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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 12 ottobre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 11 ottobre 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4505-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  S. 2643-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALFREIDER ed altri: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato ed approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera) (56-D).

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 2823. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009» (approvato dal Senato) (4685) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Istituzione di fondi per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'ordine» (4672) Parere delle Commissioni IV, V, XI e XII.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 12 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 212 dell'11 luglio-12 ottobre 2017 (Doc. VII, n. 884),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui applica anche alle province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, disponendo che i direttori generali delle agenzie sono nominati «tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici», è applicabile anche alle province autonome;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il decreto del Presidente della Repubblica relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle province autonome;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle province autonome;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, promossa dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'articolo 8, numero 1, e all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2016;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento all'articolo 8, numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento agli articoli 8 e 9, 53 e 54, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 [Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento], con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 2, 3 e 4, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento gli articoli 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 213 del 26 settembre-12 ottobre 2017 (Doc. VII, n. 885),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 136 della Costituzione, dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 214 del 26 settembre-12 ottobre 2017 (Doc. VII, n. 886),
   con la quale:
    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;
    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, sollevata dal tribunale ordinario di Napoli, sotto il profilo dell'eccesso di delega, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, sollevata dal tribunale di Napoli, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  sentenza n. 215 del 27 settembre-12 ottobre 2017 (Doc. VII, n. 887),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 226 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 52 della Costituzione, dalla Corte militare d'appello di Roma:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, concernenti il centro di responsabilità «Capitanerie di porto», autorizzate in data 28 aprile, 24 maggio, 6 e 14 giugno e 9 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2017 (Doc. CLXXXIII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza») (COM(2017) 477 final), corredata dai relativi allegato (COM(2017) 477 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 501 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 ottobre 2017;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale (COM(2017) 547 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della norma europea sulla fatturazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/55/UE (COM(2017) 590 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 ottobre 2017, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenute definitive nel mese di settembre 2017, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza del 2 marzo 2017, Talpis n. 41237/14, in materia di violenza domestica. Constata la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in ragione dei ritardi e della sottovalutazione da parte delle autorità italiane delle denunce della ricorrente e del conseguente inadempimento degli obblighi positivi di protezione rispetto ai trattamenti inumani e degradanti subiti da parte del marito violento e sotto il profilo dell'obbligo di protezione delle donne – anche quali vittime vulnerabili – contro le violenze domestiche (Doc. CLXXIV, n. 122) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza del 22 giugno 2017, Barnea e Caldararu n. 37931/15, in materia di affidamento di minori. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, nell'ambito di un ricorso presentato da una coppia di cittadini rumeni residenti in Italia, presso un accampamento rom, che lamentavano la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare a causa dell'allontanamento e della presa in carico dell'Autorità italiane della loro figlia minore, e in particolare la mancata attuazione di misure rapide finalizzate al rientro dalla figlia presso la sua famiglia d'origine (Doc. CLXXIV, n. 123) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza del 22 giugno 2017, Bartesaghi Gallo e altri nn. 12131/13 e 43390/13, in materia di tortura. Constata la violazione dell'articolo 3 (divieto di tortura) della CEDU, sul piano sostanziale e procedurale, nell'ambito di un gruppo di ricorsi proposti in relazione ai fatti occorsi a Genova, presso la scuola Diaz-Pertini, in occasione del vertice G8 del luglio 2001, in quanto a causa del decorso del tempo, dell'indulto del 2006, delle decisioni giudiziali sui diversi passaggi probatori e, da ultimo, della mancanza nell'ordinamento penale italiano del reato di tortura, i ricorrenti hanno assistito alla definitiva assoluzione di molti dei soggetti responsabili delle lesioni subite (Doc. CLXXIV, n. 124) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza del 29 giugno 2017, Lorefice n. 63446/13, in materia di giusto processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, nell'ambito di un ricorso proposto per un caso di mancato riesame dei testimoni nel giudizio d'appello proposto dal pubblico ministero e conclusosi con sentenza che riformava in peius quella di primo grado (Doc. CLXXIV, n. 125) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza del 7 settembre 2017, Messana n. 37189/05, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, nell'ambito di un ricorso riguardante una procedura espropriativa in cui al ricorrente erano stati riconosciuti solo il danno morale e il rimborso delle spese, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (Doc. CLXXIV, n. 126) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Guiglia (Modena), Soiano del Lago (Brescia) e Valentano (Viterbo).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 3 ottobre 2017, a pagina 3, seconda colonna, alla terzultima riga, deve leggersi: «di fondi» e non: «di un fondo» come stampato.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: TONINELLI ED ALTRI; GIACHETTI; PISICCHIO; LAURICELLA; LOCATELLI ED ALTRI; ORFINI; SPERANZA; MENORELLO ED ALTRI; LUPI E MISURACA; VARGIU E MATARRESE; NICOLETTI ED ALTRI; PARISI E ABRIGNANI; DELLAI ED ALTRI; LAURICELLA; CUPERLO; TONINELLI ED ALTRI; RIGONI; MARTELLA; INVERNIZZI ED ALTRI; VALIANTE ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; MARCO MELONI; LA RUSSA ED ALTRI; D'ATTORRE ED ALTRI; QUARANTA; MENORELLO ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI; LUPI E MISURACA; COSTANTINO ED ALTRI; PISICCHIO; FRAGOMELI ED ALTRI: MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI E PLURINOMINALI (A.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R)*

   (*) Il presente testo tiene conto degli emendamenti approvati dall'Assemblea nella seduta dell'8 giugno 2017

A.C. 2352-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2.

A.C. 2352-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4
(Elezioni trasparenti).

  1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
   a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;
   c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

  2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Articolo 4-bis – (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 0500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 2352-A/R – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore).

  1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».
  2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»;
   b) all'articolo 8:
    1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».

  3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.
  4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.
  5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.
  6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»;

  b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

  7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

  Sostituirlo con i seguenti:

«Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: “la votazione” sono inserite le seguenti: “sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e”;
   b) all'articolo 35:
    1) al primo comma, le parole da: “che, a giudizio” fino a: “idonei all'ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti nell'elenco di cui al terzo comma”;
    2) il quinto comma e sostituito dal seguente: “In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma”;
    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti civili e politici;
   b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;
   c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”;
   d) all'articolo 38:
    1) all'alinea, dopo le parole: “di segretario” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di rappresentante di lista”;
    2) la lettera a) è abrogata;
    3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado”;
    4) dopo la lettera f) e aggiunta la seguente:
   “f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio”;
   e) all'articolo 42:
    1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore”
    2) il sesto comma è sostituito dal seguente:
  “Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno”;

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).

  1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al comma 2, la parola: “500” è sostituita dalla seguente: “700”.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Art. 5-ter.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 270. Nesci, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il testo della presente legge è trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere da tale comunicazione, solo nel caso in cui sulla base del parere di cui al presente comma esse risultino prive di vizi di legittimità costituzionale. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
5. 300. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Inammissibile

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il testo della presente legge è trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
5. 301. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Inammissibile

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, il comma 36 è abrogato.
5. 261. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli, Rubinato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è abrogato.
5. 271. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, dopo le parole: della Repubblica, aggiungere le seguenti:, dopo le parole: «costituiti in gruppo parlamentare,» sono aggiunte le seguenti: «o in componente del gruppo misto»;
5. 1. Distaso, Latronico.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2017 con le seguenti: alla data di convocazione dei comizi elettorali.
5. 256. Piso, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2017 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 254. Piso, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2017 con le seguenti: alla data di approvazione della presente legge.
5. 255. Piso, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile con le seguenti: 30 maggio.
5. 253. Piso, Roccella.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
5. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 3 e 4.
5. 272. Dieni, Toninelli, Cecconi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le componenti parlamentari, come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari a un quinto di quelle indicate dal presente articolo.
5. 257. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: per le liste fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
5. 250. Distaso, Latronico.

  Al comma 4, sostituire le parole: in tutte le con le seguenti: nei due terzi delle.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole da: i rappresentanti fino a in tutte le con le seguenti: gli uffici elettorali regionali trasmettono all'ufficio elettorale centrale nazionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione delle liste, gli elenchi delle liste che hanno depositato sottoscrizioni ai sensi del comma 4. L'ufficio elettorale centrale nazionale, entro le successive ventiquattro ore, trasmette a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco di tutte le liste che hanno presentato sottoscrizioni in almeno due terzi delle.
5. 251. Distaso, Latronico.

  Al comma 5 sostituire le parole da: i rappresentanti fino a avvenuta presentazione delle liste con le seguenti: gli uffici elettorali regionali trasmettono all'ufficio elettorale centrale nazionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione delle liste, gli elenchi delle liste che hanno depositato sottoscrizioni ai sensi del comma 4. L'ufficio elettorale centrale nazionale, entro le successive ventiquattro ore, trasmette a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco delle liste che hanno presentato sottoscrizioni.
5. 252. Distaso, Latronico.

  Al comma 7 sopprimere le parole da: Esclusivamente fino a: presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere le parole:
abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
   aggiungere in fine le parole: nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie.
5. 262. Mucci, Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano.

  Al comma 7, sostituire le parole: Esclusivamente per le prime con le seguenti: Per le.
5. 263. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci.

  Al comma 7, sopprimere le parole: abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
5. 260. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli, Rubinato.

A.C. 2352-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la tessera elettorale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, rappresenta un costo per il bilancio dello Stato e costituisce un elemento di complicazione amministrativa sia per gli Uffici servizi elettorali dei comuni, sia per il cittadino elettore che trova un ostacolo burocratico all'esercizio di voto;
    l'articolo 42 della Costituzione stabilisce che il diritto di voto può essere limitato solamente per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge;
    nel proposito di garantire a tutti i cittadini il diritto di voto, di promuovere la semplificazione amministrativa e di introdurre un risparmio di spesa al bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce delle possibilità offerte dalle tecnologie digitali, di superare lo strumento della tessera elettorale, nel rispetto dei principi costituzionali e dei criteri di efficienza ed economicità.
9/2352-AR/1Coppola, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione introduce il cosiddetto «tagliando antifrode»;
    il tagliando, da applicare alla scheda elettorale, è dotato di codice alfanumerico che viene annotato prima di consegnare la scheda all'elettore e controllato all'uscita della cabina, e infine, staccato prima di inserire la scheda nell'urna. Tale strumento intende contrastare la pratica del voto di scambio impedendo l'introduzione al seggio dall'esterno di schede già compilate, contribuendo così a garantire la regolarità della votazione;
    la legge elettorale in discussione disciplina il sistema di voto per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, dunque il cosiddetto «tagliando antifrode» si applica solamente alle schede elettorali per la votazione a livello nazionale;
    nel proposito di garantire la regolarità del voto anche a livello regionale e locale, dove il sistema del voto di scambio trova condizioni più favorevoli per la loro realizzazione, come è emerso negli anni sia dalle indagini delle autorità giudiziarie, sia da notizie per mezzo stampa,

impegna il Governo

a valutare, anche in sede di Conferenza Unificata, l'opportunità di estendere il cosiddetto «tagliando antifrode» anche ai sistemi elettorali regionali e comunali.
9/2352-AR/2Boccadutri, Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, vengano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare la delega prevista nel provvedimento in tempi compatibili con la possibilità di avviare la sperimentazione già in occasione della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature alle prossime elezioni politiche.
9/2352-AR/3Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto l'opzione per i cittadini italiani con residenza fuori dai confini nazionali di esercitare il diritto di voto o direttamente dal Paese di residenza con il meccanismo del voto per corrispondenza, oppure direttamente presso il comune italiano di iscrizione anagrafica;
    tuttavia, alla prova della sua applicazione, per le elezioni politiche del 2006 e 2008, rimane l'esigenza di garantire la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni a nostri cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che al momento delle votazioni risultino all'estero: si tratta di cittadini – come gli studenti o i lavoratori marittimi, imbarcati con regolare contratto di lavoro – che si trovano, per ragioni di lavoro/studio, all'estero, lontano dalla sede dove esprimere il proprio voto e che, per questa ragione, vengono privati della possibilità di espressione costituzionalmente garantita;
    le leggi in vigore che regolano l'esercizio di voto prevedono che i cittadini fuori residenza per motivi di studio o d'imbarco, sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura; questo, però, solo se essi si trovano sul territorio nazionale e in prossimità di sbarco sulla terraferma. Nessuna possibilità, invece, è data se essi si trovano lontano dall'Italia;
    si rende indispensabile adeguare le procedure elettorali in modo da non mettere a rischio il pieno esercizio del diritto di voto di milioni di cittadini italiani, perché residenti in Italia, ma che temporaneamente si trovano in altre parti del nostro Paese o sono domiciliati all'estero;
    le moderne tecnologie consentono, ormai, di garantire questo diritto alla base del nostro ordinamento, abbattendo costi economici, amministrativi e procedurali;
    notizie stampa hanno destato parecchia preoccupazione sulla sicurezza del voto all'estero, che secondo alcuni potrebbe essere oggetto di eventuali brogli e nonostante i provvedimenti presi dalle autorità italiane per garantire il corretto svolgimento delle votazioni all'estero, sarebbe auspicabile, arrivare, presto, ad una riforma complessiva del sistema di voto nella Circoscrizione Estera;
    in particolare, i critici della legge evidenziano la scarsa sicurezza che hanno le operazioni di voto. La legge prevede che non venga consentito il voto in quei paesi dove non è possibile assicurarne la segretezza e dove c’è rischio di brogli, ma il meccanismo causa in ogni caso sospetti e incertezze. Gli italiani residenti all'estero ricevono un numero di schede da compilare pari ai residenti presso un certo indirizzo che hanno diritto di voto. Una volta espressi i voti, le schede vanno imbustate e rispedite. Come in tutte le procedure di voto postale, non è possibile verificare chi abbia effettivamente compilato le schede. Tracciare le buste con le schede e assicurarsi che non vengano manomesse nel loro tragitto, inoltre, è complicato, visto che per la spedizione vengono utilizzati sistemi postali spesso non tra i più avanzati anche se in molti paesi – gli Stati Uniti, per esempio – il voto per posta esiste da anni e senza particolari controindicazioni;
    questi dubbi sull'effettiva correttezza del voto degli italiani all'estero sono stati espressi nel 2013 dall'ambasciatrice Cristina Ravaglia, direttore generale per gli italiani all'estero del Ministero degli esteri che in una lettera, pubblicata dal Fatto Quotidiano, indirizzata al Ministero degli esteri, al Presidente del Consiglio e a quello della Repubblica, dichiarò che il sistema che consente agli italiani all'estero di votare è «totalmente inadeguato, se non contrario ai fondamentali principi costituzionali che sanciscono che il voto sia personale, segreto e libero» e comportava «pericolo di furti, incette, pressioni, compravendite, sostituzione del votante, ma non solo»;

oltre ai brogli veri e propri, il sistema è accusato di essere pesantemente influenzato da comportamenti clientelari e, più in generale, scorretti. Per esempio si parla del ruolo dei patronati, strutture che servono a fornire assistenza nelle pratiche burocratiche agli italiani residenti all'estero. I patronati sono finanziati con denaro pubblico ma vengono gestiti da associazioni private, come i sindacati. Secondo le accuse di diversi giornali, spesso i patronati influenzano il voto, consigliando in particolare i discendenti di emigranti che conoscono meno il nostro Paese e che spesso non avrebbero le idee chiare su come votare;
    oltre alle accuse specifiche, il sistema degli italiani all'estero è spesso accusato di aver generato un fenomeno clientelare, in cui alcuni politici utilizzano i fondi del Ministero degli esteri destinati alla tutela della cultura italiana all'estero per creare consenso e farsi eleggere al Parlamento,

impegna il Governo

a regolamentare urgentemente, in modo organico, la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, al fine di garantire la messa in sicurezza del sistema di voto all'estero, varando un sistema di votazione per gli italiani all'estero che garantisca pienamente i diritti sanciti nell'articolo 48 della Costituzione, senza alcuna possibilità di manipolazione del voto e che semplifichi e renda praticabile ed efficace l'esercizio del diritto di voto anche al di fuori dei confini nazionali, anche per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero.
9/2352-AR/4Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   tenuto conto che:
    gli uffici elettorali in capo alle anagrafi di tutti i comuni d'Italia sono gravati da oneri molto importanti a seguito delle norme vigenti per la tenuta delle liste elettorali e della tessera elettorale, ormai superate in primo luogo dall'evoluzione tecnologica e dall'informatizzazione dei servizi anagrafici;
    l'attuale strutturazione della tenuta, dell'aggiornamento e della revisione delle liste elettorali, nonché dell'uso della tessera elettorale cartacea, attraverso cui il cittadino italiano può recarsi presso i seggi per esercitare il diritto di voto, non appare più adeguata rispetto alle tecnologie informatiche e digitali oggi disponibili, comportando un aggravio di adempimenti per gli uffici e per il personale ormai inutili e alquanto costosi;
    relativamente alla tenuta e alla compilazione delle liste elettorali può essere senz'altro seguito l'esempio che ci viene dal diritto elettorale tedesco, cioè l'estrazione delle liste elettorali destinate ai seggi direttamente dall'anagrafe solamente prima di ogni consultazione elettorale, con il conseguente superamento di una sequela di comunicazioni tra lo stato civile-anagrafe per l'aggiornamento (emigrati, deceduti, perdita della cittadinanza, riacquisto, immigrati, cambi di abitazione eccetera) e revisioni periodiche (dinamiche, straordinarie e semestrali) delle liste elettorali, permettendo così: semplificazione, risparmio di risorse, economiche e di personale, maggiori garanzie di regolarità nella tenuta del corpo elettorale, maggiore sicurezza e più sicura conservazione dei dati, riqualificazione del lavoro degli operatori e recupero di efficienza;
    per quanto concerne la tessera elettorale, anche a causa delle ripetute consultazioni elettorali, vi è un dispendio economico e di energie notevole per la stampa, la ristampa e la distribuzione delle medesime poiché si registrano: un elevato numero di tessere smarrite; un'eccessiva variabilità dei dati inerenti l'esercizio del voto (cambi di residenza o di indirizzo), con conseguenti intoppi ai seggi elettorali in occasione dell'esercizio del voto; un aggravio delle procedure interne per gli uffici elettorali con relativi costi in termini di tempo e di unità di lavoro utilizzate. Inoltre, bisogna tenere conto anche della palese violazione della privacy che consegue all'uso della tessera elettorale cartacea, in quanto le timbrature sulla partecipazione (o no) dell'elettore al voto ne rivelano il comportamento elettorale;
    considerato infine, che la semplificazione della tenuta delle liste elettorali attraverso strumenti informatici risponderebbe all'esigenza di un'ampia riconsiderazione della legislazione in materia di tenuta e di compilazione delle liste elettorali, alle necessità di trasparenza e, nel contempo, tempestività, efficacia ed efficienza su questioni che incidono sui diritti dei cittadini e sui rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

