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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 30 marzo 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 marzo 2017.

  Albanella, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Buttiglione, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Benedetto, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grande, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Lainati, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manzi, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Mucci, Murgia, Nicchi, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  TURCO ed altri: «Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e dei referendum nell'anno 2017» (4369) Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   II Commissione (Giustizia):
  FERRARESI ed altri: «Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persone incapaci» (4362) Parere delle Commissioni I, IV, IX e XII.
   VI Commissione (Finanze):

  BERNARDO ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di estensione della possibilità di raccogliere capitali tramite portali alle piccole e medie imprese non quotate in mercati regolamentati, nonché incentivi fiscali per tale forma di investimento» (4057) Parere delle Commissioni I, II, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  GIANLUCA PINI ed altri: «Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di accesso dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Commissione nazionale per le società e la borsa» (4344) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.
   X Commissione (Attività produttive):
  RICCIATTI ed altri: «Norme per il sostegno e lo sviluppo dell'artigianato artistico» (4324) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):

  RICCIATTI ed altri: «Disposizioni in materia di obiezione di coscienza relativa all'interruzione volontaria di gravidanza» (4334) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 23 marzo 2017, ha comunicato che la 13a Commissione (Territorio) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe – L'azione europea a favore della sostenibilità (COM(2016) 739 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 194).

  Questa risoluzione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 508).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 509).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 22 marzo 2017, ha trasmesso le note relative all'attuazione data alle mozioni NICOLETTI ed altri n. 1/00966, BALDASSARRE ed altri n. 1/01143, PARISI ed altri n. 1/01144 e Gianluca PINI ed altri n. 1/01150, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2016, concernenti iniziative in merito al rispetto dei diritti umani in Corea del Nord, nonché in relazione alla politica degli armamenti di tale Paese.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Farra di Soligo (Treviso) il 25 maggio 2011.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, riferita all'anno 2014 (Doc. CLXIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 13/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 “Pedemontana” – misure di defiscalizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 21/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema basso Molise – approvazione variante» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 27/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 28/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 – Regione Toscana “Museo delle terme”» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
   n. 29/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 – Regione Campania – Accordi di programma quadro “Sistemi di mobilità” e “Sistemi di mobilità – atto aggiuntivo” – Riprogrammazione finanziaria risorse delibera CIPE n. 62/2011 e successive modifiche» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 30/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Riprogrammazione del programma attuativo regionale della regione Marche» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 31/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Riprogrammazione del programma attuativo regionale della regione Liguria» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 32/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 – Regione Puglia – Sostituzione di un intervento previsto dalla delibera CIPE n. 62/2011» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 33/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa – Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano – I e II lotto funzionale – Conferma finanziamento» – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 35/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 “Paullese” da Peschiera Borromeo a Spinò d'Adda (escluso Ponte sull'Adda) – 2o lotto, 1o stralcio, tratte A e B – Riapprovazione progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 36/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Rimodulazione “Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798” di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e SMI – imputazione riduzioni di spesa» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 38/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Sistema tangenziale di Lucca – viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli autostradali dell'A11 del Frizzone e di Lucca est – Approvazione progetto preliminare del 1o lotto funzionale e rinvio a nuova istruttoria del 2o lotto funzionale» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 40/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria – Sottoprogetto “SP 13 – costruzione galleria subalvea torrente Fiumicello” – approvazione progetto definitivo» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 42/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi. Autorizzazione del 4o lotto costruttivo e assegnazione finanziamento» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 43/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Accordo di partenariato – Strategia nazionale di sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 44/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Approvazione del programma operativo complementare al PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020 – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» – alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 45/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Approvazione del programma complementare al PON “Cultura e sviluppo” (FESR) 2014-2020 – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
   n. 46/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Approvazione del programma complementare al PON “Città metropolitane 2014-2020” – Agenzia coesione territoriale» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 47/2016 del 10 agosto 2016, concernente «Approvazione del programma complementare al PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020” – Agenzia coesione territoriale» – alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (COM(2017) 128 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 128 final – Annexes 1 to 13), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta (COM(2017) 139 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 139 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33.02.03.01 – Diritto societario) (COM(2017) 144 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 144 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01 «Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari») (COM(2017) 145 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 145 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 «Mercato interno» e 02.03.04 «Strumento per la gestione del mercato interno») (COM(2017) 146 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 146 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'obbligo relativo alle aree d'interesse ecologico nell'ambito del regime dei pagamenti diretti d'inverdimento (COM(2017) 152 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo (COM(2017) 153 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 153 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità all'articolo 59, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (COM(2017) 135 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017) 136 final);
   Comunicazione della Commissione – Verifica ex post dell'addizionalità 2007-2013 (COM(2017) 138 final);
   Relazione della Commissione – Seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM(2017) 201 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ortona (Chieti), Torre Santa Susanna (Brindisi) e Turrivalignani (Pescara).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 116-273-296-394-546 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PALMA; ZANETTIN ED ALTRI; BARANI; CASSON ED ALTRI; CALIENDRO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE E NEGLI ENTI TERRITORIALI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2188-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DAMBRUOSO ED ALTRI; COLLETTI ED ALTRI (A.C. 1442-2770)

