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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 agosto 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o agosto 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, D'Ottavio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gandolfi, Garofani, Gasparini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Martelli, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Miccoli, Migliore, Morassut, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Piso, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, D'Ottavio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Gandolfi, Garofani, Gasparini, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Martelli, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Miccoli, Migliore, Morassut, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Piso, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 luglio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   AIRAUDO ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni in materia di tutela del lavoratore in caso di licenziamento individuale e collettivo» (4610);
   GIORGIA MELONI ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale» (4611);
   BLAZINA ed altri: «Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli Venezia Giulia» (4612).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 31 luglio 2017 la deputata Blazina ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   BLAZINA: «Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli Venezia Giulia» (573).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  BIANCOFIORE ed altri: «Modifica all'articolo 7 della Costituzione, concernente l'inserimento del riconoscimento delle radici culturali giudaico-cristiane» (3505).
   II Commissione (Giustizia):
  PRESTIGIACOMO ed altri: «Istituzione del luogo elettivo di nascita» (4562) Parere della I Commissione;
  SEGONI ed altri: «Modifica all'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per la combustione illecita di rifiuti» (4585) Parere delle Commissioni I, VIII e XIV.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 560).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di EUR Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 561).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», autorizzata, in data 25 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

  Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, con lettera in data 27 luglio 2017, ha trasmesso copia della relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario nel primo semestre del 2017.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Veneto.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 26 luglio 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale del Veneto il 18 luglio 2017, volto a chiedere la sollecita approvazione del progetto di legge Bignami ed altri, recante norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (atto Senato n. 2128).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2860 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4601)

A.C. 4601 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il contributo che l'istituto della zona economica speciale, può offrire per favorire la ripresa nel settore economico ed industriale, è oggettivamente considerevole, come hanno già dimostrato alcuni esempi a livello internazionale e in alcuni Stati dell'Unione europea;
    le zone economiche speciali sono determinanti per la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti esteri, in ragione degli incentivi vigenti all'interno del loro perimetro, e, quindi, per l'incremento dello sviluppo dei traffici commerciali e finanziari, contribuendo al miglioramento del benessere economico e sociale;
    a tale riguardo si evidenzia che, attualmente, in centotrentacinque Paesi del mondo esistono oltre 4.500 zone franche variamente denominate (con una costante ascesa dell'implementazione di quelle formalmente qualificate come zone economiche speciali);
    all'interno delle ZES globalmente lavorano circa settanta milioni di persone, corrispondente a circa il 3 per cento della popolazione attiva registrata, e che hanno realizzato ampi circuiti commerciali nei territori immediatamente ad esse adiacenti e di quelli ubicati nel cosiddetto retroterra, consentendo di raggiungere risultati economici di grande rilevanza. In tutti gli Stati mediterranei sono presenti zone economiche speciali situate in prossimità di aree portuali che accrescono la capacità concorrenziale delle locali realtà imprenditoriali: i risultati più positivi si sono verificati in modo sensibile nell'ultimo decennio per le produzioni export-driven degli Stati rivieraschi dell'area sud occidentale del Mediterraneo;
    ad un'inversione di tendenza rispetto all'attuale scarsa competitività del settore portuale e logistico nazionale, può contribuire l'operatività di zone economiche speciali permeate, per quanto concerne gli aspetti riguardanti le agevolazioni di carattere doganale, da una cornice regolamentare business-oriented quale è quella fornita dalla nuova disciplina introdotta con il regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le cui norme in questo specifico settore sono divenute applicabili a decorrere dal 1o maggio di quest'anno;
    la precitata specifica connotazione delle Zone Economiche Speciali si è manifestata soprattutto nei casi in cui la loro creazione si è inserita in un più ampio quadro strategico di sviluppo di insediamenti dedicati alle alte tecnologie e alle economie digitali;
    inoltre si sottolinea che le progettualità che attuano l'integrazione di tali fattori consentono l'aumento delle opportunità di un eventuale accesso a programmi di finanziamento dell'Unione europea (come ad esempio è avvenuto in passato per alcune ZES in Polonia);
    il decreto-legge n. 91 del 2017 prevede agli articoli 5 e 6 l'istituzione e la disciplina, in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, delle Zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici economici, finanziari e amministrativi alle imprese ivi insediate o che si insedieranno,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di non limitare la possibilità di istituzione delle Zone economiche speciali alle sole regioni meno sviluppate e in transizione;
   a valutare l'opportunità di attivarsi con ogni mezzo, anche di carattere normativo, volto ad istituire, nel rispetto, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, e di predisporre che l'efficacia dell'istituzione delle ZES (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014), sia subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
9/4601/1Oliaro, Monchiero, Mognato, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il contributo che l'istituto della zona economica speciale, può offrire per favorire la ripresa nel settore economico ed industriale, è oggettivamente considerevole, come hanno già dimostrato alcuni esempi a livello internazionale e in alcuni Stati dell'Unione europea;
    le zone economiche speciali sono determinanti per la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti esteri, in ragione degli incentivi vigenti all'interno del loro perimetro, e, quindi, per l'incremento dello sviluppo dei traffici commerciali e finanziari, contribuendo al miglioramento del benessere economico e sociale;
    a tale riguardo si evidenzia che, attualmente, in centotrentacinque Paesi del mondo esistono oltre 4.500 zone franche variamente denominate (con una costante ascesa dell'implementazione di quelle formalmente qualificate come zone economiche speciali);
    all'interno delle ZES globalmente lavorano circa settanta milioni di persone, corrispondente a circa il 3 per cento della popolazione attiva registrata, e che hanno realizzato ampi circuiti commerciali nei territori immediatamente ad esse adiacenti e di quelli ubicati nel cosiddetto retroterra, consentendo di raggiungere risultati economici di grande rilevanza. In tutti gli Stati mediterranei sono presenti zone economiche speciali situate in prossimità di aree portuali che accrescono la capacità concorrenziale delle locali realtà imprenditoriali: i risultati più positivi si sono verificati in modo sensibile nell'ultimo decennio per le produzioni export-driven degli Stati rivieraschi dell'area sud occidentale del Mediterraneo;
    ad un'inversione di tendenza rispetto all'attuale scarsa competitività del settore portuale e logistico nazionale, può contribuire l'operatività di zone economiche speciali permeate, per quanto concerne gli aspetti riguardanti le agevolazioni di carattere doganale, da una cornice regolamentare business-oriented quale è quella fornita dalla nuova disciplina introdotta con il regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le cui norme in questo specifico settore sono divenute applicabili a decorrere dal 1o maggio di quest'anno;
    la precitata specifica connotazione delle Zone Economiche Speciali si è manifestata soprattutto nei casi in cui la loro creazione si è inserita in un più ampio quadro strategico di sviluppo di insediamenti dedicati alle alte tecnologie e alle economie digitali;
    inoltre si sottolinea che le progettualità che attuano l'integrazione di tali fattori consentono l'aumento delle opportunità di un eventuale accesso a programmi di finanziamento dell'Unione europea (come ad esempio è avvenuto in passato per alcune ZES in Polonia);
    il decreto-legge n. 91 del 2017 prevede agli articoli 5 e 6 l'istituzione e la disciplina, in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, delle Zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici economici, finanziari e amministrativi alle imprese ivi insediate o che si insedieranno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con ogni mezzo, anche di carattere normativo, volto ad istituire, nel rispetto, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, e di predisporre che l'efficacia dell'istituzione delle ZES (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014), sia subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
9/4601/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliaro, Monchiero, Mognato, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di «cittadini stranieri»;
    tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, vi è anche la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati»;
    preso atto che l'aumento degli arrivi sulle coste italiane di cittadini stranieri grava fortemente sul sistema di accoglienza e moltiplica le situazioni di degrado, che sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità nelle immediate vicinanze di CAS e CARA, creando una situazione di confusione e pericolosa promiscuità tra richiedenti asilo e clandestini,

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile iniziativa per il contrasto al fine di evitare la permanenza o la nuova formazione di insediamenti abusivi con particolare riferimento ai comuni interessati dai centri d'accoglienza dei richiedenti asilo.
9/4601/2Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di «cittadini stranieri»;
    tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, vi è anche la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati»,

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile iniziativa per il contrasto al fine di evitare la permanenza o la nuova formazione di insediamenti abusivi.
9/4601/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato) contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud» e rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento;
    in particolare, al comma 10 sono indicate le attività imprenditoriali che vengono finanziate: produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa,

impegna il Governo

a includere nelle attività finanziabili quelle relative ai servizi ricettivi ed alberghieri e a monitorare l'impatto della settorializzazione della misura a sostegno dell'autoimprenditorialità giovanile recata dalla formulazione dell'articolo 1, comma 10, tanto in termini di impulso alla dinamica del sistema di impresa, quanto in termini occupazionali e, a livello nazionale e, con particolare riferimento all'area del Mezzogiorno, del tiraggio e degli effetti del «Piano Industria 4.0» tanto in termini di investimenti in attrezzature, macchine e prodotti della proprietà intellettuale, quanto in termini di incremento di produttività e di valore aggiunto, al fine di favorire l'integrazione tra il suddetto Piano e il complesso delle misure utili all'ampliamento e all'innovazione del tessuto produttivo territoriale.
9/4601/3Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (C. 4601 Governo, approvato dal Senato) contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud» e rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento;
    in particolare, al comma 10 sono indicate le attività imprenditoriali che vengono finanziate: produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa,

impegna il Governo

a monitorare l'impatto della misura a sostegno dell'autoimprenditorialità giovanile recata dalla formulazione dell'articolo 1, comma 10, tanto in termini di impulso alla dinamica del sistema di impresa, quanto in termini occupazionali e, a livello nazionale e, con particolare riferimento all'area del Mezzogiorno, del tiraggio e degli effetti del «Piano Industria 4.0» tanto in termini di investimenti in attrezzature, macchine e prodotti della proprietà intellettuale, quanto in termini di incremento di produttività e di valore aggiunto, al fine di favorire l'integrazione tra il suddetto Piano e il complesso delle misure utili all'ampliamento e all'innovazione del tessuto produttivo territoriale.
9/4601/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-quinquies del presente provvedimento rimuove finalmente ogni irragionevole vincolo alla concorrenza nel mercato dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, intervenendo su una norma che è cambiata quattro volte nell'arco di cinque mesi;
    lo stesso articolo prevede che, entro il 30 ottobre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisca con decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto,

impegna il Governo

a non intervenire sul decreto legislativo n. 285 del 2005 o in altri strumenti normativi con provvedimenti restrittivi della concorrenza nel mercato dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale e ad esercitare i poteri di competenza al fine di evitare interventi in materia fino all'esaurimento delle attività e valutazioni del tavolo di lavoro di cui in premessa.
9/4601/4Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene una molteplicità di norme, che intervengono in diversi ambiti, riconducibili in un quadro unitario, finalizzato all'intensificazione degli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno e all'introduzione di nuovi strumenti per sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni meridionali;
    il rapporto Svimez per il 2017, analizzando i principali indicatori economici e sociali sull'andamento dell'economia del Mezzogiorno, ha evidenziato come per la regione Sicilia, il rischio di povertà sia il triplo rispetto al resto del Paese: 39,9 per cento ovvero il livello più alto rispetto alle altre aree nazionali, i cui effetti di tale persistenza, sono anche riconducibili, dalla sostanziale continuità dei provvedimenti orientati per il consolidamento dei conti pubblici, che hanno determinato un grave deterioramento del welfare, del tutto insufficiente al Sud;
    in presenza di un quadro previsionale così drammatico, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, occorre una strategia mirata a rivedere la politica europea di coesione, ad ottenere più ampi margini di flessibilità del bilancio, ad abbandonare le politiche di austerità, anche attraverso l'introduzione di misure ad hoc, in favore della regione Siciliana volte all'incentivazione dell'attività di ricerca sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, ed in coerenza con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della prossima legge di bilancio per il 2018, misure volte ad incentivare l'attività di studio e ricerca in modo da favorire l'elaborazione d'interventi per lo sviluppo dei processi produttivi, occupazionali e di inclusione sociale nel Mezzogiorno, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, aventi sede operativa nella regione Sicilia, per la realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio.
9/4601/5Riccardo Gallo, Palese.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, ed in coerenza con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della prossima legge di bilancio per il 2018, misure volte ad incentivare l'attività di studio e ricerca in modo da favorire l'elaborazione d'interventi per lo sviluppo dei processi produttivi, occupazionali e di inclusione sociale nel Mezzogiorno, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali per la realizzazione di ricerche e studi dedicati ai profili giuridici, economici e sociali relativi alle politiche nazionali e regionali di inclusione, assistenza e occupazione sociale e gestione del fenomeno migratorio.
9/4601/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Riccardo Gallo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge interviene su una molteplicità di materie, con l'intento di rilanciare l'economia del Mezzogiorno e ridurre significativamente i profondi divari anche sociali, esistenti tra il Nord e il Sud del nostro Paese, attraverso una molteplicità di norme, inserite nel corso dell'esame in prima lettura al Senato;
    il provvedimento d'urgenza, nell'ambito delle misure apportate dall'altro ramo del Parlamento, include fra l'altro, disposizioni di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi (articolo 9-sexies), i cui livelli d'intensità particolarmente allarmanti verificatisi nel Paese nel corso della presente stagione e soprattutto, nelle aree del Mezzogiorno e in maniera ancor più grave nella regione Siciliana, evidenziano, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, la necessità di potenziare le politiche di prevenzione e di contrasto, per lo spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto del complesso e articolato impianto normativo che regola il settore in argomento;
    il Capo del Dipartimento della Protezione Civile al riguardo, nel corso di un recente intervento al Senato della Repubblica, ha reso noto che, con particolare riferimento alla Sicilia, il territorio isolano risulta maggiormente esposto ad un rischio di incendi boschivi, essendo, fra l'altro, privo della flotta antincendio regionale;
    il responsabile del suddetto dipartimento ha altresì sostenuto che gli incendi sviluppatisi diffusamente su tutto il centro-sud del Paese, inclusa la Sicilia dal 10 al 17 luglio 2017 (fino a divenire di livelli emergenziali), sono causati principalmente dall'aumento del deficit delle risorse idriche dovuto alla scarsità delle precipitazioni atmosferiche, che da settembre 2016 ha interessato la quasi totalità territorio, aggiungendo che le risorse finanziarie previste e disciplinate dalla legge-quadro del 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, nel corso degli anni si sono azzerate, a seguito dell'introduzione di successive previsioni normative, approvate per far fronte alla crisi economica;
    il quadro complessivo che emerge da quanto reso noto dalla protezione civile in relazione alla regione Sicilia, appare più grave e pericoloso rispetto agli altri territori regionali, (inclusi quelli del Mezzogiorno) a parere del sottoscrittore del presente atto, con riferimento sia alle misure d'intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi, (che potrebbero risultare tardive e carenti a causa dell'assenza di mezzi d'intervento) sia alle norme di prevenzione (i relativi finanziamenti, infatti, attributi dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi, per attuare le attività di prevenzione, sorveglianza, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei, si sono infatti assottigliati);
    la necessità d'introdurre misure urgenti finalizzate a rivedere le attuali strategie di programmazione per fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi (particolarmente rilevante nella stagione estiva in corso) nella regione Sicilia, (in considerazione dei rilievi particolarmente critici e negativi espressi nel corso dell'audizione da parte del dipartimento della protezione civile) appare pertanto quanto mai evidente, a giudizio del sottoscrittore del presente, specie nella fase estiva attuale, considerato come il fenomeno, oltre ad espandersi su aree urbane-rurali, rischia di coinvolgere anche le strutture turistiche e alberghiere dell'isola, con gravi conseguenze ambientali ed economiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative volte a potenziare il sistema organizzativo e d'interventi per il soccorso antincendio in favore della regione Sicilia, nonché nel prossimo disegno di legge di bilancio per il 2018, il rifinanziamento della legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, posto che le risorse per tale finalità, come esposto in premessa, risultano essere di evidente necessità.
9/4601/6Francesco Saverio Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge interviene su una molteplicità di materie, con l'intento di rilanciare l'economia del Mezzogiorno e ridurre significativamente i profondi divari anche sociali, esistenti tra il Nord e il Sud del nostro Paese, attraverso una molteplicità di norme, inserite nel corso dell'esame in prima lettura al Senato;
    il provvedimento d'urgenza, nell'ambito delle misure apportate dall'altro ramo del Parlamento, include fra l'altro, disposizioni di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi (articolo 9-sexies), i cui livelli d'intensità particolarmente allarmanti verificatisi nel Paese nel corso della presente stagione e soprattutto, nelle aree del Mezzogiorno e in maniera ancor più grave nella regione Siciliana, evidenziano, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, la necessità di potenziare le politiche di prevenzione e di contrasto, per lo spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto del complesso e articolato impianto normativo che regola il settore in argomento;
    il Capo del Dipartimento della Protezione Civile al riguardo, nel corso di un recente intervento al Senato della Repubblica, ha reso noto che, con particolare riferimento alla Sicilia, il territorio isolano risulta maggiormente esposto ad un rischio di incendi boschivi, essendo, fra l'altro, privo della flotta antincendio regionale;
    il responsabile del suddetto dipartimento ha altresì sostenuto che gli incendi sviluppatisi diffusamente su tutto il centro-sud del Paese, inclusa la Sicilia dal 10 al 17 luglio 2017 (fino a divenire di livelli emergenziali), sono causati principalmente dall'aumento del deficit delle risorse idriche dovuto alla scarsità delle precipitazioni atmosferiche, che da settembre 2016 ha interessato la quasi totalità territorio, aggiungendo che le risorse finanziarie previste e disciplinate dalla legge-quadro del 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, nel corso degli anni si sono azzerate, a seguito dell'introduzione di successive previsioni normative, approvate per far fronte alla crisi economica;
    il quadro complessivo che emerge da quanto reso noto dalla protezione civile in relazione alla regione Sicilia, appare più grave e pericoloso rispetto agli altri territori regionali, (inclusi quelli del Mezzogiorno) a parere del sottoscrittore del presente atto, con riferimento sia alle misure d'intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi, (che potrebbero risultare tardive e carenti a causa dell'assenza di mezzi d'intervento) sia alle norme di prevenzione (i relativi finanziamenti, infatti, attributi dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi, per attuare le attività di prevenzione, sorveglianza, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei, si sono infatti assottigliati);
    la necessità d'introdurre misure urgenti finalizzate a rivedere le attuali strategie di programmazione per fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi (particolarmente rilevante nella stagione estiva in corso) nella regione Sicilia, (in considerazione dei rilievi particolarmente critici e negativi espressi nel corso dell'audizione da parte del dipartimento della protezione civile) appare pertanto quanto mai evidente, a giudizio del sottoscrittore del presente, specie nella fase estiva attuale, considerato come il fenomeno, oltre ad espandersi su aree urbane-rurali, rischia di coinvolgere anche le strutture turistiche e alberghiere dell'isola, con gravi conseguenze ambientali ed economiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative volte a potenziare il sistema organizzativo e d'interventi per il soccorso antincendio.
9/4601/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Francesco Saverio Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un insieme di disposizioni volte presumibilmente a favorire la crescita del Mezzogiorno, nonostante il divario economico, sociale ed infrastrutturale con il resto del Paese permane ancora elevato, anche a causa del rallentamento degli investimenti pubblici nell'anno in corso;
    il decreto-legge nell'ambito degli articolati interventi previsti, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato, (il perimetro del provvedimento risulta infatti notevolmente dilatato, agli originari 17 articoli ne sono stati aggiunti altri 34) indica fra le misure in materia di agricoltura in favore delle regioni meridionali fra le quali la Puglia, norme per rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi dolosi, nonché disposizioni per le imprese agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017;
    le suesposte aziende agricole al riguardo, possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 e nell'ambito delle risorse stanziate con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017;
    la regione Puglia ed in particolare il territorio salentino, il cui sistema produttivo (oltre al turismo) è determinato dall'agricoltura, è stato particolarmente colpito dall'eccezionale ondata di caldo in corso da mesi, la cui siccità sta determinando gravissimi danni economici alle colture, anche a causa della crisi idrica, le cui risorse esigue, s'intendono, fra l'altro, indispensabili per tutte le attività industriali, commerciali e turistiche;
    risulta pertanto necessario, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, in considerazione del livello emergenziale determinatosi nell'area del Salento e nell'intera regione Puglia, (peraltro esteso anche in altre località del Mezzogiorno) causato dall'assenza di pioggia prolungata, attivare ogni forma di ristoro utile per le aziende agricole salentine colpite dalla siccità, prevedendo la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, anche se non hanno stipulato una polizza assicurativa e dei mutui in corso, nonché ulteriori stanziamenti, in considerazione che le risorse attualmente previste dal Fondo di solidarietà, appaiono esigue,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, ulteriori interventi, volti a sostenere le imprese agricole colpite dalla gravissima siccità del 2017, attraverso le misure esposte in premessa, nonché l'incremento delle risorse del Fondo di solidarietà per il ristoro economico per i danni derivanti dall'eccezionalità di tale evento calamitoso.
9/4601/7Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contiene norme tese a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché ad introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno;
    in tal senso, il tema della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi appare di grande rilevanza al fine di favorire la ripresa economica e contrastare l'emarginazione dal lavoro per i liberi professionisti; attualmente, in base alla normativa vigente, essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi tramite procedure di appalto a professionisti singoli o associati;
    si evidenzia, tuttavia, che la mancanza di regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, sia iscritti alla gestione separata INPS che alle casse professionali, non dovrebbe essere assunta – fermo restando per i professionisti medesimi l'obbligo di regolarizzare con le relative Casse di previdenza la propria posizione e per le Casse l'obbligo di favorire piani di rientro flessibili e personalizzati con i propri iscritti prevedendo, altresì, un consistente abbattimento sanzionatorio – quale motivo ostativo ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione, alla partecipazione ai bandi pubblici, nonché alla possibilità di incasso di crediti già maturati dall'amministrazione;
    nell'ottica, poi, di ridurre drasticamente il lavoro in nero per le prestazioni d'opera, sarebbe opportuno prevedere, per i contratti d'opera definiti dall'articolo 2222 del Codice Civile – con i contenuti definiti dal Decreto Monti decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con legge n. 27 del 2012, che ne sancisce anche l'obbligo di stipula – una registrazione a cura dei professionisti incaricati, presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle entrate; in tal senso, l'introduzione dell'obbligo di registrazione e la comunicazione dell'avvenuto pagamento a saldo di ciascun contratto renderebbero di fatto immediato ogni controllo fiscale in capo ai professionisti, perché ogni entrata viene comunicata dal professionista stesso ad ogni stato di avanzamento del contratto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di misure normative volte a non pregiudicare l'attività professionale dei lavoratori autonomi che si trovino nella condizione di dover regolarizzare la propria posizione contributiva;
   a valutare l'opportunità di introdurre per le Casse di previdenza l'obbligo di favorire piani di rientro flessibili e personalizzati delle somme per cui risulta l'irregolarità contributiva prevedendo, altresì, una consistente diminuzione delle sanzioni, fino all'annullamento nel caso in cui sia concordato un piano di rientro;
   a valutare l'opportunità di introdurre un obbligo di registrazione per i contratti d'opera definiti dall'articolo 2222 del Codice Civile.
9/4601/8Nuti, Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni molteplici sono stati gli incendi che hanno colpito gli impianti di trattamento, stoccaggio o recupero dei rifiuti, le aziende danneggiate dal fuoco in due anni sono forse più di un centinaio;
    l'incendio di plastica riciclata avvenuto nel maggio del 2017 a Pomezia è solamente il più devastante di una sequenza di decine di aziende date alle fiamme;
    alcuni degli incendi sono avvenuti nelle seguenti zone e durante periodi indicati: SICILIA: Trapani frazione Belvedere (luglio 2016), Agrigento zona industriale (gennaio 2016), Pace, Messina (aprile 2017); Carini, Palermo (maggio 2017); CALABRIA: San Mauro Mascherato, Crotone (ottobre 2016); PUGLIA: Bari zona industriale (febbraio 2017); Foggia (maggio 2017); CAMPANIA: Paolisi, Benevento (gennaio 2017); Ercolano, Napoli (agosto 2016); Carinaro, Caserta (ottobre 2016); Villa Literno, Caserta (marzo 2017); LAZIO: Pomezia, Roma (maggio 2017); Onano, Viterbo (settembre 2016); ABRUZZO: Chieti scalo (marzo 2017); Pineto, Teramo (novembre 2016); TOSCANA: Le Strillaie, Grosseto (aprile 2017); Piombino, Livorno (ottobre 2016); MARCHE: Apiro, Macerata (aprile 2017); EMILIA ROMAGNA: Raibano Riccione, Rimini (settembre 2016); LIGURIA: Ceparana, La Spezia (agosto 2016); Genova Campi, Genova (aprile 2016); Stella, Savona (aprile 2016); Cisano, Savona (febbraio 2017); FRIULI VENEZIA GIULIA: Caorle, Venezia (settembre 2016); Monselice, Padova (ottobre 2016); LOMBARDIA: Calcinatello, Brescia (marzo 2017); Bolgare, Bergamo (gennaio 2017); Alzano, Bergamo (febbraio 2017); Gaggiano, Milano (aprile 2017); Lainate, Milano (settembre 2016); PIEMONTE: Piossasco, Torino (agosto 2016); Pinerolo, Torino (aprile 2017); La Loggia, Torino (aprile 2017);
    Roberto Pennisi, magistrato della Direzione nazionale antimafia esperto di crimini ambientali, sugli incendi alle ditte ed aziende che operano nel settore dei rifiuti, ha dichiarato: «Le imprese che trattano rifiuti hanno interesse ad acquisirne il più possibile, perché più acquisiscono, più aumentano gli introiti». «Oggi in Italia c’è una gestione dei rifiuti deviata, in cui la regola è questa: il rifiuto meno lo tocchi più guadagni. Ragione per la quale l'interesse di chi ha acquisito i rifiuti sarebbe quello di portare tutto in discarica». Ma poiché la normativa ambientale prevede la necessità di trattamento, e dunque costi, «per evitare di toccare questi rifiuti tante volte arriva il benedetto fuoco. Quello che brucia va in fumo e il fumo non si tocca più». Non solo: anche i casi di autocombustione, continua Pennisi, possono essere «un segnale di una gestione illegale, in cui sono stati messi in discarica o stoccati rifiuti che non avrebbero dovuto essere collocati in quei luoghi per le loro caratteristiche che li rendono predisposti alla combustione. O che non avrebbero dovuto stare insieme»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un intervento legislativo affinché l'uso della video sorveglianza – dei luoghi dove si svolgono attività di trattamento, di stoccaggio o recupero dei rifiuti – diventi obbligatorio per quelle aziende che richiedono una nuova autorizzazione ovvero un rinnovo.
9/4601/9Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;
    considerato che, il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento identifica, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;
    nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi,