   a promuovere provvedimenti idonei volti a conseguire l'estrazione delle liste elettorali destinate ai seggi direttamente dall'anagrafe, superando l'attuale sistema farraginoso e costoso di tenuta, revisione, aggiornamento e stampa continui delle liste;
   a promuovere delle azioni volte a superare le difficoltà determinate dall'utilizzo della tessera elettorale come documento necessario per essere ammessi al voto.
9/2352-AR/5Zanin, Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    il potere di autenticazione previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 a favore dei funzionari pubblici è strettamente connesso al territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono;
    la ratio della norma è quella di facilitare gli elettori e i presentatori delle liste nel rispetto delle esigenze di certezza e di un'ordinata e trasparente raccolta delle sottoscrizioni, assicurate dalla presenza di un collegamento tra pubblico ufficiale e territorio in cui svolge le proprie funzioni;
    il potere di autenticazione si risolve nell'attestazione del compimento di un'attività materiale, con cui viene certificata l'apposizione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, con immediata trasposizione del risultato di tale percezione in un documento rappresentativo dell'accaduto munito di fede privilegiata, come avviene per gli atti pubblici;
    poiché il Consigliere provinciale svolge le proprie funzioni all'interno dell'intero territorio provinciale, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme in qualsiasi comune della provincia;
    la legge 7 aprile 1914, n. 56, all'articolo 1, comma 6, stabilisce che «Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima»;
    il Ministero dell'Interno, con nota n. 4455 datata 4 maggio 2015, ha riscontrato negativamente il quesito posto in merito alla possibilità di estendere anche ai Consiglieri metropolitani la prerogativa prevista dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 per i Consiglieri Provinciali, di poter autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali;
    tale interpretazione, oltre ad essere contraria alla ratio del citato dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, viene a discriminare sindaci metropolitani, componenti della conferenza metropolitana, e consiglieri metropolitani, rispetto agli omologhi colleghi dell'ente provinciale,

impegna il Governo

a provvedere celermente, eventualmente anche con apposito atto normativo, a chiarire in modo definitivo che anche sindaci metropolitani, componenti della conferenza metropolitana, e consiglieri metropolitani possono autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali nell'intero ambito territoriale della città metropolitana.
9/2352-AR/6Capezzone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame relativamente all'autenticazione delle liste di candidati, prevede che, all'atto della presentazione delle liste si debba provvedere al deposito di una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio con alcuni elementi di trasparenza;
    si dispone inoltre che esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale;
    non si prevede tuttavia che, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati possa essere delegata dal sindaco la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
    si permetterebbe ai cittadini così delegati dal sindaco di autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che l'autenticazione delle sottoscrizioni possa essere delegata anche ai semplici cittadini in possesso di alcuni requisiti, anche nelle elezioni successive alla data in vigore del provvedimento in esame.
9/2352-AR/7Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, venga sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale;
    per quanto riguarda le componenti parlamentari come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, si potrebbe ridurre il numero delle sottoscrizioni degli elettori necessarie per la presentazione della dichiarazione di presentazione delle liste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che le componenti parlamentari costituite prima dell'approvazione della presente legge, possano presentare una percentuale di sottoscrizioni inferiore, per la dichiarazione di presentazione delle liste, pari almeno ad un quinto di quelle richieste ai partiti o ai gruppi politici.
9/2352-AR/8Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che ogni elettore disponga di un voto da esprimere su un'unica scheda in cui sono indicati il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, con i nomi dei candidati nel collegio plurinominale;
    non è data la possibilità all'elettore di esprimere il voto disgiuntamente al fine di scegliere la lista e il nominativo del candidato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che l'elettore possa esercitare il voto disgiunto.
9/2352-AR/9Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame relativamente all'autenticazione delle liste di candidati, prevede che, all'atto della presentazione delle liste si debba provvedere al deposito di una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio con alcuni elementi di trasparenza;
    il provvedimento dispone inoltre che esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che possano essere abilitati all'autenticazione anche gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni ordinarie anche nelle elezioni successive alla data in vigore del provvedimento in esame.
9/2352-AR/10Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge concernente la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, prevede alla lettera a) che i collegi uninominali delle Regioni, salvo la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Molise, «sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione»;
    che in base all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, previa applicazione della disposizione del secondo comma del medesimo articolo 57 in base alla quale «nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette» (salvo il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno);
    che il criterio di cui alla lettera a) relativo alla ripartizione dei collegi uninominali tra le Regioni, pur non in contrasto con l'articolo 57 della Costituzione, non appare ben armonizzato con le disposizioni previste da detto articolo e che, di conseguenza, la Regione Basilicata avrebbe un solo collegio uninominale, con un rapporto tra numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali e seggi complessi assegnati alla Regione pari al 14,3 per cento, a fronte di un rapporto tra numero dei collegi uninominali e numero dei seggi complessivi a livello nazionale pari a circa il 37 per cento;
    che, pertanto, appare più opportuno ripartire i collegi uninominali tra le Regioni in proporzione alla popolazione, previa assegnazione di un numero di collegi uninominali minimo pari a due,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative opportune e necessarie atte ad assicurare una ripartizione dei collegi uninominali tra le Regioni che non presenti per la Basilicata uno scostamento così consistente per quanto riguarda il rapporto tra numero di collegi uninominali e numero dei seggi complessivi rispetto al medesimo rapporto a livello nazionale.
9/2352-AR/11Alli, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48 della Costituzione afferma solennemente che:
     sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge;
     il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge;
    nonostante la chiarezza della norma costituzionale, la legge non garantisce a tutti i cittadini la qualità di elettori;
    secondo fonti di stampa sono infatti oltre 50.000 i lavoratori marittimi imbarcati che non riescono ad esercitare il diritto al voto loro attribuito dalla norma fondante la Repubblica. Ci si riferisce a fonti di stampa perché, non esistendo un'anagrafe dei lavoratori marittimi imbarcati, non si dispone di dati ufficiali e precisi al riguardo;
    ciò accade per numerose ragioni: innanzitutto perché, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'articolo 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 prevede la facoltà per i naviganti di votare nel comune in cui si trovano, purché risultino soddisfatti alcuni passaggi burocratici quali ad esempio la presentazione della domanda scritta alla segreteria del comune, la comunicazione e l'invio di dati al comune nelle cui liste elettorali il marittimo risulta iscritto, il rilascio di apposito certificato da parte del comandante che attesta i motivi dell'imbarco. Tutte operazioni che non incentivano la partecipazione al voto. Si consideri poi che, nel caso in cui il lavoratore marittimo imbarcato non si trovi all'attracco in un porto italiano alla data del voto, perché in navigazione, non può in alcun modo esercitare il diritto astrattamente a lui imputato;
    nel caso di elezioni regionali, ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi di imbarco, rispettando le medesime procedure burocratiche sopra descritte, a condizione che il comune ove la nave è ormeggiata si trovi nella Regione di residenza del marittimo stesso. Nel caso di elezioni regionali quindi, oltre alla presenza degli stessi motivi che ostacolano il diritto di voto in occasione delle elezioni politiche nazionali, ve ne sono di ulteriori;
    vi sono poi due tipi di consultazioni elettorali che non possono vedere la partecipazione al voto dei marittimi imbarcati perché la legge non ha disciplinato in alcun modo l'esercizio del diritto, in aperta violazione del dettato costituzionale. Ci si riferisce al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in entrambi i casi la violazione è grave, ma appare particolarmente discriminante la seconda, soprattutto in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona perché, come si può leggere sul sito ufficiale Parlamento europeo, esso ha conferito nuovi poteri legislativi al Parlamento europeo e lo ha posto alla pari con il Consiglio dei ministri nel decidere i compiti dell'Unione europea e in che modo spendere i soldi. Esso ha anche cambiato il modo in cui il Parlamento lavora con le altre istituzioni e ha dato ai deputati al Parlamento europeo maggiore influenza su chi guida l'Unione europea. Tutte queste riforme hanno fatto sì che, esprimendo il loro voto alle elezioni europee, i cittadini avranno più voce in capitolo sulla direzione da imprimere all'Unione europea,

impegna il Governo

a dare piena e completa attuazione all'articolo 48 della Costituzione emanando gli opportuni provvedimenti legislativi, al fine di consentire l'esercizio effettivo del diritto di voto a tutti i lavoratori marittimi imbarcati con un regolare contratto di lavoro nei giorni in cui si svolge la competizione elettorale, qualsiasi essa sia, eventualmente utilizzando modalità di voto on line al fine di consentire il diritto anche ai marittimi in navigazione. 
9/2352-AR/12Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in termini di modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    il frequente riscontro di annullamento delle schede elettorali durante le operazioni di scrutinio, ma anche i fenomeni di voto di scambio che persistono prepotenti e le mancanze nella trasparenza delle operazioni di voto, ancora oggi rischiano di inquinare il processo decisionale e democratico a cui i cittadini prendono parte per eleggere i loro rappresentanti, a dispetto della garanzia e della trasparenza del libero voto, sancite dall'articolo 48 della Costituzione;
    la mancanza di trasparenza nelle operazioni di voto, spesso costringe a ulteriori verifiche i tribunali competenti in materia, e questo crea un ulteriore dispendio di denaro pubblico che si aggiunge a quello che già viene impiegato per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
    l’e-voting può rappresentare un modello per avvicinare nuovamente i cittadini all'esercizio di uno dei più importanti diritti messi a disposizione dalla democrazia, come è dimostrato dalle recenti esperienze di Francia ed Estonia;
    l’e-voting prevede la presenza di mezzi informatici installati nei seggi, con l'impegno massimo di due supervisori per seggio, a differenza dell’i-voting che configura il voto esercitato direttamente da casa;
    considerando l'attuale situazione del Centro-Italia, in cui molti cittadini versano nella condizione di sfollati a seguito del sisma che ha colpito a più fasi il nostro territorio, una piattaforma di voto digitale potrebbe fare la differenza semplificando l'accesso alle urne nelle zone colpite;
    più in generale, l’e-voting sarebbe fondamentale per poter garantire i diritti elettorali degli studenti e dei lavoratori fuorisede, che non avrebbero bisogno di rientrare nei propri comuni di residenza, consentendo l'ulteriore risparmio correlato al pagamento di spese di viaggio o alle agevolazioni tariffarie che vengono ad oggi messe a disposizione;
    il processo di e-voting permetterebbe ai cittadini di esprimere la loro preferenza attraverso sistemi informatici: questo farebbe risparmiare denaro pubblico, razionalizzerebbe il tempo delle operazioni di scrutinio dal momento che il conteggio avverrebbe in modo del tutto elettronico ed eviterebbe di mettere in discussione la trasparenza delle operazioni di voto;
    nel 2007 l'Estonia, Paese che conta circa un milione e 300 mila abitanti, fu il primo Stato al mondo ad aprire al voto online, dopo un fortunato esperimento nel 2005. In tal caso vennero utilizzate le carte di identità elettroniche dei cittadini ai quali venne assegnata una password personale che consentisse l'accesso al voto,

impegna il Governo

a valutare se esistano i presupposti per introdurre il sistema e-voting in Italia anche con una sperimentazione rivolta alla riduzione dei costi e alla maggior trasparenza delle operazioni di voto, che potrà essere conseguente all'emissione della Carta di Identità elettronica per tutti i cittadini italiani, come già avviene in molte parti del mondo.
9/2352-AR/13Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    da anni è diffusa e rappresentata l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini che lavorano o studiano in una regione diversa da quella di residenza ed innovare così le procedure elettorali;
    a seguito di numerose sollecitazioni, la legge n. 52 del 2015, all'articolo 2 comma 37, ha finalmente previsto l'opzione del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, temporaneamente all'estero, come ad esempio gli studenti Erasmus;
    il dibattito costruttivo tra Parlamento e Governo è proseguito con una proposta di legge approvata trasversalmente in gennaio alla Camera e ora ferma al Senato, modificando le procedure elettorali per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini fuorisede a referendum ed europee;
    la legge elettorale è l'ultima e unica occasione per arrivare a una soluzione concreta e definitiva della questione in questa legislatura;
    per questo motivo è stato presentato, con il sostegno di numerose associazioni studentesche e realtà pro innovazione, l'emendamento Mazziotti 3.258, decaduto però a seguito dell'apposizione della questione di fiducia;
    spetta dunque ora intervenire al Senato per la risoluzione del problema anche a seguito del dialogo positivo instaurato con il Ministero dell'Interno e della maturata consapevolezza di dover proporre finalmente una soluzione concreta alla questione;
    l'articolo 2 comma 37 della legge n. 52 del 2015 individua una procedura già sostanzialmente testata sia a livello legislativo che a livello applicativo nei metodi e nei contenuti;
    lo schema della normativa potrebbe dunque essere replicato per le elezioni politiche, europee e nei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e potrebbe strutturarsi secondo i seguenti punti:
     a) Prevedere l'ammissione al voto su richiesta nel comune di temporanea residenza degli elettori che, per motivi di lavoro, di studio o cure mediche si trovano in una regione nel territorio nazionale diversa da quella di iscrizione nelle liste elettorali. Parimenti si potrebbero ammettere al voto i familiari conviventi degli elettori che ne fanno richiesta;
     b) Prevedere che la domanda, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia della tessera elettorale, deve pervenire entro e non oltre un termine congruo. La domanda è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione;
     c) Prevedere che l'elettore voti nel comune di temporanea residenza, previo parere favorevole della Commissione elettorale circondariale, con attestazione di ammissione al voto del sindaco, nella quale è indicata la sezione di assegnazione dell'elettore stesso;
     d) Prevedere che il comune di temporanea residenza trasmetta entro un termine congruo i nominativi degli ammessi al voto ai comuni di rispettiva residenza, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne immediatamente nota nelle liste sezionali;
     e) Non modificare le norme in materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori che non presentano domanda di ammissione al voto nel comune di temporanea residenza,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche con altro provvedimento da adottare con la massima urgenza possibile, per garantire finalmente l'esercizio del diritto di voto per i cittadini che si trovano in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano, secondo le indicazioni esposte in premessa.
9/2352-AR/14Mazziotti Di Celso, Cominelli, Coccia, Gribaudo, Galgano, Menorello, Quintarelli, Dambruoso, Piccione, Narduolo, Giacobbe, Zanin, Rubinato, Ascani, Scopelliti, Tinagli, Manzi, Verini, Bonomo, Ventricelli, Oliaro, Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema elettorale disciplinato dalla proposta di legge in esame prevede una nuova articolazione del territorio nazionale basata sulla costituzione di nuove circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati e di nuovi collegi uninominali e plurinominali sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;
    l'articolo 3 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei confini dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali;
    la delega deve essere esercitata – in base all'articolo 3 – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di 15 giorni;
    si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 3 del citato articolo 3 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;
    visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400,

impegna il Governo

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. 
9/2352-AR/15Ferrari.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge attualmente in discussione è stata discussa con una grave compressione del dibattito parlamentare in Aula che ha impedito il congruo approfondimento delle sue disposizioni da parte dell'Assemblea, motivato dalla decisione di porre su tutte le disposizioni essenziali del provvedimento la questione di fiducia;
    sulla specifica proposta di legge in esame non è stata svolta nemmeno nella fase preliminare alle votazioni, anche in Commissione, alcuna indagine conoscitiva né audizione di esperti;
    la proposta di legge ha ad oggetto il sistema elettorale, la cui disciplina legislativa è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima non una ma ben due volte nel corso degli ultimi anni dalla Corte costituzionale a seguito della presentazione di ricorsi la cui ammissibilità è ormai certa;
    anche la proposta di legge in esame, una volta entrata in vigore sarà certamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, tuttavia per ragioni meramente temporali il giudizio di legittimità costituzionale non si svolgerà prima delle prossime elezioni politiche, di talché è evidentissimo il rischio che dopo l'elezione del nuovo Parlamento, il sistema con il quale il Parlamento è stato eletto venga nuovamente dichiarato contrario alla Costituzione, con la conseguente gravissima lesione della legittimazione del Parlamento nel suo complesso, che seguirebbe quella che ha già colpito il Parlamento attuale,

impegna il Governo

a costituire un comitato di docenti universitari composto di 15 membri che siano estratti a sorte da un elenco composto da tutti i professori ordinari di diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico, affinché sia redatto un motivato parere sugli eventuali vizi di legittimità costituzionale della legge elettorale e sui suoi effetti applicativi, al fine di ogni eventuale iniziativa di competenza del Governo.
9/2352-AR/16Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali"); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'espressione del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a prevedere un sistema di votazione per gli italiani all'estero che garantisca pienamente i diritti sanciti nell'articolo 48 della Costituzione, senza alcuna possibilità di manipolazione dell'espressione del voto.
9/2352-AR/17Agostinelli.


