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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 7 giugno 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 giugno 2017.

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 giugno 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAROCCI ed altri: «Istituzione della Fondazione di studi paganiniani, del Festival nazionale e del concorso internazionale “Niccolò Paganini”» (4529);
   ARTINI ed altri: «Disposizioni per garantire la prestazione dei servizi sanitari nelle isole minori» (4530);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Delega al Governo per il rafforzamento della partecipazione dell'Italia allo sviluppo e alla stabilizzazione degli Stati del continente africano. Istituzione del Fondo per la cooperazione con l'Africa» (4531);
   CASTELLI ed altri: «Modifica all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di introduzione del principio di partecipazione per la formazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Istituzione del Fondo per la democrazia partecipativa» (4532).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 7 giugno 2017 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute:
   «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale» (4533).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RICHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» (3225) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bombassei.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BUSIN ed altri: «Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (4474);
  S. 2770. – Senatori ARRIGONI ed altri: «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione» (approvata dal Senato) (4526) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  TURCO ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, concernenti la sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense» (4493) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):
  RICCIATTI ed altri: «Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta» (4497) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  PANNARALE ed altri: «Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di reclutamento del personale scolastico» (4431) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  S. 968. – Senatori PAGLIARI ed altri: «Norme in materia di domini collettivi» (approvata dal Senato) (4522) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  S. 2093. – Senatori BOTTICI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”» (approvata dal Senato) (4525) Parere delle Commissioni I, V e X.

Trasmissione dal Presidente del Senato

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 31 maggio 2017, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni della 1a Commissione (Affari costituzionali), che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 204);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 205);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 206).

Trasmissioni dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2017, ha trasmesso copia della relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2017, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2016 (Doc. CXCVIII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2017) 275 final), corredato dei relativi allegato (COM(2017) 275 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 181 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 giugno 2017;
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017) 282 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 197 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 giugno 2017;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Applicazione della decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2017) 287 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nei mesi di aprile e maggio 2017.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: TONINELLI ED ALTRI; GIACHETTI; PISICCHIO; LAURICELLA; LOCATELLI ED ALTRI; ORFINI; SPERANZA; MENORELLO ED ALTRI; LUPI E MISURACA; VARGIU E MATARRESE; NICOLETTI ED ALTRI; PARISI E ABRIGNANI; DELLAI ED ALTRI; LAURICELLA; CUPERLO; TONINELLI ED ALTRI; RIGONI; MARTELLA; INVERNIZZI ED ALTRI; VALIANTE ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; MARCO MELONI; LA RUSSA ED ALTRI; D'ATTORRE ED ALTRI; QUARANTA; MENORELLO ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI; LUPI E MISURACA; COSTANTINO ED ALTRI; PISICCHIO; FRAGOMELI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, E AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N. 533, IN MATERIA DI ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER LA RIDETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI (A.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A)

A.C. 2352-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della proposta di legge in oggetto, recante la modifica alla legge elettorale, nella definizione dei collegi elettorali si prevede che questi corrispondano ai collegi già definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, come da Tabelle 1 e 2 approvate al testo nel corso dell'esame in Commissione Affari costituzionali;
    tale previsione non può che apparire inadeguata e, soprattutto, in aperto contrasto con quanto previsto dagli articoli 56, quarto comma e 57, quarto comma della Costituzione;
    in particolare, già la relazione conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali del 2005, segnalava l'inadeguatezza di tali collegi definiti nel 1993 e che si riferiscono ad un censimento della popolazione del 1991;
    a maggior ragione il recupero di collegi in tal modo definiti – e che si basano su un censimento della popolazione del 1991, giova ribadirlo – non può non risultare, ad oggi, nel 2017, ovvero 24 anni dopo quella definizione, e 12 anni dopo i rilevi già critici della Relazione citata, risalente al 2005, palesemente in contrasto con il dettato costituzionale di cui agli articoli 56, quarto comma, della Costituzione «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.», quanto alla Camera dei deputati, e 57, quarto comma, della Costituzione. La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;
   alla luce di tali rilievi,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A.
N. 1. (versione corretta) Laforgia, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Bossa, Capodicasa, Cimbro, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Fontanelli, Formisano, Fossati, Carlo Galli, Kronbichler, Leva, Martelli, Matarrelli, Melilla, Mognato, Murer, Nicchi, Giorgio Piccolo, Piras, Ragosta, Ricciatti, Rostan, Sannicandro, Scotto, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zaratti, Zoggia.

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale, di seguito succintamente esposti;
     i seggi relativi ai collegi uninominali vengono ripartiti fra le circoscrizioni sulla base di dati del censimento 1991, il che ha effetti comunque condizionanti la composizione degli eletti al Parlamento generando «uno squilibrio della rappresentanza» (Valerio Onida, 5 giugno 2017) rispetto all'attuale situazione sociale e demografica del Paese;
    i collegi relativi alla legge elettorale 1993 (cosiddetto Mattarellum) sono stati già valutati come obsoleti dalla commissione tecnica del 2003;
     il profilo suesposto contraddice gli articoli 56 e 57 della Costituzione, che impongono che la ripartizione di tutti i seggi nelle circoscrizioni avvenga, invece, sulla base dell’«ultimo censimento»;
    la cifra demografica di molti collegi, specie senatoriali, appare, inoltre, gravemente disomogenea e perciò incoerente con il principio dell'uguaglianza del voto sancito, fra l'altro, dall'articolo 48 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato della proposta di legge n. 2352 e abbinate.
N. 2. Monchiero, Dellai, Distaso, Menorello, Catalano, Galgano, Matarrese, Oliaro, Vargiu, Gigli, Sberna, Molea, Vaccaro.

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame presenta diversi profili di incostituzionalità; in particolare:
     1) per quanto riguarda i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati indicati nella tabella A.1 (allegato 2), e i collegi uninominali per la elezione del Senato della Repubblica indicati nella tabella 1 (allegato 4), la proposta di legge prevede che essi corrispondano a quelli definiti dal decreto legislativo n. 535 del 20 dicembre 1993 sulla base del censimento generale della popolazione del 1991; si tratta pertanto di collegi uninominali del tutto superati e non più corrispondenti all'attuale situazione demografica e sociale del Paese; al riguardo basta considerare che la relazione della Commissione per la revisione dei collegi uninominali nominata dai Presidenti delle Camere nel 2003 (Commissione presieduta dal Presidente dell'Istat prof. Luigi Biggeri) mutò ben 101 dei 232 collegi del suddetto decreto legislativo, alla luce del censimento del 2001 e che nel frattempo è intervenuto anche il censimento del 2011, con ulteriori modificazioni della situazione demografica e sociale del Paese; in particolare, per quanto riguarda i collegi uninominali per l'elezione del Senato, la proposta di legge prevede che essi siano costituiti in alcuni casi da uno solo dei collegi del decreto legislativo n. 535 del 1993 e in altri casi attraverso l'accorpamento di due o tre di tali collegi, determinando pertanto una disomogeneità e sproporzione per quanto riguarda il numero di abitanti dei diversi collegi fino al 300 per cento, in evidente contrasto con la ratio dell'articolo 56, quarto comma, e dell'articolo 57, quarto comma, della Costituzione e con il principio dell'eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48 della Costituzione. Infatti, anche se il nuovo sistema di voto è di natura proporzionale e i collegi uninominali non determinano direttamente quanti seggi spettano a ciascuna forza politica, occorre considerare che il voto nei collegi serve però a determinare quali sono gli eletti per quanto riguarda la percentuale ragguardevole di oltre il 37 per cento dei seggi; inoltre, anche la ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi relativi ai collegi uninominali è effettuata in base al censimento del 1991, determinando uno squilibrio della rappresentanza rispetto all'attuale situazione demografica e sociale;
     2) la proposta di legge in esame non prevede che i candidati che ottengono il maggior numero di voti validi del collegio siano sempre proclamati eletti in quanto:
   a) la riduzione del numero di collegi uninominali da 303, come nel testo originario proposto dal relatore, a 225 ha ridotto, ma per niente affatto eliminato l'eventualità che i candidati primi nei rispettivi collegi collegati ad una lista siano tutti proclamati eletti qualora tale lista consegua una percentuale di voti inferiore al rapporto tra il numero dei collegi nei quali i suoi candidati siano risultati primi e il numero di seggi complessivi della circoscrizione;
   b) i candidati risultati primi nei rispettivi collegi, collegati ad una lista che non ottenga almeno il 5 per cento del totale dei voti validi sul piano nazionale, non sono proclamati eletti, neppure nel caso in cui essi ottengano più della maggioranza assoluta dei voti validi del collegio stesso, in palese violazione del principio democratico;
    occorre assolutamente evitare che la nuova legge elettorale, di cui il Paese ha assoluta necessità, sia esposta così gravemente al rischio di una nuova pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale dopo le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 2352 e abbinate.
N. 3. Lupi, Buttiglione, De Mita, Misuraca, Bosco, Adornato, Alli, Calabrò, Causin, Cicchitto, D'Alia, Garofalo, Marotta, Mottola, Piccone, Pizzolante, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.

A.C. 2352-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.216, 1.218, 1.220, 1.481, 1.558, 1.708, 1.800, 3.704 e sugli articoli aggiuntivi 2.020, 2.022, 2.023, 2.024, 2.025, 3.07, 3.0708, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2352-A – Articolo 1

ARTICOLO 1, ANNESSI ALLEGATI 1, 2, 3 E RELATIVE TABELLE DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
   «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
   2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 225 collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.
   3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
   4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   « 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale».

  4. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
  6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».

  8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.
   2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
   3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
   4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione».

  9. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
  10. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
  11. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3):
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
    «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
     1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
     « a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
   f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  11-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
   «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  12. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  13. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
   2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».

  14-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  14-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale».

  16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».

  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
   « 1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
   2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
   3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
   4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo».

  18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «  8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  18-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  19. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
   c) procede al riparto di 606 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
   2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
   3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
   2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
   3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
   4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
   5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».

  25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

  26. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

  28. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, presentate» sono sostituite dalle seguenti: «presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,»;
   c) al comma 7, dopo le parole: «gruppi politici organizzati» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 14» e le parole: «, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle» sono sostituite dalle seguenti: «e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le»;
   c-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura disposta dall'articolo 18-bis, comma 3.1, è determinata con riferimento al numero di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno e, separatamente, per il numero delle candidature di cui al comma 3, quarto periodo».

  29. All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è abrogato.
  30. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   b) al comma 3, le parole: «comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c)» e le parole da: «e, per ciascuna lista cui sono collegati,» fino alla fine del comma sono soppresse;
   c) il comma 4 è abrogato;
   d) al comma 6, i periodi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, lettera c), secondo periodo e seguenti. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti alla lista che segue nella graduatoria dei resti»;
   e) il comma 7 è abrogato.

  31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

A.C. 2352-A – Allegati e Tabelle

ALLEGATO 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

  I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale

  1

  Piemonte 1

  Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Torino

  2

  Piemonte 2

  Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

  Torino

  3

  Lombardia 1

  Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

  Milano

  4

  Lombardia 2

  Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35

  Milano

  5

  Lombardia 3

  Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33

  Milano

  6

  Lombardia 4

  Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30

  Milano

  7

  Veneto 1

  Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  Venezia

  8

  Veneto 2

  Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

  Venezia

  9

  Friuli Venezia Giulia

  Territorio dell'intera regione

  Trieste

  10

  Liguria

  Territorio dell'intera regione

  Genova

  11

  Emilia-Romagna

  Territorio dell'intera regione

  Bologna

  12

  Toscana

  Territorio dell'intera regione

  Firenze

  13

  Umbria

  Territorio dell'intera regione

  Perugia

  14

  Marche

  Territorio dell'intera regione

  Ancona

  15

  Lazio 1

  Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21

  Roma

  16

  Lazio 2

  Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

  Roma

  17

  Abruzzo

  Territorio dell'intera regione

  L'Aquila

  18

  Molise

  Territorio dell'intera regione

  Campo  basso

  19

  Campania 1

  Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Napoli

  20

  Campania 2

  Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

  Napoli

  21

  Puglia

  Territorio dell'intera regione

  Bari

  22

  Basilicata

  Territorio dell'intera regione

  Potenza

  23

  Calabria

  Territorio dell'intera regione

  Catanzaro

  24

  Sicilia 1

  Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  Palermo

  25

  Sicilia 2

  Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  Palermo

  26

  Sardegna

  Territorio dell'intera regione

  Cagliari

  27

  Valle d'Aosta

  Territorio dell'intera regione

  Aosta

  28

  Trentino-Alto Adige

  Territorio dell'intera regione

  Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)
«Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

COLLEGI UNINOMINALI
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

  I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione PIEMONTE 1
  PIEMONTE CAMERA 1 – Piemonte n. 1;
  PIEMONTE CAMERA 2 – Piemonte n. 2;
  PIEMONTE CAMERA 3 – Piemonte n. 3;
  PIEMONTE CAMERA 4 – Piemonte n. 4;
  PIEMONTE CAMERA 5 – Piemonte n. 5;
  PIEMONTE CAMERA 6 – Piemonte n. 6;
  PIEMONTE CAMERA 7 – Piemonte n. 7;
  PIEMONTE CAMERA 8 – Piemonte n. 8;
  PIEMONTE CAMERA 9 – Piemonte n. 9.

  Circoscrizione PIEMONTE 2
  PIEMONTE CAMERA 10 – Piemonte n. 10;
  PIEMONTE CAMERA 11 – Piemonte n. 11;
  PIEMONTE CAMERA 12 – Piemonte n. 12;
  PIEMONTE CAMERA 13 – Piemonte n. 13;
  PIEMONTE CAMERA 14 – Piemonte n. 14;
  PIEMONTE CAMERA 15 – Piemonte n. 15;
  PIEMONTE CAMERA 16 – Piemonte n. 16;
  PIEMONTE CAMERA 17 – Piemonte n. 17.
  Circoscrizione LOMBARDIA 1
  LOMBARDIA CAMERA 1 – Lombardia n. 1;
  LOMBARDIA CAMERA 2 – Lombardia n. 2;
  LOMBARDIA CAMERA 3 – Lombardia n. 3;
  LOMBARDIA CAMERA 4 – Lombardia n. 4;
  LOMBARDIA CAMERA 5 – Lombardia n. 5;
  LOMBARDIA CAMERA 6 – Lombardia n. 6;
  LOMBARDIA CAMERA 7 – Lombardia n. 8;
  LOMBARDIA CAMERA 8 – Lombardia n. 9;
  LOMBARDIA CAMERA 9 – Lombardia n. 10;
  LOMBARDIA CAMERA 10 – Lombardia n. 11;
  LOMBARDIA CAMERA 11 – Lombardia n. 12;
  LOMBARDIA CAMERA 12 – Lombardia n. 13;
  LOMBARDIA CAMERA 13 – Lombardia n. 14;
  LOMBARDIA CAMERA 14 – Lombardia n. 15;
  LOMBARDIA CAMERA 15 – Lombardia n. 16.

  Circoscrizione LOMBARDIA 2
  LOMBARDIA CAMERA 16 – Lombardia n. 17;
  LOMBARDIA CAMERA 17 – Lombardia n. 18;
  LOMBARDIA CAMERA 18 – Lombardia n. 19;
  LOMBARDIA CAMERA 19 – Lombardia n. 20;
  LOMBARDIA CAMERA 20 – Lombardia n. 21;
  LOMBARDIA CAMERA 21 – Lombardia n. 34;
  LOMBARDIA CAMERA 22 – Lombardia n. 35.

  Circoscrizione LOMBARDIA 3
  LOMBARDIA CAMERA 23 – Lombardia n. 22;
  LOMBARDIA CAMERA 24 – Lombardia n. 23;
  LOMBARDIA CAMERA 25 – Lombardia n. 24;
  LOMBARDIA CAMERA 26 – Lombardia n. 25;
  LOMBARDIA CAMERA 27 – Lombardia n. 31;
  LOMBARDIA CAMERA 28 – Lombardia n. 32;
  LOMBARDIA CAMERA 29 – Lombardia n. 33.

  Circoscrizione LOMBARDIA 4
  LOMBARDIA CAMERA 30 – Lombardia n. 7;
  LOMBARDIA CAMERA 31 – Lombardia n. 26;
  LOMBARDIA CAMERA 32 – Lombardia n. 27;
  LOMBARDIA CAMERA 33 – Lombardia n. 28;
  LOMBARDIA CAMERA 34 – Lombardia n. 29;
  LOMBARDIA CAMERA 35 – Lombardia n. 30.

  Circoscrizione VENETO 1
  VENETO CAMERA 1 – Veneto n. 1;
  VENETO CAMERA 2 – Veneto n. 2;
  VENETO CAMERA 3 – Veneto n. 3;
  VENETO CAMERA 4 – Veneto n. 4;
  VENETO CAMERA 5 – Veneto n. 5;
  VENETO CAMERA 6 – Veneto n. 6;
  VENETO CAMERA 7 – Veneto n. 7.

  Circoscrizione VENETO 2
  VENETO CAMERA 8 – Veneto n. 8;
  VENETO CAMERA 9 – Veneto n. 9;
  VENETO CAMERA 10 – Veneto n. 10;
  VENETO CAMERA 11 – Veneto n. 11;
  VENETO CAMERA 12 – Veneto n. 12;
  VENETO CAMERA 13 – Veneto n. 13;
  VENETO CAMERA 14 – Veneto n. 14;
  VENETO CAMERA 15 – Veneto n. 15;
  VENETO CAMERA 16 – Veneto n. 16;
  VENETO CAMERA 17 – Veneto n. 17.

  Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA
  FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 – Friuli Venezia Giulia n. 1;
  FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 – Friuli Venezia Giulia n. 2;
  FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 – Friuli Venezia Giulia n. 3;
  FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 – Friuli Venezia Giulia n. 4;
  FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 – Friuli Venezia Giulia n. 5.

  Circoscrizione LIGURIA
  LIGURIA CAMERA 1 – Liguria n. 1;
  LIGURIA CAMERA 2 – Liguria n. 2;
  LIGURIA CAMERA 3 – Liguria n. 3;
  LIGURIA CAMERA 4 – Liguria n. 4;
  LIGURIA CAMERA 5 – Liguria n. 5;
  LIGURIA CAMERA 6 – Liguria n. 6.

  Circoscrizione EMILIA-ROMAGNA
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 1 – Emilia-Romagna n. 1;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 2 – Emilia-Romagna n. 2;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 3 – Emilia-Romagna n. 3;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 4 – Emilia-Romagna n. 4;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 5 – Emilia-Romagna n. 5;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 6 – Emilia-Romagna n. 6;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 7 – Emilia-Romagna n. 7;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 8 – Emilia-Romagna n. 8;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 9 – Emilia-Romagna n. 9;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 10 – Emilia-Romagna n. 10;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 11 – Emilia-Romagna n. 11;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 12 – Emilia-Romagna n. 12;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 13 – Emilia-Romagna n. 13;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 14 – Emilia-Romagna n. 14;
  EMILIA-ROMAGNA CAMERA 15 – Emilia-Romagna n. 15.

