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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 ottobre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 ottobre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Coppola, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignaroli, Zampa.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Coppola, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Meta, Migliore, Orlando, Palma, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Tofalo, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignaroli, Villecco Calipari, Zampa.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 ottobre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  BENI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico» (4706);
  SCANU ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela ambientale nei poligoni militari delle Forze armate» (4707).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DONATI ed altri: «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore» (4169) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Argentin.

  La proposta di legge MORANI ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità» (4691) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Manfredi e Preziosi.

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera:
   la «Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)», approvata il 25 ottobre dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n. 18);
   la «Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)», approvata il 25 ottobre 2017 dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n. 19).

  Tali documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 20 ottobre 2017, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva PLANGGER ed altri n. 8/00217, accolta dal Governo ed approvata dalla I Commissione (Affari costituzionali) nella seduta del 18 gennaio 2017, sullo status dei Vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei Vigili del fuoco volontari.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017) 571 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 ottobre 2017;
   Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001 (COM(2017) 619 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 619 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (COM(2017) 603 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta.

  La Regione autonoma della Valle d'Aosta, in data 24 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il decreto del Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta 29 settembre 2017, n. 654, recante esclusione dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche, alle società Progetto Formazione Scrl e SIMA Spa.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1324 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DI MEDICINALI NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DIRIGENZA SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3868-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CATANOSO GENOESE; RONDINI ED ALTRI; GRIMOLDI; LENZI ED ALTRI; FABBRI; VARGIU ED ALTRI; MURER; MIOTTO ED ALTRI; SENALDI ED ALTRI; BINETTI; LODOLINI ED ALTRI; GREGORI ED ALTRI; VEZZALI; VEZZALI; LENZI E GHIZZONI; PAOLA BOLDRINI ED ALTRI; ELVIRA SAVINO; ELVIRA SAVINO (A.C. 334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556)

A.C. 3868-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
PROFESSIONI SANITARIE

Art. 4.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

  1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

   Art. 1. – (Ordini delle professioni sanitarie). – 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni. 
   2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.
   3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
   a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
   b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
   c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
   d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
   e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
   g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
   h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
   i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
   l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito.

  Art. 2. – (Organi). – 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:
   a) il presidente;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
   d) il collegio dei revisori. 
  2. Ciascun Ordine, garantendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
   a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;
   b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche;
  3. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.
  4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno la metà degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quarto degli iscritti.
  5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali eleggono al loro interno il presidente di seggio.
  6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
  7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
  8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.
  9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
  10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

  Art. 3. – (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo). – 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
   a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
   b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
   c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
   d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
   e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
   f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenuto conto dello stato di occupazione, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
  2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
   a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
   b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;
   c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
   d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dallo statuto;
   e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

  3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.
  4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

  Art. 4. – (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo). – 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
  2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.
  3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.
  4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

Capo II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

  Art. 5. – (Albi professionali).1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
  2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 
  3. Per gli iscritti all'albo che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione sono fatti salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro nel rispetto della normativa regionale nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  4. Per l'iscrizione all'albo è necessario:
   a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
   b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
   c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 
   5. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
  6. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.
   Art. 6. – (Cancellazione dall'albo professionale). – 1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
   a) di perdita del godimento dei diritti civili;
   b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
   c) di rinunzia all'iscrizione;
   d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
   e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.
   2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Capo III

DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

  Art. 7. – (Federazioni nazionali). – 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, internazionali ed europei.
  2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
  3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine e riferito a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che vi aderiscono con delibera dei Consigli direttivi.

  Art. 8. – (Organi delle Federazioni nazionali). – 1. Sono organi delle Federazioni nazionali:
   a) il presidente;
   b) il Consiglio nazionale;
   c) il Comitato centrale;
   d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;
   e) il collegio dei revisori. 
  2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
  3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
  4. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.
  5. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.
  6. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
  7. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, con la garanzia dell'equilibrio di genere e del ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
  8. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.
  9. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
  10. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.
  11. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.
  12. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
  13. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
  14. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
   a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
   b) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
   c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
   d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
   e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
   f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

  15. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
   a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
   b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 4;
   c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 14, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

  16. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 5 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.
  17. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.
  18. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 15, lettera b), e del comma 17 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
  19. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

  2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.
  3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
  4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
   a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;
   b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
   c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;
   d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
   e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;
   f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

  6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:
   a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;
   b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;
   c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;
   d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

  7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
  9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:
   a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;
   b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;
   c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

  10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
  11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
  12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione della natura di enti pubblici non economici ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisazione che gli ordini agiscono quali organi ausiliari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
   b) definizione della struttura amministrativa e organizzativa degli ordini professionali conformemente al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
   c) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni regione per ciascuna professione regolamentata; prevedendo in particolare:
    1) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area medica e scientifica: albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo dei fisici, albo degli psicologi;
    2) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri; albo delle ostetriche;
    3) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei tecnici di laboratorio biomedico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti;
    4) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione e della prevenzione: albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;
    5) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della medicina non convenzionale: albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati;
    6) l'ordine delle professioni dell'area sociosanitaria: albo degli operatori sociosanitari, albo degli assistenti sociali, albo dei di sociologi, albo degli educatori professionali;
   d) prevedere che l'istituzione degli albi di cui alla lettera c) o di albi per nuove professioni è subordinata alla definizione del profilo professionale nel quale è indicato l'ambito delle competenze e delle attività di ciascuna professione e alla definizione del percorso formativo abilitante all'esercizio della professione;
   e) prevedere l'accorpamento di aree qualora, a livello nazionale, il numero dei professionisti iscritti agli albi afferenti all'area non sia superiore a 200.000;
   f) determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendo una riduzione del 50 per cento, l'assoggettamento degli ordini professionali al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e al controllo della Corte dei conti, prevedendo l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o è alle dipendenze di soggetti privati e prevedendo altresì un'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato;
   g) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela al libero esercizio delle libere professioni, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti, nonché attribuendo al sistema ordinistico specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche;
   h) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione degli albi professionali presso gli ordini professionali, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mondo delle professioni e di pubblicità legale degli albi, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
   i) definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di standard nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli standard;
   j) riordino della funzione disciplinare degli ordini prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante e assicurando l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo ovvero chi ricopre cariche elettive negli ordini territoriali o nazionali;
   k) previsione di un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   l) riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, sul limite ai mandati, anche non consecutivi, non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali; individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali degli ordini professionali accorpati; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali, anche elettive, in organi ed amministrazioni dello Stato, degli enti ed organismi di diritto pubblico sia nazionali sia locali, nonché degli altri enti associativi, anche privati, che siano rappresentativi del mondo professionale; previsione di una incompatibilità specifica per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua; definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali; previsione di un'adeguata partecipazione alle attività degli ordini professionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali;
   m) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari straordinari esterni in caso di inadempienza da parte degli ordini professionali.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
4. 109. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: In ogni regione.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo:
    sostituire le parole:
circoscrizione geografica con la seguente: regione;
    sostituire le parole: circoscrizioni geografiche con la seguente: regioni;
   al capoverso ART. 5, comma 3, lettera
c), sostituire la parola: circoscrizione con la seguente: regione.
4. 2. Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita, Basilio.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e infermieri pediatrici.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   capoverso Art. 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
    b) alla lettera b) sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
   capoverso Art. 8, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «delle professioni infermieristiche» con le seguenti: «degli infermieri e infermieri pediatrici»;
   al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche» con le seguenti: « degli infermieri e infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e infermieri pediatrici»;
   al comma 11 sostituire le parole: delle professioni infermieristiche con le seguenti: degli infermieri e degli infermieri pediatrici.
4. 1. Gelmini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
  Art. 9-bis. – (Profilo professionale del podologo). – 1. Il podologo è l'operatore sanitario, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, che tratta direttamente, dopo un esame obiettivo, le affezioni del piede, le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le verruche, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede doloroso, le ulcerazioni, le piaghe, le ferite, le alterazioni posturopediche. Per la cura delle affezioni podologiche egli può utilizzare farmaci topici e ricorrere a piccoli interventi chirurgici, in anestesia locale. Ai fini della prevenzione e dell'educazione sanitaria, il podologo assiste i soggetti a rischio per fasce di età e, in stretta collaborazione con il medico, i soggetti portatori di patologie sistemiche. Il podologo predispone e applica inoltre ortesi finalizzate alla terapia di patologie del piede di propria competenza. Il podologo, per le diagnosi di sua competenza, si avvale di strumenti idonei e di tecniche non invasive nonché dell'utilizzo di apparecchiature diagnostiche per immagini. Il podologo segnala al medico le sospette condizioni patologiche del paziente che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico. Il podologo svolge attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o di libero professionista.

  Art. 9-ter. – (Corso di laurea magistrale in podoiatria). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria. Con il medesimo decreto è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina.
4. 4. Elvira Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dei podologi e dei podoiatri.
4. 5. Elvira Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: iscritti a livello nazionale aggiungere le seguenti: o comunque inferiore a cinquemila iscritti.
4. 6. Baroni, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con con le seguenti: d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con con le seguenti: con le seguenti: d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti.
4. 131. Lenzi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con le seguenti: su proposta delle rispettive Federazioni nazionali formulata.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con le seguenti: su proposta delle rispettive Federazioni nazionali formulata.
4. 120. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo, Palese.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: d'intesa con.
4. 7. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale sanitario delle Forze Armate e di Polizia è iscritto in un apposito elenco speciale dell'Albo nazionale tenuto dalle Federazioni Nazionali delle rispettive professioni, con sede a Roma.
4. 8. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 2.
4. 9. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con.
4. 110. Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), dopo le parole: enti pubblici non economici aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 10. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: quali organi sussidiari dello Stato.
4. 12. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera a), sostituire la parola: sussidiari con la seguente: ausiliari.
4. 11. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: e al controllo della Corte dei conti;
   sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica.
4. 13. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.
4. 121. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) promuovono e assicurano la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; concorrono, al solo fine di garantire l'interesse pubblico, alla tutela e valorizzazione dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni; incentivano le attività di ricerca scientifica degli iscritti, in connessione con le Associazioni professionali e le Società scientifiche.
4. 14. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera e), sostituire le parole: in armonia con i princìpi del con le seguenti: dando piena attuazione al.
4. 15. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 1, comma 3, lettera e), sostituire la parola: armonia con la seguente: coerenza.
4. 16. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera f), sostituire la parola: partecipano con le seguenti: sono consultati in merito.
4. 17. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera h), sostituire le parole: organizzazione e valutazione con le seguenti: in assenza di conflitto d'interesse,
4. 18. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di formazione continua e di educazione continua in medicina (ECM) sono erogate dagli ordini e coordinate con l'analisi del fabbisogno formativo delle regioni, delle aziende sanitarie e ospedaliere territoriali, delle associazioni professionali e delle società scientifiche.
4. 19. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i)
mantengono la funzione disciplinare, in base alle rispettive competenze, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 8, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sulla riforma degli ordini professionali esercitandola in base ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;
4. 20. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3 lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo con le seguenti: nell'albo.
4. 21. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: nominato dal Ministro della salute aggiungere le seguenti:, nonché tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.
4. 22. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: I componenti degli uffici istruttori aggiungere le seguenti: non possono ricoprire cariche all'interno dei consigli direttivi e.
4. 23. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto degli obblighi in capo agli iscritti, derivanti dal rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
4. 24. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa degli ordini territoriali è conforme alle disposizioni di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. 25. Grillo, Baroni, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, alinea, sopprimere le parole:, garantendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti,
4. 26. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, alinea, sostituire la parola: garantendo con la seguente: favorendo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 8, comma 7, sostituire le parole: con la garanzia dell'equilibrio di genere e del ricambio generazionale con le seguenti: favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale.
4. 27. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto, Paola Boldrini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da:, che, fatto salvo fino alla fine della lettera con le seguenti: degli Ordini esistenti e il Consiglio direttivo dei costituendi Ordini, oggi già Collegi, analogamente all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono costituiti da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) al medesimo capoverso, comma 2, lettera b), sostituire le parole: con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo con le seguenti: analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito alla lettera a), dai relativi componenti i Consigli Direttivi delle rispettive professioni di infermiere, di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che sono assorbite;
   b) al capoverso Art. 8:
    sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. Le Federazioni degli Ordini e dei Collegi esistenti, in analogia all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio».
    sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica, per la professione infermieristica, per la professione ostetrica e per la professione di tecnico di radiologia medica è composta dai membri che compongono i rispettivi Comitati Centrali, afferenti specificatamente a ciascuna delle professioni ora indicate. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno delle Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche; con decreto del Ministro della salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Comitato Centrale, dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Comitato Centrale dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli Ordini con un solo albo e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; gli Ordini con più albi ed i rispettivi Organi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i consigli direttivi, nella composizione attuale, provvedono all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge in ottemperanza alle indicazioni dei Comitati Centrali delle proprie Federazioni.
   d) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli organi delle Federazioni nazionali con un solo albo, di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; gli Organi delle Federazioni con più albi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato, di 4 anni, nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i Comitati Centrali, nella composizione attuale, provvedono all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge ed in particolare disponendo dei poteri attribuiti dalla legge verso i consigli direttivi dei propri ordini costituiti.
4. 28. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, la seguente lettera:
   c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente. Nel caso di ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.
4. 124. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: tre componenti fino alla fine del periodo con le seguenti: un Presidente iscritto al registro dei revisori legali, estratto a sorte, e da tre membri di cui uno supplente eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 31. Fauttilli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: tre componenti fino alla fine del periodo con le seguenti: un Presidente iscritto al registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 31.(Testo modificato nel corso della seduta). Fauttilli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: effettivi fino alla fine del comma, con le seguenti: e un membro supplente scelti mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti inferiore a cinquemila, il collegio dei revisori è composto da un presidente scelto mediante estrazione a sorte dal Registro dei revisori legali, da due componenti e da un supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 134. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4. 32. Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole da: la metà fino alla fine del comma 4, con le seguenti: due quinti degli iscritti o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.
4. 125. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole: la metà con le seguenti: due quinti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un quinto.
4. 33. D'Incecco.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole: in seconda convocazione con le seguenti:, a partire dalla seconda convocazione,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dalla quinta convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. 127. Fauttilli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. 127.(Testo modificato nel corso della seduta). Fauttilli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 4, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un quinto.
4. 34. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

  Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: anche in più sedi fino a: ospedaliere nonché con la seguente: prevedendo.
4. 35. Fossati, Murer, Fontanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure elettorali della convocazione, la presentazione delle liste, il voto e lo scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità di effettuare le votazioni in via telematica.
4. 132. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto, Paola Boldrini.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, e le procedure per l'indizione delle elezioni, la presentazione delle liste, le operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità, da parte degli ordini, di effettuare le votazioni in via telematica.
4. 132.(Testo modificato nel corso della seduta). Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto, Paola Boldrini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.
*4. 36. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.
*4. 37. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.
*4. 122. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
**4. 39. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
**4. 40. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso Art. 4, comma 4, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: due anni.
   al medesimo comma, capoverso Art. 8:
    comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: due anni.
    comma 19, terzo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
   al comma 5, lettera a), dopo le parole: il limite aggiungere le seguenti: di due anni.
4. 99. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
4. 41. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   al capoverso Art. 8, comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto.
4. 42. Lorefice, Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole:, il tesoriere.
4. 43. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, comma 10, primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
   al capoverso ART. 8:
    comma 5, primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
    comma 16:
     primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
     quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
4. 44. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi;
   al capoverso Art. 8, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    al secondo periodo, sopprimere la parola: consecutivamente;
    al terzo periodo, sopprimere la parola: consecutivi.
4. 45. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi;
   al capoverso Art. 8, comma 5:
    al secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte;
    al terzo periodo, sostituire le parole: due mandati consecutivi con le seguenti: tre mandati consecutivi.
4. 46. Miotto, Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La carica di consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati. Sono considerati anche i mandati svolti nella configurazione precedente degli ordini. Non possono assumere cariche all'interno dei consigli degli ordini coloro che sono collocati in quiescenza;.
4. 47. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: non più di tre volte.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
4. 48. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sopprimere il terzo periodo.
*4. 49. Fucci.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 8, sopprimere il terzo periodo.
*4. 133. Gelli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 9, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.
4. 50. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine con le seguenti: All'Ordine territoriale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole:
al Consiglio direttivo di ciascun Ordine con le seguenti: all'Ordine territoriale;
   alla rubrica, sostituire le parole:
del Consiglio direttivo con le seguenti: dell'Ordine territoriale.
4. 63. Baroni, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione.
4. 51. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 3, comma 1 lettera d), sostituire le parole: anche in riferimento alla con le seguenti: tenuto conto della.
4. 52. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera d), in fine, aggiungere, in fine, parole:, sentito il parere delle Associazioni professionali e Società scientifiche.
4. 53. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 3, comma 1, lettera e), sostituire le parole da: ragioni di spese fino a: caso di mancata con le seguenti: questioni relative all'esercizio professionale, al fine della conciliazione della vertenza e, in caso di esito negativo della.
4. 54. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: la tassa annuale con le seguenti: il contributo volontario annuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 6, comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 55. Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: tenuto conto dello stato di occupazione con le seguenti: tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti.
4. 56. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), dopo la parola: occupazione aggiungere le seguenti: e della situazione reddituale.
4. 57. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: La tassa d'iscrizione deve essere ridotta e limitata alla copertura delle sole spese di gestione connesse alle tenuta degli albi. È garantito l'esonero dal versamento per coloro che non svolgono attività lavorativa. I proventi derivanti dal versamento delle quote degli iscritti non possono essere utilizzati per la costituzione di organismi di formazione e consulenza o di fondazioni.
4. 58. Basilio, Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: adottare e.
4. 60. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) esercitare la funzione disciplinare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari divenuti operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;.
4. 59. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere la lettera d).
4. 61. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2), lettera d), dopo le parole: come individuate aggiungere le seguenti: dalla legge e.
4. 62. Rondini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e uno individuato dal Ministro della salute.
*4. 64. Fauttilli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e uno individuato dal Ministro della salute.
*4. 123. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, dopo le parole: al rispettivo albo aggiungere le seguenti:, così come anche per l'utilizzo della denominazione relativa alla rispettiva qualifica professionale.
4. 65. Gelmini.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 66. Lenzi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 67. Rondini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 3.
*4. 68. Monchiero.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ciascun ordine disciplina nei propri albi le procedure per il trasferimento dei propri iscritti.
4. 69. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Non può essere iscritto all'albo chi sia collocato in quiescenza e non eserciti più la professione. L'iscritto all'albo che dimostri di essere disoccupato è esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione.
4. 70. Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1 capoverso Art. 6, comma 1, lettera d), dopo le parole: dei contributi previsti dal presente decreto aggiungere le seguenti:, fatti salvi i casi di accertata disoccupazione.
4. 71. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) di condanna definitiva per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale nonché per la violazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo del 348 del codice penale.
4. 72. Brignone, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, accertata dall'Ordine la irreperibilità del sanitario.
4. 73. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire la parola: indirizzo con la seguente: promozione.
4. 75. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire le parole da: e di supporto fino a: ove costituite, con le seguenti: degli Ordini territoriali.
4. 74. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica dei titoli abilitanti è affidata in via esclusiva all'Ordine competente.
4. 76. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole da: emanano fino alla fine del capoverso con le seguenti: approntano e promuovono il Codice deontologico approvato nei rispettivi Consigli nazionali dai consiglieri presidenti di Ordine che rappresentino almeno due terzi degli iscritti a livello nazionale e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali che vi aderiscono con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.
4. 77. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole da: due terzi fino alla fine del comma 3, con le seguenti: tre quarti dei Consiglieri presidenti di ordine e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali.
4. 126. Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole da: due terzi fino alla parola: riferito, con le seguenti: tre quarti dei Consiglieri presidenti di ordine e rivolto.
4. 126.(Testo modificato nel corso della seduta). Scopelliti, Vignali, Tancredi, Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.
4. 78. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire le parole: vi aderiscono con le seguenti: lo recepiscono.
4. 142. Lenzi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il codice deontologico è adottato previa consultazione con le associazioni rappresentative dei pazienti e dei consumatori ed è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute che ne verifica la conformità alla legislazione vigente.
4. 79. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa delle Federazioni nazionali degli ordini professionali è conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. 81. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti e un supplente, scelti mediante estrazione a sorte dal registro dei revisori legali della regione ove ha sede legale la Federazione.
4. 135. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto al registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
4. 135.(Testo modificato nel corso della seduta). Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: I rappresentanti di albo eletti con le seguenti: Nove componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo.
4. 83. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4. 84. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché da tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.
4. 85. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, il tesoriere.
4. 86. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, primo periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 16:
   primo periodo, dopo la parola:
segretario aggiungere la seguente: verbalizzante;
   quarto periodo, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.
4. 87. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 5, sopprimere il terzo periodo.
4. 88. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 6, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.
4. 89. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
4. 90. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 6;
   al comma 7, sostituire le parole:
e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 con le seguenti: di cui al comma 5;
   al comma 8, sostituire le parole: e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 con le seguenti: di cui al comma 5.
4. 104. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.

  Conseguentemente, al comma 6, alinea, sopprimere le parole:, approvato dai Consigli nazionali,
4. 91. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, sopprimere il comma 13.
4. 95. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso Art. 8, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'articolo 5 sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
4. 92. Lenzi, Casati, D'Incecco, Paola Bragantini, Argentin, Miotto, Paola Boldrini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 8, comma 14, alinea, sostituire le parole: Al Comitato centrale di ciascuna Federazione con le seguenti: Alla Federazione nazionale.
4. 93. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 14, lettera a), sostituire le parole: predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e con le seguenti: aggiornare e pubblicare.
4. 94. Rondini.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
4. 96. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 3, sopprimere le parole:; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole:; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
4. 97. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da:, il regime delle incompatibilità fino a: il limite dei mandati con le seguenti: e il regime delle incompatibilità.
4. 100. Rondini.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il regime delle incompatibilità aggiungere le seguenti: ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. 98. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: per l'applicazione degli atti sostitutivi o.
4. 101. Rondini.

  Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in conformità alle norme che disciplinano la contabilità di Stato e degli enti pubblici.
4. 102. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: indirizzo e.
4. 103. Rondini.

  Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: degli con le seguenti: dei propri.
4. 105. Rondini.

  Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
4. 106. Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
4. 107. Rondini.

  Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: degli uffici con le seguenti: dei propri uffici.
4. 108. Rondini.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia uguale o superiore a quarantamila unità, con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si istituisce il relativo Ordine indipendente, in aggiunta a quelli individuati al comma 1, che assume la denominazione corrispondente alla professione svolta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 80. Gigli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno o più albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia superiore a quarantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministro della salute l'istituzione di un nuovo ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo ordine avviene con atto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla richiesta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 140. Carnevali.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a uno o più albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministro della salute l'istituzione di un nuovo ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo ordine avviene con atto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla richiesta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 141. Carnevali, Gigli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 141.(Testo modificato nel corso della seduta). Carnevali, Gigli.
(Approvato)

A.C. 3868-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame adotta misure dirette ad assicurare – nei settori della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale e della promozione della prevenzione – una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche;
    in quest'ottica è, quindi, è importante inserire nel provvedimento la figura professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco considerata l'importanza del loro ruolo nella filiera della Farmacovigilanza, a tutela della pubblica incolumità dei fruitori del farmaco, che il decreto legislativo n. 219 del 2006, attuativo delle Direttive Comunitarie 2001/83/CE e 2003/94/CE ha voluto ben normare;
    la professione dell'Informatore Scientifico del Farmaco è fondamentale nella filiera della formazione e aggiornamento di due categorie importanti per la salute dei cittadini quali i Medici ed Odontoiatri ed i Farmacisti, tanto che la CEE è voluta intervenire con una normativa per gli stati membri;
    i doveri dell'Informatore Scientifico del Farmaco, relativamente alla filiera della Farmacovigilanza, di cui agli articoli 122, comma 6, decreto-legge n. 219 del 2006 e 94, comma 3, Direttiva Comunitaria 2001/83/CE, per i quali l'informatore stesso assume il ruolo di incaricato di pubblico servizio in forza dell'articolo 358 codice penale, ruolo di garanzia nei confronti dei cittadini-utenti del farmaco, risultando l'informatore stesso anello imprescindibile della filiera della farmacovigilanza stessa;
    un'attività etica di informazione scientifica comporterebbe solo vantaggi al SSN in quanto concorrerebbe a formare professionalmente meglio medici e farmacisti, garantirebbe gli interessi di salute del cittadino-utente, sarebbe rafforzata la funzione di farmacovigilanza e porterebbe ad un risparmio della spesa farmaceutica,

impegna il Governo

a predisporre le misure necessarie affinché anche la figura dell'Informatore Scientifico del Farmaco sia inserita nei tavoli tecnici che riguardano il settore farmaceutico al fine di riconoscerla quale figura professionale nell'ambito sanitario.
9/3868-A/1D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame adotta misure dirette ad assicurare – nei settori della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale e della promozione della prevenzione – una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche;
    in quest'ottica è, quindi, è importante inserire nel provvedimento la figura professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco considerata l'importanza del loro ruolo nella filiera della Farmacovigilanza, a tutela della pubblica incolumità dei fruitori del farmaco, che il decreto legislativo n. 219 del 2006, attuativo delle Direttive Comunitarie 2001/83/CE e 2003/94/CE ha voluto ben normare;
    la professione dell'Informatore Scientifico del Farmaco è fondamentale nella filiera della formazione e aggiornamento di due categorie importanti per la salute dei cittadini quali i Medici ed Odontoiatri ed i Farmacisti, tanto che la CEE è voluta intervenire con una normativa per gli stati membri;
    i doveri dell'Informatore Scientifico del Farmaco, relativamente alla filiera della Farmacovigilanza, di cui agli articoli 122, comma 6, decreto-legge n. 219 del 2006 e 94, comma 3, Direttiva Comunitaria 2001/83/CE, per i quali l'informatore stesso assume il ruolo di incaricato di pubblico servizio in forza dell'articolo 358 codice penale, ruolo di garanzia nei confronti dei cittadini-utenti del farmaco, risultando l'informatore stesso anello imprescindibile della filiera della farmacovigilanza stessa;
    un'attività etica di informazione scientifica comporterebbe solo vantaggi al SSN in quanto concorrerebbe a formare professionalmente meglio medici e farmacisti, garantirebbe gli interessi di salute del cittadino-utente, sarebbe rafforzata la funzione di farmacovigilanza e porterebbe ad un risparmio della spesa farmaceutica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre le misure necessarie affinché anche la figura dell'Informatore Scientifico del Farmaco sia inserita nei tavoli tecnici che riguardano il settore farmaceutico al fine di riconoscerla quale figura professionale nell'ambito sanitario.
9/3868-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame adotta misure dirette ad assicurare – nei settori della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale e della promozione della prevenzione – una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e delle prestazioni erogate, tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche;
    in quest'ottica si ritiene, quindi, non più rinviabile la formulazione di un nuovo profilo professionale per l'odontotecnico, che superi le rigidità dell'articolo 11 del regio-decreto n. 1334 del 1928 – istitutivo di tale figura professionale;
    a fronte di una normativa datata, l'attività di odontotecnico si è sempre più evoluta negli anni, sulla spinta delle disposizioni comunitarie in materia di dispositivi medici, che hanno portato questa professione ad una maggiore specializzazione e qualificazione;
    l'adozione, pertanto, di un nuovo profilo professionale e la correzione di alcune disposizioni in materia di fabbricazione di dispositivi medici rappresentano il passaggio fondamentale per l'aggiornamento di una categoria che opera guardando alla qualità del prodotto e alla tutela del cittadino,