   La Camera,
    in ordine all'espressione del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a prevedere un sistema di votazione per gli italiani all'estero che garantisca pienamente i diritti sanciti nell'articolo 48 della Costituzione, senza alcuna possibilità di manipolazione dell'espressione del voto.
9/2352-AR/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale;
    il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali"); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'espressione del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a prevedere un sistema di votazione per gli italiani all'estero che garantiscano effettivamente le esigenze di libertà e segretezza sanciti dalla Costituzione.
9/2352-AR/18Alberti.


   La Camera,
    in ordine all'espressione del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a prevedere un sistema di votazione per gli italiani all'estero che garantiscano effettivamente le esigenze di libertà e segretezza sanciti dalla Costituzione.
9/2352-AR/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'espressione del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad introdurre all'interno dei plichi da indirizzare agli italiani che eserciteranno il proprio voto all'estero, una matita copiativa con la quale dovranno apporre il segno o i segni sulla scheda elettorale.
9/2352-AR/19Baroni.


   La Camera,
    in ordine all'espressione del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad introdurre all'interno dei plichi da indirizzare agli italiani che eserciteranno il proprio voto all'estero, una matita copiativa con la quale dovranno apporre il segno o i segni sulla scheda elettorale.
9/2352-AR/19. (Testo modificato nel corso della seduta).  Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale;
    il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'espressione del voto da parte delle forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero,

impegna il Governo

ad adoperarsi per garantire il pieno diritto all'espressione del voto, anche prevedendo, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative modalità diverse da quelle vigenti.
9/2352-AR/20Basilio.


   La Camera,
    in ordine all'espressione del voto da parte delle forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero,

impegna il Governo

ad adoperarsi per garantire il pieno diritto all'espressione del voto, anche prevedendo, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative modalità diverse da quelle vigenti.
9/2352-AR/20. (Testo modificato nel corso della seduta).  Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad individuare modalità di espressione del voto da parte dei soggetti indicati in premessa nonché procedure amministrative che garantiscano il massimo della trasparenza e scongiurino il verificarsi di anomalie e brogli.
9/2352-AR/21Battelli.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad individuare modalità di espressione del voto da parte dei soggetti indicati in premessa nonché procedure amministrative che garantiscano il massimo della trasparenza e scongiurino il verificarsi di anomalie e brogli.
9/2352-AR/21. (Testo modificato nel corso della seduta).  Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le competenze parlamentari, finalizzate ad introdurre disposizioni che, in occasione di consultazioni elettorali, prevedano l'espressione della volontà dei soggetti indicati in premessa di partecipare al voto, in modo tale che solo ad essi siano inviati i plichi elettorali.
9/2352-AR/22Benedetti.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le competenze parlamentari, finalizzate ad introdurre disposizioni che, in occasione di consultazioni elettorali, prevedano l'espressione della volontà dei soggetti indicati in premessa di partecipare al voto, in modo tale che solo ad essi siano inviati i plichi elettorali.
9/2352-AR/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale;
    il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");

viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a procedere al monitoraggio delle liste degli italiani all'estero ed al controllo della validità degli indirizzi di residenza.
9/2352-AR/23Massimiliano Bernini.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a procedere al monitoraggio delle liste degli italiani all'estero ed al controllo della validità degli indirizzi di residenza.
9/2352-AR/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle procedure elettorali ed alla composizione delle sezioni elettorali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le competenze parlamentari, al fine di prevedere il divieto di nomina di componenti dei seggi elettorali a coloro che abbiano legami di parentela con i candidati ricadenti nella medesima sezione elettorale.
9/2352-AR/24Paolo Bernini.


   La Camera,
    in ordine alle procedure elettorali ed alla composizione delle sezioni elettorali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le competenze parlamentari, al fine di prevedere il divieto di nomina di componenti dei seggi elettorali a coloro che abbiano legami di parentela con i candidati ricadenti nella medesima sezione elettorale.
9/2352-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale;
    il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi del Parlamento,

impegna il Governo

a fornire agli enti locali dei territori colpiti da calamità naturali le istruzioni e gli strumenti affinché siano garantiti servizi di assistenza per la partecipazione al voto da parte di tutti i cittadini.
9/2352-AR/25Nicola Bianchi.


   La Camera,
    in ordine alle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi del Parlamento,

impegna il Governo

a fornire agli enti locali dei territori colpiti da calamità naturali le istruzioni e gli strumenti affinché siano garantiti servizi di assistenza per la partecipazione al voto da parte di tutti i cittadini.
9/2352-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale;
    il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle procedure elettorali,

impegna il Governo

a prevedere controlli successivi e sanzioni per i presidenti di seggio elettorale nel caso di ritardo abnorme o immotivato nell'invio dei risultati dello spoglio delle schede elettorali.
9/2352-AR/26Bonafede.


   La Camera,
    in ordine alle procedure elettorali,

impegna il Governo

a prevedere controlli successivi e sanzioni per i presidenti di seggio elettorale nel caso di ritardo abnorme o immotivato nell'invio dei risultati dello spoglio delle schede elettorali.
9/2352-AR/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale;
    il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte il modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate "collegi plurinominali");
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle procedure elettorali concernenti il voto degli italiani all'estero, a fronte dei numerosi casi di anomalie che hanno interessato la stampa delle schede elettorali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate all'invio delle schede elettorali alle sedi diplomatiche estere da parte del Ministero dell'Interno, al fine di evitare il ricorso alle stamperie locali.
9/2352-AR/27Brescia.


   La Camera,
    in ordine alle procedure elettorali concernenti il voto degli italiani all'estero, a fronte dei numerosi casi di anomalie che hanno interessato la stampa delle schede elettorali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate all'invio delle schede elettorali alle sedi diplomatiche estere da parte del Ministero dell'Interno, al fine di evitare il ricorso alle stamperie locali.
9/2352-AR/27. (Testo modificato nel corso della seduta).  Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla Circoscrizione estero,

impegna il Governo

al fine di rendere la campagna elettorale equa, a rendere gli indirizzi degli italiani residenti all'estero accessibili a tutti i partiti e movimenti politici che partecipano alla competizione elettorale.
9/2352-AR/28Brugnerotto.


   La Camera,
    in ordine alla Circoscrizione estero,

impegna il Governo

al fine di rendere la campagna elettorale equa, a rendere gli indirizzi degli italiani residenti all'estero accessibili a tutti i partiti e movimenti politici che partecipano alla competizione elettorale.
9/2352-AR/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
   in ordine alle procedure elettorali vigenti per lo spoglio delle schede elettorali concernenti la Circoscrizione estero,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa e strumento utile volti a garantire il massimo della trasparenza del controllo delle operazioni.
9/2352-AR/29Businarolo.


   La Camera,
   in ordine alle procedure elettorali vigenti per lo spoglio delle schede elettorali concernenti la Circoscrizione estero,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa e strumento utile volti a garantire il massimo della trasparenza del controllo delle operazioni.
9/2352-AR/29. (Testo modificato nel corso della seduta).  Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'esercizio del diritto di voto,

impegna il Governo:

a individuare e sottoporre alle Camere modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.
9/2352-AR/30Busto.


   La Camera,
    in ordine all'esercizio del diritto di voto,

impegna il Governo:

a individuare e sottoporre alle Camere modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.
9/2352-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'esercizio del diritto di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina in materia elettorale per la circoscrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le circoscrizioni Italiane in un'ottica di razionalizzazione dei costi e di garanzia di maggiore trasparenza.
9/2352-AR/31Cancelleri.


   La Camera,
    in ordine all'esercizio del diritto di voto per gli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina in materia elettorale per la circoscrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le circoscrizioni Italiane in un'ottica di razionalizzazione dei costi e di garanzia di maggiore trasparenza.
9/2352-AR/31. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    il sistema elettorale delineato si basa sull'articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali che, ai sensi dell'articolo 3, saranno determinati dal Governo nell'esercizio della delega ivi contenuta; la determinazione consiste nella loro perimetrazione, ai sensi dei criteri ivi indicati ed essa, ai sensi anche dello «scarto» percentuale disposto, costituisce elemento tale da poter influire notevolmente sugli effetti del sistema elettorale individuato;
    a fronte della ristrettezza dei tempi disposta dall'articolo 3, nonché della scarsa portata assegnata all'espressione del parere da parte delle Camere,

impegna il Governo

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a, in ordine alla popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale, non scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e plurinominali, oltre il 10 per cento in eccesso o in difetto.
9/2352-AR/32Cariello.


   La Camera,

impegna il Governo

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a, in ordine alla popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale, non scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e plurinominali, oltre il 10 per cento in eccesso o in difetto.
9/2352-AR/32. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate ”collegi plurinominali”); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    il sistema elettorale delineato si basa sull'articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali che, ai sensi dell'articolo 3, saranno determinati dal Governo nell'esercizio della delega ivi contenuta; la determinazione consiste nella loro perimetrazione, ai sensi dei criteri ivi indicati ed essa, ai sensi anche dello «scarto» percentuale disposto, costituisce elemento tale da poter influire notevolmente sugli effetti del sistema elettorale individuato;
    a fronte della ristrettezza dei tempi disposta dall'articolo 3, nonché della scarsa portata assegnata all'espressione del parere da parte delle Camere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative volte a, in ordine alla popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale, non scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e plurinominali, oltre il 10 per cento in eccesso o in difetto, o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio.
9/2352-AR/33Cecconi.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative volte a, in ordine alla popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale, non scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e plurinominali, oltre il 10 per cento in eccesso o in difetto, o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio.
9/2352-AR/33. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate ”collegi plurinominali”); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla procedura di calcolo per l'assegnazione dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, di modifica del presente provvedimento, in modo tale che ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-6/5, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, siano sottratti i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b).
9/2352-AR/34Dadone.


   La Camera,
    in ordine alla procedura di calcolo per l'assegnazione dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, di modifica del presente provvedimento, in modo tale che ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-6/5, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, siano sottratti i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b).
9/2352-AR/34. (Testo modificato nel corso della seduta).  Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla procedura di calcolo per l'assegnazione dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, di modifica del presente provvedimento, in modo tale che ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, siano esclusi dalla cifra elettorale di una coalizione i voti che la lista della minoranza linguistica ha ottenuto nei collegi uninominali nei quali ha presentato un proprio candidato per la Camera dei deputati.
9/2352-AR/35Dieni.


   La Camera,
    in ordine alla procedura di calcolo per l'assegnazione dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, di modifica del presente provvedimento, in modo tale che ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, siano esclusi dalla cifra elettorale di una coalizione i voti che la lista della minoranza linguistica ha ottenuto nei collegi uninominali nei quali ha presentato un proprio candidato per la Camera dei deputati.
9/2352-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    ricordato che l'elettorato passivo costituisce un diritto «riconducibile nell'ambito dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione» e che il legislatore è tenuto ad assicurare che tale diritto sia assicurato ad ogni cittadino in condizioni di eguaglianza (235 del 1998);
    ricordato che, essendo i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa «speciale», non derogabile da disposizioni di carattere generale (come evidenziato dal Consiglio di Stato» Prima Sezione, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000), nelle circolari della Direzione centrale dei servizi elettorali si prevede che le disposizioni di carattere generale in materia di ‘autodichiarazioni’ non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e che pertanto è a carico di ciascun cittadino che intende presentare la propria candidatura richiedere agli uffici competenti il rilascio della documentazione e dei certificati richiesti dalla legge, quali il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale;
    ricordato che, in base alla normativa vigente, il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale sono gratuiti – con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato – in taluni casi mentre è prevista la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica 642/72, tabella allegato B;
    ricordato che il predetto allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 642 del 1972, prevede, in particolare, che siano esenti dall'imposta di bollo «petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale» (articolo 1 del medesimo allegato B), nonché «domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario; dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» (articolo 14 del medesimo allegato B);
    evidenziato pertanto che, in tale quadro, è quanto mai necessario assicurare, anche con un'interpretazione uniforme su tutto il territorio nazionale, che la documentazione richiesta per la presentazione di candidature – quali il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti per uso elettorale – sia esente dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici, ove accompagnata ad una autocertificazione dell'interessato, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che la richiesta di tali documenti è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per assicurare che il rilascio dei certificati richiesti dalla normativa vigente per la presentazione di candidature sia esente da ogni imposta e spesa a carico del richiedente e che sia in tale senso fornita un'interpretazione uniforme da parte degli uffici incaricati sull'intero territorio nazionale.
9/2352-AR/36. (Nuova formulazione)  Cozzolino.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per assicurare che il rilascio dei certificati richiesti dalla normativa vigente per la presentazione di candidature sia esente da ogni imposta e spesa a carico del richiedente e che sia in tale senso fornita un'interpretazione uniforme da parte degli uffici incaricati sull'intero territorio nazionale.
9/2352-AR/36. (Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta).  Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla procedura di calcolo per l'assegnazione dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle discipline in esame al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, di modifica del presente provvedimento, in modo tale che ai fini della determinazione della cifra elettorale, sia sottratta, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, la cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono.
9/2352-AR/37D'Ambrosio.


   La Camera,
    in ordine alla procedura di calcolo per l'assegnazione dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle discipline in esame al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, di modifica del presente provvedimento, in modo tale che ai fini della determinazione della cifra elettorale, sia sottratta, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, la cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono.
9/2352-AR/37. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    il sistema non sembra garantire la rappresentatività sufficiente a superare profili di illegittimità né a garantire la governabilità;
    in ordine alle disposizioni concernenti le liste collegate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad introdurre l'obbligo per le liste collegate di depositare un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione.
9/2352-AR/38Carinelli.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni concernenti le liste collegate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad introdurre l'obbligo per le liste collegate di depositare un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione.
9/2352-AR/38. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    il sistema non sembra garantire la rappresentatività sufficiente a superare profili di illegittimità né a garantire la governabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le iniziative, anche legislative, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate al superamento delle coalizioni tra le liste.
9/2352-AR/39Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'esercizio della delega di cui all'articolo 3,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni attraverso la Conferenza permanente Stato-regioni, al fine di definire la migliore ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali.
9/2352-AR/40Chimienti.


   La Camera,
    in ordine all'esercizio della delega di cui all'articolo 3,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni attraverso la Conferenza permanente Stato-regioni, al fine di definire la migliore ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali.
9/2352-AR/40. (Testo modificato nel corso della seduta).  Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'esercizio della delega di cui all'articolo 3,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti dei comuni in ordine alla determinazione dei collegi.
9/2352-AR/41Ciprini.


   La Camera,
    in ordine all'esercizio della delega di cui all'articolo 3,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti dei comuni in ordine alla determinazione dei collegi.
9/2352-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'esercizio della delega di cui all'articolo 3,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti delle province in ordine alla determinazione dei collegi.
9/2352-AR/42Colonnese.


   La Camera,
    in ordine all'esercizio della delega di cui all'articolo 3,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti delle province in ordine alla determinazione dei collegi.
9/2352-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta).  Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni denominate «elezioni trasparenti»,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad escludere la possibilità che possano essere considerati voti validi quelli che direttamente o indirettamente consentano l'individuazione dell'identità dell'elettore.
9/2352-AR/43Cominardi.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni denominate «elezioni trasparenti»,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad escludere la possibilità che possano essere considerati voti validi quelli che direttamente o indirettamente consentano l'individuazione dell'identità dell'elettore.
9/2352-AR/43. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in materia, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a posticipare l'applicazione del sistema elettorale ivi contenuto al rinnovo delle Camere successivo al prossimo venturo.
9/2352-AR/44Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Costituzione) e diretto (articolo 56 Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista;
    la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»);
    viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in materia, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a posticipare l'applicazione del sistema elettorale ivi contenuto al rinnovo delle Camere successivo al prossimo venturo e, nelle more, ad adottare le modifiche necessarie all'applicazione del sistema elettorale derivante dalla sentenza della Corte costituzionale di censura della legge elettorale cosiddetta «Italicum».
9/2352-AR/45Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere con opportuni interventi normativi e ferme restando le prerogative parlamentari la riduzione della possibilità di pluricandidature nei collegi uninominali
9/2352-AR/46De Lorenzis.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere con opportuni interventi normativi e ferme restando le prerogative parlamentari la riduzione della possibilità di pluricandidature nei collegi uninominali
9/2352-AR/46. (Testo modificato nel corso della seduta).  De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dall'1 per cento al 3 per cento la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste alla Camera
9/2352-AR/47Daga.


   La Camera,
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dall'1 per cento al 3 per cento la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste alla Camera
9/2352-AR/47. (Testo modificato nel corso della seduta).  Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dall'1 per cento al 5 per cento la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste alla Camera.
9/2352-AR/48Dall'Osso.


