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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 23 marzo 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 marzo 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bosco, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Colonnese, Cominelli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Mucci, Nicoletti, Orlando, Palmieri, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bosco, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Colonnese, Cominelli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Molea, Morassut, Mucci, Nicoletti, Orlando, Palmieri, Pannarale, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 marzo 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   COCCIA e DAMIANO: «Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, e altre disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento» (4379);
   CARRESCIA e CARNEVALI: «Modifica all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per favorire l'inserimento lavorativo delle persone sorde» (4380);
   GALPERTI ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (4381);
   BUSIN ed altri: «Agevolazioni fiscali e contributive per incentivare la natalità» (4382).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIRIELLI e VITO: «Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa» (4243) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biancofiore, Giammanco, Giorgia Meloni, Petrenga, Rampelli e Taglialatela.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato» (4376) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):
  VIGNALI ed altri: «Disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica» (4350) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 16 marzo 2017, ha comunicato che la 13a Commissione (Territorio) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (COM(2016) 789 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 193).

  Questa risoluzione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 10 marzo 2017, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno PIRAS ed altri n. 9/3953/18, concernente il conflitto nel Sahara occidentale e l'estensione, con l'inclusione della difesa dei diritti umani, dei compiti della missione MINURSO, GUIDESI ed altri n. 9/3953/29, riguardante la collaborazione tra Occidente e Federazione russa anche in relazione ai profili della sicurezza internazionale, nonché, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno: Giancarlo GIORGETTI ed altri n. 9/3953/30, concernente la partecipazione militare italiana alle attività della NATO nei Paesi baltici e in Polonia e la politica di riconciliazione con la Russia; CAPARINI ed altri n. 9/3953/31, concernente il dispiegamento dei missili NATO in Turchia, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 luglio 2016.
  Il Ministro ha altresì trasmesso una nota relativa all'attuazione data, sempre per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno PIRAS ed altri n. 9/3119-A/71, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2016, riguardante il Trattato tra il Governo italiano e il Governo francese che ridefinisce i confini marittimi al largo del confine fra Ventimiglia e Mentone e fra Sardegna e Corsica.
   Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 21 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, riferita all'anno 2016 (Doc. CXXXIX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa, con lettera del 16 marzo 2017, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BORGHESE n. 9/45-C/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 luglio 2016, concernente la modifica del criterio anagrafico di ammissione ai corsi di formazione per la conoscenza dei valori di pace e solidarietà alla base delle missioni internazionali.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 21 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della medesima legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2015, quanto agli interventi realizzati dalle regioni, e all'anno 2016, quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute (Doc. CXXV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (COM(2016) 789 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 861 final) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Banca centrale europea, con lettera in data 22 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, ha comunicato la pubblicazione del rapporto annuale della medesima Banca centrale europea sulle attività di vigilanza, riferito all'anno 2016, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 22 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità all'articolo 59, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (COM(2017) 135 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017) 136 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 marzo 2017;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato (COM(2017) 200 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 200 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova (JOIN(2017) 8 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2017) 8 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Rifusione) (COM(2016) 767 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 27 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 marzo 2017.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 17 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 marzo 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, RECANTE NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017 (A.C. 4286-A)

A.C. 4286-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 10.700 della Commissione e sul subemendamento 0.17-bis-100.1 della Commissione.

A.C. 4286-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.51 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.1.51.1 (nuova versione);
sull'emendamento 11.701 della Commissione con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nei seguenti termini:

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: La ripresa fino alla fine della lettera, con le seguenti: Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.17-bis.100.1 della Commissione e sull'articolo aggiuntivo 18-decies.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2, sull'emendamento 17-bis.102 Mariani nonché sull'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso sugli emendamenti 1.51 e 17-bis.102 nelle sedute del 21 e 22 marzo 2017. Resta confermato il parere contrario espresso sull'emendamento 17-bis.100 nella seduta del 22 marzo 2017.

A.C. 4286-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti).

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, le parole: «gli Uffici speciali per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione».
1. 160. Carrescia, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Petrini, Morani, Marchetti, Manzi, Lodolini, Luciano Agostini.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.  225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
  2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
*1. 57. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.  225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
  2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
*1. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Subemendamento all'emendamento 1.51 della Commissione

  All'emendamento 1.51 sostituire le parole da: possono essere effettuati fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e di salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione può essere effettuata in un altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa viene delocalizzata.
0. 1. 51. 1.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.
1. 51. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Carrescia, Palese, Galgano.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 50. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 105. Pellegrino, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
  2-sexies. In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblici proclami.
  In ogni caso copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune, della Regione e della Provincia interessate.
  La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.
1. 152. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
  2-sexies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.
1. 152.(Testo modificato nel corso della seduta) Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
  2-sexies.
In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante deposito nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicazione sul sito informatico del comune, della regione e della provincia interessate.
  La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.
1. 163. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero qualora i tempi fino alla fine del periodo.
1. 115. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: o della provincia interessati con le seguenti: e della provincia interessate.
1. 113. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 5.
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.  350».
5. 12. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter.
È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro di cui alla legge n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n.  246 del 2012.
5. 47. Fabrizio Di Stefano, Colletti, Palese.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter.
Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di tre milioni di euro per avviare al più presto la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte capitale, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca.
5. 301. Ginoble, Sottanelli, Tancredi.

  Dopo il comma 2-bis. aggiungere il seguente: 2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, un contributo di tre milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
**5. 47.(Testo modificato nel corso della seduta) Fabrizio Di Stefano, Colletti, Palese.
(Approvato)

  Dopo il comma 2-bis. aggiungere il seguente: 2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, un contributo di tre milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
**5. 301.(Testo modificato nel corso della seduta) Ginoble, Sottanelli, Tancredi.
(Approvato)

ART. 7.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).

  Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.
*7. 17. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis) Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5».
*7. 17.(Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.
*7. 102. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis) Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5.
*7. 102.(Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».
7. 0101. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Art. 7-bis.
(Interventi volti alla ripresa economica).

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire le parole: all'evento sismico con le seguenti: agli eventi sismici.
7-bis. 101. Baldelli.
(Approvato)

ART. 9.
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.
9. 103. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 18, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «non residenziali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le opere e le attività di verifica volte alla valutazione della vulnerabilità del rischio sismico dei beni immobili da costruire, ristrutturare, o sottoporre a manutenzione straordinaria».

9. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

ART. 10.
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).

  1. Le regioni colpite dagli eventi sismici dell'anno 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che si esprime entro il 15 maggio 2017. In tale piano la regione illustra le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. Per le regioni in piano di rientro, tale piano è oggetto di valutazione nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.
10. 0700. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).

  1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica, le regioni forniscono alle ASL apposite direttive vincolanti affinché nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza.
  3. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Tancredi.

ART. 11.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali).

  Al comma 01, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da
: in ragione della perdita fino alla fine del capoverso con le seguenti: qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.
   2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, per i soggetti precedentemente citati obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.
   sopprimere l'articolo 21-ter.
11. 100. Carrescia.
(Approvato)

  Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
  01-bis. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
a), sostituire il numero 1) con il seguente: le parole da: «in aggiunta a quanto disposto» fino a: «senza applicazioni e interessi» sono soppressi;
   aggiungere in fine il seguente comma:
    8-bis. All'articolo 52, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
     «1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 02 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.».
11. 113. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a)
al comma 1, dopo le parole: «1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017».

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    «1) le parole “delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017”.
   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c.1) al comma 3, le parole: “fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;
    c.2) al comma 4 le parole “in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017”;
    c.3) al comma 6 le parole: “sono differiti al 1o marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti: “sono differiti al 31 dicembre 2017”;
   sostituire la lettera c-bis con le seguenti:
    c-bis) al comma 7 le parole: “fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;
    c-ter) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES”;
    c-quater) al comma 8, le parole: “per l'anno di domanda 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni di domanda 2016 e 2017”;
   alla lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
   dopo la lettera g, aggiungere la seguente:
    g.1)
il comma 13 è sostituito dal seguente: “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”»;
11. 61. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: «. Per tutte le imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno subito una riduzione dell'attività svolta, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11. 59. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: «. La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11. 54. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
   1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condizioni ivi indicati, possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:
    a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
    d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;
    e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese nella misura del 50 per cento limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.
11. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «1-bis. I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
   g-bis) al comma 16, terzo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017».
11. 58. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;
   alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;
   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;
   al comma 4, sopprimere le parole:, da erogare entro il 30 novembre 2018.
   dopo il comma 10, inserire il seguente:
    10. 1 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
     a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 5,3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 8 milioni di euro;
    b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
    c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190;
     d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 11 dicembre 2016, n.  232;
     e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2017, dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 26. Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a decorrere dal termine dei lavori di costruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici,;
   al comma 2 sostituire le parole: al 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.
11. 71. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018;

  Conseguentemente:
   dopo la lettera
d) inserire la seguente:
    d-bis)
al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
   alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:
    2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021».
   sopprimere i commi da 3 a 8.
   dopo il comma 13 inserire il seguente:

    13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero 2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017, al 2021.
11. 114. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera e), numero 2,) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;
   alla lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.
11. 62. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei Comuni indicati nell'Allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017.».

  Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:
   13-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere d-bis) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 31. Castiello, Grimoldi.

Subemendamento all'emendamento 11.701 della Commissione

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: La ripresa fino alla fine della lettera, con le seguenti: Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 11. 701. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: La ripresa fino alla fine della lettera, con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel limite delle risorse ivi previste, è disciplinato, secondo le modalità stabilite dal medesimo comma 2-bis e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo.
11. 701. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico fino a: alcun apparecchio televisivo con le seguenti: Per effetto dell'evento sismico.
11. 63. Brunetta, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno 2017 con le seguenti: gli anni 2017, 2018 e 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 105. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:
   g-ter) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
  18-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.
  18-ter. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
11. 107. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.  189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefìci goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.  189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
11. 6. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dell'Allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 109. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 48. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193.
11. 47. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler, Romele, Castiello, Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

11. 51. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.

11. 57. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, per ciascuna scadenza di rimborso,

  Conseguentemente al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e prevede che gli interessi e le spese dovute dei relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

11. 700. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi da 3 a 8.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: istituisce fino alla fine del comma con le seguenti: per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato si avvale del registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. 111. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi da 3 a 8.
11. 111.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
(Approvato)

  Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:
  10-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge, è condizione di annullamento del documento unico di regolarità contributiva già rilasciato.
11. 116. Sibilia, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico.

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  12-bis. In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, nonché le ulteriori disposizioni urgenti di cui al presente articolo e successivi articoli 11-bis e 11-ter, sono estese, in quanto compatibili, ai detti territori, dichiarati in stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2017, n. 24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, stimati in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 117. Sibilia.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. In considerazione della sospensione dei versamenti tributari di cui al presente articolo, per i tributi locali è introdotto l'accertamento convenzionale.
11. 70. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  «16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.  134, il commissario «ad acta» provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario ad acta, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziate per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10».
11. 43. Sibilia, Palese, Castiello, Fabrizio Di Stefano, Brescia, Taglialatela.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  «16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.  160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito in legge con modificazioni della legge 1o agosto 2012, n.  122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».
11. 36. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).

  1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
  2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di europei l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
11. 044. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

  1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n.  208» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n.  232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n.  232, i comuni indicati nell'Allegato n. 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017.».
  2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 0104. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11. 1.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).

  1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
  2. All'articolo 52 del decreto-legge n.  189 del 2016, al comma 2, le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018.
  3. All'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n.  189 del 2016 dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
   «q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.».
11. 0103. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.
(Applicazione delle misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale).

  1. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».
11. 033. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
11. 0100. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n.  189 del 2016, soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali).

  1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: «le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b)del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi stesse».
11. 036. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Agevolazioni fiscali).

  1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   4-bis) All'articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n.  229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni.».
11. 049. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400.

  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 045. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Dopo l'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

  1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018.».
11. 048. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Sanzioni patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data, del 31 dicembre 2014.
11. 056. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

ART. 12.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 36. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 103. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

ART. 17-bis.
(Sospensione di termini in materia di sanità).

Subemendamento all'emendamento 17-bis.100.

  All'emendamento 17-bis-100 sostituire le parole: nonché alle province aventi un comune all'interno degli con le seguenti: nonché ai comuni confinanti con quelli di cui agli.
0. 17-bis. 100. 1. La Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: e ai comuni del cratere sismico di cui agli 2 con le seguenti: nonché alle province aventi un comune all'interno degli allegati 1, 2 e 2-bis.
17-bis. 100. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, sostituire le parole: del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 con le seguenti: di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis.
17-bis. 102.(versione corretta) Mariani.
(Approvato)

ART. 18.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «pari a 2 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione,».
  5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti.
18. 700. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione Abruzzo).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo, il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.
  2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
   a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
   b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
   c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

  4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
  5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
  7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
  8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
  10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.
  11. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
  13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
18. 028. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

ART. 18-decies.
(Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016).

  Dopo l'articolo 18-decies inserire il seguente:

Art. 18-undecies.

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.

  1. In qualità di autorità comunale di protezione civile, per la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2018 con tecnici o esperti di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, per l'affidamento di incarichi individuali.
  2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale.»
18-decies. 0100. Baldelli.

ART. 19.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 40 per cento aggiungere le seguenti: con preferenza delle professionalità che hanno maturato non meno di 20 anni di esperienza nel sistema nazionale della protezione civile e nell’emergency management.
19. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, prorogate dall'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
19. 101. Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole oltre che disponibili.
19. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
(Approvato)

  Dopo il 2-quater aggiungere i seguenti:
  2-quinquies. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altre Amministrazione.
  2-sexies. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
  2-septies. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
19. 2. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure che hanno maturato esperienza almeno triennale per il coordinamento e la gestione di front e back office del «Contact Center della Protezione civile» attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Le unità di personale di cui al presente comma possono essere assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
19. 105. Melilli.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
19. 4. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a istituire – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza e per la sola durata dello stesso; in questo ambito vanno previste anche apposite procedure che tengano conto della necessità di garantire la rapida riattivazione e, per quando possibile, la continuità della produzione in caso di evento calamitoso, agli operatori dei settori produttivi presenti sul territorio.
19. 3. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.
*19. 103. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.
*19. 104. Giulietti.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Monitoraggio e cartografia geologica e geo-tematica delle aree del cratere sismico).

  1. Al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. La ripartizione dello stanziamento ai soggetti beneficiari, identificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura l'adempimento delle attività di cui al comma 1, è demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Conferenza degli enti pubblici di ricerca (COPER), individua il soggetto che gestisce le attività di rilievo nazionale connesse alla realizzazione e alla pubblicazione ufficiale della cartografia geologica di cui al comma 1, assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia e geofisica.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
20. 0100.(versione corretta) Dallai, Mariani, Ghizzoni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
  2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n.  225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.

*20. 06. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
  2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n.  225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.
*20. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
  3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati operativi di pianificazione speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui all'articolo 6 e 11 della legge n.  225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
**20. 07. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalle legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
  3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
**20. 0102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*20. 08. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*20. 0103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).

  1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n.  161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
  3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
20. 012. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 20-bis.
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle quattro Regioni con le seguenti: agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni.
20-bis. 100. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Manzi.
(Approvato)

  Al comma 4 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 agosto.
20-bis. 700. La Commissione
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le parole: nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016.
20-bis. 101. Vacca, Colletti, Del Grosso.

  Al comma 4, dopo le parole: classificate 1 e 2 aggiungere le seguenti: con priorità per quelli situati.
20-bis. 101.(Testo modificato nel corso della seduta) Vacca, Colletti, Del Grosso.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana è dichiarato inagibile. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.
20-bis. 102. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica sufficiente a garantire l'incolumità umana ovvero l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 è dichiarato inagibile.
20-bis. 103. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 20-bis aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.1.
(Nuova residenza studentesca a Teramo).

  1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed i relativi decreti attuativi.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000.
20-bis. 0100. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 21.
(Disposizioni di coordinamento).

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 44, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili.».
21. 100. Melilli, Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera i), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*21. 6. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera i), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*21. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
**21. 7. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
**21. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n.  189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 10. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n.  189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 11. Zappulla.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Proroghe in materia di energia).

  1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.
21. 013. Pellegrino, Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 07. Berretta, Burtone.

ART. 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
21-bis. 100. Carra.

ART. 21-quater.
(Destinazione di risorse della quota dell'8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale).

  Al comma 1 sostituire le parole: relative agli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: nei territori fino alla fine del comma, con le seguenti: nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
21-quater. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: di ricostruzione e di adeguamento sismico degli edifici scolastici.
21-quater. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

A.C. 4286-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    oggi, purtroppo, si assiste al crollo, geograficamente indiscriminato, di viadotti appena ultimati, di scuole appena ristrutturate, di ponti, di autostrade e di edifici a causa dell'impiego nelle costruzioni degli stessi di calcestruzzo la cui scarsa qualità dipende anche dalle modalità con cui viene prodotto;
    gli studi effettuati, dall'istituto Italiano per il Calcestruzzo, sulle differenze qualitative tra il calcestruzzo preconfezionato prodotto mediante premiscelatore (WET) e mediante carico diretto in Autobetoniera (DRY), evidenziano come l'adozione di un miscelatore fisso garantisca il raggiungimento di un grado di omogeneizzazione più elevato, e quindi un prodotto migliore, a conferma di quanto già l'esperienza nel settore dimostra, ossia come i livelli qualitativi del calcestruzzo siano direttamente connessi alle specifiche del prodotto finale;
    i riferimenti normativi oggi esistenti in materia risultano contraddittori. Infatti, se da un lato, la norma europea UNI EN 206 all'articolo 9.8, laddove nella nota a margine dello stesso precisa che «Dopo la miscelazione principale, la durata di rimiscelazione in autobetoniera dovrebbe essere non minore di 1 min/m3, e non dovrebbe essere minore di 5 min a partire dall'aggiunta dell'additivo», sembra fare chiaro riferimento alla necessità di una doppia miscelazione una principale e una secondaria in autobetoniera, dall'altro lato, sia le Norme Tecniche per le costruzioni emesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia le Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ammettono la possibilità di una doppia e alternativa via per la produzione del calcestruzzo, una con miscelazione nel mescolatore fisso e l'altra con miscelazione in autobetoniera avendo interesse solo a che venga garantita una consistenza del calcestruzzo uniforme; le norme europee UNI EN-206 così come «reinterpretate» in Italia nelle Norme Tecniche delle Costruzioni e nelle relative Linee Guida sul Calcestruzzo non impongono per il calcestruzzo prodotto in Italia, e a differenza di quello che viene prodotto all'estero, l'obbligatorietà dell'uso del miscelatore fisso in impianto ma prevedono ancora la possibilità di miscelare il calcestruzzo in autobetoniera, esigendo unicamente un sistema di controllo della produzione dello stesso;
    questa interpretazione della norma si pone in antitesi con quelle di moltissimi altri paesi Europei, così come del resto del mondo, quali ad esempio Francia e Germania dove il calcestruzzo è realizzato, per obbligo di legge, solo tramite l'uso del mescolatore fisso lasciando all'autobetoniera la sola funzione di mezzo di trasporto;
   la sicurezza delle opere pubbliche e non solo, nonché la buona realizzazione delle stesse dovrebbe essere, per il Governo e per i contribuenti, questione di primario interesse e rilevanza Nazionale al fine di scongiurare il fenomeno inaccettabile oltre che deprecabile del crollo delle opere in calcestruzzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti al fine di promuovere l'adozione di una normativa adeguata, disciplinante il ciclo di confezionamento del calcestruzzo, che imponga l'obbligo per i produttori dello stesso di adoperare un miscelatore fisso, e ciò sia al fine di garantire la qualità e la sicurezza del prodotto e sia al fine di uniformare la normativa italiana alle prescrizioni europee nonché agli standard degli altri paesi del mondo.
9/4286-A/1Catanoso.


   La Camera,
   premesso che:
    in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 2002, e successive proroghe, relativa agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia, è stata prevista, nei tre anni successivi, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei territori delle province interessate agli eventi stessi. Tale sospensione è stata applicata sia ai datori di lavoro privati e sia ai datori e dipendenti pubblici aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile;
    in particolare, l'articolo 7 della predetta Ordinanza ha stabilito la sospensione fino al 31 marzo 2003, in favore dei soggetti residenti, del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
    per lo stesso periodo sono stati sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei suddetti contributi;
    inoltre, è stato disposto che la riscossione dei suddetti contributi non corrisposti per effetto della sospensione, sarebbe avvenuta mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione stessa;
    in tale ambito, il Presidente della Regione Molise, Commissario delegato, con il decreto n. 5 del 14 febbraio 2003 ed il decreto n. 7 del 19 febbraio 2003, ha esteso i benefici di cui sopra a tutti i Comuni della provincia di Campobasso. Con analogo provvedimento tali benefici sono stati previsti per 43 Comuni della provincia di Foggia;
    le Amministrazioni Pubbliche interessate da tali provvedimenti, sin dall'inizio della loro emanazione hanno ritenuto applicabile anche al proprio personale la suddetta sospensione e, in previsione della riferita rateizzazione, avevano iniziato a recuperare in 288 rate le somme dovute dai lavoratori, tramite la relativa trattenuta nell'erogazione mensile della retribuzione stessa;
    successivamente, nel dicembre 2006, con l'entrata in vigore del comma 1-bis, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 263 del 2006, introdotto in sede di conversione in legge di tale decreto a norma della legge n. 290 del 2006, è stato previsto che «la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile»;
    l'Inpdap, con la nota operativa n. 4 del 22 febbraio 2010 che richiamava antecedenti proprie note e circolari, ha individuato nei soli soggetti privati i destinatari dell'ordinanza di protezione civile, decidendo dunque che il recupero dei contributi sospesi nei confronti dei pubblici dipendenti avvenisse in un'unica soluzione o, al più tramite pagamento dilazionato fino ad un massimo di 60 mesi, ossia entro il mese di maggio 2015;
    di fronte all'innovativo criterio di restituzione dei predetti contributi deciso dall'Inpdap, il Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 731/12 ha accolto il ricorso proposto da vari lavoratori dipendenti da varie Pubbliche Amministrazioni ed ha imposto alle stesse di riscuotere le somme per contributi all'epoca non versati adottando la rateizzazione prevista dall'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, ovvero in 288 rate. Ciò in quanto il principio di diritto applicabile alla fattispecie è quello della tutela del legittimo affidamento posto dai lavoratori all'epoca della vigenza della detta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, principio già più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5237/2011; TAR Lazio Roma n. 8388/2008; TAR Lazio Roma n. 4583/2011; Cons. Stato n. 7612/2004; Cons. Stato n. 6654/2004; TAR Lazio Roma n. 3672/2006; TAR Molise n. 1555/2012, T.A.R. Campania Napoli, n. 3297/2011, T.A.R. Calabria Catanzaro, n. 973/2011);
    attualmente l'INPS, nonostante i numerosi provvedimenti giudiziari confermativi del diritto dei lavoratori interessati alla restituzione dei contributi post sisma secondo le modalità originariamente formulate, sta chiedendo il recupero delle somme sospese con aggiunta delle sanzioni, in misura difforme da quanto previsto nella medesima ordinanza, con grave danno a carico dei lavoratori pubblici delle provincie di Campobasso e di Foggia (vedasi al riguardo la richiesta avanzata il 16 gennaio 2017 nei confronti del Comune di Castelnuovo della Daunia od anche quella verso il Comune di Torremaggiore il 03 ottobre 2016), esponendole tra l'altro ad inutili e costosi contenziosi;
    va fatto presente che con i criteri applicati oggi dall'Inps, le trattenute in busta paga dei dipendenti pubblici, con anche l'applicazione delle sanzioni, diventano molto superiori rispetto a quelle previste e stabilite dall'ordinanza iniziale (consistenti in circa 150-200 euro mensili a fronte dei 15-30 euro previsti), ed in tali circostanze i lavoratori interessati saranno loro malgrado costretti ad agire in sede di cautela, per bloccare i provvedimenti assunti dall'INPS,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni più utile ed urgente iniziativa volta a fare in modo che la restituzione dei contributi previdenziali all'epoca non versati da parte dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e da parte delle stesse Amministrazioni pubbliche, delle province di Campobasso e di Foggia interessate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, avvenga secondo i criteri di rateizzazione previsti dall'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, se del caso facendo in modo che nel primo provvedimento utile sia prevista la non retroattività delle disposizioni introdotte dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 così come introdotto dalla legge di conversione in legge n. 290 del 2006.
9/4286-A/2Mongiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 2002, e successive proroghe, relativa agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia, è stata prevista, nei tre anni successivi, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei territori delle province interessate agli eventi stessi. Tale sospensione è stata applicata sia ai datori di lavoro privati e sia ai datori e dipendenti pubblici aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile;
    in particolare, l'articolo 7 della predetta Ordinanza ha stabilito la sospensione fino al 31 marzo 2003, in favore dei soggetti residenti, del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
    per lo stesso periodo sono stati sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei suddetti contributi;
    inoltre, è stato disposto che la riscossione dei suddetti contributi non corrisposti per effetto della sospensione, sarebbe avvenuta mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione stessa;
    in tale ambito, il Presidente della Regione Molise, Commissario delegato, con il decreto n. 5 del 14 febbraio 2003 ed il decreto n. 7 del 19 febbraio 2003, ha esteso i benefici di cui sopra a tutti i Comuni della provincia di Campobasso. Con analogo provvedimento tali benefici sono stati previsti per 43 Comuni della provincia di Foggia;
    le Amministrazioni Pubbliche interessate da tali provvedimenti, sin dall'inizio della loro emanazione hanno ritenuto applicabile anche al proprio personale la suddetta sospensione e, in previsione della riferita rateizzazione, avevano iniziato a recuperare in 288 rate le somme dovute dai lavoratori, tramite la relativa trattenuta nell'erogazione mensile della retribuzione stessa;
    successivamente, nel dicembre 2006, con l'entrata in vigore del comma 1-bis, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 263 del 2006, introdotto in sede di conversione in legge di tale decreto a norma della legge n. 290 del 2006, è stato previsto che «la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile»;
    l'Inpdap, con la nota operativa n. 4 del 22 febbraio 2010 che richiamava antecedenti proprie note e circolari, ha individuato nei soli soggetti privati i destinatari dell'ordinanza di protezione civile, decidendo dunque che il recupero dei contributi sospesi nei confronti dei pubblici dipendenti avvenisse in un'unica soluzione o, al più tramite pagamento dilazionato fino ad un massimo di 60 mesi, ossia entro il mese di maggio 2015;
    di fronte all'innovativo criterio di restituzione dei predetti contributi deciso dall'Inpdap, il Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 731/12 ha accolto il ricorso proposto da vari lavoratori dipendenti da varie Pubbliche Amministrazioni ed ha imposto alle stesse di riscuotere le somme per contributi all'epoca non versati adottando la rateizzazione prevista dall'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, ovvero in 288 rate. Ciò in quanto il principio di diritto applicabile alla fattispecie è quello della tutela del legittimo affidamento posto dai lavoratori all'epoca della vigenza della detta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, principio già più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5237/2011; TAR Lazio Roma n. 8388/2008; TAR Lazio Roma n. 4583/2011; Cons. Stato n. 7612/2004; Cons. Stato n. 6654/2004; TAR Lazio Roma n. 3672/2006; TAR Molise n. 1555/2012, T.A.R. Campania Napoli, n. 3297/2011, T.A.R. Calabria Catanzaro, n. 973/2011);
    attualmente l'INPS, nonostante i numerosi provvedimenti giudiziari confermativi del diritto dei lavoratori interessati alla restituzione dei contributi post sisma secondo le modalità originariamente formulate, sta chiedendo il recupero delle somme sospese con aggiunta delle sanzioni, in misura difforme da quanto previsto nella medesima ordinanza, con grave danno a carico dei lavoratori pubblici delle provincie di Campobasso e di Foggia (vedasi al riguardo la richiesta avanzata il 16 gennaio 2017 nei confronti del Comune di Castelnuovo della Daunia od anche quella verso il Comune di Torremaggiore il 03 ottobre 2016), esponendole tra l'altro ad inutili e costosi contenziosi;
    va fatto presente che con i criteri applicati oggi dall'Inps, le trattenute in busta paga dei dipendenti pubblici, con anche l'applicazione delle sanzioni, diventano molto superiori rispetto a quelle previste e stabilite dall'ordinanza iniziale (consistenti in circa 150-200 euro mensili a fronte dei 15-30 euro previsti), ed in tali circostanze i lavoratori interessati saranno loro malgrado costretti ad agire in sede di cautela, per bloccare i provvedimenti assunti dall'INPS,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere ogni più utile ed urgente iniziativa volta a fare in modo che la restituzione dei contributi previdenziali all'epoca non versati da parte dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e da parte delle stesse Amministrazioni pubbliche, delle province di Campobasso e di Foggia interessate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, avvenga secondo i criteri di rateizzazione previsti dall'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, se del caso facendo in modo che nel primo provvedimento utile sia prevista la non retroattività delle disposizioni introdotte dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 così come introdotto dalla legge di conversione in legge n. 290 del 2006.
9/4286-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Mongiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di gennaio 2017 l'Abruzzo è stata la Regione con la situazione più critica a livello nazionale per problemi causati, oltre che dal terremoto, dal maltempo e dalle copiose nevicate, con disagi e danni oltremodo ingenti per la popolazione e per tutta l'economia abruzzese;
    nel marzo 2015, eventi nevosi e abbondanti piogge avevano già determinato un blackout elettrico per migliaia di privati e di imprese abruzzesi, oltre a problemi di approvvigionamento di acque, strade interrotte per frane e allagamenti, eventi che determinarono la Regione a deliberare la richiesta dello stato di emergenza, con una stima di danni di almeno ottanta milioni di euro;
    dagli eventi del 2015, purtroppo, non sembra si siano verificati interventi significativi, alla luce della situazione descritta, né del Gestore della rete di energia elettrica né del Distributore, nonostante l'Enel pubblicamente si fosse impegnata a realizzare investimenti per il miglioramento e l'efficientamento delle sue infrastrutture, interventi annunciati ma, se effettuati, senza utilità evidente;
    lo scorso gennaio 2017, per eventi atmosferici di natura sempre nevosa e piovosa, si è nuovamente determinato il distacco di migliaia di utenze private e industriali a causa di problemi d'interruzione dell'alta tensione, della caduta dei tralicci e dei guasti alle cabine e che sia Enel che Terna sono nuovamente apparsi incapaci di fronteggiare l'ennesima emergenza, peraltro ampiamente annunciata;
    l'energia elettrica è mancata per due settimane circa, oltre a diverse settimane di successivi disallineamenti, così provocando gravissimi danni e ritardi alle attività produttive, costrette con cadenza almeno annuale a dover fronteggiare l'oramai insopportabile ritardo nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica;
    l'Abruzzo può oramai definirsi letteralmente flagellato nelle sue risorse economiche e produttive da eventi atmosferici che pur mantenendo indubitabilmente il carattere dell'eccezionalità e della straordinarietà, si ripetono con frequenza temporale preoccupante, determinando diseconomie dirette ed indirette che rischiano di pregiudicare definitivamente la competitività del sistema economico e produttivo della Regione;
    dopo l'emergenza elettrica, si rischia quella idrica ed idrogeologica, come confermato dagli avvenimenti delle ultime settimane in Provincia di Teramo, con il rischio che l'Appennino abruzzese possa subire altri eventi come quello tristemente noto dell'hotel Rigopiano in Provincia di Pescara, per il quale la comunità abruzzese ha già pagato un triste ed inaccettabile prezzo in termini di vite umane;
    l'entità e la tipologia dei risarcimenti dell'Enel, costituiscono strumento inadeguato sia per le utenze private che per quelle industriali, che scontano danni materiali e immateriali che non possono dirsi ristorati né da limite imposto di euro 6,000,00 né dalla disagevole, quanto oltremodo gravosa, procedura individuata dall'Enel che competerà la necessità di migrare spostamento di almeno 600 mila persone che hanno avuto disagi e danni nei tre uffici regionali della Società, per presentare documentazione e moduli che potrebbero più semplicemente essere trasmessi informaticamente con l'adozione di adeguate procedure standardizzate,

