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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 22 giugno 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-01582 E ABB.

Mozione n. 1-01582 e abb. – Iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 19 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 29 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 22 minuti
 Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista 19 minuti
 Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega dei
 Popoli - Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 14 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Democrazia solidale - Centro
 Democratico
14 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 17 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme
  per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 29 maggio 2017.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 giugno 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gandolfi, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Marazziti, Marcon, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pagano, Palma, Pannarale, Pes, Picchi, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Villecco Calipari.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'INCECCO ed altri: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (1013) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Argentin e Realacci.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Brindisi, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 541).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017) 322 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Sesta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2017) 323 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 323 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di assistenza alla disattivazione nucleare per la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia nel 2016 e negli anni precedenti (COM(2017) 328 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 328 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quarta relazione sui progressi compiuti relativamente al quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 350 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 350 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'Unione europea (JOIN(2017) 21 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 21 giugno 2017, a pagina 4, prima colonna, trentatreesima riga, dopo la parola: «XII,» deve intendersi inserita la seguente: «XIII,».

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (A.C. 4220-A)

A.C. 4220-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale,».

A.C. 4220-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  « b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

A.C. 4220-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche).

  1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 25-terdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-septies e 518-decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
   2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
   3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
   4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-sexies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
   5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
   Art. 25-quaterdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali).1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
   2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

A.C. 4220-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  a) gli articoli 635, secondo comma, numero 1, 639, secondo comma, secondo periodo, 733 e 734 del codice penale;

  b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Abrogazioni).

  Al comma 1 premettere il seguente:
  
01. All'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 635, secondo comma, numero 1,
5. 10. Ferranti.
(Approvato)

A.C. 4220-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 4220-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4220-A – titolo

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al titolo, sostituire la parola: delitti con la seguente: reati.
Tit. 1. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4220-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute parzialmente nel codice penale e più specificamente nel Codice dei beni culturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di predisporre periodiche campagne informative volte alla conoscenza e all'uso responsabile del patrimonio culturale e dei beni paesaggistici avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
9/4220-A/1Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce, nel codice penale, specifiche fattispecie in relazione a condotte criminose, compiute contro il patrimonio culturale, caratterizzate da pene di particolare gravità;
    l'Italia è il Paese che possiede i beni culturali più rilevanti del mondo, ed è assolutamente condivisibile la finalità di rafforzare la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale, anche considerando che, spesso, tale prezioso patrimonio è mal conservato, trascurato, e ciò anche a causa di una cronica, e purtroppo perdurante, mancanza di risorse finanziarie, indispensabili per la sua effettiva valorizzazione e conservazione;
    tuttavia, a prescindere da un intervento del legislatore nell'ambito sanzionatorio – anche per i limiti intrinseci della nozione stessa di bene culturale a fini penalistici, in quanto non del tutto conforme ai principi di tipicità e determinatezza dell'ambito penale – non possono non apparire fondamentali interventi di sensibilizzazione, educazione e formazione, in primis a livello scolastico, circa il rispetto del valore del nostro patrimonio culturale, quanto anche ad una finalità preventiva;
    peraltro, la stessa legge n. 107 del 2015, ha previsto un adeguamento dell'offerta formativa delle scuole volto al «potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte (...), anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori»,

impegna il Governo:

   ad incrementare gli stanziamenti al fine di finanziare adeguatamente gli interventi volti alla tutela e alla piena valorizzazione del nostro patrimonio culturale;
   a mettere in atto, con finalità anche preventiva, una efficace politica in ambito scolastico, volta alla sensibilizzazione ed educazione all'arte e al patrimonio culturale dei nostri giovani e dell'intera collettività, coinvolgendo, altresì, gli enti locali;
   a dare piena attuazione al potenziamento delle competenze in ambito artistico e culturale, previsto dalla legge n. 107 del 2015, di cui in premessa.
9/4220-A/2Nicchi, Sannicandro, Leva, Bossa, Rostan, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente disegno di legge reca modifiche al codice penale, aggiungendo il «Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, con articoli 518-bis e seguenti;
    l'articolo 518-septiesdecies disciplina nello specifico «la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.»;
    al terzo comma si prevede che «le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.»,

impegna il Governo:

   a realizzare un'attività di monitoraggio statistico sul sequestro dei mezzi utilizzati per la commissione di reati contro il patrimonio culturale e sul successivo impiego da parte degli organi di polizia in attività di tutela dei beni medesimi;
   a valutare, alla luce dei risultati emersi in seguito al monitoraggio svolto, se estendere l'impiego dei mezzi sequestrati ad altri ambiti delle operazioni di polizia.
9/4220-A/3Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge del Governo C. 4220 si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute parzialmente nel codice penale e più specificamente nel Codice dei beni culturali;
    il provvedimento, che originariamente delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente e in particolare la Commissione Giustizia ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza principalmente per aver introdotto nuove fattispecie di reato e per aver innalzato le pene edittali vigenti;
    la rilevanza del presente provvedimento evidenzia la necessità di valutare gli effetti che le disposizioni dispiegheranno nel nostro ordinamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riferire al Parlamento con apposita relazione in merito agli effetti applicativi delle disposizioni.
9/4220-A/4Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, ora al voto di quest'Aula, che, si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente; in particolare, la Commissione Giustizia ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per diversi aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali;
    con il complesso normativo che ci accingiamo ad approvare possiamo affermare che il legislatore ha fatto un notevole passo avanti nella codificazione di una serie di fattispecie penalmente rilevanti che, sicuramente, consentono all'ordinamento giuridico penale di adeguarsi al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale;
    la «promozione», cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 9, si riferisce principalmente allo «sviluppo della cultura» nelle sue diverse forme: culturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, etiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi per promuovere campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente finalizzate non solo al rispetto dei dettami costituzionali, civili e penali ma all'arricchimento della persona sia come singolo che come collettività in quanto la valorizzazione del suddetto patrimonio concorre a mantenere e a preservare le varie identità culturali, regionali e locali che si riassumono e concretizzano in uno sviluppo dell'identità culturale della Nazione.
9/4220-A/5Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è purtroppo spesso oggetto di eventi calamitosi come quelli verificatisi dall'agosto del 2016 nelle regioni dell'Italia Centrale che hanno colpito anche moltissimi beni culturali;
    in tali circostanze c’è chi compie azioni criminali, approfittando della tragedia, portando a compimento furti anche di beni culturali;
    il fenomeno dello sciacallaggio ha un grande disvalore sociale ed è diffusa nell'opinione pubblica la convinzione che tali comportamenti necessitino di una risposta punitiva sanzionatoria più forte da parte dell'ordinamento e che essa sia il più possibile adeguata e proporzionata a rappresentare un valido deterrente;
    non esiste nel codice penale uno specifico reato di sciacallaggio né tanto meno se la condotta di furto in circostanze emergenziali riguarda beni culturali;
    i giudici devono ricorrere, sovente con interpretazioni difformi fra esse, a diverse norme del codice quale, ad esempio, la situazione di minorata difesa integrante gli estremi dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5 del codice penale;
    sarebbe invece opportuno prevedere un'integrazione alla normativa vigente che comporti l'automatica applicazione di aggravanti nei confronti di chiunque commette azioni oggettivamente riconducibili alle fattispecie di furto di beni culturali approfittando di circostanze di tempo e di luogo connesse a calamità naturali, quali terremoti e alluvioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di prevedere interventi normativi che comportino l'automatica integrazione di aggravanti nei confronti di chiunque commette azioni oggettivamente riconducibili alle fattispecie di furto di beni culturali approfittando di circostanze di tempo e di luogo connesse a calamità naturali, quali terremoti e alluvioni.
9/4220-A/6Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il patrimonio culturale costituisce la più grande ricchezza di cui l'Italia dispone, accumulata in secoli di successive stratificazioni culturali che hanno permesso di coltivare l'arte del restauro a livelli di assoluta eccellenza;
    il trascorrere del tempo aggiunge ai monumenti italiani il valore di nuove culture che si integrano e si armonizzano con risultati che fanno dell'Italia una sorta di enorme Museo en plain air;
    il turismo di massa in questi ultimi anni ha però rappresentato in molte occasioni un vulnus alla qualità di questi monumenti, anche per la sciatta ignoranza con cui molte volte sono trattati con mutilazioni alle statue, scritte ed incisioni di dubbio gusto. Il turismo di massa non permette più di lasciare questo patrimonio a disposizione di tutti senza adeguati sistemi di vigilanza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che per la sorveglianza di questi monumenti, piazze, chiese, si possa coinvolgere da un lato anziani in grado di illustrare il valore del monumento e preservare la sua identità, e anche studenti dei corsi di laurea in Beni culturali che svolgano una parte dei loro tirocini presidiando quella che a tutti gli effetti appare la nostra identità più profonda.
9/4220-A/7Binetti.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 1932 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: LO MORO ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, A TUTELA DEI CORPI POLITICI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI E DEI LORO SINGOLI COMPONENTI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3891) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FRANCESCO SANNA ED ALTRI; MURA ED ALTRI (A.C. 3174-3188)

A.C. 3891 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3891 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 3891 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 338 del codice penale).

