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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 marzo 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 marzo 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Incerti, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Velo, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 marzo 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  ZAMPA: «Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti» (4354);
  SBERNA: «Disposizioni concernenti il seppellimento dei resti mortali dei bambini non nati» (4355);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PARISI: «Modifica dell'articolo 57 e abrogazione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione e di elettorato attivo del Senato della Repubblica» (4356).
   Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RAVETTO: «Disposizioni per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi di identificazione biometrica» (3658) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Gelmini e Giammanco.

  La proposta di legge GIGLI: «Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» (4235) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fauttilli.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XI Commissione (Lavoro):
  DE MARIA: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (4305) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X e XII.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 6 marzo 2017, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (COM(2016) 731 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 184), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2016) 663 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 186), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (JOIN(2016) 49 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 187), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione dell'accordo di Parigi – Progressi dell'Unione europea verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo «-40 per cento» (richiesta dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/EC) (COM(2016) 707 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 188), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM(2016) 701 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 189), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2017) 38 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 190), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SOGESID Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 503).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La Triennale di Milano, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 504).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Taranto, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 505).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 3 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/0127, avviata per mancato recepimento della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/0130, avviata per mancato recepimento della direttiva 2015/1480 che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente;
   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/0131, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/774 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
  Queste relazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 e 7 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016) 826 final) – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017) 54 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni approvate nella tornata dal 16 al 19 gennaio 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (Doc. XII, n. 1123) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (Doc. XII, n. 1124) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sull'Indonesia, in particolare i casi di Hosea Yeimo, Ismael Alua e del governatore di Giacarta (Doc. XII, n. 1125) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (Doc. XII, n. 1126) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 24 novembre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (Doc. XII, n. 1127) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Risoluzione su un pilastro europeo dei diritti sociali (Doc. XII, n. 1128) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso all'articolo 459 del CRR (COM(2017) 121 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Raccomandazione della Commissione del 7.3.2017 per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2017) 1600 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 8 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (10728/4/16 REV 4), corredata dalla relativa motivazione (10728/4/16 REV 4 ADD 1);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (10729/4/16 REV 4), corredata dalla relativa motivazione (10729/4/16 REV 4 ADD 1).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito di tali documenti il Governo ha richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso per i periodi 2008-2011 e 2011-2014 (COM(2017) 98 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti nel periodo 2010-2012 – Attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, della direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione, della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e della direttiva 2006/66/CE sulle pile e gli accumulatori (COM(2017) 88 final);
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale regolamento (COM(2017) 103 final);
  Libro bianco sul futuro dell'Europa – Riflessioni e scenari per l'Unione europea a 27 verso il 2025 (COM(2017) 2025 final).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Umbria.

  Il Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, con lettera in data 3 marzo 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 28 febbraio 2017, volto a chiedere iniziative per il riconoscimento dei danni indiretti subiti dall'Umbria a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.
  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Campania.

  Il Garante del contribuente per la Campania, con lettera in data 22 febbraio 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Campania, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    alla dottoressa Loredana Durano, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    al dottor Pier Paolo Italia, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    al dottor Giuseppe Maresca, l'incarico di direttore della Direzione VI – operazioni finanziarie – analisi di conformità con la normativa UE, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
   alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:
    al dottor Andrea Urbani, l'incarico di direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2233 – MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI LUOGHI DEL LAVORO SUBORDINATO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4135-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOSCA ED ALTRI; CIPRINI ED ALTRI; CIPRINI ED ALTRI; MUCCI ED ALTRI; GRIBAUDO ED ALTRI (A.C. 2014-3108-3120-3268-3364)

A.C. 4135-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore).

  1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
  2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17. — (Trattamento del lavoratore). — 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
  2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.
  3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
17. 1. (ex 17. 3.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16,.
17. 3. (ex 17. 1.) Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Protezione dei dati, custodia e riservatezza).

  1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.
  2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.
  3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
17. 01. (ex 17. 03.) Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Diritto alla riservatezza).

  1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
17. 02. (ex 17. 01.) Placido, Airaudo, Martelli.

A.C. 4135-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Potere di controllo e disciplinare).

  1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
  2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Potere di controllo e disciplinare).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Potere di controllo e disciplinare).

  1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso, né sono utilizzabili a fini disciplinari.
  2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
18. 1. (ex 18. 5.) Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 18. – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
  2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.
18. 2. (ex 18. 1.) Airaudo, Martelli, Placido.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.
18. 4. (ex 18. 3.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: individuate dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
18. 5. (ex 18. 6.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Diritto alla disconnessione).

  1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
18. 01. (ex 18. 01.) Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Diritto alla disconnessione).

  1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, finalizzati al recupero delle energie psico-fisiche, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
18. 02. (ex 18. 02.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

A.C. 4135-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Sicurezza sul lavoro).

  1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
  2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Sicurezza sul lavoro).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Gli obblighi relativi si intendono interamente assolti con la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'informativa scritta nella quale sono individuati, limitatamente alla dotazione degli strumenti forniti dal datore di lavoro al lavoratore, i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
19. 1. (ex 19. 3.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: garantisce con la seguente: promuove.
19. 2. (ex 19. 6.) Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: almeno annuale aggiungere le seguenti:, ovvero ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso.
19. 4. (ex 19. 5.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché le azioni messe in campo dal datore di lavoro stesso per impedirli.
19. 5. (ex 19. 4.) Polverini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
19. 6. (ex 19. 2.) Airaudo, Martelli, Placido.

A.C. 4135-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali).

  1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
  2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
  3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali).

  Sopprimere il comma 1.
20. 1. (ex 20. 1.) Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimere il comma 2.
20. 2. (ex 20. 2.) Simonetti.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e risponda a criteri di ragionevolezza.
20. 3. (ex 20. 4.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Contrattazione collettiva).

  1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.
*20. 01. (ex *20. 01.) Placido, Airaudo, Martelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Contrattazione collettiva).

  1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.
*20. 02. (ex *20. 05.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

  1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio computer o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.
  2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.
  4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
  5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro smart o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.
20. 03. (ex 20. 03.) Airaudo, Scotto, Placido, Martelli, Paglia, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Duranti, Carlo Galli, Nicchi, Costantino, Fassina, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Modalità per la flessibilità dell'orario).

  1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, i datori di lavoro possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:
   a) il lavoratore può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
   b) per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, il datore di lavoro istituisce la banca delle ore;
   c) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.

  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
20. 05. (ex 20. 06.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Ferie solidali).

  1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo possono essere ceduti in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
20. 06. (ex 20. 07.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Banca delle ore).

  1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è possibile istituire la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
  2. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, nonché le ferie e i riposi aggiuntivi da utilizzare entro l'anno successivo a quello di maturazione.
  3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore in retribuzione o come permessi compensativi.
  4. Il datore di lavoro, a domanda del lavoratore, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
  5. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  6. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
20. 07. (ex 20. 08.) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

A.C. 4135-A – Articolo 20-bis

ARTICOLO 20-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20-bis.
(Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano).

  1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1o settembre 2017.

A.C. 4135-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
(Disposizioni finanziarie).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:
    a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  4. Nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 4135-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4135-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, oltre a contenere molteplici norme volte a introdurre maggiori tutele economiche, contrattuali, previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di collaborazioni coordinate e continuative ed introduce, altresì, la disciplina del lavoro agile, ossia quella tipologia di rapporto di lavoro subordinato che viene svolto anche all'esterno della sede aziendale;
    l'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che definisce «per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria»;
    da questa sfera rimangono esclusi, quindi, tutti quei rapporti di lavoro subordinato, svolti in modalità di lavoro agile, ma non regolati da alcun contratto collettivo;
    nella fattispecie ci si riferisce alla variegata tipologia di rapporti di lavoro tra i deputati e i loro collaboratori, che a partire dal 1o gennaio 2016, sono stati disciplinati dai decreti attuativi della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
    il 5 agosto 2015, con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 6/087, la Camera si è impegnata a colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura professionale del collaboratore parlamentare, che comprende, tra l'altro l'assenza di un modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento e che, con l'approvazione del disegno di legge in discussione, è causa discriminatoria nei confronti dei collaboratori parlamentari rispetto ai lavoratori tutelati da contratti collettivi,

impegna il Governo

a verificare ogni possibile soluzione, anche normativa, affinché venga individuato un contratto collettivo conforme alla tipologia dei rapporti di collaborazione con riferimento a quelli tra deputati e collaboratori, per estendere a questi ultimi trattamenti economici e normativi univoci.
9/4135-A/1Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, recante «Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati» stabilisce al comma 3 che «al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile»;
    l'espresso «riconoscimento» ai professionisti di costituirsi nelle forme giuridiche indicate dalla norma se, da un lato, può favorire la partecipazione di quest'ultimi ai bandi di gara, dall'altro, può certamente comportare un vulnus ai principi comunitari in materia di concorrenza laddove tali aggregazioni siano in grado di determinare, di fatto, un improprio vantaggio in termini di premialità e punteggi per i soggetti medesimi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti;
    la mera aggregazione di professionisti in reti di imprese, consorzi ed associazioni non può, difatti, in nessun caso rappresentare un elemento che sia in grado di incidere in maniera rilevante sulla assegnazione dei punteggi; la valutazione delle offerte non può che essere ancorata esclusivamente alle effettive capacità professionali, tecniche ed economiche degli operatori che partecipano ad un bando di gara, non bensì al fatto che determinati soggetti si siano all'uopo aggregati nelle forme giuridiche previste dalla norma,

