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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 maggio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 maggio 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Berlinghieri, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Capelli, Casero, Castiglione, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 aprile 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   VALERIA VALENTE ed altri: «Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana» (4450).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 29 aprile 2017 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:
   «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7» (4451).

  Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3643, d'iniziativa dei deputati PESCO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni fiscali in materia di locazione breve di immobili ad uso abitativo esercitata in forma non imprenditoriale».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  MARCO MELONI: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'eliminazione della disciplina speciale per i capilista» (4287);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRUNO BOSSIO: «Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (4396).
   II Commissione (Giustizia):
  SCALFAROTTO e CARRA: «Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per la repressione delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere» (764) Parere della I Commissione;
  AGOSTINELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori» (4299) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CAPARINI ed altri: «Modifiche al codice penale, alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di determinazione del tasso usurario, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di decreto ingiuntivo per crediti bancari» (4403) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.
   VI Commissione (Finanze):
  PESCO ed altri: «Disposizioni fiscali in materia di locazione breve di immobili ad uso abitativo esercitata in forma non imprenditoriale» (3643) Parere delle Commissioni I, II, III, V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VII Commissione (Cultura):
  GUIDESI ed altri: «Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, per favorire l'inserimento scolastico delle persone con disturbi specifici di apprendimento» (4397) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   X Commissione (Attività produttive):
  ALLASIA ed altri: «Disciplina delle attività di estetista professionale e di onicotecnico» (4413) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  RAMPELLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni applicabili alle attività della pesca e dell'acquacoltura» (4421) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 19 aprile 2017, ha comunicato che la 8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (COM(2017) 47 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 197).

  Questa risoluzione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dai seguenti soggetti:
   comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza), per lavori di restauro conservativo del santuario della Madonna delle Armi;
   comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), per il completamento del recupero delle cannoniere della rocca.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con indicazione del relativo importo, al signor Riccardo Orioles, giornalista.

  Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 18 aprile 2017, ha trasmesso l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 30 settembre 2017, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di aprile 2017 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 aprile 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2017 – Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (C(2017) 2616 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

  Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 27 aprile 2017, ha trasmesso un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio, nella medesima data, ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con la quale è stato disposto che non abbiano più corso le operazioni relative ai referendum popolari aventi, rispettivamente, le denominazioni «Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti» e «Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)».

  Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (412).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 1o luglio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO, FATTO A DUBAI IL 20 NOVEMBRE 2012; B) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE, FATTO A ROMA IL 19 DICEMBRE 2007; C) ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, FATTO A PODGORICA IL 26 SETTEMBRE 2013; D) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, FATTO A ROMA IL 17 FEBBRAIO 2015; E) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A BRATISLAVA IL 3 LUGLIO 2015; F) ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, FATTO A ROMA L'8 MARZO 2000 (A.C. 3980-A)

A.C. 3980-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1.

A.C. 3980-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmesso dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 3980-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;
   b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;
   c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;
   d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;
   e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;
   f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

A.C. 3980-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:
   a) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
   b) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
   c) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
   d) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d);
   e) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);
   f) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

A.C. 3980-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 10. Covello.

(Approvato)

A.C. 3980-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3980-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la ratifica e l'esecuzione di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi, la Repubblica di Malta, il Governo del Montenegro, la Repubblica del Senegal, il Governo della Repubblica slovacca e il Governo della Repubblica di Slovenia e persegue tra l'altro l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i vari paesi e promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche;
    l'articolo 16 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal prevede l'istituzione di una Commissione mista culturale e scientifica che esaminerà i progressi della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulerà accordi esecutivi pluriennali; l'articolo 12 dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca prevede l'istituzione di una Commissione mista che è incaricata di esaminare i progressi della cooperazione negli ambiti definiti dall'Accordo, avendo facoltà di proporne eventuali modifiche; l'articolo 19 dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia prevede l'istituzione di una Commissione mista che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi;
    l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede tra l'altro che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), sono tenuti al monitoraggio degli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze e che questi, a fronte di scostamenti, riferisca con apposita relazione alle Camere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di presentare, nella relazione alle Camere, anche una valutazione degli effettivi progressi delle cooperazioni in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione.
9/3980-A/1Marzano.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2194 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BARBADOS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTA A BARBADOS IL 24 AGOSTO 2015 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4226)

A.C. 4226 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

A.C. 4226 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

A.C. 4226 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4226 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015;
    l'articolo 26 della Convenzione prevede lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione in esame o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e, al par. 2, si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/4226/1Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione in ratifica tra l'Italia e le Barbados per prevenire le evasioni fiscali richiede un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti e necessita di garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti;
    l'uso improprio delle informazioni di cui al punto precedente può essere fonte di violazione del diritto alla privacy delle persone, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, alla direttiva comunitaria 95/46/CE oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 successive modificazioni e integrazioni;
    tale uso improprio va evitato con un rigoroso controllo delle procedure inerenti alla trattazione dei dati personali al fine di evitare che il mancato rispetto della normativa sulla privacy vanifichi l'obiettivo della Convenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con il Garante per la protezione dei dati personali per definire le più corrette ed efficaci procedure operative per la protezione dei dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della Convenzione Italia e Barbados per prevenire le evasioni fiscali.
9/4226/2Carrescia.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI COSTA RICA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016 (A.C. 4254)