impegna il Governo

a promuovere, alla luce delle considerazioni sopra esposte, un rapido aggiornamento del profilo professionale degli odontotecnici prevedendo per i nuovi operatori l'istituzione della professione di odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie, con conseguente creazione del percorso formativo ad hoc e, per tutti gli operatori già in possesso della qualifica, il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, in base a criteri approvati con un Accordo Stato-Regioni.
9/3868-A/2Lodolini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il massofisioterapista gode già di uno status normativo importante con una legge di riferimento (legge n. 403 del 1971) e con decreti ministeriali che ne stabiliscono specifiche competenze in ambito fisioterapico;
    la giurisprudenza amministrativa, applicando la legge (vedasi decreto ministeriale 27 luglio 2000) ha stabilito che il massofisioterapista è una professione e risulta equipollente ai fini dell'esercizio della professione indipendente dalla data di conseguimento del diploma;
    anche la giustizia penale, come nei caso recente dei tribunali di Torino e Asti confermano tale orientamento, infatti ad oggi tutti i procedimenti penali che hanno coinvolto massofisioterapisti indagati per abuso di professione sanitaria (articolo 348 codice penale scaturiti da segnalazioni eticamente scorrette e non veritiere), sono stati archiviati per l'infondatezza delle notizie di reato;
    nonostante ciò, ancora oggi il massofisioterapista compare nell'elenco delle professioni del Ministero della salute come «operatore di interesse sanitario» e non come «professione sanitaria» come la legge stabilisce;
    questa differente interpretazione giuridica dello status del massofisioterapista ha creato e sta creando non pochi limiti nell'esercizio della libera professione;
    agire in maniera retroattiva sui titoli acquisiti di migliaia di professionisti che da decenni lavorano sia in strutture pubbliche sia private pone un problema di costituzionalità;
    di questa professione va regolamentato, infatti, il futuro, la sua evoluzione necessita di un intervento del legislatore, visto che il passato ha già le sue regole, leggi e decreti attuativi (legge n. 403 del 1971 e decreto ministeriale n. 105 del 1997) attualmente in vigore,

impegna il Governo

a prevedere l'inserimento dei massofisioterapisti, nel disegno di legge in esame (disegno di legge: Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), perché l'attuale stato di cose può essere superato solo con un intervento legislativo che consentirà di evitare il ricorso massiccio dei singoli professionisti alla giustizia per avere riconosciuto legittimamente l'esercizio della libera professione e l'iscrizione all'eventuale ordine di riferimento.
9/3868-A/3Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    il massofisioterapista gode già di uno status normativo importante con una legge di riferimento (legge n. 403 del 1971) e con decreti ministeriali che ne stabiliscono specifiche competenze in ambito fisioterapico;
    la giurisprudenza amministrativa, applicando la legge (vedasi decreto ministeriale 27 luglio 2000) ha stabilito che il massofisioterapista è una professione e risulta equipollente ai fini dell'esercizio della professione indipendente dalla data di conseguimento del diploma;
    anche la giustizia penale, come nei caso recente dei tribunali di Torino e Asti confermano tale orientamento, infatti ad oggi tutti i procedimenti penali che hanno coinvolto massofisioterapisti indagati per abuso di professione sanitaria (articolo 348 codice penale scaturiti da segnalazioni eticamente scorrette e non veritiere), sono stati archiviati per l'infondatezza delle notizie di reato;
    nonostante ciò, ancora oggi il massofisioterapista compare nell'elenco delle professioni del Ministero della salute come «operatore di interesse sanitario» e non come «professione sanitaria» come la legge stabilisce;
    questa differente interpretazione giuridica dello status del massofisioterapista ha creato e sta creando non pochi limiti nell'esercizio della libera professione;
    agire in maniera retroattiva sui titoli acquisiti di migliaia di professionisti che da decenni lavorano sia in strutture pubbliche sia private pone un problema di costituzionalità;
    di questa professione va regolamentato, infatti, il futuro, la sua evoluzione necessita di un intervento del legislatore, visto che il passato ha già le sue regole, leggi e decreti attuativi (legge n. 403 del 1971 e decreto ministeriale n. 105 del 1997) attualmente in vigore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento dei massofisioterapisti, nel disegno di legge in esame (disegno di legge: Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), perché l'attuale stato di cose può essere superato solo con un intervento legislativo che consentirà di evitare il ricorso massiccio dei singoli professionisti alla giustizia per avere riconosciuto legittimamente l'esercizio della libera professione e l'iscrizione all'eventuale ordine di riferimento.
9/3868-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, oltre all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, prevede anche il riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie;
    in particolare, novellando l'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, stabilisce che l'individuazione delle nuove professioni sanitarie, ricomprese in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento;
   possono inoltre inviare istanza motivata al Ministero della salute le associazioni interessate e in caso di valutazione positiva, l'istituzione di nuove professioni sarà effettuata, previo parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità, mediante accordi in sede di Conferenza Stato Regioni;
   la professione di odontotecnico è ancora oggi regolata da una normativa a dir poco antica che limita notevolmente lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze tecnico-scientifiche che l'odontotecnico ha maturato in tutti questi anni;
   quella dell'odontotecnico è una figura di indubbia e sicura rilevanza nel panorama sanitario italiano, che ormai opera in un contesto «globale», utilizzando le più sofisticate tecnologie e conoscenze scientifiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire alle associazioni del comparto degli odontotecnici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di richiedere il riconoscimento degli odontotecnici tra le professioni tecnico-sanitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.
9/3868-A/4Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II (articoli 4-16) del provvedimento in esame opera una significativa revisione della disciplina delle professioni sanitarie, ma non contempla la posizione dei 3500 ricercatori, tecnici e amministrativi altamente qualificati, impiegati attualmente con contratti atipici (borse di studio, contratti di collaborazione coordinata e continuative, collaborazioni professionali e partite IVA) presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e, al contempo, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari effettuando anche prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
    il personale degli IRCCS, pur presentando un'anzianità media di 10 anni, si scontra oggi con le evidenti limitazioni dei diritti (malattia, maternità, contributi a fini pensionistici, ferie/orari) e con il problema di una difficoltosa programmazione lavorativa per i progetti a medio e lungo termine che mina le basi per la necessaria continuità delle ricerche;
    l'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha recentemente introdotto un espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; tale disposizione, che mira virtuosamente ad eliminare la precarietà nella pubblica amministrazione, tuttavia, rischia di mettere in serio pericolo gli IRCCS, che non sono dotati di finanziamenti strutturali e non sono autorizzati a bandire concorsi per l'assunzione di personale di ruolo;
    gli IRCCS assolvono una doppia funzione di ricerca e di assistenza sanitaria e sono definiti normativamente dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; a differenza degli altri centri di ricerca e delle università, che fanno capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispondono per le loro attività di ricerca al Ministero della salute, mentre per le attività di assistenza sanitaria sono soggetti anche alla competenza delle regioni;
    delineandosi come istituzioni particolari e uniche anche nel panorama internazionale, lo statuto speciale degli IRCCSS è verificato periodicamente dal Ministero della salute che attualmente ne riconosce 49 di cui 21 pubblici, che ricoprono un ruolo fondamentale per la ricerca sanitaria nazionale;
    il 7 luglio scorso, nel quadro della discussione dell'interpellanza urgente n. 2-01874, il Governo assicurava il massimo impegno per «migliorare le condizioni del personale della ricerca degli IRCCS», da concretizzare con l'apertura di un tavolo tecnico incaricato di «trovare ogni possibile soluzione ai problemi del personale degli IRCCS, garantendo stabilità nell'attività di ricerca e qualità delle prestazioni sanitarie»,

impegna il Governo

a introdurre, nell'ambito della legge di bilancio 2018, i necessari interventi normativi per la stabilizzazione del personale impiegato negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dotando gli stessi di un fabbisogno organico e dei relativi finanziamenti strutturali, anche al fine di garantire la qualità delle attività di cura dei pazienti e la continuità della ricerca scientifica.
9/3868-A/5Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano;
    nello specifico il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica;
    l'articolo 4 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di predisporre linee guida da concordare con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per una corretta ed uniforme attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento in merito alle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano.
9/3868-A/6Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del presente provvedimento regola gli organi delle federazioni nazionali delle professioni sanitarie;
    si prevede inoltre l'adozione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di uno o più regolamenti anche per disciplinare le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi di tali federazioni;
    tali regolamenti vengono adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,

impegna il Governo

a tenere conto nella stesura di tali regolamenti della necessità di incoraggiare la partecipazione degli iscritti e la legittimazione e la rappresentatività degli eletti e di garantire la rappresentanza e la tutela delle minoranze.
9/3868-A/7Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame il nuovo testo del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
    il disegno di legge in discussione opera una complessiva revisione della disciplina delle professioni sanitarie attraverso interventi di riordino della vigente normativa, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Si tratta di un intervento di ammodernamento e razionalizzazione che, in attuazione dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha lo scopo di rendere il sistema delle professioni sanitarie più funzionale e aderente alle esigenze dei cittadini;
    nel disegno di legge in esame l'articolo 1, comma 1 recita: «Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica»;
    negli ultimi anni, la medicina tradizionale ha subito una profonda evoluzione attraverso un approccio innovativo e mirato a studiare l'impatto del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano (biologiche, ambientali, culturali e socio-economiche) sulla fisiologia, sulla fisiopatologia e sulle caratteristiche cliniche delle malattie;
    gli uomini e le donne pur essendo soggetti alle medesime patologie, presentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro. Molte patologie sono segnate da importanti differenze biologiche e cliniche, altre colpiscono di più la donna (reumatiche, autoimmunitarie e psichiatriche) e altre ancora si manifestano e hanno un decorso diverso rispetto alle stesse malattie nell'uomo. Un esempio sono le malattie cardiovascolari, le donne vengono colpite in età più avanzata rispetto all'uomo, ma hanno un tasso di mortalità più elevato che si aggira intorno alle 120.000 morti l'anno;
    l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso tra le sue politiche il monitoraggio delle diseguaglianze e la revisione delle politiche sanitarie, dei programmi e dei piani delle singole Nazioni, finalizzato ad assicurare gli outcome di salute nel mondo (Gender, Equity and Human Rights roadmap);
    l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ha pubblicato di recente un documento in cui «ritiene utile sensibilizzare le Aziende farmaceutiche nell'ambito della presentazione di documentazione regolatoria (inclusi i dossier di registrazione) a effettuare anche l'elaborazione dei dati disaggregati per genere, in maniera tale da evidenziare le eventuali differenze. Così facendo si potrà avere conoscenza sempre più approfondita sulle nuove terapie»;
    la medicina di genere rappresenta una nuova prospettiva per il futuro della salute. L'obiettivo deve essere quello di giungere a garantire a ogni individuo, maschio o femmina, l'appropriatezza terapeutica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere la ricerca sulla medicina di genere e il suo sviluppo, anche garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;
   a valutare l'opportunità di istituire l'Osservatorio Nazionale per la medicina di genere.
9/3868-A/8Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame tratta:
     all'articolo 1 comma 2 lettera g) numero 6, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione;
     all'articolo 1 comma 2 lettera m) numero 3, di previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici territoriali che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e le norme sulla trasparenza e sull'assenza di conflitti di interesse previste dalla presente legge, nonché di meccanismi sanzionatori,

impegna il Governo:

   a prevedere che la partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera g) numero 6, non sia inferiore al 30 per cento;
   a definire i sistemi sanzionatori, di cui articolo 1 comma 2 lettera m) numero 3, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, sulla base di quanto disciplinato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, all'articolo 31.
9/3868-A/9Catalano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività di odontotecnico è tuttora regolamentata da un Regio Decreto del 1928. In diverse occasioni la categoria ha cercato con difficoltà di adeguare la disciplina della loro attività, sino al febbraio 2000, quando su istanza delle Associazioni Odontotecniche, il Ministero della salute avviò la procedura prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che aveva già regolamentato ventidue altre professioni sanitarie;
    nell'aprile 2002, il Consiglio di Stato, ultimo passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, rinviò lo schema di profilo – che peraltro aveva riscosso il parere favorevole della FNOMCeO oltre a quello del Consiglio Superiore di Sanità – al Ministero della salute per l'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione che, come noto, assegna alla legislazione concorrente fra Stato e regioni la disciplina delle professioni;
    nel gennaio 2006, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, il Parlamento licenziò la legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie che all'articolo 5 disciplina l’iter di approvazione;
    nel luglio 2007, lo schema di profilo della figura di odontotecnico ha avuto – per la seconda volta – il parere favorevole dell'apposita commissione istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità, ma nonostante il parere favorevole di tutti i Ministri della salute succedutisi, il testo di profilo non ha mai visto completato l’iter di approvazione,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'attuazione delle modifiche all'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, siano salvaguardati gli atti già compiuti per il riconoscimento della figura di odontotecnico sia nel 2000 nel percorso previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sia nel 2007 nel percorso previsto dalla legge n. 43 del 2006, in ordine sia alla volontà espressa dal Ministero della salute di avviare l’iter di approvazione, sia al parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità che in materia si è già espresso favorevolmente ben due volte.
9/3868-A/10Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività di odontotecnico è tuttora regolamentata da un Regio Decreto del 1928. In diverse occasioni la categoria ha cercato con difficoltà di adeguare la disciplina della loro attività, sino al febbraio 2000, quando su istanza delle Associazioni Odontotecniche, il Ministero della salute avviò la procedura prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che aveva già regolamentato ventidue altre professioni sanitarie;
    nell'aprile 2002, il Consiglio di Stato, ultimo passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, rinviò lo schema di profilo – che peraltro aveva riscosso il parere favorevole della FNOMCeO oltre a quello del Consiglio Superiore di Sanità – al Ministero della salute per l'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione che, come noto, assegna alla legislazione concorrente fra Stato e regioni la disciplina delle professioni;
    nel gennaio 2006, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, il Parlamento licenziò la legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie che all'articolo 5 disciplina l’iter di approvazione;
    nel luglio 2007, lo schema di profilo della figura di odontotecnico ha avuto – per la seconda volta – il parere favorevole dell'apposita commissione istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità, ma nonostante il parere favorevole di tutti i Ministri della salute succedutisi, il testo di profilo non ha mai visto completato l’iter di approvazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché nell'attuazione delle modifiche all'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, siano salvaguardati gli atti già compiuti per il riconoscimento della figura di odontotecnico sia nel 2000 nel percorso previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sia nel 2007 nel percorso previsto dalla legge n. 43 del 2006, in ordine sia alla volontà espressa dal Ministero della salute di avviare l’iter di approvazione, sia al parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità che in materia si è già espresso favorevolmente ben due volte.
9/3868-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;
    l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;
    non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990;
    non vi è stato alcun intervento da parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 «Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che «la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi dei decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;
    con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e massofisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
    il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42/1999;
    il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;
    l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;
    i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliario di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente ... omissis ...» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403);
    gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;
    la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore;
    attualmente i circa 10.000 operatori formatisi alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo,

