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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 5 luglio 2017

TESTO AGGIORNATO ALL'11 LUGLIO 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 luglio 2017.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Martella, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Monchiero, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Tidei, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Martella, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Monchiero, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piepoli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tidei, Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 luglio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
  SIMONETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità» (4572).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CRIVELLARI: «Disposizioni per il contrasto dei fenomeni dell'erosione costiera e della subsidenza, il recupero del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale dei territori dei comuni del Delta del Po veneto e di Chioggia» (4549) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Rostellato.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  I deputati Giorgia Meloni e Rizzetto hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAZZIOTTI DI CELSO ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali» (3478).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BRAMBILLA: «Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante relativa alla divulgazione di atti di crudeltà nei confronti di animali attraverso strumenti informatici e telematici, nonché disciplina dell'istanza di blocco e di rimozione dei relativi contenuti» (4535) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII, XIII e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  MANTERO ed altri: «Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito» (4308) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Modifica al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (4558) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente di coordinamento della Corte dei conti – Ufficio di controllo di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lettera in data 28 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la prima relazione sull'attività di controllo sui contratti secretati esercitata dalla Corte dei conti, aggiornata al 30 giugno 2017 (Doc. CCLV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiornata al 30 aprile 2017, predisposta dalla medesima Autorità (Doc. CLVII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2017) 275 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (COM(2017) 278 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2017) 279 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (COM(2017) 280 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di diciotto risoluzioni approvate nella tornata dal 15 al 18 maggio 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (Doc. XII, n. 1208) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 1209) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 1210) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (Doc. XII, n. 1211) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (Doc. XII, n. 1212) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'iniziativa sull'efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare (Doc. XII, n. 1213) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul regolamento delegato della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la cancellazione della Guyana dalla tabella di cui al punto I dell'allegato e l'aggiunta dell'Etiopia a tale tabella (Doc. XII, n. 1214) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1215) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Doc. XII, n. 1216) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sulla situazione in Ungheria (Doc. XII, n. 1217) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'Etiopia, in particolare il caso di Merera Gudina (Doc. XII, n. 1218) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul Sud Sudan (Doc. XII, n. 1219) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (Doc. XII, n. 1220) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'Unione europea (Doc. XII, n. 1221) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (Doc. XII, n. 1222) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sul raggiungimento di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati in Medio Oriente (Doc. XII, n. 1223) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla strategia dell'Unione europea relativa alla Siria (Doc. XII, n. 1224) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul campo profughi di Dadaab (Doc. XII, n. 1225) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Aviazione: un'Europa aperta e connessa (COM(2017) 286 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 330 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 330 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) (COM(2017) 361 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 361 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-362-388-395-849-874-B – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: MANCONI ED ALTRI; CASSON ED ALTRI; BARANI; DE PETRIS E DE CRISTOFARO; BUCCARELLA ED ALTRI; TORRISI: INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2168-B)

A.C. 2168-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 2168-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2168-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 613-bis. – (Tortura). – Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
  Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
  Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
  Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
  Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.
   Art. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: violenze o minacce gravi fino alla fine del comma con le seguenti: violenza ed intenzionalmente, cagiona ad una persona a lui affidata acute sofferenze fisiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
1. 70. Sisto, Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.
1. 13. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce con le seguenti: violenza o minaccia.
1. 6. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: gravi.
1. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: ovvero agendo fino alla fine del comma con le seguenti: cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.
1. 71. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: acute.
1. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche con le seguenti: una lesione

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
da quattro a dieci anni con le seguenti: da diciotto mesi a cinque anni
   al secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da due a sei anni.
   sopprimere il quarto comma.
1. 62. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: acute sofferenze fisiche con le seguenti: una lesione

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto comma.
1. 60. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: un verificabile trauma psichico con la seguente: psichiche.
1. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da diciotto mesi a cinque anni

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 61. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da diciotto mesi a cinque anni.
1. 63. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da tre a otto anni.
1. 78. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma sopprimere le parole: se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
1. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: è commesso mediante più condotte ovvero se.
1. 14. Andrea Maestri, Daniele Farina, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, dopo le parole: sono commessi aggiungere le seguenti: da più persone ovvero.
1. 77. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 64. Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire la parola: dodici con la seguente: otto.
1. 50. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dodici con le seguenti: quindici.
1. 15. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire la parola: dodici con la seguente: nove.
1. 51. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, sostituire le parole: Il comma precedente non si applica con le seguenti: Il primo e il secondo comma non si applicano.
1. 52. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, sopprimere la parola: unicamente.
1. 53. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quarto comma, dopo le parole: di cui al primo aggiungere le seguenti: e secondo.
1. 11. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: dai fatti di cui al primo comma con le seguenti: dal fatto.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: , la pena è della reclusione di anni trenta con le seguenti: ovvero le violenze avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico sono commesse in gruppo o armati, le pene sono aumentate di un terzo.
1. 72. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la pena è della reclusione di anni trenta con le seguenti: le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
1. 54. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.
*1. 12. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.
*1. 16. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sostituire le parole: concretamente idoneo con le seguenti: diretto e specifico.
1. 76. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sostituire le parole: concretamente idoneo con le seguenti: diretto e concreto.
1. 75. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a sei anni.
1. 17. Andrea Maestri, Daniele Farina, Marzano.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis
*1. 01. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis
*1. 02. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Marzano.