A.C. 2188-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sull'emendamento 4. 301 delle Commissioni e sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 non comprese nel fascicolo n. 5.

A.C. 2188-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).

  1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).

Subemendamenti all'emendamento 4. 301 delle commissioni

  All'emendamento 4. 301 delle Commissioni, sopprimere le parole:, anche attraverso il collegamento ai siti dei rispettivi organi di autogoverno o rappresentanza.
0. 4. 301. 1. Colletti, Spadoni.

  All'emendamento 4. 301 delle Commissioni, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di cui al comma 1-bis conformano i propri siti web alle disposizioni di cui al comma 1-bis includendo tutte le informazioni di cui a tale comma, nonché le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35.
0. 4. 301. 2. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Gigli.

  All'emendamento 4. 301 delle Commissioni, al comma 1-bis, aggiungere il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di cui al presente comma conformano i propri siti web alle disposizioni di cui al comma 1-bis includendo tutte le informazioni di cui a tale comma, nonché le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35.
0. 4. 301. 2.(Testo modificato nel corso della seduta). Mazziotti Di Celso, Monchiero, Gigli.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso il collegamento ai siti dei rispettivi organi di autogoverno o di rappresentanza in un'apposita sezione all'uopo dedicata, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, da aggiornare con cadenza semestrale nella quale è raccolto l'elenco dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in posizione di fuori ruolo in relazione al conferimento degli incarichi anche in posizioni non apicali e semi apicali previsti dall'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190. In tale elenco sono indicati per ciascun magistrato, in modo chiaro e leggibile, i seguenti dati: titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 301.(Versione corretta). Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. È istituita, nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, e da aggiornare con cadenza mensile, nella quale sono raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.
4. 203. Giachetti, Sisto, Colletti, Longo, Palmieri, Palese, Catalano, Galgano, Brunetta.

A.C. 2188-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).

  1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:
   a) essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;
   b) essere inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;
   c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;
   d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato.

  3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.
  4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, o alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia o alla carica di Sindaco di Città Metropolitana).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia e alla carica di Sindaco di città metropolitana, alla cessazione del mandato, non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento di cui all'articolo 8.
  2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.
  3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 8:
    comma 1, sostituire le parole: 6, comma 2, lettera b), con le seguenti: 6, comma 2,;
    sopprimere il comma 2.;
   all'articolo 9, comma 1:

    primo periodo, sopprimere le parole: presidente della regione,;
    terzo periodo, sostituire le parole: presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano con le seguenti: consigliere provinciale.
6. 218. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare non possono esercitare le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa, per un periodo di cinque anni.
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del periodo di cinque anni e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:
   a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
   b) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;
   c) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

