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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 settembre 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Pdl n. 338 e abb. – Interventi per il settore ittico

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:
• discussione generale: 8 ore;
• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 9 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 5 ore e 1 minuto
 Partito Democratico 39 minuti 1 ora e 24 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 35 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 32 minuti 28 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
31 minuti 24 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
31 minuti 19 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti 18 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
31 minuti 18 minuti
 Scelta civica ALA per la
 Costituente liberale e popolare
 – MAIE
31 minuti 17 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
30 minuti 17 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 nazionale
30 minuti 16 minuti
 Misto: 31 minuti 25 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 8 minuti 6 minuti
  Direzione Italia 8 minuti 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 3 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti 3 minuti
  Alternativa Libera –
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti 3 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

Pdl n. 2950 – Agevolazioni in favore delle start-up culturali

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
• discussione generale: 8 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 15 minuti
Governo 20 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 54 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 4 ore e 6 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 1 ora e 6 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 29 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 32 minuti 22 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
31 minuti 20 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
31 minuti 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti 15 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
31 minuti 15 minuti
 Scelta civica ALA per la
 Costituente liberale e popolare
 – MAIE
31 minuti 14 minuti
 Democrazia solidale –
 Centro Democratico
30 minuti 14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 nazionale
30 minuti 13 minuti
 Misto: 31 minuti 22 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 8 minuti 5 minuti
  Direzione Italia 8 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 3 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti 3 minuti
  Alternativa Libera –
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

Ddl di ratifica nn. 3916 e 2801 e abb.

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 12 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 28 minuti
 Partito Democratico 18 minuti
 MoVimento 5 Stelle 12 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà
 – Berlusconi Presidente
9 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
6 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
5 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
5 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
5 minuti
 Scelta civica ALA per la
 Costituente liberale e popolare – MAIE
5 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
5 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 4 minuti
 Misto: 14 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 2 minuti
  Direzione Italia 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera –
  Tutti insieme per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Ddl di ratifica nn. 3083, 4224 e 4227

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 12 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 28 minuti
 Partito Democratico 18 minuti
 MoVimento 5 Stelle 12 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà
 – Berlusconi Presidente
9 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
6 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
5 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
5 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
5 minuti
 Scelta civica ALA per la
 Costituente liberale e popolare – MAIE
5 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
5 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 4 minuti
 Misto: 14 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 2 minuti
  Direzione Italia 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera –
  Tutti insieme per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Mozione n. 1-01687 – Criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ora e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 12 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà
 – Berlusconi Presidente
24 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
21 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
16 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
16 minuti
 Scelta civica ALA per la
 Costituente liberale e popolare – MAIE
15 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 14 minuti
 Misto: 21 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 5 minuti
  Direzione Italia 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera –
  Tutti insieme per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 settembre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Latronico, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Palma, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 settembre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
  CARRESCIA: «Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori affetti da emofilia» (4635).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FIANO ed altri: «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista» (3343) è stata sottoscritta, in data 12 settembre 2017, dalle deputate Carnevali e Malisani.
  La proposta di legge GREGORIO FONTANA e RAVETTO: «Abrogazione di norme in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e delega al Governo per il conseguente riordino della disciplina della protezione internazionale» (3915) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Garnero Santanchè.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  RIZZETTO e GIAMMANCO: «Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali» (4146) Parere delle Commissioni I, XII e XIII.
   VII Commissione (Cultura):
  PANNARALE ed altri: «Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario» (4258) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 5 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2016, corredato della relazione illustrativa.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 19 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 2 agosto 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per lo sport.

  Il Ministro per lo sport, con lettera in data 30 agosto 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 5 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Club alpino italiano, riferita all'anno 2016, corredata dai rispettivi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 5 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, predisposta dal direttore generale del medesimo Grande Progetto, aggiornata al 30 giugno 2017 (Doc. CCXX, n. 7).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 5 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile club d'Italia (ACI), riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissioni dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 agosto 2017, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o atti preordinati alla formulazione degli stessi:
   Relazione concernente il seguito della risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 204);
   Relazione concernente il seguito della risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 205);
   Relazione concernente il seguito della risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 206).
   Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 agosto e 5 settembre 2017, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

  Relazione concernente il seguito del documento finale della VI Commissione (Finanze) della Camera sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale (COM(2017) 147 final) (Atto Camera Doc. XVIII, n. 70) – alla VI Commissione (Finanze);

  Relazione concernente il seguito del documento finale della IV Commissione (Difesa) della Camera sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016) 950 final) (Atto Camera Doc. XVIII, n. 73) – alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo – Esercizio 2016 (COM(2017) 364 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Calvizzano (Napoli), San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) e Turano Lodigiano (Lodi).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Raffaele Michele Tangorra, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di titolare della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 5 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'architetto Carla Di Francesco, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
   alla dottoressa Maria Luisa Altomonte, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;
   alla dottoressa Daniela Beltrame, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;
   al dottor Diego Bouché, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria;
   al dottor Gildo De Angelis, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio;
   al dottor Vincenzo Di Felice, l'incarico di direttore della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, nell'ambito del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
   al dottor Francesco Feliziani, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
   alla dottoressa Luisa Franzese, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania;
   al dottor Jacopo Greco, l'incarico di direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
   al dottor Daniele Livon, l'incarico di direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, nell'ambito del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
   al dottor Fabrizio Manca, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
   alla dottoressa Simona Montesarchio, l'incarico di direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
   alla dottoressa Maria Maddalena Novelli, l'incarico di direttore della Direzione generale per il personale scolastico, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
   al dottor Ernesto Pellecchia, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;
   alla dottoressa Antonella Tozza, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;
   al dottor Stefano Versari, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 agosto 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud» (446).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 ottobre 2017.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 4 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (447).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 ottobre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (448).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 ottobre 2017. Essa è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 settembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (449).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 13 ottobre 2017. Essa è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 settembre 2017.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (450).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 13 ottobre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (451).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (452).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 novembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA SULLE FORME DI RACCORDO TRA LO STATO E LE AUTONOMIE TERRITORIALI E SULL'ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI (DOC. XVI-BIS, N. 11)

Doc. XVI-bis, n. 11 – Risoluzione

   La Camera,
    esaminata la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali, approvata nella seduta del 10 maggio 2017 (Doc. XVI-bis, n. 11),

la fa propria ed impegna il Governo
   per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni in essa contenute.
(6-00335) «D'Alia, Ribaudo, Kronbichler, Parisi, Gigli, Plangger, Lodolini, Mognato, Nardi, Rostellato, Valiante».


RELAZIONE SUL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE SUL WEB, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO (DOC. XXII-BIS, N. 9)

Doc. XXII-bis, n. 9 – Risoluzione

   La Camera,
   esaminata la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sul fenomeno della contraffazione sul web, approvata dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 2017 (Doc. XXII-bis, n. 9);
   fa propria la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sul fenomeno della contraffazione sul web, e,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.
(6-00337) «Baruffi, Gallinella, Russo, Garofalo, Franco Bordo, Pastorelli, Catania, Cenni, Mongiello».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in relazione ai problemi occupazionali presso gli stabilimenti Ericsson – 3-03221

   QUARANTA, RICCIATTI, LAFORGIA, SPERANZA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LACQUANITI, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MELILLA, MOGNATO, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, RAGOSTA, ROSTAN, SANNICANDRO, SIMONI, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   la Ericsson ha proceduto nella giornata del 21 luglio 2017 al licenziamento collettivo di circa 60 dipendenti della sede di Genova, mentre in tutta Italia dalla stessa azienda sono stati effettuati già oltre 300 licenziamenti;
   il licenziamento è stato comunicato ai dipendenti destinatari del provvedimento con una tempistica ed una modalità che, oltre ad essere inusuale, lede fortemente la dignità del lavoratore, in particolare di quei lavoratori che per anni hanno prestato la loro opera per l'azienda contribuendo al suo sviluppo e ai suoi profitti;
   tale modalità di comunicazione del licenziamento è consistita in una e-mail inviata nella sera di venerdì 21 luglio 2017 ai lavoratori licenziati, nella quale, tra l'altro, si comunicava che agli stessi non sarebbe stato consentito l'accesso in azienda a decorrere dal lunedì successivo;
   i dipendenti della Ericsson di Genova nella giornata del 24 luglio 2017 hanno proclamato uno sciopero e hanno manifestato sia per protestare contro i licenziamenti effettuati, sia per tutelare gli ulteriori posti di lavoro ancora in essere;
   i licenziamenti si sono moltiplicati nonostante Ericsson percepisca vari finanziamenti pubblici per il valore di decine di milioni di euro, già oggetto di interrogazioni parlamentari da parte del primo firmatario del presente atto;
   il Governo non è mai riuscito, negli ultimi 12 mesi, ad aprire un tavolo di discussione con Ericsson ed i sindacati, come richiesto più volte anche da precedenti interrogazioni; le organizzazioni sindacali informano di aver ricevuto comunicazione dal Governo, alla vigilia degli ultimi licenziamenti, che una riunione con Ericsson si era effettivamente svolta ma senza dare i risultati sperati;
   il licenziamento collettivo operato da Ericsson, unitamente ad altri tagli di personale posti in essere da altre realtà industriali presenti nella zona di Genova, oltre che produrre un grave danno nei confronti dei lavoratori licenziati, rischia di avere serie ripercussioni economiche per il territorio della città di Genova –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo in merito alla vicenda riportata in premessa e, in collaborazione con le istituzioni locali, per l'apertura di un confronto con l'azienda in merito ai licenziamenti effettuati al fine di ottenere risultati concreti nel fermare la rimanente parte di licenziamenti e favorire la presentazione, da parte della multinazionale svedese, di un piano industriale che chiarisca quali strategie di sviluppo prevede per Genova e per gli altri stabilimenti per i prossimi anni. (3-03221)


Iniziative volte alla riduzione del cuneo fiscale, con particolare riferimento ai giovani e agli ultracinquantenni – 3-03222

   TANCREDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   uno dei problemi più complessi ed assillanti del Paese è costituito dalla disoccupazione: un fenomeno drammatico che riguarda le giovani generazioni, ma, sempre di più, sta interessando anche fasce di età più elevate;
   i dati più aggiornati resi noti recentemente dall'Istituto nazionale di statistica chiariscono come sempre più preoccupante, in termini quantitativi e qualitativi, risulti il dato relativo ai lavoratori con più di 50 anni che hanno perso il posto di lavoro;
   a rendere ancora più difficile e complessa la problematica in questione risulta la scadenza, ormai prossima, del «bonus assunzioni»;
   risulta, pertanto, indispensabile intervenire quanto prima con tutte le risorse disponibili per «abbattere» il costo del lavoro, sia per quanto riguarda i giovani sia per gli over 50, in modo da allargare il più possibile la platea dei beneficiari;
   questa operazione consentirebbe di favorire in termini rilevanti l'occupazione nel Paese e costituirebbe un fortissimo incentivo per le imprese che intendono assumere personale indispensabile per sostenere e sviluppare la loro attività;
   fino ad oggi il Governo è intervenuto con misure straordinarie, che hanno dato sicuramente risultati positivi. È necessario, però, introdurre misure strutturali che possano fornire agli imprenditori quella stabilità indispensabile al fine di far fronte agli impegni necessari per implementare l'occupazione –:
   se il Governo non ritenga opportuno fornire assicurazioni circa la reale volontà di porre in essere, predisponendo misure adeguate per il suo mantenimento in termini strutturali, iniziative volte al necessario abbattimento del cuneo fiscale, in modo da garantire un aumento dell'occupazione del nostro Paese sia per i giovani che per gli over 50. (3-03222)


Iniziative volte a rivedere le condizioni di accesso all'Ape sociale con riferimento ai lavoratori autonomi – 3-03223

