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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 marzo 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 marzo 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bosco, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Duranti, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Morassut, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rizzo, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zardini.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bosco, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Duranti, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Miotto, Morassut, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rizzo, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zardini.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  Il deputato Turco ha comunicato, in data 21 marzo 2017, di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   TURCO: «Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale» (1063).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, riferita al secondo semestre del 2016.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 e 20 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Cause di fondo degli errori e misure intraprese al riguardo (articolo 32, paragrafo 5, del regolamento finanziario) (COM(2017) 124 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e C (COM(2017) 132 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quinta relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 203 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Terza relazione sui progressi compiuti relativamente al quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 205 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 205 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Rettifica del 17 marzo 2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (C(2017) 1846 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (C(2017) 1849 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (C(2017) 1851 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (C(2017) 1852 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (C(2017) 1856 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (C(2017) 1858 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (C(2017) 1860 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione (C(2017) 1861 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 15 marzo 2017 del regolamento delegato della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (C(2017) 1867 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 17 marzo 2017 del regolamento delegato della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (C(2017) 1872 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Rettifica del 17 marzo 2017 del regolamento delegato della Commissione del 1o dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (C(2017) 1887 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche (COM(2017) 58 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Terza relazione sui progressi compiuti relativamente al quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 205 final).

Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Umbria.

  Il Garante del contribuente per l'Umbria, con lettera in data 15 marzo 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Umbria, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 16 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (103).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 aprile 2017.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (403).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 aprile 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 aprile 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 16, commi 4 e 7, e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (404).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 maggio 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (405).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 aprile 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 aprile 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 20 marzo 2017, a pagina 4, seconda colonna, ventiseiesima riga, dopo la parola: «VIII,» si intende inserita la seguente: «IX,».

PROPOSTA DI LEGGE: TURCO *: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE (A.C. 1063-A)

*Il deputato Turco ha ritirato la propria sottoscrizione dalla proposta di legge

A.C. 1063-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1063-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 1063-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ED ANNESSI ALLEGATI 1 E 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

   «Art. 84-bis.(Liquidazione del danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  L'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B, di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

Allegato 1
(Articolo 1, comma 2)

«Allegato A
(Articolo 84-bis)

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Allegato 2
(Articolo 1, comma 2)

«Allegato B
(Articolo 84-bis)

Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare da a
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio euro 163.080,00 326.150,00
A favore del figlio per morte di un genitore euro 163.080,00 326.150,00
A favore del coniuge (non separato) o della parte dell'unione civile ovvero del convivente euro 163.080,00 326.150,00
A favore del fratello per morte di un fratello euro 23.600,00 141.620,00
A favore del nonno per morte di un nipote euro 23.600,00 141.620,00

».     

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

  1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:
  «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.
  Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.
  Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice.
  Art. 2059-ter. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
  In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».
*01. 50. Bonafede.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

  1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:
  «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.
  Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.
  Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice.
  Art. 2059-ter. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
  In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».
*01. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sopprimerlo.
1. 50. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1.
(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
  In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
  Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.
  Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, Bonafede.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1.
(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
  In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
  Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.  Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
*1. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, primo comma, sopprimere le parole:, con valutazione equitativa.
** 1. 52. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, primo comma, sopprimere le parole:, con valutazione equitativa.
** 1. 53. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, primo comma, sopprimere le parole:, con valutazione equitativa.
** 1. 60. Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  «L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, inclusi i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».
*1. 62. Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  «L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, inclusi i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».
*1. 63. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, secondo comma, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti 20 per cento.
**1. 54. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, secondo comma, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti 20 per cento.
**1. 55. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, secondo comma, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti 30 per cento.
*1. 56. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, secondo comma, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti 30 per cento.
*1. 57. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, secondo comma, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti 30 per cento.
*1. 61. Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).

  1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
  2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al comma 1.
  3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.
*1. 050. Bonafede.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).

  1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
  2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al comma 1.
  3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.
*1. 051. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento.
  Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento».
**1. 052. Bonafede.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento.
  Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento».
**1. 053. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

A.C. 1063-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Sopprimerlo.
2. 50. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, recante «Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», è abrogato.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*Testo alternativo del relatore di minoranza, Bonafede.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, recante «Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», è abrogato.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*2. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Allegato 1

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Allegato 2

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A.C. 1063-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la liquidazione del danno non patrimoniale che, in quanto equitativo, si presta a interpretazioni difformi, oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse «sofferenze» suscettibili di risarcimento – è stata sottoposta a diversi criteri di valutazione del danno applicati dagli uffici costantemente caratterizzata da una notevole diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio (sistemi tabellari «a punto», liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno – biologico, morale, esistenziale –, liquidazione unitaria come danno biologico omnicomprensivo, previsione o meno di limiti risarcitori massimi e minimi), con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini (quantum diversi di risarcimento liquidati per casi analoghi);
    alla normativa esistente si aggiunge la disciplina del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. n. 209 del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento (decreto del Presidente della Repubblica) che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (cd.T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso D.Lgs. n. 209, all'articolo 139);
    dopo l'esame in Commissione si è stabilito di prevedere che per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicassero le tabelle di Milano,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, la determinazione in base alle tabella di cui all'allegato 2 del provvedimento in esame, del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari, includendo anche il risarcimento del danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nel suddetto allegato.
9/1063-A/1Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame intende riformare l'intero sistema del risarcimento del danno non patrimoniale, fornendo parametri certi ed uniformi cui gli uffici giudiziari avrebbero dovuto attenersi sull'intero territorio nazionale;
    e che nel corso dell'esame in Commissione Giustizia il testo è stato ampiamente modificato e consta ora di due articoli attraverso i quali: sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale;
   considerato altresì che:
    è consentito al giudice di aumentare il risarcimento fino al 50 per cento della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato;
    e che la liquidazione del danno non patrimoniale, oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse «sofferenze» suscettibili di risarcimento è stata caratterizzata da una notevole diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di calcolare la misura del risarcimento del danno non patrimoniale anche in relazione alla compromissione di interessi e valori dei familiari del soggetto leso.
9/1063-A/2Nesi.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, RECANTE NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017 (A.C. 4286-A)

A.C. 4286-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 6.02

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sull'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e sui relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2.

A.C. 4286-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 2-bis, dopo le parole: euro 3.500.000 aggiungere la seguente: annui;
   all'articolo 3, comma 1-undecies, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1»;
   all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,;
   all'articolo 21-quater, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli premissivi 01.100, 01.09, 01.010. 01.011, 01.012, 01.034, 01.035, 01.0100, 01.0161, sugli emendamenti 1.11, 1.37, 1.46, 1.50, 1.51, 1.105, 1.160, 2.14, 2.15, 2.110, 3.26, 3.27, 3.33, 3.34, 3.36, 3.46, 3.48, 3.49, 3.53, 3.54, 3.55, 3.59, 3.62, 3.100, 3.120, 3.130, 3.150, 4.2, 4.4, 4.5, 4.9, 4.100, 4.101, 5.3, 5.12, 5.19, 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.30, 5.39, 5.43, 5.44, 5.45, 5.47, 5.48, 5.52, 5.100, 5.200, 5.215, 5.300, 5.309, 5.330, 7.15, 7-bis.102, 7-bis.103 e 7-bis.107 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 1.0100, 2.02, 2.03, 2.07, 2.0110, 4.06, 4.07, 4.08, 4.013, 4.016, 6.01, 6.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4286-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   « l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
    1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1o dicembre 2010;
    2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
    3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.».

  2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;
   b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».

Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza).

  1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.

Articolo 3.
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»;
   b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
   « 13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».

Articolo 4.
(Adeguamento termini per la richiesta di contributi).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.».

Articolo 5.
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
  3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.

Articolo 6.
(Conferenza permanente e Conferenze regionali).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»;
   b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  « 3. La Conferenza, in particolare:
   a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
   b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   « 5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.».

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) è soppressa.
  2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;
   b) al comma 6:
    1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;
    2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;
   c) al comma 7:
    1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile»;
    2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;
   d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;
   e) il comma 10 è abrogato.

Articolo 8.
(Legalità e trasparenza).

  1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
   b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;
   c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, o in data successiva,» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».

Articolo 9.
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).

  1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, le parole: «rapporti di parentela» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   « 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;
   c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

Articolo 10.
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).

  1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.
  2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
   a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;
   b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

  3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
  4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:
   a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
   b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
   c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

  5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.
  7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.
  8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari).

  1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,»;
    2) la lettera b) è soppressa;
    3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;
   c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono soppresse;
   d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
   e) al comma 11:
    1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1-bis,»;
    2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;
   f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
   « 11-bis. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;
   g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».

  2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
  3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
  5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1o gennaio 2020 e dal 1o gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.
  6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  9. L'aiuto di cui al presente articolo è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
  10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:
   « 13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.».

  11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.
  12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
  13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:
   a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
   d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

  14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».
  15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 12.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

  1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

Articolo 13.
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes).

  1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.
  2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.
  4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

Articolo 14.
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)

  1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
  2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
  3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).
  4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

Articolo 15.
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).

  1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

  2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
  4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti).

  1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 17.
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali).

  1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».
  2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Articolo 18.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»;
    2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»;
    3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

  2. Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.».

  4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;
   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.».
   c) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

  5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di euro»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   « 3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.
   3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
   3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni-vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.
   3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta.
   3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.».

Capo II.
ALTRE MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Articolo 19.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.

Articolo 20.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile).

  1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.

Capo III.
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Articolo 21.
(Disposizioni di coordinamento).

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;
   b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»;
   c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali».

  2. L'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Articolo 22.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4286-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
  All'articolo 1:
   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «n. 229,» sono inserite le seguenti: «di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016»;
    alla lettera a), capoverso l-bis):
     all'alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,5 milioni»;
     al numero 1), le parole: «pubblicata nella» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»;
     al numero 2), dopo le parole: «di cui all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
     al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: « ,», le parole: «al numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1) ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera»;
    alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: « all'articolo 34» sono inserite le seguenti: « del presente decreto»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  1-ter. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”»;
   al comma 2:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
     « 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree”»;
    alla lettera a), dopo le parole: «oppure i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni e le unioni montane» e la parola: « interessate» è sostituita dalla seguente: « interessati»;
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
     « a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  ”4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale”»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-quinquies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  ”3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale di cui al periodo precedente, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4”.
  2-sexies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune e della regione o della provincia interessati.
  2-septies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: ”mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica” sono soppresse».

