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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 16 marzo 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL NN. 1658-B E 2188

Pdl n. 1658-B – Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati

Discussione generale: 8 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 28 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 22 minuti
 Partito Democratico 40 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 32 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 31 minuti
 Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 31 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti
 Civici e Innovatori 31 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 31 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
31 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 30 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 30 minuti
 Misto: 31 minuti
  Conservatori e Riformisti 8 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 8 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti
  UDC 3 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Pdl n. 2188 e abb. – Candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati

Tempo complessivo: 17 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione generale: 8 ore e 40 minuti;
• seguito dell'esame: 9 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori per la maggioranza
(complessivamente)
30 minuti 30 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 26 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 10 minuti 6 ore e 9 minuti
 Partito Democratico 36 minuti 1 ora e 41 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti 42 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
31 minuti 30 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
31 minuti 27 minuti
 Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 30 minuti 23 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti 21 minuti
 Civici e Innovatori 30 minuti 20 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Co stituente Liberale e Popolare - MAIE 30 minuti 20 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
30 minuti 20 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
30 minuti 19 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 Nazionale
30 minuti 19 minuti
 Misto: 30 minuti 27 minuti
  Conservatori e Riformisti 8 minuti 7 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 8 minuti 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 4 minuti
  UDC 3 minuti 3 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudameri cana Emigrati Italiani) 3 minuti 3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 marzo 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Paola Boldrini, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carrozza, Casero, Caso, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Ciprini, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Lacquaniti, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pili, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 marzo 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

  DALL'OSSO ed altri: «Disposizioni per l'erogazione della terapia chelante da parte del Servizio sanitario nazionale» (4367).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 15 marzo 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

  S. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609- 614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457. – DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (approvato dalla Camera); FERRANTI ed altri (approvata dalla Camera); MOLTENI ed altri (approvata dalla Camera); Senatore SCILIPOTI ISGRÒ; Senatore TORRISI; Senatori MANCONI ed altri; Senatore COMPAGNA; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatori MARINELLO ed altri; Senatore COMPAGNA; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatori
CARDIELLO ed altri; Senatore BARANI; Senatori CASSON ed altri; Senatori DE CRISTOFARO ed altri; Senatori LO GIUDICE ed altri; Senatori CASSON ed altri; Senatori LUMIA ed altri; Senatori LO GIUDICE ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GINETTI ed altri; Senatori CAMPANELLA ed altri; Senatori RICCHIUTI ed altri; Senatore BARANI; Senatori MUSSINI ed altri; Senatori D'ASCOLA ed altri; Senatore CAPPELLETTI; Senatrice GINETTI; Senatori BISINELLA ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (4368).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):
  BINETTI ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento e adozione dei minori, nonché all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernenti il reato di surrogazione di maternità» (3686) Parere delle Commissioni I, III, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM (2016) 798 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2017) 130 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM(2017) 114 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 7 della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (COM(2017) 118 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso all'articolo 459 del CRR (COM(2017) 121 final);
   Raccomandazione della Commissione del 7.3.2017 per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2017) 1600 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 14 marzo 2017, a pagina 8, seconda colonna, diciottesima riga, le parole: «COM(2017) 103» si intendono sostituite dalle seguenti: «COM(2017) 130».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ (A.C. 4310-A)

A.C. 4310-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.52 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.7.52.300 della Commissioni

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.10.301.1, 0.10.301.2, 0.10.301.3, 0.10.301.4 e sull'emendamento 8.300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo 2.

  Conseguentemente si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 7.52 espresso nella seduta del 14 marzo 2017.

A.C. 4310-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 7.
(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte).

Subemendamento all'emendamento 7.52.

  All'emendamento 7. 52, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: rendere maggiormente fino a: impianti, nonché con le seguenti: conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomìni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo, sostituire le parole: alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate con le seguenti: allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati;
   sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.
0. 7. 52. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere maggiormente capillari le iniziative di sicurezza urbana, nonché per ulteriori finalità pubbliche, gli strumenti di cui al comma precedente possono considerare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, da imprese singole dotate di almeno dieci impianti, nonché da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate. Il Comune può riconoscere a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati recepiti ai sensi del precedente periodo, fino ad un importo annuo complessivo per singolo terminale di euro 1500 e per un periodo massimo di cinque anni, detrazioni IMU o TASI sino ad euro 100 in ragione annua ovvero, per coloro che non sono soggetti all'imposizione immobiliare, un credito IRPEF del medesimo importo a valere sull'addizionale comunale di competenza fino ad un credito annuo che non ecceda la metà della medesima addizionale e qualora l'intervento non abbia già dato causa al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio IRPEF, nonché le modalità di coordinamento delle varie misure fiscali previste dal presente comma, unitamente a criteri generali per l'applicazione delle stesse detrazioni IMU e TASI, per le quali i Comuni aderenti provvedono a definire nei propri regolamenti le procedure e la disciplina di accesso nei successivi 60 giorni.
7. 52. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu, Gigli.
(Approvato)

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale della polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti del personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.
7. 43. D'Alia.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.
7. 44. D'Alia.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Nelle more di una revisione organica della legge 7 marzo 1986, n. 65 che porti all'inquadramento dei Corpi di polizia locale nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al fine di garantire l'applicazione anche per appartenenti alla polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 42. Altieri, Distaso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «operatori di Polizia locale».
7. 40. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».
*7. 80. Sisto, Centemero, Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».
*7. 81. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
**7. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
**7. 11. Vito, Sisto, Centemero.

Subemendamento all'emendamento 7.301.

  All'emendamento 7.301, comma 2-bis, sostituire le parole: polizia municipale con le seguenti: polizia locale.
0. 7. 301. 1. Lombardi, Dieni, Dadone, Nesci, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Al personale della polizia municipale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.
  2-ter. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse finanziarie strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.
  2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quinquies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-bis del presente articolo, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12- quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 301. Governo.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
7. 82. Vito, Sisto, Centemero.

ART. 8.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
    alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: o al proliferare del gioco di azzardo tra i minori.;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I regolamenti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati da minori.
8. 300. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro

  Conseguentemente al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro;
   alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis:
    dopo le parole: e disabili aggiungere le seguenti: la presenza di attività autorizzate nel gioco di azzardo nei pressi di edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati e vissuti da minori,;
    aggiungere, in fine, le parole: o al proliferare del gioco d'azzardo fra i minori non accompagnati.
8. 51. Crippa, Mantero, Baroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « con le seguenti: dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis.
8. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: dei residenti.
8. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: specifici eventi aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. 16. Menorello.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
8. 7. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a trenta giorni,.
8. 2. Causin.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: centoventi.
8. 28. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: non reiterabile nel corso dell'anno.
8. 54. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
8. 15. Squeri, Sisto.

ART. 9.
(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: fatti salvi i poteri delle autorità portuali sulle aree di loro competenza, ai sensi della normativa vigente,.
9. 53. Oliaro, Catalano, Menorello.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio.
9. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Oliaro, Catalano, Menorello.
(Approvato)

ART. 10.
(Divieto di accesso).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: In esso aggiungere le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Copia del provvedimento deve essere materialmente consegnata al trasgressore ed attestata con ricevuta firmata dallo stesso.
10. 9. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: In esso aggiungere le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;.
10. 9.(Testo modificato nel corso della seduta) Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: trascorse quarantotto ore con le seguenti: trascorsi sette giorni.
10. 19. Prataviera, Matteo Bragantini.

Subemendamento all'emendamento 10.301 delle Commissioni.

  All'emendamento 10.301. delle Commissioni, sostituire le parole: alle banche dati con le seguenti: al Sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, al sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen.
0. 10. 301. 1. Invernizzi.

Subemendamenti all'emendamento 10. 301

  All'emendamento 10.301 delle Commissioni, comma 6, dopo le parole: e l'accesso alle banche dati aggiungere le seguenti: del Pubblico registro automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze CED-SDI del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
0. 10. 301. 2. Vito, Sisto.

  All'emendamento 10.301 delle Commissioni, parte consequenziale, comma 6-bis, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 10. 301. 3. Vito, Sisto.

  All'emendamento 10.301 delle Commissioni, parte consequenziale, comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le modalità con cui tutte le informazioni e i dati in possesso della polizia municipale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.
0. 10. 301. 4. Vito, Sisto.

  Al comma 6, dopo le parole:, informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: e l'accesso alle banche dati.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
10. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 6, dopo le parole:, informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'accesso a banche dati riservate,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: municipale con la seguente: locale.
10. 7. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 12. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto
previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 30. D'Alia.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche garantendo a questi ultimi il pieno accesso alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen. 
10. 8. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo l'istituzione di protocolli operativi che individuino in via preventiva e in modo chiaro e inequivocabile le regole di ingaggio della Polizia locale e i criteri in base ai quali essa sia legittimata all'uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica propri degli operatori di Polizia.
10. 11. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:; al fine del suddetto rafforzamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
10. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su convocazione del Prefetto, alle riunioni tecniche di coordinamento dei responsabili delle Forze di Polizia, che si tengono presso le Prefetture, possono partecipare i Comandanti delle Polizie Locali dei capoluoghi di provincia.
10. 32. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di
tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.
*10. 4. Vito, Sisto, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.
*10. 50. Altieri, Distaso.

  Sopprimere il comma 6-bis.
10. 51. Daniele Farina, Costantino.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
10. 52. Carfagna, Sisto, Russo.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
10. 52.(Testo modificato nel corso della seduta) Carfagna, Sisto, Russo.
(approvato)

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 10.0300.

  All'articolo aggiuntivo 10.0300, sopprimere il comma 4.
0. 10. 0300. 3. Invernizzi.

  All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sopprimere le parole da: una sanzione fino a: 2.500 nonché.
*0. 10. 0300. 1. Fabbri.

  All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sopprimere le parole da: una sanzione fino a: 2.500 nonché.
*0. 10. 0300. 4. Lombardi, Dieni, Dadone, Nesci, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio.

  All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 500.
0. 10. 0300. 2. Fabbri.

  All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 1.000.
0. 10. 0300. 5. Lombardi, Dieni, Dadone, Nesci, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis.(Codice identificativo di reparto degli operatori in servizio di ordine pubblico).1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio.
  3. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
10. 0300. Governo.

ART. 13.
(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).

Subemendamenti all'emendamento 13.300 delle Commissioni

  All'emendamento 13.300 delle Commissioni, sostituire le parole:, plessi scolastici e sedi universitarie con le seguenti: e plessi scolastici.
0. 13. 300. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, D'Uva.

  All'emendamento 13.300 delle Commissioni, sostituire le parole: e sedi universitarie con le seguenti:, sedi universitarie, ospedali, cimiteri.
0. 13. 300. 2. Invernizzi.

  All'emendamento 13.300 delle Commissioni, parte consequenziale, sostituire le parole:, salute, lavoro e con le seguenti: collegate a motivi di salute, lavoro o.
0. 13. 300. 3. Dieni, Lombardi, Dadone, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere le seguenti: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie,.

  Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di accesso è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.
13. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere la seguente: scuole,.
13. 2. Centemero, Sisto.

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale).

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme in materia di DASPO relativo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis.
(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;

   b) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter.
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;

   c) l'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quater.
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.»;

   d) l'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.»;

   e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, all'articolo 6-bis, comma 1, ed all'articolo 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.».

  2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater.
(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».

  3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.».

  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
16. 011. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità
indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 036. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 050. Carfagna, Sisto.

Subemendamenti all'emendamento 16. 0300 delle Commissioni

  All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500 con le seguenti: l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500;
   b) al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata con le seguenti: le sanzioni sono aumentate.
0. 16. 0300. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, D'Uva.

  All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500 con le seguenti: l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500;
   b) al capoverso comma « 15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata con le seguenti: le sanzioni sono aumentate.
0. 16. 0300. 3. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, D'Uva.

  All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500 con le seguenti: l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500;
   b) al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata con le seguenti: le sanzioni sono aumentate.
0. 16. 0300. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, D'Uva.

  Al comma 1, capoverso « 15-bis», primo periodo, sostituire le paiole: euro 1.000 ad euro 3500 con le seguenti: euro 2.500 ad euro 5.000.
0. 16. 0300. 1. Invernizzi.

  Al capoverso «comma 15-bis» dopo il secondo periodo inserire il seguente: In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.
0. 16. 0300. 2. Carfagna, Sisto, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
16. 0300. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 4310-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una collaborazione inter istituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano;
    nulla tuttavia è previsto per quanto concerne interventi diretti a realizzare strutture didattico ricreative,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare, anche in successivi interventi normativi, ai fini del rilancio del decoro urbano e della qualità della vita nelle città, la realizzazione di spazi dedicati allo svolgimento della didattica all'aperto e di attività ludico-motorie da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, all'uopo attrezzati;
   a prevedere, anche in successivi interventi normativi, la possibilità di introdurre buone pratiche in tema di percorsi sicuri, protetti e facilitati per il raggiungimento delle scuole, delle palestre, dei parchi e degli altri luoghi ricreativi, da parte di soggetti maggiormente vulnerabili, quali minori, anziani e disabili.
9/4310-A/1Matarrelli, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare, anche in successivi interventi normativi, ai fini del rilancio del decoro urbano e della qualità della vita nelle città, la realizzazione di spazi dedicati allo svolgimento della didattica all'aperto e di attività ludico-motorie da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, all'uopo attrezzati;
   a prevedere, anche in successivi interventi normativi, la possibilità di introdurre buone pratiche in tema di percorsi sicuri, protetti e facilitati per il raggiungimento delle scuole, delle palestre, dei parchi e degli altri luoghi ricreativi, da parte di soggetti maggiormente vulnerabili, quali minori, anziani e disabili.
9/4310-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, che introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città definendo la sicurezza urbana quale bene pubblico sia per quanto riguarda la vivibilità che per quanto concerne il decoro delle città, in primo luogo, provvede a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali;
    inoltre, il decreto interviene, dal punto di vista sanzionatorio ammnistrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale;
    in tale contesto il concetto di decoro urbano non riguarda esclusivamente i beni culturali ma, in un'accezione più ampia, coinvolge tutti gli spazi in cui l'individuo si trova a vivere nella città. Per questo sarebbe stato opportuno specificare che gli spazi aperti di uso pubblico sono realizzati per consentire lo sviluppo sociale ed educativo della persona quale cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di norme che, ai fini dell'accezione «decoro urbano» inteso come relazione tra luogo e cultura, prevedano la realizzazione di spazi dedicati alle attività didattiche e ludico – creative all'aperto.
9/4310-A/2Nesi.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di norme che, ai fini dell'accezione «decoro urbano» inteso come relazione tra luogo e cultura, prevedano la realizzazione di spazi dedicati alle attività didattiche e ludico – creative all'aperto.
9/4310-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto intende convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, il quale all'articolo 4 reca la definizione di sicurezza urbana;
    ai sensi del sopra citato articolo 4, per sicurezza urbana s'intende quel bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire attraverso diversi interventi di riqualificazione e recupero dei siti degradati, eliminazione di fattori di marginalità ed esclusione sociale, nonché di prevenzione alla criminalità;
    i fenomeni di dispersione ed evasione scolastica possono essere definiti fattori comprimari a quelli di marginalità ed esclusione sociale che minano la sicurezza urbana,

impegna il Governo

in attuazione degli interventi di sicurezza urbana, a valutare di rendere prioritaria l'azione in materia di dispersione ed evasione scolastica.
9/4310-A/3Ascani, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

in attuazione degli interventi di sicurezza urbana, a valutare di rendere prioritaria l'azione in materia di dispersione ed evasione scolastica.
9/4310-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la città di Cosenza e la sua provincia presentano una serie di criticità dal punto di vista della sicurezza che vanno assolutamente affrontate;
    la dimensione territoriale della città ed in particolare del suo hinterland presenta della specificità che necessitano di adeguate risposte nel rafforzamento dei presidi di sicurezza;
    nonostante i successi conseguiti dalle forze dell'ordine e il loro costante lavoro per garantire controllo del territorio, nei cittadini permane una percezione molto avvertita di insicurezza determinata da episodi di microcriminalità come furti e scippi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le dotazioni organiche delle forze dell'ordine in servizio, in particolare presso la città di Cosenza e il suo hinterland, nonché ad adeguarne le dotazioni in termini di mezzi e supporti operativi.
9/4310-A/4Covello, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le dotazioni organiche delle forze dell'ordine in servizio, in particolare presso la città di Cosenza e il suo hinterland, nonché ad adeguarne le dotazioni in termini di mezzi e supporti operativi.
9/4310-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta).  Covello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 4 del presente provvedimento si specifica che per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire non solo attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, ma anche attraverso la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
    la scuola è non solo la prima istituzione con cui entrano in contatto i cittadini di domani, ma è anche il luogo in cui per la prima volta ci si confronta con gli altri e in cui si imparano a rispettare alcune norme e ad avere una precisa condotta nel rispetto degli altri e del bene comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di individuare e adottare, fatta salva l'autonomia scolastica, interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare progetti capaci di sensibilizzare studenti e studentesse alla cultura della legalità e che abbiano quindi come oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, nonché l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza.
9/4310-A/5Marzano.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di individuare e adottare, fatta salva l'autonomia scolastica, interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare progetti capaci di sensibilizzare studenti e studentesse alla cultura della legalità e che abbiano quindi come oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, nonché l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza.
9/4310-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    la città metropolitana di Napoli presenta una serie di criticità dal punto di vista della sicurezza che vanno assolutamente affrontate;
    la dimensione territoriale della città metropolitana di Napoli presenta delle specificità che necessitano di urgenti ed adeguate risposte nel rafforzamento dei presidi di sicurezza;
    nonostante gli importanti successi conseguiti dalle forze dell'ordine nel costante lavoro di controllo del territorio, nei cittadini permane una percezione di insicurezza dovuta da episodi di criminalità comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le dotazioni organiche delle forze dell'ordine in servizio in particolare nell'area della città metropolitana di Napoli nonché ad adeguare le necessarie dotazioni di mezzi e supporti operativi.
9/4310-A/6Tartaglione.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le dotazioni organiche delle forze dell'ordine in servizio in particolare nell'area della città metropolitana di Napoli nonché ad adeguare le necessarie dotazioni di mezzi e supporti operativi.
9/4310-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta).  Tartaglione.