impegna il Governo:

   a prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;
   a potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).
9/4601/10Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;
    considerato che, il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento identifica, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;
    nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;
    di potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).
9/4601/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure straordinarie, attraverso investimenti sul territorio per garantirne lo sviluppo, che hanno lo scopo di incentivare la permanenza al Sud Italia;
    tale provvedimento interviene, altresì, su una pluralità di materie diverse volte allo sviluppo economico, al sostegno all'impresa e alle agevolazioni di natura fiscale. In questo quadro di potenziamento e di crescita del Mezzogiorno sarebbe utile prevedere strumenti atti a valorizzare e promuovere i parchi nazionali come possibili motori di sviluppo locale, ridando così identità anche a territori marginali, sottraendoli da processi di marginalizzazione, incoraggiando l'occupazione e lo sviluppo ecosostenibile, in una prospettiva di maggiore coesione sociale. I parchi Nazionali, fin dalla loro istituzione hanno assunto un ruolo di volano economico di tante zone d'Italia. Essi non esauriscono la loro funzione esclusivamente nella tutela del patrimonio naturalistico ma anche in quella di migliorare la qualità di vita del cittadino. La valorizzazione dei Parchi Nazionali porrebbe anche un argine alle coltivazioni a rischio, favorendo coltivazioni e allevamento sia tradizionale che biologico. A riguardo rilevano i Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno, come il Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Lega, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di stanziare i necessari finanziamenti volti alla tutela dei Parchi Nazionali, riconoscendoli come elementi indispensabili per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e mettendo in campo una strategia nazionale per la valorizzazione degli stessi di concerto con le associazioni ambientalistiche e culturali nonché a porre in essere ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo delle attività economiche compatibili, al fine di costruire una visione dei Parchi Nazionali del Mezzogiorno come esempio di avanguardia e di sviluppo del sud e dell'intero territorio nazionale;
   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a promuovere l'occupazione e lo sviluppo nelle aree comprese nei Parchi Nazionali lungo l'Appennino del Mezzogiorno istituendo zone fiscalmente avvantaggiate a sostegno degli investimenti nei servizi, nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazioni delle produzioni locali.
9/4601/11Albini, Speranza, Melilla, Capodicasa, Scotto, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure straordinarie, attraverso investimenti sul territorio per garantirne lo sviluppo, che hanno lo scopo di incentivare la permanenza al Sud Italia;
    tale provvedimento interviene, altresì, su una pluralità di materie diverse volte allo sviluppo economico, al sostegno all'impresa e alle agevolazioni di natura fiscale. In questo quadro di potenziamento e di crescita del Mezzogiorno sarebbe utile prevedere strumenti atti a valorizzare e promuovere i parchi nazionali come possibili motori di sviluppo locale, ridando così identità anche a territori marginali, sottraendoli da processi di marginalizzazione, incoraggiando l'occupazione e lo sviluppo ecosostenibile, in una prospettiva di maggiore coesione sociale. I parchi Nazionali, fin dalla loro istituzione hanno assunto un ruolo di volano economico di tante zone d'Italia. Essi non esauriscono la loro funzione esclusivamente nella tutela del patrimonio naturalistico ma anche in quella di migliorare la qualità di vita del cittadino. La valorizzazione dei Parchi Nazionali porrebbe anche un argine alle coltivazioni a rischio, favorendo coltivazioni e allevamento sia tradizionale che biologico. A riguardo rilevano i Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno, come il Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Lega, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte,

impegna il Governo:

   a valutare nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica l'opportunità:
    di stanziare i necessari finanziamenti volti alla tutela dei Parchi Nazionali, riconoscendoli come elementi indispensabili per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e mettendo in campo una strategia nazionale per la valorizzazione degli stessi di concerto con le associazioni ambientalistiche e culturali nonché a porre in essere ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo delle attività economiche compatibili, al fine di costruire una visione dei Parchi Nazionali del Mezzogiorno come esempio di avanguardia e di sviluppo del sud e dell'intero territorio nazionale;
    di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a promuovere l'occupazione e lo sviluppo nelle aree comprese nei Parchi Nazionali lungo l'Appennino del Mezzogiorno istituendo zone fiscalmente avvantaggiate a sostegno degli investimenti nei servizi, nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazioni delle produzioni locali.
9/4601/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Albini, Speranza, Melilla, Capodicasa, Scotto, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il capo I del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia;
    l'articolo 1, in particolare, reca misure in favore dei giovani imprenditori che investano nelle regioni meridionali, mentre l'articolo 3 del medesimo provvedimento detta norme per aumentare le opportunità occupazionali e di reddito a favore dei giovani nel medesimo ambito territoriale;
    la categoria dei giovani non sembra individuata in maniera uniforme dal decreto-legge prevedendo per i giovani imprenditori di cui all'articolo 1 un limite di età massimo pari a 35 anni, e per i giovani lavoratori di cui all'articolo 3 un limite di età massimo pari a 40 anni;
    alla luce del divario economico che separa le regioni del nord da quelle del sud Italia e che è purtroppo andato aumentando progressivamente anche negli ultimi anni, sarebbe opportuno prevedere misure di incentivazione e vantaggio che possano ricomprendere il maggior numero possibile di persone,

impegna il Governo

ai fini delle misure previste dal presente provvedimento a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere uniforme la categoria di età relativa ai giovani.
9/4601/12Ricciatti, Albini, Melilla, Capodicasa, Ferrara, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il capo I del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia;
    l'articolo 1, in particolare, reca misure in favore dei giovani imprenditori che investano nelle regioni meridionali, mentre l'articolo 3 del medesimo provvedimento detta norme per aumentare le opportunità occupazionali e di reddito a favore dei giovani nel medesimo ambito territoriale;
    la categoria dei giovani non sembra individuata in maniera uniforme dal decreto-legge prevedendo per i giovani imprenditori di cui all'articolo 1 un limite di età massimo pari a 35 anni, e per i giovani lavoratori di cui all'articolo 3 un limite di età massimo pari a 40 anni;
    alla luce del divario economico che separa le regioni del nord da quelle del sud Italia e che è purtroppo andato aumentando progressivamente anche negli ultimi anni, sarebbe opportuno prevedere misure di incentivazione e vantaggio che possano ricomprendere il maggior numero possibile di persone,

impegna il Governo

ai fini delle misure previste dal presente provvedimento a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative per rendere uniforme la categoria di età relativa ai giovani.
9/4601/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Albini, Melilla, Capodicasa, Ferrara, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla crescita economica del Mezzogiorno d'Italia;
    tra gli incentivi previsti figurano anche disposizioni a sostegno delle aziende agricole;
    l'agricoltura biologica, rappresentando un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura ed escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica, è un'importante strumento di tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori;
    la filiera corta nasce per valorizzare la qualità della nostra agricoltura, ridurre i costi delle intermediazioni e per incentivare e promuovere il consumo di prodotti tipici. La filiera corta è una particolare forma di cooperazione che permette ai consumatori di acquistare generi alimentari direttamente dai produttori. Gli obiettivi perseguiti da questa forma alternativa di commercio sono: giusta remunerazione al produttore, educazione del consumatore alla conoscenza dei prodotti tipici, alla freschezza e alla stagionalità della merce, maggiori garanzie di qualità e sicurezza alimentare; favorire il consumo di prodotti locali ed evitare i costi di trasporto, limitare l'inquinamento dovuto al trasporto stesso e ai rifiuti;
    il metodo dell'agricoltura biologica e della filiera corta, seppure presenti e diffuse, nelle regioni meridionali risulta meno sviluppato rispetto a quanto si verifica in alcune zone del nord Italia,

impegna il Governo

a prevedere forme di intervento finalizzate ad incentivare e rafforzare ulteriormente la diffusione dell'agricoltura biologica e del metodo della così detta filiera corta nelle regioni meridionali.
9/4601/13Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla crescita economica del Mezzogiorno d'Italia;
    tra gli incentivi previsti figurano anche disposizioni a sostegno delle aziende agricole;
    l'agricoltura biologica, rappresentando un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura ed escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica, è un'importante strumento di tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori;
    la filiera corta nasce per valorizzare la qualità della nostra agricoltura, ridurre i costi delle intermediazioni e per incentivare e promuovere il consumo di prodotti tipici. La filiera corta è una particolare forma di cooperazione che permette ai consumatori di acquistare generi alimentari direttamente dai produttori. Gli obiettivi perseguiti da questa forma alternativa di commercio sono: giusta remunerazione al produttore, educazione del consumatore alla conoscenza dei prodotti tipici, alla freschezza e alla stagionalità della merce, maggiori garanzie di qualità e sicurezza alimentare; favorire il consumo di prodotti locali ed evitare i costi di trasporto, limitare l'inquinamento dovuto al trasporto stesso e ai rifiuti;
    il metodo dell'agricoltura biologica e della filiera corta, seppure presenti e diffuse, nelle regioni meridionali risulta meno sviluppato rispetto a quanto si verifica in alcune zone del nord Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di intervento finalizzate ad incentivare e rafforzare ulteriormente la diffusione dell'agricoltura biologica e del metodo della così detta filiera corta nelle regioni meridionali.
9/4601/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla crescita economica del Mezzogiorno d'Italia;
    l'articolo 10 del provvedimento, al fine di favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, dispone uno stanziamento di risorse a favore dell'ANPAL finalizzato alla realizzazione di programmi di ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi aziendali o settoriali;
    tali programmi dovranno essere realizzati da ANPAL in accordo con le regioni interessate e i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    nell'impianto normativo predisposto non sono stati previsti e conseguentemente attribuite specifiche funzioni e strumenti di controllo delle procedure che saranno poste in essere e della corretta utilizzazione delle risorse stanziate,

impegna il Governo

al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, ad attribuire all'ANPAL adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale relativa alla realizzazione e fruizione dei programmi di ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori.
9/4601/14Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    dall'anno 2015, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, migliaia di docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono stati costretti a trasferirsi nelle regioni del nord Italia per occupare una cattedra di ruolo;
    l'ampiezza del numero di docenti che si sono trasferiti dal Sud al Nord è stato di dimensioni tali che da più parti, ed in particolare nella pubblicistica, sono stati utilizzati termini quali esodo o esilio;
    allo stato sulla base delle cattedre disponibili e delle dinamiche del così detto turn-over i docenti meridionali trasferitisi al nord hanno scarse probabilità di poter ottenere un trasferimento nei territori di provenienza in tempi relativamente brevi, alcune stime ipotizzano che la permanenza in regioni diverse da quelle di residenza oscilli tra un minimo di sei e un massimo di 10 anni;
    il trasferimento di un numero così elevato di docenti in regioni diverse da quelle meridionali ha prodotto e produce inevitabilmente conseguenze negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, oltre che disagi materiali per le famiglie che in alcuni casi sono state costrette a separarsi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative finalizzate a favorire il rientro nelle regioni di residenza dei docenti che, dopo aver maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono stati costretti a trasferirsi nelle regioni del nord Italia, anche valutando l'opportunità di trasformare parte dei posti in deroga al sostegno in organico di diritto.
9/4601/15Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Cimbro, Nicchi, Scotto, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    dall'anno 2015, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, migliaia di docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono stati costretti a trasferirsi nelle regioni del nord Italia per occupare una cattedra di ruolo;
    l'ampiezza del numero di docenti che si sono trasferiti dal Sud al Nord è stato di dimensioni tali che da più parti, ed in particolare nella pubblicistica, sono stati utilizzati termini quali esodo o esilio;
    allo stato sulla base delle cattedre disponibili e delle dinamiche del così detto turn-over i docenti meridionali trasferitisi al nord hanno scarse probabilità di poter ottenere un trasferimento nei territori di provenienza in tempi relativamente brevi, alcune stime ipotizzano che la permanenza in regioni diverse da quelle di residenza oscilli tra un minimo di sei e un massimo di 10 anni;
    il trasferimento di un numero così elevato di docenti in regioni diverse da quelle meridionali ha prodotto e produce inevitabilmente conseguenze negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, oltre che disagi materiali per le famiglie che in alcuni casi sono state costrette a separarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative finalizzate a favorire il rientro nelle regioni di residenza dei docenti che, dopo aver maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si sono trasferiti nelle regioni del nord Italia.
9/4601/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Cimbro, Nicchi, Scotto, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 820 del 1971 ha disposto l'introduzione del così detto tempo pieno all'interno della scuola primaria;
    il tempo pieno, oltre che strumento pedagogico di grande rilievo e utilità, costituisce un'importante strumento di conciliazione tra attività lavorativa e tempi di cura delle famiglie;
    l'istituto del tempo pieno nel corso degli anni non ha avuto diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale, consentendo a tutti i cittadini di poter accedere al medesimo diritto;
    come confermato anche da documentazione recentemente resa pubblica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica si registra un evidente divario nell'accesso al tempo pieno nella scuola primaria tra le regioni del Nord e del Sud; se nel settentrione ad usufruire del tempo pieno è in media il 38 per cento degli studenti, nelle regioni meridionali la percentuale scende al 20,3 per cento;
    se si analizzano i dati regione per regione emerge che solo l'11 per cento degli studenti della scuola primaria delle regioni di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria accedono al tempo pieno, mentre nelle regioni Sardegna e Sicilia la percentuale scende ulteriormente al 4,2 per cento;
    tale disparità produce i suoi effetti negativi in danno delle regioni meridionali in termini sociali, economici e professionali,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa utile, anche di natura normativa, volta a favorire una diffusione della possibilità di accesso al tempo pieno nella scuola primaria nelle regioni del Meridione anche valutando un rifinanziamento della legge n. 820 del 1971 finalizzato alla perequazione degli squilibri esistenti.
9/4601/16Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 820 del 1971 ha disposto l'introduzione del così detto tempo pieno all'interno della scuola primaria;
    il tempo pieno, oltre che strumento pedagogico di grande rilievo e utilità, costituisce un'importante strumento di conciliazione tra attività lavorativa e tempi di cura delle famiglie;
    l'istituto del tempo pieno nel corso degli anni non ha avuto diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale, consentendo a tutti i cittadini di poter accedere al medesimo diritto;
    come confermato anche da documentazione recentemente resa pubblica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica si registra un evidente divario nell'accesso al tempo pieno nella scuola primaria tra le regioni del Nord e del Sud; se nel settentrione ad usufruire del tempo pieno è in media il 38 per cento degli studenti, nelle regioni meridionali la percentuale scende al 20,3 per cento;
    se si analizzano i dati regione per regione emerge che solo l'11 per cento degli studenti della scuola primaria delle regioni di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria accedono al tempo pieno, mentre nelle regioni Sardegna e Sicilia la percentuale scende ulteriormente al 4,2 per cento;
    tale disparità produce i suoi effetti negativi in danno delle regioni meridionali in termini sociali, economici e professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa utile, anche di natura normativa, volta a favorire una diffusione della possibilità di accesso al tempo pieno nella scuola primaria nelle regioni del Meridione anche valutando un rifinanziamento della legge n. 820 del 1971 finalizzato alla perequazione degli squilibri esistenti.
9/4601/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 240 del 2010 ha introdotto il sistema dei costi standard all'interno del sistema universitario italiano, quale criterio per definire il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario tra gli atenei aventi diritto;
    la legge n. 240 del 2010 attribuiva una delega al Governo in materia di costi standard, delega effettivamente esercitata con il decreto legislativo n. 49 del 2012;
    la sentenza n. 104 del 2017 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 8 e 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo e a seguito di tale declaratoria di illegittimità è scaturita la necessità di intervenire con legge per regolare la materia dei costi standard per gli atenei universitari, al quale l'articolo 12 del presente decreto-legge ha dato risposta;
    i criteri di calcolo dei costi standard, se non adeguatamente ponderati e calibrati, rischiano di danneggiare i piccoli atenei universitari nell'accesso alle risorse del fondo per il finanziamento ordinario;
    nelle piccole università, infatti, la probabilità di saturare le classi di studio con un numero adeguato di studenti è più bassa che nei grandi atenei, creando, così, una consistente sperequazione. È inoltre doveroso considerare che gli atenei con meno di 10.000 studenti costano, nel totale, poco più del 10 per cento dell'intero fondo per il finanziamento ordinario e, in numero, sono più del 30 per cento di tutti gli atenei;
    la maggior parte dei piccoli atenei hanno residenza proprio nelle regioni del sud Italia, ed un sistema di riparto delle risorse statali che si rivelasse punitivo nei confronti delle piccole università, si tradurrebbe di fatto in danno avvertito soprattutto dal Meridione,

impegna il Governo

nell'ambito della definizione dei parametri e dei criteri di calcolo necessari a determinare i costi standard degli atenei universitari, ad individuare strumenti di ponderazione e perequazione al fine di evitare che le piccole università siano danneggiate nell'accesso alle risorse del fondo per il finanziamento ordinario.
9/4601/17Scotto, Nicchi, Bossa, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 240 del 2010 ha introdotto il sistema dei costi standard all'interno del sistema universitario italiano, quale criterio per definire il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario tra gli atenei aventi diritto;
    la legge n. 240 del 2010 attribuiva una delega al Governo in materia di costi standard, delega effettivamente esercitata con il decreto legislativo n. 49 del 2012;
    la sentenza n. 104 del 2017 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 8 e 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo e a seguito di tale declaratoria di illegittimità è scaturita la necessità di intervenire con legge per regolare la materia dei costi standard per gli atenei universitari, al quale l'articolo 12 del presente decreto-legge ha dato risposta;
    i criteri di calcolo dei costi standard, se non adeguatamente ponderati e calibrati, rischiano di danneggiare i piccoli atenei universitari nell'accesso alle risorse del fondo per il finanziamento ordinario;
    nelle piccole università, infatti, la probabilità di saturare le classi di studio con un numero adeguato di studenti è più bassa che nei grandi atenei, creando, così, una consistente sperequazione. È inoltre doveroso considerare che gli atenei con meno di 10.000 studenti costano, nel totale, poco più del 10 per cento dell'intero fondo per il finanziamento ordinario e, in numero, sono più del 30 per cento di tutti gli atenei;
    la maggior parte dei piccoli atenei hanno residenza proprio nelle regioni del sud Italia, ed un sistema di riparto delle risorse statali che si rivelasse punitivo nei confronti delle piccole università, si tradurrebbe di fatto in danno avvertito soprattutto dal Meridione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nell'ambito della definizione dei parametri e dei criteri di calcolo necessari a determinare i costi standard degli atenei universitari, di individuare ulteriori strumenti di ponderazione e perequazione al fine di tutelare le piccole università.
9/4601/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Nicchi, Bossa, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento detta norme volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno;
    tra le amministrazioni comunali che hanno dichiarato dissesto finanziario, circa il 90 per cento di queste si trovano in regioni del Sud, mentre sul totale delle amministrazioni comunali in predissesto finanziario il 70 per cento circa di queste amministrazioni appartengono al Mezzogiorno;
    tale condizione di grave difficoltà economica, al netto di alcuni casi di cattiva o inefficace gestione amministrativa, è dovuta a cause ormai strutturali che vedono gli enti locali avere bilanci dissestati in particolare a seguito di mancate riscossioni delle entrate. Da ciò consegue scarsezza di risorse per assicurare funzioni e soprattutto servizi fondamentali ai cittadini. Tale carenze dei servizi rendono a loro volta più difficile la riscossione dei tributi nei confronti dei cittadini;
    alla condizione di difficoltà delle amministrazioni comunali si aggiunge quella di molte amministrazioni provinciali, sovente causata da una consistente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato centrale;
    in molte amministrazioni comunali e provinciali in dissesto economico e o in condizione di predissesto, in particolare nel Mezzogiorno, l'assenza di risorse si ripercuote in ritardati, ed in alcuni casi, non effettuati pagamenti nei confronti del personale dipendente,

impegna il Governo

ad effettuare quanto prima una ricognizione al fine di reperire eventuali risorse disponibili da utilizzare in forma di contributo straordinario a favore degli enti locali in difficoltà economica volto a garantire, in particolare il regolare pagamento dei dipendenti.
9/4601/18Martelli, Melilla, Giorgio Piccolo, Zappulla, D'Attorre, Roberta Agostini, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento detta norme volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno;
    tra le amministrazioni comunali che hanno dichiarato dissesto finanziario, circa il 90 per cento di queste si trovano in regioni del Sud, mentre sul totale delle amministrazioni comunali in predissesto finanziario il 70 per cento circa di queste amministrazioni appartengono al Mezzogiorno;
    tale condizione di grave difficoltà economica, al netto di alcuni casi di cattiva o inefficace gestione amministrativa, è dovuta a cause ormai strutturali che vedono gli enti locali avere bilanci dissestati in particolare a seguito di mancate riscossioni delle entrate. Da ciò consegue scarsezza di risorse per assicurare funzioni e soprattutto servizi fondamentali ai cittadini. Tale carenze dei servizi rendono a loro volta più difficile la riscossione dei tributi nei confronti dei cittadini;
    alla condizione di difficoltà delle amministrazioni comunali si aggiunge quella di molte amministrazioni provinciali, sovente causata da una consistente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato centrale;
    in molte amministrazioni comunali e provinciali in dissesto economico e o in condizione di predissesto, in particolare nel Mezzogiorno, l'assenza di risorse si ripercuote in ritardati, ed in alcuni casi, non effettuati pagamenti nei confronti del personale dipendente,

impegna il Governo

ad effettuare quanto prima una ricognizione al fine di valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di reperire eventuali risorse disponibili da utilizzare in forma di contributo straordinario a favore degli enti locali in difficoltà economica.
9/4601/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Martelli, Melilla, Giorgio Piccolo, Zappulla, D'Attorre, Roberta Agostini, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito il fondo per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, prevedendo un finanziamento complessivo per il triennio 2015-2017 pari a circa 194 milioni di euro;
    per accedere ai finanziamenti previsti dal fondo sono stati presentati 870 progetti da altrettante amministrazioni comunali, dei quali sono risultati ammissibili circa 451, per un fabbisogno che supera più di tre volte la dotazione iniziale del fondo;
    anche a seguito di una serie di successivi interventi finalizzati a ridurre lo stanziamento iniziale del fondo, sono stati ammessi ad effettivo finanziamento solo 46 progetti su un totale di 451;
    il recupero delle aree urbane degradate è di fondamentale importanza sia per ridurre e prevenire le situazioni di marginalità sociale, sia per offrire nuovi spazi a progetti e iniziative di natura culturale e sportiva;
    numerose sono le aree urbane degradate nelle città del Mezzogiorno ed in molte di queste aree i fenomeni di marginalità e degrado sociale sono di particolare rilievo;
    tra i progetti di recupero non ammessi all'effettivo finanziamento per incapienza dell'apposito fondo numerosi sono quelli presentati da amministrazioni comunali delle regioni del sud Italia,

impegna il Governo

a prevedere nella legge di bilancio per il 2018 un rifinanziamento del fondo relativo al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, finalizzato ad assicurare copertura ai progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati provenienti da amministrazioni comunali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
9/4601/19Zaratti, Ricciatti, Duranti, Sannicandro, Albini, Melilla, Bossa, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato, con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, ha l'obiettivo di potenziare nei territori ricompresi nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia l'offerta dei servizi all'infanzia (0-3 anni) e gli anziani non autosufficienti (over 65), riducendo il divario «offerta» rispetto al resto del Paese;
    il programma, inizialmente di durata triennale (2013-2015) è stato successivamente prorogato fino a giugno 2017;
    il programma nei Comuni in cui è intervenuto, seppur con risorse aggiuntive, che venissero assicurati servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di welfare e contrasto al disagio sociale;
    molte amministrazioni locali, tuttavia, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi avviati,

impegna il Governo

al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, a prevedere il rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato.
9/4601/20Fossati, Murer, Nicchi, Bossa, Scotto, Capodicasa, Melilla, Albini, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato, con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, ha l'obiettivo di potenziare nei territori ricompresi nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia l'offerta dei servizi all'infanzia (0-3 anni) e gli anziani non autosufficienti (over 65), riducendo il divario «offerta» rispetto al resto del Paese;
    il programma, inizialmente di durata triennale (2013-2015) è stato successivamente prorogato fino a giugno 2017;
    il programma nei Comuni in cui è intervenuto, seppur con risorse aggiuntive, che venissero assicurati servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di welfare e contrasto al disagio sociale;
    molte amministrazioni locali, tuttavia, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi avviati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di prevedere un rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
9/4601/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Fossati, Murer, Nicchi, Bossa, Scotto, Capodicasa, Melilla, Albini, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede anche disposizioni sulla scuola, e di contrasto alla dispersione scolastica;
    il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, prevede specifiche norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
    in particolare l'articolo 14 di detto decreto legislativo, interviene in materia di continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità disponendo – tra l'altro – che «ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo»,

