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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 25 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 luglio 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Maria, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gandolfi, Garofani, Gasparini, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Naccarato, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Tabacci, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zoggia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Maria, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Gandolfi, Garofani, Gasparini, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Naccarato, Orlando, Pannarale, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zoggia.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 luglio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   ALLASIA ed altri: «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici» (4596).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ZANIN ed altri: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica» (4520) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Famiglietti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  

   II Commissione (Giustizia):
  ZAN ed altri: «Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, concernenti l'obbligazione solidale per il pagamento delle quote a carico del subentrante nei diritti del condomino e il conferimento di delega all'amministratore di condominio» (4560) Parere della I Commissione.

   VII Commissione (Cultura):
  RAMPELLI ed altri: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4547) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):
  IACONO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale» (4566) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 20 luglio 2017, ha trasmesso gli elenchi delle direttive con termine di recepimento in scadenza rispettivamente nel periodo dal 1o aprile 2017 al 30 giugno 2017 e dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Questa documentazione è trasmessa a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzata in data 11 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 20 luglio 2017, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione GRASSI ed altri n. 6/00289, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 gennaio 2017, riguardante le relazioni sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXIII, nn. 10 e 23).
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2016 e al primo semestre 2017 (Doc. XXX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 24 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea (JOIN(2017) 30 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi per una strategia dell'Unione europea sull'Afghanistan (JOIN(2017) 31 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 13 luglio 2017, la dichiarazione n. 435 – Supportare la Georgia nell'integrazione Euro-atlantica (Doc. XII-quater, n. 35), approvata nel corso della Sessione plenaria svoltasi a Tbilisi il 29 maggio 2017, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri) nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 20 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 14 luglio 2017, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/2090, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione alla non conformità dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, introdotto dall'articolo 77 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/4069, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione alla non corretta attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 che prevede una serie di prescrizioni concernenti la certificazione dei sistemi di raccolta delle firme online (cosiddette dichiarazioni di sostegno) nell'ambito della iniziativa dei cittadini europei (ICE) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 18 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Novi Velia (Salerno).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 19 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni della regione Lombardia sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto (COM(2017) 248 final/2).

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative a favore del comparto agricolo in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito il Centro e il Sud Italia nel gennaio 2017 – 2-01640

A) Interpellanza

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   l'ondata di maltempo che ha colpito il Centro e il Sud Italia sembra non avere tregua e le regioni del Centro-Sud continuano ad essere strette nella morsa di neve e gelo;
   per effetto dei cambiamenti climatici e con gli ultimi eventi estremi, la stima dei danni all'agricoltura ammonta, secondo i dati forniti dalla Coldiretti, a più di 14 miliardi di euro;
   in Puglia, Basilicata, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia e Calabria sono decine di migliaia le aziende agricole che registrano gravi perdite;
   in base alle stime di Confartigianato, i danni alle produzioni agricole pugliesi e agli allevamenti sono irreparabili; serre e vivai danneggiati o collassati sotto il peso della neve, tutte le colture e le produzioni sono state danneggiate e, solo nella zona fra Bari e Taranto, risulterebbero collassati 350 ettari di uva da tavola; le aziende zootecniche della Murgia sono totalmente isolate e non possono consegnare il latte ai caseifici;
   la stima è gravissima: tonnellate di latte sono andate perdute e, anche a causa delle difficoltà di circolazione, tutte le consegne alimentari di prodotti deperibili si sono bloccate, con evidenti danni non solo per gli agricoltori, ma anche per i consumatori;
   pochi i prodotti che arrivano sul mercato con consequenziale rincaro dei prezzi;
   ingenti i danni dunque ad agrumeti, vigneti, strutture e agli animali che bevono acqua ghiacciata; spesso questi non riescono neanche ad abbeverarsi a causa del congelamento delle condotte idriche e, a causa dell'impossibilità di raggiungere le aziende, spesso non vengono neanche alimentati;
   molti animali sono morti negli allevamenti pugliesi e, al dramma degli allevatori per la perdita dei capi di bestiame, si aggiunge il problema dello smaltimento delle loro carcasse, operazione da effettuarsi nel più breve tempo possibile al fine di evitare rischi igienico-sanitari;
   Raffaele Carrabba, presidente nazionale di Cia Puglia, ha chiesto alla regione Puglia di valutare la possibilità far effettuare lo smaltimento delle carcasse con l'impiego delle procedure a disposizione dell'autorità locale della protezione civile, nonché dell'autorità sanitaria locale;
   raramente, come nel caso dell'ultima ondata di maltempo, si può parlare di vera calamità naturale;
   l'assessore regionale all'agricoltura, Leo Di Gioia, aveva rimarcato che «la situazione è gravissima in gran parte delle zone rurali dei comuni di tutte le sei province» e per questo è necessario «un intervento che consenta di attingere al fondo di solidarietà nazionale»;
   l'assessore ha altresì dichiarato che la giunta regionale pugliese ha approvato la «dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura per tutto il territorio regionale, seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 5, 6 e 7 gennaio 2017», precisando che il documento regionale chiede al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la declaratoria dello stato di calamità naturale in considerazione dei gravi danni causati al patrimonio agricolo e zootecnico pugliese;
   secondo Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia, la dichiarazione di stato di calamità naturale prevede, nel caso in cui le avversità atmosferiche incidano negativamente sulla produzione lorda vendibile annuale delle singole aziende agricole interessate, in misura non inferiore al 30 per cento della produzione ordinaria, l'attivazione degli interventi contributivi e creditizi ex post del fondo di solidarietà nazionale;
   questi sottolinea, tuttavia, che lo scenario pugliese è di una gravità tale da imporre uno sforzo, in termini economici, che il fondo di solidarietà nazionale, attivabile con la declaratoria di stato di calamità, non può sostenere –:
   quali iniziative si intendano adottare al fine di tutelare consumatori, produttori e aziende del settore agroalimentare;
   quali risorse si ritengano di stanziare al fine di coprire le perdite registrate dalle imprese agricole e zootecniche e di ripristinare il potenziale produttivo danneggiato, nonché quali saranno i tempi effettivi entro cui le imprese potranno ricevere gli indennizzi.
(2-01640) «Elvira Savino».