A.C. 4254 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

A.C. 4254 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 4254 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4254 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 4254, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
    la relazione introduttiva al disegno di legge ricorda come l'Accordo in esame costituisce uno strumento aggiuntivo alla Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza in materia fiscale, successivamente modificata da un Protocollo del 2010, alla quale sia l'Italia che il Costa Rica hanno aderito;
    si rileva tuttavia come il Costa Rica non risulti avere firmato il predetto Protocollo del 2010, e sia dunque vincolato soltanto alle disposizioni originarie della Convenzione del 1988. Il Protocollo del 2010 prevede in particolare lo scambio di informazioni, verifiche fiscali simultanee e multilaterali, la notifica di documenti e l'assistenza transnazionale per il recupero di imposte, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza volti a porre in essere rispetto della sovranità nazionale e l'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo nel contempo un'estesa protezione della riservatezza delle informazioni scambiate.
9/4254/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
    lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l'Italia e le autorità fiscali del Governo di Costa Rica, oggetto dell'Accordo, favorirà la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi e il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con effetti positivi sul contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale;
    tutte le informazioni ricevute dalle Parti Contraenti sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo in esame e potranno essere comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo; le informazioni non potranno quindi essere comunicate a nessun'altra persona, ente o autorità se non previo esplicito consenso scritto dell'Autorità competente della Parte interpellata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/4254/2Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione in ratifica tra l'Italia e il Costa Rica richiede un corretto ed efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti e necessita di garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti;
    l'uso improprio delle informazioni di cui al punto precedente può essere fonte di violazione del diritto alla privacy delle persone, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, alla direttiva comunitaria 95/46/CE oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
    tale uso improprio va evitato con un rigoroso controllo delle procedure inerenti alla trattazione dei dati personali al fine di evitare che il mancato rispetto della normativa sulla privacy vanifichi l'obiettivo della Convenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con il Garante per la protezione dei dati personali per definire le più corrette ed efficaci procedure operative per la protezione dei dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della Convenzione Italia e Costa Rica.
9/4254/3Carrescia.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE, DALL'ALTRO, FATTO A LUSSEMBURGO IL 10 GIUGNO 2013; B) ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA MOLDOVA, FATTO A BRUXELLES IL 26 GIUGNO 2012; C) ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, GLI STATI UNITI D'AMERICA, D'ALTRO LATO, L'ISLANDA, D'ALTRO LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO, CON ALLEGATO, FATTO A LUSSEMBURGO E OSLO IL 16 E IL 21 GIUGNO 2011, E ACCORDO ADDIZIONALE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, L'ISLANDA, D'ALTRO LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO, RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, GLI STATI UNITI D'AMERICA, D'ALTRO LATO, L'ISLANDA, D'ALTRO LATO, E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO, FATTO A LUSSEMBURGO E OSLO IL 16 E IL 21 GIUGNO 2011 (A.C. 2714)

A.C. 2714 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;
   b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
   c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

A.C. 2714 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dagli articoli 6 e 9 degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

A.C. 2714 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2714 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2714 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il settore dei trasporti ha un notevole impatto sull'ambiente e sulla salute umana;
   i trasporti generano un quarto delle emissioni di gas serra dell'Unione europea e sono causa di inquinamento atmosferico e acustico;
    l'unico settore economico principale nel quale in Europa i gas serra sono aumentati negli ultimi decenni contribuendo in maniera rilevante alle emissione di ossidi di azoto è proprio quello dei trasporti;
    gli Accordi in esame riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono altresì la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente; essi prevedono che le Parti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino almeno il rispetto degli standard minimi e dei requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo indicati nei relativi allegati;
    la riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal trasporto aereo che in buona parte contribuisce alla loro produzione è un obiettivo che può essere raggiunto solo con una forte cooperazione tecnica e scientifica, soprattutto nel settore della ricerca di fonti alternative meno impattanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito degli Accordi nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, ed i vari Governi di cui agli atti in discussione, iniziative per una maggiore cooperazione fra i Paesi per intensificare gli scambi scientifici, di tecnologia e di monitoraggio ambientale finalizzati a sviluppare sistemi di trasporto aereo che siano meno impattanti sull'ambiente.
9/2714/1Carrescia.


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FIORIO ED ALTRI; CASTIELLO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO (A.C. 302-3674-A)

A.C. 302-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 302-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2 sostituire le parole: Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnare al con le seguenti: Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del;
    al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
   all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le risorse con le seguenti: nei limiti delle risorse;
   all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: È istituito con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito;
    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge;
    al comma 5 sopprimere il primo periodo;
    al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: I contributi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,;
    dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 8, comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: percorsi formativi aggiungere le seguenti: in ambito universitario;
    dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti:, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a);
   all'articolo 10, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
   all'articolo 11, comma 13, sopprimere il terzo periodo;
   all'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 13, comma 5, sopprimere le seguenti parole:, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 3.2, 6.50 e 10.52 e sugli articoli aggiuntivi 5.01 e 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 302-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:
   a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
   b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;
   c) gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

  2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
  3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e dell'acquacoltura con le seguenti:, dell'acquacoltura e dell'attività vivaistica.
1. 3. Ciracì.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e delle istituzioni con le seguenti:, delle istituzioni e dei consumatori.
1. 2. Ciracì.

  Sopprimere il comma 3.
1. 1. Ciracì.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.
  2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.
1. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati).

  1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.
  2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine «biologico» o «bio» per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.
1. 02. Castiello, Fedriga.

A.C. 302-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 2.
(Autorità nazionale).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

A.C. 302-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Autorità locali).

  1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Autorità locali).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità locali svolgono inoltre compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio, a garanzia del corretto funzionamento dell'intero sistema biologico.
3. 2. Zaccagnini.

A.C. 302-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
ORGANISMI DI SETTORE

Art. 4.
(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

  1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».
  2. Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e al Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
  3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e da un rappresentante dei distretti biologici di cui all'articolo 10. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.
  4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
   a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;
   b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
   c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
   d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

  5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 sostituire le parole: Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate con le seguenti: Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del;
   al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui uno con funzioni di presidente, aggiungere le seguenti: da un rappresentante nominato dal Ministero della Salute,.
4. 55. Russo.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e da un rappresentante dei distretti biologici di cui all'articolo 10 con le seguenti: e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10.
4. 53. Gagnarli.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché da due rappresentanti delle organizzazioni del biologico e del biodinamico.
4. 12. Zaccagnini.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4. 50. Pellegrino, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro due mesi dalla data di svolgimento della prima seduta, il Ministro adotta un regolamento interno volto a disciplinare, in particolare, le incompatibilità con il ruolo di appartenente ad esso, anche al fine di evitare eventuali conflitti di interessi.
4. 54. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate, Gagnarli.

  Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a)
individuare le principali cause che ostacolano la conversione delle aziende agricole al metodo biologico, e le possibili azioni per la loro rimozione.
4. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e)
collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni.
4. 52. Parentela.

