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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 26 ottobre 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Ddl n. 4652 – Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

Tempo complessivo: 19 ore, di cui:
• discussione generale: 9 ore;
• seguito dell'esame: 10 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 31 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 31 minuti (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 39 minuti 6 ore e 39 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 20 minuti 1 ora e 29 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 53 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 32 minuti 40 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 31 minuti 34 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 34 minuti 29 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti 24 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 31 minuti 23 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 30 minuti 22 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 32 minuti 27 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti 21 minuti
 Misto: 35 minuti 37 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 11 minuti 11 minuti
  Direzione Italia 8 minuti 8 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 5 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti 5 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 4 minuti 4 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 2 minuti 2 minuti

Ddl n. 4505-B – Legge europea 2017

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
• discussione generale: 9 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 31 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 41 minuti (con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 39 minuti 2 ore e 59 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 20 minuti 41 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 24 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 32 minuti 18 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 31 minuti 15 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 34 minuti 13 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti 11 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 31 minuti 10 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 30 minuti 10 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 32 minuti 12 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti 9 minuti
 Misto: 35 minuti 16 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 11 minuti 3 minuti
  Direzione Italia 8 minuti 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 2 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 4 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-01716 e abb. – Iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 24 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 21 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 16 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 16 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 15 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 14 minuti
 Misto: 22 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 5 minuti
  Direzione Italia 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 16 ottobre 2017.

Doc. XXII, n. 80 - Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito

Discussione generale: 7 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 16 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 34 minuti
 Partito Democratico 33 minuti
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 30 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 30 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 30 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 30 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 30 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 30 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti
 Misto: 30 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 8 minuti
  Direzione Italia 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

Ddl di ratifica n. 4461, 4462, 4463 e 4464

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 12 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 28 minuti
 Partito Democratico 18 minuti
 MoVimento 5 Stelle 11 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 8 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 7 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 6 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 5 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 5 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 4 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 4 minuti
 Misto: 14 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 2 minuti
  Direzione Italia 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

Pdl n. 2305-A/R e abb. – Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 12 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 13 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 37 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 29 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 25 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 20 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 19 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 19 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 18 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 17 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 17 minuti
 Misto: 26 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 7 minuti
  Direzione Italia 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

Pdl n. 1041 – Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
• discussione generale: 8 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 52 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 3 ore e 48 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 1 ora e 3 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 27 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 32 minuti 21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 31 minuti 18 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 31 minuti 14 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti 14 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 31 minuti 14 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 31 minuti 13 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 30 minuti 13 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti 12 minuti
 Misto: 31 minuti 19 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 9 minuti 5 minuti
  Direzione Italia 7 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 2 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 3 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-01683 – Iniziative volte a superare le criticità della normativa in materia di prevenzione vaccinale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 24 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 21 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 16 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 16 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 15 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 14 minuti
 Misto: 22 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 5 minuti
  Direzione Italia 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Ddl di ratifica n. 4465, 4466, 4467 e 4468

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 12 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 28 minuti
 Partito Democratico 18 minuti
 MoVimento 5 Stelle 11 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 8 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 7 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 6 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 5 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 5 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 4 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 4 minuti
 Misto: 14 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 2 minuti
  Direzione Italia 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

Mozione n. 1-01738 e abb. – Iniziative in relazione al progetto di Addendum alle linee guida della Banca centrale europea in materia di crediti deteriorati

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 24 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 21 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 16 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 16 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 15 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 14 minuti
 Misto: 22 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 5 minuti
  Direzione Italia 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Li berali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 ottobre 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Coppola, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Latronico, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Polverini, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Taglialatela, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zampa.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 ottobre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARTELLI ed altri: «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie» (4708);
   LUIGI GALLO: «Disposizioni concernenti il finanziamento delle scuole private paritarie» (4709).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 25 ottobre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

  CIRIELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo» (Doc. XXII, n. 83).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Fabbri:
   ANTEZZA ed altri: «Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta» (141);
   GASPARINI ed altri: «Norme per l'elezione del sindaco e del consiglio delle città metropolitane» (2673);
   D'OTTAVIO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione del sindaco metropolitano» (4563).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  BENI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico» (4706) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 26 ottobre 2017, ha inviato – ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva 14 giugno 2016 – la relazione sull'attività svolta dalla Commissione medesima.
  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII-bis, n. 14).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale per l'esercizio 2018 – Aggiornamento dei fabbisogni stimati relativi alle spese agricole e altri adeguamenti (riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, agenzie e spese amministrative) (COM(2017) 615 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi degli Stati membri per il 2017, il 2018 e il 2019 e previsione non vincolante per gli anni 2020 e 2021 (COM(2017) 622 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (COM(2017) 623 final), corredata dal relativo allegato – Elenco completo di azioni (COM(2017) 623 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 (COM(2017) 625 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 625 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (COM(2017) 633 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazioni concernenti nomine di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 16 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente la designazione della professoressa Lucia Serena Rossi e del professor Giovanni Pitruzzella quali candidati italiani alle cariche rispettivamente di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Atella (Potenza), Forino (Avellino), Manduria (Taranto) e Seregno (Monza-Brianza).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

  La Presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 24 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della regione di scioglimento del consiglio comunale di Gesturi (Sud Sardegna).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE E IL RIORDINO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI AD USO TURISTICO-RICREATIVO (A.C. 4302-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PIZZOLANTE ED ALTRI; DE MICHELI ED EPIFANI; ABRIGNANI ED ALTRI; NASTRI (A.C. 2142-2388-2431-3492)

A.C. 4302-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e al principio del legittimo affidamento, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;
   b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;
   c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti;
   d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;
   e) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle imprese del settore;
   f) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, con un minimo di tre, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico-ricreativo;
   g) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;
   h) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati nei propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa;
   i) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
   l) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa e assicurando in ogni caso la trasmissione di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e sulla loro consistenza al Sistema informativo del demanio marittimo;
   m) definire le nozioni di facile e di difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari.

  2. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDANTIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2050.
1. 63. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2050».
1. 64. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2030.
1. 65. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio, Palese.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
1. 66. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: stabilire aggiungere le seguenti:, in armonia con la normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
  dopo le parole:
durata delle concessioni aggiungere le seguenti: per finalità turistico ricreative;

  aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;
1. 71. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: adeguati limiti fino alla fine della lettera con le seguenti: che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega.
1. 72. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: durata delle concessioni aggiungere le seguenti:, comunque non superiore agli otto anni,
1. 316. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: durata delle concessioni, aggiungere le seguenti:, differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti,.
1. 77. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: entro i quali fino a: comunque da con le seguenti: che comunque non possono avere durata superiore ai tre anni, entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni devono disporre che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di.
1. 73. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni aggiungere le seguenti: di concerto con i comuni.
1. 80. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali interessati,
1. 81. Paglia, Fassina, Civati, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da assicurare aggiungere le seguenti: almeno l'ammortamento dei relativi investimenti ed.
1. 82. Paglia, Fassina, Civati, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: le regioni possono disporre fino alla fine della lettera con le seguenti: ciascun operatore economico, ivi comprese le società da esso controllate e le società ad esso collegate, possa essere titolare di un numero massimo di due concessioni sull'intero territorio nazionale e di non più di una concessione per regione.
1. 86. Battelli, Colletti, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: possono disporre fino a: comunque da con le seguenti: devono disporre, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di;.
1. 85. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso non superiore a quattro; devono intendersi come medesimo operatore economico non solo la stessa persona fisica ma anche il coniuge non legalmente separato o la persona con cui è unito civilmente o convive stabilmente o i figli minori, le società di cui la stessa persona fisica o il coniuge non legalmente separato o la persona con cui è unito civilmente o convive stabilmente o i figli minori detengano almeno un terzo delle quote.
1. 313. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) stabilire che l'assegnazione delle concessioni di cui alla lettera precedente avvenga previo censimento nazionale, con il concerto degli enti locali e regionali coinvolti, delle strutture e delle attività destinate a regime concessorio demaniale nelle zone marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire i criteri di economicità del regime di accesso alle concessioni, valutare la politica d'investimento, i criteri di sostenibilità economica delle strutture destinate a regime concessorio e garantire la trasparenza e la tutela degli interessi pubblici;
1. 88. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) prevedere come cause immediate di decadenza della concessione l'accertata violazione di norme in materia di lavoro ed il mancato rispetto degli obblighi fiscali;
1. 90. Paglia, Fassina, Civati, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca.
1. 91. Ricciatti, Ferrara.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: dovute con la seguente: appropriate.
1. 500. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: solo nel caso di gravi e comprovati motivi di impedimento e di affidamento dell'attività in gestione previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva ed oggettivi del subentrante.
1. 97. Vallascas, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di trenta anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;.
1. 100. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
1. 102. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per l'applicazione della disciplina di riordino fino alla fine della lettera con le seguenti: entro il quale gli enti gestori possono procedere all'applicazione della disciplina di riordino e quindi ad avviare le procedure di evidenza pubblica.
1. 106. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per l'applicazione della disciplina di riordino fino alla fine della lettera con le seguenti: non superiore a 10 anni da stabilirsi tenuto conto degli investimenti opportunamente documentati effettuati dal concessionario.
1. 107. Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: fissando ad almeno trenta anni la durata delle concessioni in essere, in armonia con la normativa attualmente vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea.
1. 112. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto degli investimenti effettuati e documentati e del relativo ammortamento.
1. 323. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché il rispetto della tutela del legittimo affidamento vantato dal titolare dell'autorizzazione che, di fronte alla legittima aspettativa del rinnovo dell'autorizzazione medesima, ha effettuato i relativi investimenti.
1. 303. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: concessori fino a: con un minimo di tre con le seguenti: delle concessioni ad uso turistico-ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie,

  Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti:, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
1. 121. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di valori tabellari con le seguenti: dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
1. 122. Paglia, Fassina, Civati, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti: e dei Comuni che sostengono le spese di gestione amministrativa del demanio marittimo.
1. 135. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di propria competenza garantendone il posizionamento tra uno stabilimento e l'altro;
1. 137. Vacca, Battelli, Simone Valente, Spessotto, Benedetti, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano una quota dell'arenile per garantire l'ingresso dei bagnanti con animali domestici;
1. 138. Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: tali dati aggiungere la seguente: anche.
1. 302. Pisicchio, Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera l), dopo la parola: rafforzamento aggiungere le seguenti: ed aggiornamento tecnologico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: per una migliore efficacia delle finalità previste dalla presente norma sono individuate e apportate le risorse finanziarie necessarie a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
1. 144. Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
  l-bis) prevedere obbligatoriamente un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento del valore degli investimenti, dei beni aziendali e della stabilita indennità per l'attività svolta in forza della concessione scaduta, a garanzia della messa a disposizione di tale valore a favore del precedente concessionario prima della stipula del nuovo provvedimento concessorio.
1. 163. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
  l-bis) prevedere che, nelle more del rafforzamento ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo previsto nella lettera l), entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, i concessionari inviino su un modulo semplificato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti al sistema informativo del demanio marittimo tramite posta certificata i dati tecnici della concessione demaniale in gestione o ottenuta e gli investimenti migliorativi, comprovata da idonea documentazione, pena l'esclusione della gara o del beneficio transitorio o decadenza della concessione ottenuta.
1. 165. Spessotto, Benedetti, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: facile e di difficile rimozione dei beni con le seguenti: «facile sgombero o rimozione» e di «difficile sgombero o rimozione» di opere, impianti e attrezzature.
1. 501. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che in caso di incameramento allo Stato delle opere, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, possa essere richiesta dal concessionario uscente la liquidazione del valore delle stesse al netto dell'ammortamento, ferma sempre restando la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
1. 310. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  n) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;
1. 153. Galgano, Menorello, Catalano, Mazziotti Di Celso, Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  n)
prevedere che le procedure di affidamento di beni demaniali non oggetto di precedenti concessioni contemplino anche un congruo punteggio per soggetti partecipanti che siano stati titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non siano aggiudicatari, per i medesimi beni, di nuove concessioni derivanti da procedimenti selettivi svolti in attuazione della normativa delegata.
1. 309. Menorello, Galgano, Catalano, Mazziotti di Celso.

  Sopprimere il comma 2.
1. 305. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e agli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, preposti a servizi di pubblico interesse.
1. 320. Brandolin.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
1. 306. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: dei commi 1 e 4 con le seguenti: del comma 1.
1. 171. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, sostituire le parole:
commi 1 e 5 con le seguenti: comma 1;
   comma 2, sostituire le parole:
commi 1 e 5 con le seguenti: comma 1.
1. 173. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 5, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: del primo.
1. 321. Brandolin.
(Approvato)

A.C. 4302-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.

  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Sopprimerlo.
2. 1. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Sopprimere il comma 1.
2. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Sopprimere il comma 2.
2. 4. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. 5. Vallascas, Battelli, Simone Valente, Fantinati, Sibilia, Vacca.

A.C. 4302-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, si pone come obiettivo principale quello di favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-ricreativa e di innovare il settore balneare, che rappresenta il comparto turistico più importante;
    il provvedimento, che affronta una materia complessa, più volte rinviata, che non ha reso nel corso degli ultimi anni un quadro normativo di riferimento chiaro e definito, (spesso in contrasto nel rapporto dell'ordinamento comunitario) risulta necessario per uniformare la disciplina italiana alle linee guida europee, in particolare per stabilire specifiche modalità di affidamento, al fine di rispettare i principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di promozione e di valorizzazione dell'attività imprenditoriale e di tutela degli investimenti;
    all'interno del suesposto quadro, il testo in esame, non contempla misure volte a dirimere i contenziosi in essere relativi alla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo;
    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia come diverse regioni stanno legiferando in maniera diversa e opposta invadendo una competenza statale in quanto, per le importanti ripercussioni di ordine giuridico sui concessionari di beni demaniali, questa materia rientra in quella riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione relativo all'ordinamento civile;
    la regione Puglia ad esempio, attraverso la legge 10 aprile 2015, n. 17, articolo 14, comma 14, ha stabilito che per opera di «facile rimozione» va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso;
    a tal fine, il massimo organo tecnico dello Stato, ovvero il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha evidenziato che, in base alla attuale evoluzione intervenuta negli ultimi anni, sia nell'uso di nuovi materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi, risulta ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente la facile o la difficile rimozione di un manufatto;
    la necessità di migliorare il quadro legislativo, attraverso un coordinamento di norme volte alla definizione di opere di facile o difficile rimozione, risulta pertanto ad avviso del sottoscrittore del presente atto, urgente e necessario, al fine di garantire una legiferazione del settore, basata su una durata delle concessioni proporzionata all'entità degli investimenti, nonché a salvaguardare gli stessi investimenti, evitando al contempo contenziosi con l'erario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nei prossimi provvedimenti legislativi, di introdurre una norma ad hoc, volta a consentire un accordo tra il concedente e concessionario in merito alla destinazione delle opere realizzate sull'area demaniale, attraverso una modifica all'articolo 49 del codice della navigazione, stabilendo in particolare, che siano assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione in pristino dell'area demaniale concessa in un periodo massimo di novanta giorni.
9/4302-A/1Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una delega al Governo alla revisione e al riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea;
    le norme in esame, come modificate in sede referente, indicano (articolo 1, comma 1) i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma, tra i quali si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1 chiarisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkenstein), che consente agli Stati membri di tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione del prestatore del servizio, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale, conformi al diritto comunitario. Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Si prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive;
   l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad assicurare che la nuova disciplina di riordino del settore delle concessioni demaniali marittime sia preventivamente notificata alla Commissione europea, anche al fine di garantirne la conformità con la disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato.
9/4302-A/2Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-ricreativa;
    nell'articolo 1 vengono elencati i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, disponendo le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali finalizzata alla salvaguardia delle caratteristiche e delle specificità proprie di ogni regione, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali, di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, nonché di libertà di stabilimento, mediante procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
    il Governo è, infine, delegato alla revisione dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari che consentano di superare le criticità insorte in relazione all'individuazione delle opere di facile o di difficile rimozione, situazione che ha dato luogo a un notevole contenzioso,

impegna il Governo

a riconoscere e tutelare il principio del legittimo affidamento per le attuali imprese balneari a promuovere una ricognizione su scala nazionale della disponibilità della risorsa spiaggia a definire con certezza il superamento dei valori OMI per i canoni cosiddetti pertinenziali.
9/4302-A/3Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo più di 8 mesi dalla presentazione alle Camere, quest'Assemblea si accinge ad approvare la legge delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo;
    si tratta di un provvedimento importante per alzare il livello di trasparenza e concorrenza all'interno di un settore regolato da una normativa interna più volte contestata a livello comunitario, come ricordato anche dalla relazione introduttiva al disegno di legge del Governo;
    già con la legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) infatti veniva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione e il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime;
    per questo motivo venne archiviata la procedura d'infrazione, avvenuta con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012, ma il termine per l'esercizio della prevista delega al Governo spirò inutilmente il 17 aprile 2013;
    nel frattempo con l'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito con il parere contrario del Governo, il termine di durata delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
    il 14 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla compatibilità di tale proroga con la normativa europea;
    la Corte ha stabilito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che «osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati»,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza al fine di assicurare l'approvazione definitiva del provvedimento in esame entro la fine della legislatura e attivare immediatamente dopo l'approvazione un tavolo interministeriale per un effettivo esercizio della delega, anche prima dei termini previsti, anche al fine di evitare il rischio di nuove procedure di infrazione.
9/4302-A/4Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;
    tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;
    al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;
    gli imprenditori del settore turistico-ricreativo, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa,

