile;
   3) a far sì che per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possano acquisire in proprietà beni immobili, in deroga agli attuali vincoli previsti dal comma 138 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, purché gli stessi siano vincolati alla esecuzione di piani di recupero dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali;
   4) ad ammettere al finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari, prevedendo che nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998 (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 e sue ordinanze attuative;
   5) a prevedere attraverso le opportune iniziative normative, l'obbligo per il Presidente della regione in qualità di vicecommissario di delegare entro trenta giorni gli enti locali interessati allo svolgimento di tutta l'attività necessaria per la riparazione ed il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.
9/4741/81De Rosa, Daga, Terzoni, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis prevede diverse disposizioni finalizzate a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi,

impegna il Governo:

   1) a far sì che gli enti locali di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 possano impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza;
   2) ad incrementare le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, anche per gli anni 2017, 2018, 2019;
   3) a far sì che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ancora in essere vengano rinnovati per una sola volta fino al 31 dicembre 2018 senza limitazione in ordine alle procedure seguite per il reclutamento;
   4) ad estendere fino al 2020 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;
   5) ad estendere i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 tanto ai soggetti titolari dei diritti di garanzia che di godimento.
9/4741/82Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge in esame introduce disposizioni riguardanti le modalità di determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e, più in generale dei liberi professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, e rilevato con favore che la disciplina in materia di equo compenso è applicabile, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, anche non iscritti a ordini o collegi;
    nella norma in esame come segnalato anche dal servizio studi Camera si osserva che per i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri;
    infatti durante l'esame della proposta di legge A.C. 4631 «Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali», la Commissione attività produttive nell'esprimere il parere in sede consultiva sul provvedimento;
    nel sottolineare che il diritto all'equo compenso dovrebbe essere riconosciuto per tutte le professioni e non limitato a quelle del settore legale, atteso che in Italia operano circa 2 milioni e 300 mila professionisti appartenenti a ordini o collegi;
    aveva posto come condizione l'approvazione di norma ad hoc precisamente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per definire i parametri per le prestazioni dei lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi;
    infine la norma in discussione dovrebbe essere corretta nella rubrica in considerazione dell'estensione della disciplina relativa all'equo compenso a tutte le professioni,

impegna il Governo

alla luce di quanto esposto in premessa ad adottare un'idonea iniziativa normativa al fine di definire i parametri tariffari per i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi.
9/4741/83Crippa.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   considerato che all'articolo 2-ter viene introdotto un contributo alle aziende agropastorali della regione Sardegna colpite da eventi climatici avversi nel 2017, finalizzato al ripristino del potenziale produttivo e alla valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale sardo;
   posto che tale contributo, pari a 10 milioni per il 2017 e 15 milioni per il 2018, si intende a titolo di concorso all'attività di indennizzo delle aziende suddette;
   atteso che emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti hanno colpito, come noto, non solo la Sardegna, ma anche altre regioni italiane dove sono presenti aziende agropastorali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il contributo previsto dall'articolo 2-ter a tutte le aziende agropastorali colpite nel 2017 da eventi climatici avversi, a prescindere dalla loro ubicazione.
9/4741/84Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto ministeriale 21 settembre 2011 è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 4 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 77 del 27 settembre 2011;
    a conclusione dell’iter concorsuale che ha visto la pubblicazione del diario delle prove preselettive, dell'esito prove selettive, dei risultati delle prove scritte del 23 e 24 aprile 2012, del provvedimento di sostituzione del presidente della commissione esaminatrice (decreto ministeriale 6 agosto 2012) e della nomina dei componenti aggiunti della commissione esaminatrice, per le prove di lingua straniera ed informatica (decreto ministeriale 19 settembre 2012) con decreto ministeriale 30 ottobre 2012, n. 2144, si è data approvazione degli atti del concorso con l'assegnazione dei 4 posti di dirigenti di seconda fascia e la definizione di una graduatoria di idonei non vincitori;
    il precedente concorso del 2004 ha visto lo scorrimento completo della graduatoria sia dei vincitori che degli idonei,

impegna il Governo

qualora nell'ambito sopradescritto si dovesse avere necessità di altre figure dirigenziali, ad attenersi alla graduatoria sopra richiamata, anche attraverso proroghe delle graduatorie esistenti.
9/4741/85Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 5 dell'articolo 6 del provvedimento in esame stabilisce un ulteriore fabbisogno di 140 milioni di euro per coprire l'ultimo trimestre del corrente anno per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali;
    in Iraq il quadro della situazione è andato modificandosi negli ultimi mesi, prima con la conquista di Mosul e la cacciata di Daesh, poi con il referendum per l'indipendenza del Kurdistan iracheno che ha portato al deterioramento dei rapporti con Bagdad, alle reazioni negative di Turchia, Iran e gli altri attori presenti nella regione a tal punto che le frontiere sono state bloccate e gli aeroporti chiusi al transito di persone e merci;
    in particolare le truppe dell'esercito regolare iracheno (addestrate anche dal nostro personale) si sono fronteggiate con quelle curde irachene (anch'esse addestrate dai nostri militari) tanto che manu militari il governo iracheno ha ripreso possesso della città di Kirkuk cacciando le autorità fedeli all'ex Presidente curdo Barzani;
    secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione italiana alle missioni internazionali – approvata dal Parlamento l'8 marzo 2017 – si prevede che entro la fine del 2017 il contingente militare sia incrementato fino a 1500 uomini;
    secondo i dati raccolti nell'edizione «Iraq quattordici anni di missioni italiane» da parte dell'osservatorio Mil€x sulle spese militari e da «Un Ponte per...» le missioni militari in Iraq sono costate dal 2003 ad oggi al contribuente 2,6 miliardi di euro (esattamente 2.648.522.662 euro) a fronte di soli 360 milioni di euro per iniziative di cooperazione e assistenza civile (un rapporto di 1 a 7);
    non è dato sapere se a rapporti invertiti, ovvero con 2,6 miliardi di euro usati per interventi civili (ospedali, scuole, infrastrutture), l'Iraq sarebbe così devastata come lo è oggi o se si sarebbero risparmiare vite umane ed immani sofferenze ad almeno una parte della popolazione civile;
   considerato inoltre che:
    la battaglia per sconfiggere Daesh e sradicarlo dal sentimento della popolazione irachena comincia adesso. Non è una battaglia militare ma una battaglia essenzialmente civile. È quella che riguarda la costruzione di un Iraq includente, multiconfessionale e multietnico in grado di ritessere relazioni e ponti che la guerra ha inopinatamente distrutto o stracciato. Come risarcimento al popolo iracheno l'Italia, come tutte le potenze che hanno partecipato in questi 26 anni alla guerra contro l'Iraq, ha il dovere di cambiare l'approccio che ha fin qui portato alla catastrofe quel popolo,

impegna il Governo:

   a riconvertire l'attuale missione militare in Iraq in missione civile, sia attraverso il ritiro graduale ma progressivo delle truppe italiane dall'Iraq, sia capovolgendo l'attuale rapporto finanziario cooperazione civile-intervento militare a favore del primo;
   a rafforzare l'intervento umanitario a sostegno della popolazione civile di Mosul e delle altre città e villaggi evacuati a causa della guerra – e quelle zone colpite dal recente terremoto – con particolare attenzione ai progetti tesi a garantire ai bambini il diritto all'istruzione e alla salute;
   ad intervenire sulle autorità militari e politiche della Regione autonoma del kurdistan iracheno e della Repubblica dell'Iraq affinché tornino al negoziato e al dialogo da una parte ed evitando, dall'altra, il consumarsi di vendette e il ricorso alla tortura e alle esecuzioni sommarie tanto più deplorevoli se effettuate da personale addestrato dalle nostre Forze Armate.
9/4741/86Basilio, Frusone, Corda, Tofalo, Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017;
    il comma 5-bis introdotto nel corso dell'esame parlamentare, proroga al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia,

impegna il Governo

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
    1) estendere ad un numero minimo di tre rate il pagamento degli obblighi tributari e contributivi oggetto di sospensione di cui all'articolo 2, comma 4 del presente decreto con conseguente dilazione dei termini di pagamento;
    2) aumentare le risorse contenute nell'istituendo Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 del presente decreto da ripartire tra i Comuni, stanziando ulteriori risorse anche per l'anno 2018 al fine di compensare gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari;
    3) far sì che le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del presente decreto in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possano beneficiare dei finanziamenti connessi al microcredito, anche qualora non siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.
9/4741/87Micillo, Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017;
    il comma 5-bis introdotto nel corso dell'esame parlamentare, proroga al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, per i contribuenti residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia;
    il comma 7-bis dell'articolo 2 è stato inserito nel corso dell'esame al Senato interviene in materia di indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione, stabilendo che essa avvenga dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione,

impegna il Governo:

   a far sì che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   a far sì che le esenzioni per le imprese colpite dal sisma di cui all'articolo 46, commi 2 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, siano riconosciute alle imprese che hanno subito una riduzione di fatturato pari almeno al 25 per cento calcolato al netto degli introiti derivanti da interventi di ospitalità sociale.
9/4741/88Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del provvedimento in esame prevede l'assegnazione di risorse per conseguire obiettivi di miglioramento in merito alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
    in Calabria si registra una situazione di elevata criticità nell'ambito della erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito dei Lea;
    l'azione commissariale posta in essere in questi anni non ha prodotto gli effetti sperati rispetto ad un oggettivo processo di razionalizzazione che comunque assicurasse livelli essenziali di assistenza ai cittadini calabresi;
    Regione, Operatori sanitari, amministratori locali, organizzazioni sindacali e cittadini chiedono sempre più insistentemente un cambio di passo in ambito sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre fine all'attuale commissariamento e di attivare contestualmente un tavolo istituzionale con la Regione Calabria al fine di porre in essere una road map in grado di assicurare attenta gestione finanziaria ma soprattutto rispetto dei Livelli essenziali di assistenza per i cittadini.
9/4741/89Bruno Bossio, Magorno, Censore, Covello, Battaglia, Oliverio, Aiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 13-bis, una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute;
    la concessionaria dell'autostrada A 22 Brennero-Modena è la società Autostrada del Brennero SpA e la relativa concessione è scaduta il 30 aprile 2014;
    il 14 gennaio 2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Delrio, ha siglato il protocollo d'intesa con i soci pubblici, Arno Kompatscher e Ugo Rossi della Autobrennero Spa, con cui è stata stabilita la proroga trentennale dell'autostrada A22 Brennero-Modena della concessione alla società citata;
    quanto appena riportato – a cui si aggiunge la recente nomina di Luigi Olivieri, non a caso ex parlamentare dell'Ulivo, alla presidenza di Autostrada del Brennero spa – mostra la chiara volontà da parte del Governo di favorire una concessionaria a maggioranza pubblica a vantaggio della SVP per mantenere la presa di un asset molto importante;
    appare dunque necessario provvedere quanto prima ad indire la gara per l'affidamento della concessione di gestione dell'autostrada che si attende dal 2014 e che vedrebbe comunque favorito il concessionario uscente;
    è necessario che tale gara dovrà essere espletata come stabilito dalla normativa europea nel rispetto della più ampia trasparenza evitando la costante lottizzazione politica dell'infrastruttura stessa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a valutare ogni opportuna iniziativa di tipo normativo al fine di prevedere la gara per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena scaduta il 30 aprile 2014.
9/4741/90Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula originariamente di 21 articoli, dopo le modifiche introdotte al Senato, si compone di 67 articoli ripartiti in 3 titoli;
    purtroppo il provvedimento non prevede alcun intervento in merito ai circa 850 tirocinanti della Giustizia impiegati da sette anni negli uffici giudiziari in continua formazione nel cosiddetto ufficio del processo per i quali non vi è alcun progetto di stabilizzazione per il futuro;
    l'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 autorizza, a domanda dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, lo svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015;
    con l'intervento normativo sopra citato ne consegue che i tirocinanti dal 31 dicembre 2017 si ritroveranno senza occupazione con nessun progetto di stabilizzazione per il futuro;
    lo scorso aprile il Ministro della giustizia in risposta all'interrogazione a risposta immediata in commissione (5/10969) aveva sottolineato l'intento di valutare attentamente «tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili»;
    dai proclami fatti dal Ministro interrogato che ha più volte dichiarato, pubblicamente, la volontà di non disperdere tali professionalità non è stata intrapresa alcuna azione concreta al fine di prevedere un inserimento dei lavoratori-tirocinanti della giustizia,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa di tipo normativo al fine di prevedere la stabilizzazione dei tirocinanti della giustizia attraverso apposite selezioni pubbliche, in rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, in modo da non disperdere il patrimonio di esperienza e professionalità di cui può continuare ad avvalersi il sistema giudiziario italiano.
9/4741/91Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto-legge incidono sulla legge n. 145 del 2016 (concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali);
    in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge introduce all'articolo 2 della legge n. 145 un nuovo comma 4-bis, in base al quale, fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono tra le varie missioni internazionali le risorse dell'apposito fondo, per assicurare l'avvio delle stesse missioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone – «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere» – l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche;
    al fine di meglio rispettare il principio cardine sotteso alla legge n. 145 del 2016 (che ha esplicitamente previsto l'autorizzazione delle missioni da parte delle Camere), nonché di assicurare maggiore coerenza con la novella operata alla legge n. 145 dalla successiva lettera c), numero 2) del medesimo articolo 6 del decreto-legge (che, con riguardo alla prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno successivo, fa decorrere il termine dalla data delle deliberazioni delle Camere), è tuttavia indispensabile far decorrere i dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte del Parlamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, e ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa, a partire dalla legge di bilancio, volta a prevedere una modifica del nuovo comma 4-bis inserito nell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, prevedendo, per l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo, di far decorrere i dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte del Parlamento.
9/4741/92Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce diverse disposizioni in materia di energia;
    sul tema, sarebbe necessario introdurre una norma di interpretazione autentica che ha la finalità di uniformare la definizione di autoproduttore di energia elettrica presente nelle varie disposizioni di legge. Questo interessa anche il campo di applicazione dell'esenzione da accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettera b) del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, per il quale viene definitivamente chiarito che i consorzi e le società consortili di autoproduzione rientrano nella nozione di «impresa di autoproduzione»;
    oggi, infatti, se un singolo imprenditore produce energia elettrica per il proprio fabbisogno, viene considerato auto produttore e quindi non assolve l'accisa se, invece, si associa ad altri imprenditori per realizzare un impianto unico, sempre finalizzato all'autoconsumo, secondo talune interpretazioni deve assolvere l'accisa anche per l'energia consumata direttamente;
    i consorzi e le società consortili di autoproduzione presenti sul territorio nazionale hanno prodotto ed erogato ai propri consorziati e soci, prendendo a campione gli anni di operatività 2013 e 2014, all'incirca 200 milioni KWh all'anno, a cui corrisponde l'applicazione di un'accisa pari a circa 2 milioni di euro. Si è registrato, peraltro, un calo nel 2015 e nel 2016,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad uniformare la definizione di autoproduttore di energia elettrica, comprendendo tra questi anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
9/4741/93Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-terdecies limita l'operatività delle nuove disposizioni introdotte nel Codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei;
    la limitazione introdotta rende la nuova disciplina – che dal 19 novembre 2017 entrerà in vigore nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei – applicabile per i fondi europei di importo superiore a 5.000 euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad adottare iniziative volte ad incrementare ulteriormente la soglia di 5.000 euro richiamata in premessa, onde evitare di compromettere l'erogazione dei fondi comunitari a migliaia di agricoltori, e di ingolfare l'attività delle prefetture di tutta Italia.
9/4741/94Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca all'articolo 19-quinquiesdecies «Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi»;
    è necessario aumentare il livello di trasparenza per i consumatori, prevedendo che il prezzo finale pubblicizzato dai servizi di telefonia mobile includa tutte le componenti di prezzo derivanti dai servizi ancillari, come la segreteria telefonica, il servizio «richiamami», la verifica del credito residuo, l'antivirus, che siano già attivati sulla SIM al momento della sottoscrizione del contratto, o che siano attivabili successivamente, ma che comunque contribuiscono a formare il prezzo complessivo pagato dal cliente finale nel periodo di fatturazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure legislative volte a tutelare in modo efficace i consumatori, prevedendo che i prezzi pubblicizzati dei servizi offerti in base ai contratti di fornitura nei servizi di comunicazione mobile includano tutti i prezzi relativi ai servizi ancillari già erogati sulle SIM fornite ai clienti finali in fase di attivazione o attivabili successivamente.
9/4741/95Bergamini, Alberto Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo unico della legge 14 luglio 1993 n. 238 prevede la trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferrovie italiane – RFI);
    l'articolo 15, comma 1-bis del provvedimento al nostro esame, introdotto dall'approvazione di un emendamento di maggioranza al Senato, modifica la citata previsione di legge, che trova applicazione fin dal 1993, ed intende escludere che siano sottoposti al parere parlamentare gli aggiornamenti dei contratti di programma – parte investimenti, che «non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge», formulando altresì una definizione di «modifiche sostanziali» che rende improbabile la necessità di acquisire in futuro le pronunce delle Commissioni parlamentari, essendo considerate tali solo le modifiche che superino del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento;
    la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), ha espresso il 22 novembre 2017 il parere favorevole al decreto condizionandolo alla soppressione della citata disposizione, ovvero, in alternativa, ad una sua diversa formulazione maggiormente aderente alle esigenze di tutela delle attuali prerogative parlamentari;
    al riguardo, il dibattito in Commissione ha messo in luce come già sia stato sottratto all'esame parlamentare l'aggiornamento del contratto riferito al 2016, in virtù di una singolare misura di approvazione ex lege, intervenuta in sede emendativa nell'ambito dell’iter di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 10). Le competenti Commissioni non hanno ancora potuto esaminare nemmeno il nuovo Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 – che riporta investimenti in corso e programmati per un totale di oltre 200 miliardi, di cui circa 66 già finanziati, nonostante esso sia stato approvato dal CIPE lo scorso 7 agosto 2017 e, presumibilmente, non potranno esaminarlo nella legislatura in corso a causa di una procedura molto complessa, nella quale il passaggio parlamentare non costituisce certo un reale aggravio,

impegna il Governo

ad applicare la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, citata in premessa, in senso letterale e secondo l'interpretazione più restrittiva della locuzione «sostanzialmente finalizzato», nel senso di escludere il parere parlamentare solo se l'aggiornamento del contratto di programma rechi modifiche non sostanziali che siano esclusivamente e strettamente conseguenziali al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge.
9/4741/96Biasotti.