  All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» sono inserite le seguenti: «primaria e secondaria»;
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente»;
   al comma 3, dopo le parole: « n. 189 del 2016», sono inserite le seguenti: « pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016,» e le parole: « comprensivo dei relativi costi» sono sostituite dalle seguenti: « comprendente l'indicazione dei relativi costi»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
     « 0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “finiture interne ed esterne” sono inserite le seguenti: “e gli impianti”»;
    la lettera a) è soppressa;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa appaltatrice.
  1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa affidataria.
  1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
  1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  1-sexies. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.
  1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente.
  1-octies. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-septies.
  1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.
  1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è consentito solo all'interno dello stesso comune.
  1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 2017”;
   b) dopo le parole: “10 milioni di euro,” sono inserite le seguenti: “di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, lettera b), capoverso:
    al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 30» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;
    al quarto periodo, le parole: «Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30».
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
     «a-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  ”1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato ’Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti»;
    alla lettera e), capoverso, dopo le parole: « parere obbligatorio» sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione».;

  All'articolo 7:
   al comma 1, la parola: « soppressa» è sostituita dalla seguente: « abrogata»;
   al comma 2:
    alla lettera a), capoverso, le parole: « , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione,» sono soppresse;
    alla lettera b):
     al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: “ed ai siti di deposito temporaneo” sono inserite le seguenti: “, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,”»;
     al numero 2), dopo le parole: « ai materiali di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: « del presente articolo» e le parole: « del giorno e della data» sono sostituite dalle seguenti: « della data».
    alla lettera c), numero 1), dopo la parola: « , separazione» sono inserite le seguenti: «, messa in riserva (R13)» e dopo le parole: « frazione non recuperabile» è inserito il seguente periodo: «. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
    alla lettera d), la parola: « straordinario» è sostituita dalla seguente: « straordinario,».
    dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
     «e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  ”13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
  13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del citato regolamento n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
  13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
  13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo”»;
  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Interventi volti alla ripresa economica). – 1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

  ”Art. 20-bis. – (Interventi volti alla ripresa economica). 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190”.

  Art. 7-ter. – (Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: ”per l'esercizio finanziario 2016” sono sostituite dalle seguenti: ”per gli esercizi finanziari 2016 e 2017”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  All'articolo 8:
   al comma 1, lettera c), le parole: « , o in data successiva,» sono sostituite dalle seguenti: «o in data successiva».

  All'articolo 9:
   al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    « a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa”».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Indennità di funzione). – 1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una ‘zona rossa’, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale”».

  All'articolo 10:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: «all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «al decreto-legge n. 189 del 2016» e dopo le parole: «all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «al medesimo decreto-legge»;
   al comma 4, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 11:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   ”2-bis. Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati, necessari per la citata comunicazione, causata dagli eventi sismici”»;
   al comma 1:
    alla lettera a):
     al numero 1), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,» e le parole: «dicembre 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2016»;
     al numero 2), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
    alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola: «effettuata» è sostituita dalla seguente: «effettuati»;
    alla lettera c), le parole: «”e della radiotelevisione pubblica” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti:«”, della telefonia e della radiotelevisione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “e della telefonia,”»;
    dopo la lettera c) è inserita la seguente:
     « c-bis) al comma 7, le parole: ”dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: ”dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”»;
    alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:
     «2) le parole da: “con decreto” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa del versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis avviene con le modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di mancata emanazione del decreto previsto dal predetto comma 2-bis entro il 30 novembre 2017. Resta ferma la scadenza prevista dal primo periodo del presente comma”»;
    alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le parole: «canone tv» sono sostituite dalle seguenti: «canone di abbonamento alla televisione»;
    dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) al comma 16, le parole: ”28 febbraio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno 2017”»;
   il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: “31 marzo 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “21 aprile 2017”;
   b) al comma 3, alinea, le parole: “31 maggio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2017”;
   c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:
  “13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo”»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale»;
  al comma 11, dopo le parole: «300 milioni», «100 milioni» e «80 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro»;
  al comma 13:
   all'alinea, dopo le parole: «e a 0,280» sono inserite le seguenti: «milioni di euro annui»;
   alla lettera a), dopo le parole: «e a 0,280 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
   alla rubrica, dopo la parola: «tributari» sono aggiunte le seguenti: «e ambientali».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11-bis. – (Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017). – 1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Art. 11-ter. – (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016».

  All'articolo 13:
   al comma 1, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati»;
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti più idonei allo scopo.
  4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 14:
   al comma 1:
    dopo le parole: «Marche e Umbria» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni interessati»;
    dopo le parole: «nei rispettivi ambiti territoriali,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere,»;
    dopo le parole: «ad uso abitativo agibili» sono inserite le seguenti: «o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita,»;
    dopo le parole: «alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» sono inserite le seguenti: «contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia»;
    dopo le parole: «da destinare temporaneamente» sono inserite le seguenti: «in comodato d'uso gratuito»;
    le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113»;
    dopo le parole: «26 agosto 2016» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;
    dopo le parole: «19 settembre 2016» sono aggiunte le seguenti:«, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo precedente»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo»;
   al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
   al comma 3, le parole: «di acquisizione,» sono sostituite dalle seguenti: «di acquisizione» e dopo le parole: «sono sottoposte» sono inserite le seguenti:«, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,»;
   al comma 4, dopo le parole: «residenziale pubblica dei Comuni» sono inserite le seguenti: «o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica».

  All'articolo 15:
   al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
   Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis.(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici). – 1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.
  2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni interessate».

  All'articolo 16:
   al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalla disposizione del comma 1».

  All'articolo 17:
   al comma 2, la parola: «Quando» è sostituita dalla seguente: «Se».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Sospensione di termini in materia di sanità). – 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 non si applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015».

  All'articolo 18:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     al numero 3), dopo la parola: «Ferme» è inserita la seguente: «restando»;
     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
    «3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2”»;
    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
     «b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  ”1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.
  1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”»;
   al comma 2, le parole: «di ulteriori 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ulteriore importo di un milione di euro»;
   al comma 4:
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
     «a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  ”3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
   b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
   c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.
  3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7.
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
  3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3”;
   a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: “nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata” sono sostituite dalle seguenti: “nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata”;
   a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: “nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione” sono sostituite dalle seguenti: “nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario”»;
   dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    « c-bis) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3”»;
   al comma 5:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) al comma 1, le parole da: “di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3”»;
    alla lettera c):
     al capoverso 3-quater, le parole: «comma 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e le parole: «in numero non superiore a cinque» sono soppresse;
   dopo il capoverso 3-sexies è aggiunto il seguente:
  « 3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata”.
  5-ter. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992».

  Nel capo I, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 18-bis.(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017). – 1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Art. 18-ter. (Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici). – 1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Art. 18-quater. – (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  ”10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
  10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
   a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
   b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto”.
  Art. 18-quinquies. (Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: “nonché la valutazione del fabbisogno finanziario” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016”.
  Art. 18-sexies. – (Nuove disposizioni in materia di uffici speciali per la ricostruzione). – 1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo”.
  Art. 18-septies. (Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa). – 1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    ”a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016”;
   b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  ”3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.
  3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
  3-quinquies. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.
  3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016”.
  Art. 18-octies. (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189, del 2016, dopo le parole: “dalla crisi sismica del 1997 e 1998” sono inserite le seguenti: “e, in Umbria, del 2009”.
  Art. 18-novies. (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.
  Art. 18-decies. – (Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016). – 1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “allegati 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “allegati 1, 2 e 2-bis”;
   b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis”;
   c) all'articolo 9, comma 1, le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis”;
   d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis”;
   e) all'articolo 44:
    1) al comma 1, le parole: “alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis”;
    2) al comma 3, le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis”;
   f) è aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A al presente decreto.

  2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
  4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019».

  All'articolo 19:
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.
  2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;
   dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
  «Art. 19-bis. – (Unità cinofile). – 1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  Nel capo II, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 20-bis. – (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici). – 1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
  2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
  4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
  Art. 20-ter. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia».

  All'articolo 21:
   al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
    « 0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: “da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni”»;
   al comma 2, dopo le parole: «47 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «versato dalla Camera dei deputati e»;
   dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 21-bis.(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122”.
  Art. 21-ter.(Proroghe in materia ambientale). – 1. Per i soggetti obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.
  Art. 21-quater.(Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale). – 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76»;

  è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato A

Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

  Regione Abruzzo:
   1) Barete (AQ);
   2) Cagnano Amiterno (AQ);
   3) Pizzoli (AQ);
   4) Farindola (PE);
   5) Castelcastagna (TE);
   6) Colledara (TE);
   7) Isola del Gran Sasso (TE);
   8) Pietracamela (TE);
   9) Fano Adriano (TE)”».

