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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 6 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 luglio 2017.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Latronico, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Martella, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Monchiero, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tidei, Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 luglio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ANZALDI: «Disposizioni in materia di conoscibilità degli assetti proprietari e dei soggetti finanziatori dei siti internet» (4573);
   BERRETTA: «Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati» (4574);
   BERRETTA: «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate» (4575);
   TINAGLI: «Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti pubblici e modifiche all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di assemblee sindacali» (4576).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 154 del 9 maggio-4 luglio 2017 (Doc. VII, n. 848), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 119 e 120 della Costituzione, 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 27 della legge n. 42 del 2009, 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, e, in riferimento agli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con la memoria depositata in data 18 aprile 2017;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 81, sesto comma, della Costituzione, 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 97, 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e 11 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione Veneto;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'articolo 1, comma 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Veneto, con la memoria depositata il 18 aprile 2017;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, quarto e quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, primo comma, in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e terzo comma, 119 e 136 della Costituzione, 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 1948, 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 119, primo e sesto comma, della Costituzione, e 43 del regio decreto legislativo n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 3, 32, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
   alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2017, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dai volumi I, II, III e IV dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione (Doc. XIV, n. 5).

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2016 (Doc. CXXXV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (COM(2017) 367 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Panama, dell'Uruguay, della Colombia e di El Salvador alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2017) 369 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (COM(2017) 540 final) e progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2017 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (COM(2017) 541 final), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 28 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2016 (Doc. CCXL, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Garante del contribuente per le Marche.

  Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 30 giugno 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche, per l'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 4 luglio 2017, a pagina 5, seconda colonna, alla trentaduesima riga, la parola: «solidale» si intende sostituita dalla seguente: «sostenibile».

PROPOSTA DI LEGGE: DAMBRUOSO ED ALTRI: MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE E DELL'ESTREMISMO VIOLENTO DI MATRICE JIHADISTA (A.C. 3558-A)

A.C. 3558-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: anche prevedendo fino alla fine del medesimo periodo;
   al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalization Awareness Network (RAN), da destinare alle attività previste dal piano strategico nazionale.;

  All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti dei CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

  All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, dopo le parole: redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, aggiungere le seguenti: che svolgono le relative attività a titolo gratuito,;
   aggiungere in fine il seguente comma: «6-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;

  All'articolo 7, comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;

  All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, dopo le parole: con cadenza annuale, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: possono stipulare aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con la presenza di esperti;
   al comma 4, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente: «6. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.»;
   sopprimere il comma 8;

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

  All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 sostituire la parola: prevede con le seguenti: può prevedere;
   al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili;
   al comma 3 sostituire la parola: promuove con le seguenti: può promuovere;

  Aggiungere in fine il seguente articolo:Art. 11-bis.(Clausola di invarianza finanziaria).1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

e con le seguenti condizioni:
  All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma: «4-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto ai compiti assegnati, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.;

  All'articolo 7, comma 1, sopprimere le seguenti parole: dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado,».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.55, 7.52, 7.50, 7.51, 7.60, 8.55 e 11.9 e sugli articoli aggiuntivi 8.01, 8.02, 8.060, 11.052 e 11.053, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3558-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.200 della Commissione con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nei seguenti termini:
  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo, sopprimere le parole da: anche prevedendo fino alla fine del periodo;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalization Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 10 e non comprese nel fascicolo n. 9.

  In relazione all'articolo 2, il parere favorevole sul testo del provvedimento espresso nella seduta del 7 giugno 2017 deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.200 della Commissione, come riformulato. Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del provvedimento nella predetta seduta del 7 giugno 2017, in relazione all'articolo 2.

A.C. 3558-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
  2. Ai fini della presente legge per radicalizzazione si intendono i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

  Al comma 1, sopprimere la parola: violento.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 4:
    al comma 1, sopprimere la parola:
violento;
    alla rubrica, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 6:
    al comma 3, sopprimere la parola:
violento;
    alla rubrica, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 8, comma 7, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 11, comma 2, sopprimere la parola: violento;
   al Titolo, sopprimere la parola: violento;
1. 60. Bergamini.