  3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 novanta giorni prima della cessazione del periodo di cui allo stesso comma.
  4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.
6. 10. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato.
6. 200. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: 6, comma 2, lettera c),.
6. 219. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
6. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: presso gli uffici fino a: i requisiti, o.
6. 220. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di dieci anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno dieci anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
6. 203. Parisi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
6. 222. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
6. 221. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
*6. 202. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
*6. 204. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in un distretto di corte di appello diverso da quello con le seguenti: nella regione e nelle regioni limitrofe diverse da quelle.
6. 205. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: nella quale sono stati eletti aggiungere le seguenti: e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa.
6. 206. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette.
6. 207. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo la parola: giustizia, aggiungere le seguenti:, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni,.
6. 208. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.
6. 209. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: cinque anni, incarichi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: tre anni, anche con le seguenti: cinque anni, anche.
*6. 210. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: cinque anni, incarichi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: tre anni, anche con le seguenti: cinque anni, anche.
*6. 235. Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: quattro anni, incarichi.
6. 211. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: I magistrati già in servizio fino alla fine della lettera.
6.3. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché presso le rispettive Procure generali e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: i magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
6. 212. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per un periodo di tre anni con le parole: per un periodo di quattro anni.
6. 213. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nell'Avvocatura con le seguenti: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura.
6. 223. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.
6. 214. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
6. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.
6. 215. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.
6. 216. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
6. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
6. 217. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2188-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale).

  1. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
  2. Ai magistrati nominati assessore regionale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
  2-bis. I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o dei sindaci della città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dall'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale).

  Al comma 1, dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: comma 2, lettera a) e d).
7. 3. Molteni, Caparini.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai magistrati non potranno più essere conferiti incarichi di diretta collaborazione negli uffici dei Ministri e dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o dei sindaci delle città metropolitane. A decorrere dalla medesima data i magistrati non potranno più essere altresì nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza. I medesimi incarichi attualmente in corso dovranno terminare entro il 31 dicembre 2017, e i magistrati titolari degli incarichi dovranno essere ricollocati presso gli uffici di provenienza, anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
7. 201. Rampelli.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: nominati responsabili con le seguenti: che ricoprono incarichi di responsabilità
7. 4. Marotta.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: nominati responsabili con le seguenti: che ricoprono incarichi di responsabilità in qualità di capi degli uffici.
7. 4.(Testo modificato nel corso della seduta). Marotta.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, dopo le parole: anche in soprannumero aggiungere le seguenti: rispetto alla pianta organica dei medesimi uffici.
7. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
7. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
7. 202. Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2188-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Ricostruzione della carriera).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7 e 12, comma 1, lettera b), nell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7 e 12, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Ricostruzione della carriera).

  Al comma 1, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: il Ministro della giustizia aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: b), 7 aggiungere le seguenti: , comma 1.
8. 2. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e per la destinazione fino alla fine del comma.
8. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

A.C. 2188-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).

  1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi tre anni prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e non possono esercitare funzioni inquirenti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano e si ha riguardo ai distretti di corte di appello compresi, in tutto o in parte, nel territorio della provincia o della città metropolitana.
  2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della regione, aggiungere la seguente: sindaco,.
9. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: in un distretto di corte di appello fino alla fine del periodo con le seguenti: nella regione nel cui ambito hanno espletato il mandato.
9. 205. Parisi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*9. 203. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*9. 206. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
9. 211. Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
9. 204. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in un distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: o in quelli limitrofi.
9. 210. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
9. 212. Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. I magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi, e che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, non hanno diritto a godere del relativo assegno vitalizio.
9. 0200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati per tutto il periodo trascorso in aspettativa per ricoprire un mandato elettorale.
  2. Per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica decade l'obbligo, a favore dei magistrati che risultino fuori ruolo ai sensi del comma 1, di accreditare sul relativo conto assicurativo dell'interessato i contributi figurativi a fini pensionistici.
9. 0201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 2188-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).

  1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano.
  2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni in un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o circoscrizionale.
10. 2. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
10. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: sette.
10. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 203. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 204. Sisto.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 205. Rampelli.

A.C. 2188-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 12.
(Disciplina transitoria).

  1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:
   a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;
   b) essere inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;
   c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;
   d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Disciplina transitoria).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
*12. 200. Parisi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
*12. 205. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
*12. 208. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
12. 207. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: sette.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
12. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
12. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
*12. 203. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
*12. 206. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
*12. 211. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nell'Avvocatura con le seguenti: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura
12. 209. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.
12. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.
12. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
12. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, si applicano in relazione agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
*12. 204. Gasparini.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, si applicano in relazione agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
*12. 210. Marotta.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti o dei loro difensori hanno partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o hanno ricoperto precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
   «5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti o dei loro difensori hanno partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o hanno ricoperto precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 0203. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Palese.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
   «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.».