impegna il Governo

a garantire, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, una corretta interpretazione della disposizione citata in premessa al fine di evitare il prodursi di effetti distorsivi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti escludendo, nello specifico, che il riconoscimento della possibilità per i professionisti di aggregarsi secondo le forme giuridiche indicate possa configurarsi come requisito di premialità e/o rilevare ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
9/4135-A/2Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, recante «Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati» stabilisce al comma 3 che «al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile»;
    l'espresso «riconoscimento» ai professionisti di costituirsi nelle forme giuridiche indicate dalla norma se, da un lato, può favorire la partecipazione di quest'ultimi ai bandi di gara, dall'altro, può certamente comportare un vulnus ai principi comunitari in materia di concorrenza laddove tali aggregazioni siano in grado di determinare, di fatto, un improprio vantaggio in termini di premialità e punteggi per i soggetti medesimi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti;
    la mera aggregazione di professionisti in reti di imprese, consorzi ed associazioni non può, difatti, in nessun caso rappresentare un elemento che sia in grado di incidere in maniera rilevante sulla assegnazione dei punteggi; la valutazione delle offerte non può che essere ancorata esclusivamente alle effettive capacità professionali, tecniche ed economiche degli operatori che partecipano ad un bando di gara, non bensì al fatto che determinati soggetti si siano all'uopo aggregati nelle forme giuridiche previste dalla norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, una corretta interpretazione della disposizione citata in premessa al fine di evitare il prodursi di effetti distorsivi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti escludendo, nello specifico, che il riconoscimento della possibilità per i professionisti di aggregarsi secondo le forme giuridiche indicate possa configurarsi come requisito di premialità e/o rilevare ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
9/4135-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame specifica misure che tendono a parificare la posizione dei lavoratori autonomi a quella dei piccoli imprenditori;
    nello specifico prevede che i centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali;
    spetterebbe alle amministrazioni pubbliche promuovere in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici spianando la strada per il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche;
    il disegno di legge stabilisce inoltre la deducibilità integrale delle spese sostenute per l'iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (nel limite di 10 mila euro all'anno) e delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati (nel limite di 5 mila euro l'anno);
    il disegno di legge incrementerebbe altresì di 4,5 milioni per il 2017, di 1,9 milioni per il 2018 e di 4,5 milioni a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile del lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituito dalla legge n. 208 del 2015;
    i lavoratori autonomi, per la natura della loro prestazione non alle dipendenze di aziende o imprese, soffrono ad oggi un regime fiscale di imposizione che prevede oltre ai contributi, un pagamento di imposte applicate sul reddito di Irap e Irpef – entrambe queste tasse variano in proporzione al reddito dichiarato, ma, in media, corrispondono a circa il 35 per cento delle entrate – e che non agevola il percorso delle cosiddette «partite IVA» molto spesso scoraggiando coloro i quali intendono intraprendere questa strada;
    sarebbe necessario ristabilire per i lavoratori autonomi, rispetto alla situazione dei lavoratori dipendenti, condizioni di equità fiscali riportando progressivamente la pressione fiscale sulle piccole imprese personali allo stesso livello previsto per il lavoro dipendente,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di studiare, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ulteriori forme incentivanti il lavoro autonomo, nell'ambito di un percorso volto all'equiparazione fiscale con i lavoratori dipendenti;
   a valutare, nell'ambito della normativa sui fondi europei, la possibilità che la parificazione della posizione dei lavoratori autonomi a quella dei piccoli imprenditori possa essere, oltre che estesa al di là del periodo 2014-2020, non limitata all'accesso ai bandi, ma ammessa anche per altre attività economiche.
9/4135-A/3Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame specifica misure che tendono a parificare la posizione dei lavoratori autonomi a quella dei piccoli imprenditori;
    nello specifico prevede che i centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali;
    spetterebbe alle amministrazioni pubbliche promuovere in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici spianando la strada per il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche;
    il disegno di legge stabilisce inoltre la deducibilità integrale delle spese sostenute per l'iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (nel limite di 10 mila euro all'anno) e delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati (nel limite di 5 mila euro l'anno);
    il disegno di legge incrementerebbe altresì di 4,5 milioni per il 2017, di 1,9 milioni per il 2018 e di 4,5 milioni a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile del lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituito dalla legge n. 208 del 2015;
    i lavoratori autonomi, per la natura della loro prestazione non alle dipendenze di aziende o imprese, soffrono ad oggi un regime fiscale di imposizione che prevede oltre ai contributi, un pagamento di imposte applicate sul reddito di Irap e Irpef – entrambe queste tasse variano in proporzione al reddito dichiarato, ma, in media, corrispondono a circa il 35 per cento delle entrate – e che non agevola il percorso delle cosiddette «partite IVA» molto spesso scoraggiando coloro i quali intendono intraprendere questa strada;
    sarebbe necessario ristabilire per i lavoratori autonomi, rispetto alla situazione dei lavoratori dipendenti, condizioni di equità fiscali riportando progressivamente la pressione fiscale sulle piccole imprese personali allo stesso livello previsto per il lavoro dipendente,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito della normativa sui fondi europei, l'opportunità che la parificazione della posizione dei lavoratori autonomi a quella dei piccoli imprenditori possa essere, oltre che estesa al di là del periodo 2014-2020, non limitata all'accesso ai bandi, ma ammessa anche per altre attività economiche.
9/4135-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    le mobilitazioni dei fattorini di Foodora hanno evidenziato la necessità di garantire diritti e tutele effettive ed efficaci ai tutti i lavoratori della «gig economy», ovvero la cosiddetta economia del lavoretto on demand;
    è improrogabile, intervenire anche legislativamente al fine garantire in quadro di certezze diritti e tutele anche ai lavoratori di queste nuove realtà che sono costretti oggi in una zona grigia tra lavoro autonomo e subordinato, tenuto conto che nella «gig economy» l'unico elemento in comune con la sharing economy deriva dal fatto che si tratta di lavoro basato piattaforme digitali;
    ad esempio i fattorini di Foodora sono tenuti a fornire a proprie spese la manutenzione dei mezzi utilizzati compresi smartphone e costi telefonici; la retribuzione è a cottimo inizialmente pari a circa 2,6 euro a consegna poi aumentato a 3,6 euro;
    i fattorini che lavorano per Foodora, come tutti gli altri lavoratori impegnati nella «gig economy», non sono lavoratori dipendenti, ma liberi professionisti assunti con un contratti di collaborazione coordinata, a questi vengono negati i diritti e tutele quali la retribuzione nei periodi di malattia o infortunio o le ferie, aggirando così le regolamentazioni contenute nei contratti collettivi;
    numerosi sono gli elementi che sostanziano il fatto che i lavoratori impegnati nella «gig economy» siano a tutti gli effetti lavoratori con rapporto subordinato, ad esempio i fattorini di Foodora sono obbligati a indossare l'uniforme aziendale, devono sottostare a turni e modalità dell'attività decide unilateralmente dall'azienda;
    la «gig economy» a tutti gli effetti rappresenta un segmento del mercato del lavoro si tratta quindi intervenire per riconoscere come forme di rapporto di lavoro subordinato, le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano l'utilizzo di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore;
    i lavoratori della «gig economy» rappresentano di fatto una ulteriore forma di precariato le cui articolazioni non sono solo rappresentate dai voucher, la decisione delle imprese di passare ad un sistema di compensi stabilito a prestazione piuttosto che ad ora consente alle piattaforme digitali di esternalizzare totalmente i costi dei potenziali tempi morti o di bassa domanda, sui lavoratori stessi, operando dunque una stretta al ribasso sui costi del lavoro, così da dare forma e vita ad un vero e proprio caporalato digitale,

impegna il Governo

a sostenere e favorire, in un quadro complessivo finalizzato alla tutela dei lavoratori impegnati nella «gig economy», il riconoscimento, quale rapporto di lavoro subordinato, delle attività le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, demandando ai contratti collettivi, tra le altre, la definizione della retribuzione, dell'orario di lavoro, le tutele della salute dei lavoratori e le forme della rappresentanza dei lavoratori interessati.
9/4135-A/4Placido, Airaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale relativamente ai professionisti iscritti a ordini o collegi,

impegna il Governo:

   a garantire agli iscritti alla Gestione separata prestazioni sociali di qualità adeguata e uniformi a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;
   a sostenere, per quanto di propria competenza, che le casse previdenziali private eroghino servizi e prestazioni non inferiori a quelle previste per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
9/4135-A/5Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo finalizzata alla rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi, al fine di semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni;
    dall'attuazione della delega potrebbero derivare ulteriori costi onerosi per imprese e cittadini che in alcuni casi potrebbero essere insostenibili o risultare un aggravio che può mettere in difficoltà le imprese e i cittadini che richiedono gli atti rimessi dalla pubblica amministrazione alle professioni ordinistiche,

impegna il Governo

a stabilire costi agevolati per le richieste di ogni singolo atto rimesso alle professioni ordinistiche per i cittadini e le imprese per evitare che dalla delega derivi un ulteriore aggravio.
9/4135-A/6Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    il lavoratore autonomo (o prestatore d'opera) è colui che si obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore di un committente, senza il vincolo della subordinazione e con l'assunzione del rischio a proprio carico;
    il contratto d'opera, disciplinato dagli articoli 2222 e successivi del Codice civile, si ha quando «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»;
    il corrispettivo può essere erogato al lavoratore autonomo in denaro o in natura e dovrà essere commisurato all'opera o al servizio prestato. La sua mancata previsione nel contratto non comporta la nullità dello stesso bensì il ricorso alle tariffe professionali o agli usi;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca le clausole e le condotte abusive nell'ambito dei contratti tra lavoratore autonomo e committente e al comma 3 dispone che nelle ipotesi di modifica unilaterale del contratto o il recesso senza congruo preavviso, nonché il rifiuto da parte del committente di stipulare contratto scritto;
    il comma 4 dell'articolo 3 dispone che ai contratti tra lavoratore autonomo e committente, per quanto compatibile si applica l'articolo 9 della legge n. 192 del 1998 in materia di patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica;
    il provvedimento in esame non prende in considerazione la possibilità che il lavoratore autonomo possa o debba aver concordato con il committente un compenso incongruo o non proporzionato rispetto alla attività convenuta per una situazione di debolezza contrattuale;
    spesso tra lavoratori autonomi e committenti si sono riscontrati casi di debolezza contrattuale ed in questo caso sarebbe opportuno che fosse prevista la possibilità per il lavoratore autonomo di tutelarsi attraverso la possibilità di ricorrere al tribunale,

impegna il Governo

a verificare la possibilità, anche in successivi provvedimenti, di proporre norme volte a tutelare i lavoratori autonomi anche nei casi di debolezza contrattuale e di compenso inadeguato all'attività svolta, anche attraverso il ricorso al tribunale, ovvero a prevedere altre forme di tutela contrattuale che evitino i casi di compenso non proporzionato rispetto alla attività convenuta.
9/4135-A/7Zappulla, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione si dotino presso ogni sede di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;
    gli sportelli dedicati al lavoro autonomo sono chiamati, come previsto dal comma 3 dell'articolo 9, a raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo e a fornire informazioni ai professionisti e alle imprese;
    tenuto conto della grave crisi economica e della necessità di sostenere anche tramite informazioni dettagliate ed esaustive l'avvio di attività autonome con particolare riferimento alle start up e l'autoimprenditorialità femminile e giovanile,

impegna il Governo

a prevedere che tra le attività, svolte dagli sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione, siano previste anche quelle di informazioni relative alle modalità e alle procedure per attività di lavoro autonomo che possono essere avviate con start up e attraverso l'autoimprenditorialità femminile e giovanile.
9/4135-A/8Ricciatti, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione si dotino presso ogni sede di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;
    gli sportelli dedicati al lavoro autonomo sono chiamati, come previsto dal comma 3 dell'articolo 9, a raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo e a fornire informazioni ai professionisti e alle imprese;
    tenuto conto della grave crisi economica e della necessità di sostenere anche tramite informazioni dettagliate ed esaustive l'avvio di attività autonome con particolare riferimento alle start up e l'autoimprenditorialità femminile e giovanile,

impegna il Governo

a confermare che tra le attività, svolte dagli sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione, siano previste anche quelle di informazioni relative alle modalità e alle procedure per attività di lavoro autonomo che possono essere avviate con start up e attraverso l'autoimprenditorialità femminile e giovanile.
9/4135-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
    la «sharing economy» è una presenza che si sta sempre più consolidando e sempre più spesso i consumatori si trovano a fruire di un servizio di condivisione ma in tale ambito dal punto di vista dei lavoratori non mancano le zone grigie, a partire dal problema della tutela dei lavoratori;
    nell'ambito della «gig economy» non esistono posti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo «on demand», quando c’è richiesta, in tale contesto si è parlato della nascita di nuova forma di caporalato;
    i lavoratori nella «gig economy» non sono dipendenti ma sono «lavoratori autonomi» assunti con un contratto di collaborazione coordinata, che non hanno diritto a ferie né a tutele in caso di infortuni o periodi di malattia retribuiti;
    nella «gig economy» gli elementi che fanno parlare di lavoro subordinato mascherato sono rilevanti: l'utilizzo di uniformi aziendali, orari concordati, turni stabiliti dal gestore della piattaforma, forme di controllo a distanza mediante la geolocalizzazione;
    si tratta quindi di lavoratori autonomi ma sottoposti ad una organizzazione del lavoro stabilita unilateralmente dall'azienda;
    è necessario riconoscere diritti e tutele a «lavoratori autonomi» al fine di contrastare la precarietà imperante nella «gig economy» oltretutto associata a livelli retributivi bassissimi,

impegna il Governo

a definire, anche con successivo provvedimento, un quadro di tutele e diritti riferiti ai lavoratori della «gig economy» a partire dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in relazione all'attività svolta.
9/4135-A/9Martelli, Laforgia, Zappulla, Giorgio Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
    la «sharing economy» è una presenza che si sta sempre più consolidando e sempre più spesso i consumatori si trovano a fruire di un servizio di condivisione ma in tale ambito dal punto di vista dei lavoratori non mancano le zone grigie, a partire dal problema della tutela dei lavoratori;
    nell'ambito della «gig economy» non esistono posti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo «on demand», quando c’è richiesta, in tale contesto si è parlato della nascita di nuova forma di caporalato;
    i lavoratori nella «gig economy» non sono dipendenti ma sono «lavoratori autonomi» assunti con un contratto di collaborazione coordinata, che non hanno diritto a ferie né a tutele in caso di infortuni o periodi di malattia retribuiti;
    nella «gig economy» gli elementi che fanno parlare di lavoro subordinato mascherato sono rilevanti: l'utilizzo di uniformi aziendali, orari concordati, turni stabiliti dal gestore della piattaforma, forme di controllo a distanza mediante la geolocalizzazione;
    si tratta quindi di lavoratori autonomi ma sottoposti ad una organizzazione del lavoro stabilita unilateralmente dall'azienda;
    è necessario riconoscere diritti e tutele a «lavoratori autonomi» al fine di contrastare la precarietà imperante nella «gig economy» oltretutto associata a livelli retributivi bassissimi,

impegna il Governo

a confermare, anche con successivo provvedimento, un quadro di tutele e diritti riferiti ai lavoratori della «gig economy» a partire dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in relazione all'attività svolta.
9/4135-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Martelli, Laforgia, Zappulla, Giorgio Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 si riferisce al diritto all'apprendimento continuo e alla certificazione delle competenza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile;
    al comma 2 si dispone che al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente;
    è di tutta evidenza che ai lavoratori impiegati in forme di lavoro agile debbano e non possano avere accesso all'apprendimento permanente e allo sviluppo della carriera come per i lavoratori che svolgono attività nei locali dell'impresa;
    quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 non garantisce né la formazione permanente, né la certificazione delle competenze,