  Al comma 1, sopprimere le parole in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1. 51. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Garnero Santanchè.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa.
1. 50. Santerini, Dellai.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché a favorire la deradicalizzazione aggiungere le parole:, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa,.
1. 50.(Testo modificato nel corso della seduta). Santerini, Dellai.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole da: intendono i fino alla fine del comma, con le seguenti: intende il fenomeno che vede persone abbracciare, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.
1. 62. Fiano.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la parola: manifestamente aggiungere le seguenti:, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici.
1. 53. Becattini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.
1. 7. Invernizzi, Molteni, Guidesi, Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo dove gli stessi hanno sede.
  2. Gli enti, le associazioni e le comunità di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, a condizione che siano tutti residenti nel territorio nazionale.
  3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature destinate a servizi religiosi:
   a) gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
   b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
   c) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, svolte nell'esercizio del ministero pastorale dai soggetti di cui al comma 1, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;
   d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

  4. Gli enti delle confessioni religiose diverse da quelle con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere nei rispettivi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.
  5. Per gli enti ecclesiastici e per gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione resta ferma l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.
1. 050. Guidesi, Molteni, Invernizzi.
(Inammissibile)

A.C. 3558-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

  1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi di cui all'articolo 1 è istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione «CRAD». Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento del CRAD, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
  2. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN). Il Piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4.
  3. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

  Sopprimerlo
2. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di rappresentanti aggiungere le seguenti: del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e
2. 51. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.
2. 52. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: qualificati esponenti aggiungere le seguenti: delle università italiane.
2. 54. Santerini, Dellai.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: della Consulta per l'Islam italiano fino alla fine del comma, con le seguenti: del Consiglio delle relazioni con l'Islam italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 e successive modificazioni.
2. 60. Dambruoso.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo, sopprimere le parole da:
anche prevedendo fino alla fine del periodo;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalization Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 200.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso il numero dei membri del CRAD può essere superiore a quindici.
2. 53. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da realizzare aggiungere le seguenti: per le finalità di cui all'articolo 1.
2. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: numero verde aggiungere le seguenti: di centri di ascolto.
2. 55. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: migliori pratiche di prevenzione aggiungere le seguenti: anche in collaborazione con le comunità religiose.
2. 57. Santerini, Dellai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale di prevenzione, promuove il dialogo interreligioso e interculturale, il rispetto dei principi costituzionali, della laicità dello Stato e della libertà religiosa, e il contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale, nonché il contrasto a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
2. 58. Giorgis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale di prevenzione, promuove il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato, di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione nonché il contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
2. 58.(Testo modificato nel corso della seduta). Giorgis.
(Approvato)

A.C. 3558-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

  1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione «CCR», con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2. I CCR presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.
  2. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione.
  4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta altresì tutte le iniziative volte a coordinare le attività di cui all'articolo 2, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

  Sopprimerlo.
3. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. 60. Roberta Agostini, D'Attorre.

  Al comma 2, aggiungere, in fine ,il seguente periodo: Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole da: coordinare fino alla fine del comma con le seguenti: raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico di cui all'articolo 2 con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. 51. Fiano, Manciulli.
(Approvato)

A.C. 3558-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Al fine di monitorare i fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato «Comitato», composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.
  3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto ai compiti assegnati, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3558-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Relazioni sui fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
  2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.
  3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Relazioni sui fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  Al comma 3, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: e al Comitato parlamentare di cui all'articolo 4.
6. 50. Fiano.
(Approvato)

A.C. 3558-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Formazione specialistica).

  1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti territoriali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri e amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Formazione specialistica).

  Al comma 1, dopo le parole: e del personale dei corpi di polizia locale aggiungere le seguenti: nonché di tutti i soggetti che trattano individui coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
7. 50. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere.
7. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da qualificati esponenti di istituzioni, enti, università italiane e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
7. 51. Santerini, Dellai.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.
7. 60. Roberta Agostini, D'Attorre.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, destinata al personale delle Forze di polizia, anche locale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
7. 52. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 61. Gregorio Fontana.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'atto dell'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è altresì effettuato un controllo relativo agli eventuali precedenti penali o al sospetto di attività terroristiche di matrice jihadista a carico dei singoli, registrati nei Paesi di origine o in quelli di provenienza all'arrivo in Italia.
7. 050. Rampelli, La Russa, Rondini, Laboccetta.