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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 26 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 luglio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Marotta, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 luglio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ALBANELLA ed altri: «Concessione di un contributo per l'organizzazione del Bellini Teatro Festival di Catania» (4597);
   SIMONETTI ed altri: «Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» (4598).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, con lettera in data 26 luglio 2017, ha trasmesso la relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, approvata nella seduta del 26 luglio 2017 (Doc. XXII-bis n. 12).

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con lettera in data 24 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, un documento concernente ulteriori misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato concernente la gestione dell'attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (2005-2014), approvata con deliberazione n. 7/2016 del 5-20 luglio 2016, di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A al resoconto della seduta del 2 agosto 2016.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 21 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2017 (Doc. LXXIII-bis, n. 18).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 23 giugno, 7 e 10 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 617 , comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017) 262 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari (COM(2017) 341 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017) 344 final), che è assegnata, in sede primaria, alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 luglio 2017;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017) 352 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375 final), corredata dai relativi allegato (COM(2017) 375 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 263 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo (COM(2017) 384 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 384 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 6-7/2017 (COM(2017) 409 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 409 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 e 25 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la comunicazione del 25 luglio 2017, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile (COM(2017) 376 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  La regione Lombardia, con lettera pervenuta in data 25 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la relazione sullo stato di attuazione, in Lombardia, delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, riferita all'anno 2016.

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Veneto.

  Il Garante del contribuente per il Veneto, con lettera in data 24 luglio 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Veneto, riferita al primo semestre del 2017, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 25 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Stefano Commini (112), del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli (113) e del professor Lorenzo Schiano di Pepe (114) a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: RICHETTI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI E NUOVA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLIERI REGIONALI (A.C. 3225-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: VACCARO; LENZI E AMICI; GRIMOLDI; CAPELLI ED ALTRI; VITELLI ED ALTRI; LOMBARDI ED ALTRI; NUTI ED ALTRI; PIAZZONI ED ALTRI; MANNINO ED ALTRI; SERENI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; GIACOBBE ED ALTRI; FRANCESCO SANNA; TURCO ED ALTRI; CRISTIAN IANNUZZI; MELILLA ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; BIANCONI; GIGLI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI (A.C. 495-661-1093-1137-1958-2354-2409-2446-2545-2562-3140-3276-3323-3326-3789-3835-4100-4131-4235-4259)

A.C. 3225-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.
1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Palese, De Girolamo.

A.C. 3225-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Versamento dei contributi).

  1. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Versamento dei contributi).

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle amministrazioni delle Camere il versamento agli istituti previdenziali dei contributi figurativi relativi ai parlamentari che risultano lavoratori dipendenti in aspettativa.
  4. I parlamentari possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 5. Marcon, Costantino, Fratoianni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. I membri del Parlamento accedono, a domanda, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ai commi 197 e 198 dell'articolo 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità ivi previste. Agli eventuali maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.
4. 50. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Coloro che precedentemente iscritti a casse di previdenza degli ordini professionali e che abbiano riscattato la loro posizione in virtù di un incarico parlamentare possono far domanda di reiscrizione alla propria cassa di appartenenza, riversando i contributi già liquidati, ricostituendo la posizione contributiva d'intesa con la cassa di appartenenza.
4. 3. Menorello, Vaccaro.

A.C. 3225-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:
   a) le quote contributive a carico dei membri del Parlamento determinate ai sensi della presente legge;
   b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, determinate ai sensi della presente legge;
   c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi delle disposizioni vigenti.

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata della previdenza dei membri del Parlamento presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.
  3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.
  4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge.
  5. La vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 1 è attribuita ad un Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  Sopprimerlo.
*5. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimerlo.
*5. 6. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi, Rubinato.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Con effetto dal 1o gennaio 2018 è istituita presso l'INPS una gestione denominata «Gestione separata previdenza parlamentari». Alla gestione confluiscono tutte le contribuzioni dei parlamentari in carica e di coloro che sono cessati dal mandato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è definito l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata secondo i criteri generali e le norme vigenti in materia e anche in riferimento alla fase di prima applicazione.
  3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica trasferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze l'intera dotazione finanziaria iscritta nei loro bilanci per l'annualità 2018 relativa alla spesa per l'erogazione dei trattamenti vitalizi e pensionistici, gli assegni di reversibilità e ogni altra risorsa finanziaria eventualmente destinata a trattamenti speciali di carattere socio-assistenziale previsti per l'anno 2018. Le due Camere trasferiscono altresì ogni somma individualmente versata a suo tempo da tutti i parlamentari cessati dal mandato, finalizzata al percepimento del vitalizio, attuarialmente ricalcolata e le contribuzioni versate dai parlamentari in carica ai sensi di quanto disposto dai regolamenti per il trattamento pensionistico dei parlamentari cessati dal mandato, approvati nel 2012.
  4. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto ad individuare lo specifico capitolo da iscrivere nel bilancio dello Stato e da denominarsi «Gestione separata previdenziale dei parlamentari presso l'INPS», indicando altresì la conseguente riduzione dei trasferimenti finanziari dovuti per il funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
  6. Le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo e finanziario di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano ad espletare le attività connesse all'accantonamento dei prelievi previdenziali dei parlamentari in carica, alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza maturati nel lasso di tempo che intercorre tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la costituzione del Fondo di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, nonché all'erogazione mensile dei vitalizi o dei trattamenti pensionistici e degli assegni di reversibilità o di assegni eventualmente deliberati a titolo socio-assistenziale. La compensazione economico-finanziaria tra quanto erogato in via transitoria dalle amministrazioni di cui al presente comma e il Fondo di cui al comma 1 avverrà entro i tre mesi successivi dall'avvio del funzionamento amministrativo e contabile del Fondo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
   1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
   2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti legislativi, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di mandato parlamentare;
    b) l'armonizzazione di cui alla lettera a) del presente comma per ogni tipologia di assegno di reversibilità o eventuali altri assegni erogati a titolo socio-assistenziale;
    c) l'armonizzazione tra quanto previsto dai regolamenti previdenziali deliberati dalle due Camere nel 2012 con quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 124;
    d) la salvaguardia dei contributi previdenziali versati all'INPS e dei loro effetti differiti, maturati dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nei periodi precedenti e successivi l'esercizio del loro mandato elettivo e la salvaguardia dei contributi di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
    e) la salvaguardia di ogni diritto previdenziale maturato dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nell'ambito delle loro attività professionali precedenti e successive all'esercizio del mandato elettivo: professioni autonome, intellettuali, artistiche, sportive, giornalistiche o qualunque altra professione che preveda l'obbligatorietà di iscrizione previdenziale presso Casse o Gestioni previdenziali specificamente contemplate dalla legislazione vigente o vigilate dai competenti organi ministeriali;
    f) la facoltà di cumulare, anche ai fini di quanto previsto alla lettera e) del presente comma, in un'unica erogazione pensionistica i trattamenti di cui alle lettere a) e c) con i trattamenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
    g) l'armonizzazione tra gli effetti delle deliberazioni eventualmente assunte in materia di vitalizi dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, successivamente all'approvazione delle riforme regolamentari del 2012, e la legislazione vigente;
    h) la salvaguardia degli effetti fiscali di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui alla risoluzione n. 262-E del 26 ottobre 2009 per tutti coloro che, parlamentari in carica o cessati dal mandato, hanno ottemperato all'obbligo di versamento delle quote mensili finalizzate alla rendita vitalizia fino al 31 dicembre 2011. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto, una ulteriore decurtazione al trasferimento delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica per compensare il minor gettito fiscale dovuto alle rideterminazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. 5. Marchi, Gnecchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione del sistema previdenziale dei parlamentari).

  1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 3, afferiscono alla gestione previdenziale dei parlamentari di cui è dotato ciascun ramo del Parlamento.
  2. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.
  3. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi uffici procedono al conguaglio dei pagamenti effettuati.
5. 4. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. A tutti i parlamentari in carica e a tutti i parlamentari cessati dal mandato che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
5. 50. Marchi, Gnecchi, Rubinato.

A.C. 3225-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

  1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.
  2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
  3. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Accesso al trattamento previdenziale e sua determinazione). – 1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo previsto della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, commi 6 e 11, della medesima legge. Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 14. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Hanno accesso con le seguenti: Possono accedere.

  Conseguentemente, al comma 2:
   sostituire le parole:
è corrisposto con le seguenti: può essere corrisposto;
   aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando la possibilità per il parlamentare di scegliere se accedere al trattamento previdenziale ai sensi del regime più favorevole di cui al presente articolo o, in alternativa, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La scelta di cui al precedente periodo è da considerarsi definitiva e non è modificabile successivamente.
6. 19. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 5. Russo, Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 16. Menorello.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche cumulando la durata dei mandati di più legislature.
6. 13. Marcon, Costantino.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
   2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente, autonomo o alle casse professionali a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva.
   3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o siano cessati in una delle legislature precedenti, che abbiano almeno dieci anni di versamenti contributivi e almeno sessanta anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo cui sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale, calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.
   4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal «Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati» è considerata come pensione supplementare.
6. 50. Melilla, Zaratti, Ragosta, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 17. Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 4. Russo, Sisto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Hanno altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni.
6. 15. Marotta.

  Al comma 2, sostituire le parole da: è corrisposto fino a: dal mandato con le seguenti: ai membri del Parlamento cessati dal mandato è corrisposto a decorrere dal compimento di un'età anagrafica pari a quella media registrata nell'anno precedente per i pensionamenti anticipati e di anzianità erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. L'INPS trasmette annualmente alle Camere i dati statistici necessari ai fini dell'applicazione del primo periodo. Per coloro che hanno esercitato il mandato per una sola legislatura il trattamento previdenziale è corrisposto
6. 55. Marchi.

Subemendamenti all'emendamento 6.200 della Commissione

  All'emendamento 6.200. della Commissione, sopprimere le parole da: Per i parlamentari fino a: vigenti alla medesima data.
0. 6. 200. 1. Dadone, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'emendamento 6.200. della Commissione, sostituire le parole da: Per i parlamentari fino a: vigenti alla medesima data con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parlamentari eletti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
0. 6. 200. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Pisicchio.

  All'emendamento 6.200. della Commissione, sostituire le parole: fino alla con la seguente: nella.
0. 6. 200. 2. Cozzolino, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'emendamento 6.200. della Commissione, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La soglia anagrafica di cui al presente comma è ridotta di un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età.
0. 6. 200. 4. Francesco Saverio Romano, Galati, Pisicchio.

  Al comma 2, sostituire le parole da: compimento fino alla fine del comma con le seguenti: raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

  Conseguentemente, all'articolo 13:
   al comma 2, sopprimere le parole:
e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età;
   al comma 3, sostituire le parole: al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi degli con le seguenti: al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 6, comma 2, secondo le modalità di cui agli.
6. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni.
6. 18. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, salvo per i parlamentari che abbiano una contribuzione di almeno quindici anni, per i quali si applicano le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 21. Marotta, Tancredi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 20. Marotta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età.
6. 3. Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
6. 11. Marchi, Gnecchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Si applicano le norme generali che disciplinano la possibilità di totalizzazione e di cumulo dei periodi contributivi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.
6. 1. Giorgia Meloni, Rampelli.

A.C. 3225-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).

  1. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.
  2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Esso è determinato aggiungere le seguenti: dalle Camere.
7. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3225-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Montante contributivo individuale).

  1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
  2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
  3. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
  4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

A.C. 3225-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).

  1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.
  2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  3. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).

  Al comma 1, dopo le parole: per l'accesso al aggiungere la seguente: medesimo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
dei requisiti di cui all'articolo 6 con le seguenti: del requisito di cui al comma 1;
   sostituire il comma 3 con i seguenti:
    3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinunzia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.
    4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
    5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.
    6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi;
   sostituire la rubrica con la seguente: Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio.
9. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

A.C. 3225-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).

  1. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina in organi di amministrazione di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.
  2. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: costituzionale incompatibile con le seguenti: istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità.
10. 200. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 10.201. della Commissione

  All'emendamento 10.201. della Commissione, dopo le parole: ad incarico aggiungere le seguenti: presso organi delle fondazioni bancarie e per ogni altro incarico.
0. 10. 201. 1. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in organi di amministrazione fino a: bancarie con le seguenti: ad incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare.
10. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: se l'ammontare dell'indennità fino alla fine del comma.
10. 50. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

A.C. 3225-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Pensione ai superstiti).

  1. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Pensione ai superstiti).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

  1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge.
11. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

A.C. 3225-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).

  1. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Il trattamento previdenziale dei soggetti di cui alla presente legge si adegua automaticamente a quello di volta in volta in vigore per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
12. 02. Giorgia Meloni, Rampelli.

A.C. 3225-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  1. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge. In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento.
  2. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 6, 7 e 8.
  3. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
  4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  Sopprimerlo
*13. 60. Sisto, Brunetta.

  Sopprimerlo
*13. 61. Michele Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

  1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.
  2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
  3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.
  5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
13. 70. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.
13. 5. Damiano, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi, Rubinato, D'Attorre, Gigli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti:, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
13. 2. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,.
13. 14. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragionevolezza
13. 62. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contributivo aggiungere le seguenti:, nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.
13. 3. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima.

13. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: e non può essere inferiore fino alla fine del comma con il seguente periodo:. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 52. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 55. Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi, Rubinato.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Sono escluse dalla rideterminazione di cui al presente comma le pensioni di cui all'articolo 11 corrisposte al coniuge con più di settantacinque anni di età.
13. 56. Gnecchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: sessantacinque anni con le seguenti: sessantasei anni e sette mesi.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno con le seguenti: di sessantasei anni e sette mesi.
13. 15. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.
  3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti «una tantum», percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
  3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 16. Russo, Sisto.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato o di incarichi di governo, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
  3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti una tantum, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
  3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 18. Menorello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.
13. 21. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
13. 20. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

Subemendamento all'emendamento 13.202 della Commissione.