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
   «5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 0200. Parisi, Palese.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
   g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
   5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
*12. 0201. Sisto, La Russa.

  Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
   g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
   5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
*12. 0202. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

A.C. 2188-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali, nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
*14. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
*14. 2. Molteni, Caparini.
(Approvato)

A.C. 2188-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – 1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari inseriti all'interno della circoscrizione elettorale nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente abbiano partecipato ad elezioni politiche o amministrative nonché abbiano assunti incarichi negli enti territoriali.».
15. 0100. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – 1. I requisiti di incompatibilità previsti dalla presente legge si applicano ai magistrati parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, il coniuge o il convivente, di coloro che hanno partecipato ad elezioni politiche o amministrative nonché all'assunzione di incarichi negli enti territoriali.
15. 0101. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 2188-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Abrogazioni).

  1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

A.C. 2188-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 2188 ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici» interviene in materia di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali,

impegna il Governo

a introdurre una disciplina per il ricollocamento in ruolo dei magistrati onorari eletti o candidati alle elezioni regionali o cessati dalle cariche di governo regionali.
9/2188-A/1Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo della proposta di legge, approvata dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, nonché modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici;
    l'articolo 5 disciplina il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni politiche, europee ed amministrative, senza alcun riferimento ai magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali;
    l'articolo 7 disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto incarichi di governo nazionale e locale, senza alcun riferimento ai magistrati che abbiano svolto incarichi di governo a livello regionale;
    l'articolo 9 dispone in ordine al ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti locali, senza alcun riferimento ai magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni;
    analogamente, l'articolo 10, comma 2, reca disposizioni sul ricollocamento dei magistrati onorari senza disciplinare la situazione dei magistrati eletti o candidati alle elezioni regionali o cessati dalle cariche di governo regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di interventi normativi finalizzati a coordinare la proposta di legge con la nuova disciplina degli organi delle città metropolitane e delle province recata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
9/2188-A/2Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione definitiva, da parte di quest'Aula, del provvedimento: «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici», preme osservare, come le disposizioni ivi contenute, siano orientate a colmare alcuni vuoti normativi, disciplinando le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico;
    in tal senso, si vuole porre l'attenzione sulle norme disciplinate dall'articolo 5, comma 2, soprattutto per quanto concerne i magistrati già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo i quali possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di Cassazione;
    in tal caso si può pensare che il legislatore abbia ben pensato di applicare in modo puntuale un'interpretazione dell'articolo 51 della Costituzione, data dalla stessa Corte, con riferimento al diritto alla conservazione del posto di lavoro, previsto, appunto, dal terzo comma dell'articolo 51. La Corte, infatti, con la sentenza n. 6 del 1960 ha affermato che: «L'espressione “conservare il posto di lavoro”, usata nell'articolo 51 della Costituzione, terzo comma, significa mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, non già continuare nell'esercizio delle attività o delle funzioni in cui si concreta la prestazione del lavoratore o dell'impiegato». Ed è quello che con la norma sopra riportata il legislatore, in via generale, intenderebbe fare anche con riferimento ai magistrati di cui sopra ma solo se: «in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità» così come previsto dal comma 2 dell'articolo 5,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, anche attraverso l'adozione di provvedimenti aventi natura normativa, il collocamento dei magistrati in servizio presso la procura nazionale antimafia e antiterrorismo che non abbiano conseguito le funzioni di legittimità al fine di uniformarne la disciplina.
9/2188-A/3Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, venendo a colmare alcuni vuoti normativi, è volto a disciplinare le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico;
    requisito indispensabile per una puntuale applicazione della normativa è la possibilità di poter avere immediata conoscenza dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella proposta di legge all'esame della Camera, in particolare ruolo originario, tipo e durata dell'incarico elettivo, nonché degli incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, informazioni sul ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti, di quelli che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo e di quelli che abbiano svolto incarichi di governo nazionale e locale,

impegna il Governo

e il Ministro della giustizia in particolare, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, a adottare le forme più opportune al fine di rendere consultabile l'elenco e le informazioni relative dei soggetti cui si applicano le disposizioni del presente provvedimento.
9/2188-A/4Palese.