   RIZZETTO, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   la regolamentazione relativa all'accesso alla cosiddetta Ape sociale ha determinato una grave discriminazione nei confronti dei lavoratori autonomi, che restano esclusi anche se disoccupati e addetti a mansioni gravose. A tali lavoratori viene riconosciuta l'indennità in questione solo nei casi in cui siano caregiver o disabili;
   ciò non è stato previsto specificamente nella legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di bilancio per il 2017, che istituisce l'Ape sociale, ma è quanto emerge dalla circolare applicativa dell'Inps n. 100 del 16 giugno 2017 che stabilisce le condizioni di accesso all'istituto;
   i lavoratori autonomi non potranno usufruire dell'Ape sociale in quanto rientrano tra le categorie di lavoratori che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione; pertanto, pur essendo iscritti all'ufficio dell'impiego, come richiesto dalla legge, non avendo usufruito della disoccupazione, non potranno accedere all'Ape sociale anche con trenta anni di contributi e 63 anni di età, ossia i requisiti contributivi ed anagrafici necessari per ottenere la pensione anticipata;
   allo stesso modo restano esclusi coloro che non sono lavoratori autonomi, ma non hanno comunque potuto ottenere l'indennità di disoccupazione per lo scadere dei termini previsti per la presentazione della relativa domanda;
   l'applicazione dell'Ape sociale, dunque, non avviene ad avviso degli interroganti nel rispetto dei principi di uguaglianza sociale, sebbene sia un'indennità che nasce anche dall'esigenza di tutelare tutti i disoccupati; la stessa dovrebbe tenere conto di coloro che si trovano nelle condizioni di disoccupazione reale, invece sostiene soltanto chi ha già ha avuto accesso ad un ammortizzatore sociale (indennità di disoccupazione);
   bisogna intervenire per porre rimedio a tale criticità, considerando che l'Ape sociale è stata istituita proprio per dare sostegno a chi si trova in gravi difficoltà e ha bisogno di accedere alla pensione anticipata –:
   se intenda adottare idonee iniziative affinché sia superata la discriminazione attuata nel prevedere le condizioni di accesso all'Ape sociale. (3-03223)


Iniziative di competenza in relazione all'omicidio del giovane Niccolò Ciatti avvenuto nella località spagnola di Lloret de Mar, con particolare riferimento alla richiesta di estradizione – 3-03224

   PARISI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e VEZZALI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località turistica catalana, il giovane Niccolò Ciatti veniva brutalmente aggredito da tre ceceni, residenti in Francia con lo status di richiedenti asilo. A seguito delle violenze subite il ragazzo italiano entrava in coma e perdeva la vita dopo poche ore;
   i responsabili delle violenze sono stati individuati dalla polizia spagnola, ma solo uno, Rassoul Bissoultanov, 24 anni, colui che ha sferrato il calcio alla testa presumibilmente letale, è stato trattenuto in stato di fermo, mentre gli altri due, Khabiboul Khabatov, 20 anni, e Mosvar Magamadov, 26 anni, dalle immagini di un video diffuso dalle autorità chiaramente attivi nel difendere il Bissoultanov dai tentativi di fermarne la violenza, permettendogli così di continuare nell'azione omicida, sono stati scarcerati dopo due giorni;
   il Bissoultanov ha reso piena confessione ai magistrati, con conseguente capo d'accusa di omicidio intenzionale, mentre i due amici coinvolti nell'aggressione, indagati per omicidio, sono stati scarcerati e hanno fatto ritorno in Francia. Solo per uno di questi c’è il divieto di uscire dall'area Schengen;
   anche la procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'omicidio di Niccolò Ciatti, autonoma e parallela rispetto a quella condotta dalla magistratura spagnola;
   secondo notizie di stampa nei giorni scorsi il legale di Bissoultanov avrebbe presentato un ricorso al fine di valutare l'esigenza di permanenza in carcere;
   la legislazione italiana prevede l'istituto dell'estradizione, disciplinato dalla legge penale processuale – agli articoli da 720 a 722 – e dalle convenzioni internazionali. Nello specifico, il citato articolo 720, ai primi due commi norma l'estradizione attiva, affidandone la facoltà di richiederla al procuratore generale presso la corte d'appello dove si è proceduto o direttamente al Ministro della giustizia. Lo stesso articolo, al comma 5, prevede che il Ministro della giustizia possa disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato e domandarne l'arresto provvisorio –:
   se la procura generale presso la corte d'appello di Roma o il Ministro interrogato abbiano presentato o intendano presentare domanda di estradizione per i tre imputati dell'omicidio di Niccolò Ciatti e se sia a conoscenza di richieste di rinvio a giudizio da parte degli inquirenti spagnoli nei confronti dei tre giovani ceceni. (3-03224)


Iniziative finalizzate ad un immediato scorrimento delle graduatorie relative a selezioni interne per le figure professionali di cancelliere e funzionario Unep – 3-03225

   POLVERINI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   secondo un avviso del 26 luglio 2017 apparso sul sito del Ministero della giustizia, è stata pubblicata la graduatoria della selezione interna per la copertura di 1.148 posti dell'area terza, figura professionale del funzionario giudiziario, mediante passaggio dall'area seconda, figura professionale del cancelliere, ai sensi dell'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, e la procedura di selezione interna per la copertura di 622 posti dell'area terza, figura professionale del funzionario Unep, mediante passaggio dall'area seconda, figura professionale di ufficiale giudiziario ai sensi della predetta legge;
   il personale risultato idoneo in graduatoria ammonta, escludendo i candidati risultanti vincitori, rispettivamente a 3.487 cancellieri e 418 ufficiali Unep;
   in data 8 agosto 2017, sul sito del Ministero della giustizia, nella sezione relativa alle progressioni ex articolo 21-quater, all'argomento «FAQ» dell'8 agosto 2017, nella risposta alla domanda n. 5, si afferma che «come previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2016, lo scorrimento delle graduatorie potrà essere eseguito a seguito di nuove assunzioni di personale nello specifico profilo professionale, per un numero di posizioni corrispondenti a tali nuove assunzioni cui, per espressa previsione normativa, sono equiparati i nuovi ingressi per mobilità»;
   tale posizione ministeriale determinerebbe un'indefinita attesa subordinata a nuove assunzioni attraverso «gli ingressi per mobilità», il cui importo numerico, necessario per lo scorrimento della graduatoria, comporterebbe l'ingresso di un ragguardevole numero di 3.905 unità dalla mobilità, la cui tempistica e l'eventuale frazionamento delle stesse non è dato sapere, ma è prevedibile non sia nell'immediato;
   ciò provoca ad avviso dell'interrogante l'ingiusta permanenza in una sorta di «limbo» degli idonei, che da anni attendono una progressione alla figura superiore, a fronte del fatto che lo stesso articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2016 nulla dice sul fatto che per lo scorrimento della graduatoria si debba attendere l'ingresso di altrettante unità dall'esterno, ben potendosi effettuare, successivamente, nel rispetto degli importi percentuali stabiliti;
   il comma 5 del citato articolo 21-quater autorizza la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, somma sufficiente a sostenere i costi per un rapido scorrimento della graduatoria –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire i termini della vicenda esposta in premessa e, per quanto di specifica competenza, quali iniziative intenda adottare per procedere ad un immediato scorrimento della graduatoria ex articolo 21-quater, comma 2, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. (3-03225)


Iniziative di competenza a tutela dell'inviolabilità del domicilio e della sicurezza delle abitazioni private, anche in considerazione di una recente sentenza della Corte di cassazione – 3-03226

   RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto nell'ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa, applicabile a tutti quei reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva fino a cinque anni, sia che le due tipologie siano congiunte sia qualora previste in modo distinto, secondo taluni criteri di valutazione: la modalità della condotta, l'esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell'offensore;
   è evidente che si tratta di una depenalizzazione dei reati, che genera una sfiducia diffusa nell'opinione pubblica in tema di sicurezza e di certezza della pena;
   è il caso, ad esempio, della sentenza della Corte di cassazione di assoluzione per tenuità del fatto di un clochard che ha trovato riparo in abitazione altrui: «non merita di essere condannato chi, in condizioni di emarginazione e miseria, vive per la strada (...) se per ripararsi dal freddo si introduce nelle abitazioni altrui, o nelle pertinenze di appartamenti e villette, per non passare la notte all'addiaccio»;
   con tale orientamento, che appare agli interroganti assolutamente discutibile, la Corte di cassazione ha annullato la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione inflitta dalla corte di appello di Brescia nel giugno 2015 ad uno straniero dell'Est Europa, Ion T. 36 anni, dopo che l'uomo era finito sotto processo – e neanche per la prima volta – per essersi introdotto nell'abitazione di Luca G., a Desenzano del Garda (Brescia), la sera del 24 novembre 2014;
   è stata dunque accolta, contro ogni ragionevolezza, la tesi difensiva dell’homeless, nonostante la procura avesse chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
   secondo gli ermellini, «(...) le particolari circostanze di miseria e di emarginazione e la considerazione dei motivi a delinquere attinenti al reperimento di un alloggio notturno, escludenti una spiccata capacità a delinquere (...) giustificano ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto»;
   invero, andrebbe considerato anche che si tratta di un caso – come sottolineato da vari organi di stampa – di reiterazione del reato di violazione di domicilio –:
   se e quali iniziative, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali, intenda adottare alla luce degli eventi sopra richiamati, affinché sia garantito il diritto costituzionalmente sancito dell'inviolabilità del domicilio e della tutela e sicurezza delle abitazioni private, nonché la punibilità del reato di violazione di domicilio indipendentemente dalla condizione soggettiva di chi delinque. (3-03226)


Elementi in merito all'ammontare delle erogazioni liberali, nell'ambito del cosiddetto Art bonus, e dei corrispettivi crediti di imposta – 3-03227

   GIGLI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e ulteriori interventi legislativi, è stato introdotto il cosiddetto Art. bonus, un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, dello spettacolo e in favore del patrimonio culturale;
   le erogazioni liberali che possono usufruire del citato beneficio devono riguardare la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
   inoltre, viene favorita la realizzazione di nuove strutture, oltre al restauro e al potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
   si tratta di un beneficio fiscale che ha impresso una grande accelerazione alle donazioni in favore del patrimonio culturale ed artistico pubblico italiano, dal quale, tuttavia, sono rimasti esclusi i beni culturali di proprietà privata, anche se senza fini di lucro ed aperti al pubblico, compresi quelli degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali comunque lo Stato interviene finanziariamente in quanto beni culturali e monumentali d'interesse nazionale. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal testo unico delle imposte sui redditi, nonostante siano in Italia presenti circa il 6 per cento di tutti i musei privati del mondo;
   l'esclusione sopra ricordata è stata spiegata con l'impossibilità per lo Stato di sostenere un onere maggiore di quello già fissato per l’Art. bonus;
   non risulta all'interrogante che vi sia una quantificazione totale di quanto incassato con l’Art. bonus in questi anni, mentre è previsto dalla legge che lo istituisce che siano i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali a comunicare mensilmente al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle stesse erogazioni, oltre alla destinazione e all'utilizzo, tramite il sito web istituzionale e in un apposito portale del Ministero stesso –:
   se il Ministro interrogato possa quantificare il totale di quanto incassato dallo Stato con le donazioni liberali, nel contempo indicando quanto, invece, lo Stato ha «pagato» in termini di oneri fiscali. (3-03227)


Iniziative di competenza in ordine al trasporto in raffineria degli idrocarburi estratti nel giacimento petrolifero di Tempa Rossa in Basilicata – 3-03228

   LATRONICO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   il giacimento petrolifero di Tempa Rossa si estende tra Corleto Perticara (Potenza) e Guardia Perticara, a cavallo tra la Val Camastra e la Val d'Agri. Il progetto prevede lo sviluppo del giacimento nella concessione Gorgoglione nella Valle del Sauro in Basilicata e, a regime, saranno operativi 8 pozzi, un centro olio, un centro di stoccaggio gpl e infrastrutture di servizio. La capacità produttiva giornaliera sarà di circa 50.000 barili di petrolio, 230.000 metri cubi di gas naturale, 240 tonnellate di gpl e 80 tonnellate di zolfo;
   il petrolio dovrebbe essere trasportato tramite condotta interrata fino all'oleodotto «Viggiano-Taranto», che collega le installazioni petrolifere della Val d'Agri alla raffineria di Taranto. Un anno fa la regione Puglia ha negato l'intesa Stato-regione per i lavori di adeguamento del punto di approdo del greggio alla raffineria di Taranto;
   bloccata dai ritardi autorizzativi e dalla forte opposizione sul versante pugliese, la compagnia petrolifera francese, per non rischiare di trovarsi a impianti finiti con l'impossibilità di produrre (il programma lavori approvato fissa l'avvio del giacimento di Tempa Rossa entro il 31 dicembre 2017), tenta un'altra via, che prevede il trasporto del petrolio su gomma;
   si parla di 170 mezzi che trasporteranno 20 mila barili di greggio ogni giorno dalla Basilicata verso le Marche, diretti alla raffineria di Falconara Marittima, e/o verso la capitale, alla raffineria di Roma, percorrendo circa duemila chilometri sulle strade italiane, le cui condizioni sono a tutti ben note;
   entrambi gli itinerari porterebbero ad un considerevole incremento percentuale di traffico veicolare che in alcuni tratti sfiorerebbe l'80 per cento, con grave nocumento al traffico locale, aumento dei pericoli per la sicurezza stradale, nonché aumento delle emissioni inquinanti –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere, non solo per escludere che possa essere percorsa una tale soluzione, evitando improponibili congestioni delle viabilità, in primo luogo lucana, ma anche per porre rimedio definitivo al paradosso che vede la presenza di un oleodotto già potenzialmente in grado di convogliare il greggio a Taranto, facente parte di un progetto, quello di Tempa Rossa, approvato dal Cipe e su cui sono stati investiti 1,6 miliardi di euro (1,3 miliardi di euro sulla parte lucana e 300 milioni di euro su quella tarantina). (3-03228)