Intendimenti in merito all'inserimento del termine «aceto balsamico trentino» nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, in pendenza delle vertenze giurisdizionali in campo nazionale ed europeo – 3-03182

B) Interrogazione

   ROMANINI, BARUFFI, GHIZZONI, GANDOLFI, IORI, MARCHI, PATRIZIA MAESTRI, ARLOTTI, MONTRONI, DE MARIA, PAGANI, FABBRI e ZAMPA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   è in fase di prossima emanazione il decreto ministeriale contenente la XVII revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
   tale elenco, aggiornato annualmente, viene pubblicato sulla base delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, di alcune circolari ministeriali, nonché, da pochi mesi, dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
   le denominazioni inserite in elenco riguardano produzioni le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni;
   si ritiene altresì che le denominazioni inserite nell'elenco debbano essere compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare quelle che regolano l'uso delle denominazioni e la produzione ed etichettatura di determinati generi alimentari;
   tale XVII revisione dell'elenco conterrebbe, in seguito all'istruttoria eseguita per propria competenza dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la denominazione «aceto balsamico trentino»;
   attualmente sono registrate, ai sensi della normativa comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le seguenti dop e igp, elaborate nel territorio emiliano: aceto balsamico tradizionale di Modena dop, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia dop, aceto balsamico di Modena igp;
   è noto inoltre che sono in corso varie vertenze con giudizio civile pendente sul corretto uso dei termini «aceto balsamico» e «balsamico» per prodotti comparabili alla igp aceto balsamico di Modena. Tali vertenze incidono anche sulla protezione e sulla tutela delle denominazioni di origine protette aceto balsamico tradizionale di Modena e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;
   sulla legittimità dell'uso dei singoli elementi di una denominazione composta, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è chiamato a decidere il giudice nazionale che applica la normativa comunitaria e, in ultima istanza, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea;
   inoltre, la legge 12 dicembre 2016, n. 238, all'articolo 49, stabilisce che la denominazione «aceto» sia seguita all'indicazione della materia prima da cui deriva. Ciò fa presumere che il prodotto che utilizza la parola «aceto» debba avere le caratteristiche indicate dal suddetto articolo di legge e in quel caso debba essere seguito dall'indicazione della materia prima;
   considerazioni, in tal senso, sono state espresse dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena, chiamato a esprimere eventuali osservazioni nel corso dell'istruttoria ministeriale;
   sulla base di evenienze storiche e documentali, il Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena sostiene infatti che non sussistano elementi tali da comprovare che le metodiche di produzione del cosiddetto aceto trentino siano state praticate, ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 1999, «in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni» –:
   se il Ministro interrogato, in attesa di decisioni in merito al corretto uso dei termini «aceto balsamico» e «balsamico» e nel dubbio sul possesso delle caratteristiche di «aceto» e sul corretto uso anche di tale termine in relazione al prodotto contraddistinto dalla denominazione «aceto balsamico trentino», non ritenga opportuno evitare che tale denominazione sia inserita nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, nelle more di una pronuncia definitiva dei giudici nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(3-03182)


Iniziative volte ad assicurare il tempestivo recepimento dei principi indicati nel decreto direttoriale n. 29 del 2017 in materia di linee guida per le valutazioni d'impatto ambientale relative alle derivazioni idriche – 3-03035

C) Interrogazione

   D'INCÀ e BRUGNEROTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:
   con l'emanazione del decreto direttoriale 13 febbraio 2017, n. 29, della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, in ottemperanza alle previsioni contenute nella direttiva 2000/60/CE ed alle richieste della Commissione europea «di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei piani di gestione dei distretti idrografici italiani, circa modalità e procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico, ed in riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati», vengono adottate le linee guida per le valutazioni d'impatto ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di renderle omogenee, su tutto il territorio nazionale;
   si prevede che le autorità di bacino distrettuali adeguino, ai criteri stabiliti, gli approcci metodologici da utilizzare per le valutazioni di impatto ambientale ex ante delle derivazioni idriche, assicurandone la coerenza con le misure assunte nei piani di gestione delle acque; le regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore, costituiscono e aggiornano le banche dati, funzionali all'applicazione dei predetti criteri, rendendole disponibili ai soggetti istituzionali, e le metodologie per le valutazioni di impatto ambientale delle derivazioni idriche già elaborate dalle regioni (nell'ambito delle proprie competenze legislative e di pianificazione) sono fatte salve «a condizione che siano supportate da un'esplicita ed adeguata valutazione delle autorità di bacino distrettuali che prenda in considerazione l'effetto di un'alterazione della combinazione delle misure assunte negli attuali piani»;
   con l'interrogazione n. 4-02819 del 4 dicembre 2013 il primo firmatario del presente atto già segnalava le problematiche relative all'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche del bacino del Piave, dovuto alla massiccia presenza di impianti mini-idroelettrici, dove oltre il 90 per cento dell'acqua viene utilizzata per uso idroelettrico ed irriguo, con conseguenze drastiche dal punto di vista paesaggistico, faunistico ed impoverimento della qualità ecosistemica dei corpi idrici interessati. Peraltro, si segnalava l'eccessiva richiesta di concessioni nella sola provincia di Belluno, dove sono presenti molti siti Unesco, e che molti di questi progetti ricadessero nell'area Rete 2000 (zone SIC e ZPS, direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE), nonché il mancato recepimento del principio della direttiva 60/2000 di non peggioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici da parte della regione Veneto;
   la problematica riemerge in questi giorni in merito alla richiesta di realizzazione di ulteriori tre centraline a Belluno e Ponte nelle Alpi, per le quali è chiamata ad esprimersi la provincia ed in merito alla concessione rilasciata nel 2014 dalla regione Veneto alla società Elettroconsult srl per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Grisol (torrente che attraversa l'omonima Valle, che è rimasto uno dei luoghi più integri ed incontaminati del bellunese), annullata nel mese di ottobre 2016 dal tribunale superiore delle acque pubbliche, in seguito ad un ricorso di cittadini ed associazioni ambientaliste dei comuni di Zoldo e Longarone, che riconosce la salvaguardia dei corsi d'acqua ancora integri. Su questo provvedimento però pende il ricorso in Corte di cassazione, presentato dalla società, che potrebbe mettere in discussione la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche, consentendo di fatto la costruzione di detto impianto –:
   se intendano intraprendere le iniziative urgenti di competenza per assicurare il tempestivo recepimento dei principi indicati nel decreto direttoriale n. 29 del 2017 in tutte le realtà regionali e verificare, anche tramite le tempestive valutazioni delle autorità di bacino competenti, eventuali alterazioni e difformità presenti nei vigenti piani gestione delle acque, per evitare che la concessione di nuove autorizzazioni avvenga in contrasto con le norme comunitarie e nazionali, promuovendo una moratoria delle valutazioni dei progetti fin quando le linee guida non saranno pienamente operative. (3-03035)