A.C. 4286-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai centri storici. Per i medesimi comuni di cui al periodo precedente nei territori al di fuori dei centri storici le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti».
01. 0161. Melilli, Ginoble.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.  189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.  229 del 2016, al primo periodo, la parola «Teramo» è soppressa.
*01. 010. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco, Palese.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.  189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.  229 del 2016, al primo periodo, la parola «Teramo» è soppressa.
*01. 0100. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
   6-bis. Catignano;
   6-ter. Civitella Casanova;
   6-quater. Penne;
   6-quinquies. Penna Sant'Andrea;
   6-sexies. Fano Adriano;
   6-septies. Pietracamela;
   6-octies. Isola del Gran Sasso;
   6-novies. Colledara;
   6-decies. Castel Castagna;
   6-undecies. Basciano.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 130 milioni di euro per il 2017 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
01. 09. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
   «6-bis. Isola del Gran Sasso;
   6-ter. Colledara;
   6-quater. Castel Castagna;
   6-quinquies. Basciano;
   6-sexies. Penna Sant'Andrea;
   6-septies. Fano Adriano;
   6-octies. Pietracamela».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
01. 012. Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'elenco dei comuni previsto dagli Allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono aggiunti i seguenti comuni: Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno (AQ), Isola Gran Sasso d'Italia, Colledara, Castel Castagna (TE), Farindola, Penne (PE).
01. 034. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'elenco dei comuni previsto dagli allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono aggiunti i seguenti Comuni: Basciano, Castel Castagna, Pietracamela, Penna Sant'Andrea, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Farindola, Penne, Arischia (AQ), Spinetoli.
01. 035. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'elenco dei comuni previsto dall'allegato 2, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono aggiunti i seguenti: Spinetoli; Frazione di Arischia del comune de L'Aquila.
01. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al decreto-legge n.  189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
  2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.
  3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
01. 011. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a. Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo;».
1. 37. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), capoverso l-bis), numero 2), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).
1. 18. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso l-bis), numero 2), sopprimere le parole: entro i limiti ivi previsti.
1. 19. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso l-bis, numero 2), sostituire le parole: ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, con le seguenti: a professionisti iscritti all'Albo professionale, di particolare e comprovata esperienza.
1. 38. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole da: di progettazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: di appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 ovvero l'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione.
1. 20. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno cinque con le seguenti: almeno dieci.
1. 40. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di rotazione.
1. 22. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 4 del decreto-legge n.  189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.  388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n.  133»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155 del 5 luglio 2000.”».
*1. 41. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 4 del decreto-legge n.  189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.  388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n.  133»;

   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155 del 5 luglio 2000.”».
*1. 100. Pellegrino, Gregori, Fratoianni, Fassina.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è abrogato.
1. 39. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

  1-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, le parole: «gli Uffici speciali per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione».

1. 160. Carrescia, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Petrini, Morani, Marchetti, Manzi, Lodolini, Luciano Agostini.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: al fine di garantire la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati.
1. 101. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 12 del decreto-legge n.  189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
   «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo elenco. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo periodo sono:
    1) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
    2) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
    3) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;
    4) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
    5) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario;
  1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12:
   1) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
   2) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».
1. 102. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 12 del decreto-legge n.  189 del 17 ottobre 2016, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4 e in alternativa alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, possono presentare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente una domanda, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
   a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
   b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
   c) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
   d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
   e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

  1-ter. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda ricevuta ai sensi del comma precedente, e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.
  1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1-bis del presente articolo e per l'istruttoria delle stesse.
  1-quinquies. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1-ter, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
   b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».
1. 70. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisionali finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 alla fine del comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisionali quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice.».
  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.  50 del 2016 nel caso di lavori di importo sino a euro 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
  5. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n.  50 del 2016 può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nell'atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all'approvazione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
  6. L'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di strutture temporanee o presupposti per l'istallazione di strutture temporanee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.
1. 69. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.  225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
  2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
*1. 57. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.  225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
  2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.
*1. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «le Regioni» sono inserite le seguenti: «e i Comuni».
**1. 48. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «le Regioni» sono inserite le seguenti: «e i Comuni».
**1. 110. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. I comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per le seguenti attività:
   a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
   b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;
   c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
   d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata.
   e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.
*1. 47. Zaratti, Melilla, Ricciatti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. I comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per le seguenti attività:
   a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
   b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;
   c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
   d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisionali ai fini della salvaguardia pubblica e privata.
   e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.
*1. 104. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.
1. 51. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.

*1. 11. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 46. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 50. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n.  229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.
*1. 105. Pellegrino, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: euro 3.500.000 aggiungere la seguente: annui.
1. 600.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2-quinquies, capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale di cui al precedente periodo, nei limiti comunque di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione.
1. 150. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
  2-sexies.
In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblici proclami.
  In ogni caso copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune, della Regione e della Provincia interessate.
  La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.
1. 152. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
  
2-sexies. In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante deposito nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicazione sul sito informatico del comune, della regione e della provincia interessate.
  La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.
1. 163. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
  2-sexies. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo. La comunicazione o la notificazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere al sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il provvedimento.
1. 151. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire la parola: sinistrate con la seguente: coinvolte.
1. 111. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: si effettuano mediante pubblico avviso fino alla fine del periodo con le seguenti: compresa la notificazione di cui all'articolo 28 comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, anche con indicazione dei soli identificativi catastali.
1. 153. Melilli.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: pubblico avviso con le seguenti: pubblici proclami.
1. 112. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero qualora i tempi fino alla fine del periodo.
1. 115. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: o della provincia interessati con le seguenti: e della provincia interessate.
1. 113. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: o della provincia interessati con le seguenti: e della provincia interessati.
1. 113.(Testo modificato nel corso della seduta) Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «mediante apertura di termini per la presentazione di osservazioni».
1. 116. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-octies. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione.
1. 164. Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Giancarlo Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-octies. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
1. 165. Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Giancarlo Giorgetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dalle avversità atmosferiche della seconda decade di gennaio 2017).

  1. È autorizzata la somma di 50 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi agli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione.
*1. 07. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dalle avversità atmosferiche della seconda decade di gennaio 2017).

  1. È autorizzata la somma di 50 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi agli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione.
*1. 0100. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1)

ART. 2.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per opere di urbanizzazione, di cui al presente comma si intende l'insieme delle opere e degli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad essere effettivamente utilizzata con le destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
*2. 11. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per opere di urbanizzazione, di cui al presente comma si intende l'insieme delle opere e degli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad essere effettivamente utilizzata con le destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
*2. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.
**2. 14. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.
**2. 15. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, rispettando il principio di rotazione.
2. 7. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n.  189 del 2016, al comma 5, le parole: «esclusivamente in compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «in compensazione o cedibile a terzi».
2. 110. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. In temporanea deroga alla normativa vigente, e comunque rigorosamente nelle more della completa realizzazione e assegnazione delle strutture abitative d'emergenza o di altre soluzioni alloggiative, i soggetti residenti nei comuni del cratere, sono autorizzati all'installazione o al posizionamento nelle aree di proprietà, di strutture temporanee removibili a fini abitativi acquistate autonomamente.
2. 16. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler, Saltamartini, Polverini, Rizzetto, Polidori, Baldelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.
  8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n.  1407/2013 e n.  1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti.
  8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4».
*2. 07. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Al titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.
  8-ter. Per 1 titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n.  1407/2013 e n.  1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti.
  8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4».
*2. 02. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.
  8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n.  1407/2013 e n.  1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis, e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti.
  8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4».
*2. 03. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Indennizzo dei danni economici).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.
  8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Temi, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n.  1407/2013 e n.  1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis, e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti.
  8-quinquies. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4».
*2. 0110. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

ART. 3.
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere le seguenti:
   a) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1» sono soppresse;
   a-bis) al comma 2, lettera a), e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: «con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono soppresse;
   a-ter) al comma 4, le parole: «Salvo quanto stabilito al comma 5» sono soppresse.
3. 39. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f) un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per case lesionate per effetto del sisma e degli eventi calamitosi ma classificate comunque agibili».
3. 56. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12».
3. 32. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n.  208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».
*3. 36. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».
*3. 59. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».
*3. 100. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) al comma 7, dopo le parole: «tra, il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici» è aggiunta la seguente: «lorde».
3. 33. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuate maggiorazioni al costo convenzionale qualora siano previsti: interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto ai livelli standard regionali e nazionali; per interventi su edifici vincolati; per un aumento delle prestazioni acustiche di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1997; per il miglioramento delle prestazioni di connettività alle reti».
3. 34. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario».
*3. 53. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario».
*3. 26. Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n.  76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario».
*3. 46. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n.  76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario».
*3. 120. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 13-bis, sostituire le parole: distrutti o danneggiati con le seguenti: distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, comma 1, lettera a) capoverso a-bis,) sostituire le parole: distrutti o danneggiati, con le seguenti: distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione;
   all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: distrutti o danneggiati con le seguenti: distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione.
3. 74. Polidori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*3. 47. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, leggera b), capoverso 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*3. 51. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, leggera b), capoverso 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*3. 121. Pellegrino, Gregori, Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 13-bis aggiungere il seguente:
  «13-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5 e al presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017».
3. 57. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 13-bis aggiungere il seguente:
  «13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto “sisma bonus” di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.  58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto decreto».
3. 62. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, incentivi, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.
  1.2. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.
  1.3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1.1 e 1.2 si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
  1.4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole:«alle lettere a), b), c), d), e)» sono aggiunte le seguenti: «, f).».
3. 55. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
  1.2. Il credito di imposta è concesso in regime « de minimis», come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.
  1.3. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.
  1.4. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
*3. 54. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
  1.2. Il credito di imposta è concesso in regime « de minimis», come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.
  1.3. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.
  1.4. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
*3. 27. Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, iniziative, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime de minimis, come previsto dal Regolamento UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per il credito di imposta di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.
3. 49. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1 Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate per le imprese con sede o unità locali ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per gli immobili che pur non avendo problemi strutturali, e classificati con esito A ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011, hanno comunque gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni con rischi seri di esplosioni di murature in caso di ulteriore evento sismico, è riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 48. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1 Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate per le imprese con sede o unità locali ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per gli immobili che pur non avendo problemi strutturali, e classificati con esito A ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011, hanno comunque gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni con rischi seri di esplosioni di murature in caso di ulteriore evento sismico, è riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
*3. 130. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.».
**3. 50. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.».
**3. 140. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 1-undecies, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 20 milioni di euro, di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1».
3. 150. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

  Al comma 1-undecies, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1».
3. 600.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 4.
(Adeguamento termini per la richiesta di contributi).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge n.  189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «previa» è sostituita dalle seguenti: «ferma restando la»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. L'immediato inizio dei lavori non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1».
4. 10. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge n.  189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.
4. 3. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge n.  189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017.».
4. 4. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti» sono inserite le seguenti: «nonché i soci di società a responsabilità limitata».
*4. 2. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti» sono inserite le seguenti: «nonché i soci di società a responsabilità limitata».
*4. 9. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «i titolari di attività d'impresa e professionali» sono inserite le seguenti: «nonché i soci di società a responsabilità limitata».
*4. 5. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «i titolari di attività d'impresa e professionali» sono inserite le seguenti: «nonché i soci di società a responsabilità limitata».
*4. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
4. 101. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, e danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.
  3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d'uso. Il contributo non può essere concesso per interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.  47.
  4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, il Commissario straordinario individua modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, nonché le modalità per la documentazione, la verifica e la liquidazione da parte dei comuni delle spese sostenute.
  5. Nel caso in cui i lavori siano giù stati effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 4, dovranno essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.
  6. I comuni interessati rendicontano al Commissario straordinario l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario straordinario. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario straordinario, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario straordinario può anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a valere sulle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 10.
  7. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  8. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario che provvede a ripa irte tra i comuni interessati.
4. 013. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n.  189 del 2016).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge n.  189 del 2016, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.  122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
  4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.».
4. 08. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento sismico).