impegna il Governo:

   ad agire con tempestività, per quanto di competenza, affinché in Abruzzo siano ripristinate, ammodernate e messe in sicurezza le infrastrutture elettriche e viarie fondamentali per assicurare la qualità della vita dei cittadini e dell'economia regionale e con l'obiettivo di evitare il ripetersi di situazioni intollerabili come quelle sopra descritte;

   ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare le eventuali responsabilità dell'Enel e di Terna e per assicurare che le medesime Società rispettino gli impegni pubblicamente assunti di miglioramento e messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche, tenendo in debita considerazione anche la tipicità della situazione abruzzese relativamente al dissesto idrogeologico conseguente agli eventi atmosferici sopra descritti, esercitando anche il potere di controllo per gli investimenti già effettuati, relativamente alla loro efficienza ed efficacia;

   a valutare l'opportunità di emanare appositi provvedimenti in grado di ristorare il sistema produttivo abruzzese non solo dei danni diretti ma anche di quelli indiretti, tra i quali, quelli derivanti dalla mancata erogazione di energia elettrica non sono ininfluenti, verificato che la modalità di ristoro prevista dalle concessioni di servizio appaiono con evidenza inadeguate, insufficienti, tardive e ingiustamente accollate alla collettività attraverso il meccanismo dell'addebito in bolletta;

   a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di attivare urgente iniziativa di confronto con il Gestore della rete di energia elettrica e con il Distributore al fine di integrare le procedure attualmente previste con l'automatica sospensione del pagamento delle bollette per un tempo prefissato in caso dell'eventuale ripetersi di interruzioni prolungate nell'erogazione dell'energia conseguenti ad eventi catastrofici e/o atmosferici futuri.
9/4286-A/3Fusilli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di gennaio 2017 l'Abruzzo è stata la Regione con la situazione più critica a livello nazionale per problemi causati, oltre che dal terremoto, dal maltempo e dalle copiose nevicate, con disagi e danni oltremodo ingenti per la popolazione e per tutta l'economia abruzzese;
    nel marzo 2015, eventi nevosi e abbondanti piogge avevano già determinato un blackout elettrico per migliaia di privati e di imprese abruzzesi, oltre a problemi di approvvigionamento di acque, strade interrotte per frane e allagamenti, eventi che determinarono la Regione a deliberare la richiesta dello stato di emergenza, con una stima di danni di almeno ottanta milioni di euro;
    dagli eventi del 2015, purtroppo, non sembra si siano verificati interventi significativi, alla luce della situazione descritta, né del Gestore della rete di energia elettrica né del Distributore, nonostante l'Enel pubblicamente si fosse impegnata a realizzare investimenti per il miglioramento e l'efficientamento delle sue infrastrutture, interventi annunciati ma, se effettuati, senza utilità evidente;
    lo scorso gennaio 2017, per eventi atmosferici di natura sempre nevosa e piovosa, si è nuovamente determinato il distacco di migliaia di utenze private e industriali a causa di problemi d'interruzione dell'alta tensione, della caduta dei tralicci e dei guasti alle cabine e che sia Enel che Terna sono nuovamente apparsi incapaci di fronteggiare l'ennesima emergenza, peraltro ampiamente annunciata;
    l'energia elettrica è mancata per due settimane circa, oltre a diverse settimane di successivi disallineamenti, così provocando gravissimi danni e ritardi alle attività produttive, costrette con cadenza almeno annuale a dover fronteggiare l'oramai insopportabile ritardo nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica;
    l'Abruzzo può oramai definirsi letteralmente flagellato nelle sue risorse economiche e produttive da eventi atmosferici che pur mantenendo indubitabilmente il carattere dell'eccezionalità e della straordinarietà, si ripetono con frequenza temporale preoccupante, determinando diseconomie dirette ed indirette che rischiano di pregiudicare definitivamente la competitività del sistema economico e produttivo della Regione;
    dopo l'emergenza elettrica, si rischia quella idrica ed idrogeologica, come confermato dagli avvenimenti delle ultime settimane in Provincia di Teramo, con il rischio che l'Appennino abruzzese possa subire altri eventi come quello tristemente noto dell'hotel Rigopiano in Provincia di Pescara, per il quale la comunità abruzzese ha già pagato un triste ed inaccettabile prezzo in termini di vite umane;
    l'entità e la tipologia dei risarcimenti dell'Enel, costituiscono strumento inadeguato sia per le utenze private che per quelle industriali, che scontano danni materiali e immateriali che non possono dirsi ristorati né da limite imposto di euro 6,000,00 né dalla disagevole, quanto oltremodo gravosa, procedura individuata dall'Enel che competerà la necessità di migrare spostamento di almeno 600 mila persone che hanno avuto disagi e danni nei tre uffici regionali della Società, per presentare documentazione e moduli che potrebbero più semplicemente essere trasmessi informaticamente con l'adozione di adeguate procedure standardizzate,

impegna il Governo:

   ad agire con tempestività, per quanto di competenza, affinché in Abruzzo siano ripristinate, ammodernate e messe in sicurezza le infrastrutture elettriche e viarie fondamentali per assicurare la qualità della vita dei cittadini e dell'economia regionale e con l'obiettivo di evitare il ripetersi di situazioni intollerabili come quelle sopra descritte;

   ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare le eventuali responsabilità dell'Enel e di Terna e per assicurare che le medesime Società rispettino gli impegni pubblicamente assunti di miglioramento e messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche, tenendo in debita considerazione anche la tipicità della situazione abruzzese relativamente al dissesto idrogeologico conseguente agli eventi atmosferici sopra descritti, esercitando anche il potere di controllo per gli investimenti già effettuati, relativamente alla loro efficienza ed efficacia;

   a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di attivare urgente iniziativa di confronto con il Gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica e con il Distributore e l'Autorità per l'energia e il gas al fine di integrare le procedure attualmente previste con l'automatica sospensione del pagamento delle bollette per un tempo prefissato in caso dell'eventuale ripetersi di interruzioni prolungate nell'erogazione dell'energia conseguenti ad eventi catastrofici e/o atmosferici futuri.
9/4286-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Fusilli.


   La Camera,
   premesso che:

il decreto-legge in esame reca nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite degli eventi sismici del 2016 e del 2017;
    tra questi l'articolo 5 prevede una serie di misure rivolte al mondo della scuola per garantire il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica;
    in particolare al comma 1, modificando l'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, si prevede, sempre mediante provvedimenti del commissario straordinario, la predisposizione e approvazione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento delle attività scolastiche, educative e didattiche nell'anno scolastico 2017/2018, senza incremento della spesa di personale;
    tale previsione interessa i comuni compresi, indicati negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016, nonché altri comuni delle regioni interessate, limitatamente, in tal caso, a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;
    le misure sopra menzionate rientrano a pieno titolo tra quelle volute dal Governo e volte ad assicurare, non solo la ricostruzione di quanto distrutto e o danneggiato nelle aree colpite dai recenti eventi sismici, ma anche la ripresa e la piena funzionalità dei servizi pubblici;
    in quest'ottica e sempre al fine di garantire una continuità e allo stesso tempo un effettivo sostegno allo svolgimento delle attività didattiche ed educative nelle aree terremotate, sarebbe opportuno prevedere, senza incrementare la spesa per il personale, il mantenimento del numero di autonomie scolastiche attualmente esistenti, anche in caso di decremento degli alunni, determinato dal temporaneo spostamento degli stessi a causa degli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, anche in caso di decremento degli alunni e senza incremento della spesa di personale, il numero di autonomie scolastiche attualmente esistenti, anche in deroga ai requisiti minimi posti dall'articolo 19, comma 4 e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011, nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
9/4286-A/4Manzi, Carrescia, Lodolini, Morani, Luciano Agostini, Marchetti, Petrini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre oltre a produrre danni consistenti, diffusi e rilevanti al patrimonio immobiliare pubblico e privato, hanno causato gravi e pesanti conseguenze anche a carico del sistema produttivo dei territori colpiti, interrompendo la produzione di stabilimenti industriali e producendo la chiusura di un numero considerevole di strutture commerciali;
    per far fronte a tali emergenze produttive il Governo ha già adottato specifiche misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate dal sisma, a cui vanno ad aggiungersi le nuove disposizioni contenute nel decreto in esame;
    si segnala tuttavia un deficit di conoscenza delle stesse da parte delle categorie imprenditoriali colpite, che rischia di compromettere la stessa efficacia delle misure adottate;
    sarebbe necessario favorire una capillare azione informativa a favore delle imprese danneggiate, anche mediante la costituzione di specifiche strutture informative in grado di dar conto delle misure adottate e di chiarire eventuali dubbi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, unitamente al Commissario straordinario, specifici strumenti divulgativi e promuovere la costituzione di sportelli informativi dedicati alle imprese, attraverso il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Camere di Commercio e delle Regioni interessate, al fine di favorire un'ampia conoscenza degli strumenti e delle risorse messi a disposizione delle imprese, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre scorsi.
9/4286-A/5Narduolo, Manzi, Carrescia, Morani, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti, Petrini.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia gran parte del patrimonio culturale è andato distrutto o è stato pesantemente danneggiato, come testimonia il costante lavoro di recupero e messa in sicurezza delle opere e di beni mobili e immobili di grande valore storico e artistico, effettuato da parte dei vigili del fuoco, dei corpi speciali delle forze armate e del personale a ciò preposto del MIBACT;
    il patrimonio culturale devastato dagli eventi sismici è rilevante ed estremamente diffuso e comprende anche una grande quantità di beni culturali privati destinati alla fruizione pubblica che al pari dei beni culturali di interesse religioso, hanno un valore fortemente identitario, poiché rappresentano testimonianze concrete della storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura delle zone terremotate;
    l'articolo 17 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha esteso la fruizione dell’Art-Bonus anche alle erogazioni liberali effettuate a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
    restano invece ancora esclusi dall'ambito applicativo dell’Art-Bonus i beni culturali di proprietà privata destinati alla fruizione pubblica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere la fruizione dell’Art-Bonus anche alle erogazioni liberali effettuate a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali privati destinati alla fruizione pubblica, nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
9/4286-A/6Rampi, Manzi, Carrescia, Morani, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti, Petrini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», modificando gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti;
    in particolare, l'articolo in esame, al comma 1, prevede l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale,

impegna il Governo

a prevedere l'applicazione del criterio di rotazione già previsto nel decreto n. 186 del 2016 nelle procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale per contemperare all'esigenza di semplificare la procedura di affidamento dei lavori con quella di evitare concentrazione di incarichi e di garantire una soglia minima di alternanza tra i vari professionisti.
9/4286-A/7Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», modificando gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti;
    in particolare, l'articolo in esame, al comma 1, prevede l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione del criterio di rotazione già previsto nel decreto n. 186 del 2016 nelle procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale per contemperare all'esigenza di semplificare la procedura di affidamento dei lavori con quella di evitare concentrazione di incarichi e di garantire una soglia minima di alternanza tra i vari professionisti.
9/4286-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione lavorativa che oggi la scuola del cratere sismico in Umbria, nelle Marche e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici vive non è soltanto difficile ma in alcune situazioni è addirittura impedita sotto il profilo armonico organizzativo, anche in considerazione della difficile reperibilità di personale consenziente a svolgere attività nel cratere e della contestuale impossibilità di seguire un percorso didattico per così dire nella norma;
    sarebbe opportuno incentivare il personale scolastico in modo tale da promuovere sia l'accettazione di incarichi di insegnamento nella zona del cratere, sia il permanere del personale di ruolo nella medesima zona, in modo tale da sostenere quei docenti che scelgono di insegnare nella sede svantaggiata e disagiata situata nel cratere pur non essendovi residenti;
   considerato che:
    la zona del cratere sismico è certamente zona disagiata e ad alto rischio e che, tra l'altro, sotto il profilo normativo il disposto di cui all'articolo 45 del Testo Unico sul pubblico impiego si fa riferimento all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate;
   ritenuto che:
    appare doveroso, a nostro avviso, che al personale direttivo, docente e Ata residente e non residente assunto a tempo determinato con il prevalente monte ore nella zona del cratere, o a tempo indeterminato con effettiva prestazione del servizio nelle scuole del cratere vengano riconosciuti incentivi legati alla sede disagiata anche relativamente alla valutazione del servizio effettivamente prestato in modo continuativo dal personale scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità affinché venga esaminata approfonditamente la situazione del personale scolastico operante nella zona del cratere sismico, considerando il disagio al quale detto personale è sottoposto, in modo tale da prendere in considerazione eventuali e opportuni incentivi per lo stesso.
9/4286-A/8Giulietti, Lodolini, Ginoble, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 8 del 2017, contiene una serie di misure, in vari ambiti, fra i quali: l'accelerazione dei procedimenti di ricostruzione in corso, la realizzazione degli interventi delle strutture d'emergenza e degli edifici scolastici, il potenziamento della dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché la proroga di alcuni termini di adempimenti tributari;
    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia come in tema di edilizia scolastica, i livelli connessi alla messa in sicurezza, relativi alla vulnerabilità sismica, siano particolarmente allarmanti, in considerazione che più dei due terzi delle scuole, situate sul territorio nazionale in zone a maggior rischio sismico e classificate in livelli 1 e 2, non sono attualmente adeguati;
    la regione Siciliana, secondo quanto rileva l'Ance Sicilia, risulta a tal fine, in estremo ritardo, a causa della lentezza delle stazioni appaltanti e di altre istituzioni locali competenti, che non hanno completato nei tempi previsti le procedure delle gare d'appalto, determinando la perdita di 17 milioni di euro (stanziati dal precedente Governo), proprio per rendere le scuole siciliane sicure e antisismiche;
    la necessità di un rapido intervento, finalizzato a imporre in tempi più stringenti il completamento delle procedure di gara e al contempo, di monitoraggio (in maniera più pressante), dell'operato delle stazioni appaltanti e delle istituzioni locali, risulta ad avviso del sottoscrittore del presente atto, urgente e indispensabile, anche in considerazione dei danni economici subiti dalle imprese edili siciliane, causati dalle incertezze e ostacoli burocratici inaccettabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un intervento legislativo, volto a controllare in maniera più rigorosa il completamento delle procedure di gara di edilizia scolastica nella regione Sicilia per la messa in sicurezza delle strutture didattiche, anche con misure di deroga relative ai finanziamenti previsti, in considerazione dell'importanza della materia in oggetto.
9/4286-A/9Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 che reca nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, che in gran parte modificano il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    si deve rilevare che in sede di esame in Commissione è stato aggiunto l'articolo 7-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato;
    si prevedono dunque dei contributi a favore delle imprese di cui sopra a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente; certamente, dopo la fase di emergenza, l'introduzione di azioni finalizzate a rivalorizzare i luoghi distrutti dal sisma e a favorire la ripresa delle attività turistiche è certamente da apprezzare. Infatti, è questo un settore che, oltre ai danni diretti, ha subito pesanti conseguenze a causa delle tante disdette che ci sono state in seguito al sisma, compromettendo pesantemente le attività di alloggio e ristorazione delle imprese, anche in luoghi al di fuori del «cratere»;
    disdette e rinunce dovute anche ad una incessante campagna di comunicazione dei media italiani, e non solo, che ha creato una fuorviante percezione tra l'opinione pubblica la quale ha finito per credere che quasi intere regioni siano state colpite dagli eventi tellurici. Umbria, Lazio, Marche e Toscana stanno, infatti, vivendo una «desertificazione turistica» dovuta all'informazione veicolata dai media e dai social network che le ha fatte apparire come aree interamente terremotate con conseguenti cancellazioni delle prenotazioni anche per i periodi successivi in strutture che non sono state interessate dal sisma. L'onda mediatica ha, quindi, ingenerato pesanti ricadute sul sistema turistico locale con un concreto rischio di spopolamento e desertificazione di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere, anche attraverso l'impegno di finanziamenti ad hoc, campagne di promozione turistica che, affiancandosi ai provvedimenti già assunti, possano contribuire al rilancio delle attività turistiche ed economiche delle imprese del cratere e delle imprese che comunque gravitano nelle zone limitrofe.
9/4286-A/10Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca, tra l'altro, nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, che in gran parte modificano il decreto-legge n. 189 del 2016 che ha disciplinato gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    dopo gli ultimi drammatici episodi sismici sono stati numerosissimi i tecnici e gli esperti che hanno sottolineato l'importanza che ogni edificio sia accompagnato da un «fascicolo del fabbricato»;
    il «fascicolo del fabbricato» è uno strumento importante per il monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio, finalizzato ad individuare le situazioni di rischio degli edifici e a programmare nel tempo gli interventi di risanamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di individuare e adottare interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di rendere progressivamente obbligatoria la creazione di un «fascicolo del fabbricato».
9/4286-A/11Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto all'articolo 1, comma 2-quinquies, prevede ulteriori interventi a tutela del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eseguire tali interventi nell'area in cui il bene culturale si trova, evitandone lo spostamento in altro luogo per ragioni non strettamente connesse a quelle di messa in sicurezza.
9/4286-A/12Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame, contiene una serie di misure che intervengono in vari ambiti, finalizzati a sostenere le popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso;
    il provvedimento d'urgenza, in termini più espliciti, prevede fra le diverse disposizioni: l'accelerazione dei procedimenti in corso; la realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, nonché la proroga di alcuni termini di adempimenti tributari e l'attribuzione alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori, della possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018;
    nell'ambito delle misure in favore dell'edilizia scolastica, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia come il medesimo decreto – legge non contempli le necessarie risorse finanziarie per la messa in sicurezza, (peraltro azzerate dalla cosiddetta legge Delrio), neanche sotto il profilo di diagnosi di vulnerabilità sismica;
    la regione Piemonte al riguardo, nonostante si posizioni ai primi posti nella graduatoria in materia di edilizia scolastica, secondo quanto risulta dal XVII Rapporto Ecosistema Scuola, (l'indagine annuale di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica), evidenzia tuttavia un patrimonio immobiliare vetusto: il 76,1 per cento degli edifici è stato costruito prima della legge antisismica del 1974 con destinazione d'uso non solo come scuole, mentre soltanto lo 0,4 per cento è stato costruito secondo i criteri della bioedilizia e l'1,2 per cento con criteri antisismici, ed inoltre il 2,4 per cento degli edifici ha avuto la verifica di vulnerabilità sismica a fronte del 31 per cento della media nazionale;
    la necessità di prevedere ulteriori interventi, volti a potenziare il sistema di controllo e di messa in sicurezza delle scuole piemontesi, risulta a parere del sottoscrittore del presente atto, pertanto urgente e necessaria anche in considerazione, dei dati relativi alla percentuale di edifici scolastici (secondo quanto riporta il suindicato Rapporto) che hanno bisogno di manutenzione urgente che risultano essere pari al 46,3 per cento a fronte del 39,4 per cento della media nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ed i vincoli di bilancio, un intervento legislativo ad hoc, volto a potenziare le risorse economiche in favore dell'edilizia scolastica piemontese, al fine di rafforzare i sistemi antisismici all'interno delle strutture didattiche.
9/4286-A/13Nastri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le aree interne di quattro regioni del Centro Italia sono state colpite dal terremoto, la situazione è, a distanza di quasi sei mesi dalla prima forte scossa, ancora molto critica, sia per coloro che devono gestire l'emergenza e la ricostruzione, sia per le famiglie che sono state costrette a lasciare i propri territori, sia per le attività produttive che non sono messe nelle condizioni di ripartire;
    se dovesse permanere questa fase di incertezza, sarà inevitabile la definitiva lacerazione sociale ed economica di queste aree;
    i numeri lo testimoniano impietosamente: dal 24 agosto 2016 tre fortissime scosse hanno devastato i paesi lungo il confine tra le regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo; ad oggi si sono registrate oltre 55 mila scosse; il sisma di magnitudo 6.5 del 30 ottobre 2016 è il più forte che si ricorda dopo quello che ha colpito il 23 novembre 1980 l'Irpinia;
    secondo gli esperti del Cnr e dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), le tre scosse hanno deformato il suolo: ad Accumoli la terra si è abbassata di 20 centimetri, a Castelsantangelo sul Nera di 18 centimetri, a Norcia di 70 centimetri, in altri comuni si sono evidenziati scivolamenti laterali del terreno e sono evidenti le lunghe voragini che hanno prodotto le scosse;
    si contano 298 vittime, tutte conseguenti alla scossa del 24 agosto 2016 e la protezione civile sta assistendo 22.000 persone, 15.400 rimaste nei paesi di origine e 6.700 accolte in alberghi lungo la costa adriatica e il lago Trasimeno. A questo numero vanno aggiunti i 5.000 sfollati del sisma del Reatino;
    le zone coinvolte dal sisma e quelle che sono state colpite dalle forti nevicate che hanno provocato crolli, morti e interruzione prolungata dell'energia elettrica, sono già penalizzate dalla posizione interna;
    nei 140 comuni del cratere si rischia una depressione economica che in breve tempo potrebbe azzerare tutte le realtà produttive locali oltre al completo spopolamento dell'area;
    l'Università di Camerino ha avanzato una interessante proposta che porterebbe all'istituzione di una zona franca urbana e di una zona economica speciale per i comuni iscritti nel decreto;
    la proposta sarebbe una concreta risposta per chi oggi ha scelto di rimanere in quell'area, ma anche per chiunque volesse investire lì e creare opportunità di lavoro;
    per far ritornare economicamente interessanti questi comuni sono necessarie misure di accompagnamento durevoli,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire con misure fiscali che consentano nuovi investimenti nei territori colpiti dal sisma al fine di agevolare il settore turistico;
   a intensificare le valutazioni di staticità degli edifici, per consentire a chi ha subito danni di iniziare i lavori di riparazione e di ricostruzione;
   a evitare con tutti i mezzi lo spopolamento delle facoltà universitarie che, grazie alla presenza degli studenti fuori sede, consentono all'economia locale di sopravvivere;
   ad impegnarsi affinché l'anno scolastico 2017/2018 possa iniziare regolarmente nei territori colpiti dal sisma.
9/4286-A/14Vezzali, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo i terremoti che hanno colpito il centro Italia il 26 agosto e il 30 ottobre 2015, coinvolgendo le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono state numerose le manifestazioni di scontento da parte delle popolazioni colpite che sono arrivate a Roma per sensibilizzare il Governo; in ognuna di queste manifestazioni, veniva evidenziato dal lato umano, commerciale, industriale e agricolo, l'impossibilità di rinascere da tutte quelle macerie per l'enorme mole di burocrazia che gli stessi comuni coinvolti devono affrontare;
    la situazione a distanza di mesi è drammatica, ci sono ancora persone che vivono negli alberghi della costa adriatica, aziende di allevamento di bestiame che hanno dovuto vendere tutti i capi per non farli morire di freddo nel periodo invernale, aziende agricole che non possono lavorare i terreni perché impossibilitati a raggiungerli;
    il commissario straordinario per la ricostruzione è ancora lontano da poter fornire il suo impegno, perché di ricostruzione ancora non si può parlare, siamo ancora nella fase di emergenza post terremoto;
    appare latitante qualsiasi forma di deroga per favorire quei sindaci che, lavorando con dedizione per le loro popolazioni, si sono trovati spesso davanti a muri di gomma che impedivano di svincolare dalla burocrazia quei passaggi fondamentali per la vita dei loro concittadini; eppure tutto ciò poteva essere gestito in modo più efficace, derogando taluni obblighi di legge e consentendo, dietro specifiche responsabilità civili e penali, a quei sindaci che volevano prendersene carico, la possibilità di gestire autonomamente tutto ciò che doveva essere organizzato per questa emergenza;
    chi più dei sindaci locali poteva sapere cosa serviva veramente se non chi aveva il governo del territorio;
    quanto su detto non include minimamente la Protezione civile, che sebbene gestita dalla struttura nazionale, si avvale comunque di operatori delle zone colpite e di volontari che con generosità si mettono a disposizione delle emergenze, perché anche loro, spesso, sono succubi della burocrazia romana;
    l'Italia è un paese che si sta dimostrando sempre più soggetto a eventi naturali catastrofici, i terremoti, le alluvioni rimarcano la nostra impossibilità di gestire amministrativamente in modo efficace quelle che sono le esigenze dei territori colpiti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre una riforma di legge costituzionale, nella quale sia ipotizzabile una concessione di statuto speciale a tempo, a quelle province o regioni colpite da eventi naturali catastrofici, quali i terremoti e le alluvioni, e nell'immediato la possibilità di concedere una qualche forma di autonomia amministrativa e legislativa alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per dar loro la possibilità di rinascere nel più breve tempo possibile.
9/4286-A/15Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici che si sono verificati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno prodotto danni ingentissimi al patrimonio culturale delle aree interessate;
    sono stimati danni a più di 5.000 edifici di valore culturale, per la cui ricostruzione è necessario garantire un flusso di finanziamento costante nel tempo, che permetta di programmare e realizzare gli interventi in maniera sistematica e altamente professionale;
    i ricordati danni al patrimonio culturale, oltre a rappresentare un grave depauperamento delle identità culturali dei territori colpiti, hanno fatto venir meno uno dei primari attrattori turistici, contribuendo negativamente alla forte contrazione delle presenze turistiche nelle regioni interessate, con gravissimo danno economico per tutto l'indotto del settore turistico;
    l’«otto per mille» è la quota di imposta sui redditi dei soggetti IRPEF che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate nella dichiarazione dei redditi, fra se stesso e le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato medesimo e che la legge n. 222 del 1985 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 disciplinano gli ambiti nei quali i soggetti beneficiari possono impiegare i fondi ricevuti, nonché il meccanismo di calcolo di tale quota;
    l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 76/1998, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, prevede al comma 5 che, ai fini dell'elaborazione del piano di riparto delle risorse, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità e urgenza dei medesimi e che in tale caso il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4,