A.C. 302-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 5.
(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

  1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.
  2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:
   a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;
   b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;
   c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;
   d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;
   e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;
   f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;
   g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera d).

  3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

  All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le risorse con le seguenti: nei limiti delle risorse.
5. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: al consumo aggiungere le seguenti:, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.
5. 50. Placido, Pellegrino.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: la semplificazione della normativa fino alla fine della lettera, con le seguenti: l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione e aggiornamento permanente.
5. 51. Placido, Pellegrino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
5. 44. Ciracì.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h)
sostenere programmi e progetti di educazione alimentare scolastica e di utilizzo di alimenti biologici nelle mense.
5. 52. Placido, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
  Art. 5-bis. – (Ristorazione collettiva). – 1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
  3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «41-quinquies) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica».

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV, dopo le parole: Strumenti di aggiungere le seguenti: diffusione e di.
5. 01. Castiello, Fedriga.

A.C. 302-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

  1. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204/ del 1º luglio 2014.
  2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.
  3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
  4. Il Ministro trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
  5. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. I contributi sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'omissione del versamento del contributo di cui al citato articolo 59, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; il versamento del contributo in misura inferiore al dovuto comporta una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

  All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: È istituito con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge;
   al comma 5 sopprimere il primo periodo;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: I contributi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2.
   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 50. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della dotazione del Fondo aggiungere le seguenti:, non inferiore al 50 per cento del Fondo stesso.
6. 10. Zaccagnini.

A.C. 302-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

  1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché la costituzione di cooperative tra produttori del biologico.
7. 50. Pellegrino, Placido.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché la costituzione di cooperative tra produttori del biologico, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente.
7. 51. Fiorio, Mongiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché la costituzione di cooperative tra produttori del biologico.
7. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Fiorio, Mongiello.
(Approvato)

A.C. 302-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica).

  1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.
  2. Per le finalità di cui al comma 1:
   a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;
   b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo finalizzate alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;
   c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;
   d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente comma in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 6, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica).

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia con le seguenti: dipartimenti cui afferiscono i settori scientifico-disciplinari specifici delle Scienze Agrarie (AGR/1-AGR/20).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: docenti di agronomia con le seguenti: docenti nell'ambito delle Scienze Agrarie.
8. 6. Ciracì.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: interventi per la ricerca aggiungere le seguenti: anche di lunga durata realizzati con metodo partecipativo.
8. 4. Zaccagnini.

  All'articolo 8, comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: percorsi formativi aggiungere le seguenti: in ambito universitario;
   dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti:, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a);
8. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 302-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Formazione professionale).

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Formazione professionale).

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.
  3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.
  4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni: a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza; b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza; c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi; d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.
  5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.
  6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.
  7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate né rinnovate.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici.
9. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative.
9. 02. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Produzioni animali).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.
  2. Nelle more dell'emanazione della normativa dell'Unione europea in materia di zootecnia biologica, sono adottati, con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e acquisito il parere delle regioni, i disciplinari di produzione, etichettatura e controllo.
  3. Il decreto ministeriale 4 agosto 2000 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 03. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Acquacoltura biologica).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.
  2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici.
9. 04. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

A.C. 302-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 10.
(Distretti biologici).

  1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significative:
   a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;
   b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

  2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.
  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.
  4. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
  5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
   a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi;
   b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
   c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
   d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
   e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;
   f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico.

  6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative.
  7. Il Comitato direttivo del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.
  8. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio del distretto biologico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Distretti biologici).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, determina i criteri di riconoscimento dei distretti biologici sulla base dei seguenti principi:
   a) i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, devono avere una spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
   b) deve essere definita superficie minima espressa in un numero minimo di comuni;
   c) deve essere stabilita una superficie SAU bio minima;
   d) non devono essere presenti impianti inquinanti nel territorio (inceneritori o aziende chimiche);
   e) devono essere fissati parametri di rispetto per evitare effetti deriva da parte di aziende convenzionali;
   f) i rappresentanti sono tenuti a partecipare al tavolo di concertazione regionale;
   g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
   h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;
   g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
   h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.
10. 4. Zaccagnini.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: biologici aggiungere le seguenti: i territori in cui ricadono,.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;.
10. 3. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: o si rendano necessarie per aree con forti criticità prodotte da forte impatto di agricoltura convenzionale.
10. 6. Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale.
10. 53. Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possano essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi.
10. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli, Parentela.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: possono partecipare con la seguente: partecipano.
10. 50. Placido, Pellegrino.

  Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: l'attività agrituristica fino alla fine della lettera.
10. 10. Ciracì.

  Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) favorire l'identificazione di alcune aree in cui cambiare il metodo colturale per l'elevato impatto prodottosi con il metodo convenzionale.
10. 5. Zaccagnini.

  Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) promuovere la conversione in biologico di aziende interessate da contaminazione delle falde acquifere o del terreno, in concomitanza o successivamente ad interventi di messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali.
10. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  All'articolo 10, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
10. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni in particolare sostengono i progetti di riconversione in biologico delle aziende agricole che hanno subito contaminazione del terreno o delle acque, in concomitanza o successivamente ad interventi di messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali.
10. 52. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione per il raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico per quelle aree con forte impatto ambientale generato da metodi di agricoltura convenzionale e utilizzo massiccio di fitofarmaci.
10. 7. Zaccagnini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione per il raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico.
10. 7.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaccagnini.
(Approvato)

A.C. 302-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:
   a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
   b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari biologici;
   c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
    1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
    2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;
    3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
    4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
    5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
    6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;
    7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

  2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
  3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.
  4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
  5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o una organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
  6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
   c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

  7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
  8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
  9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.
  10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.
  11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
  12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
  13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste al comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

  1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali sono riconosciute le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici.
  2. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali avviene, da parte del Ministero, il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole, con le quali le medesime organizzazioni possono richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione, e la definizione delle condizioni per la loro applicazione.
11. 52. Russo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono costituite da aggiungere le seguenti: e per iniziativa di.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
11. 50. Pellegrino, Placido.
(Approvato)

  Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo delle suddette sanzioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, fermo restando il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma, non può comunque essere superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
11. 51. Oliverio, Mongiello.
(Approvato)

  All'articolo 11, comma 13, sopprimere il terzo periodo;
11. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 302-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Intese di filiera per i prodotti biologici).