   La Camera,
   premesso che:
    sempre più frequenti sono gli episodi riguardanti aggressioni a danno di operatori e mezzi del trasporto pubblico locale della città di Roma;
    soprattutto lungo le linee periferiche è diventato sempre più rischioso per operatori e viaggiatori frequentare il trasporto pubblico;
    da tempo le organizzazioni sindacali richiedono l'installazione di cabine maggiormente sicure e di un collegamento diretto con le forze dell'ordine per un pronto intervento in caso di aggressione nonché sistemi di videosorveglianza e controllo satellitare effettivo sulle linee a maggior rischio;
    nell'ambito di tale provvedimento viene istituito il Comitato metropolitano per analizzare valutare e confrontarsi sulle tematiche di sicurezza urbana relative alle città metropolitane;
    la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico rappresenta una priorità per la città di Roma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere nell'ambito delle proprie competenze una specifica riunione del Comitato Metropolitano di Roma per affrontare la questione relativa alla sicurezza sulle linee di trasporto pubblico che riguardano la città investendo sul rafforzamento dei presidi di sicurezza come richiesto dagli operatori e riportato in premessa del servizio di trasporto pubblico e dai comitati cittadini.
9/4310-A/7Anzaldi.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere nell'ambito delle proprie competenze una specifica riunione del Comitato Metropolitano di Roma per affrontare la questione relativa alla sicurezza sulle linee di trasporto pubblico che riguardano la città investendo sul rafforzamento dei presidi di sicurezza come richiesto dagli operatori e riportato in premessa del servizio di trasporto pubblico e dai comitati cittadini.
9/4310-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (AC 4310-A) introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città;
    il capo II del decreto in esame interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative a carico di soggetti in evidente condizione di disagio sociale senza che siano previsti, contestualmente, programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale, sulla base delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;
    l'articolo 11 reca disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili e non prevede che l'impiego della Forza pubblica per lo sgombero di immobili arbitrariamente occupati debba tenere conto della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti, anche in relazione alla presenza di minori, di anziani o di persone con disabilità,

impegna il Governo

a prevedere che lo sgombero di immobili arbitrariamente occupati debba tenere conto della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti, anche in relazione alla presenza di minori, di anziani o di persone con disabilità e che avvenga solo qualora l'ente locale sia in grado di offrire una dignitosa soluzione abitativa alternativa, anche attraverso il recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
9/4310-A/8Cristian Iannuzzi.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che lo sgombero di immobili arbitrariamente occupati debba tenere conto della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti, anche in relazione alla presenza di minori, di anziani o di persone con disabilità e che avvenga solo qualora l'ente locale sia in grado di offrire una dignitosa soluzione abitativa alternativa, anche attraverso il recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
9/4310-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, A.C. 4310 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, presentato il 20 febbraio 2017;
   considerato che:
    l'articolo 13, rubricato «Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi» che introduce la facoltà per il questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai locali od esercizi pubblici, aperti al pubblico ovvero a pubblici esercizi che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, nei confronti di soggetti che siano stati condannanti con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e che non prevede la possibilità di escludere dall'applicazione del divieto i casi relativi a fatti riconducibili al comma 5 del medesimo articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 relativamente alle condotte che abbiano avuto ad oggetto la sostanza «cannabis» e suoi derivati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dall'applicazione del divieto per i casi relativi a fatti riconducibili al comma 5 del medesimo articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 relativamente alle condotte che abbiano avuto ad oggetto la sostanza «cannabis» e suoi derivati.
9/4310-A/9Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dall'applicazione del divieto per i casi relativi a fatti riconducibili al comma 5 del medesimo articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 relativamente alle condotte che abbiano avuto ad oggetto la sostanza «cannabis» e suoi derivati.
9/4310-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, in fase di conversione, reca disposizioni in materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, intendendo per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dagli enti territoriali nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato con la finalità del benessere delle comunità territoriali, e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
    la disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, esclude le amministrazioni comunali dal regime di gratuità di cui beneficiano invece gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634;
    i comuni, pertanto, devono pagare dei canoni di abbonamento per poter accedere alle banche dati nazionali ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo regolamento attuativo, per poter espletare le funzioni di polizia municipale di loro competenza,

impegna il Governo

a prevedere la gratuità del servizio di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno per l'espletamento delle funzioni di polizia municipale spettante alle amministrazioni comunali.
9/4310-A/10Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, che riguarda i temi della sicurezza integrata, è articolato in più parti, in particolare in due capi dedicati alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I) e le disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II);
    nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che concorrono alla promozione della sicurezza integrata anche gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finanziati con il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia un particolare come la città di Novara da numerosi anni, affronta gravissimi problemi di ordine sociale legato ai furti e atti di violenza, anche connessi al numero esorbitante di immigrati presenti nelle strutture dedicate all'accoglienza di profughi e richiedenti asilo;
    risulta conseguentemente urgente e indifferibile, potenziare il servizio di sicurezza nei confronti della suesposta comunità piemontese, anche e soprattutto in considerazione delle dichiarazioni del Ministro dell'Interno lo scorso gennaio, il quale ha dichiarato che è in progetto una rimodulazione del dispiegamento delle forze di polizia sul territorio, con la collaborazione degli enti locali e dei cittadini, al fine di creare un modello di difesa che coinvolga tutte le forze territoriali, dal prefetto al sindaco, passando per la Polizia locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere la città di Novara quale «progetto pilota», finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza per la comunità locale, attraverso una migliore sinergia tra la Polizia locale e le forze dell'ordine, in grado di coinvolgere tutte le forze territoriali e i cittadini, al fine di accrescere i livelli di tutela e sicurezza per la città piemontese, anche a seguito del fenomeno legato al terrorismo internazionale, divenuto sempre più allarmante.
9/4310-A/11Nastri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame propone un nuovo modello di governo del sistema di sicurezza nelle aree urbane ed è volto a definire, in coerenza con il mutato assetto costituzionale, la disciplina e gli strumenti propri dei diversi soggetti istituzionali;
    i patti per la sicurezza urbana, articolo 5, comma 1, perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado e promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
    tra gli strumenti a disposizione dei Comuni a difesa del decoro urbano e contro eventuali atti di criminalità ed inciviltà, vi è da tempo quello della installazione di un idoneo sistema di videosorveglianza che possa dissuadere da eventuali atti illeciti, incentivando il senso di sicurezza dei cittadini;
    la rete di monitoraggio e prevenzione costituita dalle telecamere installate nella città di Brindisi è stata realizzata con finanziamenti del PON Sicurezza 2007-2013-Asse I-Ob.Op.1.1. ed è composta da 51 telecamere collocate in punti strategici del centro urbano, collegate alle sale operative della Questura e del Comando Provinciale CC;
    oggi l'impianto di videosorveglianza risulta di fatto inutilizzabile per ragioni di carenza di risorse stanziate allo scopo e, considerato che tra i compiti del sindaco vi è quello fondamentale di garantire la sicurezza dei cittadini, è inevitabile dover trovare una soluzione idonea;
    il Ministero dell'Interno risulta deputato ad affidare l'appalto di manutenzione per l'impianto, allo scopo di ripristinare l'utilizzo delle telecamere che, costate centinaia di migliaia di euro, ad oggi risultano spente rendendo di conseguenza inutilizzabili anche i monitor collegati presso le sale controllo della Questura e del Comando Provinciale CC;
    allo stato dei fatti, il Ministero non avrebbe ancora provveduto alla conclusione della fase di assegnazione dell'appalto nonostante già il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza si sia espresso in merito, determinando un grave danno per tutta l'area interessata;
    considerato che tale problematica non riguarda la sola città di Brindisi ma interessa, oltre all'area circostante, anche numerose città italiane nelle quali si registrano problematiche legate al corretto funzionamento dei sistemi di videosorveglianza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire procedure rapide per gli appalti di cui in premessa, con particolare riferimento all'esigenza di completare in maniera urgente l'iter e gli adempimenti necessari affinché, entro breve tempo, gli impianti di videosorveglianza in questione vengano ripristinati in coerenza con lo scopo del presente decreto.
9/4310-A/12Ciracì, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire procedure rapide per gli appalti di cui in premessa, con particolare riferimento all'esigenza di completare in maniera urgente l'iter e gli adempimenti necessari affinché, entro breve tempo, gli impianti di videosorveglianza in questione vengano ripristinati in coerenza con lo scopo del presente decreto.
9/4310-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le zone videosorvegliate rappresentano un deterrente contro i reati alle persone e il bene pubblico, sarebbe necessario incentivare i comuni a dotarsi di impianti di videosorveglianza per meglio vigilare all'interno dei propri territori,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a favore dei Comuni per dotarsi di impianti di videosorveglianza nelle aree e zone sensibile delle proprie comunità.

9/4310-A/13Carella.


   La Camera,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a favore dei Comuni per dotarsi di impianti di videosorveglianza nelle aree e zone sensibile delle proprie comunità.

9/4310-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carella.


   La Camera,
   premesso che:
    sempre più frequenti si fanno le notizia riportanti scorribande di criminali che mettono sotto scacco interi comprensori spesso periferici e marginali nel Mezzogiorno d'Italia;
    Si registrano infatti furti in serie presso abitazioni dei centri minori e anche nelle realtà rurali;
    Ad essere presi di mira sono anche piccoli esercizi commerciali e aziende agricole con furti anche di mezzi e attrezzi legati alle attività agricole;
    Parliamo di realtà in cui il presidio delle stazioni dell'arma dei Carabinieri presentano carenze di organico e sono sottodimensionate rispetto a quanto previsto dalle rispettive piante organiche nonché con Commissariati di PS a distanza di decine di chilometri;
    Nell'attuale provvedimento è previsto il «Comitato metropolitano» che consideriamo un importante passo avanti organizzativo in grado di migliorare la risposta delle istituzioni alla domanda di sicurezza;
    Nell'ambito del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico sarebbe opportuno estendere maggiore attenzione a questo fenomeno riportato in premessa prevedendo specifiche riunioni attenzionando singoli comprensori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire nell'ambito delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza degli specifici «comitati comprensoriali» presieduti dal Prefetto territorialmente competente e dal sindaco del comune demograficamente più rilevante dell'area o in cui ha sede un Commissariato di PS o una Compagnia dell'Arma del Carabinieri al fine di avere un maggiore coordinamento e una maggiore efficacia nel contrasto di fenomeni criminali come quelli descritti in premessa.
9/4310-A/14Burtone.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire nell'ambito delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza degli specifici «comitati comprensoriali» presieduti dal Prefetto territorialmente competente e dal sindaco del comune demograficamente più rilevante dell'area o in cui ha sede un Commissariato di PS o una Compagnia dell'Arma del Carabinieri al fine di avere un maggiore coordinamento e una maggiore efficacia nel contrasto di fenomeni criminali come quelli descritti in premessa.
9/4310-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta).  Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    il capo II del decreto-legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di misure di sanzione amministrativa;
    nello specifico, l'articolo 9 prevede l'adozione, da parte del sindaco, di misure volte a sanzionare le condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili), ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti;
    si stabilisce, a tal fine, la contestuale irrogazione ai trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria (i proventi delle sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano) e l'adozione di un ordine di allontanamento dai luoghi indicati;
    l'allontanamento viene disposto anche nei confronti di chi – negli spazi indicati – viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, o esercita il commercio abusivo. Tramite regolamenti di polizia urbana si può disporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure indicate ad aree urbane dove museali, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici;
    le misure previste dal decreto incidono anche sulle attività dirette e collaterali legate all'esercizio della prostituzione e hanno l'obiettivo di tutelare la dignità dei soggetti che la esercitano e di preservare la agibilità e la sicurezza dei luoghi;
    a tale sforzo di tutela della dignità individuale e del decoro dei luoghi si collega anche la necessità di interventi normativi che disciplinino le attuali incertezze in materia fiscale e contributiva, legate all'esercizio dell'attività di prostituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre nuove misure di regolamentazione della attività di prostituzione, che prevedano adeguati percorsi di reinserimento sociale e siano finalizzate a garantire la dignità, i diritti e i doveri dei soggetti che la esercitano e il decoro e la sicurezza dei luoghi.
9/4310-A/15Vargiu, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre nuove misure di regolamentazione della attività di prostituzione, che prevedano adeguati percorsi di reinserimento sociale e siano finalizzate a garantire la dignità, i diritti e i doveri dei soggetti che la esercitano e il decoro e la sicurezza dei luoghi.
9/4310-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca disposizioni in materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana;
    il provvedimento (che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città) provvede a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali;
    si interviene prevalentemente sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici, stabilendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale;
    le condizioni di sicurezza delle città e delle loro periferie sono strettamente correlate alle situazioni di disagio sociale presenti in tali contesti, anche in relazione agli effetti sul tessuto socio – economico della prolungata fase di rallentamento dell'economia del nostro Paese;
    nel testo viene consentito alle regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale in base ai protocolli d'intesa siglati, ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare efficaci misure che favoriscano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro (con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche attraverso il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego), oltre a prevedere che gli enti locali possano procedere a nuove assunzioni, al fine di rafforzare le attività connesse alla sicurezza urbana e al controllo del territorio, con particolare riferimento all'assunzione di personale della polizia locale.
9/4310-A/16Mucci, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare efficaci misure che favoriscano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro (con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche attraverso il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego), oltre a prevedere che gli enti locali possano procedere a nuove assunzioni, al fine di rafforzare le attività connesse alla sicurezza urbana e al controllo del territorio, con particolare riferimento all'assunzione di personale della polizia locale.
9/4310-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la questione sicurezza non riguarda solamente le grandi aree metropolitane o i centri demograficamente più popolati, ma anche comprensori meno densamente popolati e aree periferiche;
    si avverte anche in queste zone una percezione rilevante di insicurezza da parte dell'opinione pubblica;
    l'operatività anche investigativa delle stazioni dell'arma dei Carabinieri è penalizzata dall'incompletezza degli organici;
    spesso l'ottemperanza di adempimenti burocratici sottrae alle forze dell'ordine tempo e risorse all'operatività sul territorio;
    il provvedimento in esame si muove in una logica finalizzata ad una cooperazione tra le forze di sicurezza sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un piano di potenziamento degli organici delle stazioni dell'Arma dei Carabinieri nei centri abitati non appartenenti a aree metropolitane.
9/4310-A/17Guerini Giuseppe.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un piano di potenziamento degli organici delle stazioni dell'Arma dei Carabinieri nei centri abitati non appartenenti a aree metropolitane.
9/4310-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  Guerini Giuseppe.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in via di conversione prevede misure di ordine pubblico e relative al decoro urbano che coinvolgono anche persone in povertà estrema o senza dimora;
    un effetto del citato decreto potrebbe essere quello di affrontare il problema dei senza dimora soprattutto dal punto di vista della sicurezza anziché da quello della prevenzione;
    l'estensione del cosiddetto «Daspo», attualmente previsto per le attività sportive, è solo una delle norme che se applicate senza una contemporanea azione volta all'inclusione sociale, non può che portare ad una reiterazione del comportamento punito e alla caduta delle persone coinvolte nell'illecito penale;
    tale politica appare quantomeno non coordinata con l'azione del Governo che ha visto aspetti positivi come l'approvazione della Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali – provvedimento che tuttavia è rivolto ad altre fasce di persone – oltre che con l'annuncio nel febbraio di quest'anno da parte del Ministro del Welfare di un decreto che amplierà la platea dei beneficiari dei sostegni contro la povertà, grazie agli 1,5 miliardi aggiuntivi stanziati per questo dalla legge di Bilancio 2017;
    con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, infatti, si è intervenuti per la prima volta a supporto delle politiche di inclusione sociale;
    attraverso l'asse 1 e l'asse 2 circa l'85 per cento delle risorse del PON, che è partito con un budget complessivo pari a circa 1,2 miliardi di euro, viene destinato a supportare l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), misura di contrasto contro la povertà che la legge di stabilità del 2016, dopo una sperimentazione avviata in dodici città italiane, ha esteso a tutto il territorio nazionale;
    i due assi sopra ricordati prevedono anche azioni volte a potenziare la rete dei servizi per i senza dimora nelle aree urbane;
    appare evidente come le politiche di prevenzione, di inclusione e quelle relative alla sicurezza vadano coordinate evitando che gli effetti delle citate politiche siano più efficaci sul piano dell'esclusione che su quello dell'inclusione,

impegna il Governo

a prevedere iniziative per attivare un processo di concertazione che veda coinvolti il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e politiche sociali e l'Anci, al fine di accompagnare le misure amministrative previste dal decreto in via di conversione relative a persone senza fissa dimora o in grave stato di disagio sociale, con altre che prevedano la presa in carico da parte dei servizi delle categorie sopra ricordate, utilizzando anche le misure previste dal PON inclusione.