A.C. 2168-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: fondati aggiungere le seguenti: e specifici.
3. 1. Sisto.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: che essa rischi aggiungere la seguente: specificamente.
3. 2. Sisto.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: valutazione aggiungere le seguenti: della fondatezza.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: di diritti umani con le seguenti: dei diritti umani, secondo quanto risulta dai dati in possesso delle Organizzazioni internazionali o sovranazionali cui l'Italia appartiene.
3. 3. Gregorio Fontana.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: in tale Stato aggiungere le seguenti:, anche secondo quanto accertato dalle Organizzazioni internazionali sui diritti umani alle quali l'Italia aderisce.
3. 4. Gregorio Fontana.

A.C. 2168-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Esclusione dall'immunità. Estradizione nei casi di tortura).

  1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
  2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

A.C. 2168-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge trasmessa dal Senato, dopo le ulteriori modifiche apportate, introduce nell'ordinamento italiano il delitto di tortura;
    come sappiamo il divieto di tortura è già sancito da fonti sovranazionali: così, l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo prevede che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»; identica formulazione è contenuta nell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
    di conseguenza, il dibattito al Senato si è sostanzialmente concentrato sull'opportunità di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (la cosiddetta CAT) e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico;
    sta di fatto che la proposta che ne risulta non è del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU e sembrerebbe rendere più ampia l'applicazione della fattispecie, potendo la tortura essere commessa da chiunque e indipendentemente dallo scopo che il soggetto abbia eventualmente perseguito con la sua condotta;
    il reato di tortura, dunque, è un reato comune – ovvero commettibile da chiunque –, che per sussistere deve essere stato compiuto con crudeltà e mediante più condotte e deve aver provocato un verificabile trauma psichico: «Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.»;
    non vengono, dunque, sciolti i tanti dubbi interpretativi relativi all'intensità delle sofferenze fisiche per essere qualificate acute, alla verificabilità del trauma psichico e del suo grado, a quale sia la condotta del trattamento inumano e degradante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere anche attraverso l'introduzione di ulteriori specifiche disposizioni, il superamento dei dubbi interpretativi di cui sopra ai fini di una precisa definizione della fattispecie soprattutto con riferimento alle condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile in linea, perciò, con il principio di determinatezza e di legalità del nostro ordinamento penale per il quale si richiede non solo che la norma penale abbia la propria fonte nella legge scritta, ma che questa sia facilmente riconoscibile dai consociati e che descriva in modo preciso il fatto punibile, delimitando l'attività del giudice.
9/2168-B/1Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in ottemperanza ad un obbligo internazionale – rispetto al quale, il nostro Paese, è in ritardo di quasi 30 anni – è teso ad introdurre, finalmente, nel codice penale, il reato di tortura;
    come accaduto, in maniera eclatante, al vertice del G8 di Genova del 2001, gli episodi legati alla gestione dell'ordine pubblico hanno riproposto questioni inerenti all'impiego delle Forze di polizia in situazioni che hanno visto le medesime rendersi, purtroppo, responsabili di abusi;
    nel corso delle indagini della magistratura tese ad accertare le responsabilità, in queste come in altre circostanze, è risultato particolarmente difficile, se non impossibile, risalire all'identificazione dei poliziotti in situazioni di ordine pubblico, in quanto lo stesso assetto delle Forze dell'ordine non ne agevola il riconoscimento;
    mentre per quanto attiene i partecipanti alle manifestazioni di piazza, la normativa prevede già il divieto di indossare caschi, maschere o altri mezzi di travisamento, al fine di agevolarne, laddove sussista la necessità, l'identificazione, in relazione agli appartenenti alle Forze di polizia che, per eventuali comportamenti sanzionabili sul piano penale o disciplinare, siano sottoposti ad indagine, non si prevedono particolari prescrizioni;
    è assolutamente necessario introdurre modalità di individuazione anche rispetto ad appartenenti alle Forze di polizia che, ove fosse richiesto dalle circostanze, tutelino altresì quanti tengono – e sono naturalmente la maggioranza – comportamenti conformi alle norme e alle circostanze;
    l'operatore delle Forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico e che non indossi l'uniforme prescritta dovrebbe essere tenuto a portare indumenti (giacche, pettorine o altro idoneo) che lo identifichino univocamente e a distanza come appartenente alle Forze dell'ordine, evitando, così, che si generino equivoci o confusioni che, nella tensione inevitabile di talune manifestazioni di piazza, potrebbero acuirla o, comunque, portare a gravi disordini;
    come anche, ai fini dell'identificazione del personale che indossi il casco protettivo, appare indispensabile l'applicazione di contrassegni univoci sullo stesso, pratica del resto già molto diffusa in altri Paesi,