   La Camera,
   considerato che:
    anche nell'anno 2017, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza hanno dovuto fronteggiare eccezionali impegni per rafforzare i livelli di sicurezza nel Paese, dovuti alla recrudescenza dei fenomeni criminali predatori o legati al crimine organizzato (che da ultimo ha interessato in particolare la provincia di Foggia), nonché alla sempre incombente minaccia costituita dal terrorismo internazionale;
    tutto ciò ha comportato l'assommarsi di un numero rilevantissimo di ore di servizio straordinario allo stato non retribuito e contabilizzato come «esuberi», che dovrà essere remunerato sia per evitare un ingiusto danno economico ad una categoria di lavoratori che rischia ogni giorno la propria incolumità, sia al fine di non determinare la perdita di un incalcolabile numero di giornate lavorative, che si verificherebbe nel caso in cui si procedesse a recuperare quelle che non è possibile retribuire;
    nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato approvato l'emendamento 7.31 (testo 2), che destina le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017 per le finalità ivi previste, allo scopo di remunerare le ore di straordinario effettuate dal personale dell'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco,

impegna il Governo

a garantire al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione dell'intero ammontare delle risorse individuate dalla norma e ancora disponibili, evitando interventi diretti a disperderle per finanziare esigenze da quelle espressamente indicate nel testo di cui all'articolo 7, comma 10-sexies.
9/4741/97Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 19-terdecies interviene a limitare alcune delle nuove disposizioni introdotte nel Codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 in merito all'acquisizione della documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei;
    la Commissione Agricoltura della Camera, condividendo le finalità poste alla base della modifica del Codice Antimafia volte a garantire la piena legalità dei soggetti destinatari delle risorse di origine europea, ha chiesto però nel parere approvato concernente il provvedimento in esame di inserire alcune modifiche;
    il dispositivo del parere prevede la richiesta di: «modificare le disposizioni di cui all'articolo 19-terdecies, innalzando da 5.000 a 25.000 euro la soglia ivi prevista di esenzione dalla presentazione della documentazione e informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei, nonché ad introdurre nel medesimo articolo, per le domande relative a contributi oltre i 25.000 euro, una scansione temporale della vigenza dell'obbligo di trasmissione dei certificati in oggetto, in modo da permettere agli uffici competenti di dotarsi delle sufficienti risorse umane, economiche e strumentali necessarie per fronteggiare l'accresciuta mole di lavoro»;
    l'entrata in vigore di tale norma e la soglia di applicabilità, fissata ad oggi a 5.000 euro, sta creando gravissimi problemi sulla continuità delle erogazioni dei fondi comunitari a migliaia di beneficiari, creando al tempo stesso un gravoso accumulo di richieste di certificati nelle prefetture e negli uffici pubblici di tutte le province italiane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere in tempi rapidi una modifica all'attuale normativa vigente innalzando la soglia ivi prevista di esenzione dalla presentazione della documentazione e informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei nonché di assicurare una diversa modulazione temporale della vigenza dell'obbligo di trasmissione dei certificati in oggetto, al fine di consentire agli uffici competenti di dotarsi delle sufficienti risorse umane, economiche e strumentali indispensabili per fronteggiare gli accresciuti carichi di lavoro derivanti da tale previsione normativa.
9/4741/98Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 15 commi 1-quinquies e 1-sexies del presente provvedimento è previsto un contributo alla Regione Piemonte per il trasporto su gomma e su ferro;
    il trasporto pubblico locale sta attraversando una difficilissima fase su tutto il territorio nazionale con criticità che sono cresciute in particolar modo nel Mezzogiorno;
    il trasporto pubblico locale che serve l'utenza studentesca fa registrare le maggiori difficoltà;
    le cronache riportano di autobus vetusti che prendono fuoco, che si fermano in panne e con guai meccanici che ne mettono a rischio la sicurezza di autisti e viaggiatori;
    recentemente sono accaduti episodi di questo tipo in Basilicata e in Sicilia;
    criticità si registrano anche per quanto concerne il pagamento delle spettanze ai lavoratori delle aziende che effettuano il servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costituire un apposito tavolo ministeriale con le regioni del Mezzogiorno per affrontare le criticità del trasporto pubblico locale su gomma finalizzato al rinnovo del parco mezzi e al rilancio del servizio.
9/4741/99Burtone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore agroalimentare della Sardegna continua a soffrire la crisi del pecorino romano con un deprezzamento del prodotto finale che si ripercuote su tutta la filiera;
    nel provvedimento in esame vi sono misure di sostegno legate alla crisi idrica che ha interessato la Sardegna nel corso dell'anno;
    l'andamento climatico non ha fatto altro che ulteriormente aggravare le difficoltà già presenti per le 11.000 aziende zootecniche, 37 caseifici produttori e circa 25.000 addetti complessivi;
    la produzione di Pecorino Romano rappresenta il 60 per cento circa della produzione complessiva di formaggi da latte di pecora della Sardegna, mentre in ambito nazionale sfiora quasi il 50 per cento del totale;
    si tratta del più importante formaggio Dop d'Europa derivante da latte di pecora sia per volumi prodotti che per valore generato;
    il Pecorino Romano Dop come avvenuto per altre produzioni Dop è entrato nel paniere, previsto con bando europeo, di aiuti agli indigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le quote di pecorino Romano Dop, per la fornitura di aiuti alimentari agli indigenti, al fine di sostenere un comparto di qualità in questa fase di crisi.
9/4741/100Marrocu.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 12 comma 2-bis del presente provvedimento sono previste rotte per la continuità territoriale;
    la finalità della disposizione è quella di assicurare continuità territoriale nel caso di vettori che subentrino come concessionari al posto di soggetti che operano su rotte onerate;
    il tema della continuità territoriale è molto avvertito in una regione come la Sicilia che ha visto purtroppo negli ultimi anni una crescita esponenziale del costo dei biglietti aerei sia per le rotte da e per Catania sia per quelle da e per Palermo;
    la mobilità aerea è indispensabile per una regione come la Sicilia e il costo dei biglietti ormai per le rotte su Milano, Roma, Torino è insostenibile;

impegna il Governo

a vigilare sulle tariffe praticate per l'utenza siciliana e a valutare l'opportunità di costituire in sede ministeriale un apposito Osservatorio con l'obiettivo di far rispettare la continuità territoriale e consentire l'accessibilità alla mobilità mediante vettore aereo oggi compromessa a causa dei costi eccessivi delle tariffe.
9/4741/101Cardinale.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 1, del provvedimento consente alle Università che abbiano aderito alla definizione agevolata, di differire dal mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018 la scadenza del pagamento delle relative rate, differimento che comporta un onere pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, e che il provvedimento provvede a recuperare dal cosiddetto Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta;
    il medesimo comma provvede a rifinanziare il suddetto Fondo con una partita di giro, prevedendo che le maggiori entrate per il 2018, derivanti dal citato differimento, siano destinate per il medesimo anno e per un ammontare pari al predetto onere al rifinanziamento del Fondo stesso;
    l'articolo 1, commi 207-212, della legge n. 208 del 2015 ha previsto l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, con una dotazione di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito «straordinario» – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    come è noto, il Fondo Natta non è mai stato operativo. Infatti il Consiglio di Stato, con proprio parere ha bocciato, l'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione, mettendo in luce il mancato rispetto dell'autonomia universitaria che ne sarebbe derivato dalle modalità di selezione delle commissioni di valutazione. Inoltre il medesimo parere ha messo in evidenza due ulteriori profili di criticità: l'assenza di una disposizione che preveda il coinvolgimento degli atenei nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l'omessa consultazione del mondo accademico nel corso della predisposizione dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    il meccanismo previsto dal suddetto schema di regolamento si presta, secondo il CdS, a molteplici rilievi attinenti i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, attraverso una sorta di ’intervento estraneo’ alla ricerca e alla docenza universitaria nazionale, che suggerirebbero un'attenta riconsiderazione delle modalità di selezione delle commissioni di valutazione,