  Circoscrizione TOSCANA
  TOSCANA CAMERA 1 – Toscana n. 1;
  TOSCANA CAMERA 2 – Toscana n. 2;
  TOSCANA CAMERA 3 – Toscana n. 3;
  TOSCANA CAMERA 4 – Toscana n. 4;
  TOSCANA CAMERA 5 – Toscana n. 5;
  TOSCANA CAMERA 6 – Toscana n. 6;
  TOSCANA CAMERA 7 – Toscana n. 7;
  TOSCANA CAMERA 8 – Toscana n. 8;
  TOSCANA CAMERA 9 – Toscana n. 9;
  TOSCANA CAMERA 10 – Toscana n. 10;
  TOSCANA CAMERA 11 – Toscana n. 11;
  TOSCANA CAMERA 12 – Toscana n. 12;
  TOSCANA CAMERA 13 – Toscana n. 13;
  TOSCANA CAMERA 14 – Toscana n. 14.

  Circoscrizione UMBRIA
  UMBRIA CAMERA 1 – Umbria n. 1;
  UMBRIA CAMERA 2 – Umbria n. 2;
  UMBRIA CAMERA 3 – Umbria n. 3;
  UMBRIA CAMERA 4 – Umbria n. 4;
  UMBRIA CAMERA 5 – Umbria n. 5.

  Circoscrizione MARCHE
  MARCHE CAMERA 1 – Marche n. 1;
  MARCHE CAMERA 2 – Marche n. 2;
  MARCHE CAMERA 3 – Marche n. 3;
  MARCHE CAMERA 4 – Marche n. 4;
  MARCHE CAMERA 5 – Marche n. 5;
  MARCHE CAMERA 6 – Marche n. 6.

  Circoscrizione LAZIO 1
  LAZIO CAMERA 1 – Lazio n. 1;
  LAZIO CAMERA 2 – Lazio n. 2;
  LAZIO CAMERA 3 – Lazio n. 3;
  LAZIO CAMERA 4 – Lazio n. 4;
  LAZIO CAMERA 5 – Lazio n. 5;
  LAZIO CAMERA 6 – Lazio n. 6;
  LAZIO CAMERA 7 – Lazio n. 7;
  LAZIO CAMERA 8 – Lazio n. 8;
  LAZIO CAMERA 9 – Lazio n. 9;
  LAZIO CAMERA 10 – Lazio n. 10;
  LAZIO CAMERA 11 – Lazio n. 11;
  LAZIO CAMERA 12 – Lazio n. 15;
  LAZIO CAMERA 13 – Lazio n. 20;
  LAZIO CAMERA 14 – Lazio n. 21.

  Circoscrizione LAZIO 2
  LAZIO CAMERA 15 – Lazio n. 12;
  LAZIO CAMERA 16 – Lazio n. 13;
  LAZIO CAMERA 17 – Lazio n. 14;
  LAZIO CAMERA 18 – Lazio n. 19;
  LAZIO CAMERA 19 – Lazio n. 16;
  LAZIO CAMERA 20 – Lazio n. 17;
  LAZIO CAMERA 21 – Lazio n. 18.

  Circoscrizione ABRUZZO
  ABRUZZO CAMERA 1 – Abruzzo n. 1;
  ABRUZZO CAMERA 2 – Abruzzo n. 2;
  ABRUZZO CAMERA 3 – Abruzzo n. 3;
  ABRUZZO CAMERA 4 – Abruzzo n. 4;
  ABRUZZO CAMERA 5 – Abruzzo n. 5.

  Circoscrizione MOLISE
  MOLISE CAMERA 1 – Molise n. 1;
  MOLISE CAMERA 2 – Molise n. 2.

  Circoscrizione CAMPANIA 1
  CAMPANIA CAMERA 1 – Campania n. 1;
  CAMPANIA CAMERA 2 – Campania n. 2;
  CAMPANIA CAMERA 3 – Campania n. 3;
  CAMPANIA CAMERA 4 – Campania n. 4;
  CAMPANIA CAMERA 5 – Campania n. 5;
  CAMPANIA CAMERA 6 – Campania n. 6;
  CAMPANIA CAMERA 7 – Campania n. 7;
  CAMPANIA CAMERA 8 – Campania n. 8;
  CAMPANIA CAMERA 9 – Campania n. 9;
  CAMPANIA CAMERA 10 – Campania n. 10;
  CAMPANIA CAMERA 11 – Campania n. 11;
  CAMPANIA CAMERA 12 – Campania n. 12.

  Circoscrizione CAMPANIA 2
  CAMPANIA CAMERA 13 – Campania n. 13;
  CAMPANIA CAMERA 14 – Campania n. 14;
  CAMPANIA CAMERA 15 – Campania n. 15;
  CAMPANIA CAMERA 16 – Campania n. 16;
  CAMPANIA CAMERA 17 – Campania n. 17;
  CAMPANIA CAMERA 18 – Campania n. 18;
  CAMPANIA CAMERA 19 – Campania n. 19;
  CAMPANIA CAMERA 20 – Campania n. 20;
  CAMPANIA CAMERA 21 – Campania n. 21;
  CAMPANIA CAMERA 22 – Campania n. 22.

  Circoscrizione PUGLIA
  PUGLIA CAMERA 1 – Puglia n. 1;
  PUGLIA CAMERA 2 – Puglia n. 2;
  PUGLIA CAMERA 3 – Puglia n. 3;
  PUGLIA CAMERA 4 – Puglia n. 4;
  PUGLIA CAMERA 5 – Puglia n. 5;
  PUGLIA CAMERA 6 – Puglia n. 6;
  PUGLIA CAMERA 7 – Puglia n. 7;
  PUGLIA CAMERA 8 – Puglia n. 8;
  PUGLIA CAMERA 9 – Puglia n. 9;
  PUGLIA CAMERA 10 – Puglia n. 10;
  PUGLIA CAMERA 11 – Puglia n. 11;
  PUGLIA CAMERA 12 – Puglia n. 12;
  PUGLIA CAMERA 13 – Puglia n. 13;
  PUGLIA CAMERA 14 – Puglia n. 14;
  PUGLIA CAMERA 15 – Puglia n. 15;
  PUGLIA CAMERA 16 – Puglia n. 16.

  Circoscrizione BASILICATA
  BASILICATA CAMERA 1 – Basilicata n. 1;
  BASILICATA CAMERA 2 – Basilicata n. 2;
  BASILICATA CAMERA 3 – Basilicata n. 3;
  BASILICATA CAMERA 4 – Basilicata n. 4;
  BASILICATA CAMERA 5 – Basilicata n. 5.

  Circoscrizione CALABRIA
  CALABRIA CAMERA 1 – Calabria n. 1;
  CALABRIA CAMERA 2 – Calabria n. 2;
  CALABRIA CAMERA 3 – Calabria n. 3;
  CALABRIA CAMERA 4 – Calabria n. 4;
  CALABRIA CAMERA 5 – Calabria n. 5;
  CALABRIA CAMERA 6 – Calabria n. 6;

  Circoscrizione SICILIA 1
  SICILIA CAMERA 1 – Sicilia n. 1;
  SICILIA CAMERA 2 – Sicilia n. 2;
  SICILIA CAMERA 3 – Sicilia n. 3;
  SICILIA CAMERA 4 – Sicilia n. 4;
  SICILIA CAMERA 5 – Sicilia n. 5;
  SICILIA CAMERA 6 – Sicilia n. 6;
  SICILIA CAMERA 7 – Sicilia n. 7;
  SICILIA CAMERA 8 – Sicilia n. 8;
  SICILIA CAMERA 9 – Sicilia n. 9;
  SICILIA CAMERA 10 – Sicilia n. 10.

  Circoscrizione SICILIA 2
  SICILIA CAMERA 11 – Sicilia n. 11;
  SICILIA CAMERA 12 – Sicilia n. 12;
  SICILIA CAMERA 13 – Sicilia n. 13;
  SICILIA CAMERA 14 – Sicilia n. 14;
  SICILIA CAMERA 15 – Sicilia n. 15;
  SICILIA CAMERA 16 – Sicilia n. 16;
  SICILIA CAMERA 17 – Sicilia n. 17;
  SICILIA CAMERA 18 – Sicilia n. 18;
  SICILIA CAMERA 19 – Sicilia n. 19;
  SICILIA CAMERA 20 – Sicilia n. 20.

  Circoscrizione SARDEGNA
  SARDEGNA CAMERA 1 – Sardegna n. 1;
  SARDEGNA CAMERA 2 – Sardegna n. 2;
  SARDEGNA CAMERA 3 – Sardegna n. 3;
  SARDEGNA CAMERA 4 – Sardegna n. 4;
  SARDEGNA CAMERA 5 – Sardegna n. 5;
  SARDEGNA CAMERA 6 – Sardegna n. 6»

ALLEGATO 3

(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A- ter

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
  3. Ogni partito o movimento politico che intenda presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è tenuto a svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati ai collegi uninominali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 111. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: allegata fino alla fine del comma 2 con le seguenti: corrispondenti alle regioni. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione, come determinata dall'articolo 3, comma 1. I collegi corrispondono ai collegi determinati dal decreto legislativo n. 122 del 2015, di attuazione della legge n. 52 del 2015 e sono riportati nella tabella A1.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti nell'ambito dei collegi plurinominali in base ai voti di preferenza ottenuti dai candidati.»;
   sostituire i commi da 2 a 31 con il seguente:
  2. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la disciplina dell'elezione della Camera dei deputati in base ai principi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge.
   all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 50 collegi plurinominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1. I collegi sono definiti accorpando due collegi contigui tra quelli determinati dal decreto legislativo n. 122 del 2015, di attuazione della legge n. 52 del 2015 e riportati nella tabella A1.»;
   al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 2-ter con il seguente:
  «2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti nell'ambito dei collegi plurinominali in base ai voti di preferenza ottenuti dai candidati.»;
   sostituire i commi da 2 a 15 con il seguente:
  «2. Per l'elezione del Senato della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la disciplina dell'elezione del Senato in base ai principi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla presente legge.»;
   sopprimere la Tabella A (Allegato 1) e la Tabella 1 (Allegato 4) e sostituire la Tabella A1 (Allegato 2) con la seguente:

Allegato 2

TABELLA A1

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

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Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

1. 463. Michele Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  «3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
  4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico».
   sostituire i commi da 2 a 31 con i seguenti:
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali».
   b) il comma 3 è soppresso.

  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».

  4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
  5. L'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali» e dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali».
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale».
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi-plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.».

  8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell'elezione.
  2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.
  3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.
  4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
  5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione.».

  9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inseritele seguenti: «e i candidati nei collegi uninominali».
  10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei candidati nei collegi uninominali».
  11. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominali»;
   e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati di ciascun collegio uninominale»;
    2) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 19, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali.

  12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;»

  13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate».

  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».

  16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido».

  18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione».

  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83-bis – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.».

  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. .
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

  24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta», sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;
   b) al comma 3 le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale».

  26. All'articolo 92, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.» sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;
   b) al comma 3 le parole «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse.

  28. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 3, le parole «di cui all'articolo 1, comma 2, presentate» sono sostituite dalle seguenti: «presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,»;
   c) al comma 7, le parole «, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle» sono sostituite dalle seguenti: «e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le».

  29. All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è soppresso.
  30. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse;
   b) al comma 3 le parole «comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c)» e le parole da «e, per ciascuna lista cui sono collegati,» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) il comma 4 è soppresso;
   d) al comma 6, il primo periodo è soppresso e le parole «A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata»;
   e) il comma 7 è soppresso;

  31. Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

  Sostituire gli allegati 1, 2 e 3 con il seguente:

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

1. 545. Ferrari.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.
   al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una apposita scheda recante il contrassegno. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso;
   2) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere su una diversa scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnato dal contrassegno della lista di appartenenza.;
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
   al comma 7, lettera d), sostituire il capoverso 3.1 con il seguente:
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. La scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riporta accanto ad ogni contrassegno due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze. La scheda per la votazione dei candidati nei collegi uninominali riporta accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. I contrassegni devono essere riprodotti nelle schede con il diametro di centimetri tre.
   al comma 15, sostituire il capoverso secondo comma con il seguente:
  L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1 sostituire le lettere da a) ad i) con le seguenti:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali che non siano risultati vincitori nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.;
   al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi dell'articolo 83 un numero di seggi superiore al numero dei vincitori nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i).;

  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 2-ter con il seguente:
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.
   al comma 3, lettera c) sostituire il capoverso 4 con i seguenti:
  4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella regione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella regione. Nella successione interna della lista regionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
   al comma 6, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati non vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
   al comma 8, capoverso Art. 17 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama dunque eletti i candidati i candidati vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i).

  Aggiungere in fine il seguente allegato:

Allegato 01

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta

1. 126. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: e fermo quanto disposto dall'articolo 2;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 2 e, conseguentemente, la ivi citata Tabella n. 2;
   all'articolo 3:
    sopprimere i commi 1 e 2;
    al comma 3 sostituire la parola: dodici con la seguente: sei;
    al comma 3 sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione;
    al comma 4 sostituire la parola: rideterminare con la seguente: determinare;
   sopprimere l'allegato 2 – Tabella A.1;
   sopprimere l'allegato 4 – Tabella 1.
1. 493. Menorello.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, secondo periodo, sostituire le parole: 225 collegi uninominali indicati nella Tabella A.1 allegata al presente Testo Unico con le seguenti: 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione, come determinata dall'articolo 3, comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 31, sostituire la tabella A (Allegato 1) con quella allegata al presente emendamento;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1;
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
   c) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)
TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta

1. 462. Michele Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 225 collegi uninominali con le seguenti: 100 collegi uninominali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3 aggiungere, in fine, le parole: sulla base delle preferenze raccolte, e con metodo maggioritario nei collegi uninominali.
1. 854. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 225 collegi uninominali con le seguenti: 303 collegi uninominali.

  Conseguentemente:
   all'allegato 2 (articolo 1, commi 1 e 31), sostituire la Tabella A.1 con la seguente:

Tabella A.1 (articolo 1, comma 2, secondo periodo)

Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

I nomi dei collegi uninominali riportati nella tabella corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

Circoscrizione Piemonte 1

  Piemonte 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 1 e Torino 6.

  Piemonte 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 2 e Torino 3.

  Piemonte 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 4 e Torino 5.

  Piemonte 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 7 e Torino 8.

  Piemonte 1 – Collegio n. 5
   Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassineto, Front, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Levone, Locarna, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Vische, Vistrorio.

  Piemonte 1 – Collegio n. 6
   Ala di Stura, Balangero, Balme, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselette, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Venaria Reale, Villanova Canavese, Viù.

  Piemonte 1 – Collegio n. 7
   Alpignano, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rivoli.

  Piemonte 1 – Collegio n. 8
   Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravare, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Reano, Rivalta di Torino, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo.

  Piemonte 1 – Collegio n. 9
   Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Volvera.

  Piemonte 1 – Collegio n. 10
   Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Nichelino, None, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Santena, Vigone, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte.

  Piemonte 1 – Collegio n. 11
   Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Castiglione Torinese, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Mauro Torinese, Sciolze, Trofarello.

  Piemonte 1 – Collegio n. 12
   Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Foglizzo, Lauriano, Leinì, Lombardore, Mazzè, Montanaro, Monteu da Po, Rivarossa, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Terrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Volpiano.

Circoscrizione Piemonte 2

  Piemonte 2 – Collegio n. 1
   Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Curro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

  Piemonte 2 – Collegio n. 2
   Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Breia, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

  Piemonte 2 – Collegio n. 3
   Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Bargomanero, Briga Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisana, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno.

  Piemonte 2 – Collegio n. 4
   Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campigiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Doriano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

  Piemonte 2 – Collegio n. 5
   Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Novara, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

  Piemonte 2 – Collegio n. 6
   Alessandria, Alfano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Lu, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

  Piemonte 2 – Collegio n. 7
   Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

  Piemonte 2 – Collegio n. 8
   Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Basissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Bra, Canale, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Ceresole Alba, Cerretto Langhe, Cervere, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cravanzana, Diano d'Alba, Faule, Genola, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Marene, Monasterolo di Savigliano, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Montà, Moretta, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Polonghera, Priocca, Racconigi, Roddi, Roddino, Rodello, Ruffia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre San Giorgio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Villanova Solaro.

  Piemonte 2 – Collegio n. 9
   Acceglio, Aisone, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazio, Boves, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caraglio, Cardè, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frassino, Gaiola, Gambasca, Isasca, Limone Piemonte, Macra, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montanara, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio, Vottignasco.

  Piemonte 2 – Collegio n. 10
   Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bergolo, Bonvicino, Bosia, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Camo, Caprauna, Carrù, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Tinella, Castino, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alpi, Mango, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Morozzo, Murazzano, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Razzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santo Stefana Belbo, Scagnello, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

  Piemonte 2 – Collegio n. 11
   Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Circoscrizione Lombardia 1

  Lombardia 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 1 e Milano 3.

  Lombardia 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 6 e Milano 11.

  Lombardia 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 9 e Milano 10.

  Lombardia 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 4 e Milano 5.

  Lombardia 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Milano 8 e il territorio dei comuni Opera e San Donato Milanese.

  Lombardia 1 – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 2 e Milano 7.

  Lombardia 1 – Collegio n. 7
   Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni.

  Lombardia 1 – Collegio n. 8
   Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Pioltello, Rodano, Sagrate, Vimodrone.

  Lombardia 1 – Collegio n. 9
   Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de’ Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate.

  Lombardia 1 – Collegio n. 10
   Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate.

  Lombardia 1 – Collegio n. 11
   Brugherio, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Varedo.

  Lombardia 1 – Collegio n. 12
   Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Macherio, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

  Lombardia 1 – Collegio n. 13
   Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Seveso.

  Lombardia 1 – Collegio n. 14
   Barlassina, Ceriano Laghetto, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Leniate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Senago, Solaro.

  Lombardia 1 – Collegio n. 15
   Arese, Baranzate, Bollate, Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho.

  Lombardia 1 – Collegio n. 16
   Canegrate, Cerro Maggiore, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Settimo Milanese, Vanzago.

  Lombardia 1 – Collegio n. 17
   Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Nosate, Ossona, Robecchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese.

  Lombardia 1 – Collegio n. 18
   Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.

  Lombardia 1 – Collegio n. 19
   Assago, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Lacchiarella, Noviglio, Rozzano, Vernate, Zibido San Giacomo.

  Lombardia 1 – Collegio n. 20
   Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Locate di Triulzi, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, San Colombano al Lambro, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Vizzolo Predabissi.

Circoscrizione Lombardia 2

  Lombardia 2 – Collegio n. 1
   Carbonate, Caronno Pertusella, Cislago, Fagnano Olona, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Limido Comasco, Locate Varesino, Marnate, Mozzate, Olgiate Olona, Origgio, Rovello Porro, Saronno, Solbiate Olona, Turate, Uboldo.

  Lombardia 2 – Collegio n. 2
   Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castellanza, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino.

  Lombardia 2 – Collegio n. 3
   Albirate, Angera, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Casale Litta, Cassano Magnago, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Gallarate, Galliate Lombardo, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Osmate, Ranco, Solbiate Arno, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Ternate, Travedona-Monate, Varano Borghi, Vergiate.

  Lombardia 2 – Collegio n. 4
   Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cantello, Casalzuigno, Caravate, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Viggiù.