impegna il Governo

al fine di rafforzare e rendere efficaci le vigenti norme volte ad agevolare realmente la continuità educativa e didattica degli alunni e degli studenti con disabilità, a predisporre le opportune iniziative legislative volte ad integrare il suddetto articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, prevedendo che riguardo ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si possa procedere alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali.
9/4601/21Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Capodicasa, Albini, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame, rivede la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario, sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali;
    il medesimo articolo inoltre, individua i criteri e le voci di costo sulla cui base andrà determinato il modello di costo standard per studente, e in particolare: i costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, i costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Si dovrà quindi determinare anche la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario, da ripartire tra gli atenei sulla base del criterio del medesimo costo standard;
    il comma 6 del citato articolo 12, prevede inoltre un ulteriore importo di natura perequativa, che tiene conto della diversa accessibilità ad ogni università in relazione alla rete dei trasporti e dei collegamenti. Anche tale importo perequativo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale fino ad un massimo del 10 per cento;
    l'inserimento di questo articolo 12, in una legge che dovrebbe essere finalizzata al sostegno e al rilancio del Mezzogiorno, andava maggiormente valutata nella sua reale portata, laddove, come dimostrato più volte in questi anni, l'introduzione del costo standard, come definito dal decreto-legge n. 893 del 2014 bocciato di recente dalla Consulta, ha nettamente ampliato le distanze tra Nord e Sud, creando enormi difficoltà economiche in gran parte delle università meridionali;
    peraltro, il suindicato comma 6, che dovrebbe dare maggiore attenzione ai fattori di contesto, non offre garanzie di risolvere la questione degli squilibri, in quanto non fissa bene l'obiettivo politico principale di garantire interventi correttivi adeguati in tutti quei territori svantaggiati con riferimento al contesto economico, infrastrutturale e territoriale; in definitiva le norme suddette non correggono in alcun modo il difetto del decreto ministeriale n. 893 del 2014, sulla determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti, ossia quello di privilegiare fortemente gli atenei grandi a svantaggio dei piccoli atenei, concentrati prevalentemente nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito dei costi standard di cui in premessa e dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, opportune e specifiche integrazioni alle citate norme, e in particolare al comma 3, volte a introdurre più efficaci e stringenti disposizioni per salvaguardare realmente i contesti più svantaggiati e il Mezzogiorno, che tengano conto espressamente delle diverse realtà territoriali, con specifico ed esplicito riguardo alla condizione socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani e alle isole minori;
   sempre con riferimento ai previsti interventi perequativi per le situazioni di contesto in cui ogni università si trova ad operare, ad individuare e parametrare accanto alla quota massima anche una quota minima di importo rispetto al costo standard medio nazionale.
9/4601/22Speranza, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame, rivede la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario, sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali;
    il medesimo articolo inoltre, individua i criteri e le voci di costo sulla cui base andrà determinato il modello di costo standard per studente, e in particolare: i costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, i costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Si dovrà quindi determinare anche la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario, da ripartire tra gli atenei sulla base del criterio del medesimo costo standard;
    il comma 6 del citato articolo 12, prevede inoltre un ulteriore importo di natura perequativa, che tiene conto della diversa accessibilità ad ogni università in relazione alla rete dei trasporti e dei collegamenti. Anche tale importo perequativo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale fino ad un massimo del 10 per cento;
    l'inserimento di questo articolo 12, in una legge che dovrebbe essere finalizzata al sostegno e al rilancio del Mezzogiorno, andava maggiormente valutata nella sua reale portata, laddove, come dimostrato più volte in questi anni, l'introduzione del costo standard, come definito dal decreto-legge n. 893 del 2014 bocciato di recente dalla Consulta, ha nettamente ampliato le distanze tra Nord e Sud, creando enormi difficoltà economiche in gran parte delle università meridionali;
    peraltro, il suindicato comma 6, che dovrebbe dare maggiore attenzione ai fattori di contesto, non offre garanzie di risolvere la questione degli squilibri, in quanto non fissa bene l'obiettivo politico principale di garantire interventi correttivi adeguati in tutti quei territori svantaggiati con riferimento al contesto economico, infrastrutturale e territoriale; in definitiva le norme suddette non correggono in alcun modo il difetto del decreto ministeriale n. 893 del 2014, sulla determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti, ossia quello di privilegiare fortemente gli atenei grandi a svantaggio dei piccoli atenei, concentrati prevalentemente nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito dei costi standard di cui in premessa e dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, opportune e specifiche integrazioni alle citate norme, e in particolare al comma 3, volte a introdurre più efficaci e stringenti disposizioni per salvaguardare realmente i contesti più svantaggiati e il Mezzogiorno, che tengano conto espressamente delle diverse realtà territoriali, con specifico ed esplicito riguardo alla condizione socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani e alle isole minori;
    sempre con riferimento ai previsti interventi perequativi per le situazioni di contesto in cui ogni università si trova ad operare, di individuare e parametrare accanto alla quota massima anche una quota minima di importo rispetto al costo standard medio nazionale.
9/4601/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Speranza, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per lo sviluppo economico e sociale dei territori del Mezzogiorno e, anche a fronte delle modifiche e integrazioni approvate dal Senato, dispone, in senso ampio, norme per il contrasto dell'impatto socio-economico della crisi che ha investito l'Italia nell'ultimo decennio;
    per quanto concerne le condizioni di accesso al mercato immobiliare, in particolare per le fasce di popolazione in difficoltà economica e soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa collocate nel Mezzogiorno, le modalità di dismissione degli alloggi da parte degli enti pubblici privatizzati vi incidono in maniera significativa;
    la legge 23 dicembre 1998, all'articolo 3, comma 109, detta le modalità secondo cui le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare;
    in particolare, ai sensi della lettera d) del richiamato comma 109, per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rientrano nella sfera delle amministrazioni pubbliche tutti gli enti di previdenza, ivi incluse le casse professionali e gli altri enti pubblici privatizzati proprietari di cospicui patrimoni immobiliari insistenti nei comuni ad alta tensione abitativa;
    il prezzo di mercato, al fine di evitare qualsiasi tipo di abuso in posizione dominante, è correttamente individuato nel valore attribuito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) costituito presso l'Agenzia delle entrate, valore costantemente aggiornato in quanto soggetto a revisione semestrale,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ogni opportuna soluzione affinché sia garantito che il prezzo di cessione degli immobili di proprietà degli enti pubblici privatizzati resti vincolato alle quotazioni immobiliari dall'O.M.I. scontate del trenta per cento, con piena ed incondizionata tutela quantomeno dei conduttori titolari di un contratto di locazione con il medesimo ente da oltre dieci anni.
9/4601/23Fiano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per lo sviluppo economico e sociale dei territori del Mezzogiorno e, anche a fronte delle modifiche e integrazioni approvate dal Senato, dispone, in senso ampio, norme per il contrasto dell'impatto socio-economico della crisi che ha investito l'Italia nell'ultimo decennio;
    per quanto concerne le condizioni di accesso al mercato immobiliare, in particolare per le fasce di popolazione in difficoltà economica e soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa collocate nel Mezzogiorno, le modalità di dismissione degli alloggi da parte degli enti pubblici privatizzati vi incidono in maniera significativa;
    la legge 23 dicembre 1998, all'articolo 3, comma 109, detta le modalità secondo cui le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare;
    in particolare, ai sensi della lettera d) del richiamato comma 109, per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rientrano nella sfera delle amministrazioni pubbliche tutti gli enti di previdenza, ivi incluse le casse professionali e gli altri enti pubblici privatizzati proprietari di cospicui patrimoni immobiliari insistenti nei comuni ad alta tensione abitativa;
    il prezzo di mercato, al fine di evitare qualsiasi tipo di abuso in posizione dominante, è correttamente individuato nel valore attribuito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) costituito presso l'Agenzia delle entrate, valore costantemente aggiornato in quanto soggetto a revisione semestrale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tempestivamente ogni opportuna soluzione affinché sia garantito che il prezzo di cessione degli immobili di proprietà degli enti pubblici privatizzati resti vincolato alle quotazioni immobiliari dall'O.M.I. scontate del trenta per cento, con piena ed incondizionata tutela quantomeno dei conduttori titolari di un contratto di locazione con il medesimo ente da oltre dieci anni.
9/4601/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiano.


   La Camera,
   premesso che:
    sono ritenute insufficienti le misure adottate dal provvedimento in esame in quanto non idonee al rilancio economico del «Mezzogiorno»;
    il provvedimento all'esame prevede l'introduzione di nuove misure per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25,

impegna il Governo

a procedere in tempi brevi, anche di concerto con l'Anas, al controllo della staticità dei viadotti della tratta autostradale A24 e A25, verificando, altresì, se gli eventuali problemi di staticità derivino dalla mancata manutenzione ordinaria del concessionario.
9/4601/24Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Sud, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    il decreto prevede l'introduzione di nuove misure per la messa in sicurezza dei tratti autostradali danneggiati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017;
    all'articolo 16-bis, in particolare, è previsto un contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, «per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.»;
    in considerazione degli ingenti finanziamenti statali si ritiene, pertanto, che nessun ulteriore aumento sui relativi pedaggi possa gravare sugli automobilisti, dal momento che tale eventualità rappresenterebbe una ingiustificata ripetizione, vista la già soddisfatta esigenza di copertura degli interventi attraverso l'intervento statale,

impegna il Governo

a vigilare affinché i soggetti concessionari non determinino alcun aumento delle tariffe dei pedaggi relativi ai tratti autostradali di cui in premessa fino a scadenza della concessione, dal momento che il finanziamento statale esclude la possibilità di giustificare un aggravio sugli automobilisti per il finanziamento sia delle opere di messa in sicurezza, sia di ulteriori interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
9/4601/25Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Sud, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    il decreto prevede l'introduzione di nuove misure per la messa in sicurezza dei tratti autostradali danneggiati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017;
    all'articolo 16-bis, in particolare, è previsto un contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, «per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.»,

impegna il Governo

a vigilare affinché i soggetti concessionari non determinino alcun aumento, in relazione agli interventi finanziati dall'articolo 16-bis, delle tariffe dei pedaggi relativi ai tratti autostradali di cui in premessa, dal momento che il finanziamento statale esclude la possibilità di giustificare un aggravio sugli automobilisti per il finanziamento delle opere di messa in sicurezza di cui alle premesse.
9/4601/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    sono ritenute insufficienti le misure adottate dal provvedimento in esame in quanto non idonee al rilancio economico del «Mezzogiorno»;
    con la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 veniva inserito l'articolo 7-bis. «Interventi volti alla ripresa economica»;
    il suddetto articolo 7-bis prevede la concessione di contributi per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica che hanno subito il cosiddetto danno indiretto, ubicati nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
    il limite complessivo previsto per le disposizioni di cui al succitato articolo è di 23 milioni di euro per l'anno 2017;
    ad oggi non risulta attivata alcuna misura atta a consentire alle suddette imprese di usufruire di tali contributi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di erogare tali contributi in tempi rapidi o comunque a rendere noto il piano con le tempistiche previste per adempiere alla normativa di cui in premessa.
9/4601/26Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 veniva inserito l'articolo 7-bis. «Interventi volti alla ripresa economica»;
    il suddetto articolo 7-bis prevede la concessione di contributi per la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica che hanno subito il cosiddetto danno indiretto, ubicati nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
    il limite complessivo previsto per le disposizioni di cui al succitato articolo è di 23 milioni di euro per l'anno 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di erogare tali contributi in tempi rapidi o comunque a rendere noto il piano con le tempistiche previste per adempiere alla normativa di cui in premessa.
9/4601/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    sono ritenute insufficienti le misure adottate dal provvedimento in esame in quanto non idonee al rilancio economico del «Mezzogiorno»;
    il meccanismo di erogazione dei fondi del Piano di Azione e Coesione, in particolar modo per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno è in stallo totale;
    esistono risorse economiche ingenti ancora a disposizione, assegnate però a enti locali che non sono stati in grado di utilizzarle,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di redistribuire le risorse non ancora utilizzate, indicate in premessa, secondo criteri meritocratici assegnandole quindi a enti locali virtuosi.
9/4601/27Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Sud, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    l'articolo 11, in particolare, introduce nuove misure al fine di realizzare specifici interventi educativi nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, assicurando misure adeguate per quelle aree del Paese che presentano maggiori criticità, con l'obiettivo di tutelare gli studenti caratterizzati da particolari esigenze o situazioni di evidente fragilità;
    con il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è stata reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa;
    in particolare, con la legge 25 ottobre 2017, n.176, di conversione del citato decreto è stato prevista l'individuazione di misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, sostenendo la qualità di tale modello, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori;
    risulta necessario garantire, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, l'adeguato incremento delle classi a tempo pieno, le quali risultano, a oggi, attive in misura maggiore presso le regioni del Nord Italia, assicurando il raggiungimento degli obiettivi relativi al sostegno dei minori in difficoltà,

impegna il Governo

ad assicurare nuove misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi sin qui richiamati.
9/4601/28Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Sud, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    l'articolo 11, in particolare, introduce nuove misure al fine di realizzare specifici interventi educativi nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, assicurando misure adeguate per quelle aree del Paese che presentano maggiori criticità, con l'obiettivo di tutelare gli studenti caratterizzati da particolari esigenze o situazioni di evidente fragilità;
    con il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è stata reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa;
    in particolare, con la legge 25 ottobre 2017, n.176, di conversione del citato decreto è stato prevista l'individuazione di misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, sostenendo la qualità di tale modello, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori;
    risulta necessario garantire, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, l'adeguato incremento delle classi a tempo pieno, le quali risultano, a oggi, attive in misura maggiore presso le regioni del Nord Italia, assicurando il raggiungimento degli obiettivi relativi al sostegno dei minori in difficoltà,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare nuove misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi sin qui richiamati.
9/4601/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Sud, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    all'articolo 12 del provvedimento sono disciplinate le modalità di assegnazione dei finanziamenti per le università statali, le quali sono confermate secondo quelle già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario;
    all'articolo 3, inoltre, vengono introdotte nuove misure per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno;
    secondo le recenti statistiche prodotte dall'ANVUR il quadro generale sulle immatricolazioni nel nostro Paese è assolutamente allarmante, con una percentuale di nuove immatricolazioni del tutto inaccettabile, che se nelle regioni del Nord Italia riscontra una timida ripresa, in quelle del Mezzogiorno gli aumenti sono pressoché inesistenti;
    tali percentuali risultano essere la conseguenza delle ultime riforme relative al mondo dell'Università, in considerazione del progressivo aumento della forbice esistente tra Nord e Sud, determinando la presenza di un sistema per cui al Sud diviene sempre più insostenibile, per gli studenti, l'iscrizione ad un corso di laurea;
    gli atenei meridionali continuano il loro lento e progressivo allontanamento dal resto delle università italiane anche a causa del nuovo sistema di finanziamento la cui premialità prevista per gli Atenei virtuosi viene garantita attraverso la diretta sottrazione dei fondi per il finanziamento ordinario, costringendo gli Atenei non virtuosi a far pagare una quantità di contributi che non rispecchia i servizi offerti,

impegna il Governo

ad assumere iniziative che assicurino agli Atenei del Mezzogiorno misure adeguate a garantire un'offerta formativa equivalente alle altre università italiane, anche attraverso il superamento di sistemi di finanziamento premiali che sottraggano risorse dal finanziamento ordinario degli atenei.
9/4601/29D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Sud, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    all'articolo 12 del provvedimento sono disciplinate le modalità di assegnazione dei finanziamenti per le università statali, le quali sono confermate secondo quelle già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario;
    all'articolo 3, inoltre, vengono introdotte nuove misure per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno;
    secondo le recenti statistiche prodotte dall'ANVUR il quadro generale sulle immatricolazioni nel nostro Paese è assolutamente allarmante, con una percentuale di nuove immatricolazioni del tutto inaccettabile, che se nelle regioni del Nord Italia riscontra una timida ripresa, in quelle del Mezzogiorno gli aumenti sono pressoché inesistenti;
    tali percentuali risultano essere la conseguenza delle ultime riforme relative al mondo dell'Università, in considerazione del progressivo aumento della forbice esistente tra Nord e Sud, determinando la presenza di un sistema per cui al Sud diviene sempre più insostenibile, per gli studenti, l'iscrizione ad un corso di laurea;
    gli atenei meridionali continuano il loro lento e progressivo allontanamento dal resto delle università italiane anche a causa del nuovo sistema di finanziamento la cui premialità prevista per gli Atenei virtuosi viene garantita attraverso la diretta sottrazione dei fondi per il finanziamento ordinario, costringendo gli Atenei non virtuosi a far pagare una quantità di contributi che non rispecchia i servizi offerti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ulteriori iniziative che assicurino agli Atenei del Mezzogiorno misure adeguate a garantire un'offerta formativa equivalente alle altre università italiane, anche attraverso il superamento di sistemi di finanziamento premiali che sottraggano risorse dal finanziamento ordinario degli atenei.
9/4601/29. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Sud, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    in considerazione degli obiettivi citati, laddove si prevede di introdurre nuovi strumenti per superare il divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, non possono non considerarsi, tra le misure da adottare, il miglioramento delle infrastrutture del Sud Italia;
    sappiamo tutti che in Sicilia la situazione è drammatica: mentre si continua con la politica degli annunci delle grandi opere, inutili a nostro parere, si tralascia la grande opera più importante, vale a dire la sicurezza autostradale, legata alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture già esistenti;
    il provvedimento in esame, all'articolo 16-quater, dispone risorse in favore di quegli interventi di ammodernamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, resisi necessari a seguito dell'attività di project review, vale a dire quell'attività che mira a individuare soluzioni progettuali alternative e nuove rispetto agli interventi di ammodernamento e adeguamento già previsti;
    sarebbe opportuno sottoporre a tale verifica, a nostro parere, anche un'altra importante linea autostradale del Sud, la Palermo – Agrigento, in particolare il tratto Palermo – Lercara Friddi, che oggi versa in uno stato pessimo;
    il relativo progetto di ammodernamento risale a più di 20 anni fa. Non se ne conosce bene lo stato di attuazione e non si sa neanche se quello stesso progetto sia ancora attuabile. Sarebbe opportuna un'attività di project review per poi procedere con l'ammodernamento vero e proprio;
    inoltre tale tratto autostradale serve comuni popolosi come Villabate e Misilmeri, e la mancanza della manutenzione sia ordinaria che straordinaria crea grandi problemi alla viabilità, nonché numerosi incidenti, anche mortali, data l'assenza di innesti e svincoli adeguati. Dopo 50 anni i materiali e le strutture andrebbero ripristinati: i sottopassi sono a rischio crollo, il calcestruzzo, dopo tanti anni, versa nello stato di ammaloramento, così come i ferri che compongono le strutture sono arrugginiti;
    il problema non riguarda solo lo stanziamento delle risorse per l'esecuzione dei lavori ma il monitoraggio degli stessi lavori. Le risorse furono stanziate e il progetto di ammodernamento fu approvato nel lontano 2001. Il soggetto aggiudicatore dei lavori fu l'Anas S.p.a.;
    spesso, purtroppo, accade che i progetti esecutivi siano scritti erroneamente e necessitino successivamente delle cosiddette perizie di varianti, che fanno lievitare i costi, bloccando, così, di fatto, le procedure e rendendo i cantieri infiniti;
    il rimpallo di responsabilità lo conosciamo tutti quando balzano alla cronaca le notizie di crolli e non stiamo parlando, purtroppo, solo del sud Italia,

impegna il Governo

a intraprendere una verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'attuale progetto di ammodernamento dell'asse Palermo-Agrigento – tratta Palermo innesto con la SS 189 (Lercara Friddi) nonché, in ogni caso, a chiedere il rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria nonché straordinaria ad Anas S.p.a. in quanto soggetto aggiudicatore.
9/4601/30Di Benedetto.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo;
   ritenute insufficienti le misure introdotte per sostenere la crescita economica nel Mezzogiorno e per fronteggiare alcune emergenze ancora in corso nell'intero territorio nazionale;
   visti i gravissimi danni arrecati alle aziende agricole dal caldo anomalo e dalla siccità che da oltre due mesi affligge intere coltivazioni e mette a rischio la sopravvivenza di moltissimi allevamenti;
   atteso che il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 che anche le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative a copertura dei danni da siccità possano accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, previo espletamento delle procedure di declaratoria della eccezionalità dell'avversità atmosferica in parola;
   considerato tuttavia che il suddetto Fondo non dispone di una dotazione finanziaria sufficiente a sostenere gli interventi compensativi necessari,

impegna il Governo

a provvedere con urgenza a rifinanziare adeguatamente il Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 al fine di sostenere le aziende agricole le cui rese risultano gravemente compromesse dalla eccezionale siccità che si protrae ormai da oltre due mesi.
9/4601/31L'Abbate.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo;
   visti i gravissimi danni arrecati alle aziende agricole dal caldo anomalo e dalla siccità che da oltre due mesi affligge intere coltivazioni e mette a rischio la sopravvivenza di moltissimi allevamenti;
   atteso che il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 che anche le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative a copertura dei danni da siccità possano accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, previo espletamento delle procedure di declaratoria della eccezionalità dell'avversità atmosferica in parola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere con urgenza a rifinanziare adeguatamente il Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 al fine di sostenere le aziende agricole le cui rese risultano gravemente compromesse dalla eccezionale siccità che si protrae ormai da oltre due mesi.
9/4601/31. (Testo modificato nel corso della seduta) L'Abbate.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo;
   ritenute insufficienti le misure introdotte per sostenere la crescita economica nel Mezzogiorno e per fronteggiare alcune emergenze ancora in corso nell'intero territorio nazionale;
   accolte tuttavia con favore le misure di cui all'articolo 3 volte a consentire ai giovani di età dai 18 ai 40 anni di realizzare progetti su terreni agricoli di proprietà dei Comuni, o di privati, previo espletamento delle procedure ivi descritte;
   considerato tuttavia che presso ISMEA è operativa la Banca delle terre agricole, un database di terreni amministrato da ISMEA e alimentato sia con i terreni derivanti dalle attività fondiarie gestite dall'istituto che da quelli appartenenti a regioni e province autonome o altri soggetti pubblici interessati a dismettere i propri terreni;
   atteso che l'affidamento ai comuni della gestione dei progetti ed eventualmente della riscossione dei canoni di concessione potrebbe risultare complesso per gli stessi enti locali e altresì poco efficiente per i beneficiari,