9/4310-A/18Santerini, Marazziti, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Fauttilli, Baradello, Gigli, Dellai, Capelli, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere iniziative per attivare un processo di concertazione che veda coinvolti il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e politiche sociali e l'Anci, al fine di accompagnare le misure amministrative previste dal decreto in via di conversione relative a persone senza fissa dimora o in grave stato di disagio sociale, con altre che prevedano la presa in carico da parte dei servizi delle categorie sopra ricordate, utilizzando anche le misure previste dal PON inclusione.

9/4310-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Santerini, Marazziti, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Fauttilli, Baradello, Gigli, Dellai, Capelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, introduce diverse disposizioni a tutela della sicurezza delle città;
    in particolare, il provvedimento, oltre a prevedere la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali volti alla creazione di un modello di governace integrato interviene, sull'apparato sanzionatorio amministrativo, con l'intenzione di prevenire e nel caso reprimere, su tutti quei fenomeni che minano la sicurezza e il decoro delle città e dei residenti;
    a fronte di tali propositi, che necessitano di un forte impegno delle amministrazioni locali e, in particolare, del corpo della polizia locale, non viene previsto alcun significativo impegno di tipo finanziario volto ad incrementare gli organici di detti corpi;
    è indispensabile consentire ai Comuni di concorrere attivamente al mantenimento della sicurezza urbana, dotandoli di adeguate risorse di personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, adeguate misure volte a consentire l'incremento degli organici dei Corpi di polizia locale, anche derogando alle limitazioni del turn over del personale previsto dalla normativa vigente.
9/4310-A/19Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, adeguate misure volte a consentire l'incremento degli organici dei Corpi di polizia locale, anche derogando alle limitazioni del turn over del personale previsto dalla normativa vigente.
9/4310-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta).  Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, seppure non ricompreso nel sistema di sicurezza integrata, come definito all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14. in fase di conversione, contribuisce comunque a garantire la sicurezza urbana, definita come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città;
    il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009. in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009. n. 94, ha determinato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego;
    l'articolo 3, in particolare, prevede che il personale, per poter essere iscritto nel relativo elenco prefettizio, debba avere la maggiore età l'idoneità psico-fisica attestata con visita medica, non avere condanne per delitti non colposi e il superamento di un apposito corso di formazione;
    con il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 2016, che ha integrato il suddetto decreto del 2009, è stata ampliata la possibilità di impiegare personale di supporto, non iscritto nell'elenco prefettizio, per il quale non è previsto alcun requisito per lo svolgimento del servizio, anche in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, mentre in precedenza tale personale poteva essere impiegato solo per i concerti musicali:
    al fine di garantire la sicurezza delle persone nei luoghi pubblici, di prevenire situazioni di eccessiva violenza e di garantire il corretto svolgimento delle funzioni da parte del personale addetto ai servizi di controllo, nonché per l'affidabilità dello stesso, si ritiene opportuno richiedere i requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, anche per il personale di supporto ad eccezione del superamento dei corso di formazione di cui alla lettera g),

impegna il Governo

a modificare ulteriormente il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 nel senso di richiedere anche al personale di supporto i requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto medesimo, ad eccezione del superamento del corso di formazione di cui alla lettera g).

9/4310-A/20Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,

impegna il Governo

a modificare ulteriormente il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 nel senso di richiedere anche al personale di supporto i requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto medesimo, ad eccezione del superamento del corso di formazione di cui alla lettera g).

9/4310-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta).  Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città il provvedimento in esame indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e il sindaco, che, incidono su specifici contesti territoriali, individuando concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana;
    i patti hanno come base fondante, oltre alle linee generali per la promozione della sicurezza integrata, specifiche linee guida adottate con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno. I patti non hanno come unico riferimento la sicurezza del centro abitato, ma devono tener conto anche delle esigenze delle aree rurali limitrofe;
    alla luce della rilevanza dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana e tenendo conto delle esigenze delle aree rurali limitrofe risulta opportuno un coinvolgimento anche delle forze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla luce del fatto che tale corpo svolge un prezioso ed importante servizio, sull'intero territorio nazionale, a tutela della sicurezza dei cittadini;
    da oltre trent'anni gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco subiscono una forte sperequazione sia sul piano retributivo sia pensionistico, rispetto agli altri corpi, sebbene con tutte le Forze di polizia condividano i medesimi compiti istituzionali di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, soccorso pubblico, e nonostante siano parimenti esposti ad elevato rischio;
    alla luce degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il nostro Paese, gli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si sono battuti in prima linea per fronteggiare lo stato di emergenza e da veri «eroi» hanno contribuito a salvare la vita di molti cittadini;
    l'articolo 1, comma 1 della legge 29 luglio del 1949, n. 717 stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore: al due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; all'uno per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni e allo 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro;
    purtroppo il provvedimento all'esame, in materia di sicurezza della città, non ha offerto alcun segnale riguardo una maggiore tutela delle forze del comparto di sicurezza e nello specifico del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di destinare la quota della spesa totale che le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri enti pubblici devono destinare all'abbellimento di nuove costruzioni di edifici pubblici per l'adeguamento degli emolumenti del comparto dei Vigili del fuoco al pari di tutti gli altri corpi per contribuire alla tutela della sicurezza urbana.
9/4310-A/21Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    nel novembre 2015 l'allora Ministro dell'interno annunciò nell'ambito del «Progetto Venezia Sicura» l'arrivo di 105 nuovi agenti in considerazione delle specificità della città e della necessità di avere un piano di sicurezza rispondente alle esigenze di questo territorio;
    «il Progetto Venezia Sicura», si incentrava su tre capitoli: a) controllo del territorio; b) contrasto all'abusivismo commerciale e contraffazione; c) sicurezza urbana e le attività anti-degrado;
    in questi mesi si sono registrati importanti risultati nel contrasto ai fenomeni criminali ma nella opinione pubblica si avverte ancora una evidente percezione di sicurezza;
    nell'ambito delle disposizioni previste dal presente provvedimento all'articolo 6 vi è l'istituzione del Comitato metropolitano che costituisce una importante innovazione per analisi valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana;
    in questo ambito per la Città di Venezia da e per la sua area metropolitana va colta l'opportunità di un maggiore coordinamento e di un efficientamento di tutte le dotazioni in termini di uomini e mezzi in servizio sul territorio;
    va rafforzato la rete di videosorveglianza nelle aree periferiche rispondendo anche alle attese dei comitati cittadini,

impegna il Governo

ad istituire rapidamente il suddetto Comitato Metropolitano per Venezia e a valutare l'opportunità che sia il Ministro a presiedere la prima riunione di suddetto comitato in relazione alla specificità della città e del suo hinterland.
9/4310-A/22Martella, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

ad istituire rapidamente il suddetto Comitato Metropolitano per Venezia e a valutare l'opportunità che sia il Ministro a presiedere la prima riunione di suddetto comitato in relazione alla specificità della città e del suo hinterland.
9/4310-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Martella, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 100 del decreto legislativo n. 259 del 2003 reca al comma 1 che: «Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazioni di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio»;
    il 24 febbraio 2017 u.s. la Direzione Generale per le Attività Territoriali della Lombardia del MISE, ha emanato la circolare n. 33295 che, facendo riferimento al decreto succitato, dispone che per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, occorre ottenere il rilascio da parte del MISE ! di una autorizzazione generale;
    per il Mise gli impianti di videosorveglianza urbana sono assimilabili ai sistemi di trasmissione dati in disponibilità dei privati cittadini e quindi per l'esercizio di queste tecnologie il Comune deve presentare una dichiarazione ad hoc, e pagare annualmente il contributo annuo dovuto allo Stato per non incorrere nelle sanzioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche;
    tra questi servizi rientrerebbe ad esempio la videosorveglianza, strumento sempre più utilizzato dai Comuni e dagli enti locali per assolvere al meglio i compiti di sicurezza urbana, ma riguarderebbe anche tutti gli impianti di trasmissione dati degli enti locali che sono stati sviluppati negli anni sui propri territori (collegamenti tra sedi periferiche per PC, VoIP, e altro). Questa interpretazione è stata fornita anche dalla prefettura di Pordenone con la circolare n. 6104 del 6 marzo 2017;
    l'uso condiviso dei moderni sistemi di videosorveglianza urbana in dotazione alle città tra polizia, carabinieri e vigili urbani ha permesso indiscutibili successi investigativi, nello spirito di una collaborazione interforze;
    l'introduzione di una procedura autorizzatoria implica degli oneri economici che, senza una corretta interpretazione della norma, rischiano di essere posti anche a carico di quei Comuni che si avvalgono di detti servizi per il controllo e la sicurezza del territorio. Inoltre oltre all'autorizzazione preventiva del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, già prevista, d'ora in poi il sindaco che vorrà dotarsi di un moderno sistema di analisi dei flussi veicolari e dei soggetti pericolosi, dovrà presentare una dichiarazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dal codice della comunicazioni elettroniche,

impegna il Governo

a chiarire la corretta interpretazione della norma a favore degli enti locali ed esonerare quest'ultimi da contributi, oneri e/o canoni di concessione o autorizzazione se questi sono destinati a soddisfare esigenze e/o servizi di ordine e/o sicurezza pubblica e/o urbana e/o a consentire comunicazioni elettroniche inerenti servizi di polizia statali o locali ivi comprese le radiocomunicazioni.
9/4310-A/23Fabbri, Pagani, Naccarato, Montroni, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, De Maria, Boldrini, Gnecchi, De Menech, Gasparini, Piccione, Giovanna Sanna, Simoni.


   La Camera,

impegna il Governo

a chiarire la corretta interpretazione della norma a favore degli enti locali ed esonerare quest'ultimi da contributi, oneri e/o canoni di concessione o autorizzazione se questi sono destinati a soddisfare esigenze e/o servizi di ordine e/o sicurezza pubblica e/o urbana e/o a consentire comunicazioni elettroniche inerenti servizi di polizia statali o locali ivi comprese le radiocomunicazioni.
9/4310-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fabbri, Pagani, Naccarato, Montroni, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, De Maria, Boldrini, Gnecchi, De Menech, Gasparini, Piccione, Giovanna Sanna, Simoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
    il nuovo articolo 2, comma 1, stabilisce che: «1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia e la polizia locale, nei seguenti settori d'intervento: a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra a polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia, così riconoscendo l'importante ruolo svolto dalla Polizia locale nell'ambito delle attività di sicurezza integrata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di conferire in modo permanente agli operatori di Polizia locale le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del Codice di procedura penale, riconoscendo loro l'erogazione dell'indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 – già prevista per le Forze di polizia – e ripristinando in loro favore l'equo indennizzo attribuito dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201 al personale appartenente al comparto sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
9/4310-A/24Dambruoso, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di conferire in modo permanente agli operatori di Polizia locale le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del Codice di procedura penale, riconoscendo loro l'erogazione dell'indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 – già prevista per le Forze di polizia – e ripristinando in loro favore l'equo indennizzo attribuito dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201 al personale appartenente al comparto sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
9/4310-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Dambruoso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge e il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, oltre a richiedere un sempre maggiore impegno dei Corpi di polizia locale, rafforzano l'esigenza di collaborazione fra questi e le Forze di polizia dello Stato;
    il provvedimento all'esame della Camera ha previsto che si applichino anche agli appartenenti ai Corpi di polizia locale gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    gli ulteriori compiti attribuiti ai Corpi di polizia locale, rendono ormai improcrastinabile una revisione organica della legge 7 marzo 1986, n. 65, che porti all'inquadramento anche i Corpi di polizia locale nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, eventualmente predisponendo una proposta di atto normativo da sottoporre all'esame del Parlamento, al fine di riformare la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, anche prevedendo l'inclusione del personale dei Corpi di polizia locale nel comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
9/4310-A/25Distaso, Altieri.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, eventualmente predisponendo una proposta di atto normativo da sottoporre all'esame del Parlamento, al fine di riformare la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, anche prevedendo l'inclusione del personale dei Corpi di polizia locale nel comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
9/4310-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Distaso, Altieri.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, vengono introdotte nell'ordinamento diverse disposizioni volte a prevenire e del caso reprimere quei fenomeni che minano la sicurezza e il decoro delle città e dei residenti;
    un forte impegno è richiesto alle amministrazioni locali al fine di riqualificare le aree degradate, di eliminare i fattori di esclusione sociale, di prevenire la criminalità, di promuovere il rispetto della legalità;
    in particolare, viene stabilito che possono essere individuati interventi per la sicurezza urbana, «tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano»;
    in questo contesto, come recenti fatti di cronaca hanno ricordato, va inserito il grave problema degli insediamenti abusivi ed illegali di lavoratori stagionali in agricoltura, veri e propri «ghetti» moderni, privi delle più basilari garanzie igienico-sanitarie e focolai di criminalità e sfruttamento,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a contrastare il fenomeno, particolarmente rilevante nelle aree rurali, della formazione illegale ed abusiva di insediamenti abitativi di lavoratori stagionali in agricoltura;
   a valutare la possibilità di intervenire per rendere più cogenti e applicabili le norme, comprese quelle che regolano il potere di ordinanza del sindaco, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado collegate a fenomeni di illecita occupazione di edifici e spazi pubblici e alla formazione di insediamenti abusivi su luoghi pubblici.
9/4310-A/26Altieri, Distaso.


   La Camera,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a contrastare il fenomeno, particolarmente rilevante nelle aree rurali, della formazione illegale ed abusiva di insediamenti abitativi di lavoratori stagionali in agricoltura;
   a valutare la possibilità di intervenire per rendere più cogenti e applicabili le norme, comprese quelle che regolano il potere di ordinanza del sindaco, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado collegate a fenomeni di illecita occupazione di edifici e spazi pubblici e alla formazione di insediamenti abusivi su luoghi pubblici.
9/4310-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Altieri, Distaso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 contiene un complesso di disposizioni dirette a garantire la sicurezza delle città, attraverso la promozione e l'attuazione di un sistema unitario ed integrato per il benessere delle comunità territoriali, con interventi di prevenzione e repressione della criminalità, il rafforzamento dell'azione di polizia, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la affermazione di livelli più elevati di coesione sociale e di convivenza civile;
    in questa visione giustamente complessiva, ai fini del perseguimento di questo obiettivo di straordinaria rilevanza per la vita delle persone, un ruolo fondamentale rivestono anche adeguate ed incisive politiche di riqualificazione urbana, di recupero delle aree e dei siti più degradati, per tutelare il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città;
    in questa prospettiva è indispensabile una profonda azione di risanamento, recupero e rilancio delle periferie delle città, che ha ricevuto nei giorni scorsi forte impulso dall'assegnazione ad opera del Governo Gentiloni di finanziamenti, proprio per questa finalità, a 24 Comuni capoluogo di provincia dei primi 500 milioni di euro,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa per incrementare i finanziamenti previsti per gli interventi di riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città, al fine di realizzare un compiuto sistema di sicurezza integrata.
9/4310-A/27Tino Iannuzzi.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa per incrementare i finanziamenti previsti per gli interventi di riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città, al fine di realizzare un compiuto sistema di sicurezza integrata.
9/4310-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta).  Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    l'articolo 5 individua tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e il sindaco, che, incidendo su specifici contesti territoriali, individuano gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana;
    il provvedimento si prefigge l'obiettivo di prevenire la criminalità diffusa e predatoria, di promuovere il rispetto della legalità, nonché del decoro urbano, da perseguire con i patti per la sicurezza urbana;
    la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
    è importante promuovere la sicurezza partecipata e la coesione sociale attraverso la reciproca attenzione dei cittadini,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito dei piani per la sicurezza urbana, iniziative finalizzate alla consapevolezza dei cittadini residenti in ordine ai maggiori rischi ed alla vulnerabilità verso i reati di tipo predatorio contro le persone e la proprietà, attraverso la loro istruzione e formazione da parte dei soggetti locali competenti.
9/4310-A/28Carinelli, Dieni, Lombardi, Nesci.