  Lombardia 2 – Collegio n. 5
   Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Lozza, Gazzada Schianno, Gornate-Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

  Lombardia 2 – Collegio n. 6
   Appiano Gentile, Bregnano, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cermenate, Cirimido, Cucciago, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Mariano Comense, Novedrate, Rovellasca, Senna Comasco, Veniano, Vertemate con Minoprio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 7
   Albiolo, Alta Valle Intelvi, Argegno, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Brienno, Brunate, Cagno, Campione d'Italia, Carate Urio, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colverde, Como, Corrido, Cusino, Dizzasco, Faloppio, Garzeno, Laglio, Laino, Lipomo, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Pigra, Ponna, Porlezza, Rodero, Ronago, San Bartolomeo Vai Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Solbiate, Tavernerio, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valmorea, Valsolda, Villa Guardia.

  Lombardia 2 – Collegio n. 8
   Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Brenna, Caglio, Canzo, Carugo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Colonno, Costa Masnaga, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Gera Lario, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Inverigo, Lambrugo, Lasnigo, Lezzeno, Livo, Longone al Sagrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Menaggio, Merone, Monguzzo, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Nibionno, Oliveto Lario, Orsenigo, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sala Comacina, San Siro, Sorico, Sormano, Stazzona, Torno, Tremezzina, Trezzone, Valbrona, Veleso, Vercana, Zelbio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 9
   Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Cordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

  Lombardia 2 – Collegio n. 10
   Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Givate, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Carlate, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Monte Marenza, Morterone, Olginate, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de’ Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Vestreno.

  Lombardia 2 – Collegio n. 11
   Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Colle Brianza, Cremella, Dolzago, Elio, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Rebbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Verderio, Viganò.

  Lombardia 2 – Collegio n. 12
   Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Ardesio, Averara, Aviatico, Barzana, Bedulita, Berbenno, Blello, Bracca, Branzi, Brembate di Sopra, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carona, Carvico, Casnigo, Cassiglio, Cazzano Sant'Andrea, Cisano Bergamasco, Colzate, Corna Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Dossena, Fiorano al Serio, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Isola di Fondra, Lenna, Locatello, Mapello, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Ornica, Paladina, Palazzago, Parre, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossa, Ponteranica, Pontida, Premolo, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sedrina, Selvino, Serina, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Zogno.

  Lombardia 2 – Collegio n. 13
   Azzano San Paolo, Sonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Chignolo d'Isola, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Filago, Lallio, Levate, Madone, Medolago, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Stezzano, Suisio, Terno d'Isola, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica.

  Lombardia 2 – Collegio n. 14
   Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 15
   Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Bergamo, Bolgare, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Costa di Mezzate, Ghisalba, Grassobbio, Montello, Mornico al Serio, Orio al Serio, Palosco, Pedrengo, San Paolo d'Argon, Seriate, Telgate.

  Lombardia 2 – Collegio n. 16
   Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albino, Azzone, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Bossico, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chiuduno, Clusone, Colere, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fino del Monte, Fonteno, Foresto Sparso, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Gorle, Grone, Grumello del Monte, Leffe, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Onore, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Pradalunga, Predore, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Severe, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 17
   Adro, Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Capriolo, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corte Franca, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Erbusco, Esine, Gianico, Incudine, Iseo, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Marone, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Niardo, Ome, Ono San Pietro, Ossimo, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paratico, Paspardo, Passirano, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Sale Marasino, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Sulzano, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Zone.

  Lombardia 2 – Collegio n. 18
   Barbariga, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandito, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corzano, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Pompiano, Pontoglio, Quinzano d'Oglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, San Paolo, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Villachiara.

  Lombardia 2 – Collegio n. 19
   Acquafredda, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Calvisano, Capriano del Colle, Castel Mella, Cigole, Dello, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Mairano, Manerbio, Milzano, Montirone, Offlaga, Pavone del Mella, Poncarale, Pontevico, Pralboino, Remedello, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia, Visano.

  Lombardia 2 – Collegio n. 20
   Borgosatollo, Brescia, Cellatica, Collebeato, Fiero, Roncadelle, San Zeno Naviglio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 21
   Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Castenedolo, Casto, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Gussago, Idro, Irma, Lavenone, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Mazzano, Mura, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Sabbio Chiese, Sarezzo, Serle, Tavernole sul Mella, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villa Carcina.

  Lombardia 2 – Collegio n. 22
   Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Capovalle, Carpenedolo, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Montichiari, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Solano del Lago, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Circoscrizione Lombardia 3

  Lombardia 3 – Collegio n. 1
   Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Bagnarla, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Ferrera Erbognone, Fortunago, Galliavola, Gambarana, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Villa Biscossi, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Zerbo, Zinasco,

  Lombardia 3 – Collegio n. 2
   Alagna, Albonese, Battuda, Bereguardo, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Dorno, Frascarolo, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Langosco, Lomello, Marcignago, Mede, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Robbio, Rognano, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Torre Beretti e Castellare, Torre d'Isola, Trivolzio, Tromello, Trovo, Valleggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zeme, Zerbolò.

  Lombardia 3 – Collegio n. 3
   Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Borgarello, Bornasco, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Filighera, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marzano, Miradolo Terme, Pavia, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Santa Cristina e Bissone, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torre d'Arese, Torre de’ Negri, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.

  Lombardia 3 – Collegio n. 4
   Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignane, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

  Lombardia 3 – Collegio n. 5
   Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmorano, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Sergnano, Soncino, Soresina, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

  Lombardia 3 – Collegio n. 6
   Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Bordolano, Ca’ d'Andrea, Calvatone, Cappella de’ Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de’ Botti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Cremona, Grotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Stagno Lombardo, Tornata, Torre de’ Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido.

  Lombardia 3 – Collegio n. 7
   Acquanegra sul Chiese, Asola, Bigarello, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mantova, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Redondesco, Rodigo, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Solferino, Volta Mantovana.

  Lombardia 3 – Collegio n. 8
   Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Carbonara di Po, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazzualo, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta.

Circoscrizione Veneto 1

  Veneto 1 – Collegio n. 1
   Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

  Veneto 1 – Collegio n. 2
   Angiari, Bergantino, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Melara, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Villa Bartolomea.

  Veneto 1 – Collegio n. 3
   Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Veronella, Vigasio, Zevio, Zimella.

  Veneto 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Verona Ovest e il territorio dei comuni Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo.

  Veneto 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Verona Est e il territorio dei comuni Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.

  Veneto 1 – Collegio n. 6
   Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Isola Vicentina, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Sovizzo, Vicenza.

  Veneto 1 – Collegio n. 7
   Altissimo, Arsiero, Brogliano, Caltrano, Carré, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Laghi, Lastebasse, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Rotzo, San Vito di Leguzzano, San Pietro Mussolino, Santorso, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Zanè, Zugliano.

  Veneto 1 – Collegio n. 8
   Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.

  Veneto 1 – Collegio n. 9
   Arzignano, Agugliaro, Albettone, Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Gambellara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sarcedo, Sarego, Sossano, Torri di Quartesolo, Val Liona, Villaga, Villaverla, Zermeghedo, Zovencedo.

  Veneto 1 – Collegio n. 10
   Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Mestrino, Piazzola sul Brenta, Rubano, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Selvazzano Dentro, Tombolo, Veggiano, Villafranca Padovana.

  Veneto 1 – Collegio n. 11
   Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Noventa Padovana, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

  Veneto 1 – Collegio n. 12
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Padova - Selvazzano Dentro e Padova Centro Storico.

  Veneto 1 – Collegio n. 13
   Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Masera di Padova, Megliadino San Fidenzio, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Rovolon, Saccalongo, Saletto, Teolo, Torreglia, Vo’.

  Veneto 1 – Collegio n. 14
   Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Granze, Legnare, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

  Veneto 1 – Collegio n. 15
   Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Circoscrizione Veneto n. 2

  Veneto 2 – Collegio n.  10
   Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borea di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo dei Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Segusino, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoppe di Cadore.

  Veneto 2 – Collegio n. 7
   Altivole, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

  Veneto 2 – Collegio n. 3
   Cappella Maggiore, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto.

  Veneto 2 – Collegio n. 2
   Dolo, Martellago, Mirano, Noale, Mira, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

  Veneto 2 – Collegio n. 5
   Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.

  Veneto 2 – Collegio n. 5
   Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Fossalta di Piave, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Dona di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglie Veneto, Torre di Mosto.

  Veneto 2 – Collegio n. ?
   Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Giavera del Montello, Gorgo al Monticano, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Povegliano, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Spresiano, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

  Veneto 2 – Collegio n. 8
   Casale sul Sile, Casier, Marcon, Mogliano Veneto, Roncade, Silea, Treviso, Quarto d'Altino.

  Veneto 2 – Collegio n. 3
   Carpenedo-Bissuola (Venezia), Chirignano-Gazzera (Venezia), Cipressina-Zelarino-Trivignano (Venezia), Favaro Veneto-Campalto (Venezia), Giudecca-Saccafisola (Venezia), Malcontenta (Venezia), Marghera-Catene (Venezia), Piave-1866 (Venezia), San Lorenzo-XXV Aprile (Venezia), Terraglio (Venezia).

  Veneto 2 – Collegio n. 4
   Burano (Venezia), Cannaregio (Venezia), Dorsoduro-S. Croce-S. Polo (Venezia), Lido-Malamocco-Alberoni (Venezia), Murano (Venezia), Pellestrina-San Pietro In Volta (Venezia), San Marco-Castello-S. Elena (Venezia), Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Stra, Vigonovo.

Circoscrizione Friuli – Venezia Giulia

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 1
   Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico, Trieste.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 2
   Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Marano Lagunare, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Talmassons, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 3
   Attimis, Capriva del Friuli, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Mariano del Friuli, Medea, Moimacco, Monfalcone, Moraro, Mossa, Nimis, Pontebba, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, San Pietro al Natisone, Savogna, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano, Turriaco, Villesse.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 4
   Basiliano, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Codroipo, Magnano in Riviera, Martignacco, Mereto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Sedegliano, Tarcento, Tavagnacco, Tricesimo, Udine.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 5
   Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 6
   Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Buja, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Gamico, Cercivento, Cimolais, Claut, Clauzetto, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Erto e Casso, Fagagna, Fanna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Majano, Maniago, Meduno, Moggio Udinese, Montenars, Montereale Valcellina, Moruzzo, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Prato Carnico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Roveredo in Piano, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, San Vito di Fagagna, Sauris, Sequals, Socchieve, Spilimbergo, Sutrio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Treppo Grande, Vajont, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Vivaro, Zuglio.

Circoscrizione Liguria

  Liguria – Collegio n. 1
   Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellare, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Stellanello, Taggia, Terzorio, Testico, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico.

  Liguria – Collegio n. 2
   Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cervo, Cisano sul Neva, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Erli, Garlenda, Giustenice, Imperia, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Millesimo, Murialdo, Nasino, Onzo, Ortovero, Pietra Ligure, Roccavignale, San Bartolomeo al Mare, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villa Faraldi, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

  Liguria – Collegio n. 3
   Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giusvalla, Mallare, Mioglia, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Vezzi Portio.

  Liguria – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio del comune di Genova compreso nei collegi uninominali 1993 Genova – Sestri e Genova – Varazze e il territorio dei comuni Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto, Varazze.

  Liguria – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio del comune di Genova compreso nei collegi uninominali 1993 Genova – Nervi e Genova – San Fruttuoso.

  Liguria – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio del comune di Genova compreso nei collegi uninominali 1993 Genova - Parenzo e Genova - Campomorone e il territorio dei comuni Campomorone, Ceranesi.

  Liguria – Collegio n. 7
   Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli.

  Liguria – Collegio n. 8
   Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

Circoscrizione Emilia-Romagna

  Emilia-Romagna – Collegio n. 1
   Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo – Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 2
   Bellaria-Igea Marina, Borghi, Casteldelci, Gambettola, Longiano, Maiolo, Montiano, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Roncofreddo, San Leo, San Mauro Pascoli, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Sogiiano al Rubicone, Talamello, Verucchio.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 3
   Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Meldola, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 4
   Cervia, Ravenna.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 5
   Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 6
   Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 7
   Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 8
   Argenta, Baricella, Berrà, Budrio, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Molinella, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Voghiera.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 9
   Bondeno, Copparo, Ferrara, Poggio Renatico, Ro, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 10
   Argelato, Bentivoglio, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Cento, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 11
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Bologna-San Donato e Bologna-Borgo Panigale.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 12
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Bologna-Mazzini, il territorio delle aree sub-urbane del comune di Bologna-Colli, Costa-Saragozza e San Ruffillo come già parte del territorio del collegio uninominale 1993 Bologna-Pianoro e il comune di Casalecchio di Reno.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 13
   Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 14
   Albinea, Baiso, Bibbiano, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecchio Emilia, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Quattro Castella, Riolunato, San Polo d'Enza, Scandiano, Serramazzoni, Sestola, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Zocca.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 15
   Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 16
   Campogalliano, Modena.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 17
   Carpi, Mirandola, Finale Emilia, Nonantola, Soliera, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, Bomporto, Concordia sulla Secchia, Cavezzo, Medolla, Ravarino, San Prospero, Bastiglia, San Possidonio, Camposanto.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 18
   Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 19
   Reggio nell'Emilia.

  Emilia-Romagna – Collegio n.  20
   Collecchio, Montechiarugolo, Parma.

  Emilia-Romagna – Collegio n.  21
   Berceto, Busseto, Calestano, Colorno, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 22
   Agazzano, Albareto, Alseno, Bardi, Bedonia, Besenzone, Bettola, Bobbio, Bore, Borgo Val di Taro, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Compiano, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pellegrino Parmense, Pianello Val Tidone, Piozzano, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, San Pietro in Cerro, Tornolo, Travo, Varsi, Vernasca, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

  Emilia-Romagna – Collegio n.  23
   Calendasco, Caorso, Gossolengo, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Vigolzone.

Circoscrizione Toscana

  Toscana – Collegio n. 1
   Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

  Toscana – Collegio n. 2
   Camaiore, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi, Massarosa, Minucciano, Piazza al Sarchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Collemandina.

  Toscana – Collegio n. 3
   Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.

  Toscana – Collegio n. 4
   Abetone Cutigliano, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

  Toscana – Collegio n. 5
   Agliana, Carmignano, Poggio a Caiano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese.

  Toscana – Collegio n. 6
   Cantagallo, Prato, Vaiano, Vernio.

  Toscana – Collegio n. 7
   Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio.

  Toscana – Collegio n. 8
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Firenze 1 e Firenze 3.

  Toscana – Collegio n. 9
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Firenze 2, il territorio del comune di Firenze già facente parte del collegio uninominale 1993 Firenze-Pontassieve, e il territorio dei comuni Lastra a Signa, Scandicci, Signa.

  Toscana – Collegio n. 10
   Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

  Toscana – Collegio n. 11
   Buti, Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.

  Toscana – Collegio n. 12
   Livorno, Collesalvetti.

  Toscana – Collegio n. 13
   Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

  Toscana – Collegio n. 14
   Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Lari, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra.

  Toscana – Collegio n. 15
   Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Colle di Val d'Elsa, Figline e Incisa Valdarno, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Impruneta, Poggibonsi, Radda in Chianti, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, Tavarnelle Val di Pesa.

  Toscana – Collegio n. 16
   Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

  Toscana – Collegio n. 17
   Arezzo, Bucine, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Pergine Valdarno.

  Toscana – Collegio n. 18
   Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

  Toscana – Collegio n. 19
   Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

Circoscrizione Umbria

  Umbria – Collegio n. 1
   Bettona, Deruta, Perugia, Torgiano.

  Umbria – Collegio n. 2
   Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Paciano, Panicale, Parrano, Passignano sul Trasimeno, Penna in Teverina, Piegaro, Porano, San Venanzo, Todi, Tuoro sul Trasimeno.

  Umbria – Collegio n. 3
   Assisi, Bastia Umbra, Cisterna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica.

  Umbria – Collegio n.  4
   Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

  Umbria – Collegio n. 5
   Acquasparta, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

Circoscrizione Marche

  Marche – Collegio n. 1
   Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Frontino, Gabicce Mare, Gradara, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montelabbate, Peglio, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Tavullia, Urbino, Vallefoglia.

  Marche – Collegio n. 2
   Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Pergola, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Terre Roveresche, Urbania.

  Marche – Collegio n. 3
   Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelpianio, Cerreto d'Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli.

  Marche – Collegio n. 4
   Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Filottrano, Offagna, Osimo, Polverigi.

  Marche – Collegio n. 5
   Civitanova Marche, Francavilla d'Ete, Loreto, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montecosaro, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Sant'Elpidio a Mare, Sirolo, Torre San Patrizio.

  Marche – Collegio n.  6
   Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montecassiano, Montefano, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace, Visso.

  Marche – Collegio n. 7
   Altidona, Campofilone, Carassai, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Montappone, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto.

  Marche – Collegio n. 8
   Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Montottone, Offida, Ortezzano, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta.

Circoscrizione Lazio 1

  Lazio 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Centro e Roma – Trieste.

  Lazio 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Monte Sacro e Roma – Val Melaina.

  Lazio 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Pietralata e Roma – Collatino.

  Lazio 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Torre Angela.

  Lazio 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Prenestino-Labicano e Roma Prenestino-Centocelle.

  Lazio 1 – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Don Bosco e Roma – Ciampino.

  Lazio 1 – Collegio n. 7
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Tuscolano e Roma – Appio-Latino.

  Lazio 1 – Collegio n. 8
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Ardeatino e Roma – Ostiense.

  Lazio 1 – Collegio n. 9
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Lido di Ostia.

  Lazio 1 – Collegio n. 10
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Portuense e Roma – Gianicolense.

  Lazio 1 – Collegio n. 11
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Zona Sub Gianicolense e Roma – Trionfale.

  Lazio 1 – Collegio n. 12
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Fiumicino.

  Lazio 1 – Collegio n. 13
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Tomba di Nerone.

  Lazio 1 – Collegio n. 14
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Primavalle e Roma – Della Vittoria.

  Lazio 1 – Collegio n. 15
   Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa.

  Lazio 1 – Collegio n. 16
   Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano.

  Lazio 1 – Collegio n. 17
   Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Licenza, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

  Lazio 1 – Collegio n. 18
   Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Artena, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreta Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Colleferro, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gerano, Gorga, Jenne, Labico, Lariano, Mandela, Marano Equo, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Rolate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Vallepietra, Valmontone, Zagarolo.

  Lazio 1 – Collegio n. 19
   Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Grottaferrata, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo.

  Lazio 1 – Collegio n. 20
   Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Velletri.

  Lazio 1 – Collegio n. 21
   Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia.

Circoscrizione Lazio 2

  Lazio 2 – Collegio n. 1
   Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Canino, Capodimonte, Capranica, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Onano, Oriolo Romano, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia.

  Lazio 2 – Collegio n. 2
   Bassano in Teverina, Bomarzo, Calcata, Canepina, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.

  Lazio 2 – Collegio n. 3
   Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespolo, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino.

  Lazio 2 – Collegio n. 4
   Acuto, Alatri, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Collepardo, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Guarcino, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio.

  Lazio 2 – Collegio n. 5
   Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Falvaterra, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

  Lazio 2 – Collegio n. 6
   Aprilia, Bassiano, Ceccano, Cisterna di Latina, Cori, Giuliano di Roma, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino.