impegna il Governo:

   ad attivare le procedure previste dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, al fine di concentrare le risorse relative agli anni dal 2017 al 2026, in misura comunque non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili, ad interventi di ricostruzione e restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
   a prevedere che ai relativi interventi provvedano le strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo modalità e criteri di selezione disciplinati con decreto del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.
9/4286-A/16Coscia, Piccoli Nardelli, Manzi, Ascani, Narduolo, Rampi, Malisani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 8/2017 reca nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche;
    nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito l'articolo 18-bis, volto a fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a causa degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017;
    nei giorni 5, 6 e 7 gennaio 2017, anche la regione Puglia è stata colpita da avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno interessato la gran parte delle zone rurali dei comuni di tutte le sei province, portando la giunta regionale ad approvare la dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura per tutto il territorio regionale;
    lo scorso 7 marzo 2017 la Giunta regionale ha approvato, con delibera n. 295, la richiesta di declaratoria dello stato di calamità naturale da presentare al Mipaaf, dopo i danni alle colture, agli allevamenti e alle strutture rurali causate dalle ingenti nevicate e dalle successive gelate di inizio anno;
    in base alle stime fatte nelle 6 Province, i danni ammontano a circa 180 milioni. Particolarmente colpite le colture orticole, quelle dei carciofi, come anche il comparto zootecnico e le produzioni vivaistiche, specie nelle province di Foggia, Lecce e Taranto. In particolare nei territori brindisini i danni ammontano a 34.240.500 di euro; a Foggia sono pari a 48.000.000 di euro; a Lecce 29.830.000 e per quanto concerne la provincia di Taranto si tratta di 68.626.00 di euro;
    l'estensione del fondo di solidarietà nazionale anche a beneficio delle colture assicurabili è stato sicuramente un primo passo per aiutare gli agricoltori pugliesi che hanno subito cospicue perdite, ora vanno individuati altri strumenti utili a garantire le risorse necessarie per ripianare gli ingenti danni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti a garantire l'erogazione di ulteriori risorse per consentire agli imprenditori pugliesi di riavviare le attività e permettere a tutti i comparti la continuità produttiva e la riparazione dei danni subiti a causa di un evento con carattere di assoluta eccezionalità.
9/4286-A/17Palese.


   La Camera,
   premesso che:

l'articolo 14, comma 12-quinquies, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga di termini relativi a interventi emergenziali», ha prorogato i benefìci fiscali previsti nell'ambito delle Zone franche urbane – Emilia di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, istituite nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014;
    un analogo intervento è stato introdotto dai commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che hanno istituito una zona franca per i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, tutti siti nella provincia di Mantova;
    per la predetta ZFU non è stata prevista, nel citato decreto-legge n. 244 del 2016, alcuna proroga, nonostante i territori interessati abbiano le stesse problematiche di quelli compresi nelle ZFU-Emilia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga a tutto il 2017 delle agevolazioni introdotte dal comma 450 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore delle imprese localizzate all'interno della ZFU comprendente i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.
9/4286-A/18Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 189 del 2016 e le successive modifiche introdotte anche con l'atto in discussione attribuiscono rilevanti funzioni al Commissario per la ricostruzione e alle Regioni;
   i numerosi adempimenti connessi alle competenze commissariali richiedono agli amministratori locali, ai professionisti e ai cittadini la necessità di un costante rapporto con gli Uffici speciali per la ricostruzione;
    le aree interessate dal sisma sono prevalentemente zone montane con viabilità precaria a causa dei danni del terremoto e con tempi lunghi per raggiungere i Comuni in cui sono ubicati gli Uffici speciali per la ricostruzione;
    è opportuno quindi che, oltre all'Ufficio comune di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 sia attivata anche un'ampia articolazione degli Uffici diffusa sui vari territori,

impegna il Governo

ad attivarsi presso il Commissario straordinario per la ricostruzione e le Regioni affinché sia attivata un'ampia articolazione degli Uffici diffusa sui vari territori.
9/4286-A/19Morani, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 189 del 2016 e le successive modifiche introdotte anche con l'atto in discussione attribuiscono rilevanti funzioni al Commissario per la ricostruzione e alle Regioni;
   i numerosi adempimenti connessi alle competenze commissariali richiedono agli amministratori locali, ai professionisti e ai cittadini la necessità di un costante rapporto con gli Uffici speciali per la ricostruzione;
    le aree interessate dal sisma sono prevalentemente zone montane con viabilità precaria a causa dei danni del terremoto e con tempi lunghi per raggiungere i Comuni in cui sono ubicati gli Uffici speciali per la ricostruzione;
    è opportuno quindi che, oltre all'Ufficio comune di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 sia attivata anche un'ampia articolazione degli Uffici diffusa sui vari territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivarsi presso il Commissario straordinario per la ricostruzione e le Regioni affinché sia attivata un'ampia articolazione degli Uffici diffusa sui vari territori.
9/4286-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Morani, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    per fronteggiare l'emergenza dei danni provocati dagli eventi sismici che hanno colpito ad agosto e ottobre 2016 le regioni del Centro Italia, il Governo ha varato due decreti legge (decreto-legge 189/2016 e decreto-legge 205/2016) successivamente confluiti nella Legge di conversione approvata dal Parlamento il 14 dicembre 2016 (Legge 15 dicembre 2016, n. 229);
    saranno beneficiari dei contributi tutti i cittadini dei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge che hanno subito un danno documentato su abitazioni e attività produttive a causa degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016;
    tenuto conto che le misure possano applicarsi in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei mesi successivi, comprovato da apposita perizia;
    considerando che per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016;
    tenuto conto che le scuole sono rimaste chiuse in molti paesi fino a sabato 21 gennaio incluso, a motivo delle successive forti scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia, ricordando che in via precauzionale, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese Università e Istituti di Alta Formazione, per verificare l'agibilità degli edifici e per garantire la pubblica incolumità;
    ipotizzando che in questo periodo gli studenti abbiano necessariamente rallentato i propri tempi di frequenza scolastica e di studio di quanto previsto dai progetti didattici a loro dedicati, accumulando lacune che possono rappresentare un ostacolo nel prosieguo dei loro studi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dedicare particolare attenzione e la dovuta priorità all'assetto complessivo delle scuole nel territorio colpito dal sisma, per garantire che la vita scolastica possa riprendere a pieno ritmo e nella completa sicurezza delle famiglie, facilitando anche che i plessi scolastici possano diventare luoghi di aggregazione della vita sociale dei vari centri, anche durante i periodi estivi, e favorire in questo modo tutte quelle misure di coesione sociale parallele alla ristrutturazione degli edifici scolastici.
9/4286-A/20Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, intende ulteriormente intervenire nei territori e nelle popolazioni colpite dal sisma;
    l'articolo 10, concernente il sostegno alle fasce deboli della popolazione, in particolare prevede che per mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in una delle zone colpite dal sisma e che versano in condizioni di maggior disagio economico e come individuati dal medesimo articolo, è concesso, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA;
    la SIA, introdotta in via sperimentale e in alcuni comuni con il decreto-legge n. 5 del 2012, è stata poi estesa a tutto il territorio nazionale dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 387) che ha destinato una quota pari a 380 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» dalla medesima legge di stabilità 2016 con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
    con il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016 sono state stabilite le modalità attuative per la concessione del beneficio ed i relativi criteri di accesso, nonché la ripartizione delle risorse e sulla base dei criteri fissati nel decreto, il beneficio economico, determinato in base alla numerosità del nucleo familiare (per un nucleo familiare con un membro il beneficio è pari a 80 euro al mese, con due membri il beneficio sale a 160 euro al mese, con tre membri a 240 euro al mese, con quattro membri a 320 euro al mese e per i nuclei familiari con 5 o più membri il beneficio è pari a 400 euro al mese), è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA);
    il decreto attuativo della SIA stabilisce inoltre nel dettaglio i requisiti per l'accesso al beneficio, che è destinato esclusivamente ai nuclei familiari in situazione di difficoltà economica (ISEE inferiore a 3.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli) al cui interno vi sia un minore o una persona disabile con genitore o una donna in stato di gravidanza accertata e prevede, tra l'altro, anche un progetto di inclusione sociale;
    il provvedimento all'esame indica quali sono i requisiti peculiari che devono essere posseduti congiuntamente per accedere alla SIA ossia: residenza e dimora stabile da almeno 2 anni in uno dei Comuni colpiti dal sisma ed essere in condizione di maggior disagio economico ossia avere un'ISEE pari o inferiore a 6.000 euro (per la misura nazionale l'ISEE deve essere inferiore a 3.000 euro);
    la disposizione precisa che solo per la misura in esame l'ISEE è calcolato escludendo dal computo il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio; sono altresì esclusi dal computo anche i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie succitate;
    inoltre la disposizione prevede l'inclusione nei redditi che determinano l'indicatore della situazione reddituale corrente anche delle prestazioni godute a seguito dei medesimi eventi sismici ossia: il contributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori già introdotte con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;
    si prevede altresì che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione all'esame, sono stabilite, nei limiti delle risorse stabilite, le modalità di concessione della prestazione prevista per il sisma, rimandando invece al decreto attuativo della SIA della legge di stabilità 2016 per quanto non disciplinato dalla disposizione all'esame e dal decreto attuativo citato;
    la disposizione infine prevede che all'onere di 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», istituito con la stabilità 2016, all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
   considerato che
    la soglia ISEE indicata nella disposizione, pari o inferiore ai 6.000 euro, è ritenuta esigua ed in tal senso sarebbe stato auspicabile che la suddetta soglia fosse pari o inferiore a 12.000 euro così da ampliare la platea dei beneficiari e, conseguentemente, che l'onere necessario fosse adeguatamente aumentato, prevedendo altresì che il Fondo per la povertà sia aumentato in maniera corrispondente, differentemente da quanto prevede la disposizione all'esame che attinge invece alle risorse del Fondo senza aumentarle, configurando quindi una «lotta tra poveri»;
    la disposizione all'esame non appare sufficientemente chiara in ordine alla misura di sostegno d'inclusione attiva (SIA) che il Governo intende assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, tenuto conto che non esplicita con chiarezza se e a quale progetto di inclusione il medesimo beneficio economico è eventualmente associato;
    appare quindi necessario assicurare alle persone più deboli della popolazione, ulteriormente colpite e indebolite dal sisma, non solo adeguate risorse economiche ma anche efficaci progetti di inclusione che, adeguatamente personalizzati, consentano di far fronte concretamente al sensibile peggioramento delle condizioni di vita, economiche e sociali e di reinserirsi nel compromesso tessuto sociale, economico e territoriale,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire risorse adeguate per l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, modificando, se la platea di potenziali beneficiari dovesse essere maggiore di quella stimata nel provvedimento, il limite di 41 milioni ed eventualmente anche la soglia ISEE indicata per accedere alla misura;
   assicurare che, qualora l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per la povertà, per le finalità previste dalla disposizione all'esame, pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, il MEF sia autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio;
   a prevedere che, nell'ambito del decreto del Ministero del lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione all'esame e volto a definire le modalità di concessione della prestazione prevista per il sisma, il progetto personalizzato di presa in carico del nucleo familiare tenga conto dell'esigenza di mitigare l'impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.

9/4286-A/21Di Vita, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, intende ulteriormente intervenire nei territori e nelle popolazioni colpite dal sisma;
    l'articolo 10, concernente il sostegno alle fasce deboli della popolazione, in particolare prevede che per mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in una delle zone colpite dal sisma e che versano in condizioni di maggior disagio economico e come individuati dal medesimo articolo, è concesso, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA;
    il provvedimento all'esame indica quali sono i requisiti peculiari che devono essere posseduti congiuntamente per accedere alla SIA ossia: residenza e dimora stabile da almeno 2 anni in uno dei Comuni colpiti dal sisma ed essere in condizione di maggior disagio economico ossia avere un'ISEE pari o inferiore a 6.000 euro;
    la soglia ISEE indicata nella disposizione, pari o inferiore ai 6.000 euro, è ritenuta esigua ed in tal senso sarebbe stato auspicabile che la suddetta soglia fosse pari o inferiore a 12.000 euro così da ampliare la platea dei beneficiari e, conseguentemente, che l'onere necessario fosse adeguatamente aumentato, prevedendo altresì che il Fondo per la povertà sia aumentato in maniera corrispondente, differentemente da quanto prevede la disposizione all'esame che attinge invece alle risorse del Fondo senza aumentarle, configurando quindi una «lotta tra poveri»;
    la disposizione all'esame precisa che solo per la misura in esame l'ISEE corrente è calcolato escludendo dal computo il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio; sono altresì esclusi dal computo anche i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie succitate;
    inoltre la disposizione prevede l'inclusione nei redditi che determinano l'ISEE corrente (ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 159/2013) anche delle prestazioni godute a seguito dei medesimi eventi sismici ossia: il contributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori già introdotte con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;
    ai sensi del citato articolo 9 del DPCM 159/2013, in analogia con quanto previsto per l'ISEE ordinario disciplinato all'articolo 4 del medesimo DPCM, per l'ISEE corrente, ai fini del calcolo della situazione reddituale, vanno indicati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti;
    il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha depositato tre sentenze (n. 838, 841, 842) pronunciandosi sul ricorso in opposizione ad altrettanti pronunciamenti emessi dal TAR Lazio il 21 febbraio 2015 (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) che, proprio in riferimento al DPCM n. 159/2013, stabilivano di escludere dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» ossia tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.;
    il Consiglio di Stato nelle succitate sentenze afferma «quando si vuol sussumere alla nozione di reddito un quid di economicamente diverso ed irriducibile, non può il legislatore, ... dimenticare che ogni forma impositiva va comunque ricondotta al principio ex articolo 53 Cost. e che le esenzioni e le esclusioni non sono eccezioni alla disciplina del predetto obbligo e/o del presupposto imponibile. Esse sono piuttosto vicende presidiate da valori costituzionali aventi pari dignità dell'obbligo contributivo, l'effettiva realizzazione dei quali rende taluni cespiti inadatti alla contribuzione fiscale. Ebbene, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta (com’è, p. es., l'indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito), né l'una, né l'altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, ...»;
    ancora, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato precisa «Non è allora chi non veda che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva»;
    è evidente, anche sulla base degli importanti pronunciamenti del Consiglio di Stato, come sia ingiusto, immorale oltreché illegittimo che nel calcolo dell'ISEE corrente, per poter accedere alla misura di sostegno, i terremotati devono includervi anche le prestazioni assistenziali che i medesimi hanno avuto in ragione della loro condizione di terremotati, ossia in ragione, per usare le parole dei giudici amministrativi, di un'oggettiva e ontologica situazione che provoca in sé disagi e diminuzione di capacità reddituale,

impegna il Governo

a garantire, anche attraverso ulteriori disposizioni legislative, che nel calcolo dell'ISEE corrente pari o inferiore ai 6.000 euro, per le finalità della misura di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, non siano incluse le prestazioni che le medesime popolazioni hanno ricevuto in ragione della loro condizione di terremotati, assicurando altresì che il calcolo dell'ISEE corrente sia consentito a tutte le popolazioni colpite dal sisma, in deroga alle condizioni previste dalla norma che lo disciplina ossia le condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

9/4286-A/22Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, intende ulteriormente intervenire nei territori e nelle popolazioni colpite dal sisma;
    l'articolo 10, concernente il sostegno alle fasce deboli della popolazione, in particolare prevede che per mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in una delle zone colpite dal sisma e che versano in condizioni di maggior disagio economico e come individuati dal medesimo articolo, è concesso, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA;
    il provvedimento all'esame indica quali sono i requisiti peculiari che devono essere posseduti congiuntamente per accedere alla SIA ossia: residenza e dimora stabile da almeno 2 anni in uno dei Comuni colpiti dal sisma ed essere in condizione di maggior disagio economico ossia avere un'ISEE pari o inferiore a 6.000 euro;
    la soglia ISEE indicata nella disposizione, pari o inferiore ai 6.000 euro, è ritenuta esigua ed in tal senso sarebbe stato auspicabile che la suddetta soglia fosse pari o inferiore a 12.000 euro così da ampliare la platea dei beneficiari e, conseguentemente, che l'onere necessario fosse adeguatamente aumentato, prevedendo altresì che il Fondo per la povertà sia aumentato in maniera corrispondente, differentemente da quanto prevede la disposizione all'esame che attinge invece alle risorse del Fondo senza aumentarle, configurando quindi una «lotta tra poveri»;
    la disposizione all'esame precisa che solo per la misura in esame l'ISEE corrente è calcolato escludendo dal computo il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio; sono altresì esclusi dal computo anche i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie succitate;
    inoltre la disposizione prevede l'inclusione nei redditi che determinano l'ISEE corrente (ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 159/2013) anche delle prestazioni godute a seguito dei medesimi eventi sismici ossia: il contributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori già introdotte con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;
    ai sensi del citato articolo 9 del DPCM 159/2013, in analogia con quanto previsto per l'ISEE ordinario disciplinato all'articolo 4 del medesimo DPCM, per l'ISEE corrente, ai fini del calcolo della situazione reddituale, vanno indicati anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti;
    il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha depositato tre sentenze (n. 838, 841, 842) pronunciandosi sul ricorso in opposizione ad altrettanti pronunciamenti emessi dal TAR Lazio il 21 febbraio 2015 (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) che, proprio in riferimento al DPCM n. 159/2013, stabilivano di escludere dal computo dell'indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» ossia tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.;
    il Consiglio di Stato nelle succitate sentenze afferma «quando si vuol sussumere alla nozione di reddito un quid di economicamente diverso ed irriducibile, non può il legislatore, ... dimenticare che ogni forma impositiva va comunque ricondotta al principio ex articolo 53 Cost. e che le esenzioni e le esclusioni non sono eccezioni alla disciplina del predetto obbligo e/o del presupposto imponibile. Esse sono piuttosto vicende presidiate da valori costituzionali aventi pari dignità dell'obbligo contributivo, l'effettiva realizzazione dei quali rende taluni cespiti inadatti alla contribuzione fiscale. Ebbene, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta (com’è, p. es., l'indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito), né l'una, né l'altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, ...»;
    ancora, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato precisa «Non è allora chi non veda che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva»;
    è evidente, anche sulla base degli importanti pronunciamenti del Consiglio di Stato, come sia ingiusto, immorale oltreché illegittimo che nel calcolo dell'ISEE corrente, per poter accedere alla misura di sostegno, i terremotati devono includervi anche le prestazioni assistenziali che i medesimi hanno avuto in ragione della loro condizione di terremotati, ossia in ragione, per usare le parole dei giudici amministrativi, di un'oggettiva e ontologica situazione che provoca in sé disagi e diminuzione di capacità reddituale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire, anche attraverso ulteriori disposizioni legislative, che nel calcolo dell'ISEE corrente pari o inferiore ai 6.000 euro, per le finalità della misura di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, non siano incluse le prestazioni che le medesime popolazioni hanno ricevuto in ragione della loro condizione di terremotati, assicurando altresì che il calcolo dell'ISEE corrente sia consentito a tutte le popolazioni colpite dal sisma, in deroga alle condizioni previste dalla norma che lo disciplina ossia le condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