impegna il Governo

a prevedere che i terreni agricoli di proprietà comunale individuati a norma dell'articolo 3 siano trasferiti alla banca dati ISMEA a cui si attribuisce la gestione dei relativi progetti.
9/4601/32Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in titolo, integrato durante l'esame parlamentare, è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS – istituto previsto nell'ordinamento dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni), la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziaria a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. Il comma 1-bis prevede la sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019»;
    tale comma stabilisce che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera, su richiesta del comune di Matera, si proceda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
    il comma succitato prevede inoltre che le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto siano trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenterà poi il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
    per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei relativi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica come previsto dal provvedimento in oggetto e considerate le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a rendicontare pubblicamente l'uso dei contributi assegnati per il progetto Matera 2019 e ad attivarsi affinché l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA provveda a pubblicare su un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale il dettaglio relativo ai progetti, agli interventi e alle risorse, ivi comprese quelle provenienti da donatori e investimenti privati.
9/4601/33Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo standard per studente in corso, per dare esecuzione a quanto stabilito nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010. n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base a tale costo;
    il costo standard supera con oggettività i precedenti criteri di distribuzione di parte del FFO;
    il costo standard deve essere accompagnato dalla rimozione dei limiti al turn over dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, dovrebbe essere superata anche la disposizione di riparto dei punti organico a livello nazionale;
    il costo standard per studente costituisce un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo e che la somma di tutti i fabbisogni consente di stimare quello dell'intero sistema universitario, che peraltro sarà individuato con un atto formale. Data questa premessa, si ritiene che il finanziamento debba corrispondere al fabbisogno così determinato, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo;
    con riferimento agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, mentre sarebbe preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico;
    sarebbe auspicabile che il Governo sottoponesse al Parlamento i decreti attuativi sul costo standard,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa ai fini dell'adozione di apposite iniziative normative volte a prevedere il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia relativamente al previsto decreto ministeriale di definizione del costo standard.
9/4601/34Matarrelli, Lacquaniti, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo standard per studente in corso, per dare esecuzione a quanto stabilito nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010. n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base a tale costo;
    il costo standard supera con oggettività i precedenti criteri di distribuzione di parte del FFO;
    sarebbe auspicabile che il Governo sottoponesse al Parlamento i decreti attuativi sul costo standard,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa ai fini dell'adozione di apposite iniziative normative volte a prevedere il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia relativamente al previsto decreto ministeriale di definizione del costo standard.
9/4601/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli, Lacquaniti, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, prevede un insieme articolato di disposizioni volte a dare impulso allo sviluppo delle regioni del Sud Italia e in particolare incentiva l'utilizzo di strumenti imprenditoriali per i giovani residenti nelle regioni meridionali compresi nella fascia di età 18-35 e 18-40;
    secondo quanto si evince dai dati ISTAT sull'occupazione nazionale, relativi al mese di giugno 2017 e pubblicati il 31 luglio 2017, è indubbio che le fasce di età comprese tra i 15 e i 24 anni e i 25-34 anni evidenzino un quadro della disoccupazione giovanile preoccupante ed è quindi doveroso per il Governo prevedere misure di sostegno al fine di favorire la crescita occupazionale per queste categorie. Il rapporto Istat, infatti, ci consegna i seguenti quadri per le suddette categorie:
     15-24 anni – Occupati 973.000, Disoccupati 534.000, Inattivi 4.374.000;
     25-34 anni – Occupati 4.062.000, Disoccupati 856.000, Inattivi 1.756.000;
    benché preoccupanti in termini di disoccupazione e inattività, i dati delle predette categorie non devono però offuscare quelli relativi alle fasce di età comprese tra i 35 e i 49 anni e i 50 anni e oltre. I dati del rapporto preso in esame ci consegnano, infatti, il seguente quadro:
     35-49 anni – Occupati 9.830.000, Disoccupati 962.000, Inattivi 2.655.000;
     «50 e più» – Occupati 8.095.000, Disoccupati 504.000, Inattivi 17.459.000, Inattivi dai 50 ai 64 anni 4.721.000;
    i dati disponibili e aggregati per il Mezzogiorno sono quelli riferiti al primo trimestre 2017 e riportano i seguenti valori:
     15-24 anni: Occupati – 236.000; Disoccupati – 305.000; Inattivi – 1.749.000;
     25-34 anni: Occupati – 1.097.000; Disoccupati – 483.000; Inattivi – 970.000;
     35-44 anni: Occupati – 1.600.000; Disoccupati – 373.000; Inattivi – 946.000;
     45-54 anni: Occupati – 1.719.000; Disoccupati – 307.000; Inattivi – 1.162.000;
     55-64 anni: Occupati – 1.187.000; Disoccupati – 114.000; Inattivi – 1.383.000;
    appare evidente che i dati relativi alla fascia di età compresa tra i 35 e i 64 anni siano rilevanti in termini di inattività e disoccupazione soprattutto se si pensa che in questo range rientrano persone con situazioni di vita e problematiche da affrontare diverse da quelle dei giovani ma altrettanto gravi;
    se si considera la tendenza delle aziende ad assumere dipendenti giovani poiché comportano per loro un costo inferiore e la tendenza a posticipare sempre più la data di pensionamento, è evidente che categorie di persone che perdono il lavoro in una fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni e oltre non solo incontrano difficoltà estreme a reinserirsi nel mondo del lavoro ma la loro disoccupazione o inattività pone in seria difficoltà interi nuclei familiari che da loro dipendono dal punto di vista economico;
    autorevoli fonti di stampa, quali il Sole 24 ore e il Corriere della Sera, hanno dedicato molti articoli in particolare alla categoria degli over 50 tracciando il profilo di persone che non possono beneficiare né del sostegno dei genitori né della pensione, intrappolati ai margini del mercato del lavoro in una condizione di «inattività» cronica la cui categoria ha subito una crescita record nel corso degli ultimi 10 anni che si è attestata a +225 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare provvedimenti che favoriscano la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, nonché del resto del Paese, destinando adeguate risorse anche ai cittadini disoccupati e inattivi della fascia di età compresa tra i 35 e i 60 anni al fine di favorire il loro celere reinserimento nel mercato del lavoro.
9/4601/35Matarrese, Vargiu, Piepoli, Dambruoso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il Mezzogiorno è ormai la più grande area sottosviluppata di tutta l'Europa occidentale, con i suoi venti milioni di abitanti. Dal 2002 al 2015 sono emigrati dal Mezzogiorno 1.751 mila persone, di cui 312 mila laureati. Al netto dei ritorni, il Sud ha perso 716 mila persone di cui 519 mila giovani tra i 15 e i 34 anni, con una emorragia netta di 147 mila laureati;
    nel 2016 si è avuta un'ulteriore conferma della crisi demografica delle regioni meridionali insorta nei primi anni Duemila: il Sud non è più un'area giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del resto del Paese, anzi in base alle tendenze in atto, mentre la dinamica demografica negativa del Centro-Nord è compensata dalle immigrazioni dall'estero, da quelle dal Sud e da una ripresa della natalità, il Mezzogiorno resterà terra d'emigrazione «selettiva» (specialmente di qualità), con scarse capacità di attrarre immigrati dall'estero, e sarà interessato da un progressivo ulteriore calo delle nascite. «Culle vuote e talenti in fuga» è il nuovo slogan che descrive il Mezzogiorno;
    accanto all'esercito dei disoccupati, c’è l'esercito di giovani che non frequentano scuole di nessun tipo e non svolgono nessun tipo di lavoro. Un esercito che in Italia conta più di 2,3 milioni di giovani, di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Una cifra pari al 24,7 per cento, ovvero a più di un quarto del totale. In questa categoria spiccano soprattutto le donne;
    la legge prevede incentivi per i giovani del Mezzogiorno, che sappiano e vogliano promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; la misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, oppure disposti a trasferirsi entro 60 giorni, e comune impegnati a restare nel Mezzogiorno per tutta la durata del finanziamento;
    la creatività dei giovani, perfino la genialità, dei giovani del Sud, confermata dal successo che ottengono, paradossalmente quando si spostano al Nord o vanno all'Estero. Per questo è necessario che scaturisca direttamente dalla loro competenza specifica la programmazione delle nuove imprese;
    i dati dell'Osservatorio Sos Tariffe evidenziano come ci siano tutte le condizioni perché le regioni del Sud Italia diventino volano di sviluppo economico e tecnologico: internet viaggia con una media di 5,3 Mbps a fronte dei 4,9 delle regioni centro-settentrionali. L'analisi si basa sugli oltre 500 mila speed test effettuati sul portale negli ultimi tre anni;
    il Sud non è condannato alla deindustrializzazione, ma potrebbe diventare un polo in grado di attrarre investimenti innovativi, come già accade per alcuni settori, come l'aerospazio. Il Sud potrebbe affermarsi come una «Innovation factory» in grado di attrarre e promuovere start-up e investimenti innovativi connotati da un orizzonte competitivo globale, dei cui risultati beneficerebbe il sistema industriale di tutto il Paese. I settori su cui puntare sono le biotecnologie, Ict, nanotecnologie, materiali innovativi, energie rinnovabili, ambiente, nautica e tecnologie per le Smart community, che possono diventare protagonisti di questa nuova stagione di politiche industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare quali iniziative possano essere più efficaci per innestare una vera e propria inversione di tendenza, che riporti i giovani al Sud e li convinca a restare anche oltre i termini del finanziamento previsto, considerato che per rilanciare il Mezzogiorno è necessario tornare al Sud con le competenze acquisite e con una nuova etica pubblica che vede nello sviluppo della propria terra un contributo specifico al bene comune attraverso la creazione di posti di lavoro.
9/4601/36Binetti, Buttiglione, De Mita, Cera, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il Mezzogiorno è ormai la più grande area sottosviluppata di tutta l'Europa occidentale, con i suoi venti milioni di abitanti. Dal 2002 al 2015 sono emigrati dal Mezzogiorno 1.751 mila persone, di cui 312 mila laureati. Al netto dei ritorni, il Sud ha perso 716 mila persone di cui 519 mila giovani tra i 15 e i 34 anni, con una emorragia netta di 147 mila laureati;
    nel 2016 si è avuta un'ulteriore conferma della crisi demografica delle regioni meridionali insorta nei primi anni Duemila: il Sud non è più un'area giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del resto del Paese, anzi in base alle tendenze in atto, mentre la dinamica demografica negativa del Centro-Nord è compensata dalle immigrazioni dall'estero, da quelle dal Sud e da una ripresa della natalità, il Mezzogiorno resterà terra d'emigrazione «selettiva» (specialmente di qualità), con scarse capacità di attrarre immigrati dall'estero, e sarà interessato da un progressivo ulteriore calo delle nascite. «Culle vuote e talenti in fuga» è il nuovo slogan che descrive il Mezzogiorno;
    accanto all'esercito dei disoccupati, c’è l'esercito di giovani che non frequentano scuole di nessun tipo e non svolgono nessun tipo di lavoro. Un esercito che in Italia conta più di 2,3 milioni di giovani, di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Una cifra pari al 24,7 per cento, ovvero a più di un quarto del totale. In questa categoria spiccano soprattutto le donne;
    la legge prevede incentivi per i giovani del Mezzogiorno, che sappiano e vogliano promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; la misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, oppure disposti a trasferirsi entro 60 giorni, e comune impegnati a restare nel Mezzogiorno per tutta la durata del finanziamento;
    la creatività dei giovani, perfino la genialità, dei giovani del Sud, confermata dal successo che ottengono, paradossalmente quando si spostano al Nord o vanno all'Estero. Per questo è necessario che scaturisca direttamente dalla loro competenza specifica la programmazione delle nuove imprese;
    i dati dell'Osservatorio Sos Tariffe evidenziano come ci siano tutte le condizioni perché le regioni del Sud Italia diventino volano di sviluppo economico e tecnologico: internet viaggia con una media di 5,3 Mbps a fronte dei 4,9 delle regioni centro-settentrionali. L'analisi si basa sugli oltre 500 mila speed test effettuati sul portale negli ultimi tre anni;
    il Sud non è condannato alla deindustrializzazione, ma potrebbe diventare un polo in grado di attrarre investimenti innovativi, come già accade per alcuni settori, come l'aerospazio. Il Sud potrebbe affermarsi come una «Innovation factory» in grado di attrarre e promuovere start-up e investimenti innovativi connotati da un orizzonte competitivo globale, dei cui risultati beneficerebbe il sistema industriale di tutto il Paese. I settori su cui puntare sono le biotecnologie, Ict, nanotecnologie, materiali innovativi, energie rinnovabili, ambiente, nautica e tecnologie per le Smart community, che possono diventare protagonisti di questa nuova stagione di politiche industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori iniziative per innestare una vera e propria inversione di tendenza, che riporti i giovani al Sud e li convinca a restare anche oltre i termini del finanziamento previsto, considerato che per rilanciare il Mezzogiorno è necessario tornare al Sud con le competenze acquisite e con una nuova etica pubblica che vede nello sviluppo della propria terra un contributo specifico al bene comune attraverso la creazione di posti di lavoro.
9/4601/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Buttiglione, De Mita, Cera, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di esame il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
    l'articolo 1 del disegno di legge contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    il comma 16 dell'articolo 1 del presente disegno di legge recita: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1»;
    nella «Relazione tecnica» del presente provvedimento viene rilevato che l'assegnazione di risorse prevista dal comma 16 in commento «assicurerà», preliminarmente, la copertura dei fabbisogni annuali necessari a soddisfare i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e non risultati finanziati, il cui onere è già stato definito con la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 2, a valere sul FSC 2014-2020 ai sensi del comma 141 della legge n. 232 del 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire se il richiamo fatto all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge in esame del comma 141 della legge n. 232 del 2016 è volto ad escludere le assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2/2017 in favore del Programma per le periferie, in virtù della rimodulazione prevista per il finanziamento della misura «Resto al Sud».
9/4601/37Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante «disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contiene norme tese a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, ad introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    a tal proposito, appare opportuno in questa sede richiamare gli strumenti normativi vigenti – e quelli in itinere, attualmente all'esame del Parlamento – finalizzati al contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio nel nostro Paese;
    l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto nell'ordinamento nuove «misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali»;
    nell'ambito di tali misure, il comma 12 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti S.p.A. a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione di uno specifico Fondo di rotazione, denominato «Fondo per le demolizioni delle opere abusive», per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive – anche disposti dall'autorità giudiziaria – e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse;
    inoltre, con l'articolo 17, comma 1, lettera q-bis), del decreto-legge n. 133 del 2014, è stato inserito, nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 4-bis con lo scopo di prevedere un'ulteriore misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, consistente nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall'amministrazione comunale; con tale norma è stato, inoltre, stabilito che la mancata o tardiva adozione del provvedimento sanzionatorio da luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente o del funzionario inadempiente;
    la proposta di legge n. 1994-B, recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi» istituisce, all'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di rotazione finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e prevede, altresì, all'articolo 4, l'istituzione di una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa sulle responsabilità di ciascun amministratore locale, assicurare l'accesso alle risorse finanziarie previste dal Fondo per le demolizioni delle opere abusive costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. anche ai comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o che si trovano in gestione commissariale.
9/4601/38Di Vita, Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante «disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contiene norme tese a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, ad introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    a tal proposito, appare opportuno in questa sede richiamare gli strumenti normativi vigenti – e quelli in itinere, attualmente all'esame del Parlamento – finalizzati al contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio nel nostro Paese;
    l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto nell'ordinamento nuove «misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali»;
    nell'ambito di tali misure, il comma 12 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti S.p.A. a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione di uno specifico Fondo di rotazione, denominato «Fondo per le demolizioni delle opere abusive», per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive – anche disposti dall'autorità giudiziaria – e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse;
    inoltre, con l'articolo 17, comma 1, lettera q-bis), del decreto-legge n. 133 del 2014, è stato inserito, nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 4-bis con lo scopo di prevedere un'ulteriore misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, consistente nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall'amministrazione comunale; con tale norma è stato, inoltre, stabilito che la mancata o tardiva adozione del provvedimento sanzionatorio da luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente o del funzionario inadempiente;
    la proposta di legge n. 1994-B, recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi» istituisce, all'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di rotazione finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e prevede, altresì, all'articolo 4, l'istituzione di una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa sulle responsabilità di ciascun amministratore locale, assicurare l'accesso alle risorse finanziarie previste dal Fondo per le demolizioni delle opere abusive costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. anche ai comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o che si trovano in gestione commissariale.
9/4601/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Vita, Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un'interpretazione autentica in materia di istituzione di ulteriori posti di personale scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e proroga al 31 dicembre 2017, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura;
    il provvedimento in esame tuttavia nulla dispone in merito all'assunzione del suddetto personale scolastico né relativamente al diritto alla cassa integrazione guadagni né al diritto di assunzione derivante dalla clausola sociale in caso di affidamento del servizio di pulizia degli istituti scolastici a un soggetto giuridico diverso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'assunzione del personale di cui in premessa senza privarli del diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria e del diritto di assunzione derivante da clausola sociale, in caso di affidamento del servizio di pulizia degli istituti scolastici a un soggetto giuridico diverso da quello che lo svolgeva prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9/4601/39Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un'interpretazione autentica in materia di istituzione di ulteriori posti di personale scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e proroga al 31 dicembre 2017, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura;
    il provvedimento tuttavia non dispone nulla relativamente alla stabilizzazione del personale impiegato nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'istituzione del bacino di assunzione del personale di cui in premessa, corrispondente alla sede delle istituzioni scolastiche stesse.
9/4601/40Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame riferisce le ragioni di necessità ed urgenza a quattro distinte finalità, comunque riconducibili ad un quadro unitario, che vengono indicate nello stesso preambolo: 1) intensificazione degli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno; 2) introduzione di nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale; 3) introduzione di nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno; 4) previsione di interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno;
    a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato il perimetro del provvedimento risulta notevolmente dilatato ed alcune delle modificazioni intervenute nel corso dell’iter vanno oltre l'ambito originario di intervento del decreto-legge, in quanto sono relative a discipline di carattere generale e nazionale;
    il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica e riconducibili, in primo luogo, alla nozione di «tutela della concorrenza», nonché alle materie – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione dei bilanci pubblici» (nel cui ambito viene altresì in rilievo – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), «armonizzazione dei bilanci pubblici» «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», nonché, per taluni profili, «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;
    l'articolo 16 introduce misure in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016 e che il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2016, che definisce le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è stato adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata e che, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia, tra le altre, dell'immigrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità dei predetti interventi e la conseguente ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, sia adottato con il coinvolgimento della Conferenza unificata.
9/4601/41Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure anche dirette al miglioramento delle infrastrutture;
    è frequente tuttavia l'inefficienza o vero e proprio spreco, nel mancato utilizzo delle risorse europee per le regioni del Sud e al Sud vi è un gap infrastrutturale, in termini di trasporti, logistica, ricerca e innovazione, rispetto al resto del Paese;
    nonostante siano i soldi pubblici a sostenere l'impresa, non pare che detto strumento abbia dato respiro alle piccole e medie imprese del Sud,

impegna il Governo:

   ad assumere politiche in grado di favorire la localizzazione delle attività produttive nelle aree del Sud, rafforzando così il tessuto produttivo e favorendo i processi di agglomerazione produttiva, i cui benefici ricadranno anche sulle imprese del Centro-Nord che non riescono a reperire aree industriali e manodopera qualificata;
   a portare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno ai livelli del resto del Paese; promuovendo una politica di sviluppo che, sulla base della rilevata inefficacia degli interventi effettuati per il Mezzogiorno nell'ultimo decennio, tenda a privilegiare interventi infrastrutturali in una logica di concentrazione settoriale delle risorse;
   a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative che favoriscano e incentivino il consolidamento di un tessuto imprenditoriale meridionale, creando un contesto favorevole allo sviluppo economico ed alla crescita dell'occupazione.
9/4601/42Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera

impegna il Governo:

   ad assumere politiche in grado di favorire la localizzazione delle attività produttive nelle aree del Sud, rafforzando così il tessuto produttivo e favorendo i processi di agglomerazione produttiva, i cui benefici ricadranno anche sulle imprese del Centro-Nord che non riescono a reperire aree industriali e manodopera qualificata;
   a portare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno ai livelli del resto del Paese; promuovendo una politica di sviluppo che, sulla base della rilevata inefficacia degli interventi effettuati per il Mezzogiorno nell'ultimo decennio, tenda a privilegiare interventi infrastrutturali in una logica di concentrazione settoriale delle risorse;
   a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative che favoriscano e incentivino il consolidamento di un tessuto imprenditoriale meridionale, creando un contesto favorevole allo sviluppo economico ed alla crescita dell'occupazione.
9/4601/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale di zone economiche speciali, caratterizzate dall'attribuzione di benefici alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese;
    la Sardegna attraversa una fase di grave difficoltà economico-sociale, che vede un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Europa, trecentocinquantamila famiglie a rischio povertà, un totale di quasi mezzo milione di abitanti senza lavoro, una variazione di Pil (0,2 per cento) inferiore alla media del Mezzogiorno d'Italia (1,0 per cento);
    tale situazione è aggravata da uno svantaggio permanente, derivante dalla condizione di insularità e dal divario infrastrutturale sofferto dalla Regione rispetto ad altre aree dello Stato e dell'Unione Europea;
    in data 26 settembre 2013 la Giunta regionale della Sardegna ha approvato una delibera volta a «proseguire e reiterare le azioni nei confronti dello Stato italiano affinché lo stesso formalizzi l'istanza all'Unione Europea volta ad ottenere l'extra-doganalità di tutto il territorio della Sardegna (zona franca integrale) conseguibile o con la modifica/integrazione del codice doganale europeo, aggiungendo la Sardegna altri territori extra-doganali individuati dallo Stato italiano, ovvero dando seguito a quanto previsto dal medesimo codice in materia di determinazione delle zone franche dove si stabilisce che gli stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità dell'Unione a zona franca (...) e per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita»;
    con la medesima delibera la Giunta ha stabilito «di proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, interpretando estensivamente il decreto legislativo n. 75 del 1998, un'unica perimetrazione dell'intero territorio regionale quale coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti»;
    parallelamente alle iniziative volte al riconoscimento della Sardegna quale zona franca la Giunta ha adottato altre iniziative volte a realizzare una fiscalità di vantaggio per l'isola, nell'ambito delle quali si collocava la legge regionale 7/2014 per rivendicare i proventi delle accise sui prodotti fabbricati nel territorio regionale e consentire pertanto una maggiore disponibilità di risorse, tesa a ridurre il prezzo dei carburanti;
    la norma, impugnata dal Governo, è stata, tuttavia, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale e da allora non risulta alcuna nuova iniziativa concreta da parte del Governo nazionale per sostenere la Regione,

impegna il Governo

ad intraprendere immediate iniziative volte a realizzare una fiscalità di vantaggio in Sardegna, se del caso attraverso la sua costituzione quale zona economica speciale.
9/4601/43Murgia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha riformulato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette «aree di crisi complessa», la cui disciplina attuativa è stata già adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013;
    con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2015 sono stati stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa, sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione;
    con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282, sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese;
    l'area industriale della Valbasento in Basilicata è stata la prima area industriale del Paese, nel dicembre del 1987, ad essere interessata da uno strumento della cosiddetta programmazione negoziata;
    il processo di dismissione avviato da parte dell'Eni dei propri impianti e le negative ricadute occupazionali che interessarono allora il sito produsse la necessità di affrontare la crisi attraverso un programma di reindustrializzazione partendo appunto dal citato accordo di programma; purtroppo, il processo di reindustrializzazione nonostante le rifasature del citato accordo non è riuscito mai a produrre gli effetti sperati;
    nei primi anni del nuovo millennio la crisi del sito industriale lucano si è ulteriormente aggravata con la chiusura degli impianti di Inca, Nylstar 1 Nylstar 2 (ex Snia) di Cfp, Panasonic, PNT, PMCA, Cotto Coperture, ed altre realtà importanti con un ulteriore ridimensionamento dei livelli occupazionali diretti e di indotto;
    gli esuberi occupazionali si trovano in questo territorio in grandissima difficoltà, poiché, esaurito lo strumento della mobilità, in deroga, vi sono centinaia di ex lavoratori privi di qualsiasi prospettiva occupazionale in una età assolutamente critica compresa tra i 45 i 60 anni;
    è indispensabile promuovere politiche attive del lavoro con il contributo e la vigilanza di ANPAL per rilanciare un processo di reinserimento occupazionale degli stessi;
    la citata area industriale è interessata anche da un programma di bonifica ai sensi dell'accordo di programma quadro siglato in data 19 giugno 2013; un programma che necessita di una imprescindibile accelerazione;
    con Ordine del Giorno 9/04200-A/020 si impegnava il governo a valutare l'opportunità ove le scadenze previste per la prossima estate non dovessero essere rispettate di intervenire con la nomina di un Commissario straordinario per la bonifica della Valbasento al fine di assicurare gli interventi previsti ed accelerare il completamento del processo di bonifica anche in chiave di rilancio industriale del sito;
    lo scorso 31 luglio era il termine previsto per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti in materia,

impegna il Governo

sulla base delle misure previste dal presente provvedimento a valutare l'opportunità di promuovere un tavolo istituzionalizzato finalizzato a riconoscere in tempi brevi la Valbasento quale «area di crisi complessa» con l'obiettivo di porre in essere ogni iniziativa finalizzata al rilancio produttivo ed occupazionale del sito nonché a verificare lo stato di avanzamento del processo di bonifica confermando il ricorso al commissariamento nel caso in cui si registrassero ulteriori ritardi.
9/4601/44Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha riformulato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette «aree di crisi complessa», la cui disciplina attuativa è stata già adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013;
    con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2015 sono stati stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa, sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione;
    con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282, sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese;
    l'area industriale della Valbasento in Basilicata è stata la prima area industriale del Paese, nel dicembre del 1987, ad essere interessata da uno strumento della cosiddetta programmazione negoziata;
    il processo di dismissione avviato da parte dell'Eni dei propri impianti e le negative ricadute occupazionali che interessarono allora il sito produsse la necessità di affrontare la crisi attraverso un programma di reindustrializzazione partendo appunto dal citato accordo di programma; purtroppo, il processo di reindustrializzazione nonostante le rifasature del citato accordo non è riuscito mai a produrre gli effetti sperati;
    nei primi anni del nuovo millennio la crisi del sito industriale lucano si è ulteriormente aggravata con la chiusura degli impianti di Inca, Nylstar 1 Nylstar 2 (ex Snia) di Cfp, Panasonic, PNT, PMCA, Cotto Coperture, ed altre realtà importanti con un ulteriore ridimensionamento dei livelli occupazionali diretti e di indotto;
    gli esuberi occupazionali si trovano in questo territorio in grandissima difficoltà, poiché, esaurito lo strumento della mobilità, in deroga, vi sono centinaia di ex lavoratori privi di qualsiasi prospettiva occupazionale in una età assolutamente critica compresa tra i 45 i 60 anni;
    è indispensabile promuovere politiche attive del lavoro con il contributo e la vigilanza di ANPAL per rilanciare un processo di reinserimento occupazionale degli stessi;
    la citata area industriale è interessata anche da un programma di bonifica ai sensi dell'accordo di programma quadro siglato in data 19 giugno 2013; un programma che necessita di una imprescindibile accelerazione;
    con Ordine del Giorno 9/04200-A/020 si impegnava il governo a valutare l'opportunità ove le scadenze previste per la prossima estate non dovessero essere rispettate di intervenire con la nomina di un Commissario straordinario per la bonifica della Valbasento al fine di assicurare gli interventi previsti ed accelerare il completamento del processo di bonifica anche in chiave di rilancio industriale del sito;
    lo scorso 31 luglio era il termine previsto per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti in materia,

impegna il Governo

sulla base delle misure previste dal presente provvedimento a valutare l'opportunità di promuovere un tavolo istituzionalizzato finalizzato a valutare la possibilità di riconoscere in tempi brevi la Valbasento quale «area di crisi complessa» con l'obiettivo di porre in essere ogni iniziativa finalizzata al rilancio produttivo ed occupazionale del sito nonché a verificare lo stato di avanzamento del processo di bonifica confermando il ricorso al commissariamento nel caso in cui si registrassero ulteriori ritardi.
9/4601/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame propone interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;
    il fenomeno della dispersione scolastica richiede un intervento «di sistema» che allo stesso tempo si adatti a esigenze territoriali e sociali profondamente diverse: dal punto di vista geografico, infatti, il «rischio di abbandono» è prevalentemente diffuso nelle aree del Mezzogiorno, in cui emergono situazioni di disagio economico e sociale;
    le cause della dispersione e dei successivi abbandoni hanno le loro radici proprio nei primi anni della scolarizzazione, tanto che il problema del precariato dei docenti della scuola dell'infanzia e l'impossibilità di assicurare una continuità educativa incide negativamente sulla formazione;
    le assunzioni per la scuola dell'infanzia per l'anno 2016-2017 – autorizzate con decreto ministeriale 621 del 5 agosto 2016 – si sono dimostrate insufficienti, soprattutto nelle regioni meridionali;
    per attuare gli obiettivi del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali, definite dalla tabella 1, allegata alla legge, relativa all'organico di potenziamento;
    dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, risultano, invece, esclusi gli insegnanti della scuola dell'infanzia dall'attribuzione dei posti per il potenziamento,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di reperire – in fase di approvazione della prossima legge di bilancio – risorse adeguate finalizzate ad avviare un piano pluriennale di immissione in ruolo per i docenti iscritti nella graduatoria di merito infanzia del concorso 2012;
   ad assegnare – dall'anno scolastico 2017/2018 – alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali relativa all'organico di potenziamento come predisposto dal decreto 13 aprile 2017, n. 65.
9/4601/45Di Lello, Sgambato, D'Incecco, Ghizzoni, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di autotutela amministrativa è da ultima intervenuta la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche», novellando, in particolare, l'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990;
    essa ha aggiunto il comma 2-bis al predetto articolo 21-novies stabilendo che «I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
    la norma, seppure necessaria e utile per permettere all'Amministrazione procedente di annullare anche dopo i previsti 18 mesi un atto viziato di illiceità, pone seri problemi alla stessa Amministrazione quando viene a conoscenza di detti illeciti decorsi i 18 mesi utili per rimuoverli e le corre quindi l'obbligo di annullarli in particolare quando le opere oggetto di autorizzazione mettono in pericolo la pubblica e privata incolumità;
    infatti, dopo i citati 18 mesi l'annullamento dell'atto autorizzativo non può essere immediato, dovendosi attendere che passi in giudicato la sentenza che ha deciso sull'illecito;
    alcuni Geni Civili (vedasi Caserta), specialmente per le opere che rivestono importanza per la pubblica e privata incolumità, si trovano in condizioni spesso interdittive per intervenire, in quanto pur constatando che una determinata istanza contenga anomalie delle fattispecie illecite di cui sopra, dopo i diciotto mesi dall'avvenuta approvazione dell'atto non può più annullarlo se non dopo una sentenza definitiva, ossia anche dopo anni,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni più utile iniziativa, anche tramite un primo provvedimento legislativo d'urgenza, volta a fare in modo che il comma 2-bis, dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, preveda anche che i provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato da esso previste, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possano essere annullati, pure dopo la scadenza del termine di diciotto mesi allo scopo stabiliti, anche in assenza della prevista sentenza passata in giudicato.
9/4601/46Mongiello.