  Lazio 2 – Collegio n. 7
   Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta.

  Lazio 2 – Collegio n. 8
   Amaseno, Ausonia, Campodimele, Castelforte, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Garigliano, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina, Vallecorsa, Vallemaio, Ventotene, Villa Santo Stefano.

Circoscrizione Abruzzo

  Abruzzo – Collegio n. 1
   Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Canistro, Cansano, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea.

  Abruzzo – Collegio n. 2
   Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Magliano de’ Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccacasale, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Sulmona, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Vittorito.

  Abruzzo – Collegio n. 3
   Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

  Abruzzo – Collegio n. 4
   Abbateggio, Alanno, Atri, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Giulianova, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Pineto, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Roseto degli Abruzzi, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

  Abruzzo – Collegio n. 5
   Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara, Spoltore.

  Abruzzo – Collegio n. 6
   Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

  Abruzzo – Collegio n. 7
   Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina.

Circoscrizione Molise

  Molise – Collegio n. 1
   Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Cercemaggiore, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

  Molise – Collegio n. 2
   Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Bojano, Busso, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Casalciprano, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castropignano, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Guardiaregia, Isernia, Limosano, Longano, Lucito, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Molise, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracupa, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Salcito, San Biase, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sepino, Sessano del Molise, Sesto Campano, Spinete, Torella del Sannio, Trivento, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo.

Circoscrizione Campania 1

  Campania 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Ischia, il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Avvocata, come già parte del collegio uninominale Napoli – Arenella, ed i comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

  Campania 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Arenella, come già parte del collegio uninominale Napoli – Arenella, ed il territorio del comune di Napoli compreso nei quartieri Chiaia, Posillipo e Vomero, come già parti del collegio uninominale Napoli – Vomero.

  Campania 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Fuorigrotta ed i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida.

  Campania 1 – Collegio n. 4

  Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Pianura ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Piscinola, come già parte del collegio uninominale Napoli – Secondigliano.

  Campania 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – San Carlo Arena, il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Stella, come già parte del collegio uninominale Napoli – San Lorenzo ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Secondigliano, come già parte del collegio uninominale Napoli – Secondigliano.

  Campania 1 – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Ponticelli ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Poggioreale, come già parte del collegio uninominale Napoli – San Lorenzo.

  Campania 1 – Collegio n. 7
   Giugliano in Campania, Quarto, Villaricca.

  Campania 1 – Collegio n. 8
   Calvizzano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Magnano di Napoli, Qualiano.

  Campania 1 – Collegio n. 9
   Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano, Sant'Antimo.

  Campania 1 – Collegio n. 10
   Acerra, Brusciano, Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore.

  Campania 1 – Collegio n. 11
   Afragola, Casalnuovo di Napoli, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla.

  Campania 1 – Collegio n. 12
   Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana.

  Campania 1 – Collegio n. 13
   Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano, Terzigno, Tufino, Visciano.

  Campania 1 – Collegio n. 14
   Ercolano, Portici, Torre del Greco, Trecase.

  Campania 1 – Collegio n. 15
   Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Torre Annunziata.

  Campania 1 – Collegio n. 16
   Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.

Circoscrizione Campania 2

  Campania 2 – Collegio n. 1
   Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Curti, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco.

  Campania 2 – Collegio n. 2
   Arienzo, Carinaro, Cervino, Cesa, Gricignano di Aversa, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Sant'Arpino, Succivo, Valle di Maddaloni.

  Campania 2 – Collegio n. 3
   Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Frignano, Lasciano, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

  Campania 2 – Collegio n. 4
   Caianello, Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Grazzanise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.

  Campania 2 – Collegio n. 5
   Ailano, Alife, Alvignano, Amorosi, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Capua, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Cusano Mutri, Dragoni, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Puglianello, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, San Salvatore Telesino, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Agata de’ Goti, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Telese Terme, Valle Agricola, Vitulazio.

  Campania 2 – Collegio n. 6
   Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Santa Croce del Sannio, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Solopaca, Tocco Gaudio, Torrecuso, Vitulano.

  Campania 2 – Collegio n. 7
   Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Montefusco, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Parolise, Paternopoli, Pietradefusi, Pratola Serra, Rocca San Felice, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sorbo Serpico, Sturno, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

  Campania 2 – Collegio n. 8
   Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Chianche, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Montoro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Pannarano, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Sant'Angelo a Scala, Santo Stefano del Sole, Sirignano, Solofra, Sperone, Summonte, Taurano, Torrioni, Tufo.

  Campania 2 – Collegio n. 9
   Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati.

  Campania 2 – Collegio n. 10
   Amalfi, Atrani, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, Sarno, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare.

  Campania 2 – Collegio n. 11
   Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Mercato San Severino, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

  Campania 2 – Collegio n. 12
   Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.

  Campania 2 – Collegio n. 13
   Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Caggiano, Campagna, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Giungano, Laureana Cilento, Laviano, Lustra, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Salvitelle, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Torchiara, Trentinara, Valva.

  Campania 2 – Collegio n. 14
   Alfano, Ascea, Buonabitacolo, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Ispani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Padula, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Rofrano, Sala Consilina, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

Circoscrizione Puglia

  Puglia – Collegio n. 1
   Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Ordona, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella.

  Puglia – Collegio n. 2
   Alberona, Apricena, Biccari, Bovino, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.

  Puglia – Collegio n. 3
   Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta.

  Puglia – Collegio n. 4
   Barletta, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

  Puglia – Collegio n. 5
   Andria, Minervino Murge, Spinazzola, Trani.

  Puglia – Collegio n. 6
   Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi.

  Puglia – Collegio n. 7
   Adelfia, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto.

  Puglia – Collegio n. 8
   Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle.

  Puglia – Collegio n. 9
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Bari – S. Paolo – Stanic e Bari – Libertà Marconi.

  Puglia – Collegio n. 10
   Il collegio comprende la parte del territorio del comune di Bari già ricompresa nel collegio uninominale Bari – Mola di Bari, e i comuni di Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano, Valenzano.

  Puglia – Collegio n. 11
   Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi.

  Puglia – Collegio n. 12
   Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Laterza, Massafra, Mottola, Noci, Palagianello, Palagiano.

  Puglia – Collegio n. 13
   Carosino, Cisternino, Crispiano, Fasano, Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte.

  Puglia – Collegio n. 14
   Faggiano, Leporano, Pulsano, Taranto.

  Puglia – Collegio n. 15
   Ceglie Messapica, Fragagnano, Francavilla Fontana, Latiano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Oria, San Marzano di San Giuseppe, San Michele Salentino, Sava, Torricella, Villa Castelli.

  Puglia – Collegio n. 16
   Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

  Puglia – Collegio n. 17
   Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Erchie, Guagnano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, Squinzano, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie.

  Puglia – Collegio n. 18
   Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Surbo, Vernole.

  Puglia – Collegio n. 19
   Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castrignano de’ Greci, Castro, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Lequile, Maglie, Martano, Martignano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Uggiano la Chiesa, Zollino.

  Puglia – Collegio n. 20
   Alezio, Aradeo, Collepasso, Copertino, Galatone, Gallipoli, Leverano, Matino, Nardò, Neviano, Parabita, Porto Cesareo, Sannicola, Seclì, Tuglie.

  Puglia – Collegio n. 21
   Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento.

Circoscrizione Basilicata

  Basilicata – Collegio n. 1
   Acerenza, Albano di Lucania, Atella, Avigliano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brindisi Montagna, Cancellara, Castelgrande, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve, Vaglio Basilicata, Venosa.

  Basilicata – Collegio n. 2
   Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

  Basilicata – Collegio n. 3
   Abriola, Anzi, Armento, Balvano, Brienza, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.

Circoscrizione Calabria

  Calabria – Collegio n. 1
   Acquaformosa, Acquappesa, Aieta, Altomonte, Belvedere Marittimo, Bisignano, Bonifati, Buonvicino, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Diamante, Fagnano Castello, Firmo, Frascineto, Grisolia, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Sosti, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scalea, Tarsia, Torano Castello, Tortora, Verbicaro.

  Calabria – Collegio n. 2
   Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

  Calabria – Collegio n. 3
   Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Belmonte Calabro, Belsito, Carolei, Castrolibero, Cerisano, Cleto, Dipignano, Domanico, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grimaldi, Lago, Lattarico, Longobardi, Malito, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Paola, Paterno Calabro, Rende, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Lucido, San Pietro in Amantea, San Vincenzo La Costa, Serra d'Aiello.

  Calabria – Collegio n. 4
   Aprigliano, Bianchi, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Celico, Cellara, Colosimi, Cosenza, Figline Vegliaturo, Lappano, Luzzi, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rogliano, Rose, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.

  Calabria – Collegio n. 5
   Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsillano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Taverna, Umbriatico, Verzino.

  Calabria – Collegio n. 6
   Amaroni, Amato, Argusto, Cardinale, Carlopoli, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Olivadi, Palermiti, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Serrastretta, Settingiano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita.

  Calabria – Collegio n. 7
   Albi, Andali, Badolato, Belcastro, Bivongi, Borgia, Botricello, Camini, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Caulonia, Cerva, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marina di Gioiosa Ionica, Monasterace, Montauro, Montepaone, Pazzano, Pentone, Petrizzi, Placanica, Riace, Roccella Ionica, San Floro, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Stignano, Stilo, Zagarise.

  Calabria – Collegio n. 8
   Acquaro, Anoia, Arena, Briatico, Brognaturo, Candidoni, Capistrano, Cessaniti, Cinquefrondi, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Feroleto della Chiesa, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Galatro, Gerocarne, Giffone, Ionadi, Joppolo, Laureana di Borrello, Limbadi, Maierato, Maropati, Melicucco, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Polistena, Ricadi, Rombiolo, Rosarno, San Calogero, San Costantino Calabro, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, San Pietro di Caridà, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Serrata, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

  Calabria – Collegio n. 9
   Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Martone, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Platì, Portigliola, Rizziconi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Siderno, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.

  Calabria – Collegio n. 10
   Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.

Circoscrizione Sicilia 1

  Sicilia 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Palermo – Settecannoli e Palermo – Villagrazia.

  Sicilia 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Palermo – Zisa e Palermo – Libertà.

  Sicilia 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale Palermo – Resuttana, il territorio della parte del comune di Palermo già ricompreso nel collegio uninominale Palermo – Capaci e i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica.

  Sicilia 1 – Collegio n. 4
   Altavilla Milicia, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Casteldaccia, Ficarazzi, Misilmeri, Santa Flavia, Trabia, Villabate.

  Sicilia 1 – Collegio n. 5
   Altofonte, Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Campofiorito, Camporeale, Carini, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Giardinello, Giuliana, Godrano, Marineo, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Terrasini, Trappeto.

  Sicilia 1 – Collegio n. 6
   Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Paceco, Poggioreale, Salaparuta, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice.

  Sicilia 1 – Collegio n. 7
   Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita.

  Sicilia 1 – Collegio n. 8
   Alia, Alimena, Aliminusa, Baucina, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

  Sicilia 1 – Collegio n. 9
   Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

  Sicilia 1 – Collegio n. 10
   Agrigento, Aragona, Cattolica Eraclea, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana.

  Sicilia 1 – Collegio n. 11
   Butera, Camastra, Campobello di Licata, Delia, Gela, Licata, Mazzarino, Naro, Niscemi, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Riesi, Sommatino.

  Sicilia 1 – Collegio n. 12
   Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Cammarata, Campofranco, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Grotte, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Racalmuto, San Cataldo, San Giovanni Gemini, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Circoscrizione Sicilia 2

  Sicilia 2 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali di Catania – Picanello e Catania – Cardinale.

  Sicilia 2 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Catania già ricompreso nel collegio uninominale Catania – Misterbianco e i comuni di Belpasso, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia e Paternò.

  Sicilia 2 – Collegio n. 3
   Aci Castello, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde.

  Sicilia 2 – Collegio n. 4
   Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Nicolosi, Pedara, Santa Venerine, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

  Sicilia 2 – Collegio n. 5
   Adrano, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio.

  Sicilia 2 – Collegio n. 6
   Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Molo Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pagliara, Raccuja, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Terme Vigliatore, Tripi, Ucria.

  Sicilia 2 – Collegio n. 7
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Messina già ricompreso nel collegio uninominale Messina – Mata e Grifone ed i comuni di Castroreale, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina.

  Sicilia 2 – Collegio n. 8
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Messina già ricompreso nel collegio uninominale Messina – Centro storico ed i comuni di Roccavaldina, Rometta, Saponara, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

  Sicilia 2 – Collegio n. 9
   Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cerami, Cesarò, Ficarra, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Troina, Tusa.

  Sicilia 2 – Collegio n. 10
   Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

  Sicilia 2 – Collegio n. 11
   Acate, Caltagirone, Castel di Iudica, Chiaramonte Gulfi, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vittoria, Vizzini.

  Sicilia 2 – Collegio n. 12
   Comiso, Modica, Pozzallo, Ragusa, Rosolini, Santa Croce Camerina, Scicli.

  Sicilia 2 – Collegio n. 13
   Avola, Canicattini Bagni, Ispica, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Siracusa.

  Sicilia 2 – Collegio n. 14
   Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Giarratana, Lentini, Melilli, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino.

Circoscrizione Sardegna

  Sardegna – Collegio n. 1
   Alghero, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Muros, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sassari, Sorso, Stintino, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monteleone.

  Sardegna – Collegio n. 2
   Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Cossoine, Erula, Esporlatu, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, La Maddalena, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monti, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Oschiri, Osilo, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, San Teodoro, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Valledoria, Viddalba.

  Sardegna – Collegio n. 3
   Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Aritzo, Asuni, Atzara, Austis, Baratili San Pietro, Bauladu, Belvì, Bidoni, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Desulo, Dualchi, Escolca, Flussio, Fonni, Fordongianus, Gadoni, Gavoi, Genoni, Gergei, Gesico, Ghilarza, Isili, Laconi, Lei, Lodine, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Mandas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Montresta, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nuragus, Nurallao, Nureci, Nurri, Ollastra, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ortueri, Ottana, Ovodda, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sadali, Sagama, Samugheo, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Sarule, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Serri, Seulo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simaxis, Sindia, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Villa Sant'Antonio, Villanova Truschedu, Villanova Tulo, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

  Sardegna – Collegio n. 4
   Arzana, Ballao, Bari Sardo, Baunei, Bitti, Cardedu, Dorgali, Elini, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Galtellì, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orroli, Orune, Osidda, Osini, Perdasdefogu, Posada, Seui, Siniscola, Talana, Tertenia, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

  Sardegna – Collegio n. 5
   Albagiara, Ales, Arborea, Arbus, Assolo, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosfanadiga, Gonnosnò, Gonnostramatza, Guasila, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Oristano, Pabillonis, Palmas Arborea, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, San Nicolò d'Arcidano, Sanluri, Santa Giusta, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Terralba, Tuili, Turri, Uras, Usellus, Ussaramanna, Villa Verde, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

  Sardegna – Collegio n. 6
   Armungia, Barrali, Buggerru, Burcei, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Fluminimaggiore, Giba, Goni, Gonnesa, Guamaggiore, Iglesias, Masainas, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, San Basilio, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Selegas, Senorbì, Serdiana, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Ussana, Vallermosa, Villamassargia, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

  Sardegna – Collegio n. 7
   Assemini, Capoterra, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro.

  Sardegna – Collegio n. 8
   Cagliari, Elmas, Monserrato, Selargius;
   all'allegato 4 (articolo 2, commi 1 e 14), sostituire la Tabella 1 con la seguente:

Tabella 1
(articolo 1, comma 2)

Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica.

  I nomi dei collegi uninominali riportati nella tabella corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