Iniziative di competenza in merito alla fatturazione a quattro settimane relativa ai contratti di telefonia – 3-03229

   MARCON, CIVATI, FASSINA, AIRAUDO, PAGLIA e PLACIDO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   con delibera n. 121 del 15 marzo 2017 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli, mentre per la telefonia mobile la stessa non può essere inferiore a quattro settimane e che, in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima;
   l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è giunta a tale determinazione avendo ravvisato la necessità, determinata anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione, ossia il mese, di garantire una tutela effettiva degli utenti in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, attraverso un periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell'offerta poiché il passaggio da una tariffazione su base mensile a quella su quattro settimane comporta per gli utenti problemi di esatta comprensione delle bollette ed una maggiore difficoltà nel raffronto tra offerte di diversi operatori;
   il medesimo provvedimento intima agli operatori di telefonia di conformarsi alle nuove previsioni entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità, avvenuta il 24 marzo 2017, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche. Di contro gli stessi operatori, che nel frattempo hanno preannunciato una lunga battaglia legale a tutela del loro libero esercizio dell'attività di impresa presentando ricorso al tribunale amministrativo regionale, sembrano solo marginalmente preoccuparsi delle sanzioni e, contravvenendo alla nuova disciplina, continuano a perseverare nella loro pratica commerciale, provvedendo all'addebito dei canoni pattuiti con gli utenti ogni quattro settimane, con un aggravio annuo del costo a carico di questi ultimi pari all'8,6 per cento;
   secondo l'Asstel-Assotelecomunicazioni l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori telefonici e clienti, avrebbe abusato delle sue prerogative istituzionali, che dovrebbero piuttosto limitarsi alla vigilanza sul funzionamento del libero mercato e sul livello di trasparenza informativa dei cambiamenti apportati alle offerte, assumendo una decisione priva di adeguato fondamento giuridico, stante la piena legittimità da parte degli operatori, ribadita dal tribunale amministrativo regionale, di introdurre modifiche unilaterali al contratto, fatto salvo il diritto di recesso del cliente –:
   se non ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, adottando iniziative normative atte ad impedire agli operatori telefonici di applicare ai contratti di telefonia, sia fissa che mobile, la fatturazione a quattro settimane. (3-03229)


Stato di avanzamento del piano Industria 4.0, in relazione alle misure di incentivazione e all'attuazione dei programmi di alta formazione, innovazione tecnologica e ricerca industriale – 3-03230

   BENAMATI, CAMANI, BARGERO, VICO, CANI, BECATTINI, MONTRONI, IACONO, PELUFFO, IMPEGNO, SENALDI, DONATI, ARLOTTI, TENTORI, BINI, BASSO, GINEFRA, MARTELLA, SCUVERA, TARANTO e CINZIA MARIA FONTANA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la relazione annuale della Commissione europea sui progressi nel settore digitale in Europa (Edpr), che fa seguito alla pubblicazione a marzo dell'indice digitale (Desi), segnala che il piano Industria 4.0 andrebbe nella direzione auspicata di raggiungere l'obiettivo rappresentato dalla progressione del settore industriale italiano nella catena globale del valore;
   l'ultima rilevazione trimestrale, diffusa da Ucimu-Sistemi per produrre, indica un aumento del 5,1 per cento della raccolta ordini di macchine utensili, rispetto allo stesso periodo del 2016, evidenziando come sia particolarmente significativo che questo risultato sia determinato dall'incremento degli ordinativi raccolti sul mercato nazionale cresciuti del 22,2 per cento, rispetto all’export extra Unione europea che è cresciuto del 12 per cento;
   la crescente domanda interna pare quindi collegarsi strettamente alle attività connesse al piano Industria 4.0;
   nella relazione della Commissione europea si segnala, inoltre, che «la capacità di sensibilizzare le piccole e medie imprese in merito alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e, in ultima analisi, il successo della strategia Industria 4.0 dipenderanno dal corretto coordinamento tra i vari attori»;
   nel piano è previsto che lo sviluppo e la diffusione delle attività di Industria 4.0 siano basati sull'istituzione di «competence center» e la conseguente creazione di «digital innovation hub», con il coinvolgimento di poli universitari di eccellenza, di grandi player privati e con il contributo di stakeholder chiave come centri di ricerca o start-up;
   le attività principali che tali centri dovranno portare a compimento sono assicurare formazione e conoscenza su Industria 4.0, presentare «live demo» su nuove tecnologie e consentire l'accesso alle best practice, effettuare la «advisory tecnologica per piccole e medie imprese», seguire il lancio e l'accelerazione di progetti innovativi e di sviluppo tecnologico, sostenere il supporto alla sperimentazione e produzione «in vivo» di nuove tecnologie ed effettuare il coordinamento con centri di competenza europei;
   i digital innovation hub potranno coinvolgere le associazioni di categoria e dovranno essere il ponte tra imprese, ricerca e finanza al fine di sensibilizzare le imprese sulle opportunità esistenti in ambito Industria 4.0;
   per la selezione dei competence center e dei digital innovation hub sarebbe opportuno prevedere procedure competitive –:
   quale sia complessivamente lo stato di avanzamento del piano Industria 4.0, in relazione alle diverse misure di incentivazione ed in relazione all'attuazione delle misure connesse ai competence center ed ai digital innovation hub. (3-03230)


Intendimenti del Governo in merito alla deliberazione dello stato di emergenza relativo alla eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione Toscana e, in particolare, la città di Livorno – 3-03231

   LUIGI DI MAIO, BONAFEDE, FRACCARO, SIMONE VALENTE, GAGNARLI, COZZOLINO, DE ROSA e DAGA. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
   lo scorso fine settimana un'ondata di maltempo si è abbattuta su tutta la costa toscana, producendo danni gravi tra Pisa e Livorno, problemi di viabilità lungo le strade in tutta la regione, frane e smottamenti nelle zone collinari, disagi anche a Prato, Pontedera e nell'empolese e sono state registrate anche piccole trombe d'aria tra le province di Massa Carrara e di Lucca;
   in particolare, tra la serata di sabato e le prime ore di domenica, si è abbattuto sulla città di Livorno un violento temporale, con oltre 250 millimetri di pioggia, che ha prodotto frane e smottamenti che hanno causato la morte di otto persone;
   le onde di piena hanno fatto tracimare molti fiumi e molte famiglie sono state letteralmente travolte. L'allerta meteo non lasciava presagire quanto è accaduto;
   l'intera città risulta completamente allagata e si segnalano gravissimi danni specie nella zona sud, con scantinati e strade invase dall'acqua e auto spazzate via;
   la situazione è più critica nei quartieri di Collinaia, Ardenza e Montenero, per l'esondazione di alcuni dei torrenti cittadini e il fango che ha invaso gli scantinati delle case. Gli abitanti del quartiere di Salviano sono stati sfollati, mentre a Quercianella nella zona della stazione si è registrata una frana che ha interessato l'Aurelia;
   la priorità resta quella di liberare le strade dal fango prima possibile, mentre il numero di richieste di aiuto ai vigili del fuoco è continuato a salire, 250 gli interventi in attesa a Livorno, nonostante i rinforzi provenienti dai comandi della regione, Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa e Siena, e anche da Ancona, Bologna e Modena;
   al momento non è possibile fare un bilancio complessivo dei danni materiali arrecati a famiglie ed imprese dall'alluvione;
   la giunta regionale ha annunciato che richiederà lo stato d'emergenza –:
   se il Governo non ritenga di deliberare, in tempi rapidi, lo stato di emergenza, anche su richiesta della regione e comunque acquisitane l'intesa, individuando conseguentemente le risorse destinate ai primi interventi nell'ambito dell'emergenza a valere sul fondo per le emergenze nazionali, nelle more della ricognizione dei fabbisogni da parte del commissario delegato. (3-03231)


MOZIONI RAMPELLI ED ALTRI N. 1-01582, ALLASIA ED ALTRI N. 1-01549, DONATI ED ALTRI N. 1-01542, DELLA VALLE ED ALTRI N. 1-01565, LAFFRANCO ED ALTRI N. 1-01610, RICCIATTI ED ALTRI N. 1-01641, ABRIGNANI ED ALTRI N. 1-01672, VIGNALI ED ALTRI N. 1-01684, FASSINA ED ALTRI N. 1-01688 E GALGANO ED ALTRI N. 1-01690 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA COSIDDETTA DIRETTIVA BOLKESTEIN

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 12 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come «direttiva Bolkestein», con lo scopo di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;
    l'Italia ha dato attuazione alla citata direttiva mediante il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, che ne ha esteso l'applicazione anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, secondo un'interpretazione estensiva dell'articolo 12 della direttiva, ai sensi del quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    l'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione europea ad aver applicato la «direttiva Bolkestein» al commercio ambulante oltre alla Spagna, la quale ha tuttavia istituito un regime transitorio a tutela delle imprese già presenti della durata di settantacinque anni;
    lo stesso Parlamento europeo, con la risoluzione n.  2010/2109 (INI), ha preso atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti in relazione all'ipotesi che la «direttiva Bolkestein» possa essere applicata negli Stati membri estendendo il concetto di «risorsa naturale» anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;
    il recepimento della «direttiva Bolkestein» nel settore dei mercati ambulanti significa inevitabilmente, fra le altre cose, l'apertura del settore a nuove imprese anche straniere e multinazionali e la possibilità che tali nuove imprese siano anche società di capitali, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi che rechino il divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n.  59 del 2010;
    in data 5 luglio 2012, due anni dopo il recepimento della direttiva in Italia, la Conferenza unificata ha raggiunto un accordo in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n.  59 del 2010, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze della durata compresa tra nove e dodici anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la propria attività in tali mercati;
    nel dicembre 2016, tuttavia, un parere emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso delle perplessità sulle regole per i bandi, suscettibili di «dissimulare, nella sostanza, una forma di rinnovo automatico della concessione» ha creato nuove incertezze negli operatori economici del settore;
    da ultimo, il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, ha disposto la proroga delle concessioni in essere e in scadenza, in varie tappe, entro luglio 2017, fino al 31 dicembre 2018, prevedendo altresì che «le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti»;
    fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n.  59 del 2010, la normativa italiana in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo una oggettiva quanto deprecabile sperequazione, finanziaria, fiscale ed operativa, tra operatori del medesimo settore;
    le misure previste dal decreto legislativo n.  59 del 2010, malgrado il regime transitorio approvato, non tengono conto, invece, delle peculiarità di queste attività, che difficilmente potrebbero competere in un mercato così aperto;
    il decreto legislativo fa, altresì, venire meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore;
    non bisogna dimenticare, inoltre, che questa tipologia di mercati, che conta circa 195 mila imprese e 530 mila addetti a livello nazionale, fa parte del tessuto economico delle città italiane, nonché della loro immagine turistica e tradizionale, ed anche per questo necessita di maggior tutela;
    la regione Puglia, con la mozione n.  106/2016 e la regione Piemonte, con una proposta di legge approvata dalla III Commissione del consiglio regionale in sede legislativa e successivamente trasmessa al Parlamento (Atto Camera 3700), si sono impegnate a prevedere che l'Italia escluda il commercio ambulante dall'ambito di applicazione della «direttiva Bolkestein» per tutelare le piccole imprese del settore;
    la medesima situazione di incertezza normativa che affligge gli operatori del commercio ambulante ha investito anche quelli degli stabilimenti balneari, settore di punta dell'economia turistica nazionale che occupa duecentocinquantamila addetti e trentamila imprese, e la cui liberalizzazione è stata altresì prevista dalla direttiva 2016/123/CE;
    allo stato attuale la durata delle concessioni in essere è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ma la recente presentazione di un disegno di legge delega da parte del Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che prevede espressamente l'espletamento di «procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative», ha rimesso in allarme gli addetti al settore, soprattutto a causa della mancanza di una adeguata disciplina transitoria;
    oltre ai settori citati, l'attuazione della «direttiva Bolkestein» sta recando grave nocumento anche alla categoria delle guide turistiche, erroneamente inserita nella direttiva servizi invece che in quella relativa alle professioni, con la conseguenza che in Italia potranno operare anche le guide dell'Unione europea, o meglio, le persone qualificate come guide turistiche ai sensi della legislazione di altro Stato membro dell'Unione, purché operino in prestazione temporanea;
    tale grave situazione nasce dal problema di fondo che in Italia la figura della guida turistica è nettamente separata da quella di accompagnatore, mentre in molti altri Stati membri dell'Unione la figura di guida turistica e quella di accompagnatore coincidono, e i percorsi di abilitazione alla professione sono sensibilmente meno complessi e più brevi;
    le conseguenze di tale superficiale normazione, se non di vero e proprio vuoto legislativo, non potranno che essere estremamente negative sia per le guide che per i turisti, fruitori finali del servizio: abbassamento della qualità, diminuzione del lavoro per le guide abilitate, aumento dell'abusivismo, perché se è vero che le guide di altri Stati dell'Unione europea potrebbero esercitare in Italia solo in regime di prestazione occasionale, i controlli sono talmente scarsi che centinaia di guide straniere esercitano in violazione delle norme, con anche una conseguente diminuzione del gettito fiscale per lo Stato, posto che le guide straniere pagheranno le tasse nello Stato di appartenenza;
    tale confusionario quadro normativo si inserisce in un contesto di difficile congiuntura economica che caratterizza non solo il Paese, ma l'intero sistema produttivo globale, con ripercussioni negative sulle categorie più deboli, dagli agricoltori, ai tassisti, alle guide turistiche, solo per fare alcuni esempi, che si trovano quotidianamente ad affrontare la sfida dei mercati;
    un grave freno alla crescita degli Stati membri è stato rappresentato, poi, dalla politica economica e sociale portata avanti finora dalla stessa Unione europea, che non si è mai dimostrata all'avanguardia sulle politiche attive di sostegno alle eccellenze e peculiarità dei singoli Paesi membri, schiacciati dagli interessi delle realtà più potenti;
    liberalizzare e aumentare la concorrenza non vuol dire eliminare ogni regola e lasciare le città in mano a multinazionali che eludono le tasse grazie alla compiacenza di Stati europei partner che ci fanno concorrenza sleale: si deve liberalizzare e regolamentare, facendo rispettare le regole e tutelando le realtà più deboli;
    negli ultimi trent'anni purtroppo, i Governi europei, e l'Italia in primis, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo non hanno saputo trovare soluzioni efficienti, legiferando sotto ricatto dei poteri forti, senza alcuna libertà di scelta dei settori su cui puntare e da proteggere, a danno dei cittadini e delle specificità del nostro Paese;
    serve una nuova politica europea che parta da regole chiare, condivise e semplici, e nella quale tutti gli Stati membri svolgano il proprio ruolo fino in fondo, garantendo tutele soprattutto alle classi deboli: avere, ad esempio, accordi di protezione delle indicazioni geografiche, come la denominazione di origine protetta del parmigiano reggiano, significa poter tutelare fino in fondo il sistema, di qualità che c’è dietro la sua produzione, mentre senza regole vincono la contraffazione, l'omologazione e le grandi dimensioni di chi riesce a essere comunque sovranazionale;
    il ruolo della politica è proprio quello di dettare tali regole e non può essere ridotto a quello di un semplice spettatore ed è compito del legislatore e del Governo salvaguardare i settori strategici dell'economia nazionale, quali nella fattispecie il piccolo commercio e la piccola e media imprenditoria,