PROPOSTA DI LEGGE: RICHETTI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI E NUOVA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLIERI REGIONALI (A.C. 3225-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: VACCARO; LENZI E AMICI; GRIMOLDI; CAPELLI ED ALTRI; VITELLI ED ALTRI; LOMBARDI ED ALTRI; NUTI ED ALTRI; PIAZZONI ED ALTRI; MANNINO ED ALTRI; SERENI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; GIACOBBE ED ALTRI; FRANCESCO SANNA; TURCO ED ALTRI; CRISTIAN IANNUZZI; MELILLA ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; BIANCONI; GIGLI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI (A.C. 495-661-1093-1137-1958-2354-2409-2446-2545-2562-3140-3276-3323-3326-3789-3835-4100-4131-4235-4259)

A.C. 3225-A/R – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame mira a modificare l'istituto dell'assegno vitalizio;
    la proposta evidenzia, innanzitutto, tre ordini di questioni:
     1) la qualificazione del trattamento economico attribuito ai parlamentari successivamente alla cessazione della carica;
     2) la estensibilità della nuova disciplina a chi è già cessato dalla carica e percepisce attualmente il vitalizio o pensione, oppure attenda di percepirlo in futuro al compimento dell'età prevista per la corresponsione;
     3) il rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
   per quanto riguarda il primo e il secondo ordine di questioni va rilevato che:
    la proposta di legge pretende di disciplinare e modificare in peius diritti acquisiti che in ogni caso sono inviolabili così come stabilito dalla Corte Costituzionale che in diverse sentenze ha ritenuto che il legislatore può modificare la disciplina pensionistica di status già acquisito a condizione di salvaguardare il principio del legittimo affidamento e di ragionevolezza;
    il principio di affidamento è principio di civiltà giuridica perché il cittadino ha un diritto costituzionalmente garantito di «fare affidamento sui diritti che l'ordinamento gli ha riconosciuto» per cui in varie sentenze la Corte ha stabilito che le disposizioni retroattive, soprattutto quando determinino gravi pregiudizi nei confronti di diritti soggettivi «perfetti», debbono essere sorretti da una causa normativa adeguata che deve essere temporanea, generale e proporzionale;
    il parlamentare non può essere considerato «dipendente pubblico» perché la sua funzione non deriva da una procedura concorsuale fatta con criteri tecnici o amministrativi; la sua funzione deriva da scelte elettorali che lo portano a rappresentare la nazione (articolo 67 della Costituzione);
    l'assegno vitalizio non può essere considerato come pensione: nei lavori preparatori della Costituzione è precisato «l'indennità non è uno stipendio, tanto è vero che non è soggetto a ricchezza mobile, è un indennità a rimborso spese» e serve a rendere libero il parlamentare da condizionamenti economici;
    l'assegno vitalizio come l'indennità è dunque posto a garanzia dell'indipendenza dei parlamentari sia nei confronti dell'elettorato sia nei confronti dei partiti da cui deriva la candidatura. Si tratta di una «prerogativa di funzioni» che serve a dare garanzia non solo al singolo parlamentare ma alla istituzione nel suo complesso;
    la proposta in esame, infine, viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che «ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessun può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale». La Corte Europea ha ampliato il concetto di bene tutelato che comprende i beni effettivi e la speranza legittima del godimento effettivo del bene. La proposta di legge in esame viola il diritto di ogni persona alla conservazione del suo bene che verrebbe violato dalla retroattività della norma che compromette il principio di certezza normativa;
   per quanto riguarda il terzo ordine di questioni, va rilevato che:
    ai parlamentari è negato ciò che si riconosce, invece, a tutti gli altri cittadini; come ben sottolineato nella documentazione del Servizio Studi, le riforme delle pensioni che si sono susseguite negli anni – da quella «Dini» del 1995 a quella «Fornero» del 2011 – hanno tutte fatti salvi i diritti dei cittadini maturati prima della loro entrata in vigore; si è sempre ricorsi al sistema pro-rata di calcolo della pensione, per sancire il principio che le nuove norme potevano trovare applicazione soltanto per il futuro e non per il passato;
    hanno rispettato questo principio prevedendo, appunto, l'applicabilità delle nuove norme soltanto ai parlamentari che hanno esercitato o eserciteranno il mandato elettivo successivamente al 1o gennaio 2012 e per i soli anni di mandato successivi a tale data, attraverso un sistema pro-rata;
    lo stesso Collegio d'Appello della Camera dei Deputati con sentenza n. 2 del 24 febbraio 2014 ha ricordato che proprio per il rispetto di detto principio la misura del «sistema contributivo» introdotto dal Regolamento del 2012 è «adottata esclusivamente «de futuro»;
    analogamente le proposte presentate nel corso delle discussioni sui bilanci interni di Camera e Senato relative a interventi retroattivi sui vitalizi sono state, coerentemente, dichiarate inammissibili dai Presidenti delle Camere, compresi gli attuali Presidenti;
    la proposta in discussione nega, invece, ai parlamentari l'applicazione del principio di non retroattività, riconosciuto in materia pensionistica alla generalità dei cittadini;
    l'applicazione a una sola categoria di pensionati, gli ex-parlamentari e gli ex- consiglieri regionali, del ricalcolo retroattivo col metodo contributivo dei loro assegni vitalizi, si pone in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
    la norma, prevista dall'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame, secondo cui l'importo ricalcolato non può essere superiore a quello del trattamento percepito al momento di entrata in vigore della proposta di legge, configura un ulteriore elemento di discriminazione a danno dei parlamentari che hanno cessato il loro mandato rispetto a cittadini che si trovino nella medesima condizione contributiva;
    ai precedenti tre ordini di questioni se ne può aggiungere anche un quarto circa l'inidoneità della fonte legislativa a modificare un istituto introdotto e sinora sempre normato dalla fonte regolamentare;
    la proposta di legge in esame risulta pertanto in contrasto con le norme della Costituzione e, in particolare, con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, di irretroattività, di proporzionalità e del legittimo affidamento, nonché con l'articolo 1 del Protocollo 1, «Protezione della proprietà», addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come emerge chiaramente anche dalla decisione della stessa Presidente della Camera dei deputati del 5 agosto 2015 sugli ordini del giorno volti a sopprimere i vitalizi e a rideterminare gli importi in occasione dell'esame del bilancio interno della Camera, di seguito riportata: «Con riferimento all'ammissibilità degli ordini del giorno presentati, ricordo che i relativi criteri sono stati definiti nel tempo sulla base dei principi generali dell'ordinamento e alla luce del quadro regolamentare delle competenze degli organi della Camera. Tali criteri sono riconducibili all'esigenza di assicurarne la compatibilità con l'ordinamento interno, in termini di rispetto delle sfere di competenza e di autonomia attribuite ai vari organi. Essi sono inoltre funzionali a garantire che le decisioni dell'Assemblea non prefigurino interventi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, o con limiti di contenuto o garanzie procedurali fissati dalla legge. Ordini del giorno siffatti non potrebbero in ogni caso essere attuati dall'Ufficio di Presidenza, in quanto contrastanti con l'ordinamento. Alla luce, quindi, di questi criteri, come già comunicato all'Ufficio di Presidenza, la Presidenza non ritiene ammissibili i seguenti ordini del giorno: (...) Fraccaro n. 9/ Doc. VIII, n. 6/62 e Caparini n. 9/Doc. VIII, n. 6/105, volti a prevedere la soppressione degli assegni vitalizi, anche in corso di erogazione, e la rideterminazione degli importi dovuti secondo il sistema di calcolo contributivo. Gli ordini del giorno hanno, infatti, contenuto sostanzialmente identico a quello di ordini del giorno presentati presso il Senato in occasione della discussione del bilancio interno e giudicati inammissibili in quella sede, in quanto in contrasto con i principi di irretroattività della norma e del legittimo affidamento, come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.»,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3225 A/R.
N. 1. Cicchitto, Marotta, Adornato, Pizzolante, Tancredi, Vignali, Misuraca, Mottola, Sammarco, Bosco.