impegna il Governo

a tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.
9/4302-A/5Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo;
    tra i criteri di delega è stato introdotto un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;
    durante il suddetto periodo transitorio andranno anche regolamentati gli effetti giuridici degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle imprese del settore;
    tale formulazione non contiene adeguati livelli di protezione nei confronti delle attuali imprese balneari, le quali confidando sul rinnovo della propria autorizzazione hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti, e che stentano a riprendere pienamente l'attività;
   considerato inoltre che:
    al fine di garantire maggiore uniformità rispetto alle situazioni pregresse, il Governo è delegato anche a rideterminare la misura dei canoni concessori e delle pertinenze;
    attualmente la stima dei canoni pertinenziali si basa sui criteri OMI, per cui i canoni sono esorbitanti da pagare e troppo gravosi per le imprese,

impegna il Governo

   a prevedere un lungo periodo transitorio al fine di verificare con esattezza, attraverso una ricognizione su scala nazionale, la disponibilità della risorsa per nuove iniziative imprenditoriali e di consentire la prosecuzione delle concessioni in essere;
    a rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali superando gli attuali valori OMI, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte di centinaia di imprese del settore balneare.
9/4302-A/6Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
    le disposizioni indicano i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma e definiscono la disciplina procedurale per l'adozione delle norme delegate;
    tra i criteri e i principi direttivi si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la fissazione di adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico; la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in almeno tre categorie; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia,

impegna il Governo

ad adottare un periodo transitorio congruo per permettere agli imprenditori del settore, che nella stragrande maggioranza vivono l'impresa come progetto di vita e fonte di lavoro e non come investimento economico-finanziario, di riorganizzarsi alla luce dei cambiamenti che verranno introdotti nel settore delle concessioni demaniali.
9/4302-A/7Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento, molto atteso tra gli operatori, provvede ad un riordino generale della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo;
    lungo le coste italiane, in particolare in alcune realtà, in particolare negli ultimi anni si è accentuato il fenomeno dell'erosione;
    suddetto fenomeno determinato dai mutamenti climatici nonché dall'attività dell'uomo ha di fatto mangiato chilometri di costa con gravissime ripercussioni anche sul tessuto economico;
    il metapontino risulta essere una delle aree maggiormente esposte al fenomeno;
    sono stati posti in essere alcuni interventi come la collocazione di barriere soffolte per contrastare suddetto fenomeno;
    in questi comprensori sono stati anni difficili per gli operatori di stabilimenti balneari costretti a fare i conti con i danni legati al fenomeno erosivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio della prevista delega, di prevedere particolari misure fiscali, nonché incentivi per l'ammodernamento delle strutture, a sostegno degli operatori presenti nelle aree dal forte impatto del fenomeno erosivo.
9/4302-A/8Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
    l'articolo 1 comma 2 stabilisce che «le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
    i soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;
    la Lega Navale italiana è ente non economico con finalità di promozione sociale che svolge attività di pubblico interesse, promuove iniziative di tutela ambientale e svolge attività culturale diffondendo la conoscenza nautica, la pratica da diporto e l'attività sportiva marinaresca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto concerne l'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 preposti a servizio di pubblico interesse, sia prestata specifica attenzione alla tutela della Lega Navale italiana, anche allo scopo di garantire continuità nel servizio.
9/4302-A/9Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;
    tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;
    al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;
    gli imprenditori del settore turistico-ricreativo, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.
9/4302-A/10Fauttilli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
    nel provvedimento vengono sanciti i principi e i criteri direttivi cui è improntata la riforma in esame, tra i quali si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la fissazione di adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico; la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in almeno tre categorie; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia;
    la possibilità che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano rinnovate di volta in volta in modo automatico, per anni, senza una valutazione dei possibili candidati è un metodo che impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati alla gestione del servizio;
    attualmente in Italia le concessioni in essere degli stabilimenti balneari sono state prolungate fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
    questa proroga automatica, senza gara, contrasterebbe con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 2016 che dichiara: «L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.»;

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a favorire una accelerazione dell’iter del provvedimento ai fini di una sua approvazione entro questa legislatura.
9/4302-A/11Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;
    tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;
    al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;
    gli imprenditori del settore turistico-ricreativo, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa,

impegna il Governo

a tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.
9/4302-A/12Ricciatti, Ferrara, Simoni, Epifani, Nicchi, Albini, Fossati, Quaranta, Piras, D'Attorre, Sannicandro, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    in Sardegna sono circa 600 le attività interessate da concessioni demaniali che danno occupazione a circa 4000 addetti tra diretti, indotto e stagionali;
    il provvedimento in esame affida al Governo l'esercizio di una delega per una riforma complessiva del settore superando la fase emergenziale determinata dal susseguirsi di interventi della UE e di sentenze giudiziarie;
    la delega in esame si è resa necessaria per dare certezze agli operatori;
    nelle aree a maggiore vocazione turistica come la Sardegna il provvedimento assume una straordinaria rilevanza;
    l'esercizio della delega va monitorato costantemente per evitare il sorgere di criticità;
    la definizione delle nuove norme e la riforma del settore può essere l'occasione per importanti investimenti di ammodernamento stesso delle strutture maggiormente compatibili con l'ambiente anche in relazione alla normativa regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire nell'ambito dell'esercizio della delega un tavolo permanente di confronto con la Regione Sardegna e gli operatori balneari della regione al fine di tutelare un settore economicamente rilevante per l'economia territoriale con l'obiettivo di promuovere nuovi investimenti nonché una effettiva armonizzazione delle strutture con il piano paesaggistico regionale, salvaguardando i livelli occupazionali.
9/4302-A/13Marrocu.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, debba considerare criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi, tra l'altro, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientali;
    al comma 5 dell'articolo 1 si prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità, prima di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, di presentare alle Camere una relazione che precisi quali siano stati i risultati conseguiti in materia di riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, con particolare riferimento al rispetto del principio di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientali.
9/4302-A/14Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;
    tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;
    al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;
    gli imprenditori del settore turistico-ricreativo confidando, sulla base del contesto normativo nazionale all'epoca vigente ed in epoca anteriore al recepimento della direttiva 2006/123/CE ed anteriore anche alla scadenza del termine indicato per il recepimento medesimo, sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa;
    in ogni caso è necessario adeguatamente valutare se ed in quale misura la risorsa naturale, ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 12, sia effettivamente scarsa,

impegna il Governo

alla definizione di un periodo transitorio idoneo alla verifica della scarsità della risorsa nonché alla effettiva tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle imprese (anche a carattere familiare) che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.
9/4302-A/15Massa, Mariani, Fusilli, Capone, Vazio, Benamati, Di Lello, Bargero, Zardini, D'Incecco, De Menech, Moretto, Giacobbe, Scuvera, Vico, Camani, Taranto, Becattini, Impegno, Montroni, Martella, Donati, Bini, Peluffo, Cani, Palese, Iacono.


   La Camera,
   premesso che:
    lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione dispongono apposite competenze in materia di demanio;
    le Leggi regionali 7 gennaio 1977, n. 1, e 13 novembre 1998, n. 31 disciplinano la materia competente;
    il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ha approvato il Regolamento per l'esecuzione del precitato Codice della Navigazione (di seguito, per brevità, CdN);
    con l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 è stata disposta la delega alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
    il decreto interministeriale 23 marzo 1989 identifica, ai sensi del precitato articolo 46, le aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega;
    particolare attenzione sulla materia va posta su decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, in particolare l'articolo 19;
    il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, reca disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
    con il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, sono stati conferiti alla Regione ed agli Enti Locali della Sardegna le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2007;
    la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007) ha modificato la precitata legge n. 494 del 1993, relativamente alla misura dei canoni demaniali;
    la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione dei decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, concernente «norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997»;
    a norma dell'articolo 40 della precitata legge regionale permangono in capo all'Amministrazione regionale:
     a) la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni;
     b) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
     c) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale,

impegna il Governo:

   a prevedere norme che, in virtù della condizione insulare della Sardegna e delle richiamate norme statutarie di rango costituzionale, garantiscano la massima tutela delle prerogative regionali in materia di governo del territorio e concessioni demaniali;
   ad ampliare le prerogative del regioni insulari in materia di governo demaniale tutelando le competenze costituzionali e le legittime aspirazioni di autogoverno dei processi economici legati alle attività di cui alla legge in approvazione.
9/4302-A/16Pili, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione dispongono apposite competenze in materia di demanio;
    le Leggi regionali 7 gennaio 1977, n. 1, e 13 novembre 1998, n. 31 disciplinano la materia competente;
    il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ha approvato il Regolamento per l'esecuzione del precitato Codice della Navigazione (di seguito, per brevità, CdN);
    con l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 è stata disposta la delega alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
    il decreto interministeriale 23 marzo 1989 identifica, ai sensi del precitato articolo 46, le aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega;
    particolare attenzione sulla materia va posta su decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, in particolare l'articolo 19;
    il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, reca disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
    con il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, sono stati conferiti alla Regione ed agli Enti Locali della Sardegna le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2007;
    la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007) ha modificato la precitata legge n. 494 del 1993, relativamente alla misura dei canoni demaniali;
    la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione dei decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, concernente «norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997»;
    a norma dell'articolo 40 della precitata legge regionale permangono in capo all'Amministrazione regionale:
     a) la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni;
     b) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
     c) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale,

impegna il Governo

a prevedere norme che, in virtù della condizione insulare della Sardegna e delle richiamate norme statutarie di rango costituzionale, garantiscano la massima tutela delle prerogative regionali in materia di governo del territorio e concessioni demaniali.
9/4302-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Pili, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una delega al Governo alla revisione e al riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea;
    le norme in esame, come modificate in sede referente, indicano i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma, tra i quali si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia;
    in particolare, il provvedimento in esame dispone che i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati, inoltre, si prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Infine, il provvedimento in esame consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive;
    considerato che nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento è stato introdotto il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkenstein), che consente agli Stati membri di tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione del prestatore del servizio, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza del lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale, conformi al diritto comunitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione del provvedimento in esame al fine precipuo di rendere omogeneo il quadro giuridico nazionale in materia di affidamento di concessioni sul demanio marittimo lacuale e fluviale, di disciplinare situazioni difformi che a far data dal 31 dicembre 2009 si sono venute a creare nel nostro Paese in conseguenza di scelte adottate da parte delle singole amministrazioni comunali che hanno determinato nel tempo numerosi contenziosi.
9/4302-A/17Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    sono in corso di lettura parlamentare, oltre alla presente, due proposte di legge volte al riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura (A.S. 2914) e di domini collettivi (A.C. 4522);
    in particolare, la delega contenuta nel A.S. 2914 è volta a «rendere eque e sostenibili le attività di acquacoltura e pesca e protezione della fascia costiera e delle zone acquee» (articolo 14) e che attraverso la politica delle concessioni demaniali, l'articolato intende perseguire, nel rispetto della normativa europea, finalità di tutela degli investimenti, in particolare quelli a medio e lungo termine (articolo 14, comma 2, a.), finalità di tutela dell'ambiente (articolo 14, comma 2, b.) e finalità di tutela favore dei piccoli imprenditori (articolo 14, comma 2, c.);
    in particolare, con riferimento al A.C. 4522 il testo provvede, ai sensi della normativa costituzionale contenuta negli articoli 2,9,42 e 43 della Costituzione, al riordino dei «domini collettivi, comunque denominati» (articolo 1), mirato alla «tutela e valorizzazione dei beni di collettivo godimento» applicandosi di conseguenza, a tutte le forme di dominio collettivo, incluse quelle che stabiliscono diritti esclusivi nel settore della pesca a favore di comunità locali;
    il testo A.C. 4302 ha come obiettivo principale quello di effettuare un riordino della normativa concernente l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali limitatamente alle finalità turistico ricreative nel rispetto della normativa europea;
    al fine di prevedere facilità di applicazione e di controllo in materia di concessioni demaniali sarebbe opportuno un riordino complessivo recuperando in un unico corpus giuridico le previsioni attualmente in itinere su più proposte di legge includendovi anche quelle relative ai domini collettivi con particolare riguardo ai diritti esclusivi di pesca;
    in tale ambito, il particolare regime di proprietà collettiva fa si che la disciplina dell'esercizio dei diritti esclusivi di pesca sia riservata alla competenza esclusiva degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 345 TFUE; pertanto, l'esercizio di tali diritti anche in forma consortile o attraverso società cooperative, viene ad essere sottratta all'ambito di applicazione della normativa europea sulle concessioni,

impegna il Governo

a concordare l'esercizio delle deleghe legislative previste rispettivamente dall'A.C. 4302 e dal A.S. 2914 (articolo 14) in modo da creare un assetto coerente della materia concernente le concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali sia ad uso turistico-ricreativo sia quelle ad uso pesca ed acquacoltura.
9/4302-A/18Sani, Oliverio, Venittelli, Luciano Agostini, Terrosi.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'ingresso nel settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
    l'applicazione della Bolkestein è stata oggetto di una lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane circa l'assoggettabilità della stessa alla procedura della gara pubblica;
    nei confronti dell'Italia, che ha ritenuto di estromettere il settore demaniale marittimo dalla disciplina della gara pubblica, sono stette aperte due procedure di infrazione comunitaria, in seguito sanate;
    in questo arco temporale, le imprese balneari hanno potuto usufruire di un periodo di proroga della concessione, da ultimo rinnovato con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ha rinviato al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015,

impegna il Governo

ad agire presso le competenti autorità europee affinché il settore delle concessioni demaniali marittime possa essere escluso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE.
9/4302-A/19Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento A.C. 4302 A,
    è necessario garantire la sovranità nazionale anche derogando a norme comunitarie nel momento in cui si pongono contro gli interessi economici del territorio italiano,

impegna il Governo

a promuovere l'interesse nazionale in tutte le sedi competenti, in particolare nei momenti dedicati a definire le linee programmatiche e politiche dell'Unione europea, in particolare con riferimento alle concessioni demaniali.
9/4302-A/20Caparini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento A.C. 4302 A,

impegna il Governo

ad adottate opportune iniziative normative, al fine di chiarire che sono nulle le procedure di gara avviate dalle amministrazioni comunali prima del 31 dicembre 2018, esonerandole quindi dall'obbligo di avviare le procedure di selezione pubblica entro la medesima data.
9/4302-A/21Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera A.C. 4302-A all'articolo 1, comma 1, lettera a), definisce i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni balneari,

impegna il Governo

ad includere tra i suddetti criteri, per quei concessionari che abbiano già effettuato attività di gestione di concessioni demaniali, la regolarità contributiva di tutto il personale coinvolto nello svolgimento di tali attività.
9/4302-A/22Tinagli, Patrizia Maestri, Rostellato, Boccuzzi, Rotta, Gribaudo, Di Salvo, Becattini, Iacono.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    l'articolo 16, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sul commercio ambulante in aree pubbliche, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando non poche difficoltà per il settore, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale;
    il citato articolo, equiparando la nozione di «risorse naturali» con quella di «posteggi in aree di mercato» ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori del commercio ambulante. Infatti, esso fa rientrare il suolo pubblico, concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;
    alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
    in molti sostengono la necessità di escludere le concessioni demaniali dall'ambito di applicazione della stessa Direttiva 2006/123 /CE, rilevando che le autorizzazioni sono concesse in riferimento ai «beni» demaniali e non ai «servizi», e perciò riguardano il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio; Questo orientamento ha trovato conferme nelle recenti posizioni assunte da altri Paesi europei; la Spagna, ad esempio, con la legge sulla protezione del litorale e di modifica della legge costiera, ha elevato il termine massimo di durata delle concessioni da settanta a settantacinque anni, per quelle scadute o in scadenza nel 2018; il Portogallo nel 2007 ha emanato una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione,

impegna il Governo

a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria delle imprese balneari affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine nella normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessioni.
9/4302-A/23Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.
9/4302-A/24Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato intorno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati,

impegna il Governo

a prevedere un adeguato periodo transitorio delle concessioni in essere almeno pari o superiore alla durata del rientro degli investimenti effettuati.
9/4302-A/25Bossi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;
    tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;
    al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;
    gli imprenditori del settore turistico-ricreativo, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.
9/4302-A/26Abrignani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in molte città italiane dilagano i fenomeni dell'abusivismo e della contraffazione, tanto che in alcuni centri si assiste alla nascita spontanea di veri e propri suk, dove ogni merce viene scambiata senza tracciabilità e rispetto delle regole della concorrenza;
    il caso particolare riguarda la città di Torino, dove in una via del centro si sono riunite circa 150 persone, ancora da identificare, per dar via ad un mercato di scambio, senza permesso e, stando alle denunce di due Consiglieri, rispettivamente della Lega Nord e del Partito Democratico, con il beneplacito della stessa amministrazione locate;
    quanto accaduto è di estrema gravità; il fenomeno ha infatti ripercussioni non solo sul commercio regolare, inquinando il mercato con merci di dubbia provenienza o contraffatte, ma anche sulla tenuta stessa del sistema economico e sociale del territorio;
    l'illegale occupazione dello spazio urbano non è stata efficacemente contrastata dalle forze dell'ordine e rischia quindi, in mancanza di adeguati controlli, di ripresentarsi ogni qual volta ve ne sia l'occasione, andando ad alimentare un fenomeno ormai fuori controllo;
    il danno di immagine ed il degrado che gli ambulanti abusivi recano alla città di Torino è smisurato; oltretutto l'esercizio abusivo dell'attività, che non è circoscritto ma si snoda nelle diverse vie commerciali della città, impedisce la regolare percorribilità delle stesse, con ricadute sulla sicurezza e sull'ordine pubblico,