impegna il Governo:

1) a convocare appositi tavoli di confronto con gli operatori del commercio su aree pubbliche;
2) ad adottare iniziative volte a rivedere il decreto legislativo n. 59 del 2010, nel senso di escludere il commercio su aree pubbliche dal perimetro di applicazione della direttiva 2006/123/CE;
3) ad assumere le necessarie iniziative dirette, comunque, a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;
4) ad adottare le iniziative di competenza affinché la categoria delle guide turistiche sia ricondotta nell'ambito della direttiva sulle professioni, salvaguardando la professionalità e le specifiche competenze dei suoi operatori, e al fine di introdurre criteri più stringenti per l'esercizio dell'attività di guida turistica sul territorio nazionale;
5) ad assumere iniziative per prevedere, nell'ambito della direttiva servizi, una deroga in favore delle concessioni demaniali marittime, elementi essenziali di un settore strategico per l'economia nazionale, data la posizione geografica dell'Italia e la rilevanza turistica di buona parte delle coste della penisola e delle maggiori isole;
6) ad adottare le iniziative opportune, per quanto di competenza, volte ad allineare sotto il profilo temporale la pubblicazione dei bandi da parte dei comuni per il rinnovo delle concessioni.
(1-01582)
(Nuova formulazione) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».


   La Camera

impegna il Governo:

1) a verificare la possibilità di escludere dal regime di applicazione della Direttiva «Servizi» per l'ambito professionale delle guide turistiche, a salvaguardia dell'interesse prevalente alla tutela del patrimonio artistico-culturale del Paese e delle competenze professionali che vi operano.
(1-01582)
(Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, che provvede a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    l'articolo 16, del decreto legislativo n.  59 del 2010, sul commercio ambulante in aree pubbliche, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando non poche difficoltà per il settore, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale;
    il citato articolo, equiparando la nozione di «risorse naturali» con quella di «posteggi in aree di mercato» ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori del commercio ambulante. Infatti, esso fa rientrare il suolo pubblico, concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;
    alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
    il parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, approvato dalle Commissioni II e X della Camera dei deputati, in data 11 marzo 2010, invitava il Governo, anche su proposta del gruppo della Lega Nord, a «escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali» al fine di «evitare interpretazioni estensive della nozione di »risorse naturali«», sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria sia per non penalizzare il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche;
    il medesimo parere invitava altresì il Governo a «escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali»;
    il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n.  59 del 2010, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni, e soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita». Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, del citato decreto legislativo n.  59 del 2010;
    la suddetta intesa al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59 (recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, stabilisce l'applicazione, in fase di prima attuazione delle seguenti disposizioni transitorie:
     a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.  59 del 2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
     b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
     c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.  59 del 2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, recante proroga e definizioni di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, all'articolo 6, comma 8, ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2018, ed ha stabilito l'obbligo per i comuni di avviare, qualora non abbiano già provveduto, le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni, entro il 31 dicembre 2018, nel rispetto della normativa vigente;
    il suddetto decreto non risolve tuttavia l'annosa questione legata all'opportunità di escludere la categoria dall'applicazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, ed anzi rischia di generare profonda incertezza in merito all'espletamento delle gare già avviate dai comuni, che a giudizio dei proponenti, dovrebbero ritenersi nulle;
    con l'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE, anche la disciplina delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di una lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane circa l'assoggettabilità della stessa alla procedura della gara pubblica;
    nei confronti dell'Italia, che ha ritenuto di estromettere il settore demaniale marittimo dalla disciplina della gara pubblica, sono state aperte due procedure di infrazione comunitaria, sanate dal legislatore italiano dapprima, con l'abrogazione dell'articolo 37 del Codice della Navigazione nella parte inerente il «diritto di insistenza», ossia il diritto di preferenza accordato al cessionario uscente, e successivamente, con l'eliminazione del rinnovo automatico delle concessioni, previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n.  400 del 1993;
    in questo arco temporale, le imprese balneari hanno potuto usufruire di un periodo di proroga della concessione, da ultimo rinnovato con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, che ha rinviato al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015. In conseguenza di tale disposizione sono state sollevate questioni interpretative da parte dei giudici italiani che hanno portato alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 (C-458/14), con la quale la Corte medesima ha affermato che il diritto comunitario non consente la possibilità di prorogare in modo automatico e in assenza di qualsiasi procedura di selezione pubblica dei potenziali candidati, le concessioni relative all'esercizio di attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri;
    con l'articolo 24, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, per evitare la nascita di eventuali contenziosi nelle more dell'adozione di una nuova disciplina di riordino del settore, il legislatore italiano ha riconosciuto la validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base alla proroga concessa al 31 dicembre 2020;
    in molti sostengono la necessità di escludere le concessioni demaniali dall'ambito di applicazione della stessa direttiva 2006/123 /CE, rilevando che le autorizzazioni sono concesse in riferimento ai «beni» demaniali e non ai «servizi», e perciò riguardano il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio; questo orientamento ha trovato conferme nelle recenti posizioni assunte da altri Paesi europei; la Spagna, ad esempio, con la legge sulla protezione del litorale e di modifica della legge costiera, ha elevato il termine massimo di durata delle concessioni da settanta a settantacinque anni, per quelle scadute o in scadenza nel 2018; il Portogallo, nel 2007, ha emanato una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione,

impegna il Governo:

1) a chiarire, con apposita iniziativa normativa, che i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di «risorse naturali» e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59;
2) ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;
3) a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine nella normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività;
4) ad adottare opportune iniziative normative al fine di chiarire che sono nulle le procedure di gara avviate dalle amministrazioni comunali prima del 31 dicembre 2018, esonerando quindi le stesse dall'obbligo di avviare le procedure di selezione pubblica entro la medesima data;
5) ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie per fare in modo che le concessioni demaniali marittime siano estromesse dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, anche alla luce del fatto che le stesse si riferiscono a «beni» e non a «servizi».
(1-01549)
(Nuova formulazione) «Allasia, Saltamartini, Gianluca Pini, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo;
    secondo quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein all'articolo 12, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali;
    il decreto legislativo n.  59 del 2010, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein, ha disposto all'articolo 16 l'obbligo di prevedere procedure selettive, la limitazione della durata delle autorizzazioni, il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente;
    il citato provvedimento ha esteso l'applicazione della direttiva Bolkestein anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, che costituiscono una «risorsa naturale» limitata, in particolare rinviando, all'articolo 70, comma 5, ad una intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-Autonomie locali l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere;
    il decreto legislativo n.  59 del 2010, all'articolo 70, comma 1, ha inoltre esteso la possibilità di esercitare il commercio ambulante su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone;
    l'accordo sancito in data 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, (cosiddetto «decreto milleproroghe»), ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale;
    il recepimento della direttiva Bolkestein, introducendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ostacola la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando soprattutto i piccoli operatori del settore, già in difficoltà nel fronteggiare la maggior forza finanziaria delle società di capitali, in grado di detenere – anche indirettamente – un maggior numero di autorizzazioni;
    il decreto legislativo n.  59 del 2010 comporta, infatti, l'apertura del settore del commercio ambulante su area pubblica, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale e che è tradizionalmente svolto da microimprese spesso a conduzione familiare, a nuove imprese straniere e multinazionali – comprese società di capitali;
    le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n.  59 del 2010 non sembrano tenere pienamente conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, che affianca attività di commercio svolte su posteggio fisso ad attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, e che coinvolge non solo i centri storici e i tradizionali mercati rionali, ma anche aree periferiche meno qualificabili come limitate;
    considerato altresì che: già in altre occasioni, alcune associazioni di categoria hanno chiesto la disapplicazione della direttiva Bolkestein al commercio ambulante;
    la Commissione X della Camera, nel novembre 2015, ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi interessati, nonché delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di approfondimento e discussione del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche;
    il 3 novembre del 2016 si è tenuto il primo incontro di questo tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per approfondire la tematica sulla base delle motivazioni esposte dalle rappresentanze di categoria,

impegna il Governo

1) ad assumere iniziative volte ad una revisione del decreto legislativo n.  59 del 2010, escludendo il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, ovvero stabilendone l'applicazione secondo modalità atte a contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, anche mediante l'individuazione – per quanto di competenza – di criteri per la concessione delle autorizzazioni che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, segnatamente a tutela di chi è intestatario delle licenze e lavora direttamente o con dipendenti nei mercati, e dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante.
(1-01542) «Donati, Becattini, Ermini, Paris, Impegno, Paola Bragantini, Barbanti, Dallai, Manfredi, Minnucci, Moscatt, Palladino, Vico, Mariano, Valeria Valente».