   La Camera,
   premesso che:
    in materia di autotutela amministrativa è da ultima intervenuta la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche», novellando, in particolare, l'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990;
    essa ha aggiunto il comma 2-bis al predetto articolo 21-novies stabilendo che «I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
    la norma, seppure necessaria e utile per permettere all'Amministrazione procedente di annullare anche dopo i previsti 18 mesi un atto viziato di illiceità, pone seri problemi alla stessa Amministrazione quando viene a conoscenza di detti illeciti decorsi i 18 mesi utili per rimuoverli e le corre quindi l'obbligo di annullarli in particolare quando le opere oggetto di autorizzazione mettono in pericolo la pubblica e privata incolumità;
    infatti, dopo i citati 18 mesi l'annullamento dell'atto autorizzativo non può essere immediato, dovendosi attendere che passi in giudicato la sentenza che ha deciso sull'illecito;
    alcuni Geni Civili (vedasi Caserta), specialmente per le opere che rivestono importanza per la pubblica e privata incolumità, si trovano in condizioni spesso interdittive per intervenire, in quanto pur constatando che una determinata istanza contenga anomalie delle fattispecie illecite di cui sopra, dopo i diciotto mesi dall'avvenuta approvazione dell'atto non può più annullarlo se non dopo una sentenza definitiva, ossia anche dopo anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni più utile iniziativa, anche tramite un primo provvedimento legislativo d'urgenza, volta a fare in modo che il comma 2-bis, dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, preveda anche che i provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato da esso previste, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possano essere annullati, pure dopo la scadenza del termine di diciotto mesi allo scopo stabiliti, anche in assenza della prevista sentenza passata in giudicato.
9/4601/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Mongiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15-quinquies, con una norma giusta ed opportuna ha stanziato per l'anno 2017 in favore delle Province 72 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56; già nel precedente decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96, sono stati assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni fondamentali 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed 80 milioni di euro a decorrere dal 2019; inoltre per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria per l'anno 2017 sono stati attribuiti alle Province 170 milioni di euro; questo processo di rifinanziamento delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza delle Province, deve ancora continuare con idonei e satisfattivi provvedimenti, fino ad assicurare tutte le risorse finanziarie necessarie consentendo così a questi Enti di poter svolgere pienamente il loro importante ruolo,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti l'assegnazione alle Province di ulteriori fondi, indispensabili per poter garantire il compiuto, adeguato e tempestivo esercizio dei compiti fondamentali ex lege riconosciuti alle Amministrazioni provinciali, per assicurare servizi di primaria rilevanza per la cittadinanza e le comunità.
9/4601/47Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15-quinquies, con una norma giusta ed opportuna ha stanziato per l'anno 2017 in favore delle Province 72 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56; già nel precedente decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96, sono stati assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni fondamentali 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed 80 milioni di euro a decorrere dal 2019; inoltre per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria per l'anno 2017 sono stati attribuiti alle Province 170 milioni di euro; questo processo di rifinanziamento delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza delle Province, deve ancora continuare con idonei e satisfattivi provvedimenti, fino ad assicurare tutte le risorse finanziarie necessarie consentendo così a questi Enti di poter svolgere pienamente il loro importante ruolo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di ulteriori interventi a sostegno di città metropolitane e province.
9/4601/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione reca anche provvedimenti per le popolazioni ed i territori colpiti dagli eventi sismici succedutisi dall'agosto 2016 nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio;
    l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici;
    i criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate;
    l'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84), ha previsto per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, quelli del cosiddetto «cratere», la concessione di contributi per il c.d. «danno indiretto»;
    i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate dovevano essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè dall'11 aprile 2017;
    i decreti previsti dagli articoli 20 e 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, non sono stati ancora emanati,

impegna il Governo

alla sollecita emanazione degli atti previsti dagli articoli 20 e 20-bis del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, per rendere efficaci gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici dall'agosto del 2016.
9/4601/48Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente decreto-legge, un vero e proprio Masterplan per il Sud, vengono previste agevolazioni per i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; Sardegna e Sicilia;
    l'articolo 4, prevede l'istituzione di zone economiche speciali – ZES –, un'evoluzione delle zone franche concentrate in ambito doganale e che hanno l'obiettivo principale di attrarre gli investimenti esteri o extra regionali, attraverso incentivi, agevolazioni fiscali, deroghe normative e altri strumenti al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese;
    nel mondo si contano circa 2700 ZES, in Cina e a Dubai gli esempi più noti, in Europa sono circa una settantina;
    le ZES nei mesi scorsi sono state oggetto di una lunga trattativa con Bruxelles per valutare criteri e benefici per queste aree circoscritte e con una particolare vocazione produttiva e di apertura ai mercati internazionali;
    vaste aree del Centro Italia, – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, – sono interessate da circa un anno, da importanti eventi sismici, così come individuate negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche ZES anche per territori geograficamente delimitati e chiaramente identificati, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprendano un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) oppure rientrino tra i territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9/4601/49Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel presente decreto-legge, un vero e proprio Masterplan per il Sud, vengono previste agevolazioni per i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; Sardegna e Sicilia;
    l'articolo 4, prevede l'istituzione di zone economiche speciali – ZES –, un'evoluzione delle zone franche concentrate in ambito doganale e che hanno l'obiettivo principale di attrarre gli investimenti esteri o extra regionali, attraverso incentivi, agevolazioni fiscali, deroghe normative e altri strumenti al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese;
    nel mondo si contano circa 2700 ZES, in Cina e a Dubai gli esempi più noti, in Europa sono circa una settantina;
    le ZES nei mesi scorsi sono state oggetto di una lunga trattativa con Bruxelles per valutare criteri e benefici per queste aree circoscritte e con una particolare vocazione produttiva e di apertura ai mercati internazionali;
    vaste aree del Centro Italia, – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, – sono interessate da circa un anno, da importanti eventi sismici, così come individuate negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica di dare continuità al sostegno economico per gli operatori dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
9/4601/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede misure volte a garantire agevolazioni per le regioni del sud che vanno dagli incentivi per i giovani imprenditori che operano nel meridione agli interventi per le aree colpite dal sisma, fino al supporto per il recupero degli immobili abbandonati;
    tra le misure adottate, per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani nel Mezzogiorno, è stata individuata la procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono: terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree e aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni;
    tali misure, oltre che rivestire una forte valenza di incentivo al riutilizzo a fini economici di beni immobili abbandonati, hanno anche il significato di valorizzare il concetto di «risparmio di suolo», stimolando il riuso delle aree urbanizzate, trasformando, densificando, demolendo e ricostruendo, e investendo sugli spazi pubblici;
    tali misure appaiono dunque estremamente interessanti, ma ovviamente non possono estendersi alle innumerevoli «cubature vaste», talora veri e propri «quartieri urbani», attualmente in stato di sottoutilizzo o di totale abbandono;
    in particolare, in moltissime aree del sud del Paese sono disponibili per il riuso aree e cubature precedentemente occupate dal demanio statale e regionale (caserme, carceri, sedi di Enti, sedi di attività economiche), oppure destinate ad usi manifatturieri, commerciali, turistico-recettivi, la cui riqualificazione con destinazione economicamente produttiva potrebbe cambiare il destino stesso delle città che le ospitano;
    assai spesso, i Comuni, oltre a non avere le risorse indispensabili per la riqualificazione, sono carenti persino delle disponibilità economiche indispensabili per avviare la progettualità destinata a definire gli obiettivi e le condizioni del riutilizzo;
    appare del tutto evidente pertanto che tali attività di riqualificazione urbana sono di tale costo e complessità e da rendere indispensabile il coinvolgimento di risorse private nella realizzazione degli interventi;
    è però altrettanto evidente che la fase progettuale, di indirizzo e di verifica della coerenza delle opere realizzate non può che restare in mano al soggetto pubblico;
    il riutilizzo intelligente, a fini di rigenerazione e di sviluppo del territorio, di tali immobili potrebbe avere una funzione di volano attrattivo di nuove risorse economiche e di generatore di opportunità tale da configurare nel suo insieme un vero e proprio «piano strategico» per il Sud, in grado non soltanto di incidere sull'economia reale di tali aree, ma anche di contribuire alla indispensabile svolta sociale verso la sana cultura d'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nella prossima legge di Stabilità, norme ad hoc volte a favorire la collaborazione sinergica tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, sostenendo la capacità progettuale delle amministrazioni nella individuazione degli obiettivi del recupero degli immobili e valorizzando le azioni di coinvolgimento virtuoso delle capacità imprenditoriali e delle risorse private.
9/4601/50Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle anticipazioni del rapporto 2017 dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno si è evinto che l'economia delle regioni meridionali è uscita dalla «lunga recessione» che ha così duramente colpito il Paese e, in particolare, appunto, il Sud;
    secondo tale rapporto, nel 2016 il Mezzogiorno ha «consolidato la ripresa, facendo registrare una performance ancora migliore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese»;
    si tratta di un risultato che la Svimez definisce «per nulla scontato»;
    stando al rapporto dell'Associazione, i risultati raggiunti dal Sud del Paese nel biennio 2015-2016 sono il frutto di fattori che hanno, «da una parte, origine nella profondità della crisi in quest'area, e dall'altra, da eventi per molti versi particolari e soggetti a fluttuazioni climatiche, geopolitiche e legate ai cicli della programmazione comunitaria, ma anche da una serie di strumenti messi in campo dal Governo, che negli ultimi mesi – grazie all'approvazione dei due «decreti Mezzogiorno» – sembra ricondursi a una loro coerenza»;
    tuttavia, benché i dati suesposti siano sicuramente positivi, la Svimez rileva al contempo che un biennio in cui la crescita del Sud è risultata superiore di quella del resto del Paese non basta a «disancorare il Sud da una spirale in cui si rincorrono bassi salari, bassa produttività e bassa competitività, creando sostanzialmente ridotta accumulazione e minore benessere in queste aree»;
    la preoccupazione principale che emerge dal rapporto Svimez fa riferimento ai ritmi di crescita del Sud che continuano ad essere eccessivamente bassi e, pertanto, per nulla rassicuranti;
    stando, infatti, ai dati diffusi recentemente dalla Banca d'Italia, l'Italia recupererà i livelli pre crisi solo nel 2019; secondo le previsioni della Svimez, presupponendo che l'economia meridionale prosegua con i trend di crescita rilevati attualmente, il Sud recupererà i suoi livelli pre crisi soltanto nel 2028, vale a dire quasi dieci anni dopo il resto del Paese;
    stando a tali previsioni, Svimez configura un periodo di «crescita zero», che farebbe seguito alla stagnazione dei primi anni Duemila, avrebbe conseguenze estremamente deleterie, se non addirittura fatali sul piano sociale ed economico con un conseguente significativo calo demografico;
    tali previsioni non possono lasciare indifferenti coloro che hanno la responsabilità di guidare i Governi nazionali e regionali: occorre uno sforzo sinergico al fine di elaborare e attuare una politica economica complessiva che punti tutto su misure che servano a sollecitare il tasso di crescita delle economie meridionali;
    a tal fine – come suggerito dal Centro Studi della Svimez – l'economia meridionale con le sue peculiarità ed enormi potenzialità, può svolgere un ruolo fondamentale nel contesto della strategia di sviluppo per l'Italia, valorizzando e mettendo a frutto i diversi «vantaggi competitivi» che sono propri delle regioni del Sud;
    stando al rapporto Svimez, la soluzione per i problemi strutturali dell'economia italiana e meridionale in particolare, non potrà che venire «dalla ripresa di un processo di sviluppo che consolidi e rafforzi i segnali positivi registrati nel biennio 2015-2016»;
    per realizzare una strategia di sviluppo di ampia portata, secondo l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno occorre, tra l'altro, «conquistare margini di flessibilità di bilancio e, più in generale, per l'abbandono della politica di austerità e una profonda revisione del Fiscal compact, da indirizzare al perseguimento dell'obiettivo di un rilancio degli investimenti pubblici»;
    si ravvisa la necessità, inoltre, di dotarsi di una politica specifica per l'attrazione degli investimenti esterni;
    in tal senso un significativo primo passo è costituito dalle Zone Economiche Speciali (ZES) contenute nel cosiddetto decreto Mezzogiorno;
    tuttavia, tra le priorità per accelerare la ripresa c’è sicuramente il rilancio degli investimenti pubblici, specialmente alla luce del rallentamento registrato dai conti pubblici territoriali nel 2016, primo anno di avvio della spesa del nuovo ciclo di Fondi strutturali e di lenta definizione del Masterplan;
    un ulteriore fattore che stando alla Svimez è stato sempre sottovalutato attiene alla «sensibilità» dell'economia delle regioni meridionale agli investimenti privati e alla dotazione infrastrutturale, come le opere pubbliche per le quali vengono destinati i Fondi strutturali che, tuttavia, troppo spesso non vengono spesi nei tempi prescritti e tornano al mittente;
    e proprio secondo i dati della Svimez e quelli recentemente diffusi dai principali centri studi sul Mezzogiorno, la riduzione delle risorse per infrastrutture pubbliche produttive è uno dei fattori che ha contribuito maggiormente a indebolire l'apparato economico meridionale;
    dal punto di vista infrastrutturale i governi che si sono succeduti durante questa legislatura hanno posto in essere provvedimenti che hanno contribuito alla riduzione del divario tra Sud e Nord;
    tuttavia, da tutti gli studi di particolare autorevolezza si evince che la sua definitiva riduzione passa inevitabilmente attraverso un potenziamento infrastrutturale del Mezzogiorno che favorisca lo spostamento delle persone e delle merci;
    il centro nord è dotato di infrastrutture, in particolare in termini di trasporti e viabilità, che sono adeguate ai livelli europei, anche ai paesi più competitivi, mentre il Sud è di fatto estromesso dall'economia virtuosa che ne deriva, soprattutto nella parte più meridionale;
    gli studi sul Mezzogiorno nella loro quasi totalità concordano che il ritardo economico di un qualsiasi territorio è determinato dall'isolamento dai centri che fanno da volano allo sviluppo; un isolamento determinato non dalle distanze, ma dai tempi che sono necessari per lo spostamento delle persone e delle merci;
    tale condizione di arretratezza è ancora più sentita nelle aree interne del Mezzogiorno, che risentono di una carenza di collegamenti viari e quelli presenti sono scarsamente mantenuti e troppo spesso chiusi in ragione delle conseguenze del dissesto idrogeologico;
    le aree interne, inoltre, risentono di una grave carenza dal punto di vista delle reti informatiche che si ripercuote sulle tantissime piccole e medie aziende costrette a lavorare con connessioni lente e troppo spesso non costanti;
    grazie ai significativi investimenti con i fondi europei 2007-2013 è stato possibile realizzare quasi il 70 per cento della copertura attuale di banda larga, ma ancora molto va fatto per le aree interne, in particolare quelle della Campania e della Basilicata,

impegna il Governo

ad assumere ulteriori iniziative finalizzate ad un miglioramento complessivo delle infrastrutture nel Mezzogiorno, in particolare trasporti, viabilità e reti informatiche, in particolare nelle aree interne della Campania dove alcuni nuclei industriali soffrono la mancanza di collegamenti adeguati, di una puntuale attività di manutenzione degli stessi e di connessione internet veloci e costantemente funzionanti.
9/4601/51D'Agostino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9-bis del provvedimento in esame ha introdotto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli articoli 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica) e 226-ter (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero),

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui ai citati articoli 226-bis e 226-ter siano devoluti allo Stato, quando le violazioni medesime siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
9/4601/52Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9-bis del provvedimento in esame ha introdotto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli articoli 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica) e 226-ter (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero),

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto della compatibilità di finanza pubblica, di prevedere, nel primo provvedimento utile, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui ai citati articoli 226-bis e 226-ter siano devoluti allo Stato, quando le violazioni medesime siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
9/4601/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    la gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente attività di ricostruzione, hanno comportato l'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    permanendo il predetto stato di emergenza si rende indispensabile prorogare i contratti di lavoro del personale interessato, al fine di garantire l'attuazione dei piani e dei programmi relativi alla gestione dell'emergenza stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei contratti di lavoro del personale citato in premessa, per tutta la fase dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal comma 8 del citato articolo 3-bis.
9/4601/53Carra, Baruffi, Ghizzoni, Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    la gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente attività di ricostruzione, hanno comportato l'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    permanendo il predetto stato di emergenza si rende indispensabile prorogare i contratti di lavoro del personale interessato, al fine di garantire l'attuazione dei piani e dei programmi relativi alla gestione dell'emergenza stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di consentire, nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei contratti di lavoro del personale citato in premessa, per tutta la fase dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal comma 8 del citato articolo 3-bis.
9/4601/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Carra, Baruffi, Ghizzoni, Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-octies del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato;
    a seguito del terremoto in Sicilia del 1990 è stata disposta in un primo momento la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate. In un secondo momento, con l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 è stata introdotta la possibilità, per coloro che non avessero ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992, di regolarizzare automaticamente la loro posizione entro il 16 marzo 2003 versando soltanto il 10 per cento dell'ammontare ancora dovuto. Il termine per il versamento è stato successivamente prorogato più volte. L'articolo 36-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato al 30 giugno 2008 i termini per il pagamento;
    con la sentenza n. 20641, del 1o ottobre 2007, la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la norma di favore (articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) anche a chi aveva comunque assolto regolarmente ai propri debiti tributari sostenendo che «deve ritenersi spettante a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente, secondo due simmetriche possibilità di definizione in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege»;
    con il comma 665 della legge di stabilità 2015, come già detto; è stato stabilito che il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Pertanto si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1o marzo 2010. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
    una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 15026 del 16 giugno 2017), nel rigettare il ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto dall'Agenzia Centrale delle Entrate contro una ordinanza di una Sezione della stessa Cassazione con la quale si riconosceva il diritto ad ottenere il rimborso delle trattenute versate in eccedenza del 10 per cento anche al lavoratore dipendente, ha confermato il principio più volte dalla stessa affermato secondo il quale «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cosiddetto sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cosiddetto “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.» (Cass. nn. 14406/2016,18905/2016);
    con le prime modifiche in esame, introdotte dal presente provvedimento, si stabilisce che tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. La norma in esame, quindi, in aderenza alla citata sentenza, ricomprende nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite;
    con la seconda modifica è stabilito che il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017), non modificata dalla norma in esame. Inoltre, si stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate;
    secondo la norma, in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dalla norma in esame. Infine, è soppresso il quarto periodo con il quale era stabilito, come dianzi riferito, che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venissero stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
    quest'ultima previsione sembra essere dettata da ragioni prudenziali rispetto all'osservanza dell'obbligo costituzionale di copertura delle leggi; tuttavia, se dalla sua applicazione scaturisse una ingiustificabile lesione di un diritto soggettivo riconosciuto dalla Corte di cassazione si determinerebbe una discriminazione tra cittadini colpiti da un medesimo evento calamitoso e, probabilmente, nuovi contenziosi e la necessità di nuovi interventi legislativi,

impegna il Governo

al fine di ottemperare in maniera piena al diritto soggettivo riconosciuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20641 del 1o ottobre 2007, ad aumentare lo stanziamento previsto dall'articolo 16-octies in relazione alle istanze di rimborso presentate qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse previste.
9/4601/54Berretta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-octies del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato;
    a seguito del terremoto in Sicilia del 1990 è stata disposta in un primo momento la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate. In un secondo momento, con l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 è stata introdotta la possibilità, per coloro che non avessero ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992, di regolarizzare automaticamente la loro posizione entro il 16 marzo 2003 versando soltanto il 10 per cento dell'ammontare ancora dovuto. Il termine per il versamento è stato successivamente prorogato più volte. L'articolo 36-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato al 30 giugno 2008 i termini per il pagamento;
    con la sentenza n. 20641, del 1o ottobre 2007, la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la norma di favore (articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) anche a chi aveva comunque assolto regolarmente ai propri debiti tributari sostenendo che «deve ritenersi spettante a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente, secondo due simmetriche possibilità di definizione in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege»;
    con il comma 665 della legge di stabilità 2015, come già detto; è stato stabilito che il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Pertanto si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1o marzo 2010. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
    una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 15026 del 16 giugno 2017), nel rigettare il ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto dall'Agenzia Centrale delle Entrate contro una ordinanza di una Sezione della stessa Cassazione con la quale si riconosceva il diritto ad ottenere il rimborso delle trattenute versate in eccedenza del 10 per cento anche al lavoratore dipendente, ha confermato il principio più volte dalla stessa affermato secondo il quale «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cosiddetto sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cosiddetto “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.» (Cass. nn. 14406/2016,18905/2016);
    con le prime modifiche in esame, introdotte dal presente provvedimento, si stabilisce che tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. La norma in esame, quindi, in aderenza alla citata sentenza, ricomprende nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite;
    con la seconda modifica è stabilito che il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017), non modificata dalla norma in esame. Inoltre, si stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate;
    secondo la norma, in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dalla norma in esame. Infine, è soppresso il quarto periodo con il quale era stabilito, come dianzi riferito, che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venissero stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
    quest'ultima previsione sembra essere dettata da ragioni prudenziali rispetto all'osservanza dell'obbligo costituzionale di copertura delle leggi; tuttavia, se dalla sua applicazione scaturisse una ingiustificabile lesione di un diritto soggettivo riconosciuto dalla Corte di cassazione si determinerebbe una discriminazione tra cittadini colpiti da un medesimo evento calamitoso e, probabilmente, nuovi contenziosi e la necessità di nuovi interventi legislativi,

impegna il Governo

al fine di ottemperare in maniera piena al diritto soggettivo riconosciuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20641 del 1o ottobre 2007, ad aumentare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento previsto dall'articolo 16-octies in relazione alle istanze di rimborso presentate qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse previste.
9/4601/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Berretta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del presente provvedimento prevede di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di inviare ogni due anni alle Camere una relazione sull'attività posta in essere per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della criminalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.
9/4601/55Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
    negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;
    in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;
    l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 1o giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermediazione anche telematica;
    l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5 e, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/6/5;
    pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

ad adottare al più presto appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere, anche per la tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.
9/4601/56Busin, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
    negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;
    in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;
    l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 1o giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermediazione anche telematica;
    l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5 e, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/6/5;
    pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare al più presto appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere, anche per la tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.
9/4601/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Busin, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede di investire 25 milioni di euro nel 2018, 31 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni di euro nel 2020, al fine di istituire zone economiche speciali in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale;
    le aziende operanti nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni (benefici fiscali e semplificazioni), in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, ossia: possibilità di beneficiare di procedure semplificate e di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge n. 84 del 1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del decreto legislativo n. 169 del 2016;
    a causa del perdurare della crisi economica, le zone di confine continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di posti di lavoro;
    si rende necessario, quindi, costituire delle ZES anche in territori italiani confinanti con Stati non appartenenti all'UE, al fine di creare in queste aree condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/9/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