9/4286-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, intende ulteriormente intervenire nei territori e nelle popolazioni colpite dal sisma;
    l'articolo 10, concernente il sostegno alle fasce deboli della popolazione, in particolare prevede che per mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in una delle zone colpite dal sisma e che versano in condizioni di maggior disagio economico e come individuati dal medesimo articolo, è concesso, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA;
    la SIA, introdotta in via sperimentale e in alcuni comuni con il decreto-legge n. 5 del 2012, è stata poi estesa a tutto il territorio nazionale dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 387) che ha destinato una quota pari a 380 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» dalla medesima legge di stabilità 2016 con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
    il provvedimento all'esame indica quali sono i requisiti peculiari che devono essere posseduti congiuntamente per accedere alla SIA ossia: residenza e dimora stabile da almeno 2 anni in uno dei Comuni colpiti dal sisma ed essere in condizione di maggior disagio economico ossia avere un'ISEE pari o inferiore a 6.000 euro (per la misura nazionale l'ISEE deve essere inferiore a 3.000 euro);
    si prevede altresì che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione all'esame, sono stabilite, nei limiti delle risorse stabilite, le modalità di concessione della prestazione prevista per il sisma, rimandando invece al decreto attuativo della SIA della legge di stabilità 2016 per quanto non disciplinato dalla disposizione all'esame e dal decreto attuativo citato;
    la disposizione infine prevede che all'onere di 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», istituito con la stabilità 2016, all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali),
   considerato che:
    la soglia ISEE indicata nella disposizione, pari o inferiore ai 6.000 euro, è ritenuta esigua ed in tal senso sarebbe stato auspicabile che la suddetta soglia fosse pari o inferiore a 12.000 euro così da ampliare la platea dei beneficiari e, conseguentemente, che l'onere necessario fosse adeguatamente aumentato, prevedendo altresì che il Fondo per la povertà sia aumentato in maniera corrispondente, differentemente da quanto prevede la disposizione all'esame che attinge invece alle risorse del Fondo senza aumentarle, configurando quindi una «lotta tra poveri»;
    la disposizione all'esame non appare sufficientemente chiara in ordine alla misura di sostegno d'inclusione attiva (SIA) che il Governo intende assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, tenuto conto che non esplicita con chiarezza se e a quale progetto di inclusione il medesimo beneficio economico è eventualmente associato;
    già l'adozione sperimentale della SIA di cui al decreto-legge n. 5 del 2012, è stata diffusamente carente di un efficace monitoraggio e controllo, tale da consentire una valutazione dell'effettivo ed efficace impatto economico e sociale delle misure di sostegno adottate;
    appare sempre necessario che l'utilizzo di risorse pubbliche sia sempre sostenuto da adeguate forme di pubblicità, tracciabilità e trasparenza, così da prevenire ogni forma di spreco ed ogni forma di inefficacia delle misure politiche e sociali sottese, a maggior ragione e soprattutto quando le risorse sono destinate alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nel decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi per definire le modalità di concessione della prestazione prevista per il sisma, siano introdotte misure atte ad assicurare la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente provvedimento.
9/4286-A/23Nesci, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, intende ulteriormente intervenire nei territori e nelle popolazioni colpite dal sisma;
    l'articolo 10, concernente il sostegno alle fasce deboli della popolazione, in particolare prevede che per mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in una delle zone colpite dal sisma e che versano in condizioni di maggior disagio economico e come individuati dal medesimo articolo, è concesso, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA;
    la SIA, introdotta in via sperimentale e in alcuni comuni con il decreto-legge n. 5 del 2012, è stata poi estesa a tutto il territorio nazionale dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 387) che ha destinato una quota pari a 380 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» dalla medesima legge di stabilità 2016 con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
    il provvedimento all'esame indica quali sono i requisiti peculiari che devono essere posseduti congiuntamente per accedere alla SIA ossia: residenza e dimora stabile da almeno 2 anni in uno dei Comuni colpiti dal sisma ed essere in condizione di maggior disagio economico ossia avere un'ISEE pari o inferiore a 6.000 euro (per la misura nazionale l'ISEE deve essere inferiore a 3.000 euro);
    si prevede altresì che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione all'esame, sono stabilite, nei limiti delle risorse stabilite, le modalità di concessione della prestazione prevista per il sisma, rimandando invece al decreto attuativo della SIA della legge di stabilità 2016 per quanto non disciplinato dalla disposizione all'esame e dal decreto attuativo citato;
    la disposizione infine prevede che all'onere di 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», istituito con la stabilità 2016, all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali),
   considerato che:
    la soglia ISEE indicata nella disposizione, pari o inferiore ai 6.000 euro, è ritenuta esigua ed in tal senso sarebbe stato auspicabile che la suddetta soglia fosse pari o inferiore a 12.000 euro così da ampliare la platea dei beneficiari e, conseguentemente, che l'onere necessario fosse adeguatamente aumentato, prevedendo altresì che il Fondo per la povertà sia aumentato in maniera corrispondente, differentemente da quanto prevede la disposizione all'esame che attinge invece alle risorse del Fondo senza aumentarle, configurando quindi una «lotta tra poveri»;
    la disposizione all'esame non appare sufficientemente chiara in ordine alla misura di sostegno d'inclusione attiva (SIA) che il Governo intende assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, tenuto conto che non esplicita con chiarezza se e a quale progetto di inclusione il medesimo beneficio economico è eventualmente associato;
    già l'adozione sperimentale della SIA di cui al decreto-legge n. 5 del 2012, è stata diffusamente carente di un efficace monitoraggio e controllo, tale da consentire una valutazione dell'effettivo ed efficace impatto economico e sociale delle misure di sostegno adottate;
    appare sempre necessario che l'utilizzo di risorse pubbliche sia sempre sostenuto da adeguate forme di pubblicità, tracciabilità e trasparenza, così da prevenire ogni forma di spreco ed ogni forma di inefficacia delle misure politiche e sociali sottese, a maggior ragione e soprattutto quando le risorse sono destinate alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivarsi affinché nel decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi per definire le modalità di concessione della prestazione prevista per il sisma, siano introdotte misure atte ad assicurare la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente provvedimento.
9/4286-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Nesci, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7-bis del provvedimento all'esame prevede lo stanziamento di fondi al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017;
    gli eccezionali eventi atmosferici che unitamente al verificarsi di nuove scosse di terremoto hanno ulteriormente aggravato la situazione nelle aree terremotate del Centro Italia a partire dal 16 gennaio 2018, hanno determinato disagi e difficoltà in territori ed in comuni non direttamente interessati da alcun recente evento sismico;
    in particolare, si sono rilevate importanti frane, le quali hanno reso più vulnerabili, o del tutto inagibili, diversi immobili pubblici e privati, tra cui alcune strutture scolastiche, le quali, oltre ai conosciuti problemi legati alla vulnerabilità sismica, hanno in diversi casi subito crolli parziali dei tetti a causa del sovrappeso determinato della presenza di neve;
    si segnalano, altresì, gli ingenti danni alla rete stradale, rendendo inaccessibili molte vie di collegamento e ostacolando la regolare circolazione, condizione questa che ha inevitabilmente aggravato la condizione economica in cui versano centinaia di aziende, con particolare riferimento agli allevatori del Centro Italia, la cui attività era già stata fortemente compromessa dal terremoto che li ha colpiti nel 2016;
    i danni diretti e indiretti risultano, quindi, particolarmente ingenti, e questi non possono non essere presi in debita considerazione, rendendosi necessaria l'adozione di provvedimenti anche in riferimento ai territori interessati dagli eventi sismici ma afferenti zone non ricomprese nel cratere,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse in occasione della approvazione del documento di economia e finanza del 2017 anche con il fine di ampliare la platea delle imprese interessate.
9/4286-A/24Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7-bis del provvedimento all'esame prevede lo stanziamento di fondi al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017;
    gli eccezionali eventi atmosferici che unitamente al verificarsi di nuove scosse di terremoto hanno ulteriormente aggravato la situazione nelle aree terremotate del Centro Italia a partire dal 16 gennaio 2018, hanno determinato disagi e difficoltà in territori ed in comuni non direttamente interessati da alcun recente evento sismico;
    in particolare, si sono rilevate importanti frane, le quali hanno reso più vulnerabili, o del tutto inagibili, diversi immobili pubblici e privati, tra cui alcune strutture scolastiche, le quali, oltre ai conosciuti problemi legati alla vulnerabilità sismica, hanno in diversi casi subito crolli parziali dei tetti a causa del sovrappeso determinato della presenza di neve;
    si segnalano, altresì, gli ingenti danni alla rete stradale, rendendo inaccessibili molte vie di collegamento e ostacolando la regolare circolazione, condizione questa che ha inevitabilmente aggravato la condizione economica in cui versano centinaia di aziende, con particolare riferimento agli allevatori del Centro Italia, la cui attività era già stata fortemente compromessa dal terremoto che li ha colpiti nel 2016;
    i danni diretti e indiretti risultano, quindi, particolarmente ingenti, e questi non possono non essere presi in debita considerazione, rendendosi necessaria l'adozione di provvedimenti anche in riferimento ai territori interessati dagli eventi sismici ma afferenti zone non ricomprese nel cratere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare ulteriori risorse in occasione della approvazione del documento di economia e finanza del 2017 anche con il fine di ampliare la platea delle imprese interessate.
9/4286-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    le conseguenze dell'evento sismico del 24 agosto 2016 sono state catastrofiche per il commercio, il turismo e i servizi dei territori colpiti;
    il sisma è stato devastante; secondo i dati delle associazioni di categoria attive nel mondo del turismo, il terremoto avrebbe portato all'azzeramento delle prenotazioni sul territorio per tutto il periodo natalizio. Molti sono gli alberghi chiusi a causa dell'impossibilità per gli imprenditori di sopportare i costi;
    risulta incalcolabile il danno d'immagine al settore turistico causato dagli mezzi di informazione. Proprio in quest'ottica è necessario definire in maniera circostanziata i danni e non creare ulteriore allarmismo;
    il turismo può rappresentare una svolta importante che merita la massima attenzione ed un lavoro unitario ed è ruolo delle amministrazioni pubbliche quello di rassicurare per quanto possibile la popolazione sulla sicurezza delle strutture attualmente presenti sui territori colpiti dal sisma;
    risulta quindi fondamentale certificare e comunicare la solidità antisismica delle strutture alberghiere affinché il turismo riparta nelle zone colpite dal terremoto,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura necessaria al fine di istituire un marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni colpiti da eventi sismici.
9/4286-A/25Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    le conseguenze dell'evento sismico del 24 agosto 2016 sono state catastrofiche per il commercio, il turismo e i servizi dei territori colpiti;
    il sisma è stato devastante; secondo i dati delle associazioni di categoria attive nel mondo del turismo, il terremoto avrebbe portato all'azzeramento delle prenotazioni sul territorio per tutto il periodo natalizio. Molti sono gli alberghi chiusi a causa dell'impossibilità per gli imprenditori di sopportare i costi;
    risulta incalcolabile il danno d'immagine al settore turistico causato dagli mezzi di informazione. Proprio in quest'ottica è necessario definire in maniera circostanziata i danni e non creare ulteriore allarmismo;
    il turismo può rappresentare una svolta importante che merita la massima attenzione ed un lavoro unitario ed è ruolo delle amministrazioni pubbliche quello di rassicurare per quanto possibile la popolazione sulla sicurezza delle strutture attualmente presenti sui territori colpiti dal sisma;
    risulta quindi fondamentale certificare e comunicare la solidità antisismica delle strutture alberghiere affinché il turismo riparta nelle zone colpite dal terremoto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni misura necessaria al fine di istituire un logo di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni colpiti da eventi sismici.
9/4286-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    molte delle strutture alberghiere ospitanti i cittadini loro malgrado protagonisti dal terremoto del 24 agosto 2016 non hanno ancora ricevuto il rimborso quando la normativa prevede il pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della fattura;
    le strutture alberghiere devono seguire passaggi precisi per i rimborsi delle spese sostenute: registrazione degli ospiti sul proprio sistema, validazione da parte del sindaco del Comune di provenienza degli sfollati che attesti il titolo al diritto di essere ospitato in base alle ordinanze e indicazioni della Protezione civile, sottoscrizione del contratto della struttura alberghiera con la Regione e infine il report del rendiconto mensile con le indicazioni del giorno di registrazione;
    si apprende dalla stampa come molti albergatori abbiano denunciato la propria impossibilità ad anticipare le spese di gestione e personale, considerando che a metà febbraio 2017 non avrebbero ancora ricevuto nessun pagamento da parte della Regione, salvo la rassicurazione che a breve saranno saldate le fatture dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2016;
    la burocrazia e il costo dell'emergenza non possono gravare sugli albergatori e sulla loro disponibilità; sarebbe quindi opportuno individuare misure per velocizzare la gestione delle procedure amministrative, la quale rischia di compromettere ulteriormente la situazione economica degli imprenditori coinvolti che si stanno caricando i costi dell'emergenza, dagli stipendi del personale richiamato in servizio, alle spese di utenze, derrate alimentari, e altro;
    in considerazione dell'allungamento delle tempistiche di pagamento delle fatture agli albergatori e i ritardi di consegna dei moduli abitativi in legno in favore degli sfollati e dell'avvicinarsi della stagione turistica, bisogna dare risposte concrete agli albergatori,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di velocizzare e semplificare i pagamenti a favore delle strutture alberghiere ospitanti i cittadini colpiti dal terremoto o individuare possibili misure compensative come il versamento, in via sostitutiva, dei contributi a favore di INPS e INAIL o escludere il contributo dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/4286-A/26Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    molte delle strutture alberghiere ospitanti i cittadini loro malgrado protagonisti dal terremoto del 24 agosto 2016 non hanno ancora ricevuto il rimborso quando la normativa prevede il pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della fattura;
    le strutture alberghiere devono seguire passaggi precisi per i rimborsi delle spese sostenute: registrazione degli ospiti sul proprio sistema, validazione da parte del sindaco del Comune di provenienza degli sfollati che attesti il titolo al diritto di essere ospitato in base alle ordinanze e indicazioni della Protezione civile, sottoscrizione del contratto della struttura alberghiera con la Regione e infine il report del rendiconto mensile con le indicazioni del giorno di registrazione;
    si apprende dalla stampa come molti albergatori abbiano denunciato la propria impossibilità ad anticipare le spese di gestione e personale, considerando che a metà febbraio 2017 non avrebbero ancora ricevuto nessun pagamento da parte della Regione, salvo la rassicurazione che a breve saranno saldate le fatture dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2016;
    la burocrazia e il costo dell'emergenza non possono gravare sugli albergatori e sulla loro disponibilità; sarebbe quindi opportuno individuare misure per velocizzare la gestione delle procedure amministrative, la quale rischia di compromettere ulteriormente la situazione economica degli imprenditori coinvolti che si stanno caricando i costi dell'emergenza, dagli stipendi del personale richiamato in servizio, alle spese di utenze, derrate alimentari, e altro;
    in considerazione dell'allungamento delle tempistiche di pagamento delle fatture agli albergatori e i ritardi di consegna dei moduli abitativi in legno in favore degli sfollati e dell'avvicinarsi della stagione turistica, bisogna dare risposte concrete agli albergatori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare urgentemente ulteriori iniziative, anche normative, al fine di velocizzare e semplificare i pagamenti a favore delle strutture alberghiere ospitanti i cittadini colpiti dal terremoto o individuare possibili misure compensative come il versamento, in via sostitutiva, dei contributi a favore di INPS e INAIL o escludere il contributo dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/4286-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» interviene in materia del fondo per gli interventi di ricostruzione, creato con il meccanismo delle donazioni effettuate attraverso i numeri solidali, in collaborazione con le compagnie telefoniche, qualificando come impignorabili le somme versate sul conto corrente bancario fruttifero;
    ai sensi del protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale,

impegna il Governo

a garantire piena trasparenza e massima rendicontabilità delle donazioni raccolte attraverso il numero solidale 45500, valutando l'opportunità di introdurre misure volte ad accelerare l'utilizzo dei suddetti fondi durante le fasi di gestione dell'emergenza.
9/4286-A/27Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» interviene in materia del fondo per gli interventi di ricostruzione, creato con il meccanismo delle donazioni effettuate attraverso i numeri solidali, in collaborazione con le compagnie telefoniche, qualificando come impignorabili le somme versate sul conto corrente bancario fruttifero;
    ai sensi del protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure volte ad accelerare l'utilizzo dei fondi della donazione attraverso il numero 45500 durante le fasi di gestione dell'emergenza.
9/4286-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti;
    nell'allegato parere espresso dalla X Commissione, tra le osservazioni presentate alla lettera a) si segnala «la possibilità di prevedere processi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive in un ambito territoriale più ampio del bacino comunale, nonché di prevedere, ancora, una più elevata tolleranza per gli incrementi dimensionali dei locali da affittarsi per la suddetta delocalizzazione temporanea rispetto alle attuali sedi dell'attività d'impresa»;
    il decreto-legge n. 189 del 2016 prevede misure volte a favorire la delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dal sisma, in seguito disciplinate con ordinanza del Commissario per la ricostruzione, n. 9 del 14 dicembre 2016;
    con tale ordinanza si pongono limiti territoriali e dimensionali alla delocalizzazione prevedendola solo entro il comune dove l'impresa presta l'attività economica e comportando, in tal senso, il serio rischio per le attività obbligate a permanere nella zona colpita dal sisma di non raggiungere le condizioni economiche minime per coprire i costi di gestione dell'attività,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere la possibilità di delocalizzare temporaneamente le attività produttive di cui in premessa in un bacino territoriale più ampio del territorio comunale, cioè entro i confini della provincia ove ha sede l'impresa, nonché a modificare le limitazioni dimensionali dell'ordinanza del Commissario per la ricostruzione richiamata in premessa, al fine di ampliare il limite di tolleranza dal 20 al 50 per cento, permettendo così una maggiore flessibilità nella ricerca dell'immobile nello stesso comune o in un comune della stessa provincia ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione; a promuovere le necessarie iniziative volte a prorogare al 30 novembre 2017 il termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza richiamata in premessa al fine di superare gli attuali disagi burocratici e i ritardi procedimentali che i cittadini delle zone colpite dagli eventi sismici stanno vivendo.

9/4286-A/28Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Il decreto-legge in esame non prevede alcun genere di monitoraggio dei finanziamenti pubblici e privati destinati alla ricostruzione ed al sostentamento delle persone in difficoltà. Sarebbe quindi opportuno valutare l'introduzione di strumenti informatici – come il caso del sistema blockchain – che consentano di monitorare i flussi finanziari, sia pubblici che privati, e rendere i relativi dati facilmente intellegibili e visibili dal pubblico;
    il sistema blockchain è stato elogiato e qualificato un protocollo sicuro ed inespugnabile dall'Associazione bancaria europea (ABE) e, di recente, circa 30 istituti di credito hanno avviato l'utilizzo del medesimo per il sistema finanziario ed i circuiti bancari tradizionali,

impegna il Governo

   ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a:
    a) introdurre un sistema di certificazione informatico che renda visibile l’iter di raccolta e destinazione delle donazioni pubbliche concesse ai preposti soggetti giuridici privati;
    b) introdurre un sistema di certificazione informatico che consenta di rendere visibile dal pubblico l'iter di approvazione e destinazione delle risorse erariali da parte dei preposti organi pubblici.
9/4286-A/29Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Il decreto-legge in esame non prevede alcun genere di monitoraggio dei finanziamenti pubblici e privati destinati alla ricostruzione ed al sostentamento delle persone in difficoltà. Sarebbe quindi opportuno valutare l'introduzione di strumenti informatici – come il caso del sistema blockchain – che consentano di monitorare i flussi finanziari, sia pubblici che privati, e rendere i relativi dati facilmente intellegibili e visibili dal pubblico;
    il sistema blockchain è stato elogiato e qualificato un protocollo sicuro ed inespugnabile dall'Associazione bancaria europea (ABE) e, di recente, circa 30 istituti di credito hanno avviato l'utilizzo del medesimo per il sistema finanziario ed i circuiti bancari tradizionali,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a:
    a) introdurre un sistema di certificazione informatico che renda visibile l’iter di raccolta e destinazione delle donazioni pubbliche concesse ai preposti soggetti giuridici privati;
    b) introdurre un sistema di certificazione informatico che consenta di rendere visibile dal pubblico l'iter di approvazione e destinazione delle risorse erariali da parte dei preposti organi pubblici.
9/4286-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    considerate insufficienti le misure introdotte al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici dei Comuni colpiti dagli eventi sismici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico ed anche sociale e culturale delle popolazioni residenti;
    valutata la necessità di prevedere interventi di defiscalizzazione volti a sostenere le imprese, che siano già costituite alla data del 24 agosto 2016 e operanti nei territori interessati dai ripetuti eventi sismici, al fine di agevolare la ripresa delle attività produttive pesantemente colpite,

impegna il Governo

a prevedere, per gli anni di imposta 2017 e 2018, adeguate misure di defiscalizzazione a beneficio delle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso l'istituzione, all'interno di ciascuna Regione interessata, di zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/4286-A/30Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    considerate insufficienti le misure introdotte al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici dei Comuni colpiti dagli eventi sismici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico ed anche sociale e culturale delle popolazioni residenti;
    valutata la necessità di prevedere interventi di defiscalizzazione volti a sostenere le imprese, che siano già costituite alla data del 24 agosto 2016 e operanti nei territori interessati dai ripetuti eventi sismici, al fine di agevolare la ripresa delle attività produttive pesantemente colpite,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, per gli anni di imposta 2017 e 2018, adeguate misure di defiscalizzazione a beneficio delle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso l'istituzione, all'interno di ciascuna Regione interessata, di zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/4286-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene con misure urgenti volte a sostenere la grave situazione in cui versano le popolazioni, le attività produttive e i comuni dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017;
    tra le misure del provvedimento in esame, necessarie a sostenere i territori colpiti dai suddetti eventi, non è prevista la possibilità per i comuni di beneficiare di uno slittamento temporale dei termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, al fine di poter essere messi nella condizione di impiegare le risorse di cui al fondo pluriennale vincolato di spesa per l'esercizio 2015. Questa proroga, se introdotta, avrebbe indiscusse ricadute positive sulle comunità locali;
    ricordiamo che il comma 467, articolo 1, della legge n. 232 del 2017 (legge di bilancio 2017), ha stabilito che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 per finanziare le spese relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016. Perché ciò sia possibile occorre però che l'Ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017,

impegna il Governo

a prevedere una proroga al 28 febbraio 2017, a favore dei comuni delle regioni colpite dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 e dagli eventi meteorologici del gennaio 2017, del termine previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.
9/4286-A/31Melilla, Fusilli, Zaratti, Ricciatti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene con misure urgenti volte a sostenere la grave situazione in cui versano le popolazioni, le attività produttive e i comuni dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017;
    tra le misure del provvedimento in esame, necessarie a sostenere i territori colpiti dai suddetti eventi, non è prevista la possibilità per i comuni di beneficiare di uno slittamento temporale dei termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, al fine di poter essere messi nella condizione di impiegare le risorse di cui al fondo pluriennale vincolato di spesa per l'esercizio 2015. Questa proroga, se introdotta, avrebbe indiscusse ricadute positive sulle comunità locali;
    ricordiamo che il comma 467, articolo 1, della legge n. 232 del 2017 (legge di bilancio 2017), ha stabilito che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 per finanziare le spese relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016. Perché ciò sia possibile occorre però che l'Ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una proroga al 31 marzo 2017, a favore dei comuni delle regioni colpite dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 e dagli eventi meteorologici del gennaio 2017, del termine previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.
9/4286-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Melilla, Fusilli, Zaratti, Ricciatti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure previste dal provvedimento in esame volte ad agevolare e sostenere le popolazioni colpite duramente dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 e dagli eventi meteorologici del gennaio 2017, vi sono specifiche disposizioni per il sostegno alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. E questo anche in virtù delle caratteristiche produttive delle aree colpite, dove un ruolo primario spetta proprio al settore agricolo e zootecnico e a quello delle eccellenze alimentari. Si calcola in 100 mila gli addetti che hanno necessità di riprendere quanto prima la loro attività;
   sotto questo aspetto sarebbe importante favorire la possibilità della vendita diretta da parte dei produttori e degli imprenditori agricoli di propri prodotti agroalimentari in spazi e aree appositamente dedicate,

impegna il Governo

a favorire la vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati, residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 e dagli eventi meteorologici del gennaio 2017, prevedendo, di concerto con gli enti territoriali, appositi mercati alimentari per la vendita diretta in aree pubbliche o private collocate nei capoluoghi delle regioni colpite dai citati eventi.
9/4286-A/32Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure previste dal provvedimento in esame volte ad agevolare e sostenere le popolazioni colpite duramente dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 e dagli eventi meteorologici del gennaio 2017, vi sono specifiche disposizioni per il sostegno alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. E questo anche in virtù delle caratteristiche produttive delle aree colpite, dove un ruolo primario spetta proprio al settore agricolo e zootecnico e a quello delle eccellenze alimentari. Si calcola in 100 mila gli addetti che hanno necessità di riprendere quanto prima la loro attività;
   sotto questo aspetto sarebbe importante favorire la possibilità della vendita diretta da parte dei produttori e degli imprenditori agricoli di propri prodotti agroalimentari in spazi e aree appositamente dedicate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di favorire la vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati, residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016 e dagli eventi meteorologici del gennaio 2017, prevedendo, di concerto con gli enti territoriali, appositi mercati alimentari per la vendita diretta in aree pubbliche o private collocate nei capoluoghi delle regioni colpite dai citati eventi.
9/4286-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede misure urgenti a favore dei territori e delle attività produttive dell'Italia centrale, interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017;
    la situazione drammatica in cui versano sia le popolazioni che le aziende e le imprese di questi territori impone la predisposizione di importanti e soprattutto efficaci misure di sostegno, anche per contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite;
    sotto questo aspetto, è indispensabile prevedere, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dai suddetti eventi l'istituzione di una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296,

impegna il Governo

a istituire una zona franca nei comuni e nei territori interessati dagli eventi di cui in premessa, al fine di sostenere in maniera efficace la ripresa delle attività in particolare delle micro e piccole imprese.
9/4286-A/33Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede misure urgenti a favore dei territori e delle attività produttive dell'Italia centrale, interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017;
    la situazione drammatica in cui versano sia le popolazioni che le aziende e le imprese di questi territori impone la predisposizione di importanti e soprattutto efficaci misure di sostegno, anche per contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite;
    sotto questo aspetto, è indispensabile prevedere, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dai suddetti eventi l'istituzione di una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire una zona franca nei comuni e nei territori interessati dagli eventi di cui in premessa, al fine di sostenere in maniera efficace la ripresa delle attività in particolare delle micro e piccole imprese.
9/4286-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il 14 marzo scorso, in occasione delle giornate del FAI, il presidente del Consiglio aveva anticipato la volontà di trasformare l'attuale struttura di missione presso Palazzo Chigi, voluta dall'ex premier Renzi, in un Dipartimento della Presidenza del Consiglio, legato al progetto «Casa Italia»;
    nonostante le diverse e forti perplessità legate a questa operazione, e che sono state, tra gli altri, espresse fin dal primo momento anche dal Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e da Giuseppe Zamberletti, il Governo ha scelto di introdurre, con un suo emendamento, questa previsione nel provvedimento sugli eventi sismici ora all'esame dell'Aula della Camera;
    la creazione di questo nuovo Dipartimento, rischia fortemente di tradursi in una sottrazione di competenze oggi in capo al dipartimento della Protezione civile. E questo proprio nel momento in cui è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 del 2017 che delega il Governo al riordino della normativa in materia di Protezione civile;
    lo stesso Giuseppe Zamberletti, che per primo aveva guidato la Protezione Civile negli anni ‘80, ha sottolineato come l'idea di «nuovi Dipartimenti che si sovrappongano a quello della Protezione civile spacchettando così competenze, come quella importantissima della prevenzione, che stanno già sotto l'unico cappello della Presidenza del Consiglio» rischia di «indebolire non solo la Presidenza ma l'intero Sistema nazionale della Protezione civile»,

impegna il Governo

a prevedere che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività del Governo connessa al progetto «Casa Italia», siano perlomeno fatte salve le funzioni di indirizzo e coordinamento della prevenzione non strutturale di protezione civile così come previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile».
9/4286-A/34Zaratti, Kronbichler, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016 riporta le Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari;
    in tale articolo non figura la disposizione secondo cui gli immobili degli enti locali situati nei Comuni colpiti dal sisma debbano dotarsi delle schede di vulnerabilità così come non è espressamente previsto un piano per la progressiva realizzazione sugli stessi di interventi di adeguamento sismico,

impegna il Governo

a promuovere l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare entro il 2017 gli Enti pubblici locali, con sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, delle schede di vulnerabilità sismica come da disposizione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3274/2003 e di avviare una programmazione rapida e urgente di adeguamento sismico per gli immobili dei suddetti enti locali che presentano criticità.
9/4286-A/35De Rosa, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016 riporta le Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari;
    in tale articolo non figura la disposizione secondo cui gli immobili degli enti locali situati nei Comuni colpiti dal sisma debbano dotarsi delle schede di vulnerabilità così come non è espressamente previsto un piano per la progressiva realizzazione sugli stessi di interventi di adeguamento sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare entro il 2017 gli Enti pubblici locali, con sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, delle schede di vulnerabilità sismica come da disposizione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3274/2003 e di avviare una programmazione rapida e urgente di adeguamento sismico per gli immobili dei suddetti enti locali che presentano criticità.
9/4286-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta) De Rosa, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016 «ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» si affronta il tema della realizzazione delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici;
    con l'Ocdpc n. 408 del 15 novembre 2016 «ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», oltre all'aumento del Contributo di Autonoma Sistemazione, definisce i diversi soggetti che, anche in raccordo tra loro, sono responsabili delle procedure per la fornitura dei moduli abitativi provvisori, di quelli destinati a uso pubblico, scolastico, per le attività economiche e produttive, oltre che dell'individuazione, verifica, acquisizione e predisposizione delle aree nelle quali installare gli stessi container;
    l'Ocdpc n. 399 del 10 ottobre 2016 «ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» che disciplina alcune misure per migliorare l'operatività delle Amministrazioni comunali, include disposizioni per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per gli allevatori, oltre a ulteriori misure per la raccolta, il trasporto e il deposito delle macerie derivanti da crolli e per l'utilizzo delle ordinarie contabilità speciali dei Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    l'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 dispone ulteriori interventi urgenti per ottimizzare le attività per la gestione dell'emergenza, in particolare in materia di svolgimento dell'attività scolastica, di operatività delle banche e degli intermediari finanziari, di messa in sicurezza dei beni culturali e degli edifici e interviene anche con misure per il settore agricolo e zootecnico,