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di vitalizi ed è volta ad estendere ai membri del Parlamento il sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici; si prevede, inoltre, che le regioni adeguino ai principi della legge la disciplina vigente sul trattamento previdenziale dei consiglieri regionali;
    al di là delle valutazioni di merito rispetto alla questione posta dal provvedimento in esame, va rilevato che il testo è viziato da profili di palese incostituzionalità – innanzitutto perché incide su diritti quesiti – che rendono l'attuazione delle disposizioni in esame assolutamente aperte al proliferare di successivi contenziosi, che non solo potrebbero vanificare i potenziali effetti di risparmio che ne deriverebbero, ma che minerebbero in maniera determinante il principio di certezza del diritto, con riferimento all'applicazione delle norme in materia previdenziale;
    il vulnus è quindi senza dubbio rappresentato dalla estensibilità della nuova disciplina ai rapporti in essere, e quindi a chi è già cessato dalla carica e percepisce attualmente il vitalizio o pensione, oppure attenda di percepirlo in futuro al compimento dell'età prevista per la corresponsione;
    il provvedimento incide infatti su requisiti già maturati: la proposta di legge pretende quindi di disciplinare e modificare in peius diritti acquisiti che in ogni caso sono inviolabili;
    è noto come la Corte costituzionale si sia già espressa in passato anche per consentire interventi legislativi su posizioni giuridiche soggettive (stipendi, salari, pensioni, indennità) già acquisite, modificandole e riducendole (sentenza 390/1995);
    ma la giurisprudenza costituzionale ha posto precisi limiti al potere del legislatore; limiti che si fondano sui principi di affidamento e di ragionevolezza, alla cui salvaguardia rimane condizionata la modifica alla disciplina di status già acquisiti;
    il «principio di affidamento» è indicato espressamente dalla Corte come «principio di civiltà giuridica», nel senso che il cittadino ha il diritto (costituzionalmente garantito) di «fare affidamento» sui diritti che l'ordinamento giuridico gli riconosce e sui quali, conseguentemente, ha organizzato la propria vita e ha fatto scelte personali, famigliari, professionali, sociali, economiche e finanziarie. Per cui in varie sentenze la Corte ha stabilito che le disposizioni retroattive, soprattutto quando determinino gravi pregiudizi nei confronti di diritti soggettivi «perfetti», debbono essere sorrette da una causa normativa adeguata che deve essere temporanea, generale e proporzionale, ovvero da requisiti che non appartengono alle disposizioni in esame;
    le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo, volte al ricalcolo dei trattamenti in essere con il sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici, appaiono quindi contrastanti con i principi generali posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al rispetto dei cosiddetti diritti quesiti (sentenze n. 349 del 1985, n. 822 del 1988, n. 416 del 1999, n. 446 del 2002), cioè di tutte quelle posizioni già giuridicamente consolidate, nonché di quelle che abbiano dato luogo ad aspettative legittimamente maturate. Situazioni, queste, come tali comprimibili solo per esigenze inderogabili, e nel rispetto, come ricordato, di principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità;
    tra l'altro, si rileva come questi principi siano stati richiamati dalla stessa Presidenza della Camera dei deputati, che ha dichiarato inammissibili interventi sugli assegni vitalizi volti alla loro abolizione e/o al ricalcolo con il cosiddetto «sistema contributivo»;
    in data 5 agosto 2015, la Presidenza della Camera, nel corso della discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2014 (Doc. VIII, n. 5); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2015 (Doc. VIII, n. 6), aveva infatti dichiarato inammissibili gli ordini del giorno Fraccaro n. 9/Doc. VIII, n. 6/62 e Caparini n. 9/Doc. VIII, n. 6/105, volti a prevedere la soppressione degli assegni vitalizi, anche in corso di erogazione, e la rideterminazione degli importi dovuti secondo il sistema di calcolo contributivo, di «contenuto sostanzialmente identico a quello di ordini del giorno presentati presso il Senato in occasione della discussione del bilancio interno e giudicati inammissibili in quella sede, in quanto in contrasto con i principi di irretroattività della norma e del legittimo affidamento, come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo»;
    vale inoltre la pena rilevare che tali disposizioni, che, come detto, incidono su requisiti già maturati, non sono coerenti con la disciplina generale in materia pensionistica, considerato che analoghi interventi su trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento medesimo, ferma restando comunque la necessità, come evidenziato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) nel parere reso in data 30 maggio 2017, di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame;
    è quindi più che evidente come le disposizioni si prestino naturalmente al verificarsi di contenziosi;