al fine di incentivare ulteriormente la ripresa economica, a reperire ulteriori risorse per attivare zone economiche esclusive anche in altre aree del Paese, soprattutto nelle zone di confine, che continuano a soffrire della delocalizzazione delle attività produttive, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
9/4601/57Fedriga, Guidesi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como; nonché il comune di Campione d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;
    la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;
    l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;
    l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e
    lo sviluppo dei settori industriali e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/10/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
9/4601/58Grimoldi, Guidesi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
    da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;
    la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;
    è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/35/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.
9/4601/59Allasia, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
    da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;
    la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;
    è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/35/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.
9/4601/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perduto e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;
    dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;
    la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia dell'efficacia dell'iniziativa stessa; in tal senso appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;
    il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/36/5, ma non ha provveduto ad inserire il settore del commercio tra le categorie agevolabili dell'articolo 1, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, altri settori giudicati strategici per l'economia, tra cui quello del commercio e della contestuale vendita di beni e fornitura dei servizi.
9/4601/60Borghesi, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perduto e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;
    dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;
    la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia dell'efficacia dell'iniziativa stessa; in tal senso appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;
    il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/36/5, ma non ha provveduto ad inserire il settore del commercio tra le categorie agevolabili dell'articolo 1, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, altri settori giudicati strategici per l'economia, tra cui quello del commercio e della contestuale vendita di beni e fornitura dei servizi.
9/4601/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, del decreto-legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;
    sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;
    questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;
    è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/37/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, di natura economica e fiscale, affinché le imprese beneficiarie degli incentivi mantengano le attività nei territori di origine, con la contestuale assunzione di manodopera locale per tutto il periodo di durata dell'incentivo, pena la restituzione dello stesso.
9/4601/61Invernizzi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, del decreto-legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;
    sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;
    questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;
    è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/37/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa comunitaria, di adottare iniziative affinché le imprese beneficiarie degli incentivi mantengano le attività nei territori di origine, con la contestuale assunzione di manodopera locale per tutto il periodo di durata dell'incentivo, pena la restituzione dello stesso.
9/4601/61.  (Testo modificato nel corso della seduta) Invernizzi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
    ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;
    gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Naspi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;
    tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/38/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a reperire le occorrenti risorse finanziarie per estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.
9/4601/62Simonetti, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
    ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;
    gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Naspi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;
    tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/38/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.
9/4601/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento è volto a promuovere la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali, attraverso la destinazione di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 all'Anpal, al fine di realizzare, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;
    preso atto, come evidenziato anche da Rete imprese in sede di audizione, che fondi interprofessionali per la formazione continua sono diretti al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte ai detti Fondi e pertanto non dovrebbero essere chiamati a finanziare programmi di riqualificazione professionale e di ricollocazione per i disoccupati;
    i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, sono istituiti per legge con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/39/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

ad esplicitare le finalità della norma di cui in premessa, chiarendo le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali e la tipologia delle aziende che dovrebbero destinare le proprie risorse ai predetti piani, al fine di evitare improprie solidarietà.
9/4601/63Caparini, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (cosiddetta manovra correttiva), prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;
    l'applicazione della norma dovrebbe essere subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014);
    se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;
    la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali;
    la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Governo non ha accolto, l'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. G/2853/65/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/42/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
9/4601/64Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (cosiddetta manovra correttiva), prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;
    l'applicazione della norma dovrebbe essere subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205 del 2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56 del 2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014);
    se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;
    la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali;
    la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Governo non ha accolto, l'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. G/2853/65/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/42/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente ulteriori iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
9/4601/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
    tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;
    con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;
    sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;
    al contempo è importante valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/47/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente e al fine di valorizzare il ruolo dell'Organismo per gli interventi europei, a perfezionare la normativa in oggetto, conferendo, in particolare, al medesimo organismo, la possibilità di gestire le risorse del cosiddetto «overbooking».
9/4601/65Castiello, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
    tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;
    con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;
    sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;
    al contempo è importante valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/47/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente e al fine di valorizzare il ruolo dell'Organismo per gli interventi europei, a valutare l'opportunità di perfezionare la normativa in oggetto, conferendo, in particolare, al medesimo organismo, la possibilità di gestire le risorse del cosiddetto «overbooking».
9/4601/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del presente provvedimento, in materia di Patti per lo sviluppo, dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;
    durante l'esame del provvedimento in oggetto al Senato, la Lega Nord ha presentato un emendamento, approvato, che ha lo scopo di favorire gli investimenti e destinare le risorse svincolate alla riduzione del debito, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio, nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012;
    nello specifico, riproponendo un meccanismo mutuato dalle passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, si è voluto dare stimolo all'economia dei territori, anche e soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli enti locali, consentendo alle regioni di utilizzare, nel limite del doppio degli spazi sbloccati, parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito;
    per la riduzione complessiva del debito, però, l'unico strumento in grado di agire in maniera veramente efficace sulla razionalizzazione delle spese di tutte le amministrazioni è proprio l'istituto del federalismo fiscale che, quando fu introdotto nel nostro ordinamento, aveva previsto un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;
    per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard;
    i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno standard (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti ad hoc o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa.
9/4601/66Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
    tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;
    con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;
    sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;
    al contempo è importante valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/47/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente e al fine di valorizzare il ruolo dell'Organismo per gli interventi europei, a perfezionare la normativa in oggetto, garantendo tecnicamente, dal punto di vista contabile, i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali, in modo da preservare l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 del 2011.
9/4601/67Pagano, Saltamartini, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
    tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;
    con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;
    sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;
    al contempo è importante valorizzare il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/47/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente e al fine di valorizzare il ruolo dell'Organismo per gli interventi europei, a valutare l'opportunità di perfezionare la normativa in oggetto, garantendo tecnicamente, dal punto di vista contabile, i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali, in modo da preservare l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del decreto legislativo n. 118 del 2011.
9/4601/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Pagano, Saltamartini, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
    tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;
    con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;
    sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;
    al contempo è importante valorizzare il ruolo il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/47/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente e al fine di valorizzare il ruolo dell'Organismo per gli interventi europei, a perfezionare la normativa in oggetto, prevedendo che, in fase di «start up», per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.
9/4601/68Saltamartini, Castiello, Pagano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
    tra gli altri interventi, l'articolo 1 del provvedimento in esame, stanziando 1,25 miliardi di euro, promuove nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrano nella fascia di età compresa tra 18 e i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento;
    con tale intervento si prevede di far nascere, nell'arco di 4 anni, 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o inoccupati, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create;
    sarebbe necessario ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio;
    al contempo è importante valorizzare il ruolo il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208 del 2015;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/47/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente e al fine di valorizzare il ruolo dell'Organismo per gli interventi europei, a valutare l'opportunità di perfezionare la normativa in oggetto, prevedendo che, in fase di «start up», per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.
9/4601/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini, Castiello, Pagano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati» prevede, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;
    l'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo) prevede che presso ISMEA venga istituita una «Banca delle terre agricole» con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività o di prepensionamenti;
    richiamando la legge n. 440 del 1978 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» diverse regioni, anche del Mezzogiorno, hanno previsto l'istituzione delle cosiddette «Banche della terra» ovvero banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che ne fanno richiesta;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/49/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a prevedere un coordinamento tra le misure nazionali e regionali a legislazione vigente, implementandole, con quelle agevolative contenute nel presente provvedimento finalizzate al recupero dell'utilizzo agricolo dei terreni altrimenti incolti anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.
9/4601/69Bossi, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
    negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;
    in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;
    l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;
    il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durate inderogabilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento Istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;
    l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non sono in grado di corrispondere ai locatori canoni rapportati alle imposte ed alla lunga durata;
    allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/5215, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di escludere l'attuale disciplina delle locazioni non abitative, che impone una durata del contratto troppo lunga, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato.
9/4601/70Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;
    negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;
    in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;
    l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;
    il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durate inderogabilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento Istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;
    l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non sono in grado di corrispondere ai locatori canoni rapportati alle imposte ed alla lunga durata;
    allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/5215, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio, a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative legislative al fine di escludere l'attuale disciplina delle locazioni non abitative, che impone una durata del contratto troppo lunga, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato.
9/4601/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    in alcune città italiane sono stati avviati progetti finalizzati all'interscambio generazionale tra anziani residenti in case di riposo e bambini frequentanti la scuola per l'infanzia;
    l'ottimo risultato di questo tipo di progetto educativo è arrivato finalmente anche in Italia, negli Stati Uniti è infatti ormai collaudato, e in particolare nelle città di Piacenza e di Padova, dove sono nati i primi asili nido proprio all'interno di case di riposo per la terza età;
    è importante finanziare progetti mirati a costruire un welfare innovativo capace di attivare la partecipazione solidale tra generazioni al fine di migliorare la qualità della vita di ogni componente della comunità cittadina;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/54/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a promuovere, in tutte le regioni, progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e le scuole dell'infanzia che attivano, congiuntamente, programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni.
9/4601/71Rondini, Guidesi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    in alcune città italiane sono stati avviati progetti finalizzati all'interscambio generazionale tra anziani residenti in case di riposo e bambini frequentanti la scuola per l'infanzia;
    l'ottimo risultato di questo tipo di progetto educativo è arrivato finalmente anche in Italia, negli Stati Uniti è infatti ormai collaudato, e in particolare nelle città di Piacenza e di Padova, dove sono nati i primi asili nido proprio all'interno di case di riposo per la terza età;
    è importante finanziare progetti mirati a costruire un welfare innovativo capace di attivare la partecipazione solidale tra generazioni al fine di migliorare la qualità della vita di ogni componente della comunità cittadina;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/54/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, in tutte le regioni, progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non auto sufficienti e le scuole dell'infanzia che attivano, congiuntamente, programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni.
9/4601/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Rondini, Guidesi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 16, comma 1, si prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di «cittadini stranieri»;
    rilevato che tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, specificate al successivo comma 2 dell'articolo 16, vi è «anche» la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati», dizione quest'ultima, oltre che alquanto generica riguardo allo status giuridico dei beneficiari degli interventi, differente rispetto a quella del precedente comma;
    preso atto che, conseguentemente all'aumento degli arrivi sulle coste italiane del Mezzogiorno di cittadini stranieri e alla situazione del sistema di accoglienza ormai al collasso, alla luce dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46 del 2017, le situazioni di degrado sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità, tanto che recentemente è stata approvata anche la legge 96 del 2017, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/58/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo

a ricomprendere nel piano di interventi dei commissari straordinari, per risanare situazioni di particolare degrado conseguenti alla presenza massiccia di stranieri, l'immediato sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente o non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, onde ristabilire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza nelle zone interessate e limitrofe.
9/4601/72Picchi, Guidesi, Saltamartini.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 16 gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente; nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.
9/4601/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Picchi, Guidesi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, si prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani d'intervento volti a risanare situazioni «di particolare degrado», in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri;
    rilevato che la norma non specifica lo status giuridico dei cittadini stranieri, di cui viene indicata una «massiva» concentrazione nelle aree individuate al comma 1, ove si registrano «situazioni di particolare degrado», né individua precisamente tutte le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari se non la graduale integrazione dei «cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati»;
    preso atto che, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 1o gennaio 2017 al 15 giugno 2017 sono stati 21.436, di cui solo 10.467, comprensivi dei 6.882 respinti alla frontiera, risulterebbero rimpatriati;
    preso atto infine dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, ove risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari e in attesa di rimpatrio;
    il Governo ha già accolto, in sede di esame della legge di conversione di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, l'ordine del giorno n. G/2860/60/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto e,

impegna il Governo

ad adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di rintracciare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e garantirne l'immediata espulsione e rimpatrio o il trattenimento in attesa dello stesso.
9/4601/73Molteni, Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.


   La Camera

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e di garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   ad adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di rintracciare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e garantirne l'immediata espulsione e rimpatrio o il trattenimento in attesa dello stesso.
9/4601/73. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3, comma 17-bis, sono previste misure grazie alle quali le imprese agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nell'ambito delle risorse stanziate con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017, e che rimettono contestualmente in termine le Regioni interessate alle quali viene consentito di esercitare il potere di proposta della declaratoria della eccezionalità dell'evento, ivi prevista, entro il 31 dicembre 2017;
    i due terzi dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco a causa della siccità delle ultime settimane ed ammontano ad oltre 2 miliardi i danni provocati a coltivazioni e allevamenti. La produzione di latte è crollata del 15 per cento e per gli agricoltori è sempre più difficile ricorrere all'irrigazione di soccorso per salvare le produzioni;
    gli agricoltori, purtroppo, non possono attendere le lungaggini burocratiche per cercare di salvare il salvabile. Gli agricoltori sono messi a dura prova dai continui eventi calamitosi, infatti, a distanza di quasi un anno le aziende agricole situate nelle zone terremotate del Centro Italia solo ora stanno ricevendo i primi risarcimenti dei danni,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché si intervenga nelle forme più efficaci possibili, provvedendo anche a rifinanziare adeguatamente il Fondo di solidarietà nazionale, al fine di ristorare immediatamente i danni subiti dagli agricoltori a seguito di questa eccezionale calamità naturale che sta colpendo il Paese.
9/4601/74Attaguile, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3, comma 17-bis, sono previste misure grazie alle quali le imprese agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nell'ambito delle risorse stanziate con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017, e che rimettono contestualmente in termine le Regioni interessate alle quali viene consentito di esercitare il potere di proposta della declaratoria della eccezionalità dell'evento, ivi prevista, entro il 31 dicembre 2017;
    i due terzi dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco a causa della siccità delle ultime settimane ed ammontano ad oltre 2 miliardi i danni provocati a coltivazioni e allevamenti. La produzione di latte è crollata del 15 per cento e per gli agricoltori è sempre più difficile ricorrere all'irrigazione di soccorso per salvare le produzioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di attivarsi affinché si intervenga nelle forme più efficaci possibili, provvedendo anche a rifinanziare adeguatamente il Fondo di solidarietà nazionale, al fine di ristorare immediatamente i danni subiti dagli agricoltori a seguito di questa eccezionale calamità naturale che sta colpendo il Paese.
9/4601/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Attaguile, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame disciplinano le procedure e le condizioni per l'istituzione nelle aree Meridionali del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di Zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici fiscali e di semplificazione. Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Opportunamente al Senato è stato inserito (comma 3 articolo 4) il riferimento ad un coordinamento generale, in termini di strategia nazionale di sviluppo economico, delle ZES che verranno costituite;
    primari istituti di ricerca, non ultimo lo SVIMEZ, oltre agli operatori economici locali, hanno evidenziato che il ritardo di sviluppo nelle Regioni meridionali sia per buona parte dovuto alla mancanza di una loro adeguata infrastrutturazione. Il gap di sviluppo tra le diverse aree territoriali del paese non si esaurisce nella differenza dei tradizionali indici di produttività, reddito medio, contributo alla composizione del PIL, ma anche di facilità di accesso alle reti infrastrutturali ed in particolare alla rete trasportistica;
    dall'Allegato al Documento di economia e finanza (DEF) 2016: «Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica», si evince che nel Nord Italia nel 2013 si è concentrato il 66 per cento del valore aggiunto industriale del Paese e il 70 per cento di quello manifatturiero. Nel centro Italia, invece, il 18 per cento di quello industriale e il 17 per cento del manifatturiero, mentre nel Mezzogiorno il 15 per cento del valore aggiunto industriale e il 12 per cento del manifatturiero. L'allegato evidenzia che oltre alla dotazione di infrastrutture, una ulteriore criticità è la disomogenea distribuzione di infrastrutture e servizi sul territorio nazionale, per cui risultano svantaggiate, in termini di accessibilità, alcune aree del Mezzogiorno e le aree periferiche del Paese, dotate spesso di reti ferroviarie inadeguate per il trasporto delle merci: nel SUD il 70 per cento della rete ferroviaria è a binario unico;
    il gap di competitività logistica nazionale è quantificabile in un extra-costo nella «bolletta logistica» italiana di circa l'11 per cento in più rispetto alla media europea, corrispondente a circa 13 miliardi di Euro/anno. Di questi, solo circa 5 miliardi di Euro/anno sono imputabili a caratteristiche intrinseche del Paese, mentre ben 8 miliardi di Euro/anno sono invece riconducibili ad inefficienze operative o di sistema. In una visione più estesa del perimetro logistico – che include anche i trasporti marittimi ed aerei nonché l'indotto logistico e, soprattutto, il mercato potenziale non sfruttato – il valore della logistica che l'Italia può puntare a recuperare è, secondo alcune fonti, riconducibile a circa 40 miliardi di Euro/anno (rapporto 2015 dell'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano);
    dall'Allegato al DEF 2017: «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di Infrastrutture» si evince che «La modalità ferroviaria e quella marittima sono ritenute, come da indirizzi comunitari, prioritarie sia per i traffici su scala nazionale che internazionale... Per il settore del trasporto aereo, il riferimento è Piano Strategico degli Aeroporti, coerente con la strategia del Cielo Unico Europeo.... Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato una nuova stagione delle politiche infrastrutturali, incentrata su due pilastri: la rinnovata centralità della pianificazione strategica e la valutazione ex-ante delle opere. Tale impianto vede il suo fondamento normativo nel nuovo Codice degli Appalti, che ha individuato nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) gli strumenti per la pianificazione e la programmazione e per la progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e in particolare, per le regioni meridionali, con il Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 e con i “Patti per il Sud” sottoscritti dal Governo con Presidenti di Regione e Sindaci...»;
    l'articolo 6 del provvedimento in esame è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo (cosiddetto Patti per il Sud). Le risorse finanziarie destinate ai Patti per il Sud a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020 sono state assegnate dal CIPE con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, per un totale di 13,412 miliardi di euro. Con la delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE ha provveduto a individuare le aree tematiche e al riparto tra le stesse delle risorse disponibili: la gran parte di tali risorse (oltre 10 miliardi) è stata assegnata allo sviluppo delle infrastrutture nelle Regioni Meridionali,

impegna il Governo

in sede di selezione delle ZES, a tener conto degli obiettivi di dotazione infrastrutturale contenuti nei Patti per il Sud siglati tra Governo, Regioni e Città Metropolitane nel 2016 e più in generale degli obiettivi di infrastrutturazione delle regioni meridionali contenuti nel citato DEF 2017, al fine di favorire la possibilità che le ZES medesime costituiscano un reale volano di sviluppo delle aree dove sono insediate.
9/4601/75Lupi, Garofalo, D'Alia, Marotta, Piccone, Pizzolante, Scopelliti, Tancredi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 117 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto l'applicazione della maggiorazione contributiva riconosciuta ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente sui requisiti anagrafici e contributivi necessari (cosiddetta Riforma Fornero), nel corso del 2015, anche agli ex lavoratori, occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'ente territoriale, a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi di legge;
    successivamente il comma 274 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha prorogato l'applicazione di tale maggiorazione contributiva per il triennio 2016-2018, ampliando, di fatto, la platea dei soggetti beneficiari;
    l'articolo 13-ter del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca un'ulteriore proroga per il biennio 2019-2020;
    i benefìci per il pensionamento anticipato, dunque, si applicheranno non solo fino al 2018 ma anche nel biennio 2019-2020 per cui, in aggiunta ai circa 80 lavoratori che già fino ad oggi hanno usufruito della maggiorazione contributiva, ulteriori lavoratori che matureranno i requisiti entro questo arco temporale potranno finalmente andare in pensione;
    un ulteriore passo in avanti per la soluzione della complessa problematica relativa al trattamento previdenziale dei lavoratori ex Isochimica è stato reso possibile anche grazie alla disposizione di cui al comma 275 della citata legge di stabilità 2016;
    essa, infatti, ha esteso la platea a cui si applicano i benefìci previdenziali previsti, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016;
    al riguardo l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un lato, ha chiarito che le disposizioni di cui al comma 275 sono applicabili anche agli ex lavoratori Isochimica che poi hanno svolto lavori socialmente utili, dall'altro, ha rigettato le richieste di pensionamento anticipato presentate da coloro che, invece, sono transitati nel pubblico impiego e che risultano iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria (ad es. INPDAP, IPOST);
    in sostanza l'INPS ha specificato che la citata disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 275 del 1992 in quanto titolari di un'anzianità assicurativa e contributiva nell'AGO ancorché gli stessi siano transitati in forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite prima dell'1/1/2012, da enti diversi dall'INPS, derogando all'articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014 che riconosce il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, solo agli assicurati dell'AGO,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere quanto prima ogni iniziativa di competenza volta a chiarire, o comunque a prevedere, che le disposizioni di cui al comma 275 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) si applichino anche agli ex lavoratori Isochimica che, transitati nel pubblico impiego, hanno effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
9/4601/76Famiglietti, Tino Iannuzzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 117 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto l'applicazione della maggiorazione contributiva riconosciuta ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente sui requisiti anagrafici e contributivi necessari (cosiddetta Riforma Fornero), nel corso del 2015, anche agli ex lavoratori, occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'ente territoriale, a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi di legge;
    successivamente il comma 274 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha prorogato l'applicazione di tale maggiorazione contributiva per il triennio 2016-2018, ampliando, di fatto, la platea dei soggetti beneficiari;
    l'articolo 13-ter del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca un'ulteriore proroga per il biennio 2019-2020;
    i benefìci per il pensionamento anticipato, dunque, si applicheranno non solo fino al 2018 ma anche nel biennio 2019-2020 per cui, in aggiunta ai circa 80 lavoratori che già fino ad oggi hanno usufruito della maggiorazione contributiva, ulteriori lavoratori che matureranno i requisiti entro questo arco temporale potranno finalmente andare in pensione;
    un ulteriore passo in avanti per la soluzione della complessa problematica relativa al trattamento previdenziale dei lavoratori ex Isochimica è stato reso possibile anche grazie alla disposizione di cui al comma 275 della citata legge di stabilità 2016;
    essa, infatti, ha esteso la platea a cui si applicano i benefìci previdenziali previsti, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016;
    al riguardo l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un lato, ha chiarito che le disposizioni di cui al comma 275 sono applicabili anche agli ex lavoratori Isochimica che poi hanno svolto lavori socialmente utili, dall'altro, ha rigettato le richieste di pensionamento anticipato presentate da coloro che, invece, sono transitati nel pubblico impiego e che risultano iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria (ad es. INPDAP, IPOST);
    in sostanza l'INPS ha specificato che la citata disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 275 del 1992 in quanto titolari di un'anzianità assicurativa e contributiva nell'AGO ancorché gli stessi siano transitati in forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite prima dell'1/1/2012, da enti diversi dall'INPS, derogando all'articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014 che riconosce il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, solo agli assicurati dell'AGO,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di assumere quanto prima ogni iniziativa di competenza volta a chiarire, o comunque a prevedere, che le disposizioni di cui al comma 275 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) si applichino anche agli ex lavoratori Isochimica che, transitati nel pubblico impiego, hanno effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
9/4601/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Famiglietti, Tino Iannuzzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del decreto legge, di cui la legge di conversione in esame, prevede disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA, per l'utilizzo di risorse ai fini dell'attuazione e della realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale;
    pur tenendo conto del fatto che AM-Investco ha ridotto il numero di esuberi da circa 5.500 a 4.200 la vertenza complessiva rischia di concludersi con migliaia di esuberi tra i dipendenti Uva;
    è necessario quindi prevedere la ricollocazione di tutti i lavoratori unitamente a quelli dell'indotto e ciò può avvenire solo in presenza di investimenti e di nessuna riduzione della produzione sia di Taranto che degli altri stabilimenti e tali indicazioni non possono non essere previsti in sede di accordo con la AM-Investco;
    a tal fine, tenuto conto del ruolo strategico della siderurgia, sarebbe necessario, anche allo scopo di fornire maggiori garanzie, il coinvolgimento e la partecipazione nella proprietà della Cassa depositi e prestiti;
    così come sarebbe necessario prevedere anche con apposita modifica normativa la possibilità di riaffidare la proprietà alla amministrazione straordinaria qualora l'acquirente sia inadempiente rispetto agli impegni di investimenti assunti, garantendo così i livelli occupazionali e la salvaguardia dell'ambiente nonché della salute pubblica e dei lavoratori;
    appare improcrastinabile anticipare al massimo gli investimenti concernenti l'ambiente, ed in tale contesto anticipare i tempi di copertura dei parchi minerali,

impegna il Governo

a intervenire e ad assumere tutti gli atti e le azioni di competenza al fine di garantire i livelli occupazionali, il diritto alla salute e il risanamento ambientale anche attraverso la partecipazione alla proprietà della Cassa depositi e prestiti.
9/4601/77Fratoianni, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del decreto-legge 91/2017 prevede che nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati;
    lo sviluppo del Mezzogiorno passa soprattutto attraverso una pubblica amministrazione efficiente ed efficace che sia in grado di completare la digitalizzazione, che sia in grado di fornire un adeguato ed efficiente supporto alle imprese. Lo sviluppo del Mezzogiorno passa anche attraverso un sistema di trasporto in particolare ferroviario e infrastrutture che offrano garanzie di efficienza adeguate sia per le imprese che per i cittadini, in particolare per i pendolari;
    è prioritario quindi definire un Piano straordinario che supporti la capacità amministrativa degli enti locali nel Mezzogiorno, che affronti temi che rappresentano nodi strategici per lo sviluppo locale, quali: la centralizzazione degli acquisti, l'implementazione di piattaforme informatiche, il completamento della digitalizzazione; l'efficientamento della riscossione delle entrate; sistemi e modalità di finanziamento dei progetti di investimento,

impegna il Governo

a definire, d'intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, un Piano straordinario di supporto ed efficientamento della capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno finanziato da adeguate risorse economiche che rafforzi l'azione amministrativa nel Mezzogiorno.
9/4601/78Costantino, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge 91 del 2017 prevede che allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Anpal realizza con le citate regioni programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale;
    sono circa 800 i precari che nell'Anpal si ritroveranno a sostenere le attività di cui al citato articolo 10 per consentire il reinserimento nel posto di lavoro per i lavoratori delle aziende in crisi continuando essi stessi ad essere precari;
    per gli 800 operatori dell'agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) il contratto scade, di nuovo, il 31 luglio, negli stessi giorni in cui saranno impegnati a seguire i progetti per i 1600 licenziati di Almaviva. Ieri, con Nidil Cgil e UilTemp;
    Anpal servizi ha pubblicato le «vacancies», le prove di selezione a cui i precari dovranno sottoporsi anche se svolgono lo stesso lavoro da anni, mentre i lavoratori chiedono di sostenere solo un colloquio di idoneità e di procedere alla stabilizzazione di tutti i contratti a tempo determinato e a collaborazione nel prossimo triennio;
    è improrogabile procedere, al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, alla progressiva stabilizzazione nel triennio 2018-2020 del personale Anpal servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione, in tale prospettiva sarebbe necessario procedere alla proroga dei contratti in scadenza nel 2017,

impegna il Governo

ad adottare un programma per la progressiva stabilizzazione nel triennio 2018-2020, di tutto il personale Anpal servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione e a tal fine prorogare i contratti in scadenza 2017.
9/4601/79Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge 91 del 2017 prevede che allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Anpal realizza con le citate regioni programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale;
    sono circa 800 i precari che nell'Anpal si ritroveranno a sostenere le attività di cui al citato articolo 10 per consentire il reinserimento nel posto di lavoro per i lavoratori delle aziende in crisi continuando essi stessi ad essere precari;
    per gli 800 operatori dell'agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) il contratto scade, di nuovo, il 31 luglio, negli stessi giorni in cui saranno impegnati a seguire i progetti per i 1600 licenziati di Almaviva. Ieri, con Nidil Cgil e UilTemp;
    Anpal servizi ha pubblicato le «vacancies», le prove di selezione a cui i precari dovranno sottoporsi anche se svolgono lo stesso lavoro da anni, mentre i lavoratori chiedono di sostenere solo un colloquio di idoneità e di procedere alla stabilizzazione di tutti i contratti a tempo determinato e a collaborazione nel prossimo triennio;
    è improrogabile procedere, al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, alla progressiva stabilizzazione nel triennio 2018-2020 del personale Anpal servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione, in tale prospettiva sarebbe necessario procedere alla proroga dei contratti in scadenza nel 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, della stabilizzazione di tutto il personale Anpal servizi.
9/4601/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-bis reca un emendamento del Governo, approvato al Senato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, questi assegna alla Società Strada dei Parchi spa un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25;
    tra gli interventi appare necessario e ineludibile provvedere alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque nelle gallerie autostradali del Gran Sasso e nei Laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), e dei sistemi di condotte e canali di scolo in cemento nelle relative due gallerie;
    in data 9 maggio 2017 a seguito dei prelievi effettuati al Traforo del Gran Sasso, l'Arta aveva giudicato l'acqua in uscita non conforme; pertanto il Sian dell'azienda sanitaria locale di Teramo aveva disposto l'uso per soli fini igienici. Per poco più di 12 ore, 300 mila cittadini della provincia di Teramo non hanno potuto utilizzare l'acqua dei propri rubinetti;
    la prima denuncia fu fatta dal Wwf sui problemi dell'acqua del Gran Sasso nel 2002: l'incidente più grave infatti si è verificato il 16 agosto 2002 durante il famoso esperimento Borexino;
    il 28 maggio 2003 la Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone la nomina del commissario delegato per il superamento della fase emergenziale che sarà di durata ultradecennale;
    gli obiettivi del commissario erano chiari: al primo punto figurava la «messa in sicurezza dei sistemi di captazione dei due acquedotti, per poter consentire la ripresa al più presto possibile all'interno dei laboratori di fisica nucleare degli esperimenti»; occorreva assicurare altresì «la messa in sicurezza dei laboratori» che comprendeva, oltre ai sistemi antincendio, quelli di «rilevazione e di controllo» e, soprattutto, la creazione di «un sistema di raccolta delle acque di percolazione e di scarico che prima finivano nelle fogne senza regimentazione, altro obiettivo che il commissario doveva perseguire era quello della sicurezza delle gallerie autostradali;
    dalla documentazione e dalle descrizioni fornite nel report finale del commissario Balducci la cosa chiara che emerge è che i lavori da 84 milioni di euro servivano ad evitare che le acque, in qualche modo contaminate all'interno del laboratorio, poi, non potessero finire dentro le falde acquifere e dentro l'acquedotto gestito da Ruzzo Reti s.p.a.,