   La Camera,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito dei piani per la sicurezza urbana, iniziative finalizzate alla consapevolezza dei cittadini residenti in ordine ai maggiori rischi ed alla vulnerabilità verso i reati di tipo predatorio contro le persone e la proprietà, attraverso la loro istruzione e formazione da parte dei soggetti locali competenti.
9/4310-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carinelli, Dieni, Lombardi, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    al di là del giudizio politico sulle singole disposizioni, il provvedimento in esame si basa su una riflessione in ordine al concetto di sicurezza urbana e sull'esigenza di dirimerne gli aspetti e le condizioni molto complessi che sono andati determinandosi;
    il nuovo concetto di sicurezza dovrebbe abbracciare uno spettro molto ampio, teso a guardare alle preoccupazioni della collettività, a rafforzarne la percezione, disponendo una serie di misure che pur non apparendo «strettamente connesse», in realtà ne sono parte precipua e sono tese a rassicurare la cittadinanza e consentono alle istituzione preposte di mostrare in tal senso la propria volontà e la buona fede dei suoi esponenti;
    il provvedimento in esame è prova della multiformità degli aspetti della sicurezza c.d. urbana – spaziando esso dal patto tra i vari livelli istituzionali per scendere fino al decoro urbano, alla vivibilità, alla difesa del territorio, al c.d. «daspo» a difesa dei quartieri e dei cittadini che li abitano,
    in questo senso l'emergenza abitativa ed ogni misura o iniziativa dedicata a sopirla quando non a risolverla, rientra a pieno titolo tra le problematiche che riguardano il concetto di sicurezza urbana;
    le misure atte ad alleviare l'emergenza abitativa sono parte integrante del riconoscimento da parte delle istituzioni preposte verso i diritti dei cittadini, nonché parte integrante del principio di tutela del territorio;
    l'emergenza abitativa ha avuto e continua ad avere fortissime ricadute dirette sull'ordine pubblico ed è grave motivo di preoccupazione di ampie fasce del territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, nell'ambito dei piani per la sicurezza integrata ed urbana, iniziative mirate alla riduzione e al superamento dell'emergenza abitativa, anche disponendo un censimento del patrimonio immobiliare pubblico e dei nuclei in situazione di disagio grave connesso alle condizioni abitative.
9/4310-A/29Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, nell'ambito dei piani per la sicurezza integrata ed urbana, iniziative mirate alla riduzione e al superamento dell'emergenza abitativa, anche disponendo un censimento del patrimonio immobiliare pubblico e dei nuclei in situazione di disagio grave connesso alle condizioni abitative.
9/4310-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui al disegno di legge di conversione in epigrafe contiene rilevanti disposizioni in materia di sicurezza urbana e di contrasto al fenomeni criminali;
    recenti episodi di cronaca confermano l'opportunità di dotare le forze di polizia di armi di dissuasione non letali, in quanto gli agenti, pur di evitare di mettere a repentaglio una vita umana, si trovano spesso nella necessità di far fronte ai criminali a mani nude, mettendo così a rischio la propria stessa vita;
    al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, contenente «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione Internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2014) n. 245; entrata in vigore del provvedimento: 23 agosto 2014), si prevede che, «con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza» avvii, «con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa Intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti Istituzionali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché la sperimentazione di cui al comma 1-bis del decreto-legge n. 119 del 2014 si concluda in tempi brevi e a comunicarne tempestivamente l'esito al Parlamento, affinché, ove la sperimentazione dia esito positivo, si possa procedere, entro la fine dell'anno corrente a dar luogo a tutte le necessarie disposizioni atte a rendere disponibile l'uso della pistola elettrica Taser da parte di agenti di polizia opportunamente addestrati.
9/4310-A/30Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché la sperimentazione di cui al comma 1-bis del decreto-legge n. 119 del 2014 si concluda in tempi brevi e a comunicarne tempestivamente l'esito al Parlamento, affinché, ove la sperimentazione dia esito positivo, si possa procedere, entro la fine dell'anno corrente a dar luogo a tutte le necessarie disposizioni atte a rendere disponibile l'uso della pistola elettrica Taser da parte di agenti di polizia opportunamente addestrati.
9/4310-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il cosiddetto «Decreto Pisanu» venne istituito nei primi anni 2000 il cosiddetto «poliziotto di quartiere»;
    con questa figura si intendeva rendere più visibile, e si sperava più efficace, l'azione di prevenzione e di pronto intervento su quei crimini definiti «minori» ma che tanto allarme sociale creano nei cittadini;
    l'esperimento di fatto non è riuscito ma non per questo non appare riproponibile, sia pure in forme diverse;
    si fa riferimento al «vigile urbano di quartiere», figura che già esiste in alcuni comuni italiani;
    si tratta spesso di una figura di riferimento per gli altri cittadini residenti in una data parte della città,
    di solito, infatti, il vigile di quartiere risiede nella comunità dove opera, e quindi è conosciuto e, allo stesso tempo, conosce bene i luoghi dove può agire con efficacia, affiancando le forze dell'ordine nell'opera di prevenzione e repressione dei reati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, per quanto di sua competenza ed anche in accordo con i Comuni interessati, all'istituzione della figura del «vigile di quartiere» in tutta Italia, in modo da dare un concreto segnale di attenzione ai cittadini preoccupati soprattutto per i «microreati» che spesso non possono trovare efficace risposta visti i pesanti impegni cui sono sottoposti gli organici delle forze dell'ordine.
9/4310-A/31Capelli.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, per quanto di sua competenza ed anche in accordo con i Comuni interessati, all'istituzione della figura del «vigile di quartiere» in tutta Italia, in modo da dare un concreto segnale di attenzione ai cittadini preoccupati soprattutto per i «microreati» che spesso non possono trovare efficace risposta visti i pesanti impegni cui sono sottoposti gli organici delle forze dell'ordine.
9/4310-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta).  Capelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la Sardegna risulta essere una «terra di frontiera» dove la maggior parte dei comuni, alla pari di tantissimi altri comuni d'Italia, è privo o fortemente limitato materialmente qualsiasi presidio di sicurezza «statale» e dove, sempre più frequentemente, l'unica forma istituzionale di «divisa» è rappresentata dagli operatori di polizia locale;
    si tratta di una regione dove sono all'ordine del giorno gli episodi di violenza e minacce rivolte agli operatori della polizia locale ed alle quali la polizia locale risponde soltanto «armata» della propria professionalità acquisita spesso e volentieri a proprie spese, limitata nelle proprie competenze e nelle tutele giuridiche, assicurative e previdenziali;
    gli oltre 60.000 operatori della polizia locale sono sempre più consapevoli del ruolo sempre più impegnativo e rischioso che la loro professione è chiamata a svolgere quotidianamente nell'interesse e per la sicurezza di tutti i cittadini;
    si tratta di una professione difficile e spesso pericolosa, che ha lasciato e lascia sul campo, oramai con cadenza sempre più frequente, uomini e donne, padri e madri di famiglia, che tutte le mattine si alzano, indossano una divisa di cui vanno orgogliosi, escono di casa e scendono in strada con la consapevolezza che esiste la concreta possibilità di incorrere in rischi sempre più gravi;
    occorre scongiurare nuove vittime degli operatori di polizia locale, colpite spesso nel silenzio assordante dei media e delle istituzioni;
    negli oltre 8000 comuni italiani vi sono 60.000 operatori di polizia locale, contrattualmente qualificati come «impiegati comunali», ai quali vengono richiesti giornalmente compiti e funzioni di polizia, senza che vengano loro riconosciute quelle tutele giuridiche, assicurative, previdenziali e anche economiche che la nostra professione avrebbe il diritto di avere alla pari delle altre forze di polizia statali e che in un qualsiasi altro Paese normale non avrebbero alcuna difficoltà a vedersi riconosciute;
    è indispensabile il ripristino dell'istituto della causa di servizio e dell'equo indennizzo;
    è indispensabile un adeguamento delle tutele professionali e previdenziali ed è necessario provvedere all'equiparazione del ruolo delle polizie locali con quello delle altre forze di polizia operanti nel territorio; provvedimenti che consentano alla polizia locale di vedersi riconosciute tutte le sue peculiarità e l'importanza del ruolo che la sua quotidiana attività al servizio dei cittadini ed i suoi caduti dimostrano tutti i giorni dell'anno lungo le strade del nostro Paese, e che potrebbero essere realizzati grazie ad una modifica della legge n. 65 del 1986,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza per dare risposte concrete e urgenti ai 60.000 agenti ed ufficiali, uomini e donne orgogliosi della loro divisa e del loro essere tutti i giorni al servizio dei cittadini;
   ad assumere iniziative normative tese a valorizzare una polizia locale moderna, organizzata e rispondente agli standard operativi e di sicurezza che la professione richiede e che soprattutto i cittadini a gran voce sollecitano;
   ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per far sì che la polizia locale possa fornire il massimo impegno al servizio dei cittadini ed a fianco di tutte le forze dell'ordine per un controllo più capillare del territorio, assumendo tutte le decisioni utili ed orientate in tal senso.
9/4310-A/32Pili.


   La Camera,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza per dare risposte concrete e urgenti ai 60.000 agenti ed ufficiali, uomini e donne orgogliosi della loro divisa e del loro essere tutti i giorni al servizio dei cittadini;
   ad assumere iniziative normative tese a valorizzare una polizia locale moderna, organizzata e rispondente agli standard operativi e di sicurezza che la professione richiede e che soprattutto i cittadini a gran voce sollecitano;
   ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per far sì che la polizia locale possa fornire il massimo impegno al servizio dei cittadini ed a fianco di tutte le forze dell'ordine per un controllo più capillare del territorio, assumendo tutte le decisioni utili ed orientate in tal senso.
9/4310-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pili.


   La Camera,
   in sede di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in oggetto introduce alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;
    al fine di implementare la sicurezza nei luoghi urbani, che costituisce la ratio di questo decreto, sarebbe necessario prevedere anche maggiori risorse per l'assunzione di personale di sicurezza pubblico o privato,

impegna il Governo

a prevedere al più presto l'esclusione dal pareggio del bilancio delle spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private.
9/4310-A/33Busin, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   in sede di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    l'articolo 17 del decreto in esame reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento;
    in realtà, per implementare la sicurezza nelle città sarebbe opportuno, e non più rinviabile, dotare i Comuni delle risorse necessarie per provvedere a quanto si rende indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini in un momento storico segnato da crescenti situazioni di degrado, incuria e insicurezza;
    si rende pertanto doverosa l'istituzione di un apposito Fondo a cui i Comuni possano attingere in caso di mancanza di risorse finanziarie, tenuto conto dei continui tagli che sono stati fatti agli enti locali, per dare concretezza alle misure previste dal presente decreto, senza costringerli a distogliere le proprie disponibilità, già carenti, dai servizi sociali;
    è evidente come problemi di ordine pubblico, sicurezza e degrado derivino, in parte, dal flusso incontrollato di migranti, la cui identità e i cui scopi di ingresso e permanenza nel nostro Paese non sono adeguatamente verificati dalle istituzioni centrali, portando ad una accoglienza sommaria e generalizzata che distoglie risorse dai servizi ai cittadini e, nello stesso tempo, non garantisce una adeguata protezione e accoglienza a chi ne ha effettivamente bisogno,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo, in cui confluiscano anche le risorse oggi finalizzate all'accoglienza, a cui i Comuni possano attingere al fine di realizzare più adeguati interventi di sicurezza urbana.
9/4310-A/34Saltamartini, Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
   premesso che:
    nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza, è significativo rilevare come sia necessario riconoscere istituzionalmente quelle iniziative locali di controllo del territorio realizzate dai Comuni italiani;
    è doveroso valorizzare le pratiche provenienti dal basso, dalle stesse amministrazioni comunali, e finalizzate a fornire nuovi strumenti di risposta ad esigenze non adeguatamente realizzate dal livello statale;
    è urgente potenziare i poteri e le funzioni dei Sindaci in materia di sicurezza urbana. Sono infatti i Comuni, che quotidianamente sono chiamati ad affrontare i problemi di ordine pubblico senza spesso disporre delle competenze e delle risorse necessarie. In sostanza, si deve ratificare l'azione di quei Sindaci che, con coraggio e lungimiranza, hanno cercato di offrire risposte tempestive alla problematica della sicurezza spingendosi al limite delle proprie attribuzioni istituzionali;
    i Sindaci devono essere considerati strumento del Governo anche nel delicato settore della sicurezza, adottando i provvedimenti urgenti che riterranno opportuni per proteggere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. È un primo passo verso il federalismo in un settore chiave dell'amministrazione che fino ad oggi è stato prerogativa del potere centrale;
    un valido supporto per il potenziamento delle politiche locali di controllo del territorio passa anche attraverso il potenziamento dei servizi comunali di video-sorveglianza,

impegna il Governo

ad intervenire in tempi urgenti per semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza, prevedendo che i sindaci possano con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di privacy.
9/4310-A/35Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario riflettere sulla figura del prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella provincia, che inizialmente ha trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il prefetto non può essere considerato organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale;
    le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle regioni. Ciò nondimeno il prefetto non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale;
    le competenze frammentate e generiche, peraltro accompagnate da una competenza generale sulla tutela dell'ordine pubblico attraverso la possibilità di un uso in via immediata della forza pubblica stessa, fanno del prefetto uno strumento di autorità coercitiva con una forte valenza politica;
    il prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali che sono portatrici di interessi di diversa natura. Appare pertanto opportuno sopprimere la figura, attribuendone le funzioni ad altri organi, quali la provincia, il comune e il questore,

impegna il Governo

a prevedere la soppressione delle prefetture-uffici territoriali del Governo ed il contestuale trasferimento delle funzioni attualmente esercitate anche in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico al presidente della provincia, al sindaco e ai questori territorialmente competenti.
9/4310-A/36Caparini, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;
    rilevato che con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, numeri 7 e 8 si è provveduto a dare attuazione alla delega legislativa di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 depenalizzando e abrogando diversi reati tra cui l'articolo 635 del codice penale in tema di danneggiamento semplice,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di rintrodurre nel codice penale il reato di danneggiamento semplice oggi abrogato.
9/4310-A/37Bossi, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;
    rilevato che al fine di combattere efficacemente la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordinamento, attraverso la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il Daspo come pena accessoria nell'ottica di un'accresciuta efficacia contro uno dei principali reati che insidiano la sicurezza urbana e dei residenti, ovvero lo spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di introdurre nel testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 il Daspo di cui al presente decreto-legge come pena accessoria nell'ottica di un'accresciuta efficacia della sicurezza urbana.
9/4310-A/38Gianluca Pini, Molteni, Invernizzi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;
    rilevato che al fine di combattere efficacemente la micro criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordinamento, nell'ambito degli interventi per la sicurezza territoriale, il reato come l'accattonaggio molesto,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di introdurre nel codice penale il reato di accattonaggio molesto.
9/4310-A/39Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;
    rilevato che con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, numeri 7 e 8 si è provveduto a dare attuazione alla delega legislativa di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 depenalizzando e abrogando diversi reati tra cui l'articolo 527 del codice penale in tema di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di rintrodurre nel codice penale il reato di cui all'articolo 527 del codice penale atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico oggi abrogato.
9/4310-A/40Pagano, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;
    rilevato che al fine di combattere efficacemente la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordinamento, attraverso la modifica, nell'ottica di un'accresciuta efficacia di sicurezza urbana, il DASPO previsto dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico,

impegna il Governo

a introdurre nel nostro ordinamento, attraverso la modifica, nell'ottica di un'accresciuta efficacia di sicurezza urbana, il DASPO previsto dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.
9/4310-A/41Picchi, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;
    rilevato che al fine di combattere efficacemente la micro criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordinamento, nell'ambito degli interventi per la sicurezza territoriale, il reato come la pratica di attività ambulanti non autorizzate,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di introdurre nel codice penale il reato di pratica di attività ambulanti non autorizzate.
9/4310-A/42Allasia, Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
    preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;
    rilevato che con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 si è provveduto a dare attuazione alla delega legislativa di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 depenalizzando e abrogando diversi reati tra cui l'articolo 726 del codice penale in tema di atti contrari alla pubblica decenza,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di rintrodurre nel codice penale il reato di cui all'articolo 726 del codice penale atti contrari alla pubblica decenza oggi abrogato.