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189 del 2016, la parola: «miglioramento» è sostituita dalla seguente: «adeguamento».
4. 06. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento sismico).

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189 del 2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.».
4. 07. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Edifici collabenti).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge n.  189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari.».
4. 04. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 4-bis, comma 9, del decreto-legge n.  189 del 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari o non soddisfi le esigenze del nucleo famigliare o dell'azienda, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cittadini o operatori economici danneggiati, con successivo rimborso della spesa effettuata, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici.».
4. 016. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

ART. 5.
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli immobili» sono inserite le seguenti: «con esito di agibilità sismica di classi da B ad E».
5. 23. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
*5. 45. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».

*5. 25. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
*5. 20. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso a-bis) con il seguente: «a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l'anno scolastico in corso e dell'anno scolastico 2017-2018;».
*5. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: ad assicurare il aggiungere la seguente: totale.
5. 210. Brignone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: 2017-2018 aggiungere le seguenti: e successivi.
5. 215. Brignone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: attività scolastica, educativa o didattica, aggiungere le seguenti: confermando il numero delle autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, ivi compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alluni,
5. 24. Castiello, Gianluca Pini, Grimoldi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), sostituire le parole: in ogni caso senza incremento della spesa del personale con le seguenti: prevedendo tra l'altro, la riconferma per l'anno scolastico 2017-2018 dell'organico in situazione di fatto dell'anno scolastico 2016-2017 e il numero di classi per plesso con un numero minimo di sei alunni;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: All'onere di cui al primo periodo, si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193.
5. 26. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici aggiungere le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*5. 44. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici aggiungere le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*5. 27. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*5. 19. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici inserire le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*5. 200. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1 lettera a), capoverso a-bis, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici aggiungere le seguenti: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
5. 52. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
5. 131. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico.
*5. 28. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico.
*5. 29. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe con le seguenti che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.
**5. 21. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe con le seguenti che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.
**5. 51. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
5. 12. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti:, nonché nei territori anche non ricompresi negli allegati di cui all'articolo 1, degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
5. 49. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti: nonché per tutti gli Istituti scolastici oggetto di ordinanza sindacale di chiusura, anche se non ricompresi nei Comuni degli allegati 1 e 2.
5. 46. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei territori interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, sono confermate le autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alunni.
*5. 43. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei territori interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, sono confermate le autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alunni.
*5. 300. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. A valere sulle risorse residue disponibili del piano approvato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301 concernente «Approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge 338/2000», in ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono assegnati per l'anno 2017 all'azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:. Diritto allo studio.
**5. 330. Tancredi, Castricone, Ginoble, Sottanelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  
2-ter. A valere sulle risorse residue disponibili del piano approvato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301 concernente «Approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge 338/2000», in ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono assegnati per l'anno 2017 all'azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:. Diritto allo studio.
**5. 309. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  
2-ter. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro di cui alla legge n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n.  246 del 2012.
5. 47. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  
2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di tre milioni di euro per avviare al più presto la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte capitale, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca.
5. 301. Ginoble, Sottanelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo in ogni caso l'esonero dall'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti per le classi in cui l'attività didattica effettivamente svolta risulta, alla fine dell'anno scolastico, di durata inferiore ai 200 giorni.
5. 32. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione.
5. 48. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.  189 del 2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, godono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, soddisfatte tutte le altre previste nel contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità, e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione solo dopo avere utilizzato tutti i posti riservati alle immissioni in ruolo per lo stesso anno scolastico. Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale. Ai fini del totale assorbimento nella titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di destinazione, la condizione di soprannumerario di detto personale diventa oggetto di disciplina in sede di contratto collettivo nazionale sulla mobilità con riferimento agli anni scolastici 2018/19 e, ove necessario, seguenti, con salvezza della relativa disciplina contrattuale collettiva sulle utilizzazioni già a partire dall'anno scolastico 2017/2018.
5. 39. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico.
5. 30. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicate negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.  189 del 2016, in deroga alle disposizioni di cui alla legge del 13 luglio 2015, n.  207, per l'anno scolastico 2017/2018 i posti vacanti e disponibili, ai fini dell'immissione in ruolo, sono assegnati in via prioritaria ai docenti di ogni ordine e grado che hanno la residenza nei territori di cui sopra.
5. 3. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nelle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Terni e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 22. Galgano, Matarrese, Menorello.

ART. 6.
(Conferenza permanente e conferenze regionali).

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:
   a-bis) al comma 1 dopo le parole: «e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali».
6. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione conclusiva della conferenza costituisce a tutti gli effetti titolo per la realizzazione dell'intervento.
6. 1. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca).

  1. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Fondo», finalizzato:
   a) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
    5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
    6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede di Unione europea.
6. 01. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali).

  1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato «Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali», con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per aree naturali protette nazionali si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n.  394, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette nazionali, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349, e successive modificazioni, e di enti e associazioni di promozione sociale e turistica, nonché dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile per la realizzazione di:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento e abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette nazionali, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali.

  4. La durata del finanziamento degli interventi di cui al comma 3 da parte della società Cassa depositi e prestiti Spa non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla società Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
6. 02. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
  «f-bis) predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche».
7. 15. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
*7. 6. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
*7. 13. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
*7. 22. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.
**7. 18. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.
**7. 20. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: e in assenza di materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale.
7. 100. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, infine, le parole: «previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».
7. 14. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dopo le parole: con il consenso aggiungere le seguenti: e, qualora richiesto, nella presenza.
7. 16. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.
*7. 17. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.
*7. 102. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 2, lettera c) al numero 1), premettere il seguente:
  01) al primo periodo le parole: «dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «dai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 anche in associazione tra loro, entro il 31 maggio 2017».

  Conseguentemente, sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «L'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, avviene previa comunicazione al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel cui territorio l'impianto viene utilizzato».
7. 21. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n.  189 del 2016, dopo le parole: «sono concessi a micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a micro e piccole imprese con sede o unità locali ubicate nei medesimi territori che dimostrino di aver subito una diminuzione del volume d'affari nel periodo 1 gennaio-30 giugno del 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nel periodo 1 gennaio-30 giugno del 2017, rispetto all'anno 2016».
7. 04. Melilli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sopprimere le parole da: “Con delibera” sino alla fine del periodo».

  Conseguentemente, dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 aggiungere le seguenti:
   r-bis) con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali;
   r-ter) la lettera r-bis) non si applica alle aziende richiedenti l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e situate nelle zone dichiari in stato di emergenza”.
7. 0100. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».
7. 0101. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 7-bis.
(Interventi volti alla ripresa economica).

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, dopo le parole: e del commercio e artigianato, aggiungere le seguenti: nonché le imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
7-bis. 100. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire le parole: all'evento sismico con le seguenti: agli eventi sismici.
7-bis. 101. Baldelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 23 con la seguente: 46.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 23 con la seguente: 46.
7-bis. 102. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 23 con la seguente: 30.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
40 per cento con le seguenti: 30 per cento.
   al comma 4, sostituire la parola: 23 con la seguente: 30.
7-bis. 103. Melilli.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 20.
7-bis. 105. Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.
*7-bis. 104. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso Art. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.
*7-bis. 106. Sereni, Carrescia, Ginoble, Melilli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli spettacoli di musica dal vivo, le fiere, sagre paesane e ogni altra manifestazione locale che avrà luogo in uno dei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 229, sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 30 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017 si provvede secondo quanto disposto dal comma 4-quater.
  4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
7-bis. 107. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

ART. 8.
(Legalità e trasparenza).

  Al comma 1, lettera b), primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
*8. 1. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
*8. 5. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'inizio dei lavori per gli interventi di ricostruzione pubblica sono comunque subordinati alla conclusione con esito liberatorio delle verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia.
8. 2. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 4. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

ART. 9.
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
*9. 9. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2».
*9. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il direttore dei lavori aggiungere le seguenti: da scegliere successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori.
9. 101. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: non episodici fino a: direttore tecnico, con le seguenti: stabili tipo legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico e non riferiti ad episodici incarichi professionali.
9. 10. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, sostituire le parole: incrementabile fino al con le seguenti: ovvero del.
9. 11. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: indagini o.
9. 12. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60.
9. 13. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 14. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.  3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la riparazione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
9. 15. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, viene sospeso l'obbligo del concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3.0, lettera c), della vigente Convenzione a partire dall'annualità 2015. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.
9. 20. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.
9. 103. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 18, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «non residenziali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le opere e le attività di verifica volte alla valutazione della vulnerabilità del rischio sismico dei beni immobili da costruire, ristrutturare, o sottoporre a manutenzione straordinaria».
9. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Social lending garantito ai fini della ricostruzione e adeguamento sismico degli immobili colpiti dal sisma).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati «cittadini utilizzatori», residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189.
  2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori», spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.
  6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
  9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  12. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro, si provvede:
   1) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare»;
   2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
    b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
    c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
  14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212, le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  15. Le modifiche introdotte dal precedente comma 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 02. Pesco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Sostegno al turismo).