impegna il Governo

a trasferire le risorse già stanziate dalla n. 208 del 2015 per l'istituzione del cosiddetto Fondo Natta, al Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO).
9/4741/102Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», è stato approvato un articolo aggiuntivo in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati;
    l'articolo 19-quaterdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti cosiddetti «forti») il diritto a percepire un compenso equo;
    nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio, ma con la legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari sono state abrogate in nome di un malinteso rispetto del principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi;
    il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante;
    nella Costituzione italiana la dignità è declinata sempre in un'accezione molto «concreta»: è la dignità dell'uomo collocato all'interno delle relazioni sociali dove esprime la propria personalità, esercita i suoi diritti ed adempie ai propri doveri. In particolare nell'articolo 36 della Costituzione se ne parla ancora in relazione alla retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;
    il percorso di deregolazione tariffaria ha scatenato una guerra al ribasso dei costi delle prestazioni dei liberi professionisti che non è servita ai clienti consumatori, ma ai clienti forti, come banche, assicurazioni, grandi imprese, multinazionali, che hanno aumentato i loro profitti a scapito del lavoro dei liberi professionisti;
    i professionisti più deboli come i newcomers sono stati costretti ad accettare remunerazioni sottocosto con l'inevitabile dequalificazione delle prestazioni, e questo ha portato, più in generale, tutti i professionisti a diventare sempre più soggetti deboli del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi;
    l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni;
    il diritto alla difesa, la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, le cure odontoiatriche ad ogni età, l'assistenza infermieristica alla non autosufficienza, l'educazione alimentare, la vigile presenza nei collegi sindacali, la consulenza aziendale e del lavoro, l'assorbimento attuariale dei fattori di rischio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, l'efficienza energetica delle abitazioni, la economicità delle opere pubbliche corrispondono a servizi professionali resi sempre più qualificati dall'oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell'aggiornamento delle competenze. La terziarizzazione della nostra economia e la legittima pretesa di una vita migliore impongono standard più elevati. Ne discende la necessità di una adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti alle buone prestazioni;
    le disposizioni sull'equo compenso non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia che lo ha ribadito anche di recente (Corte di giustizia, 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15) e contrariamente a quello che ritiene l'Antitrust italiana;
    la recente sentenza n. 4614 del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2017 che ha avvallato la legittimità della scelta della pubblica amministrazione di procedere ad un bando di gara per il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito, ha aperto nuovi problemi per i professionisti e una più grande violazione dei diritti e della dignità del lavoro, in violazione – in particolare – del già ricordato articolo 36 della Costituzione;
    in questo senso, l'introduzione del principio dell'equo compenso per i liberi professionisti viene introdotto nel decreto-legge al nostro esame con un grande vulnus, rappresentato dalla mancata previsione che esso si applica obbligatoriamente anche alla pubblica amministrazione;
    l'affidamento di servizi a titolo gratuito da parte della pubblica amministrazione non deve potersi configurare come contratto a titolo oneroso, poiché l'utilità economica del potenziale contraente non può ritenere che risieda nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale nei confronti della Pubblica amministrazione;
    equo compenso vuol dire semplicemente quello che è un principio costituzionale dell'articolo 36, comma 2,

impegna il Governo

in successivi provvedimenti a prevedere che il principio dell'equo compenso a favore di tutti i professionisti e lavoratori autonomi si applichi obbligatoriamente anche alla pubblica amministrazione, esplicitando che la definizione di titolo oneroso non può essere confinata alla gratificazione derivante dal fatto di lavorare per la pubblica amministrazione.
9/4741/103Pellegrino, Andrea Maestri, Marcon, Airaudo, Brignone, Civati, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1, dell'articolo 20 del provvedimento autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (cosiddetto «gratta e vinci»), con la società «Lottomatica»;
    la disposizione, pertanto, allunga senza apposita gara la concessione, la cui scadenza è prevista nell'ottobre del 2019, di ulteriori nove anni in favore della grande azienda nazionale del gioco d'azzardo che, da qualche tempo diventata Igt-International game technology, opera in spregio ad ogni regola europea in tema di concessioni e che notoriamente pratica una politica di dumping fiscale;
    secondo la normativa europea tutte le concessioni, avendo effetto risolutivo automatico, non dovrebbero essere suscettibili di rinnovo tacito, ma dovrebbero essere soggette a gara pubblica, in rispetto dei principi desumibili dal Trattato CE e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici;
    il precedente bando di gara del 2009 prevedeva che la concessione potesse essere eventualmente rinnovata per non più di una volta;
    proroga e rinnovo hanno però significati differenti e la stessa Commissione europea afferma che quando una concessione giunge a scadenza il suo rinnovo è assimilabile ad una nuova concessione;
    con la disposizione in questione il Governo si ostina a voler far cassa con il gioco d'azzardo, ricorrendo a metodi poco trasparenti ed esponendo il Paese a sanzioni europee, come peraltro accaduto recentemente in seguito al tacito rinnovo delle concessioni autostradali,

impegna il Governo

ad avviare, alla prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, e nel pieno rispetto dei princìpi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2009.
9/4741/104Paglia, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 della legge di conversione del decreto-legge in esame estende il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 alle imprese con rilevanti facoltà finanziarie e almeno 500 lavoratori;
    in particolare l'articolo 11 al comma 1 lettera b) dispone che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo;
    sarebbe opportuno prevedere che i criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti siano finalizzati alla garanzia, mantenimento e miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio,

impegna il Governo

a prevedere che i criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti garantiscano il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio.
9/4741/105Daniele Farina, Andrea Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    la Procura di Taranto il 26 ottobre u.s. ha chiuso le indagini su un nuovo presunto disastro ambientale causato dall'Ilva di Taranto nella gravina di Leucaspide, nel territorio di Statte, un'area di notevole pregio paesaggistico e sottoposto a tutela;
    nel mirino dei magistrati gigantesche discariche abusive, alte anche 30 metri e colme di rifiuti pericolosi, lasciate dalla vecchia Italsider e mai bonificate dai Riva. Che anzi, per l'accusa, dal 1995 a oggi avrebbero occultato il reale stato dei luoghi. Rifiuti e veleni che sarebbero finiti nell'aria, nei campi agricoli, in fondo alla gravina e nei corsi d'acqua;
    l'accusa della Procura di Taranto è quella di non aver effettuato i controlli obbligatori e le bonifiche dal 1995 a oggi, pur essendo consapevoli che su tutto l'argine sinistro della gravina di Leucaspide, per circa due chilometri, nel corso dei decenni precedenti erano state stoccate circa 5 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi e non, di origine industriale. Discariche a cielo aperto ritenute dalla Procura abusive, prive di documentazione contabile ambientale e registro di tracciabilità dei rifiuti. Cumuli fino anche a 30 metri sopra il piano campagna senza alcune copertura e senza rimedi per lo spargimento di polveri pericolose per la salute umana;
    il sindaco di Statte Franco Andrioli ha predisposto un'ordinanza che obbliga alla bonifica e vieta coltivazione, pascolo e movimentazione. La zona in cui si sono accesi più campanelli d'allarme, non inserita nelle aree Sin (Sito di interesse nazionale) interessate dai fondi per le bonifiche, è proprio quella della gravina di Leucaspide;
    si rende necessario e improrogabile procedere alla bonifica delle discariche abusive della gravina di Leucaspide,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per la bonifica della gravina di Leucaspide, considerata la situazione di emergenza ambientale e sanitaria, esistente, valutando di rivalersi successivamente sui soggetti che dovrebbero o avrebbero dovuto procedere alla bonifica.
9/4741/106Placido, Pellegrino, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 della legge di conversione del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 – tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
    la relazione illustrativa non precisa la destinazione delle risorse assegnate, limitandosi ad indicare che tali risorse aggiuntive, sono da attribuire per opere e programmi non ancora finanziati;
    per rispondere alle esigenze e alle richieste dei pendolari è necessario un sostanziale rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale anche in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale,

impegna il Governo

a prevedere che il Cipe provveda alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota adeguata delle risorse, di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, al rinnovo del parco ferroviario regionale, al fine di implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.
9/4741/107Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto-legge dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, del Fondo sanitario nazionale, da ripartire in favore di strutture pubbliche e private di particolare rilievo a livello nazionale nei settori delle prestazioni pediatriche, al fine del sostegno delle attività di ricerca e per migliorare i livelli di assistenza (Lea);
    ai sensi dell'articolo 18 della legge di conversione in legge decreto-legge in esame, con decreto del Ministro della salute saranno individuate le strutture beneficiarie delle risorse da ripartire di cui al comma 1, ma non si prevede altresì che siano stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse ripartite,

impegna il Governo:

   a destinare le risorse recate dall'articolo 18 prioritariamente alle strutture pubbliche di particolare rilievo nel settore delle prestazioni pediatriche al fine di sostenere le attività di ricerca pubbliche e migliorare i livelli essenziali di assistenza (Lea);
   a prevedere che nel decreto del Ministro della salute, disposto dall'articolo 18, siano previste anche le forme e le modalità di rendicontazione delle risorse ripartite.
9/4741/108Giancarlo Giordano, Brignone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 distingue i rifiuti urbani da quelli speciali, definendo questi ultimi come quelli derivanti da una serie di attività, fra le quali quelle agricole, industriali e artigianali;
    i produttori di rifiuti speciali gestiscono il loro smaltimento, solitamente attraverso accordi con aziende private, e pagandone i relativi oneri, mentre lo smaltimento dei rifiuti urbani è pagato attraverso la TARI, in parte determinata dalla superficie del locale o area scoperta suscettibile di produrre rifiuti urbani;
    secondo il primo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le aree delle attività produttive in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non sono assoggettabili alla TARI;
    tuttavia lo stesso comma 649 al terzo periodo dà ai comuni la possibilità di individuare tramite regolamento «le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione»;
    secondo l'interpretazione di alcuni comuni quest'ultima previsione consentirebbe alle amministrazioni di attuare tramite regolamento prassi più restrittive in materia di aree esenti dalla TARI, ad esempio impedendo l'esenzione dei magazzini o includendo nelle superfici tassabili anche le aree calpestabili non occupate da macchinari che producono rifiuti speciali;
    il Ministero dell'economia e delle finanze è intervenuto su questa questione con la risoluzione N. 2/DF (Prot. 47505), spiegando che la potestà regolamentare prevista dal terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 può essere utilizzata solo per estendere l'esenzione delle superfici dall'onere della TARI, e non per prevedere letture più restrittive del principio di cui al primo periodo dello stesso comma;
    la risoluzione spiega dunque che non è corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di essere occupate dai macchinari, così come non è corretta l'applicazione del prelievo sui magazzini nei quali si producono «in via continuativa e prevalente» rifiuti speciali;
    tuttavia, come segnalato dalle associazioni di categoria, in molti comuni si applicano norme sulla TARI più restrittive rispetto a quanto espressamente previsto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e che costringono dunque le attività produttive a pagare due volte gli oneri sui rifiuti e procurando loro un ingiusto danno economico,