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo;
    secondo quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein all'articolo 12, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali;
    il decreto legislativo n.  59 del 2010, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein, ha disposto all'articolo 16 l'obbligo di prevedere procedure selettive, la limitazione della durata delle autorizzazioni, il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente;
    il citato provvedimento ha esteso l'applicazione della direttiva Bolkestein anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, che costituiscono una «risorsa naturale» limitata, in particolare rinviando, all'articolo 70, comma 5, ad una intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-Autonomie locali l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere;
    il decreto legislativo n.  59 del 2010, all'articolo 70, comma 1, ha inoltre esteso la possibilità di esercitare il commercio ambulante su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone;
    l'accordo sancito in data 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, (cosiddetto «decreto milleproroghe»), ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale;
    il recepimento della direttiva Bolkestein, introducendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ostacola la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando soprattutto i piccoli operatori del settore, già in difficoltà nel fronteggiare la maggior forza finanziaria delle società di capitali, in grado di detenere – anche indirettamente – un maggior numero di autorizzazioni;
    il decreto legislativo n.  59 del 2010 comporta, infatti, l'apertura del settore del commercio ambulante su area pubblica, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale e che è tradizionalmente svolto da microimprese spesso a conduzione familiare, a nuove imprese straniere e multinazionali – comprese società di capitali;
    le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n.  59 del 2010 non sembrano tenere pienamente conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, che affianca attività di commercio svolte su posteggio fisso ad attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, e che coinvolge non solo i centri storici e i tradizionali mercati rionali, ma anche aree periferiche meno qualificabili come limitate;
    considerato altresì che: già in altre occasioni, alcune associazioni di categoria hanno chiesto la disapplicazione della direttiva Bolkestein al commercio ambulante;
    la Commissione X della Camera, nel novembre 2015, ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi interessati, nonché delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di approfondimento e discussione del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche;
    il 3 novembre del 2016 si è tenuto il primo incontro di questo tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per approfondire la tematica sulla base delle motivazioni esposte dalle rappresentanze di categoria,

impegna il Governo

1) a promuovere proposte in sede di Unione europea per meglio definire la portata e gli effetti della «Direttiva Bolkestein» rispetto al commercio ambulante e, considerando anche la situazione in essere, studiare interventi volti a contenere le potenziali ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, anche mediante l'individuazione di criteri che, nell'ottica della valorizzazione delle finalità sociali (articolo 12), tengano conto delle diverse caratteristiche, delle dimensioni e dei requisiti professionali acquisiti dagli operatori, della tutela dell'occupazione nel settore e dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante a tal fine costituendo, rapidamente, un tavolo di confronto con gli operatori del commercio su aree pubbliche e i rappresentanti degli enti locali.
(1-01542)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Donati, Becattini, Ermini, Paris, Impegno, Paola Bragantini, Barbanti, Dallai, Manfredi, Minnucci, Moscatt, Palladino, Vico, Mariano, Valeria Valente».


   La Camera,
   premesso che:
    la commissione bilancio del Senato ha deliberato la modifica della disposizione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n.  244 del 2016, il cui disegno di legge di conversione era all'esame, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. La proroga ora riguarda le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione; essa prevede anche che, nelle more degli adempimenti da parte dei comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. Resta definito che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data; con la disposizione suddetta il Governo, finalmente, ha preso atto delle difficoltà applicative della Direttiva Bolkestein.  Tant’è vero che lo stesso ex premier Renzi ha dichiarato: «A un passo dall'applicazione pratica delle nuove regole in materia, emergono forti criticità. Il Governo ha deciso di prendersi carico di queste criticità, ritenendo doveroso quantomeno un momento di approfondimento e riflessione»;
    lo stesso presidente dell'Anci De Caro ha dichiarato: «I Comuni stanno lavorando per non arrivare sprovvisti alla scadenza di luglio 2017, ma è evidente la necessità di un prolungamento adeguato dei tempi, in ragione dell'elevato numero di concessioni da assegnare tramite gara e della conseguente mole di verifiche e incombenze in carico agli uffici comunali ancora prima dell'indizione delle gare stesse»;
    inoltre, si fa presente che la regione Piemonte ha approvato all'unanimità una proposta di legge al Parlamento, per escludere il commercio ambulante dagli effetti della direttiva Bolkestein, così come la regione Puglia ha approvato una mozione del gruppo consiliare M5S sulla medesima linea e le amministrazioni comunali di Roma e Torino hanno deliberato di sospendere la pubblicazione dei bandi per i singoli posteggi;
    sul punto, infine, è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha dato parere contrario e contestato i criteri e le procedure stabiliti dell'intesa Stato-regioni con i quali i comuni stavano provvedendo alla pubblicazione dei bandi per l'assegnazione delle concessioni nei mercati; si ricorda che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, ha recepito la direttiva Bolkestein e si configura come una legge-quadro, che dispone norme di portata generale, nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità, nonché i tempi di applicazione degli stessi; in particolare, le disposizioni in questione, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;
    l'articolo 16 del decreto legislativo n.  59 del 2010 irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare, al comma 4, non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore l'articolo suindicato; esso però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;
    in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di «risorse naturali», citata dal suindicato articolo, e «posteggi in aree di mercato», tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti, il decreto legislativo interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di «risorse naturali»;
    alle suindicate criticità, si aggiungono ulteriori relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante;
    fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n.  59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo una oggettiva quanto deprecabile sperequazione – finanziaria, fiscale ed operativa – tra operatori del medesimo settore;
    le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata, creano un’impasse normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative in sede di Unione europea al fine di modificare la «direttiva Bolkestein» in modo tale da escludere gli operatori ambulanti e le microimprese operanti nel settore che rappresentano il tessuto tradizionale socio-economico dell'Italia;
2) ad assumere le necessarie iniziative dirette a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n.  59 del 2010 al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.
(1-01565) «Della Valle, Caso, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Crippa, Da Villa, D'Uva».


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta direttiva Bolkestein, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo, e dal Consiglio dell'Unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;
    tra le categorie commerciali, per le quali è prevista l'applicazione della direttiva in Italia, rientra quella del commercio al dettaglio su aree pubbliche, per il quale sono introdotti l'obbligo di applicazione da parte delle autorità competenti di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, la durata limitata delle autorizzazioni, il divieto del rinnovo automatico delle concessioni e il divieto di accordare vantaggi al prestatore uscente;
    l'attuale situazione, per il settore e per le amministrazioni interessate da mercati, appare ad avviso dei proponenti del presente atto di indirizzo ampiamente confusa, in quanto le norme di attuazione della direttiva non hanno ancora trovato piena applicazione. In sede di Conferenza unificata era stata stabilita una proroga delle concessioni al 7 maggio 2017, successivamente ridefinita con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, che prevede il termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018, invitando poi le amministrazioni ad avviare le procedure di selezione pubblica;
    la direttiva Bolkestein, recepita nell'ordinamento italiano con il citato decreto legislativo n.  59 del 2010, introducendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed estendendo l'esercizio del commercio su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone, di fatto, ostacola la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando, soprattutto, i piccoli operatori del settore, già in difficoltà nel fronteggiare la maggior forza finanziaria delle predette società, in grado di detenere, anche indirettamente, un maggior numero di autorizzazioni;
    inoltre, le disposizioni della direttiva non tengono pienamente conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, costituito da attività di commercio, svolte su posteggio fisso ed attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, svolte, non solo nei centri storici e nei tradizionali mercati rionali, ma anche nelle aree periferiche;
    tra le categorie per le quali è prevista l'applicazione della direttiva in Italia, rientra quella delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: sulla questione si è intervenuti a livello legislativo varie volte, da ultimo con il decreto-legge n. 179 del 2012 che, all'articolo 34-duodecies, proroga sino al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;
    in Italia, il settore dell'attività turistico-balneare consta di oltre 30.000 piccole e medie imprese che occupano circa 300.000 persone, alle quali vanno aggiunti i lavoratori degli esercizi pubblici e commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari;
    nel marzo 2015 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un documento sulla revisione e sul riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, in cui si chiede che la Commissione europea faccia chiarezza sulla possibilità di adottare un regime transitorio delle attuali concessioni demaniali marittime, così come già accaduto in altri Paesi europei come Spagna, in cui tali concessioni sono state prolungate di 30, 50 e 75 anni, e Portogallo, in cui il concessionario uscente ha il diritto
di prelazione in caso di riassegnazione della concessione,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per modificare il decreto legislativo n.  59 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE, escludendo il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della stessa, ovvero a delimitarne l'applicazione mediante l'individuazione di criteri per la concessione delle autorizzazioni, che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, e a tutela dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante e degli operatori intestatari delle licenze e che lavorano direttamente o con personale dipendente nei mercati;
2) ad assumere iniziative per prevedere una proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere, al fine di omogeneizzare la situazione su tutto il territorio nazionale;
3) ad assumere iniziative per ottenere, nell'ambito della direttiva 2006/123/CE «Bolkestein», una deroga in favore delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in modo da escluderle dall'applicazione della medesima direttiva, anche alla luce del fatto che tali concessioni si configurano più come concessioni di «beni» che come concessioni di «servizi».
(1-01610)
(Nuova formulazione) «Laffranco, Brunetta, Occhiuto, Bergamini, Alberto Giorgetti, Gelmini».


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, è entrata in vigore il 28 dicembre 2006, dopo quasi tre anni di lavoro e un iter legislativo particolarmente complesso, per i contrasti politici che ha incontrato e che ne hanno modificato la formulazione iniziale;
    essa viene anche denominata «direttiva servizi» o «direttiva Bolkestein», dal nome del commissario europeo per il mercato interno, Fritz Bolkestein, della Commissione presieduta da Romano Prodi, che ha curato e sostenuto questa direttiva. La direttiva «servizi» è basata sugli articoli 43-48 (Il diritto di stabilimento) e 49-55 (I servizi) del Trattato che istituisce la comunità europea e si pone l'obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell'Unione europea, secondo i criteri tracciati dalla Strategia di Lisbona;
    il comma 1 dell'articolo 1 chiarisce che la direttiva contiene «disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi». Questo obiettivo è declinato nelle seguenti azioni strategiche: 1) facilitare la libertà di stabilimento dei servizi nell'Unione europea. A tal fine, gli Stati membri si impegnano ad eliminare gli ostacoli che impediscono o scoraggiano gli operatori di altri Stati membri a stabilirsi sul loro territorio; 2) facilitare la libertà di prestazione dei servizi nell'Unione europea. Per potenziare l'offerta transfrontaliera di servizi, la direttiva precisa il diritto dei destinatari ad utilizzare servizi di altri Stati membri; 3) promuovere la qualità dei servizi. La direttiva mira a rafforzare la qualità dei servizi incoraggiando ad esempio la certificazione volontaria delle attività o l'elaborazione di carte di qualità e incoraggiando l'elaborazione di codici di condotta europei, in particolare da parte di organismi o associazioni professionali; 4) stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati per favorire la crescita del mercato dei servizi, per garantire una protezione equivalente su questioni generali e per garantire un efficace controllo dei servizi;
    la direttiva servizi doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 28 dicembre 2009. Il Consiglio medesimo ha riconosciuto che affinché il mercato dei servizi diventi una realtà, dovranno essere eliminati gli ostacoli legislativi, ma anche non legislativi presenti nei diversi Stati membri. Infatti, non è sufficiente una semplice legge per applicare la direttiva «servizi», ma sono necessari anche un impegno importante di razionalizzazione del diritto amministrativo e una serie di iniziative concrete, di carattere organizzativo e di sostegno delle azioni finalizzate ad assicurare le informazioni per i prestatori e per i destinatari;
    la direttiva «servizi» si presenta come una «direttiva quadro». Essa non mira a dettare norme specifiche per la regolamentazione della materia dei servizi, ma tratta le questioni con un approccio orizzontale, con l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione della materia nel tempo;
    secondo la direttiva «servizi», gli Stati membri devono esaminare ed eventualmente semplificare le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla. Le procedure autorizzative possono essere mantenute solo se rispettano i principi di non discriminazione e di proporzionalità; i requisiti richiesti per rilasciare le autorizzazioni possono essere mantenuti solo se siano giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di salute pubblica, di tutela dell'ambiente;
    con il decreto legislativo n. 59 del 2010, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria per la liberazione dei servizi nel mercato interno. Il decreto è diviso in tre parti. Nella prima si stabiliscono i principi generali a cui tutte le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi nell'applicazione del decreto: l'ambito di applicazione, le definizioni, le modalità di accesso, i regimi autorizzatori, la semplificazione amministrativa, la tutela dei destinatari, la qualità dei servizi e la collaborazione amministrativa fra Stati. Nella seconda parte si disciplinano alcuni procedimenti riconducibili alla competenza di indirizzo e vigilanza di alcuni ministeri, gestiti in buona parte dai comuni. Nella terza parte, oltre a modifiche e abrogazioni, viene normato il rapporto tra la legge statale e le leggi regionali, in materia di applicazione della direttiva «servizi»;
    nel difficile rapporto tra governo del territorio e libertà d'iniziativa economica che pone al centro la potestà di conformazione dei suoli attribuita ai pubblici poteri il recepimento della direttiva Bolkestein nel nostro ordinamento con particolare riferimento alle attività commerciali incontra ancora forti resistenze a livello regionale/locale nel favorire lì dove non vi siano limiti ambientali, culturali o della sicurezza pubblica l'impulso comunitario diretto all'affermazione della libertà del mercato e nel mercato;
    si tratta di resistenze non incomprensibili se si pensa alla forte connessione tra la presenza di concessioni demaniali o di altro tipo e la generazione di economie locali che rappresentano spesso una delle poche fonti di reddito capaci di mantenere la coesione socio-economica, in un momento di estrema difficoltà sociale ed economica per il contesto italiano;
    le tensioni che si vengono a creare ogni qualvolta si reintroduce il tema della concreta applicazione della direttiva «servizi» nei vari contesti territoriali italiani non possono dunque essere ridotte ad una mera rigida presa di posizione a tutela di interessi economici incancreniti, ma anche all'incapacità degli attori coinvolti di trovare il corretto bilanciamento tra interessi economici e interessi lato sensu pubblici, riguardando in particolare le modalità attraverso le quali le amministrazioni operano le loro scelte di conformazione dei suoli e la loro destinazione edificatoria e d'impresa;
    presso questo ramo del Parlamento sono in discussione una serie di provvedimenti l'applicazione della direttiva Bolkestein su vari rami dell'economia. Tra questi, il disegno di legge che reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo;
    anche le guide turistiche stanno correndo il rischio di non vedere più riconosciuta la loro qualificazione professionale, a seguito del processo di revisione della direttiva Bolkestein. La guida turistica, per definizione, è specializzata nell'illustrazione del patrimonio di un territorio. Le conoscenze e competenze acquisite nel paese di origine non sono automaticamente trasferibili nel Paese ospitante. La guida turistica sembra l'unica professione che, perdendo la competenza territoriale, perde la sua competenza specifica. L'adozione della tessera professionale europea per professioni come quella di guida turistica, in cui la formazione è diversa tra lo Stato di origine e quello ospitante, rischia di eliminare le prove compensative. La qualificazione verificata dallo Stato di origine non è sufficiente. Una guida che esercita in una città d'Europa potrebbe effettuare visite guidate ed illustrare l'identità culturale di 27 paesi, senza dimostrare di possederne la conoscenza;
    sono 190 mila le micro e piccole imprese operanti nel commercio ambulante, un indotto che dà lavoro a circa 320 mila tra lavoratrici e lavoratori del settore. Si tratta di un perimetro produttivo rilevante, che richiede l'interessamento di tutti gli attori istituzionali in campo,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte ad una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010, garantendo l'estensione del regime del periodo di proroga transitoria con l'indicazione di un termine – delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale;
2) ad avviare iniziative volte a censire tutte le strutture destinate a regime concessorio demaniale nelle zone marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di garantire la trasparenza, il regime di accesso e la tutela degli interessi pubblici e di valutare l'introduzione di una politica di revisione dei canoni concessori;
3) a valutare di assumere iniziative per l'esclusione del regime di applicazione della direttiva «servizi» per l'ambito professionale delle guide turistiche, a salvaguardia dell'interesse prevalente alla tutela del patrimonio artistico-culturale del Paese e delle alte competenze professionali che vi operano;
4) nel settore del commercio ambulante, ad istituire con tempestività un tavolo di confronto tra il Governo, le rappresentanze del settore, le organizzazioni sindacali, l'Anci e la Conferenza delle regioni.
(1-01641)
(Ulteriore nuova formulazione) «Ricciatti, Epifani, Ferrara, Bersani, Laforgia, Nicchi, Scotto, D'Attorre, Duranti, Sannicandro, Martelli, Albini, Fossati, Piras, Franco Bordo, Folino, Melilla, Quaranta, Carlo Galli, Zoggia, Matarrelli, Kronbichler, Zappulla, Mognato».