  1. È istituito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri e le modalità di valutazione dello stato di sicurezza sismica degli edifici di cui al comma 1 al termine degli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
  3. La valutazione dello stato di sicurezza sismico è effettuata a seguito di un'indagine accurata, che tenga conto del rilievo strutturale, dell'analisi statica e dinamica dei manufatti e delle verifiche dei materiali. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione, per ogni singola unità immobiliare, del marchio di certificazione della sicurezza sismica.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 03. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

ART. 9-bis.
(Indennità di funzione).

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

  1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Gli enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n.  267, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, possono sospendere l'attuazione del piano finanziario pluriennale negli esercizi 2016 e 2017.»
9-bis. 05. Melilli.

ART. 10.
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).

  Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti: nonché di tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
10. 21. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2017, e nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2018,.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
   8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
10. 109. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 241 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Sono inoltre esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale:
    a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
    b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

    sopprimere il comma 4.
   sostituire il comma 8 con il seguente:

    8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
10. 106. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro;
   sostituire il comma 8 con il seguente:
    8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
10. 14. Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    primo periodo, dopo le parole:
della presente misura, aggiungere le seguenti: estesa anche a tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è consentito in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   sopprimere il comma 4;
   sostituire il comma 8 con il seguente:

    8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 107. Nesci, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 41 milioni con la seguente: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   sopprimere il comma 4;
   sostituire il comma 8 con il seguente:

    8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 108. Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

   8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 12. Lorefice, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.
*10. 19. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.
*10. 100. Brignone.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;
   al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**10. 15. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;
   al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**10. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.
10. 23. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge alla data del 18 gennaio 2017.
10. 102. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Non costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici nonché le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepite da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è consentito in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
   8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 150 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. 110. Mantero, Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
10. 22. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*10. 16. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*10. 18. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*10. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura con le seguenti: è riconosciuta ai nuclei familiari la misura.
10. 104. Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il seguente:

   8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 81 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
10. 7. Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.
*10. 17. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.

*10. 105. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono definiti gli strumenti atti a garantire la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente articolo.
10. 11. Di Vita, Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Sopprimere il comma 7.
10. 9. Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dal presente articolo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
10. 10. Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione).

  1. Al fine di implementare le misure finalizzate al soccorso e all'assistenza ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata di strutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il contributo minimo per l'autonoma sistemazione spettanti ai nuclei familiari, come stabilito dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, non può essere inferiore a 800 euro mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità, 1.000 euro mensili per i nuclei familiari composti da due unità, 1.300 euro mensili per i nuclei familiari composti da tre unità, 1.500 euro mensili per i nuclei familiari composti da quattro unità, 1.700 euro mensili per i nuclei familiari composti da 5 unità, con un incremento di ulteriori 200 euro mensili per ciascun ulteriore membro del nucleo familiare. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap o disabilità. La presente disposizione si applica per gli anni 2017 e 2018 nel limite complessivo annuo di 300 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
10. 0100. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)

  1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica, le regioni forniscono alle ASL apposite direttive vincolanti affinché nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza.
  3. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 01. Tancredi.

ART. 11.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali).

  Al comma 01, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da
: in ragione della perdita fino alla fine del capoverso con le seguenti: qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.
  2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, per i soggetti precedentemente citati obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.
   sopprimere l'articolo 21-ter.
11. 100. Carrescia.

  Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
  01-bis. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
a), sostituire il numero 1) con il seguente: le parole da: «in aggiunta a quanto disposto» fino a: «senza applicazioni e interessi» sono soppressi;
   aggiungere in fine il seguente comma:
8-bis. All'articolo 52, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 02 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.»
11. 113. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a)
al comma 1, dopo le parole: «1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017».

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

  «1) le parole: “delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017”».
   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c.1) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   c.2) al comma 4 le parole: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017»;
   c.3) al comma 6 le parole: «sono differiti al 1o marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti al 31 dicembre 2017»;
   sostituire la lettera c-bis con le seguenti:
   c-bis) al comma 7 le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;
   c-ter) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES»;
   c-quater) al comma 8, le parole: «per l'anno di domanda 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni di domanda 2016 e 2017»;
   alla lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
   dopo la lettera g, aggiungere la seguente:
   g.1)
il comma 13 è sostituito dal seguente: «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
11. 61. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: «. Per tutte le imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno subito una riduzione dell'attività svolta, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali ” della missione “ Fondi da ripartire ” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11. 59. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: «. La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali ” della missione “ Fondi da ripartire ” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11. 54. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condizioni ivi indicati, possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;
   e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese nella misura del 50 per cento limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.
11. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «1-bis. I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
   g-bis) al comma 16, terzo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017».
11. 58. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sostituti d'imposta aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.
*11. 29. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sostituti d'imposta aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.
*11. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiungere le seguenti: e senza oneri aggiuntivi a carico.
11. 102. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
   alla lettera
d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;
   alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;
   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;
   al comma 4, sopprimere le parole:, da erogare entro il 30 novembre 2018.
   dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10. 1 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 5,3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 8 milioni di euro;
   b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2017, dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 26. Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
*11. 21. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
*11. 37. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
*11. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.
*11. 56. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: e al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» sono aggiunte le seguenti: «non inferiori a 18 rate e senza pagamento di alcun interesse,».
11. 33. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a decorrere dal termine dei lavori di costruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici,;
   al comma 2 sostituire le parole: al 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.
11. 71. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018;

  Conseguentemente:
   dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis)
al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
   alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021».
   sopprimere i commi da 3 a 8;
   dopo il comma 13 inserire il seguente:

  13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero 2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e ammini- strativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017, al 2021.
11. 114. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera e), numero 2,) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;
   alla lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.
11. 62. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «dal 26 ottobre 2016» sono inserite le seguenti: «nonché, nei Comuni indicati nell'Allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017.».

  Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere d-bis) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 31. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: La ripresa del versamento fino alla fine della lettera

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f):
   all'alinea sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:
   dopo il capoverso 11-bis aggiungere il seguente: 11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dal comma 11, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 e 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro.
11. 68. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti: primo periodo

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo le parole: predetto comma 2-bis, aggiungere le seguenti:, secondo periodo,
11. 104. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico fino a: alcun apparecchio televisivo con le seguenti: Per effetto dell'evento sismico.
11. 63. Brunetta, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno 2017 con le seguenti: gli anni 2017, 2018 e 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 105. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.».
*11. 38. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.».
*11. 106. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:
   g-ter) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
  18-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.
  18-ter. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
11. 107. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
11. 50. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefìci goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
11. 6. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dell'Allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 109. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal comma 1, lettera d), si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'Allegato 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nonché nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 110. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2019, i termini relativi alla sospensione del pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, dai comuni e dalle province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 2 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
11. 49. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 48. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 108. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
11. 47. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
11. 51. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.
*11. 23. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.
*11. 57. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi da 3 a 8.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: istituisce fino alla fine del comma con le seguenti: per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato si avvale del registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. 111. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presentazione della dichiarazione di cui al presente comma costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio, provvisorio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ferma in ogni caso l'osservanza delle condizioni di cui al successivo comma 4 in relazione al pagamento dell'unica ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme».
11. 115. Sibilia, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico.

  Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:
  10-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge, è condizione di annullamento del documento unico di regolarità contributiva già rilasciato.
11. 116. Sibilia, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico.

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  12-bis. In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché le ulteriori disposizioni urgenti di cui al presente articolo e successivi articoli 11-bis e 11-ter, sono estese, in quanto compatibili, ai detti territori, dichiarati in stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2017, n. 24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione del presente comma. Ai maggiori oneri deri- vanti dal presente comma, stimati in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 117. Sibilia.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2017».
*11. 52. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2017».
*11. 112. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. In considerazione della sospensione dei versamenti tributari di cui al presente articolo, per i tributi locali è introdotto l'accertamento convenzionale.
11. 70. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  «16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario “ad acta” provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario ad acta, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziate per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10».
11. 43. Sibilia.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  «16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito in legge con modificazioni della legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».
11. 36. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).

  1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
  2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di europei l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
11. 044. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

  1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'Allegato n. 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017.»
  2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 0104. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11.1.

  1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018.»
11. 043. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 novembre 2017».
  2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*11. 017. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 novembre 2017».
  2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*11. 020. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 novembre 2017».
  2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*11. 0105. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».
  2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*11. 053. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.
(Sospensioni pagamenti utenze).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi», e sono aggiunte in fine, le seguenti: «Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.».
11. 0102. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).

  1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
  2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;
  3. All'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
  «q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.».
11. 0103. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11. 1.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   d) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, nonché, nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190».
11. 031. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.
(Applicazione delle misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale)

  1. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».
11. 033. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
11. 0100. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali).

  1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: «le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b)del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi stesse».
11. 036. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per fanno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali ” della missione “ Fondi da ripartire ” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
11. 040. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Agevolazioni fiscali).

  1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis) All'articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni.».
11. 049. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.

  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52».

  Conseguentemente, all'articolo 18-decies, comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*11. 060. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
  All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52».
  Conseguentemente, all'articolo 18-decies, comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
*11. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 045. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.

  1. I Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convezioni di segreteria in essere previste all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. I maggiori oneri sostenuti dai Comuni di cui al comma precedente, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 399/2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato.
11. 046. Polidori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per le imprese ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività.».
11. 047. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Dopo l'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

  1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018.».
11. 048. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «I Comuni di cui agli allegati 1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo».
   b) le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018».
11. 050. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: «Le suddette disposizioni, per gli anni 2017 e 2018, sono sospese limitatamente ai Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteorologici.».
11. 051. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Sanzioni patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data, del 31 dicembre 2014.
11. 056. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

ART. 11-ter.
(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).

  Al comma 1 sostituire le parole da: «famiglie» fino alla fine del comma, con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229».
11-ter. 52. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: famiglie fino a: n. 189 del 2016 con le seguenti: micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni.
11-ter. 100. Galgano, Matarrese, Menorello, Molea, D'Agostino.