impegna il Governo

  ad adottare iniziative, anche normative, al fine di introdurre adeguati sistemi di identificazione degli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico.
9/2168-B/2Sannicandro, Laforgia, Duranti, Leva, Rostan.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, al fine di introdurre adeguati sistemi di identificazione degli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico.
9/2168-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sannicandro, Laforgia, Duranti, Leva, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, in ottemperanza ad un obbligo internazionale – rispetto al quale, il nostro Paese, è in ritardo di quasi 30 anni – è teso ad introdurre, finalmente, nel codice penale, il reato di tortura;
    in riferimento ai fatti avvenuti in occasione del G8 di Genova del 2001, non possono non essere apparse gravi, non solo la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari, ma anche e soprattutto le nomine a cariche pubbliche, nonché le promozioni, effettuate nel tempo rispetto a chi, all'epoca, ricopriva incarichi di responsabilità nelle catene di comando delle Forze di Polizia;
    in specifico, si tratta di: Gianni De Gennaro, all'epoca Capo della Polizia, nominato Presidente di Finmeccanica; Gilberto Caldarozzi, ai tempi del G8 di Genova del 2001, a capo del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, è stato poi assunto in Finmeccanica per occuparsi del settore sicurezza, e nonostante l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici contestuale alla sua condanna; Francesco Gratteri, nel 2001 capo dello Sco (Servizio centrale operativo della polizia di Stato), promosso negli anni a capo dell'antiterrorismo italiano, poi nominato questore a Bari; Spartaco Mortola, che dirigeva nel 2001 la Digos, diventò questore di Alessandria e poi questore vicario di Torino; Giovanni Luperi, che era capo dell'Ucigos (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali) fu in seguito promosso a capo del dipartimento analisi dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna);
    oltre alla necessità di interventi, per quanto di competenza, del Governo, rispetto a nomine, promozioni ed incarichi di maggiore responsabilità attribuiti nel tempo a chi si è macchiato direttamente o indirettamente di gravi fatti, qualificabili, anche in base alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 aprile 2015 come tortura, si rende indispensabile un ruolo attivo dello stesso circa il controllo relativo all'effettività dei procedimenti disciplinari,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza in relazione alle nomine e promozioni illustrate in premessa, assolutamente inopportune, nonché ad intervenire per la rimozione degli incarichi nei confronti di tutti i titolari di cariche pubbliche che abbiano avuto responsabilità dirette o indirette nel compimento di atti qualificabili come tortura, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e in particolare della sentenza della medesima Corte del 7 aprile 2015 e, più in generale, ad assumere un ruolo attivo circa il controllo relativo all'effettività dei procedimenti disciplinari a carico di chi si sia reso responsabile di tortura.
9/2168-B/3Leva, Laforgia, Sannicandro, Duranti, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame – in ottemperanza ad un obbligo internazionale, rispetto al quale, il nostro Paese, è in ritardo di quasi 30 anni – è teso ad introdurre, finalmente, nel codice penale, il reato di tortura;
    come, da ultimo, anche sostenuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, combattere ogni forma di tortura rappresenta un obiettivo permanente, ma anche «offrire sostegno alle vittime di pratiche degradanti..», «Sevizie e violenze, infatti, costituiscono una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sempre e ovunque abbiano luogo»;
    è evidente, infatti, che chi abbia subito tortura necessiti di un percorso riabilitativo per superare i traumi inevitabilmente derivanti da simili pratiche;
    l'articolo 14 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti prevede, peraltro – oltre all'obbligo dell'introduzione del reato di tortura negli ordinamenti interni degli Stati che hanno aderito alla stessa – che ogni Stato garantisca, nel proprio sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, ivi compresi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile;
    il provvedimento in esame non prevede, tuttavia, alcun fondo per la riabilitazione e il recupero delle vittime,

impegna il Governo

ad istituire un Fondo destinato ad assicurare l'equo risarcimento per la completa riabilitazione delle vittime della tortura, gestito da una Commissione appositamente istituita in seno alla Presidenza del Consiglio, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sottoscritta e ratificata dal nostro Paese da quasi 30 anni.
9/2168-B/4Laforgia, Leva, Rostan, Sannicandro, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 16 giugno 2017 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muiznieks ha indirizzato ai Presidenti dei due rami del Parlamento italiano, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia, e al Presidente della Commissione straordinaria per i diritti umani costituita al Senato, una nota nella quale ha rappresentato varie preoccupazioni su alcuni aspetti del testo in via di approvazione;
    il Commissario, infatti, ritiene che la proposta di legge in discussione potrebbe contrastare per alcuni aspetti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti, con le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura (UNCAT);
    in particolare, il Commissario ha espresso preoccupazione per il fatto che per la configurabilità del reato di tortura siano necessarie «più condotte di violenza o minacce gravi ovvero crudeltà». Di fatto si potrebbe ritenere che una condotta posta in essere una sola volta, come ad esempio nel caso di Bolzaneto, non potrebbe essere considerata «tortura»;
    appare al Commissario grave anche il fatto che nel testo si parli di trattamenti «inumani e degradanti», laddove la Convezione EDU, all'articolo 3 prevede la disgiuntiva «trattamenti inumani o degradanti». Infatti, usando la congiunzione e non la disgiunzione si corre il rischio di un crimine «inumano» ma non «degradante» o viceversa, con la conseguente esclusione della fattispecie della tortura per la persona colpevole del reato;
    appare anche preoccupante per quel che riguarda la tortura di tipo psicologico che essa cagioni un trauma «verificabile», con una dizione che potrebbe essere intesa in senso restrittivo, costringendo la vittima all'onere della prova, e riducendo, così, drasticamente le garanzie per la vittima stessa,