9/4310-A/43Rondini, Molteni, Pini, Simonetti, Invernizzi.


   La Camera,
    in occasione dell'esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana non può prescindere dalla presenza sul territorio di polizie locali efficienti e dotate di organici adeguati al compito sempre più arduo di mantenere l'ordine pubblico e la legalità;
    le polizie locali hanno subito nel corso degli anni una importante riduzione delle proprie capacità operative a causa del blocco parziale del turn over;
    sarebbe conseguentemente importante non soltanto fermare il processo di contrazione degli organici in servizio nelle polizie locali ma, in una certa misura, invertirlo, perseguendo gradualmente la reintegrazione delle vecchie piante organiche,

impegna il Governo

a reperire alla prima occasione utile le risorse necessarie al finanziamento di un piano di assunzioni diffuso a beneficio delle polizie locali di tutto il Paese, con l'obiettivo di riportarne gradualmente gli organici ai livelli che avevano prima che il turn over venisse limitato.

9/4310-A/44Giancarlo Giorgetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
   in occasione dell'esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    all'efficacia di un sistema di sicurezza urbana davvero integrato è essenziale il concorso di polizie locali potenziate e motivate;
   alla motivazione del personale appartenente alle polizie locali è indispensabile la piena equiparazione del trattamento economico e previdenziale spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato, almeno limitatamente alle qualifiche corrispondenti o funzionalmente equiparabili;
    il personale delle polizie locali aspira altresì a vedersi riconoscere anche le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata;
    il personale delle polizie locali ambirebbe anche ad alcune tutele legali, in particolare a vedersi riconoscere l'assistenza gratuita o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati, qualora chiamato in giudizio per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ad eccezione dei procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza,

impegna il Governo

ad affrontare alla prima occasione utile il problema dell'equiparazione di status, trattamento economico e previdenziale del personale delle polizie locali, che aspira alla parità con le condizioni garantite agli appartenenti alla Polizia di Stato anche sotto il profilo dell'applicazione della legge 23 novembre 1998, n. 407 e sotto quello della tutela legale in caso di procedimenti intentati per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

9/4310-A/45Grimoldi, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    all'efficacia di un sistema di sicurezza urbana davvero integrato è essenziale la condivisione delle informazioni sensibili raccolte nelle banche dati del Ministero dell'interno;
    l'impossibilità per il personale delle polizie locali di accedere al Sistema di Indagine, S.D.I, ed al Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte, Afis, nonché allo schedario Schengen, ha finora impedito alle pattuglie impegnate in servizio sulle strade comunali di riconoscere eventuali ricercati tra i fermati per accertamenti o per la contestazione di infrazioni al codice della strada,

impegna il Governo

a definire procedure che permettano al personale delle polizie locali di accedere pienamente alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen, prevedendo altresì delle salvaguardie rispetto al rischio di divulgazione accidentale di informazioni sensibili e riservate.

9/4310-A/46Fedriga, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza che coinvolga le Forze dell'Ordine dello Stato e le Polizie Locali è un'essenziale condizione per l'accrescimento dell'efficacia dell'azione di repressione del crimine;
    i vincoli stringenti di bilancio ai quali l'Unione Europea richiama costantemente il nostro Paese sono alla base del blocco parziale del turn over che ha sensibilmente ridotto gli organici delle Polizie Locali mentre si sta profilando anche una forte contrazione degli effettivi della Polizia di Stato;
    potrebbe quindi essere utile allargare il sistema in modo tale da ricomprendervi anche le associazioni di privati non armati disponibili ad assicurare la «cosiddetta sorveglianza di vicinato», forma di dissuasione del crimine di particolare efficacia potenziale soprattutto nelle ore notturne, in accordo ed in collaborazione con tutte le forze di polizia, nazionali e locali, presenti sul territorio,

impegna il Governo

a porre allo studio forme di collaborazione nel mantenimento della sicurezza urbana tra Forze dell'Ordine, polizie locali allargate ad eventuali associazioni costituite tra cittadini non armati, che si incarichino di segnalare eventi suscettibili di arrecare pregiudizio all'ordine pubblico ovvero situazioni di disagio locale.

9/4310-A/47Borghesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    l'installazione diffusa di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico costituisce un efficace sistema di dissuasione del crimine e comunque un potenziale ausilio nell'identificazione degli autori di eventuali reati oltreché un mezzo di prova in sede giudiziaria;
    l'impiego di videocamere può rivelarsi utile anche al personale delle Forze dell'Ordine impiegato in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per acquisire registrazioni atte ad identificare i responsabili di eventuali reati, producibili anche in sede giudiziaria,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie a finanziare l'acquisto da parte dei Comuni e delle Forze di polizia di sistemi di videosorveglianza e videocamere rispettivamente da installare in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, e da utilizzare nel corso dei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico.
9/4310-A/48Castiello, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    sta intensificandosi il fenomeno dell'accattonaggio molesto in luoghi di pietà sociale come gli ospedali ed i cimiteri;
    negli ospedali, l'accattonaggio assume spesso la forma della richiesta di elemosina motivata con la necessità di sostenere spese per accertamenti medici inesistenti o anche forniti gratuitamente in regime di pronto soccorso, al punto che non è raro leggere nei nosocomi avvisi all'utenza in cui si diffida dall'assecondare queste richieste di denaro;
    nei cimiteri, l'accattonaggio è rivolto a persone spesso in condizioni psicologiche alterate da un lutto o dalla memoria di un lutto,

impegna il Governo

a porre allo studio misure adeguate all'esigenza di impedire a chi esercita l'attività di accattonaggio molesto di raggiungere luoghi come ospedali e cimiteri ai quali si avvicinano persone in condizioni di particolare fragilità emotiva.
9/4310-A/49Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   premesso che:
    il Governo ha adottato nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, un'accezione del concetto di sicurezza urbana nella quale si istituisce un rapporto di causa-effetto tra il degrado urbano e la tendenza a delinquere, con la conseguenza di attribuire virtù pressoché taumaturgiche all'azione di risanamento delle periferie;
    tale accezione sminuisce in modo evidente il peso delle scelte individuali nella decisione di delinquere ed il ruolo che politiche pubbliche di dissuasione del crimine può esercitare nel condizionarle;
    sulla scelta individuale di delinquere possono in effetti pesare anche moventi di natura ideologica od identitaria, oltre alla voglia di arricchirsi rapidamente, sui quali nessuna azione di recupero delle periferie degradate o politica di inclusione a costo zero può esercitare significativa influenza;
    conserva conseguentemente la sua importanza, a fianco delle pur lodevoli iniziative di recupero delle situazioni di degrado, il mantenimento di alcuni essenziali presidi del diritto penale, ai quali affidare le funzioni decisive di dissuasione e di espressione della determinazione di una società ad affrontare la sfida del crimine,

impegna il Governo

a riconsiderare il concetto di sicurezza adottato nella redazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, in modo tale da allargarlo per ricomprendervi anche la necessità di fronteggiare le scelte individuali di delinquere non riconducili al degrado urbano o alla mancata inclusione sociale.
9/4310-A/50Attaguile, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge AC 4310 «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
   rilevato che, anche alla luce dell'attuale contesto della sicurezza interna e internazionale, alcuni centri di culto, da punti di aggregazione, possono diventare centri di possibile reclutamento da parte dell'estremismo religioso islamico, e già altri Stati, tra cui più recentemente l'Austria, si sono dotati di opportuni strumenti volti ad assicurare un rigoroso controllo sugli stessi, tra cui anche il divieto di finanziamenti e donazioni dall'estero;
   rilevato che, a fronte di sempre più numerose notizie in merito all'aumento dei finanziamenti e donazioni provenienti dall'estero, in particolare dai paesi islamici, per la realizzazione dei luoghi di culto nel nostro paese, invece nel nostro ordinamento esiste un preoccupante vuoto normativo, anche in merito alla possibilità per i Sindaci di intervenire a tutela della sicurezza dei propri territori e di prevenire situazioni di illegalità legate al proliferare di centri di culto, preghiera o culturali in senso lato;
   rilevato, pertanto, che secondo ultime notizie apparse sulla stampa, pare che ammontino a diciotto milioni di euro all'anno i finanziamenti, sotto diverse forme, per costruire moschee e luoghi di preghiera e culto, autorizzati o non, in Italia provenienti dall'estero, in particolare da Qatar, Arabia Saudita e Turchia,

impegna il Governo

a prevedere adeguate misure per prevenire e contrastare situazioni di illegalità mediante la chiusura degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa e degli immobili destinati ad attività di culto o ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro ad esse connesse realizzati dalle stesse qualora si ravvisi che tali strutture e le attività connesse siano finanziate o siano state finanziate da enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale e non sia stato redatto e depositato presso la Camera di Commercio competente per sede, dall'ente, associazione o comunità che ha realizzato o gestisce le strutture e attività sopra richiamate, il bilancio non in forma semplificata.
9/4310-A/51Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono prìncipi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale. Sussiste, dunque, un'obbligatoria e preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, che viene consentito solo laddove non vi siano alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate;
    in Italia vi sono milioni di metri quadrati di spazi pubblici abbandonati e nell'assoluto degrado. La riconversione ad altri usi civili, commerciali, sociali, culturali e imprenditoriali di tali beni permetterebbe, al contempo, di recuperare e migliorare aree e immobili pubblici, creare occasioni di lavoro, dare risposte socio culturali senza consumo di nuovo territorio. Tale iniziativa, inoltre, avrebbe importanti ricadute nella lotta alla illegalità e per la sicurezza dei territori,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie al fine di emettere un bando pubblico per il recupero di tali aree, previa individuazione delle stesse.
9/4310-A/52Rizzetto, Rampelli, Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto intende convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 il quale all'articolo 4 reca la definizione di sicurezza urbana, ai sensi del sopracitato articolo 4,

impegna il Governo

in attuazione degli interventi di sicurezza a valutare la priorità delle periferie e centri minori.
9/4310-A/53Petrenga.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge AC 4310-A recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento, che attiene alle occupazioni arbitrarie di immobili, definisce l'impiego della Forza pubblica nell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria inerenti immobili occupati secondo diversi criteri di priorità, ferma restando la tutela dei singoli o dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale;
    in tale ambito e contesto, andrebbe altresì tutelata la continuità delle preziose attività di natura sociale, assistenziale e culturale, svolte da associazioni ed enti sul territorio che spesso trovano spazio in immobili comunali assegnati o concessi in locazione;
    la continuità di tali attività andrebbe tutelata anche qualora all'assegnazione degli immobili non sia seguita la concessione, ovvero qualora il titolo concessorio, o il contratto di locazione, non siano stati rinnovati alla loro scadenza,

impegna il Governo

a concertare con i sindaci misure per tutelare gli spazi concessi ad enti ed associazioni che svolgono attività di natura sociale, culturale ed assistenziale, indispensabili soprattutto in riferimento alle fasce più deboli della società, ivi compresa la sospensione delle eventuali procedure di rilascio degli immobili comunali loro assegnati o concessi in locazione, in corso, nonché l'individuazione di soluzioni concrete per tutelare le attività con finalità sociale, culturale ed assistenziale.
9/4310-A/54Roberta Agostini, D'Attorre, Fossati.


   La Camera

impegna il Governo

a concertare con i sindaci misure per tutelare gli spazi concessi ad enti ed associazioni che svolgono attività di natura sociale, culturale ed assistenziale, indispensabili soprattutto in riferimento alle fasce più deboli della società, ivi compresa la sospensione delle eventuali procedure di rilascio degli immobili comunali loro assegnati o concessi in locazione, in corso, nonché l'individuazione di soluzioni concrete per tutelare le attività con finalità sociale, culturale ed assistenziale.
9/4310-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Roberta Agostini, D'Attorre, Fossati.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
    il nuovo articolo 2, comma 1, stabilisce che «1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia e la polizia locale, nei seguenti settori d'intervento: a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia», così riconoscendo l'importante ruolo svolto dalla Polizia locale nell'ambito delle attività di sicurezza integrata,

impegna il Governo

a dare piena attuazione, reperendo le necessarie coperture, all'articolo 8 della legge 24 luglio 2008, n. 125 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» che disciplina l'accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.
9/4310-A/55Matarrese, Dambruoso.


   La Camera

impegna il Governo

a dare piena attuazione, reperendo le necessarie coperture, all'articolo 8 della legge 24 luglio 2008, n. 125 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» che disciplina l'accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.
9/4310-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrese, Dambruoso.


   La Camera,
   premesso che il Parlamento sta procedendo alla approvazione del decreto-legge in oggetto;
   considerato che per la sicurezza delle città è diventato di fondamentale importanza dotare aree sempre più estese di sistemi di videosorveglianza,

impegna il Governo

a coadiuvare i comuni nella realizzazione di tali impianti specie nei parchi pubblici dove sovente si verificano episodi gravi di violenza contro donne e minori e criminalità diffusa.
9/4310-A/56Totaro, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la realizzazione di interventi e l'adozione di provvedimenti volti a garantire la sicurezza e la tutela del decoro delle città;
    l'articolo 9, in particolare, prevede che chiunque comprometta la fruibilità di particolari luoghi, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura fruizione degli spazi pubblici, mettendo spesso anche a rischio la pubblica sicurezza, sia soggetto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento dal luogo della condotta illecita, seppur i suddetti comportamenti non integrano necessariamente violazioni di legge;
    i «particolari luoghi» in favore dei quali è prevista siffatta espressa tutela si sostanziano nelle «infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e le relative pertinenze» tra le quali si intendono ricomprese anche le stazioni e le vie di accesso;
    in merito, si ritiene che debba essere prevista altresì una specifica responsabilità per quanto attiene più propriamente al decoro della rete infrastrutturale sotto il profilo dei danneggiamenti, deturpamenti, imbrattamenti e altro, che deve essere posta in carico alle società esercenti il pubblico servizio nell'ambito delle medesime infrastrutture,

impegna il Governo

a valutare l'adozione delle disposizioni necessarie a introdurre, nell'ambito della stipula delle concessioni per pubblico servizio nel settore dei trasporti, la previsione dell'obbligo di mantenere le infrastrutture e relative pertinenze in modo adeguato a garantirne il decoro e la pulizia.
9/4310-A/57Rampelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame detta apposite nomine per garantire il decoro di alcuni specifici luoghi urbani;
    il tema del decoro urbano è di grande rilevanza, soprattutto nelle grandi città, dove la zone periferiche sono spesso abbandonate al più totale degrado, in attesa di Interventi di riqualificazione che arrivano sempre con grande ritardo e a volte non arrivato mai;
    la riqualificazione delle periferie è intimamente connessa alla sicurezza dell'area, alla qualità di vita dei residenti e al rilancio del tessuto economico e produttivo delle singole zone;
    nella legislatura in corso al tema delle periferie urbane è stato dedicato anche l'ambito di indagine di una Commissione parlamentare appositamente costituita,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti opportuni, per quanto di competenza, se dei caso attraverso io stanziamento di apposite risorse volte a garantire la riqualificazione urbana delle periferie delle grandi città.
9/4310-A/58Taglialatela, Rampelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame interviene in materia di occupazione arbitrarie di Immobili;
    stando alla relazione introduttiva del disegno di legge rileva come «il protrarsi della congiuntura economica non favorevole ha determinato, in particolare nelle aree urbane più densamente popolate, l'acuirsi di emergenze abitative. Ciò ha dato luogo, oltre che a tensioni sociali, anche a comportamenti illegali, culminati in occupazioni abusive di immobili ti proprie pubblica o privata»;
    la relazione, inoltre, conferma che «tali situazioni hanno assunto in questi anni dimensioni particolarmente rilevanti nelle aree metropolitane» e che «nel solo territorio del comune di Roma, gli edifici sottratti illegalmente alla libera fruibilità dei proprietari sono oggi oltre cento;
    tale gravissimo stato di fatto, in particolare a Roma, non solo lede in maniera gravissima i diritti Individuali dai proprietari rispetto al godimento dei proprio bene, ma culminano nella stragrande maggioranza dei casi in situazioni di Illegalità, disordine, danneggiamenti e degrado per gli altri residenti del medesimi stabili e dell'intero quartiere,

impegna il Governo

a disporre con urgenza lo sgombero di tutti gli immobili occupati illegalmente sul territorio nazionale.
9/4310-A/59La Russa, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del provvedimento in esame Interviene al fine di contrastare lo spaccio di stupefacenti;
    sulla materia della vendita di sostanze stupefacenti è intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, che ha reso autonoma fatti specie di reato quella che fino ad allora costituiva circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, producendo l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità quali, ad esempio, il piccolo spaccio, con un impatto deleterio sulla possibilità di contrastare la commissione di reati di tal genere;
    questo nonostante la relazione introduttiva al medesimo decreto-legge aveva messo in evidenza come «al 26 luglio 2013 su 23.683 detenuti imputati ben 8.486 erano ristretti per violazione della legge stupefacenti a che, su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati»;
    vietando, di fatto, l'arresto in caso di «piccolo spaccio», con le nuove norme si consente ai cd. pusher di spacciare impunemente, frustrando l'operato di forze dell'ordine e magistrati; con il rischio più che concreto di trasformare alcune zone delle nostre città in veri e propri ghetti,