impegna il Governo:

   a monitorare l'applicazione da parte dei comuni delle norme sulla TARI previste dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147;
   a prendere iniziative di propria competenza per far sì che i comuni applichino le norme sulle superfici assoggettabili alla TARI in maniera corretta, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 e dalla risoluzione ministeriale citata in premessa.
9/4741/109Becattini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in corso di conversione reca misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi;
    nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato è stato approvato un emendamento che, con l'introduzione dell'articolo 19-quinquiesdecies, si pone l'obiettivo di regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, prevedendone cadenza mensile o sulla base di multipli del mese;
    l'esigenza di tale disposizione è sorta in seguito alle recenti politiche contrattuali di taluni operatori dei servizi di comunicazione che hanno stabilito una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei propri servizi su base inferiore al mese, comportando di fatto un aggravio per i consumatori, con l'aggiunta di una tredicesima mensilità e un aumento dei costi annuali a carico di ciascun utente;
    l'ordinario sistema di rinnovo o fatturazione implementato dalla maggior parte degli operatori precedentemente alle menzionate recenti politiche contrattuali era basato su un periodo di 30 giorni, anche al fine di consentire un termine certo di comparazione tra il contenuto delle offerte acquistate e la relativa tariffa;
    peraltro, sia a livello nazionale che europeo e internazionale si ricorre comunemente alla base di misurazione di 30 giorni per qualificare il mese, al fine di garantire un parametro omogeneo e costante di valutazione e misurazione di scambi e rapporti commerciali;
    a riprova di tale prassi, si ricordano la convenzione «day count» della Banca centrale europea, che prevede un calcolo degli interessi sul credito basato su 30 giorni (quindi su 360 giorni/anno; cosiddetto «anno commerciale»), con cui la stessa Banca computa gli interessi; il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, stabilendo che «se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni»; i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (PA): le PA sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni; le transazioni commerciali relative alle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari, per le quali è prevista l'applicazione automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili o 60 giorni per le altre tipologie di merci, a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; i pagamenti effettuati fra imprese e fra imprese e PA nell'ambito di transazioni commerciali prevedono un termine per il pagamento di 30 giorni di calendario; la consegna di merci, così come previsto dal Codice del consumo, deve essere effettuata dal commerciante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto nel caso di merce non ritirata o ordinata a domicilio, a meno che non sia stata esplicitamente concordata una diversa data di consegna;
    rinunciare al periodo standard di 30 giorni per rinnovi e fatturazione, in favore del criterio della mensilità, evidentemente mutevole su base annua, comporterebbe l'insorgenza di enormi costi di implementazione e gestione dei sistemi di fatturazione in capo agli operatori;
    la volontà politica alla base della disposizione introdotta dal Senato all'articolo 19-quinquiesdecies era basata esclusivamente sull'intenzione di tutelare gli utenti finali da pratiche peggiorative e poco trasparenti, quali in particolare l'aumento delle mensilità e dei costi annui, ed era priva di alcuna intenzione di aggravare con nuovi oneri le ordinarie modalità di definizione delle offerte commerciali degli operatori dei servizi di comunicazione,

impegna il Governo:

   a garantire, fermo restando il limite delle dodici mensilità annue, un'interpretazione del riferimento alla mensilità come relativo a un periodo pari a 30 giorni, consentendo quindi la determinazione del periodo minimo di fatturazione in 30 giorni o multipli di 30 giorni;
   a chiarire espressamente tale interpretazione nell'ambito del primo provvedimento legislativo utile assicurare, per quanto di competenza, il monitoraggio che il ripristino della cadenza;
   a vigilare, in ogni caso, e per quanto di competenza, che il ripristino della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base ordinaria non comporti, neanche indirettamente, un aumento dei costi annui ovvero la ridefinizione delle tariffe e dei canoni sottoscritti dai clienti.
9/4741/110Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice Appalti», all'articolo 177, prevede che «i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica [...] siano obbligati ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture [...] di importo pari o superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, mediante procedura ad evidenza pubblica»;
    le società in house delle concessionarie autostradali potranno di conseguenza eseguire direttamente o tramite società in house solamente il 20 per cento di lavori, servizi e forniture, e non più il 40 per cento previsto dalla normativa previgente;
    tale previsione, con lo scadere dei contratti pluriennali di manutenzione in affidamento alle società in house dei concessionari autostradali, rischia di avere un significativo impatto negativo sull'occupazione;
    accanto alle gravi ripercussioni occupazionali, la nuova normativa rischia di portare una contrazione della flessibilità organizzativa e alla destrutturazione di un settore ad elevata specializzazione e qualificazione, elementi che garantiscono alti standard di sicurezza su tutta la rete autostradale, con evidenti impatti sulle modalità esecutive, nonché sulla qualità e tempestività degli interventi manutentivi, e con un evidente impatto negativo sul servizio all'utenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riducendo la quota (oggi pari all'80 per cento) dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro per la quale è si richiede necessariamente l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.
9/4741/111Patrizia Maestri, Damiano, Arlotti, Giacobbe, Albanella, Baruffi.


   La Camera,
   premesso che:
    la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE) è una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita con l'articolo 81 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    la Banca Dati è stata istituita con la finalità di semplificare e accelerare le procedure degli appalti pubblici rendendo «il processo di procurement snello e semplice per gli operatori economici ed efficiente per la Pubblica Amministrazione, andando a migliorare, aprire e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di completamento degli appalti»;
    l'articolo 19-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, a seguito delle modificazioni apportate dal Senato prevede per «la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici» l'autorizzazione di spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018, per gli anni successivi;
    considerato che i compiti relativi al funzionamento ottimale della BDOE sono circoscritti al mero sviluppo di un software e che possono essere utilizzati i data center già di proprietà della Pubblica Amministrazione, considerando inoltre che vi è la possibilità, sancita dall'articolo 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni), di riutilizzare il codice o parti di esso di programmi software già sviluppati e di proprietà delle pubbliche amministrazioni, come ad esempio il sistema AVCpass, rivolto agli Operatori Economici (OE) e alle Stazioni appaltanti,

impegna il Governo

a rimodulare e ridurre il finanziamento di cui all'articolo 19-quater, con una spesa congrua ai fini dell'implementazione della Banca dati.
9/4741/112Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17-quinquies, dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo, novellando l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2004;
    il richiamato comma 2-bis stabilisce che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (in provincia di Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 80 del 2004. A tal fine, demanda all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della menzionata linea di demarcazione;
    tale disposizione risulta dall'approvazione di un emendamento che il Governo pro tempore aveva presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 80 del 2004 al fine di risolvere le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia di demanio marittimo compresa nel territorio del comune di Campomarino;
    prima di tale intervento, risultava infatti controverso il regime giuridico delle relative aree per il consolidarsi di situazioni di proprietà privata in territori ubicati in prossimità dell'ampia fascia di pineta marittima (appartenente inequivocabilmente al demanio);
    l'articolo in esame estende al comune di San Salvo, in provincia di Chieti, le richiamate disposizioni. Pertanto, anche la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del Comune di San Salvo diviene oggetto di nuova delimitazione, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2004,

impegna il Governo

ad estendere la medesima disciplina al Comune di Temoli (Campobasso), attesa l'identica situazione storico-giuridica.
9/4741/113Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» prevede che «L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dai loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei»;
    così com’è concepita, la norma, che riguarda circa un milione di agricoltori, rischia di paralizzare il flusso delle erogazioni dei fondi Ue per l'impossibilità materiale di poter richiedere e acquisire la documentazione antimafia in tempo utile con il rischio che i contributi debbano essere restituiti all'Unione Europea e che comunque si determini una situazione di disparità di trattamento tra i produttori che hanno già ricevuto l'acconto (le aziende agricole di grandi e grandissime dimensioni) e chi ancora lo attende (quelle medie o medio-piccole, più bisognose di contributi ed incentivi, ma prive di certificazione);
    mentre infatti la norma precedentemente in vigore (decreto legislativo n. 159 del 2011) circoscriveva l'obbligo di dotarsi della cosiddetta certificazione antimafia alle sole aziende percettrici di contributi europei di importo superiore ai 150.000 euro, dal 19 novembre scorso, con l'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, tale obbligo è stato esteso a tutti i possessori di terreni agricoli che percepiscono fondi comunitari;
    nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in approvazione è stato approvato un emendamento che circoscrive l'applicazione della nuova normativa alle sole imprese che beneficiano di fondi europei di importo superiore a 5.000 euro;
    pur rappresentando un'importante apertura nei confronti delle richieste degli agricoltori e delle loro associazioni di categoria, la misura parrebbe ancora insufficiente a garantire il regolare e tempestivo pagamento dei contributi per l'anno 2017,