impegna il Governo

a chiarire che quando si sia di fronte a violenza o minaccia le condotte devono essere plurime, o in alternativa quando la tortura sia messa in atto con sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti – intesi come previsto dal citato articolo 3 della Convezione EDU – non si richiede che gli atti debbano essere plurimi.
9/2168-B/5Santerini, Dellai, Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame introduce nel codice penale il delitto di tortura già sancito da fonti sovranazionali;
    la proposta approvata dal Senato, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU e sembrerebbe rendere più ampia l'applicazione della fattispecie, potendo la tortura essere commessa da chiunque e indipendentemente dallo scopo che il soggetto abbia eventualmente perseguito con la sua condotta;
    il provvedimento introduce nuove fattispecie penali, modificando il codice penale e il codice di procedura penale e pertanto l'intervento legislativo è dunque ascrivibile alla materia «ordinamento penale» e «norme processuali» di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
    in considerazione della rilevanza del tema risulta opportuno prevedere una campagna istituzionale informativa dettagliata rivolta a tutti i cittadini in merito al contenuto della presente proposta di legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere una campagna informativa istituzionale dettagliata che si prefigga l'obiettivo di trasmettere a tutti i cittadini una corretta informazione in merito al reato di tortura.
9/2168-B/6Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale), del codice penale, i reati di tortura (articolo 613-bis) e di istigazione alla tortura (articolo 613-ter);
    le norme internazionali a cui l'Italia ha prestato il suo consenso sono plurime: l'articolo 5 della Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo del 10 dicembre 1948; l'articolo 7 del Patto dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978; la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1989 e ratificata dall'Italia il 12 gennaio 1989; i Principi di base dell'ONU sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari delle forze dell'ordine; le Osservazioni del Comitato di diritti umani delle Nazioni Unite; le Azioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura;
    il 7 aprile 2015 la Corte edu (ric. n. 6884/11) ha condannato l'Italia per le violenze, qualificate come tortura, perpetrate in occasione del G8 di Genova del 2001; in particolare è stata condannata per non aver adempiuto all'obbligo positivo di dotarsi di una legge che incriminasse la tortura. La Corte, sulla base delle ricostruzioni dei fatti operata dai giudici di merito, ha affermato che le violenze sono state compiute con finalità «punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale delle vittime». Sicché questi atti sono stati qualificati quale «tortura» ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
    la Convenzione Onu del 1989 definisce la tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione»; la convenzione Onu non fa riferimento, correttamente, alla reiterazione del reato;
    nella proposta di legge, che introduce nell'ordinamento italiano il delitto di tortura, all'articolo 1 comma 1 viene limitato il reato di tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo, per la punizione si rende perciò necessaria la reiterazione delle condotte (violenze o minacce). Non si può contestare questo illecito in presenza di un solo atto di violenza o minaccia. In sostanza non basta strappare le unghie oppure mettere in pratica tecniche di privazione del sonno una volta sola per essere imputati, ma bisogna reiterare queste violenze più di una volta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative tese alla definizione del reato di tortura senza il riferimento alla pluralità di condotte, in linea con le convenzioni ONU che definiscono i trattamenti semplicemente come inumani o degradanti già al loro primo manifestarsi.
9/2168-B/7Galgano.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per il rilancio della capacità produttiva ed occupazionale dello stabilimento Bosch di Bari – 3-03127

   PANNARALE, FRATOIANNI, AIRAUDO, MARCON, FASSINA e PLACIDO. – Al Ministro dello sviluppo economico – Per sapere – premesso che:
   la Bosch è una delle più grandi aziende del territorio barese, con circa 1890 dipendenti;
   l'azienda è gestita a doppia velocità: il centro ricerche, uno dei più evoluti d'Europa, sviluppa prodotti innovativi poi prodotti in Germania o altri Paesi; lo stabilimento, invece, produce vecchie pompe per motori diesel, destinate soprattutto a Brasile e Cina e in via di superamento, e componenti in crisi a seguito dello scandalo dieselgate;
   lo stabilimento barese ha continuato a lavorare solo volumi produttivi e non produzioni proprie, quindi da qualche anno utilizza per quanto consta agli interroganti indiscriminatamente il contratto di solidarietà, violandone anche il regime, perché spesso si è lavorato anche sabato e domenica, minacciando gli operai che non intendono fare lo straordinario;
   il 20 giugno 2017 l'azienda ha presentato un piano industriale che comporterebbe un esubero fino a 850 unità, ovvero la metà dei dipendenti dello stabilimento, in conseguenza di una previsione di mercato al ribasso;
   il piano prevede:
    a) rinnovo della solidarietà secondo i criteri del Jobs Act, quindi con una consistente diminuzione del salario;
    b) riduzione progressiva dell'orario di lavoro fino a 30 a ore;
    c) contratto di prossimità, in deroga a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro e alle leggi in materia;
    d) retribuzione diretta e indiretta differita proporzionalmente in base all'orario di lavoro ridotto, quindi riduzione di tredicesima e indennità varie;
    e) maggiorazione turno e indennità di scorrimento congelate nel quinquennio 2018-2022;
   nel piano manca, quindi, un vero progetto industriale di sviluppo dello stabilimento barese e peggiora la situazione occupazionale e le condizioni di lavoro. Infatti, stabilisce un nuovo pericoloso precedente nella riduzione dei diritti del lavoro, legittimando la deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro ed alle normative del lavoro;
   si tenga conto che negli ultimi anni le condizioni di lavoro alla Bosch di Bari sono già molto peggiorate, con aspetti di assai dubbia conformità rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, in base a quanto appreso dagli interroganti;
   inoltre, la Bosch ha beneficiato di ingenti finanziamenti pubblici, statali e regionali, per potenziare la produzione a Bari, ma lo ha utilizzato all'estero –:
   se intenda realizzare un efficace intervento di politica industriale convocando urgentemente Bosch e parti sindacali per definire un diverso piano che contenga la riconversione della parte dell'automotive che in Italia è collocata sul diesel, determinando un salto di qualità della capacità produttiva e l'incremento della produzione e dell'occupazione nello stabilimento barese, valutando in caso contrario se ricorrano i presupposti per richiedere la restituzione dei finanziamenti erogati. (3-03127)


Iniziative volte a garantire adeguate risorse finanziarie e umane all'Ispra – 3-03128