  1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo oppure le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
   a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
   b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
   c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;
   d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
   e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
   f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.

  3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali.
  4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Intese di filiera per i prodotti biologici).

  All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
12. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 302-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Organizzazioni dei produttori biologici).

  1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
  2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.
  3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:
   a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;
   b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:
    1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
    2) gestire le crisi di mercato;
    3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
    4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;
    5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

  4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:
   a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
   b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;
   c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;
   d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;
   e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
   f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima;
   g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
   h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;
   i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;
   l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

  5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Organizzazioni dei produttori biologici).

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: e le loro associazioni aggiungere le seguenti: sono costituite in forma di società di capitali, società cooperative, società consortili ai sensi del codice civile e.
13. 51. Fiorio, Mongiello.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;.
*13. 50. Pellegrino, Placido.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;.
*13. 52. Mongiello, Fiorio.
(Approvato)

  All'articolo 13, comma 5, sopprimere le seguenti parole:, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
13. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 302-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Sementi biologiche).

  1. All'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
   « 6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro italiano varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Sementi biologiche).

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:
   a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-quater del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici.
14. 050. Gallinella, Lupo, Parentela, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:
   a) al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l'organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consortile.
14. 051. Benedetti, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il decreto legislativo per l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica ai cui al comma 2, lettera g), è adottato entro il 30 settembre 2017.
14. 052. Crippa, Gallinella, Gagnarli, Pellegrino, Parentela.

A.C. 302-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Abrogazioni).

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.
  2. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  3. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Abrogazioni).

  All'articolo 15, premettere il seguente:
  Art. 015. – (Uso indebito). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI, dopo la parola: Disposizioni aggiungere la seguente: sanzionatorie e.
015. 01. Castiello, Fedriga.

A.C. 302-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Norma di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

Art. 16.
(Norma di salvaguardia).

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle regioni fino a: e le con le seguenti: nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle.
16. 50. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO

TIT. 1.

  Al Titolo, dopo la parola: agroalimentare aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura effettuate.
Tit. 1. Oliverio, Mongiello.
(Approvato)

A.C. 302-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca;
    l'articolo 10 sempre del provvedimento in esame prevede l'istituzione di un Tavolo di filiera dei prodotti biologici, che ha il compito di proporre al Ministero – che svolge compiti di verifica della compatibilità comunitaria – le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nell'ambito delle attività e delle competenze previste dai richiamati articoli ed in particolare nella definizione del richiamato Piano d'azione nazionale, alla luce della coesistenza di competenze legislative statali e regionali nelle materie dell'agricoltura e della tutela dell'ecosistema.
9/302-A/1Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il T.U. 302-3674-A reca Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;
    l'articolo 5 del citato T.U. prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotti il Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica;
    ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione le regioni hanno competenza in materia di agricoltura, tutela della salute e concorrenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coordinamento e/o cooperazione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni nella stesura e adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica.
9/302-A/2Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato all'esame dell'Assemblea contiene misure dirette allo sviluppo e alla competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;
    la regione Sicilia rappresenta, con i suoi prodotti di alta qualità, un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. La produzione biologica risulta altresì strategica per molte realtà produttive siciliane. Ma su questa incidono gli alti costi di produzione e la concorrenza anche e soprattutto dei Paesi extra-UE;
    è necessario, pertanto, rafforzare i controlli e creare una concorrenza più leale all'interno e all'esterno dell'Italia e dell'Europa per favorire i «veri» prodotti biologici la cui garanzia di qualità e di sicurezza alimentare costituiscono le basi per implementare il settore della produzione di prodotti biologici il cui consumo è in costante crescita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare i controlli necessari per la produzione di prodotti agroalimentari biologici nonché ad attivare misure dirette al fine di creare le condizioni per una concorrenza più leale sia all'interno dei Paesi Ue sia per le nazioni extra UE.
9/302-A/3Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recando norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa al settore dei controlli, prevede all'articolo 4 l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica al quale viene affidato il compito di definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica, il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici;
    l'articolo 5 del presente provvedimento prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotti con cadenza triennale il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica che è aggiornato annualmente e che contiene, tra l'altro, interventi per agevolare la conversione al biologico, sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico, incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo e monitorare l'andamento del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di inviare alle Camere una relazione sugli aggiornamenti annuali apportati al Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica adottato con cadenza triennale specificando in particolare le misure adottate per incentivare il biologico.
9/302-A/4Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    con il testo unificato: «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» si prevede l'introduzione, nel nostro ordinamento, di una serie di norme relative alla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;
    dal punto di vista normativo in senso ampio, la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa comunitaria e più specificatamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08; mentre, in ambito nazionale la normativa, che è intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali;
    nel testo che sta per essere licenziato da questo ramo del Parlamento, l'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi, tra gli altri, incentivi al consumo dei prodotti biologici anche attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;
    anche il successivo articolo 11 al comma 1, lettera c), punto 7) prevede di promuovere il consumo dei prodotti biologici, attraverso programmi di educazione alimentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione nell'adozione dei futuri programmi scolastici della scuola primaria e secondaria al fine di incentivare il consumo di prodotti biologici anche attraverso campagne di informazione, formazione e di educazione al consumo.
9/302-A/5Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legittima libertà di alimentazione non può configurarsi come una criminalizzazione di chi nella propria alimentazione fa uso di carne;
    negli ultimi tempi soprattutto in rete si assiste alla diffusione di notizie false e prive di alcun fondamento scientifico in merito ad una presunta pericolosità della carne;
    questo tipo di informazione distorta crea non pochi problemi agli allevatori in particolare nei confronti di coloro che praticano allevamenti di qualità mettendo in crisi intere filiere;
    il deprezzamento delle carni animali ha oggi raggiunto un livello che ne certifica la insostenibilità soprattutto per quelli più piccoli e delle aree interne che non riescono neppure a rientrare nei costi;
    le campagne ideologiche che si stanno consumando sulla pelle degli allevatori stanno comportando la chiusura di molte aziende agricole e la perdita di posti di lavoro e paradossalmente l'invasione da parte di carni straniere del nostro mercato,