impegna il Governo

a promuovere specifici incontri, con tutti i soggetti coinvolti, al fine di sviluppare un più efficace sistema di controllo del territorio che consenta di monitorare e contrastare la nascita spontanea di veri e propri mercati abusivi nei centri delle città italiane, con particolare riguardo a Torino dove il fenomeno è molto diffuso e rischia di minare il tessuto economico e sociale della città.
9/4302-A/27Castiello, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario garantire la sovranità nazionale anche derogando a norme comunitarie nel momento in cui si pongono contro gli interessi economici del territorio italiano;
    è fondamentale tutelare i diritti dei lavoratori italiani anche superando i vincoli e i limiti imposti con trattati internazionali,

impegna il Governo

a promuovere l'interesse dei lavoratori in tutte le sedi competenti quando questi rischiano, con riferimento alle concessioni demaniali marittime, di essere violati in nome di interessi internazionali contrapposti al fondamentale diritto alla sovranità nazionale.
9/4302-A/28Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    i forti vincoli imposti al nostro comparto produttivo dall'Unione europea, che in determinati ambiti, in nome dell'armonizzazione, hanno contribuito a creare un sistema di regole troppo stringenti disperdendo le specificità territoriali del mercato italiano;
    l'impatto che la direttiva 2006/123/CE ha avuto su alcuni settori strategici per il Paese è stato dirompente, segnando per essi una grave perdita di competitività. Sono note, ad esempio, le difficoltà in cui versano le aziende del commercio sulle aree pubbliche che, con l'entrata in vigore della direttiva, sono state esposte ad una forte concorrenza, a rischio della loro stessa sopravvivenza;
    la suddetta direttiva, nota come Bolkestein, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha infatti irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    per il commercio ambulante in aree pubbliche, l'articolo 16 del suddetto decreto legislativo, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, ha stabilito il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, mandando in crisi un settore in cui operano complessivamente oltre 190 mila aziende personali e familiari;
    il citato articolo, equiparando la nazione di «risorse naturali» con quella di «posteggi in aree di mercato» ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori del commercio ambulante. Infatti, esso fa rientrare il suolo pubblico, concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;
    le imprese ambulanti in Europa sono soltanto 360 mila e impiegano circa 770 mila addetti; l'Italia detiene oltre il 50 per cento del totale delle imprese europee e rappresenta una forza lavoro importante, con oltre l'80 per cento degli impiegati totali; tale patrimonio rischia oltretutto di essere disperso con l'ingresso nel settore di società di capitali;
    alla luce dello stato profondamente critico in cui attualmente si trova il settore del commercio ambulante sulle aree pubbliche, si rende necessario un intervento volto ad introdurre una deroga ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE, facendo prevalere l'interesse nazionale che necessariamente coincide con la salvaguardia di questo specifico comparto,

impegna il Governo

a prendere immediati provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza, a tutela del settore del commercio sulle aree pubbliche, varando norme di carattere speciale, in deroga ai princìpi generali che derivano dall'applicazione della normativa europea.
9/4302-A/29Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provveda a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e dal demanio marittimo;

la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati,

impegna il Governo

ad adottare una specifica disciplina per la regolamentazione delle concessioni demaniali da applicare alle strutture della nautica da diporto.
9/4302-A/30Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è chiamato a regolamentare aspetti fondamentali per i propri interessi economici in nome soltanto di norme europee varate senza una reale condivisione di una linea politica comune,

impegna il Governo

a promuovere in tutte le sedi competenti nell'interesse del nostro Paese una completa rivisitazione dei tratti dell'Unione Europea al fine di un nuovo progetto unitario, fondato sul rispetto delle differenze dei popoli che vi appartengono.
9/4302-A/31Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato che l'articolo 1, lettera a), del disegno di legge per il riordino delle concessioni demaniali prevede, tra le altre cose, criteri premianti per le strutture che offrono servizi ulteriori rispetto a quelli già previsti per le persone disabili;
    considerato che ad oggi l'efficacia di tali servizi presenta differenze sostanziali fra regione e regione,

impegna il Governo

ad acquisire dalle regioni, entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi per il riordino della materia, un quadro aggiornato dello stato di accessibilità dei singoli stabilimenti per le persone disabili.
9/4302-A/32Becattini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento A.C. 4302 A,

impegna il Governo

ad escludere la categoria del commercio ambulante su aree pubbliche dall'obbligo dell'espletamento della gara pubblica previsto dai decreto legislativo n. 59 del 2010, apportando le opportune modifiche agli articoli del suddetto decreto, al fine di riservare l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.
9/4302-A/33Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recapita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche i settori dei commendo su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatolo prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    in molti sostengono la necessità di escludere le concessioni demaniali dall'ambito di applicazione della stessa Direttiva 2006/123/CE; questo orientamento ha trovato conferme nelle recenti posizioni assunte da altri Paesi europei; la Spagna, ad esempio, con la legge sulla protezione dei litorale e di modifica della legge costiera, ha elevato il termine massimo di durate delle concessioni da settanta a settantacinque anni, per quelle scadute o in scadenza nel 2018; il Portogallo nel 2007 ha emanate una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione,

impegna il Governo

ad agire in ambito europeo affinché gli strumenti di armonizzazione siano resi più efficaci e non suscettibili di creare alterazioni della concorrenza tra i vari Paesi membri a discapito del comparto turistico del nostro Paese, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime.
9/4302-A/34Pagano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recapita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche i settori dei commendo su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatolo prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;

impegna il Governo

ad agire in ambito europeo affinché gli strumenti di armonizzazione siano resi più efficaci e non suscettibili di creare alterazioni della concorrenza tra i vari Paesi membri a discapito del comparto turistico del nostro Paese, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime.
9/4302-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Pagano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le attività economiche di interesse del presente provvedimento che operano nel settore da diversi anni, in molti casi si avvalgono di forza lavoro locale, professionalmente formata,

impegna il Governo

a garantire, stante le proprie competenze, specifiche tutele per il personale attualmente impiegato nel settore.
9/4302-A/35Picchi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la Direttiva Bolkestein, recapita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha stabilito che dal 1o gennaio 2016, le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione;
    l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ha prorogato il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e in scadenza al 31 dicembre 2015, fino a tale data;
    l'articolo 34-duodecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha poi prorogato fino al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015;
    tale proroga, se pure in contrasto con la normativa europea, ha rimesso l'accento sull'annosa questione, dibattuta a livello nazionale ed europeo, circa l'applicazione della Direttiva Bolkestain alle concessioni demaniali marittime;
    nel settore operano molte imprese turistiche anche di piccole dimensioni e a conduzione familiare;
    è necessario sollecitare un intervento del Governo affinché venga riconosciuta, a livello europeo, la specificità delle imprese balneari operanti in Italia,

impegna il Governo

a salvaguardare gli investimenti realizzati nel settore riconoscendo in favore delle imprese che operano da anni nel comparto di diritto al legittimo affidamento delle concessioni in essere.
9/4302-A/36Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    i diritti di cittadinanza delle persone disabili devono essere una priorità per uno Stato civile,

impegna il Governo

a garantire, stante le proprie competenze, specifiche tutele per i cittadini disabili permettendo loro, attraverso l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, il pieno accesso a tutte le strutture balneari.
9/4302-A/37Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    è necessario chiarire il concetto in base al quale al soggetto economico che ha condotto per anni la propria attività sulla concessione e al quale la medesima non viene affidata nuovamente dopo la scadenza, debba essere riconosciuto, da parte del subentrante, un indennizzo commisurato al valore commerciale dell'attività,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché venga riconosciuto un equo indennizzo al concessionario uscente, commisurato al valore commerciale dell'attività.
9/4302-A/38Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    i diritti della famiglia devono essere una priorità per uno Stato civile;
    nella maggior parte dei Paesi europei, le strutture aperte al pubblico sono dotate di servizi igienici adeguatamente attrezzate per la cura e l'accudimento dei neonati e bambini,

impegna il Governo

a garantire, stante le proprie competenze, specifiche tutele per la famiglia, anche attraverso l'obbligo di dotare le strutture balneari di servizi igienici adeguatamente attrezzate per la cura e l'accudimento dei neonati e bambini.
9/4302-A/39Giancarlo Giorgetti, Palese.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 968 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAGLIARI ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI DOMINI COLLETTIVI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 4522)

A.C. 4522 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4522 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.10 e sull'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4522 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Riconoscimento dei domini collettivi).