   LAFORGIA, ZARATTI, KRONBICHLER, NICCHI, FORMISANO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FOSSATI, CARLO GALLI, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, MELILLA, MOGNATO, MURER, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, SCOTTO, SPERANZA, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA e ZOGGIA. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   le importanti attività affidate all'Ispra sono sia conoscitive, di controllo, monitoraggio e valutazione (attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, informazione, divulgazione, formazione in materia ambientale ed altro), sia attività di supporto tecnico-scientifico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;
   nel tempo i compiti assegnati all'Ispra sono aumentati, ma ad essi non ha fatto seguito un incremento né delle risorse assegnate all'istituto e alle agenzie ambientali, né del personale impiegato. Al contrario, negli anni il bilancio dell'istituto ha subito tagli al contributo ordinario dello Stato e una diminuzione delle entrate inerenti alla fornitura di ricerca e servizi a soggetti pubblici e privati;
   peraltro, con la legge n. 132 del 2016 si è provveduto all'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa), per assicurare omogeneità ed efficacia all'azione di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a tutela della salute pubblica. E in questo nuovo sistema diventano ancora più centrali le funzioni d'indirizzo e di coordinamento tecnico dell'Ispra. Nonostante questo, la medesima legge n. 132 del 2016 dispone che dette nuove attività debbano essere svolte senza maggiori oneri per la finanza pubblica e questo, conseguentemente, acuisce ancor di più la crisi dell'istituto, già vicino al collasso economico;
   come ha ricordato una lettera di una ricercatrice dell'Ispra, pubblicata da la Repubblica del 20 giugno 2017 «dal 22 maggio siamo in occupazione: la politica (...) ci ha ridotto al collasso economico. Tra un mese, se non si agisce rapidamente, i 1.200 dipendenti saranno costretti all'inattività per mancanza di fondi. Circa un centinaio di precari storici saranno licenziati (...). Lottiamo e occupiamo anche e soprattutto da cittadini che vogliono che siano enti pubblici a garantire la tutela ambientale e non società private come Sogesid. (...) Turniamo 24 ore su 24 per presidiare l'occupazione (...). Il nostro Paese ha bisogno di un istituto indipendente per una corretta azione di prevenzione, controllo, gestione del territorio e delle emergenze ambientali» –:
   se non si intenda assumere iniziative per stanziare nuove e maggiori risorse finanziarie a favore dell'Ispra e delle agenzie ambientali, al fine di garantire loro di poter svolgere efficacemente i sempre maggiori e più delicati compiti istituzionali, e conseguentemente se non si ritenga indispensabile adottare iniziative volte a prevedere, anche in deroga alla normativa vigente, un piano di assunzioni nonché di stabilizzazione del personale precario, operante presso l'Ispra e le agenzie ambientali. (3-03128)


Iniziative di competenza in merito ai rischi connessi alla realizzazione di una centrale termica solare nei terreni agricoli del comune di Gonnosfanadiga (provincia del Medio Campidano) – 3-03129

   CAPELLI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   è in discussione da tempo la realizzazione di una centrale termica solare a concentrazione da 55 megawatt nei terreni agricoli del comune di Gonnosfanadiga;
   il progetto è stato proposto dalla società Gonnosfanadiga limited ed è stato approvato con il parere n. 2320 del 3 marzo 2017 dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale;
   il progetto era stato originariamente presentato alla regione Sardegna, con richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, dato che la centrale doveva essere in origine di potenza inferiore ai 300 megawatt, limite sopra al quale la competenza passa allo Stato;
   in seguito minime variazioni hanno portato ad un aumento di potenza, che non pare all'interrogante basato su dati effettivi, oltre i 400 megawatt, con conseguenze passaggio all'esame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   molto grave appare all'interrogante il fatto che l'impianto previsto dovrebbe occupare una superficie complessiva di 232 ettari, nella pianura del Medio Campidano, caratterizzata da importanti aziende agricole, con una produzione olivicola di altissimo pregio;
   nel progetto vengono dichiarate due aree lorde impegnate dai collettori solari, una di 227 e una di 232 ettari, a seconda del tipo di collettore che si intende utilizzare. Quale che sia la scelta, appare chiaro che la realizzazione della centrale non potrà che impattare pesantemente sulla zona, nonostante la commissione affermi che solo il 10 per cento del terreno sarebbe sottratto alla produzione agricola, mentre il resto sarebbe compensato da un'area coperta dal campo solare dotata di colture intensive;
   si tratta di una mera ipotesi senza nessuna pratica realizzazione già concretata in nessuna situazione analoga, come mostra l'esperienza di tutti gli impianti analoghi nel mondo;
   appare chiaro, invece, lo spropositato uso del suolo, così come la micidiale riduzione delle risorse idriche locali, causati da un'opera che andrebbe realizzata in area industriale dismessa e non agricola;
   non è poi vero, come mostrano i dati più recenti, che la centrale sia necessaria per compensare la scarsità di energia prodotta da fonti rinnovabili;
   anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è espresso in senso contrario alla realizzazione della centrale, opera che secondo l'interrogante interessa solo chi intende accedere a incentivi statali, per produrre quella che appare un'inutile «megacentrale» –:
   quali siano le iniziative di competenza che intende intraprendere per sanare una situazione che appare potenzialmente gravissima. (3-03129)


Chiarimenti in merito alla revoca delle risorse assegnate alle regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – 3-03130

   DAGA, BUSTO, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), previo parere favorevole dell'autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle regioni e agli altri enti, dai decreti in attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998 e sue integrazioni e aggiornamenti, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'Ispra assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014;
   le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi, definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare doveva e deve monitorare, per il tramite di Ispra, lo stato di avanzamento di tali interventi, al fine di valorizzare le risorse impegnate, ma proprio in base a quanto disposto dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014, si ammette di fatto che molti interventi ritenuti urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza idrogeologica del territorio, finanziati con risorse statali, non siano stati utilizzati e debbano, quindi, essere revocati;
   in questa fase storica di particolare difficoltà finanziaria ed economica per il nostro Paese, costretto ogni giorno a dover far fronte a costanti crisi ambientali come quelle causate dal dissesto idrogeologico, risulta inaccettabile non impiegare al meglio le poche risorse economiche messe a disposizione –:
   se il Ministro interrogato intenda fornire il numero, la quantificazione economica e la relativa motivazione delle revoche delle risorse assegnate alle regioni e agli altri enti e a quali interventi siano stati destinati i fondi revocati. (3-03130)