impegna il Governo

   nell'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza attraverso la procedura negoziata previa pubblicazione del bando, oltre al criterio del prezzo più basso, siano favoriti interventi a basso impatto ambientale, che evitino l'eccessiva impermeabilizzazione e consumo del suolo agrario e che utilizzino materiali riciclabili ed ecologici;

   a far sì che nei bandi si individuino i responsabili e le tecniche di rimozione, nonché i relativi oneri della rimozione delle opere di urbanizzazione a ricostruzione avvenuta.
9/4286-A/36Castelli, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016 «ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» si affronta il tema della realizzazione delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici;
    con l'Ocdpc n. 408 del 15 novembre 2016 «ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», oltre all'aumento del Contributo di Autonoma Sistemazione, definisce i diversi soggetti che, anche in raccordo tra loro, sono responsabili delle procedure per la fornitura dei moduli abitativi provvisori, di quelli destinati a uso pubblico, scolastico, per le attività economiche e produttive, oltre che dell'individuazione, verifica, acquisizione e predisposizione delle aree nelle quali installare gli stessi container;
    l'Ocdpc n. 399 del 10 ottobre 2016 «ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» che disciplina alcune misure per migliorare l'operatività delle Amministrazioni comunali, include disposizioni per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per gli allevatori, oltre a ulteriori misure per la raccolta, il trasporto e il deposito delle macerie derivanti da crolli e per l'utilizzo delle ordinarie contabilità speciali dei Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    l'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 dispone ulteriori interventi urgenti per ottimizzare le attività per la gestione dell'emergenza, in particolare in materia di svolgimento dell'attività scolastica, di operatività delle banche e degli intermediari finanziari, di messa in sicurezza dei beni culturali e degli edifici e interviene anche con misure per il settore agricolo e zootecnico,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di realizzare che nell'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza attraverso la procedura negoziata previa pubblicazione del bando, oltre al criterio del prezzo più basso, siano favoriti interventi a basso impatto ambientale, che evitino l'eccessiva impermeabilizzazione e consumo del suolo agrario e che utilizzino materiali riciclabili ed ecologici, compatibilmente con le condizioni imposte dalla gestione dell'emergenza;

   a far sì che nell'ambito della realizzazione dei lavori di urbanizzazione vengano individuati i responsabili e le tecniche di rimozione, nonché i relativi oneri della rimozione delle opere di urbanizzazione a ricostruzione avvenuta.
9/4286-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Castelli, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo quanto previsto dall'Opcm n. 3907 del 13 novembre 2010 «contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico» del 13 novembre 2010 e Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1o dicembre 2010 – Supplemento ordinario n. 262, all'articolo 5 comma 7 prevede che al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», è istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:
     a) tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
     b) tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
     c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

impegna il Governo

ad inserire tra i rappresentanti di cui la lettera c) del succitato elenco, anche i membri del consiglio dell'ordine nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali.
9/4286-A/37Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 dell'A.C. 4286-A reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;
    il comma 2, lettera b), capoverso 2 si dispone che l'attività di raccolta e di trasporto dei materiali, il cui produttore è considerato il Comune, venga effettuata con il consenso del soggetto che ha titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati alla ricostruzione privata;
    il Comune provvede con apposita comunicazione notificata ad indicare la data nella quale si dovrà provvedere alla rimozione dei materiali;
    in tale contesto sarebbe auspicabile prevedere l'introduzione nei Piani per la gestione delle macerie di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili che possono recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, economicità e sostenibilità ambientale complessiva degli interventi di rimozione delle macerie;
    dal riciclo ed il riutilizzo, delle macerie adeguatamente trattate, da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti relativi alla ricostruzione degli edifici potrebbe derivare un indubbio vantaggio, in termini di riduzione del prelievo di materiali naturali necessari per la ricostruzione, da raggiungere anche attraverso progetti pilota che possano sostenere l'attivazione di filiere di recupero innovative nelle fasi di recupero, trattamento e riuso di materiali inerti,

impegna il Governo

a richiedere e sostenere, per quanto di propria competenza, l'introduzione, nei Piani regionali per la gestione delle macerie, di tecniche innovative finalizzate al riutilizzo delle macerie, dando economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi di ricostruzione, al fine della riduzione del prelievo di materiali naturali da utilizzare ai fini della ricostruzione, anche attraverso progetti pilota, attivabili dal Commissario straordinario e dalle Regioni delegate.
9/4286-A/38Marcon, Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 dell'A.C. 4286-A reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;
    il comma 2, lettera b), capoverso 2 si dispone che l'attività di raccolta e di trasporto dei materiali, il cui produttore è considerato il Comune, venga effettuata con il consenso del soggetto che ha titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati alla ricostruzione privata;
    il Comune provvede con apposita comunicazione notificata ad indicare la data nella quale si dovrà provvedere alla rimozione dei materiali;
    in tale contesto sarebbe auspicabile prevedere l'introduzione nei Piani per la gestione delle macerie di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili che possono recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, economicità e sostenibilità ambientale complessiva degli interventi di rimozione delle macerie;
    dal riciclo ed il riutilizzo, delle macerie adeguatamente trattate, da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti relativi alla ricostruzione degli edifici potrebbe derivare un indubbio vantaggio, in termini di riduzione del prelievo di materiali naturali necessari per la ricostruzione, da raggiungere anche attraverso progetti pilota che possano sostenere l'attivazione di filiere di recupero innovative nelle fasi di recupero, trattamento e riuso di materiali inerti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di richiedere e sostenere, per quanto di propria competenza, l'introduzione, nei Piani regionali per la gestione delle macerie, di tecniche innovative finalizzate al riutilizzo delle macerie, dando economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi di ricostruzione, al fine della riduzione del prelievo di materiali naturali da utilizzare ai fini della ricostruzione, anche attraverso progetti pilota, attivabili dal Commissario straordinario e dalle Regioni delegate.
9/4286-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcon, Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 dell'A.C. 4286-A, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» prevede misure urgenti per il regolare svolgimento delle attività educativa e didattica;
    in particolare il comma 1, lettera b) capoverso 3-bis, prevede che i piani finalizzati al ripristino degli edifici allo scopo del regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 siano il presupposto per le amministrazioni aggiudicatrici per l'aggiudicazione degli appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
    è importante che la ricostruzione o il ripristino degli edifici scolastici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici avvenga sulla base di una valutazione di modelli ricostruttivi che tenga conto delle migliori progettazioni relative alla sicurezza strutturale degli edifici e alla migliore efficienza energetica,

impegna il Governo

a valutare prioritariamente, nelle procedure per le offerte, successive alla entrata in vigore della conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, relative alla ricostruzione degli edifici scolastici, le progettazioni più qualificate e che applicano le migliori pratiche disponibili per garantire in particolare la sicurezza antisismica e la migliore efficienza energetica.
9/4286-A/39Pellegrino, Realacci, Fratoianni, Gregori, Fassina, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 dell'A.C. 4286-A, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» prevede misure urgenti per il regolare svolgimento delle attività educativa e didattica;
    in particolare il comma 1, lettera b) capoverso 3-bis, prevede che i piani finalizzati al ripristino degli edifici allo scopo del regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 siano il presupposto per le amministrazioni aggiudicatrici per l'aggiudicazione degli appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
    è importante che la ricostruzione o il ripristino degli edifici scolastici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici avvenga sulla base di una valutazione di modelli ricostruttivi che tenga conto delle migliori progettazioni relative alla sicurezza strutturale degli edifici e alla migliore efficienza energetica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre criteri premiali per le progettazioni più qualificate e che applicano le migliori pratiche disponibili per garantire in particolare la sicurezza antisismica e la migliore efficienza energetica.
9/4286-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Realacci, Fratoianni, Gregori, Fassina, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel testo del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, in sede di conversione, è stata inserita una disposizione per la realizzazione del progetto «Casa Italia», al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane e del patrimonio abitativo anche ai fini della sicurezza e dell'efficienza energetica;
    in questa prospettiva, diretta a indirizzare e coordinare l'azione del Governo connessa al progetto «Casa Italia», prioritario è l'obiettivo di rafforzare, estendere e realizzare in tempi certi e celeri un grande progetto di messa in sicurezza e di consolidamento statico ed antisismico degli edifici,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa per incrementare nel corso degli anni la dotazione di risorse finanziarie, poste a disposizione del progetto «Casa Italia», anche verificando il concreto funzionamento degli incentivi fiscali, disposti per la messa in sicurezza del patrimonio abitativo con la legge di Stabilità per l'anno 2017, al fine di valutarne ogni opportuno ampliamento e potenziamento.
9/4286-A/40Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel testo del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, in sede di conversione, è stata inserita una disposizione per la realizzazione del progetto «Casa Italia», al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane e del patrimonio abitativo anche ai fini della sicurezza e dell'efficienza energetica;
    in questa prospettiva, diretta a indirizzare e coordinare l'azione del Governo connessa al progetto «Casa Italia», prioritario è l'obiettivo di rafforzare, estendere e realizzare in tempi certi e celeri un grande progetto di messa in sicurezza e di consolidamento statico ed antisismico degli edifici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ogni possibile iniziativa per incrementare nel corso degli anni la dotazione di risorse finanziarie, poste a disposizione del progetto «Casa Italia», anche verificando il concreto funzionamento degli incentivi fiscali, disposti per la messa in sicurezza del patrimonio abitativo con la legge di Stabilità per l'anno 2017, al fine di valutarne ogni opportuno ampliamento e potenziamento.
9/4286-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» sono presenti misure per prevenire gli effetti dei terremoti;
    il Progetto Carg (CARtografia Geologica), avviato nel 1988, prevede la effettuazione dei 652 fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 per la copertura dell'intero territorio nazionale. Ad oggi sono stati realizzati 255 fogli, pari a circa il 40 per cento dell'intera copertura cartografica;
    a tale progetto collaborano più di 60 strutture fra Enti territoriali, organi del Cnr, Dipartimenti ed Istituti Universitari, oltre a tutte le Regioni e le Province Autonome che assicurano, con il loro concorso finanziario, ulteriori risorse necessarie alla produzione dei fogli geologici;
    il Progetto Carg prevede quindi la realizzazione di una banca dati dalla quale poter ricavare carte geologiche e geotematiche di maggiore dettaglio per l'utilizzo del dato cartografato in molteplici applicazioni. Saranno così disponibili gli strumenti conoscitivi, quali i dati geologici, indispensabili per una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, per il monitoraggio del rischio sismico e la prevenzione, la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico;
    per il Progetto Carg sono stati assegnati fino ad oggi finanziamenti statali per un totale di 81.259.000 euro, appare quindi evidente che sono necessarie ulteriori risorse per completare il rimanente 60 per cento della rilevazione geologica e geotematica;
    gli ultimi tragici episodi che hanno colpito le Regioni del Centro hanno confermato come l'Italia sia uno dei paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante; i sismologi hanno anche ipotizzato che si siano attivate nuove faglie;
    tra le zone non ancora monitorate dal Progetto Carg vi sono anche molti territori già classificati ad alto rischio sismico ed in particolare i crateri sismici oggetto degli interventi presenti nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

a finanziare la realizzazione della cartografia geologica e geotematica ed il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico, al fine di completare le attività svolte nell'ambito del progetto Carg delle aree del cratere sismico oggetto del provvedimento in esame.
9/4286-A/41Dallai, Mariani, Becattini, Ascani, Donati, Scopelliti, Rabino, Ghizzoni, Di Lello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» sono presenti misure per prevenire gli effetti dei terremoti;
    il Progetto Carg (CARtografia Geologica), avviato nel 1988, prevede la effettuazione dei 652 fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 per la copertura dell'intero territorio nazionale. Ad oggi sono stati realizzati 255 fogli, pari a circa il 40 per cento dell'intera copertura cartografica;
    a tale progetto collaborano più di 60 strutture fra Enti territoriali, organi del Cnr, Dipartimenti ed Istituti Universitari, oltre a tutte le Regioni e le Province Autonome che assicurano, con il loro concorso finanziario, ulteriori risorse necessarie alla produzione dei fogli geologici;
    il Progetto Carg prevede quindi la realizzazione di una banca dati dalla quale poter ricavare carte geologiche e geotematiche di maggiore dettaglio per l'utilizzo del dato cartografato in molteplici applicazioni. Saranno così disponibili gli strumenti conoscitivi, quali i dati geologici, indispensabili per una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, per il monitoraggio del rischio sismico e la prevenzione, la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico;
    per il Progetto Carg sono stati assegnati fino ad oggi finanziamenti statali per un totale di 81.259.000 euro, appare quindi evidente che sono necessarie ulteriori risorse per completare il rimanente 60 per cento della rilevazione geologica e geotematica;
    gli ultimi tragici episodi che hanno colpito le Regioni del Centro hanno confermato come l'Italia sia uno dei paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante; i sismologi hanno anche ipotizzato che si siano attivate nuove faglie;
    tra le zone non ancora monitorate dal Progetto Carg vi sono anche molti territori già classificati ad alto rischio sismico ed in particolare i crateri sismici oggetto degli interventi presenti nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di finanziare la realizzazione della cartografia geologica e geotematica ed il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico, al fine di completare le attività svolte nell'ambito del progetto Carg delle aree del cratere sismico oggetto del provvedimento in esame.
9/4286-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Dallai, Mariani, Becattini, Ascani, Donati, Scopelliti, Rabino, Ghizzoni, Di Lello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48, comma 1, lettera g) del decreto-legge n.189 del 2016 prevede, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, compresi i canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
    alcune Banche applicano la «moratoria dei pagamenti» solo ed esclusivamente in caso di «edifici distrutti o divenuti inagibili» trascurando l'estensione della normativa agli «immobili strumentali»;
    tale interpretazione crea una enorme disuguaglianza tra chi, per l'acquisizione di un impianto industriale, si è finanziato con un mutuo a cui viene applicata la moratoria e chi, invece, per lo stesso tipo di immobile ha scelto la soluzione del contratto di leasing;
    il leasing è per definizione una forma particolare di finanziamento e a pieno titolo rientra nei «finanziamenti a qualsiasi genere» di cui alla citata lettera g) dell'articolo 48;
    diverse Banche, inoltre, hanno anche provveduto ad effettuare segnalazioni alla «Banca Dati Centrale Rischi» per mancati pagamenti di finanziamenti oggetto di moratoria, trascurando le indicazioni della legge e la Nota dell'ABI del 7 novembre 2016 che ricordava che, ai sensi dell'articolo 48, c. 5 del decreto-legge n.189 del 2016, «gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi»;
    tali segnalazioni creano di fatto danni enormi alle imprese che si trovano, oltre ad aver subito l'evento sismico, a doversi attivare, con altri oneri per mezzi e personale, per non perdere il «merito creditizio» e la conseguente possibilità di finanziarsi tramite il sistema bancario,

impegna il Governo

ad attivarsi nell'ambito delle proprie competenze presso l'Associazione Bancaria Italiana affinché tutti gli Istituti di credito applichino correttamente la legge, riconoscano la sospensione dei termini anche per il leasing relativo agli immobili strumentali e non effettuino la segnalazione delle moratorie alla «Banca Dati Centrale Rischi».

9/4286-A/42Carrescia, Morani, Manzi, Lodolini, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    è estrema l'urgenza nelle zone colpite dal sisma di provvedere alla ricostruzione utilizzando tutti i mezzi e le potenzialità di cui i sindaci possano disporre, anche tramite autorizzazioni provvisorie nel periodo di transizione della ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i sindaci, anche in deroga agli strumenti urbanistici possano rilasciare autorizzazioni edilizie per fabbricati di legno per uso abitativo, attività agricole e produttive.
9/4286-A/43Carella.


   La Camera,
   premesso che:
    i lavoratori della Protezione Civile del Molise, figure altamente professionali, che hanno dato lustro al servizio, fiore all'occhiello della regione, da oltre un anno e mezzo si trovano ad essere senza reddito e senza alcuna misura di sostegno o accompagnamento;
    dei 218 vincitori di concorso, 84 hanno il contratto scaduto il 31 marzo 2015, dopo soli quindici mesi di servizio, a fronte del 36 mesi inizialmente prospettati, mentre per altri il rapporto di lavoro è cessato definitivamente il 29 febbraio 2016;
    i lavoratori da tempo cercano di instaurare un dialogo con il Governo regionale ma alle rassicurazioni e promesse non hanno fatto seguito iniziative concrete;
    invece di valorizzare queste figure professionali valide, adeguatamente formate ed esperte, la Regione, ha bandito una selezione pubblica per individuare nuove unità lavorative da inserire nell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post-Sisma;
   considerato che:
    il Molise è tra le sette regioni italiane con il 100 per cento dei comuni a rischio idrogeologico, è necessario pertanto disporre di un servizio adeguato di Protezione Civile dotato delle necessarie competenze e di lavoratori esperti,

impegna il Governo

a intervenire con misure immediate per garantire l'impiego di tali lavoratori – già formati ed esperti – della Protezione Civile del Molise nell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post-Sisma in luogo di bandire nuove selezioni di personale.
9/4286-A/44Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-decies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;
    si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);
    sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-bis, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a riconoscere, anche per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni inseriti nell'allegato 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, la sospensione dei termini dei versamenti tributari e dei versamenti contributivi, già prevista, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge 189 del 2016, per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni inseriti negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto-legge.
9/4286-A/45Busin, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-decies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;
    non sono rientrati nel testo arrivato in Aula una serie di comuni che presentano ingenti danni, come Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);
    non si capiscono i motivi dell'esclusione di tali comuni, dal momento che lo stesso Governo ha accettato la necessità di allargare il cratere, e nonostante il numero di sfollati e quello degli edifici danneggiati post sisma sia di gran lunga maggiore a quello di altri comuni del territorio inclusi nell'elenco,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative dirette alla revisione dell'elenco dei comuni indicati nell'allegato 2-bis, allo scopo di riconoscere anche per i comuni di Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ) le stesse provvidenze riconosciute per i comuni indicati negli elenchi 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.
9/4286-A/46Fedriga, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, che interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modifica in più punti l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    il capoverso 13-bis, introdotto dalla lettera b), dispone che tutte le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai comuni fuori cratere;
    tuttavia, il comma 5 dell'articolo 6 prevede un contributo del 100 per cento del danno per gli interventi su immobili diversi da abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, che ricadono all'interno di centri storici e borghi caratteristici dei Comuni limitrofi a quelli terremotati;
    per le seconde case, a disposizione del proprietario, site all'esterno di centri storici o borghi di comuni diversi a quelli del cratere, come inseriti negli elenchi allegati al decreto, il citato comma 5 prevede un contributo del solo 50 per cento del danno subito;
    la norma crea discriminazioni tra proprietari per immobili situati magari a pochi metri l'uno dall'altro;
    le zone terremotate e i comuni limitrofi, anche essi interessati dalle continue scosse sismiche sono noti come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;
    occorre comunque tenere conto dell'impellente necessità di riparare e ricostruire gli edifici con peculiari caratteristiche storico architettoniche, anche se isolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo

a ritenere compresi nei contributi del 100 per cento del danno subito qualora si dimostri il nesso di causalità con il terremoto, anche gli edifici isolati, esterni di centri storici e borghi caratteristici, ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche.
9/4286-A/47Invernizzi, Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le norme emanate per far fronte alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevedono la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio terremotato senza definire fino a che percentuale dell'adeguamento sismico deve avvenire tale miglioramento;
    si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell'adeguamento e ove, nonostante la ricostruzione posterremoto di settembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse di questi giorni;
    al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c’è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli edifici comuni e pari al 100% per gli edifici strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e non con riferimento al sisma avvenuto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune deliberazioni affinché il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione posterremoto garantisca un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.
9/4286-A/48Simonetti, Grimoldi, Saltamartini, Castiello, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le norme emanate per far fronte alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevedono la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio terremotato senza definire fino a che percentuale dell'adeguamento sismico deve avvenire tale miglioramento;
    si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell'adeguamento e ove, nonostante la ricostruzione posterremoto di settembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse di questi giorni;
    al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c’è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli edifici comuni e pari al 100% per gli edifici strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e non con riferimento al sisma avvenuto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune deliberazioni affinché il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione posterremoto garantisca un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.
9/4286-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Grimoldi, Saltamartini, Castiello, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    ai fini della ricostruzione, il decreto-legge n. 189 del 2016 riconosce un contributo per la ricostruzione privata da erogare con le modalità del finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;
    il credito d'imposta maturato in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti;
    le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
    ai fini della concessione del bonus sisma e della riqualificazione energetica degli edifici, la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto la possibilità della cessione del credito a soggetti terzi, allo scopo di garantire il contributo statale anche a soggetti che versano imposte incapienti del credito riconosciuto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ambito della disciplina delle modalità di fruizione del credito d'imposta, sia prevista anche la possibilità della cessione del credito a soggetti terzi allo scopo di poter risolvere questioni legate a soggetti terremotati che versano imposte incapienti del credito riconosciuto.
9/4286-A/49Allasia, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede la concessione di un contributo del 100 per cento del danno anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni del cratere sismico come dagli elenchi allegati al decreto-legge; ciò anche in considerazione delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;
    tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare riferimento a quanto previsto per la ricostruzione posterremoto dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ove sono stati garantiti contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusivamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il proprietario affitti l'alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone concordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;
    l'assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprietari della possibilità di intervenire per ristrutturare l'immobile, frenando anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo del commercio dei centri storici;
    la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche della ricostruzione a causa delle carenze di organico delle amministrazioni dei comuni terremotati e della struttura commissariale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dall'abitazione principale o dati in locazione, nei centri storici e nei borghi del cratere sismico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, equiparando le provvidenze a quelle previste per il terremoto del centro Italia.
9/4286-A/50Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto prevede la sola sospensione, e per un tempo limitato, degli obblighi di versamento delle imposte, costringendo le famiglie e le imprese a restituire gli arretrati al termine della sospensione;
    è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che i cittadini terremotati e le imprese, con tutti i ritardi che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di recuperare le risorse necessarie per la restituzione di quanto dovuto a fine anno;
    la possibilità della stipula di mutui, sulla base di quanto già previsto per il terremoto dell'Emilia-Romagna, sposta solamente il problema, senza risolvere le criticità della situazione;
    il testo approvato non prevede l'istituzione di una zona Franca che resterebbe l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;
    si ripete lo stesso errore commesso per il terremoto dell'Emilia Romagna del 20 e il 29 maggio 2012, ove la zona Franca prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stata istituita a posteriori quando tutti si sono resi conto che non era possibile, altrimenti, uscire dalla grave crisi che aveva colpito il territorio;
    il Governo ha riferito alla Commissione ambiente della Camera la propria intenzione di svolgere le necessarie verifiche presso la Commissione UE ai fini dell'istituzione di una zona franca nelle zone terremotate attraverso l'emanazione di un apposito decreto-legge,

impegna il Governo

a svolgere le opportune verifiche presso la Commissione UE, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti di carattere legislativo per l'istituzione di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.
9/4286-A/51Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto prevede la sola sospensione, e per un tempo limitato, degli obblighi di versamento delle imposte, costringendo le famiglie e le imprese a restituire gli arretrati al termine della sospensione;
    è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che i cittadini terremotati e le imprese, con tutti i ritardi che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di recuperare le risorse necessarie per la restituzione di quanto dovuto a fine anno;
    la possibilità della stipula di mutui, sulla base di quanto già previsto per il terremoto dell'Emilia-Romagna, sposta solamente il problema, senza risolvere le criticità della situazione;
    il testo approvato non prevede l'istituzione di una zona Franca che resterebbe l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;
    si ripete lo stesso errore commesso per il terremoto dell'Emilia Romagna del 20 e il 29 maggio 2012, ove la zona Franca prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stata istituita a posteriori quando tutti si sono resi conto che non era possibile, altrimenti, uscire dalla grave crisi che aveva colpito il territorio;
    il Governo ha riferito alla Commissione ambiente della Camera la propria intenzione di svolgere le necessarie verifiche presso la Commissione UE ai fini dell'istituzione di una zona franca nelle zone terremotate attraverso l'emanazione di un apposito decreto-legge,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di svolgere le opportune verifiche presso la Commissione UE, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti di carattere legislativo per l'istituzione di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.
9/4286-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disponendo anticipazioni da parte di Agea di circa 23 milioni di euro per il mancato reddito per le imprese zootecniche delle zone terremotate e una priorità per l'accesso al credito Ismea per giovani imprenditori terremotati;
    è stato approvato dall'Assemblea un emendamento della Commissione che prevede, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di gennaio 2017 un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti da proroghe delle rate delle operazioni di credito agrario;
    le imprese agricole dell'Abruzzo si sono trovate a fare i conti con un inverno pesantissimo, con precipitazioni nevose che hanno raggiunto i tre metri di neve in sole 24 ore, con parti del territorio coperte anche da quattro metri di neve;
    accanto ad imprese agricole, agroalimentari e zootecniche situate nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, come integrati dal presente decreto-legge, che, pertanto, ricevono tutte le provvidenze già previste per le imprese terremotate, si trovano imprese agricole, agroalimentari e zootecniche che non rientrano nelle stesse provvidenze, nonostante abbiano subito gli stessi danni o anche danni in quantità superiore a causa dell'emergenza neve;
    si è creata pertanto una discriminazione tra imprese, distanti pochissimo l'una dall'altra, sulla base della posizione della propria sede e della tipologia dell'evento calamitoso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a garantire anche alle imprese agricole del centro Italia, colpite dalle precipitazione nevose di straordinaria intensità del gennaio scorso e non rientranti nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-bis, le medesime provvidenze previste dal decreto-legge 189 del 2016, come integrate dal presente decreto-legge.
9/4286-A/52Guidesi, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge reca modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, prevedendo limitate proroghe della sospensione dei versamenti tributari e disciplinando la restituzione dei versamenti sospesi da parte di cittadini e imprese, attraverso la stipula di mutui coperti da garanzia dello Stato;
    inoltre, l'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;
    gli stessi articoli prevedono sospensioni e esenzioni dei termini di pagamento delle fatture delle utenze e del canone TV;
    è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione e la soluzione dei mutui non ha dato i risultati sperati nell'analoga emergenza del terremoto dell'Emilia Romagna, comportando un enorme dispendio di risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative dirette a prevedere l'esenzione dei cittadini e delle imprese danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dagli adempimenti tributari, nonché dai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al termine della ricostruzione posterremoto o per un congruo periodo idoneo a permettere la ripresa delle attività economiche delle zone terremotate;
   a provvedere, attraverso l'autorità di regolazione delle utenze, a garantire l'esenzione dal pagamento delle fatture, almeno fino al ripristino dell'agibilità di ciascun immobile.
9/4286-A/53Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge reca modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, prevedendo limitate proroghe della sospensione dei versamenti tributari e disciplinando la restituzione dei versamenti sospesi da parte di cittadini e imprese, attraverso la stipula di mutui coperti da garanzia dello Stato;
    inoltre, l'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;
    gli stessi articoli prevedono sospensioni e esenzioni dei termini di pagamento delle fatture delle utenze e del canone TV;
    è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione e la soluzione dei mutui non ha dato i risultati sperati nell'analoga emergenza del terremoto dell'Emilia Romagna, comportando un enorme dispendio di risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo

a provvedere, attraverso l'autorità di regolazione delle utenze, a garantire l'esenzione dal pagamento delle fatture, fino al ripristino della funzionalità e dell'impiego di tutte le utenze.
9/4286-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità e lacune nel nostro sistema di gestione dell'emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità;
    ancora non è stata conclusa l'attività della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, gli sfollati ancora attendono le case di prima sistemazione, le infrastrutture pubbliche, inadeguate, impediscono lo svolgimento delle attività economiche, gli albergatori della costa chiedono la liberazione delle stanze occupate dagli sfollati per l'inizio della stagione estiva, e non si sa dove verrà sistemata la gente, lo stesso Commissario straordinario Errani ammette la fatica della macchina organizzativa;
    recentemente è stata approvata dal Parlamento la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, a tenere conto dell'esperienza specifica e puntuale degli ultimi eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.
9/4286-A/54Attaguile, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell'emergenza e soprattutto le lacune nel sistema della prevenzione e consolidamento degli edifici;
    il Governo ha anche intensificato le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica connessa al progetto «Casa Italia»;
    risulta importante adottare misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e soprattutto il consolidamento antisismico degli edifici che risultano strategici per la fase di emergenza, come ospedali e scuole, il cui adeguamento sismico è a carico dell'amministrazione pubblica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a consentire l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi di miglioramento antisismico delle strutture scolastiche e ospedaliere.
9/4286-A/55Borghesi, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità del nostro sistema di gestione dell'emergenza e soprattutto le lacune nel sistema della prevenzione e consolidamento degli edifici;
    il Governo ha anche intensificato le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica connessa al progetto «Casa Italia»;
    risulta importante adottare misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e soprattutto il consolidamento antisismico degli edifici che risultano strategici per la fase di emergenza, come ospedali e scuole, il cui adeguamento sismico è a carico dell'amministrazione pubblica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo compatibilmente con la normativa vigente dirette a consentire l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi di miglioramento antisismico delle strutture scolastiche e ospedaliere.
9/4286-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli ultimi drammatici eventi sismici che dal 24 agosto scorso, ininterrottamente, continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno portato sotto gli occhi di tutti la necessità di politiche innovative di prevenzione e mitigazione dei rischi geologici, che devono iniziare da una profonda conoscenza del suolo e sottosuolo del nostro territorio;
    l'articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III;
    occorre rinnovare la cartografia geologica di tutto il nostro territorio, attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per conoscere esattamente le condizioni geologiche e geomorfologiche locali e definirne la pericolosità sismica, sia ai fini della ricostruzione delle aree terremotate, sia ai fini di una corretta pianificazione territoriale e governo del territorio, soprattutto con riferimento alle zone a rischio sismico più elevato,

impegna il Governo

ad individuare gli opportuni strumenti, anche di carattere finanziario, per poter procedere, in coordinamento con le Regioni, al rinnovo della cartografia geologica del Paese, non solo delle zone terremotate ma di tutto il territorio, attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello.
9/4286-A/56Molteni, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli ultimi drammatici eventi sismici che dal 24 agosto scorso, ininterrottamente, continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno portato sotto gli occhi di tutti la necessità di politiche innovative di prevenzione e mitigazione dei rischi geologici, che devono iniziare da una profonda conoscenza del suolo e sottosuolo del nostro territorio;
    l'articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III;
    occorre rinnovare la cartografia geologica di tutto il nostro territorio, attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per conoscere esattamente le condizioni geologiche e geomorfologiche locali e definirne la pericolosità sismica, sia ai fini della ricostruzione delle aree terremotate, sia ai fini di una corretta pianificazione territoriale e governo del territorio, soprattutto con riferimento alle zone a rischio sismico più elevato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare gli opportuni strumenti, anche di carattere finanziario, per poter procedere, in coordinamento con le Regioni, al rinnovo della cartografia geologica del Paese, non solo delle zone terremotate ma di tutto il territorio, attraverso la redazione di carte di microzonazione sismica di III livello.
9/4286-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede procedure negoziate con almeno 5 professionisti iscritti negli elenchi speciali, per gli incarichi di progettazione per importi dei compensi inferiori alle soglie comunitarie e prevede, inoltre, ulteriori procedure negoziate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture abitative di emergenza e per le attività produttive, qualora non provvedano direttamente i singoli operatori danneggiati;
    occorrono misure di semplificazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscano l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale;
    le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento, sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'iter di intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;
    le norme del codice degli appalti esistono già ma occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di adottare sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione le procedure negoziate previste dal Codice degli appalti e dalle direttive comunitarie, per l'aggiudicazione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, degli appalti di lavori, forniture e servizi, stabilendo che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate;
9/4286-A/57Giancarlo Giorgetti, Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede procedure negoziate con almeno 5 professionisti iscritti negli elenchi speciali, per gli incarichi di progettazione per importi dei compensi inferiori alle soglie comunitarie e prevede, inoltre, ulteriori procedure negoziate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture abitative di emergenza e per le attività produttive, qualora non provvedano direttamente i singoli operatori danneggiati;
    occorrono misure di semplificazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscano l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale;
    le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento, sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione, devono poter adottare procedure negoziate per accelerare l'iter di intervento e la scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi;
    le norme del codice degli appalti esistono già ma occorre stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate, senza necessità di ulteriori motivazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare sia per la fase di emergenza che per quella di ricostruzione le procedure negoziate previste dal Codice degli appalti e dalle direttive comunitarie, per l'aggiudicazione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, degli appalti di lavori, forniture e servizi, stabilendo che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate;
9/4286-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti, Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato che le procedure burocratiche standard non possano valere in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali che richiedono interventi rapidi per permettere la restituzione delle normali condizioni di vita alla popolazione e per ricostruire in tempi celeri quanto distrutto;
    occorrono una serie di misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscono l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, riducendo drasticamente i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi e le procedure di occupazione e di espropriazione.
9/4286-A/58Rondini, Saltamartini, Castiello, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato che le procedure burocratiche standard non possano valere in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali che richiedono interventi rapidi per permettere la restituzione delle normali condizioni di vita alla popolazione e per ricostruire in tempi celeri quanto distrutto;
    occorrono una serie di misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per la gestione dell'emergenza per evitare blocchi burocratici che impediscono l'intervento immediato della protezione civile e dei sindaci e lasciano in un clima di prolungato disagio e abbandono le famiglie, le attività economiche e il settore dell'agricoltura colpiti dalla calamità naturale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, riducendo drasticamente i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi e le procedure di occupazione e di espropriazione.
9/4286-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Rondini, Saltamartini, Castiello, Gianluca Pini, Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli ultimi drammatici eventi sismici, che dal 24 agosto scorso continuano a colpire le zone centrali del Paese, hanno dimostrato la necessità di snellire e semplificare la catena di comando e conferire pieni poteri al capo del Dipartimento della Protezione civile e agli amministratori coinvolti;
    l'inerzia degli uffici preposti alla gestione dell'emergenza e alla realizzazione delle opere per la restituzione delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalla calamità naturale è spesso dovuta alla paura delle inchieste giudiziarie;
    in caso di emergenza, la condotta dei soggetti preposti alla realizzazione dei singoli appalti, fatti salvi i rilievi penali dolosi, non deve dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, ad esclusione di comprovata colpa grave; non è possibile che un Commissario o un Sindaco abbia paura di firmare un atto o un'ordinanza poiché, oggi, rischierebbe un'inchiesta giudiziaria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, affinché, fatti salvi i rilievi penali dolosi, le condotte poste in essere per la realizzazione degli interventi di gestione dell'emergenza e di realizzazione delle opere per la restituzione delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalla calamità naturale, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

9/4286-A/59Grimoldi, Gianluca Pini, Castiello, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis del decreto-legge 189/2016 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    il presente decreto-legge prevede procedure semplificate per abbreviare la ricostruzione garantendo la trasparenza e l'affidabilità delle imprese appaltatrici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di installare manufatti leggeri da parte dei privati, in deroga ai vincoli urbanistici e paesaggistici, per far fronte ai disagi posterremoto e in sostituzione delle strutture di protezione civile.

9/4286-A/60Caparini, Grimoldi, Gianluca Pini, Castiello, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 si rileva che diverse disposizioni sono rivolte a disciplinare, si spera in tempi rapidi, la ricostruzione privata;
    a tal proposito, per far fronte all'estrema situazione di emergenza in cui si è trovata la popolazione del cratere, alcuni abitanti che avevano perso tutto hanno deciso di installare, magari nel giardino di proprietà, una casetta in legno in attesa di avviare i lavori di ricostruzione. Sta di fatto che sono incorsi o stanno incorrendo in situazioni di abusivismo edilizio;
    così la Regione Marche, con una lettera inviata il 17 dicembre 2016 dal dirigente Urbanistica, Paesaggio e Informazioni territoriali ai sindaci e ai presidenti delle provincie, ha fatto sapere che: «Si invitano i Comuni interessati dagli eventi sismici ad attenersi alla normativa statale in merito alle soluzioni alloggiative ... sono attribuite alle Province le funzioni in materia urbanistica e in particolare i poteri di sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore generale e l'annullamento di concessioni e autorizzazioni comunali. L'esecuzione di opere edilizie in assenza del titolo abitativo previsto per legge configura il reato di costruzione abusiva»;
    la vicenda è già stata oggetto di un atto di sindacato ispettivo, n. 2-01564, cui il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, nel corso della risposta lo scorso 13 gennaio, ha confermato che: «... il Dipartimento della Protezione civile ritiene che questo strumento non sia idoneo per autorizzare la realizzazione di casette provvisorie in deroga agli strumenti urbanistici, ai vincoli paesaggistici, oltre che alle altre normative aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Infatti, il testo unico in materia di edilizia prevede che possano essere eseguite, senza alcun titolo abilitativo: “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale”. Ne consegue, pertanto, che, per un lasso temporale di novanta giorni, l'installazione di casette provvisorie in assenza del titolo abilitativo non configura il reato di abuso edilizio formale, che secondo la giurisprudenza, si realizza nell'ipotesi di interventi posti in essere senza il titolo abilitativo; tuttavia, si configurerebbe comunque il reato di abuso edilizio sostanziale, qualora l'intervento provvisorio non fosse conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente o se ricadente in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico-ambientale, se fosse stato eseguito in assenza delle relative autorizzazioni o in difformità da esse. Per contro, decorso il lasso temporale di novanta giorni, si configurerebbe il reato di abuso edilizio in entrambe le fattispecie delineate, cioè per assenza del titolo abilitativo e per violazione delle richiamate prescrizioni di settore»;
    una situazione paradossale con la quale gli abitanti dei comuni del cratere continuano a convivere e che provoca disagi e malumori soprattutto per il senso di impotenza di tutti coloro che hanno deciso di rimanere nonostante la distruzione. Costoro, infatti, utilizzerebbero la soluzione emergenziale delle case di legno solo per il periodo necessario alla ricostruzione dell'abitazione principale, rimuovendo il prefabbricato una volta ultimati i lavori. Si tratta dunque di una soluzione eccezionale, temporanea e assolutamente provvisoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una deroga temporanea e del tutto eccezionale, anche attraverso l'adozione di provvedimenti specifici da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile su deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla suddetta disciplina in materia edilizia così come disciplinata dall'articolo 14 del decreto n. 380 del 2001 e comunque non tenendo conto del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 42 del 2004 in materia di vincoli.
9/4286-A/61Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con la conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 si prevedono una serie di nuove misure che in gran parte modificano il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    nel corso dell'esame in Commissione, il testo del decreto è stato modificato ed integrato da nuove disposizioni. In particolare occorre rilevare la modifica che è stata introdotta all'articolo mediante l'inserimento della nuova lettera c-bis) al comma 1) all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 con la quale si prevede, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017;
    l'apprezzabile inserimento della sopra citata disposizione potrebbe essere estesa anche alla lettera b) del presente articolo che prevede, in tema di busta pesante, la possibilità per i residenti nei comuni colpiti dal sisma di farne richiesta indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta. Gli interessati dovranno allora presentare una istanza alla quale, a meno di un intervento legislativo, deve esse applicata l'imposta di bollo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche per le disposizioni contenute all'articolo 11, lettera b), comma 1, in materia di busta paga pesante, l'esenzione di ogni imposta ai fini della richiesta così come già previsto per le fattispecie previste nuova lettera c-bis) al comma 1) all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016.
9/4286-A/62Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con la conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 si prevedono una serie di nuove misure che in gran parte modificano il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    nel corso dell'esame in Commissione, il testo del decreto è stato modificato ed integrato da nuove disposizioni. In particolare occorre rilevare la modifica che è stata introdotta all'articolo mediante l'inserimento della nuova lettera c-bis) al comma 1) all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 con la quale si prevede, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017;
    l'apprezzabile inserimento della sopra citata disposizione potrebbe essere estesa anche alla lettera b) del presente articolo che prevede, in tema di busta pesante, la possibilità per i residenti nei comuni colpiti dal sisma di farne richiesta indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta. Gli interessati dovranno allora presentare una istanza alla quale, a meno di un intervento legislativo, deve esse applicata l'imposta di bollo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche per le disposizioni contenute all'articolo 11, lettera b), comma 1, in materia di busta paga pesante, l'esenzione dall'applicazione della marca da bollo sul certificato di residenza finalizzato alla richiesta così come previsto dalla lettera c-bis) al comma 1) all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016.
9/4286-A/62. (Testo modificato nel corso della seduta)  Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    al voto di quest'Aula vi è la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 che reca nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, che in gran parte modificano il decreto-legge n. 189 del 2016 il quale disciplina gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    anche in questa occasione ma con diverse motivazioni si è valutata l'opportunità di rimandare ad un provvedimento ad hoc, l'inserimento di disposizioni inerenti le zone che, non in questi ultimi mesi ma negli ultimi anni, sono state colpiti dal terremoto. In particolare si è discusso sull'opportunità di prevedere l'inserimento di disposizioni diverse in un provvedimento che riguardasse gli enti locali in generale;
    è utile ricordare che, dal 1900 a oggi in Italia si sono verificati ben sessanta terremoti che hanno provocato danni gravi, venti dei quali hanno avuto effetti distruttivi tali da causare la morte di più di centoventimila persone oltre che la devastazione di interi centri urbani e la paralisi per anni delle attività produttive nelle aree colpite;
    dopo il terremoto del 2002 in Puglia e Molise è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», con la quale l'intero territorio nazionale è stato diviso in quattro zone a diversa pericolosità;
    inoltre, furono emanate una serie di ordinanze per la sospensione dei tributi erariali e locali per gli anni a partire dal 2002 sino al 2008. Successivamente, l'articolo 6, comma 4-bis della legge n. 2 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 185/2008, ha disposto l'abbattimento del 60 per cento dei tributi erariali e locali dovuti dal 2002 al 30 giugno 2008 e la restituzione del 40 per cento in 120 rate;
    ai comuni suddetti sono state versate delle somme dal Ministero dell'economia e finanze e precisamente nell'anno 2003 a titolo di «anticipo imposta comunale sugli immobili enti terremotati» e nell'anno 2007 a titolo di «contributo per la compensazione delle minori entrate sisma del 31 ottobre 2002 (articolo 1-decies decreto-legge n. 44/2005)». I comuni attuali che devono ancora ricevere compensazioni sono: Comuni della Puglia: Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino (Puglia); Bonefro - Castellino del Biferno - Colletorto - San Giuliano di Puglia - Santa Croce di Magliano (Molise);
    ci sono poi stati i terremoti in Emilia e quelli devastanti degli ultimi mesi per cui all'indomani del terremoto, il 25 agosto, il Consiglio dei Ministri ha chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di adottare, anche per questi, un decreto per il differimento del pagamento dei tributi per i soggetti residenti nei Comuni nei quali il terremoto ha provocato danni strutturali di gravità tale da impedire l'assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini;
    come si evince dalle continue assunzioni di provvedimenti emergenziali, le azioni sono spesso troppo farraginose e, soprattutto, si evidenziano gravissimi ritardi che poi, inevitabilmente provocano ulteriori danni. Al contrario sarebbe fondamentale ai fini della sicurezza, della trasparenza e della tempestività di azione e della semplificazione delle procedure, specificare indirizzi unitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento in materia di enti locali, l'inserimento di disposizioni relative ad eventuali e residue compensazioni ancora dovute, con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 2002 definendo al contempo sia le procedure che le risorse disponibili e, soprattutto i tempi per le compensazioni.
9/4286-A/63Marti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le esigue dotazioni del fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004 hanno consentito il riconoscimento dei contributi previsti dalla medesima norma a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa in materia di protezione civile in misura estremamente ridotta (in genere inferiore al 5 per cento del volume dei danni quantificati);
    con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, è diventata operativa la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 422-428) che, per la prima volta, ha riconosciuto in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi e alluvionali che si sono verificati tra il 2013 e il 2015;
    purtroppo la regione Liguria, a differenza di altre Regioni, ha omesso di inoltrare le domande di risarcimento dei danni alla Protezione Civile e integrare quelle schede di rilevazione che la legge imponeva per la rendicontazione dei danni stessi;
    come noto il provvedimento della Presidenza del Consiglio del 28 luglio 2016 liquidava i danni richiesti dalle Regioni, facendo ovviamente riferimento alle schede di rilevazione di cui sopra;
    il Ministro dell'agricoltura, dopo essersi coordinato con gli altri attori (MEF e Protezione Civile) interessati da un'interrogazione presentata alla Camera (n. 4-14333), tra gli altri dai sottoscritti deputati, ha formalmente chiarito che «...le Regioni, tra cui la Regione Liguria, sono state chiamate a raccogliere, istruire e verificare le domande di contributo relative alle situazione di danni... Questo adempimento, che poteva essere assunto sino all'adozione del provvedimento del Consiglio dei ministri, è imprescindibile... Riguardo alla Regione Liguria è emerso che la mancata compilazione della modulistica citata impedisce attualmente la determinazione dei contributi dovuti alle aziende agricole e che quindi le somme non sono più erogabili..» e poi ha peraltro aggiunto «... Restiamo comunque disponibili a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese agricole...»;
    la mancata presentazione della suddetta rendicontazione ha quindi comportato l'insorgere di una situazione di particolare ed evidente sperequazione, dal momento che oggi vi sono imprese danneggiate che hanno segnalato i propri danni utilizzando le procedure di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 ed altre, in altre Regioni, che hanno correttamente e tempestivamente segnalato i propri danni utilizzando la modulistica specifica di protezione civile (la scheda «C» di cui sopra);
    le modulistiche, così come le norme collegate, sono caratterizzate da tipologie, massimali e metodologie di quantificazione differenti e, pertanto, non appare possibile recepirle tutte all'interno dei procedimenti di protezione civile, anche perché la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 ha espressamente vincolato il riconoscimento dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione mediante la scheda «C» già menzionata;
    le segnalazioni, di coloro che non hanno rendicontato i danni attraverso le procedure indicate dalla legge di Stabilità 2016 e dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, seppur tardivamente, sono state inoltrate alla Protezione Civile nell'autunno dell'anno 2016;
    è quindi necessario scongiurare disparità di trattamento tra imprese danneggiate che saranno risarcite in forza della suddetta delibera del 28 luglio 2016 rispetto a quelle che hanno avviato, in buona fede, procedure di segnalazione dei danni e che sarebbero penalizzate dalla mancata presentazione delle predette schede «C» da parte degli Enti territorialmente competenti;
    allo scopo di uniformare gli interventi rivolti al mondo agricolo, dando seguito alla disponibilità offerta dal Governo e di cui sopra, si ritiene necessario consentire che le segnalazioni erroneamente formulate possano essere sanate, garantendosi omogeneità di calcolo prevedendo i necessari accorgimenti di carattere tecnico e procedurale. Una volta determinati i relativi contributi massimi, il relativo riconoscimento, entro il limite delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è disposto con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri e la successiva assegnazione avviene con le modalità previste dai commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;
    A tal fine i sottoscritti hanno presentato emendamenti sia in Commissione, sia in Aula, che sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia rispetto al decreto-legge e alla legge di conversione in oggetto ed in particolare quello infra trascritto:
     «All'articolo 18-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono, inoltre, aggiunti i seguenti: «428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità ed i termini temporali con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422, hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, garantendo l'omogenea definizione dei massimali previsti nella scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati. 428-ter Conseguentemente, alle imprese agricole di cui al comma 422-bis, i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai successivi provvedimenti attuativi, sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze»,

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti normativi più adeguati ed urgenti per dare soluzione alle problematiche descritte in premessa.
9/4286-A/64Vazio, Mariani, Giacobbe, Carocci, Basso, Tullo, Fiorio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento introduce nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
    l'articolo 20-bis, inserito durante l'esame in sede referente destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici che hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui con oneri a carico dello Stato;
    il tema della vulnerabilità sismica degli edifici è particolarmente sentito in Italia. I numerosi danni riscontrati in occasione degli ultimi eventi sismici hanno posto l'attenzione sugli insufficienti standard di sicurezza degli immobili esistenti rispetto a quelli attualmente prescritti;
    l'OPCM 3274/2003 obbliga tutti i proprietari, pubblici e privati, di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; realizzati precedentemente al 1984, ad eseguire la valutazione di vulnerabilità sismica su tali manufatti;
    il 60 per cento del patrimonio edilizio italiano è antecedente al 1974, data di emissione della prima normativa sismica nazionale, perciò il futuro dell'edilizia sarà votato sempre più verso il recupero dell'esistente ed è altrettanto, evidente come questo processo di recupero debba necessariamente passare attraverso la conoscenza dell'esistente;
    la valutazione di vulnerabilità sismica costituisce il passo essenziale, il primo da farsi per conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e necessario per procedere con la pianificazione sia degli interventi di adeguamento che delle risorse economiche necessarie;
    è stato stimato che negli ultimi decenni sono stati spesi 160 miliardi di euro per la ricostruzione post-sisma, quando per una prevenzione su scala nazionale sarebbe stato sufficiente un quarto del suddetto Investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare come spesa per investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18 lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici per le opere e le attività di verifica volte alla valutazione della vulnerabilità del rischio sismico dei beni immobili da costruire, ristrutturare o sottoporre a manutenzione straordinaria.
9/4286-A/65Mariani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20-bis, al comma 1, per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, destina agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, assicurando che il 20 per cento di tali risorse sia riservato agli enti locali delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017;
    il medesimo articolo 20-bis, al comma 3, prevede che gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico che risultino necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità effettuate siano inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili allo scopo;
    considerato che il comma 4 dell'articolo 20-bis prevede che ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, sia sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica con il rischio di esaurire tutte le risorse disponibili per le sole attività di verifica di vulnerabilità senza poter successivamente effettuare gli Interventi che si rendono necessari all'esito di tali verifiche,

impegna il Governo

a prevedere stanziamenti aggiuntivi al fine di incrementare le risorse disponibili per le verifiche di vulnerabilità e la progettazione e la concreta effettuazione degli interventi urgenti di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico.