  1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:
   a) soggetto alla Costituzione;
   b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
   c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
   d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

  2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Riconoscimento dei domini collettivi).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 è istituita una sezione nella quale i soggetti di cui al comma 2 registrano il proprio demanio civico e vi inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo.
1. 10. Mucci.

A.C. 4522 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Competenza dello Stato).

  1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
   a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
   b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
   c) componenti stabili del sistema ambientale;
   d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
   e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
   f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

  2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
  3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
   a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
   b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

  4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.
  5. I princìpi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

A.C. 4522 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Beni collettivi).

  1. Sono beni collettivi:
   a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
   b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
   c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
   d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
   e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
   f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

  2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
  3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
  4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
  5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
  6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.
  8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

A.C. 4522 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
    atteso che l'alleggerimento della burocrazia è uno degli obiettivi di una amministrazione pubblica moderna ed efficace anche in considerazione delle potenzialità offerte ormai dalla digitalizzazione;
    visto che sarebbe opportuno non gravare gli enti esponenziali di cui all'articolo 1, comma 2, dell'onere di rilasciare apposita certificazione attestante l'effettiva utilizzazione di parti del loro demanio civico e di esonerare i singoli utilizzatori di tali parti dal produrre le predette certificazioni alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta per finalità autorizzative o per l'assegnazione di aiuti, contributi e concessioni,

impegna il Governo

ad istituire, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, una apposita sezione denominata Banca Dati Nazionale del Demanio Civico, nella quale gli enti esponenziali, tramite procedure predisposte da Agea – organismo di coordinamento, registrano il proprio demanio civico e vi inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori, alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche, che eventualmente ne abbiano necessità, di reperire direttamente, attraverso l'accesso alla banca dati, le informazioni e le certificazioni riguardanti i domini collettivi.
9/4522/1Gallinella, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
    atteso che la gestione collettiva dei terreni agricoli e forestali contigui da parte dei proprietari e conduttori dei fondi costituisce un indubbio vantaggio per i soggetti interessati e arreca notevole beneficio alla tutela e conservazione delle risorse naturali ivi presenti;
    posto che i contratti di rete rappresentano un valido strumento per la realizzazione di progetti ed obiettivi condivisi e incrementa la capacità innovativa dei soggetti contraenti ciascuno dei quali mantiene la propria indipendenza, autonomia e specialità,

impegna il Governo

al fine di promuovere la gestione collettiva dei terreni agricoli e forestali contigui, ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a favorire l'istituzione di contratti di rete agricoli ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
9/4522/2Massimiliano Bernini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
    posto che i beni di collettivo godimento costituiscono componenti stabili ed essenziali del sistema ambientale come risultante dell'interazione tra risorsa naturale e azione umana;
    atteso che, come disposto dall'articolo 2, la Repubblica tutela e valorizza beni di collettivo godimento in quanto fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto,

impegna il Governo

ad emanare specifiche norme atte a consentire l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse rinnovabili a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto, attraverso azioni socialmente e ambientalmente sostenibili, ovvero tali da non danneggiare irreversibilmente l'ambiente e l'utilizzo collettivo in danno della collettività locale interessata.
9/4522/3Benedetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
    posto che l'articolo 3 dispone che le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e che decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono, con atti propri, gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza;
    atteso che la succitata legge concerne i domini collettivi gestiti dalle organizzazioni montane comunque denominante, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge n. 1102/1971, le regole cadorine di cui al decreto legislativo n. 1104/1948 e le associazioni di cui alla legge n. 397/1894 ossia le associazioni agrarie dello ex Stato Pontificio;
    considerato che in tale ambito applicativo, la regolamentazione introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97/1994 esclude per queste realtà fondiarie e socio-culturali, l'applicazione della disciplina di tipo pubblicistico contenuta nella legge n. 1766/1927, introducendo il principio della gestione a mezzo di persone giuridiche di diritto privato; si intende con ciò sottrarre questi speciali domini collettivi a fenomeni di consumo del suolo, anche a quelli realizzabili attraverso i procedimenti liquidatori che furono introdotti dal Legislatore del 1927;
    valutata la difficoltà, per le organizzazioni montane, di darsi autonomamente, quali soggetti garantiti, le garanzie che spetterebbero ad un garante terzo e fornito di potestà legislativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare norme di carattere sostitutivo, a garanzia dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, per il caso di mancato esercizio da parte delle Regioni delle competenze previste dall'articolo 3, comma 10 lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) della legge n. 97 del 1994, difficilmente esercitabili direttamente dalle organizzazioni montane.
9/4522/4Lupo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
    atteso che la gestione collettiva dei terreni agricoli e forestali costituisce un indubbio vantaggio per i soggetti interessati e arreca notevole beneficio alla tutela e conservazione delle risorse naturali ivi presenti;
    posto che il provvedimento in parola riconosce quale ordinamento giuridico primario delle comunità originarie i domini collettivi comunque denominati e attribuisce agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa, per quanto di competenza, affinché, entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti esponenziali e, ove non esistenti, i Comuni, e in caso di inerzia di questi ultimi, le Regioni e le province autonome, provvedano al recupero dei terreni ad uso civico che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
9/4522/5Parentela, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
   considerato che il provvedimento stabilisce il principio che i beni di proprietà collettiva di comunità di abitanti e di comunioni familiari montane e organizzazioni similari, debbano essere gestiti dalla stessa comunità titolare attraverso suoi enti esponenziali, e che tali enti debbano poter operare con pienezza di gestione e nelle forme del diritto privato, nel rispetto dei vincoli di incommerciabilità e dei destinazione gravanti sui beni;
   atteso che il testo non contiene norme circa le modalità attraverso le quali le esistenti organizzazioni di gestione dei beni collettivi, si trasformino in domini collettivi, né circa le modalità attraverso le quali si formino i domini collettivi nei casi in cui non sussista alcuna organizzazione propria della comunità titolare dei beni, spesso confusi nel patrimonio comunale;
   considerato inoltre che il testo non prevede normativa di attuazione,

impegna il Governo

ad emanare urgentemente la disciplina recante la normativa di attuazione di quanto sommariamente riportato in premessa.
9/4522/6Tripiedi, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
   atteso che il decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, di riduzione e semplificazione del processo civile di cognizione, all'articolo 33, sottopone l'appello avverso le decisioni dei commissari regionali, relativamente alle controversie in materia di liquidazione degli usi civici, al rito ordinario di cognizione, salvo alcune peculiari deroghe;
   ricordato che, tra queste, il comma 5 del menzionato articolo, prevede che l'atto di citazione sia notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, non consentendo poi, in deroga all'articolo 331 del codice di procedura civile, l'integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine decadenziale;
   considerato che detta disposizione è infatti interpretata da una datata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per pretesi motivi di specialità e celerità del processo usi civici, nel senso di escludere la possibilità di integrare il contraddittorio nei processi con più parti quando si verifica un vizio di notifica o non sia in concreto possibile notificare l'atto a tutti i controinteressati – assai numerosi nel caso in questione – nel termine perentorio di legge (30 giorni dalla notifica della sentenza del commissario usi civici);
   ricordato che nei giudizi con più parti, e in tutti i casi di litisconsorzio necessario, l'obbligo di integrare il contraddittorio è principio fondamentale del giusto processo nonché costituzionalmente garantito (articolo 111, comma 2),