impegna il Governo

a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura di massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
9/3868-A/11Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il 21 giugno 2016 è stato approvato in questo ramo del Parlamento in prima lettura la proposta di legge Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista (AC 2656), ora in discussione in Senato;
    la citata proposta di legge intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, che subentra all'attuale educatore, e di pedagogista, nonché per alcuni aspetti la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale);
    l'articolo 5 comma 5 della proposta di legge in votazione però, recita: «Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale»;
    si rischia, quindi, di creare difficoltà interpretative per la mancanza di coordinamento tra i due testi in discussione,

impegna il Governo

nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui in premessa, ad intendere che quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 sia da interpretare in modo da fare riferimento alle figure di educatore socio-sanitario, educatore socio-pedagogico e pedagogista.
9/3868-A/12Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, al Capo 1, affronta la questione della sperimentazione clinica dei medicinali attraverso lo strumento della delega al Governo;
    nell'ambito della sperimentazione clinica, l'articolo 3 inserisce anche la medicina di genere, consistente in un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere;
    il Piano dovrà essere emanato con un decreto del Ministro della salute e dovrà garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal SSN in modo omogeneo sul territorio nazionale, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere;
    nell'ambito della campagna informativa sulla medicina di genere, il Ministro della salute potrà istituire anche un Osservatorio presso gli enti vigilati dal suo Ministero e, d'intesa con le regioni e con le province autonome, dovrà inoltre inserire la medicina di genere tra gli obiettivi del Patto per la salute e le regioni e province autonome dovranno, conseguentemente, adeguare i rispettivi piani sanitari,

impegna il Governo

a rispettare il criterio della parità di genere nell'istituzione dell'Osservatorio dedicato alla promozione e al sostegno della medicina di genere.
9/3868-A/13Gebhard, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione la proposta di legge n. 3868-A in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
    considerata la rilevanza della questione e le sue relazioni con diverse fenomenologie e patologie strettamente localizzate nelle aree insulari che interessano le popolazioni che risiedono nelle aree del Mediterraneo;
    evidenziata l'importanza che la sperimentazione può avere nel contrasto delle suddette patalogie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare strutture e strumenti di ricerca in particolare nelle regioni in cui la presenza di patologie o malattie (quali per esempio l'anemia Mediterranea) continuano ad avere una particolare incidenza.
9/3868-A/14Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 147 del 2003, all'articolo 8, comma 15, stabilisce che l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
    con il decreto-legge n. 98 del 2011, l'UNIRE, è stata trasformata nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Tale decreto-legge, però, nulla modifica in merito alla competenza relativa all'organizzazione e alla gestione dell'anagrafe equina;
    attualmente è il Ministero della Salute a gestire la banca dati relativa all'anagrafe di bovini, ovicaprini, suini, avicoli, animali da circo. Ciò consente al medesimo Ministero della salute di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli ammali e dei loro prodotti, la sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, ecc.;
    è quindi indispensabile, anche ai fini di una maggiore sicurezza alimentare e della sanità animale, che il Ministero della Salute, organizzi e gestisca anche l'anagrafe degli equidi, oltre a quelle degli altri animali suindicati;
    peraltro, detta previsione era contenuta nel disegno di legge in esame, nella sua versione iniziale presentata al Parlamento,

impegna il Governo

a prevedere che la gestione dell'anagrafe degli equidi venga trasferita dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI (ex UNIRE), com’è attualmente, al Ministero della Salute affinché la medesima anagrafe venga gestita dall'attuale banca dati che gestisce (per conto del Ministero della salute) l'anagrafe di bovini, ovicaprini, suini, avicoli, animali da circo ed animali da affezione.
9/3868-A/15Fossati, Murer, Fontanelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame, riscrivendo il vigente articolo 5 della legge n. 43 del 2006, interviene sulla procedura relativa all'individuazione e all'istituzione di nuove professioni sanitarie;
   il testo in esame ora prevede che l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata (mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni) previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità;
    la norma vigente, che detto articolo 6 va a sostituire, prevede attualmente che l'individuazione delle nuove professioni sanitarie deve essere subordinata al parere del Consiglio superiore di sanità, e che il medesimo Consiglio superiore di sanità, nell'ambito del suo parere tecnico-scientifico deve avere una composizione particolarmente qualificata. Il parere è infatti espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni;
    ora con questo disegno di legge, non solo non è più previsto che detto importante parere sia vincolante, ma non è più previsto nemmeno che il Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'espressione del parere, debba avere una composizione qualificata com’è invece attualmente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di predisporre le opportune modifiche normative volte a prevedere che il parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità ai fini dell'istituzione di nuove professioni sanitarie, sia vincolante e che la composizione del Consiglio, ai fini del medesimo parere, sia maggiormente qualificata e quindi integrata da quelle figure professionali previste dall'attuale normativa.
9/3868-A/16Murer, Fossati, Fontanelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del provvedimento in esame, modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
    in particolare il comma 4, individua la modalità per accedere agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale, corrispondenti agli incarichi di struttura complessa, dei dirigenti dipendenti dal Ministero della salute. A detti incarichi si accederà in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    già in sede di audizione, il dott. Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, aveva evidenziato la necessità di inserire nella norma un riferimento esplicito al rispetto dei principi di massima trasparenza, nell'ambito delle modalità di conferimento degli incarichi di direzione sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere che le procedure per il conferimento degli incarichi di cui in premessa, siano coerenti e in linea con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, sezione sanità, e il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 sezione sanità, predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione.
9/3868-A/17Matarrelli, Murer, Fossati, Fontanelli, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    al fine di migliorare, in termini di qualità, efficienza ed economicità, le performance sanitarie, è fondamentale partire dal genere, oltre che nei percorsi terapeutici e di assistenza, anche, attraverso specifici programmi educativi/formativi e di prevenzione da realizzare in tutte le aree territoriali del Paese;
    la natura universalistica del nostro Sistema sanitario nazionale si declina nella possibilità per ogni donna e ogni uomo, in ciascuna delle fasi della sua vita e a prescindere dalle sue condizioni economiche e sociali, di accedere allo stesso senza dovere sottostare ad ostacoli di tipo finanziario, burocratico o determinati dalle particolari caratteristiche (in termini di carenza dei servizi) del territorio dove si nasce, si lavora o si risiede;
    non sempre e non tutti i territori sono dotati dei servizi, in particolare rispetto ai percorsi di educazione/formazione e di prevenzione, che, come previsto nella delega di cui al presente ordine del giorno, dovrebbero e potrebbero attivare e diffondere la medicina di genere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere e incentivare, anche e soprattutto attraverso le regioni, in particolare nei territori più periferici, isolati e spopolati, protocolli e convenzioni fra i servizi sociali dei Comuni, le Asl, i Centri antiviolenza, i Piani sociali locali e di zona al fine di diffondere al massimo piani e programmi di medicina di genere, attinenti in particolare all'educazione, formazione e prevenzione.
9/3868-A/18Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
    l'articolo 2 stabilisce le modalità per individuare, tramite decreti del Ministro della salute, i comitati etici territoriali, fino a un numero massimo di quaranta ed almeno uno per ciascuna regione, nonché i comitati etici a valenza nazionale, nel numero massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. Tali comitati sono competenti a valutare gli aspetti etici delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano;
    il medesimo articolo prevede altresì l'istituzione, presso l'AIFA, di un Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell'attività di valutazione attribuita ai comitati, composto da un minimo di quindici rappresentanti di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento a Bolzano e almeno due indicati dalle associazioni di pazienti più rappresentative,

impegna il Governo

ad emanare nel più breve tempo possibile i necessari decreti attuativi finalizzati all'individuazione dei comitati etici territoriali e di quelli a valenza nazionale, secondo i criteri definiti dall'articolo 2 del provvedimento.
9/3868-A/19Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in votazione reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica;
    i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nel prevedere il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, fanno esplicitamente salvi (comma 2, lettera a)) il rispetto delle norme dell'Unione europea – tra cui la futura disciplina in materia, posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 , delle convenzioni internazionali, nonché, il rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni;
    la procreazione medicalmente assistita, è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 il cui articolo 1, comma 1, stabilisce che: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
    i progressi della scienza permettono oggi di identificare la presenza di malattie genetiche ereditarie o di alterazione cromosomiche, in fasi molto precoci dello sviluppo embrionale;
    i livelli essenziali di assistenza approvati nel mese di marzo 2017, non includono le indagini genetiche preimpianto, tecniche che devono poter applicare tutti i centri di procreazione medicalmente assistita che risultano autorizzati ad eseguire tecniche in vitro;
    l'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stabilisce che: «Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nell'ambito dell'attività di consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita». Nonostante tale previsione la Pgd non risulta ad oggi essere a carico del servizio sanitario nazionale, situazione che porta molte coppie ad essere esposte ad aborti;
    la medicina di genere rappresenta una nuova prospettiva per il futuro della salute. L'obiettivo deve essere quello di giungere a garantire a ogni individuo, maschio o femmina, l'appropriatezza terapeutica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere eventuali iniziative anche di carattere normativo al fine di garantire che le indagini relative alla diagnosi genetica preimpianto (Pgd) e allo screening genetico preimpianto (Pgs) vengano considerate a tutti gli effetti parte integrante della diagnosi prenatale e vengano previsti rimborsi per i Pgd a carico del servizio sanitario nazionale.
9/3868-A/20Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente provvedimento prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi tra i quali la definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti soprattutto nel caso delle malattie rare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di presentare annualmente alle Camere una relazione che precisi quali siano stati i risultati di questo coinvolgimento delle associazioni dei pazienti soprattutto nel caso delle malattie rare.
9/3868-A/21Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 19 maggio 1971 n. 403 articolo 1 istituisce la «Professione sanitaria ausiliaria di MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA» (profilo disciplinato da D M. 7 settembre 1976, e dal decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997: svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio ai medici e dietro prescrizione medica);
    la stessa figura professionale subisce diversi interventi di legge nell'arco degli anni in particolare l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 prevedeva che «... I corsi di studio relativi alle figure professionali che individuerà il Ministero della salute, e previsti dal precedente ordinamento, che non siano stati riordinati, vanno soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994». Di fatto non sono ad oggi intervenuti atti di riordinamento della figura del massiofisioterapista e relativo corso o di esplicita soppressione, pertanto quella figura resta configurata nei termini del vecchio ordinamento con conseguente conservazione dei relativi corsi regionali (Cons.St. n. 3325/2013, n. 4572/2015, n. 4788/2015);
    con legge 26 febbraio 1999 n. 42 (disposizioni in materia di professioni sanitarie) il legislatore disciplina nei confronti di tutte le professioni sanitarie il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, mediante i criteri di equipollenza e equivalenza ai nuovi diplomi universitari, prima che il Ministero della salute individui con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992;
    in attuazione all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42 viene emanato il decreto ministeriale 27 luglio 2000, che avrebbe dovuto fornire una mera ricognizione dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, n. 502 del 1992. Il decreto elenca tra i titoli equipollenti al fisioterapista, il masso fisioterapista, ma solo se triennale, operando di fatto una limitazione rispetto alla portata dell'articolo 4 comma 1 della legge n. 42 del 1999, che prevedeva l'equipollenza per «tutti i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, che avessero permesso l'attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente»;
    con legge 1o febbraio 2006, n. 43, il legislatore interviene e chiarisce che la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario, «ferma restando la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1». Chi sia e cosa possa fare l'operatore di interesse sanitario non è ad oggi regolamentato;
    i corsi formativi regionali continuano a diplomare giovani con la figura professionale del massiofisioterapista, del massaggiatore capo-bagnino e del massaggiatore sportivo senza che sia intervenuta una norma legislativa che identifica queste professioni, questa situazione rende assolutamente precarie le aspettative di lavoro di questi professionisti,

impegna il Governo:

   ad abrogare la legge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974, l'articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e i corsi di formazione per il rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di massafiosioterapista, massaggiatore capo-bagnino;
   a garantire ai titolari dei diplomi di massofiositerapista, massaggiatore capo-bagnino e massaggiatore sportivo, diplomati dopo legge 26 febbraio 1999 n.42, che possano continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure professionali;
   a individuare, secondo le normative europee e la programmazione sanitaria nazionale, in accordo alla Conferenza Stato Regioni una nuova figura professionale nell'area della riabilitazione.
9/3868-A/22Cova, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 19 maggio 1971 n. 403 articolo 1 istituisce la «Professione sanitaria ausiliaria di MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA» (profilo disciplinato da D M. 7 settembre 1976, e dal decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997: svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio ai medici e dietro prescrizione medica);
    la stessa figura professionale subisce diversi interventi di legge nell'arco degli anni in particolare l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 prevedeva che «... I corsi di studio relativi alle figure professionali che individuerà il Ministero della salute, e previsti dal precedente ordinamento, che non siano stati riordinati, vanno soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994». Di fatto non sono ad oggi intervenuti atti di riordinamento della figura del massiofisioterapista e relativo corso o di esplicita soppressione, pertanto quella figura resta configurata nei termini del vecchio ordinamento con conseguente conservazione dei relativi corsi regionali (Cons.St. n. 3325/2013, n. 4572/2015, n. 4788/2015);
    con legge 26 febbraio 1999 n. 42 (disposizioni in materia di professioni sanitarie) il legislatore disciplina nei confronti di tutte le professioni sanitarie il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, mediante i criteri di equipollenza e equivalenza ai nuovi diplomi universitari, prima che il Ministero della salute individui con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992;
    in attuazione all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42 viene emanato il decreto ministeriale 27 luglio 2000, che avrebbe dovuto fornire una mera ricognizione dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, n. 502 del 1992. Il decreto elenca tra i titoli equipollenti al fisioterapista, il masso fisioterapista, ma solo se triennale, operando di fatto una limitazione rispetto alla portata dell'articolo 4 comma 1 della legge n. 42 del 1999, che prevedeva l'equipollenza per «tutti i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, che avessero permesso l'attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente»;
    con legge 1o febbraio 2006, n. 43, il legislatore interviene e chiarisce che la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario, «ferma restando la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1». Chi sia e cosa possa fare l'operatore di interesse sanitario non è ad oggi regolamentato;
    i corsi formativi regionali continuano a diplomare giovani con la figura professionale del massiofisioterapista, del massaggiatore capo-bagnino e del massaggiatore sportivo senza che sia intervenuta una norma legislativa che identifica queste professioni, questa situazione rende assolutamente precarie le aspettative di lavoro di questi professionisti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di abrogare la legge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974, l'articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e i corsi di formazione per il rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di massafiosioterapista, massaggiatore capo-bagnino;
   a valutare l'opportunità di garantire ai titolari dei diplomi di massofiositerapista e massaggiatore capo-bagnino diplomati dopo legge 26 febbraio 1999 n.42, che possano continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure professionali;
   a valutare l'opportunità di individuare, secondo le normative europee e la programmazione sanitaria nazionale, in accordo alla Conferenza Stato Regioni una nuova figura professionale nell'area della riabilitazione.
9/3868-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cova, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito della riforma di riordino degli istituti professionali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario non hanno avuto nessuno sbocco professionale diretto, a causa della perdita della qualifica regionale al terzo anno;
    in questi sette anni, a più riprese, è stato fatto presente il problema nelle sedi opportune, senza che si sia mai trovata una via per risolvere l'incertezza e l'assenza di prospettive in cui sono stati lasciati decine di migliaia di studenti e le loro famiglie;
    il decreto legislativo n. 61 del 2017 («Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107») prevede un piano di studi e di formazione che consente di fornire sbocchi professionali ai diplomati degli istituti professionali del nuovo indirizzo «Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale»;
   l'obiettivo più alto, invece, sarebbe riconoscere il bisogno di una figura professionale di quarto livello EQF nella sanità, corrispondente al diploma conseguito al termine del percorso di studi presso gli istituti professionali dei «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale», garantendo quindi uno sbocco professionale diretto per i diplomati di tali istituti,

impegna il Governo

a favorire il percorso per portare all'individuazione, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, della professione di tecnico dei servizi socio-sanitari, conseguibile al termine di un percorso di istruzione professionale, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 61 del 2017, per l'istituzione della quale si applicherà la procedura di cui alla presente legge.
9/3868-A/23Narduolo, Rocchi.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito della riforma di riordino degli istituti professionali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario non hanno avuto nessuno sbocco professionale diretto, a causa della perdita della qualifica regionale al terzo anno;
    in questi sette anni, a più riprese, è stato fatto presente il problema nelle sedi opportune, senza che si sia mai trovata una via per risolvere l'incertezza e l'assenza di prospettive in cui sono stati lasciati decine di migliaia di studenti e le loro famiglie;
    il decreto legislativo n. 61 del 2017 («Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107») prevede un piano di studi e di formazione che consente di fornire sbocchi professionali ai diplomati degli istituti professionali del nuovo indirizzo «Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale»;
   l'obiettivo più alto, invece, sarebbe riconoscere il bisogno di una figura professionale di quarto livello EQF nella sanità, corrispondente al diploma conseguito al termine del percorso di studi presso gli istituti professionali dei «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale», garantendo quindi uno sbocco professionale diretto per i diplomati di tali istituti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità in esito dell'attuazione del decreto legislativo n. 61 del 2017 dell'individuazione nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, della professione di tecnico dei servizi socio-sanitari, conseguibile al termine di un percorso di istruzione professionale, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 61 del 2017, per l'istituzione della quale si applicherà la procedura di cui alla presente legge.
9/3868-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Narduolo, Rocchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» interviene anche sulla regolamentazione di farmacie e farmacisti;
    con il decreto-legge n. 223 del 2006 è stata eliminata l'esclusività della vendita alle farmacie dei farmaci Sop e Otc (di «automedicazione») in qualunque esercizio commerciale in cui sia presente un farmacista laureato;
    a seguito di tali normative nascono in Italia circa 4000 parafarmacie; con l'obiettivo di creare una maggiore concorrenza e favorire la diminuzione del prezzo dei farmaci di «automedicazione» e consentire maggiori opportunità di lavoro per farmacisti precari o disoccupati;
    questo parziale processo di liberalizzazione però (la normativa esclude infatti per le parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta e a carico esclusivo del cittadino), aggravata dalla concorrenza della grande distribuzione alimentare, ha causato la crisi di molti esercizi commerciali e la perdita di numerosi posti di lavoro;
    nonostante una iniziale diffusione capillare sul territorio nazionale le parafarmacie non possiedono ancora una definizione normativa;
    l'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 si è posto l'obiettivo di promuovere l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti (aventi i requisiti di legge), nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi, garantendo al contempo una presenza sul territorio del servizio farmaceutico più capillare e auspicabilmente concorrenziale. Veniva quindi demandato alle Regioni e Province autonome di provvedere entro 12 mesi, tramite concorso, alla definizione di nuovi criteri per la pianta organica e l'assegnazione delle farmacie;
    ad oggi, a causa di ricorsi, problemi burocratici e conseguenti proroghe delle graduatorie regionali, non sono state ancora assegnate le nuove licenze creando di fatto gravi problematiche soprattutto ai farmacisti già titolari di parafarmacie che hanno partecipato al concorso;
    nel corso dell'attuale legislatura la problematica relativa ad una mancanza normativa delle parafarmacie e la corretta conclusione del concorso disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 è stata oggetto di atti parlamentari di indirizzo e controllo,

impegna il Governo:

ad inserire nella prossima legge di Bilancio, in relazione a quanto espresso in premessa e coerentemente con quanto già disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, norme apposite che promuovano l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte dei farmacisti già titolari di parafarmacie prevedendo, con apposito regolamento ministeriale, modalità e requisiti per accedere alle nuove assegnazioni.
9/3868-A/24Fregolent, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» interviene anche sulla regolamentazione di farmacie e farmacisti;
    con il decreto-legge n. 223 del 2006 è stata eliminata l'esclusività della vendita alle farmacie dei farmaci Sop e Otc (di «automedicazione») in qualunque esercizio commerciale in cui sia presente un farmacista laureato;
    a seguito di tali normative nascono in Italia circa 4000 parafarmacie; con l'obiettivo di creare una maggiore concorrenza e favorire la diminuzione del prezzo dei farmaci di «automedicazione» e consentire maggiori opportunità di lavoro per farmacisti precari o disoccupati;
    questo parziale processo di liberalizzazione però (la normativa esclude infatti per le parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta e a carico esclusivo del cittadino), aggravata dalla concorrenza della grande distribuzione alimentare, ha causato la crisi di molti esercizi commerciali e la perdita di numerosi posti di lavoro;
    nonostante una iniziale diffusione capillare sul territorio nazionale le parafarmacie non possiedono ancora una definizione normativa;
    l'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 si è posto l'obiettivo di promuovere l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti (aventi i requisiti di legge), nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi, garantendo al contempo una presenza sul territorio del servizio farmaceutico più capillare e auspicabilmente concorrenziale. Veniva quindi demandato alle Regioni e Province autonome di provvedere entro 12 mesi, tramite concorso, alla definizione di nuovi criteri per la pianta organica e l'assegnazione delle farmacie;
    ad oggi, a causa di ricorsi, problemi burocratici e conseguenti proroghe delle graduatorie regionali, non sono state ancora assegnate le nuove licenze creando di fatto gravi problematiche soprattutto ai farmacisti già titolari di parafarmacie che hanno partecipato al concorso;
    nel corso dell'attuale legislatura la problematica relativa ad una mancanza normativa delle parafarmacie e la corretta conclusione del concorso disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 è stata oggetto di atti parlamentari di indirizzo e controllo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nella prossima legge di bilancio, in relazione a quanto espresso in premessa e coerentemente con quanto già disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, norme apposite che promuovano l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte dei farmacisti già titolari di parafarmacie prevedendo, con apposito regolamento ministeriale, modalità e requisiti per accedere alle nuove assegnazioni.
9/3868-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fregolent, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria;
    di recente, attraverso un atto di sindacato ispettivo rivolto al Ministro della Salute si sono evidenziate le rilevanti problematiche che sta sollevando l'interpretazione di alcune norme riguardanti il concorso straordinario per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, soprattutto con riferimento ai punteggi agevolativi assegnati dalla legge n. 221 del 1968 ai farmacisti rurali;
    il Governo ha dichiarato la volontà dell'Esecutivo di voler risolvere un siffatto stato di confusione interpretativa, aggiungendo che ogni agevolazione concessa deve essere, comunque, contenuta nella attribuzione del punteggio massimo previsto, che è di 35 punti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994);
il provvedimento in esame, così come modificato dall'Assemblea, reca un'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;
    a partire dal prossimo 26 ottobre si discuteranno in Consiglio di Stato, in sede di appello, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali di Trentino Alto- Adige e Basilicata;
    qualora venissero confermate le decisioni di primo grado, ciò comporterebbe non solo il consolidarsi di interpretazioni difformi sulla medesima fattispecie ma potrebbe creare, altresì, una profonda ingiustizia nella definizione delle graduatorie dei concorsi straordinari di farmacie, definite e in atto, con conseguente pregiudizio, anche di tipo economico, per i farmacisti vincitori,

impegna il Governo

ad adoperarsi perché l'avvocatura che lo rappresenta nelle udienze fissate a partire dal 26 ottobre p.v., davanti al Consiglio di Stato ove è incardinato l'appello avverso le sentenze del Tar della Basilicata e del Trentino Alto-Adige, chieda il differimento di ogni decisione in attesa della definitiva adozione del disegno di legge A.C. 3868-A.
9/3868-A/25Occhiuto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria;
    di recente, attraverso un atto di sindacato ispettivo rivolto al Ministro della Salute si sono evidenziate le rilevanti problematiche che sta sollevando l'interpretazione di alcune norme riguardanti il concorso straordinario per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, soprattutto con riferimento ai punteggi agevolativi assegnati dalla legge n. 221 del 1968 ai farmacisti rurali;
    il Governo ha dichiarato la volontà dell'Esecutivo di voler risolvere un siffatto stato di confusione interpretativa, aggiungendo che ogni agevolazione concessa deve essere, comunque, contenuta nella attribuzione del punteggio massimo previsto, che è di 35 punti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994);
il provvedimento in esame, così come modificato dall'Assemblea, reca un'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;
    a partire dal prossimo 26 ottobre si discuteranno in Consiglio di Stato, in sede di appello, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali di Trentino Alto- Adige e Basilicata;
    qualora venissero confermate le decisioni di primo grado, ciò comporterebbe non solo il consolidarsi di interpretazioni difformi sulla medesima fattispecie ma potrebbe creare, altresì, una profonda ingiustizia nella definizione delle graduatorie dei concorsi straordinari di farmacie, definite e in atto, con conseguente pregiudizio, anche di tipo economico, per i farmacisti vincitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi perché l'avvocatura che lo rappresenta nelle udienze fissate a partire dal 26 ottobre p.v., davanti al Consiglio di Stato ove è incardinato l'appello avverso le sentenze del Tar della Basilicata e del Trentino Alto-Adige, chieda il differimento di ogni decisione in attesa della definitiva adozione del disegno di legge A.C. 3868-A.
9/3868-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Occhiuto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni;
    il testo, che istituisce tra l'altro le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, rappresenta un'occasione mancata per la necessaria istituzione della figura professionale del podoiatra, della sua professione sanitaria;
    è noto, infatti, come il podoiatra si stia progressivamente sviluppando in Paesi come gli USA, il Canada, nonché in diversi Paesi europei, come il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo, in quanto figura professionale dotata di una forte cultura della prevenzione e del servizio alla collettività che assume un ruolo sempre più rilevante nell'ambito delle strategie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle affezioni, delle difformità podaliche e dei tessuti annessi al piede attraverso procedure terapeutiche podoiatriche;
    il podologo è una figura emergente tra le professioni sanitarie, dotato di una forte cultura della prevenzione e si avvia ad essere un professionista indispensabile in qualsiasi sistema sanitario moderno. L'introduzione della laurea in podologia, nel 2001, ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità negli ultimi anni;
    fino a qualche anno fa, in Italia, il ruolo della podologia era considerato del tutto marginale, ma nell'ultimo decennio si è assistito a una inversione di tendenza. Nonostante questo, oggi, la laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie a cui può accedere il podologo laureato non consente allo stesso di evolversi e completare la propria formazione universitaria per ottenere la laurea magistrale in podoiatria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere opportune iniziative volte ad istituire la figura professionale del podoiatra, o quantomeno a prevedere l'istituzione di un registro che consenta a coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale o di un titolo equivalente, anche conseguito all'interno dell'Unione europea, di esercitare liberamente le proprie mansioni sul territorio nazionale.
9/3868-A/26Elvira Savino, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte ad evitare disparità di trattamento in relazione ad una recente decisione di inserimento con riserva nelle graduatorie di diplomati Itp (insegnanti tecnico pratici) – 3-03321