PIEMONTE 1. – TORINO 1, TORINO 2, TORINO 7, TORINO 8
PIEMONTE 2. – TORINO 3, TORINO 4, TORINO 5, TORINO 6
PIEMONTE 3. – IVREA, CHIVASSO, SETTIMO TORINESE
PIEMONTE 4. – RIVAROLO CANAVESE, GIAVENO, PINEROLO
PIEMONTE 5. – RIVOLI, COLLEGNO, VINARIA REALE
PIEMONTE 6. – MONCALIERI, NICHELINO, SAVIGLIANO
PIEMONTE 7. – CUNEO, FOSSANO, ALBA
PIEMONTE 8. – CANELLI, ASTI, CASALE MONFERRATO, VERCELLI
PIEMONTE 9. – ALESSANDRIA, NOVI LIGURE, ACQUI TERME
PIEMONTE 10. – BIELLA, COSSATO, VERBANIA
PIEMONTE 11. – NOVARA, TRECATE, BORGOMANERO
LOMBARDIA 1. – MILANO 1, MILANO 3, MILANO 4, MILANO 5
LOMBARDIA 2. – MILANO 2, MILANO 6, MILANO 7
LOMBARDIA 3. – MILANO 9, MILANO 10, MILANO 11
LOMBARDIA 4. – MILANO 8, ROZZANO, SAN GIULIANO MILANESE
LOMBARDIA 5. – CORSICO, ABBIATEGRASSO, BUSTO GAROLFO
LOMBARDIA 6. – LEGNANO, RHO, BOLLATE
LOMBARDIA 7. – LIMBIATE, PADERNO DUGNANO, DESIO
LOMBARDIA 8. – CINISELLO BALSAMO, SESTO SAN GIOVANNI, COLOGNO MONZESE
LOMBARDIA 9. – MONZA, VIMERCATE, SEREGNO
LOMBARDIA 10. – AGRATE BRIANZA, MELZO, PIOLTELLO
LOMBARDIA 11. – PAVIA, LODI
LOMBARDIA 12. – LUINO, SESTO CALENDE, VARESE
LOMBARDIA 13. – TRADATE, GALLARATE, BUSTO ARSIZIO
LOMBARDIA 14. – SARONNO, OLGIATE COMASCO, COMO
LOMBARDIA 15. – CANTÙ, ERBA, MERATE
LOMBARDIA 16. – LECCO, MORBEGNO, SONDRIO
LOMBARDIA 17. – ZOGNO, BERGAMO, PONTE SAN PIETRO
LOMBARDIA 18. – DALMINE, SERIATE
LOMBARDIA 19. – ALBINO, DARFO BOARIO TERME, COSTA VOLPINO
LOMBARDIA 20. – LUMEZZANE, BRESCIA-RONCADELLE, BRESCIA-FLERO
LOMBARDIA 21. – REZZATO, DESENZANO DEL GARDA, GHEDI
LOMBARDIA 22. – ORZINUOVI, CHIARI, TREVIGLIO
LOMBARDIA 23. – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MANTOVA, SUZZARA
LOMBARDIA 24. – CREMONA, SORESINA, CREMA
LOMBARDIA 25. – VIGEVANO, MORTARA, VOGHERA
VENETO 1. – BELLUNO, FELTRE, VITTORIO VENETO
VENETO 2. – CONEGLIANO, MONTEBELLUNA
VENETO 3. – ODERZO, PORTOGRUARO, VENEZIA-SAN DONÀ DI PIAVE
VENETO 4. – TREVISO, MIRANO, CASTELFRANCO VENETO
VENETO 5. – VENEZIA-SAN MARCO, VENEZIA-MESTRE, VENEZIA-MIRA
VENETO 6. – CHIOGGIA, PIOVE DI SACCO, ADRIA
VENETO 7. – ROVIGO, ESTE, LEGNAGO
VENETO 8. – VILLAFRANCA DI VERONA, BUSSOLENGO, SAN MARTINO BUON ALBERGO
VENETO 9. – VERONA EST, VERONA OVEST, SAN GIOVANNI LUPATOTO
VENETO 10. – ARZIGNANO, SCHIO, THIENE
VENETO 11. – BASSANO DEL GRAPPA, VICENZA, DUEVILLE
VENETO 12. – ALBIGNASEGO, PADOVA-SELVAZZANO DENTRO, PADOVA-CENTRO STORICO
VENETO 13. – CITTADELLA, VIGONZA
FRIULI-VENEZIA GIULIA 1. – TRIESTE-CENTRO, TRIESTE-MUGGIA, GORIZIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2. – CERVIGNANO DEL FRIULI, CODROIPO, UDINE, CIVIDALE DEL FRIULI
FRIULI-VENEZIA GIULIA 3. – GEMONA DEL FRIULI, SACILE, PORDENONE
LIGURIA 1. – SAN REMO, IMPERIA, ALBENGA
LIGURIA 2. – SAVONA, GENOVA-VARAZZE, GENOVA-CAMPOMORONE
LIGURIA 3. – GEN0VA-SESTRI, GENOVA-SAN FRUTTUOSO, GENOVA-PARENZO, GENOVA-NERVI
LIGURIA 4. – RAPALLO, CHIAVARI, SARZANA, LA SPEZIA
EMILIA ROMAGNA 1. – FIORENZUOLA D'ARDA, PIACENZA, FIDENZA
EMILIA ROMAGNA 2. – PARMA CENTRO, PARMA-COLLECCHIO, SCANDIANO
EMILIA ROMAGNA 3. – GUASTALLA, REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA 4. – CARPI, MODENA CENTRO, MODENA-SASSUOLO
EMILIA ROMAGNA 5. – MIRANDOLA, VIGNOLA, CASALECCHIO DI RENO
EMILIA ROMAGNA 6. – BOLOGNA-MAZZINI, BOLOGNA-S. DONATO, BOLOGNA-BORGO PANIGALE, BOLOGNA-PIANORO
EMILIA ROMAGNA 7. – SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SAN LAZZARO DI SAVENA, IMOLA
EMILIA ROMAGNA 8. – FERRARA-CENTO, FERRARA-VIA BOLOGNA, COMACCHIO
EMILIA ROMAGNA 9. – RAVENNA-LUGO, RAVENNA-CERVIA, FAENZA
EMILIA ROMAGNA 10. – FORLÌ, SAVIGNANO SUL RUBICONE, CESENA
EMILIA ROMAGNA 11. – RIMINI-SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, RIMINI-RICCIONE
TOSCANA 1. – FIRENZE 1, FIRENZE 2, FIRENZE 3
TOSCANA 2. – FIRENZE-PONTASSIEVE, BAGNO A RIPOLI, SCANDICCI
TOSCANA 3. – EMPOLI, CASCINA
TOSCANA 4. – SESTO FIORENTINO, PRATO-MONTEMURLO, PRATO-CARMIGNANO
TOSCANA 5. – PISTOIA, MONTECATINI TERME, CAPANNORI
TOSCANA 6. – CARRARA, MASSA, VIAREGGIO
TOSCANA 7. – LUCCA, PISA, LIVORNO-COLLESALVETTI
TOSCANA 8. – LIVORNO-ROSIGNANO, MARITTIMO, PONTEDERA, PIOMBINO
TOSCANA 9. – MASSA MARITTIMA, CORTONA, GROSSETO
TOSCANA 10. – AREZZO, MONTEVARCHI, SIENA
UMBRIA 1. – PERUGIA CENTRO, PERUGIA-TODI, FOLIGNO
UMBRIA 2. – GUBBIO, CITTÀ DI CASTELLO, ORVIETO, TERNI
MARCHE 1. – PESARO, URBINO, FANO
MARCHE 2. – SENIGALLIA, ANCONA, JESI
MARCHE 3. – OSIMO, MACERATA, CIVITANOVA MARCHE
MARCHE 4. – FERMO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ASCOLI PICENO
LAZIO 1. – ROMA-CENTRO, ROMA-TRIESTE, ROMA-MONTESACRO, ROMA-PRENESTINO LABICANO
LAZIO 2. – ROMA-PIETRALATA, ROMA-VAL MELAINA, ROMA-TOMBA DI NERONE
LAZIO 3. – ROMA-PRENESTINO CENTOCELLE, ROMA-COLLATINO, ROMA-TORRE ANGELA
LAZIO 4. – ROMA-TUSCOLANO, ROMA-DON BOSCO, ROMA-CIAMPINO
LAZIO 5. – ROMA-APPIO LATINO, ROMA-ARDEATINO, ROMA-LIDO DI OSTIA
LAZIO 6. – ROMA-OSTIENSE, ROMA-PORTUENSE, ROMA-GIANICOLENSE, ROMA-ZONA SUB GIANICOLENSE
LAZIO 7. – ROMA-TRIONFALE, ROMA-PRIMAVALLE, ROMA-DELLA VITTORIA
LAZIO 8. – ROMA-FIUMICINO, CIVITAVECCHIA
LAZIO 9. – MONTEROTONDO, GUIDONIA MONTECELIO
LAZIO 10. – TARQUINIA, VITERBO, RIETI
LAZIO 11. – TIVOLI, COLLEFERRO, MARINO
LAZIO 12. – VELLETRI, APRILIA, POMEZIA
LAZIO 13. – ALATRI, FROSINONE, SORA, CASSINO
LAZIO 14. – LATINA, TERRACINA, FORMIA
ABRUZZO 1. – TERAMO, L'AQUILA, AVEZZANO, SULMONA
ABRUZZO 2. – ORTONA, CHIETI, LANCIANO, VASTO
ABRUZZO 3. – GIULIANOVA, MONTESILVANO, PESCARA
MOLISE 1. – ISERNIA, CAMPOBASSO, TERMOLI
CAMPANIA 1. – POZZUOLI, GIUGLIANO IN CAMPANIA, CASAL DI PRINCIPE
CAMPANIA 2. – MARANO DI NAPOLI, ARZANO, CASORIA
CAMPANIA 3. – AFRAGOLA, POMIGLIANO D'ARCO, NOLA
CAMPANIA 4. – NAPOLI-ISCHIA, NAPOLI-VOMERO, NAPOLI-ARENELLA, NAPOLI-FUORIGROTTA
CAMPANIA 5. – NAPOLI-PIANURA, NAPOLI-SECONDIGLIANO, NAPOLI-SAN CARLO ARENA, NAPOLI-SAN LORENZO
CAMPANIA 6. – NAPOLI-PONTICELLI, SAN GIORGIO A CREMANO, PORTICI
CAMPANIA 7. – SAN GIUSEPPE VESUVIANO, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO
CAMPANIA 8. – CASTELLAMMARE DI STABIA, GRAGNANO, SCAFATI
CAMPANIA 9. – SESSA AURUNCA, SANTA MARIA CAPUA VETERE, CASERTA
CAMPANIA 10. – ACERRA, MADDALONI, AVERSA
CAMPANIA 11. – CAPUA, SANT'AGATA DEI GOTI, BENEVENTO
CAMPANIA 12. – ARIANO IRPINO, MIRABELLA ECLANO, AVELLINO
CAMPANIA 13. – ATRIPALDA, NOCERA INFERIORE, CAVA DE’ TIRRENI
CAMPANIA 14. – SALERNO-CENTRO, SALERNO-MERCATO SAN SEVERINO, BATTIPAGLIA
CAMPANIA 15. – EBOLI, SALA CONSILINA, VALLO DELLA LUCANIA
PUGLIA 1. – SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN SEVERO, FOGGIA CENTRO, FOGGIA-LUCERA
PUGLIA 2. – CERIGNOLA, MANFREDONIA, BARLETTA
PUGLIA 3. – ANDRIA, TRANI, MOLFETTA
PUGLIA 4. – BITONTO, ALTAMURA, MODUGNO
PUGLIA 5. – BARI-SAN PAOLO-STANIC, BARI-LIBERTÀ MARCONI, BARI-MOLA DI BARI
PUGLIA 6. – TRIGGIANO, PUTIGNANO, MONOPOLI
PUGLIA 7. – MASSAFRA, TARANTO-SOLITO CORVISEA, TARANTO-ITALIA-MONTE GRANARO, MANDURIA
PUGLIA 8. – MARTINA FRANCA, FRANCAVILIA FONTANA, MESAGNE
PUGLIA 9. – BRINDISI, LECCE, SQUINZANO, NARDÒ
PUGLIA 10. – GALATINA, MAGLIE, TRICASE, CASARANO
BASILICATA 1. – POTENZA, MELFI
BASILICATA 2. – MATERA, PISTICCI, LAURIA
CALABRIA 1. – PAOLA, CASTROVILLARI, CORIGLIANO CALABRO
CALABRIA 2. – ROSSANO, RENDE, COSENZA
CALABRIA 3. – CROTONE, ISOLA DI CAPO RIZZUTO, LAMEZIA TERME
CALABRIA 4. – CATANZARO, SOVERATO, SIDERNO, VIBO VALENTIA
CALABRIA 5. – REGGIO DI CALABRIA-SBARRE, REGGIO DI CALABRIA-VILLA SAN GIOVANNI, PALMI, LOCRI
SICILIA 1. – PALERMO-SETTECANNOLI, PALERMO-VILLAGRAZIA, PALERMO-LIBERTÀ, PALERMO-ZISA
SICILIA 2. – PALERMO-RESUTTANA, PALERMO-CAPACI, PARTINICO
SICILIA 3. – ALCAMO, TRAPANI, MARSALA
SICILIA 4. – MAZARA DEL VALLO, TERMINI IMERESE, BAGHERIA
SICILIA 5. – SCIACCA, AGRIGENTO, CANICATTÌ
SICILIA 6. – CALTANISSETTA, GELA, LICATA
SICILIA 7. – CEFALÙ, NICOSIA, ENNA
SICILIA 8. – BARCELLONA POZZO DI GOTTO, TAORMINA, GIARRE
SICILIA 9. – MESSINA-CENTRO STORICO, MESSINA-MATA E GRIFONE, MILAZZO
SICILIA 10. – PATERNÒ, ACIREALE, GRAVINA DI CATANIA
SICILIA 11. – CATANIA-PICANELLO, CATANIA-CARDINALE, CATANIA-MISTERBIANCO
SICILIA 12. – AUGUSTA, CALTAGIRONE, VITTORIA, RAGUSA
SICILIA 13. – SIRACUSA, AVOLA, MODICA
SARDEGNA 1. – CAGLIARI CENTRO, CAGLIARI-ASSEMINI, QUARTU SANT'ELENA
SARDEGNA 2. – CARBONIA, IGLESIAS, SERRAMANNA, TORTOLÌ
SARDEGNA 3. – ORISTANO, MACOMER, NUORO, ALGHERO
SARDEGNA 4. – SASSARI, PORTO TORRES, OLBIA

   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: 112 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali;.
1. 461. Michele Bordo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 225 con la seguente: 231.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.;
   al comma 21, capoverso «Art. 83», al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 606 fino a: 93-bis comma 1, con le seguenti: 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1;
   sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente: 28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.;
   al comma 31, allegato 2, Tabella A.1, premettere le parole:

  « Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.»;
   all'articolo 3, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 225 con le parole: della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d‘Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231.
*1. 512. Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 225 con la seguente: 231.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.;
   al comma 21, capoverso «Art. 83», al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 606 fino a: 93-bis comma 1, con le seguenti: 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1;
   sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente: 28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.;
   al comma 31, allegato 2, Tabella A.1, premettere le parole:

  « Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.»;
   all'articolo 3, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 225 con le parole: della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d‘Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231.
*1. 535. Biancofiore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: indicati nella tabella. A.1 allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo:
    al comma 31, sopprimere le parole:
A.1;
   sostituire la tabella A (allegato 1) con la tabella allegata;
   sopprimere la tabella «A.1» (allegato 2);
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole:
indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico;
   al comma 14 sostituire le parole: 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti: A e B di cui all'allegato 5;
   sopprimere la tabella «1» (allegato 4);
   all'articolo 3:
    sopprimere i commi 1 e 2;
    al comma 3 alinea sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi;.

Immagine prelevata dal resoconto

1. 469. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, indicati nella Tabella A.1 allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 31 con il seguente:
  31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 della presente legge;
   sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);
   all'articolo 2:

    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole:, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico;
    al comma 14, sostituire le parole: 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti: A e B di cui all'allegato 4;
    sopprimere la Tabella 1 (Allegato 4);
   all'articolo 3:
    sopprimere i commi 1 e 2;
    al comma 3, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 40 giorni;
    sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione;
    alla rubrica, sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione.
1. 464. Michele Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , indicati nella Tabella A. 1 allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 31 con il seguente:

  31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 della presente legge;
   sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);
   all'articolo 2:
    al comma 2, sopprimere le parole:, indicati nella Tabella A.1 allegata al presente testo unico;
    al comma 14 sostituire le parole: 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti: A e B di cui all'allegato 4;
    sopprimere la tabella 1 (allegato 4);
   all'articolo 3:
    sopprimere i commi 1 e 2;
    al comma 3 alinea:
     sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 3 mesi;
     sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione;
    alla rubrica, sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione.
1. 544. Lattuca, Menorello.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, indicati nella tabella A. 1 allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente:
   al comma 31, sopprimere la tabella A1;
   all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
1. 325. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere in fine le parole: con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista o la coalizione di liste recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nella elezione del Senato della Repubblica;

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere il seguente periodo:
  All'articolo 14 primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo atto il partito o gruppo politico organizzato, se intende concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 3 del presente testo unico, dichiara che il medesimo contrassegno e la medesima denominazione contraddistinguono la lista presentata a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica»;

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».
  5-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno verifica inoltre la reciproca corrispondenza dei contrassegni e delle denominazioni delle liste e delle coalizioni di liste per le quali nell'elezione della Camera dei deputati e nell'elezione del Senato della Repubblica è resa la dichiarazione di concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza e ricusa le dichiarazioni non conformi»;
   2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opposizioni avverso l'accettazione o la ricusazione delle dichiarazioni di conformità dei contrassegni e delle denominazioni di cui all'articolo 14, primo comma, sono sottoposte, per entrambe le elezioni, all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12».

  Al comma 12, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste».

  Al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorale circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83 – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
   2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata che con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3), lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   8) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e b). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così Vindice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3), lettere a) e b). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   9) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 7). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 8), periodi nono e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dall'ufficio elettorale centrale nazionale la coalizione di liste o la lista ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al presente articolo e verifica se essa, nell'elezione del Senato della Repubblica, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7); ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste. Le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi delle lettere a) e b).
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1.
  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».

  Al comma 31, sostituire la Tabella A-bis (Allegato 3) con quella allegata al presente emendamento;

  all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2-bis aggiungere in fine le parole:, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 14 e 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nell'elezione della Camera dei deputati.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2-bis del presente testo unico rendono, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiarazione relativa al medesimo contrassegno e alla medesima denominazione che contraddistinguono la lista presentata a tale fine per l'elezione della Camera dei deputati»;

  al comma 4, lettera e) sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
   a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 9, comma 4, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e mi manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

  Al comma 6, capoverso articolo 16-bis, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   b-bis) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   b-ter) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera b-bis), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   b-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale;
   b-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quater) abbia dato esito positivo, verifica poi se coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-bis) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   b-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quater) abbia dato esito negativo o qualora la verifica di cui alla lettera b-quinquies) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera b-ter) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione;
   b-septies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quinquies) del presente comma abbia dato esito negativo, verifica quindi se nella comunicazione di cui all'articolo 83, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, la colazione di liste o le liste ivi indicate sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al presente articolo e verifica se essa, nell'elezione della Camera dei deputati, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo assegna a tale lista o coalizione di liste il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere, ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi; nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera b-quinquies);
   b-octies) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-quater) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera b-quater) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera b-septies). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera b-septies), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-bis).

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 16-bis, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali con riparto proporzionale, ai sensi del precedente articolo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del precedente articolo, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 14-bis, comma 1. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.

  Al comma 14, sopprimere la Tabella A (Allegato 5).

Immagine prelevata dal resoconto

1. 520. Cuperlo, Marco Meloni, Fabbri, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Malisani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, le parole: e con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale ovvero con l'eventuale attribuzione di un premio di 30 seggi alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 3 per cento del totale nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 1:
   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. – L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 14-bis.1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
   al comma 12, lettera a) sostituire il capoverso «2» con il seguente:
   2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista di appartenenza con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
   al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;
   al comma 21 sostituire il capoverso Art. 83 con il seguente:
  Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;»
   2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui alla lettera a), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
   4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6 abbia dato esito positivo, ovvero qualora la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda a meno del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4;
   8) procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3, lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e c), A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3, lettere a) e c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   10) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 8. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8. In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 9, periodi nono e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6, abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 30 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste o liste non collegate di cui al comma 1, numero 3. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8; ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9 e 10. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5, abbia dato esito negativo, ovvero abbia dato esito positivo la verifica di cui al comma 1, numero 7, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 8, 9 e 10;
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3; per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5.
  Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1;
  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

  Sostituire l'Allegato 3 (Tabella A-bis) con quello allegato al presente emendamento.

  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2-
ter sostituire la parola: lista con le seguenti: coalizione di liste o lista non coalizzata;
   al comma 4, lettera a) sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
    a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 2, comma 4, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, inserire dopo la lettera d) la seguente:
   d-bis) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
   al comma 6, sostituire il capoverso Art. 16-bis con il seguente:
  Art. 16-bis.1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che la compongono; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    2) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    3) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima:
   d) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   f) verifica poi se la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione. Le predette assegnazioni dei seggi sono altresì confermate come definitive qualora la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale sia inferiore al 30 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna alla coalizione di lista o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f); in tal caso L'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o lista singola. Qualora, invece, la coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 15 seggi;
   i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h).

  2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei dati determinati ai sensi del presente articolo.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
   al comma 7, capoverso Art. 17, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g), tali assegnazioni sono confermate; l'Ufficio procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera c), numero 2). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera c) numeri 1 e 3. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto, ai sensi della lettera a).
   sostituire l'allegato 5 (Tabella A) con quello allegato al presente emendamento.

Immagine prelevata dal resoconto

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1. 574. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale ovvero con l'eventuale attribuzione di un premio di 30 seggi alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 21, sostituire il capoverso Art. 83 con il seguente:
  Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo ovvero qualora la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda a meno del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
   8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tal caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 30 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
  6. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.;
   articolo 2:
    al comma 6, sostituire il capoverso Art. 16-bis con il seguente:
  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);
   c) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale ovvero sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   d) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna lista. Tale totale è dato per ciascuna lista dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   f) verifica poi se la lista di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione; le predette assegnazioni dei seggi sono altresì confermate come definitive qualora la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale sia inferiore al 30 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f); in tal caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 15 seggi;
   i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

  2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei dati determinati ai sensi del presente articolo.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.;
    al comma 7, capoverso Art. 17, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g) tali assegnazioni sono confermate;
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 16, comma, lettera c). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1. 475. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza.