impegna il Governo

a salvaguardare gli allevamenti di qualità delle aree interne del Paese che rientrano nella filiera bio e a promuovere una corretta informazione sulla qualità delle carni.
9/302-A/6Burtone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legittima libertà di alimentazione non può configurarsi come una criminalizzazione di chi nella propria alimentazione fa uso di carne;
    negli ultimi tempi soprattutto in rete si assiste alla diffusione di notizie false e prive di alcun fondamento scientifico in merito ad una presunta pericolosità della carne;
    questo tipo di informazione distorta crea non pochi problemi agli allevatori in particolare nei confronti di coloro che praticano allevamenti di qualità mettendo in crisi intere filiere;
    il deprezzamento delle carni animali ha oggi raggiunto un livello che ne certifica la insostenibilità soprattutto per quelli più piccoli e delle aree interne che non riescono neppure a rientrare nei costi;
    le campagne ideologiche che si stanno consumando sulla pelle degli allevatori stanno comportando la chiusura di molte aziende agricole e la perdita di posti di lavoro e paradossalmente l'invasione da parte di carni straniere del nostro mercato,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di misure di salvaguardia degli allevamenti di qualità delle aree interne del Paese che rientrano nella filiera bio e a promuovere una corretta informazione sulla qualità delle carni.
9/302-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   vista l'importanza di favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;
   considerato che tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo

a prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.
9/302-A/7Tripiedi.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   visto che il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha istituito le commissioni uniche nazionali CUN per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare;
   considerato che l'istituzione delle CUN è indispensabile a garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi posto che esse determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti compravendita e di cessione stipulati ai sensi della vigente normativa;
   atteso che anche la filiera del biologico dovrebbe dotarsi di una CUN al fine di assicurare trasparenza nelle relazioni e nella formazione dei prezzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una Commissione Unica Nazionale per la filiera dei prodotti biologici.
9/302-A/8Gallinella, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   considerato che nei lavori di diserbo ferroviario e affini si registra un utilizzo di pesticidi potenzialmente dannosi per le colture attigue alle aree di intervento e che poco è stato fatto per ridurre o eliminare l'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle strade, sulle linee ferroviarie, o su altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee,

impegna il Governo

a promuovere l'utilizzo di pratiche non impattanti sul piano ambientale negli affidamenti e nei capitoli tecnici delle gare d'appalto rivolte all'esecuzione dei lavori di diserbo sulle (o lungo) le linee ferroviarie, le strade e le autostrade.
9/302-A/9Massimiliano Bernini, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   considerato che nei lavori di diserbo ferroviario e affini si registra un utilizzo di pesticidi potenzialmente dannosi per le colture attigue alle aree di intervento e che poco è stato fatto per ridurre o eliminare l'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle strade, sulle linee ferroviarie, o su altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere misure volte all'utilizzo di pratiche non impattanti sul piano ambientale negli affidamenti e nei capitoli tecnici delle gare d'appalto rivolte all'esecuzione dei lavori di diserbo sulle (o lungo) le linee ferroviarie, le strade e le autostrade.
9/302-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Massimiliano Bernini, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   visto che al fine di finanziare i programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica si istituisce un apposito fondo;
   preso atto che la comunicazione istituzionale e la promozione sono attività indispensabili allo sviluppo del settore e la collaborazione di esperti in materia di nutrizione è preziosa per una informazione corretta ed esaustiva sul biologico,

impegna il Governo

a prevedere che il Fondo di cui all'articolo 6 sostenga iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
9/302-A/10Parentela, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   visto che il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede, tra l'altro, interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;
   preso atto che la realizzazione di aree verdi destinate a scopi ricreativi e culturali è una delle priorità delle amministrazioni comunali, specie nelle grandi città ad alto insediamento urbano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere adeguati contributi e ogni altro incentivo a favore di quegli enti locali che sviluppano, per le aree verdi di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, piani di manutenzione del verde le cui tecniche di gestione siano compatibili con il metodo biologico.
9/302-A/11Gagnarli, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   visto che il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede, tra l'altro, interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;
   preso atto che la realizzazione di aree verdi destinate a scopi ricreativi e culturali è una delle priorità delle amministrazioni comunali, specie nelle grandi città ad alto insediamento urbano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure volte ad incentivare quegli enti locali che sviluppano, per le aree verdi di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, piani di manutenzione del verde le cui tecniche di gestione siano compatibili con il metodo biologico.
9/302-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli, Palese.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   visto che il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede molti interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;
   posto che sono sempre più numerosi gli enti locali che realizzano orti pubblici anche al fine di recuperare aree abbandonate o dismesse e spesso in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso veri e propri programmi didattici,

impegna il Governo

a destinare una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai progetti di realizzazione o implementazione di orti pubblici da parte degli enti locali che ne prevedano, attraverso specifiche norme, una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.
9/302-A/12Lupo.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   considerato che il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabili all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;
   visto che nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti;
   preso atto che, come disposto dall'articolo 8, lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva,

impegna il Governo

a prevedere che i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d) vertano prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.
9/302-A/13Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato il provvedimento in titolo;
    considerato che un efficace sistema di controllo è elemento indispensabile a garantire che i prodotti siano ottenuti conformemente alle disposizioni della presente legge e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni bio nelle transazioni commerciali;
    atteso pertanto che, anche in considerazione delle nuove nome recate dal provvedimento in titolo, è sempre più urgente l'adozione della normativa relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo anche al fine di evitare la messa in vendita di prodotti falsamente presentati come biologici;
    posto che nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza è necessario escludere qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra gli organismi di controllo e gli operatori assoggettati alle verifiche ed ispezioni,