impegna il Governo

a valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche normative, per rendere più efficace la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.
9/4310-A/60Cirielli, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    diventa sempre più urgente Integrare i dati oggettivi con cui si misura la sicurezza di un quartiere, i suoi indicatori di micro e macro-criminalità, con una riflessione basata sullo studio della percezione del livello di insicurezza nelle maggiori città Italiane;
    a volte si crea un gap difficile da risolvere tra quegli indicatori statistici, che tendono a dimostrare che la microcriminalità è in calo e percezione soggettiva in cui tutti gli eventi negativi, legati a furti e aggressioni, sia che avvengano in strada che in casa, sembrano toccare direttamente il vissuto della gente;
    d'altra parte se un quartiere appare degradato e poco vivibile, scarsamente illuminato i cittadini hanno paura e tendono ad abbandonarlo, con l'ovvia conseguenza di fame davvero un terreno fertile per la criminalità. Non c’è dubbio che serva un mix equilibrato di controllo, repressione, politiche di riqualificazione urbana; partecipazione dei cittadini e naturalmente adozione intelligente di tecnologie innovative. Ma serve anche e soprattutto poter creare spazi di condivisione in cui i giovani possano ritrovarsi per fare insieme attività sportive, culturali, sociali. Analogamente urge creare centri e luoghi dove gli anziani possano ritrovarsi con analoghi obiettivi, per sconfiggere quel senso di solitudine che accentua la loro fragilità e li espone a truffe e violenze, in casa e per strada;
    i quartieri dormitorio, da cui la popolazione attiva di giorno per andare a scuola, in ufficio al lavoro, e restano soli e smarriti i più anziani i disabili, i pazienti cronici sono un luogo ad alto rischio. Ma sono ad alto rischio anche quei quartieri in cui si concentrano attività spesso legate al gioco d'azzardo, all'usura e alla prostituzione che creano delle pseudo-Las Vegas, dove tutto è possibile a qualunque ora del giorno e della notte;
    parlare di distanze di sicurezza sta diventando uno slogan a cui non corrispondono né contenuti oggettivi che contribuiscano a rendere più sicura la città, nè proposte adeguate sul piano della riqualificazione delle aree, spesso periferiche e artificiosamente illuminate. Accade così che gente anziana si trovi a vivere in zone di periferia in cui l'unica distrazione è offerta dalle sale da gioco, come antidoto alla solitudine prima ancora che come ipotesi di vincita fortunata. Il paradosso più volte denunciato dagli esperti di settore è che possano convergere: età avanzata, degrado ambientale e povertà, con l'immagine falsa di una cittadella del gioco, che mentre promette evasione dalla quotidianità, trascina gli anziani in un vortice di povertà crescente. Non a caso in questi luoghi si aggirano anche potenziali usurai, gente disposta a comprare oro e ovviamente persone abituate a raggirare anziani creduloni, a scipparli e frodarli senza scrupoli;
    eppure queste periferie crescono e al loro interno si concentra sempre più l'alea del rischio personale e patrimoniale, con le conseguenze che fin troppo spesso la stampa e la televisione denunciano. Non basta la presenza di poliziotti e di forze dell'ordine. Servono presenze più amicali e dialoganti per ispirare fiducia negli anziani e proteggerli prevendo forme di disagio più grave,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare la sicurezza nelle aree periferiche delle grandi città, soprattutto nelle zone in cui c’è una forte offerta di gioco dalle Sale Bingo ai bar e ai locali con molte slot machine, con la presenza di educatori e di operatori sociali che avvicinino le persone più anziane ai centri sociali, allontanandoli da quei contesti in cui finiranno col sentirsi sempre più soli, più poveri e spesso vittime di violenza.
9/4310-A/61Binetti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare la sicurezza nelle aree periferiche delle grandi città, soprattutto nelle zone in cui c’è una forte offerta di gioco dalle Sale Bingo ai bar e ai locali con molte slot machine, con la presenza di educatori e di operatori sociali che avvicinino le persone più anziane ai centri sociali, allontanandoli da quei contesti in cui finiranno col sentirsi sempre più soli, più poveri e spesso vittime di violenza.
9/4310-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame prevede disposizioni in materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, intendendo, per sicurezza integrata, l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, regioni e enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza con la finalità del benessere delle comunità territoriali;
    alla luce di quanto stabilito dal provvedimento, la delicatezza e la complessità del ruolo svolto dalle Forze di Polizia, militari, Forze di Polizia locale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impone di rendere effettiva la tutela di coloro che appartengono a tali corpi e che subiscono danni di carattere biologico e/o economico in connessione con l'adempimento del servizio d'istituto, o comunque in esecuzione dei compiti e degli obblighi sugli stessi incombenti ai sensi dell'ordinamento giuridico attualmente vigente;
    sono sempre più numerosi i casi che vedono agenti in servizio restare gravemente feriti portando per tutta la loro vita segni indelebili o, in casi estremi, perdere la propria vita sul luogo di lavoro. Basti pensare che da gennaio 2000 a gennaio 2016 i caduti della sola Polizia di Stato sono stati 121, dei quali 20 uccisi, mentre i restanti sono deceduti comunque in orario di servizio, per incidenti durante un inseguimento o per casi simili. I deceduti dell'Arma dei carabinieri dal 2006 a oggi sono invece 24, di cui 13 uccisi e nel dato sono compresi anche quelli deceduti nel corso di missioni di pace all'estero, per mano del terrorismo internazionale;
    valutate le specifiche e condivise esigenze funzionali di tutti i Corpi dello Stato e la connessa necessità di apportare gli ormai necessari adeguamenti alle procedure amministrative in materia di attività connesse al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla concessione e liquidazione dell'equo indennizzo nelle situazioni in cui l'Amministrazione inizi d'Ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, è opportuno prevedere che in caso di riconoscimento della dipendenza delle infermità per iniziativa d'ufficio del procedimento, i Comandanti di livello provinciale dei vari Corpi predispongano un adeguato parere relativo alla vicenda per cui è causa, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
    è altresì necessario prevedere l'applicazione della legge 31 maggio 2005, n. 89, al fine di istituire su tutto il territorio nazionale le Commissioni mediche ospedaliere della Polizia di Stato e chiudere definitivamente il rapporto anacronistico di dipendenza con le Commissioni mediche ospedaliere militari;
    al fine di scongiurare per falle o lungaggini del sistema giudiziario la configurazione di un danno da mancato rimborso delle spese legali sopportate dagli appartenenti a tutti i Corpi nazionali per procedimenti connessi alla propria attività di servizio si reputa necessario prevedere un'effettiva tutela per questi ultimi, che spesso possono essere destinatari di un provvedimento giurisdizionale di non luogo a procedere ovvero di estinzione del reato per prescrizione dello stesso l'assenza di una sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità pur se fatto ad essi non imputabile;
    appare incongruo ed illogico traslare sugli appartenenti di tutti i Corpi nazionali i costi relativi al risarcimento per danno erariale nelle ipotesi di assenza di dolo, posto che gli operatori, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono costantemente esposti al rischio di danneggiare l'erario per l'espletamento dei propri compiti di istituto, perseguendo finalità di gran lunga superiori al valore dei danni pecuniali talvolta cagionati. Appare dunque logico e necessario prevedere l'abolizione della responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave quando si cagioni il danno in adempimento del proprio dovere;
    è altresì necessario prevedere l'abrogazione di un'evidente discriminazione, contenuta nell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 che interpretando le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilisce che tali disposizioni «non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia». Considerato che la materia non è stata posta a riordino, tutti coloro che lavorano nelle Forze di Polizia, nelle Forze armate e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in caso di incidente occorso in servizio, non sono coperti da alcuna assicurazione essendo dunque costretti a sostenere tutte le cure, il più delle volte onerose, in modo autonomo;
    il provvedimento all'esame seppur in linea teorica dovrebbe prevedere specifiche misure per la tutela della sicurezza delle città non stabilisce alcuna misura volta a tutelare coloro che appartengono alle Forze di Polizia, militari, Forze di Polizia locale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che quotidianamente tutelano la sicurezza di tutti i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi che intendano rendere effettiva la tutela di coloro che appartengono alle Forze di Polizia, militari, Forze di Polizia locale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che subiscono danni di carattere biologico e/o economico in connessione con l'adempimento del servizio d'istituto, o comunque in esecuzione dei compiti e degli obblighi sugli stessi incombenti ai sensi dell'ordinamento giuridico attualmente vigente, al fine di contribuire alla tutela della sicurezza urbana.
9/4310-A/62Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città. Il testo, in primo luogo, provvede a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali. In secondo luogo, interviene, prevalentemente sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici;
    si tratta quindi di interventi che coinvolgono in primo piano le Forze dell'ordine. Sarebbe stato necessario affiancare a tale tipo di interventi, per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, un maggiore impegno in termini di assegnazione delle risorse al comparto;
    l'ultima legge di bilancio, nell'assegnare specifiche risorse al Fondo per il pubblico impiego, non ha garantito piena tutela alle forze dell'ordine, disponendo risorse limitate, e prevedendo l'alternatività degli interventi relativi alla revisione della disciplina delle carriere, oppure al rinnovo del bonus degli 80 euro,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad assegnare ulteriori e specifiche risorse alle Forze dell'ordine, per il rinnovo dei contratti, nuove assunzioni, la revisione della disciplina delle carriere e il rinnovo del bonus degli 80 euro.
9/4310-A/63Vella, Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento in esame interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili. Il fenomeno, fonte di forti tensioni sociali e di situazioni di illegalità, è particolarmente esteso nelle grandi città;
    nello specifico, l'articolo 11 intende meglio definire i percorsi attraverso i quali il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Si dispone, così, che il prefetto debba impartire modalità esecutive dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusive di immobili: sia per prevenire, in relazione al numero di immobili da sgomberare, possibili turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero;
    le nuove disposizioni non specificano però la possibilità per il Prefetto di agire, in via d'urgenza, con operazioni relative ad occupazioni arbitrarie di immobili, anche senza uno specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per chiarire che il Prefetto possa adottare provvedimenti urgenti in materia di occupazione arbitraria di immobili, anche senza uno specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria, a tutela dell'ordine pubblico, per fronteggiare tempestivamente tensioni sociali e situazioni di illegalità.
9/4310-A/64Gelmini.


   La Camera,
   il provvedimento all'esame interviene in materia di sicurezza urbana che viene definita quale bene pubblico afferente «alla vivibilità e al decoro della città». Inoltre, il medesimo provvede ad individuare alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana quali la riqualificazione e il recupero delle aree degradate; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità ed in particolare di tipo predatorio; promozione del rispetto della legalità e affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
   il provvedimento stabilisce altresì che tutte le istituzioni repubblicane, Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrono, anche con azioni integrate, alla realizzazione della sicurezza urbana;
   secondo una rilevazione condotta dall'ISTAT, i reati da cui si può ricavare un guadagno economico (furti, rapine, truffe, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, usura, ricettazione, ecc.) sono aumentati a dismisura a partire dal 2010, mentre diminuiscono i reati a carattere non economico, fatta eccezione per l'aumento delle lesioni e delle minacce. Tra i reati denunciati sono, in particolare, i furti in abitazione ad avere conosciuto un'impennata negli ultimi anni;
   gli episodi di criminalità, per lo più volti a commettere delitti di rapina o di fiuto nelle case italiane, pongono costantemente a repentaglio l'incolumità delle famiglie, violando altresì la profonda intimità nonché le tradizioni che caratterizzano ogni abitazione. Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, sta generando, soprattutto negli ultimi anni, una situazione di fortissimo allarme sociale;
   il provvedimento all'esame che, in linea teorica, dovrebbe prevedere specifiche misure per la tutela delia sicurezza delle città non stabilisce alcuna misura volta a proteggere i cittadini dagli episodi di criminalità che violano il proprio domicilio;
   sarebbe dunque auspicabile prevedere misure che incentivino l'acquisto di strumenti finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni prevedendo una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi che stabiliscano una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e di violazioni di domicilio al fine di contribuire alla sicurezza urbana.
9/4310-A/65Laffranco, Gelmini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città il provvedimento in esame indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e il sindaco, che, incidono su specifici contesti territoriali, individuando concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana;
    i patti hanno come base fondante, oltre alle linee generali per la promozione della sicurezza integrata, specifiche linee guida adottate con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno. I patti non hanno come unico riferimento la sicurezza del centro abitato, ma devono tener conto anche delle esigenze delle aree rurali limitrofe;
    alla luce della rilevanza dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana e tenendo conto delle esigenze delle aree rurali limitrofe risulta opportuno un coinvolgimento anche delle forze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla luce del fatto che tale corpo svolge un prezioso ed importante servizio, sull'intero territorio nazionale, a tutela della sicurezza dei cittadini;
    con lettera-circolare 1/2017 del 17 gennaio 2017 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno – Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali ha indicato ai comuni provinciali le direttive per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi di servizio;
    la predetta lettera-circolare, recependo gli obblighi disposti alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che si rende necessario realizzare un risparmio di spesa anche sui Cap. 1951/01 e seguenti per implementare le risorse disponibili nei fondi incentivanti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al fine della «valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali»;
    in particolare, secondo quanto analiticamente indicato dalla Relazione tecnica allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tali economie dovranno essere realizzate, a partire dal 2018 grazie «all'introduzione, in maniera diffusa, su tutto il territorio dell'utilizzo del buono pasto elettronico (...) in luogo del più oneroso servizio di ristorazione per il pasto serale presso le sedi operative (opzione compatibile con l'orario di inizio del servizio da parte del personale turnista)»;
    con tale sistema il personale dei Vigili del Fuoco non potrà più usufruire del servizio mensa confezionato presso le sedi operative nonostante l'impegno degli operatori di tale Corpo sia soprattutto fisico e necessiti, quindi, dell'assunzione di pasti con adeguato contenuto energetico;
    in particolari situazioni di emergenza, come gli eventi sismici che hanno colpito il nostro Paese, oltre al personale normalmente in servizio, ai Comandi possono affluire anche uomini provenienti da altre province e Regioni, non è realisticamente pensabile che il servizio di ristorazione possa essere garantito con l'erogazione dei buoni pasto;
    la necessità di perseguire obiettivi di contenimento delle spesa pubblica non sempre migliora i servizi, in questo caso infatti ne compromette il loro regolare svolgimento;
    l'orario di servizio dei vigili del fuoco è svolto con una articolazione in turni di 12 ore continuative e tale particolare articolazione ha consentito, fino ad oggi, di poter mantenere gli attuali standard di efficienza e tutela dei cittadini in termini di sicurezza e soccorso tecnico urgente che diversamente verrebbero a mancare,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative affinché venga scongiurata la soppressione del servizio mensa per tutto il personale del settore operativo in servizio nei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco durante lo svolgimento dei turni notturni al fine di contribuire alla tutela della sicurezza urbana.
9/4310-A/66Sandra Savino, Milanato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame promuove un sistema di sicurezza urbana integrata che vede concorrere lo Stato e gli enti territoriali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un complesso unitario di interventi finalizzati ad accrescere il benessere delle comunità territoriali;
    fondamentale in questo senso è l'instaurazione di una rete di reciproca collaborazione tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia dello Stato presenti sul territorio da attuarsi attraverso lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative, la regolamentazione per l'uso comune dei sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio, nonché promuovendo forme di aggiornamento professionale integrato;
    il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 ha disciplinato le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati interforze del dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
    l'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e l'articolo 8-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, hanno entrambi definito un termine, ormai abbondantemente decorso, per l'emanazione di un regolamento di modifica e aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 alla luce delle numerose modifiche normative e tecnologiche intervenute negli anni, compresa l'estensione al personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e addetto ai servizi di polizia la facoltà di accesso, oltre che allo schedario CED dei veicoli rubati (come già previsto) anche allo schedario CED dei documenti di identità rubati e smarriti nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati;
    il 3 ottobre 2013 l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole (registro provvedimenti n. 427) sullo schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 per il recepimento delle modifiche legislative intercorse;
    benché il provvedimento sia particolarmente atteso soprattutto dai corpi di polizia locale chiamati, spesso, a sopperire alle funzioni proprie delle Forze di polizia nazionale nonché a supportarle in circostanze sempre più frequenti, lo schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, non è ancora stato definito e deliberato,

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 al fine di consentire il realizzarsi di un reale interscambio di informazioni tra i diversi Corpi di polizia impegnati nel presidio del territorio ed assicurare così ai cittadini un sistema di sicurezza effettivamente integrato.
9/4310-A/67Patrizia Maestri, Fabbri, Pagani, Montroni, Romanini, Prina.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 al fine di consentire il realizzarsi di un reale interscambio di informazioni tra i diversi Corpi di polizia impegnati nel presidio del territorio ed assicurare così ai cittadini un sistema di sicurezza effettivamente integrato.
9/4310-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Patrizia Maestri, Fabbri, Pagani, Montroni, Romanini, Prina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto contiene importanti misure sul tema della tutela del decoro urbano. Durante l'esame in Commissione, con l'approvazione di una serie di emendamenti sollecitati da associazioni di cittadini, è stato ampliato l'ambito di incidenza dei patti per la sicurezza urbana, attraverso la previsione che include tra le aree interessate anche i plessi scolastici, le sedi universitarie e tutti i luoghi turistici e culturali, a prescindere dalla consistenza dei flussi turistici;
    appare altresì opportuno adottare misure di tutela particolari anche con riguardo alle aree cittadine particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti,

impegna il Governo

a tenere conto, nei provvedimenti e nelle iniziative di attuazione del provvedimento, dell'esigenza di garantire particolari e specifiche forme di tutela anche sotto il profilo della libera accessibilità, per le aree cittadine particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti, anche in virtù dell'impegno civico di molti cittadini in queste aree.
9/4310-A/68Mazziotti Di Celso.