Iniziative volte ad evitare dubbi interpretativi in merito alla possibile estinzione del reato di stalking per condotta riparatoria – 3-03131

   LOCATELLI, LO MONTE, PASTORELLI e MARZANO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   negli ultimi giorni si è parlato molto della riforma del codice penale, approvata definitivamente dal Parlamento, per via delle conseguenze che avrebbe sul reato di stalking: così sindacati e alcuni giuristi affermano che vi sarebbe una depenalizzazione dello stalking;
   il Ministro interrogato, intervistato sulla questione, ha affermato che «le preoccupazioni risultano non fondate» ma che comunque la legge sullo stalking sarà modificata per evitare dubbi di interpretazione;
   la questione riguarda, come previsto dalla riforma, l'estinzione di alcuni tipi di reati «a seguito di condotte riparatorie», che avrebbe dato la possibilità ai condannati per stalking di cancellare la pena legata alla propria condanna «pagando una somma se il giudice la riterrà congrua, versandola anche a rate» e «senza il consenso della vittima»;
   la parte della riforma del codice penale che è stata criticata è il primo comma dell'articolo 162-ter: «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato»;
   si rammenta che lo stalking, previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, la remissione può essere soltanto processuale e la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma;
   il combinato disposto di tale comma e dell'articolo 612-bis del codice penale potrebbe portare a sostenere che la nuova norma si applica solo quando la querela è rimettibile –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere affinché possa essere fugata qualsiasi possibilità di equivoco interpretativo in merito alla possibile estinzione del reato per condotta riparatoria e si ritorni dunque all'interpretazione originaria della fattispecie così come disciplinata dalla legge del 2009. (3-03131)


Iniziative di competenza volte a prevedere che le disposizioni in materia di estinzione del reato per condotta riparatoria non si applichino al reato di stalking – 3-03132

   CARFAGNA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   la legge di riforma al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario approvata il 14 giugno 2017 introduce nel codice penale l'articolo 162-ter;
   l'articolo citato stabilisce che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;
   la disposizione specifica, altresì, che nel momento in cui l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine stabilito, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
   l'articolo 162-ter rappresenta un forte indebolimento delle tutele previste dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che ha introdotto in Italia il reato di stalking, poiché permette in alcuni casi l'estinzione del medesimo reato mediante il semplice pagamento di una somma di denaro;
   il decreto-legge n. 11 del 2009 ha significato un passo in avanti fondamentale, che ha potenziato il sistema dei diritti e delle tutele e ha fornito, nel contempo, uno strumento giuridico efficace contro la violenza sessuale e gli atti persecutori –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di prevedere che le disposizioni in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, introdotte dall'articolo 162-ter del codice penale, non si applichino alle fattispecie di reato di cui all'articolo 612-bis del medesimo codice riguardante atti persecutori. (3-03132)


Intendimenti in ordine alla presentazione di un disegno di legge sull'equo compenso dei professionisti – 3-03133

   MAROTTA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   in ambito forense si definisce equo compenso la «corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale»;
   la sentenza dell'8 dicembre 2016 n. c-532/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili;
   la riforma dell'ordinamento forense, introdotta con legge n. 247 del 2012, intervenendo sulla materia dei compensi, prevede, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 13 ed aggiornati periodicamente;
   il Consiglio nazionale forense da anni segnala l'esistenza di convenzioni che presentano un eccessivo squilibrio contrattuale in favore del committente e non rispettose della proporzione tra compenso pattuito e qualità e quantità del lavoro svolto dal legale su mandato;
   tali convenzioni sono proposte dagli iscritti all'ordine degli avvocati dai cosiddetti «clienti forti»: banche assicurazioni, grandi gruppi economici, Equitalia, nonché taluni bandi «al ribasso» promossi da alcuni comuni, poi rigorosamente bloccati dai giudici amministrativi, e presentano clausole di natura vessatoria e compensi irrisori, in particolare a danno dei giovani avvocati;
   già dai primi mesi del 2017 il Ministro interrogato ha avanzato la proposta di un disegno di legge «sull'equo compenso», il cui punto focale del provvedimento è il rapporto dei professionisti con i grandi committenti. Il contenuto del disegno di legge è il risultato del tavolo di lavoro avviato tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense;
   il disegno di legge sopra illustrato non risulta al momento approvato dal Consiglio dei ministri e quindi presentato alle Camere. Architetti, ingegneri e avvocati hanno organizzato una manifestazione a Roma nel di maggio 2017, nella quale hanno unito «le voci dei professionisti per chiedere al Governo l'introduzione di una normativa sul giusto compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi importanti, quali l'equità fiscale e il diritto/dovere a una formazione qualificata di alto livello» –:
   quali intendimenti abbia il Ministro interrogato sulla questione evidenziata in premessa, con particolare riferimento alla presentazione del disegno di legge sull'equo compenso dei professionisti. (3-03133)


Elementi ed iniziative in ordine all'efficacia dei controlli di sicurezza presso il palazzo di giustizia di Milano – 3-03134