  All'emendamento 13.202 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo che la legge disponga diversamente.
0. 13. 202. 1. Sisto, Brunetta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.
13. 202. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, relativamente alle previsioni di cui all'articolo 7, con le entrate derivanti al bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla quota di contributo a carico dei parlamentari di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché dai versamenti obbligatori a carico della Camera di appartenenza.
13. 011. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – 1. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge sono destinati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale concernente l'ammontare dei risparmi, anche attesi, di cui al precedente comma 1.
13. 04. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rimborso delle spese generali).

  1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.
13. 07. Galgano.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Copertura delle spese di viaggio).

  1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.
  2. La copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico, di cui al comma 1, è garantita mediante tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
  3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera alla quale egli appartiene è sottoscritto dall'interessato, che vi allega una breve relazione nella quale indica gli scopi ed espone l'attinenza dei viaggi effettuati ai fini dell'esercizio del mandato.
  4. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare.
13. 06. Galgano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). – 1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge percepisca trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.
  2. Chiunque maturi l'anzianità contributiva necessaria alla maturazione del trattamento previdenziale per lo svolgimento di mandati elettivi secondo i criteri previsti della presente legge o da altra normativa vigente può rinunciarvi volontariamente.
  3. La rinuncia di cui al comma 1 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera che eroga il trattamento.
  4. La rinuncia di cui al comma 2 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera di appartenenza.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 050. Luigi Di Maio, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). – 1. Chiunque abbia maturato trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi ai sensi della presente legge e di altre normative vigenti può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 02. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l'erogazione, al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha diritto alla restituzione dei contributi versati, rivalutati al momento dell'esercizio dell'opzione secondo quanto previsto dall'articolo 7.
13. 022. Misuraca.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi.
13. 017. Sisto.

A.C. 3225-A/R – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 14.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, compresi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trattamento previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.
  2. Per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.
   b) sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.
1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
agli eletti con le seguenti: ai membri del Parlamento;
   alla rubrica, sostituire le parole: degli assegni vitalizi con le seguenti: dei vitalizi dei membri del Parlamento.
1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 4.
(Versamento dei contributi).

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 1. Mannino, Di Vita.

ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
5. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.
  2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272.
5. 9. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Sono iscritti alla gestione di cui al presente articolo i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. Per tutti i parlamentari che hanno iniziato il mandato elettivo precedentemente, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Camera di appartenenza, che applica la disciplina prevista dalla presente legge.
5. 8. Mannino, Di Vita.

ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

  Al comma 1, sostituire le parole da: coloro fino alla fine del comma con le seguenti: i membri del Parlamento che abbiano versato almeno 250 contributi settimanali.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire la rubrica con la seguente:
Diritto di accesso al trattamento previdenziale.
6. 26. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: esercitato fino alla fine del comma con le seguenti: versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire la rubrica con la seguente:
Diritto di accesso al trattamento previdenziale;

  dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Erogazione del trattamento previdenziale).

  1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
  2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
  4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
  5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.
6. 10. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.
6. 7. Pisicchio.

ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: amministrazione di enti pubblici aggiungere le seguenti:, anche economici,
10. 5. Mannino, Di Vita.

ART. 11.
(Pensione ai superstiti).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

  1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
13. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 11. Pisicchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 12. Pisicchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione contro le rideterminazioni di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre ricorso al giudice amministrativo.
13. 13. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni finali).

  1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
13. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

A.C. 3225-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale legge interviene sul regime dei vitalizi dei parlamentari, andando ad incidere su benefìci che, considerati a suo tempo di garanzia dell'istituzione e della libertà dei singoli parlamentari, hanno oggi invece assunto connotazione di «privilegi della casta»;
    tali privilegi appaiono oggi tanto più intollerabili per la grave perdita di autorevolezza delle istituzioni parlamentari, per gli elevati livelli di corruzione attribuiti alla politica nel suo complesso e per la complessiva, drammatica sofferenza economica del Paese;
    viene oggi ribadito un principio generale sacrosanto: quello per cui qualsiasi trattamento di sostegno al reddito post lavorativo – compreso quello dei parlamentari che, in questo momento, vengono percepiti dall'opinione pubblica alla stregua di qualsiasi altro lavoratore – debba essere commisurato all'entità dei contributi versati;
    nella presente norma viene introdotto il «principio della retroattività» per il ricalcolo dei vitalizi dei parlamentari aventi diritto;
    gli organi di stampa hanno dato ampio risalto alla previsione per cui l'affermazione di tale principio di retroattività avrebbe valenza universale e porterebbe pertanto al ricalcolo, in relazione ai contributi effettivamente versati, di tutti i trattamenti pensionistici INPS attualmente in godimento;
    che l'ipotesi di tale ricalcolo appare drammatica sotto il profilo sociale perché comporterebbe una decurtazione del reddito di milioni di persone, creando una frattura della coesione generazionale difficilmente sanabile e potenzialmente devastante per il nostro Paese,

impegna il Governo

a predisporre una adeguata campagna di informazione che consenta di tranquillizzare l'opinione pubblica sulla insussistenza di tale rischio di applicazione «generalizzata» del «principio di retroattività» nel ricalcolo dei trattamenti previdenziali attualmente in essere.
9/3225-AR/1Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali»;
   considerato che:
    il provvedimento in esame è volto a modificare diritti acquisiti considerando i criteri ritenuti non congrui attraverso i quali sono stati riconosciuti gli assegni previdenziali ivi previsti;
    la legge 11 giugno 1974, n. 252, cosiddetta Legge Mosca, sulla «Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione» ha concesso il riconoscimento di un regime contributivo agevolato a persone che hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze di partiti politici, sindacati, istituti di patronato e associazioni del movimento cooperativo;
    è fatto notorio che la legge Mosca, a causa degli inadeguati criteri ivi previsti per l'attribuzione del contributo previdenziale, si è rivelata illegittima poiché ha consentito, tra l'altro, il riconoscimento di anni di «falsa» attività lavorativa a coloro che vi hanno beneficiato. A riguardo, infatti, sono stati incardinati molteplici procedimenti giudiziari che hanno coinvolto un centinaio di Procure della Repubblica e che si sono conclusi con la condanna per truffa e falso ideologico di soggetti che hanno avuto accesso al trattamento pensionistico regolato dalla legge in questione;
    ebbene, nonostante abbia dato luogo ad una moltitudine di trattamenti previdenziali illegittimi con un considerevole danno alle casse dell'Inps, tale legge risulta ancora in vigore. Si tratta di un provvedimento, invece, che, al di là di ogni considerazione sulla sua attuale efficacia, per le ingiustizie sociali che ha determinato va definitivamente cassato nell'ordinamento italiano con l'abrogazione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative al fine di abrogare la legge 11 giugno 1974, n. 252, cosiddetta Legge Mosca, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
9/3225-AR/2Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Taglialatela, Tofalo, Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in discussione è certamente un piccolo passo nel riallineare la figura dei Parlamentari a quella dei cittadini, infatti prevede non solo l'introduzione di un sistema previdenziale identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti, ma anche la sua estensione a tutti gli eletti, compresi coloro che attualmente beneficiano dell'assegno vitalizio, in modo da abolire definitivamente i trattamenti esistenti basati sul sistema degli assegni vitalizi, compresi i vitalizi attualmente percepiti che vengono definitivamente aboliti e ricalcolati secondo il nuovo sistema contributivo;
    l'articolo 69 della Costituzione Italiana prevede che i Parlamentari ricevano un'indennità stabilita dalla legge, ma la stessa Costituzione ci insegna a difendere e proteggere la democrazia e pertanto la libera scelta democratica;
    nell'ultima legislatura sono state molte le voci alzatesi dai deputati, di diversi schieramenti, che hanno chiesto la possibilità di scegliere se recepire l'indennità e l'assegno vitalizio o meno;
    qualora questo provvedimento non potesse vedere la sua applicazione, la politica rischierebbe un ulteriore strappo con i cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di presentare un apposito provvedimento nel quale possa essere data ad ogni eletto la possibilità di avvalersi della facoltà di non voler percepire le indennità e i trattamenti pensionistici, ipotizzando che, tale scelta, debba essere effettuata nel momento della convalida dell'elezione con apposita dichiarazione rilasciata alle amministrazioni elettive di appartenenza.
9/3225-AR/3Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge A.C. 3225 «Disciplina dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» e abbinate reca disposizioni in materia di vitalizi ed è volta ad estendere ai membri del Parlamento il sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici;
    in particolare, l'articolo 2 della proposta in discussione modifica la legge n. 1261 del 1965, recante la disciplina dell'indennità dei parlamentari in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione, specificando che il nuovo trattamento previdenziale fa parte integrante di tale indennità, che viene ad essere costituita non solo da quote mensili, come prevede la disposizione vigente, ma anche da un trattamento previdenziale «differito» basato sul sistema contributivo applicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
    inoltre, l'articolo 7 della proposta in discussione prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori;
    attualmente la prevalente dottrina ritiene che l'indennità parlamentare abbia ormai assunto una natura sostanzialmente retributiva, alla luce dei seguenti elementi tratti dall'evoluzione legislativa e dall'esperienza quotidiana: a) sua totale sottoposizione a prelievo fiscale, eccezion fatta per la «diaria», essendo questa un rimborso spese; b) formazione di un sistema previdenziale, alimentato da contribuzione obbligatoria, che dà luogo a prestazioni (assegno vitalizio – assegno di fine mandato) simili a quelle erogate nel pubblico impiego (pensione – liquidazione); c) collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici, i quali possono scegliere fra la corresponsione dell'indennità parlamentare e il mantenimento dello stipendio goduto presso l'amministrazione di appartenenza; d) carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dall'impegno parlamentare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative, al fine di ristabilire in base all'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, consentendo che, l'indennità e la diaria dei parlamentari come quelli di qualsiasi altro lavoratore italiano, possano essere pignorati da eventuali creditori o sequestrati.
9/3225-AR/4Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame abolisce i trattamenti vitalizi per i parlamentari ed estende a deputati e senatori un sistema di calcolo previdenziale analogo a quello che la legislazione vigente contempla per la generalità dei lavoratori;
    l'articolo 6 riconosce il diritto al trattamento previdenziale a coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni ammettendo altresì che la frazione di anno superiore a sei mesi sia computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi;
    il comma 3 del medesimo articolo 6 estende la facoltà di riscatto del periodo non coperto da contribuzione anche a colui che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata. Al parlamentare subentrante è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso;
    la legge non disciplina, invece, il caso del subentro di un parlamentare ad altro in caso di cessazione dal mandato. In assenza di una specifica disposizione, infatti, il subentrante che abbia svolto il mandato parlamentare per un periodo inferiore a quattro anni, sei mesi e un giorno si vedrebbe obbligato a corrispondere la propria quota di contribuzione pur sapendo di non poter accedere, se non in caso di rielezione, alla prestazione previdenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di farsi promotore di un intervento legislativo che estenda anche ai parlamentari subentrati nel corso del mandato le previsioni di cui all'articolo 6 comma 3 del provvedimento in esame, ovvero il ristoro a quest'ultimo del montante contributivo versato.
9/3225-AR/5Romanini, Sgambato, Prina, Minnucci, Paola Boldrini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge reca disposizioni in materia di vitalizi ed è volta ad estendere ai membri del Parlamento il sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici. Si prevede, inoltre, che le regioni adeguino ai principi della legge la disciplina vigente sul trattamento previdenziale dei consiglieri regionali;
    il testo interviene per la prima volta su una materia da sempre disciplinata dai Regolamenti interni agli organi parlamentari. Il trattamento previdenziale dei parlamentari viene equiparato a quello dei lavoratori dipendenti e viene applicato anche a loro il limite dei sessantacinque anni per l'erogazione della pensione, eliminando la possibilità di diminuire tale limite per ogni anno di legislatura ulteriore ai cinque prescritti, fino ad un limite massimo di sessanta anni;
    inoltre, si prevede che il nuovo sistema previdenziale sia applicato anche alle pensioni che sono già in essere; dunque i vitalizi percepiti sarebbero definitivamente aboliti e ricalcolati secondo il nuovo sistema contributivo;
    le riduzioni dei costi del personale parlamentare e dei Gruppi che sono state realizzate negli ultimi anni: non sono state sufficienti a rispondere alla richiesta di sobrietà che proviene da una gran parte dei cittadini, né ad allineare i costi delle istituzioni rappresentative italiane con quelli dei corrispondenti organi dei maggiori Stati europei;
    questa proposta di legge si può definire congrua e ragionevole non solo alla luce delle difficoltà economiche nelle quali si dibatte il nostro Paese, ma anche rispetto alle normative che sono applicate in altri Stati,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a favorire un'accelerazione dell’iter del provvedimento ai fini di una rapida approvazione dello stesso.
9/3225-AR/6Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    considerati gli interventi approntati con la presente legge rispetto alla disciplina dei trattamenti pensionistici per i parlamentari e i consiglieri regionali;
    considerato che da troppo tempo permane una condizione di incertezza ed ingiustizia per gli amministratori locali sotto il profilo previdenziale;
    considerato che alcune proposte di legge abbinate alla presente recavano una proposta di disciplina specifica per gli amministratori locali;
    considerato che, in tale ambito, risultano particolarmente penalizzati coloro che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione o iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria o che risultino iscritti ad un fondo di previdenza complementare,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica, di approntare una disciplina organica relativa al profilo previdenziale degli amministratori locali, anche al fine di prevedere che:
    in favore degli amministratori locali che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provveda al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    gli amministratori locali che, al momento dell'assunzione della carica, siano iscritti a un fondo di previdenza complementare possano mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico; l'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro;
    i cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali e che, in ragione della mancata iscrizione in un fondo previdenziale obbligatorio abbiano periodi non coperti da contribuzione, abbiano facoltà di riscattare un periodo pari a una consiliatura.
9/3225-AR/7Baruffi, Damiano, Lavagno, Miccoli, Di Salvo, Paris, Gnecchi, De Maria, Rotta, Patrizia Maestri, Pagani, Giovanna Sanna, Gribaudo, Rostellato, Montroni, Incerti, Casellato, Paola Boldrini, Giacobbe, Fabbri.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente legge abolisce gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti sostituendoli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali;
    il sistema contributivo individuato dalla legge viene esteso, secondo quanto previsto dall'articolo 3, anche alle regioni e alle province autonome, che dovranno applicare le nuove disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;
    nel parere reso il 20 luglio la Commissione Bilancio ha posto come condizione l'espressa previsione del principio di rideterminazione degli assegni vitalizi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    attraverso il medesimo parere, la Commissione Bilancio ha altresì proposto di affidare ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – la definizione delle modalità di rideterminazione dei risparmi attesi dall'attuazione dell'articolo 3;
    con l'approvazione in Aula dell'emendamento 3.202 della Commissione, è stata inserita una sanzione più stringente verso le regioni e le province autonome che non si adeguano entro sei mesi,