impegna il Governo

a rinviare l'entrata in vigore della disposizione di cui alla legge n. 161 del 2017 che obbliga le imprese agricole che usufruiscono di fondi europei a produrre la certificazione antimafia al fine di consentire il regolare e tempestivo pagamento dei contributi per l'anno 2017 valutando altresì l'opportunità di innalzare la soglia al di sotto della quale non è richiesta la presentazione della documentazione antimafia.
9/4741/114Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, lettera b), aggiunge il comma 3-bis all'articolo 57-bis, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016;
    si estende così l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto, escludendo però gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali,

impegna il Governo

ad includere anche le radio e televisioni locali nel beneficio, riservando alle stesse 10 milioni di euro per il 2018 in fase di prima applicazione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
9/4741/115Caparini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il continuo aumento dei vari oneri di conduzione degli immobili nei centri storici, come ad esempio canoni di locazione, tributi di varia natura nazionali e locali ecc. stanno portando i piccoli esercizi ad abbandonare queste zone delle città;
    da ciò deriva una progressiva desertificazione dei centri storici, con i piccoli esercizi di vicinato e luoghi di aggregazione culturale quali librerie, cinema e teatri che scompaiono, per lasciare spazio ai grandi centri commerciali e alle insegne dei colossi della globalizzazione;
    in particolare per i cinema e i teatri, il più delle volte si tratta di edifici storici che pagano IMU molto elevate e, visto gli incassi sempre in diminuzione, spesso sono costretti a chiudere i battenti,

impegna il Governo

a consentire a cinema e teatri di dedurre l'IMU interamente dal reddito d'impresa, per venire incontro alle difficoltà finanziarie crescenti di questo comparto culturale.
9/4741/116Borghesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;
    l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;
    non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990;
    non vi è stato alcun intervento da parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 «Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che «la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;
    con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e massofisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
    il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;
    il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;
    l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;
    i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliario di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente ... omissis. ..» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403); gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;
    la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore; attualmente i circa 10.000 operatori formatisi alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo,

impegna il Governo

a colmare il vuoto normativo per la regolazione della disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto in favore di determinare categorie professionali, prevedendo, in particolare, che gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 rientrino espressamente nelle disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2002.
9/4741/117Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    precedentemente alla sottoposizione liquidazione coatta amministrativa, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
    la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    la norma letterale, in realtà, sembrerebbe stabilire la natura non imponibile di tali somme, come pure dichiarato dal Ministro dell'economia e delle finanze in sede di esame del presente provvedimento, ma, in assenza di una circolare ministeriale, gli uffici territoriali continuano ad assumere la linea dell'imponibilità,

impegna il Governo

ad emanare al più presto una circolare dell'Agenzia delle Entrate a fine di indirizzare gli Uffici territoriali alla corretta interpretazione della norma che preveda l'esclusione dall'imposizione fiscale ai fini IRPEF delle somme ricevute a titolo di transazione dai soci di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.
9/4741/118Busin, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'evoluzione delle tecnologie e del gusto dei consumatori ha determinato un progressivo cambiamento del settore della panificazione, che si è saputo adattare alle nuove sfide ed è rimasto uno dei settori di punta della produzione agroalimentare nazionale. Un settore che dovrebbe essere tutelato e messo in condizioni di operare al meglio delle proprie capacità e di continuare a investire e innovare;
    la normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»);
    nello specifico, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della legge n. 580 del 1967, si è realizzata una vera e propria liberalizzazione degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria, dando così una più attuale ed ampia definizione di «pane» ai fini alimentari;
    nonostante questa sostanziale evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane, la disciplina IVA, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha mantenuto il riferimento al Titolo III alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della cosiddetta «panetteria ordinaria» soggetti ad aliquota super ridotta del 4 per cento;
    la lista degli ingredienti e sostanze previste dal Titolo III della legge n. 580 del 1967, a distanza di 50 anni dalla sua originaria formulazione, si sta rivelando sempre più inadeguata nel disciplinare le evoluzioni accadute e soprattutto future del progresso tecnologico e nel tener conto delle esigenze nutrizionali e delle richieste dei consumatori, che fisiologicamente condizionano l'offerta e la varietà di prodotti della panetteria ordinaria;
    si rende necessario un chiarimento normativo, atteso da almeno venti anni dal settore, che attualizzi l'accezione di panetteria ordinaria, riconducendo in via interpretativa l'individuazione dei principali ingredienti ammessi alle categorie merceologiche di quelli già attualmente previsti;
    a titolo esemplificativo può essere utile citare il caso di una schiacciatina che incorpora origano piuttosto che rosmarino. Poiché quest'ultimo ingrediente non è espressamente menzionato nel richiamato Titolo III, la schiacciatina al rosmarino dovrebbe scontare un'aliquota del 10 per cento mentre la stessa schiacciatina all'origano l'aliquota del 4 per cento. Un distinguo di aliquota sulla base di ingredienti – nel caso specifico erbe aromatiche – che di fatto non hanno alcuna rilevanza sulle caratteristiche della cosiddetta panetteria ordinaria;
    l'intervento normativo favorirebbe il rilancio della produzione e dei consumi, sviluppando l'indotto di un'intera filiera con positivi effetti collaterali per la crescita economica del Paese, e inoltre permetterebbe al comparto della panificazione di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e di fronteggiare in modo efficace la concorrenza particolarmente agguerrita dei prodotti esteri,

impegna il Governo

a prevedere una norma interpretativa di natura tecnica, in merito all'applicazione dell'IVA alla cessione di prodotti di panetteria, che chiarisca in modo risolutivo che non si amplia il novero dei prodotti soggetti all'IVA al 4 per cento ma si procede ad una definizione aggiornata di prodotti della panetteria ordinaria nonché ad un adeguamento della normativa all'evoluzione delle tecniche di produzione che in questo campo avanzano molto celermente.
9/4741/119Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;
    a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;
    la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione antibiotic free e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;
    il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda,

impegna il Governo

a prevedere per la filiera avicola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.
9/4741/120Fedriga, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7-bis prevede la rideterminazione delle piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria quale conseguenza della riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo medesimo;
    invero, il personale di Polizia Penitenziaria, di ogni ruolo e qualifica, in servizio al 31 ottobre 2017 è pari a 36.999 unità, compresi 810 allievi agenti che stanno frequentando i corsi 171 e 172 presso le scuole di formazione, ovvero 4.203 unità in meno rispetto alla nuova dotazione organica e, addirittura, 8.122 in meno rispetto al citato decreto ministeriale del 2013;
    la popolazione detenuta ristretta negli istituti penitenziari, al 31 ottobre 2017, e pari a 57.994 persone, rispetto ad una capienza regolamentare di 50.544, ovvero 7.450 detenuti in più;
    il recente decreto ministeriale 2 ottobre 2017, riguardante la ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, peraltro, stabilisce l'organico complessivo del Corpo di polizia penitenziaria nella misura di 41.202 unità, ovvero 3.919 unità in meno rispetto alla precedente dotazione organica complessiva di 45.121 fissata dal precedente decreto del Ministro della giustizia risalente solo al 22 marzo 2013,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza al fine di ripianare effettivamente l'attuale pianta organica stabilita con il decreto ministeriale citato in premessa.
9/4741/121Saltamartini, Molteni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 prevede un incremento del fondo sociale per occupazione e formazione a seguito della riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia;
    nonostante ben otto provvedimenti di salvaguardia la platea di soggetti esodati colpiti dall'incremento repentino dell'età pensionabile operato con la legge Fornero non è stata ancora tutta tutelata;
    restano, infatti, ancora esclusi circa 6.000 soggetti;
    non sono peraltro stati salvaguardati i lavoratori ex postali,

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse in eccedenza di cui all'articolo 8 per una totale e definitiva salvaguardia di tutti i soggetti ancora esclusi.
9/4741/122Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede interventi vari nel settore del trasporto, spaziando da quello ferroviario a quello stradale e aereo, ma non riserva alcuno spazio al trasporto per vie navigabili interne, non considerando che lo sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario avrebbe ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, oltre a rappresentare un'alternativa sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, al trasporto su gomma (su cui attualmente viaggiano nei nostri territori oltre il 90 per cento dei tonnellaggi);
    la percentuale media europea di merci trasportate via fiume si aggira intorno al 10 per cento, mentre nel nostro Paese sono solo lo 0,1 per cento di quelle complessive, sebbene possiamo contare sui circa 700 chilometri del Po e relativi canali, in un bacino di circa 74 mila chilometri quadrati;
    l'Unione europea ha inserito il Po e i suoi canali tra i dieci corridoi chiave della rete transeuropea dei trasporti 2014-2020 ed entro fine anno il fiume sarà navigabile da Piacenza fino a Chioggia secondo gli standard europei classe V, cioè da imbarcazioni lunghe 100 metri e larghe 11, capaci di portare 1.500 tonnellate di merci, l'equivalente di circa cinquanta tir,