impegna il Governo

nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 28 luglio 2016, n. 154 a stabilire specifici requisiti atti a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse degli organismi di controllo nei confronti degli operatori assoggettati ai controlli.
9/302-A/14Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte all'esame reca un complesso di misure volte a sostenere ed incentivare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con il metodo biologico;
    considerato che la coltivazione con metodo biologico prevede l'utilizzo di prodotti per la difesa fitosanitaria di origine naturale escludendo l'impiego di prodotti di sintesi chimica sia per la difesa fitosanitaria sia per il controllo delle infestanti;
    ritenuto altresì che, attualmente, l'effetto «deriva», dovuto alla presenza di aziende convenzionali nelle vicinanze delle aziende condotte con metodo biologico, viene contenuto con la preservazione di elementi paesaggistici naturali (siepi) o con la predisposizione di apposite barriere verdi;
    preso atto che nessun obbligo specifico al riguardo è attualmente previsto per aziende convenzionali che sono collocate in prossimità di aziende condotte con metodo biologico già esistenti,

impegna il Governo

a verificare la possibilità, di adottare provvedimenti con i quali prevedere l'obbligo da parte delle aziende convenzionali che inizino la loro attività in prossimità di aziende biologiche certificate già esistenti, di adottare idonee pratiche atte a prevenire l'effetto «deriva» dovuto ai trattamenti effettuati per il controllo degli agenti di malattia e degli insetti e per il contenimento delle erbe infestanti.

9/302-A/15Fiorio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte all'esame reca un complesso di misure volte a sostenere ed incentivare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con il metodo biologico;
    ricordato che il settore del biologico si connota come settore strategico del nostro sistema produttivo;
    preso atto del valore aggiunto che caratterizza le produzioni biologiche in virtù del metodo di coltivazione attraverso il quale sono realizzate;
    tenuto conto che il metodo di agricoltura biologica produce esternalità positive riconducibili ai cosiddetti servizi ecosistemici;
    rammentato inoltre che molte delle aree nelle quali vengono realizzate produzioni agricole biologiche certificate ricadono nelle aree cosiddette ad Alto Valore Naturale nonché in quelle individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure che tutelino le aziende agricole biologiche laddove ricadano in territori ove vi sia la previsione che gli stessi possano essere interessati da impianti pilota geotermici o da prospezioni per progetti di ricerca geotermici.
9/302-A/16Terrosi, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Fiorio, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Venittelli, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte all'esame reca un complesso di misure volte a sostenere ed incentivare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con il metodo biologico;
    il settore del biologico è stato di recente interessato dall'attivazione del Sistema integrato del biologico (SIB), che ha permesso di gestire in modo informatizzato i procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico;
    il Sistema informativo biologico è stato progettato su «piattaforma» del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), integrandone le funzionalità ed utilizzando le banche dati già attualmente utilizzate (Fascicoli aziendali o elettronici);
    tutti gli operatori che per la prima volta si assoggettano al sistema di controllo per l'agricoltura biologica devono ricorrere alle funzionalità del SIB per inoltrare tutte le comunicazioni obbligatorie, tra le quali la notifica di attività con metodo biologico;
    dal 1o ottobre 2012, il vecchio sistema di notifica – modelli compilati manualmente e spediti alle Regioni e Province autonome – non è più valido e tutte le «prime notifiche» ed ogni altra comunicazione di variazione di attività devono essere trasmesse esclusivamente ricorrendo alla procedura informatizzata;
    alla completa smaterializzazione della procedura non è seguita l'abolizione del pagamento della marca da bollo per la prima notifica, onere che non trova più la propria ragione d'essere proprio a causa della completa informatizzazione della procedura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sopprimere quanto prima l'onere del pagamento della marca da bollo per la «prima» notifica di attività con metodo biologico.
9/302-A/17Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dell'atto Camera A.C. 302-3674-A recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» definisce la produzione biologica «attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra» stabiliti a livello europeo;
    la disciplina sulla produzione biologica è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a), e), l) ed s)), «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

impegna il Governo

a incentivare l'utilizzo dei prodotti biologici e/o biodinamici attraverso l'adozione di misure che facilitino l'abbattimento dei costi di produzione e di distribuzione dei prodotti stessi al fine di tutelare la salute e la biodiversità dell'ambiente.
9/302-A/18Cristian Iannuzzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il Ministero istituisca il Tavolo di filiera dei prodotti al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, che le regioni siano tenute a sostenere i progetti di riconversione in biologico delle aziende agricole che hanno subito contaminazione del terreno o successivamente ad interventi di messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali.
9/302-A/19Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il Ministero istituisca il Tavolo di filiera dei prodotti al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere,

impegna il Governo

a promuovere presso le regioni l'adozione di misure di sostegno per i progetti di riconversione in biologico delle aziende agricole che hanno subito contaminazione del terreno o successivamente ad interventi di messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali.
9/302-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'Istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica,