  Al comma 1, sostituire le parole: ubicate nei comuni con le seguenti: dei comuni delle province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni diversi da quelli.
11-ter. 101. Carrescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: allegati 1 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016 con le seguenti: allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per dodici mesi con le seguenti: fino al 31 dicembre 2018.
11-ter. 102. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: il pagamento della quota capitale con le seguenti: senza aggravio di ulteriori interessi il pagamento della quota capitale e della quota interessi
11-ter. 103. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.

  1. Tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione.
  2. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'esonero di cui al comma 1, ad ogni università sarà attribuita una quota aggiuntiva al Fondo di Finanziamento Ordinario annuale sulla base del numero di esoneri registrati nell'anno solare precedente.
  3.Per la copertura delle risorse necessarie per gli effetti di cui al comma 2 sarà decurtato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-ter. 0100. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 12.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

  1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 22. Baldelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, inscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»;
   b) al comma 5 le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 23. Baldelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
*12. 7. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
*12. 8. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
*12. 4. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 con le seguenti: e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.
*12. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 4.
**12. 6. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 4.
**12. 20. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 inserire le seguenti: e comma 4.
**12. 9. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 inserire le seguenti: e comma 4.
**12. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 5. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 10. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 19. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.
*12. 2. Carrescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.»;
   2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

  «7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario.
  7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.
  7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.»;

   3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di integrazione salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.
  8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017,
anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici».
*12. 18. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.»;
   2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Clgs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.
  7-bis. Relativamente ai Lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.
  7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione Salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.»;
   3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di Integrazione Salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.
  8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici».
*12. 105. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017»; al medesimo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».
  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
**12. 16. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017»; al medesimo periodo le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».
  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
**12. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo parole: «i titolari di attività d'impresa e professionisti», sono inserite le seguenti: «nonché i soci e i collaboratori familiari ed i soci di società a responsabilità limitata».
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 106. Carrescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 36. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «che abbiano dovuto sospendere» sono inserite le seguenti: «ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre».
*12. 103. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli effetti concatenati dei sismi e gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018 ovvero ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018.
12. 104. Vacca, Colletti, Del Grosso, Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).

  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 07. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).

  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 02. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).
  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 03. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).

  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».
*12. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Interventi a favore delle attività produttive).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».
12. 05. Baldelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

  1. All'articolo 45, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli standard di qualità necessari all'attività.».
12. 06. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016).
  1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale, e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, le clausole sociali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si intendono obbligatorie in caso di unità operative dislocate nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, limitatamente al personale in esse impiegato.
  2. Per quanto riguarda il riassorbimento dei lavoratori dipendenti dislocati in unità operative site nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le clausole sociali si estendono anche agli eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il personale delle unità operative poste nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, all'interno del territorio degli stessi Comuni dove sono poste per l'intera durata dell'affidamento.
12. 0100. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

ART. 13.
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes).

  Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,
*13. 4. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,
*13. 12. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,
*13. 100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, sostituire le parole: è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 con le seguenti: è stabilito con successivo decreto.
13. 10. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
13. 11. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:
   a) l'ammontare dell'indennità per il mancato guadagno giornaliero, determinata in un'unica misura forfettaria secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e con riferimento al reddito medio di ciascuna categoria professionale, comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
   b) le modalità di erogazione dell'indennità.
13. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:
   a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, non superiore al limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini professionali;
   b) le modalità di erogazione del rimborso.
13. 102. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:
   a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali;
   b) le modalità di erogazione del rimborso.
13. 9. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

ART. 14.
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati,» con le seguenti: «i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».
14. 5. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere con le seguenti: nei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti.
14. 100. Mariani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
14. 101. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad edilizia residenziale pubblica».
*14. 12. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad edilizia residenziale pubblica».
*14. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Acquisizione di immobili per nuova residenzialità).

  1. Al fine di contrastare l'accelerazione del processo di spopolamento delle aree interne indotta dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, i Comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto-legge, possono acquisire immobili destinati ad incentivare la nuova residenzialità e l'insediamento di attività produttive.
  2. Nella fase si adozione dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e prima di procedere alla costituzione delle unità minime di intervento di cui al medesimo articolo, previo censimento del fabbisogno insediativo elaborato sulla base di un'analisi territoriale del decremento di residenzialità, i suddetti Comuni emanano avvisi per la manifestazione di interesse alla cessione volontaria di immobili di proprietà privata, o di parti di essi, contro corrispettivo di un prezzo unitario per metro quadro da definire secondo zone omogenee di ricostruzione ai sensi del comma 6.
  3. Al fine di cui al comma 1, decorso il termine per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, i Comuni hanno facoltà di procedere ad espropriazione nei confronti dei proprietari inadempienti.
  4. Gli immobili acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3 entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, che li assegnano in locazione oppure in affitto, a canone gratuito o agevolato, a nuovi residenti sulla base di bandi-tipo definiti ai sensi del comma 6. L'assegnazione avviene mediante stipula di una convenzione-tipo definita ai sensi del comma 6, sulla base di criteri di precedenza come la prossimità lavorativa, l'insediamento di attività produttive, il numero di familiari conviventi, richiedenti rappresentati da coppie giovani con soggetti in cerca di prima occupazione, richiedenti disoccupati, richiedenti conviventi con persone disabili. Salvo motivi di comprovata necessità di trasferimento o di impossibilità di avvio o di prosecuzione dell'attività produttiva, gli assegnatari degli immobili si obbligano a risiedervi per almeno cinque anni o a condurvi l'attività produttiva per almeno tre anni, a pena di restituzione al Comune dei canoni corrispondenti.
  5. Per la ricostruzione degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3, i Comuni subentrano nei diritti dei proprietari cedenti all'ottenimento dei contributi previsti per la ricostruzione e partecipano alla costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 comma 9 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.
  6. La progettazione ed esecuzione dei lavori è, di norma, affidata all'Ente gestore di edilizia residenziale pubblica. I progetti di ricostruzione possono prevedere opere di adeguamento, miglioramento, modifiche volumetriche in ampliamento o riduzione necessarie a garantire o migliorare la funzionalità degli immobili o a perseguire interessi di ordine pubblico edilizio e urbanistico. In ogni caso, l'Ente gestore di edilizia residenziale pubblica, previo parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, definisce i bandi-tipo e le convenzioni tipo di assegnazione di cui al comma 4, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, competente per provincia, su:
   a) linee guida recanti le zone omogenee di riedificazione e i relativi prezzi unitari di acquisizione pubblica di cui al comma 2;
   b) canoni di locazione e affitto gratuiti e agevolati, secondo fasce di reddito e stati personali o familiari, di cui al comma 4.

  7. I costi di acquisizione del patrimonio immobiliare destinato a nuove residenzialità da parte dei Comuni sono interamente a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nei limiti di 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  8. Ogni anno le Province verificano il saldo attivo o passivo della residenzialità dei Comuni di cui al presente articolo.
14. 0100. Ricciatti, Zaratti, Kronbichler, Melilla.

ART. 15.
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).

  Al comma 1, dopo le parole: far data dal 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: , nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,.
15. 11. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
15. 12. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile» sono soppresse.
15. 100. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo la parola: , nonché aggiungere le seguenti: dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nelle medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 e.
15. 13. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 4, dopo le parole: , nonché nelle aggiungere le seguenti: predette Regioni e.
15. 4. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.
15. 2. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.
*15. 3. Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.
*15. 6. Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.
  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 101. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.
*15. 9. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.
*15. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere le attività produttive delle aree colpite dagli eventi sismici, all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n.  651/2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: per il sostegno e lo sviluppo aggiungere le seguenti: delle attività produttive,
15. 10. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.
*15. 8. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.
*15. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Fusione dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 e istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei medesimi comuni).

  1. In riferimento agli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, previste dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
  2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità e per attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati e indicatori territoriali, economici, sui servizi, sulle imprese, sui bilanci e sul personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
  3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dispongono strumenti normativi volti a semplificare e ad accelerare le fasi previste dalle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  5. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato «Piano».
  6. In particolare, il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  7. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  8. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo.
  9. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano e dei suoi successivi aggiornamenti assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
  13. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, compresi nei comuni oggetto di fusione ai sensi del presente articolo, possono presentare al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) richiesta di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
  14. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il GSE, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
  15. Le richieste di cui al comma 13 sono presentate, per via telematica, al GSE che istruisce le istanze pervenute.
  16. Il GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con la Cassa depositi e prestiti Spa, e utilizzando i propri flussi di cassa.
  17. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal GSE relativi alle richieste presentate dai soggetti di cui al comma 13, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il riconoscimento dei costi che devono essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai citati soggetti di cui al comma 13.
  18. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e seguenti del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. 022. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Scotto, Nicchi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

  1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del «cratere», e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.
  3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
  5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*15. 020. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

  1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del «cratere», e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.
  3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
  5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*15. 025. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

  1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.
  2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.
  3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:
   a) la realizzazione di un business plan;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;
   d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;
   e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;
   g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;
   h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
   i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

  6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 possono fruire, nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.
  8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 7.
  9. Il godimento dei benefìci è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
   b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;
   d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.
  11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
   a) numero di imprese insediate;
   b) occupazione creata;
   c) volume d'affari;
   d) entità a consuntivo dei benefici.

  12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 027. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Zone franche).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.
  6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
  7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite
delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.
*15. 01. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Zone franche).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.
  6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
  7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.
*15. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*15. 012. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della
produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*15. 015. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Zona franca).

  1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
   c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.
  7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
15. 0200. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Zona franca).

  1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.
15. 0210. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di una zona franca nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire da agosto 2016).

  1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati ad agosto 2016, ricompresi nei comuni interessati dagli eventi sismici, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei suddetti comuni, possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'alinea, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla medesima alinea per l'esercizio dell'attività economica.

  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due periodi d'imposta successivi.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
15. 02. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Zaccagnini, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui
al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*15. 011. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa
nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*15. 016. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15.1.