impegna il Governo

a reperire le necessarie risorse per interventi mirati a sviluppare il trasporto di merci per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima, prevedendo investimenti in infrastrutture portuali e, più in generale, in un'industria logistica che colleghi l'intera rete e la renda efficiente, a servizio di tutta la collettività, anche in considerazione delle ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di sostenibilità ambientale ed economica e di crescita dell'occupazione.
9/4741/123Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le MPMI, specie quelle a conduzione familiare, devono affrontare oggi una sfida importante legata al cambiamento strutturale imposto dai mutamenti tecnologici e dall'avvento della quarta rivoluzione industriale;
    le MPMI potrebbero trarre da tali mutamenti una grande opportunità sviluppo; in questa fase sarebbe utile sostenere quei processi che puntino ad un ricambio generazionale all'interno delle aziende che intendano innovarsi nel loro processo produttivo;
    nel solo segmento dimensionale «micro» dell'intero comparto industriale, la partecipazione degli imprenditori e dei loro familiari all'attività di impresa supera il 50 per cento del totale degli addetti;
    da una analisi dei dati relativi alle imprese familiari e ai passaggi generazionali emerge tuttavia che appena il 31 per cento di tali imprese arriva in salute alla seconda generazione e soltanto il 15 per cento alla terza. Molto spesso per rilanciare queste aziende basterebbero investimenti in grado di introdurre elementi innovativi nel processo di produzione e di gestione aziendale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per favorire il ricambio generazionale all'interno delle MPMI, sostenendole, in questa difficile fase di transizione, verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata.
9/4741/124Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, comma 1, rifinanzia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    dal 2013 è operativa la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» del Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzata alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili;
    le risorse non appaiono tuttavia idonee a sostenere l'accesso al credito di tali imprese rappresentando questo un elemento di ostacolo alla crescita del settore;
    le imprese femminili rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano; negli ultimi sette anni si sono costituite circa 554 mila imprese femminili, attive in tutti i settori economici del Paese, in primo luogo nel terziario e precisamente nel turismo e nella ristorazione, dove sono occupate circa 64 mila imprese, la maggior parte delle quali gestite da giovani donne,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative volte a favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.
9/4741/125Attaguile, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;
    la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;
    sarebbe opportuna un'iniziativa volta a tutelare le piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio,

impegna il Governo

ad adottare specifiche iniziative per il sostegno degli esercizi commerciali di vicinato ubicati nei centri urbani dei piccoli comuni.
9/4741/126Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 42, commi 3 e seguenti, ha istituito i consorzi per l'internazionalizzazione, prevedendo in loro favore specifici contributi per la copertura del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;
    lo strumento consortile bene si adatta a rappresentare gli interessi delle piccole e medie imprese supportandole nella loro promozione all'estero, a tutela del « made in Italy» e delle produzioni locali;
    le risorse stanziate in favore dei consorzi appaiono tuttavia esigue rispetto al crescente numero di imprese che si internazionalizzano e alle finalità che la legge intende perseguire,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse che si rendono necessarie per sostenere le attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
9/4741/127Invernizzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il 31 luglio 2017 è stato approvato in via definitiva la legge n. 119 del 2017, di conversione con modificazioni del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»;
    tale legge ha dichiarato obbligatorie, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni le seguenti 10 vaccinazioni: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B, anti-pertosse, anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite ed anti-varicella;
    l'assolvimento dei suddetti obblighi vaccinali costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia;
    ribadendo l'utilità delle vaccinazioni quale strumento di prevenzione di alcune patologie infettive, stabilire obblighi sanitari è un atto che richiede da parte del legislatore la massima cautela ed il massimo equilibrio giuridico, in quanto occorre cercare di realizzare il giusto bilanciamento tra la libertà delle scelte personali e la necessità di salvaguardia della sicurezza sanitaria del resto della popolazione;
    l'approccio più adeguato sarebbe stato quello di garantire la libertà di scelta da parte dei genitori unita ad una condivisione di notizie ed informazioni con i pediatri, in una prospettiva di fiducia e comunicazione efficace ed aperta, in grado di garantire ai genitori gli strumenti per una scelta consapevole,

impegna il Governo

a predisporre le opportune modifiche normative affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di servizio né di continuità educativa, nel rispetto dei dettami della Costituzione.
9/4741/128Altieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17, comma 1, ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, dispone l'assegnazione al Soggetto Attuatore, di 27 milioni di euro per l'anno 2017;
    il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., Invitalia, quale società in house dello Stato;
    la relazione illustrativa del decreto-legge afferma che in previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due tranche, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana. Si riferisce che le risorse per il 2017 occorrono per l’«urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo»;
    sul sito di Invitalia, nella sezione «Rilancio bagnoli», è disponibile il testo del Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, il quale indica, tra l'altro, gli interventi previsti e il quadro delle fonti di finanziamento, facendo riferimento all'Accordo di programma del 16 aprile 2015;
    in merito alle risorse già assegnate negli ultimi anni, l'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2015, ha previsto l'immediato trasferimento al soggetto attuatore Invitalia della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2015;
    con il decreto-legge n. 210 del 2015 (proroga di termini in materia ambientale) articolo 11-bis comma 2, è stato previsto che, entro 30 giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, le risorse residue dei fondi stanziati per il Sin Bagnoli Coroglio ed erogati al comune di Napoli non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge in parola, siano destinate al finanziamento dei medesimi interventi secondo gli indirizzi della Cabina di regia; tali risorse ammontano in 42.085.533 euro, secondo quanto indicato nel programma disponibile on line sul sito di Invitalia;
    la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 50, ha stanziato risorse per proseguire le bonifiche dei SIN contaminati dall'amianto disciplinate in un piano specifico sulla base dei fabbisogni richiesti al tempo, stanziando la somma di 10.492.726,00 euro – come indicata dal Programma citato – per la bonifica dell'area ex eternit di Bagnoli, da trasferire al comune a fronte di approvazione del relativo progetto di bonifica,

impegna il Governo

ad informare le Commissioni parlamentari competenti per materia, in merito agli interventi già realizzati per la bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio e alle relative risorse finanziarie utilizzate, alle risorse a disposizione e agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana in programmazione, nonché in merito alle risorse occorrenti ai fini del completamento delle attività e alla quota parte di finanziamenti di competenza statale.
9/4741/129Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    come previsto dalla legislazione i comuni hanno anticipato per conto dello Stato le spese di funzionamento (sezioni distaccate e/o tribunali) ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, che ne prevedeva il rimborso. Successivamente la legge di stabilità del 2015 (commi 526-530, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha radicalmente modificato la questione attribuendo dal 1o settembre 2015 gli oneri in questione in carico al Ministero della giustizia;
    i comuni hanno ottenuto un rimborso molto parziale delle spese sostenute fino al 2015 in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, Tabella D, di quanto speso, e rimarrebbero pertanto a carico degli stessi spese ingenti non rimborsate, nei confronti di tutti i comuni sede delle 220 sezioni distaccate o sezione di Tribunale soppresse,
impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa atta a modificare la legislazione vigente affinché si possa provvedere alla refusione delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede dei soppressi uffici giudiziari, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, in misura almeno pari a quanto previsto dalla precedente legislazione di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, nonché a stabilire un numero di rate di rimborso annuali congruo e comunque non superiori a cinque.
9/4741/130Molteni, Palese.


   La Camera,

   premesso che:
    nel provvedimento in esame, si estende ulteriormente lo split payment anche alle società partecipate. Lo split payment (introdotto con la stabilità 2015 ed esteso a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione con la manovra correttiva 2017) prevede che le Pubbliche amministrazioni paghino i propri fornitori di beni e servizi al netto dell'IVA;
    ciò genera, da un lato, una riserva di liquidi per lo Stato che incassa immediatamente l'IVA, mentre dall'altro lato crea enormi problemi di liquidità per imprese e professionisti;
    l'introduzione di questo strumento ha già implicato forti criticità per le imprese fornitrici della Pubblica amministrazione che, già provate dagli anni di crisi, hanno avuto più problemi di liquidità rispetto alle restanti altre che non lavorano con il settore pubblico, creando di fatto un trattamento diverso per fattispecie giuridiche uguali;
    le disposizioni lasciano quindi dei dubbi riguardo al rimborso dell'eccedenza a favore dei fornitori interessati, poiché coloro che lavorano prevalentemente con le pubbliche amministrazioni si ritrovano in una costante situazione di credito Iva,

impegna il Governo

a prevedere, per il meccanismo dello split payment, delle specifiche disposizioni che impongano, in capo alle Pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rimborso o compenso dell'imposta sul valore aggiunto secondo norme che stabiliscano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la disponibilità di liquidi agli operatori economici, in modo da non produrre effetti negativi sui flussi di cassa.
9/4741/131Giancarlo Giorgetti, Busin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel primo anno di applicazione della legge quadro sulle missioni internazionali delle Forze Armate sono emersi significativi problemi;
    fra le maggiori difficoltà affiorate vi è la difficoltà di coprire il gap che continua a manifestarsi tra risorse allocate alle missioni ed effettive necessità finanziarie;
    a causa del venir meno del meccanismo che prevedeva la presentazione di successivi decreti-legge nel corso dell'anno, con indicazione delle coperture indispensabili, è in particolare divenuto più complesso intervenire a colmare le lacune,