impegna il Governo

ad assicurarsi che tra le finalità perseguite dal suddetto tavolo ci sia quella di individuare le principali cause che ostacolano la conversione delle aziende agricole al metodo biologico.
9/302-A/20Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme in materia di produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico;
    il Punto 1 delle premesse del Reg. CE 834/07 stabilisce che: «La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica, pertanto, una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale»;
    l'articolo 5 del testo in esame prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca;
    l'articolo 6 comma 1 prevede che sia «istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (...)» e che tale Fondo sia altresì destinato al finanziamento dei programmi del Piano di azione di cui al paragrafo precedente;
    non sembrerebbe in alcun modo specificato il rapporto che si verrebbe a creare fra Piano di azione nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea nelle materie succitate, neppure in considerazione del fatto che alcuni settori dell'agricoltura nazionale ad oggi risultino inseriti in programmi di aiuto al biologico di origine europea;
   considerato che:
    l'olivo, la più importante coltivazione arborea meridionale, è inserito in un sistema di aiuti al biologico di origine europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire maggiormente la relazione fra programmi di azione nazionali e programmi di azione europei in materia di agricoltura e prodotti biologici, specificando in che modo si intenda uniformare e coordinare gli interventi nel settore, scongiurando il profilarsi di un'Italia a due velocità ed evitando di privilegiare alcune aree a di scapito di altre.
9/302-A/21Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    sono sempre più a rischio le produzioni di grano biologico in Italia e in Sardegna in conseguenza di importazioni che risultano prive delle necessarie verifiche dalle aree di provenienza;
    sono sempre più frequenti le denunce di sbarco in Italia di navi provenienti da Ucraina, Russia, Romania e Canada cariche di grano;
    l'ultima denuncia è del giornalista Gianni Lannes che afferma che «31 anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl, il belpaese seguita ad importare sempre più frumento contaminato e manipolato. I controlli dell'istituto superiore di sanità sono addirittura inesistenti, relativamente alla contaminazione radioattiva del grano trasformato in pasta e pane e così via»;
    è stata commissionata ufficialmente un'inchiesta dall'associazione Granosalus;
    nei porti della penisola, isole comprese, il fenomeno della navi cariche di grano sospetto continua incessante;
    le navi utilizzate per questo commercio di pessima mercanzia, sono spesso portarinfuse e carrette del mare che trasportano anche rifiuti pericolosi e battono nel 100 per cento dei casi bandiera ombra, ossia fuorilegge;
    il quadro che emerge dai rilievi proposti nell'inchiesta richiamata è di una gravità assoluta;
    questi i porti e le navi sospette giunte in Italia: al porto di Ravenna, secondo i rilievi satellitari e i riferimenti acquisiti dall'inchiesta, risultano giunte le seguenti navi:
     Nave EASTERN HOPE portarinfuse sotto bandiera delle Isole Marshall. La EASTERN HOPE ha una portata di 28,399 tonnellate. Era partita da Illichivs'k in Ucraina il 26 marzo 2017;
     Nave BARLAS general cargo sotto bandiera di Panama. La BARLAS ha una portata di 1.606 tonnellate. Il 29 marzo è partita da Illichivs'k in Ucraina;
     Nave JILDA general cargo costruita nel 2006 sotto bandiera di Panama, la JILDA ha una portata di 3.375 tonnellate. Il 17 marzo è partita dal porto di Braila in Romania;
     Nave PRIWALL costruita nel 1992 sotto bandiera di Antigua & Barbuda. La PRIWALL ha una portata di 3735 tonnellate. Il 27 marzo è partita da Kherson in Ucraina;

     Nave KURUOGLU 3 costruita nel 1990 – Turchia. La KURUOGLU 3 ha una portata di 6.734 tonnellate. Il 29 marzo è partita da Yuzhnyy in Ucraina;
     Nave CATHARINA 1 costruita nel 1984 – Malta. La CATHARINA 1 ha una portata di 3.250 tonnellate. Il 15 marzo è partita dal porto di Kherson in Ucraina;
     Nave AMALIYA è una bulk carrier costruita nel 2004 bandiera di Malta. La AMALIYA ha una portata di 28.436 tonnellate. Il 28 marzo è partita dal porto di Illichivs'k in Ucraina;
    al porto di Manfredonia è arrivata la seguente nave:
     Nave ASTRO general cargo costruita nel 1989 bandiera delle Isole Cook. Portata di 4.599 tonnellate. Il 26 marzo è partita da Navodari in Romania;
    al porto di Barletta, le seguenti navi:
     Nave TANAIS general cargo sotto bandiera della Russia. La TANAIS ha una portata di 7.078 tonnellate. Il 26 marzo è partita da Yeysk in Russia. A fine gennaio 2017 aveva scaricato grano a Pozzallo in Sicilia, mentre il 16 marzo era a Taganrog in Russia;
    al porto di Bari:
     Nave TRANSOCEAN portarinfuse costruita nel 1982 sotto bandiera di St. Vincent & Grenadines. La TRANSOCEAN ha una portata di 21.304 tonnellate. È giunta dalla Romania;
     Nave HACI HILMI II è una general cargo costruita nel 1992 sotto bandiera della Turchia. La HACI HILMI II ha una portata di 6.443 tonnellate. Il 22 marzo è partita da Nikolaev in Ucraina;
    al porto di Taranto:
     Nave MARIKANA portarinfuse costruita nel 1992 sotto bandiera del Belize. La MARIKANA ha una portata di 22.201 tonnellate. Il 30 marzo è partita da Novorossiysk in Russia;
     Nave CAPE ARMERIA portarinfuse – Panama. La CAPE ARMERIA ha una portata di 181.393 tonnellate. È partita dal porto di Sept-lles in Canada;
    al porto di Catania:
     Nave KERIM general cargo – Panama. La KERIM ha una portata di 5.400 tonnellate. Il 28 marzo è partita da Kherson in Ucraina;
    al porto di Oristano:
     Nave KALELI ANA general cargo costruita nel 1976 – Comoros. La KALELI ANA ha una portata di 6.302 tonnellate. Il 26 marzo è partita da Mariupol in Ucraina;
     Nave SULTAN BEY general cargo costruita nel 2008 – Malta. La SULTAN BEY ha una portata di 6.036 tonnellate. Il 24 marzo è partita da Nikolaev in Ucraina;
    al porto di Trieste:
     Nave YASAR KEMAL portarinfuse costruita nel 2001 – Panama. La YASAR KEMAL ha una portata di 52.827 tonnellate. Il 21 marzo è partita da Novorossiysk in Russia;
     Nave KAREWOOD BRAVE general cargo del 2006 – Bahamas. La KAREWOOD BRAVE ha una portata di 6.315 tonnellate. Il 24 marzo è partita da Yeysk in Russia;
    al porto di Genova:
     Nave METIN DADAYLI general cargo del 2007 – Turchia. La METIN DADAYLI ha una portata di 5.229 tonnellate. Il 28 marzo è partita da Novorossiysk in Russia,

impegna il Governo:

   a fermare ogni eventuale traffico di grano da aree contaminate;
   ad intensificare controlli su queste navi onde evitare gravi miscelazioni con produzioni biologiche e/o selezionate;
   ad imporre severi controlli su importazioni di grano;
   ad assumere iniziative per prevedere etichette in grado di indicare, con precisione, la provenienza e l'origine del grano e delle sementi che giungono in Italia con particolare riferimento alle produzioni biologie.
9/302-A/22Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    sono sempre più a rischio le produzioni di grano biologico in Italia e in Sardegna in conseguenza di importazioni che risultano prive delle necessarie verifiche dalle aree di provenienza;
    sono sempre più frequenti le denunce di sbarco in Italia di navi provenienti da Ucraina, Russia, Romania e Canada cariche di grano;
    l'ultima denuncia è del giornalista Gianni Lannes che afferma che «31 anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl, il belpaese seguita ad importare sempre più frumento contaminato e manipolato. I controlli dell'istituto superiore di sanità sono addirittura inesistenti, relativamente alla contaminazione radioattiva del grano trasformato in pasta e pane e così via»;
    è stata commissionata ufficialmente un'inchiesta dall'associazione Granosalus;
    nei porti della penisola, isole comprese, il fenomeno della navi cariche di grano sospetto continua incessante;
    le navi utilizzate per questo commercio di pessima mercanzia, sono spesso portarinfuse e carrette del mare che trasportano anche rifiuti pericolosi e battono nel 100 per cento dei casi bandiera ombra, ossia fuorilegge;
    il quadro che emerge dai rilievi proposti nell'inchiesta richiamata è di una gravità assoluta;
    questi i porti e le navi sospette giunte in Italia: al porto di Ravenna, secondo i rilievi satellitari e i riferimenti acquisiti dall'inchiesta, risultano giunte le seguenti navi:
     Nave EASTERN HOPE portarinfuse sotto bandiera delle Isole Marshall. La EASTERN HOPE ha una portata di 28,399 tonnellate. Era partita da Illichivs'k in Ucraina il 26 marzo 2017;
     Nave BARLAS general cargo sotto bandiera di Panama. La BARLAS ha una portata di 1.606 tonnellate. Il 29 marzo è partita da Illichivs'k in Ucraina;
     Nave JILDA general cargo costruita nel 2006 sotto bandiera di Panama, la JILDA ha una portata di 3.375 tonnellate. Il 17 marzo è partita dal porto di Braila in Romania;
     Nave PRIWALL costruita nel 1992 sotto bandiera di Antigua & Barbuda. La PRIWALL ha una portata di 3735 tonnellate. Il 27 marzo è partita da Kherson in Ucraina;

     Nave KURUOGLU 3 costruita nel 1990 – Turchia. La KURUOGLU 3 ha una portata di 6.734 tonnellate. Il 29 marzo è partita da Yuzhnyy in Ucraina;
     Nave CATHARINA 1 costruita nel 1984 – Malta. La CATHARINA 1 ha una portata di 3.250 tonnellate. Il 15 marzo è partita dal porto di Kherson in Ucraina;
     Nave AMALIYA è una bulk carrier costruita nel 2004 bandiera di Malta. La AMALIYA ha una portata di 28.436 tonnellate. Il 28 marzo è partita dal porto di Illichivs'k in Ucraina;
    al porto di Manfredonia è arrivata la seguente nave:
     Nave ASTRO general cargo costruita nel 1989 bandiera delle Isole Cook. Portata di 4.599 tonnellate. Il 26 marzo è partita da Navodari in Romania;
    al porto di Barletta, le seguenti navi:
     Nave TANAIS general cargo sotto bandiera della Russia. La TANAIS ha una portata di 7.078 tonnellate. Il 26 marzo è partita da Yeysk in Russia. A fine gennaio 2017 aveva scaricato grano a Pozzallo in Sicilia, mentre il 16 marzo era a Taganrog in Russia;
    al porto di Bari:
     Nave TRANSOCEAN portarinfuse costruita nel 1982 sotto bandiera di St. Vincent & Grenadines. La TRANSOCEAN ha una portata di 21.304 tonnellate. È giunta dalla Romania;
     Nave HACI HILMI II è una general cargo costruita nel 1992 sotto bandiera della Turchia. La HACI HILMI II ha una portata di 6.443 tonnellate. Il 22 marzo è partita da Nikolaev in Ucraina;
    al porto di Taranto:
     Nave MARIKANA portarinfuse costruita nel 1992 sotto bandiera del Belize. La MARIKANA ha una portata di 22.201 tonnellate. Il 30 marzo è partita da Novorossiysk in Russia;
     Nave CAPE ARMERIA portarinfuse – Panama. La CAPE ARMERIA ha una portata di 181.393 tonnellate. È partita dal porto di Sept-lles in Canada;
    al porto di Catania:
     Nave KERIM general cargo – Panama. La KERIM ha una portata di 5.400 tonnellate. Il 28 marzo è partita da Kherson in Ucraina;
    al porto di Oristano:
     Nave KALELI ANA general cargo costruita nel 1976 – Comoros. La KALELI ANA ha una portata di 6.302 tonnellate. Il 26 marzo è partita da Mariupol in Ucraina;
     Nave SULTAN BEY general cargo costruita nel 2008 – Malta. La SULTAN BEY ha una portata di 6.036 tonnellate. Il 24 marzo è partita da Nikolaev in Ucraina;
    al porto di Trieste:
     Nave YASAR KEMAL portarinfuse costruita nel 2001 – Panama. La YASAR KEMAL ha una portata di 52.827 tonnellate. Il 21 marzo è partita da Novorossiysk in Russia;
     Nave KAREWOOD BRAVE general cargo del 2006 – Bahamas. La KAREWOOD BRAVE ha una portata di 6.315 tonnellate. Il 24 marzo è partita da Yeysk in Russia;
    al porto di Genova:
     Nave METIN DADAYLI general cargo del 2007 – Turchia. La METIN DADAYLI ha una portata di 5.229 tonnellate. Il 28 marzo è partita da Novorossiysk in Russia,

impegna il Governo:

   ad intensificare severi controlli su importazioni di grano;
   ad assumere iniziative per prevedere etichette in grado di indicare, con precisione, la provenienza e l'origine del grano e delle sementi che giungono in Italia con particolare riferimento alle produzioni biologie.
9/302-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge recante «disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico»;
   considerato che:
    si reputa strategico introdurre un piano d'azione nazionale e per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici,

impegna il Governo

a sostenere programmi e progetti di educazione alimentare nelle scuole e di utilizzo di alimenti biologici nelle mense scolastiche e ospedaliere.
9/302-A/23Rizzetto, Palese.