   La Camera,
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dall'1 per cento al 5 per cento la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste alla Camera.
9/2352-AR/48. (Testo modificato nel corso della seduta).  Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste alla Camera dall'1 per cento alla soglia di sbarramento prevista per le liste in coalizione.
9/2352-AR/49De Rosa.


   La Camera,
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste alla Camera dall'1 per cento alla soglia di sbarramento prevista per le liste in coalizione.
9/2352-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta).  De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dal 3 per cento al 5 per cento la soglia di almeno una lista (in coalizione e non collegata) per l'attribuzione dei seggi alla Camera.
9/2352-AR/50Del Grosso.


   La Camera,
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dal 3 per cento al 5 per cento la soglia di almeno una lista (in coalizione e non collegata) per l'attribuzione dei seggi alla Camera.
9/2352-AR/50. (Testo modificato nel corso della seduta).  Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di ridurre la soglia per l'accesso alla ripartizione dei seggi nelle regioni a tutela delle minoranze linguistiche dal 20 per cento all'8 per cento alla Camera.
9/2352-AR/51Della Valle.


   La Camera,
    in ordine alle soglie di accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di ridurre la soglia per l'accesso alla ripartizione dei seggi nelle regioni a tutela delle minoranze linguistiche dal 20 per cento all'8 per cento alla Camera.
9/2352-AR/51. (Testo modificato nel corso della seduta).  Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di eliminare ciò che appare un privilegio per le liste indicate in premessa, vale a dire la possibilità dell'elezione se conseguita in almeno due collegi nelle regioni delle minoranze linguistiche alla Camera.
9/2352-AR/52Dell'Orco.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di eliminare ciò che appare un privilegio per le liste indicate in premessa, vale a dire la possibilità dell'elezione se conseguita in almeno due collegi nelle regioni delle minoranze linguistiche alla Camera.
9/2352-AR/52. (Testo modificato nel corso della seduta).  Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di eliminare ciò che appare un privilegio per le liste indicate in premessa, vale a dire la possibilità per le liste indicate in premessa di scegliere i collegi plurinominali in cui prendere parte alle coalizioni alla Camera e al Senato.
9/2352-AR/53Di Battista.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di eliminare ciò che appare un privilegio per le liste indicate in premessa, vale a dire la possibilità per le liste indicate in premessa di scegliere i collegi plurinominali in cui prendere parte alle coalizioni alla Camera e al Senato.
9/2352-AR/53. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di ridurre dal 20 per cento al 10 per cento le soglie di sbarramento regionali al Senato per le liste che non superano la soglia di sbarramento nazionale.
9/2352-AR/54Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di alzare dall'1 per cento al 3 per cento la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste al Senato.
9/2352-AR/55Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dall'1 per cento al 5 per cento la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste al Senato.
9/2352-AR/56Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare la soglia minima per la validità dei voti delle liste in coalizione ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale delle coalizioni di liste al Senato dall'1 per cento alla soglia di sbarramento prevista per le liste in coalizione.
9/2352-AR/57Luigi Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di innalzare dal 3 per cento al 5 per cento la soglia di almeno una lista (in coalizione e non collegata) per l'attribuzione dei seggi al Senato.
9/2352-AR/58Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di eliminare ciò che appare un privilegio per le liste indicate in premessa, vale a dire la possibilità dell'elezione se conseguita in almeno due collegi nelle regioni delle minoranze linguistiche al Senato.
9/2352-AR/59D'Incà.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni adottate per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a modificare il presente provvedimento, al fine di eliminare ciò che appare un privilegio per le liste indicate in premessa, vale a dire la possibilità dell'elezione se conseguita in almeno due collegi nelle regioni delle minoranze linguistiche al Senato.
9/2352-AR/59. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), non è chiaro se con «i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione» si intendano i candidati collegati esclusivamente a liste delle minoranze linguistiche o anche ai candidati collegati a coalizioni nelle quali le liste delle minoranze linguistiche sono incluse e non presentano candidati propri,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte a chiarire fugando ogni dubbio in ordine all'applicazione della disposizione indicata in premessa.
9/2352-AR/60D'Uva.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte a chiarire fugando ogni dubbio in ordine all'applicazione della disposizione indicata in premessa.
9/2352-AR/60. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla disposizione di cui all'Art. 1, comma 27, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, secondo periodo: il riferimento alla ripartizione dei seggi tra tutte le liste sembra del tutto in contrasto con l'eventualità delle ipotesi di esclusione di liste dalla ripartizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b),

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte a chiarire senza possibilità di dubbio l'applicazione della disposizione indicata in premessa.
9/2352-AR/61Fantinati.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte a chiarire senza possibilità di dubbio l'applicazione della disposizione indicata in premessa.
9/2352-AR/61. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    il sistema elettorale delineato si basa sull'articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali che, ai sensi dell'articolo 3, saranno determinati dal Governo nell'esercizio della delega ivi contenuta; la determinazione consiste nella loro perimetrazione, ai sensi dei criteri ivi indicati ed essa, ai sensi anche dello «scarto» percentuale disposto, costituisce elemento tale da poter influire notevolmente sugli effetti del sistema elettorale individuato;
    a fronte della ristrettezza dei tempi disposta dall'articolo 3, nonché della scarsa portata assegnata all'espressione del parere da parte delle Camere,

impegna il Governo

ad informare tempestivamente e costantemente le Camere, presso le sedi competenti, in ordine all'applicazione dei principi e criteri di delega per la determinazione dei collegi, prima di procedere all'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo.
9/2352-AR/62Ferraresi.


   La Camera,

impegna il Governo

ad informare tempestivamente e costantemente le Camere, presso le sedi competenti, in ordine all'applicazione dei principi e criteri di delega per la determinazione dei collegi, prima di procedere all'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo.
9/2352-AR/62. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    il sistema elettorale delineato si basa sull'articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali che, ai sensi dell'articolo 3, saranno determinati dal Governo nell'esercizio della delega ivi contenuta; la determinazione consiste nella loro perimetrazione, ai sensi dei criteri ivi indicati ed essa, ai sensi anche dello «scarto» percentuale disposto, costituisce elemento tale da poter influire notevolmente sugli effetti del sistema elettorale individuato;
    la perimetrazione dei collegi – ancorché concretamente fattibile con lo strumento del decreto legislativo, ad opera del Governo – deve necessariamente costituire patrimonio informativo da parte del Parlamento delegante, data l'estrema rilevanza della questione;
    a fronte della ristrettezza dei tempi disposta dall'articolo 3, nonché della scarsa portata assegnata all'espressione del parere da parte delle Camere,

impegna il Governo

ad esercitare in tempi rapidi, la delega in materia di determinazione dei collegi, di cui all'articolo 3, in modo da garantire un parametro oggettivo di valutazione.
9/2352-AR/63Fico.


   La Camera,

impegna il Governo

ad esercitare in tempi rapidi, la delega in materia di determinazione dei collegi, di cui all'articolo 3, in modo da garantire un parametro oggettivo di valutazione.
9/2352-AR/63. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    nel suo insieme, il sistema appare gravemente mancate in termini di rappresentatività e non sembra poter garantire la governabilità, a tal fine

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di riforma costituzionale, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di prevedere che la Corte costituzionale possa vagliare la legittimità delle leggi in materia elettorale approvate dal Parlamento prima della loro entrata in vigore.
9/2352-AR/64Fraccaro.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di riforma costituzionale, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di prevedere che la Corte costituzionale possa vagliare la legittimità delle leggi in materia elettorale approvate dal Parlamento prima della loro entrata in vigore.
9/2352-AR/64. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla presentazione delle candidature;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicati della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a rendere la richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali, esente dal pagamento dell'imposta di bollo.
9/2352-AR/65Frusone.


   La Camera,
    in ordine alla presentazione delle candidature;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicati della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a rendere la richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali, esente dal pagamento dell'imposta di bollo.
9/2352-AR/65. (Testo modificato nel corso della seduta).  Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla presentazione delle candidature,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a rendere la richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali, esente dal pagamento dell'imposta di bollo, anche prevedendo l'autocertificazione per l'uso indicato.
9/2352-AR/66Gagnarli.


   La Camera,
    in ordine alla presentazione delle candidature,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a rendere la richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali, esente dal pagamento dell'imposta di bollo, anche prevedendo l'autocertificazione per l'uso indicato.
9/2352-AR/66. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla garanzia della rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte alla modifica del presente provvedimento, in modo tale che agli elettori sia consentito di esprimere una preferenza tra i candidati delle liste elettorali nei collegi plurinominali.
9/2352-AR/67Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla garanzia della rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte alla modifica del presente provvedimento, in modo tale che agli elettori sia consentito di esprimere due preferenze tra i candidati delle liste elettorali nei collegi plurinominali.
9/2352-AR/68Luigi Gallo.


   La Camera,
    in ordine alla garanzia della rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte alla modifica del presente provvedimento, in modo tale che agli elettori sia consentito di esprimere due preferenze tra i candidati delle liste elettorali nei collegi plurinominali.
9/2352-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta).  Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte alla modifica del presente provvedimento, in modo tale che agli elettori sia consentito di esprimere il proprio voto anche in modo disgiunto, apponendo un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.
9/2352-AR/69Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, che prevede l'indicazione del capo della forza politica da parte dei partiti o dei gruppi politici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte a prevedere l'inammissibilità della lista che indichi quale capo della forza politica un soggetto che non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato.
9/2352-AR/70Grande.


   La Camera,
    in ordine alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, che prevede l'indicazione del capo della forza politica da parte dei partiti o dei gruppi politici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, rivolte a prevedere l'inammissibilità della lista che indichi quale capo della forza politica un soggetto che non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato.
9/2352-AR/70. (Testo modificato nel corso della seduta).  Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla delega introdotta nel testo finalizzata all'utilizzo della modalità digitale per la raccolta delle sottoscrizioni utili alla presentazione delle candidature,

impegna il Governo

ad esercitare la delega nei tempi che consentano di utilizzare la modalità digitale nei termini utili in occasione del prossimo rinnovo degli organi del Parlamento.
9/2352-AR/71L'Abbate.


   La Camera,
    in ordine alla delega introdotta nel testo finalizzata all'utilizzo della modalità digitale per la raccolta delle sottoscrizioni utili alla presentazione delle candidature,

impegna il Governo

ad esercitare la delega nei tempi che consentano di utilizzare la modalità digitale nei termini utili in occasione del prossimo rinnovo degli organi del Parlamento.
9/2352-AR/71. (Testo modificato nel corso della seduta).  L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani iscritti all'AIRE ed in occasione del rinnovo degli organi della Camera e del Senato previsto, a scadenza naturale, per il 2018,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, normative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad introdurre la possibilità di esprimere il voto dei soggetti indicati in premessa presso le sedi diplomatiche del nostro Paese all'estero.
9/2352-AR/72Liuzzi.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani iscritti all'AIRE ed in occasione del rinnovo degli organi della Camera e del Senato previsto, a scadenza naturale, per il 2018,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, normative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad introdurre la possibilità di esprimere il voto dei soggetti indicati in premessa presso le sedi diplomatiche del nostro Paese all'estero.
9/2352-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta).  Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani iscritti all'AIRE ed in occasione del rinnovo degli organi della Camera e del Senato previsto, a scadenza naturale, per il 2018,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, normative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad introdurre la possibilità, per i soggetti indicati in premessa, di votare presso le sedi diplomatiche del nostro Paese all'estero ove i soggetti medesimi risiedano in un raggio di 50 chilometri dalle sedi stesse.
9/2352-AR/73Lombardi.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni vigenti in materia di voto per gli italiani iscritti all'AIRE ed in occasione del rinnovo degli organi della Camera e del Senato previsto, a scadenza naturale, per il 2018,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, normative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate ad introdurre la possibilità, per i soggetti indicati in premessa, di votare presso le sedi diplomatiche del nostro Paese all'estero ove i soggetti medesimi risiedano in un raggio di 50 chilometri dalle sedi stesse.
9/2352-AR/73. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema appare mancante gravemente di rappresentatività e sembra non garantire la governabilità;
    in ordine all'esercizio del diritto di voto degli italiani che risiedono temporaneamente all'estero,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, normative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a prevedere che i soggetti indicati in premessa possano esercitare il proprio diritto di voto per la propria circoscrizione di appartenenza e non presso la Circoscrizione estero.
9/2352-AR/74Lorefice.


   La Camera,
    in ordine all'esercizio del diritto di voto degli italiani che risiedono temporaneamente all'estero,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, normative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a prevedere che i soggetti indicati in premessa possano esercitare il proprio diritto di voto per la propria circoscrizione di appartenenza e non presso la Circoscrizione estero.
9/2352-AR/74. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema appare mancante gravemente di rappresentatività e sembra non garantire la governabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di introdurre il divieto delle cosiddette pluricandidature nei collegi uninominali, in modo che nessun candidato possa essere candidato in più di un collegio uninominale.
9/2352-AR/75Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema appare mancante gravemente di rappresentatività e sembra non garantire la governabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a introdurre modifiche al provvedimento in esame, introducendo il divieto delle cosiddette pluricandidature, in modo che nessun candidato, a pena di nullità, possa essere candidato in un collegio uninominale ed anche in un collegio plurinominale.
9/2352-AR/76Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»; viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema appare mancante gravemente di rappresentatività e sembra non garantire la governabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a introdurre modifiche al provvedimento in esame, introducendo il divieto delle cosiddette pluricandidature, in modo che nessun candidato, a pena di nullità, possa essere candidato in più di un collegio plurinominale.
9/2352-AR/77Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema appare mancante gravemente di rappresentatività e sembra non garantire la governabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, volte a introdurre modifiche al provvedimento in esame, introducendo il divieto delle cosiddette pluricandidature, in modo da prevedere che il candidato in un collegio uninominale non possa essere candidato in collegi plurinominali, salvo che in una lista a sé collegata nel collegio plurinominale nel quale il suo collegio uninominale è incluso, a pena di nullità.
9/2352-AR/78Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla recente possibilità – introdotta dal cosiddetto Italicum – del voto per corrispondenza per i cittadini italiani temporaneamente all'Estero per motivi di studio, lavoro o di cura, ma ivi non residenti, per tutte le elezioni politiche e per tutti i referendum che verranno, a decorrere dal 1o luglio 2016, risulterebbe opportuno consentire ai tantissimi cittadini che, nell'ambito del territorio nazionale, studiano o lavorano «fuori sede», ossia in una regione diversa da quella del luogo di residenza, di votare nel luogo ove essi si trovano per le ragioni indicate, evitando il pendolarismo elettorale, aggravato dai costi, oltre che dal tempo, che ciò comporta, che risulta oggi del tutto anacronistico rispetto alle possibilità offerte dalla tecnologia e dalla forte spinta verso la digitalizzazione delle pp.aa. che i Governi in carica continuano a promuovere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai suddetti «fuori sede» nel luogo del loro domicilio, ove ivi si trovino per documentate ragioni di studio, di lavoro o di cura, a decorrere dal rinnovo delle Camere prossimo venturo.
9/2352-AR/79Nesci.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai suddetti «fuori sede» nel luogo del loro domicilio, ove ivi si trovino per documentate ragioni di studio, di lavoro o di cura, a decorrere dal rinnovo delle Camere prossimo venturo.
9/2352-AR/79. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine alla recente possibilità – introdotta dal cosiddetto Italicum – del voto per corrispondenza per i cittadini italiani temporaneamente all'Estero per motivi di studio, lavoro o di cura, ma ivi non residenti, per tutte le elezioni politiche e per tutti i referendum che verranno, a decorrere dal 1o luglio 2016, risulterebbe opportuno consentire ai tantissimi cittadini che, nell'ambito del territorio nazionale, studiano o lavorano «fuori sede», ossia in una regione diversa da quella del luogo di residenza, di votare nel luogo ove essi si trovano per le ragioni indicate, evitando il pendolarismo elettorale, aggravato dai costi, oltre che dal tempo, che ciò comporta, che risulta oggi del tutto anacronistico rispetto alle possibilità offerte dalla tecnologia e dalla forte spinta verso la digitalizzazione delle pp.aa. che i Governi in carica continuano a promuovere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai suddetti «fuori sede» nel luogo del loro domicilio, ove ivi si trovino per documentate ragioni di studio, di lavoro o di cura, a tal fine predisponendo apposite sezioni elettorali presso i tribunali.
9/2352-AR/80Parentela.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai suddetti «fuori sede» nel luogo del loro domicilio, ove ivi si trovino per documentate ragioni di studio, di lavoro o di cura, a tal fine predisponendo apposite sezioni elettorali presso i tribunali.
9/2352-AR/80. (Testo modificato nel corso della seduta).  Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    anche nel caso del provvedimento in esame si è provveduto a modificare, nuovamente, la norma in materia di esenzione dalla raccolta delle firme per i partiti e movimenti politici rappresentati in Parlamento;
    la suddetta disposizione risulta immotivata ed irragionevole, assumendo come irragionevole anche l'eventuale motivazione, contingente, di agevolare formazioni politiche e gruppi politici costituitisi a seguito di operazioni svoltesi esclusivamente in ambito parlamentare;
    esiste una lunga prassi di provvedimenti di esenzione totale o parziale dalla raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste elettorali varati dal Governo in prossimità delle elezioni politiche e volti ad agevolare esclusivamente formazioni politiche che vantano anche una minima rappresentanza parlamentare, tra le altre quella di essere costituita in una componente del Gruppo misto in una sola delle due Camere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte, per il futuro, ad escludere la possibilità di esentare, in tutto o in parte, dalla raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali per le prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della presente proposta di legge, le formazioni politiche che abbiano una rappresentanza parlamentare inferiore a quella prevista dal comma 36 dell'articolo 2, se le stesse agevolazioni non siano estese anche alle forze politiche che non hanno rappresentanza parlamentare e intendono partecipare alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento nazionale.
9/2352-AR/81Pesco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte, per il futuro, ad escludere la possibilità di esentare, in tutto o in parte, dalla raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali per le prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della presente proposta di legge, le formazioni politiche che abbiano una rappresentanza parlamentare inferiore a quella prevista dal comma 36 dell'articolo 2, se le stesse agevolazioni non siano estese anche alle forze politiche che non hanno rappresentanza parlamentare e intendono partecipare alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento nazionale.
9/2352-AR/81. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine al procedimento elettorale, risulta indispensabile introdurre delle nuove norme atte a garantirne il più possibile la legalità, la trasparenza e la correttezza nonché a scongiurare brogli al momento dell'espressione del voto da parte dell'elettore, e a tal fine,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, ulteriori iniziative, normative, al fine di prevedere nuovi requisiti per la nomina dei componenti dei seggi elettorali, in particolare prevedendo l'esclusione di soggetti sottoposti a procedimenti giudiziari.
9/2352-AR/82Petraroli.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, ulteriori iniziative, normative, al fine di prevedere nuovi requisiti per la nomina dei componenti dei seggi elettorali, in particolare prevedendo l'esclusione di soggetti sottoposti a procedimenti giudiziari.
9/2352-AR/82. (Testo modificato nel corso della seduta).  Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine al procedimento elettorale, risulta indispensabile introdurre delle nuove norme atte a garantirne il più possibile la legalità, la trasparenza e la correttezza nonché a scongiurare brogli al momento dell'espressione del voto da parte dell'elettore, e a tal fine,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, ulteriori iniziative, anche legislative, al fine di prevedere nuovi requisiti e nuove disposizioni delle cabine elettorali, ferma restando la segretezza dell'apposizione del voto, che consentano comunque una visuale più ampia dei movimenti dell'elettore ai componenti del seggio elettorale.
9/2352-AR/83Pisano.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, ulteriori iniziative, anche legislative, al fine di prevedere nuovi requisiti e nuove disposizioni delle cabine elettorali, ferma restando la segretezza dell'apposizione del voto, che consentano comunque una visuale più ampia dei movimenti dell'elettore ai componenti del seggio elettorale.
9/2352-AR/83. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione; nel suo insieme, il sistema manca gravemente di rappresentatività e non garantisce la governabilità;
    in ordine al procedimento elettorale, risulta indispensabile introdurre delle nuove norme atte a garantirne il più possibile la legalità, la trasparenza e la correttezza nonché a scongiurare brogli al momento dell'espressione del voto da parte dell'elettore, e a tal fine,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, ulteriori iniziative, anche legislative, al fine di prevedere una turnazione dei componenti dei seggi elettorali, disponendo un limite alla possibilità di ricoprire lo stesso ufficio presso le stesse sedi.
9/2352-AR/84Rizzo.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, ulteriori iniziative, anche legislative, al fine di prevedere una turnazione dei componenti dei seggi elettorali, disponendo un limite alla possibilità di ricoprire lo stesso ufficio presso le stesse sedi.
9/2352-AR/84. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle procedure elettorali concernenti il voto degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure di sicurezza a garanzia dell'incolumità e atte a scongiurare le possibilità di manomissioni nei locali di deposito delle schede elettorali provenienti dall'estero.
9/2352-AR/85Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
    in ordine alle procedure elettorali concernenti il voto degli italiani residenti all'estero,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure di sicurezza a garanzia dell'incolumità e atte a scongiurare le possibilità di manomissioni nei locali di deposito delle schede elettorali provenienti dall'estero.
9/2352-AR/85. (Testo modificato nel corso della seduta).  Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione,