   PANNARALE e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con sentenza n. 9234 del 2017 il tribunale amministrativo regionale del Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato dai diplomati Itp, stabilendo che il solo possesso del diploma è titolo abilitativo all'insegnamento senza alcuna necessità di conseguire titolo abilitativo ulteriore, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, annullando così il decreto ministeriale n. 374 del 2017 nella parte in cui ha precluso a tali categorie di docenti l'accesso alla II fascia delle graduatorie;
   con inaudito e sorprendente tempismo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la nota n. 37381 del 2017 diramata a tutti i direttori degli uffici scolastici regionali e con la quale li invita, in sede di attribuzione di supplenze per l'anno scolastico 2017/2018, a volersi conformare al suddetto pronunciamento, ha stabilito che: «È possibile conferire incarichi a tempo determinato, con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse», disponendo pertanto l'immediato inserimento nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia dei ricorrenti diplomati Itp, prima ancora di esperire un ulteriore grado di giudizio presso il Consiglio di Stato;
   nonostante, infatti, ci siano ancora i tempi tecnici il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo gli interroganti ha scelto, colpevolmente, di non appellarsi al suddetto verdetto del tribunale amministrativo regionale, come implicitamente dimostrato anche dal mancato richiamo nella suddetta nota al Consiglio di Stato, quale titolare di ultima istanza di «pronunce giudiziali favorevoli» (richiamo presente, invece, nell'omologa nota diramata per l'anno scolastico 2016/2017). Una tale rinuncia dimostra anche la scelta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di non voler tutelare tutti quegli Itp in possesso di titoli abilitativi ulteriori e che vantano anche esperienza diretta nell'insegnamento;
   diretta conseguenza di ciò è l'attribuzione di posti di sostegno a personale non qualificato, con un percorso di studi inadeguato e senza esperienza nell'insegnamento, compromettendo ulteriormente l'assenza di docenti specializzati, a causa della mancata trasformazione dei posti in deroga in posti di diritto e del numero insufficiente dei posti attivati a fronte di un alto numero di richieste di specializzazione –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di superare la suddetta disparità di trattamento per l'accesso alla professione e, contestualmente, garantire la qualità del sistema di inclusione scolastica per tutti gli studenti e studentesse con disabilità.
(3-03321)


Iniziative volte ad assicurare il controllo del territorio e la lotta alla criminalità organizzata nel Gargano, in provincia di Foggia – 3-03322

   PIEPOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nell'agosto 2017 è stata perpetrata una strage a San Marco in Lamis, sul Gargano, che è l'ultimo atto di una faida che si trascina da sin troppo tempo e che insanguina il nord della provincia di Foggia;
   come è noto, un commando di malavitosi ha ucciso quattro persone: due pregiudicati e due passanti che hanno avuto la sola colpa di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato, mentre solo il caso ha salvato una turista che ha rischiato di rimanere anche lei vittima della strage citata;
   appare evidente all'interrogante che nel Gargano lo Stato rischia di andare in minoranza e che queste vicende dimostrano la sconfitta della retorica e dell'autoassoluzione della politica;
   in particolare, appare chiaro allo stesso interrogante come manchi un vero controllo delle coste garganiche, usate dalla criminalità come vere e proprie basi logistiche per le loro azioni criminose;
   per questo, ad esempio, l'interrogante ritiene, da un lato, necessaria la costruzione di un sistema capillare di telecamere per il controllo di un territorio complesso e difficile come il Gargano, nonché, dall'altro, un'azione volta a rendere permanente l'insieme dei supporti forniti per fronteggiare la criminalità, costituendo, ad esempio, uno specifico corpo di carabinieri, che potrebbero chiamarsi «Cacciatori del Gargano»;
   va riconosciuto che, con la tempestiva reazione del Ministro interrogato e del Governo, è stato dimostrato che, comunque, lo Stato non si rassegna a vedere un'importante porzione della Puglia sottratta alla maestà della legge, per essere assoggettata al potere di organizzazioni criminali, ormai così potenti da inquinare la vita economica e politica non solo del Mezzogiorno, ma anche dell'intero Paese –:
   quali ulteriori iniziative operative, svolte con mezzi e uomini, il Ministro interrogato intenda intraprendere per sostenere nella durata il coordinamento e l'azione di quanti sono in prima linea contro la criminalità organizzata.
(3-03322)


Iniziative di competenza volte a scongiurare l'annunciato trasferimento di 65 lavoratori Almaviva dalla sede di Milano a quella di Rende, in provincia di Cosenza – 3-03323

   LAFORGIA, RICCIATTI, FERRARA, SIMONI, MARTELLI, GIORGIO PICCOLO, ZAPPULLA, DURANTI, QUARANTA, ZARATTI, KRONBICHLER, FORMISANO, MATARRELLI, SANNICANDRO, SPERANZA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, EPIFANI, FAVA, FOLINO, FONTANELLI, FOSSATI, CARLO GALLI, LACQUANITI, LEVA, PIERDOMENICO MARTINO, MELILLA, MOGNATO, MURER, NICCHI, PIRAS, RAGOSTA, ROSTAN, STUMPO, ZACCAGNINI e ZOGGIA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in data 11 ottobre 2017 l'azienda Almaviva contact s.p.a. ha comunicato alle rappresentanze sindacali la decisione di trasferire dalla sede di Milano a quella di Rende, in provincia di Cosenza, 65 unità di personale addetto/operatore di call center, in precedenza impiegato all'interno della commessa Eni;
   la commessa Eni è scaduta nel settembre 2017 e già da tempo la dirigenza di Almaviva aveva proposto alle organizzazioni sindacali interventi che avrebbero inciso fortemente sul costo del lavoro come condizione per il mantenimento del personale impiegato presso la sede di Milano;
   tra gli interventi proposti si citano, a titolo di esempio, la cassa integrazione straordinaria per almeno 5 mesi, la non retribuzione del 50 per cento degli straordinari da recuperare sotto forma di monte ore e la gestione aziendale delle ex festività e dei permessi retribuiti fino al 2020;
   una strategia aziendale più volte attuata da Almaviva, come nei casi delle chiusura dello stabilimento di Roma con 1.666 licenziamenti nel dicembre 2016 o degli accordi siglati per le sedi di Napoli e Palermo, rispettivamente a febbraio e marzo 2017, che, incidendo fortemente sul costo del lavoro nelle sede italiane, ha consentito all'azienda di liberare risorse da investire in sedi situate all'estero o di avviare operazioni finanziarie come la collocazione di un bond senior secured a tasso fisso da 250 milioni di euro effettuata ad inizio del mese di ottobre 2017;
   le condizioni proposte da Almaviva ai lavoratori dell'ex commessa Eni sono state sottoposte a referendum tra i dipendenti e respinte con una percentuale pari al 75 per cento dei votanti. Appreso l'esito del referendum, l'azienda ha comunicato i trasferimenti da Milano a Rende, che di fatto rischiano seriamente di tradursi in licenziamenti mascherati –:
   quali concrete iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere il Ministro interrogato al fine di scongiurare l'annunciato trasferimento dei 65 lavoratori Almaviva della ex commessa Eni.
(3-03323)


Iniziative di competenza in ordine a criteri e modalità di iscrizione delle notizie di reato, anche alla luce di recenti direttive del procuratore della Repubblica di Roma – 3-03324

   PIZZOLANTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'iscrizione nel registro degli indagati nasce da esigenze di garanzia nei confronti delle persone coinvolte in un procedimento penale, ma la condizione di indagato è connotata molte volte da aspetti innegabilmente negativi;
   il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ha inviato ai sostituiti procuratori una circolare sulle modalità di iscrizione delle notizie di reato. Come riportato dalla stampa, il procuratore di Roma ha evidenziato che «procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute». Da qui l'esigenza di non procedere in modo affrettato ad iscrizioni che potrebbero determinare forti ricadute negative sulle persone;
   il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura in una recente intervista ha rilevato come l'informazione di garanzia per l'indagato si sia trasformata spesso in una gogna mediatica, anche in virtù della frequente amplificazione mediatica e della strumentalizzazione politica;
   appare dunque auspicabile che anche altre procure della Repubblica raccolgano le preoccupazioni sollevate dal procuratore di Roma e dal Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura –:
   se e quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo su una materia fondamentale come quella che riguarda le prerogative e la dignità di chi è sottoposto alle indagini. (3-03324)


Iniziative volte a garantire un adeguato organico di assistenti sociali presso gli uffici di esecuzione penale esterna – 3-03325

   VERINI, FERRANTI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, DI LELLO, ERMINI, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, MAGORNO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSSOMANDO, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   gli uffici di esecuzione penale esterna, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, sono divenuti articolazioni territoriali del nuovo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
   il principale campo di intervento degli uffici di esecuzione penale esterna è quello relativo all'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione; a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure; elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure, secondo i compiti ad essi attributi indicati dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale;
   dai dati rilevabili dalle statistiche nazionali emerge l'esigenza di proporre un programma di potenziamento che consenta di gestire il flusso dei procedimenti, che hanno subito un notevole incremento dalla riforma del 1975 ad oggi;
   la profonda modifica qualitativa delle caratteristiche criminologiche dei soggetti trattati ha innescato un processo di larga e progressiva trasformazione del fenomeno e, conseguentemente, del mandato conferito all'esecuzione penale esterna, rendendo di fatto inadeguato l'impianto organizzativo configurato all'epoca della riforma;
   l'attuazione di tale programma riveste, allo stato, carattere di priorità;
   in considerazione di quanto esposto appare, dunque, rimanendo nell'ambito di una complessiva e necessaria azione di integrazione e potenziamento degli organici del personale della giustizia, particolarmente urgente un aumento del personale appartenente alla professionalità di servizio sociale –:
   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, alla luce delle criticità espresse in premessa, nonché in virtù dell'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, al fine di verificare la reale necessità di incremento degli organici degli assistenti sociali degli uffici di esecuzione penale esterna per consentire un migliore funzionamento del sistema delle pene che si basi anche sulle misure alternative. (3-03325)


Elementi ed iniziative in ordine ai criteri di valutazione dell'esperienza dirigenziale con riferimento all'avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di direttore generale nel comparto sanitario, in attuazione del decreto legislativo n. 171 del 2016 – 3-03326

   MONCHIERO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di direttore generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», dispone specifici criteri selettivi di valutazione dell'esperienza dirigenziale, alla quale comunque è riservato un punteggio massimo di 60 punti contro i 40 previsti per la valutazione dei titoli formativi e professionali;
   con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro è attribuito per ciascun anno il valore di punti 2 per risorse umane, da 1 a 4 mediamente gestite per anno; per ciascun anno il valore 2,50, da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno e per oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce il valore 3,50, che rappresenta il valore più alto attribuibile;
   con riferimento alle risorse finanziarie: fino a euro 100.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; da euro 100.001 a euro 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; mentre per oltre euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50;
   la limitata differenziazione fra entità radicalmente diverse di risorse gestite comporta un'insufficiente valutazione dell'esperienza manageriale maturata a tutto vantaggio dei titoli formativi e professionali –:
   se non ritenga opportuno sospendere la procedura e rivedere i criteri di attribuzione del punteggio per titoli, disponendo una più puntuale differenziazione in merito, soprattutto, ai criteri di valutazione del personale e delle risorse finanziarie gestite e ponendo particolare riguardo alla valorizzazione delle esperienze manageriali effettivamente maturate. (3-03326)


Iniziative volte a garantire, alla luce di recenti casi di malattie contagiose, la tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla revisione dei progetti di cosiddetta «accoglienza diffusa» – 3-03327

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   secondo l'Organizzazione mondiale della sanità si verificano 10 nuovi casi di scabbia al giorno e 350 decessi annui; dall'analisi emerge che nelle zone a più alto tasso di presenze di richiedenti asilo si superi la soglia di attenzione: in provincia di Brescia è record di casi di scabbia e tubercolosi, a Milano circa il 60 per cento dei malati di tubercolosi sono stranieri, senza contare quelli riscontrati agli appartenenti delle forze dell'ordine che presidiano i porti dove sbarcano i profughi;
   un nuovo caso di tubercolosi si è verificato all'ospedale Fatebenefratelli dell'isola Tiberina, a Roma; differentemente dai sei casi precedenti, che avevano riguardato medici e infermieri di prima linea, in reparti come il pronto soccorso o la breve osservazione, compresa una studentessa di scienze infermieristiche impegnata nel tirocinio, questa volta ad essere colpito non è un sanitario, bensì un dipendente di una società esterna che lavora nel bar dell'ospedale;
   un altro caso riguardante un giovane della Guinea, ospite al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca e ricoverato il 3 febbraio 2017 all'ospedale di Gorizia per una sospetta appendicite, porta ancora oggi degli strascichi che preoccupano non poco i sindaci di Monfalcone, Fogliano e Dolegna;
   dopo sette giorni dal ricovero, infatti, allo straniero è stata riscontrata la tubercolosi; isolato al reparto malattie infettive di Udine, dopo le cure è rientrato al centro di accoglienza per richiedenti asilo, dove è a contatto con quasi 600 persone che possono muoversi e spostarsi tranquillamente, nonostante da una radiografia del 10 ottobre 2017 è emersa ancora l'attività della malattia; peraltro, un medico ed un infermiere che erano stati a contatto per sole due ore all'epoca dei fatti sono in cura perché risultati positivi alla tubercolosi;
   questi gravissimi fatti sembrano smentire, a parere degli interroganti, le rassicurazioni del Governo circa i controlli accurati dal momento dello sbarco dei clandestini ovvero del loro ingresso nel nostro Paese;
   è altresì evidente che la cosiddetta «accoglienza diffusa» rappresenta un rischio esponenziale per la salute dei cittadini italiani, considerato che comporta la dispersione sul territorio nazionale di soggetti provenienti da Paesi con alto tasso di malattie contagiose –:
   se e quali misure di propria competenza intenda urgentemente adottare, atteso che quanto finora compiuto è insufficiente a garantire la tutela della salute pubblica, incluso una revisione dei progetti di cosiddetta «accoglienza diffusa», al fine di evitare che ricada esclusivamente sui sindaci dei comuni ove sono ubicati i centri di accoglienza la responsabilità di preservare la salute dei cittadini. (3-03327)


Esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di Sogei in relazione ad un efficace utilizzo dell'anagrafe dei rapporti finanziari a fini di contrasto dell'evasione fiscale – 3-03328

   ZANETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 26 luglio 2017 la Corte dei Conti ha approvato con deliberazione n. 11/2017/G una dettagliata relazione da cui emerge che «a distanza di oltre due anni dalle modifiche introdotte con la legge di stabilità per il 2015, e di oltre cinque anni dall'obbligo di elaborare liste selettive, nessun contribuente è stato selezionato attraverso lo strumento dell'archivio dei rapporti finanziari quale soggetto a maggior rischio di evasione, né è stata ancora avviata la fase sperimentale, sicché non v’è dubbio che la norma sia stata totalmente disattesa dall'Agenzia delle entrate e che deve, altresì, prendersi atto che il Ministro dell'economia e delle finanze, pur titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, non è mai intervenuto attraverso specifiche indicazioni affinché l'Agenzia provvedesse, prima, ad elaborare le liste selettive e, poi, ad effettuare analisi del rischio evasione, nonché a riferire al Parlamento, come dovuto per espressa previsione normativa; si ritiene necessario, quindi, che il Ministro provveda ad esercitare le sue prerogative per porre rimedio alle riferite inadempienze»;
   si riterrebbe inoltre opportuno riportare a cadenza annuale la comunicazione telematica del cosiddetto «spesometro» e astenersi dal rendere obbligatoria la «fatturazione elettronica» tra privati che ad avviso dell'interrogante deve invece restare sul piano della opzione volontaria, in quanto conveniente per semplicità operativa e semplificazione degli adempimenti fiscali –:
   se non ritenga di esercitare i necessari poteri di indirizzo e vigilanza, come indicato dalla stessa Corte dei conti, con efficacia affinché finalmente l'Agenzia delle entrate e la Sogei rendano utilizzabili e utilizzino con efficacia la straordinaria mole di dati, che da ormai 5 anni dovrebbero essere presenti e fruibili nell'archivio dei rapporti finanziari, effettuando altresì una valutazione dell'operato, ad avviso degli interroganti palesemente insufficiente, dei dirigenti apicali di questi enti rispetto ad una così significativa risorsa operativa per il contrasto all'evasione fiscale. (3-03328)


Iniziative di competenza nei confronti dell'Agenzia delle entrate al fine di un corretto utilizzo dell'anagrafe dei rapporti finanziari per il contrasto dell'evasione fiscale – 3-03329

   RIZZETTO, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nella deliberazione del 26 luglio 2017 la sezione centrale di controllo della Corte dei conti ha stigmatizzato il mancato utilizzo, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'anagrafe dei rapporti finanziari, operativa solo dal 2009, sebbene prevista sin dal 1991, e costata finora dieci milioni di euro;
   tale inadempienza si rivela determinante nella mancata lotta all'evasione e ha fatto sì che, sinora, l'agenzia fiscale in questione non abbia potuto fornire al Parlamento gli elementi relativi ai risultati derivanti, in tale ambito, dall'utilizzo dell'anagrafe dei rapporti finanziari, nonostante tale attività sia dovuta;
   nella deliberazione si legge che con il decreto-legge cosiddetto «salva-Italia» del 2011 «il legislatore aveva disposto che il direttore dell'Agenzia delle entrate con un suo provvedimento individuasse criteri per elaborare, con procedure centralizzate, specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione», ma che tali criteri «non sono stati mai emanati e di conseguenza non è mai stata predisposta alcuna lista selettiva»;
   i magistrati contabili affermano che sono stati usati i «soli dati di identificazione del soggetto», escludendo i dati più rilevanti e «pregnanti nella lotta all'evasione», quelli «sulle movimentazioni e i saldi» dei conti, mettendo in atto un modo di procedere «irrazionale e non coerente» con la legge, che determina un risultato, in termini di contrasto all'evasione, «di scarsa efficacia»;
   la legge finanziaria per il 2015 prevedeva l'utilizzo dei dati anche finanziari per effettuare l'analisi del rischio di evasione, ma, a distanza di oltre due anni dall'adozione di tali norme e di oltre cinque anni dall'obbligo di effettuare liste selettive, si è di fronte ad una totale inerzia e non è, quindi, mai stata effettuata la selezione dei contribuenti a maggior rischio di frodare il fisco;
   la gravità dell'inadempimento in questione determina un inspiegabile sottoutilizzo dell'anagrafe dei rapporti finanziari, nonostante sia un importante strumento per contrastare la galoppante evasione patologica;
   l'inadempimento dell'Agenzia delle entrate si unisce alla mancata vigilanza da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sull'inosservanza degli obblighi relativi all'anagrafe dei rapporti finanziari previsti dalla legge al fine di un'efficace lotta all'evasione –:
   se e quali iniziative intenda assumere affinché l'Agenzia delle entrate provveda a un corretto utilizzo dell'anagrafe dei rapporti finanziari, nel rispetto delle vigenti normative. (3-03329)


Chiarimenti in merito ai criteri da adottare con riguardo alla proposta di nomina del Governatore della Banca d'Italia – 3-03330

   SIBILIA, PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, RUOCCO, FICO e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la nomina dell'attuale Governatore risale al novembre del 2011 ed è, pertanto, imminente l'obbligo di procedere al rinnovo della carica. Con l'istituzione dell'unione bancaria tra i Paesi dell'eurozona, la Banca d'Italia ha assunto dal novembre 2014 la funzione di autorità nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico e dal 2016 la funzione di autorità nazionale di risoluzione delle crisi nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico. Trattasi di funzioni del tutto nuove di elevata complessità da esercitare in un contesto connotato da nuove difficoltà e profondi cambiamenti, soprattutto di carattere istituzionale, che richiedono – quindi – una nuova valutazione del ruolo del Governatore della Banca d'Italia, in modo tale da garantirne l'efficiente ed imparziale operato nell'ambito del nuovo contesto operativo. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;
   nella seduta n. 872 della Camera dei deputati, tenutasi martedì 17 ottobre 2017, è stata approvata la mozione n. 1-01731 a prima firma della deputata Silvia Fregolent – 213 voti favorevoli e 97 contrari – con la quale si impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile volta a rafforzare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario ai fini di un maggiore clima di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema creditizio ed a individuare la figura più idonea a garantire nuova fiducia nella Banca d'Italia, tenendo conto anche del mutato contesto e delle nuove competenze attribuite alla Banca d'Italia;
   da fonti di stampa si apprende che il Consiglio dei ministri preposto alla nomina del Governatore della Banca d'Italia sia stato convocato in data 27 ottobre 2017. In relazione a quello che, ad avviso degli interroganti, si configura come lo scandalo della Banca Etruria e alle relative indagini, che hanno investito la famiglia Boschi, sarebbe opportuno, sempre ad avviso degli interroganti, che l'esponente di Governo, Maria Elena Boschi, non fosse presente al suddetto Consiglio dei ministri, per evitare ogni genere di conflitto di interesse –:
   in considerazione della mozione approvata dalla Camera dei deputati, che impegna il Governo ad individuare la figura più idonea a ricoprire la carica di Governatore della Banca d'Italia e a garantire nuova fiducia nell'istituto, quali siano i criteri che il Governo intende adottare per procedere alla relativa selezione. (3-03330)


Iniziative volte a sostenere il cosiddetto trasferimento tecnologico, in particolare tramite investitori nazionali – 3-03331

   PALMIERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   lo sviluppo del sistema Paese necessita della costruzione di un ecosistema italiano più favorevole ad accogliere ricerca, innovazione e investimenti. Centrale nel dibattito industriale e competitivo italiano è la questione del trasferimento tecnologico, ovvero il trasferimento al mondo produttivo della ricerca scientifica prodotta da università, irccs e centri di ricerca;
   a fine 2016 si è accolto con favore il lancio della piattaforma ITAtech, fondo di investimento di 200 milioni di euro destinato ad investire in fondi di venture capital, di cui 100 milioni apportati dalla Cassa depositi e prestiti e altri 100 milioni dal Fondo europeo degli investimenti;
   in Italia, infatti, sono scarse e rarefatte le competenze imprenditoriali, manageriali e finanziarie necessarie al decollo del trasferimento tecnologico. Ad esempio, in Francia, in tutto il 2016 la raccolta di capitali sul mercato del venture capital è stata pari a 1.200 milioni di euro contro i 93 milioni di euro dell'Italia;
   è necessario che si creino uno o più investitori nazionali, che possano dialogare con tutta l'eccellenza scientifica del Paese, sostenendo il tessuto di competenze locali;
   da fonti di stampa sembra però che dei 200 milioni della piattaforma ITAtech, buona parte potrebbe andare a un fondo di venture capital francese, probabilmente Sofinnova partners. Già nel 2012 il Fondo italiano di investimento, controllato al 43 per cento da Cassa depositi e prestiti, ha affidato a Sofinnova partners 15 milioni di euro, per poi replicare l'investimento nel 2015 con altri 20 milioni di euro;
   dei primi 15 milioni di euro risulta che nessun euro sia andato a start-up italiane; mentre dei secondi 20 milioni di euro, soltanto 6 sono rientrati in Italia ma investiti, di fatto, su un altro intermediario e non su start-up italiane;
   si leggeva nel comunicato diffuso in quell'occasione, che Sofinnova partners si sarebbe impegnata «a dedicare una significativa parte dei nuovi capitali raccolti a investimenti in start up italiane»;
   non è andata così: i capitali hanno seguito altre vie, francesi e paneuropee, escludendo l'Italia. Tutto ciò mentre il mercato italiano del venture capital ha registrato un calo del 31 per cento nei primi mesi del 2017 rispetto al 2016 –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti, quali iniziative intenda adottare affinché ITAtech dedichi il proprio sforzo e le proprie risorse nel sostenere la nascita di operatori nazionali, cosicché il sistema della scienza e della ricerca possano contare d'ora innanzi su competenze locali, e se sia a conoscenza che la Caisse des dépôts francese destini le sue risorse a qualche venture capital italiano per selezionare e finanziare la ricerca delle università francesi. (3-03331)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE E IL RIORDINO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI AD USO TURISTICO-RICREATIVO (A.C. 4302-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PIZZOLANTE ED ALTRI; DE MICHELI ED EPIFANI; ABRIGNANI ED ALTRI; NASTRI (A.C. 2142-2388-2431-3492)

A.C. 4302-A – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    la materia su cui interviene la delega presenta notevoli criticità, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati con disposizioni e procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente;
    la legge comunitaria per il 2010 (legge n. 217 del 2011) aveva già conferito una delega biennale al Governo per il riordino complessivo della materia, che pur non essendo stata esercitata ha ottenuto nel 2012 l'archiviazione della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea a causa della non applicazione della direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva Bolkestein» recepita con i decreti legislativi n. 59 del 2010 e n. 147 del 2012) alla materia delle concessioni demaniali marittime, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento;
    nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, il decreto-legge n. 194 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, è intervenuto prorogando sino al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 14 luglio 2016, ha censurato tale norma di diritto interno;
    le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state conferite agli enti territoriali dal decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo gli introiti, che rimangono in capo allo Stato: la materia è regolata quindi anche da leggi regionali, in quanto le regioni e i comuni sono competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali;
    il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, ha demandato alle regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, adempimento considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020;
    la determinazione dei canoni è stata definita dalla legge finanziaria 2007 (novellando l'articolo 03, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993) in base a criteri riferiti alla loro «valenza turistica», secondo l'accertamento della regione competente per territorio, nonché della tipologia di bene oggetto della concessione (specchi acquei, area scoperta, ed altro) e di altri fattori ritenuti meritevoli di generare riduzioni e agevolazioni (eventi dannosi, società sportive dilettantistiche, fini di beneficenza, imprese turistico-ricettive all'aria aperta);
    in relazione all'applicazione delle tariffe sono sorti numerosi contenziosi che hanno indotto il legislatore a prevedere procedure per una loro definizione agevolata e la contestuale sospensione delle riscossioni coattive e della decadenza dalla concessione per omesso o insufficiente pagamento;
    i princìpi e criteri direttivi del disegno di legge delega, all'articolo 1, comma 1, non danno indicazioni circa la linea da seguire, limitandosi a previsioni generiche che, alla lettera a), richiamano tutti i valori e gli interessi in gioco, talora in contrasto tra loro (per esempio, rispetto del principio di concorrenza e riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale), rimandandone il bilanciamento ai decreti legislativi;
    alla lettera b), i princìpi e criteri direttivi demandano ai decreti legislativi l'individuazione dei «limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse», senza indicare alcun criterio stringente su un aspetto cruciale del contenzioso con la Commissione europea, sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità di numerose disposizioni regionali su durata, proroga e rinnovo delle concessioni in essere, in quanto limitative della concorrenza. Elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega e carattere di genericità sono rilevabili anche per quanto concerne le lettere c), e) e g);
    inoltre, in relazione ai termini per l'esercizio della delega, l'ultimo periodo del comma 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco;
    il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento», nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;
    dall'esame del testo risulta palese l'incompatibilità con il modello delineato dall'articolo 76 della Costituzione in materia di esercizio della funzione legislativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4302-A ed abb.
N. 1. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano.

A.C. 4302-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 4302-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.13, 1.14, 1.16, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.72, 1.75, 1.76, 1.88, 1.100, 1.102, 1.112, 1.113, 1.119, 1.121, 1.125, 1.126, 1.144, 1.160, 1.171, 1.310, 1.311, 1.319, 2.2, 2.2, 2.3 e 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4302-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2.

A.C. 4302 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e al principio del legittimo affidamento, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;
   b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;
   c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti;
   d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;
   e) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle imprese del settore;
   f) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, con un minimo di tre, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico-ricreativo;
   g) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;
   h) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati nei propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa;
   i) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
   l) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa e assicurando in ogni caso la trasmissione di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e sulla loro consistenza al Sistema informativo del demanio marittimo;
   m) definire le nozioni di facile e di difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari.

  2. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Revisione e riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  1. Al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogate di diciannove anni.
  2. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 1, le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 1. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone, i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.
  3. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.
  4. Con il decreto di cui al comma 2 vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
  5. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
  6. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 2;
   sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:
Disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative.
1. 3. Gianluca Pini, Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
, anche introdotte in attuazione della presente legge;
   sopprimere i commi 4 e 5;
   sopprimere l'articolo 2.