impegna il Governo

a garantire ai lavoratori impiegati in forme di lavoro agile il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze.
9/4135-A/10Giorgio Piccolo, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 si riferisce al diritto all'apprendimento continuo e alla certificazione delle competenza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile;
    al comma 2 si dispone che al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente;
    è di tutta evidenza che ai lavoratori impiegati in forme di lavoro agile debbano e non possano avere accesso all'apprendimento permanente e allo sviluppo della carriera come per i lavoratori che svolgono attività nei locali dell'impresa;
    quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 non garantisce né la formazione permanente, né la certificazione delle competenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire ai lavoratori impiegati in forme di lavoro agile, come per la generalità degli altri lavoratori, il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze.
9/4135-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Giorgio Piccolo, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, all'articolo 7 interviene sul sistema previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
    le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario che assicura ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo e permettono di integrare le prestazioni pensionistiche che, nel corso degli anni, hanno subito una notevole riduzione a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive;
    le stesse adesioni ai fondi pensione negli ultimi anni, a causa della crisi economica, hanno subito una notevole flessione (circa 15 per cento) con molti lavoratori che si sono visti costretti ad interrompere i versamenti dovuti,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità:
   di prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
   di prevedere l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile Irpef delle somme corrisposte alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
9/4135-A/11Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, all'articolo 7 interviene sul sistema previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
    le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario che assicura ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo e permettono di integrare le prestazioni pensionistiche che, nel corso degli anni, hanno subito una notevole riduzione a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive;
    le stesse adesioni ai fondi pensione negli ultimi anni, a causa della crisi economica, hanno subito una notevole flessione (circa 15 per cento) con molti lavoratori che si sono visti costretti ad interrompere i versamenti dovuti,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità:
   di prevedere la destinazione delle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, di una quota dell'importo dovuto dai lavoratori iscritti nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenendo conto dei vincoli di sostenibilità finanziaria nella gestione separata e della necessità di garantire agli iscritti una tutela previdenziale adeguata;
   di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile Irpef delle somme corrisposte alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
9/4135-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 (che ha collegato le lauree post riforma al mondo del lavoro e delle professioni) è stato consentito a plurime Classi di laurea, unite da una formazione di base comune, di accedere contemporaneamente a più Albi professionali, introducendo così sia principi di concorrenza in un settore prima esente che la nascita di profili ordinistici interdisciplinari, più idonei ad affrontare le sfide della competizione;
    un tale fenomeno si è in particolarmente manifestato nel settore delle professioni tecniche dove si stima che il numero dei professionisti, iscritti in Albi con plurime Classi di laurea idonee per l'accesso, ammonti a circa 1,3 milioni di persone;
    l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (che annovera circa 14.000 iscritti ed altresì 900 giovani che ogni anno chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione) è stato particolarmente interessato a tale evoluzione, posto che ad esso possono accedere, fra gli altri, i laureati provenienti da 7 diverse Classi di laurea (e precisamente: Biotecnologie agrarie; Architettura del paesaggio, Ingegneria ambientale; Economia aziendale; Scienze agrarie e forestali; Scienze produzioni animali; Scienze naturali ed ambientali), circostanza che rende questo Albo il più «interprofessionale» in assoluto;
    l'apertura dell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a profili così variegati, benché tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari che non hanno uguali nel panorama ordinistico, e ciò prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011, di riforma delle professioni;
    questa nuova composizione degli Albi professionale ha reso sempre più pressante la necessità dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi erogati dai professionisti di distinguere le reali specializzazioni degli iscritti negli Albi, i quali oggi non sono tenuti ad indicarle (eccezion fatta per alcune professioni sanitarie) ma solo l'Albo di appartenenza;
    il disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del lavoro subordinato, ha il pregio di portare all'attenzione del legislatore il lavoro autonomo, anche professionale, fino ad ora rimasto un settore quasi «marginale» nonostante il numero dei liberi professionisti iscritti in Albi superi i 2.200.000 di persone, e generi circa il 12 per cento del PIL nazionale;
    l'iniziativa legislativa in esame, sebbene di tutela del lavoro autonomo, non può prescindere dalla contemporanea tutela dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi professionali, che devono poter disporre di tutte le necessarie informazioni sulla reale qualificazione dei professionisti;
    al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei servizi professionali offerti dagli iscritti negli Albi ai cittadini ed alle imprese, appare utile l'introduzione di una disposizione che renda obbligatorio declinare le eventuali specializzazioni possedute dai professionisti, coerenti con gli effettivi percorsi di studi seguiti o con la successiva formazione continua obbligatoria;
    una tale evidenza di specializzazioni appare coerente sia per finalizzare il circuito della formazione continua, a cui sono tenuti i professionisti ordinistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2012, che per consentire ai cittadini e alle imprese – spesso necessitano di determinate competenze specialistiche – di potere più puntualmente orientare le proprie scelte,

impegna il Governo

ad introdurre l'obbligo, anche con strumenti normativi e nell'ambito del principio di delegificazione adottato con la legge n. 148 del 2011, per gli iscritti negli Albi professionali, di indicare e comunicare all'utenza i titoli e le eventuali specializzazioni possedute, coerentemente con i percorsi di studio e della formazione continua obbligatoria, ciò anche al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
9/4135-A/12Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 (che ha collegato le lauree post riforma al mondo del lavoro e delle professioni) è stato consentito a plurime Classi di laurea, unite da una formazione di base comune, di accedere contemporaneamente a più Albi professionali, introducendo così sia principi di concorrenza in un settore prima esente che la nascita di profili ordinistici interdisciplinari, più idonei ad affrontare le sfide della competizione;
    un tale fenomeno si è in particolarmente manifestato nel settore delle professioni tecniche dove si stima che il numero dei professionisti, iscritti in Albi con plurime Classi di laurea idonee per l'accesso, ammonti a circa 1,3 milioni di persone;
    l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (che annovera circa 14.000 iscritti ed altresì 900 giovani che ogni anno chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione) è stato particolarmente interessato a tale evoluzione, posto che ad esso possono accedere, fra gli altri, i laureati provenienti da 7 diverse Classi di laurea (e precisamente: Biotecnologie agrarie; Architettura del paesaggio, Ingegneria ambientale; Economia aziendale; Scienze agrarie e forestali; Scienze produzioni animali; Scienze naturali ed ambientali), circostanza che rende questo Albo il più «interprofessionale» in assoluto;
    l'apertura dell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a profili così variegati, benché tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari che non hanno uguali nel panorama ordinistico, e ciò prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011, di riforma delle professioni;
    questa nuova composizione degli Albi professionale ha reso sempre più pressante la necessità dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi erogati dai professionisti di distinguere le reali specializzazioni degli iscritti negli Albi, i quali oggi non sono tenuti ad indicarle (eccezion fatta per alcune professioni sanitarie) ma solo l'Albo di appartenenza;
    il disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del lavoro subordinato, ha il pregio di portare all'attenzione del legislatore il lavoro autonomo, anche professionale, fino ad ora rimasto un settore quasi «marginale» nonostante il numero dei liberi professionisti iscritti in Albi superi i 2.200.000 di persone, e generi circa il 12 per cento del PIL nazionale;
    l'iniziativa legislativa in esame, sebbene di tutela del lavoro autonomo, non può prescindere dalla contemporanea tutela dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi professionali, che devono poter disporre di tutte le necessarie informazioni sulla reale qualificazione dei professionisti;
    al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei servizi professionali offerti dagli iscritti negli Albi ai cittadini ed alle imprese, appare utile l'introduzione di una disposizione che renda obbligatorio declinare le eventuali specializzazioni possedute dai professionisti, coerenti con gli effettivi percorsi di studi seguiti o con la successiva formazione continua obbligatoria;
    una tale evidenza di specializzazioni appare coerente sia per finalizzare il circuito della formazione continua, a cui sono tenuti i professionisti ordinistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2012, che per consentire ai cittadini e alle imprese – spesso necessitano di determinate competenze specialistiche – di potere più puntualmente orientare le proprie scelte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo, anche con strumenti normativi e nell'ambito del principio di delegificazione adottato con la legge n. 148 del 2011, per gli iscritti negli Albi professionali, di indicare e comunicare all'utenza i titoli e le eventuali specializzazioni possedute, coerentemente con i percorsi di studio e della formazione continua obbligatoria, ciò anche al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
9/4135-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;
    vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle Entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni Tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, considerando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta;
    al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria Provinciale di Milano, con la Sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198; risoluzione Min. finanze n. 727/85);
    a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;
    non v’è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell'acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.
9/4135-A/13Simonetti, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell'economia digitale (cosiddetto gig worker);
    facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita IVA, pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;
    nel modello della gig economy il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e sostituito dalla precarizzazione totale: l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo on demand, quando c’è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,

impegna il Governo

a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.
9/4135-A/14Allasia, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;
    la disposizione prevede, inoltre, che lo sportello del lavoro autonomo possa essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con gli ordini professionali, con le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, e con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi;
    l'aleatorietà della stipula di convenzioni con gli ordini professionali, concretizza una centralizzazione in capo all'ANPAL e agli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro dei servizi personalizzati di orientamento, di riqualificazione e di ricollocazione sia dei lavoratori dipendenti sia di quelli autonomi, siano essi appartenenti o meno alle professioni ordinistiche;
    tale centralizzazione desta perplessità, soprattutto con riferimento ad alcuni segmenti di un'attività delicata e articolata in favore dei professionisti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative opportune a garantire il coinvolgimento degli ordini professionali o delle associazioni rappresentative delle categorie nell'ambito delle attività messe in atto dagli sportelli dedicati al lavoro autonomo istituti presso i centri per l'impiego.
9/4135-A/15Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;
    la disposizione prevede, inoltre, che lo sportello del lavoro autonomo possa essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con gli ordini professionali, con le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, e con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi;
    l'aleatorietà della stipula di convenzioni con gli ordini professionali, concretizza una centralizzazione in capo all'ANPAL e agli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro dei servizi personalizzati di orientamento, di riqualificazione e di ricollocazione sia dei lavoratori dipendenti sia di quelli autonomi, siano essi appartenenti o meno alle professioni ordinistiche;
    tale centralizzazione desta perplessità, soprattutto con riferimento ad alcuni segmenti di un'attività delicata e articolata in favore dei professionisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative opportune a garantire il coinvolgimento degli ordini professionali o delle associazioni rappresentative delle categorie nell'ambito delle attività messe in atto dagli sportelli dedicati al lavoro autonomo istituti presso i centri per l'impiego.
9/4135-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto.