impegna il Governo

al fine di evitare che alcune sezioni elettorali abbiano un numero di votanti superiore e che l'alto numero di schede allunghi troppo i tempi di compilazione e di inserimento nelle urne è opportuno velocizzare il procedimento elettorale riportando a quattro il numero delle cabine di ciascuna sezione elettorale specie nelle grandi città rendendo più agevole per il cittadino – elettore l'espressione del voto, specie per quelli più anziani.
9/2352-AR/86Ruocco.


   La Camera,

impegna il Governo

al fine di evitare che alcune sezioni elettorali abbiano un numero di votanti superiore e che l'alto numero di schede allunghi troppo i tempi di compilazione e di inserimento nelle urne è opportuno velocizzare il procedimento elettorale riportando a quattro il numero delle cabine di ciascuna sezione elettorale specie nelle grandi città rendendo più agevole per il cittadino – elettore l'espressione del voto, specie per quelli più anziani.
9/2352-AR/86. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dai provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di incandidabilità alla Circoscrizione Estero di cui all'articolo 5,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a chiarire quali siano le cariche di governo ricoperte in uno Stato estero atte ad impedire le candidature.
9/2352-AR/87Sarti.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di incandidabilità alla Circoscrizione Estero di cui all'articolo 5,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative parlamentari, finalizzate a chiarire quali siano le cariche di governo ricoperte in uno Stato estero atte ad impedire le candidature.
9/2352-AR/87. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di autenticatori delle firme apposte alle sottoscrizioni delle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 7,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza affinché la medesima previsione sia estesa alle consultazioni elettorali concernenti il rinnovo degli organi delle Regioni.
9/2352-AR/88Scagliusi.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di autenticatori delle firme apposte alle sottoscrizioni delle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 7,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza affinché la medesima previsione sia estesa alle consultazioni elettorali concernenti il rinnovo degli organi delle Regioni.
9/2352-AR/88. (Testo modificato nel corso della seduta).  Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione,

impegna il Governo

il Ministero dell'interno adotti le modifiche necessarie in ordine alle istruzioni per i seggi in modo da rendere più snello e meno esposto ai rischi di errore le operazioni previste, affidando a ciascuno dei componenti del seggio operazioni ben definite in tema di registrazione, consegna della scheda di voto, e vigilanza sulla effettiva introduzione della scheda votata nell'urna.
9/2352-AR/89Sibilia.


   La Camera,

impegna il Governo

il Ministero dell'interno adotti le modifiche necessarie in ordine alle istruzioni per i seggi in modo da rendere più snello e meno esposto ai rischi di errore le operazioni previste, affidando a ciascuno dei componenti del seggio operazioni ben definite in tema di registrazione, consegna della scheda di voto, e vigilanza sulla effettiva introduzione della scheda votata nell'urna.
9/2352-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla partecipazione alle consultazioni elettorali,

impegna il Governo

a dettare omogenee disposizioni per il trasporto dei disabili ai seggi elettorali da parte dei comuni, affinché garantiscano un servizio per l'accompagnamento della persona dall'abitazione al mezzo di trasporto e viceversa e all'interno del seggio.
9/2352-AR/90Sorial.


   La Camera,
    in ordine alla partecipazione alle consultazioni elettorali,

impegna il Governo

a dettare omogenee disposizioni per il trasporto dei disabili ai seggi elettorali da parte dei comuni, affinché garantiscano un servizio per l'accompagnamento della persona dall'abitazione al mezzo di trasporto e viceversa e all'interno del seggio.
9/2352-AR/90. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla partecipazione alle consultazioni elettorali,

impegna il Governo

a dettare omogenee disposizioni per il trasporto dei disabili ai seggi elettorali da parte dei comuni, e a definire le misure finanziarie in modo che tale servizio sia garantito in assenza di oneri per l'elettore.
9/2352-AR/91Spadoni.


   La Camera,
    in ordine alla partecipazione alle consultazioni elettorali,

impegna il Governo

a dettare omogenee disposizioni per il trasporto dei disabili ai seggi elettorali da parte dei comuni, e a definire le misure finanziarie in modo che tale servizio sia garantito in assenza di oneri per l'elettore.
9/2352-AR/91. (Testo modificato nel corso della seduta).  Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'espressione del voto da parte degli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in via sperimentale, una modalità di espressione del voto per via di posta elettronica certificata che garantisca comunque la segretezza e la trasparenza del voto.
9/2352-AR/92Spessotto.


   La Camera,
    in ordine all'espressione del voto da parte degli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in via sperimentale, una modalità di espressione del voto per via di posta elettronica certificata che garantisca comunque la segretezza e la trasparenza del voto.
9/2352-AR/92. (Testo modificato nel corso della seduta).  Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'espressione del voto da parte degli italiani residenti solo temporaneamente all'estero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in via sperimentale, una modalità di espressione del voto per via di posta elettronica certificata che garantisca comunque la segretezza e la trasparenza del voto.
9/2352-AR/93Terzoni.


   La Camera,
    in ordine all'espressione del voto da parte degli italiani residenti solo temporaneamente all'estero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in via sperimentale, una modalità di espressione del voto per via di posta elettronica certificata che garantisca comunque la segretezza e la trasparenza del voto.
9/2352-AR/93. (Testo modificato nel corso della seduta).  Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alla composizione delle sezioni elettorali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche legislative, ferme restando le competenze parlamentari, al fine di modificare i requisiti per la nomina dei componenti dei seggi, tra i quali l'innalzamento della formazione scolastica vigente.
9/2352-AR/94Tofalo.


   La Camera,
    in ordine alla composizione delle sezioni elettorali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche legislative, ferme restando le competenze parlamentari, al fine di modificare i requisiti per la nomina dei componenti dei seggi, tra i quali l'innalzamento della formazione scolastica vigente.
9/2352-AR/94. (Testo modificato nel corso della seduta).  Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di autenticatori delle firme apposte alle sottoscrizioni delle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 7,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza affinché la medesima previsione sia estesa alle consultazioni elettorali concernenti il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali.
9/2352-AR/95Tripiedi.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di autenticatori delle firme apposte alle sottoscrizioni delle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 7,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza affinché la medesima previsione sia estesa alle consultazioni elettorali concernenti il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali.
9/2352-AR/95. (Testo modificato nel corso della seduta).  Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine ai soggetti componenti dei seggi elettorali,

impegna il Governo

a disporre un incremento del compenso vigente che comprenda anche le spese di trasporto e vitto dei soggetti indicati in premessa.
9/2352-AR/96Vacca.


   La Camera,
    in ordine ai soggetti componenti dei seggi elettorali,

impegna il Governo

a disporre un incremento del compenso vigente che comprenda anche le spese di trasporto e vitto dei soggetti indicati in premessa.
9/2352-AR/96. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di autenticatori delle firme apposte alle sottoscrizioni delle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 7,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la medesima previsione anche in occasione della raccolta delle firme per i referendum.
9/2352-AR/97Simone Valente.


   La Camera,
    in ordine alle disposizioni introdotte in materia di autenticatori delle firme apposte alle sottoscrizioni delle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 7,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la medesima previsione anche in occasione della raccolta delle firme per i referendum.
9/2352-AR/97. (Testo modificato nel corso della seduta).  Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
   ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle procedure elettorali trasparenti,

impegna il Governo

ad individuare le modalità con le quali assicurare che gli scrutatori nominati quali componenti dei seggi elettorali siano aggiornati sulle procedure corrispondenti alla legge elettorale in vigore.
9/2352-AR/98Vallascas.


   La Camera,
    in ordine alle procedure elettorali trasparenti,

impegna il Governo

ad individuare le modalità con le quali assicurare che gli scrutatori nominati quali componenti dei seggi elettorali siano aggiornati sulle procedure corrispondenti alla legge elettorale in vigore.
9/2352-AR/98. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine alle procedure elettorali trasparenti,

impegna il Governo

ad individuare le modalità con le quali prevedere che gli scrutatori nominati quali componenti dei seggi elettorali siano formati e aggiornati sulle modalità di voto contenute nel presente provvedimento.
9/2352-AR/99Vignaroli.


   La Camera,
    in ordine alle procedure elettorali trasparenti,

impegna il Governo

ad individuare le modalità con le quali prevedere che gli scrutatori nominati quali componenti dei seggi elettorali siano formati e aggiornati sulle modalità di voto contenute nel presente provvedimento.
9/2352-AR/99. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 della Costituzione) e diretto (articolo 56 della Costituzione) – infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza – infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista ? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
    in ordine all'espressione del voto da parte dei cittadini italiani residenti, per motivi di studio, in una regione diversa da quella di appartenenza del proprio comune,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una modalità di ammissione al voto con una procedura speciale, al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza anagrafica.
9/2352-AR/100Villarosa.


   La Camera,
    in ordine all'espressione del voto da parte dei cittadini italiani residenti, per motivi di studio, in una regione diversa da quella di appartenenza del proprio comune,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una modalità di ammissione al voto con una procedura speciale, al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza anagrafica.
9/2352-AR/100. (Testo modificato nel corso della seduta).  Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    ad avviso del firmatario del presente atto, il sistema elettorale configurato dal provvedimento in esame si presenta nuovamente a rischio di profili di illegittimità: la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.) - infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista; la necessaria congiunzione del voto sembra violare il principio di uguaglianza - infatti, i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente, hanno già trovato rappresentanza, eppure vengono contati un'altra volta, essendo utili anche all'aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale; il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza un sistema che produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all'altro. Ciò sembra violare l'articolo 56 Cost., che stabilisce il numero dei seggi che debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate «collegi plurinominali»); viola altresì il principio di conoscibilità dei candidati, solo in presenza del quale si possono adottare liste bloccate: se il voto di un elettore può produrre seggi in altro collegio, come si può dire che quell'elettore conosceva anche quella lista? In realtà il progetto di legge realizza un sistema in cui la lista è lunghissima, pari all'insieme di tutte le liste di una medesima coalizione;
   in ordine al materiale in dotazione ai seggi elettorali per le procedure di voto,

impegna il Governo:

a garantire che la carta utilizzata per le schede elettorali provenga da filiera nazionale o che, comunque, sia carta riciclata.
9/2352-AR/101Zolezzi.


   La Camera,
   in ordine al materiale in dotazione ai seggi elettorali per le procedure di voto,

impegna il Governo:

a garantire che la carta utilizzata per le schede elettorali provenga da filiera nazionale o che, comunque, sia carta riciclata.
9/2352-AR/101. (Testo modificato nel corso della seduta).  Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    nell'intervento normativo non sono state introdotte modalità per garantire il diritto di voto anche a chi si trovi fuori dalla zona di residenza, con conseguente compromissione del diritto di voto previsto e garantito dall'articolo 48 della Costituzione