impegna il Governo

a pubblicare sul sito del Ministero degli Affari Regionali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un monitoraggio annuale sull'applicazione della norma prevista dall'articolo 3 e l'ammontare di tutte le somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per l'esercizio 2017 ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali.
9/3225-AR/8Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di completare la riforma dei trattamenti di quiescenza di deputati e senatori avviata nel 2012 estendendo ai parlamentari e ai consiglieri regionali il trattamento previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti;
    la medesima necessità, anche se con finalità evidentemente opposte, si renderebbe necessaria anche nei confronti degli amministratori locali i quali se non già lavoratori autonomi ovvero dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, non beneficiano oggi di alcuna copertura previdenziale per i periodi di esclusivo esercizio del mandato;
    la legge n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 86, ha infatti previsto che competa all'amministrazione locale l'onere del versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti con riferimento agli amministratori che ricoprono le cariche di sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, di unione di comuni e di consorzi fra enti locali, nonché con riferimento agli assessori provinciali e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e ai presidenti dei consigli provinciali, lavoratori autonomi o che, lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita per lo svolgimento del mandato [...];
    la riforma della sopraccitata norma consentirebbe la più agevole partecipazione dei giovani e dei disoccupati alla vita politica, ma anche di sostenere quei lavoratori cui venisse meno l'occupazione durante il periodo dell'aspettativa, garantendo la copertura previdenziale e scongiurando quindi future penalizzazioni sulla pensione,

impegna il Governo

a farsi promotore di una riforma dell'articolo 86 del TUEL che, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consenta di assicurare un'adeguata copertura previdenziale agli amministratori locali, anche attraverso l'istituto del riscatto ovvero estendendo loro le disposizioni all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/3225-AR/9Patrizia Maestri, Giacobbe, Marchi, Culotta, Carloni, Gasparini, Ribaudo, Borghi, Malisani, Romanini, Gnecchi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge n. 3225 «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» all'articolo 1 (Abolizione degli assegni vitalizi), recita «1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali»;
    ed all'articolo 3. (Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano), recita «1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai princìpi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive»,

impegna il Governo

a definire modalità comunicative, e di pubblicazione dei dati, che rendano accessibili a tutti i cittadini i dati di risparmio prodotti da questa norma sia per quanto concerne Camera e Senato, sia relativamente alle singole Regioni e Provincie autonome.
9/3225-AR/10Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di vitalizi ed è volta ad estendere ai membri del Parlamento il sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici;
    il testo prevede altresì, all'articolo 13, la rideterminazione dei trattamenti in essere;
    si specifica inoltre che la rideterminazione di cui al medesimo articolo 13 è valida solo per i titolari di cariche elettive e che non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonome,

impegna il Governo

ad evitare ogni iniziativa volta ad assumere provvedimenti legislativi tesi a rideterminare diritti previdenziali acquisiti da parte dei lavoratori dipendenti e autonomi e pensionati.
9/3225-AR/11Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    già nel 1982 Nilde Jotti aveva tenuto un grande discorso in difesa della specificità del lavoro dei parlamentari, sottolineando l'esigenza di salvaguardare la libera espressione delle opinioni e dei voti nell'esercizio delle funzioni parlamentari;
    tenuto conto che aveva definito il privilegio la somma dei diritti di cui dispone ciascun parlamentare per essere in condizione di esercitare le proprie funzioni;
    avendo ben chiaro che le immunità personali si concretano nella cosiddetta insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari e nella inviolabilità della sua libertà personale;
    considerando che in passato si sono verificate situazioni per cui hanno goduto di vitalizio persone che non avevano preso neppure servizio o erano state in servizio per un numero irrilevante di giorni;
    ritenendo urgente rivedere la attuale prassi dei vitalizi per ovviare a situazioni oggettivamente intollerabili legate ad automatismi che non tengono conto della specificità di molte situazioni personali,

impegna il Governo

a verificare se, valutate le attuali circostanze, sussistono le condizioni per considerare tra i parametri presi in considerazione per i vitalizi dei parlamentari non solo gli anni trascorsi in Parlamento, e quindi i contributi versati, ma anche il profilo pensionistico complessivo del singolo parlamentare per garantire ad ogni soggetto le condizioni necessarie e sufficienti per vivere serenamente il segmento di vita che segue l'età prevista dalla legge per il pensionamento.
9/3225-AR/12Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede l'esclusione dell'erogazione dei vitalizi da parte delle regioni verso coloro che sono stati, condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici, pena la decurtazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali dallo Stato, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;
    si trattava di un primo timido passo, compiuto dall'allora Governo presieduto da Mario Monti nella soppressione dei vitalizi ai condannati a fronte di un lungo cammino che ancora deve essere intrapreso: non vengono infatti inseriti soggetti che si sono macchiati di reati ben più gravi, come ad esempio i reati di mafia, né tantomeno sono inclusi altri organi repubblicani, oltre alle regioni;
    nel maggio di quest'anno la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con separati atti, hanno proceduto alla soppressione dei vitalizi ma solo per una ristrettissima categoria di soggetti: una farsa che si è tramutata nella soppressione del vitalizio a 18 parlamentari a fronte di oltre 2.400 ex parlamentari, molti dei quali condannati;
    a mio avviso è irragionevole corrispondere un vitalizio o una qualsivoglia pensione derivante da incarichi elettivi, pagato con risorse pubbliche, a coloro che con le loro condotte illecite hanno contribuito ad arrecare un danno allo Stato stesso, tanto da essere interdetti dai pubblici uffici: la mafia ha costituito per troppi decenni e costituisce tutt'oggi un potere in diretta contrapposizione con lo Stato, tanto da cercare di, e talvolta riuscire a, sostituirsi ad esso in alcune zone del Paese, e per questo appare inevitabile estendere la disciplina della soppressione del vitalizio anche nei confronti di coloro per i quali sono stati accertati delitti di mafia o altri delitti gravi,

impegna il Governo

ad adottare tutti quegli atti, anche normativi, volti alla soppressione di trattamenti pensionistici derivanti da incarichi pubblici elettivi, erogati in favore di deputati, senatori e consiglieri regionali, anche in via non definitiva con relativa sospensione dell'erogazione, nei confronti di tutti i soggetti condannati per condotte dolose o gravemente colpose.
9/3225-AR/13Nuti, Di Vita.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a evitare ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale, anche in considerazione di iniziative assunte dall'amministrazione comunale di Prevalle, in provincia di Brescia – 3-03192

   LACQUANITI, LAFORGIA, FRANCO BORDO, MARTELLI, ROBERTA AGOSTINI, NICCHI e CARLO GALLI. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
   nel settembre 2015 l'amministrazione comunale di Prevalle, in provincia di Brescia, fece proiettare sul pannello elettronico all'esterno del palazzo comunale, normalmente dedicato alla trasmissione dei messaggi di servizio rivolti alla cittadinanza e ai turisti, la scritta: «L'amministrazione comunale è contraria all'ideologia gender»; in quell'occasione il sindaco di Prevalle, Amilcare Ziglioli, spiegò che si trattava di «un messaggio per far capire da che parte sta l'amministrazione»; Fabio Rolfi, vicecapogruppo della Lega Nord al Consiglio regionale della Lombardia, invitò allora «tutti gli altri sindaci, della Lega e non, a fare la stessa cosa nei rispettivi comuni», con l'intento di «tenere fuori dalle nostre scuole teorie ideologiche e pericolose per bambini e adolescenti» e in effetti, in alcuni comuni, quali, ad esempio, Capriolo, Croce sull'Arno e altri, tale moda si era diffusa;
   si apprende in questi giorni da fonti giornalistiche che il sindaco di Prevalle Amilcare Ziglioli ha annunciato l'apertura dal 1o luglio 2017 negli uffici del comune di un cosiddetto «sportello no gender», attivo ogni sabato mattina di luglio e di agosto 2017, con l'intento, spiega, di «prevenire, prima che curare»;
   lo sportello sarebbe gestito da un'insegnante della scuola primaria del medesimo comune e sarebbe stato ideato dall'associazione «Il Popolo della Famiglia» riconducibile al «Movimento politico autonomo» fondato da Mario Adinolfi, Gianfranco Amato e Nicola di Matteo, come si apprende dalla pagina Facebook dello stesso;
   a giudizio degli interroganti, pertanto, l'iniziativa appare non solo di stampo omofobo, ma va a realizzare una struttura di dubbia legittimità da parte del sindaco di Prevalle: non è accettabile infatti che un'amministrazione comunale faccia uso improprio di strumentazioni pubbliche o decida di aprire sportelli pubblici per diffondere teorie sull'istituto familiare prive di reali basi scientifiche, oggetto di proprie convinzioni politiche, e inoltre, con il predetto sportello pubblico, pretenda di invadere lo spazio personale dei cittadini e l'esercizio di diritti della persona, quale l'orientamento di genere –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di assumere le iniziative di competenza volte ad assicurare una corretta informazione sull'argomento, a evitare soprattutto da parte delle istituzioni ogni forma di discriminazione e a garantire pari diritti e uguale dignità, nel pieno rispetto della Costituzione che, all'articolo 3, afferma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...) senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione». (3-03192)


Iniziative volte a far fronte all'attuale situazione di siccità, anche attraverso una revisione del sistema di gestione del servizio idrico integrato – 3-03193

   MURGIA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   ad oggi le perdite provocate alle coltivazioni e agli allevamenti dalla siccità e dalle condizioni climatiche anomale che hanno caratterizzato il 2017 ammontano a oltre due miliardi di euro;
   il dato emerge da un'analisi della Coldiretti, che ha evidenziato come, ad esempio, il Lago di Garda sia appena al 34,4 per cento di riempimento del volume e il fiume Po in alcuni punti sia oltre tre metri al di sotto dello zero idrometrico;
   circa due terzi dei campi coltivati lungo tutto il territorio nazionale sono senz'acqua e la Coldiretti ha stigmatizzato come per gli agricoltori sia sempre più difficile ricorrere all'irrigazione di soccorso per salvare le produzioni;
   la produzione di latte è crollata di circa il quindici per cento e si sta verificando un drastico crollo della produzione di fieno, arrivata nelle zone del Centro Italia a una diminuzione del 60 per cento, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza degli allevamenti di bestiame;
   ben dieci amministrazioni regionali hanno già avviato le verifiche e stanno per chiedere la dichiarazione di stato di calamità naturale, al fine di attivare il fondo di solidarietà nazionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   ai danni della siccità si aggiungono anche i numerosissimi incendi che stanno devastando campagne e boschi d'Italia;
   dal 1994 in avanti, con l'adozione della cosiddetta legge Galli, è stato introdotto il concetto di servizio idrico integrato, suddiviso territorialmente negli ambiti territoriali ottimali, ciascuno dei quali è affidato ad un gestore che dovrà curare, nel proprio territorio di competenza, gli acquedotti e la captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per tutte le utenze, siano esse private, pubbliche, commerciali, agricole o industriali;
   nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha stabilito che il servizio pubblico integrato deve essere «gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»;
   tuttavia, le problematiche derivanti dalla siccità in questi ultimi mesi, che stanno colpendo anche l'approvvigionamento idrico di numerose città, stanno mettendo in luce le inefficienze proprie del sistema di gestione del servizio idrico e l'ingente quantità d'acqua dispersa a causa della scarsa manutenzione degli acquedotti –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere con riferimento alle problematiche di cui in premessa, anche attraverso una revisione del sistema di gestione del servizio idrico integrato. (3-03193)


Iniziative volte a garantire l'offerta scolastica in Abruzzo, in particolare nei comuni del cratere sismico, con riferimento agli organici dei docenti – 3-03183