9/4286-A/66Giovanna Sanna, Borghi, Mariani, Ginoble.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame stabilisce delle misure per la ristrutturazione degli immobili che hanno subito danni derivanti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Nello specifico, si dispone che a decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della (nuova) programmazione triennale nazionale, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici ed eventualmente della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, anche a valere sulle medesime risorse non utilizzate e accertate;
    da verifiche e confronti effettuati tra gli eventi sismici dell'Aquila (2009) ed Emilia Romagna (2012) con quelli che hanno tristemente colpito il Centro Italia nel 2016 e 2017 risulta evidente come questi ultimi siano considerati di categoria «B» rispetto ai primi;
    come rilevato da fonti ufficiali, i parametri del terremoto del Centro Italia sono mediamente più bassi del 30-40 per cento rispetto sia al Terremoto dell'Aquila e sia a quello dell'Emilia Romagna. Nello specifico i costi parametrici dei comuni rientranti nel cratere sono mediamente più bassi del 20 per cento di quelli regionali;
    nel presente provvedimento sono stati inseriti altresì dei vincoli per quanto riguarda le superfici delle unità immobiliari che non sono stati previsti né per il terremoto dell'Aquila, né per quello dell'Emilia Romagna;
    l'importo delle demolizioni per il terremoto dell'Aquila e per quello dell'Emilia Romagna sono state pagate e rimborsate al 100 per cento, mentre per quanto riguarda il terremoto del Centro Italia ci si muove all'interno di parametri diversi che provocano una grave penalizzazione per i cittadini terremotati;
    il terremoto del 30 ottobre 2016 sia come magnitudo sia come accelerazione sismica è stato di intensità superiore a tutti i terremoti avvenuti in Italia negli ultimi 700 anni, tanto che, da informazioni assunte, il sismografo, posto a circa 1 km dell'epicentro, ha registrato per ben 22 secondi una magnitudo di 7,1-7,2 con un picco di 2 secondi di 7,8,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere per la ristrutturazione degli edifici le medesime misure e parametri per le modalità di rimborso adottate a seguito degli eventi sismici dell'Aquila (2009) ed Emilia Romagna (2012).
9/4286-A/67Polidori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, che in gran parte modificano il decreto-legge n. 189 del 2016 che ha disciplinato gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    le regioni del Centro Italia (Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche) oltre ad essere state colpite dai forti eventi sismici sono state messe a dura prova dal maltempo e in particolar modo dalle nevicate anomale che hanno provocato enormi disagi alla viabilità comunale e provinciale;
    quanto accaduto nei mesi scorsi nel centro Italia è stata una prova delle inefficienze e della mancanza di tempestività nel prevenire, fronteggiare e risolvere le emergenze derivanti dal maltempo nel cuore già ferito dell'Italia;
    per gli esperti internazionali si sono verificati tutti insieme gli scenari peggiori: intere città si sono trovate sotto gli effetti di un terremoto infinito con 45.000 scosse avvenute nel centro Italia in cinque mesi, una ogni cinque minuti circa e le ultime 4 di magnitudo oltre il grado 5o della scala Richter, mentre l'Abruzzo è stato letteralmente sepolto sotto tonnellate di neve e ghiacciato da gelate storiche;
    nonostante intere città si siano ritrovate per sei giorni in totale black out di energia elettrica, a cui si è aggiunta una totale assenza di mezzi idonei a fronteggiare tale situazione anche in termini di viabilità, il presente provvedimento non prevede alcuna misura volta a prevenire e contrastare tali danni,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative di competenza al fine di prevedere specifici piani di viabilità comunali e provinciali volti a prevenire, fronteggiare e risolvere le emergenze derivanti dai danni provocati dal maltempo.
9/4286-A/68Vella, Fabrizio Di Stefano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico verificatosi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 ha istituito, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione «delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati», per la preparazione e l'organizzazione del 43o vertice del G7 che si terrà il 26 e 27 maggio 2017 a Taormina;
    come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, a meno di tre mesi dal G7 i lavori di allestimento e preparazione all'evento non sarebbero ancora iniziati, presentando una città con strade dissestate ed infrastrutture in attesa di ristrutturazione, destando dunque evidenti perplessità sulla concreta realizzazione dell'evento stesso;
    al fine di rilanciare l'economia nonché il turismo delle zone colpite dagli eventi sismici e in considerazione del protrarsi dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'evento sopra citato, sembra dunque necessario spostare la sede per il 43o vertice del G7 in una delle regioni colpite dagli eventi sismici, individuando città come Perugia, Assisi, Ascoli Piceno o Chieti;
    in questo modo si darebbe la possibilità ai territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno subito una flessione tragica del turismo, a poter risollevare la propria economia non attraverso agevolazioni economiche, come previste dal presente provvedimento, bensì attraverso la qualificazione della vocazione turistica delle suddette zone che hanno da sempre contribuito alla crescita economica del Paese,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di fissare la sede del 43o vertice del G7 in una delle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, individuando città come Perugia, Assisi, Ascoli Piceno o Chieti.
9/4286-A/69Laffranco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto 21 ottobre 2003 della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, le autostrade sono classificate quali opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
    nel contesto generale dei necessari interventi di messa in sicurezza antisismica delle infrastrutture dei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati da agosto 2016 appare del tutto imprescindibile e urgente l'intervento volto a garantire la messa in sicurezza sismica di tutto il tracciato delle autostrade A24 e A25;
    in tal senso si è espresso nel novembre 2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, a margine di un convegno sulla sicurezza sismica tenuto a Sulmona, annunciando in quell'occasione un investimento rilevante al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per la società concessionaria «Strada dei Parchi» che gestisce le autostrade abruzzesi A24 e A25, la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione, a partire da quanto dovuto per l'anno 2015, al fine di impiegare queste risorse all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle medesime autostrade.
9/4286-A/70Romele, Fabrizio Di Stefano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 7-bis, introduce agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico verificatosi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi calamitosi;
    i contributi a favore delle predette imprese sono concessi nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;
    lo stanziamento disposto dal provvedimento non può soddisfare appieno le esigenze di ristoro per i danni generati dalla riduzione del giro d'affari indotta dal complessivo ridimensionamento dell'attività produttiva e della domanda locale conseguente al verificarsi delle calamità naturali, e alla connessa criticità (a tratti impossibilità) delle comunicazioni e dei servizi infrastrutturali di base. Tale forma di danno indiretto, di dimensioni rilevanti e di natura non transitoria, ha infatti colpito imprese non danneggiate direttamente e materialmente dagli eventi sismici e che sono situate anche in zone non comprese nel cratere, coinvolgendo le Regioni del Centro Italia quasi nella loro interezza, soprattutto nel settore turistico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, e a valutare la possibilità del progressivo ampliamento delle risorse assegnate per il ristoro del danno indiretto subito dalle imprese a seguito degli eventi sismici.
9/4286-A/71Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    i comuni coinvolti dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, oggetto del provvedimento in esame, per tentare di far fronte alle numerose calamità, hanno stanziato imponenti misure economiche, ed impiegato ingenti risorse finanziarie e strumentali, dirette all'organizzazione dei soccorsi e ad affrontare le prime emergenze, nonché il ripristino della fruibilità di strutture pubbliche e vie di comunicazione, concentrando pressoché la totalità degli sforzi al fine di operare con la massima tempestività ed efficacia;
    l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (il cosiddetto «decreto Milleproroghe»), ha previsto uno slittamento al 31 marzo 2017 per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
    l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa, in linea generale, al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, dispone altresì che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
    nonostante il differimento al 31 marzo, i comuni coinvolti dagli eccezionali eventi sismici e meteorologici non sono in grado di portare a conclusione l'approvazione dei propri bilanci annuali nei tempi previsti, visto lo straordinario impegno economico portato avanti con proprie risorse di bilancio, che rende impossibile la chiusura dei propri bilanci in pareggio,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative volte a varare una ulteriore proroga temporale per la lavorazione dei bilanci di previsione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e meteorologici riportati in premessa;
   ad adottare iniziative volte a prevedere per i suddetti comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche;
   a relazionare sui possibili effetti derivanti dalle necessità degli eventi sismici e meteorologici che abbiano coinvolto anche i bilanci della regione e delle province convocando un tavolo urgente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di definire le necessarie iniziative di compensazione finanziaria ed eventuali finalizzazioni di ulteriori risorse.
9/4286-A/72Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    i comuni coinvolti dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, oggetto del provvedimento in esame, per tentare di far fronte alle numerose calamità, hanno stanziato imponenti misure economiche, ed impiegato ingenti risorse finanziarie e strumentali, dirette all'organizzazione dei soccorsi e ad affrontare le prime emergenze, nonché il ripristino della fruibilità di strutture pubbliche e vie di comunicazione, concentrando pressoché la totalità degli sforzi al fine di operare con la massima tempestività ed efficacia;
    l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (il cosiddetto «decreto Milleproroghe»), ha previsto uno slittamento al 31 marzo 2017 per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
    l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa, in linea generale, al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, dispone altresì che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
    nonostante il differimento al 31 marzo, i comuni coinvolti dagli eccezionali eventi sismici e meteorologici non sono in grado di portare a conclusione l'approvazione dei propri bilanci annuali nei tempi previsti, visto lo straordinario impegno economico portato avanti con proprie risorse di bilancio, che rende impossibile la chiusura dei propri bilanci in pareggio,

impegna il Governo:

  a valutare la possibilità di:
   adottare iniziative volte a varare una ulteriore proroga temporale per la lavorazione dei bilanci di previsione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e meteorologici riportati in premessa;
   adottare iniziative volte a prevedere per i suddetti comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche;
   relazionare sui possibili effetti derivanti dalle necessità degli eventi sismici e meteorologici che abbiano coinvolto anche i bilanci della regione e delle province convocando un tavolo urgente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di definire le necessarie iniziative di compensazione finanziaria ed eventuali finalizzazioni di ulteriori risorse.
9/4286-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-bis del provvedimento in esame, dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017;
    i commi da 422 a 428 – al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della L. 225/1992, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri – contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti – ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza;
    ad ogni modo, si tratta di un intervento insufficiente; Terrore di fondo del provvedimento in esame è infatti proprio la penalizzazione perpetrata ai danni delle zone colpite dai tragici eventi meteorologici dello scorso gennaio: un fenomeno diverso da quello sismico, che avrebbe meritato una risposta differente;
    all'evento sismico dello scorso gennaio si sono infatti aggiunti straordinari eventi meteorologici che hanno determinato danni che in alcuni casi si sono sovrapposti a quello dei terremoti precedenti (o della stessa scossa di gennaio), ma che in altri casi, invece, non sono riconducibili al sisma. Questi due momenti drammatici per quei territori già provati da mesi di scosse continue, di incertezza e di paura, andavano affrontati separatamente. Sia perché i danni prodotti dalle due tipologie di calamità non sono sempre affrontabili con lo stesso tipo di azione, risorse, misure;
    inoltre, procedendo con un unico provvedimento, si rischia di riconoscere e intervenire sui danni derivanti dal terremoto, ma contemporaneamente di penalizzare invece coloro che hanno subito danni esclusivamente dagli eventi meteorologici che comunque si sono distinti per la loro straordinarietà e per la loro forza distruttiva;
    a questo si aggiunge il fatto che in alcuni Comuni l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici è ancora in corso, perché le eccezionali nevicate hanno lasciato fronti franosi che incombono su Paesi che, peraltro, si trovano in zone adiacenti a quella del cratere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni dei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017, prevedendo la possibilità di reperire ulteriori risorse destinate agli interventi per gli enti locali colpiti dai suddetti eventi calamitosi, e volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni, nonché a definire le attività volte a superare il grave disagio socio-economico che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nelle zone colpite.
9/4286-A/73Fabrizio Di Stefano, Occhiuto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito degli interventi volti a definire nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, sarebbe stato necessario istituire quanto prima vere e proprie zone a fiscalità di vantaggio, per favorire l'effettiva ripresa dei territori;
    come già fatto in occasione di precedenti calamità naturali (eventi sismici in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012), a seguito delle quali sono state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), anche in riferimento ai prolungati eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio si ritiene necessaria l'istituzione di Zone franche urbane nei comuni del c.d. cratere delle regioni Marche, Umbria Abruzzo e Lazio, con la finalità di garantire alle micro e piccole imprese le condizioni di base per il riavvio dell'attività economica, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti;
    l'esecutivo ha annunciato l'avvio di una procedura di notifica all'Ue, ma manca ancora concretezza per un intervento che rappresenterebbe una vera e propria boccata d'ossigeno per la ripresa dei territori colpiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza per istituire quanto prima zone franche urbane, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017, negoziando con la Commissione europea le più opportune modalità di attuazione di regimi particolari.
9/4286-A/74Carfagna, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito degli interventi volti a definire nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, sarebbe stato necessario istituire quanto prima vere e proprie zone a fiscalità di vantaggio, per favorire l'effettiva ripresa dei territori;
    come già fatto in occasione di precedenti calamità naturali (eventi sismici in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012), a seguito delle quali sono state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), anche in riferimento ai prolungati eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio si ritiene necessaria l'istituzione di Zone franche urbane nei comuni del c.d. cratere delle regioni Marche, Umbria Abruzzo e Lazio, con la finalità di garantire alle micro e piccole imprese le condizioni di base per il riavvio dell'attività economica, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti;
    l'esecutivo ha annunciato l'avvio di una procedura di notifica all'Ue, ma manca ancora concretezza per un intervento che rappresenterebbe una vera e propria boccata d'ossigeno per la ripresa dei territori colpiti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa di competenza per istituire quanto prima zone franche urbane, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017, negoziando con la Commissione europea le più opportune modalità di attuazione di regimi particolari.
9/4286-A/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Carfagna, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-decies introduce, al comma 1 (lettere a) ed f)), un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189/2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge. Si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);
    l'allargamento risulta però ancora incompleto, perché esclude inspiegabilmente alcuni comuni – in particolare di Abruzzo e Marche – che hanno subito fortissimi danni e che dovrebbero poter usufruire delle misure agevolative previste dal decreto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un ampliamento del cratere, includendo gli ulteriori comuni che ne facciano richiesta a seguito degli ingenti danni subiti, e che dovrebbero poter usufruire delle misure agevolative previste.
9/4286-A/75Polverini, Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca l'approvazione di nuove misure urgenti a sostegno delle zone colpite dagli eventi sismici;
    tra gli obiettivi del provvedimento c’è quello di contrastare lo spopolamento delle zone colpite dal sisma, ma ancora agibili, anche attraverso la ricostruzione del tessuto economico fortemente compromesso dai danni prodotti dal terremoto, con una visione strategica che prevede interventi di medio e lungo periodo;
    in particolare con l'articolo 9 si stanziano 80 milioni a fondo perduto per le aziende di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che hanno subito danni in termini di riduzione della capacità produttiva;
    tra le misure per far fronte all'emergenza economica vi è anche l'istituzione di una carta acquisti per le fasce più deboli ed il sostegno al reddito per i cittadini residenti nel «cratere» dei 134 Comuni colpiti;
    la Coldiretti ha inoltre stimato in 52 milioni e mezzo di euro solamente i danni subiti da aziende agricole e zootecniche: a questi e a quelli provocati alle aziende degli altri settori, si aggiungono i danni provocati dal maltempo dell'inverno appena trascorso, che hanno ulteriormente indebolito la resistenza della popolazione e frenato la ripresa economica;
    si prevede altresì l'accelerazione dei procedimenti per la microzonazione sismica, cioè la mappatura che consentirà di scegliere le zone adatte alla ricostruzione: l'operazione dovrebbe essere affidata ad un team di professionisti con procedure di affidamento semplificate per snellirne l'iter burocratico;
    per potere davvero essere efficaci, gli interventi a sostegno dell'impresa devono avere la indispensabile rapidità, in modo da consentire l'immediata ripresa della produzione e di tutte le attività che consentono il riposizionamento sul mercato,

impegna il Governo

nel rispetto di tutte le necessità di trasparenza e di legittimità delle norme, a valutare l'opportunità di rendere l'iter di assegnazione dei fondi alle regioni colpite quanto più celere possibile, vigilando altresì sulla rapidità del trasferimento delle risorse spettanti agli aventi diritto, con particolare riferimento alle risorse destinate al mondo dell'impresa, evitando in tutti i modi che eventuali rallentamenti da eccesso di burocrazia possa ostacolare il processo di ricostruzione del tessuto economico, di ripristino delle condizioni di agibilità per le imprese locali e di ripopolamento dei luoghi colpiti dal sisma.
9/4286-A/76Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ingente numero di richieste di iscrizione degli operatori all'Anagrafe antimafia e le relative procedure burocratiche che richiedono tempi lunghi per l'espletamento dei controlli e delle verifiche dei requisiti necessari potrebbero di conseguenza causare ritardi nel processo di ricostruzione degli immobili gravemente danneggiati o distrutti dal sisma;
    il provvedimento in esame, all'articolo 8, limitatamente alla sola ricostruzione pubblica e non a quella privata, offre una soluzione condivisibile all'eventualità che le procedure di iscrizione all'Anagrafe antimafia da parte degli operatori e le relative verifiche possano causare ritardi negli interventi;
    l'articolo 8 del provvedimento in esame, infatti, apporta all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 modificazioni finalizzate ad armonizzare il presidio di legalità rafforzato, introdotto con l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con i princìpi del diritto dell'Unione europea e interno in materia di libera concorrenza e non discriminazione nell'affidamento degli appalti pubblici. A tal fine, si stabilisce che per la partecipazione alle procedure di affidamento per la ricostruzione pubblica è sufficiente che l'operatore economico dimostri di aver presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe; resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito;
    per assicurare che la regolarità della procedura non sia viziata dalla partecipazione di soggetti non in possesso dei necessari requisiti, è stato introdotto un meccanismo di accelerazione dei controlli. A tal fine si stabilisce che il Commissario straordinario, dopo l'aggiudicazione, comunica tempestivamente alla Struttura di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 la graduatoria dei concorrenti per le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. Inoltre è previsto che le linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delineino specifiche procedure che consentano alla Struttura di portare a termine le verifiche in tempi celeri;
    la predetta disposizione, come premesso, è però limitata alla sola ricostruzione pubblica e non a quella privata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative di propria competenza volte all'individuazione di soluzioni operative che, anche mutuando il sistema già previsto per le white list esistenti nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, consentano alle imprese di operare anche per la ricostruzione privata a seguito della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Anagrafe, restando valide le cautele di legge già previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.
9/4286-A/77Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'edilizia scolastica nel nostro Paese rappresenta una vera e propria emergenza nazionale. Lo stato e la qualità degli edifici scolastici di un territorio rappresentano un indicatore di quanto una comunità investa nel benessere, la sicurezza e la formazione dei cittadini più giovani;
    gli eventi sismici che hanno duramente colpito la popolazione del centro Italia tra il 2016 e il 2017 hanno riportato alla luce il problema dell'edilizia scolastica italiana che continua ad essere in uno stato di permanente emergenza sul fronte degli interventi e della messa in sicurezza;
    oltre il 60 per cento degli edifici scolastici sono stati costruiti prima del 1974, data dell'entrata in vigore della normativa antisismica;
   considerato inoltre che:
    le frequenti e violente scosse hanno reso sempre più deboli le certezze in materia di agibilità degli edifici scolastici soprattutto riguardo ai problemi strutturali degli edifici stessi, rendendoli quindi poco sicuri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere iniziative al fine di acquisire dai Comuni colpiti e da quelli a maggior rischio la documentazione relativa alla agibilità e sicurezza degli edifici scolastici per la salvaguardia dei nostri studenti, nonché attivare procedure che rivelino in modo chiaro la effettiva agibilità delle scuole.
9/4286-A/78Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si dettavano misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;
    tra le misure adottate, in particolare, il comma 12 del citato articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, prevedeva che una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio destinati alla ricostruzione privata successiva al sisma del 6 aprile 2009, fosse destinata, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese;
    una misura come quella appena citata, se adottata anche in conseguenza degli eventi sismici del 2016, avrebbe sicuramente effetti positivi sulle attività produttive con ricadute occupazionali dirette e indirette,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, tramite gli strumenti a sua disposizione, di adottare una misura come quella disposta dal comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 per l'evento sismico del 6 aprile 2009, in favore delle imprese colpite dagli eventi sismici del centro Italia del 2016 e del 2017.
9/4286-A/79Rabino.


   La Camera,
   premesso che:
    per i soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, l'articolo 11, comma 10, del decreto in conversione interviene sulle disposizioni sulla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225;
    per la cosiddetta «rottamazione delle cartelle» è stata disposta la proroga di un anno dei termini e delle scadenze di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225;
    i cittadini colpiti dal sisma avranno quindi un anno di tempo in più per richiedere la definizione agevolata e per effettuare i relativi pagamenti;
    la citata novità è sicuramente positiva ma non sembra rispondere appieno alle necessità delle famiglie e delle imprese così duramente colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel centro Italia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, tramite gli strumenti a sua disposizione, di aumentare il numero di rate per la riscossione della rateizzazione di cui alla definizione agevolata per i soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
9/4286-A/80Sottanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016;
    l'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, a cui l'articolo 12 fa riferimento, ha, infatti, introdotto varie misure di sostegno al reddito dei lavoratori dei comuni terremotati indicati negli allegati 1 e 2;
    in particolare con il comma 4 è stata riconosciuta una indennità una tantum per il 2016 pari a 5.000 euro per i lavoratori autonomi, i titolari di attività di impresa, i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici del 2016;
    la norma ha trovato differenti applicazioni da parte delle Regioni a cui la norma demanda il riconoscimento delle indennità, in relazione alle attività delle imprese agricole per le quali non si può arrivare ad una totale sospensione dell'attività lavorativa ma ad una riduzione in considerazione della natura stessa dell'attività d'impresa che non riguarda processi di produzione effettuati mediante macchinari, ma processi di produzione realizzati mediante coltivazione e allevamento di animali. Tale peculiarità è stata peraltro riconosciuta per consentire la fruizione dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, introdotta dal comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo

a chiarire, nelle modalità più efficaci e veloci, che l'indennità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 trova applicazione, limitatamente ai titolari di impresa del settore agricolo, anche in presenza di una riduzione dell'attività a causa degli eventi sismici di cui al citato decreto-legge.
9/4286-A/81Oliverio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame modifica tra l'altro il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito nella legge n. 229 del 2016, intervenendo anche sullo svolgimento delle schede Aedes da parte dei professionisti,
    appare condivisibile l'intento di velocizzare la fase di identificazione del livello di danno, propedeutica alla redazione dei progetti di riparazione e miglioramento sismico;
    ma non viene indicato in maniera chiara il fatto che i meccanismi di redazione della scheda Aedes debbano essere simili a quelli utilizzati dai soggetti di norma autorizzati;
    appare chiara la necessità di indicare con chiarezza che, per omogeneità di trattamento, sia sufficiente asseverare la perizia da porre a corredo della scheda Aedes, anziché giurarla come accade oggi, in modo da velocizzare l’iter di consegna, senza intasare, tribunali o uffici comunali,

impegna il Governo

a risolvere per quanto possibile l'ambiguità sopra evidenziata in modo da velocizzare le risposte indispensabili che l'attuale momento di grave disagio richiedono, evitando di sovraccaricare inutilmente ed ancora una volta i professionisti che hanno scelto di operare nell'ambito della ricostruzione.
9/4286-A/82Santerini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame modifica tra l'altro il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito nella legge n. 229 del 2016, intervenendo anche sullo svolgimento delle schede Aedes da parte dei professionisti,
    appare condivisibile l'intento di velocizzare la fase di identificazione del livello di danno, propedeutica alla redazione dei progetti di riparazione e miglioramento sismico;
    ma non viene indicato in maniera chiara il fatto che i meccanismi di redazione della scheda Aedes debbano essere simili a quelli utilizzati dai soggetti di norma autorizzati;
    appare chiara la necessità di indicare con chiarezza che, per omogeneità di trattamento, sia sufficiente asseverare la perizia da porre a corredo della scheda Aedes, anziché giurarla come accade oggi, in modo da velocizzare l’iter di consegna, senza intasare, tribunali o uffici comunali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di risolvere per quanto possibile l'ambiguità sopra evidenziata in modo da velocizzare le risposte indispensabili che l'attuale momento di grave disagio richiedono, evitando di sovraccaricare inutilmente ed ancora una volta i professionisti che hanno scelto di operare nell'ambito della ricostruzione.
9/4286-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Santerini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il Commissario straordinario per sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici predispone un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei suddetti territori, in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo;
    per realizzare le finalità di cui al punto precedente potrebbe essere istituito un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate per l'istituzione del quale ci si potrebbe avvalere delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2 dell'articolo 22 del provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'istituzione di uno spazio nella capitale dove agricoltori e allevatori delle zone terremotate possano vendere le proprie produzioni senza costi di occupazione e pulizia delle aree utilizzate.

9/4286-A/83Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il Commissario straordinario per sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici predispone un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei suddetti territori, in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo;
    per realizzare le finalità di cui al punto precedente potrebbe essere istituito un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate per l'istituzione del quale ci si potrebbe avvalere delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2 dell'articolo 22 del provvedimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'istituzione di uno spazio nella capitale dove agricoltori e allevatori delle zone terremotate possano vendere le proprie produzioni senza costi di occupazione e pulizia delle aree utilizzate.

9/4286-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame definisce l'ambito di applicazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti da eventi sismici dal 24 agosto 2016 limitandola ai comuni contenuti negli allegati 1 e 2 del provvedimento e a quei comuni in cui si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici;
    diffusa è la prassi delle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni soggetti ad eventi sismici,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, il divieto per le società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui in premessa a decorrere dal 24 agosto 2016 e la conseguente nullità delle richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016.

9/4286-A/84Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame definisce l'ambito di applicazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti da eventi sismici dal 24 agosto 2016 limitandola ai comuni contenuti negli allegati 1 e 2 del provvedimento e a quei comuni in cui si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici;
    diffusa è la prassi delle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni soggetti ad eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, il divieto per le società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui in premessa a decorrere dal 24 agosto 2016 e la conseguente nullità delle richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016.