    non va sottovalutato poi il fatto che le disposizioni in esame potrebbero costituire l'espediente per procedere in futuro al ricalcolo delle pensioni con il metodo contributivo per tutte le categorie di lavoratori, con il risultato che verrebbe a determinarsi una vera e propria «macelleria sociale», poiché ciò comporterebbe praticamente il dimezzamento dei trattamenti pensionistici calcolati con il metodo retributivo;
    un punto di riflessione altrettanto rilevante riguarda lo status del parlamentare, a cui il provvedimento in esame vuole estendere il medesimo trattamento previdenziale vigente per i dipendenti pubblici;
    il rapporto dei pubblici dipendenti trova le sue radici all'interno dell'articolo 97 della Costituzione, che prevede che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Alla luce di ciò, il parlamentare non può essere considerato «dipendente pubblico», proprio perché la sua funzione non deriva da una procedura concorsuale fatta con criteri tecnici o amministrativi; la sua funzione deriva da scelte elettorali che lo portano a rappresentare la nazione (articolo 67 della Costituzione);
    con specifico riferimento all’«assegno vitalizio», è noto come questo sia stato introdotto nella seconda metà degli anni ’50 per completare il sistema di garanzie economiche che il nostro ordinamento ha posto a tutela dell'indipendenza dei parlamentari e del libero accesso al mandato parlamentare di tutti i cittadini. Più precisamente, esso è complementare all'indennità di cui all'articolo 69 della Costituzione, attribuita ai deputati ed ai senatori per assicurare che l'esercizio degli uffici parlamentari sia libero da condizionamenti economici. La ratio di questa norma è quella di superare la concezione elitaria e di censo della rappresentanza politica che aveva caratterizzato il Parlamento prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, anche lo Statuto Albertino dei 1848, in ossequio a tale concezione allora predominante, aveva optato per la gratuità del mandato parlamentare, stabilendo all'articolo 50 che: «Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità»;
    con l'entrata in vigore della Costituzione, l'articolo 69 ha riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo al singolo parlamentare: «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge». A tale disposizione è stata data attuazione con la legge 31 ottobre 1965, n.1261, che ha attribuito agli uffici di Presidenza delle due Camere il compito di fissare l'ammontare delle quote mensili che compongono l'indennità e la «diaria», corrisposta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. In questo contesto, diretto ad assicurare il libero funzionamento del sistema democratico, si inserisce l'istituto dell'assegno vitalizio, aggiungendosi all'indennità per impedire che le cariche parlamentari possano diventare qualcosa di diverso da un ufficio disinteressato (munus publicum). Difatti, esso consente un esercizio del mandato libero da timori economici, anche pro futuro, rendendo agevole la rinuncia ad un eventuale lavoro per svolgere attività politica, nella consapevolezza di ricevere, qualora non vi fosse una rielezione, una rendita per tutta la vita;
    l'assegno vitalizio rientra quindi tra le garanzie riconosciute ai singoli parlamentari per tutelarne l'autonomia nello svolgimento del mandato e nell'esercizio delle relative funzioni. E tali garanzie sono sì riconosciute al singolo membro del Parlamento, ma al fine di proteggere l'autonomia delle Camere, nonché il corretto funzionamento dei lavori dell'organo, tutelandolo da eventuali indebite ingerenze. In altri termini, l'assegno vitalizio è posto a garanzia dell'indipendenza dei parlamentari sia nei confronti del proprio elettorato, sia nei confronti dei partiti che li hanno candidati (divieto di mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione), sia di ogni altra interferenza o pressione che possa derivare da necessità economiche;
    alla luce di queste precisazioni, l'assegno vitalizio è configurabile come «prerogativa di funzione» che fornisce garanzie non soltanto al singolo eletto, bensì alla stessa istituzione di cui fa parte. Invero, da un lato, esso è diretto ad evitare condizionamenti esterni, consentendo ai deputati ed ai senatori di dedicarsi completamente all'esercizio del mandato e, dall'altro lato, rende effettiva la libertà di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori;
    d'altro canto, il principio della rappresentanza degli interessi generali verrebbe facilmente violato qualora l'elezione o l'esercizio dell'ufficio parlamentare risultasse condizionata da pressioni o condizionamenti determinati da preoccupazioni economiche. In tale ottica, anche la Corte costituzionale ha espressamente affermato che, in un regime democratico a larga base popolare e nell'ambito del quale il potere non è riservato soltanto ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio, il legislatore ha l'obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per consentire ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche nell'esercizio delle funzioni a queste connesse (Corte cost., 17 aprile 1968, n. 24). La Consulta ha pure precisato che l'indipendenza degli organi costituzionali, si realizza «anche mediante “l'apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l'altro, [...] il trattamento economico”» (Corte cost., 16 gennaio 1978, n. 1);