1. 6. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 494, aggiungere le seguenti: a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
*1. 13. Allasia, Busin.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 494, aggiungere le seguenti: a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
*1. 14. Fantinati, Vallascas, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legittimo affidamento, aggiungere le seguenti: e tenuto conto della natura e della quantità della risorsa.
1. 20. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legittimo affidamento, aggiungere le seguenti: nonché dei piani paesaggistici adottati e dei piani di utilizzo del demanio marittimo.
1. 317. Nuti, Mannino, Di Vita.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) prevedere l'aggiornamento della definizione di concessione ad uso turistico ricreativo, diversificando, tra uso per impresa balneare ed altre attività turistico ricreative, adeguando, nel rispetto dei principi di concorrenza, le modalità di affidamento ed individuando, per tutte le diverse modalità di utilizzo, requisiti morali e professionali cui subordinare l'accesso all'evidenza pubblica e il mantenimento della concessione stessa;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita aggiungere le seguenti: e della capacità tecnica dimostrata.
1. 21. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: qualità paesaggistica aggiungere le seguenti:, di tutela dell'ambiente.
1. 32. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostenibilità ambientale, aggiungere le seguenti: di promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
1. 33. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: imprenditoriali nonché aggiungere le seguenti:, nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere,
1. 38. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: mediante procedure di selezione che aggiungere le seguenti: considerino le diverse tipologie di attività turistico-ricreative e turistico-ricettive e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: per finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: o turistico-ricettive, ponendo a carico del nuovo concessionario di tenere indenne il concessionario uscente rispetto al valore aziendale nel suo complesso;
1. 42. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e tengano conto della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.
1. 315. Di Vita, Mannino, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tengano conto con le seguenti: prevedano criteri premianti delle esperienze, delle competenze e.
1. 43. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e del diporto nautico e delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
1. 51. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e coinvolgendo le micro-imprese residenti nelle regioni e nei territori.
1. 58. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Fantinati, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: e ad alto contenuto innovativo.
1. 322. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: o che tutelino e valorizzino il patrimonio culturale.
1. 314. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e criteri premianti per la tutela dell'ambiente.
1. 56. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e criteri premianti per la tutela del patrimonio turistico e culturale.
1. 57. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2080.
1. 59. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2080».
1. 60. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2060.
1. 61. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2060».
1. 62. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2050.
1. 63. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2050».
1. 64. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che le concessioni siano prorogate fino al 31 dicembre 2030.
1. 65. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio, Palese.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
1. 66. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: stabilire aggiungere le seguenti:, in armonia con la normativa vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea,

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
  dopo le parole:
durata delle concessioni aggiungere le seguenti: per finalità turistico ricreative

  aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;
1. 71. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: adeguati limiti fino alla fine della lettera con le seguenti: che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega.
1. 72. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: durata delle concessioni aggiungere le seguenti:, comunque non superiore agli otto anni,
1. 316. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: durata delle concessioni, aggiungere le seguenti:, differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti,.
1. 77. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: entro i quali fino a: comunque da con le seguenti: che comunque non possono avere durata superiore ai tre anni, entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni devono disporre che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di.
1. 73. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni aggiungere le seguenti: di concerto con i comuni.
1. 80. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali interessati,
1. 81. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da assicurare aggiungere le seguenti: almeno l'ammortamento dei relativi investimenti ed.
1. 82. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: le regioni possono disporre fino alla fine della lettera con le seguenti: ciascun operatore economico, ivi comprese le società da esso controllate e le società ad esso collegate, possa essere titolare di un numero massimo di due concessioni sull'intero territorio nazionale e di non più di una concessione per regione.
1. 86. Battelli, Colletti, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: possono disporre fino a: comunque da con le seguenti: devono disporre, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di;.
1. 85. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso non superiore a quattro; devono intendersi come medesimo operatore economico non solo la stessa persona fisica ma anche il coniuge non legalmente separato o la persona con cui è unito civilmente o convive stabilmente o i figli minori, le società di cui la stessa persona fisica o il coniuge non legalmente separato o la persona con cui è unito civilmente o convive stabilmente o i figli minori detengano almeno un terzo delle quote.
1. 313. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) stabilire che l'assegnazione delle concessioni di cui alla lettera precedente avvenga previo censimento nazionale, con il concerto degli enti locali e regionali coinvolti, delle strutture e delle attività destinate a regime concessorio demaniale nelle zone marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire i criteri di economicità del regime di accesso alle concessioni, valutare la politica d'investimento, i criteri di sostenibilità economica delle strutture destinate a regime concessorio e garantire la trasparenza e la tutela degli interessi pubblici;
1. 88. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) prevedere come cause immediate di decadenza della concessione l'accertata violazione di norme in materia di lavoro ed il mancato rispetto degli obblighi fiscali;
1. 90. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca.
1. 91. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: dovute con la seguente: appropriate.
1. 500. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: solo nel caso di gravi e comprovati motivi di impedimento e di affidamento dell'attività in gestione previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva ed oggettivi del subentrante.
1. 97. Vallascas, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di trenta anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;.
1. 100. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
1. 102. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per l'applicazione della disciplina di riordino fino alla fine della lettera con le seguenti: entro il quale gli enti gestori possono procedere all'applicazione della disciplina di riordino e quindi ad avviare le procedure di evidenza pubblica.
1. 106. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per l'applicazione della disciplina di riordino fino alla fine della lettera con le seguenti: non superiore a 10 anni da stabilirsi tenuto conto degli investimenti opportunamente documentati effettuati dal concessionario.
1. 107. Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: fissando ad almeno trenta anni la durata delle concessioni in essere, in armonia con la normativa attualmente vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea.
1. 112. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto degli investimenti effettuati e documentati e del relativo ammortamento.
1. 323. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché il rispetto della tutela del legittimo affidamento vantato dal titolare dell'autorizzazione che, di fronte alla legittima aspettativa del rinnovo dell'autorizzazione medesima, ha effettuato i relativi investimenti.
1. 303. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: concessori fino a: con un minimo di tre con le seguenti: delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie,

  Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti:, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
1. 121. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di valori tabellari con le seguenti: dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
1. 122. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti: e dei Comuni che sostengono le spese di gestione amministrativa del demanio marittimo.
1. 135. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di propria competenza garantendone il posizionamento tra uno stabilimento e l'altro;
1. 137. Vacca, Battelli, Simone Valente, Spessotto, Benedetti, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano una quota dell'arenile per garantire l'ingresso dei bagnanti con animali domestici;
1. 138. Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: tali dati aggiungere la seguente: anche.
1. 302. Pisicchio, Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera l), dopo la parola: rafforzamento aggiungere le seguenti: ed aggiornamento tecnologico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: per una migliore efficacia delle finalità previste dalla presente norma sono individuate e apportate le risorse finanziarie necessarie a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
1. 144. Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
  l-bis) prevedere obbligatoriamente un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento del valore degli investimenti, dei beni aziendali e della stabilita indennità per l'attività svolta in forza della concessione scaduta, a garanzia della messa a disposizione di tale valore a favore del precedente concessionario prima della stipula del nuovo provvedimento concessorio.
1. 163. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
  l-bis) prevedere che, nelle more del rafforzamento ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo previsto nella lettera l), entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, i concessionari inviino su un modulo semplificato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti al sistema informativo del demanio marittimo tramite posta certificata i dati tecnici della concessione demaniale in gestione o ottenuta e gli investimenti migliorativi, comprovata da idonea documentazione, pena l'esclusione della gara o del beneficio transitorio o decadenza della concessione ottenuta.
1. 165. Spessotto, Benedetti, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: facile e di difficile rimozione dei beni con le seguenti: «facile sgombero o rimozione» e di «difficile sgombero o rimozione» di opere, impianti e attrezzature.
1. 501. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che in caso di incameramento allo Stato delle opere, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, possa essere richiesta dal concessionario uscente la liquidazione del valore delle stesse al netto dell'ammortamento, ferma sempre restando la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
1. 310. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  n) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;
1. 153. Galgano, Menorello, Catalano, Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  n)
prevedere che le procedure di affidamento di beni demaniali non oggetto di precedenti concessioni contemplino anche un congruo punteggio per soggetti partecipanti che siano stati titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non siano aggiudicatari, per i medesimi beni, di nuove concessioni derivanti da procedimenti selettivi svolti in attuazione della normativa delegata.
1. 309. Menorello, Galgano, Catalano, Mazziotti di Celso.

  Sopprimere il comma 2.
1. 305. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e agli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, preposti a servizi di pubblico interesse.
1. 320. Brandolin.

  Sopprimere il comma 3.
1. 306. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: dei commi 1 e 4 con le seguenti: del comma 1.
1. 171. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, sostituire le parole:
commi 1 e 5 con le seguenti: comma 1;
   comma 2, sostituire le parole: commi 1 e 5 con le seguenti: comma 1.
1. 173. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Giacomoni, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Nastri, Palmizio.

  Al comma 5, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: del primo.
1. 321. Brandolin.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo.
  2. Ai fini della emanazione dei decreti di cui al precedente comma, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla classificazione dei beni oggetto di concessione, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, nonché alla indicazione di valori tabellari per ciascuna di tali categorie ai fini della determinazione dei canoni. Con il medesimo decreto si procede altresì ad accorpare i beni oggetto di concessione in lotti omogenei, comunque distinguendo in tale ripartizione i beni oggetto di precedenti provvedimenti concessori da quelli privi di quest'ultima caratteristica.
  3. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti già oggetto di precedenti provvedimenti concessori scaduti devono essere conclusi nel termine massimo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge ed essere emanati nel rispetto della normativa europea, nonché dei seguenti criteri:
   a) riconoscimento e tutela integrali ed effettivi degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale delle aziende esistenti al momento della emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, obbligatoriamente prevedendo un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento di tale valore, a garanzia della immediata messa a disposizione di tale indennità a favore del precedente concessionario, adempimento che costituisce una condizione per procedere alla aggiudicazione definitiva;
   b) valorizzazione della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale;
   c) valorizzazione della migliore integrazione con le peculiarità territoriali, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione;
   d) valorizzazione della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   e) limiti minimi e massimi delle concessioni contenuti, rispettivamente, nei periodi temporali di dieci e venti anni;
   f) limite di concentrazione massimo di tre concessione in capo a un medesimo soggetto o gruppo;
   g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   h) misura dei canoni concessori con l'applicazione dei valori tabellari indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, applicando a quelli di maggior valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento.

  4. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori sono emanati dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere da b) a h), nonché attribuendo un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti di cui al comma precedente.
  5. Le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo.
1. 5. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei mesi con la seguente: tre mesi.
*1. 8. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei mesi con la seguente: tre mesi.
*1. 318. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 494, aggiungere le seguenti: a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
1. 16. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole nel rispetto della normativa europea con le parole nel rispetto dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15.
1. 330. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 aggiungere le seguenti:, dalla cui applicazione sono escluse le associazioni o le società sportive dilettantistiche che operano sul demanio lacuale e fluviale.
1. 304. Guidesi, Allasia, Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pub- blicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento;
1. 332. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: peculiarità territoriali aggiungere le seguenti:, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione.
1. 34. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale.
1. 333. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e del diporto nautico e delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
1. 49. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito dei criteri di cui alla presente lettera, la disciplina delegata considera e valorizza la presenza di obiettivi urbanistici e/o urbani disposti dal Comune su cui insiste il singolo bene;
1. 53. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: stabilire aggiungere le seguenti:, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
  dopo le parole:
durata delle concessioni aggiungere le seguenti: per finalità turistico ricreative

  aggiungere in fine le parole:, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.
1. 70. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni, fissano la durata delle stesse con le seguenti: che il limite massimo di durata delle concessioni entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, fissano la durata delle stesse non possa essere superiore ai tre anni,
1. 74. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: limiti minimi aggiungere le seguenti: non inferiori a dieci anni.
1. 75. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e massimi aggiungere le seguenti: non superiori a venti anni.
1. 76. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: interesse pubblico aggiungere le seguenti: in ogni caso non potendo superare normalmente una durata di nove anni, estensibili, in caso di investimenti particolarmente ingenti, anche in ragione delle caratteristiche del territorio e/o di una specifica destinazione, fino a quindici;
1. 311. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso non superiore a tre; deve intendersi come medesimo operatore economico non solo la stessa persona fisica ma anche le società di cui la stessa persona fisica detenga almeno un terzo delle quote.
1. 312. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
*1. 94. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
*1. 95. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 319. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio aggiungere le seguenti: parametrato alla finalità ricreativa o ricettiva dell'attività esercitata e commisurato ad entità e tipologia degli investimenti realizzati;.
1. 116. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: transitorio aggiungere le seguenti: entro il limite massimo di un anno.
1. 308. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.
1. 108. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: della durata di almeno 10 anni, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,.
1. 113. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: concessori fino a: con un minimo di tre con le seguenti: delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie,

  Conseguentemente, alla medesima lettera sostituire le parole da: nonché dei comuni fino alla fine della lettera con le seguenti:, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
1. 119. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: relative situazioni pregresse, aggiungere le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
*1. 125. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: relative situazioni pregresse, aggiungere le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
*1. 126. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere una disciplina specifica che ottemperi alle eventuali inadempienze degli enti territoriali competenti in ordine ai piani paesaggistici e ai piani di utilizzo del demanio marittimo;
1. 331. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere che le procedure di affidamento delle concessioni riguardanti lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori vengano avviate dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nonché conseguentemente prevedere che nelle procedure di affidamento di concessioni su beni non oggetto di precedenti concessioni sia attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti assunti in attuazione della normativa delegata.
1. 162. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere che le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure derivanti dalla attuazione della disciplina legislativa delegata con la presente legge, comunque nel termine massimo del 31 dicembre 2019.
1. 164. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) disciplinare i tempi e le modalità per la ricognizione dell'estensione e conformazione, anche funzionale, delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo e/o turistico-ricettivo, che saranno oggetto della nuova disciplina, al fine di individuare le aree da sdemanializzare in quanto non più utilizzate per gli usi pubblici marittimi, lacuali o fluviali;.
1. 148. Busin, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) individuare le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che allo scadere della concessione il subentrante deve corrispondere al concessionario uscente, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;.
1. 156. Allasia, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) procedere, acquisito l'atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;.
1. 160. Allasia, Busin.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sostituire la parola:
trenta con la seguente: quindici;
   al terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.
1. 172. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
1. 301. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello, Catalano.

ART. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla luce dei principi costituzionali, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, è data attuazione dopo la scadenza prevista nell'atto formale di concessione per le concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. I decreti attuativi indicano come le finalità di cui al comma 1 vengono rispettate.;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: regionali e locali.
2. 3. Busin, Allasia.