   La Camera

impegna il Governo

a tenere conto, nei provvedimenti e nelle iniziative di attuazione del provvedimento, dell'esigenza di garantire particolari e specifiche forme di tutela anche sotto il profilo della libera accessibilità, per le aree cittadine particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti, anche in virtù dell'impegno civico di molti cittadini in queste aree.
9/4310-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    il 21 febbraio scorso è entrato in vigore il decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 (in G.U. Serie generale n. 42 del 20 febbraio 2017) «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
    il provvedimento del Governo – che a norma dell'articolo 77 della Costituzione dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni pena la sua decadenza – ha la dichiarata finalità di «introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano»;
    il decreto in esame contiene tra le altre misure nome volte a concedere ai sindaci il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti «in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche volte a prevenire l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti»;
    l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge ha inoltre espressamente introdotto il divieto di «somministrare» bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125 che testualmente disponeva precedentemente tale divieto per la sola «vendita»;
    va ricordato che il divieto suddetto riguarda i minori di anni 18 ultrasedicenni, in quanto la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall'articolo 689 c.p.,

impegna il Governo

a vigilare ed attivare nell'ambito delle sue proprie competenze ogni misura necessaria, compresa la segnalazione alle Istituzioni competenti e il Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, a tutela del minori eventualmente coinvolti nelle ordinanze e in ogni provvedimento previsto dal decreto in esame.
9/4310-A/69Zampa.


   La Camera

impegna il Governo

a vigilare ed attivare nell'ambito delle sue proprie competenze ogni misura necessaria, compresa la segnalazione alle Istituzioni competenti e il Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, a tutela del minori eventualmente coinvolti nelle ordinanze e in ogni provvedimento previsto dal decreto in esame.
9/4310-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Zampa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città. Il testo, in primo luogo, provvede a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali. In secondo luogo, interviene, prevalentemente sull'apparato sanzionarono ammnistrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici;
    il testo prevede che, tra gli obiettivi dei patti per la sicurezza urbana richiamati, vi è quello della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, nonché attraverso rinstallazione di sistemi di videosorveglianza, e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio (articolo 5, comma 2, lettera a)),

impegna il Governo

nell'ambito delle misure volte a favorire l'impiego delle Forze di polizia definite dalla disposizione richiamata in premessa, a potenziare l'impiego del poliziotto di quartiere, per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio.
9/4310-A/70Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza e decoro urbano previsto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    par quanto riguarda l'accesso alle banche dati, va rilevato che il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti, gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza, mette a disposizione delle forze di polizia i dati sui passaggi dei veicoli che transitano in corrispondenza dei sensori dei sistemi di videosorveglianza territoriale che vi sono collegati. Il sistema è direttamente connesso alla banca dati interforze SDI per i controlli massivi sulle autovetture rubate;
    ad oggi, in linea con quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, i cosiddetti controlli massivi, necessari per il controllo automatico delle targhe degli autoveicoli che transitano attraverso i varchi, sarebbero riservati alle Forze di polizia, secondo una lettura particolare dall'articolo 10 dei decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1982 n. 378;
    questi controlli seriali, sarebbero però contemplati nel successivo articolo 10-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 che disciplina, invece, l'accesso in banca dati SDI (Sistema d'Indagine) del personale della polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza,

impegna il Governo

nell'ambito del decreto ministeriale che dovrà definire i livelli di accesso alle banche dati, ad adottare interventi che consentano al personale della Polizia locale di consultare la banca dati del Pubblico Registro automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informativo C.E.D.-S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministro dell'Interno al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità.
9/4310-A/71Carfagna, Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017. n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, prevede in più punti il coinvolgimento dei servizi sociali per contrastare situazioni di degrado sociale, contro la lotta alla povertà e nonché l'inserimento delle fasce più deboli,

impegna il Governo

a portare nella prossima Conferenza Stato-Regioni una proposta alternativa ai tagli ai fondi sociali sancita lo scorso 23 febbraio che ha portato ad una decurtazione del Fondo per le politiche sociali di oltre due terzi riducendolo a 99 milioni di euro evitando di mettere a rischio l'inclusione delle fasce più deboli.
9/4310-A/72Lenzi, Carnevali.


   La Camera

impegna il Governo

a portare nella prossima Conferenza Stato-Regioni una proposta alternativa ai tagli ai fondi sociali sancita lo scorso 23 febbraio che ha portato ad una decurtazione del Fondo per le politiche sociali di oltre due terzi riducendolo a 99 milioni di euro evitando di mettere a rischio l'inclusione delle fasce più deboli.
9/4310-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Lenzi, Carnevali.


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MANTERO ED ALTRI; LOCATELLI ED ALTRI; MURER ED ALTRI; ROCCELLA ED ALTRI; NICCHI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; CARLONI ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI; NIZZI ED ALTRI; FUCCI ED ALTRI; CALABRÒ E BINETTI; BRIGNONE ED ALTRI; IORI ED ALTRI; MARZANO; MARAZZITI ED ALTRI; SILVIA GIORDANO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A)

A.C. 1142-A – Questioni pregiudiziali
di costituzionalità

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che
    la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;
    l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;
    anche la Corte di Strasburgo ha escluso che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione della vita, possa desumersi un supposto e diametralmente opposto diritto di morire, né, tantomeno, un diritto all'autodeterminazione che si sostanzia nella possibilità di scelta tra la vita e la morte (sentenza Pretty c. Regno Unito), facendosi sul punto riferimento, altresì, alla Raccomandazione 1418 (1999) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
    la tematica del cosiddetto testamento biologico, ovvero, più correttamente, le questioni attinenti al consenso informato ed alla cosiddetta DAT, dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari, fanno riferimento ad una delle tematiche più complesse e delicate dal punto di vista etico e sociale, considerati non da ultimo i diversi diritti fondamentali coinvolti, che non agiscono su piani sempre collimanti e compatibili;
    il pur apprezzabile sforzo di sintesi culminato nell'elaborazione di un testo unificato da parte della competente Commissione parlamentare non ha fatto sì che la proposta di legge in discussione evitasse di suscitare, forse anche per l'origine eterogenea in una materia siffatto complessa e il tentativo di giungere comunque ad un testo di sintesi che lascia però aperti troppi interrogativi, ancora più di una perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;
    deve necessariamente prendersi le mosse dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l'intero sistema dei valori costituzionali, in base al quale, si ribadisce, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, cosicché il consenso informato a ogni trattamento sanitario diviene, quindi, l'atto fondante dell'alleanza terapeutica, e il medico ha il diritto/obbligo di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente, la cui volontà va comunque rispettata nei limiti del possibile, si trovi in imminente pericolo di vita, ma l'eventuale rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono, in ogni caso, comportare l'abbandono terapeutico (articolo 1, comma 6, del provvedimento);
    la relazione di cura e di necessaria fiducia tra paziente e medico, ove sono coinvolti – se il paziente lo desidera – anche i propri familiari, trova proprio nel consenso informato l'elemento di incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia, professionalità e responsabilità del medico e ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha inoltre il diritto di conoscere, salvo espresso personale rifiuto, i dati sanitari che la riguardano e di essere informata in modo completo e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, costituendo dunque le informazioni un preciso obbligo per il medico;
    la Corte costituzionale ha affermato, con giurisprudenza costante, che «la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003);
    il Codice di deontologia medica, in coerenza con questi principi di rango costituzionale, individua quali doveri e competenze del medico «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona» (articolo 3) e sancisce la libertà e l'indipendenza della professione oltre che l'autonomia e la responsabilità del medico affermando che «l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità» (articolo 4). Lo stesso codice stabilisce inoltre all'articolo 38: «il medico, nel tenere conto di dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria»;
    l'articolo 1 del provvedimento in esame, se da un lato afferma che il consenso informato trova attuazione laddove «si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico» (comma 2), dall'altro introduce disposizioni in contrasto con quest'ultima affermazione e quindi con i principi costituzionali, prevedendo (comma 7) in capo al medico l'obbligo di ottemperare la richiesta espressa dal paziente, qualsiasi ne sia il contenuto, stravolgendo dunque la relazione di cura e l'orientamento della stessa medicina, la quale anziché rimanere univocamente indirizzata alla tutela della vita, della salute e al sollievo della sofferenza, conformemente anche al Codice deontologico, andrebbe di fatto ad includere una eterogeneità di comportamenti alcuni dei quali volti, anche attraverso una condotta omissiva, a terminare la vita dei soggetti assistiti ove richiesto, né la previsione per cui le DAT «le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita» (articolo 3, comma 5) vale a superare l'obiezione, perché quest'ultima espressione linguistica è ambigua e fuorviante proprio rispetto ai «pazienti affetti da una malattia evolutiva inguaribile», ai sensi della legge n. 38 del 2010, che definisce i pazienti destinatari di cure palliative;
    in particolare, merita attenzione il regime dedicato alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con cui le persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione, con i necessari crismi formali, in cui indicano anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione e l'idratazione artificiali, indicando, altresì, una persona di fiducia («fiduciario»), parimenti maggiorenne e capace, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie;
    la disposizione sulla vincolatività delle volontà direttamente espresse o anticipate nelle DAT è difforme non solo da quanto prevede l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, che non a caso afferma che le volontà «saranno tenute in considerazione», senza dunque alcun obbligo vincolante per il medico, ma occorre osservare che una tale obbligatorietà non è prevista da nessuno degli Stati europei che hanno legiferato in tema di direttive, neppure da quelli che hanno espressamente depenalizzato l'eutanasia (Belgio, Olanda, Lussemburgo) ponendo il legislatore italiano in posizione isolata nel contesto europeo, e ledendo gravemente l'autonomia e la responsabilità del medico, che nessun ordinamento è mai giunto a scalfire;
    inoltre la previsione per cui il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale, se da un lato sembra metterlo al riparo da possibili azioni legali, dall'altro snatura lo stesso principio del consenso informato, cui pure il progetto di legge dichiara di ispirarsi, in quanto la valutazione clinica diviene irrilevante;
    gravi problemi, in tal senso, pone anche la disposizione che nel consentire al paziente di rifiutare anticipatamente i trattamenti, include anche le forme di sostegno vitale quali l'alimentazione e l'idratazione artificiale, che non rappresentano terapie per patologie specifiche – e quindi rientranti nell'autonomia di scelta del paziente – bensì solo il suo mezzo di sostegno (e non di cura);
    se dunque è vero, da una parte, che nell'ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato, atteso che il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione secondo il quale «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», e che il cambiamento della sede del processo decisionale dal medico al paziente, con la necessità di un consenso libero ed informato all'atto medico rappresenta il frutto di una evoluzione che da un atteggiamento «paternalistico» del medico è giunto alla cosiddetta «alleanza terapeutica», non per questo, dall'altra parte, può pretermettersi che il consenso informato è un atto personalissimo delegabile solo in casi eccezionali, visto che il paziente è l'unica persona che può decidere riguardo alla propria salute come, del resto, ben evidenziato dall'articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo (gli unici casi in cui il consenso e/o dissenso al trattamento sanitario può essere delegato fanno riferimento, infatti, al paziente minore e al maggiorenne legalmente interdetto e quindi a soggetti considerati dall'ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido consenso);
    ne consegue che l'anticipazione, in termini pressoché vincolanti per il medico (articolo 3, comma 4), salva l'evoluzione della scienza medica, dell'espressione del consenso poi non concretamente esercitabile o, ancor più, il coinvolgimento nel momento decisionale in ordine a diritti personalissimi di un terzo estraneo (c.d. fiduciario) può costituire un chiaro vulnus dei suddetti principi costituzionali, e di quel favor vitae che contraddistingue chiaramente, a partire dalla Costituzione, il nostro ordinamento, non potendosi fornire di sostegno giuridico forme mascherate di eutanasia o comunque di abbandono terapeutico, che pure la proposta di legge intende chiaramente evitare, dovendosi tenere sempre ben distinti i trattamenti di sostegno vitale, come la nutrizione e l'idratazione, dalle terapie sanitarie;
    il provvedimento si pone dunque in contrasto, sotto molti profili, con importanti pilastri del sistema giuridico-costituzionale, fondati a loro volta su principi, quali gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, che attengono proprio all'essenza dei valori su cui si fonda la Costituzione italiana,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.
n. 1. Calabrò, Marotta, Menorello, Gigli, Binetti, Roccella, Fucci.