    il provvedimento, pertanto, imponendo una riduzione del trattamento economico collegato ai principi di autonomia ed indipendenza dei deputati, determina un vulnus della Costituzione;
    proprio per tutelare i suddetti principi, l'indennità del membro del Parlamento e il conseguente assegno vitalizio del parlamentare non più eletto sono infatti disciplinati dai regolamenti parlamentari sia della Camera dei Deputati che del Senato della Repubblica. Una modifica adottata per legge ordinaria potrebbe rappresentare una vera e propria lesione dell'autodichia delle Camere, e dunque porsi in contrasto con l'articolo 64 della Costituzione, che fa riferimento all'autonomia costituzionale di Camera e Senato;
    tra l'altro, l'Ufficio di presidenza della Camera in data 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 ha già modificato il trattamento pensionistico da sistema «retributivo» a sistema di calcolo contributivo; eguale decisione è stata adottata dall'ufficio di presidenza del Senato;
    profili di criticità dal punto di vista applicativo presenta anche l'articolo 3 del provvedimento, che, nello stabilire che le Regioni e le Province autonome debbano adeguarsi ai principi introdotti dal provvedimento, da un lato non prevede espressamente che tra questi principi vi siano anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, dall'altro non disciplina la procedura mediante la quale devono essere determinati i risparmi attesi dall'applicazione delle disposizioni stesse, la cui mancata realizzazione comporta la riduzione dei trasferimenti statali;
    tra l'altro, l'adeguamento alla disciplina prevista dal presente provvedimento richiesto a Regioni e Province autonome provocherebbe, di fatto, un'indebita compressione della loro autonomia costituzionalmente garantita, e potrebbe – anche in questo caso – dare vita ad un vasto contenzioso;
    inoltre, come rilevato nel parere espresso dalla Commissione Bilancio reso il 20 luglio 2017, le disposizioni che introducono sostanziali elementi di novità rispetto alla disciplina recata dal Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e dal Regolamento delle pensioni dei senatori, contenute negli articoli 5 e 13 (concernenti, rispettivamente, l'istituzione di una gestione separata presso l'INPS e la rideterminazione degli assegni vitalizi) presentano alcune criticità dal punto di vista finanziario;
    l'articolo 5, pur prefigurando, al comma 3, lo svolgimento da parte dell'INPS di un'attività di mero pagamento dei trattamenti previdenziali sulla base delle determinazioni assunte dalla Camera e dal Senato, prevede l'istituzione presso il medesimo INPS di una «gestione separata» – alimentata dalle risorse attualmente allocate nelle dotazioni di bilancio della Camera e del Senato – che, almeno nella denominazione, sembrerebbe richiamare quella di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, relativa ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
    tali risorse, tuttavia, non sembrerebbero finalizzate alla costituzione di un fondo presso l'INPS – e non verrebbero quindi a fare parte integrante del suo bilancio – ma, come si evince dal comma 3 del medesimo articolo 5, sembrerebbero invece volte a consentire anno per anno il pagamento dei trattamenti previdenziali in essere da parte dell'INPS, che fungerebbe quindi da mero ente pagatore;
    ciò risulta particolarmente evidente ove si consideri che ogni determinazione riguardo all'ammontare delle risorse da trasferire, come già avviene attualmente, sarebbe rimessa non all'INPS, ma agli organi competenti della Camera e del Senato;
    la sola differenza rispetto alla situazione vigente, quindi, sembrerebbe riguardare il fatto che l'ammontare del trasferimento necessario per assicurare il pagamento dei trattamenti previdenziali (articolo 5, comma 1, lettera c)), ad integrazione delle quote a carico, rispettivamente, dei membri del Parlamento e degli organi di appartenenza, sarebbe iscritto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, in un apposito capitolo di bilancio, ma pur sempre all'interno del programma di spesa per gli organi costituzionali;
    tra l'altro la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere senza aver ricevuto la relazione tecnica richiesta al Governo; pertanto, le disposizioni potrebbero presentare ulteriori criticità dal punto di vista finanziario che non sono state accuratamente esaminate, con il rischio evidente di porsi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione;
    tutto ciò premesso, è evidente come, al di là dei toni propagandistici che hanno in parte accompagnato l’iter del provvedimento in esame, le disposizioni in esame siano oggetto di plurime e rilevanti criticità costituzionali, a partire dal fatto che siamo davanti a disposizioni che incidono in peius su diritti già maturati, e di notevoli carenze sotto il profilo della verifica della effettiva sostenibilità finanziaria; presentano – inoltre – chiare difficoltà di applicazione, non sono affatto coerenti con la disciplina generale in materia pensionistica e sono suscettibili di dare vita ad un vasto contenzioso che – tra l'altro – vanificherà qualsiasi potenziale effetto di risparmio,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3225-A/R.
N. 2. Brunetta, Sisto.