impegna il Governo

a individuare modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.
9/2352-AR/102Quaranta, Laforgia, D'Attorre, Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    il testo ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge in esame prevedendo, per il riparto dei seggi, «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico e per singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico»;
    analoga previsione è contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, concernente le norme di elezione per il Senato della Repubblica;
    tali disposizioni, quanto ai loro effetti, rischiano di concentrare in un unico partito la rappresentanza delle minoranze linguistiche;
    sarebbe necessario un intervento su tali aspetti, prevedendo che la soglia fosse abbassata al 10 per cento o prevedendo che sia sufficiente la proclamazione anche di un solo eletto in un collegio uninominale della circoscrizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di prevedere un intervento normativo che insista sui punti evidenziati in premessa, al fine di garantire una pur minima competizione democratica all'interno della circoscrizione, evitando che la rappresentanza delle minoranze linguistiche sia di fatto riservata in via esclusiva ad un unico partito.
9/2352-AR/103Kronbichler, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni che, nella composizione delle liste, sia rispettata la rappresentanza di genere;
    tuttavia, poca chiarezza si evince circa le conseguenze dell'inosservanza di tali norme-presidio, anche se si prevede la relativa verifica da parte dell'Ufficio centrale nazionale;
    è evidente che l'intenzione del legislatore non può che essere quella di prevedere specifiche sanzioni, quali l'inammissibilità delle liste, in caso non vengano rispettate tali norme, che dovrebbero attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'inosservanza delle norme in tema di equilibrio di genere è punita con specifiche sanzioni, quali l'inammissibilità alla competizione elettorale della lista inadempiente.
9/2352-AR/104Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    nel testo in esame si prevede che le liste in coalizione che conseguono tra l'1 per cento e il 3 per cento, se pure portano i loro voti alla coalizione, non sono ammesse alla ripartizione dei seggi;
    tale meccanismo, evidentemente, contrasta con il principio sancito dall'articolo 48 della Costituzione, in tema di voto diretto, distorcendo l'effetto del voto dei cittadini, generando la paradossale situazione per la quale il voto attribuito dagli elettori ad una o più liste di una stessa coalizione agevolerebbe unicamente una terza lista della medesima coalizione quanto all'accesso al riparto dei seggi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad intervenire in maniera puntuale sull'aspetto illustrato in premessa, in modo da garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 48 della Costituzione.
9/2352-AR/105Laforgia, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    fermo restando che si ritiene giusto che i partiti abbiano ovviamente un ruolo nell'individuazione delle regole e dei limiti dell'elettorato passivo, e dunque nell'elaborazione delle proposte da sottoporre ai cittadini, sarebbe auspicabile l'introduzione di una disciplina quanto alle elezioni primarie per la designazione dei candidati ai collegi uninominali;
    sia il potere di scelta, sia il sistema di garanzie circa il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dovrebbero esser posti al medesimo livello del procedimento elettorale vero e proprio, in quanto la scelta affidata alle elezioni primarie, nella selezione dei candidati, ha analoga importanza di quella affidata alle elezioni vere e proprie;
    l'introduzione di una disciplina per le elezioni primarie potrebbe dare nuova linfa al circuito democratico e della rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare un intervento normativo volto a disciplinare le elezioni primarie cui ogni partito o movimento politico dovrebbe procedere per la designazione dei candidati ai collegi uninominali.
9/2352-AR/106Melilla, Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, contempla, all'articolo 1, la modifica dell'articolo 14-bis del DPR n. 361 del 1957;
    tale modifica non espunge, tuttavia, dalla normativa vigente, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo citato, relativa al fatto che i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica;
    per effetto della preventiva indicazione del capo della forza politica che la lista incarna, vi sarebbe una automatica «designazione» del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di vittoria della lista. Ciò comporterebbe una sostanziale privazione del potere di nomina attribuito al Capo dello Stato dall'articolo 92 con conseguente surrettizio mutamento della forma di Governo, senza tuttavia il rispetto della procedura di revisione di cui all'articolo 138 della Costituzione;
    una previsione evidentemente incompatibile con i nostri equilibri costituzionali;
    peraltro, nel provvedimento in esame è prevista la possibilità delle coalizioni, ma non è disciplinata la previsione, assolutamente necessaria – nel caso ricorra tale circostanza- relativa all'obbligo del deposito di un programma elettorale comune,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un correttivo in via urgente delle previsioni illustrate in premessa.
9/2352-AR/107D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni, candidature con liste «bloccate»;
    tale previsione «pesa» in relazione al principio di uguaglianza fra candidati e costituisce una violazione del voto diretto, soprattutto in ragione delle multicandidature;
    è necessario, invece, intervenire sulla normativa in esame, concedendo al cittadino la possibilità di esprimere voti di preferenza, in particolare, introducendo la possibilità di esprimere una doppia preferenza di genere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di prevedere con opportuni interventi normativi il superamento della previsione relativa alle lista bloccate, introducendo l'opportunità per i cittadini di poter esprimere voti di preferenza, in particolare la doppia preferenza di genere.
9/2352-AR/108Speranza, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede candidature con liste «bloccate»;
    l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità tra donne e uomini, non pare garantita dalle disposizioni, pure presenti nel testo in esame, e che in particolare prevedono che in ciascuna lista i candidati siano presentati in ordine alternato per sesso, nonché che i capolista dello stesso sesso non possano eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione;
    più in linea con quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, sarebbe invece una soluzione già prevista nelle elezioni amministrative in Francia, concernente il cosiddetto «Binomio», che prevede l'elezione di un doppio candidato uomo-donna al fine di raggiungere l'assoluta parità di genere nella rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di intervenire normativamente per introdurre norme che, al pari di quanto stabilito in Francia nelle elezioni amministrative, prevedano il cosiddetto «Binomio», ovvero doppi capolista di genere, al fine di garantire una assoluta parità di genere nella rappresentanza.
9/2352-AR/109Scotto, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede ovviamente riferimenti a zone del nostro Paese ove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute;
    per le peculiarità riconnesse a tali minoranze, appare necessario tutelarne e favorirne l'accesso alla rappresentanza;
    in particolare, nell'individuazione dei collegi, ai sensi della delega prevista dall'articolo 3 del testo, sarebbe necessario che la relativa delimitazione ne favorisse la rappresentanza,

impegna il Governo

a tenere in debita considerazione, nell'individuazione dei collegi ove siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'esigenza di favorirne l'accesso alla rappresentanza.
9/2352-AR/110Duranti, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    tale sistema fa sì che la distribuzione del voto degli elettori si rispecchi più o meno esattamente in Parlamento; è dunque obiettivamente quello più auspicabile rispetto alla esigenza della rappresentatività,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità di rivedere l'orientamento assunto quanto al modello elettorale previsto nel presente provvedimento, in direzione del sistema tedesco, in grado di dare reale concretezza al potere di scelta dei cittadini dei propri rappresentanti in Parlamento.
9/2352-AR/111Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono un collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
    il testo all'esame della Camera, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di assumere ulteriori iniziative normative per consentire che gli elettori possano operare una scelta informata e consapevole degli eletti, valutando misure atte a garantire che l'elettore disponga di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista, ammettendo il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.
9/2352-AR/112Albini, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    già in sede di testo base della Commissione affari costituzionali, si prevedeva la possibilità di pluricandidature;
    l'articolato pervenuto in Assemblea, dopo il lavoro della competente Commissione, ha anche aumentato tale possibilità, con ciò portando ad una potenziale percentuale dell'80 per cento di parlamentari «nominati»;
    l'aumento del numero delle pluricandidature potrebbe evidentemente anche permettere un più facile aggiramento delle norme sulla parità di genere, con tutte le conseguenze quanto alla mancata attuazione effettiva di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di valutare l'opportunità di intervenire, a modifica di quanto si dispone in tema di pluricandidature nel testo, prevedendo la possibilità di candidatura in un solo collegio uninominale e, in caso di candidatura anche nei collegi plurinominali, che questa possa essere ammessa in riferimento solo ad un solo collegio plurinominale.
9/2352-AR/113Bersani, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;
    nel provvedimento in esame, sono previste misure per garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere;
    anche in considerazione della novità di tali norme – presidio dei principi di cui all'articolo 51 della Costituzione, è assolutamente necessario disciplinare in maniera puntuale una procedura di verifica che veda anche un responsabile effettivo del rispetto dell'equilibrio di genere di ogni lista, oltre che una dichiarazione, da depositarsi presso la Corte di cassazione, che attesti in via preliminare il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere da parte della lista stessa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa al fine di procedere ad un ulteriore intervento normativo sul punto illustrato in premessa, ai fini della concreta attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
9/2352-AR/114Ricciatti, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
    il testo reca norme speciali volte a favorire la rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Valle d'Aosta e in Trentino Alto-Adige;
    le norme vigenti e quelle contenute nel testo in esame sono inadeguate al fine di garantire rappresentanza elettorale alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli Venezia Giulia;
    a tal fine sarebbe stato opportuno prevedere una disposizione che consentisse una deroga ulteriore rispetto a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame e circoscritta ai soli collegi della regione Friuli Venezia Giulia;
    tale tematica, che non avrebbe prodotto alcuna influenza sull'impianto generale del sistema elettorale delineato dal testo in esame, sarebbe stata meritevole di dibattito nel corso dell'esame delle proposte emendative e degli articoli, dibattito di merito che è stato invece precluso dall'apposizione della questione di fiducia,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, al fine di prevedere le opportune ulteriori misure, in sede di designazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per consentire l'eleggibilità di esponenti della minoranza nazionale slovena e gli scopi della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
9/2352-AR/115Capodicasa, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame non prevede un'adeguata disciplina per l'elezione della rappresentanza della circoscrizione elettorale all'estero;
    sarebbe quindi auspicabile che la normativa elettorale per la Circoscrizione estero fosse uguale a quella delle altre Circoscrizioni italiane;
    tale soluzione sarebbe efficace, oltre che dal punto di vista dell'adeguatezza e dell'omogeneità, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi e andrebbe, altresì, nella direzione di una maggiore trasparenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in materia al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale per la Circoscrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le Circoscrizioni italiane in una ottica di razionalizzazione dei costi e una maggiore trasparenza.
9/2352-AR/116Ferrara, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede liste di candidati predisposte senza obbligo di meccanismi di selezione partecipata previsti per legge;
    tale lacuna, nel tradursi in una persistente mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, non garantisce il metodo democratico in riferimento a tale aspetto della vita interna dei partiti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale quanto alla regolamentazione di meccanismi di selezione partecipata per la compilazione delle liste di candidati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.
9/2352-AR/117Piras, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono un collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
    per un corretto equilibrio e distribuzione dei seggi più consona al principio democratico della rappresentanza sarebbe opportuno inserire un meccanismo secondo cui i voti ricevuti dai candidati nel maggioritario siano scorporati nella parte proporzionale alla lista a cui sono collegati;
    diversamente il testo all'esame della Camera, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa al fine di assumere ulteriori iniziative anche normative per prevedere un meccanismo secondo cui i voti ricevuti dai candidati nel maggioritario siano scorporati nella parte proporzionale alla lista a cui sono collegati.
9/2352-AR/118Franco Bordo, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    nel testo, quanto all'equilibrio di genere nelle liste, si prevede che il rispetto dello stesso sia garantito a livello regionale, per quanto attiene la disciplina delle elezioni del Senato della Repubblica;
    per quanto attiene, invece, la disciplina inerente le elezioni della Camera dei deputati, l'equilibrio del 60 per cento e 40 per cento deve essere rispettata a livello nazionale, anziché circoscrizionale, come sarebbe auspicabile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di valutare l'opportunità di intervenire attraverso ulteriori iniziative normative sul punto illustrato in premessa, onde garantire una più concreta attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
9/2352-AR/119Cimbro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, all'articolo 1, che ogni circoscrizione sia ripartita in collegi plurinominali costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e «tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto», in relazione ai collegi per l'elezione della Camera dei deputati;
    all'articolo 2, si prevede che ogni circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui «e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto», rispetto all'elezione del Senato della Repubblica;
    per un sistema più equilibrato, opportuno sarebbe intervenire su tali aspetti, prevedendo, in particolare che, quanto ai collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, questi siano, a livello nazionale, di numero non superiore al doppio del numero delle circoscrizioni, come anche, rispetto ai collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, che a livello nazionale siano di un numero pari circa alla metà di quelli previsti per la Camera dei deputati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa al fine di valutare la possibilità di un intervento normativo volto a rivedere il numero dei collegi plurinominali, nel senso illustrato in premessa.
9/2352-AR/120Nicchi, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, senza tuttavia prevedere nuove norme sull'ineleggibilità e incandidabilità che paiono ormai necessarie soprattutto in relazione al delicato tema del conflitto di interesse, considerati i forti limiti in termini di efficacia della normativa introdotta dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»);
    in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei, lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato in primis quanto ad una definizione precisa e puntuale circa cosa sia il conflitto di interessi, nonché i soggetti destinatari di una nuova disciplina che si auspica finalmente completa ed efficace. Non appare infatti congrua ed incisiva una regolamentazione della materia che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le Authority, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane);
    sarebbe stata necessaria, accanto e prima di una rinnovata disciplina complessiva del tema, l'introduzione nella nostra Carta fondamentale di un espresso richiamo – al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna – al principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti d'interessi», da introdurre all'articolo 54 della Costituzione che, come noto, tratta dei doveri dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche,

impegna il Governo

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo di una rinnovata disciplina dei conflitto di interesse sia tramite una legge ordinaria che tramite l'inserimento del principio, richiamato in premessa, nella nostra Carta costituzionale.
9/2352-AR/121Zaratti, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    l'introduzione del voto elettronico rappresenterebbe un fatto di democrazia già adottato in diversi Paesi. Oltre che rispondere alle esigenze di innovazione che il Paese richiede e bloccare i reiterati brogli che i seggi e le schede classiche hanno sempre consentito, si potrà fare conto su risultati definitivi di conteggio in tempo reale eliminando anche l'assoluta inaffidabilità degli exit pool oggetto di errori colossali;
    i cittadini da un lato si astengono dalle consultazioni ai seggi, mentre rilevanti settori della popolazione partecipano a consultazioni via internet, segno di un desiderio di maggiore partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, che può essere utilmente assecondato mediante l'implementazione delle nuove tecnologie;
    inoltre, il voto elettronico consentirebbe agli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali di votare, se lo desiderano, in alternativa ai candidati della circoscrizione Estero, i candidati presentati nelle circoscrizioni in Italia, nonché di partecipare alle consultazioni referendarie. Attualmente il diritto di voto per gli italiani all'estero è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», che ha istituito la circoscrizione Estero. Con il voto diretto mediante sistema elettronico telematico gli italiani residenti all'estero potranno votare per l'elezione dei propri rappresentanti nell'ambito della circoscrizione Estero o, in alternativa, nell'ambito delle circoscrizioni in Italia, senza l'obbligo di recarsi di persona nel seggio elettorale italiano se intendono votare per le elezioni politiche, per le europee o per i referendum;
    in questo modo, considerando che il numero degli aventi diritto al voto appartenenti alle comunità italiane situate fuori confine è pari a circa 4 milioni di elettori, appare necessario, oltre che utile, equiparare il pieno diritto di voto di questi italiani residenti all'estero, favorendo così la loro partecipazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative normative, al fine di sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni elettorali europee, nazionali e locali, nonché in quelle referendarie. 
9/2352-AR/122Zoggia, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;
    nel nostro sistema, l'elettorato passivo per la Camera e il Senato è fissato nei 25 anni di età, quanto alla prima; e nei 40 anni, quanto al secondo,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative di natura costituzionale per parificare l'età richiesta per essere eleggibili alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. 
9/2352-AR/123Zaccagnini, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;
    quanto all'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, ma anche dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, notevoli problemi sussistono in riferimento ai lavoratori marittimi imbarcati, con grave compromissione di un diritto sancito a livello costituzionale, quale è quello di cui all'articolo 48 della Costituzione,