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, è entrata in vigore il 28 dicembre 2006, dopo quasi tre anni di lavoro e un iter legislativo particolarmente complesso, per i contrasti politici che ha incontrato e che ne hanno modificato la formulazione iniziale;
    essa viene anche denominata «direttiva servizi» o «direttiva Bolkestein», dal nome del commissario europeo per il mercato interno, Fritz Bolkestein, della Commissione presieduta da Romano Prodi, che ha curato e sostenuto questa direttiva. La direttiva «servizi» è basata sugli articoli 43-48 (Il diritto di stabilimento) e 49-55 (I servizi) del Trattato che istituisce la comunità europea e si pone l'obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell'Unione europea, secondo i criteri tracciati dalla Strategia di Lisbona;
    il comma 1 dell'articolo 1 chiarisce che la direttiva contiene «disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi». Questo obiettivo è declinato nelle seguenti azioni strategiche: 1) facilitare la libertà di stabilimento dei servizi nell'Unione europea. A tal fine, gli Stati membri si impegnano ad eliminare gli ostacoli che impediscono o scoraggiano gli operatori di altri Stati membri a stabilirsi sul loro territorio; 2) facilitare la libertà di prestazione dei servizi nell'Unione europea. Per potenziare l'offerta transfrontaliera di servizi, la direttiva precisa il diritto dei destinatari ad utilizzare servizi di altri Stati membri; 3) promuovere la qualità dei servizi. La direttiva mira a rafforzare la qualità dei servizi incoraggiando ad esempio la certificazione volontaria delle attività o l'elaborazione di carte di qualità e incoraggiando l'elaborazione di codici di condotta europei, in particolare da parte di organismi o associazioni professionali; 4) stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati per favorire la crescita del mercato dei servizi, per garantire una protezione equivalente su questioni generali e per garantire un efficace controllo dei servizi;
    la direttiva servizi doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 28 dicembre 2009. Il Consiglio medesimo ha riconosciuto che affinché il mercato dei servizi diventi una realtà, dovranno essere eliminati gli ostacoli legislativi, ma anche non legislativi presenti nei diversi Stati membri. Infatti, non è sufficiente una semplice legge per applicare la direttiva «servizi», ma sono necessari anche un impegno importante di razionalizzazione del diritto amministrativo e una serie di iniziative concrete, di carattere organizzativo e di sostegno delle azioni finalizzate ad assicurare le informazioni per i prestatori e per i destinatari;
    la direttiva «servizi» si presenta come una «direttiva quadro». Essa non mira a dettare norme specifiche per la regolamentazione della materia dei servizi, ma tratta le questioni con un approccio orizzontale, con l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione della materia nel tempo;
    secondo la direttiva «servizi», gli Stati membri devono esaminare ed eventualmente semplificare le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla. Le procedure autorizzative possono essere mantenute solo se rispettano i principi di non discriminazione e di proporzionalità; i requisiti richiesti per rilasciare le autorizzazioni possono essere mantenuti solo se siano giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di salute pubblica, di tutela dell'ambiente;
    con il decreto legislativo n. 59 del 2010, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria per la liberazione dei servizi nel mercato interno. Il decreto è diviso in tre parti. Nella prima si stabiliscono i principi generali a cui tutte le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi nell'applicazione del decreto: l'ambito di applicazione, le definizioni, le modalità di accesso, i regimi autorizzatori, la semplificazione amministrativa, la tutela dei destinatari, la qualità dei servizi e la collaborazione amministrativa fra Stati. Nella seconda parte si disciplinano alcuni procedimenti riconducibili alla competenza di indirizzo e vigilanza di alcuni ministeri, gestiti in buona parte dai comuni. Nella terza parte, oltre a modifiche e abrogazioni, viene normato il rapporto tra la legge statale e le leggi regionali, in materia di applicazione della direttiva «servizi»;
    nel difficile rapporto tra governo del territorio e libertà d'iniziativa economica che pone al centro la potestà di conformazione dei suoli attribuita ai pubblici poteri il recepimento della direttiva Bolkestein nel nostro ordinamento con particolare riferimento alle attività commerciali incontra ancora forti resistenze a livello regionale/locale nel favorire lì dove non vi siano limiti ambientali, culturali o della sicurezza pubblica l'impulso comunitario diretto all'affermazione della libertà del mercato e nel mercato;
    si tratta di resistenze non incomprensibili se si pensa alla forte connessione tra la presenza di concessioni demaniali o di altro tipo e la generazione di economie locali che rappresentano spesso una delle poche fonti di reddito capaci di mantenere la coesione socio-economica, in un momento di estrema difficoltà sociale ed economica per il contesto italiano;
    le tensioni che si vengono a creare ogni qualvolta si reintroduce il tema della concreta applicazione della direttiva «servizi» nei vari contesti territoriali italiani non possono dunque essere ridotte ad una mera rigida presa di posizione a tutela di interessi economici incancreniti, ma anche all'incapacità degli attori coinvolti di trovare il corretto bilanciamento tra interessi economici e interessi lato sensu pubblici, riguardando in particolare le modalità attraverso le quali le amministrazioni operano le loro scelte di conformazione dei suoli e la loro destinazione edificatoria e d'impresa;
    presso questo ramo del Parlamento sono in discussione una serie di provvedimenti l'applicazione della direttiva Bolkestein su vari rami dell'economia. Tra questi, il disegno di legge che reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo;
    anche le guide turistiche stanno correndo il rischio di non vedere più riconosciuta la loro qualificazione professionale, a seguito del processo di revisione della direttiva Bolkestein. La guida turistica, per definizione, è specializzata nell'illustrazione del patrimonio di un territorio. Le conoscenze e competenze acquisite nel paese di origine non sono automaticamente trasferibili nel Paese ospitante. La guida turistica sembra l'unica professione che, perdendo la competenza territoriale, perde la sua competenza specifica. L'adozione della tessera professionale europea per professioni come quella di guida turistica, in cui la formazione è diversa tra lo Stato di origine e quello ospitante, rischia di eliminare le prove compensative. La qualificazione verificata dallo Stato di origine non è sufficiente. Una guida che esercita in una città d'Europa potrebbe effettuare visite guidate ed illustrare l'identità culturale di 27 paesi, senza dimostrare di possederne la conoscenza;
    sono 190 mila le micro e piccole imprese operanti nel commercio ambulante, un indotto che dà lavoro a circa 320 mila tra lavoratrici e lavoratori del settore. Si tratta di un perimetro produttivo rilevante, che richiede l'interessamento di tutti gli attori istituzionali in campo,

impegna il Governo:

1) a verificare la possibilità di escludere dal regime di applicazione della direttiva «Servizi» per l'ambito professionale delle guide turistiche, a salvaguardia dell'interesse prevalente alla tutela del patrimonio artistico-culturale del Paese e delle competenze professionali che vi operano;
2) nel settore del commercio ambulante, ad istituire con tempestività un tavolo di confronto tra il Governo, le rappresentanze del settore, le organizzazioni sindacali, l'Anci e la Conferenza delle regioni.
(1-01641)
(Ulteriore nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Ricciatti, Epifani, Ferrara, Bersani, Laforgia, Nicchi, Scotto, D'Attorre, Duranti, Sannicandro, Martelli, Albini, Fossati, Piras, Franco Bordo, Folino, Melilla, Quaranta, Carlo Galli, Zoggia, Matarrelli, Kronbichler, Zappulla, Mognato».