   SOTTANELLI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, PARISI e VEZZALI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   la tabella degli organici 2017/2018 continua ad allarmare il mondo della scuola e le famiglie residenti nel territorio abruzzese. Per il prossimo anno scolastico, in Abruzzo sono previsti 69 docenti in meno, 18 solo nella provincia di Teramo;
   la riduzione del personale docente appare difficilmente conciliabile con la più volte manifestata volontà di non impoverire l'offerta scolastica in una regione come l'Abruzzo, duramente colpita dagli eventi sismici e dalle calamità naturali con il rischio di un ulteriore spopolamento delle aree interne;
   tale tetto di organico è del tutto insufficiente a garantire il rispetto dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, considerando che sono presenti scuole nel cratere con classi di 33 alunni, classi con disabili fino a 28 e alcune classi in zona di montagna o nel cratere non sono state autorizzate non rispettando la circolare ministeriale del 15 maggio 2017, portando alla chiusura di corsi unici a livello provinciale e regionale;
   si sta generando una situazione di grave criticità nelle scuole specialmente nei comuni del cratere sismico, ad esempio a Colledara dove non è stata autorizzata la classe di prima media con 12 alunni e nel liceo artistico «F.A. Grue» di Castelli, istituto unico in Abruzzo ed eccellenza italiana nello studio della tradizione storica della ceramica, non è stata autorizzata la prima classe con 13 alunni e un portatore di handicap;
   le previsioni della tabella degli organici appaiono inoltre in contraddizione con la nota ministeriale 21315/17 della direzione generale per il personale scolastico dove viene esplicitamente previsto che: «Per quanto riguarda le aree interessate dai recenti eventi sismici sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle norme specifiche in via di definizione» –:
   se il previsto taglio agli organici del personale docente in Abruzzo sia confermato e come il Governo intenda garantire la stabilità dell'offerta scolastica, in particolare nei comuni del cratere come Castelli e Colledara. (3-03183)


Iniziative in materia di scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari, alla luce delle azioni di protesta prospettate dal «Movimento per la dignità della docenza universitaria» – 3-03184

   VACCA, DI BENEDETTO, MARZANA, BRESCIA, D'UVA, LUIGI GALLO e SIMONE VALENTE. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   così come riportato dai principali organi di stampa, tra cui l'agenzia consultabile online Adnkronos, si apprende come il «Movimento per la dignità della docenza universitaria» coordinerà azioni di protesta sottoscritte da oltre 5.000 docenti universitari italiani, di cui più di trecento tra Università e Politecnico di Torino, per «far saltare dal 28 agosto al 31 ottobre prossimi la sessione autunnale degli appelli»;
   tale astensione è stata determinata al fine di ottenere l'adozione di un provvedimento di legge, in base al quale le classi e gli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei ricercatori degli enti di ricerca italiani aventi pari stato giuridico, vengano sbloccati a partire dal 1o gennaio del 2015, anziché, come attualmente previsto, dal 1o gennaio 2016;
   si richiede, inoltre, che il quadriennio 2011-2014 sia riconosciuto ai fini giuridici, con conseguenti effetti economici solo a partire dallo sblocco delle classi e degli scatti dal 1o gennaio 2015;
   tali rivendicazioni si aggiungono alla drammatica questione dei precari nell'università, del pre-ruolo e del reclutamento in ruolo, che, a partire dal blocco del turn-over, ha provocato la contrazione dell'organico dei docenti di ruolo, deciso dal Governo Berlusconi e proseguito con la «riforma Gelmini» attraverso la cancellazione del ricercatore a tempo indeterminato, il quale ha messo seriamente in crisi l'intero sistema universitario, sia sotto il profilo della ricerca che dell'offerta formativa;
   a fronte di questa drammatica situazione il Governo ha già dimostrato come si consenta l'adozione di provvedimenti economicamente impegnativi, quali, ad esempio, l'istituzione delle «cattedre Natta», ma non si intende in nessun caso intervenire per rendere il sistema più efficiente, dignitoso e realmente competitivo;
   si consideri, tra l'altro, che a partire dal 2009 il fondo per il finanziamento ordinario, il quale rappresenta la parte sostanziale delle risorse delle università, ha subito una costante diminuzione, tant’è che dai 7.513,1 milioni di euro previsti per quell'anno si è passati ai 6.919,5 milioni di euro stanziati nel 2016 –:
   quali iniziative intenda assumere per riconoscere le istanze sin qui esposte, al fine di garantire la dignità della docenza universitaria, anche attraverso l'accoglimento delle proposte avanzate dalle organizzazioni richiamate in premessa, assicurando, inoltre, l'effettiva risoluzione del problema del precariato nell'università italiana. (3-03184)


Intendimenti in merito all'ipotesi di segnalare nell'etichettatura degli alimenti la presenza di soia dovuta a contaminazione accidentale, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori in relazione alle allergie alimentari – 3-03185

   PIEPOLI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il regolamento europeo 178/2002 impone di immettere in commercio alimenti sicuri;
   il regolamento europeo 1169/2011 definisce quali siano le sostanze o i prodotti che provocano allergie e che devono essere inseriti in etichetta in modo visibile ed evidenziati rispetto agli altri ingredienti, definendo la necessità della permanenza dell'ingrediente/sostanza allergenica nel prodotto finito ai fini dell'obbligo della sua dichiarazione in etichetta, mentre non contempla l'obbligo di indicare in etichetta sostanze non volontariamente aggiunte al prodotto;
   la soia può essere un contaminante accidentale del frumento e quindi delle semole, tecnicamente non eliminabile, nonostante l'adozione delle migliori e più moderne tecnologie e di tutte le possibili ed idonee misure di controllo da parte dell'industria molitoria;
   molti Paesi hanno fissato una soglia, al di sotto della quale, non va riportato in etichetta la presenza della soia;
   l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha osservato che, in relazione alla presenza non intenzionale di sostanze allergeniche, per quanto riguarda la soia nel 2014 si è avuta incidenza pari a zero sia nei bambini sia negli adulti e che l'attività allergenica di un estratto è data per la soia a 1 milligrammo di dose di proteine e ciò classifica la soia come livello medio-basso fra le sostanze che scatenano allergie;
   la task force sull'etichettatura precauzionale da allergeni ha evidenziato la volontà comune di definire i metodi di valutazione e gestione e comunicazione della presenza non intenzionale di allergeni e ha interpellato il Centro comune di ricerca (Jrc) di Ispra, per la metodica analitica e il campionamento e per verificare l'ipotesi di un'armonizzazione delle modalità a livello europeo;
   nei singoli Stati dell'Unione europea per la determinazione e la quantificazione degli allergeni vengono usati metodi diversi con conseguenti possibili risultati non univoci;
   lo stesso accade nel documento «Allergie alimentari e sicurezza del consumatore» del Ministero della salute;
   mancando un indirizzo univoco, molte aziende sono orientate all'utilizzo di metodi di rilevazione assai differenti che possono non tutelare il consumatore –:
   quale sia il metodo standard, utilizzato nei sistemi di controllo ufficiali per la rilevazione della soia nella pasta e di conseguenza utilizzabile dalle aziende per la rilevazione della soia nella pasta, nei sistemi di controllo interni, chiarendo al contempo se, in caso di «probabile» presenza di soia dovuta a contaminazione accidentale, debba essere riportato in etichetta e con quale dicitura. (3-03185)


Stato di attuazione degli atti applicativi previsti nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento alla definizione delle tariffe per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica – 3-03186

   CARNEVALI, LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, PAOLA BOLDRINI, PAOLA BRAGANTINI, BURTONE, CAPONE, CASATI, D'INCECCO, GELLI, GRASSI, MARIANO, MIOTTO, PATRIARCA, PIAZZONI, PICCIONE, GIUDITTA PINI, SBROLLINI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   in data 18 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
   i precedenti livelli essenziali di assistenza erano stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e da allora i tentativi di aggiornare i contenuti dei nomenclatori, primi fra tutti quelli dedicati alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica erogabili dal sistema sanitario nazionale, erano stati, anche se senza successo, molto numerosi;
   in particolare, si introduce il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete; si rinnova il nomenclatore dell'assistenza protesica; si revisiona l'elenco delle malattie rare, inserendo più di 110 nuove entità tra singole malattie rare e gruppi di malattie; si revisiona l'elenco delle malattie croniche, si introducono nuovi vaccini; si introducono nuovi accertamenti per patologie neonatali, quali la sordità congenita e la cataratta congenita; viene previsto l'inserimento dell'endometriosi nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti, negli stadi clinici «moderato» e «grave», della celiachia, dei disturbi sullo spettro autistico; si riconosce la procreazione medicalmente assistita;
   l'impatto economico-finanziario della revisione dei livelli essenziali di assistenza è stato quantificato dalla legge di stabilità per il 2016 in 800 milioni di euro;
   nonostante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza sia stato pubblicato ormai più di tre mesi fa, rimane ancora problematica l'erogazione delle nuove prestazioni previste, in particolare i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e protesica sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale senza le corrispondenti tariffe e quindi non fruibili fino a quando non sarà emanato il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che fissi le tariffe massime delle prestazioni, così come previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri –:
   quale sia ad oggi l’iter sullo stato di attuazione degli atti previsti nei nuovi livelli essenziali di assistenza e, in particolare, quelli previsti all'articolo 64 relativi alla definizione delle tariffe massime previste per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, al fine di fornire certezze a cittadini e pazienti sulla reale fruibilità dei nuovi livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. (3-03186)


Iniziative volte a scongiurare situazioni di pregiudizio per la salute in relazione all'emergenza idrica nel comune di Roma – 3-03187

   MOTTOLA, LAINATI e SAMMARCO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   da notizie di stampa si è appreso dell'esistenza di un'imminente emergenza idrica nel comune di Roma;
   il 20 luglio 2017 è stata adottata dalla regione Lazio un'ordinanza urgente con la quale viene proibito, per vari motivi, alla Acea ato 2 s.p.a., a decorrere dal 28 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, di prelevare acqua dal Lago di Bracciano;
   per i motivi indicati, l'Acea ato 2 s.p.a. non è in grado di far fronte alle esigenze idriche del comune di Roma e tale situazione determinerà, dal 28 luglio 2017, una razionalizzazione e carenza dell'acqua nel comune;
   nel comune di Roma sono presenti numerosi ospedali, pronto soccorsi e strutture socio-sanitarie (hospice, rsa, centri diurni per anziani ed altro), nonché studi medici (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, odontoiatri), che non potrebbero svolgere l'attività sanitaria alla quale sono preposti, pregiudicando in tal modo l'erogazione dell'assistenza sanitaria e mettendo così a serio rischio la tutela della salute dei pazienti;
   allo stesso modo, negli uffici pubblici, negli alberghi e in tutte le strutture adibite alla ristorazione sarebbe impossibile porre in essere tutte quelle misure che consentono di mantenere un sufficiente livello igienico-sanitario;
   inoltre, tutte le strutture che ospitano animali (come, ad esempio, i servizi veterinari, gli allevamenti zootecnici e i canili), a seguito dell'attuazione del richiamato provvedimento, sarebbero impossibilitate a garantire le risorse minime per il sostentamento degli stessi;
   il provvedimento viene adottato, per di più nel periodo estivo, con un notevole incremento delle temperature, nonché in presenza di un aumento dell'afflusso turistico, che già da soli richiedono un particolare impegno da parte delle strutture sanitarie;
   tale provvedimento suscita grande preoccupazione, in quanto può concretamente mettere a rischio la salute umana e la salute animale, determinando allo stesso tempo sia una possibile interruzione dell'assistenza sanitaria per coloro che, a qualunque titolo, si trovano nel comune di Roma, sia l'impossibilità di garantire le misure minime per la sopravvivenza degli animali stessi –:
   quali iniziative urgenti il Governo (che non appare chiaro per gli interroganti se abbia collaborato con la regione Lazio ed il comune di Roma alla definizione di azioni volte alla gestione della descritta emergenza idrica) abbia adottato al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pregiudizio per la salute, come quelle descritte in premessa. (3-03187)


Iniziative in materia di strutture atte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica – 3-03188

   LABRIOLA. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il servizio di soccorso e allarme sanitario esercitato in sede extra ospedaliero è il «servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica» (Ssuem), che risponde al numero telefonico 118;
   da ultimo, il decreto ministeriale n. 70 del 2015 ha ridefinito la rete dell'emergenza-urgenza attraverso strutture di diversa complessità assistenziale che si relazionano secondo il modello «hub and spoke», integrato da strutture in grado di rispondere alle necessità d'intervento. In prima istanza viene ribadito che il sistema opera attraverso le centrali operative 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera;
   le centrali operative gestiscono i mezzi di elisoccorso, le ambulanze medicalizzate con medico e infermiere a bordo, le automediche e tutti gli eventuali altri mezzi medicalizzati;
   i dati raccolti sul territorio nazionale dimostrano che il servizio è diverso da provincia a provincia in riferimento sia al numero dei mezzi di soccorso, che a quello dei mezzi di soccorso con a bordo un medico: risulterebbe che Roma (popolazione servita pari a 4.335.00 abitanti) veda la presenza di 14 postazioni con medico e 86 senza medico, che un medico serva 309.714 abitanti e che il rapporto tra unità medicalizzate sia di una postazione su 6; in Molise la popolazione servita sarebbe di 320.000 abitanti, con 16 postazioni con medico, e ogni medico servirebbe 20.000 abitanti; a Taranto la popolazione servita sarebbe di 584.517 abitanti, con 13 postazioni con medico e 22 senza, e un medico servirebbe 44.963 abitanti, con una postazione con medico su 2 senza medico;
   la centrale operativa si distingue, rispetto alle altre strutture complesse, perché caratterizzata da parametri di complessità gestionale intrinseca di evidente valenza dipartimentale, dovendo, in modo unitario, articolare con efficacia ed efficienza su base provinciale la centrale operativa 118; pertanto, si ritiene che il servizio di emergenza territoriale 118, per l'elevata complessità gestionale intrinseca in ambito territoriale, debba essere inquadrato quale dipartimento del territorio –:
   se non ritenga di assumere le iniziative di competenza per garantire i livelli essenziali di assistenza, di concerto con le regioni, le province e le aziende sanitarie locali, promuovendo l'istituzione di un dipartimento strutturale denominato dipartimento del Set 118, se abbia contezza del numero di autoambulanze con medico a bordo per numero di abitanti e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di incrementare il numero delle autoambulanze medicalizzate per garantire assistenza immediata ed omogenea su tutto il territorio nazionale. (3-03188)