  1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i comuni individuati con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese anche ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2016 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
   b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
   c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
  6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 3 e dei limiti fissati dal comma 4, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  8. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
15. 0250. Baldelli, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 028. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*15. 0400. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
*15. 0401. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).
  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*15. 0402. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di Zone Franche Urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ripresa delle attività produttive e la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono istituite per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione delle zone franche è effettuata dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, sentiti i Vice Commissari, nell'ambito delle proprie competenze in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 6, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2017;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. I soggetti individuati ai sensi del comma 2 possono beneficiare, nei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 5, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. 042. Carrescia.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
  2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.  99.
15. 029. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 030. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 09. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 014. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).
  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 021. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse delfondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»
*15. 0100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».
**15. 010. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».
**15. 017. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità».
15. 013. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
  1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 031. Taglialatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture presenti, anche di carattere sanitario, delle aree classificate a partire dal 2006 ad alto e a medio rischio sismico. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
15. 032. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
  «c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti.».
15. 018. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

ART. 15-bis.
(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle istanze di cui al primo periodo relative a progetti di sviluppo nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è riservata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento dei contratti di sviluppo.
15-bis. 100. Melilli.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Sviluppo di Start-up innovative nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Una quota pari a 5 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata al sostegno alla nascita e allo sviluppo, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di imprese start-up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
  2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, che prevedono un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000 e non inferiore a euro 100.000. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli specifici criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014.
15-bis. 0100. Melilli.

ART. 16.
(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 9-quater, è aggiunto il seguente:
  «9-quinquies. Al fine di consentire la messa in sicurezza antisismica degli uffici giudiziari e di agevolare la prosecuzione della loro attività, nei casi in cui un edificio ad essa destinato sia dichiarato non in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione antisismica, il Ministro della giustizia, valutata la situazione e sentito il procuratore generale, può disporre l'utilizzo temporaneo di altra struttura, anche se ubicata in comune diverso, purché nel medesimo circondario giudiziario, preferenzialmente utilizzando le strutture già destinate alla funzione giudiziaria rimaste inutilizzate a seguito del processo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e successive modificazioni.»
16. 1. Minardo, Tancredi, Garofalo, Bosco.
(Inammissibile)

ART. 17

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Differimento dei termini della modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo).

  1. Per le esigenze di funzionalità della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, nelle zone connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, tutti i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera sono sospesi fino al 31 dicembre 2019.
17. 02. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 17-bis.
(Sospensione di termini in materia di sanità).

  Al comma 1, sostituire le parole: e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 con le seguenti: nonché alle province aventi un comune all'interno degli allegati 1, 2 e 2-bis.
17-bis. 100. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1, 2 e 2-bis.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, a condizione che intervenga fino alla fine del comma.
17-bis. 101. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

ART. 17-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 con le seguenti: e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.
17-bis. 102.(Versione corretta) Mariani.

ART. 18.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: della durata massima di due anni aggiungere le seguenti: non prorogabili e non rinnovabili.
18. 25. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico aggiungere le seguenti: e multidisciplinare come gli emergency manager.

  Conseguentemente, al comma 5, lettera c):
   capoverso 3-bis, dopo le parole: di natura tecnico-amministrativa aggiungere le seguenti: e gestionale multidisciplinare;
   capoverso 3-ter, sostituire le parole: anche universitaria di tipo con le seguenti: nell’emergency management anche universitaria di tipo gestionale,
18. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.
*18. 33. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.
*18. 34. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,.
18. 600.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere il capoverso 1-quater.
18. 101. Carrescia.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 35. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno».
*18. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 4, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comprovata esperienza» sono aggiunte le seguenti: «in geologia, individuando prioritariamente in questo ambito un rappresentante della sezione di geologia, scuola di scienze e tecnologie dell'Università di Camerino,».
18. 38. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

  Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa.»
*18. 36. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa.»
*18. 103. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: o amministrativo-contabile, fino a aggiungere le seguenti:, almeno per il 70 per cento, o amministrativo-contabile, nel limite del 30 per cento, per un totale fino a complessive.
18. 105. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle proprie graduatorie o a quelle di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Per le finalità di cui al primo periodo, il comune pubblica all'albo pretorio, sul suo sito informatico e sul sito informatico della provincia e della regione di appartenenza, un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei profili professionali da assumere. L'avviso pubblico per manifestazione di interesse specifica i criteri per l'assunzione in caso di presentazione di più candidature per il medesimo profilo professionale. Qualora non vi sia alcuna candidatura per il profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione, previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono fatte salve le assunzioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
18. 68. Melilli.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: anche con i professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.
18. 39. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: esperti iscritti agli ordini con le seguenti: professionisti iscritti agli ordini.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche con le seguenti: nell'ambito dell'edilizia, della geologia o delle opere pubbliche.
18. 40. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: il numero aggiungere la seguente: complessivo.
18. 26. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
*18. 41. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
*18. 106. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province aggiungere le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale,
18. 66. Melilli.

  Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: per le assunzioni aggiungere le seguenti: , previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56,
18. 27. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  «3-sexies.1. I sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 hanno facoltà di nominare segretari comunali appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato. Il servizio prestato in taluno dei suddetti Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ai fini del trattamento economico e giuridico, è considerato come servizio prestato in comune di classe immediatamente superiore, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.  465, e alle disposizioni dell'articolo 31 del CCNL segretari comunali. I maggiori oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, dalla stipula di nuove convenzioni del servizio di segreteria comunale che prevedano un numero di Comuni inferiore rispetto alle precedente convenzione, ovvero dalla nomina di un segretario in servizio esclusivo in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio e i maggiori oneri a carico dei Comuni precedentemente convenzionati, in seguito alla sospensione dell'efficacia delle convenzione o al recesso fino alla naturale scadenza sono a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 300 mila. Le spese derivanti dall'applicazione della presente disposizione non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Per i segretari comunali in disponibilità in servizio nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2, impiegati in qualità di reggenti o supplenti anche a scavalco, non è dovuto alcun rimborso al Ministero dell'interno. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»
18. 37. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  «3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»
*18. 42. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  «3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»
*18. 44. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
  «3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»
*18. 107. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:
   3-sexies.1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 gennaio 2015, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui alla tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.”
18. 47. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso
   3-
sexies, aggiungere il seguente:
3-sexies.1. Il personale di ruolo, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile, transita nei ruoli, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. È contestualmente abrogato il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. È altresì abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.”
18. 49. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al comma 5, lettera e), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:
   3-sexies.1. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici, della qualità dei servizi e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi.”
18. 48. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno del triennio 2016-2018»;
   b) le parole «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro» sono soppresse.

  5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017 e a 2,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 58. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di affrontare la situazione emergenziale e consentire assunzioni a tempo indeterminato di personale infungibile per l'assolvimento delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo, Terni, interessate dagli eventi sismici a far data dall'agosto 2016, non si applica la riduzione del 50 per cento del personale, previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. 43. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il personale in esubero presso le amministrazioni pubbliche può essere ricollocato anche nelle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in quelle colpite dagli eccezionali eventi atmosferici.
18. 46. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Al capoverso articolo 18-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «connesse al progetto «Casa Italia», anche»;
   b) Al comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 a decorrere dall'anno 2018;
   c) Sopprimere il comma 2;
   d) Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
0. 18. 0500. 2. De Rosa, Daga, Massimiliano Bernini, Castelli, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Caso, Cecconi.

  Al comma 1 dopo le parole: degli edifici inserire le seguenti: ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni, in capo al dipartimento della Protezione Civile,.
0. 18. 0500. 1. Mariani.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18.1.
(Realizzazione del progetto «Casa Italia»).

  1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, ferma restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:
   a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (FISPE);
   b) quanto a 2.512.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0500. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 039. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
*18. 0100. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 037. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 040. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.
**18. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 035. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 041. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «comuni di cui all'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «per i comuni di cui all'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle province in cui questi ricadono»;
   d) al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
*18. 0102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione Abruzzo).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo, il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.
  2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
   a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
   b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
   c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

  4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
  5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
  7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
  8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
  10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.
  11. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
  13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
18. 028. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.

  1. Ai Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o edifici, sia pubblici che privati, in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi con o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche.
  2. A tal fine il sindaco predispone un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
   a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle persone evacuate a seguito del rischio frana;
   b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;
   c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

  3. Il piano deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
  4. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  5. I contributi sono erogati ai Comuni previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento franoso in argomento ed il danno subito.
  6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro mediante, corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, nelle more della quantificazione delle risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.
18. 029. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.

  1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione nel caso in cui non possa farvi fronte con proprio personale di servizio.
18. 026. Baldelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.
  3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.
  4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  7. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
  «6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».

  8. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
  10. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»
  11. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»
  12. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
   b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 027. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito degli eventi sismici a far data dall'agosto 2017).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
  «6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
  6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
  8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»
  9. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»

  10. Riguardo alle cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori, valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.
  11. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
  12. I requisiti e le capacità di cui al comma 11 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
  13. Ai fini di cui ai commi 11 e 12 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
  14. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 110. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n.  78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 038. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
  «6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».

  6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
  8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»
  9. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».

  10. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
  11. I requisiti e le capacità di cui al comma 10 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
  12. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
  13. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 10. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n.  78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
18. 0110. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.
  5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:
  «6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».

  6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.
  8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»
  9. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»
18. 090. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori).

  1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
   b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera a).
18. 091. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «reti di pubblici servizi» sono aggiunte le parole: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi, al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.»
18. 031. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Fondo speciale in favore dei Comuni).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   «6-bis. È istituito un Fondo speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
   6-ter. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione, fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione è ripartita annualmente tra i Comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.».

  2. All'articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:
   lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   lettera l) le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
18. 036. Fabrizio Di Stefano.