   AUCI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e PARISI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   il 9 aprile 2015 un uomo, eludendo tutti i controlli, è entrato armato nel palazzo di giustizia di Milano e ha ucciso tre persone e ferito gravemente altre due. Vennero uccisi il giudice Fernando Ciampi, l'avvocato Lorenzo Claris Appiani ed il signor Giorgio Erba;
   il fatto suscitò un'ondata di commozione e di cordoglio, ma anche indignazione e preoccupazione per la scarsa sicurezza del tribunale di Milano;
   mentre l'assassino è stato preso e condannato all'ergastolo, per quanto riguarda l'ingresso dell'arma la procura della Repubblica ha indagato esclusivamente il vigilante addetto al tunnel radiogeno apposto al varco cui passò l'assassino, imputandogli di non aver visto l'arma nella borsa, mentre passava nel tunnel;
   da tutti gli elementi raccolti nel processo contro il vigilante è emersa la completa assenza di prove sulla responsabilità dell'imputato, che è stato assolto da ogni accusa nel maggio 2017. Viceversa si è palesato un sistema di sicurezza «sottovalutato e definito solo per approssimazione», come ha ricordato la procura di Brescia al termine delle indagini. Nello specifico: metal-detector vecchi e poco revisionati, immagini delle telecamere di controllo di scarsa qualità, addetti ai controlli degli istituti di vigilanza che hanno l'appalto poco istruiti su come controllare e su cosa fare in caso di pericolo;
   dalla lettura delle osservazioni della procura di Brescia si può desumere che tutte le persone che dovevano farsi carico del sistema di sicurezza, posto a sua volta sotto il controllo di una commissione di manutenzione composta dalle più alte cariche del tribunale, poco hanno fatto, nel periodo precedente il 9 aprile 2015, per eliminare la trascuratezza, l'inaffidabilità, l'impreparazione e la negligenza evidenziata –:
   se a livello di indagini interne siano state individuate le responsabilità della trascuratezza e della negligenza nei controlli e quali misure abbia adottato o intenda adottare per garantire la sicurezza delle migliaia di persone che quotidianamente frequentano il tribunale di Milano. (3-03134)


Iniziative volte a contrastare la diffusione sul web di contenuti illeciti e, in particolare, della propaganda terroristica – 3-03135

   QUARTAPELLE PROCOPIO, VERINI, MANCIULLI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, DI LELLO, ERMINI, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, MAGORNO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSSOMANDO, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   combattere il terrorismo significa anche contrastare l'indottrinamento on line e liberare gli individui che hanno subito forme di manipolazione;
   la Commissione europea ha costruito una prima cornice continentale di cooperazione con le principali società di servizi informatici e ha varato un codice di condotta con un elenco di impegni per combattere la diffusione dell'illecito incitamento all'odio on line che impegna le aziende a perseguire l'obiettivo di contrastarlo attraverso l'elaborazione di procedure volte a esaminare entro le 24 ore i contenuti d'odio segnalati e a rafforzare il rapporto con la società civile, al fine di sviluppare adeguate contro-narrazioni;
   numerose inchieste e studi italiani e di altri Paesi europei evidenziano, tuttavia, come la propaganda terroristica di matrice islamista continui ad essere veicolata attraverso vari canali, come i social network;
   nella dichiarazione di Taormina il G7 ha richiesto ai fornitori di servizi di comunicazione e alle società di social media di aumentare gli sforzi per contrastare la diffusione dei contenuti terroristici; la sollecitazione è stata ripresa anche nelle conclusioni dell'ultima riunione del Consiglio europeo che ha invitato il settore privato a fare la sua parte per combattere il terrorismo e la criminalità on line;
   la scorsa settimana è stata approvata al Bundestag la proposta di legge del Ministro della giustizia tedesco per attivare nuove forme di responsabilizzazione dei social network e delle piattaforme di contenuti on line, con la previsione di sanzioni fino a 50 milioni di euro nel caso in cui mancassero sistematicamente di rimuovere i contenuti illegali;
   nelle principali sedi internazionali ed europee il Governo italiano si è sempre pronunciato in favore di una stretta cooperazione con i grandi player del web per preservarlo come spazio di libertà ed evitando che rappresenti una crescente minaccia per la sicurezza –:
   come intenda assicurare progressi nella cooperazione con i principali servizi di rete sociale al fine di contrastare la diffusione sul web dei contenuti illeciti e, in particolare, della propaganda terroristica. (3-03135)


Iniziative per la digitalizzazione dei fascicoli relativi a procedimenti giudiziari di interesse storico – 3-03136