   La Camera,
    valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di lavoro agile;
    evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;
    preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo smart working in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplicitare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore ovvero di un modello direttivo dell'impresa con tutto ciò che ne può conseguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non possa o non voglia adeguarsi,

impegna il Governo

ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto del lavoratore.
9/4135-A/16Saltamartini, Simonetti.


   La Camera,
    valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di smart working, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;
    rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;
    considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello smart working;
    ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo

a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».
9/4135-A/17Invernizzi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita IVA, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe a dover pagare un'aliquota contributiva alla Gestione separata Inps pari al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 rispetto all'aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);
    sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rappresentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell'avvio dell'attività medesima;
    sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali private, un possibile incentivo starebbe la previsione per i giovani di professionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la minore contribuzione inciderebbe sull'ammontare della futura pensione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un'aliquota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.
9/4135-A/18Caparini, Simonetti.


   La Camera,
    considerato l'articolo 2 del provvedimento, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli;
    preso atto dell'esclusione dalla disposizione delle transazioni commerciali maggiormente diffuse fra i lavoratori autonomi, ovvero quelle con i committenti privati;
    la predetta norma, in combinato con il disposto di cui al successivo articolo 8, in virtù del quale sono deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta essere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la tutela per il libero professionista deriverebbe da una copertura assicurativa privata a sua totale spesa,

impegna il Governo

a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassazione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.
9/4135-A/19Grimoldi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento reca norme in materia di clausole e condotte abusive;
    vengono definite appunto abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
    la disposizione esclude dunque dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come paramento inficiante il contratto medesimo,

impegna il Governo

a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti definito secondo standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.
9/4135-A/20Molteni, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;
    tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.
9/4135-A/21Bossi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;
    tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.
9/4135-A/21. (testo modificato nel corso della seduta) Bossi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6-bis si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che, però, rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere anche gli amministratori e i sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o, in alternativa, ad escluderli dal versamento contributivo specificato in premessa.
9/4135-A/22Rondini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6-bis si prevede l'allargamento della platea dei finitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che, però, rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inoltre il testo prevede qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva stabilita nello 0.51 per cento, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

a non disporre un'aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-COLL se troppo onerosa rispetto al prelievo previsto dal provvedimento in esame.
9/4135-A/23Guidesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 8 il disegno di legge prevede un'allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.
9/4135-A/24Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 8 il disegno di legge prevede un'allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.
9/4135-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'articolo 10 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adottarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali;
    i princìpi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;
    il nuovo testo quindi potrebbe presupporre casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali non si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelli previste dalla normativa per le abitazioni.
9/4135-A/25Gianluca Pini, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del disegno di legge in esame dispone che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione, e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni non riconosciute,

impegna il Governo

a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordinistiche e non, non procedendo all'inclusione delle prestazioni professionali che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.
9/4135-A/26Pagano, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19, che prevede che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, e il comma 2 dell'articolo 20 che dispone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può direttamente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;
    il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di lavoro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavoratore l'informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all'utilizzo dello smart working, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,

impegna il Governo

a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore dell'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, esonerandolo completamente da ogni altro onere in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strutture.
9/4135-A/27Picchi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    con lo scopo di favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, l'articolo 11 reca, al comma 1, disposizioni volte alla promozione della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;
    il comma 3 del medesimo articolo 11, che elenca le possibilità di aggregazione dei professionisti ai fini della partecipazione ai bandi, fa riferimento anche alla finalità, per i medesimi soggetti, di concorrere all'assegnazione di incarichi e «appalti privati consentiti»;
    come già segnalato anche nel parere espresso dalla Commissione VIII, per le parti di competenza, non appaiono chiare la portata normativa e la finalità della disposizione di cui al comma 3, non essendo ben definito l'ambito applicativo della disposizione che fa riferimento ad «appalti privati consentiti» di non facile identificazione;
    esiste una evidente contraddizione tra le finalità dell'articolo 11 esposte nel comma 1, chiaramente riferite agli appalti pubblici di servizi, e la locuzione «appalti privati consentiti»,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di attuazione del comma 3 dell'articolo 11 per chiarire l'effettivo ambito applicativo della disposizione e meglio identificare la natura degli incarichi relativi ad «appalti privati consentiti», al fine di evitare che la mancata identificazione di tali appalti possa ledere i principi della libera concorrenza e soprattutto con lo scopo di garantire condizioni eque e leali nei confronti dei professionisti iscritti agli ordini professionali.
9/4135-A/28Castiello, Grimoldi, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la seconda parte del presente provvedimento introduce la normativa relativa al cosiddetto «lavoro agile», inteso come «modalità di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa»;
    l'impianto normativo prevede che il lavoratore possa svolgere l'attività per la quale è stato assunto in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa;
    all'articolo 19 in merito al tema della sicurezza sul lavoro si prevede che «Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro»;
    stante il fatto che, con questa modalità di lavoro, diventa complesso per il datore di lavoro poter controllare che il dipendente utilizzi le corrette precauzioni e misure per garantire la sicurezza, sarebbe auspicabile che la responsabilità del datore di lavoro venisse circoscritta esclusivamente alle attrezzature che il datore di lavoro stesso fornisce al lavoratore per effettuare la prestazione al di fuori dei locali aziendali;
    sul versante della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ferma restando la disciplina in vigore sulle prestazioni ordinarie, se da un lato vi è la necessità di garantire ai lavoratori in lavoro agile la stessa tutela oggi vigente, dall'altro, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile per gli infortuni e le malattie professionali connesse con le lavorazioni eseguite al di fuori dei locali dell'azienda;
    il tema della salute e della sicurezza è quindi da sviluppare e definire meglio poiché può essere percepito dalle imprese come punto di incertezza ed ambiguità che è necessario rimuovere per limitare gli alibi e favorire una diffusione del lavoro agile anche nelle PMI;
    per fare questo è importante assicurare che la sicurezza non rappresenti una fonte di extra-oneri per le aziende;
    questi punti – non presenti nel disegno di legge – agevolerebbero grandemente il ricorso al lavoro agile;
    diversamente, il datore di lavoro resterebbe gravato, sia sul versante sostanziale che su quello assicurativo, di obblighi ed oneri non coerenti con la realtà fattuale della modalità di svolgimento del lavoro agile, tanto da scoraggiarne fortemente l'applicazione,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, in ordine agli infortuni e alle malattie professionali occorse al lavoratore, le particolari modalità con la quale si svolge la prestazione lavorativa agile al fine di evitare un ampliamento ingiustificato delle ipotesi di responsabilità datoriale ed a valutare l'opportunità e la compatibilità con i vincoli di bilancio dell'introduzione di meccanismi solidaristici a fondamento della tutela previdenziale antinfortunistica.
9/4135-A/29Rostellato, Rubinato, Rotta, Tinagli, Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 (che ha collegato le lauree post riforma al mondo del lavoro e delle professioni) è stato consentito a plurime Classi di laurea, unite da una formazione di base comune, di accedere contemporaneamente a più Albi professionali, introducendo così sia princìpi di concorrenza in un settore prima esente che la nascita di profili ordinistici interdisciplinari, più idonei ad affrontare le sfide della competizione;
    un tale fenomeno si è in particolarmente manifestato nel settore delle professioni tecniche dove si stima che il numero dei professionisti, iscritti in Albi con plurime Classi di laurea idonee per l'accesso, ammonti a circa 1,3 milioni di persone;
    l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (che annovera circa 14.000 iscritti ed altresì 900 giovani che ogni anno chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione) è stato particolarmente interessato a tale evoluzione, posto che ad esso possono accedere, fra gli altri, i laureati provenienti da 7 diverse Classi di laurea (e precisamente: Biotecnologie agrarie; Architettura del paesaggio, Ingegneria ambientale; Economia aziendale; Scienze agrarie e forestali; Scienze produzioni animali; Scienze naturali ed ambientali), circostanza che rende questo Albo il più «interprofessionale» in assoluto;
    l'apertura dell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a profili così variegati, benché tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari che non hanno uguali nel panorama ordinistico, e ciò prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011, di riforma delle professioni;
    questa nuova composizione degli Albi professionale ha reso sempre più pressante la necessità dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi erogati dai professionisti di distinguere le reali specializzazioni degli iscritti negli Albi, i quali oggi non sono tenuti ad indicarle (eccezion fatta per alcune professioni sanitarie) ma solo l'Albo di appartenenza;
    il disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del lavoro subordinato, ha il pregio di portare all'attenzione del legislatore il lavoro autonomo, anche professionale, fino ad ora rimasto un settore quasi «marginale» nonostante il numero dei liberi professionisti iscritti in Albi superi i 2.200.000 di persone, e generi circa il 12 per cento del PIL nazionale;
    l'iniziativa legislativa in esame, sebbene di tutela del lavoro autonomo, non può prescindere dalla contemporanea tutela dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi professionali, che devono poter disporre di tutte le necessarie informazioni sulla reale qualificazione dei professionisti;
    tenuto conto che:
     al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei servizi professionali offerti dagli iscritti negli Albi ai cittadini ed alle imprese, appare utile l'introduzione di una disposizione che renda obbligatorio declinare le eventuali specializzazioni possedute dai professionisti, coerenti con gli effettivi percorsi di studi seguiti o con la successiva formazione continua obbligatoria;
     che una tale evidenza di specializzazioni appare coerente sia per finalizzare il circuito della formazione continua, a cui sono tenuti i professionisti ordinistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2012, che per consentire ai cittadini ed alle imprese – spesso necessitano di determinate competenze specialistiche – di potere più puntualmente orientare le proprie scelte,