impegna il Governo

a garantire il diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, ma anche dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, anche agli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trovi in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovino all'estero, per corrispondenza. 
9/2352-AR/124Bossa, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
    l'articolo 3 del provvedimento attribuisce al Governo una delega per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la determinazione dei collegi costituisce un fattore di grande rilevo poiché può produrre notevole influenza sul materiale funzionamento del sistema elettorale delineato dalla legge;
    poiché il Parlamento sulla designazione dei collegi, a seguito della delega legislativa attribuita al Governo, sarà chiamato ad esprimersi esclusivamente in sede di parere;
    il termine previsto per l'espressione del prescritto parere, pari a soli 15 giorni, risulta esiguo e inusuale rispetto ai termini di norma previsti dalle altre leggi di delega per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi, nella legge n. 52 del 2015 (comunemente detta Italicum), ad esempio il termine di esercizio per la medesima delega era individuato dall'articolo 4 in 90 giorni;
    considerato inoltre che l'approvazione della nuova legge elettorale e la designazione dei nuovi collegi arriverà a pochi mesi dallo svolgimento delle elezioni politiche,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, nonché a prevedere che, nel caso in cui il Governo ritenga di non conformarsi al parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti, ripresenti alle stesse Commissioni lo schema di decreto legislativo unitamente ad una relazione contenente le adeguate motivazioni del mancato accoglimento del contenuto del parere parlamentare, individuando altresì un termine temporale minimo che consenta alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere un ulteriore parere sulla base delle motivazioni addotte dal Governo, procedendo alla pubblicazione del decreto legislativo esclusivamente dopo l'espressione di tale parere ovvero decorso il termine minimo individuato;
9/2352-AR/125Epifani, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
    sarebbe opportuno per cui prevedere una differente rappresentazione grafica delle tabelle sulle schede elettorali nel caso in cui il candidato al collegio uninominale sia appoggiato solo da una lista,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di assumere ulteriori iniziative anche normative per prevedere la sostituzione delle tabelle sulle schede elettorali con la previsione del simbolo al centro sotto al nome del candidato uninominale nel caso in cui questo sia appoggiato solo da una lista.
9/2352-AR/126Claudio Fava, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
    l'articolo 3 del provvedimento attribuisce al Governo una delega per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevedendo che tale delega debba essere esercitata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge;
    le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo nel termine di 15 giorni dal deposito dello stesso;
    la designazione dei collegi elettorali è un'attività estremamente tecnica che deve essere svolta in maniera adeguata e, soprattutto in un arco temporale sufficiente a scongiurare errori nella delineazione dei collegi che, a loro volta potrebbero produrre effetti sull'esito del voto;
    la legge n. 52 del 2015 (comunemente detta Italicum), aveva previsto all'articolo 4 un termine di esercizio per la medesima delega decisamente più ampio, pari a 90 giorni;
    il termine individuato per l'esercizio della delega ha indotto il legislatore ad individuare un termine, quello di 15 giorni, che appare eccessivamente esiguo per consentire alle Commissioni parlamentari competenti di svolgere un esame adeguato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo;
    Il comma 4, dell'articolo 3, non reca la previsione, abitualmente prevista dalle disposizioni di delega legislativa, che dispone uno slittamento del termine previsto per l'esercizio della delega qualora, a seguito della data di deposito dello schema di decreto legislativo, il termine per l'espressione del parere ecceda il termine previsto per l'esercizio della delega,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, al fine di prevedere un termine temporale più ampio per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame.
9/2352-AR/127Folino, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
    l'articolo 4 del provvedimento prevede una serie di disposizioni inerenti la cosiddetta «trasparenza» per ciascun partito, movimento, e gruppo politico organizzato che presenta liste, tra cui la pubblicazione, in apposita sezione online del sito del Ministero dell'interno, denominata «elezioni trasparenti», del contrassegno e rappresentate legale depositario, dello statuto, del programma e del nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, senza prevedere alcuna ulteriore disposizione circa la reale trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici. Si prevede altresì la pubblicazione delle liste di candidati presentate per ciascun collegio, senza prevedere però alcun tipo disposizione di trasparenza per i candidati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di assumere iniziative anche normative per prevedere ulteriori disposizioni sulla trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici che presentato liste, nonché sui candidati
9/2352-AR/128Fontanelli, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;
    all'articolo 1, comma 10 del testo, si modifica il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste di candidati;
    si prevede, in particolare, la necessità di almeno 1.500 firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale;
    tale previsione di fatto si traduce in un impedimento o limite per le liste alla possibilità di poter concorrere alla competizione elettorale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di intervenire per dimezzare il numero delle firme previste nel provvedimento in oggetto per la presentazione delle liste di candidati.
9/2352-AR/129Formisano, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
    durante l’iter in Commissione I, è stato aggiunto il comma 5 all'articolo 1 che prevede: «Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”»;
    per un libero esercizio del diritto di voto sarebbe opportuno eliminare detta dicitura che potrebbe soltanto portare confusione nell'elettore,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere iniziative anche normative per eliminare la dicitura introdotta al comma 5 dell'articolo 1.
9/2352-AR/130Fossati, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
    le norme dettate dal provvedimento incidono a vario titolo sulle tematiche di cui agli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione;
    in particolare i commi 6, lettera b), 8 e 14, lettera a), dell'articolo 1 nel prevedere l'obbligo di deposito dello statuto ovvero di una dichiarazione attestante i requisiti di trasparenza da parte delle liste che partecipano alle elezioni politiche, a pena di una eventuale ricusazione delle liste stesse, intervengono sui diritti di cui all'articolo 49 della Costituzione;
    il comma 10, lettera e) nel dettare disposizioni relative all'alternanza di genere in materia di candidature nei collegi uninominali e plurinominali interviene sui principi di cui all'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, al fine di individuare ogni strumento utile per garantire la reale attuazione degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione.
9/2352-AR/131Carlo Galli, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del provvedimento in esame, la determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3;
    è la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957);
    in particolare, viene previsto che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 percento in eccesso o in difetto;
    nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto dei sistemi locali e delle unità amministrative su cui insistono, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più la ripartizione del territorio nazionale in collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993 (determinazione dei collegi per il Senato in attuazione della legge n. 276 del 1993) la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa normativa volta a ridurre il margine di scostamento previsto per la definizione dei collegi dal 20 per cento al 10 per cento.
9/2352-AR/132Lacquaniti, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'articolo 3 reca una delega al Governo – da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge – per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto);
    con riferimento al comma 5 di tale articolo si esprime perplessità sulla possibilità che la Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, della quale il Governo si avvarrà ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare dubbio, infatti, che vi possano essere esperti disposti a farne parte senza ricevere nemmeno un rimborso delle spese effettivamente sostenute;
    considerato l'articolo 3, al comma 9, prevede espressamente che «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa volta a garantire che effettivamente la Commissione svolga la sua attività senza oneri per il bilancio dello Stato e risulti composta esclusivamente da dipendenti pubblici che svolgeranno tale funzione nell'ambito della propria attività lavorativa.
9/2352-AR/133Leva, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica; il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente (A.C. 2352 A/R) delinea un sistema elettorale misto;
    l'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
    l'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2018 di imminente presentazione alle Camere entro il prossimo 20 ottobre 2017, finalizzate a prevedere l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni.
9/2352-AR/134Pierdomenico Martino, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'immigrazione è un fenomeno di crescenti proporzioni che – in tema di diritti e di doveri – richiede risposte urgenti, ispirate ai princìpi di solidarietà e di convivenza civile;
    gli stranieri non devono e non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per l'occupazione, ma una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed economico della nostra società;
    è necessario definire e rafforzare politiche di cittadinanza nei confronti di chi vive, risiede, studia e lavora nel nostro Paese;
    gli immigrati regolari godono di diritti fondamentali in materia di tutela della maternità e dell'infanzia, di lavoro (anche autonomo), di accesso alle libere professioni e ai diritti previdenziali, in condizioni di parità con i cittadini italiani;
    in altre materie, che riguardano fondamentali diritti individuali, il nostro Paese, invece, è tuttora ancorato a concezioni ormai anacronistiche, che non hanno giustificazione rispetto ai princìpi base di una moderna democrazia;
    una delle gravi lacune – rispetto all'auspicato processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale di tali soggetti – consiste nel mancato riconoscimento agli stranieri, regolarmente e stabilmente residenti nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo;
    l'Italia, fino ad oggi, non si è adeguata alla linea di tendenza europea rispetto al diritto di voto, e quindi alla partecipazione dello sviluppo democratico, non solo nelle consultazioni elettorali nazionali, ma neppure in quelle locali (già previsto, ad esempio, in Spagna e in Belgio);
    l'interpretazione corrente della nostra Carta costituzionale, sancita anche dalla giurisprudenza, estende i diritti fondamentali a «tutti», e non solo ai «cittadini»; nello stesso senso, come noto, vanno numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia che in particolare definiscono il passaggio da una situazione di «tolleranza» ad un'altra caratterizzata da diritti garantiti a tutti, senza discriminazioni,

impegna il Governo

ad attivarsi, anche attraverso le opportune modifiche costituzionali, al fine di favorire le necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di prevedere il riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo anche agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio.
9/2352-AR/135Matarrelli, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;
    nel provvedimento in esame, sono previste misure per garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere, pur migliorabili;
    di estrema importanza sarebbe intervenire esplicitando i vincoli in tal senso previsti nel testo al nostro esame, anche in riferimento alla circoscrizione Estero, in particolare prevedendo l'inammissibilità della lista nel caso in cui i candidati non siano collocati secondo un ordine alternato di genere e, in caso di espressione di una seconda preferenza, la necessità di indicare un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata al fine di adottare iniziative normative nella direzione dell'intervento illustrato in premessa, al fine di garantire anche in relazione alla circoscrizione estero, l'equilibrio nella rappresentanza di genere.
9/2352-AR/136Martelli, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poterlo discutere e modificare, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Le liste sono bloccate e ciò non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;
    durante l'esame in Commissione in sede referente, è stato approvato un emendamento della maggioranza che all'articolo 5, comma 2, modifica l'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In virtù di questa modifica non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero;
    se finora solo i cittadini residenti in altri Paesi hanno potuto candidarsi per essere eletti alla Camera o al Senato, ora, sulla base di questa norma, anche gli italiani residenti in Italia possono scegliere, per esempio, il Nord America o l'Oceania, per essere eletti in Parlamento non si comprende la vera motivazione che sta alla base di questa modifica alla normativa attuale che è stata votata in Commissione, volendo escludere che essa possa essere interpretata come una norma « ad personam»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere le opportune iniziative legislative, volte a rivedere la norma che consente gli elettori residenti in Italia di potersi candidare in una ripartizione della circoscrizione Estero.
9/2352-AR/137Mognato, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge elettorale che approda in Aula, senza che quest'ultima possa modificare sostanzialmente nulla, in conseguenza del voto di fiducia posto dal Governo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista;
    il testo in esame, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire pienamente il principio democratico della rappresentanza;
    si prevede, tra le altre cose, che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di assumere le opportune iniziative in modo da garantire, in misura maggiore rispetto al testo in esame, la piena parità di genere nelle candidature e il pieno rispetto dell'articolo 51 della nostra Carta Costituzionale, che al primo comma recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso posso accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
9/2352-AR/138Murer, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
    per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro – nel collegio plurinominale;
    il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale;
    l'articolo 59-bis specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;
    sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio; le schede elettorali dovranno essere provviste di un tagliando anti-frode con codice progressivo alfanumerico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative normative finalizzate ad estendere al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto nel comune in cui si trovano per causa di servizio previste per i militari delle Forze Armate nonché per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
9/2352-AR/139Giorgio Piccolo, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approdato all'Aula della Camera, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poter esaminare il testo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Il voto viene espresso su una sola scheda ed è vietato il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. Peraltro, nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate e questo non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;
    l'articolo 3, prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi;
    all'interno del citato articolo 3, il comma 7 prevede l'emanazione entro sei mesi, di un decreto interministeriale che dovrà definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative per prevedere un periodo di tempo più breve per l'emanazione del decreto interministeriale di cui in premessa.
9/2352-AR/140Ragosta, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;
    l'articolo 51 della Costituzione tutela l'accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza per entrambi i sessi;
    nel testo in esame si tenta di dare attuazione a quanto stabilito a livello costituzionale sul punto;
    per garantire la parità di genere nella rappresentanza parlamentare, auspicabile sarebbe assicurare anche nella campagna elettorale condizioni di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad individuare ogni strumento utile al fine di garantire forme di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva ai candidati di entrambi i sessi.
9/2352-AR/141Rostan, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
    in particolare, l'articolo 3 del provvedimento dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa per assumere ogni iniziativa volta a velocizzare i tempi entro i quali siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nelle modalità descritte in premessa, ma anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
9/2352-AR/142Simoni, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
    il comma 3 dell'articolo 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla delega prevista dal medesimo articolo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita a disporre che «Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 3»;
    considerata la rilevanza del compito che la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3 sarà chiamata a svolgere sotto il profilo della consulenza tecnica, sarebbe opportuno individuare quanto meno il soggetto competente alla nomina dei componenti;
    tale tema è stato posto in rilievo anche in una delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione nel proprio parere espresso alla Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa, per adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame.
9/2352-AR/143Stumpo, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'apposizione del voto di fiducia dal parte del Governo sul provvedimento in esame, non permette all'Aula della Camera di poter esaminare e migliorare il testo approvato dalla Commissione referente;
    la proposta di legge elettorale prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui due terzi dei deputati sono eletti con un sistema proporzionale di lista, e un terzo è eletto in collegi uninominali;
    tra le più rilevanti criticità si sottolinea la previsione che il voto viene espresso su una sola scheda ed è vietato il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. Inoltre nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate e questo non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;
    il testo approdato all'Aula della Camera, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di attivarsi attraverso opportune modifiche al testo di cui in premessa, affinché venga previsto il voto disgiunto su doppia scheda, consentendo con una scheda di poter scegliere il candidato nel collegio uninominale, e con la seconda di scegliere la lista, in modo da consentire all'elettore di poter effettuare una scelta realmente libera e consapevole degli eletti e delle liste.
9/2352-AR/144Zappulla, Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    il provvedimento all'articolo 3 affida al Governo l'adozione di un decreto legislativo che definisca i collegi uninominali e quelli plurinominali, avvalendosi di una Commissione formata da 10 esperti e presieduta dal presidente dell'Istat;
    uno dei criteri direttivi della delega stabilisce che la popolazione di ciascun collegio uninominale e plurinominale possa discostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali e plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
    che sono altresì criteri direttivi il rispetto della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio. I collegi uninominali e quelli plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
    mediante gli emendamenti approvati in Commissione è stato altresì stabilito che nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993, nonché – per i collegi plurinominali – che risulti minimo il numero di quelli nei quali si assegna un numero di parlamentari inferiore al valore medio compreso tra il minimo e il massimo legislativamente previsto,

impegna il Governo

a fare in modo che i collegi che verranno determinati dalla Commissione ministeriale siano numericamente omogenei, interpretando come eccezionale il limite massimo di discostamento del 20 per cento, in coerenza con quanto complessivamente previsto dai criteri di delega.
9/2352-AR/145Airaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    l'articolo 18-bis della legge elettorale della Camera è stata modificata stabilendo che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 percento, con arrotondamento all'unità più prossima; nonché che nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima;
    all'ufficio centrale nazionale è affidato il compito di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla novella legislativa, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis della medesima legge elettorale;
    tuttavia, mentre nel caso delle candidature nei collegi plurinominali è stabilito un meccanismo per ristabilire l'equilibrio di genere, recuperando candidati nelle liste dei candidati supplenti, nulla si prevede con riferimento al mancato rispetto dell'equilibrio di genere nei collegi uninominali, facendo supporre che il mancato rispetto dell'equilibrio di genere possa non avere conseguenze di sorta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative meccanismi volti ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere nei collegi uninominali.
9/2352-AR/146Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    questo testo di legge costruisce per l'ennesima volta un Parlamento per due terzi fatto di deputati e di deputate scelti dalle segreterie dei partiti, che per l'ennesima volta mette in condizione i partiti di non fare i conti con la propria crisi di rappresentanza e con la propria crescente incapacità di intercettare bisogni ed interessi collettivi e per questa via di rappresentarli efficacemente. Si tratta di un pasticcio che col voto unico e con il rifiuto ad introdurre il voto disgiunto rende, di fatto, nullo anche il tentativo di ricostruire un qualche principio di radicamento nel rapporto tra eletto ed elettori,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative costituzionali, di non ricorrere per il futuro all'apposizione della fiducia sulla materia elettorale.
9/2352-AR/147Fratoianni.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la Costituzione riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini al compimento della maggiore età;
    la legge 8 marzo 1975, n. 39 ha portato la maggiore età dai ventuno ai diciotto anni;
    l'articolo 58, comma 1, della Costituzione prevede che i senatori sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. Il mantenimento di tale previsione ha aumentato, a partire dal 1975, la differenza tra l'elettorato della Camera e quello del Senato;
    tale aumento della differenza tra gli elettorati delle due Camere è una delle cause per cui negli ultimi anni si sono formate talvolta nelle due Camere maggioranze diverse e comunque espone a tale eventualità, che è un vero e proprio rischio in un sistema bicamerale perfetto con particolare riferimento all'espressione del voto di fiducia;
    devono essere adottate tutte le misure che rendano meno probabile una composizione troppo differente delle due Camere, ferma restando l'autonoma elezione di ciascuna di queste prevista dalla Costituzione;
    nel referendum del 4 dicembre 2016, che ha visto una netta opposizione alla eliminazione del suffragio diretto per il Senato, gli elettori più giovani risultano essere stati tra i più determinati nella salvaguardia del diritto di voto anche per la seconda Camera,

impegna il Governo

a favorire l'approvazione di una legge di revisione costituzionale dell'articolo 58, comma 1, della Costituzione per consentire l'elezione anche dei Senatori da parte di tutti gli elettori al compimento della maggiore età.
9/2352-AR/148Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la stampa ha ampiamente informato sulla circostanza che hacker russi avrebbero attaccato almeno uno dei fornitori di software per le elezioni americane prima del voto nelle presidenziali lo scorso autunno. Gli hacker russi sarebbero penetrati nel sistema elettorale americano e potrebbero aver avuto effetto sull'esito del voto;
    lo stesso è accaduto utilizzando in maniera impropria e illegale i social network. Ad esempio, una rete di circa 470 pagine e profili fasulli su Facebook avrebbe speso circa 100 mila dollari per fare propaganda e interferire indirettamente nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016;
    questi account, ora disattivati, erano collegati tra loro e probabilmente gestiti fuori dalla Russia, secondo il responsabile della sicurezza di Facebook, ma erano riconducibili all'Agenzia per la ricerca su internet, un'organizzazione che ha stretti legami con il governo russo ed è nota per le sue campagne online e le attività dei suoi troll;
    la maggior parte delle inserzioni pubblicitarie non facevano riferimento diretto alle elezioni presidenziali né contenevano inviti a votare per uno specifico candidato, ma promuovevano post, notizie e commenti controversi o falsi per alimentare discussioni e polemiche su temi molto sentiti dall'elettorato: per esempio i diritti delle persone LGBTI (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans e Intersex), l'immigrazione e la diffusione delle armi negli Stati Uniti;
    nel recente referendum per l'indipendenza catalana, secondo il Washington Post «ha vinto la Russia», appoggiando il movimento separatista catalano attraverso la mobilitazione dei mezzi di comunicazione e i social network. Anche in questo caso, i social network legati al Cremlino hanno diffuso notizie vere, ma soprattutto false per aumentare le divisioni e la tensione in Catalogna;
    il Pais ha pubblicato una lunga inchiesta in cui si racconta come la macchina della propaganda che ruota intorno all'orbita russa, in particolare i vettori per eccellenza della propaganda russa nel mondo: RT e Sputnik, i due network finanziati dal Cremlino, è entrata in fibrillazione per diffondere e amplificare fake news e notizie tendenziose sulla questione catalana;
    la grande rete di interferenza, propalazione di fake news, propaganda e guerra asimmetrica che è stato messo in campo negli ultimi anni per destabilizzare e frammentare l'occidente democratico rappresenta un pericolo per lo svolgimento democratico delle elezioni politiche anche in Italia;
    il gran numero di profili falsi e di fake news che girano da tempo sulle pagine italiane dei maggiori social network evidenziano che tale pericolo è già reale e che finora non vi è stata una reazione da parte delle istituzioni e di chiunque deve garantire la democrazia del nostro Paese,

impegna il Governo

a intervenire per quanto di propria competenza con ogni strumento per assicurare che Stati, gruppo e forze straniere non condizionino le elezioni politiche italiane del 2018 attraverso i social network e il web.
9/2352-AR/149Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 stabilisce che per la presentazione di candidati alle elezioni è necessario raccogliere sottoscrizioni di elettori che siano autenticate da uno dei soggetti che la legge indica;
    l'elenco dei soggetti autenticatori viene parzialmente esteso dal testo in esame, aggiungendo ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri autorizzati, anche i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani, oltre agli avvocati cassazionisti;
    il novero dei soggetti autenticatori rimane tuttavia irragionevolmente limitato, costituendo un limite alla raccolta delle firme da parte dei soggetti che ne sono onerati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere ulteriormente l'elenco dei soggetti autenticatori, valutando anche l'inclusione di tutti gli avvocati o finanche dei cittadini che posseggono i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.
9/2352-AR/150Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 stabilisce che per la presentazione di candidati alle elezioni è necessario raccogliere sottoscrizioni di elettori che siano autenticate;
    varie disposizioni stabiliscono che alcuni soggetti sono esonerati dalla raccolta delle firme;
    lo stesso articolo 18-bis prevede l'esonero per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. L’Italicum ha previsto l'esonero, solo per le prossime elezioni politiche, per i gruppi costituiti almeno alla Camera al primo gennaio 2014, ma il testo in approvazione estende la previsione anche a quelli costituiti solo al Senato e la data di costituzione viene posticipata al 2017. Sempre la legge in esame, solo per le prossime elezioni, riduce alla metà il numero di firme da raccogliere per presentare candidati alla Camera, mentre al Senato la riduzione vale solo per le liste che presentano candidati in tutte le circoscrizioni regionali;
    è evidente che le numerose eccezioni alla regola rivelano quanto la raccolta delle firme per la presentazione di liste e candidati alle elezioni sia avvertita come un onere non necessario e un ostacolo alla partecipazione democratica ai passaggi elettorali,