Iniziative di competenza volte alla tutela dei risparmiatori danneggiati da situazioni di dissesto bancario, nonché a tutela dei livelli occupazionali, con particolare riferimento alle vicende di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca – 3-03189

   PRATAVIERA, MATTEO BRAGANTINI e CAON. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   sono state recentemente adottate disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
   tali misure consistono innanzitutto nella vendita, al costo simbolico di un euro, di parte delle attività delle due banche, compreso il trasferimento del relativo personale, ad un acquirente, individuato in Intesa Sanpaolo, nonché nella cessione alla Società per la gestione di attività dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi;
   sotto il profilo finanziario, le misure adottate consistono in iniezioni di liquidità pari a 4,8 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 400 milioni di euro, quale eventuale costo da sostenere per le garanzie prestate dallo Stato sugli impegni delle banche in liquidazione, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro;
   sono altresì previsti, per coloro che al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle medesime banche, meccanismi di rimborso analoghi a quelli introdotti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti di credito posti in risoluzione nel novembre 2016. Tali obbligazionisti potranno accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà purché i suddetti strumenti finanziari siano stati sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014;
   migliaia di piccoli azionisti, contribuenti, risparmiatori e lavoratori di Veneto Banca e di Banca popolare di Vicenza, che tanto avevano confidato sulla solidità finanziaria di questi istituti di credito, sono rimaste improvvisamente vittime di gravi illeciti da parte di amministratori e dirigenti responsabili del dissesto economico delle suddette banche venete;
   ancora una volta, dopo neanche due anni dal triste epilogo delle quattro banche regionali del novembre 2015, i cittadini sono chiamati a pagare per la negligenza e gli errori commessi da alcuni vertici che hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite –:
   se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché, sul piano delle responsabilità penali e patrimoniali, gli amministratori colpevoli siano puniti in modo esemplare per i reati commessi nella loro funzione dirigenziale bancaria e se non ritenga di aumentare le misure di protezione a favore dei piccoli azionisti e correntisti fortemente danneggiati dal dissesto di tali banche, anche estendendo la platea degli ammessi alle procedure di ristoro, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori delle banche in questione. (3-03189)


Elementi in merito ai costi per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale o umanitaria – 3-03190

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   secondo i dati del Ministero dell'interno, il numero degli immigrati sbarcati in Italia è in crescita esponenziale: comparando i dati dal 1o gennaio 2017 al 21 giugno 2017 con il medesimo periodo del 2016, si è registrato un aumento del 26,77 per cento (56.329 nel 2016 e 71.409 nel 2017);
   il numero degli immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza, in linea con l'aumento degli ingressi via mare, è aumentato in modo allarmante: il numero delle presenze registrate al suo interno e distribuite tra i diversi centri previsti dalla vigente normativa è passato da 66.066 nel 2014 a 103.792 nel 2015, fino ad arrivare a 176.554 al 31 dicembre 2016;
   ai sensi del dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015 beneficiano delle misure di accoglienza tutti i cittadini stranieri dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e per la durata del procedimento di esame della domanda, nonché, ai sensi della circolare del 7 luglio 2016 dello Sprar, i titolari di protezione internazionale o umanitaria per sei mesi prorogabili, e comunque, in caso di diniego, fino al grado di appello;
   la legislazione vigente assicura l'erogazione dei servizi di cura e assistenza sanitaria da parte del servizio sanitario nazionale sia ai cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno che a quelli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno in Italia;
   a seguito dell'emergenza migratoria in atto, pare che l'intero sistema sanitario delle regioni sia ormai al collasso, anche per casi sempre più diffusi di malattie infettive o patologie anche conseguenti ai viaggi per raggiungere le coste italiane, e che gli stanziamenti statali come «rimborso per le spese degli enti del servizio sanitario regionale per l'assistenza e le rette di spedalità agli stranieri bisognosi» siano ben inferiori al fabbisogno reale –:
   quali siano i costi complessivi nell'anno 2016 ed in quello in corso, finora sostenuti dal nostro Paese, e quelli previsti per il 2017 per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di coloro che abbiano ricevuto la protezione internazionale o umanitaria, nonché i costi per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri sostenuti dalle regioni ed i relativi rimborsi ed infine le spese sostenute dai comuni per i servizi di assistenza e inclusione sociale a favore degli stranieri. (3-03190)


Iniziative volte a consentire alle imprese la compensazione tra crediti vantati verso la pubblica amministrazione e debiti originati dalla presentazione di istanze di adesione alla cosiddetta «rottamazione dei ruoli» – 3-03191

   PAGLIA, MARCON, FASSINA e CIVATI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   la Confedercontribuenti da circa un anno segnala a diverse autorità e pubbliche amministrazioni (inclusi Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate ed Ente per la riscossione) la necessità di consentire alle aziende di poter compensare i crediti già inseriti e certificati nella piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze, con i debiti nascenti dalla presentazione di istanze di adesione alla cosiddetta «rottamazione dei ruoli», cioè alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, possibilità attualmente preclusa dalla normativa;
   Confedercontribuenti, che ha più volte denunciato l'ingente mole di crediti vantata dalle imprese associate fornitrici della pubblica amministrazione, con atto d'interpello del 6 aprile 2017 ha rivolto alle suddette autorità chiarimenti sull’iter procedurale della rottamazione, senza, peraltro, ottenere alcun riscontro nonostante la data di presentazione delle istanze prevista per legge sia scaduta il 21 aprile 2017. La stessa confederazione ha inoltre assistito un'azienda nell'ambito di un ricorso che quest'ultima ha presentato contro Riscossione Sicilia per vedersi riconosciuto il diritto alla compensazione, diritto che dovrebbe essere scontato, riguardando somme iscritte a ruolo e per le quali non vi sarebbero ragioni per non riconoscerla;
   con sentenza pubblicata il 12 luglio 2017 la Commissione tributaria di Catania ha riconosciuto all'azienda ricorrente il diritto alla compensazione, sospendendo il diniego avanzato da Riscossione Sicilia ed Equitalia a rottamare i ruoli con i crediti certificati al Ministero dell'economia e delle finanze che la stessa vantava;
   nonostante sia intervenuta la suddetta pronuncia, a tutt'oggi si registra l'assoluta assenza di risposta del Governo all'interpello, ancor più grave se si pensa che interessa le migliaia di aziende creditrici dello Stato, in molti casi in crisi di liquidità anche per colpa del significativo ritardo con cui la pubblica amministrazione le rimborsa;
   il tema del ritardo nei pagamenti da parte della pubbliche amministrazioni alle imprese fornitrici di beni e servizi, stante i rilevanti effetti negativi che è capace di determinare sul loro equilibrio finanziario e sulla loro capacità di resistere sul mercato, effetti peraltro rafforzati dall'attuale marcato rallentamento del ciclo economico, assume un ruolo cruciale nella discussione sulle leve da utilizzare per riavviare una fase di crescita dell'economia –:
   se non ritenga di dover colmare la lacuna normativa con interventi regolamentari che consentano alla aziende fornitrici di compensare, con i crediti vantati verso la pubblica amministrazione, la loro posizione debitoria. (3-03191)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2856 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4595)