  Conseguentemente:
   al comma 21, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
    2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
   c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
    3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.
   all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
  b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   c) al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  1-ter. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
  1-quater. Qualora la verifica di cui al comma 1-ter, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1-ter, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
  1-quinquies. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1.
1. 460. Parisi, Zanetti, Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale ovvero i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi.

  Conseguentemente:
   al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera
b), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2-
bis, aggiungere, in fine, le parole: e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
    al comma 6, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali.
1. 494. Monchiero.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: dispone di un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: esprime il proprio voto su 2 schede di colore diverso recanti una il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato e l'altra il contrassegno di lista corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La prima scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, con a sinistra il contrassegno della lista a cui è collegato, scritti entro un apposito rettangolo. La seconda scheda reca in un rettangolo il contrassegno della lista con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nella lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine sulle schede dei candidati uninominali e l'ordine delle liste plurinominali.;
   sostituire il comma 15, con i seguenti:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dai seguenti:
   L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
   sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   sostituire il comma 31, con il seguente:
  31. Le Tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico sono sostituite dalle Tabelle A-bis, A-ter, A-quater e A-quinquies di cui all'Allegato 1 della presente legge;
   al comma 31, allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

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   all'articolo 2:
    al comma 5 capoverso Art. 14, sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale.
  1-bis. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;
    al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis, con le seguenti: dall'articolo 59;
    sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis, B e B-bis di cui all'Allegato 2 della presente legge;
    al comma 14, Allegato 2, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

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1. 561. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti:
   a) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere nel rettangolo recante il nome e il cognome di ciascun candidato;
   b) un voto per la lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere nel rettangolo recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collego plurinominale di ciascuna lista.

  2-bis. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda:
   1) un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene;
   2) un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
   al comma 31, allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento;
   all'articolo 2:
    sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 14, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere nel rettangolo recante il nome e il cognome di ciascun candidato;
   2) un voto per la lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere nel rettangolo recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collego plurinominale di ciascuna lista.

  2. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
  3. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda:
   1) un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene;
   2) un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.

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1. 486. Buttiglione, Binetti.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso con le seguenti:
   a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome, accompagnati dal contrassegno della lista collegata;
   b) un voto per la scelta del candidato di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.
1. 526. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La scheda reca, in un apposito rettangolo, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, a destra di esso, in un distinto rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo l'ordine di presentazione;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste circoscrizionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste circoscrizionali;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione espressi per le liste. Tale cifra a è data alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.;
   al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste regionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste regionali;
    al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) determina il totale dei voti validi della regione espressi per le liste. Tale cifra è data alla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;.
1. 473. Misuraca.

  Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna Usta, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale.

  Conseguentemente:
   al comma 15, sostituire il capoverso L'elettore con il seguente: L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, e i rispettivi nominativi dei candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto;
   al comma 17, capoverso 1, sopprimere il comma 1;
   al comma 17, capoverso 1, al comma 3, sopprimere le parole: o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima;
   al comma 17, capoverso 1, al comma 3, sopprimere le parole: o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima;
   al comma 17, capoverso 1, sopprimere il comma 4;
   al comma 20, capoverso Art. 77, alla lettera
b) sopprimere le parole: , corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   al comma 20, capoverso Art. 77, alla lettera c) sostituire le parole: tutte le liste, con le seguenti: tutti i candidati.;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente: L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale preferito e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, nonché i nominativi dei rispettivi candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto;
    al comma 10, lettera e), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale preferito e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, nonché i nominativi dei rispettivi candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto. Se l'elettore esprime un unico voto sul contrassegno della lista o sui nominativi dei candidati della stessa, il voto si intende espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale collegato. Se l'elettore esprime un unico voto contrassegnando il nominativo di un candidato nel collegio uninominale questo si intende espresso solo per lo stesso.
1. 504. D'Ambrosio, Cozzolino.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto, con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale.»;
   sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale.
  2. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nel collegio uninominale.
  3. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   al comma 31, Allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con quelle allegate al presente emendamento;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale;
    al comma 14, allegato 5, sostituire le tabelle A e B con quelle allegate al presente emendamento.

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1. 562. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: un'unica scheda fino alla fine del capoverso con le seguenti: due diverse schede, una per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, l'altra per l'elezione dei candidati in ragione proporzionale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14 comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sulla scheda fino alla fine del comma, con le seguenti: un segno su due diverse schede, una per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, l'altra per l'elezione dei candidati in ragione proporzionale.
1. 324. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: il contrassegno di ciascuna lista, fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il contrassegno di ciascuna lista, per la scelta della lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire le parole da:
i nomi e i cognomi fino alla parola: presentazione, con le seguenti: con due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
   al comma 15, capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali;
   al comma 17:
    al comma 2, sostituire le parole da:
traccia, fino a: contrassegno, con le seguenti: sulle linee orizzontali, poste alla destra del contrassegno, esprime uno o due voti di preferenza;
    al comma 3, sopprimere le parole da: e un altro segno, fino a: candidati;
    al comma 4, sostituire le parole da: sulla lista circoscrizionale, fino alle parole: altra lista, con le seguenti: sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, ovvero esprime uno o due voti di preferenza a favore di candidati di altra lista circoscrizionale;
   al comma 18
    alla lettera
a):
   al numero 1), dopo le parole: uninominale cui è attribuito il voto, aggiungere le seguenti: Pronuncia altresì il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza;
   al numero 2) dopo la parola: uninominale, inserire le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b-bis)
al comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: preferenza, sono aggiunte le seguenti: e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
   sostituire il comma 19, con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
   al comma 31, sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le allegate Tabelle A-bis e A-ter;;
  all'articolo 2:
   al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e e, dopo la parola: votazione, inserire le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
   al comma 5, capoverso Art. 14, dopo la parola: prescelta, inserire le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
   al comma 6, capoverso Art. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
    «e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

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1. 777. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: il contrassegno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il nome del candidato e il contrassegno di ciascuna lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali collocate a fianco di ciascun contrassegno di lista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Il contrassegno deve essere riprodotto sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.;
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni»;
   al comma 18, lettera a), numero 1), sostituire le parole: al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale con le seguente: e dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  «19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20, capoverso Art. 77:
  1. dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   d-ter) per ciascuna circoscrizione, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   alla lettera h) sostituire le parole «secondo il relativo ordine numerico», con le seguenti, «secondo la graduatoria di cui alla lettera d-ter)».
   al comma 31, Allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento.

Allegato 1
Tabella A-bis

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione della Camera dei Deputati

Immagine prelevata dal resoconto

1. 505. Distaso, Altieri, Fucci.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sopprimere le parole:, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
   al comma 7, lettera c), al capoverso «3», sostituire le parole da: non superiore ad un terzo fino a: sei con le seguenti: non inferiore a sei e, in ogni caso, non superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali;
   al comma 12, lettera a), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
  2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sulle schede di votazione e, unitamente ai candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;
   al comma 15, capoverso aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.;
   al comma 17, capoverso, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato nel collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.;
   al comma 18, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    3) al terzo periodo, dopo le parole: «la preferenza» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;
   4) al quarto periodo, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite con le seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20, capoverso «Art. 77», dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
    g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico» con le seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
   al comma 31, allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento;
   all'articolo 2:
    al comma 4, lettera a) capoverso «a», secondo periodo, sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e» e dopo le parole: «di votazione e» inserire le seguenti: «che riportano due linee orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
    al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prescelta.» aggiungere le seguenti: «e può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
    al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, dopo le parole: «dagli articoli», aggiungere la seguente: «58»;
    al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
     « g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista regionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
    al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico» con le seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
    al comma 14, allegato 5, sostituire la tabella A con quella allegata al presente emendamento.

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

1. 472. Misuraca.

  Al comma 3, capoverso «2.», sopprimere le parole: , corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; ogni elettore dispone altresì di un voto di preferenza da esprimere sulla scheda elettorale in un apposito spazio per uno dei candidati della lista circoscrizionale;
   al comma 14, capoverso «Art. 31.», al comma 2 sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   al comma 15, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, scrivendo sulla linea orizzontale appositamente prevista il nominativo del candidato prescelto;
   al comma 17, capoverso sopprimere il comma 2;
   al comma 17, capoverso comma 3, sopprimere le parole: sulla lista circoscrizionale di candidati o;
   al comma 17, capoverso, al comma 4, sopprimere le parole: sulla lista circoscrizionale di candidati o;
   al comma 18, lettera a), numero 1, dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
   al comma 18, lettera a), numero 2, dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
   al comma 18, lettera b), dopo le parole: collegio uninominale sono aggiunte le seguenti: nonché i voti dei candidati cui sono state attribuite preferenze;
   al comma 19, dopo le parole: collegio uninominale sono aggiunte le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
   al comma 20, capoverso «Art. 77», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   al comma 20, capoverso «Art. 77», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato nei collegi della circoscrizione;
   al comma 20, capoverso «Art. 77», lettera h), sostituire le parole: secondo il relativo ordine numerico, con le seguenti: secondo il relativo numero di preferenze ottenute, in ordine decrescente;
   all'articolo 2:
    al comma 4, lettera a), capoverso « a)», sopprimere le parole: «sulle schede di votazione e»;
    al comma 4, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;
    al comma 5, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere la parola: «solo» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, scrivendo sulla linea orizzontale appositamente prevista il nominativo del candidato prescelto»;
    al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
     « b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;»;
    al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
     « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato nei collegi della circoscrizione;»;
    al comma 6, capoverso «Art. 16», lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico», con le seguenti: «secondo il relativo numero di preferenze ottenute, in ordine decrescente».
1. 503. Dadone, Dieni.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: corredato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: per la scelta della lista, restando impregiudicata la possibilità di esprimere uno o più voti di preferenza scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali.
1. 529. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 3, capoverso comma «2», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.».

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A destra dei contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze.;
   al comma 15, primo periodo, sopprimere la parola solo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
   al comma 18, lettera a), al numero 1 aggiungere in fine le parole: e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, e sostituire il numero 2 con il seguente: 2) al quarto periodo aggiungere, in fine, le parole «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente: 19. All'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole «di preferenza» aggiungere le parole «e di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20 capoverso Art. 77, lettera h), sostituire le parole: secondo il relativo ordine numerico con le seguenti: secondo il numero di preferenze ottenute.
   al comma 25, sopprimere la lettera a).
1. 851. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 3, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 15, capoverso secondo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere;
   al comma 17, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente: 1. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa e il voto è valido anche per il candidato del collegio uninominale collegato alla lista;
   al comma 18, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) al comma 3:
     1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
     2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
   al comma 20, capoverso Art. 77, sostituire la lettera b) con le seguenti:
    b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
    b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
   al comma 25, lettera a) sostituire le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1 con le seguenti: «al primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono soppresse.
   all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: l'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
    a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
    a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    a-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
1. 42. Pisicchio.

  Al comma 3, capoverso comma 2, aggiungere in fine, i seguente periodi: L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 15, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: L'elettore può anche esprimere uno o due preferenze, tracciando un segno sul nominativo o i nominativi dei candidati prescelti, sino a un massimo di due della lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
   al comma 17, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'elettore traccia un segno su uno o due nominativi della lista di candidati, si intende che abbia votato per la lista stessa ed espresso il voto di preferenza.;
   al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 3 sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza; nonché il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.;
   al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1:
    dopo la lettera g) inserire la seguente:
     g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato per ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali.
    sostituire la lettera h) con la seguente:
     « h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, in ragione delle rispettive cifre individuali, in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   al comma 23, capoverso 84, al comma 1, dopo le parole: i candidati inserire le seguenti: compresi nella lista medesima, a partire dal candidato in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente,;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'elettore può altresì esprimere uno o due preferenze, tracciando un segno sul nominativo o i nominativi dei candidati prescelti, sino a un massimo di due della lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
    al comma 6, capoverso Art. 16, alla lettera h) sopprimere le parole da: «, successivamente» con le seguenti: «successivamente, i candidati della lista regionale in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.»;
    al comma 7, capoverso Art. 17, al comma 2, sostituire le parole da: «i candidati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i candidati, in ragione del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, secondo l'ordine decrescente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).».
1. 495. Monchiero, Menorello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) i presidenti delle Giunte regionali;».

  Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
  1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
1. 565. Parisi, Faenzi, Abrignani, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari anche se collocati in aspettativa».

  Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
  1. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
1. 569. Parisi, Zanetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
  «I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
  I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato».
1. 570. Parisi, Zanetti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con, modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati.».
1. 500. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis, comma 1, primo periodo:
   a) le parole: «che si candidano a governare», sono soppresse;
   b) le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione» sono soppresse.
1. 115. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.» sono soppresse.
1. 546. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «forza politica» aggiungere le parole: «che indicheranno come Presidente del Consiglio durante le consultazioni con il Presidente della Repubblica».
1. 492. Vargiu.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei relativi documenti» sono sostituite dalle seguenti: «liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali e dei relativi documenti, nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis.».

  Conseguentemente,
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.
  2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.
  3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.
  4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione.
   al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il numero 6-bis è sostituito dai seguenti:
  «6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.
  6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:»;
  all'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) al comma 5, le parole: «e 21» sono sostituite dalle seguenti: «, 21 e 21-bis».
*1. 328. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei relativi documenti» sono sostituite dalle seguenti: «liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali e dei relativi documenti, nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis.».

  Conseguentemente,
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.
  2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.
  3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.
  4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione.
   al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il numero 6-bis è sostituito dai seguenti:
  «6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.
  6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:»;
  all'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) al comma 5, le parole: «e 21» sono sostituite dalle seguenti: «, 21 e 21-bis».
*1. 541. Fabbri.

  Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 o da un avvocato iscritto all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione. Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53».

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis,»;
   2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
   3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.»
1. 481. Mazziotti di Celso.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni non devono essere autenticate».
1. 480. Mazziotti di Celso.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 1500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: 500 e da non più di 670 elettori;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 850 e da non più di 1000 elettori;
   sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 1300 e da non più di 1500 elettori.
  all'articolo 2, comma 3, lettera a):
   sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 370 e da non più di 500 elettori;
   sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 580 e da non più di 830 elettori;
   sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori con le seguenti: 1150 e da non più di 1700 elettori.
1. 559. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: 500 e da non più di 700 elettori;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera:
    sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 800 e da non più di 1000 elettori.
    sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 1300 e da non più di 1500 elettori.
   all'articolo 2, comma 3, lettera a):
    sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 300 e da non più di 500 elettori;
    sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 550 e da non più di 800 elettori;
    sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori, con le seguenti: 1100 e da non più di 1600 elettori.
1. 326. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.

  Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: 750 e da non più di 1000 elettori;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera:
    sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 1225 e da non più di 1500 elettori;
    sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 2000 e da non più di 2250 elettori.
   all'articolo 2, comma 3, lettera a) sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 500 e da non più di 750 elettori;
    sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 850 e da non più di 1250 elettori;
    sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori con le seguenti: 1750 e da non più di 2500 elettori.
1. 327. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: 750 e da non più di 1000 elettori;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera:
    sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 1200 e da non più di 1500 elettori;
    sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 2000 e da non più di 2200 elettori.
   all'articolo 2, comma 3, lettera a):
    sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 500 e da non più di 750 elettori;
    sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 850 e da non più di 1250 elettori;
    sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori con le seguenti: 1750 e da non più di 2500 elettori.
1. 560. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 1000.

  Conseguentemente, all'articolo 2, collima 3, lettera a), sostituire la parola: 1000 con la seguente: 500.
1. 302. Marguerettaz.

  Al comma 7, lettera a), dopo le parole: per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; aggiungere le seguenti: nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia.
1. 316. Kronbichler, Pellegrino.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: La presentazione della lista è valida a condizione che la medesima abbia presentato liste di candidati per l'attribuzione dei seggi in almeno cinque circoscrizioni.
1. 555. Marco Di Maio.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono esentate dalla raccolta delle firme quelle liste che facciano riferimento a Gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono esentate dalla raccolta delle firme quelle liste che facciano riferimento a Gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni.
1. 527. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di oltre centoventi giorni» sono soppresse.
1. 483. Menorello.

  Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite con le seguenti: «ad un quarto.».
1. 484. Menorello.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis. Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da qualunque cittadino che goda dell'elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati, che non si trovi in condizione di incandidabilità e non sia stato interdetto dai pubblici uffici e non sia stato condannato per un reato di falsità in atti, a ciò delegato dal Sindaco del Comune di residenza».
1. 557. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a) a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono soppresse.
1. 116. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 1-bis), sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Per i candidati coniugati o uniti civilmente può essere aggiunto il cognome del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile.
1. 303. Gribaudo, Di Salvo, Fabbri.

  Al comma 7, lettera b), capoverso comma «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.

  Conseguentemente, al comma 28, capoverso articolo 93-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.
1. 548. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis. Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  1-ter. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 9.
1. 558. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 2 è soppresso.
1. 490. Catalano, Menorello.

  Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente del Gruppo Misto anche in una sola delle Camere entro la data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 3, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente del Gruppo Misto anche in una sola delle Camere entro la data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».
1. 509. Distaso, Fucci.

  Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2 primo periodo, le parole: «costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «collegati a un gruppo parlamentare costituito in almeno una Camera nel corso della legislatura».
1. 491. Menorello.

  Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, primo periodo dopo la parola: «comizi» sono aggiunte le seguenti: «o partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.».
1. 300. Merlo, Borghese.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali con le seguenti: non superiore al numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali.
1. 549. Famiglietti.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: non superiore ad un terzo con le seguenti: non superiore alla metà e sopprimere le parole: ; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4, sostituire le parole: non superiore ad un terzo con le seguenti: non superiori alla metà e sostituire le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e con le seguenti: ad eccezione;
1. 551. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali con le seguenti: non superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante alla circoscrizione.
1. 550. Gasparini.

  Al comma 7, lettera c), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: alle liste circoscrizionali; aggiungere le seguenti: nelle regioni divise in più circoscrizioni, il numero di candidati non può essere superiore ad un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero totale di seggi spettante nella regione alle liste circoscrizionali.
1. 573. Chaouki, Fioroni.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due né.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, ogni lista deve presentare almeno un candidato in ciascuna circoscrizione.
   all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4: al secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due né;
   dopo il secondo periodo, aggiungere, il seguente: In ogni caso, ogni lista deve presentare almeno un candidato in ciascuna circoscrizione.
1. 318. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 7, lettera c), al capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due.

  Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), comma 4, sopprimere le parole: inferiore a due.
*1. 465. Misuraca.

  Al comma 7, lettera c), al capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due.

  Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), comma 4, sopprimere le parole: inferiore a due.
*1. 563. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

  Al comma 7, lettera c), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole inferiore a due né.
1. 853. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.

  Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: sei, con la seguente: quattro.
1. 319. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È data facoltà di presentare una lista circoscrizionale senza candidati, rappresentata dagli stessi candidati presentati nei collegi uninominali.

  Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È data facoltà di presentare una lista circoscrizionale senza candidati, rappresentata dagli stessi candidati presentati nei collegi uninominali.
1. 466. Misuraca.

  Al comma 7, alla lettera c), capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono collocati, con le seguenti: devono essere collocati.

  Conseguentemente alla lettera d), capoverso 3.1:
    sostituire, ovunque ricorra, la parola:
nazionale, con la seguente: regionale;
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: superiore al 60 per cento con le seguenti: inferiore ad un terzo;
    all'articolo 2, al comma 3, lettera c):
     sostituire le parole: superiore al 60 per cento con le seguenti: inferiore ad un terzo;
     sostituire le parole: sono collocati con le seguenti: devono essere collocati.
1. 307. Roberta Agostini.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere in fine le parole: e nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nelle circoscrizioni almeno il 50 per cento dei candidati deve essere di età inferiore ai 40 anni.
1. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche designa i propri candidati mediante elezioni primarie nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
1. 220. (versione corretta) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, lettera c) capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni lista circoscrizionale dei partiti e gruppi politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è deliberata dai relativi iscritti della circoscrizione a scrutinio segreto, secondo le norme che i rispettivi statuti sono tenuti a prevedere, a pena di inammissibilità della lista stessa.

  Conseguentemente al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  32. I partiti e gruppi politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono tenuti a provvedere alla modifica dei rispettivi statuti di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 478. Misuraca.

  Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
*1. 321. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
*1. 479. Galgano, Locatelli, Vezzali, Catalano, Mucci, Gnecchi, Rubinato.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
1. 498. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Labriola, Martelli, Centemero, Vezzali.

  Al comma 7, lettera d), capoverso 3. 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: nazionale con la seguente: regionale;.

  Conseguentemente:
    alla medesima lettera, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
   all'articolo 2, comma 3:
    lettera c) sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
    lettera d) sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
1. 308. Roberta Agostini.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nazionale, con la seguente: regionale.
1. 497. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Labriola, Martelli, Centemero, Vezzali.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, ovunque ricorra, la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: e, laddove la regione comprenda più di una circoscrizione, a livello regionale.
1. 496. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Labriola, Martelli, Centemero, Vezzali.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
1. 540. Labriola, Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Martelli, Centemero, Vezzali.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole da: e, nel complesso fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera d).
1. 543. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole da: e nel complesso, fino alla fine del periodo.
1. 510. Distaso, Corsaro.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , a pena di inammissibilità delle candidature in eccesso.
1. 320. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a pena di invalidità delle candidature in eccesso.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
1. 539. Fabbri.

  Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: È consentita la candidatura di un unico candidato, qualificato capo nazionale della lista, al primo posto anche in tutte le liste circoscrizionali del territorio nazionale. In tal caso il secondo candidato dovrà essere di genere diverso.
1. 850. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non sono ammesse le candidature di coloro che hanno già svolto due mandati elettivi.
1. 530. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 7, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: Nel complesso degli elenchi dei supplenti allegati da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di primo dell'elenco.

  Conseguentemente, al comma 28, capoverso comma 93-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.
1. 547. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non sono ammesse le candidature di coloro che sono stati condannati in via non definitiva.
1. 528. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter: Nel caso di liste espressive della minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 83, comma 1 lettera b) la dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra liste ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: Nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la suddetta dichiarazione è accompagnata per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 450 e di non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Nel caso di liste espressive delle minoranze linguistiche del. Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b) la dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere altresì la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra liste ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.»
1. 315. Kronbichler, Pellegrino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma anche gli avvocati e tutti coloro che per la professione che esercitano siano accreditati preventivamente di bona fide. In particolare, i funzionari di polizia, gli ufficiali delle forze armate, i medici del servizio sanitario nazionale, gli insegnanti del sistema nazionale integrato d'istruzione».

  Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma anche gli avvocati e tutti coloro che per la professione che esercitano siano accreditati preventivamente di bona fide. In particolare, i funzionari di polizia, gli ufficiali delle forze armate, i medici del servizio sanitario nazionale, gli insegnanti del sistema nazionale integrato d'istruzione».
1. 513. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale con le seguenti: tre liste circoscrizionali.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: in una lista circoscrizionale con le seguenti: nelle liste circoscrizionali.

   al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85 con il seguente:
  Art. 85 – 1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizionali, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
  2. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale.
  3. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 2, è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale.
1. 467. Misuraca.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale con le seguenti: tre liste circoscrizionali.
1. 852. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale con le seguenti: due liste circoscrizionali.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole:
in una lista circoscrizionale con le seguenti: nelle liste circoscrizionali;
   al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85, con il seguente:
  Art. 85. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizionali, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
  2. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto del collegio uninominale.
  3. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 2 è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale.
1. 468. Misuraca.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale, con le seguenti: due liste circoscrizionali;

  Conseguentemente:
   al comma 24, al medesimo articolo, capoverso Art. 85, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Il deputato eletto in più circoscrizioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della circoscrizione;
   all'articolo 2, sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:

Art. 17-bis.
  1. Il senatore eletto in più regioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della regione.
1. 564. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Non è ammessa la lista circoscrizionale se non risultano presentate e valide le candidature in almeno la metà dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.
1. 323. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 3, sostituire le parole: in una lista circoscrizionale con le seguenti: nella lista circoscrizionale in cui rientra il collegio uninominale.
1. 482. Mazziotti di Celso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
  Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.
1. 566. Parisi, Abrignani, Zanetti.

  Al comma 11, lettera e), numero 1), capoverso 1.1), aggiungere, in fine, le parole: indicando altresì per ciascuna lista il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali divisi per genere.
*1. 322. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 11, lettera e), numero 1), capoverso 1.1), aggiungere, in fine, le parole: indicando altresì per ciascuna lista il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali divisi per genere.
*1. 538. Fabbri.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sul retro della scheda elettorale è realizzato un elemento di sicurezza composto da tre parti: la parte centrale incollata in modo da fare un corpo unico con la scheda, le due parti laterali unite alla parte centrale, ma predisposte allo strappo manuale. La parte centrale non deve riportare alcuna indicazione, mentre sulle due parti laterali deve essere stampato lo stesso codice alfanumerico composto da una sequenza di 20 caratteri. La parte laterale sinistra deve risultare esterna alla scheda in modo che l'apposizione del segno di voto sulla scheda non possa lasciare impronta su questa parte sinistra.
  1-ter. Al momento del voto, il componente del seggio elettorale che consegna la scheda all'elettore strappa la parte destra dell'elemento apposto sul retro della scheda e lo conserva unitamente al documenti di identità presentato dall'elettore, lasciando la parte sinistra unita alla scheda stessa.
  1-quater. Una volta espresso il voto nella cabina elettorale, l'elettore consegna la scheda ripiegata in modo da garantire la segretezza del voto stesso, consegnando al componente del seggio la scheda con la parte laterale sinistra avente il codice alfanumerico ancora unito alla scheda.
  1-quinquies. Il componente del seggio, prima di inserire la scheda nell'urna, deve strappare la parte sinistra dell'elemento, spillarlo alla parte destra conservata con i documenti dell'elettore controllando l'identicità dei due codici alfanumerici, ed inserire le due parti così unite in una apposita urna.
  1-sexies. Al fine di controllare la corretta attuazione della procedura, due funzionari nominati dal Prefetto potranno, anche in orario di apertura dei seggi, in contraddittorio con il Presidente del peggio, verificare l'esatta corrispondenza dei codici alfanumerici, ispezionando l'urna, per poi richiuderla apponendo sigilli e firme secondo la procedura in uso. Gli elementi di controllo verificati dovranno essere sigillati in apposito plico e conservati nell'urna, in modo da facilitare più controlli presso lo stesso seggio.
  1-septies. L'elenco dei funzionari all'uopo incaricati deve essere preventivamente trasmesso dal Prefetto a tutti i presidenti di seggio ed al personale militare addetto alla sicurezza dei seggi che gli sono di propria competenza territoriale, con gli elementi identificativi necessari.
  1-octies. In tutti i comuni che sono stati sottoposti a scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata, e in quei comuni indicati dai Presidenti dei Tribunali come suscettibile di interessi della criminalità organizzata ad influenzare il voto, il Prefetto dovrà predisporre un piano completo di controllo delle operazioni di voto, avvalendosi anche del personale dipendente del Ministero della giustizia e di altri Ministeri.
1. 506. D'Incà, Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La scheda reca, in un apposito rettangolo, posizionato nel centro il contrassegno della lista, sulla destra il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sulla sinistra i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
1. 499. Dieni, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tutti i nomi sono scritti nel medesimo formato e stile e con caratteri di pari dimensioni.
1. 501. Cozzolino.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  All'articolo 58, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto, tracciando, con la matita, sulla scheda, uno o due segni, comunque apposti, sul nome del candidato nel collegio uninominale della lista prescelta, posto a sinistra del contrassegno e/o sul nome di uno dei candidati della lista posta a destra del contrassegno».

  Conseguentemente, al comma 23, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti ottenuti all'interno della lista circoscrizionale. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), proclama eletti i candidati che seguono per numero di voti ottenuti».
1. 525. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna.

  Al comma 17, sopprimere il capoverso 4.
1. 522. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna.

  Al comma 17, capoverso 4 sostituire le parole: è nullo con le seguenti: è considerato comunque valido.
1. 523. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna.

  Al comma 20, capoverso «Art.77», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 20, capoverso «Art. 77» sopprimere la
lettera h);

   all'articolo 1, comma 20, capoverso «Art. 77» lettera i) sostituire le parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione con le seguenti:, il totale dei voti validi della circoscrizione nonché i nominativi dei candidati eletti ai sensi della lettera a), con l'indicazione della lista di appartenenza;

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», lettera c) secondo periodo sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: procede ad un primo riparto dei seggi;

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», lettera c), secondo periodo dopo le parole: A tale fine aggiungere le seguenti: determina il numero di seggi da attribuire, pari alla differenza tra 606 ed il numero di seggi in sovrannumero individuato ai sensi della lettera a-bis), e;

  all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
  c-bis) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi della lettera c), sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera c-bis) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi della lettera c);

c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera c-bis):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi della lettera c);
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui alla lettera a-bis) e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste di cui alla lettera b). A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra 606 ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui alla lettera c);

  al comma 21, capoverso «Art.83», alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nella circoscrizione, aggiungere le seguenti: pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed il numero di seggi in sovrannumero della circoscrizione medesima;

  al comma 21, capoverso «Art. 83» dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  e) per la determinazione, ai fini di cui alla lettera d), delle circoscrizioni in cui le liste di cui alla lettera b) hanno ottenuto i seggi in sovrannumero, si considerano le circoscrizioni in cui le liste medesime hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, secondo l'ordine decrescente;

  al comma 23, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole da: cui sono stati attribuiti seggi con le seguenti: dopo i candidati vincenti di collegio, ai sensi dell'articolo 77, i candidati individuati presentati nelle liste circoscrizionali, secondo l'ordine numerico, e quindi gli altri candidati non vincitori di collegio;

  al comma 23, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

  All'articolo 2, comma 6 capoverso 16, comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;

  all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, sopprimere la lettera h);

  all'articolo 2 comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: L'Ufficio divide con le seguenti: L'Ufficio individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a). Procede quindi ad un primo riparto dei seggi, dividendo; dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti:, pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla regione ed il numero dei seggi in sovrannumero di cui al precedente periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Procede dunque alle seguenti operazioni:
   a) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi del precedente periodo, sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);
   b) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi dei precedenti periodi;
   c) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi dei precedenti periodi;
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui ai periodi precedenti e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse al riparto. A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui ai precedenti periodi.

  All'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, dopo i candidati vincenti di collegio, ai sensi dell'articolo 16, i candidati individuati presentati nelle liste circoscrizionali, secondo l'ordine numerico, e quindi gli altri candidati non vincitori di collegio;
1. 485. Buttiglione, Binetti.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente gli altri candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali e, quindi, i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 17», sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente gli altri candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali e, quindi, i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico;
1. 489. Buttiglione, Binetti.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera i) sostituire le parole: la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista con le seguenti: per ciascuna lista la cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla lettera d) e l'elenco complessivo dei candidati risultati «primi del collegio», di cui alla lettera a), con riferimento ad ogni singola lista.

  Conseguentemente, al, comma 21, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «Individua i candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi e li proclama eletti nei rispettivi collegi uninominali»;
    b) alla lettera c), dopo le parole «di 606 seggi» aggiungere le seguenti: «, detratti quelli assegnati ai candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi,»;
   al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, e, ove presenti, i seggi assegnati nei collegi uninominali a candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi, ai sensi del comma 1, lettera b)».
1. 508. Capezzone, Distaso.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, sostituire lettera i), le parole: la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista con le seguenti: per ciascuna lista la cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla lettera d) e l'elenco complessivo dei candidati risultati «primi del collegio» di cui alla lettera a), con riferimento ad ogni singola lista.

  Conseguentemente, al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: determina per ciascuna lista il totale nazionale dei candidati risultati «primi del collegio» di cui all'articolo 77, comma 1 lettera a). Individua le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno tre candidati arrivati primi nei collegi uninominali, ammettendole al riparto di cui alla lettera c).
1. 507. Distaso, Ciracì.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e l'elenco dei candidati primi del collegio.

  Conseguentemente al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  « b-bis) individua il numero di collegi in cui il candidato primo del collegio sia collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b)»;
   al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c) sostituire le parole «di 606 seggi» con le seguenti: un numero di seggi pari alla differenza tra 606 e il numero di collegi individuato ai sensi della lettera b-bis)»;
  al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1 alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole nella circoscrizione aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio e collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b);
  al comma 23, capoverso «Art. 84», al comma 1 premettere il seguente: «01. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b);
  all'articolo 2 al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, dopo le parole da attribuire aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio è collegato ad una lista diversa da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b);
  al comma 7, capoverso «Art. 17», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b).
1. 571. Parisi, Abrignani.

  Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera i), aggiungere in fine, le seguenti parole: e l'elenco dei candidati primi del collegio.

  Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 21, capoverso 83 comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine, le parole: «, nonché le liste a cui siano collegati, sul piano nazionale, almeno tre candidati primo del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a)»;

  all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché le liste a cui siano collegati, sul piano nazionale, almeno tre candidati primo del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a)».
1. 572. Parisi, Abrignani.

  Al comma 21 capoverso articolo 83, comma 1, lettera b) sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti almeno il 3 per cento.
*1. 521. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna.

  Al comma 21 capoverso articolo 83, comma 1, lettera b) sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti almeno il 3 per cento.
*1. 12. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b) dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti: , le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);

  Conseguentemente all'articolo 2 comma 6, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti: e le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);.
**1. 556. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b) dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti: , le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);

  Conseguentemente all'articolo 2 comma 6, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti: e le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);.
**1. 487. Buttiglione, Binetti.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo la parola: espressi aggiungere le seguenti:, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,.
1. 112. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 420. Kronbichler, Pellegrino.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, secondo periodo, le parole: che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima sono sostituite dalle seguenti: che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
1. 533. Biancofiore.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo le parole: dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 114. Kronbichler, Pellegrino.

  Al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Individua, altresì, le liste che abbiano conseguito almeno il due per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati due seggi, quelle che abbiano conseguito almeno il tre per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati tre seggi, quelle che abbiano conseguito almeno il quattro per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati quattro seggi. L'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di tali ultimi seggi proclamando eletti i candidati indicati come primi nella lista nelle circoscrizioni in cui la lista stessa abbia conseguito i migliori quozienti elettorali circoscrizionali come calcolati ai sensi della lettera d).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 21, capoverso Art. 83, lettera
c), sostituire le parole: 606 seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i seggi già assegnati ai sensi della lettera b), ultimo periodo,;
   all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) individua le liste che abbiano conseguito almeno il due per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui è assegnato un seggio e quelle che abbiano conseguito almeno il tre per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati due seggi. L'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di tali ultimi seggi proclamando eletti i candidati indicati come primi nella lista nella circoscrizione o nelle circoscrizioni in cui la lista stessa abbia conseguito il migliore quoziente circoscrizionale come calcolato ai sensi della lettera d);
   all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, dopo le parole: di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero di seggi da attribuire, inserire le seguenti: sottratti i seggi eventualmente assegnati ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis).
1. 553. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) verifica se vi siano candidati «primi del collegio», determinati ai sensi dell'articolo 77, lettera a), collegati a liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti. L'Ufficio centrale nazionale proclama eletti tali ultimi candidati nei collegi uninominali ove siano risultati primi;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 21, capoverso Art. 83, lettera
c), sostituire le parole: 606 seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i seggi già assegnati ai sensi della lettera b-bis);
   all'articolo 2:
    al comma 6, capoverso Art. 16-
bis, dopo la lettera b), aggiungere il seguente: b-bis) individua se vi siano candidati «primi del collegio», determinati ai sensi dell'articolo 16, lettera a), collegati a liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti;
    al comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: ai sensi della lettera b) con le seguenti: ai sensi delle lettere b) e c);
    al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire con le seguenti: L'Ufficio proclama eletti i candidati «primi del collegio» collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale o almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, sottratti i seggi eventualmente già assegnati ai sensi del periodo precedente;
1. 552. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
   c) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione procede a dividere la cifra elettorale circoscrizionale delle liste di cui alla lettera b) successivamente per 2 - 2,8 - 3,6 - 4,4 - 5,2 - eccetera, sino a concorrenza del numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna quindi a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, assegna il seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, sostituire i periodi dal terzo fino alla fine del comma con i seguenti: L'ufficio procede a dividere la cifra elettorale regionale delle liste ammesse al riparto successivamente per 2 - 2,8 - 3,6 - 4,4 - 5,2 - eccetera, sino a concorrenza del numero di seggi da attribuire nella regione. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna quindi a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, assegna il seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
1. 502. Toninelli.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: verifica se candidati primi del collegio con cifra individuale percentuale superiore allo 0,5 siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale; sottrae il numero di tali seggi da 606 e quindi procede al riparto del numero di seggi risultante da tale sottrazione.

  Conseguentemente, al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Proclama eletti, altresì, i candidati primi del collegio con cifra individuale percentuale superiore allo 0,5 che siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.
1. 471. Misuraca.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: verifica se candidati primi del collegio siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale; sottrae il numero di tali seggi da 606 e quindi procede al riparto del numero di seggi risultante da tale sottrazione.

  Conseguentemente, al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Proclama eletti, altresì, i candidati primi del collegio che siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.
1. 470. Misuraca.

  Al comma 21 capoverso Art. 83, lettera c), sostituire la parola: 606, con la seguente: 481.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), dopo le parole: lettera c). aggiungere le seguenti: I candidati che prevalgono nei collegi uninominali risultano comunque eletti anche qualora la lista ad essi collegata non raggiunga il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.
1. 524. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le liste che, ai sensi dell'articolo 83, hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le liste che, ai sensi del comma 1, hanno diritto ad un solo seggio nella regione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 2, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.
1. 567. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le liste che, ai sensi dell'articolo 83, hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.
1. 568. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, lettere h) e i), per le liste che hanno diritto ad uno o più seggi nella circoscrizione ma nessun candidato della lista risulti primo nei collegi della medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, con precedenza sui candidati della lista plurinominale, un candidato del collegio individuato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), ultimo periodo.
1. 855. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
1. 537. Ferrari.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso in cui una lista abbia diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, ai sensi dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato primo del collegio, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale; ove nessun candidato della lista sia risultato primo del collegio, proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Nel caso in cui una lista abbia diritto ad un solo seggio nella regione, ai sensi del comma 1, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato primo del collegio, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale; ove nessun candidato della lista sia risultato primo del collegio, proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 2, il candidato del collegio che ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.
1. 534. Marco Di Maio.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2 non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza delle candidature presentate in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettere c) e d).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
1. 554. Ferrari.