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché tra gli interventi recati dall'articolo 16-bis siano previsti interventi finalizzati a provvedere con urgenza alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso, in relazione delle strutture e dei sistemi di condotte e canali di scolo nelle gallerie e nei viadotti autostradali gestiti dalla Società Strada dei Parchi spa.
9/4601/80Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-bis reca un emendamento del Governo, approvato al Senato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, questi assegna alla Società Strada dei Parchi spa un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25;
    tra gli interventi appare necessario e ineludibile provvedere alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque nelle gallerie autostradali del Gran Sasso e nei Laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), e dei sistemi di condotte e canali di scolo in cemento nelle relative due gallerie;
    in data 9 maggio 2017 a seguito dei prelievi effettuati al Traforo del Gran Sasso, l'Arta aveva giudicato l'acqua in uscita non conforme; pertanto il Sian dell'azienda sanitaria locale di Teramo aveva disposto l'uso per soli fini igienici. Per poco più di 12 ore, 300 mila cittadini della provincia di Teramo non hanno potuto utilizzare l'acqua dei propri rubinetti;
    la prima denuncia fu fatta dal Wwf sui problemi dell'acqua del Gran Sasso nel 2002: l'incidente più grave infatti si è verificato il 16 agosto 2002 durante il famoso esperimento Borexino;
    il 28 maggio 2003 la Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone la nomina del commissario delegato per il superamento della fase emergenziale che sarà di durata ultradecennale;
    gli obiettivi del commissario erano chiari: al primo punto figurava la «messa in sicurezza dei sistemi di captazione dei due acquedotti, per poter consentire la ripresa al più presto possibile all'interno dei laboratori di fisica nucleare degli esperimenti»; occorreva assicurare altresì «la messa in sicurezza dei laboratori» che comprendeva, oltre ai sistemi antincendio, quelli di «rilevazione e di controllo» e, soprattutto, la creazione di «un sistema di raccolta delle acque di percolazione e di scarico che prima finivano nelle fogne senza regimentazione, altro obiettivo che il commissario doveva perseguire era quello della sicurezza delle gallerie autostradali;
    dalla documentazione e dalle descrizioni fornite nel report finale del commissario Balducci la cosa chiara che emerge è che i lavori da 84 milioni di euro servivano ad evitare che le acque, in qualche modo contaminate all'interno del laboratorio, poi, non potessero finire dentro le falde acquifere e dentro l'acquedotto gestito da Ruzzo Reti s.p.a.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché tra gli interventi recati dall'articolo 16-bis siano previsti interventi finalizzati a provvedere con urgenza alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso, in relazione delle strutture e dei sistemi di condotte e canali di scolo nelle gallerie e nei viadotti autostradali gestiti dalla Società Strada dei Parchi spa.
9/4601/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 prevede procedure e condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefìci alle imprese ivi insediate o che intendono insediarsi;
    l'Italia e in particolare il Mezzogiorno, vedono la presenza di imprese con attività relative al trattamento, smaltimento e stoccaggio di rifiuti e dall'altra attività di produzioni inquinanti che utilizzano anche sostanze chimiche o da produzioni o trasformazioni di merci il cui ciclo è in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela ambientale o salvaguardia del territorio;
    appare quindi necessario prevedere che nelle Zone economiche sociali si eviti di erogare benefìci o di consentire l'insediamento di aziende che hanno produzioni e attività che compromettono e ledono ulteriormente l'ambiente e mettono a rischio la salute dei cittadini,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie, anche con apposite modifiche normative, affinché nelle zone ZES siano espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco, e ogni attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea, nonché le produzioni o la trasformazione di merci il cui ciclo è in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela ambientale o salvaguardia del territorio.
9/4601/81Marcon, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto 91/2017 reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;
    l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;
    è di tutta evidenza che l'Italia è interessata da notevoli cambiamenti climatici segnalati da alte temperature, lunghi periodi di assenza di piogge che stanno mettendo a dura prova l'ambiente, interessato anche da numerosi incendi appiccati da azioni criminali da parte di piromani, ed in particolare la produzione agricola;
    a giugno nelle regioni del sud Italia le precipitazioni si sono ridotte del 40 per cento e si è registrato un innalzamento delle temperature di almeno 1,7 gradi, le temperature massime superiori di 1,7 gradi rispetto a quelle medie;
    la mancanza di precipitazioni non riguarda solo il mese di giugno ma si registrano ormai da mesi e tale situazione si conferma anche tenuto conto dell'allarmante abbassamento del livello di acqua negli invasi, nelle portate di fiumi e laghi;
    il grado di siccità e dei cambiamenti climatici si riscontra anche nell'evidente crollo subito nel meridione da importanti produzioni agricole quali il pomodoro, il grano e le olive e da questo potrebbero derivare gravi perdite economiche per la filiera agricola e gravi ricadute sui livelli occupazionali in agricoltura;
    in particolare gravi perdite nelle produzioni agricole in Puglia, Calabria, Sardegna e Campania con punte anche del 30/40 per cento;
    in alcune Regioni è stata già chiesta la dichiarazione di stato di calamità;
    il Wwf ha dichiarato che oltre il 20 per cento del territorio nazionale italiano sia da ritenersi a rischio desertificazione e di questo 20 per cento oltre il 40 per cento riguarda le regioni dell'Italia meridionale, ma coinvolge anche territori di regioni quali l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo,

impegna il Governo:

   a predisporre in tempi brevi adeguate misure economiche finalizzate al sostegno degli operatori agricoli delle Regioni dove si sono verificate significative riduzioni delle produzioni agricole;
   ad assumere iniziative ormai improrogabili al fine di attivare un piano di azioni che affronti in maniera strutturale: i rischi derivanti dai cambiamenti climatici; il fabbisogno idrico nelle aree agricole; una politica di gestione delle acque che elimini gli sprechi, che sostenga modelli di produzione agricola e sistemi di irrigazione a basso impatto.
9/4601/82Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto 91/2017 reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;
    l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;
    è di tutta evidenza che l'Italia è interessata da notevoli cambiamenti climatici segnalati da alte temperature, lunghi periodi di assenza di piogge che stanno mettendo a dura prova l'ambiente, interessato anche da numerosi incendi appiccati da azioni criminali da parte di piromani, ed in particolare la produzione agricola;
    a giugno nelle regioni del sud Italia le precipitazioni si sono ridotte del 40 per cento e si è registrato un innalzamento delle temperature di almeno 1,7 gradi, le temperature massime superiori di 1,7 gradi rispetto a quelle medie;
    la mancanza di precipitazioni non riguarda solo il mese di giugno ma si registrano ormai da mesi e tale situazione si conferma anche tenuto conto dell'allarmante abbassamento del livello di acqua negli invasi, nelle portate di fiumi e laghi;
    il grado di siccità e dei cambiamenti climatici si riscontra anche nell'evidente crollo subito nel meridione da importanti produzioni agricole quali il pomodoro, il grano e le olive e da questo potrebbero derivare gravi perdite economiche per la filiera agricola e gravi ricadute sui livelli occupazionali in agricoltura;
    in particolare gravi perdite nelle produzioni agricole in Puglia, Calabria, Sardegna e Campania con punte anche del 30/40 per cento;
    in alcune Regioni è stata già chiesta la dichiarazione di stato di calamità;
    il Wwf ha dichiarato che oltre il 20 per cento del territorio nazionale italiano sia da ritenersi a rischio desertificazione e di questo 20 per cento oltre il 40 per cento riguarda le regioni dell'Italia meridionale, ma coinvolge anche territori di regioni quali l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica:
    di predisporre in tempi brevi adeguate misure economiche finalizzate al sostegno degli operatori agricoli delle Regioni dove si sono verificate significative riduzioni delle produzioni agricole;
    di assumere iniziative ormai improrogabili al fine di attivare un piano di azioni che affronti in maniera strutturale: i rischi derivanti dai cambiamenti climatici; il fabbisogno idrico nelle aree agricole; una politica di gestione delle acque che elimini gli sprechi, che sostenga modelli di produzione agricola e sistemi di irrigazione a basso impatto.
9/4601/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    la delibera Cipe 26 ottobre 2012 n. 113 ha finanziato il Programma Servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e servizi per la prima infanzia già attivati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
    è necessario dare continuità per gli anni 2017-2020 al Programma finanziato dalla delibera Cipe del 26 ottobre 202, n. 113 incrementando le risorse disponibili,

impegna il Governo

a garantire la continuità, nel periodo 2017-2020, delle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia già attivati nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, previo monitoraggio delle risorse necessarie in relazione ai soggetti interessati, incrementando le risorse disponibili per il Programma di cui alla delibera Cipe 26 ottobre 2012, n. 113.
9/4601/83Brignone, Pannarale, Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    la delibera Cipe 26 ottobre 2012 n. 113 ha finanziato il Programma Servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e servizi per la prima infanzia già attivati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
    è necessario dare continuità per gli anni 2017-2020 al Programma finanziato dalla delibera Cipe del 26 ottobre 202, n. 113 incrementando le risorse disponibili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di garantire la continuità, nel periodo 2017-2020, delle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia già attivati nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, previo monitoraggio delle risorse necessarie in relazione ai soggetti interessati, incrementando le risorse disponibili per il Programma di cui alla delibera Cipe 26 ottobre 2012, n. 113.
9/4601/83. (Testo modificato nel corso della seduta) Brignone, Pannarale, Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-quater del provvedimento in esame, reca stanziamenti per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza di strutture giudiziarie nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La Relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato finalizza l'intervento all'esigenza di «garantire la piena funzionalità del sistema giudiziario del Mezzogiorno, fortemente impegnato a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata e del terrorismo anche di matrice islamica»;
    in particolare, si prevedono i seguenti stanziamenti: 20 milioni per il 2017, 30 milioni per il 2018, 40 milioni per il 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso prossimi interventi legislativi, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare le risorse stanziate dall'articolo 11-quater per l'anno 2018.
9/4601/84Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca diversi interventi per gli enti locali;
    non vi è però traccia di specifiche azioni volte al superamento di situazioni assai critiche che vedono coinvolti in particolare gli enti in dissesto finanziario, che negli ultimi anni hanno notevolmente ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, e che attualmente non riescono a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, con conseguente impatto sulle fasce più deboli della popolazione;
    è necessario quindi offrire un sostegno agli enti che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale – di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – con specifico riferimento ai casi in cui l'adesione al piano stesso abbia comportato una riduzione delle spese per finalità sociali, in particolare nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche attraverso opportuni interventi legislativi, volta a fornire un sostegno finanziario agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale, al fine di limitare in ogni modo l'impatto negativo del taglio delle spese degli enti sulle fasce più deboli della popolazione, e garantire servizi essenziali e diritti primari ai cittadini.
9/4601/85Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca diversi interventi per gli enti locali;
    non vi è però traccia di specifiche azioni volte al superamento di situazioni assai critiche che vedono coinvolti in particolare gli enti in dissesto finanziario, che negli ultimi anni hanno notevolmente ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, e che attualmente non riescono a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, con conseguente impatto sulle fasce più deboli della popolazione;
    è necessario quindi offrire un sostegno agli enti che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale – di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – con specifico riferimento ai casi in cui l'adesione al piano stesso abbia comportato una riduzione delle spese per finalità sociali, in particolare nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa, anche attraverso opportuni interventi legislativi, volta a fornire un sostegno finanziario agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale, al fine di limitare in ogni modo l'impatto negativo del taglio delle spese degli enti sulle fasce più deboli della popolazione, e garantire servizi essenziali e diritti primari ai cittadini.
9/4601/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese;
    tra gli interventi messi in campo, sarebbe stato opportuno dedicare una maggiore attenzione sia al tema della riqualificazione urbanistica, sia a quello della riqualificazione socio culturale di aree urbane particolarmente difficili situate nel Mezzogiorno;
    in particolare, per sostenere gli investimenti di riqualificazione urbana delle città meridionali, è necessario avviare prioritariamente i progetti ammessi a finanziamento del «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate», di cui ai commi 432-434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2017 ha da ultimo individuato i progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
    dall'istruttoria svolta dal Comitato di valutazione dei progetti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta che, degli 870 progetti presentati da altrettanti comuni, sono risultati ammissibili a finanziamento circa 451, per un fabbisogno che supera di più di tre volte la dotazione iniziale del fondo, fissata a circa 200 milioni di euro. La dotazione in questione, per effetto di successivi interventi, risulta ad oggi ridotta a circa 78,5 milioni di euro e non è in grado di coprire il fabbisogno,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad incrementare le risorse assegnate al Piano nazionale di riqualificazione sociale e culturale per le aree urbane degradate, per sostenere i progetti per la riqualificazione delle aree degradate e delle periferie urbane, con particolare attenzione a quelle del Mezzogiorno.
9/4601/86Russo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del presente provvedimento prevede disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA, per l'utilizzo di risorse ai fini dell'attuazione e della realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale;
    strettamente legato all'inquinamento ambientale è la particolare situazione sanitaria sofferta dalla popolazione della SIN di Taranto;
    di fatto alcuni studi specifici effettuati dall'istituto Superiore di Sanità quali «Sentieri» e «Sentieri Kids» dimostrano come la mortalità per malattie tumorali sia maggiore per la popolazione residente nella SIN di Taranto rispetto alle altre SIN nazionali con particolare riferimento alla mortalità infantile;
    inoltre, gli ultimi dati pubblicati con l'aggiornamento del Registro Tumori di Taranto hanno dimostrato che a Taranto e provincia ci si ammala molto di più che nel resto d'Italia di mesotelioma e di carcinoma epatico, vescicale e polmonare. Gli uomini sono i più colpiti tra i 18 mila casi riscontrati nei tre anni presi in esame. Fra le donne la patologia più diffusa è il tumore della mammella;
    i dati che si ricavano dagli studi sono sconcertanti: i tumori alla pleura sono +424 per cento, al polmone +55 per cento; i bambini ricoverati per malattie respiratorie sono +24 per cento del resto del Paese; le morti dei bambini per tumori sotto il primo anno di vita sono +21 per cento, tra i 0-14 anni +23 per cento; uomini morti per tumore +39 per cento e donne +33 per cento,

impegna il Governo

ad attribuire, di concerto con la regione Puglia, alla Asl di Taranto un assetto speciale che la ponga sotto il diretto controllo delle Istituzioni statali proprio per la particolare situazione sanitaria che colpisce la popolazione dell'intera provincia a causa dell'elevato inquinamento ambientale.
9/4601/87Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un insieme di disposizioni volte, nel complesso, a dare impulso alla crescita del mezzogiorno incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti e reperendo risorse ed in particolare all'articolo 6 si pone l'obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli incentivi previsti nell'ambito dei patti per lo sviluppo;
    il perdurare della siccità che sta colpendo tutta l'Italia ed in particolare nel mezzogiorno, sta mettendo a dura prova l'intero sistema idrico, causando non pochi problemi sia per il comparto agricolo del mezzogiorno che per l'intera popolazione;
    da quanto denunciato sia dalla stampa che dagli organismi preposti alla gestione dell'acqua sarebbe emerso che le dighe siano al minimo storico per il contenimento dell'acqua a causa di mancanza di opere di collettamento e di costruzione invasi o addirittura ove questi esistono al mancato collaudo per essere messi a regime;
    inoltre risulterebbe che l'intera rete idrica, obsoleta da un lato e danneggiata dall'altro a causa di disastri idrogeologici, abbia perdite nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare,

impegna il Governo

a reperire le risorse, nell'ambito dei patti per lo sviluppo, da utilizzare per la costruzione e ammodernamento degli invasi per le dighe e per il controllo e riparazione degli impianti idrici sia ad uso civile che ad uso irriguo.
9/4601/88Crimi, Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un insieme di disposizioni volte, nel complesso, a dare impulso alla crescita del mezzogiorno incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti e reperendo risorse ed in particolare all'articolo 6 si pone l'obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli incentivi previsti nell'ambito dei patti per lo sviluppo;
    il perdurare della siccità che sta colpendo tutta l'Italia ed in particolare nel mezzogiorno, sta mettendo a dura prova l'intero sistema idrico, causando non pochi problemi sia per il comparto agricolo del mezzogiorno che per l'intera popolazione;
    da quanto denunciato sia dalla stampa che dagli organismi preposti alla gestione dell'acqua sarebbe emerso che le dighe siano al minimo storico per il contenimento dell'acqua a causa di mancanza di opere di collettamento e di costruzione invasi o addirittura ove questi esistono al mancato collaudo per essere messi a regime;
    inoltre risulterebbe che l'intera rete idrica, obsoleta da un lato e danneggiata dall'altro a causa di disastri idrogeologici, abbia perdite nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare,

impegna il Governo

a valorizzare, nell'ambito dei patti per lo sviluppo, gli interventi per la costruzione e ammodernamento degli invasi per le dighe e per il controllo e riparazione degli impianti idrici sia ad uso civile che ad uso irriguo.
9/4601/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Crimi, Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento volto alla crescita del mezzogiorno reca all'articolo 4 misure per favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, disciplinando le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale ZES);
    per ZES si intende una zona delimitata e identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
    le Regioni possono, secondo tale disposizione individuare un'area o due nel proprio territorio e proporre l'istituzione di ZES;
    poiché l'area della città di Taranto sta vivendo una seria crisi economica legata sia alle vicende dell'ILVA che all'aumento di problemi socio economici e sanitari, potrebbe con la creazione di una ZES riprendere a crescere e dare speranza a tutti i tarantini in particolare ai giovani e consentire loro di rimanere ad investire nel proprio territorio;

impegna il Governo

a prevedere, viste le condizioni geografiche oltre che strategiche, per la regione Puglia la creazione in via prioritaria di una Zes per la città di Taranto e dare ossigeno all'economia gravemente deficitaria.
9/4601/89Sisto, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento volto alla crescita del mezzogiorno reca all'articolo 4 misure per favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, disciplinando le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale ZES);
    per ZES si intende una zona delimitata e identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
    le Regioni possono, secondo tale disposizione individuare un'area o due nel proprio territorio e proporre l'istituzione di ZES;
    poiché l'area della città di Taranto sta vivendo una seria crisi economica legata sia alle vicende dell'ILVA che all'aumento di problemi socio economici e sanitari, potrebbe con la creazione di una ZES riprendere a crescere e dare speranza a tutti i tarantini in particolare ai giovani e consentire loro di rimanere ad investire nel proprio territorio;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle proprie competenze, viste le condizioni geografiche oltre che strategiche, per la regione Puglia la creazione in via prioritaria di una Zes per la città di Taranto e dare ossigeno all'economia gravemente deficitaria.
9/4601/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Sisto, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone norme in materia di contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico, che è un fenomeno di maggiore incidenza nelle regioni del Sud;
    ogni anno la fornitura gratuita dei libri di testo, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori viene avviata in alcune regioni con estrema difficoltà così che all'avvio dell'anno scolastico ancora non sono stati resi disponibili i testi necessari;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare procedure di verifica soprattutto nelle regioni con alto tasso di abbandono scolastico, atte ad assicurare che le risorse destinate all'acquisto dei libri di testo per le scuole primarie siano ripartite in tempo utile ad assicurare che i suddetti libri siano disponibili a partire dal primo giorno di lezione dell'anno scolastico.
9/4601/90Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone norme in materia di contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico, che è un fenomeno di maggiore incidenza nelle regioni del Sud;
    i dati disponibili segnalano un ricorso al tempo pieno e al tempo prolungato nella scuola primaria e secondaria di primo grado delle regioni del Sud nettamente inferiore rispetto alle percentuali relative al Nord e al centro del Paese con differenze molto ingenti che, per la scuola primaria, vanno dal 45,5 per cento del Nord al 16,2 per cento del Sud e al 12,9 per cento delle Isole su una media nazionale pari al 34,5 per cento;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle regioni del Mezzogiorno, che l'organico dell'autonomia e l'organico del potenziamento di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado possa essere utilizzato per l'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato.
9/4601/91Occhiuto, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone norme in materia di contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico, che è un fenomeno di maggiore incidenza nelle regioni del Sud;
    i dati disponibili segnalano un ricorso al tempo pieno e al tempo prolungato nella scuola primaria e secondaria di primo grado delle regioni del Sud nettamente inferiore rispetto alle percentuali relative al Nord e al centro del Paese con differenze molto ingenti che, per la scuola primaria, vanno dal 45,5 per cento del Nord al 16,2 per cento del Sud e al 12,9 per cento delle Isole su una media nazionale pari al 34,5 per cento;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di prevedere, nelle regioni del Mezzogiorno, che l'organico dell'autonomia e l'organico del potenziamento di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado possa essere utilizzato per l'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato.
9/4601/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese, l'articolo 4 del provvedimento in esame disciplina procedure e condizioni per l'istituzione, in alcune aree del Paese, di zone economiche speciali (ZES);
    la ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale;
    le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
    si prevede che siano le regioni «meno sviluppate» (con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea) e «in transizione» (con PIL pro capite tra il 75 e il 90 per cento della media europea), così come individuate dalla normativa europea, a presentare domanda per l'istituzione delle singole ZES: in particolare, ognuna delle regioni può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali;
    la proposta deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    la Puglia, che fa parte delle regioni italiane meno sviluppate, potrà beneficiare della possibilità di istituire tali ZES, grazie alla presenza di rilevanti aree portuali: in particolare, i porti di Bari e Brindisi, che risultano attualmente tra i più importanti per la comunicazione con Est Europa, Grecia e Turchia e, sulla costa ionica, è il porto industriale di Taranto ad essere al centro delle comunicazioni navali;
    pur non facendo strettamente parte delle aree portuali pugliesi, le imprese del Salento leccese trarrebbero importanti benefici ove fosse riconosciuto che tale territorio possa far parte di una ZES, e ciò consentirebbe l'accelerazione dello sviluppo economico, anche allo scopo di consolidare la ripresa degli ultimi anni,