A.C. 4595 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di dieci tipi di vaccinazioni, incrementando drasticamente, dunque, il numero di vaccini obbligatori previsti. I requisiti di necessità ed urgenza dovrebbero, pertanto, avvincere l'ampio ventaglio dei vaccini menzionati, presupponendo un evento epidemiologico complessivo, concernente le malattie che si intende prevenire e/o contrastare;
    al di là del fatto che lo stesso Presidente del Consiglio, all'atto della presentazione del decreto in oggetto, ha dichiarato che «non sussiste alcuna emergenza nazionale», la cogenza di un'epidemia in corso – o, più precisamente, di più epidemie in corso – è confutata dal recentissimo stesso Piano Vaccini, emanato proprio dal Ministero della salute il quale, nel gennaio 2017, non evidenziava alcun tipo di emergenza, né di epidemia;
    segnatamente, l'adozione della decretazione d'urgenza risulta incongruente con la natura essenzialmente programmatica che caratterizza il DPCM del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», con il quale sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica proprio la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e parassitarie, incluso il programma vaccinale;
    oltretutto, il citato DPCM 12 gennaio 2017, nel cui ambito è stato incluso il Piano nazionale vaccini, è stato accompagnato dalla prescritta intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, intesa sancita il 7 settembre del 2016 e con la quale, all'articolo 4, in riferimento all'attuazione delle nuove politiche vaccinali, le Regioni garantiscono il raggiungimento delle coperture previste per le nuove vaccinazioni, la maggior parte successivamente inserite nel decreto-legge all'esame, con la gradualità indicata nell'allegato della medesima intesa;
    del resto, l'assenza di un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica, viene implicitamente ma chiaramente «confessata» dall'articolo 1, comma 6, del decreto in parola: «È, comunque, fatta salva, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale, o dello Stato e delle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza»;
    il decreto legislativo n. 112 del 1998, richiamato net decreto-legge, attua il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali come contemplato dagli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione ed in relazione alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica, correlate inevitabilmente al territorio, attribuisce alle autorità territoriali il potere necessario per intervenire in condizioni di necessità ed urgenza; un intervento indifferenziato da parte dello Stato, motivato da necessità e urgenza, senza che siano tenute in considerazione le differenze territoriali con riferimento alla copertura vaccinale o in riferimento ad eventuali epidemie, peraltro opportunamente rilevate dal medesimo ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di sanità, rappresenta un intervento invasivo in aperto contrasto con la nostra Costituzione poiché lesivo delle competenze dei diversi livelli di autonomia e competenza ed abnorme perché utilizza la decretazione di urgenza per porre in essere attività di prevenzione sanitaria che precipuamente si caratterizzano per un intrinseca attività programmatica e a lungo termine;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, argomentando sulla violazione del combinato disposto degli articoli 77 e 117 della Costituzione, ritiene «il decreto-legge uno strumento improprio ai fini dell'esercizio delle competenze legislative dello Stato su materie concorrenti, divenendo il suo stesso impiego un chiaro indice sintomatico di una lesione delle attribuzioni regionali». Secondo la Corte, infatti, «l'approvazione di una nuova disciplina a regime, attraverso la corsia accelerata della legge di conversione, pregiudicherebbe la possibilità per le Regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo». L'ambito materiale di incidenza delle norme impugnate, quindi, non è più rappresentato solo dal merito della disciplina di principio posta dallo Stato, ma assume anche una valenza procedurale (o di metodo), per la quale l'utilizzo di un determinato tipo di fonte statale costituisce già di per sé una lesione delle competenze regionali» (cit. M. Francaviglia in AIC 2012);
    appare difficilmente comprensibile e giustificabile, a distanza soltanto di pochi mesi dalla raggiunta intesa Stato-Regioni sul nuovo piano nazionale vaccini, un intervento d'imperio dello Stato nella materia concorrente della salute che, peraltro, quanto alla prevenzione collettiva presenta una natura eminentemente programmatica, per sua natura inconciliabile con la decretazione d'urgenza; è quindi ragionevole prevedere sin da ora un giudizio di aperta violazione degli articoli 77 e 117 della Costituzione su questo provvedimento, che non appare supportato dalla necessità di «fronteggiare sopravvenute e urgenti necessità», come invece espressamente richiede il Giudice delle leggi;
    il decreto-legge appare altresì violare l'articolo 117 della Costituzione in relazione alla destinazione e assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie che le strutture del servizio sanitario regionale dovranno comminare, senza prevedere che tale assegnazione sia concordata con le Regioni, tenuto conto peraltro che l'estensione degli obblighi vaccinali inevitabilmente determina un aumento in termini quantitativi degli adempimenti correlati, con un conseguente aggravio a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie delle ASL e dei servizi sanitari regionali;
    i decreti-legge, come è noto, traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute, imprevedibili e urgenti necessità;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007, ha rilevato come non sia sufficiente che la necessità e l'urgenza siano apoditticamente annunciate, bensì rileva l'effettivo e concreto bisogno di intervento normativo urgente; connesso ai presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione e il criterio di ragionevolezza legato, a sua volta, a quello della proporzionalità. Introdurre l'obbligatorietà vaccinale per una quantità abnorme di vaccini, attraverso la decretazione d'urgenza, contrasta, infatti, in maniera diretta ed indiretta anche con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione; la previsione di dieci trattamenti vaccinali obbligatori, che non ha eguali nel panorama internazionale, non risulta proporzionata né al risultato annunciato, né al fine perseguito dal legislatore;
    i presupposti costituzionali per la emanazione di un decreto-legge in materia non risultano quindi adeguatamente supportati dalla realtà fattuale, anche in relazione all'articolo 32 della Costituzione secondo il quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», ma la legge è comunque vincolata in questo senso perché in nessun caso possono essere violati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
    con la sentenza n. 27 del 1998, la Corte costituzionale ha ribadito che «non è lecito, alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative». Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte ad un generico interesse collettivo quale parametro per il necessario contemperamento;
    l'articolo 32 della Costituzione rappresenta non solo la massima tutela del diritto alla salute ma anche la massima espressione di libertà e consapevolezza che si realizza attraverso il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ed espresso, nel caso di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori; consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile» e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
    il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione quale sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative e dei rischi connessi; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione;
    la Corte costituzionale si è pronunciata diffusamente sui limiti e le condizioni di compatibilità dei trattamenti sanitari obbligatori con il precetto costituzionale del diritto alla salute dell'articolo 32, ribadendo sempre il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo – anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o accettati – con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. 1994 n. 218) e con la salute della collettività (sent. 1990 n. 307);
    è proprio il bilanciamento dei due diritti sottesi che ha portato il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 258 del 1994, a ritenere che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione solo se siano rispettate talune condizioni, tra le quali «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili e se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una «equa indennità» in favore del danneggiato (cfr. sent. 307 cit. e v. ora legge 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale «trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura» (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall'articolo 2043 c.c.: sent. n. 307/1990 cit.);
    si evidenzia che in riferimento agli indennizzi, il provvedimento all'esame, come modificato nell'aula del Senato si pone in palese contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n.107 del 2012 che ha ritenuto incostituzionale la legge 210 del 1992 nella parte in cui non riconosce l'indennizzo anche per i vaccini raccomandati;
    la sentenza della Corte costituzionale succitata «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro morbillo, la parotite e la rosolia», vaccinazioni che all'epoca erano solo raccomandate;
    l'articolo aggiuntivo, introdotto al Senato e recante «Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie» fa riferimento solo a vaccinazioni obbligatorie e l'ulteriore articolo aggiuntivo recante «Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni» prevede che «le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento all'esame, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, escludendo quindi le ulteriori vaccinazioni raccomandate che non sono incluse all'articolo 1 del provvedimento all'esame, come ad esempio l'Hpv per le femmine e per i maschi, l'Herpes Zoster o l'epatite A, ma che sono fortemente raccomandate;
    la Corte costituzionale nella sentenza n. 258 del 1994 aggiunge che «proprio per la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico – a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo – che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità. Ed al tempo stesso – per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari – si dovrebbero fissare standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità – apprezzata anche in termini statistici – di eseguire gli accertamenti in questione»;
    le anzidette considerazioni della Corte costituzionale portano a ritenere del tutto sproporzionato l'equilibrio dei suddetti diritti laddove nel decreto-legge all'esame non sono rinvenibili misure atte ad individuare «con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione o strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità»;
    l'equilibrio dei suddetti diritti risulta altresì sbilanciato in considerazione dell'attuale sistema di immissione sul mercato dei prodotti farmaceutici in generale e dei vaccini in particolare che, fin dalla fase della sperimentazione clinica, non appare sempre sostenuto da efficaci disposizioni sull'indipendenza della sperimentazione clinica e sulla trasparenza delle fasi di immissione in commercio del vaccino, sull'economicità dei vaccini immessi sul mercato, venduti e somministrati quasi esclusivamente in forma associata, con susseguente rischio di oligopolio delle aziende produttrici;
    l'equilibrio dei suddetti diritti e il loro esercizio consapevole e informato è altresì potenzialmente compromesso dalla carente attività informativa e dall'assenza di un sistema pubblico nazionale informatizzato che produca e renda ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e che, anche a distanza di anni, produca tutte le informazioni sugli esiti, anche negativi, concernenti la somministrazione di vaccini, consentendo un'esauriente informazione per tutti i cittadini nonché una scelta consapevole, informata e condivisa, che dia conto chiaro ed effettivo sull'offerta vaccinale;
    inoltre l'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda (Principles and Considerations for Adding a Vaccine to a National Immunization Programme, 2014) una puntuale analisi costo/beneficio e rischio nell'introduzione di nuovi vaccini nell'ambito dei programmi vaccinali, diversamente adottati dai diversi Stati; proprio le raccomandazioni e le linee guida dell'OMS rivelano l'incompatibilità della decretazione d'urgenza con un programma di prevenzione che, per la sua migliore efficacia, richiede invece di essere articolato attraverso uno strumento legislativo o regolamentare totalmente diverso che tenga conto, in particolare, dei profili di costo-efficacia dei diversi prodotti vaccinali, alla luce delle indicazioni e migliori pratiche esistenti a livello internazionale;
    l'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145, pone, come regola generale, che «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato», fatto salvo lo stato di necessità in cui non è possibile acquisire il consenso; la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e in questo caso, quindi, non si può configurare lo stato di necessità, cioè l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale;
    allo stesso modo l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge»;
    il provvedimento in esame prevede, inoltre, che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all'asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate le vaccinazioni previste. Per la scuola dell'obbligo è stabilita una sanzione da 100 a 500 euro per padre e madre di chi non è in regola; tali previsioni appaiono di dubbia compatibilità con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»;
    inoltre non è chiara la ratio del diverso regime stabilito per asili-nido e materne da un lato, scuola dell'obbligo dall'altra: condizione dell'iscrizione l'avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione. Ove, infatti, dovesse sussistere il rischio del contagio di malattie diffusive, anche e soprattutto per la scuola dell'obbligo parrebbe necessaria l'effettuazione del vaccino quale condizione dell'iscrizione, tenuto conto del tasso di frequenza (e quindi di contagio) molto più forte rispetto a quello registrato per asili e materne, peraltro con nette differenziazioni a livello regionale; se, di contro, il rischio non c’è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato – e non ridotto – il diritto del minore all'istruzione sin dalle scuole materne, laddove esso riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento;
    il riferimento, nel preambolo del decreto-legge, a non ben identificati obblighi assunti e strategie concordate a livello europeo e internazionale e ad obiettivi comuni fissati nell'area europea appare incongruente con il trend, ormai consolidato, delle diverse politiche vaccinali che nel mondo e soprattutto in Europa hanno implementato politiche vaccinali basate su di un approccio incentrato sulla combinazione tra offerta pubblica di vaccini ritenuti essenziali per la salute pubblica e convincimento informato dei soggetti decisori rispetto ai trattamenti vaccinali e la distinzione tra obbligatorietà e raccomandazione ha così perso gran parte della sua rilevanza, persistendo come un retaggio formale di decisioni politiche ormai risalenti che come espressione delle prassi sanitarie correnti;
    la tendenza alla raccomandazione dei vaccini, più che alla loro obbligatorietà, è infatti stabilita e ormai consolidata a livello globale. Il quadro di vaccinazione europeo relativo ai programmi vaccinali nazionali, infatti, comprende sia vaccinazioni obbligatorie sia raccomandate: dei 30 paesi (i 28 dell'Unione Europea più Islanda e Norvegia), 15 hanno almeno una vaccinazione obbligatoria all'interno del proprio programma vaccinale, mentre gli altri 15 non hanno alcuna vaccinazione obbligatoria;
    pertanto, se da un lato l'obbligatorietà delle vaccinazioni è considerata una strategia per migliorare l'adesione ai programmi di immunizzazione, dall'altro appare chiaro che molti dei programmi europei risultano efficaci anche se non prevedono alcun obbligo e comunque anche se presentano, come la quasi totalità delle realtà comparabili, un novero di obblighi nettamente inferiore a quello stabilito con il decreto in esame;
    i paesi che non hanno adottato obblighi per nessun vaccino risultano essere: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Il Belgio adotta l'obbligatorietà solo per un vaccino, la Francia per tre vaccini, Grecia, Italia (prima del decreto-legge in esame) e Malta per quattro vaccini (tutti riservano l'approccio raccomandato per i rimanenti vaccini). I Paesi che, ad oggi, adottano un programma vaccinale nazionale con un numero di vaccini obbligatori maggiore di quattro sono: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia;
    pur essendo il quadro in costante evoluzione, in nessun caso si rinviene un cambiamento di approccio tanto improvviso e radicale quale quello adottato con il decreto in oggetto, che avrebbe postulato un più attento esame preliminare dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario;
    in riferimento all'illustrazione degli oneri connessi al decreto-legge, si ricorda che già in occasione dell'esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che ha incluso il Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) 2016-2018, ed in relazione agli specifici fondi stanziati dalla legge di bilancio 2017 che ha destinato e vincolato 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono state espresse diffuse criticità poiché le risorse stanziate non corrispondono alle stime effettuate nella relazione tecnica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 303 milioni di euro (solo per i nuovi vaccini) sulle quali sono state poi operate ulteriori stime al ribasso che, come evidenziato anche dalla nota del Servizio di bilancio del Senato, appaiono aleatorie anche sulla base di presunti risparmi derivanti dall'abbattimento dei costi connessi alla gestione delle malattie che con tali vaccinazioni verrebbero debellate; le stime di spesa sull'impatto economico dei nuovi vaccini non sono infatti sorrette da una valutazione, anche sperimentale, dell'impatto avuto, in termini di riduzione dei costi sanitari diretti e indiretti e degli effetti/esiti in termini di salute, in quelle Regioni che li hanno già introdotti;
    le perplessità già espresse in occasione dell'approvazione dei LEA sono qui rinnovate e ulteriormente rafforzate, tenuto conto che le stime e le risorse allora approvate erano riferite ad una graduale attuazione, da parte delle Regioni, del Nuovo piano nazionale vaccinale, con una copertura vaccinale progressiva nel triennio considerato che, ovviamente, con il decreto-legge in questione e stante l'immediata obbligatorietà, non e più applicabile;
    preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile all'articolo 3 della Costituzione, oltreché degli articoli 2, 3, 32, 34, 10, 77, 81 e 117, oltreché di numerose e consolidate sentenze della Corte costituzionale, prima fra tutte la sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 2012, che ha ritenuto incostituzionale la legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non riconosce l'indennizzo anche per i vaccini raccomandati,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4595.
N. 1. Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Cecconi, Lombardi, Dadone, Brescia.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e con la giurisprudenza. Costituzionale che è intervenuta ripetutamente in merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;
    il decreto-legge in esame è privo dei requisiti minimi previsti dal vigente ordinamento sia sotto il profilo della legittimità che del merito. Per quanto attiene al profilo della legittimità, il decreto-legge viola l'articolo 77 della Costituzione che prevede lo strumento del decreto-legge come mera opzione residuale «in casi straordinari di necessità e di urgenza» in quanto in Italia, allo stato attuale, non sussistono alcuna necessità né tantomeno alcuna urgenza di intervenire nel campo della prevenzione vaccinale non rinvenendosi casi né ordinari né straordinari di emergenze sanitarie, nemmeno in previsione. Il continuo riferimento fatto dal Ministro della salute a una presunta quanto inesistente «emergenza morbillo» in Italia contrasta con i dati epidemiologici ufficiali che indicano come il morbillo abbia un andamento ciclico e come nell'ultimo decennio in almeno quattro vi siano stati valori di molto superiori agli attuali e nel decennio precedente sono stati rilevati valori superiori anche di venti volte a quelli attuali senza che si fosse mai gridato all'emergenza;
    lo stesso Presidente del Consiglio, in sede di conferenza stampa successiva all'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei ministri abbia candidamente ammesso non sussistere alcuna emergenza o epidemia. Vale inoltre la pena sottolineare come nei due anni precedenti il Ministero della salute ha alimentato l'errata opinione che in Italia, e in particolare in Toscana, vi fosse un'epidemia di meningite in realtà sconfessata dai dati epidemiologici ancor prima che dall'ammissione avvenuta nel gennaio 2017 essersi trattato di una mera epidemia mediatica. Non ci si può esimere inoltre dal sottolineare come lo stesso decreto-legge faccia riferimento a ulteriori «interventi di urgenza» da parte dell'autorità sanitaria ex articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che sono in aperto contrasto con le premesse che avrebbero portato all'adozione del presente decreto-legge;
    il decreto-legge in esame quindi presuppone un'inesistente emergenza sanitaria e va conseguentemente a ledere il principio della tripartizione dei poteri di Montesquieu fatto proprio dai padri costituenti nel 1948 ampliando indebitamente il potere legislativo in capo al governo e bypassando l'organo ad esso deputato costituzionalmente ovvero il Parlamento;
    il continuo riferimento fatto dal Ministro della salute al venir meno di un generico 95 per cento di copertura vaccinale per aversi la cd immunità di gregge nasconde infatti una serie di omissioni, imprecisioni, contraddizioni, falsità tra le quali: il valore della cd immunità di gregge non può essere indicato genericamente per tutte le patologie ma deve essere calcolato per ciascuna di esse; l'espressione algebrica utilizzata per tale calcolo parte da un errore di fondo: l'utilizzo del termine «vaccinato» come sinonimo di «immunizzato» aumentando indebitamente il valore richiesto ed alcune patologie, per loro natura modalità di trasmissione, sono escluse dal calcolo dell'immunità di gregge (tetano, part a zero), hanno valori bassissimi (Epatite B, pari al 57 per cento), o hanno valori comunque inferiori al 95 per cento indicato dal ministro (Poliomielite, Difterite, Meningiti etc.);
    il decreto-legge in esame presenta quindi ulteriori profili di legittimità costituzionale andando a ledere nello specifico il diritto alla salute di cui all'articolo 32, secondo comma, in quanto «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» riservando tale decisione al Parlamento e non al Governo, il diritto allo studio di cui all'articolo 34 e quindi più genericamente i diritti e le libertà di cui agli articoli 2, 3, 13, 16, 29, 31, secondo comma;
    la revisione parziale del testo ha permesso di eliminare un punto assai controverso, come la sospensione genitoriale, ma ha lasciato intatta la certezza di una discriminazione per censo nel caso delle sanzioni pecuniarie, chiara violazione dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d'ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi incompatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanta previsto dall'articolo 34, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e obbligatoria e gratuita»;
    irrazionale sarà la disparità di trattamento tra scuole dell'infanzia e scuola dell'obbligo a fronte della identica fattispecie della mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni; in violazione del principio di ragionevolezza della legge ed in relazione all'articolo 3, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento pubblicato distingue la disciplina della vaccinazione obbligatoria (articolo 1) da quella dell'iscrizione scolastica. Secondo quanto previsto, dallo stesso fatto della mancata presentazione della documentazione, discendono differenti trattamenti tra «servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia» e «gli altri gradi d'istruzione», per lo stesso diritto fondamentale;
    le conclamate esigenze di «straordinaria necessità ed urgenza», qualora sussistenti, ancorché non meglio precisate, sarebbero in contraddizione manifesta con la summenzionata disparità di trattamento prevista dal decreto-legge in esame e avranno conseguenze paradossali: come se il caso straordinario si fermasse al termine della scuola materna, per poi rientrare nei ranghi dell'ordinarietà con l'esordio in prima elementare. Tale disparità, peraltro, trattandosi di bambini e bambine in crescita, potrebbe paradossalmente riguardare la stessa persona, in fasi differenti della sua vita. L'evidente incongruità di tale disposizione, rispetto al fine che il Governo dichiara di perseguire, induce a ritenere violato anche il principio di ragionevolezza della legge, così come elaborato nel corso degli anni dalla Corte Costituzionale;
    la prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso della decretazione d'urgenza che è stata più volte censurata dalla Corte Costituzionale, svuota e mortifica il ruolo del Parlamento, in contrasto ai dettami dell'articolo 70 della Costituzione che affida alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4595.
N. 2. Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 4595 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Vaccinazioni obbligatorie).