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, ad integrare le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, con la previsione espressa della possibilità di integrazione del contraddittorio ex articolo 331 del codice di procedura civile.
9/4522/7Colletti, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
   considerato che il provvedimento stabilisce il principio che i beni di proprietà collettiva di comunità di abitanti e di comunioni familiari montane e organizzazioni similari, debbano essere gestiti dalla stessa comunità titolare attraverso suoi enti esponenziali, e che tali enti debbano poter operare con pienezza di gestione e nelle forme del diritto privato, nel rispetto dei vincoli di incommerciabilità e dei destinazione gravanti sui beni;
   atteso che il testo non contiene norme circa le modalità attraverso le quali le esistenti organizzazioni di gestione dei beni collettivi, si trasformino in domini collettivi, né circa le modalità attraverso le quali si formino i domini collettivi nei casi in cui non sussista alcuna organizzazione propria della comunità titolare dei beni, spesso confusi nel patrimonio comunale;
   considerato inoltre che il testo non prevede normativa di attuazione,

impegna il Governo

a presentare un testo contenente dette disposizioni attuative, se possibile mediante regolamenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9/4522/8Daga, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2014, con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il Legislatore ha disposto (con l'articolo 20, comma 4-ter), le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali in favore di tutti i cittadini italiani possessori di terreni gravati da uso civico i quali con tale previsione non dovranno più pagare oneri sugli atti assoggettati ad imposta e su tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;
    la norma di cui sopra, però, non prevede l'esenzione dalle imposte per i possessori dei terreni gravati da livello o censi, creando di fatto una disparità di trattamento per situazioni similari;
    in tali circostanze i cittadini possessori storici di terreni gravati da livelli e che intendono procedere ad una definitiva sistemazione di pieno possesso dei terreni non riescono a regolarizzare la procedura;
    l'assurdo è che il legittimo possessore per togliere il gravame sul terreno già in suo possesso, da molti anni, deve pagare una somma irrisoria, per l'affrancazione del terreno, mentre per la registrazione, legittimazione, annotazione e voltura pagherebbe, anche 20 volte il costo di affrancazione;
    in sostanza molti cittadini che negli anni hanno comprato e venduto beni con atti pubblici, pagato imposte e tasse di vario tipo su quei beni, scoprendo, oggi, che essi sono gravati da livello o censo e volendo procedere alla sistemazione si troveranno di fronte ad una scelta: o pagare tale ulteriore imposta o pagare i canoni su beni acquistati;
    tale problematica interessa in particolare numerosi comuni della Puglia, tra cui il comune di Stornarella (Foggia), la cui amministrazione si è trovata nella costrizione di dovere bloccare atti quali le registrazioni, le annotazioni, le legittimazioni e le volture presso l'agenzia del territorio perché i cittadini non intendono pagare ulteriori tasse ed anche perché a parere del relativo sindaco non si è di fronte né ad atti di compravendita né ad atti traslativi, bensì ad una definitiva sistemazione di terreni già da anni in possesso di legittimi possessori,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative, se del caso anche nell'ambito della prossima legge di stabilità, affinché sia risolta la problematica descritta in premessa, in particolare modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, allo scopo ricomprendendo nelle relative esenzioni ogni tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri.
9/4522/9Mongiello, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
   atteso che tra i diritti reali sui fondi rientra l'enfiteusi, diritto ancorché attualmente in disuso e che per le enfiteusi su fondi agricoli il capitale di affrancazione e i canoni sono determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non al reddito dominicale rivalutato non più considerato rispondente alla realtà economica;
   visto che da qualche tempo ad alcuni piccoli proprietari, per lo più braccianti e contadini, viene richiesto il pagamento di un canone enfiteutico preteso da alcuni eredi di un vecchio concedente, in virtù di un contratto di oltre settanta anni fa, canone calcolato anche sulle migliorie apportate dal contadino enfiteuta ancorché la legge preveda che esso sia rapportato alla rendita iniziale e non al valore delle migliorie;
   posto che appare incomprensibile che sia possibile ancora oggi chiedere i canoni sui miglioramenti a distanza di così tanto tempo da considerare l'enfiteusi stesso un diritto non più effettivo,

impegna il Governo

a rivedere la normativa sull'enfiteusi al fine di risolvere le molteplici criticità sia per quanto concerne i soggetti del rapporto enfiteutico che per la tipologia dei terreni.
9/4522/10L'Abbate, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame recante: «Norme in materia di domini collettivi» ha il merito di fornire un inquadramento normativo all'istituto dei domini collettivi che rappresenta un'eredità del passato ma che riveste ancora un'importanza fondamentale per la tutela del territorio;
    le proprietà collettive sono in Italia di grande rilevanza, essendo pari a circa il 9 per cento della superficie agricola totale; il riconoscimento giuridico contenuto nella proposta di legge all'esame mira da una parte a preservare il quadro esistente, ma dall'altra è finalizzato alla valorizzazione ed evoluzione nella gestione delle aree rurali e montane;
    non essendovi una definizione normativa dei domini collettivi, con tale termine si intende indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà pubblica o privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale;
    i domini collettivi costituiscono beni oggetto del diritto di uso civico;
    il testo del provvedimento, durante l'esame in sede referente in Commissione XIII non ha subito modifiche rispetto all'approvazione che si è avuta dall'altro ramo del Parlamento;
    apprezzate le finalità del provvedimento, la Commissione ha ritenuto di non procedere a modifiche del testo sottoposto all'esame della Camera;
    purtroppo la norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome inserita nel testo, precisamente nell'articolo 2, comma 5, avrebbe avuto bisogno di un intervento volto a specificare meglio la portata normativa;
    il testo recita testualmente: «I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Balzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione»;
    tale formulazione della clausola, infatti, prevede che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applichino i principi della presente legge, configurando così una potestà legislativa di tipo concorrente;
    lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede, invece, all'articolo 8, comma 1, n. 7), la competenza legislativa primaria delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di usi civici,

impegna il Governo

ad interpretare e applicare la norma di salvaguardia prevista al comma 5, dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, alla luce della competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di usi civici, predisponendo, ove necessario, tutte le iniziative opportune al fine di rispettare la competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di usi civici.
9/4522/11Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Palese.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi»;
   premesso che:
    come evidenziato nel parere reso il 13 settembre 2017 sul provvedimento all'esame da parte della Commissione Ambiente, esistono molteplici casi in cui non sussiste alcuna organizzazione propria della comunità titolare dei beni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative dirette all'emanazione di apposite linee guida che consentano di definire le modalità attraverso le quali le attuali organizzazioni di gestione dei beni collettivi, laddove esistenti, si trasformino in domini collettivi o attraverso le quali si formino i domini collettivi nei casi in cui non sussista alcuna organizzazione propria della comunità titolare dei beni.
9/4522/12Castiello, Simonetti, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi»;
   premesso che:
    l'articolo 3, al comma 6, prevede che con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, anche in caso di liquidazione degli stessi;
    come evidenziato nel parere espresso il 25 luglio 2017 sul provvedimento all'esame da parte della Commissione Questioni regionali, questa disposizione rischia tuttavia di rendere illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, già realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici,

impegna il Governo

a prevedere, in un provvedimento anche di natura legislativa, che il mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non per quei terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.
9/4522/13Simonetti, Guidesi, Castiello, Palese.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi»;
   premesso che:
    il comma 8 dell'articolo 3 prevede che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi gli enti esponenziali delle collettività conferiscono priorità ai giovani agricoltori come definitivi dalla normativa UE;
    come evidenziato nel parere espresso il 25 luglio al provvedimento all'esame da parte della Commissione Questioni regionali la legislazione vigente e le politiche pubbliche rivolgono la loro attenzione, per promuovere l'economia, sull'imprenditoria giovanile soprattutto agricola;
    i terreni demaniali costituiscono una grande risorsa,

impegna il Governo

ad implementare le iniziative, anche con misure di carattere finanziario, volte a favorire, a seguito di una ricognizione effettuata dai comuni sui quali territori insistono terreni demaniali gravati da usi civici e ai fini della loro valorizzazione e utilizzo agricolo, l'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura.
9/4522/14Guidesi, Simonetti, Castiello, Palese.


   La Camera,
   tenuto conto che:
    il Censimento Istat 2010 dell'agricoltura ha, per la prima volta nella storia repubblicana, operato una rilevazione dei domini collettivi presenti sul territorio nazionale, accertando peraltro che in Italia dei quasi 17 milioni di ettari di superficie agricola, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77 per cento) risulta appartenere a «Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive»;
    considerato che i criteri di rilevazione adottati dall'Istat non siano stati del tutto completi, in quanto non hanno permesso, ad esempio, di rilevare, i terreni di dominio collettivo gestiti direttamente dai Comuni in assenza di enti gestori, nonché le realtà che non svolgono attività agricola d'impresa;
    ritenuto utile stimolare strumenti di rilevazione che diano una più compiuta rappresentazione della realtà dei Domini Collettivi in Italia,

impegna il Governo

a promuovere un censimento più completo ed efficace in quello dell'agricoltura 2020 sulle realtà del domini collettivi, coinvolgendo le realtà associative della proprietà collettiva esistenti e operanti sia a livello nazionale che regionale.

9/4522/15Cova, Zanin, Palese.