impegna il Governo

ad adeguare progressivamente le dotazioni del Fondo per il finanziamento delle missioni alla media di spesa dei tre anni precedenti.
9/4741/132Picchi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame dell'Assemblea sono presenti delle misure molto opportune con le quali si conta di rendere meno oneroso l'ammodernamento dei mezzi a disposizione del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera;
    ritenendo primo ed essenziale compito delle Capitanerie il controllo ed i respingimenti dei flussi migratori irregolari che raggiungono le nostre coste,

impegna il Governo

a privilegiare nell'allocazione dei fondi disponibili al Corpo delle Capitanerie di porto i progetti di acquisizione di equipaggiamenti più utili al monitoraggio e ai respingimenti dei flussi migratori irregolari.
9/4741/133Pagano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 148 del 2017 in materia fiscale reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;
    premesso che il decreto-legge in questione si inquadra nell'ambito delle iniziative urgenti connesse alla stabilizzazione della finanza pubblica e prevede interventi di notevole importanza e strettamente connessi all'imminente legge di bilancio;
    in particolare il provvedimento in esame all'articolo 15, comma 1-bis, introdotto al Senato, dispone l'esclusione dal parere parlamentare degli aggiornamenti dei contratti di programma che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, formulando, altresì, una definizione di «modifiche sostanziali» che rende improbabile la necessità di acquisire in futuro le pronunce delle Commissioni parlamentari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere il comma 1-bis del citato articolo 15, ovvero modificarlo introducendo la previsione che le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di programma citati nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, salvo che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti che siano esclusivamente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedimenti di legge, per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento.
9/4741/134Fauttilli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, prevede, tra l'altro, l'avvalimento da parte di Anas del patrocinio dell'Avvocatura di Stato;
    l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni della società ANAS S.p.A.;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare, con decorrenza dalla data di trasferimento delle azioni di Anas S.p.A. a Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., il regime relativo al patrocinio legale delle predette società, sopprimendo il secondo periodo dell'articolo 7, comma 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in materia di avvalimento da parte di Anas del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
9/4741/135Fanucci, Carloni.


   La Camera,
   premesso che:
    è in sede di discussione del disegno di legge A.C. 4741 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie»;
    il citato provvedimento rafforza le previsioni per sostenere la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, prevedendo, nell'ambito degli articoli 2 e 2-bis, la proroga al 31 dicembre 2018, nei comuni colpiti da tali eventi sismici, del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e la proroga al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una zona rossa. Inoltre stabilisce che, nei predetti comuni, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, oltre alle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, riprendono a decorrere dal 1o giugno 2018;
    tantissime sono le denunce da parte degli abitanti dei comuni danneggiati per i gravi ritardi sul fronte della ricostruzione e dell'assegnazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza;
    secondo i dati dell'Osservatorio per la ricostruzione di Fillea-Cgil e Legambiente a fronte di 3.570 casette richieste, da 43 comuni sui 140 danneggiati, ne sono state consegnate 995 (27,87 per cento);
    al 26 ottobre 2017, la Protezione civile calcola che sono 6.486 le persone assistite, di cui 4.652 vivono in albergo, gli altri nei container o negli alloggi realizzati dopo i terremoti del 1997 e del 2009;
    numerose sono le aziende danneggiate: solo in Umbria sono 192 su 285 verificate. Dopo un anno, soltanto ora sono stati sbloccati i fondi del danno indiretto ma il prossimo 31 dicembre scadrà, per le imprese del cratere, la cassa integrazione. Inoltre, le risorse previste sono quasi tutte riconducibili al «de minimis», cioè ad un tetto massimo di 200 mila euro, cui servirebbe derogare per evitare che soltanto alcuni interventi vengano effettuati. Infine, l'articolo 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedeva finanziamenti agevolati a tasso zero fino a 30 mila euro per le Pmi mai attivati;
    ritardi notevoli si sono accumulati anche nella ricostruzione delle scuole: delle 108 previste dai due piani straordinari approvati dal Commissario, soltanto una è stata realizzata e un'altra è in costruzione. Dei 18 edifici scolastici da ricostruire entro l'inizio dell'anno scolastico in corso, con i 110 milioni di euro a carico dello Stato, i lavori sono iniziati soltanto nella primaria «Romolo Capranica» di Amatrice;
    il 4 agosto 2017 Invitalia ha pubblicato un secondo «avviso esplorativo» e ora sono 1.119 le aziende interessate ma non c’è stata alcuna aggiudicazione;
    a questi edifici, in base al secondo programma straordinario, se ne sono aggiunti altri 87, con uno stanziamento complessivo di 231.038.692, cui committenti, a differenza delle 18 scuole inserite nel primo programma, sono comuni e province. Invitalia dovrà svolgere le gare di appalto ma, ad oggi, non c’è alcun bando;

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame e a valutare l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative, di velocizzare l’iter di assegnazione della Sae, sbloccare gli aiuti già previsti all'articolo 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 per le piccole e medie imprese, accelerare il programma di ricostruzione.
9/4741/136Bueno, Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo di legge in esame dispone all'articolo 9 l'incremento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione;
    si ricorda che Fabriano ricade all'interno del cosiddetto «cratere» del sisma 2016 che ha colpito il Centro Italia. Inoltre, i dati della disoccupazione del comprensorio Fabrianesi hanno toccato quota 5.025 disoccupati, 2.794 donne e 2.231 uomini in cerca di lavoro su una popolazione residente di 31.200 abitanti;
    considerando la popolazione attiva, fra i 14 e i 65 anni, la percentuale di disoccupati sfiora il 30 per cento, se, si aggiungono i lavoratori in mobilità, tale percentuale sfiora la soglia dei 6 mila iscritti al centro per l'impiego. Considerando il comprensorio fabrianese (Cerreto d'Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico), si sale a 8.288 disoccupati (dati di marzo 2017);
    negli ultimi 7 anni il Governo ha aperto e chiuso 2 tavoli di crisi industriale nell'area del Fabrianese che riguardano rispettivamente le aziende Ex Antonio Merloni ora JP Industries e la Ex Indesit ora Whirpool, che però non hanno ancora portato a nessuna soluzione a medio lungo termine, ma anzi non sembrano neanche essere rispettati gli accordi presi in quelle sedi;
    alla già precaria situazione industriale si aggiunge la crisi della Azienda Tecnowind, azienda che produce cappe aspiranti. Quest'ultima, il 26 ottobre scorso ha ufficialmente aperto la procedura di mobilità per 140 operai su 248 complessivi. Da quella data sono partiti i 75 giorni di tempo per arrivare a un accordo, i primi 45 giorni con incontri sindacali. Gli ultimi 30 con trattative istituzionali. Se non si arrivasse a un'intesa, la proprietà di Tecnowind avrà 120 giorni per procedere ai licenziamenti;
    altro problema industriale in corso nel territorio Fabrianesi riguarda le Cartiere del gruppo Fedrigoni, oltre alla perdita di una grossa commessa di carta moneta dall'India, da fonti di stampa si apprende che: «è previsto il dimezzamento della produzione dell'Euro nello stabilimento di Fabriano delle Cartiere del gruppo Fedrigoni, a seguito della scelta della BCE di riposizionare il 50 per cento della produzione stessa in una cartiera francese che provocherebbe ulteriori esuberi». Attualmente ancora non sono chiari i motivi e i presupposti giuridici di tale scelta da parte della BCE nonché delle modalità di attivazione delle procedure di appalto riguardanti la predetta fornitura e le precedenti forniture ed il ruolo di Banca d'Italia in questa situazione;
    queste quattro crisi potrebbero portare ad un aumentare di più di 1500 disoccupati (non considerando l'indotto) ai 8288 disoccupati già presenti nel comprensorio fabrianese;
    il comprensorio Fabriano, Gaifana/Nocera Umbra, Matelica (Macerata), Sassoferrato (Ancona), Ancona rientra nell’«Area di crisi industriale complessa» stabilita dal Ministero dello sviluppo economico attraverso gli Accordi di Programma e Protocolli di Intesa per lo sviluppo e la riconversione di aree industriali: Fabriano, Gaifana/Nocera Umbra, Matelica (Macerata), Sassoferrato (Ancona), Ancona. Purtroppo l'accordo di programma per la reindustrializzazione delle aree in crisi del Gruppo A. Merloni non sta avendo successo, mentre l'accordo di programma per la crisi della ex Indesit è in scadenza e non è ancora chiaro il rispetto delle clausole dello stesso, anche a fronte delle recenti notizie di un calo della produzione nello stabilimento di Melano a Fabriano (An) e quindi sul futuro dei dipendenti,

impegna il Governo:

   a riattivare presso il Ministero dello sviluppo economico e di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, col coinvolgimento pieno di istituzioni, amministrazioni locali, rappresentanze di categoria, sindacali e imprenditoriali, tavoli di vertenza per risolvere le suddette problematiche;
   ad attivare un tavolo nazionale col coinvolgimento pieno di istituzioni, amministrazioni locali, rappresentanze di categoria, sindacali per rifinanziare, riprogrammare, modificare ed ampliare l'accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo A. Merloni del 19 marzo 2010 in vista delle ulteriori crisi aziendali;
   sollecitare e incentivare gli uffici periferici del Governo per promuovere celermente incontri tra i vari attori, amministrazioni locali, rappresentanze di categoria, sindacali e imprenditoriali, delle premesse vicende, volti al mantenimento dei posti di lavoro nel comprensorio fabrianese.
9/4741/137Terzoni, Ciprini, Gallinella.