impegna il Governo

ad introdurre l'obbligo, anche con strumenti normativi e nell'ambito del principio di delegificazione adottato con la legge n. 148 del 2011, per gli iscritti negli Albi professionali, di indicare e comunicare all'utenza i titoli e le eventuali specializzazioni possedute, coerentemente con i percorsi di studio e della formazione continua obbligatoria, ciò anche al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
9/4135-A/30Pizzolante.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 (che ha collegato le lauree post riforma al mondo del lavoro e delle professioni) è stato consentito a plurime Classi di laurea, unite da una formazione di base comune, di accedere contemporaneamente a più Albi professionali, introducendo così sia princìpi di concorrenza in un settore prima esente che la nascita di profili ordinistici interdisciplinari, più idonei ad affrontare le sfide della competizione;
    un tale fenomeno si è in particolarmente manifestato nel settore delle professioni tecniche dove si stima che il numero dei professionisti, iscritti in Albi con plurime Classi di laurea idonee per l'accesso, ammonti a circa 1,3 milioni di persone;
    l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (che annovera circa 14.000 iscritti ed altresì 900 giovani che ogni anno chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione) è stato particolarmente interessato a tale evoluzione, posto che ad esso possono accedere, fra gli altri, i laureati provenienti da 7 diverse Classi di laurea (e precisamente: Biotecnologie agrarie; Architettura del paesaggio, Ingegneria ambientale; Economia aziendale; Scienze agrarie e forestali; Scienze produzioni animali; Scienze naturali ed ambientali), circostanza che rende questo Albo il più «interprofessionale» in assoluto;
    l'apertura dell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a profili così variegati, benché tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari che non hanno uguali nel panorama ordinistico, e ciò prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011, di riforma delle professioni;
    questa nuova composizione degli Albi professionale ha reso sempre più pressante la necessità dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi erogati dai professionisti di distinguere le reali specializzazioni degli iscritti negli Albi, i quali oggi non sono tenuti ad indicarle (eccezion fatta per alcune professioni sanitarie) ma solo l'Albo di appartenenza;
    il disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del lavoro subordinato, ha il pregio di portare all'attenzione del legislatore il lavoro autonomo, anche professionale, fino ad ora rimasto un settore quasi «marginale» nonostante il numero dei liberi professionisti iscritti in Albi superi i 2.200.000 di persone, e generi circa il 12 per cento del PIL nazionale;
    l'iniziativa legislativa in esame, sebbene di tutela del lavoro autonomo, non può prescindere dalla contemporanea tutela dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi professionali, che devono poter disporre di tutte le necessarie informazioni sulla reale qualificazione dei professionisti;
    tenuto conto che:
     al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei servizi professionali offerti dagli iscritti negli Albi ai cittadini ed alle imprese, appare utile l'introduzione di una disposizione che renda obbligatorio declinare le eventuali specializzazioni possedute dai professionisti, coerenti con gli effettivi percorsi di studi seguiti o con la successiva formazione continua obbligatoria;
     che una tale evidenza di specializzazioni appare coerente sia per finalizzare il circuito della formazione continua, a cui sono tenuti i professionisti ordinistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2012, che per consentire ai cittadini ed alle imprese – spesso necessitano di determinate competenze specialistiche – di potere più puntualmente orientare le proprie scelte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo, anche con strumenti normativi e nell'ambito del principio di delegificazione adottato con la legge n. 148 del 2011, per gli iscritti negli Albi professionali, di indicare e comunicare all'utenza i titoli e le eventuali specializzazioni possedute, coerentemente con i percorsi di studio e della formazione continua obbligatoria, ciò anche al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
9/4135-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Pizzolante.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo individuando gli specifici compiti dello sportello;
    la riforma delle Province ha inciso anche sul funzionamento dei centri per l'impiego che per assolvere ai propri compiti hanno ora necessità che il percorso di riorganizzazione che coinvolge ANPAL e Regioni sia portato in breve tempo a compimento;
    è comunque necessario rafforzare la presenza sui territori dei centri per l'impiego, valorizzarne il personale e rendere più semplice, efficace ed efficiente la loro azione anche per conseguire le finalità attribuite con l'atto in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare idonee risorse ai centri per l'impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all'articolo 9, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio.
9/4135-A/31Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo del disegno di legge in esame, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, all'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa;
    il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro è presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo;
    la normativa a tutela della maternità è la cartina tornasole dell'attuazione concreta del principio delle pari opportunità;
    la maternità pone le lavoratrici in una posizione svantaggiata rispetto ai loro colleghi uomini. Il periodo di maternità in troppi casi comportano, oltre che la perdita o la diminuzione consistente del portafoglio clienti, enormi difficoltà nel conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro;
    secondo il Rapporto 2015 dell'istituto nazionale di statistica sono quasi due milioni e mezzo i nuclei familiari che si sostengono solo grazie al lavoro delle donne: il 12,9 per cento del totale. Si tratta di settecentomila nuclei in più rispetto al 2008, periodo in cui l'occupazione femminile era pari al 9,6 per cento. Si evince dai dati esposti il grave impatto che causa la perdita del lavoro femminile alla luce del fenomeno italiano in cui ci sono famiglie nelle quali lavorano solo le donne,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere per il futuro misure che garantiscano alle lavoratrici autonome di percepire l'indennità di maternità pur in presenza di saltuaria attività di lavoro, in considerazione del fatto che, per una categoria di lavoratrici particolare come quella delle autonome, può diventare necessario effettuare sporadiche prestazioni anche durante il periodo della maternità, al fine di non perdere clienti e commesse.
9/4135-A/32Mucci, Galgano, Catalano, Palladino.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo del disegno di legge in esame, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, all'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa;
    il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro è presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo;
    la normativa a tutela della maternità è la cartina tornasole dell'attuazione concreta del principio delle pari opportunità;
    la maternità pone le lavoratrici in una posizione svantaggiata rispetto ai loro colleghi uomini. Il periodo di maternità in troppi casi comportano, oltre che la perdita o la diminuzione consistente del portafoglio clienti, enormi difficoltà nel conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro;
    secondo il Rapporto 2015 dell'istituto nazionale di statistica sono quasi due milioni e mezzo i nuclei familiari che si sostengono solo grazie al lavoro delle donne: il 12,9 per cento del totale. Si tratta di settecentomila nuclei in più rispetto al 2008, periodo in cui l'occupazione femminile era pari al 9,6 per cento. Si evince dai dati esposti il grave impatto che causa la perdita del lavoro femminile alla luce del fenomeno italiano in cui ci sono famiglie nelle quali lavorano solo le donne,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di prevedere per il futuro misure che garantiscano alle lavoratrici autonome di percepire l'indennità di maternità pur in presenza di saltuaria attività di lavoro, in considerazione del fatto che, per una categoria di lavoratrici particolare come quella delle autonome, può diventare necessario effettuare sporadiche prestazioni anche durante il periodo della maternità, al fine di non perdere clienti e commesse.
9/4135-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Galgano, Catalano, Palladino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obiettivo del provvedimento è «quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;
    un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento, ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell'equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;
    il testo riconosce non solo la funzione sussidiaria dei professionisti ordinistici e del loro ruolo di tutela alla fede pubblica, ma anche l'ampliamento delle tutele dei liberi professionisti, riconosciuti come soggetti economici che integrano realtà produttive economicamente simili alle PMI per dimensioni, problematiche ed esigenze,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, dei parametri retributivi di riferimento per un equo compenso per le prestazioni dei professionisti.
9/4135-A/33Palladino.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge introduce, con l'articolo 15, il «lavoro agile», prestazione subordinata eseguita per parte nei locali dell'azienda e parte all'esterno, effettuabile con strumenti tecnologici e fuori dal luogo fisico aziendale, anche con postazione fissa;
    i contratti «smart working» devono essere in forma scritta, a pena di nullità: il rifiuto del committente di stipulare il contratto scritto va considerato illegittimo;
    la regolamentazione di un fenomeno già esistente – sono 250 mila i lavoratori che già lo praticano secondo gli studi dell'Osservatorio del Politecnico di Milano – introduce un'importante novità poiché può favorire l'aumento della produttività e la più facile conciliazione degli impegni di lavoro con quelli familiari;
    qualora la scelta del luogo dove si lavora fosse dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, lo «smart worker» (articolo 19) ha diritto alla tutela da infortuni legati a rischi connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali o «in itinere», occorsi nel normale percorso casa-lavoro;
    lavorare in «smart working» non deve in alcun modo rappresentare una rinuncia ai diritti e alle tutele previste dalla contrattazione in ambito di lavoro subordinato mentre, al fine di incentivarne l'utilizzo dello smart working, sono stabiliti incentivi fiscali in favore delle aziende che adottino nella propria organizzazione tale forma di rapporto lavorativo;
    il requisito fondamentale del lavoro agile regolamentato dal disegno di legge resta la volontarietà. Azienda e lavoratore dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sia all'interno dell'azienda e sia fuori dai locali aziendali, nell'ambito del quadro normativo predisposto dalla presente legge;
    la stipula del contratto, seppur privata tra lavoratore e dipendente, deve pertanto tenere in considerazione necessariamente anche i seguenti aspetti: trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, riconoscimento degli incentivi di carattere fiscale e contributivo in relazione agli incrementi di produttività, la possibilità di dotare il lavoratore di strumenti tecnologici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e la copertura degli infortuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vigilare sulle nuove norme di contrattazione, nelle forme e nei modi che il Ministro proponente di concerto con le parti coinvolte intenderà mettere in atto, per evitare fenomeni di derogabilità contrattuale in peius, che andrebbero a snaturare l'importanza e la carica di innovazione delle nuove modalità di contrattazione e negherebbero tutela ai lavoratori che intendessero avvalersi delle nuove possibilità di rapporto del lavoro cosiddetto agile.
9/4135-A/34Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 contiene una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali;
    il comma 1, lettera a), prevede come criterio direttivo, al quale deve attenersi il Governo in sede di esercizio della delega, l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione che devono adottare gli studi professionali, idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi medesimi;
    per non gravare i datori di lavoro, ovvero i soggetti titolari della responsabilità dell'organizzazione, di eccessivi oneri burocratici ed organizzativi, sembra opportuno limitare le misure di prevenzione e protezione a quelle minime e indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), le sole misure minime ed indispensabili comunque atte a garantire la sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, al fine di non gravare i medesimi studi di eccessivi oneri burocratici ed organizzativi.
9/4135-A/35Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce, con riferimento ai contratti tra committente e lavoratore autonomo quelle clausole e quelle condotte che risultano abusive;
    il comma 3 indica come abusive la modifica unilaterale del contratto o il recesso senza congruo preavviso, ma anche il rifiuto da parte del committente di stipulare un contratto in forma scritta;
    il comma 4 dell'articolo 3 dispone, altresì che ai contratti tra committente e lavoratore autonomo, per quanto compatibile si applica la normativa di cui alla legge n. 192 del 1998 in materia di abuso di dipendenza economica;
    del provvedimento in esame non affronta alcune questioni centrali nel rapporto tra committente e lavoratore autonomo, tra queste: a) la questione dell'equo compenso, b) le questioni derivanti dall'abuso della dipendenza economica, c) l'aver concordato con il committente un compenso incongruo o non proporzionato rispetto alla attività convenuta per una situazione di debolezza contrattuale;
    le questioni relative ai compensi per l'attività prestata dai lavoratori autonomi e committenti sono rilevanti, in quanto si sono riscontrati casi di debolezza contrattuale o di compensi in alcun modo correlati all'attività e alla qualità della stessa;
    appare necessario quindi procedere alla definizione di parametri economici che si riferiscano alle attività e alla loro natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere, questo di determinare la possibilità di avere riferimenti certi per i lavoratori autonomi e consentire loro anche di rivolgersi al tribunale in caso di necessità;
    l'articolo 14-ter istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo al quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti interessati, il citato tavolo è chiamato a formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, in tale ambito, a seguito di un confronto con le parti sociali, sarebbe auspicabile che siano definiti i parametri economici relativi alle attività di lavoro autonomo fornendo così un punto di riferimento e di garanzia per i lavoratori autonomi di riconoscimento della loro attività. Tali parametri economici dovranno essere successivamente recepiti con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo

a definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in sede di tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, i parametri economici relativi alle attività di lavoro autonomo al fine di determinare un punto di riferimento e di garanzia per i lavoratori autonomi nonché di riconoscimento della loro attività professionale e garantire loro un equo compenso.
9/4135-A/36Fratoianni, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato prevede – al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione – una delega al Governo affinché esso adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche;
    la remissione ad enti terzi da parte della pubblica amministrazione potrebbe comportare, in assenza di norme e limiti specifici, l'aumento di oneri a carico dei cittadini rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a tenere conto – al momento in cui verranno emanati i decreti attuativi oggetto della delega di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame – delle ricadute economiche di tale rimessione di atti delle amministrazioni alle professioni ordinistiche sui cittadini e a valutare l'opportunità di introdurre i necessari strumenti per assicurare l'invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche.
9/4135-A/37Tinagli, Gribaudo, Rostellato, Polverini, Martelli, Ciprini, Nesi, Paris, Placido, Marcon, Airaudo, Tripiedi, Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15, comma 1, del disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, prevede che venga promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
    inoltre, il medesimo articolo, definisce che la flessibilità debba essere esercitata entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
    i limiti stringenti legati agli orari giornalieri potrebbero rappresentare un vincolo ai danni del lavoratore che, in maniera contraria rispetto a quanto rigidamente previsto dall'articolo 15 comma 1 del presente disegno di legge, potrebbe avere esigenze particolari, preferendo una differente distribuzione dell'ammontare giornaliero delle ore lavorative, concentrando – ad esempio – l'orario lavorativo su alcune singole giornate, ma rispettando il totale settimanale delle ore lavorative fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso circolari ministeriali, che venga adottata un'interpretazione più flessibile dei limiti di orario giornalieri entro i quali possa essere svolto il lavoro agile, pur lasciando invariato l'ammontare delle ore lavorative svolte su base settimanale.
9/4135-A/38Nesi, Tinagli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame intende regolamentare in un unico testo i diversi aspetti che regolano l'esercizio del lavoro autonomo e delle libere professioni nelle diverse forme e negli aspetti salienti che lì caratterizzano;
    considerato che l'intento del provvedimento è di estendere ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti una serie di garanzie che sono proprie dei lavoratori dipendenti e che allo stesso tempo intende estendere una serie di prerogative e opportunità che sono proprie delle imprese;
    alla luce del fatto che il difficile momento economico rende opportuno per i professionisti forme di aggregazione e strumenti organizzativi che permettano di cogliere al meglio le opportunità che il mercato offre, appare limitativa la previsione dell'articolo 11, comma 3, che limita l'estensione dei contratti di rete ai liberi professionisti, previsti oggi per le imprese, limitatamente all'accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la portata della norma, prevedendo che tale tipologia contrattuale possa essere utilizzata dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi in tutti i casi in cui è consentito per le imprese.
9/4135-A/39Quartapelle Procopio, Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   premesso che:
    la classificazione delle attività economiche attraverso i codici ATECO rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e, conseguentemente, anche gli adempimenti fiscali dei professionisti, oltre alla possibilità di veder identificata la propria attività;
    le nuove professioni non classificate riscontrano grandi difficoltà per la mancanza di codici ATECO dedicati, con la conseguenza del rigetto della richiesta di apertura della partita IVA o l'apertura della stessa con codice non coerente con l'attività esercitata; difficoltà che impedisce successivamente al professionista di accedere a numerose opportunità lavorative;
    gli studi di settore, gli appalti, le gare pubbliche fanno riferimento ai codici ATECO completi (un carattere alfabetico e sei numerici) per identificare il contenuto dell'attività professionale individuata o richiesta, escludendo così tutti i professionisti non classificati o afferenti ad altro codice per i motivi sopra descritti;
    l'articolo 14-ter del presente disegno di legge istituisce un tavolo di confronto sul lavoro autonomo presso il Ministero dei lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere e semplificare il sistema di classificazione dei codici ATECO, anche attraverso il coinvolgimento dell'ISTAT e delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori al tavolo di cui all'articolo 14-ter, al fine di adeguare i codici all'universo dei lavori ad oggi esistenti e renderli maggiormente flessibili nella struttura alfanumerica, per ovviare ai problemi descritti in premessa.
9/4135-A/40Paris, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    tutti lavoratori esclusi dalla contrattazione collettiva non hanno oggi alcuna tutela rispetto all'importo minimo orario del loro salario;
    l'articolo 36 della Costituzione, al primo comma recita «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
    l'articolo 14-ter del testo in esame prevede la costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo;
    in data 16 dicembre 2015 veniva approvata dalla Commissione Lavoro della Camera la risoluzione in Commissione 7/00631 a prima firma Gribaudo, la quale impegnava il Governo «a favorire la costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo e professionale, con la presenza delle associazioni di settore più rappresentative, sindacati e parti datoriali, al fine di tracciare le linee guida per una stagione di contrattualizzazione inclusiva utile per l'individuazione di equivalenze e proporzioni volte a delineare, in ogni settore, i parametri retributivi di riferimento utili per il calcolo dell'equo compenso delle prestazioni professionali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare una discussione, anche attraverso gli strumenti posti in essere e con gli interlocutori di cui all'articolo 14-ter, sulla definizione dell'equo compenso per le prestazioni lavorative che non sono tutelate dalla contrattazione collettiva, in attuazione della Risoluzione in Commissione Lavoro 7/00631.
9/4135-A/41Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 comma 1-bis approvato in Commissione Lavoro del presente testo di legge delega il Governo a rivedere la contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione Separata, con un aumento dell'aliquota non superiore a 0,5 punti percentuali, allo scopo di ridurre i requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità e di incrementare la platea dei beneficiari dell'indennità di malattia;
    considerato che lo sforamento del tetto del 70 per cento del massimale, citato dal precedente comma, esclude attualmente dall'indennità di malattia molti lavoratori configurando questa misura non come un contributo assistenziale, ma come un'imposta;
    l'articolo 7, comma 8, prevede per gli iscritti alla gestione separata INPS, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia, l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di trattamento terapeutico di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative o che comportino inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento;
    INPS e INAIL riconoscono soltanto le indennità permanenti, motivo per cui l'equiparazione alla degenza ospedaliera prevista dal suddetto articolo rischia di essere in larga parte disapplicata per quanto concerne le disabilità lavorative temporanee del 100 per cento,