A.C. 3225-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Sopprimere l'articolo 5;

  e con le seguenti condizioni:
   All'articolo 3, sia previsto espressamente che tra i principi di cui al presente provvedimento a cui debbano adeguarsi le Regioni e le Province autonome vi siano anche quelli concernenti la rideterminazione degli assegni vitalizi, di cui all'articolo 13, e sia affidata ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità mediante le quali dovranno essere determinati i risparmi attesi dall'attuazione del medesimo articolo 3, prevedendo la trasmissione del relativo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;
   All'articolo 13, siano indicati precisi criteri per la rideterminazione dell'importo del trattamento previdenziale secondo il metodo contributivo, rimanendo comunque impregiudicata la necessità di svolgere una valutazione sulla complessiva coerenza di tali disposizioni, che incidono su requisiti già maturati con la disciplina generale in materia pensionistica, giacché analoghi interventi sui trattamenti previdenziali in corso non sono mai stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali a cui dovrebbe invece ispirarsi il provvedimento in esame – ferma restando comunque la necessità di determinare in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame – anche al fine di escludere il verificarsi di successivi contenziosi che potrebbero vanificare i potenziali effetti di risparmio.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.27, 4.50, 5.2, 5.5, 5.8, 5.9, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.10, 6.15, 6.16, 6.17, 6.26, 6.50, 6.54, 13.16 e 13.18 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.09, 13.017 e 13.022, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3225-A/R – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti della Commissione 3.200, 3.201, 3.202, 6.200, 7.200, 10.200, 10.201, 13.200 e 13.201.

A.C. 3225-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Introduzione del sistema contributivo).

  1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto sessantacinque anni di età e versato la contribuzione per almeno cinque anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di sessanta anni.
  3. Ai parlamentari in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

Art. 2.
(Contributo di solidarietà).

  1. A decorrere dal 1o maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:
   10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
   20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
   30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;
   40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

  2. Per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo per meno di un anno precedentemente al 1o gennaio 2012 è introdotto un contributo straordinario pari al 10 per cento dell'importo lordo annuo.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 13;
   b) sostituire il titolo con il seguente: Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.
1. 11. Misuraca.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Introduzione del sistema contributivo).

  1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, aventi decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto sessantacinque anni di età e versato la contribuzione per almeno cinque anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di sessanta anni.
  3. Ai parlamentari in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

Art. 2.
(Contributo di solidarietà).

  1. A decorrere dal 1o maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:
   10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
   20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
   30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;
   40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 13;
   b) sostituire il titolo con il seguente: Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.
1. 12. Misuraca.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è volta ad abolire fino alla fine del comma, con le seguenti: disciplina i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti, in base al sistema vigente per i lavoratori dipendenti e autonomi.
1. 15. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi, Rubinato.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un con le seguenti: a introdurre misure di equità previdenziale e a disciplinare il trattamento pensionistico dei membri delle Assemblee legislative in conformità con il.
1. 10. Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei titolari di cariche elettive con le seguenti: compresi quelli di reversibilità, spettanti ai titolari di cariche elettive o ai loro aventi causa.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, o ai loro aventi causa.
1. 50. Civati, Fratoianni, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 2, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,
1. 17. Sisto.

  Al comma 2, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragionevolezza,
1. 52. Sisto.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in carica fino alla fine del comma: eletti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
1. 51. Michele Bordo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.
1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Palese, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rimborso spese).

  1. Al parlamentare è riconosciuto un rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a comprovarlo, fino a un massimo di 1500 euro.
1. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

A.C. 3225-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

  Sopprimerlo.
2. 24. Menorello.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento spetta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma fino alla concorrenza di 2.000 euro e dietro presentazione di documentazione comprovante le spese per l'alloggio e per il pagamento delle eventuali utenze domestiche.
  2. Il rimborso di cui al comma 1 non è corrisposto ai parlamentari residenti nella Città metropolitana di Roma Capitale.
  3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 42. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili dell'indennità, in misura tale che esse non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, nonché i criteri di calcolo e la misura massima del trattamento previdenziale differito.
  3. Ove con l'indennità concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari al reddito concorrente. Ove con il trattamento previdenziale differito concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, il cui cumulo determini il superamento della misura massima stabilita ai sensi del secondo comma, l'importo del trattamento previdenziale è corrispondentemente ridotto».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 3 a 13;

   b) all'articolo 14, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge le Camere salvaguardano in ogni caso le situazioni giuridiche soggettive consolidate.