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale;
    la Costituzione della Repubblica Italiana dopo aver affermato (articolo 1) che l'Italia è una repubblica democratica, all'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti involabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. È fin troppo evidente che il diritto alla vita, quale presupposto di tutti gli altri diritti dell'uomo, anche della stessa libertà (in tanto posso decidere in quanto sono, esisto) si colloca fra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione privilegiata, in quanto appartenente «all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione Italiana» (Corte Costituzionale sentenza n. 35 del 1997);
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce, all'articolo 3, il diritto alla vita sancendo che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»;
    a livello comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, afferma: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;
    la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, (ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n.145, non ancora pienamente applicata poiché non è terminato l’iter di adozione dei provvedimenti attuativi), all'articolo 9 disponendo che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione» è implicitamente in contrasto con le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge. Il modello prescritto dalla Convenzione di Oviedo, invero, è alternativo rispetto a quello delle disposizioni anticipate, per la semplice e fondamentale ragione che usa il termine «desideri», e non «volontà» o «decisioni», per contrassegnare il tipo di atto umano di cui il medico deve tener conto nelle sue determinazioni circa le cure da praticare. «Desiderio» esprime una nota dell'affettività, una preferenza o un'aspirazione, che si offre all'interlocutore non in termini contrattualistici imperativi, bensì di orientamento verso una scelta auspicata come migliore alla luce del proprio stile e modo di vita. Disposizione anticipata, invece, è la volontà cristallizzata ora per un futuro incerto e indeterminato. Sul tema si è espresso il Comitato Nazionale per la Bioetica in data 18 dicembre 2003 con il documento Dichiarazioni anticipate di trattamento, invitando il legislatore a vincolare il medico a prendere in seria e adeguata considerazione le indicazioni contenute nel protocollo anticipato e non ad assoggettarlo in maniera vincolante a esse senza alcuna eccezione e flessibilità. Dicendo, dunque, che si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi, la Convenzione di Oviedo si è mossa nella direzione di una lettura della relazione medico/paziente in termini di «alleanza terapeutica», ove tali desideri debbono essere tenuti in conto, ma non sono l'unico ed esclusivo fondamento della decisione da assumere;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 e alla quale, con Trattato di Lisbona, è stata attribuita la stessa efficacia giuridica delle norme dei Trattati, dopo aver affermato, all'articolo 1, l'inviolabilità della dignità umana, all'articolo 2 dispone: «ogni individuo ha il diritto alla vita»;
    il provvedimento in titolo appare in contrasto con il disposto e l'interpretazione costituzionale degli articoli 2, 3, 10, 13, 19 e 32 della Costituzione;
    tenuto conto di quanto osservato nella sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, secondo cui il «consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e, come sopra ricordato, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
    va escluso che l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione abbia voluto innovare rispetto al principio dell'indisponibilità della vita. Secondo una corretta ermeneutica, l'articolo 32 della Costituzione deve essere interpretato nella sua integralità. Il primo comma del medesimo articolo statuisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». L'asserto che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo significa che lo Stato non può strumentalizzare tale diritto a profitto di altri beni, siano essi individuali o collettivi. Per esempio, nessuno può essere sottoposto a sperimentazione farmacologica, diagnostica o terapeutica per il progresso della scienza, né possono essere svolte attività lavorative, pur utili alla collettività, che mettano a rischio la salute del lavoratore;
    la salute individuale è, però, anche un bene per l'intera comunità, come afferma esplicitamente l'ultima parte del primo comma dell'articolo 32. La salute è, pertanto, un diritto non disponibile e non negoziabile, che non può logicamente contenere il suo contrario, come sarebbe se tale diritto si riducesse al principio dell'assoluta autodeterminazione e il suo oggetto consistesse tanto nel bene positivo quanto nel suo annientamento;
    il secondo comma dell'articolo 32 risolve con equilibrio il problema delle modalità con cui l'interesse pubblico alla salute di ciascun individuo, costituzionalmente riconosciuto, può essere fatto valere nei confronti del suo titolare. Senza per nulla e in nulla innovare il principio fondamentale della indisponibilità della salute, intende evitare che l'autorità amministrativa eserciti autonomamente e discrezionalmente le sue facoltà per garantire e promuovere l’«interesse» della collettività, costringendo i cittadini a interventi, nell'interesse della collettività, che non siano previsti dalla legge e che non rispettino la persona umana. A questo scopo contempla, nella prima parte del secondo comma, la riserva di legge, soggiungendo, appunto, nell'ultima parte, che neppure la legge può permettere trattamenti o interventi irrispettosi della persona umana;
    l'esame della discussione tenuta nell'Assemblea Costituente impone di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'articolo 32, secondo comma, abbia modificato il principio della disponibilità della vita e della salute umana. Tale disposizione, infatti, fu proposta e approvata per garantire la persona dal possibile intervento coattivo dello Stato, allo scopo di eseguire, in particolare, la sterilizzazione. Poiché il Comitato incaricato dalla Commissione per la Costituzione, la cosiddetta «Commissione dei 75», per la redazione dell'articolato sulla salute aveva respinto il seguente emendamento aggiuntivo: «Nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana», l'onorevole Aldo Moro (1916-1978), che ne era stato, insieme con l'on. Paolo Rossi (1900-1985), il presentatore, lo ripresentò in Commissione, illustrandone il significato. Ciò avvenne nella seduta del 28 gennaio 1947. L'onorevole Moro spiegò che la seconda parte dell'emendamento «Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana» – intendeva porre «[...] anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori»;
    nel provvedimento l'idratazione e la nutrizione artificiale vengono inopinatamente inclusi, con un'evidente forzatura, nell'ambito del trattamento sanitario (si veda la citata sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008);
    l'articolo 1, comma 7, appare lesivo degli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto esenta il medico da responsabilità penale (e civile) solo in ipotesi di rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario da un lato; mentre dall'altro il medico stesso non può accingersi a trattamenti sanitari, pure richiesti dal paziente contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, così lasciando del tutto indeterminata ed addirittura arbitraria la ricorrenza della suddetta esimente;
    tale perplessità di matrice costituzionale è avvalorata dall'articolo 3, comma 5, che consente al medico di disattendere le volontà del paziente «qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita», in quanto la locuzione «non prevedibili», con riferimento alla effettiva capacità di miglioramento non si comprende a quale tipo di prevedibilità faccia riferimento e, soprattutto se il miglioramento delle condizioni di vita debba essere obbligazione di opera o di risultato;
    le indeterminate previsioni dell'articolo 3, comma 1, possono comportare che, anche in caso di transeunte incapacità di determinarsi ovvero di espressioni del paziente variamente interpretabili, si applichino decisioni fatali o lesive della salute del paziente cosicché non verrebbe assicurata quella tutela rispetto ai rischi per la salute connessi dalla giurisprudenza costituzionale al diritto alla vita di cui all'articolo 2 della Costituzione (si vedano le sentenze n. 218 del 1994 e n. 432 del 2005);
    la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 467 del 1991) impone di prevedere espressamente il diritto all'obiezione di coscienza,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.
n. 2. Pagano, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 1142-A – Questioni sospensive

QUESTIONI SOSPENSIVE

  La Camera,
   premesso che:
    l'obiezione di coscienza (Odc) consiste nel rifiuto di conformarsi ad un obbligo giuridico che la coscienza individuale ritiene ingiusto, in forza di una norma interiore sentita come più vincolante della legge. Presuppone dunque il conflitto tra i doveri contrapposti previsti dalla norma esterna e da quella interiore;
    la professione medica ha dovuto confrontarsi fin dai suoi albori con l'Odc. È noto, infatti, che il rifiuto di aborto ed eutanasia è riconducibile al giuramento ippocratico, che ha fondato sul precetto del non uccidere il patto di fiducia che lega il medico al suo paziente;
    non dovrebbe pertanto stupire che larghe percentuali di professionisti della salute chiedano d'esercitare il loro diritto all'OdC per l'insorgere di un insanabile conflitto nell'animo di chi ha scelto di curare e di aver cura. Dal canto loro, gli sviluppi delle scienze biomediche e la deriva in atto verso un diritto di autodeterminazione senza limiti stanno moltiplicando i casi in cui i professionisti della salute si trovano in conflitto di coscienza con interventi giuridicamente autorizzati;
    nelle società occidentali avanzate, la questione dell'OdC è ineludibile e si propone in misura crescente per l'attualità di temi bioetici e biogiuridici che coinvolgono i diritti fondamentali dell'uomo in modo nuovo e spesso controverso;
    l'OdC non rappresenta un atteggiamento di disobbedienza all'autorità legittima o all'ordinamento giuridico, ma piuttosto una difesa della coscienza del singolo, quando il diritto positivo e le istituzioni mettono in discussione i diritti naturali, primo tra i quali il diritto alla vita;
    l'obiettore non mette in discussione la validità della legge in quanto tale o dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e neppure la legittimità dell'autorità statale, ma chiede di poter non obbedire alla legge per poter agire in modo coerente rispetto ai propri valori morali;
    la scelta dell'obiettore rimane, tuttavia, il simbolo di un contrasto non sanato con singole previsioni legislative, pur nella volontà di restare all'interno dei dettami dell'ordinamento giuridico;
    l'OdC non costituisce una benevola concessione da parte di uno Stato fonte di ogni diritto, bensì un diritto che, al pari del diritto alla vita, lo Stato democratico, se vuole distinguersi dai regimi autoritari può soltanto riconoscere;
    il rispetto della coscienza dei singoli connota, infatti, soprattutto le democrazie contemporanee pluraliste, in cui la mancanza di valori condivisi non può essere sostituita dall'imposizione per legge di un'etica, se pur maggioritaria;
    la questione dell'OdC richiama la concezione liberale del rimanere fedele al primato della persona nei confronti dell'organizzazione statuale, primato che sarebbe minacciato anche dall'assolutizzazione del volere della maggioranza;
    per le istituzioni democratiche, dunque, l'OdC è un istituto necessario «a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili» ed essa, quando «inerisce a un'attività professionale, concorre ad impedire una definizione autoritaria ex lege delle finalità proprie della stessa attività professionale» (Consiglio Nazionale di Bioetica, parere del 30 luglio 2012);
    inoltre, la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla libertà di coscienza ha affermato con chiarezza che si tratta del «principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo» (sentenza n. 467 del 1991);
    la citata sentenza n. 467 del 1991, inoltre, afferma chiaramente che «a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale – culturale e il fondamento di valore etico – giuridico»;
    la libertà di agire secondo coscienza, caratteristica dello stato democratico e pluralista contemporaneo, è riaffermata anche in numerosi testi internazionali ratificati dall'Italia, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
    in particolare, per l'OdC in ambito sanitario, la Risoluzione 1763 (2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa afferma che: «Nessuna persona, struttura ospedaliera o altra istituzione può essere fatta oggetto di pressione, chiamata a rispondere o in alcun modo discriminata per il rifiuto di dare esecuzione, dare aiuto, dare assistenza o soggiacere a un aborto, a un aborto autoprocurato, a un'eutanasia o a qualsiasi atto che possa essere causa della morte di un feto o embrione umano, quali ne siano le ragioni»;
    infine, il rispetto della libertà di coscienza è richiamato dai codici deontologici di tutte le professioni sanitarie, mai messi in discussione dalle leggi. L'imperativo ad agire secondo coscienza e il diritto al rifiuto di prestazioni professionali contro coscienza è previsto, ad esempio, dall'articolo 22 del codice di deontologia medica, secondo cui «il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni che contrastino con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona»;
    in sintesi, l'OdC assume, un ruolo prezioso di sentinella, inimmaginabile nei sistemi illiberali, idoneo a segnalare i nodi problematici, circa la tutela di beni aventi rilievo costituzionale, affinché i nodi possano essere sciolti e gli assetti costituiti possano essere migliorati, com’è proprio degli ordinamenti democratici;
    quanto appena detto, quindi, porta a indicare l'obiezione di coscienza non come un atteggiamento che a priori disobbedisce all'autorità della legge, ma come una fedeltà incondizionata ai diritti fondamentali dell'uomo previsti dall'ordinamento, primo fra tutti il diritto alla vita. Il soggetto si rifiuta di ottemperare a un obbligo sancito dalla legge, che però la coscienza del destinatario avverte come ingiusto in nome di una «norma» ritenuta ancor più vincolante del dettato legislativo;
    l'obiezione di coscienza, inoltre, è un'istituzione democratica che si propone come antidoto al relativismo culturale. La nostra è una società che non presenta molti valori condivisi, tant’è vero che potremmo parlare di società multietica. Proprio in virtù di questa diversità rispetto ai principi fondativi dell'ordine e dell'agire sociale, il rischio che la democrazia sia sostituita da «un'etica dei più» è molto alto. Riconoscere in modo pieno e concreto l'obiezione di coscienza significa impedire che le maggioranze parlamentari o le altre istituzioni dello Stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili. In altre parole, con l'obiezione di coscienza si cerca di eludere il dramma della dittatura della maggioranza. La coscienza di ognuno, nei limiti indicati nelle righe precedenti, diviene l'ancora di salvezza nel vasto e tempestoso mare della società multietica;
    la proposta di legge in esame, invece, si limita a dire all'articolo 1, comma 7 che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali»;
    si tratta di un'enunciazione riduttiva che non coglie la portata del problema, soprattutto se si considera che con il periodo precedente dello stesso comma si stabilisce che «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo (...)»;
    così come è formulato l'articolo, quindi, sembra che il medico sia tenuto a comportarsi come esecutore passivo della volontà del paziente, salvo che questi non esiga trattamenti sanitari contrari alla legge o alla deontologia professionale;
    non è però chiaro cosa possa avvenire se il paziente chieda di sospendere trattamenti appropriati e proporzionati e il medico, in scienza e coscienza, come impone il codice deontologico all'articolo 22 ritenga di non poterlo fare. Dovrà essere obbligato a farlo in forza della legge e contro il dettato e lo spirito della Costituzione?,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A fino a quan- do esso non venga depurata dai citati aspetti evidentemente anticostituzionali, evitando di fare quella che potrebbe essere considerata una vera e propria violenza alla Costituzione, e comunque non oltre il 13 giugno 2017.
n. 1. Gigli, Calabrò, Baradello, Sberna.

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede, all'articolo 3, comma 7, che la possibilità di raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sia affidata a iniziative delle singole regioni;
    la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ricordato, nel parere reso alla proposta in oggetto, come la Corte Costituzionale (si veda la sentenza n. 262 del 2016) abbia evidenziato la necessità di una uniformità di trattamento sul territorio nazionale in tema di DAT, cosicché detta Commissione ha espresso, con riferimento al citato articolo 3, comma 7, la condizione relativa alla necessità di un «coordinamento a livello nazionale» con riferimento alle modalità di realizzazione e gestione delle banche dati di raccolta delle DAT;
    la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul presupposto che la proposta normativa non comporti oneri finanziari;
    alla luce delle cogenze di coerenza costituzionale richiamate dalla Commissione affari regionali, il necessario coordinamento nazionale delle banche dati regionali debba essere oggetto di disciplina legislativa e comporti ineludibilmente una azione da parte del Ministero competente incidente sulla spesa pubblica,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A fino alla formulazione di una proposta da parte delle competenti Commissioni (XII e V) avente ad oggetto il coordinamento nazionale delle banche dati regionali ipotizzate dall'articolo 3, comma 6, nonché il relativo finanziamento, e comunque fino al 1o gennaio 2018.
n. 2. Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il 4 aprile 1997 è stata firmata a Oviedo la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina», meglio conosciuta come Convenzione di Oviedo;
    il provvedimento è entrato in vigore il 1o dicembre 1999, avendo raggiunto il numero necessario di firme previsto dall'articolo 33 della stessa;
    l'Italia ha avviato le procedure per la ratifica definitiva con la legge del 28 marzo 2001, n. 145, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clorazione di esseri umani». La stessa legge, all'articolo 3, comma 1, prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo»;
    il Governo italiano non ha ancora ottemperato a quanto espressamente previsto dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2001 non avendo ancora adottato i decreti legislativi necessari per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme della convenzione di Oviedo;
    il 24 febbraio 2012, il Comitato nazionale per la bioetica ha presentato una mozione per il completamento dell’iter di ratifica della convenzione di Oviedo, sottolineando, in particolare, l'importanza del disposto all'articolo 36 della stessa, secondo cui ogni Stato puoi, al momento della firma del provvedimento comunitario o del deposito dello strumento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a detta disposizione;
    la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, (ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n.145, non ancora pienamente applicata poiché non è terminato l’iter di adozione dei provvedimenti attuativi), all'articolo 9 disponendo che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione» è implicitamente in contrasto con le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge. Il modello prescritto dalla Convenzione di Oviedo, invero, è alternativo rispetto a quello delle disposizioni anticipate, per la semplice e fondamentale ragione che usa il termine «desideri», e non «volontà» o «decisioni», per contrassegnare il tipo di atto umano di cui il medico deve tener conto nelle sue determinazioni circa le cure da praticare. «Desiderio» esprime una nota dell'affettività, una preferenza o un'aspirazione, che si offre all'interlocutore non in termini contrattualistici imperativi, bensì di orientamento verso una scelta auspicata come migliore alla luce del proprio stile e modo di vita. Disposizione anticipata, invece, è la volontà cristallizzata ora per un futuro incerto e indeterminato. Sul tema si è espresso il Comitato Nazionale per la Bioetica in data 18 dicembre 2003 con il documento Dichiarazioni anticipate di trattamento, invitando il legislatore a vincolare il medico a prendere in seria e adeguata considerazione le indicazioni contenute nel protocollo anticipato e non ad assoggettarlo in maniera vincolante a esse senza alcuna eccezione e flessibilità. Dicendo, dunque, che si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi, la Convenzione di Oviedo si è mossa nella direzione di una lettura della relazione medico/paziente in termini di «alleanza terapeutica», ove tali desideri debbono essere tenuti in conto, ma non sono l'unico ed esclusivo fondamento della decisione da assumere,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A fino a quan- do non si sia provveduto, in tempi celeri, all'adozione dei provvedimenti necessari per dare pienamente seguito alla convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e comunque fino al 31 dicembre 2017.
n. 3. Pagano.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la disciplina del consenso informato, prevedendo che alcun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, e istituisce le disposizioni anticipate di trattamento, definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
    ai fini del provvedimento in esame, si considerano trattamenti sanitari – e in quanto tali sono ricompresi nell'ambito di applicazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), anche le pratiche di idratazione e nutrizione artificiali che, con tutta evidenza, non hanno affatto carattere curativo né possono far pensare all'accanimento terapeutico, essendo semplicemente gli strumenti di base per impedire che il paziente muoia di fame o di sete;
    all'atto dell'espressione delle DAT il soggetto dichiarante può indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie e garantisca il rispetto di quanto disposto dal paziente nelle medesime dichiarazioni, e che in caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare;
    la figura del fiduciario è quanto mai controversa considerato che postula che un medico nell'esercizio della sua attività nel rispetto dei diritti del malato e in piena coscienza e libertà, debba mediare con una terza persona, probabilmente non in possesso di una formazione medica, per decidere a quali trattamenti sottoporre un paziente, potendosi discostare dalle sue indicazioni solo laddove «sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita»;
    la distanza nel tempo e le mutate condizioni di vita che si pongono tra l'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento e il possibile momento della loro applicazione, unitamente al fatto che nel frattempo potrebbe essere stati realizzati dei sensibili progressi nel campo medico-scientifico e al fatto che il dichiarante non sia più in grado di intendere e di volere e sia, quindi, costretto ad affidare la propria vita a una terza persona quale è il fiduciario, dimostrano con grande chiarezza che la volontà del soggetto dichiarante potrebbe non essere più quella precedentemente espressa;
    è impossibile sapere se la volontà di una persona fotografata in un determinato momento corrisponda a quella del momento successivo in cui non è più nelle condizioni di esprimerla,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A fino a quan- do le esposte criticità non saranno state affrontate e risolte nella piena condivisione di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, e comunque fino al 31 dicembre 2017.
n. 4. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.