impegna il Governo

a valutare, gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative per sopprimere le disposizioni sulla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature.
9/2352-AR/151Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    si tratta di una legge pasticciata, una legge che reintroduce, per l'ennesima volta, la stortura maggioritaria, quella che ha contribuito a rendere questo Parlamento una rappresentazione distorta dell'orientamento dei cittadini di questo Paese; una legge che punta, ancora una volta, a costruire l'idea per cui il tuo voto vale «uno», se voti una forza in coalizione, vale «mezzo» se voti una forza che è fuori dalla coalizione; è «uno» se tu voti una forza che ha la possibilità di vincere in quel collegio, vale «mezzo» se voti una delle cosiddette forze minori o non coalizzate;
    questa legge elettorale costruisce per l'ennesima volta un Parlamento per due terzi fatto di deputati e di deputate scelti dalle segreterie dei partiti, che per l'ennesima volta mette in condizione i partiti di non fare i conti con la propria crisi di rappresentanza e con la propria crescente incapacità di intercettare bisogni ed interessi collettivi e per questa via di rappresentarli efficacemente. Si tratta di un pasticcio che col voto unico e con il rifiuto ad introdurre il voto disgiunto rende, di fatto, nullo anche il tentativo di ricostruire un qualche principio di radicamento nel rapporto tra eletto ed elettori;
    l'introduzione del voto unico potrebbe comportare, paradossalmente, errori sulla scheda elettorale da parte degli elettori nel momento di espressione del voto. Questa possibilità è nota anche alla stessa maggioranza che il testo ha redatto, avendo avvertito la necessità di introdurre nella parte esterna della scheda la seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegato e, nel caso di più liste collegate il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio»;
    la scheda non rileva agli elettori tante altre cose che sarebbe utile conoscere per esprimere un voto libero. Ad esempio che nel caso la lista in coalizione da loro prescelta non raggiunga il tre per cento, ma superi l'uno per cento, i voti della lista saranno trasferiti alla coalizione e, quindi, alle altre liste, che l'elettore non ha voluto votare,

impegna il Governo

ad assicurare una informazione dettagliata e neutra sulle modalità di votazione introdotte dalla nuova legge elettorale.
9/2352-AR/152Andrea Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    si tratta di una legge che reintroduce, per l'ennesima volta, la stortura maggioritaria, quella che ha contribuito a rendere questo Parlamento una rappresentazione distorta dell'orientamento dei cittadini di questo Paese; una legge che punta, ancora una volta, a costruire l'idea per cui il tuo voto vale «uno», se voti una forza in coalizione, vale «mezzo» se voti una forza che è fuori dalla coalizione; è «uno» se tu voti una forza che ha la possibilità di vincere in quel collegio, vale «mezzo» se voti una delle cosiddette forze minori o non coalizzate;
    questa legge elettorale costruisce per l'ennesima volta un Parlamento per due terzi fatto di deputati e di deputate scelti dalle segreterie dei partiti, che per l'ennesima volta mette in condizione i partiti di non fare i conti con la propria crisi di rappresentanza e con la propria crescente incapacità di intercettare bisogni ed interessi collettivi e per questa via di rappresentarli efficacemente;
    si tratta di un pasticcio che col voto unico e con il rifiuto ad introdurre il voto disgiunto rende, di fatto, nullo anche il tentativo di ricostruire un qualche principio di radicamento nel rapporto tra eletto ed elettori;
    con un unico voto dato al candidato nel collegio uninominale, l'elettore conferisce il voto – anche se non lo voglia – anche alla lista bloccata dei candidati nel collegio plurinominale scelti dal partito;
    l'aver previsto che ciascun candidato può essere candidato in un solo collegio uninominale e fino a cinque collegi plurinominali (anziché tre come previsto nella prima formulazione del testo), aumenta il potere di controllo dei partiti sui candidati che risulteranno eletti, potendo alterare in maniera incisiva sul rispetto del principio di rappresentanza di genere in Parlamento;
    è molto probabile che il sistema di voto introdotto, che espropria gli elettori del loro diritto di voto libero, possa essere giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo

a valutare, gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa per adottare iniziative normative volte all'introduzione del voto disgiunto.
9/2352-AR/153Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la Costituzione italiana individua i partiti politici quali sedi attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale;
    la disciplina dei partiti politici anche al fine di garantirne la reale democraticità interna è ancora largamente incompleta, nonostante alcune previsioni contenute nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    la proposta di legge elettorale in discussione affida ai partiti politici in via esclusiva la selezione delle candidature, senza indicare alcun metodo e/o criterio;
    pertanto è necessario che all'interno dei partiti sia massimamente garantita la democraticità dei procedimenti decisionali anche attraverso specifiche disposizioni di legge in merito;
    sono state presentate in questa legislatura diverse proposte di legge volte a regolare meglio i partiti politici e in particolare la loro organizzazione interna anche e soprattutto dal punto di vista della democraticità, tra queste la n. 3857, Civati e altri, recante «Disciplina della partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale ed europea attraverso i partiti politici. Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti l'attività politica e le campagne elettorali»,

impegna il Governo

a favorire nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della composizione delle liste per le prossime elezioni l'approvazione da parte delle Camere di una legge che regoli la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale ed europea attraverso i partiti politici, che siano organizzati al loro interno in modo pienamente democratico seguendo procedimenti trasparenti e partecipati.
9/2352-AR/154Brignone.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato l'incostituzionalità delle liste bloccate, sostenendo che «il voto espresso dall'elettore, destinato a determinare per intero la composizione della Camera e del Senato, è un voto per la scelta della lista, escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall'ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell'elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che – in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si è rilevato – contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all'intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall'elettore stesso»;
    la proposta di legge elettorale in discussione prevede per ciascuna lista un numero poco elevato di candidati, ma collega più liste tra loro e a un ulteriore candidato all'uninominale, potendo creare così, surrettiziamente, una lunga lista di candidati capeggiati da quello nel collegio uninominale, rispetto ai quali l'elettore può esprimersi, appunto, con un unico segno;
    la proposta di legge in discussione affida quindi ai partiti politici in via esclusiva la selezione delle candidature, senza indicare alcun metodo e/o criterio;
    il necessario coinvolgimento degli elettori nella scelta dei singoli eletti potrebbe avvenire, anziché in sede di votazione per le Camere, precedentemente, nell'ambito di elezioni primarie,

impegna il Governo

a favorire nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della composizione delle liste per le prossime elezioni l'approvazione da parte delle Camere di una legge che obblighi le forze politiche che intendono presentare liste alle elezioni a svolgere elezioni primarie per la selezione dei candidati.
9/2352-AR/155Civati.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la presentazione delle liste è subordinata dalla presente proposta di legge, per i partiti non già rappresentati nelle Camere, alla raccolta di un significativo numero di firme;
    si ritiene che debba essere consentito ampio spazio alla presentazione di ulteriori liste;
    senza eliminare del tutto la necessità delle sottoscrizioni esse potrebbero essere favorite attraverso la loro apposizione anche in forma digitale;
    a questo fine le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale potrebbero essere pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

impegna il Governo

a favorire nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della presentazione delle liste per le prossime elezioni l'approvazione di una legge che consenta la sottoscrizione digitale secondo le indicazioni contenute nelle premesse.
9/2352-AR/156Daniele Farina.


   La Camera,
   premesso che: è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la Costituzione prevede all'articolo 48 che il voto sia uguale, personale, libero e segreto;
    il voto per gli italiani residenti all'estero è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 secondo cui il voto non è espresso in apposita sede e viene poi inviato per posta;
    tali modalità non assicurano la segretezza del voto, né la sua personalità, violando quindi altresì l'uguaglianza e la libertà dello stesso;
    la proposta di legge in discussione non interviene in alcun modo sul punto, perpetrando così la violazione delle caratteristiche del voto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adattare iniziative normative per favorire nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della presentazione delle liste per le prossime elezioni l'approvazione di una legge che riformi il voto degli italiani residenti all'estero, assicurando che questo sia uguale, personale, libero e segreto.
9/2352-AR/157Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    il testo stabilisce che al riparto dei seggi nei collegi plurinominali sono ammesse le liste che abbiano ricevuto almeno il tre per cento dei voti a livello nazionale;
    i voti delle liste che si fermano al di sotto di tale soglia vanno persi nel caso in cui la lista riceva meno dell'uno per cento dei voti validi a livello nazionale, mentre se la percentuale è tra l'uno e il tre per cento, i voti vengono attribuiti alla coalizione di cui la lista faccia eventualmente parte;
    questo sistema di attribuzione dei voti viola l'uguaglianza del voto dei cittadini, creando surrettiziamente una ulteriore soglia di sbarramento, oltre quella del tre per cento, e trasferendo di fatto il voto dato ad una lista scelta dall'elettore ad altre liste presenti nella coalizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il meccanismo di assegnazione alle coalizioni dei voti delle liste che raggiungono un numero di voti validi tra l'uno e il tre per cento.
9/2352-AR/158Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    la nuova legge elettorale introduce la possibilità sia alla Camera sia al Senato che i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale ed è disciplinata dal nuovo articolo 14-bis TU Camera (richiamato dall'articolo 8 TU Senato). I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali;
    contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici devono depositare il programma elettorale e il nome della persona da loro indicata come capo della forza politica, ma il medesimo obbligo non è previsto per le coalizioni;
    potrebbe verificarsi, pertanto, che le liste della coalizione presentino programmi elettorali differenti o indichino diversi capi della forza politica;
    questo rivela che la coalizione rappresenta un'aggregazione opportunistica con finalità meramente elettorali, che assicura ai partiti maggiori della coalizione i voti di quelle liste che non superano la soglia di sbarramento e non partecipano alla assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale, ma che ricevendo tra l'uno e il tre per cento dei voti validi trasferiscono questo tesoretto alla coalizione che incrementa così la sua cifra elettorale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative per sopprimere la previsione di coalizioni e, in caso non vengano eliminate, di stabilire l'obbligo di un programma politico comune.
9/2352-AR/159Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    il testo delinea un sistema elettorale misto. Parte dei seggi è assegnata nei collegi uninominali della Camera e del Senato con formula maggioritaria, venendo proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento;
    sia alla Camera sia al Senato (articolo 18-bis TU Camera, articolo 9 TU Senato), in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere in ogni caso inferiore a due né superiore a quattro;
    sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5 (articolo 19 TU Camera richiamato dall'articolo 9 TU Senato);
    l'aver previsto che ciascun candidato può essere candidato in un solo collegio uninominale e fino a cinque collegi plurinominali (anziché tre come previsto nella prima formulazione del testo), aumenta il potere di controllo dei partiti sui candidati che verranno eletti, sottraendo tale potere al libero voto dei cittadini;
    l'aumento del numero delle pluricandidature è in grado di alterare in maniera incisiva anche la composizione di genere del Parlamento, in danno delle donne. Sarà infatti sufficiente candidare per cinque volte la stessa donna come capolista in collegi nei quali si ha la garanzia o la convinzione di poter ottenere un seggio al plurinominale, per assicurarsi che venga eletta una sola donna e quattro uomini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative per riportare il numero delle pluricandidature da 5 a 3.
9/2352-AR/160Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    le regole in materia di par condicio impongono che a tutte le forze politiche siano garantiti i medesimi diritti e possibilità nello svolgimento della campagna elettorale;
    tuttavia, i componenti del Governo che siano candidati alle elezioni o che supportino una lista o una colazione, possono eludere le regole in materia di par condicio sfruttando la propria posizione e l'esercizio delle proprie funzioni per fare campagna elettorale;
    appare pertanto indispensabile che tutte le funzioni istituzionali dei componenti del Governo durante la campagna elettorale siano svolte garantendo il rispetto della par condicio,

impegna il Governo

ad astenersi dall'intervenire nella campagna elettorale con propri componenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
9/2352-AR/161Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 2, stabilisce che gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;
    la dizione della norma potrebbe condurre a interpretazioni tali da comprimere i diritti politici di cittadini italiani in senso palesemente incongruo, persino sotto il profilo costituzionale, qualora il divieto ivi contenuto venga applicato anche a componenti di organi elettivi aventi natura sostanzialmente amministrativa, a prescindere dalle diverse discipline positive vigenti nei vari paesi esteri,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative amministrative che escludano dalla norma suddetta gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche aventi sostanziale natura amministrativa, quali consiglieri di organi comunali comunque denominati.
9/2352-AR/162Menorello, Monchiero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 7, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, l'avvio della sperimentazione suddetta per le prossime consultazioni referendarie.
9/2352-AR/163. (Nuova formulazione).  Mucci, Galgano, Menorello.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame la proposta di legge: Toninelli ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica»;
    nel disegno di legge in esame sono previste norme specifiche per garantire la rappresentanza di genere;
    a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere;
    all'articolo 1, comma 9, capoverso «Articolo 18-bis, lettera e), comma 3.1, del disegno di legge in esame è previsto, che: alla Camera nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni;
    per il Senato vengono sancite (all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «comma 4-bis, del disegno di legge in esame) le stesse previsioni della Camera a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurarne il rispetto delle medesime;
    il 24 marzo 1947 l'Assemblea costituente approvava l'articolo 3 della Costituzione, che proclama l'uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso. Inoltre, l'articolo 51 della Costituzione, novellato dal legislatore nel 2003, asserisce che: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;
    inoltre, la «Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne» detta Cedaw, all'articolo 7 sancisce che: gli Stati devono prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro la donna nella vita politica e pubblica del Paese;
    le donne rappresentano la metà del talento e delle energie disponibili. È, pertanto, interesse del nostro Paese promuoverne l'effettiva parità di accesso alla vita politica. Per garantire ciò, non è sufficiente aumentare le quote di genere nella composizione delle liste, come previsto nel disegno di legge in esame. Per rendere efficaci tali norme è necessario prevedere il monitoraggio della loro applicazione e sanzioni per il loro mancato rispetto. Va ricordato, che la rappresentanza di genere è indice del tasso di democrazia di uno Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di valutare l'opportunità di monitorare la concreta attuazione delle disposizioni di genere disposte in premessa, nonché prevedere attraverso ulteriori iniziative normative volte a garantire sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulla parità di genere stabilite dalla legge in gestione.
9/2352-AR/164Galgano, Mucci, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame delinea un sistema elettorale misto nel quale l'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta] e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) sia effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria e l'assegnazione dei restanti seggi avvenga, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere campagne informative non solo per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, ma anche per spiegare le modalità di voto riportate sulla scheda elettorale.
9/2352-AR/165Marzano, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la provincia di Monza e della Brianza è stata istituita dal Parlamento Italiano nel giugno del 2004 dallo scorporo di un'area della Provincia di Milano omogenee per cultura, tradizioni, tipologia produttiva e abitativa;
    con una popolazione di 868.700 abitanti distribuiti su 55 comuni è la diciottesima d'Italia. Dopo la sua costituzione con iniziativa legislativa parlamentare venne garantita la rappresentanza nel Consiglio Regionale della Lombardia costituendo un collegio elettorale autonomo da Milano;
   considerato che:
    le norme previste dalla presente legge consentirebbero tanto per criteri quanto per i numeri della popolazione la definizione di tre collegi uninominali alla Camera e uno al Senato completamente circoscritti nel territorio della provincia garantendo così una coerenza di rappresentanza rispetto a quella comunità politica omogenea che si è sviluppata ormai da 13 anni, pur risalendo di fatto a molto prima;
   considerato infine che:
    i collegi uninominali del 1993 sono precedenti di oltre 10 anni alla costituzione della provincia e la vedrebbero dispersa su 5 comuni di cui tre in condivisione con Milano, uno con soli 3 comuni di Monza e Brianza, uno con 14 e uno addirittura con un solo comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nella definizione dei collegi, partire dal dato della omogeneità del territorio e ridefinirli secondo i criteri della legge all'interno dei confini della provincia di Monza e della Brianza.
9/2352-AR/166Rampi, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione da parte di quest'Aula del provvedimento inerente: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali.» Si vuole porre l'attenzione sull'importante lavoro svolto in Commissione Affari costituzionali e sui tanti emendamenti approvati;
    in tal senso rileva la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 9: ove si prevede, nell'ambito della delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali, che; «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.»;
    si tratta di un primo importante passo verso l'utilizzo di un sistema interattivo che permette non solo uno snellimento delle procedure ma anche di approntare un nuovo modo di avvicinarsi alla politica da parte del cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una sperimentazione mirata e capillare dell'utilizzo della firma digitale ai sensi di quanto riportato sopra assicurando, nel contempo, adeguate forme di sicurezza e tutela al fine di una rapida entrata in vigore delle disposizioni in materia.
9/2352-AR/167Nesi.