ART. 18-bis.
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

  Al comma 1, dopo le parole: economiche e produttive aggiungere le seguenti:, nonché alle attività agricole e agroindustriali.
18-bis. 1. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo le parole: gennaio 2017 aggiungere le seguenti:, nonché Sicilia, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale Siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017.
18-bis. 3. Minardo, Tancredi, Garofalo, Bosco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alle altre situazioni di emergenza conseguenti ad eventi atmosferici verificatesi sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2017, si provvede, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni elaborate ai sensi della richiamata lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e trasmesse al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità ed entro i limiti delle disponibilità ivi indicate.
18-bis. 100.(versione corretta) Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono, aggiunti i seguenti:
  «428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità ed i termini temporali con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422, hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, garantendo l'omogenea definizione dei massimali previsti nella scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
  428-ter. Conseguentemente, alle imprese agricole di cui al comma 422-bis, i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai successivi provvedimenti attuativi sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze».
18-bis. 101. Vazio, Mariani, Giacobbe, Carocci, Basso, Tullo, Fiorio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede all'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
18-bis. 2. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione degli adempimenti a carico dei comuni, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica altresì ai comuni interessati dagli eccezionali fenomeni della seconda decade del gennaio 2017, come individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016, n. 24, non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto n. 189 del 2016, come modificati dall'articolo 18-decies del presente decreto. Ai maggiori oneri si provvede con le modalità previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulle risorse individuate dall'articolo 52 del medesimo decreto.
18-bis. 103. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, in materia di ripristino degli edifici pubblici, e 14-bis, in materia di interventi sui presidi ospedalieri, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dell'articolo 5 del presente decreto, in materia di messa in sicurezza e ripristino del edifici scolastici, si applicano anche ai corrispondenti edifici nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni della seconda decade del gennaio 2017, come individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016, n. 24, non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto n. 189 del 2016, come modificati dall'articolo 18-decies del presente decreto, a condizione che sia dimostrato con apposita perizia il nesso causale tra gli eventi atmosferici e il danno.
18-bis. 102. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

ART. 18-ter.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 18-ter. – (Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia). – 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
  3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18-ter. 101. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.

  Al comma 1, dopo le parole: piccole imprese aggiungere le seguenti: e i liberi professionisti con partita IVA.
18-ter. 100. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 18-quater.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  Dopo l'articolo 18-quater aggiungere il seguente:
  Art. 18-quater.1. – (Modifica all'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016).1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili a contributo ridotto gli edifici di cui al periodo precedente in possesso di rendita catastale e soggetti al pagamento delle imposte locali».
18-quater. 0100. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

ART. 18-octies.
(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  1. All'articolo 13 del decreto-legge n.189 del 2016 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati, che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definite le seguenti modalità:
   a) le schede Aedes sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;
   b) le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite, e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, relative al sisma del 2009.

  2. Per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non facenti parte di aggregati edilizi già costituiti nel 2009 e autonomi, le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono effettuati applicando le presenti norme relative al sisma 2016.»
18-octies. 100. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: Umbria con la seguente: Abruzzo.
18-octies. 1. Fabrizio Di Stefano.

ART. 18-novies.
(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).

  Al comma 1, sostituire le parole da: nei territori ricompresi negli elenchi fino a: gli eventi sismici di cui al presente decreto con le seguenti: nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a partire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Ai fini dell'adozione di quanto previsto al comma 1, i Comuni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra le cause dell'evento franoso ed il danno subito.
18-novies. 1. Fabrizio Di Stefano.

ART. 18-decies.
(Introduzione dell'allegato 2-
bis al decreto-legge n. 189 del 2016).

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
   10) Basciano (TE);
   11) Penna Sant'Andrea (TE);

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Le predette misure si applicano al periodo dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
  2-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti.».

  2-quinquies. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come modificato dal presente decreto, si applicano anche ai Comuni colpiti dal sisma e di cui all'Allegato 2-bis.
18-decies. 106. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
   «10) Frazione di Arischia del Comune de L'Aquila (AQ);
   11) Catignano (PE);
   12) Civitella Casanova (PE);
   13) Penne (PE);
   14) Basciano (TE);
   15) Penna Sant'Andrea (TE);
   Regione Marche: Spinetoli (AP)».
18-decies. 100. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
   «10) Catignano (PE);
   11) Civitella Casanova (PE);
   12) Penne (PE);
   13) Arsita (TE);
   14) Basciano (TE);
   15) Penna Sant'Andrea (TE)».
18-decies. 101. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
   «10) Montebello di Bertona (PE);
   11) Penne (PE);
   12) Basciano (TE);
   13) Cellino Attanasio (TE);
   14) Cermignano (TE);
   15) Penna Sant'Andrea (TE)».
18-decies. 102. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
   «10) Catignano (PE);
   11) Civitella Casanova (PE);
   12) Penne (PE);
   13) Basciano (TE);
   14) Penna Sant'Andrea (TE)».
18-decies. 1. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
   «10) Penne (PE);
   11) Basciano (TE);
   12) Penna Sant'Andrea (TE)».
18-decies. 103. Tancredi.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:
   «10) Basciano (TE);
   11) Penna Sant'Andrea (TE)».
18-decies. 5. Sottanelli, Ginoble.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:«10) Frazione di Arischia del Comune de L'Aquila (AQ)»
18-decies. 15. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Catignano (PE)».
18-decies. 19. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Civitella Casanova (PE)».
18-decies. 20. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Penne (PE)».
*18-decies. 10. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Penne (PE)».
*18-decies. 11. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Penne (PE)».
*18-decies. 13. Castricone, Tancredi, Amato.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Penne (PE)».
*18-decies. 104. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Basciano (TE)».
**18-decies. 16. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Basciano (TE)».
**18-decies. 105. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Penna Sant'Andrea (TE)».
*18-decies. 8. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «10) Penna Sant'Andrea (TE)».
*18-decies. 9. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 18-decies inserire il seguente:

Art. 18-undecies.

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.

  1. In qualità di autorità comunale di protezione civile, per la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2018 con tecnici o esperti di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, per l'affidamento di incarichi individuali.
  2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale.»
18-decies. 0100. Baldelli.
(Inammissibile)

ART. 19.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 40 per cento aggiungere le seguenti: con preferenza delle professionalità che hanno maturato non meno di 20 anni di esperienza nel sistema nazionale della protezione civile e nell’emergency management.
19. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, prorogate dall'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
19. 101. Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Gregori.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole oltre che disponibili.
19. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il 2-quater aggiungere i seguenti:
  2-quinquies. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altre Amministrazione.
  2-sexies. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
  2-septies. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
19. 2. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure che hanno maturato esperienza almeno triennale per il coordinamento e la gestione di front e back office del «Contact Center della Protezione civile» attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Le unità di personale di cui al presente comma possono essere assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
19. 105. Melilli.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
19. 4. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a istituire – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza e per la sola durata dello stesso; in questo ambito vanno previste anche apposite procedure che tengano conto della necessità di garantire la rapida riattivazione e, per quando possibile, la continuità della produzione in caso di evento calamitoso, agli operatori dei settori produttivi presenti sul territorio.
19. 3. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.
*19. 103. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.
*19. 104. Giulietti.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

  1. Al fine di garantire il tempestivo e più efficace esercizio delle reti di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dalla Legge n.  36 del 2001 e successivi decreti applicativi, nelle aree soggette a calamità ed emergenza e in caso di grandi eventi su richiesta del Dipartimento della protezione civile sono superabili i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 comma 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221. In tali aree, resta comunque in vigore l'obbligo del rispetto dei limiti di esposizione di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
20. 02. Boccadutri, Losacco, Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.

  1. Al fine di garantire il tempestivo e più efficace esercizio delle reti di comunicazione elettronica, nelle aree soggette a calamità ed emergenza ed in caso di grandi eventi, nelle aree di proprietà comunale si privilegia l'accesso alla energia elettrica per l'installazione e il ripristino degli apparati di telecomunicazioni, permettendo anche l'accesso alla alimentazione alla linea elettrica preesistente.
  2. Nell'impossibilità di accesso alla linea elettrica preesistente, si permette il ripristino delle comunicazioni anche in deroga ai limiti previsti dalla legge per l'inquinamento acustico.
20. 03. Boccadutri, Losacco, Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Monitoraggio e cartografia geologica e geo-tematica delle aree del cratere sismico).

  1. Al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. La ripartizione dello stanziamento ai soggetti beneficiari, identificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura l'adempimento delle attività di cui al comma 1, è demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Conferenza degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER), individua il soggetto che gestisce le attività di rilievo nazionale connesse alla realizzazione e alla pubblicazione ufficiale della cartografia geologica di cui al comma 1, assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia e geofisica.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
20. 0100. Dallai, Mariani, Ghizzoni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che
attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
  2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n.  225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-
economiche in materia di Protezione civile.
*20. 06. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
  2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n.  225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.
*20. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
  3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati operativi di pianificazione speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui all'articolo 6 e 11 della legge n.  225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
**20. 07. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile)

  1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalle legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.
  3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
**20. 0102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*20. 08. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

  1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
*20. 0103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).

  1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n.  161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
  3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
20. 012. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 20-bis
(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con le seguenti: nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: classificate 1 e 2 con le seguenti: 1, 2, 3 e 4.
20-bis. 104. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle quattro Regioni con le seguenti: agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni.
20-bis. 100. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Manzi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016.
20-bis. 101. Vacca, Colletti, Del Grosso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana è dichiarato inagibile. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.
20-bis. 102. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica sufficiente a garantire l'incolumità umana ovvero l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 è dichiarato inagibile.
20-bis. 103. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

  Dopo l'articolo 20-bis aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.1
(Nuova residenza studentesca a Teramo).

  1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed i relativi decreti attuativi.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000.
20-bis. 0100. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 21.
(Disposizioni di coordinamento)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 44, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili.».
21. 100. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera i), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*21. 6. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;
   alla lettera i), le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».
*21. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
**21. 7. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.
**21. 102. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n.  189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 10. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n.  189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.
*21. 103. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 11. Zappulla.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Proroghe in materia di energia).

  1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.
21. 013. Pellegrino, Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».
21. 07. Berretta, Burtone.

ART. 21-bis
(Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
21-bis. 100. Carra.

ART. 21-quater.
(Destinazione di risorse della quota dell'8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
21-quater. 600.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: di ricostruzione e di adeguamento sismico degli edifici scolastici.
21-quater. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.