impegna il Governo

a definire criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area relativa ad una zona economica speciale, così come disposta dall'articolo 4 del decreto-legge in corso di conversione, sufficientemente generali al fine di tenere in considerazione le diverse specificità delle regioni «meno sviluppate» e «in transizione» e, nel particolare caso della Puglia, a garantire dunque che, a fronte della presentazione del piano di sviluppo strategico, il Salento leccese possa fruire delle condizioni favorevoli offerte dalla disciplina, sulla base del nesso economico funzionale che lega tale territorio alle aree portuali della Regione.
9/4601/92Capone, Massa, Vico, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto ha come obiettivo prioritario il rilancio del Mezzogiorno d'Italia e della sua economia, e che a tal proposito introduce nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonché nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
    al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese, l'articolo 4 del provvedimento in esame disciplina procedure e condizioni per l'istituzione, in alcune aree del Paese, di zone economiche speciali (ZES);
    la ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale;
    si prevede che siano le regioni «meno sviluppate» (con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea) e «in transizione» (con PIL pro capite tra il 75 e il 90 per cento della media europea), così come individuate dalla normativa europea, a presentare domanda per l'istituzione delle singole ZES: in particolare, ognuna delle regioni può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali;
    la Puglia, che fa parte delle regioni italiane meno sviluppate, potrà beneficiare della possibilità di istituire tali ZES, grazie alla presenza di rilevanti aree portuali: in particolare, i porti di Bari e Brindisi, che risultano attualmente tra i più importanti per la comunicazione con Est Europa, Grecia e Turchia e, sulla costa ionica, è il porto industriale di Taranto ad essere al centro delle comunicazioni navali;
    tuttavia una strategia di crescita efficace e complessiva per un territorio non può puntare unicamente su incentivi alle imprese, benefici fiscali, credito d'imposta e nuovi progetti imprenditoriali per aree strategiche individuate di concerto tra i vari livelli istituzionali, soprattutto se in tali zone si registra un gap infrastrutturale con le aree economicamente più avanzate del Paese tale da rendere difficoltosa e scomoda la mobilità ed il trasporto di merci e persone,
    purtroppo ad oggi un aeroporto strategico quale quello di Brindisi, così importante per l'economia e le vite dei cittadini, e che serve l'intera penisola Salentina, è ancora sprovvisto di un collegamento ferroviario che consenta di raggiungere i più importanti nodi ferroviari direttamente dall'aeroporto;
    inoltre la recente crisi Alitalia e la soppressione di alcune tratte di collegamento gestite da Ryanair hanno determinato un grave pregiudizio ai collegamenti con le località turistiche del brindisino e di tutto il Salento, ma anche la oggettiva difficoltà degli imprenditori delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto di raggiungere le «capitali» italiane dell'economia e della finanza;
    non risulta migliore la situazione dei collegamenti ferroviari, che sono scarsi e poco agevoli, stante le richieste del territorio,

impegna il Governo

a intervenire sollecitando il Governo regionale, deputato ad un ruolo importantissimo nella definizione delle aree, degli obiettivi di rinascita economica nonché di programmazione degli interventi, e ad agire di concerto con esso, al fine di mettere a sistema e valorizzare pienamente il patrimonio infrastrutturale brindisino, affinché diventi l'imprescindibile punto di partenza del rilancio economico, sociale e culturale non solo di Brindisi, ma del Salento e dell'intera Puglia Meridionale, facendosi promotore di ogni azione utile in grado di rendere il sistema integrato dei trasporti la leva fondamentale per la riscossa del tacco d'Italia.
9/4601/93Mariano, Capone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 prevede misure urgenti e straordinarie per i Comuni di Manfredonia, Castel Volturno e San Ferdinando, che si concretizzano nella nomina di un Commissario Straordinario di Governo che, attraverso un piano di interventi risanatori, possa far superare le situazioni di particolare degrado delle aree dei tre comuni sopra menzionati, caratterizzate da una massiva presenza di immigrati; il comune di Castel Volturno (CE), con un territorio pari a 72,23 chilometri quadrati si estende sulla costa per 27 chilometri, e ha, al 16 novembre 2016, una popolazione iscritta all'anagrafe pari 25.192 unità di cui 4.035 stranieri (regolari); a questa popolazione residente si aggiungono altri 15.000 extracomunitari irregolari, per un totale di oltre 40.000 abitanti;
    Castel Volturno è una realtà complessa in cui non è mai venuto meno lo spirito di solidarietà e accoglienza ma i circa 15.000 extracomunitari irregolari rappresentano un peso sociale e finanziario troppo oneroso per il Comune;
    la presenza di tanti immigrati irregolari è dovuta anche alla grande disponibilità di alloggi e alle difficoltà di assicurare un capillare controllo del territorio, anche per le sue dimensioni vaste, a prevenzione delle attività illegali;
    negli ultimi mesi purtroppo si registra una recrudescenza di fenomeni criminali legati a spaccio, sfruttamento della prostituzione e furti con bottini tutt'altro che cospicui ma in grado di alimentare sfiducia e allarme;
    dopo anni di commissariamento oggi Castel Volturno ha una amministrazione comunale legittimata dal voto popolare e che intende portare avanti i programmi di cambiamento e rigenerazione che la comunità attende e che necessita di adeguata attenzione da parte delle istituzioni a tutti i livelli,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, anche attraverso risorse del Programma Operativo Nazionale, un censimento degli stranieri non regolari e successivi interventi di graduale emersione ed inserimenti in altre realtà locali nei limiti stabiliti dalle attuali norme in vigore, nonché adottare le opportune iniziative affinché vengano messe a disposizione dei Commissari risorse finanziarie, che tengano conto di parametri demografici e territoriali, da stabilire con un successivo decreto del Ministero dell'interno, nonché a destinare risorse specifiche per i tre comuni indicati nell'articolo 16, secondo parametri demografici e territoriali, in quanto una equa distribuzione sarebbe discriminante per i territori più complessi, come appunto Castel Volturno.
9/4601/94Sgambato, Carloni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 prevede misure urgenti e straordinarie per i Comuni di Manfredonia, Castel Volturno e San Ferdinando, che si concretizzano nella nomina di un Commissario Straordinario di Governo che, attraverso un piano di interventi risanatori, possa far superare le situazioni di particolare degrado delle aree dei tre comuni sopra menzionati, caratterizzate da una massiva presenza di immigrati; il comune di Castel Volturno (CE), con un territorio pari a 72,23 chilometri quadrati si estende sulla costa per 27 chilometri, e ha, al 16 novembre 2016, una popolazione iscritta all'anagrafe pari 25.192 unità di cui 4.035 stranieri (regolari); a questa popolazione residente si aggiungono altri 15.000 extracomunitari irregolari, per un totale di oltre 40.000 abitanti;
    Castel Volturno è una realtà complessa in cui non è mai venuto meno lo spirito di solidarietà e accoglienza ma i circa 15.000 extracomunitari irregolari rappresentano un peso sociale e finanziario troppo oneroso per il Comune;
    la presenza di tanti immigrati irregolari è dovuta anche alla grande disponibilità di alloggi e alle difficoltà di assicurare un capillare controllo del territorio, anche per le sue dimensioni vaste, a prevenzione delle attività illegali;
    negli ultimi mesi purtroppo si registra una recrudescenza di fenomeni criminali legati a spaccio, sfruttamento della prostituzione e furti con bottini tutt'altro che cospicui ma in grado di alimentare sfiducia e allarme;
    dopo anni di commissariamento oggi Castel Volturno ha una amministrazione comunale legittimata dal voto popolare e che intende portare avanti i programmi di cambiamento e rigenerazione che la comunità attende e che necessita di adeguata attenzione da parte delle istituzioni a tutti i livelli,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, anche attraverso risorse del Programma Operativo Nazionale, un censimento degli stranieri non regolari e successivi interventi di graduale emersione ed inserimenti in altre realtà locali nei limiti stabiliti dalle attuali norme in vigore, nonché di adottare le opportune iniziative affinché vengano messe a disposizione dei Commissari risorse finanziarie, che tengano conto di parametri demografici e territoriali, da stabilire con un successivo decreto del Ministero dell'interno, nonché di destinare risorse specifiche per i tre comuni indicati nell'articolo 16, secondo parametri demografici e territoriali, in quanto una equa distribuzione sarebbe discriminante per i territori più complessi, come appunto Castel Volturno.
9/4601/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Sgambato, Carloni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge 28 ottobre 1999, n. 410, all'articolo 5, comma 6, ha previsto che «Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione dei lavoratori interessati con deliberazione 6 aprile 2001, prot. Cons 3985-L, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, in attuazione di tale previsione, ha stabilito che le regioni avrebbero dovuto effettuare un'apposita ricognizione in ambito regionale delle disponibilità d'impiego delle figure professionali appartenenti al settore agricolo o ai servizi per l'agricoltura, e una volta completata la ricognizione, le regioni avrebbero dovuto pubblicare, sotto forma di avviso pubblico di concorso, le disponibilità dei posti rilevati;
    la delibera è stata interpretata dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel senso che «le regioni sono chiamate a svolgere un'attività tesa a stimolare e individuare le possibili soluzioni occupazionali sul territorio con la ricognizione dei posti disponibili presso i vari enti e la pubblicazione dei risultati; gli Enti di impiego dal loro canto, una volta dichiarata la disponibilità dei posti in organico e la volontà di procedere alla copertura, sono tenuti a stabilire i termini e le modalità (requisiti, prove di idoneità da espletare etc.) per l'accesso ai posti vacanti»; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2001, è stata approvata la tabella di equiparazione tra le qualifiche previste dal CCNL per i dipendenti dei consorzi agrari e le corrispondenti aree, categorie o livelli professionali dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche;
    successivamente, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. 0156086 del 10 settembre 2014 inviata alle rappresentanze CGIL, CISL e UIL, ha rilevato che «Sotto il profilo della tutela occupazionale, indispensabili premesse normative per l'attivazione del percorso previsto dall'articolo 5, comma sesto, della legge 28 ottobre 1999 n. 410 risultano essere la collocazione in mobilità dei lavoratori licenziati o l'adozione di piani di riorganizzazione aziendale per i lavoratori che in essi non dovessero rientrare. Poiché, nel caso di specie, di fatto per il consorzio risulta impraticabile qualsiasi attività di riorganizzazione aziendale, la soluzione a problema occupazionale è rinvenibile unicamente all'interno della procedura di messa in mobilità dei lavoratori;
    il Mise ha inoltre espresso la propria disponibilità «a fornire un proprio atto di assenso onde addivenire all'individuazione di modalità di ricollocazione del personale del consorzio presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo e dell'agricoltura, anche previa riqualificazione dei lavoratori interessati» per dare attuazione alle previsioni della legge n. 410 del 1999,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per consentire il ricollocamento immediato, anche previa riqualificazione professionale, del personale di cui all'articolo 5 comma 6 della legge n. 410 del 1999, presso le Regioni di appartenenza indipendentemente dalle previsioni della pianta organica e dai vincoli assunzionali del patto di stabilità.
9/4601/95Manfredi, Sgambato, Capone, D'Incecco, Carloni, Iacono.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto in esame individua condizioni e procedure per l'istituzione di Zone Economiche Speciali, anche in aree non adiacenti purché legate da un nesso economico funzionale, e che comprendano almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
    si intende così creare un contesto economico, finanziario ed amministrativo favorevole allo sviluppo delle imprese esistenti e un incentivo all'insediamento di nuove imprese nel territorio individuato come ZES; le proposte di istituzione di ZES, corredate da un piano di sviluppo strategico, possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione; ciascuna regione può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali con le caratteristiche prescritte; le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, se contigue, o in associazione con un'area portuale con caratteristiche a norma del regolamento (UE) n. 1315 del 2013;
    il Molise è regione in transizione (con PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea) insieme alle regioni Sardegna, Abruzzo e Molise;
    le nuove imprese e quelle esistenti localizzate nell'area individuata come ZES, che realizzino investimenti e nuove attività ad incremento di quelle già insediate nel medesimo territorio, potranno beneficiare di rilevanti agevolazioni quali speciali procedure semplificate e accelerate anche in deroga al regime regolamentare vigente; in particolare, le imprese che effettuino investimenti nelle ZES possono accedere al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro; l'agevolazione per tali zone è stata estesa fino al 31 dicembre 2020; le iniziative dovranno essere mantenute nell'area per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento destinatario delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire l'istituzione di una Zona Economica Speciale con speciali e rilevanti agevolazioni ed incentivi fiscali nella Regione Molise associata ad una Regione contigua ovvero ad un'area portuale con caratteristiche a norma del regolamento (UE) n. 1315 del 2013.
9/4601/96Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
    l'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno;
    l'articolo 2-bis. – (Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus) primo comma dispone che «per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni»;
    il comma 2 dello stesso l'articolo 2-bis dispone che «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1»;
    la Xylella fastidiosa, il batterio che provoca il disseccamento degli alberi di ulivo portandoli alla morte, sta affliggendo da tre anni l'economica pugliese, mettendo in ginocchio numerose aziende agricole dei territori di Brindisi, Lecce e Taranto, arrivando a minacciare, ad oggi, la provincia nord pugliese di Bari, Barletta, Andria e Trani a causa della velocità con la quale si sta diffondendo;
    in pochi anni la Xylella ha colpito circa dieci milioni di piante, estendendosi per un'area che supera i 100 chilometri, anche a causa delle inerzie della Regione Puglia e del Governo che hanno portato la Commissione europea ad inviare, nel recente mese di luglio, un «parere motivato» con il quale ha invitato l'Italia, entro il termine dei due mesi, ad ottemperare ai propri obblighi, vincolando di fatto il rispetto degli onori all'eradicazione delle piante, pena il deferimento alla Corte di giustizia,

impegna il Governo

nel caso di interventi volti a contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa, a valutare l'opportunità di destinare, con apposito decreto, metà della dotazione stanziata alla sperimentazione in pieno campo sulla selezione e caratterizzazione di semenzali delle varietà locali Cellina di Nardo e Ogliarola Salentina, resistenti al disseccamento rapido, allo scopo di tutelare le varietà autoctone presenti nelle provincie di Brindisi e Lecce e salvaguardare la biodiversità, con il coinvolgimento delle organizzazioni di olivicoltori del territorio e delle istituzioni scientifiche pugliesi che abbiano già individuato e caratterizzato diversi semenzali.
9/4601/97Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree edificate in stato di abbandono, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni;
    nel caso di terreni e aree edificate appartenenti a privati i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse. Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell'interesse manifestato, proponendogli una proposta irrevocabile di contratto di affitto. In caso di assenso del proprietario, il Comune dà il via libera all'esecuzione del progetto;
    secondo una ricerca del Cescat-Centro studi casa ambiente e territorio di Assoedilizia, in Italia esistono oltre 2 milioni di case abbandonate e disabitate. Molte sono diroccate o cadenti. Esse sono ubicate nei comuni in via di spopolamento delle aree interne o montane del Paese, soprattutto nelle aree meridionali, ma anche in grandi città come Roma o Milano. Spesso si tratta di proprietà lasciate a più eredi o con atti di cessione dal dubbio valore legale, nella forma tipica della scrittura privata, la cui validità deve essere confermata in via giudiziaria;
    molti immobili abbandonati sono iscritti nel catasto e, in caso di permanenza dell'abbandono, soprattutto per quelli non in condominio, dovrebbero essere stralciate dallo stesso. Tra l'altro ciò è motivo della discrepanza tra il numero delle abitazioni risultanti al catasto (31,5 milioni) e quello viceversa rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) in occasione dell'ultimo censimento (28,5 milioni);
    nel 2015 il Consiglio nazionale del notariato, che ha diffuso una sorta di guida per applicare la possibilità offerta dal codice di civile di liberarsi di immobili per i quali la proprietà costituisce un peso. Al fine di dismettere la proprietà immobiliare occorre un formale negozio di rinunzia, il quale richiede la forma scritta ed è soggetto a trascrizione. L'ordinamento, inoltre, non consente che lo stesso possa acquisire la qualifica di res nullius, essendo pertanto previsto l'acquisto in capo allo Stato. Semplificando, l'immobile dopo la rinuncia entra obbligatoriamente a far parte del patrimonio pubblico. Confedilizia ha calcolato che, per un immobile con rendita catastale di 250 euro e una base imponibile di 31.500 euro, si dovrebbero sborsare da 3.000 a 3.500 euro se si applicano le imposte di registro piuttosto che l'imposta sulle successioni e donazioni, oltre alle imposte ipotecarie e catastali;
    da quanto sopra esposto si deduce l'esistenza di un vasto patrimonio immobiliare inutilizzato, ma soprattutto bloccato. Non è infrequente il caso, soprattutto nei borghi e nei piccoli comuni, di acquirenti interessati ad immobili abbandonati, ma impossibilitati nell'acquisto da atti catastali non aggiornati o incompleti o dalla presenza (o meglio: dalla assenza) di molteplici proprietari, talvolta irreperibili,

impegna il Governo

ad integrare, con un successivo provvedimento, le disposizioni dell'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo misure volte a consentire la ricomposizione immobiliare e l'adozione di procedure volte a favorire la possibilità per i comuni di riutilizzare gli immobili abitativi abbandonati presenti sul proprio territorio.
9/4601/98Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree edificate in stato di abbandono, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni;
    nel caso di terreni e aree edificate appartenenti a privati i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse. Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell'interesse manifestato, proponendogli una proposta irrevocabile di contratto di affitto. In caso di assenso del proprietario, il Comune dà il via libera all'esecuzione del progetto;
    secondo una ricerca del Cescat-Centro studi casa ambiente e territorio di Assoedilizia, in Italia esistono oltre 2 milioni di case abbandonate e disabitate. Molte sono diroccate o cadenti. Esse sono ubicate nei comuni in via di spopolamento delle aree interne o montane del Paese, soprattutto nelle aree meridionali, ma anche in grandi città come Roma o Milano. Spesso si tratta di proprietà lasciate a più eredi o con atti di cessione dal dubbio valore legale, nella forma tipica della scrittura privata, la cui validità deve essere confermata in via giudiziaria;
    molti immobili abbandonati sono iscritti nel catasto e, in caso di permanenza dell'abbandono, soprattutto per quelli non in condominio, dovrebbero essere stralciate dallo stesso. Tra l'altro ciò è motivo della discrepanza tra il numero delle abitazioni risultanti al catasto (31,5 milioni) e quello viceversa rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) in occasione dell'ultimo censimento (28,5 milioni);
    nel 2015 il Consiglio nazionale del notariato, che ha diffuso una sorta di guida per applicare la possibilità offerta dal codice di civile di liberarsi di immobili per i quali la proprietà costituisce un peso. Al fine di dismettere la proprietà immobiliare occorre un formale negozio di rinunzia, il quale richiede la forma scritta ed è soggetto a trascrizione. L'ordinamento, inoltre, non consente che lo stesso possa acquisire la qualifica di res nullius, essendo pertanto previsto l'acquisto in capo allo Stato. Semplificando, l'immobile dopo la rinuncia entra obbligatoriamente a far parte del patrimonio pubblico. Confedilizia ha calcolato che, per un immobile con rendita catastale di 250 euro e una base imponibile di 31.500 euro, si dovrebbero sborsare da 3.000 a 3.500 euro se si applicano le imposte di registro piuttosto che l'imposta sulle successioni e donazioni, oltre alle imposte ipotecarie e catastali;
    da quanto sopra esposto si deduce l'esistenza di un vasto patrimonio immobiliare inutilizzato, ma soprattutto bloccato. Non è infrequente il caso, soprattutto nei borghi e nei piccoli comuni, di acquirenti interessati ad immobili abbandonati, ma impossibilitati nell'acquisto da atti catastali non aggiornati o incompleti o dalla presenza (o meglio: dalla assenza) di molteplici proprietari, talvolta irreperibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare, con un successivo provvedimento, le disposizioni dell'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo misure volte a consentire la ricomposizione immobiliare e l'adozione di procedure volte a favorire la possibilità per i comuni di riutilizzare gli immobili abitativi abbandonati presenti sul proprio territorio.
9/4601/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è regolata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
    il 23 giugno 2016 il Ministero dello sviluppo economico emanava il decreto «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico». Il citato decreto ministeriale estendeva gli incentivi previsti dalla normativa vigente al 29 giugno 2017 (purché gli impianti fossero entrati in esercizio entro tale data) e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo stanziato;
    l'iter procedurale con E-distribuzione, la società del gruppo Enel che si occupa della distribuzione di energia elettrica in Italia, non è inferiore ai dieci mesi, per colpa delle centinaia di domande di allaccio presentate, cui gli attuali organici della società non sono in grado di far fronte, anche a causa del temporaneo trasferimento di molti dirigenti e tecnici in Abruzzo per la recente drammatica emergenza sismica;
    tale situazione non ha consentito di completare gli allacci entro il termine prescritto, in particolare di moltissimi impianti del cosiddetto «mini-eolico» che riguarda i generatori eolici con potenzialità fino a 200kw (DL 244/07, articolo 2, comma 145), danneggiando una vasta platea di piccoli investitori;
    le regole dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sulle connessioni prevedano la possibilità di attivare procedimenti di risarcimento per il riconoscimento del danno, ove la responsabilità del mancato adempimento siano imputabili ai gestori di rete. Risulta, tuttavia, evidente che a chi ha costruito un piano finanziario, facendo affidamento su una tariffa incentivante più significativa, e non per colpa sua non riesce ad attivare l'esercizio dell'impianto, tale prospettiva non può che costituire l'ultima ratio,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di prospettare una soluzione tecnica, compatibile con le regole comunitarie, per chi, per cause indipendenti dalla propria volontà, non sia riuscito ad attivare gli impianti del cosiddetto ”mini-eolico” entro il termine del 29 giugno 2017, anche verificando la percorribilità di una eventuale limitata proroga al fine di mettere in condizione E-distribuzione di attendere ai suoi obblighi.
9/4601/99Distaso, Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è regolata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
    il 23 giugno 2016 il Ministero dello sviluppo economico emanava il decreto «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico». Il citato decreto ministeriale estendeva gli incentivi previsti dalla normativa vigente al 29 giugno 2017 (purché gli impianti fossero entrati in esercizio entro tale data) e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo stanziato;
    l'iter procedurale con E-distribuzione, la società del gruppo Enel che si occupa della distribuzione di energia elettrica in Italia, non è inferiore ai dieci mesi, per colpa delle centinaia di domande di allaccio presentate, cui gli attuali organici della società non sono in grado di far fronte, anche a causa del temporaneo trasferimento di molti dirigenti e tecnici in Abruzzo per la recente drammatica emergenza sismica;
    tale situazione non ha consentito di completare gli allacci entro il termine prescritto, in particolare di moltissimi impianti del cosiddetto «mini-eolico» che riguarda i generatori eolici con potenzialità fino a 200kw (DL 244/07, articolo 2, comma 145), danneggiando una vasta platea di piccoli investitori;
    le regole dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sulle connessioni prevedano la possibilità di attivare procedimenti di risarcimento per il riconoscimento del danno, ove la responsabilità del mancato adempimento siano imputabili ai gestori di rete. Risulta, tuttavia, evidente che a chi ha costruito un piano finanziario, facendo affidamento su una tariffa incentivante più significativa, e non per colpa sua non riesce ad attivare l'esercizio dell'impianto, tale prospettiva non può che costituire l'ultima ratio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare la possibilità di prospettare una soluzione tecnica, compatibile con le regole comunitarie, per chi, per cause indipendenti dalla propria volontà, non sia riuscito ad attivare gli impianti del cosiddetto «mini-eolico» entro il termine del 29 giugno 2017, anche verificando la percorribilità di una eventuale limitata proroga al fine di mettere in condizione E-distribuzione di attendere ai suoi obblighi.
9/4601/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Distaso, Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    una parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario delle università statali è ripartita in proporzione ai costi standard per studente di ciascun ateneo;
    l'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ha modificato le norme vigenti per il calcolo del costo standard per studente;
    ulteriori positive e importanti modifiche alla normativa del costo standard sono state introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge sopra citato;
    la nuova normativa perfezionerà ulteriormente l'oggettività e trasparenza della determinazione del costo standard per studente e la significatività dei risultati in termini di valutazione dei costi standard totali sostenuti dagli atenei statali per la didattica;
    sulla base di tali costi standard totali sarà possibile determinare, in modo preciso e condiviso, il «fabbisogno standard» annuo per la didattica di ciascuna università statale, ovvero l'ammontare dei costi totali annui sostenuti dall'università e riconosciuti dallo Stato in quanto calcolati mediante algoritmi fondati sulla tipologia di offerta didattica, sul numero degli studenti e su valori standardizzati di singole voci di costo,

impegna il Governo

a inserire ogni anno il fabbisogno standard annuo per la didattica del sistema universitario statale nel Documento di Economia e Finanza al fine di quantificare esattamente e continuativamente nel tempo le risorse statali necessarie al sostegno ordinario all'attività didattica universitaria, in modo da poter gradualmente assicurare, nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, l'integrale copertura delle spese fisse standard di funzionamento per la didattica delle università statali, al netto della quota di risorse da attribuire con finalità premiali sulla base della normativa vigente.
9/4601/100Ghizzoni, Coscia.


   La Camera,
   premesso che:
    una parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario delle università statali è ripartita in proporzione ai costi standard per studente di ciascun ateneo;
    l'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ha modificato le norme vigenti per il calcolo del costo standard per studente;
    ulteriori positive e importanti modifiche alla normativa del costo standard sono state introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge sopra citato;
    la nuova normativa perfezionerà ulteriormente l'oggettività e trasparenza della determinazione del costo standard per studente e la significatività dei risultati in termini di valutazione dei costi standard totali sostenuti dagli atenei statali per la didattica;
    sulla base di tali costi standard totali sarà possibile determinare, in modo preciso e condiviso, il «fabbisogno standard» annuo per la didattica di ciascuna università statale, ovvero l'ammontare dei costi totali annui sostenuti dall'università e riconosciuti dallo Stato in quanto calcolati mediante algoritmi fondati sulla tipologia di offerta didattica, sul numero degli studenti e su valori standardizzati di singole voci di costo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire ogni anno il fabbisogno standard annuo per la didattica del sistema universitario statale nel Documento di Economia e Finanza al fine di quantificare esattamente e continuativamente nel tempo le risorse statali necessarie al sostegno ordinario all'attività didattica universitaria, in modo da poter gradualmente assicurare, nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, l'integrale copertura delle spese fisse standard di funzionamento per la didattica delle università statali, al netto della quota di risorse da attribuire con finalità premiali sulla base della normativa vigente.
9/4601/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Ghizzoni, Coscia.