  Al comma 24, capoverso Art. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Risulta comunque eletto il candidato che sia risultato primo nel collegio uninominale, anche se non collegato a una lista che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Risulta comunque eletto il candidato che sia risultato primo nel collegio uninominale, anche se non collegato a una lista che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 450. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 28, prima della lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 6».
1. 1001. La Commissione.

  Al comma 28, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale».
1. 542. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Sostituire il comma 29, con il seguente:
  All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «la scheda per la votazione» sono inserite le seguenti: «, definita con decreto del Ministro dell'interno,»;
   b) il comma 3 è abrogato.
1. 536. Gasparini.

  Al comma 30, lettera b), sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).
1. 1000. La Commissione.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo la parola: «circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la detrazione dei voti dei candidati eletti nei collegi uninominali,»;
    2) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale cifra è quindi data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratti i voti dei candidati eletti nei collegi uninominali.».
1. 419. Kronbichler, Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Pellegrino.

  Dopo il comma 30, inserire il seguente:
  30-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119 è aggiunto il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
1. 800. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 31.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, sopprimere il comma 14;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole:
dodici mesi con le seguenti: trenta giorni.
1. 776. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna.

  Al comma 31, sostituire la Tabella A con la seguente:

Tabella A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NAZIONALI:

  Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino);
  Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione);
  Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza);
  Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco);
  Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);
  Trentino-Alto Adige;
  Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);
  Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province Treviso e Belluno);
  Friuli-Venezia Giulia;
  Liguria;
  Emilia-Romagna;
  Toscana;
  Umbria;
  Marche;
  Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma);
  Lazio 2 (comprendente le altre province della regione);
  Abruzzo;
  Molise;
  Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli);
  Campania 2 (comprendente le altre province della regione);
  Puglia;
  Basilicata;
  Calabria;
  Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);
  Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);
  Sardegna;
  Valle d'Aosta.
1. 451. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 31, sostituire la Tabella A, con la seguente:

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio
centrale
circoscrizionale
1 Piemonte 1 (Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Torino
2 Piemonte 2 (Piemonte 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17) Torino
3 Lombardia 1 (Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) Milano
4 Lombardia 2 (Lombardia 9, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 35) Milano
5 Lombardia 3 (Lombardia 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33) Milano
6 Veneto 1 (Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Venezia
7 Veneto 2 (Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) Venezia
8 Friuli Venezia Giulia (Territorio dell'intera regione) Trieste
9 Liguria (Territorio dell'intera regione) Genova
10 Emilia-Romagna (Territorio dell'intera regione) Bologna
11 Toscana (Territorio dell'intera regione) Firenze
12 Umbria (Territorio dell'intera regione) Perugia
13 Marche (Territorio dell'intera regione) Ancona
14 Lazio 1 (Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21) Roma
15 Lazio 2 (Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19) Roma
16 Abruzzo (Territorio dell'intera regione) L'Aquila
17 Molise (Territorio dell'intera regione) Campobasso
18 Campania 1 (Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Napoli
19 Campania 2 (Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) Napoli
20 Puglia (Territorio dell'intera regione) Bari
21 Basilicata (Territorio dell'intera regione) Potenza
22 Calabria (Territorio dell'intera regione) Catanzaro
23 Sicilia 1 (Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Palermo
24 Sicilia 2 (Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) Palermo
25 Sardegna (Territorio dell'intera regione) Cagliari
26 Valle d'Aosta (Territorio dell'intera regione) Aosta
27 Trentino-Alto Adige (Territorio dell'intera regione) Trento

1. 477. Misuraca.

  Al comma 31, sostituire la Tabella A, con la seguente:

Tabella A
(articolo 1, comma 2)
Circoscrizioni elettorali

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio
centrale
circoscrizionale
1 Piemonte Torino
2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Aosta
3 Lombardia Milano
4 Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento
5 Veneto Venezia
6 Friuli Venezia Giulia Trieste
7 Liguria Genova
8 Emilia-Romagna Bologna
9 Toscana Firenze
10 Umbria Perugia
11 Marche Ancona
12 Lazio Roma
13 Abruzzo L'Aquila
14 Molise Campobasso
15 Campania Napoli
16 Puglia Bari
17 Basilicata Potenza
18 Calabria Catanzaro
19 Sicilia Palermo
20 Sardegna Cagliari

1. 488. Buttiglione, Binetti.

  Al comma 31, Tabella A.1, relativa ai collegi uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati, parte relativa al Piemonte, modificare come segue i collegi:
  Circoscrizione Piemonte Camera 1:
   Collegio n. 12 salvo il Comune di Moncalieri, con aggiunta del Comune di Chieri;
   Collegio n. 13 con aggiunta del Comune di Moncalieri;
   Collegio n. 11 salvo il Comune di Chieri.
1. 476. Misuraca.

  Al comma 31, Tabella A.1, Circoscrizione LAZIO 1, sopprimere le parole: LAZIO Camera 13 – Lazio n. 20.

  Conseguentemente, alla medesima tabella, Circoscrizione LAZIO 2, aggiungere, in fine, le parole: LAZIO Camera 22 – Lazio n. 20.
*1. 301. Nardi.

  Al comma 31, Tabella A.1, relativa ai collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, circoscrizione elettorale Lazio 1 sopprimere le parole: Lazio Camera 13 – Lazio n. 20;

  Conseguentemente, alla medesima tabella 1, circoscrizione elettorale Lazio 2, dopo le parole: Lazio Camera 21 – Lazio n. 18 aggiungere le seguenti: Lazio Camera 22 – Lazio n. 20.
*1. 532. Pilozzi.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 700. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1» il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale. È ammesso l'accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 4 per cento del totale nazionale o i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 21 capoverso «Art. 83» premettere, prima del n. 1) il seguente:
    1) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 4 per cento dei voti validi espressi» e inserire le seguenti: «o i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi»;
    2) all'articolo 1 comma 23, capoverso «Art. 84» comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati primi in almeno tre collegi uninominali sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5»;
    3) all'articolo 2 comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2-bis aggiungere infine le seguenti parole: «con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 4 per cento del totale nazionale o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali»;
    4) all'articolo 2, il comma 7 è così modificato: «al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera b) sostituire le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 4 per cento dei voti validi espressi» e successivamente inseguire le seguenti: «o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali»;
    5) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati i primi in almeno tre collegi uninominali, sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati, anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5».
1. 701. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale sono aggiunte le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza; al comma 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
   2-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
    «c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
    c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
    c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
    3) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
   3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi. In tale caso l'ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste».

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 1, numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16, 16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti:, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   dopo il capoverso al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
   «al comma 7, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;

  0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
  0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 702. Vargiu.

  All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: «metodo proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
   b) al comma 21, capoverso Art. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validi espressi;
   c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 335 seggi;
   c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
    3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 335 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».

  Conseguentemente all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
   b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   c) al comma 7, capo verso Art. 17, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 167 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1.

  0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 167 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
  0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 703. Parisi, Zanetti, Abrignani.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: «metodo proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza».
   b) al comma 21, capoverso Art. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 38 per cento del totale dei voti validi espressi;
   c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 330 seggi;
   c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
    3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 330 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».

  Conseguentemente all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
   b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   c) al comma 7, capoverso Art. 17, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 38 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 165 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;

  0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 165 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
  0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 704. Parisi, Zanetti, Abrignani.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: «metodo proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
   b) al comma 21, capoverso Art. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
   c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 325 seggi;
   c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
    3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 325 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».

  Conseguentemente all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
   b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   c) al comma 7, capoverso Art. 17, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 162 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;

  0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 162 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
  0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 705. Parisi, Zanetti, Abrignani.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: di norma.
1. 743. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 307.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «Provincia autonoma di Bolzano» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quattro».
   al comma 21, capoverso Art. 83, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 303 con la seguente 307.;
   al comma 25, capoverso Art. 86, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « b-bis) al comma 3-bis sostituire le parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” con le seguenti: “Provincia autonoma di Bolzano”»;
   dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  «25-bis. Nella rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sostituire le parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” sono sostituite dalle seguenti: “ Provincia autonoma di Bolzano.”».
   al comma 28, capoverso Art. 93-bis al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: le parole Trentino-Alto Adige/Südtirol sono sostituite dalle seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano; dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) al comma 2, le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «Provincia autonoma di Bolzano».
   sostituire la Tabella A (Art. 1, comma 2):

Circoscrizioni elettorali circoscrizione Sede ufficio centrale circoscrizionale
 1) Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
 2) Piemonte 2 (province di Vercelli,
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella,
Verbano-Cusio-Ossola)
Novara
 3) Lombardia 1 (provincia di Milano) Milano
 4) Lombardia 2 (province di Varese, Como,
Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)
Brescia
 5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona,
Mantova, Lodi)
Mantova
 6) Provincia autonoma di Bolzano Bolzano
 6-bis) Provincia autonoma di Trento Trento
 7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo)
Verona
 8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso,
Belluno)
Venezia
 9) Friuli-Venezia Giulia Trieste
10) Liguria Genova
11) Emilia-Romagna Bologna
12) Toscana Firenze
13) Umbria Perugia
14) Marche Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
Frosinone)
Frosinone
17) Abruzzi L'Aquila
18) Molise Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta,
Benevento, Avellino, Salerno)
Benevento
21) Puglia Bari
22) Basilicata Potenza
23) Calabria Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta)
Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania,
Ragusa, Siracusa, Enna)
Catania
26) Sardegna Cagliari

   comma 1, capoverso Art. 1, al comma 2 sostituire le parole: del Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: della Provincia autonoma di Bolzano e la parola: 150 con la seguente: 153;
   al comma 4, sostituire le parole: La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: La provincia autonoma di Bolzano e la parola: sei con la seguente: tre;
   al comma 10, sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano;
   al comma 11, sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: “ del Trentino-Alto Adige ” sono sostituite dalle seguenti: “ della Provincia autonoma di Bolzano ”;
   b) al comma 7, le parole: “ regionale del Trentino-Alto Adige ” sono sostituite dalle seguenti: “ della Provincia autonoma di Bolzano ”;
   all'articolo 3:
    al comma 1, sostituire le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano e alla lettera a), sostituire la parola: 303 con la seguente: 307;
    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, e la parola: 150 con la seguente: 153; alla lettera c), sostituire le parole Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano; alla lettera e), sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano.
1. 742. Menorello, Monchiero.

  Al comma 3, capoverso comma 2, dopo le parole: da esprimere aggiungere le seguenti: , anche in forma disgiunta.
1. 706. Menorello, Monchiero.

  All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «6. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e successivamente modificato dall'articolo 2, commi 8 e 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è così sostituito:
  «Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale unitamente a un atto unilaterale d'obbligo, nel quale ciascuno di essi si impegna, nel caso abbia accordato un voto ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, a non votare un'ulteriore fiducia a un Governo diverso, una volta che siano trascorsi quindi giorni dalla revoca della fiducia al precedente ovvero dalle dimissioni dello stesso.
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  3. Una copia autografa dell'obbligo unilaterale di cui al comma 1 viene trasmessa a cura dell'ufficio centrale nazionale alla Presidenza della Repubblica, ai fini delle autonome valutazioni del Capo dello Stato ai sensi degli articoli 88 o 92 della Costituzione».
1. 707. Menorello, Monchiero, Vaccaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.
  2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.
  3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo».

  Conseguentemente, al comma 11 lettera a) dopo le parole: al numero 3), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dal numero di elettori prescritto» sono inserite le seguenti: «unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis» e.
1. 708. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, sostituire: la lettera a) con la seguente:
  a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 300 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 500 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500,000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 800 e da non più di 900 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti. La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 3, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno» di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».
1. 216. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente;
   al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.
1. 744. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, capoverso articolo 18-bis, lettera a) sostituire le parole: da almeno di 1.500 a: con più di 1.000 di abitanti con le parole: da almeno 300 e da non più di 500 di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione.
1. 709. Mucci.

  Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dal 1o luglio al 15 settembre, possono svolgere funzioni di autenticatori anche i concessionari del demanio marittimo e lacustre presso le strutture balneari concessionate, nonché i gestori di rifugi montani».
1. 710. Menorello.

  Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dal 1o luglio al 15 settembre, gli autenticatori possono esercitare i propri poteri anche al di fuori dei relativi territori di competenza e nell'ambito di arenili, nonché di località turistiche di mare, di lago e di montagna».
1. 711. Menorello.

  Al comma 7, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».
1. 218. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53», inserire le seguenti: «ovvero da un avvocato iscritto a un albo professionale».
1. 712. Menorello.

  Al comma 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «nonché dagli iscritti all'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario ricade, in tutto o in parte, il collegio, previa certificazione del Presidente dell'Ordine».
1. 713. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.».
1. 714. Merlo, Borghese.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: numerico con la seguente: determinato.
1. 219. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, capoverso articolo 18-bis, lettera d), comma 3.1, alle parole: Nel complesso delle candidature premettere le seguenti: A pena di inammissibilità.
1. 715. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali.

  Al comma 7, capoverso Art. 18-bis, lettera d), comma 3.1, sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 716. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali.

  Al comma 7, capoverso Art. 18-bis, lettera d), comma 3.1, sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 717. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali.

  Al comma 7, lettera d), comma 3.1 sostituire la parola: 60 con la seguente: 50.
1. 221. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 2, comma 36 della legge 6 maggio 2015, n. 52, le parole: «gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2017».
1. 718. Menorello, Monchiero.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  Qualora un candidato nel collegio uninominale sia supportato da più liste circoscrizionali, la scheda indica il riferimento a tale candidato una volta sola nella parte di sinistra e sulla corrispondente porzione a destra tutte le liste ad esso collegate.
1. 719. Menorello.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  È altresì consentito presentare una candidatura in un collegio uninominale con un collegamento plurimo a liste circoscrizionali, in tal caso, è per ogni effetto ai fini del presente testo unico, intendendosi la candidatura nel collegio collegata con la prima lista circoscrizionale all'uopo contenuta nella dichiarazione di presentazione di cui all'articolo 20.
1. 720. Menorello.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sopprimere le parole: o in più di una lista circoscrizionale.
1. 721. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, al comma 2, le parole: una lista circoscrizionale sono sostituite dalle seguenti: tre liste circoscrizionali.

  Conseguentemente al comma 24, capoverso Art. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  2. Il deputato eletto in più circoscrizioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della circoscrizione.

  Conseguentemente all'articolo 2, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:

Art. 17-bis.

  Il senatore eletto in più regioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della regione.
1. 722. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: più di una lista circoscrizionale con le parole: più di due liste circoscrizionali.
1. 723. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 8, capoverso Art. 19, al comma 2, sostituire le parole: in più di tre collegi con le seguenti: in più di due collegi.
1. 745. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, dopo le parole: ordine di presentazione aggiungere le seguenti: il candidato del collegio uninominale non può essere presente nell'elenco dei candidati della lista circoscrizionale posti sulla destra della scheda.
1. 724. Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis.

  Il comma 15 è sostituito dal seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e un segno a favore di un candidato anche non compreso nella lista prescelta».
1. 725. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 15, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente: L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. Sulla seconda scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Sono vietati altri segni o indicazioni.
1. 726. Menorello, Monchiero.

  Al comma 15, le parole: un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. sono sostituite dalle seguenti: un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e una preferenza a favore di uno dei candidati della lista medesima.
1. 727. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 15, capoverso comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, quando questi è collegato ad una sola lista. Negli altri casi, l'elettore indica la lista collegata che intende votare, ovvero nessuna lista. L'elettore può votare per altra lista non collegata al candidato nel collegio uninominale.
1. 728. Menorello, Monchiero.

  Al comma 17, capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il voto è comunque valido per il collegio uninominale anche nel caso in cui non sia votata nessuna lista o liste collegate ovvero in cui sia votata altra lista collegata ad un altro candidato per il collegio uninominale.
1. 729. Menorello, Monchiero.

  Al comma 17, capoverso comma 3, dopo le parole: nel collegio uninominale della lista medesima, aggiungere le seguenti: o la preferenza a favore di uno dei nomi della lista medesima.
1. 730. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 59-ter. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.
  3. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  4. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.
  6. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  7. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  8. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
  9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.

  Art. 59-quater. – 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
  Art. 59-quinquies. – 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
  3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.».
1. 731. Menorello, Monchiero.

  Al comma 20, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la lettera a);
   2) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   d-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.».
1. 732. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
   0.a) verifica il numero dei voti validi e quello delle schede bianche e delle schede nulle e invalida le elezioni qualora il numero dei voti validi risulta inferiore alla somma delle schede bianche e delle schede nulle.
1. 733. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 21 capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 734. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 21 capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
1. 735. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 21 capoverso Art. 83, comma 1, premettere la seguente:
   0.a)
verifica il numero dei voti validi e quello delle schede bianche e delle schede nulle e invalida le elezioni qualora il numero dei voti validi risulta inferiore alla somma delle schede bianche e delle schede nulle.
1. 736. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
   e) verifica se il numero dei voti validi espressi sia superiore alla somma di schede bianche e di schede nulle;
   f) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito negativo le elezioni sono nulle e si procede alla convocazione di nuovi comizi elettorali entro tre mesi»;.
1. 737. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 23, capoverso Art. 84, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale»;
   b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «secondo il relativo ordine numerico e, successivamente ai candidati».
1. 222. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85, con il seguente:Art. 85 – 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista né accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, pena la nullità dell'elezione.
1. 224. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 24, capoverso 85, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il deputato eletto in almeno tre collegi ha diritto di partecipare all'assegnazione dei seggi col metodo proporzionale a prescindere dalla percentuale di voti ottenuta.
1. 738. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 25 sopprimere la lettera a).
1. 739. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 28 aggiungere la seguente lettera:
   d) La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno l'1 per mille e da non più dell'1,5 per mille degli iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in ciascuna delle circoscrizioni.
1. 740. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Nella tabella 1 allegata, alla Circoscrizione Umbria sostituire la composizione dei collegi come segue:
   Circoscrizione Umbria
    Umbria Collegio 1
     Deruta, Perugia, Torgiano, Valfabbrica.
    Umbria Collegio 2
     Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Guardea, Lugnano in Teverina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Paciano, Panicale, Parrano, Penna in Teverina, Piegaro, Porano, San Venanzo, Todi.
    Umbria Collegio 3
     Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide.
    Umbria Collegio 4
     Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina.
    Umbria Collegio 5
     Acquasparta, Arrone, Calvi dell'Umbria, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Otricoli, Poggiodomo, Polino, Preci, San Gemini, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Stroncone, Terni, Vallo di Nera.
1. 741. Galgano.