   La Camera,
   tenuto conto che:
    l'articolo 1 del provvedimento riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come dotati «di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale», nonché di «capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale»;
    l'articolo 2 del provvedimento affida alla Repubblica il compito di tutelare e valorizzare i beni di collettivo godimento, in quanto «strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale», «componenti stabili del sistema ambientale» e «basi territoriali di istituzioni storiche e di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale»;
    l'articolo 3 del provvedimento prevede che «con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio»;
    ritenuto che il provvedimento in approvazione riconosca ai domini collettivi compiti e funzioni che già da secoli vengono svolti nei territori in cui insistono e che, vieppiù, nella moderna tutela dei beni ambientali, trovano ragione d'essere e, anzi, necessità di essere incrementati ed affinati nella capacità di tutela del patrimonio ambientale;
    visto l'articolo 3 comma 7 del provvedimento secondo cui «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1 lettera b) numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;
    preso atto che l'articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al comma 5, preveda che «alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza»;
    preso atto che, ad oggi, ben poche Regioni hanno legiferato ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
    constatato come siano numerose e di grande rilevanza le attività di tutela e valorizzazione delle aree naturalisticamente più pregiate del territorio nazionale da parte dei domini collettivi;
    ritenuto che, tra l'altro, questi compiti potrebbero essere svolti attraverso Guardie Giurate Particolari alle dipendenze degli enti di gestione e/o dei loro consorzi, come già avviene anche nelle Comunalie Parmensi, così come attraverso Guardie Giurate volontarie, come disciplinate dalle Regioni, in capo agli stessi enti di gestione del domini collettivi,

impegna il Governo

a sollecitare le Regioni, anche in seno alla Conferenza Stato Regioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in relazione anche all'obbligo di cui all'articolo 3 comma 7 del provvedimento in esame, di disporre in capo ai domini collettivi ed ai loro consorzi, tra l'altro, i compiti di sorveglianza dei boschi di loro competenza, attraverso un sistema di vigilanza anche volontaria affidato agli enti stessi.
9/4522/16Taricco, Zanin, Palese.


   La Camera,
   tenuto conto che:
    i sistemi di risorse collettive e le modalità di gestione attuate dalle organizzazioni proprietarie sono indicati come assetti fondiari collettivi, che sono presenti in tutte le regioni e rappresentano un aspetto tipico e diffuso delle aree rurali, in particolare delle zone alpine, per una estensione complessiva di 1.668.851 ha, pari quasi al 10 per cento della complessiva superficie agraria italiana (Istat 2010);
    le proprietà collettive sono un'istituzione proprietaria che si configura come una proprietà indivisa che fa capo ad un gruppo di soggetti individuato come entità singola e differenziata, ovvero una comunità insediata in un territorio che condivide diritti e doveri rispetto ad un sistema di risorse che appartengono pro indiviso e contestualmente a ciascuno e a tutti i componenti la collettività o comunità di abitanti;
    il disegno di legge A.C. 4522 provvede al riconoscimento formale dei domini collettivi già esistenti, ovvero quelli di natura storica, ma nulla dispone in materia di istituzione di nuove proprietà collettive ed in particolare anche attraverso il diritto successorio;
    data la finalità fondamentale di tutelare i beni della proprietà collettiva in modo efficace e duraturo attraverso strumenti giuridici che si caratterizzano nell'ordinamento italiano per una serie di vincoli alla utilizzabilità, la possibilità di istituire nuovi domini collettivi, anche attraverso il diritto successorio, permetterebbe tra l'altro la conservazione, la salvaguardia e soprattutto la gestione e l'impiego del patrimonio familiare, in primis quello fondiario, trasformandosi così in una variabile di estremo interesse potenziale economico a misura d'uomo per le generazioni future attraverso la non dispersione dei beni tra i singoli eredi,

impegna il Governo

a promuovere provvedimenti necessari al fine di poter istituire nuovi domini collettivi, a tutela anche del patrimonio familiare e dei territori.
9/4522/17Zanin, Palese.


   La Camera,
   tenuto conto che:
    il progetto di legge n. 4522 prevede all'articolo 3, comma 7 che «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
    preso atto che la complessità e la molteplicità delle forme con cui gli enti esponenziali dei domini collettivi operano sul territorio nazionale richiede un attento lavoro di coordinamento tra le Regioni perché la differenziazione della normativa regionale trovi ragione unicamente in quella multiforme struttura e conformazione;
    preso atto che la vigente normativa regionale sui domini collettivi è estremamente differenziata per i temi trattati e le disposizioni indicate, travalicando in molti casi gli ambiti normativi dell'articolo 3 comma 1 della legge 97 del 1994;
    ritenuto utile stimolare strumenti di coordinamento tra le regioni e le loro rappresentanze istituzionali e tra queste ed i domini collettivi,

impegna il Governo:

   a concordare con la Conferenza Stato Regioni una strategia comune nella applicazione dell'articolo 3 comma 7 del ddl 4522 affinché le singole normative regionali siano il più possibile omogenee e si differenzino per essere più aderenti, coerenti ed utili alla multiforme realtà che i domini collettivi esprimono in ogni ambito regionale;
   a coinvolgere con continuità in questo percorso le realtà associative della proprietà collettiva esistenti e operanti sia a livello nazionale che regionale;
   a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, affinché la normazione regionale non vada ad incidere impropriamente sulla titolarità dei diritti dei singoli e delle comunità.
9/4522/18Prina, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi» si propone il riconoscimento e il consolidamento delle radici e delle origini delle comunità rurali del nostro Paese, di beni comuni che non sono e non possono essere né pubblici né privati;
   all'articolo 3, comma 7, si prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitino le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali;
    in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, il medesimo articolo 3, comma 7, secondo e terzo periodo, dispone che ai relativi adempimenti provvedano con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;
    dunque l'articolo 3, comma 7, sembra riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato esercizio di competenze delegate in questa fase dallo Stato alle regioni, che interessano l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi, prevedendo inoltre che le Regioni adottino i provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;
    appare necessario valutare l'opportunità di tale disposizione alla luce dei contenuti dell'articolo 120 della Costituzione, considerato che il provvedimento appare riconducibile, nel suo complesso, alla materia di ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 3, comma 7, alla luce del disposto dell'articolo 120 della Costituzione.
9/4522/19Lacquaniti, Stumpo, Zaccagnini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1 della presente legge riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie;
    con il termine domini collettivi si intende indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno è oggetto di godimento da parte di collettività determinata;
    l'articolo 15 della legge 194 del 4 giugno 1984 «Interventi a sostegno dell'agricoltura», ha istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, avente lo scopo di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
    il portale www.sian.it rappresenta il punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete della Pubblica Amministrazione Centrale e dagli Enti Territoriali;
    il comma 2 della presente legge stabilisce che: «Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria»,

impegna il Governo

ad istituire, nell'ottica di una quanto più ampia trasparenza relativa ai domini collettivi, nell'ambito del Sistema Agricolo Nazionale una sezione nella quale i soggetti di cui al comma 2 articolo 1 della presente legge possano registrare il proprio demanio civico e possano inserirvi i dati relativi ai singoli utilizzatori, alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo.
9/4522/20Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento definisce i beni di collettivo godimento «elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali»;
    l'articolo 2 al comma 4 prevede che i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico siano amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari, mentre in mancanza di tali enti si prescrive che i predetti beni vengano gestiti dai comuni con amministrazione separata;
    il comma 8 dell'articolo 3 prevede che negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia,

impegna il Governo

a rendere noto, a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il numero di procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi in cui è stata conferita la priorità ai giovani agricoltori.
9/4522/21Mazziotti di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la Regione Veneto – come si è appreso nell'ambito della risposta resa dal Governo al question time in assemblea il 2 maggio 2017, – ha proposto domanda di avvio del negoziato ai sensi dell'articolo 116 Costituzione il 17 marzo 2016;
    il Governo ha comunicato alla Regione Veneto, con nota del 16 maggio 2016, la disponibilità ad avviare la procedura di carattere concertativo, prevista dall'articolo 116 della Costituzione;
    il 22 ottobre 2017 la consultazione popolare veneta ha superato il quorum, esprimendosi favorevolmente e la procedura in corso per ottenere particolari condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116 Costituzione;
    il tema della «montagna» e degli usi collettivi della stessa ha significati e tradizioni particolarmente rilevanti per i territori veneti;
    la presente legge prevede finalmente una disciplina di valorizzazione dei domini collettivi, altresì ipotizzando il coinvolgimento delle Regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire fra le prime materie oggetto della proposta di intesa ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione le materie riguardanti domini collettivi, proprietà regoliere, usi civici e realtà simili presenti nel territorio veneto.
9/4522/22Menorello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una disciplina di soli princìpi in materia di domini collettivi, chiamando la Repubblica (e quindi anche le autonomie territoriali) a tutelarli e valorizzarli in quanto tra l'altro strumenti per la conservazione del patrimonio naturale nazionale, nonché a riconoscere e garantire ai cittadini i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento;
    le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere lo sviluppo economico e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;
    appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo;
    l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 nel senso di esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici valga solo per il futuro e non riguardi quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.
9/4522/23Nesi.