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
   a) anti-poliomielitica;
   b) anti-difterica;
   c) anti-tetanica;
   d) anti-epatite B;
   e) anti-pertosse;
   f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
   g) anti-meningococcica B;
   h) anti-meningococcica C;
   i) anti-morbillo;
   l) anti-rosolia;
   m) anti-parotite;
   n) anti-varicella.

  2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.
  3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.
  6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

Articolo 2.
(Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni).

  1. A decorrere dal 1º luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
  2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.
  3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.
  4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

Articolo 3.
(Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).

  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
  2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Articolo 4.
(Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative).

  1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Articolo 5.
(Disposizioni transitorie).

  1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Articolo 6.
(Abrogazioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
   a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
   c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Articolo 7.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4595 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 4595 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di vaccini).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5, e 6.
1. 2. Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sopprimerlo.
1. 1. Colonnese, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).

  1. Il presente decreto è finalizzato ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini.
  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali, di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con un unico calendario nazionale, validato dall'istituto superiore di sanità.
  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
  5. L'Azienda italiana del farmaco (AIFA) provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione e per Azienda Sanitaria. Il direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni sia in termini di salute pubblica che di maggiori spese, predisponendo relazioni semestrali che sono rese pubbliche e pubblicate sulla pagina web del ministero.
  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV e la rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
   a) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monodose;
   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
   f) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo; la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
   i) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.
  10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale, qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore della sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici, il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 8. Palese, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).

  1. Il presente decreto è finalizzato:
   a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
   b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto superiore di sanità.
  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
  5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione e per Azienda sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.
  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
   a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;
   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
   f) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;
   i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
   l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;
   m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.
  10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 5. Colonnese, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.
  3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'AIFA rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali è stata concessa l'AIC.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 7. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Lorefice, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Coperture vaccinali).

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.
  2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'AIFA rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 6. Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abrogazioni in materia vaccinale).

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati:
   a) la legge 6 giugno 1939, n. 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica;
   b) la legge 30 luglio 1959, n. 695, recante provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica;
   c) la legge 5 marzo 1963, n. 292, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, recante il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   e) la legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica;
   f) la legge 20 marzo 1968, n. 419, recante modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   g) la legge 27 aprile 1981, n. 166, recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   h) la legge 27 maggio 1991, n. 165, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B;
   i) il decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991, recante protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B;
   l) i commi 2 e 3 dell'articolo 93 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
   m) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 464, recante il regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   n) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465, recante il regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   o) il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 2002, recante modifica della schedula vaccinale antipoliomelitica;
   p) il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2005, recante modifica al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per adeguamento al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007.

  2. È fatto salvo, con i limiti stabiliti dall'articolo 4, quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
1. 4. Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 1, 1-bis e 1-ter.

  Conseguentemente:
    al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-poliomielitica;
    d-ter) anti-difterica;
    d-quater) anti-tetanica;
    d-quinquies) anti-epatite B;
    d-sexies) anti-pertosse;
    d-septies) anti-morbillo;
    d-octies) anti-rosolia;
    d-novies) anti-parotite;
    d-decies) anti-varicella;
    d-undecies) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    sopprimere i commi 3 e 4.
1. 10. Zaccagnini, Kronbichler.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e il mantenimento di adeguate condizioni fino alla fine del comma, con le seguenti:, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 3, con il seguente: Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: e ai tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni;
   c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni e dopo le parole: al minore, aggiungere le seguenti: o, nel caso di maggiorenne, ad assumere.
1. 9. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,.
*1. 21. Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,.
*1. 24. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale con le seguenti: nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 nonché dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, alinea, sopprimere le parole:
obbligatorie e;
   al comma 1-bis, alinea, sopprimere le parole: obbligatorie e.
1. 22. Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: europeo ed internazionale, aggiungere le seguenti: per gli operatori scolastici, per gli operatori socio sanitari.
1. 18. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
1. 13. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: compresa tra zero e con le seguenti: fino a.
1. 20. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: se in possesso della propria cartella sociale,

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: se in possesso della propria cartella sociale,
1. 140. Lorefice, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: per gli operatori scolastici e gli operatori socio sanitari.
1. 12. Mucci.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono obbligatorie e gratuite, con le seguenti: in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite con le seguenti: in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono altresì gratuite.
1. 23. Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.

  Conseguentemente:
    al comma 1-bis, alinea sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate;
    al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
1. 16. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.
1. 45. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di seguito indicate aggiungere le seguenti:, anche sotto forma di monocomponente.
1. 17. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 26. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 27. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 28. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f).

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
   a) anti-morbillo;
   b) anti-rosolia;
   c) anti-parotite;
   d) anti-varicella;
   e) anti-epatite B;
   f) anti-pertosse;
   g) anti-Haemophilus influenzae tipo b;.
1. 61. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 29. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto superiore di sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.;
   b) al comma 1-ter, primo periodo sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con la seguente: obbligatorie.
1. 35. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria e gratuita per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria.;
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-pertosse;
    d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    d-quater) anti-rosolia;
    d-quinquies) anti-parotite;
    d-sexies) anti-varicella.
1. 37. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) al comma 1-bis:
    all'alinea, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite con le seguenti: è altresì obbligatoria e gratuita;
    all'alinea, sostituire le parole: le vaccinazioni di seguito indicate con le seguenti: la vaccinazione di seguito indicata;
    all'alinea, sostituire le parole: per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati con le seguenti: per i minori nati a partire dall'anno 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria;

  sopprimere le lettere b), c) e d);
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con la seguente: obbligatorie;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-ter) anti-rosolia;
    d-quater) anti-parotite;
    d-quinquies) anti-varicella;
    d-sexies) anti-pertosse;
    d-septies) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
1. 34. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:
   a) anti-pertosse;
   b) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
   c) anti-meningococcica B;
   d) anti-meningococcica C;
   e) anti-morbillo;
   f) anti-rosolia;
   g) anti-parotite;
   h) anti-varicella.
1. 25. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sostituire le lettere e) ed f) con la seguente:
   e) anti-morbillo;.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 1-bis;
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis, con le seguenti: di cui al comma 1;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-pertosse;
    d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    d-quater) anti-rosolia;
    d-quinquies) anti-parotite;
    d-sexies) anti-varicella.
1. 36. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) anti-pertosse.
1. 30. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 31. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La vaccinazione anti-Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori fino al compimento del quinto anno.
1. 32. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 33. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.
1. 11. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 1-bis.
1. 46. Rondini, Pagano.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per i minori d'età compresa tra zero e sedici anni è altresì obbligatoria e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita la vaccinazione anti-morbillo. È altresì obbligatoria e gratuita la vaccinazione anti-rosolia per le bambine, a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.
1. 60. Palese, Gullo.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).
1. 47. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, sopprimere le lettere da b) a d);

  Conseguentemente:
   al comma 1-bis, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite; con le seguenti: e altresì obbligatoria e gratuita; e sostituire le parole: le vaccinazioni di seguito elencate con le seguenti: la vaccinazione di seguito elencata;
   al comma 1-ter, sostituire le parole: uno o più delle vaccinazioni con le seguenti: la vaccinazione;
   al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-rosolia;
    d-ter) anti-parotite;
    d-quater) anti-varicella;.
1. 51. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-rosolia.
1. 54. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
1. 48. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-parotite.
1. 52. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).
1. 49. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-varicella.
1. 53. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis sopprimere la lettera d).
1. 50. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1 è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età.
1. 62. Nesci, Colonnese, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-bis.1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente informati:
   a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli stessi;
   b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione;
   c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione;
   d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento.
1. 58. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-bis.1. L'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.
*1. 59. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-bis.1. L'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis è esteso è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.
*1. 130. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-ter sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventuali.
1. 67. Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: decorsi tre anni con le seguenti: decorso un anno e sostituire le parole: con cadenza triennale con le seguenti: con cadenza annuale.
1. 63. Palese, Gullo.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dodici mesi.
1. 65. Colonnese, Nesci, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, sopprimere le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
1. 68. Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis, con la seguente: obbligatorie.
1. 55. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: al comma 1-bis con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
1. 66. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: dati epidemiologici inserire le seguenti:, delle reazioni avverse.
1. 69. Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della salute, a integrazione della relazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto, presenta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, sulle coperture vaccinali, sulla sicurezza e qualità dei vaccini, sulle reazioni avverse, sulle attività di farmacovigilanza con particolare riferimento alle modalità attive di raccolta dei dati, sulle attività di informazione e sensibilizzazione messe in atto dal servizio sanitario, sulla qualità e completezza dei flussi informativi relativi ai diversi aspetti delle vaccinazioni e sull'organizzazione dei servizi vaccinali.
1. 56. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.
1. 71. Nesci, Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sopprimere il comma 1-quater.
1. 70. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente.
*1. 75. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente.
*1. 131. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
1. 76. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. In ogni centro vaccinale e prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, al fine di una diagnosi precoce di tutte le patologie neurologiche, il minore è sottoposto, gratuitamente, ad una visita neurologica, da ripetersi con cadenza annuale fino all'età di 6 anni, che attesti l'assenza di patologie.
1. 79. Lupo, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo, alla ricerca di una eventuale mutazione del gene MTHFR (Metilen-tetraidrofolato-reduttasi).
1. 137. Zolezzi, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Caso, Dieni, Lupo, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto-legge.
1. 80. Lombardi, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
1. 82. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Le analisi anticorpali eseguite in relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
1. 83. Lupo, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Il consenso informato richiesto per le vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo non esenta il Ministero della salute, il medico curante o il pediatra di libera scelta e il medico vaccinatore dalle responsabilità civili, amministrative, penali e patrimoniali connesse agli eventi avversi.
1. 84. Colonnese, Lupo, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il medico curante può esonerare i minori di cui al comma 1 dalla raccomandazione delle vaccinazioni gratuite.
1. 85. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sierologica, aggiungere le seguenti: effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
*1. 95. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sierologica, aggiungere le seguenti: effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
*1. 92. Palese, Gullo.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conseguentemente, il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
1. 94. Nesci, Colonnese, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con le seguenti: ha diritto alla somministrazione delle vaccinazioni.
1. 86. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 87. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 93. Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 96. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
1. 89. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2, con le seguenti: dal comma 2, dal comma 2.1, e dal comma 4,;
   b) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in relazione all'età aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.1.
*1. 90. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2, con le seguenti: dal comma 2, dal comma 2.1, e dal comma 4,;
   b) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in relazione all'età aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.1.
*1. 91. Palese, Gullo.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: le procedure accentrate di acquisto con le seguenti: tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate.
1. 99. Mantero, Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: obbligatori con le seguenti: di cui al presente decreto.
1. 97. Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: riguardano con le seguenti: devono riguardare

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata.
1. 98. Rondini, Pagano.

  Al comma 2-bis aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di consentire l'applicazione che quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata.
1. 101. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quater.
1. 103. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1, lettere e) ed f), e per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1-bis.
1. 104. Rondini, Pagano.