   CATALANO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   attualmente non esiste una banca dati telematica pubblica delle sentenze dei giudici di merito e gli archivi risultano frammentati a livello di singolo tribunale;
   è emerso che la maggior parte degli atti processuali archiviati in Italia sono ancora conservati unicamente in formato cartaceo e che i relativi fascicoli, alcuni risalenti a molti decenni fa, stanno andando incontro al deperimento del loro supporto fisico;
   questo fenomeno risulta tanto più grave, a parità di tempo e di condizioni di conservazione, quanto più bassa è la qualità e la grammatura della carta e quindi, nel caso dei documenti incorporati sulle cosiddette veline, il degrado è tragicamente rapido;
   alcuni dei fascicoli che rischiano di andare incontro a un sostanziale macero riguardano casi di grande importanza storica, sociale e politica per il nostro Paese: grandi casi di cronaca, sentenze significative per l'evoluzione giurisprudenziale in alcuni ambiti, storici processi di mafia e di terrorismo;
   i funzionari dell'archivio di Milano hanno trasmesso un elaborato comprendente il monitoraggio dei procedimenti penali di interesse storico, con la quale hanno rappresentato la qualità degli atti e la priorità degli interventi da realizzare in base alle condizioni di oggettivo degrado chimico e strutturale del complesso processuale;
   prendendo a parametro i costi che l'archivio suddetto ha già effettivamente ed autonomamente sopportato per preservare alcuni fascicoli in stato di degrado, si può stimare in circa euro 0,4+iva a pagina il costo di digitalizzazione dei documenti;
   se neppure l'archivio del tribunale di Milano, con le risorse attualmente disponibili, è in grado di provvedere autonomamente alla completa digitalizzazione dei fascicoli di processi storici in suo possesso, risulta impensabile che vi provvedano da soli archivi di tribunali con minori capacità economiche, organizzative o con una minore sensibilità e consapevolezza della tematica;
   se si vuole salvare questa ingente quanto cruciale documentazione, centralizzarla e renderla poi disponibile per via telematica a tutti i soggetti interessati, è necessaria una somma stimabile in 15 milioni di euro per tutta Italia, frazionabile in più anni –:
   se non intenda assumere opportune iniziative, al fine di reperire risorse necessarie per la realizzazione del progetto di digitalizzazione dei fascicoli di cui in premessa, attraverso la realizzazione di una banca dati pubblica delle sentenze di interesse storico, dotata di diversi livelli di accesso per la consultazione e l'estrazione di informazioni da parte dei soggetti interessati. (3-03136)


Chiarimenti in merito ad eventuali direttive date alle forze dell'ordine con riguardo al fenomeno dei roghi tossici nei campi nomadi e iniziative per assicurare il rispetto della legalità presso i medesimi campi – 3-03137

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   si configura in modo sempre più critico la presenza dei campi nomadi nelle città italiane, posto che al loro interno si verificano con grande frequenza episodi di illegalità e violenza;
   all'interno dei campi aumentano le presenze di immigrati irregolari, soprattutto provenienti dall'Europa orientale, e si verificano frequenti liti e aggressioni tra i medesimi, di solito basati sull'appartenenza a etnie diverse;
   inoltre, si verifica con sempre maggiore frequenza il posizionamento di immigrati irregolari in strutture contigue ai campi nomadi, come avvenuto proprio un paio di giorni fa nella capitale dove cinquanta profughi sono stati accolti all'interno di un edificio distante pochi metri dal «Camping river», campo che ospita circa quattrocento nomadi e che da anni, a dispetto di tutte le promesse di chiusura, funziona in regime di prorogatio, entrambi gestiti dalla medesima cooperativa;
   all'interno di numerosi campi nomadi hanno luogo con allarmante frequenza roghi che, data la natura dei materiali bruciati, esalano fumi tossici anche a poca distanza dai centri abitati e rispetto ai quali le forze di polizia sembrano avere una sorta di indicazione tacita a non intervenire, seppure l'individuazione dei fuochi sia del tutto agevole e spesso vengono segnalati anche dai cittadini delle zone circostanti;
   negli ultimi anni, infatti, anche a causa dell'impunità con cui questi avvengono, il fenomeno dei roghi ha assunto una dimensione preoccupante, posto anche il fatto che ai campi nomadi vengono trasportati rifiuti per il cui smaltimento andrebbero seguite procedure speciali, per farli invece bruciare all'aperto a un terzo del costo e questo sta facendo sì che intorno ai campi si stiano creando delle vere e proprie «terre dei fuochi», siti ad alto inquinamento ambientale che contaminano i terreni e le acque e nelle zone di campagna mettono a rischio la produzione di generi alimentari –:
   quali effettive indicazioni o direttive siano state date alle forze dell'ordine rispetto ai roghi tossici nei campi nomadi e quali iniziative intenda assumere per assicurare il rispetto della legalità nei campi. (3-03137)


Iniziative volte a ristabilire il regolare ed efficace funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali – 3-03138

   RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
   dal 2011 al 2016 le adozioni internazionali sono diminuite del 50 per cento. Le responsabilità sono attribuibili anche ad un'incapacità nel delineare una linea politica condivisa tra il Governo e l'organo deputato, la Commissione per le adozioni internazionali. È noto, infatti, stando alle notizie riportate dagli organi di stampa, che ad esempio le autorità bielorusse hanno bloccato le adozioni per non aver ottenuto i dovuti riscontri da parte della Commissione per le adozioni internazionali e che ci sono centocinquanta famiglie italiane in attesa che la Commissione firmi l'elenco dei bambini bielorussi adottabili;
   è paradossale scoprire soltanto oggi, dopo la protesta delle famiglie che aveva trovato il proprio culmine in una manifestazione pubblica davanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che il perpetrarsi dei ritardi nelle risposte alla e-mail ufficiali era dovuto al fatto che la dottoressa Della Monica, vice presidente della Commissione per le adozioni internazionali, destinataria delle missive, dall'agosto del 2016 non accedeva più alla propria casella di posta elettronica;
   inoltre è emerso, stando sempre alle informazioni riportate dai media, che la vice presidente Della Monica non ha mai convocato la Commissione nell'arco di tre anni di gestione sostanzialmente monocratica, rendendo di fatto molti degli atti sottoscritti inefficaci perché non ratificati dall'organismo collegiale;
   un atteggiamento così gravemente irresponsabile, se può essere ricollegato alla personale incapacità di ricoprire un ruolo di tale importanza è strettamente imputabile anche ad una cattiva gestione da parte del Governo su un tema di fondamentale importanza come quello delle adozioni internazionali che coinvolge migliaia di famiglie –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare per far luce sui fatti esposti in premessa e come intenda in tempi rapidissimi ristabilire il buon andamento della Commissione per le adozioni internazionali, facendo sì che nessuna famiglia possa subire più tali disagi. (3-03138)