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, meglio conosciuta come «direttiva Bolkestein», presentata dalla Commissione europea con riferimento ai servizi nel mercato europeo comune, ha come obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione europea;
    l'Italia ha dato attuazione alla direttiva mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, applicando la direttiva anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche;
    l'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione europea ad aver applicato la «direttiva Bolkestein» al commercio ambulante, oltre alla Spagna;
    il recepimento della «direttiva Bolkestein» nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, fra le altre cose, l'apertura del settore a nuove imprese, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
    il 5 luglio 2012 la Conferenza unificata ha raggiunto un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che prevede una proroga della situazione esistente fino al 7 maggio 2017, proroga poi estesa ulteriormente attraverso il decreto-legge «milleproroghe» fino al 31 dicembre 2018 e seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i nove e i dodici anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tale mercato;
    le misure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010, nonostante il regime transitorio approvato dalla Conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali a dimensione familiare, che difficilmente potrebbero competere in un mercato troppo aperto. Inoltre, il decreto legislativo menzionato fa venire meno quei requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore;
    non bisogna dimenticare, inoltre, che questa tipologia di mercati, che conta circa 195 mila imprese e 530 mila addetti a livello nazionale, fa parte del tessuto economico delle città italiane, nonché della loro immagine turistica e tradizionale, ed anche per questo necessita di maggior tutela;
    alcune associazioni che rappresentano gli interessi dei commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la «direttiva Bolkestein» al commercio ambulante o che quantomeno si preveda l'estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per un tempo abbastanza ampio da permettere l'ammortamento degli investimenti realizzati;
    alcuni comuni hanno già provveduto ad emettere i bandi, violando, in certi casi, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-regioni ed innescando una serie di ricorsi,

impegna il Governo:

1) a convocare appositi tavoli di confronto con gli operatori del commercio su aree pubbliche al fine di migliorare, anche attraverso le loro proposte, la condizione di un settore molto importante per l'economia del nostro Paese;
2) a valutare la possibilità di assumere iniziative per rivedere il decreto legislativo n. 59 del 2010, nel senso di escludere il commercio su aree pubbliche dal perimetro di applicazione della direttiva 2006/123/CE;
3) ad assumere tutte le iniziative di competenza per modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;
4) ad adoperarsi al fine di prevedere, per quanto attiene alla «direttiva servizi», una deroga in favore delle concessioni demaniali marittime, elementi essenziali di un settore importante per l'economia nazionale, data la posizione geografica dell'Italia e la rilevanza turistica di buona parte delle coste della penisola e delle maggiori isole;
5) ad adottare le iniziative, per quanto di competenza, volte a far sì che non si emettano bandi per l'assegnazione degli spazi o siano ritirati quelli eventualmente già emessi, nelle more della proroga del regime transitorio;
6) a valutare la possibilità di assumere iniziative per prorogare il regime transitorio delle concessioni attualmente fissato al 31 dicembre 2018, fino a quando non si escluda dall'ambito di applicazione della cosiddetta «direttiva Bolkestein» la categoria degli ambulanti.
(1-01672) «Abrignani, Francesco Saverio Romano, Auci, Borghese, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Sottanelli, Merlo, Marcolin, Rabino, Parisi».


   La Camera,

impegna il Governo:

1) a convocare appositi tavoli di confronto con gli operatori del commercio su aree pubbliche al fine di migliorare, anche attraverso le loro proposte, la condizione di un settore molto importante per l'economia del nostro Paese.
(1-01672)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Abrignani, Francesco Saverio Romano, Auci, Borghese, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Sottanelli, Merlo, Marcolin, Rabino, Parisi».


   La Camera,
   premesso che:
    il 12 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la direttiva 2006/123/ Ce (cosiddetta direttiva Bolkestein o direttiva «servizi») con lo scopo di creare il libero mercato dei servizi in ambito europeo. Il nostro Paese ha recepito la normativa europea con il decreto-legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    la direttiva è basata sugli articoli 43-48 (Il diritto di stabilimento) e 49-55 (I servizi) del Trattato che istituisce la comunità europea e si pone l'obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell'Unione europea, secondo i criteri tracciati dalla Strategia di Lisbona. In particolare, la direttiva citata, pur perseguendo in via prioritaria lo scopo di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente comunque la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da motivi di interesse generale;
    l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 prevede che, nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possano essere, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, subordinati al rispetto di una specifica serie di requisiti. In sostanza, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle «risorse naturali» o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i potenziali candidati; l'articolo 14 prevede la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica, istituendo o mantenendo regimi autorizzatori solo se giustificati da motivi di interesse generale, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;
    l'Italia, unico Paese dell'Unione europea assieme alla Spagna, ha esteso l'applicazione della direttiva Bolkestein anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, ambito nel quale aree pubbliche disponibili costituiscono una «risorsa naturale» limitata. Si tratta di un comparto distributivo molto importante, che detiene il 12 per cento dei consumi nazionali: secondo i dati dell'Istat del giugno 2016 si tratta di circa 190 mila aziende, la metà delle aziende del comparto presenti nell'intera Unione europea, e 630 mila addetti. I mercati sono 8.200, circa 60 mila i posteggi, senza considerare quelli presenti in 5 mila fiere. Si tratta, quindi, di un comparto molto rilevante;
    il parere approvato dalle Commissioni II e X della Camera dei deputati l'11 marzo 2010 sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, impegnava il Governo a escludere i posteggi nelle aree di mercato dalla nozione di risorse naturali per non penalizzare il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche; il medesimo parere impegnava altresì il Governo a «escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali»;
    il Parlamento europeo, al punto 22 della risoluzione n. 2010/2109 (INI) del 5 luglio 2011, ha preso «...atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti su aree pubbliche nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati Membri estendendo il concetto di “risorsa naturale” anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali». Si riconosce che il recepimento della direttiva Bolkestein potrebbe generare problematiche dannose per gli operatori che svolgono questa attività (quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare) e che difficilmente possono competere in un mercato aperto, anche per gli effetti della crisi economica ancora in atto;
    il 5 luglio del 2012 la Conferenza unificata ha raggiunto un accordo in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 che ha previsto una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze della durata compresa tra nove e dodici anni, periodo nel quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato sulle aree pubbliche per tutelare le imprese che già svolgono la propria attività in tali mercati;
    il 3 novembre 2015 in Commissione attività produttive sono state approvate delle risoluzioni che hanno impegnato il Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi e delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche e a valutare l'opportunità di ridiscutere nelle sedi appropriate il quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato al 31 dicembre 2018, il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche per consentire di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale, stabilendo l'obbligo per i comuni di avviare entro quella data le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni, entro la medesima data,

impegna il Governo

1) ad assumere iniziative per definire una fase di transizione a tutela degli operatori e a considerare comunque attentamente le norme e le sentenze europee che riconoscono agli Stati membri la possibilità di far valere questioni di interesse nazionale, legittimo affidamento e riconoscimento degli investimenti e dei valori commerciali delle imprese.
(1-01684) «Vignali, Pizzolante, Bosco».


   La Camera,
   premesso che:
    il 12 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la direttiva 2006/123/ Ce (cosiddetta direttiva Bolkestein o direttiva «servizi») con lo scopo di creare il libero mercato dei servizi in ambito europeo. Il nostro Paese ha recepito la normativa europea con il decreto-legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    la direttiva è basata sugli articoli 43-48 (Il diritto di stabilimento) e 49-55 (I servizi) del Trattato che istituisce la comunità europea e si pone l'obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell'Unione europea, secondo i criteri tracciati dalla Strategia di Lisbona. In particolare, la direttiva citata, pur perseguendo in via prioritaria lo scopo di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente comunque la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da motivi di interesse generale;
    l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 prevede che, nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possano essere, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, subordinati al rispetto di una specifica serie di requisiti. In sostanza, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle «risorse naturali» o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i potenziali candidati; l'articolo 14 prevede la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica, istituendo o mantenendo regimi autorizzatori solo se giustificati da motivi di interesse generale, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;
    l'Italia, unico Paese dell'Unione europea assieme alla Spagna, ha esteso l'applicazione della direttiva Bolkestein anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, ambito nel quale aree pubbliche disponibili costituiscono una «risorsa naturale» limitata. Si tratta di un comparto distributivo molto importante, che detiene il 12 per cento dei consumi nazionali: secondo i dati dell'Istat del giugno 2016 si tratta di circa 190 mila aziende, la metà delle aziende del comparto presenti nell'intera Unione europea, e 630 mila addetti. I mercati sono 8.200, circa 60 mila i posteggi, senza considerare quelli presenti in 5 mila fiere. Si tratta, quindi, di un comparto molto rilevante;
    il parere approvato dalle Commissioni II e X della Camera dei deputati l'11 marzo 2010 sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, impegnava il Governo a escludere i posteggi nelle aree di mercato dalla nozione di risorse naturali per non penalizzare il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche; il medesimo parere impegnava altresì il Governo a «escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali»;
    il Parlamento europeo, al punto 22 della risoluzione n. 2010/2109 (INI) del 5 luglio 2011, ha preso «...atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti su aree pubbliche nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati Membri estendendo il concetto di “risorsa naturale” anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali». Si riconosce che il recepimento della direttiva Bolkestein potrebbe generare problematiche dannose per gli operatori che svolgono questa attività (quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare) e che difficilmente possono competere in un mercato aperto, anche per gli effetti della crisi economica ancora in atto;
    il 5 luglio del 2012 la Conferenza unificata ha raggiunto un accordo in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 che ha previsto una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze della durata compresa tra nove e dodici anni, periodo nel quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato sulle aree pubbliche per tutelare le imprese che già svolgono la propria attività in tali mercati;
    il 3 novembre 2015 in Commissione attività produttive sono state approvate delle risoluzioni che hanno impegnato il Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi e delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche e a valutare l'opportunità di ridiscutere nelle sedi appropriate il quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato al 31 dicembre 2018, il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche per consentire di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale, stabilendo l'obbligo per i comuni di avviare entro quella data le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni, entro la medesima data,

impegna il Governo

1) a valutare con attenzione le norme e le sentenze europee che riconoscono agli Stati membri la possibilità di far valere questioni di interesse nazionale, legittimo affidamento e riconoscimento degli investimenti e dei valori commerciali delle imprese.
(1-01684)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Vignali, Pizzolante, Bosco».


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, reca una serie di principi finalizzati alla armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, e promuove una maggiore competitività del mercato;
    la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ha previsto all'articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, prevede, altresì che si debba applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza;
    il Parlamento europeo, prendendo atto della preoccupazione espressa dalle rappresentanze dei venditori ambulanti su aree pubbliche, rispetto all'applicazione a tale attività della direttiva 2006/123/CE cosiddetta «direttiva Bolkestein», già il 5 luglio 2010 aveva invitato gli Stati membri ad escludere il commercio ambulante dall'applicazione di tale direttiva;
    lo Stato italiano ha recepito la direttiva 2006/123/CE con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e in particolare l'articolo 16, che si riferisce alla selezione tra diversi candidati, prevede procedure selettive nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzanti disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali, come indicato dalla direttiva;
    il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, prevedeva attraverso apposita intesa in Conferenza unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
    la citata intesa in sede di Conferenza unificata, sancita il 5 luglio 2012, ha definito le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione delle disposizioni transitorie;
    non risulta che altri Stati membri nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, abbiano previsto, come ha fatto l'Italia una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
    alle proteste dei commercianti ambulanti si sono aggiunte numerose prese di posizione da parte di importanti amministrazioni quali i consigli regionali di Piemonte e Puglia che hanno approvato mozioni per una modifica normativa che escluda il commercio ambulante dall'attuazione della direttiva «Bolkestein», mentre i consigli comunali di Roma e Torino hanno approvato mozioni per la sospensione dei bandi relativi alle concessioni dei commercianti ambulanti;
    l'applicazione della «direttiva Bolkestein» che ha previsto, tra l'altro: la liberalizzazione delle licenze, la messa all'asta delle concessioni, l'apertura selvaggia alle società di capitali e alle multinazionali della grande distribuzione, mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro di famiglie che trovano il loro sostentamento nel commercio esercitato sulle aree pubbliche;
    è necessario ed improrogabile, quindi, mettere in campo ogni iniziativa a tutela del settore fornendo garanzie ai lavoratori del commercio su aree pubbliche contrastando speculazione, illegalità, sfruttamento del lavoro, precarietà e disoccupazione ovvero gravi fenomeni che rischiano di derivare dall'applicazione della direttiva «Bolkestein» come attuata nel nostro Paese dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in particolare tenuto conto della grave crisi economica che attanaglia il nostro Paese;
    si tratta di tutelare circa 200.000 aziende e circa 400 mila lavoratrici e lavoratori che hanno investito i propri risparmi o si sono indebitati per acquistare una licenza e che rappresentano una parte importante del tessuto economico del nostro Paese;
    si tratta di tutelare le aziende i lavoratori – in particolare oggi in attività – dalla possibilità di concentrazione del commercio ambulante nelle mani di multinazionali o di poche grandi società, anche attraverso criteri di accesso e preferenze in sede di bando per le aziende e i lavoratori oggi in attività;
    la direttiva «Bolkestein», come altre direttive europee, tra le quali la direttiva 96/71/EC relativa ai « posted workers» e la direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, predisposte in applicazione dei principi del mercato unico europeo, determinano insostenibile dumping sociale e grave svalutazione del lavoro e impoverimento della qualità dei servizi;
    quanto illustrato in premessa rende necessario rivedere l'applicazione dei principi della direttiva 2006/123/CE come attuati dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, escludendo i commercianti su suolo pubblico dall'applicazione della citata Direttiva,

impegna il Governo:

1) ad assumere in tempi brevi le ormai improrogabili iniziative legislative volte alla modifica sostanziale dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al fine di escludere il commercio esercitato sulle aree pubbliche dall'applicazione della direttiva «Bolkestein»;
2) a convocare un apposito tavolo di confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche al fine di definire le necessarie modifiche normative a tutela degli esercenti del commercio su aree pubbliche.
(1-01688) «Fassina, Marcon, Airaudo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido».