  Al comma 3, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
1. 106. Rondini, Pagano.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
*1. 107. Lombardi, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
*1. 133. Rondini, Pagano.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito internet del Ministero della salute.
1. 109. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La relazione contiene una sezione specifica legata a eventuali reazioni avverse delle vaccinazioni multicomponente di cui al presente articolo.
1. 138. Zolezzi, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Caso, Dieni, Lupo, De Rosa.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, sopprimere il comma 4;
   b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: e, ricorrendone i presupposti fino a comma 4.
1. 113. Zaccagnini, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1. 112. Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 110. Di Vita.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 111. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i soggetti obbligati di cui al medesimo comma, nonché, in caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e la persona cui il minore sia stata affidata ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1. 116. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
*1. 115. Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
*1. 134. Rondini, Pagano.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: convocati con la seguente: invitati.
1. 139. Lupo, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Caso, Dieni, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
*1. 117. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
*1. 135. Rondini, Pagano.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: commi 1 e 1-bis inserire le seguenti: e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
**1. 119. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: commi 1 e 1-bis inserire le seguenti: e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
**1. 136. Rondini, Pagano.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tale sanzione non possono essere aggiunte le spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. 121. Palese, Gullo.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione non è comminata nei casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita.
1. 122. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati e utili rispetto alle finalità perseguite.
1. 123. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali provvedimenti, adottati su parere motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela della salute e della sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3. In ogni caso, va salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria.
1. 124. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano:
   a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da conseguire mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strumentali;
   b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili; la rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui all'articolo 1, dei tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, rilevati per ogni coorte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe Vaccinale Nazionale istituita presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio sito internet istituzionale;
   c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza, di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2015; tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA;
   d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale;
   e) il coinvolgimento attivo e l'integrazione funzionale e dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel raggiungimento degli obbiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche campagne di informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale.
1. 125. Palese, Gullo.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzialità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico.
1. 126. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
1. 127. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 6-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 128. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali).

  1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto Superiore della Sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obbiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti, i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
  4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*1. 01. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali).

  1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto Superiore della Sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obbiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'istituto Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
  4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*1. 05. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Servizi vaccinali).

  1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente competenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali.
  2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute adotta, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, appositi standard di qualità delle attività vaccinali.
  3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei princìpi deontologici e degli obblighi professionali.
1. 06. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano nazionale di prevenzione vaccinale).

  1. Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) individua e aggiorna periodicamente, relativamente alla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione e alle coperture vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale, gli strumenti e le azioni da porre in essere nonché le modalità attraverso le quali è verificato il loro conseguimento.
  2. Il PNPV promuove, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'adesione volontaria e consapevole alla prevenzione vaccinale attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.
  3. Il PNPV definisce, sulla base di evidenze scientifiche indipendenti, un unico calendario vaccinale nazionale, previa valutazione dell'istituto superiore sanità (ISS).
  4. L'eventuale integrazione o modificazione degli obiettivi di prevenzione vaccinale da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere autorizzata dal Ministero della salute.
  5. Le vaccinazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono offerte in modo attivo e gratuito ai soggetti indicati dallo stesso, individuati per età, genere o gruppi a rischio.
  6. Il PNPV è realizzato attraverso i servizi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, in integrazione funzionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
  7. Il PNPV è adottato nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  8. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando e l'indipendenza delle fonti utilizzate e verificando l'assenza di conflitti di interesse.
  9. I vaccini necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono sottoposti alle procedure di negoziazione adottate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi della normativa vigente.
1. 04. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia).

  1. I medici, previa autorizzazione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui al articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.
  2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni.
1. 03. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I professionisti della sanità sottoposti all'obbligo della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, devono acquisire annualmente un adeguato numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad eventi in materia di vaccini.
  2. Le aziende sanitarie locali, gli Ordini ed i Collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17, aprile 1956, n. 561, promuovono annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della formazione.
1. 02. Palese, Gullo.

ART. 2.
(Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni).

  Al comma 1, dopo le parole: di prevenzione vaccinale aggiungere le seguenti: e dal presente decreto-legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la parola: cultura con la seguente: conoscenza;
   sopprimere le parole: e dei farmacisti delle farmacie del territorio.
2. 2. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, dopo le parole: di prevenzione vaccinale, aggiungere le seguenti: attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.
2. 3. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali.
2. 11. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. A partire dal mese di agosto 2017, il Ministero della salute informa, con cadenza almeno mensile sul proprio sito, sulle nuove vaccinazioni effettuate, sui progressi nella copertura vaccinale della popolazione, sulle modalità di approvvigionamento dei vaccini e sui loro costi.
2. 13. Palese, Gullo.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.
*2. 4. Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.
*2. 130. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende sanitarie locali sono tenute a esporre nei locali in cui si eseguono le vaccinazioni tutte le informazioni relative ai possibili effetti collaterali e avversi delle singole vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 1 e 1-bis del presente decreto.
2. 5. Lombardi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende sanitarie locali sono tenute a esporre nei locali in cui si eseguono le vaccinazioni tutte le informazioni relative ad ogni singola patologia, il grado di immunizzazione e l'elenco dei possibili effetti collaterali o eventi avversi.
2. 6. Lupo, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1 Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le relative rappresentanze ordinistiche e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i princìpi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica.
*2. 12. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1 Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le relative rappresentanze ordinistiche e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i princìpi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica.
*2. 131. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, dopo le parole: avviano altresì aggiungere le seguenti: in tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione nonché nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. 7. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero della salute, in collaborazione con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, promuove campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: al comma 2, con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
2. 8. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le iniziative di cui ai precedenti commi sono realizzate in collaborazione con la rete delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. 9. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Banca dati vaccinale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Le banche dati di cui al comma 1 sono alimentate da segnalazioni di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 01. Palese, Gullo.

ART. 3.
(Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro quindici giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivo di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1.
  2. Nell'elenco non sono inseriti gli studenti per i quali i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori consegnano documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale, rilasciata dalla ASL territorialmente competente nei trenta giorni precedenti al termine della chiusura delle iscrizioni.
  3. Nei quindici giorni successivi l'azienda sanitaria locale competente territorialmente attiva le necessarie procedure di richiamo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari dei minori indicati nel suddetto elenco affinché provvedano, entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione, a regolarizzare la propria posizione e si attiva, ricorrendone i presupposti, agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  4. La ASL territorialmente competente comunica entro il 20 luglio alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie l'elenco degli iscritti non in regola con gli obblighi vaccinali alla data del 30 giugno. Nel caso di inserimento dell'alunno nel corso dell'anno scolastico i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari sono tenuti a consegnare la certificazione di cui al comma 2 rilasciata dall'Asl nei venti giorni precedenti l'ingresso in classe.
  5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3-bis.
3. 2. Centemero, Palese.

  Alla rubrica, e ovunque ricorrano, dopo le parole: servizi educativi per l'infanzia aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
3. 3. Centemero, Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le aziende sanitarie territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 30 giugno di ogni anno, tali elenchi completati con l'indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti, sono invitati a regolarizzare la propria posizione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei soggetti risultati inadempienti devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno, l'attestazione riguardante la propria volontà di aderire all'invito delle aziende sanitarie territorialmente competenti. La effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell'anno scolastico successivo.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 2 e 3;
   b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: azienda sanitaria locale con le seguenti: azienda sanitaria territorialmente competente.
3. 4. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del minore di età compresa tra gli anni zero e sedici anni aggiungere le seguenti: e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
3. 5. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresa tra zero e con le seguenti: fino a.
3. 6. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: straniero aggiungere le seguenti: accompagnato e.
3. 7. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai tutori, con le seguenti: ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. 8. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: idonea documentazione con le seguenti: una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: La documentazione fino a: n. 445;.
3. 9. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 15. Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: che, qualora fino alla fine del comma.
*3. 16. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sopprimere dalle parole: che, qualora fino alla fine del comma.
*3. 17. Nesci, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.
3. 18. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico è tenuto, prima di effettuare la segnalazione di cui al periodo precedente, a convocare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, al fine di organizzare un incontro con un medico dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente utile a fornire loro informazioni più dettagliate in merito alle vaccinazioni.
3. 19. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 20. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 21. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  In ogni caso, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 26. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce in ogni caso un requisito di accesso per tutti i gradi di istruzione nonché per i centri di formazione professionale regionale.
3. 130. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

  Conseguentemente all'articolo 3-bis, sopprimere il comma 5.
3. 22. Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La mancata effettuazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, al sistema nazionale di istruzione; alle scuole pubbliche e private, anche non paritarie, di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 23. Rondini, Pagano.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, e per tutti i gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso ai servizi, alla scuola o agli esami.
3. 24. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. In ogni caso, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 25. Palese, Gullo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1, aggiungere la seguente: non. 
3. 27. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituisce requisito di accesso con le seguenti: può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente alle proprie norme.
3. 28. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 29. Rondini, Pagano.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
3. 30. Rondini, Pagano.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale docente e ATA non è prevista la possibilità di presentare autocertificazione.
3. 131. Rondini, Pagano.

ART. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019).

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Di Vita.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano: 2019/2020 con le seguenti: 2017/2018.

  Conseguentemente, alla rubrica:
   sopprimere le parole: Misure di semplificazione degli

   sopprimere le parole: , a decorrere dall'anno 2019
3-bis. 130. Mucci.

  Al comma 1, dopo le parole: minori stranieri, aggiungere le seguenti: accompagnati e.
3-bis. 2. Rondini, Pagano.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a verificare l'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1 dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 e invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori ovvero i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi non in regola a regolarizzare, entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione, la propria posizione e si attiva, ricorrendone i presupposti, agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  3. Entro il 20 luglio, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti trasmettono ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3-bis. 3. Centemero, Palese.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 4. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 5. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 6. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 3-bis, è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti.
3-bis. 01. Centemero, Palese.

ART. 4.
(Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Rondini, Pagano.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Palese, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
**4. 3. Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
**4. 4. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti delle strutture scolastiche e i responsabili dei centri di formazione sono tenuti a predisporre l'esonero per coloro che si sono sottoposti ad immunizzazione con virus attenuati qualora lo prevedano le indicazioni dell'azienda produttrice del vaccino.
4. 130. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 5. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 6. Rondini, Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Farmacovigilanza ed eventi avversi).

  1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.
  2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro familiari, cui va presentata un'informativa scritta sintetica ma esauriente anche in occasione della raccolta del consenso informato.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.
  4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'AIFA.
  5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  6. L'AIFA, sulla base dei dati di lettura, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.
  7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
4. 01. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Banca dati vaccinale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Le banche dati di cui al precedente comma sono alimentate da segnalazioni di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 02. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 03. Palese, Gullo.

ART. 4-bis.
(Anagrafe nazionale vaccini).

  Al comma 1, dopo le parole: di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4-bis. 1. Nesci, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: gli eventuali effetti indesiderati con le seguenti: gli effetti indesiderati e le reazioni avverse.
4-bis. 2. Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, il sistema nazionale di farmacovigilanza è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
4-bis. 4. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

ART. 4-ter.
(Unità di crisi).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: di garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni dei pazienti e.
4-ter. 1. Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

ART. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad applicarsi le norme previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove disposizioni a titolo sperimentale.
5. 1. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: documentazione con le seguenti: dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
5. 2. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre, con le seguenti: 31 dicembre;
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 10 marzo 2018 con le seguenti: entro il termine delle lezioni dell'anno scolastico.
5. 3. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato, per l'anno scolastico 2016/2017, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. 4. Centemero, Palese.

  Sopprimere il comma 1-bis.
5. 5. Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: , le parafarmacie e le farmacie rurali.
5. 6. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: e le parafarmacie.
5. 7. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: e le farmacie rurali.
5. 8. Rondini, Pagano.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5.1.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 216, sono applicate a tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del presente decreto.
5. 01. Palese, Gullo.

ART. 5-bis.
(Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci).

  Sopprimerlo.
5-bis. 1. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
5-bis. 2. Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
5-bis. 3. Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis. 5. Rondini, Pagano.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
5-bis. 4. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
5-bis. 6. Rondini, Pagano.

ART. 5-ter.
(Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

  Al comma 1, sopprimere la parola: obbligatorie.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: obbligatorie.
5-ter. 1. Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sostituire la parola: 359.000 con la seguente: 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la cifra: 1.076.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 3. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 359.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 4. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 1.076.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 5. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-ter. 2. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

ART. 5-quater.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).

  Al comma 1, sostituire le parole: indicate nell'articolo 1 con le seguenti: , obbligatorie e raccomandate,.
5-quater. 2. Grillo, Colonnese, Mantero, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'articolo 1 con le seguenti: nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente.
5-quater. 3. Colonnese, Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministero della salute entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica nel proprio sito web istituzionale i dati concernenti l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, con particolare riferimento alle principali statistiche riferibili ai contenziosi pendenti relativi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
5-quater. 4. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente».
5-quater. 5. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, cui sia stata accertata dalla Commissione medico-ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-quater. 6. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
5-quater. 7. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti parole: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»;
   b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è imprescrittibile.».
5-quater. 8. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».

  1-ter. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
  1-quater. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
5-quater. 9. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).

  1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti:
  «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico- ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»
   b) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».
   d) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1, è imprescrittibile.».
   e) il comma 7 dell'articolo 3 è abrogato.
   f) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
   g) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente,».

  2. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 cui sia stata accertata dalla Commissione medico- ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n.5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
5-quater. 01. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema d'indennizzo della lesione all'integrità psicologica dei congiunti del danneggiato).

  Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»
   b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è imprescrittibile.».
5-quater. 02. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di termini di presentazione della domanda d'indennizzo).

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».

  2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
  3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
5-quater. 03. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di ricorso al Ministro)

  1. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, comma 2, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente,».
5-quater. 04. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di liquidazione dei provvedimenti riformati in peius).

  1. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, cui sia stata accertata dalla Commissione medico-ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-quater. 05. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di pluralità di esiti invalidanti).

  1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
5-quater. 06. Di Vita.

ART. 6.
(Abrogazioni).

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b-bis).
6. 1. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

ART. 7.
(Disposizioni finanziarie).

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 408, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «al rimborso alle regioni» sono aggiunte le seguenti: «per la realizzazione dei programmi vaccinali e».
7. 1. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.