9/4286-A/84.  (Testo modificato nel corso della seduta)  Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    decine di migliaia di persone residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche hanno case lesionate seppur dichiarate agibili. Non tutti questi concittadini dispongono delle potenzialità economiche necessarie per effettuare lavori di sistemazione e riparazione di tali abitazioni;
    a seguito degli eventi sismici del 2009 a L'Aquila l'allora Governo aveva previsto che ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, venisse riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici;
    tale contributo era riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiati in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutati agibili di tipo A e che potessero essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori, con la precisazione che, in nessun caso, i lavori di riparazione possano comportare un mutamento di destinazione d'uso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di prevedere forme di contribuzione analoghe volte a favorire la rapida riparazione dei danni di lieve entità provocati dagli eventi sismici alle abitazioni principali ubicate nei territori dei comuni individuati dal presente decreto.
9/4286-A/85Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, reca disposizioni in materia di nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
    l'articolo 10, nello specifico, reca misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione prevedendo accesso alla misura di sostegno al reddito delineata dal decreto interministeriale del 26 maggio 2016: il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);
    la norma prende in considerazione la specifica condizione determinata dagli effetti del sisma, e per tali ragioni, delinea appositi criteri di accesso per i beneficiari diversi da quelli ordinari individuati dal decreto interministeriale citato. Il comma 2 prevede infatti come requisiti per i beneficiari l'essere residenti in uno dei Comuni colpiti dal sisma e avere un reddito ISEE non superiore ad euro 6.000;
    i commi 3 e 4 prevedono inoltre, in relazione alla possibilità di presentare ISEE corrente, apposite indicazioni, a partire dall'esclusione dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale del valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi da tale computo i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie. Rientrano invece nel computo della situazione reddituale: il contributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;
    tali previsioni appaiono sufficienti a garantire possibilità concrete di accesso al Sia alle persone residenti nelle aree colpite dal sisma che si trovano in situazione di difficoltà economica;
    il decreto interministeriale del 26 maggio 2016, nel delineare accesso ordinario al Sia prevede requisiti ulteriori per i beneficiari. In particolare, l'articolo 4, lettera b), paragrafo ii) prevede che non siano percepiti, da parte di componenti del nucleo familiare richiedente, altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per un valore complessivo superiore a 600 euro mensili;
    inserimento di previsione analoga nel decreto interministeriale di futura emanazione attuativo della misura di cui all'articolo 10 decreto-legge n. 8/2017 potrebbe limitare accesso a platea di beneficiari che effettivamente necessitano del sostegno economico delineato nella norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di adozione del decreto interministeriale attuativo della misura introdotta dal decreto-legge in esame, di non prevedere ulteriori requisiti che possano limitare accesso alla misura in relazione a contributi o altri trattamenti aventi finalità di ristoro dalle conseguenze dell'evento sismico percepiti dai nuclei familiari richiedenti e a considerare attentamente l'introduzione eventuale di un valore soglia.
9/4286-A/86Piazzoni, Lenzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente colpito anche le aziende agricole;
    le Regioni e i Comuni interessati hanno previsto la possibilità di erogare contributi per il ripristino delle strutture aziendali, riservandone l'accesso esclusivamente ai proprietari dei fondi;
    gli assegnatari dei fondi ISMEA dispongono del materiale possesso dell'azienda agricola e la conducono con l'obbligo di migliorarla. Ai sensi dell'articolo 1523 c.c., acquistano la proprietà del fondo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma durante tutta la durata del piano di ammortamento, hanno l'obbligo di svolgere nell'azienda l'attività agricola;
    è necessario consentire agli assegnatari dei fondi ISMEA l'accesso diretto alle misure di sostegno per il ripristino delle strutture aziendali e delle attività economiche e produttive, equiparandoli a tal fine al proprietario del fondo,

impegna il Governo:

   ad adottare provvedimenti finalizzati ad assicurare anche agli assegnatari dei fondi ISMEA colpiti dagli eventi sismici 2016 la possibilità di accedere direttamente ai contributi per la ricostruzione aziendale;
   a sensibilizzare le Regioni ovvero i Comuni interessati a prevedere la possibilità che la richiesta dei contributi per la ricostruzione aziendale possa essere effettuata direttamente dagli assegnatari dei fondi ISMEA.
9/4286-A/87Falcone.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente colpito anche le aziende agricole;
    le Regioni e i Comuni interessati hanno previsto la possibilità di erogare contributi per il ripristino delle strutture aziendali, riservandone l'accesso esclusivamente ai proprietari dei fondi;
    gli assegnatari dei fondi ISMEA dispongono del materiale possesso dell'azienda agricola e la conducono con l'obbligo di migliorarla. Ai sensi dell'articolo 1523 c.c., acquistano la proprietà del fondo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma durante tutta la durata del piano di ammortamento, hanno l'obbligo di svolgere nell'azienda l'attività agricola;
    è necessario consentire agli assegnatari dei fondi ISMEA l'accesso diretto alle misure di sostegno per il ripristino delle strutture aziendali e delle attività economiche e produttive, equiparandoli a tal fine al proprietario del fondo,

impegna il Governo:

  a valutare la possibilità di:
   adottare provvedimenti finalizzati ad assicurare anche agli assegnatari dei fondi ISMEA colpiti dagli eventi sismici 2016 la possibilità di accedere direttamente ai contributi per la ricostruzione aziendale;
   sensibilizzare le Regioni ovvero i Comuni interessati a prevedere la possibilità che la richiesta dei contributi per la ricostruzione aziendale possa essere effettuata direttamente dagli assegnatari dei fondi ISMEA.
9/4286-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Falcone.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 18-bis del provvedimento in esame si dispone l'estensione ai danni causati al patrimonio privato ed alle attività economiche dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, delle disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato, ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Tale procedura è prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015);
    le modalità attuative sono definite con ordinanze di protezione civile adottate d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    nel mese di gennaio 2017, la Regione Sicilia è stata colpita da fenomeni atmosferici di tale gravità da indurre la Giunta regionale a dichiarare, con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017 lo stato di calamità ai sensi della legge regionale n.42 del 1995, applicativa della legge n. 225 del 1992, in materia di Protezione civile. La medesima deliberazione individua puntualmente i comuni interessati;
    con l'emendamento 18-bis.3 è stata chiesta l'estensione delle provvidenze dell'articolo 18-bis ai comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017, in forza della perfetta similarità delle due situazioni; l'emendamento è stato dichiarato inammissibile, assieme ad altri similari, in quanto non attinente al contenuto proprio del decreto, relativo all'emergenza sismica in Abruzzo, aggravata dai successivi eventi atmosferici e idrogeologici;
    a seguito di verifiche tecniche è stato accertato che i commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), devono ritenersi applicabili a tutti gli eventi calamitosi, a condizione che sia svolta la procedura ivi prevista, che fa riferimento a deliberazioni del Consiglio dei ministri e a specifiche ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni interessate, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;
    i commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), devono peraltro ritenersi applicabili anche nel caso in cui, a causa della natura di Regione a Statuto speciale della Sicilia, la dichiarazione di calamità o di stato di emergenza sia stata adottata non con i poteri Ordinanza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, ma con gli analoghi poteri in capo alla Giunta regionale siciliana,

impegna il Governo

ad adottare, in tempi rapidi gli atti previsti all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessari ad estendere le disposizioni di cui ai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), alle regioni colpite dagli eventi calamitosi del gennaio 2017, in particolare prevedendo l'equivalenza dei poteri di ordinanza della Protezione civile con i poteri di intervento in materia di dichiarazione di stato di calamità, in capo alla Giunta della Regione Sicilia.
9/4286-A/88Minardo, Bosco, Garofalo, Misuraca, Tancredi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 18-bis del provvedimento in esame si dispone l'estensione ai danni causati al patrimonio privato ed alle attività economiche dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, delle disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato, ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Tale procedura è prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015);
    le modalità attuative sono definite con ordinanze di protezione civile adottate d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    nel mese di gennaio 2017, la Regione Sicilia è stata colpita da fenomeni atmosferici di tale gravità da indurre la Giunta regionale a dichiarare, con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017 lo stato di calamità ai sensi della legge regionale n.42 del 1995, applicativa della legge n. 225 del 1992, in materia di Protezione civile. La medesima deliberazione individua puntualmente i comuni interessati;
    con l'emendamento 18-bis.3 è stata chiesta l'estensione delle provvidenze dell'articolo 18-bis ai comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017, in forza della perfetta similarità delle due situazioni; l'emendamento è stato dichiarato inammissibile, assieme ad altri similari, in quanto non attinente al contenuto proprio del decreto, relativo all'emergenza sismica in Abruzzo, aggravata dai successivi eventi atmosferici e idrogeologici;
    a seguito di verifiche tecniche è stato accertato che i commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), devono ritenersi applicabili a tutti gli eventi calamitosi, a condizione che sia svolta la procedura ivi prevista, che fa riferimento a deliberazioni del Consiglio dei ministri e a specifiche ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni interessate, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;
    i commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), devono peraltro ritenersi applicabili anche nel caso in cui, a causa della natura di Regione a Statuto speciale della Sicilia, la dichiarazione di calamità o di stato di emergenza sia stata adottata non con i poteri Ordinanza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, ma con gli analoghi poteri in capo alla Giunta regionale siciliana,

impegna il Governo

una volta riconosciuto l'eventuale stato di emergenza nazionale, ad adottare, in tempi rapidi gli atti previsti all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessari ad estendere le disposizioni di cui ai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), alle regioni colpite dagli eventi calamitosi del gennaio 2017.
9/4286-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo, Bosco, Garofalo, Misuraca, Tancredi, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 18-bis del provvedimento in esame, prevede dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017;
    tali comuni sono stati individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016, n. 24 e da successive Ordinanze della protezione civile;
    l'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 18 del provvedimento in esame prevede, in favore dei comuni colpiti dal sisma, di cui agli allegati 1), 2) e 2-bis) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, la sospensione per 12 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti, nonché la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle Regioni, di applicare a sospensione degli adempimenti a carico dei comuni, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, anche ai comuni interessati dagli eccezionali fenomeni della seconda decade del gennaio 2017, come individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016, n. 24.
9/4286-A/89Marotta, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di esame in Commissione del presente decreto-legge, è stato presentato l'emendamento 15.06, volto a consentire alla Regione Abruzzo la possibilità di rimodulare le quote spettanti delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, come fissate dalla delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25/2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2016, n. 266;
    con la delibera di Giunta regionale, 19 aprile 2016, n. 229, la Regione Abruzzo ha approvato il proprio Masterplan, nel quale sono previsti investimenti per il periodo 2016-2020 per 1,5 miliardi di euro, di cui 528 nel biennio 2016-2017, nei settori dell'infrastrutturazione, dell'ambiente, dello sviluppo economico, del turismo e della cultura;
    gli eccezionali eventi sismici, idrogeologici ed atmosferici intercorsi tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017, evidenziano la necessità di riconsiderare la predetta allocazione di risorse, coordinandola con gli interventi previsti nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e del presente decreto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in accordo con la Regione Abruzzo, di procedere alla riallocazione delle risorse spettanti del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, coordinandone gli obiettivi con il Masterplan Abruzzo e con gli interventi di cui ai decreti-legge n. 189 del 2016 e n. 7 del 2017, al fine di consentire l'implementazione di programmi connessi alla ricostruzione abitativa e produttiva, allo sviluppo economico, alla messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, alla coesione sociale e alla nuova edilizia scolastica.
9/4286-A/90Pizzolante, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di esame in Commissione del presente decreto-legge, è stato presentato l'emendamento 7.1, volto a consentire il coordinamento del Piano per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 189 del 1989 con le attività di bonifica, recupero e dismissione per fine vita delle discariche insistenti nell'area del cratere, non inserite nell'elenco dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN);
    in particolare gli eventi sismici hanno aggravato la situazione delle numerose discariche presenti in Abruzzo, non conformi alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come recepita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
    la Regione Abruzzo, tra le quattro regioni colpite dagli eventi sismici, deteneva il record del maggior numero di discariche non conformi o abusive, con ben 28 discariche, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'ambiente il 1o marzo 2016 in Commissione ambiente alla Camera;
    l'Unione europea ha avviato diverse procedure di infrazione per violazione della direttiva 1999/31/CE, culminate nella sentenza del 2 dicembre 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una multa forfettaria di 39.800,000, 33.400.000, 27.800.000 euro relative al primo, secondo e terzo semestre successivo alla sentenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre disposizioni legislative volte a coordinare il Piano di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, con le attività di bonifica, recupero e dismissione per fine vita delle discariche insistenti nell'area del cratere, non inserite nell'elenco dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN).
9/4286-A/91Calabrò.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 14 del decreto-legge n. 189, come modificato dagli articoli 1 e 5 del provvedimento in esame, disciplina la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli immobili adibiti ad uso scolastico, agli immobili demaniali o in uso all'amministrazione della difesa, agli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché ai beni del patrimonio culturale;
    con riferimento al terremoto dell'Aquila del 2009, il decreto-legge n. 43 del 29 aprile 2013 assegna all'Ufficio Speciale per Ricostruzione dei Comuni del Cratere competenze circa il trasferimento delle somme per la Ricostruzione post sisma anche dei «Comuni Fuori Cratere» ovvero comuni non ricadenti nel cratere sismico, ma che comunque hanno riportato danni aventi nesso di causalità con il sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
    l'articolo 18-bis prevede interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017, volto a fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive;
    il provvedimento in esame riconosce il principio di danno integrato derivante dal concorso degli eventi sismici, atmosferici, franosi (articolo 18-novies) e di interruzione dei pubblici servizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere adeguate risorse per la ricostruzione pubblica nelle aree fuori cratere, ma che comunque abbiano riportato danni aventi nesso di causalità con gli eventi sismici dell'agosto 2016 e del gennaio 2017 o danni derivanti dagli eventi atmosferici o idrogeologici qualora connessi agli eventi sismici.
9/4286-A/92Scopelliti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica – e tenuto conto della specificità delle funzioni e delle competenze tecniche acquisite;
    l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, al comma 24 prevedeva che le aziende concessionarie assorbite da Equitalia potessero ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali; in tal modo si sono creati diversi organismi preposti alla riscossione per conto degli enti territoriali;
    in sede di esame in Commissione è stato esaminato l'articolo aggiuntivo 11.031, volto a consentire, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, il trasferimento delle funzioni esercitate dalle suddette società di riscossione locale, al nuovo organismo di riscossione nazionale al fine di garantire la continuità della riscossione nelle aree del terremoto e di completare il processo di riforma avviato con il citato articolo del decreto-legge n. 193 del 2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in sede di attuazione dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, di prevedere l'assorbimento nell'ambito del nuovo organismo di riscossione nazionale denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» delle funzioni di riscossione locale svolte nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 24 del decreto-legge n. 203 del 2005, prevedendo altresì l'assorbimento del relativo personale, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, al fine di assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuità delle funzioni proprie della riscossione fiscale in ambito locale.
9/4286-A/93Sammarco.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 18-decies del provvedimento in esame introduce l'allegato 2-bis nel decreto-legge n. 189 del 2016, ampliando l'ambito delle aree al quale si applicano le disposizioni per la ricostruzione ed il sostegno economico delle aree colpite dai sismi dell'agosto 2016 e del gennaio 2017 (cosiddetto «cratere sismico»);
    in sede di esame in Commissione sono stati esaminati numerosi emendamenti volti ad ampliare ulteriormente il cratere in considerazione delle esigenze prospettate dalle regioni, dalle categorie produttive e dai cittadini delle aree interessate;
    è opportuno valutare la possibilità di ampliare l'area di intervento delle disposizioni del presente decreto e del decreto n. 189 del 2016 a quei territori posti al limite del cratere, che presentano numerose criticità non risolvibili con il principio di «nesso di causalità» previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n.189 del 2016, in base al quale i soggetti interessati possono accedere ai contributi di ricostruzione per gli immobili distrutti o danneggiati, sulla base di una perizia asseverata;
    tali territori infatti comunque risultano esclusi dal complesso degli altri benefici (in primis fiscali, contributivi, di sospensione degli adempimenti, di accesso ai contributi per la ricostruzione infrastrutturale) previsti dal decreto in esame e dal citato decreto n. 189,

impegna il Governo

a valutare, in concorso con la regione Abruzzo, e considerate le evidenze che potranno emergere in sede di applicazione, la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad inserire nel cratere sismico di cui all'allegato 2-bis introdotto l'articolo 18-decies del provvedimento in esame, i comuni di Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), e Cermignano (TE).
9/4286-A/94Tancredi, Ginoble, Sottanelli, Patriarca.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto tra l'altro l'assegnazione di un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
    la somma è stata destinata ai comuni del cratere sismico diversi dal comune de L'Aquila ed è comprensiva di una quota pari a 500 mila euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione – per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere;
    nel comma citato, per l'anno 2017 è previsto un ulteriore contributo di 2 milioni, limitatamente ai comuni del cratere sismico diversi dal comune de L'Aquila;
    con l'emendamento 18.700, è stato previsto un ulteriore contributo nel 2017 di «500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione»;
    l'esame della norma coordinata potrebbe dare adito a difficoltà interpretative riguardo agli effettivi beneficiari dell'ulteriore contributo, che nelle intenzioni del proponente è destinato alla prosecuzione delle attività dei suddetti uffici nei comuni fuori del cratere, disponendo i comuni all'interno del cratere del contributo di 2 milioni nel 2017 sopra citato,

impegna il Governo

a interpretare la norma di cui all'emendamento 18.700 della Commissione, approvato nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera, come ulteriore contributo da destinare alle spese di personale impiegato presso gli UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione – per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere relativo agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
9/4286-A/95Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    in Umbria, a seguito degli eventi sismici, quindi a partire dal mese di ottobre 2016 fino a dicembre 2016, si è registrato un calo degli arrivi e delle presenze turistiche che arriva anche al 45 per cento con una conseguente diminuzione dei fatturati delle imprese ricettive della regione per una perdita complessiva stimata di circa 10 milioni di euro per i soli mesi che vanno da settembre a dicembre;
    inoltre, l'Umbria presenta delle caratteristiche che la differenziano dalle altre regioni coinvolte dal sisma: è, infatti, caratterizzata da un appeal turistico che la vede, nell'immaginario collettivo, ricondotta ad «un unicum» geografico e territoriale e, a causa della errata comunicazione veicolata dai media, è passato il concetto che sia tutta terremotata con una pesante ricaduta negativa nell'intero sistema economico regionale. Il calo drastico quindi, oltre ad aver riguardato i territori direttamente colpiti dal sisma Valnerina (- 95,42 per cento di arrivi nei mesi di novembre e dicembre 2016) e Spoleto (- 41,26 per cento di arrivi ed un – 27 per cento di presenze), ha coinvolto tutti gli altri territori fuori dal cratere: Assisi (- 50 per cento di arrivi e –45,43 per cento di presenze di turisti italiani nelle strutture alberghiere), Gubbio (- 45,84 per cento di arrivi e – 35,86 per cento di presenze di turisti), Perugia (- 25,81 per cento di arrivi e –24 per cento di presenze) e Orvieto (- 23,15 per cento di arrivi e –17,23 per cento di presenze di turisti);
    in ambito turistico, inoltre, un aspetto caratterizzante della regione è dato sicuramente dal basso indice di utilizzo medio ovvero tasso di occupazione che va dal 32,1 per cento per le strutture ricettive alberghiere al 14,9 per cento per le strutture dell'extralberghiero, con una media del 20,9 per cento. Ciò significa che su 100 camere disponibili sono occupate solamente 20,9;
    è, quindi, evidente come in Umbria i veri problemi in termini di flussi turistici si siano verificati dopo la scossa del 30 ottobre e non tanto dopo la prima del 24 agosto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di parametrare la misurazione del danno indiretto, da corrispondere alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico nelle province dell'Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo su 6 mesi a partire dalla scossa più recente cioè da quella del 30 ottobre 2016.
9/4286-A/96Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    in Umbria, a seguito degli eventi sismici, quindi a partire dal mese di ottobre 2016 fino a dicembre 2016, si è registrato un calo degli arrivi e delle presenze turistiche che arriva anche al 45 per cento con una conseguente diminuzione dei fatturati delle imprese ricettive della regione per una perdita complessiva stimata di circa 10 milioni di euro per i soli mesi che vanno da settembre a dicembre;
    inoltre, l'Umbria presenta delle caratteristiche che la differenziano dalle altre regioni coinvolte dal sisma: è, infatti, caratterizzata da un appeal turistico che la vede, nell'immaginario collettivo, ricondotta ad «un unicum» geografico e territoriale e, a causa della errata comunicazione veicolata dai media, è passato il concetto che sia tutta terremotata con una pesante ricaduta negativa nell'intero sistema economico regionale. Il calo drastico quindi, oltre ad aver riguardato i territori direttamente colpiti dal sisma Valnerina (- 95,42 per cento di arrivi nei mesi di novembre e dicembre 2016) e Spoleto (- 41,26 per cento di arrivi ed un – 27 per cento di presenze), ha coinvolto tutti gli altri territori fuori dal cratere: Assisi (- 50 per cento di arrivi e –45,43 per cento di presenze di turisti italiani nelle strutture alberghiere), Gubbio (- 45,84 per cento di arrivi e – 35,86 per cento di presenze di turisti), Perugia (- 25,81 per cento di arrivi e –24 per cento di presenze) e Orvieto (- 23,15 per cento di arrivi e –17,23 per cento di presenze di turisti);
    in ambito turistico, inoltre, un aspetto caratterizzante della regione è dato sicuramente dal basso indice di utilizzo medio ovvero tasso di occupazione che va dal 32,1 per cento per le strutture ricettive alberghiere al 14,9 per cento per le strutture dell'extralberghiero, con una media del 20,9 per cento. Ciò significa che su 100 camere disponibili sono occupate solamente 20,9;
    è, quindi, evidente come in Umbria i veri problemi in termini di flussi turistici si siano verificati dopo la scossa del 30 ottobre e non tanto dopo la prima del 24 agosto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di parametrare la misurazione del danno indiretto, da corrispondere alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico nelle province dell'Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo su 6 mesi a partire dalla scossa più recente.
9/4286-A/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    il programma Casa Italia è il piano antisismico nazionale che ha l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intero Paese: oltre ad investimenti pubblici su edifici ed infrastrutture pubbliche, il piano prevede detrazioni fiscali a lunga scadenza per l'adeguamento antisismico degli edifici privati;
    nel decreto che stiamo esaminando il Governo con un emendamento ha istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento Casa Italia "per l'esercizio di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo" in riferimento al progetto di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese;
    allo scopo si prevede una spesa di 1,3 milioni nel 2017 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2018;
    il progetto Casa Italia è un disegno di grande respiro, una vera rivoluzione nella prevenzione dei danni da terremoto. Le località interessate dal rischio sismico nel nostro Paese sono la maggioranza: tolta la Sardegna e una parte della Pianura Padana, tutto il resto è zona sismica, con tassi di rischio più o meno elevati;
    gran parte delle costruzioni antiche, che esistono su questi territori, sono costruzioni realizzate con delle tecniche costruttive che non sono facilmente recuperabili al concetto di sicurezza antisismica. Un progetto di queste dimensioni che vuole rimettere in piedi letteralmente gli edifici – parliamo della dorsale appenninica, la zona più a rischio – è un progetto che merita di essere sostenuto con delle risorse enormi e non con un semplice emendamento;
    che deve essere fatto con una chiara progettazione di obiettivi e strumenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un progetto di legge in cui si articoli dettagliatamente il progetto di Casa Italia.
9/4286-A/97Monchiero.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede misure urgenti finalizzate a sostenere le popolazioni dell'Italia centrale colpite duramente dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016;
    anche sotto questo aspetto, i fondi per la ricostruzione sono ancora insufficienti, e c’è necessità che siano maggiormente mirati. Sotto questo aspetto è stata sottovalutata la realtà che vede molte famiglie residenti nelle aree colpite dagli eventi sismici, che hanno difficoltà a garantire ai propri figli la continuità degli studi universitari, magari fuori regione, per i costi che devono sostenere. Un genitore che ha perso il proprio posto di lavoro non può permettersi di mantenere il figlio all'università,

impegna il Governo

   ad esonerare dal pagamento dei contributi e delle tasse universitarie e scolastiche relative all'anno 2016-2017 gli studenti residenti, o la cui famiglia è residente nelle aree colpite dagli eventi sismici, prevedendo la possibilità di ottenere l'eventuale rimborso per i medesimi soggetti qualora abbiano già provveduto ai relativi pagamenti;
   per quanto riguarda il sistema universitario, a valutare la possibilità di destinare una quota del fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2017, per dette finalità.

9/4286-A/98Ricciatti, Zaratti, Melilla, Luciano Agostini, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Bossa, Capodicasa, Cimbro, D'Attorre, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Fontanelli, Formisano, Fossati, Carlo Galli, Kronbichler, Laforgia, Leva, Martelli, Matarrelli, Murer, Nicchi, Giorgio Piccolo, Piras, Quaranta, Ragosta, Rostan, Sannicandro, Scotto, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zappulla, Zoggia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede misure urgenti finalizzate a sostenere le popolazioni dell'Italia centrale colpite duramente dagli eventi sismici iniziati nell'agosto 2016;
    anche sotto questo aspetto, i fondi per la ricostruzione sono ancora insufficienti, e c’è necessità che siano maggiormente mirati. Sotto questo aspetto è stata sottovalutata la realtà che vede molte famiglie residenti nelle aree colpite dagli eventi sismici, che hanno difficoltà a garantire ai propri figli la continuità degli studi universitari, magari fuori regione, per i costi che devono sostenere. Un genitore che ha perso il proprio posto di lavoro non può permettersi di mantenere il figlio all'università,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di esonerare dal pagamento dei contributi e delle tasse universitarie e scolastiche relative all'anno 2016-2017 gli studenti residenti, o la cui famiglia è residente nelle aree colpite dagli eventi sismici, prevedendo la possibilità di ottenere l'eventuale rimborso per i medesimi soggetti qualora abbiano già provveduto ai relativi pagamenti;
   per quanto riguarda il sistema universitario, a valutare la possibilità di destinare specifici e adeguati finanziamenti per consentire agli studenti che risiedono o la cui famiglia risiede in abitazioni dichiarate inagibili in conseguenza dei danni provocati dal terremoto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse per l'anno 2016-2017.

9/4286-A/98. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ricciatti, Zaratti, Melilla, Luciano Agostini, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Bossa, Capodicasa, Cimbro, D'Attorre, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Fontanelli, Formisano, Fossati, Carlo Galli, Kronbichler, Laforgia, Leva, Martelli, Matarrelli, Murer, Nicchi, Giorgio Piccolo, Piras, Quaranta, Ragosta, Rostan, Sannicandro, Scotto, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zappulla, Zoggia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17-bis dispone una proroga, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del decreto-legge in esame, per il riordino della rete ospedaliera dei comuni del cratere sismico dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico di cui agli Allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 189/2016. Più precisamente nei predetti comuni, sono sospesi gli obblighi relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera – come prevista dal decreto del Ministro della salute 70/2015 (Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) –, a condizione che sui singoli provvedimenti di riordino, previamente presentati, intervenga il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del Decreto 70/2015 (istituito dal decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015 ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa Conferenza Stato-regioni del 2 luglio 2015),

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa per sospendere gli obblighi relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera anche nei comuni contigui al cratere sismico che ospitano strutture ospedaliere di riferimento specifico per le popolazioni residenti nei comuni del cratere.
9/4286-A/99Crimi, Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17-bis dispone una proroga, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del decreto-legge in esame, per il riordino della rete ospedaliera dei comuni del cratere sismico dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico di cui agli Allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 189/2016. Più precisamente nei predetti comuni, sono sospesi gli obblighi relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera – come prevista dal decreto del Ministro della salute 70/2015 (Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) –, a condizione che sui singoli provvedimenti di riordino, previamente presentati, intervenga il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del Decreto 70/2015 (istituito dal decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015 ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa Conferenza Stato-regioni del 2 luglio 2015),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa normativa per sospendere gli obblighi relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera anche nei comuni contigui al cratere sismico che ospitano strutture ospedaliere di riferimento specifico per le popolazioni residenti nei comuni del cratere.
9/4286-A/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Crimi, Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede diverse disposizioni per il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma;
    sarebbe stato opportuno prevedere altresì norme specifiche per il personale del ruolo speciale della Protezione Civile, prevedendo, per questo, il transito nei ruoli della legge n. 400 del 1988, abrogando contestualmente il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere il transito nei ruoli della legge n. 400 del 1988 del personale del ruolo speciale della Protezione Civile.
9/4286-A/100Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede diverse disposizioni per il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma;
    sarebbe stato opportuno prevedere altresì norme specifiche per il personale del ruolo speciale della Protezione Civile, prevedendo, per questo, il transito nei ruoli della legge n. 400 del 1988, abrogando contestualmente il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa volta a prevedere il transito nei ruoli della legge n. 400 del 1988 del personale del ruolo speciale della Protezione Civile.
9/4286-A/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    alcune categorie di dipendenti del Dipartimento di Protezione Civile subiscono le ripercussioni derivanti dal susseguirsi di interventi legislativi che hanno prodotto disparità di trattamento e hanno determinato una situazione per cui ciò che hanno maturato come trattamento economico accumulato non corrisponde al livello di inquadramento professionale;
    la professionalità di questo personale si esplica nelle attività emergenziali e in tal senso appare fondamentale che si proceda ad una razionalizzazione organizzativa e al miglioramento della funzionalità degli uffici in cui questo personale agisce così come ad una sua qualificazione;
    la misura non comporterebbe alcun aggravio di spesa in quanto il personale in oggetto già usufruisce degli assegni pensionabili riassorbibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, di attivare la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9/4286-A/101Santelli.