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», ha come obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione europea. Tale circolazione rappresenta il 70 per cento dell'occupazione in Europa e la liberalizzazione dei servizi può aumentare l'occupazione e il Pil;
    con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, che regola anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    l'articolo 12 della direttiva Bolkestein prevede che: «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione che presenti garanzie d'imparzialità e trasparenza e preveda pubblicità della procedura e del suo svolgimento e completamento». In tali casi «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;
    gli articoli 11, 16, comma 4, e l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, prevedono l'apertura del settore a nuove imprese, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente;
    il 5 luglio 2012 la Conferenza unificata ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017 con un regime transitorio di licenze, della durata minima di 9 anni e massima di 12 anni. In questo periodo i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto «milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, proroga il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data al 31 dicembre 2018, in modo che le amministrazioni pubbliche possano avviare la procedura di selezione pubblica;
    nel dicembre 2016 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso un parere sulle regole per i bandi, suscettibili di «dissimulare, nella sostanza, una forma di rinnovo automatico della concessione»;
    il settore del commercio ambulante è costituito da 530 mila addetti, di cui fanno parte piccole imprese individuali di persone fisiche, che vanno tutelate e aiutate a crescere, in modo che possano prosperare in una nuova situazione di apertura di mercato;
    alcune associazioni che rappresentano i commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la «direttiva Bolkestein» al commercio ambulante;
    le concessioni in essere degli stabilimenti balneari sono state prolungate fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, da valutarsi anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016;
    di recente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è stato presentato dal Governo un disegno di legge delega che prevede l'espletamento di «procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative»;
    nel 2016 lo Stato ha incassato 103,2 milioni dai canoni demaniali delle spiagge a fronte di un giro d'affari stimato in 2 miliardi di euro annui. Ogni concessionario paga in media, 4.200 euro, che equivalgono a sei euro all'anno a metro quadro di litorale,

impegna il Governo:

1) a convocare appositi tavoli, coinvolgendo gli operatori del commercio su aree pubbliche, per un proficuo confronto sulle proposte per il miglioramento di un settore molto importante e specifico dell'economia del nostro Paese;
2) sollevare in sede di Unione europea la questione della specificità del settore del commercio su aree pubbliche in Italia, al fine di promuovere modifiche a leggi esistenti e definizione di nuova normativa che lo tenga in debito conto;
3) ad assumere iniziative per definire criteri per la concessione delle autorizzazioni che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori;
4) ad assumere iniziative per rivedere la durata delle concessioni in misura tale da garantire la remunerazione degli investimenti connessi alle attività del settore del commercio su aree pubbliche;
5) a programmare iniziative di censimento delle strutture in regime concessorio demaniale nelle zone marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, affinché siano garantite la trasparenza delle condizioni di affidamento, dei canoni e degli investimenti, il regime di accesso e la tutela della concorrenza e degli interessi pubblici, sulla base delle quali valutare l'opportunità di una politica di revisione dei canoni concessori.
(1-01690) «Galgano, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Menorello, Mucci, Catalano, Oliaro, Molea, Bombassei, Quintarelli, Prataviera, Vaccaro».


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», ha come obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione europea. Tale circolazione rappresenta il 70 per cento dell'occupazione in Europa e la liberalizzazione dei servizi può aumentare l'occupazione e il Pil;
    con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, che regola anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    l'articolo 12 della direttiva Bolkestein prevede che: «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione che presenti garanzie d'imparzialità e trasparenza e preveda pubblicità della procedura e del suo svolgimento e completamento». In tali casi «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;
    gli articoli 11, 16, comma 4, e l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, prevedono l'apertura del settore a nuove imprese, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente;
    il 5 luglio 2012 la Conferenza unificata ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017 con un regime transitorio di licenze, della durata minima di 9 anni e massima di 12 anni. In questo periodo i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto «milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, proroga il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data al 31 dicembre 2018, in modo che le amministrazioni pubbliche possano avviare la procedura di selezione pubblica;
    nel dicembre 2016 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso un parere sulle regole per i bandi, suscettibili di «dissimulare, nella sostanza, una forma di rinnovo automatico della concessione»;
    il settore del commercio ambulante è costituito da 530 mila addetti, di cui fanno parte piccole imprese individuali di persone fisiche, che vanno tutelate e aiutate a crescere, in modo che possano prosperare in una nuova situazione di apertura di mercato;
    alcune associazioni che rappresentano i commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la «direttiva Bolkestein» al commercio ambulante;
    le concessioni in essere degli stabilimenti balneari sono state prolungate fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, da valutarsi anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016;
    di recente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è stato presentato dal Governo un disegno di legge delega che prevede l'espletamento di «procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative»;
    nel 2016 lo Stato ha incassato 103,2 milioni dai canoni demaniali delle spiagge a fronte di un giro d'affari stimato in 2 miliardi di euro annui. Ogni concessionario paga in media, 4.200 euro, che equivalgono a sei euro all'anno a metro quadro di litorale,

impegna il Governo:

1) a studiare interventi volti a contenere le potenziali ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, anche mediante l'individuazione di criteri che, nell'ottica della valorizzazione delle finalità sociali (articolo 12), tengano conto delle diverse caratteristiche, delle dimensioni e dei requisiti professionali acquisiti dagli operatori, della tutela dell'occupazione nel settore e dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante a tal fine costituendo, rapidamente, un tavolo di confronto con gli operatori del commercio su aree pubbliche e i rappresentanti degli enti locali, considerando anche la situazione in essere;
2) a valutare la possibilità di assumere iniziative per rivedere la durata delle concessioni in misura tale da garantire la remunerazione degli investimenti connessi alle attività del settore del commercio su aree pubbliche;
3) a promuovere iniziative che nell'ambito delle attività marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo prevedano il censimento di tutte le strutture destinate a regime concessorio massimilizzando la trasparenza, il regime di accesso e la tutela degli interessi pubblici, e introducendo una politica di revisione dei canoni concessori.
(1-01690)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Galgano, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Menorello, Mucci, Catalano, Oliaro, Molea, Bombassei, Quintarelli, Prataviera, Vaccaro».


Risoluzione

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 26 marzo 2010. n. 59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE cosiddetta direttiva Bolkestein, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo, e dal Consiglio dell'unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;
    l'entrata in vigore della direttiva sui servizi n. 2006/123/CE istituisce un quadro giuridico generale per un'ampia varietà di servizi nel mercato interno, con l'obiettivo di assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, e si applica ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio;
    la direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012. L'articolo 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
    gli Stati membri possono, però, tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;
    tra le categorie commerciali, per le quali è prevista l'applicazione della direttiva in Italia, rientra quella delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative la cui disciplina risulta essere molto complessa, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni; interventi, oltretutto, che si sono intrecciati, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, oltre la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza;
    nelle ultime due legislature, si è intervenuti sulla disciplina legislativa di tali concessioni, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012);
    nel nostro Paese, il settore dell'attività turistico-balneare conta oltre 30.000 imprese, soprattutto medio e piccole, con circa 300.000 persone occupate lungo tutto l'arco della penisola, ai quali vanno aggiunti gli occupati dell'indotto, ovvero degli esercizi pubblici e commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari. In sostanza, si tratta di imprese di tipo familiare, che hanno effettuato notevoli investimenti economici al fine di migliorare i servizi offerti ed elevando, in tal modo, gli standard qualitativi dell'accoglienza turistica a livelli di eccellenza, dando vita ad una realtà di fondamentale importanza per la creazione di ricchezza e di sviluppo turistico che si coniuga con un totale rispetto per l'ambiente ed il territorio;
    risulta evidente che in un quadro legislativo confuso le imprese del settore, da tempo, chiedano certezze normative e tutela dei lavoratori e degli investimenti;
    la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 25 marzo 2015, ha approvato un documento sulla revisione e sul riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (12/22/CR09/C5), documento che riconosce la necessità di adeguare il quadro normativo italiano in materia di demanio marittimo ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi in modo da riformare l'intera materia per contemperare, al tempo stesso, anche le legittime esigenze delle varie categorie economiche che operano sul demanio marittimo;
    il documento, inoltre, contiene una serie di richieste, tra le quali: chiarezza con la Commissione europea sulla possibilità di un regime transitorio delle attuali concessioni demaniali marittime, così come già accaduto in altri Paesi europei dove le concessioni demaniali marittime sono state prolungate di 75, 50 o 30 anni, a seconda della tipologia (Spagna), oppure sono state mantenute forme di preferenza in favore del concessionario uscente (Portogallo);
    entrando nello specifico, in Spagna e Portogallo, sono state approvati provvedimenti che non tengono conto della direttiva 2006/123/CE; in Spagna, infatti, le attività degli stabilimenti balneari (denominati chiringuitos) hanno goduto di una lunga proroga delle concessioni e, nonostante ciò, la Spagna non ha subito, a differenza del nostro Paese, alcuna procedura d'infrazione. Con l'articolo 2, comma 3, della ley de Costas n. 2 del 29 maggio 2013, la Spagna ha modificato la legge n. 22 del 1988 prevedendo una proroga delle concessioni demaniali in essere di un massimo di 75 anni per quelle scadute o in scadenza nel 2018, prevedendo, inoltre, la possibilità di trasmissione delle stesse, oltre che per mortis causa, anche tra i viventi, il tutto con il tacito assenso dell'Unione europea. Il Portogallo, invece, nel 2007 ha emanato una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione;
    l'Unione, in questi anni, non ha mai inteso riconoscere la specificità del caso italiano mantenendo l'intenzione di applicare la direttiva servizi agli stabilimenti balneari italiani;
    la medesima situazione di incertezza patita dai titolari degli stabilimenti balneari riguarda anche gli operatori del commercio ambulante, tenuto conto che il recepimento della direttiva «Bolkestein», nell'ambito dei mercati ambulanti, introduce non solo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma comporta anche l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali, comprese le società di capitali, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con lo specifico divieto di favorire il prestatore uscente, in base a quanto previsto dagli articoli 11,16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
    in tal modo, oltre 200.000 piccole imprese italiane, soprattutto a conduzione familiare, attive nel settore dei venditori ambulanti nei mercati rionali, verrebbero messe a forte rischio perché obbligate a competere con le grandi società di capitali, le società di cooperative e le multinazionali dotate di un ovvio e fortissimo vantaggio competitivo, fiscale e organizzativo;
    tale situazione costituirebbe, inoltre, un forte rischio anche per l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali che costituiscono parte dell'offerta e dell'immagine turistico-culturale di moltissime città italiane e che impiegano circa 500.000 addetti a livello nazionale,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte ad una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010 in modo che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative siano del tutto escluse dall'applicazione della «direttiva Bolkestein» o, in alternativa, vengano prorogate quelle in essere per almeno trent'anni a partire dal 2020, in considerazione degli ingenti investimenti sostenuti dagli attuali concessionari e, dall'altro lato, vengano affidate le nuove concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica, confermando, in sostanza, la possibilità di attivare un «doppio binario» che distingua le concessioni attualmente in vigore da quelle nuove, con una proroga di congrua durata per le prime, volta a tutelare gli investimenti sostenuti, e procedure di evidenza pubblica, di immediata applicazione, per le seconde;
2) ad attuare ogni iniziativa utile, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e libertà di stabilimento al fine di garantire l'esercizio, lo sviluppo, la valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti del settore turistico-balneare-ricreativo, anche al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;
3) ad assumere iniziative per riconoscere al concessionario attuale le competenze e la professionalità acquisite nell'esercizio dell'attività turistico-ricreativa;
4) a valutare, con la Commissione europea, le motivazioni del differente trattamento riservato al nostro Paese con riferimento alle concessioni demaniali marittime, soprattutto in rapporto a quanto verificatosi in altri Paesi europei nei quali le concessioni demaniali marittime sono state prolungate di 75, 50 e 30 anni, a seconda della tipologia, oppure sono state mantenute forme di preferenza in favore del concessionario uscente senza che ciò abbia comportato l'apertura di alcuna procedura di infrazione per mancato rispetto della direttiva sui servizi;
5) con riferimento al settore del commercio su aree pubbliche, ad adottare iniziative volte ad assicurare il rigoroso rispetto della proroga dei termini di attuazione della direttiva e ad attivare un tavolo di confronto con le parti interessate finalizzato a definire condizioni di applicazione della norma che, pur nel rispetto delle direttive europee, garantisca alle aziende già operanti la continuità e la necessaria agibilità economica ed occupazionale, non senza aver verificato, in ogni caso, la possibilità di escludere del tutto la categoria del commercio ambulante dall'applicazione della direttiva sui servizi.
(6-00347) «Palese».