  1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
   c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 338 del codice penale).

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole:, anche legislativo aggiungere la seguente: regionale.
1. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

A.C. 3891 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  « a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».

A.C. 3891 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale).

  1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 339-bis. – (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale).

  Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», dopo le parole: ed è commessa aggiungere le seguenti: , per le finalità di cui all'articolo 338,.
3. 2. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali.
3. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

A.C. 3891 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifica all'articolo 393-bis del codice penale).

  1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» è inserita la seguente: «339-bis,».

A.C. 3891 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

  1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di altri, con le seguenti: di uno o più candidati.
5. 1. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

A.C. 3891 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali).

  1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;
   b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;
   c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

  2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali).

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

  Art. 7. (Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225). – 1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è esteso agli amministratori locali vittime di atti intimidatori, a ristoro dei danni patrimoniali subiti.
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con Conferenza Stato Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
6. 01. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

A.C. 3891 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del provvedimento: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti» si deve rilevare che, pur manifestandosi con diverse modalità, tale illecito, ha in comune, la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione;
    in particolare, l'articolo 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, la capacità di favorire l'attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto. Spetta infatti a tale provvedimento definire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell'interno del 2 luglio 2015;
    si rammenta che il decreto del Ministro dell'interno del 2 luglio 2015 ha istituito l'Osservatorio per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato, magistratura ed enti locali. In particolare il decreto ministeriale prevede che l'Osservatorio promuove studi ed analisi per individuare proposte idonee a definire iniziative di supporto degli amministratori locali. In particolare tali iniziative sono mirate: a testimoniare la vicinanza delle istituzioni, così da favorire la collaborazione degli amministratori nella repressione del fenomeno; a potenziare gli strumenti informativi tra i diversi soggetti interessati al fenomeno; a promuovere azioni di formazione degli amministratori locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una sezione, sul sito del Ministero dell'interno, che dia conto del lavoro svolto dall'Osservatorio al fine di diffondere i dati relativi alle dimensioni del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, al fine di studiare percorsi e promuovere iniziative che coinvolgano la società civile nel rispetto reciproco dei ruoli.
9/3891/1Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, prevede che il Ministero dell'interno emani un decreto che definisca la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali che ha, tra gli altri, il compito di effettuare un monitoraggio del fenomeno intimidatorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che ogni anno sia inviata alle Camere una relazione sull'attività posta in essere da parte di quest'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e sui risultati ottenuti con particolare riferimento all'azione di promozione della legalità.
9/3891/2Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, prevede che il Ministero dell'interno emani un decreto che definisca la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali che ha, tra gli altri, il compito di effettuare un monitoraggio del fenomeno intimidatorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che ogni anno sia inviata alle Camere da parte del Ministro dell'interno una relazione sull'attività posta in essere da parte di quest'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e sui risultati ottenuti con particolare riferimento all'azione di promozione della legalità.
9/3891/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali;
    si tratta di un illecito che, come rilevato dalla relazione svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, istituita al Senato il 3 ottobre 2013, pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), minaccia, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione;
    nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illeciti poste a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un apposito piano di interventi finalizzato a garantire la sicurezza e l'incolumità degli amministratori locali, e la tutela dell'attività della pubblica amministrazione.
9/3891/3Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali;
    si tratta di un illecito che, come rilevato dalla relazione svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, istituita al Senato il 3 ottobre 2013, pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), minaccia, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione;
    nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illeciti poste a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre specifici controlli di intervento in materia di polizia di prevenzione e sicurezza del territorio finalizzati a garantire il buon andamento, il regolare svolgimento e la tutela dell'attività della pubblica amministrazione e di coloro che sono ad essa addetti, soprattutto a livello locale.
9/3891/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto, prevede che siano definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015;
    al suddetto Osservatorio sono attribuiti compiti di monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati, di promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori e di iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni;
    ad oggi l'osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno (nello specifico del Gabinetto del Ministro, dell'ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza), dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e dell'unione province d'Italia (Upi),

impegna il Governo

ad assicurare, nel pieno rispetto della privacy, la pubblicità sul sito del Ministero dell'interno del monitoraggio previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 6 e della relativa banca dati in formato aperto.
9/3891/4Mazziotti Di Celso.