2. 10. Pisicchio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.
  3. L'indennità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente, con decorrenza dal 1o gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 41. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

  Art. 1. – 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stabilita in una somma pari alla retribuzione spettante ai professori ordinari d'università, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti assimilabili a questi.
  2. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, l'80 per cento dell'importo di cui al primo comma. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 50 per cento del medesimo importo.
  3. L'indennità di cui al primo comma è altresì costituita da un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 28. Galgano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».
2. 1. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».
2. 2. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza con le seguenti: di un trattamento finalizzato all'assegno di fine mandato.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   2. Al secondo comma dell'articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parlamento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza».
2. 17. Marchi, Gnecchi, Rubinato.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e da con le seguenti: e dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 della legge recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Ai membri del Parlamento è riconosciuto.
2. 30. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 16. Marchi, Gnecchi, Rubinato.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità viene comunque conguagliata fino al valore medio mensile della media dei redditi mensili percepiti dal parlamentare nei due anni antecedenti l'inizio del mandato, sino ad una soglia massima pari al doppio della misura base dell'indennità stessa.
2. 25. Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura corrispondente alla media degli analoghi trattamenti economici percepiti dai membri delle Camere rappresentative dei corpi elettorali della Germania, della Spagna, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Francia. L'indennità, così determinata, può essere ridotta dagli Uffici di Presidenza delle due Camere nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e non può in ogni caso superare l'importo stabilito alla data del 1o gennaio 2017».
2. 51. Verini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima».
2. 37. Mannino, Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica».
2. 40. Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma:
   «Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario».
2. 27. Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. L'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento è decurtato del 10 per cento se il reddito pregresso all'esercizio del mandato, in base alla media dei redditi percepiti nei dieci anni precedenti le elezioni, è pari a una cifra compresa tra i 15.001 euro e i 28.000 euro; del 15 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 28.001 euro e i 55.000 euro; del 20 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 55.001 euro e i 75.000 euro; del 40 per cento, se è pari a una cifra superiore ai 75.000 euro.
  3. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 2 restano in apposito Fondo.
2. 50. Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge.
2. 12. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Diaria).

  L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di importo non superiore a 200 euro al giorno. Incrementi triennali successivi possono essere disposti dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera entro il limite stabilito al primo periodo, aumentato in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato presente. La diaria non spetta ai membri del Parlamento residenti nella città o nella provincia di Roma».
2. 015. Galgano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio nella misura massima di 1.200 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio di Roma Capitale o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
  3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfettario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
  4. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino al limite massimo di 3.500 euro mensili».
2. 04.(Versione corretta) Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 2000 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio nella misura massima di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
  3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
  4. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad al limite massimo di 3.500 euro mensili».
2. 08. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Diaria). – 1. All'articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole «15 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «20 giorni».
2. 01. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo, 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte».
2. 03. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
   b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
   c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
*2. 06. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
   b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
   c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
*2. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è abrogato.
2. 02. Menorello.

A.C. 3225-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai princìpi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
  2. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 1, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi che sarebbero derivati dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

  Sopprimerlo.
3. 51. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: alle norme e.
3. 6. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei vitalizi e.
3. 5. Menorello.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province autonome. Le linee guida sono approvate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata approvazione, le regioni e le province autonome sono comunque tenute ad adeguarsi.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: al periodo precedente con le seguenti: al presente comma.
3. 50. Giulietti.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all'articolo 13.
3. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
3. 201. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 3.202 della Commissione

  Sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al totale.
0.3.202.1. Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire le parole: per l'esercizio 2017 con le seguenti: per ciascun esercizio a decorrere dal 2017.
0.3.202.2. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.
(Approvato)

  Al comma 2 sostituire le parole da: di una somma corrispondente ai risparmi che sarebbero derivati fino alla fine del comma con le seguenti: di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per l'esercizio 2017 ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.
3. 202. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. La Banca d'Italia, la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge.
3. 01. Giorgia Meloni, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Estensione della nuova disciplina agli organi costituzionali). – 1. Gli organi costituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i loro membri.
3. 050. Palmizio.
(Inammissibile)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, compresi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trattamento previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.
  2. Per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.
   b) sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.
1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.

  Conseguentemente:
  al comma 2, sostituire le parole:
agli eletti con le seguenti: ai membri del Parlamento;

  alla rubrica, sostituire le parole: degli assegni vitalizi con le seguenti: dei vitalizi dei membri del Parlamento.
1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

  2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Contributi previdenziali).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «trattamento previdenziale», i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.
  2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
2. 45. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e al fine di consentire ai membri della Camera e del Senato di conciliare l'esercizio del mandato parlamentare con i doveri parentali, l'indennità parlamentare comprende anche una misura di sostegno economico al nucleo familiare nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.
2. 8. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge è inoltre assicurato un contributo mensile, stabilito dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, per il rimborso delle spese di traduzione o di interpretariato sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 7. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la piena libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale le quote comprendono un importo finalizzato a sostenere le spese di trasporto.
2. 9. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  Lo stipendio è decurtato di importo percentualmente commisurato alla effettiva presenza ai lavori dell'Aula e della Commissione.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza del 2,5 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 25 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 25 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 50 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 50 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 75 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
2. 14. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti per i dipendenti pubblici.
2. 15. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
  3. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

  Conseguentemente:
  alla rubrica, sostituire le parole:
trattamento previdenziale dei membri del Parlamento con le seguenti: contributi previdenziali;

  all'articolo 4, sopprimere il comma 2.
2. 11. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
   «Art. 6-bis. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa non spetta alcuna indennità».
2. 13. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è inserito il seguente:
   «Art. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile».

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
2. 09. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire la rubrica con la seguente:
Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.