impegna il Governo

a valutare il più possibile i requisiti per la corresponsione dell'indennità di malattia, nei limiti finanziari consentiti dall'aliquota contributiva di cui all'articolo 6, comma 1-bis, anche attraverso il riconoscimento formale di tutte le condizioni di salute, derivanti da infortuni o malattie gravi, che comportino l'impossibilità temporanea di attendere alla propria attività lavorativa, riscontrabili da parte di un'autorità medica riconosciuta dalle strutture pubbliche, ai fini delle prestazioni INPS e INAIL.
9/4135-A/42Raciti, Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 comma 1-bis approvato in Commissione Lavoro del presente testo di legge delega il Governo a rivedere la contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione Separata, con un aumento dell'aliquota non superiore a 0,5 punti percentuali, allo scopo di ridurre i requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità e di incrementare la platea dei beneficiari dell'indennità di malattia;
    considerato che lo sforamento del tetto del 70 per cento del massimale, citato dal precedente comma, esclude attualmente dall'indennità di malattia molti lavoratori configurando questa misura non come un contributo assistenziale, ma come un'imposta;
    l'articolo 7, comma 8, prevede per gli iscritti alla gestione separata INPS, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia, l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di trattamento terapeutico di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative o che comportino inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento;
    INPS e INAIL riconoscono soltanto le indennità permanenti, motivo per cui l'equiparazione alla degenza ospedaliera prevista dal suddetto articolo rischia di essere in larga parte disapplicata per quanto concerne le disabilità lavorative temporanee del 100 per cento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di valutare i requisiti per la corresponsione dell'indennità di malattia, nei limiti finanziari consentiti dall'aliquota contributiva di cui all'articolo 6, comma 1-bis, anche attraverso il riconoscimento formale di tutte le condizioni di salute, derivanti da infortuni o malattie gravi, che comportino l'impossibilità temporanea di attendere alla propria attività lavorativa, riscontrabili da parte di un'autorità medica riconosciuta dalle strutture pubbliche, ai fini delle prestazioni INPS e INAIL.
9/4135-A/42. (testo modificato nel corso della seduta) Raciti, Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del presente testo di legge delega il Governo a individuare specifici atti pubblici la cui emanazione possa essere affidata a professionisti appartenenti ad ordini e collegi;
    la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recependo pregressa legislazione europea, attribuisce il ruolo di garante alle associazioni professionali iscritte al Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di aprire il mercato delle professioni alla competitività e per la realizzazione di una maggiore concorrenza;
    l'articolo 5 così come configurato nel testo di legge pone al legislatore un problema di tutela della concorrenza, venendo a ricreare una divisione formale fra le qualifiche affidabili ai professionisti appartenenti ad ordini e collegi e quelli di cui alla legge n. 4 del 2013;
    tale vulnus mette la presente legge a rischio di ricorsi presso la Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare il disposto normativo di cui all'articolo 5, allo scopo di non incorrere nella violazione della normativa europea, e a tal fine ampliare, con successivi interventi normativi, la platea dei professionisti cui delegare l'emanazione degli atti in oggetto, nel rispetto delle relative competenze.
9/4135-A/43Moscatt, Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   premesso che:
    la gestione separata Inps è stata istituita con la legge n. 335 del 1995 (articolo 2, comma 26) di riforma del sistema pensionistico;
    non è possibile, a causa di un vuoto normativo, per i pensionati della gestione separata che continuano a versare contributi presso altre gestioni (fondo lavoratori dipendenti o gestioni autonome) percepire il supplemento di pensione dalle citate gestioni, in quanto la Gestione separata Inps di cui alla legge n. 335 del 1995 non è contemplata dal nostro ordinamento previdenziale quale gestione appartenente all'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria). Il supplemento di pensione, pertanto, attualmente viene liquidato soltanto per contribuzione versata, dopo il pensionamento, nella medesima Gestione separata. La possibilità di accesso al supplemento di pensione andrebbe estesa anche a tali lavoratori, poiché tali contributi non sono attualmente in alcun modo utilizzabili. A tal fine, occorrerebbe pertanto una modifica normativa che consenta di equiparare la Gestione separata Inps, anch'essa di fatto obbligatoria, alle altre gestioni previdenziali già considerate tali dal nostro ordinamento pensionistico (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gestione speciale artigiani, gestione speciale commercianti);
    non è possibile, attualmente, per i citati soggetti neppure percepire la pensione supplementare in quanto, anche in questo caso, l'attuale ordinamento previdenziale concede l'accesso a tale prestazione soltanto ai pensionati dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (pensionati Fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali lavoro autonome) in quanto la norma sulla pensione supplementare è stata varata nel 1962 e quindi prima della nascita in concreto della gestione separata avvenuta nel 1996. Occorrerebbe, pertanto, una modifica della legge n. 1338 del 1962 prevedendo l'estensione di tale prestazione anche ai pensionati della gestione separata Inps;
    è necessario quindi che per entrambe le fattispecie – supplemento di pensione e pensione supplementare venga ripristinato il rapporto indissolubile tra obbligo contributivo e maturazione del diritto ad una prestazione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per superare le discriminazioni che subiscono a tutt'oggi gli iscritti alla gestione separata, a 20 anni dalla sua istituzione, rispetto a coloro che sono iscritti ad altri fondi obbligatori, rimuovendo la mancanza di reciprocità che di fatto non consente il riconoscimento e la conseguente valorizzazione dei contributi versati ai fini dell'accesso degli istituti richiamati in premessa.

9/4135-A/44Gnecchi, Baruffi, Basso, Gribaudo, Albanella, Damiano, Giacobbe, Patrizia Maestri, Casellato, Rotta, Paris, Incerti, Martelli, Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato prevede – al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione – una delega al Governo affinché esso adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi;
    l'articolo 12 mette in evidenza come la normativa a tutela della maternità sia un segno concreto dell'attuazione del principio delle pari opportunità, dal momento che la maternità pone ancora oggi le lavoratrici in una posizione svantaggiata rispetto ai loro colleghi uomini. Il periodo di maternità in troppi casi comporta, soprattutto per le donne che svolgono un lavoro autonomo, la perdita o la diminuzione consistente del loro lavoro, oltre alla difficoltà nel conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro;
    non possiamo dimenticare che il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro è presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la ripresa delle nascite in un Paese che appare bloccato e che invecchia rapidamente; tra le cause del calo demografico del Paese si possono considerare anche quelle che riguardano specificamente le tutele sul lavoro delle donne nei periodi legati alla maternità e negli anni immediatamente successivi;
    l'articolo 15, comma 1, prevede che venga promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con forme di organizzazione senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa e non c’è dubbio che questo modello potrebbe favorire contestualmente sia la maternità che il mantenimento del lavoro femminile;
    lavorare in smart working non deve in alcun modo rappresentare una rinuncia ai diritti e alle tutele previste soprattutto per le donne in maternità per cui potrebbe essere estremamente utile incentivare l'utilizzo dello smart working, con incentivi fiscali in favore delle aziende che adottino nella propria organizzazione tale forma di rapporto lavorativo in particolare nel periodo di maternità, permettendo tempi più lunghi di accudimento dei bambini piccoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le tutele del lavoro femminile anche in funzione di una specifica tutela della maternità per consentire, attraverso il lavoro agile, tempi di accudimento dei figli più lunghi e una interpretazione più flessibile dei limiti di orario giornalieri entro i quali possa essere svolto il cosiddetto lavoro agile, lasciando invariato l'ammontare delle ore lavorative svolte.
9/4135-A/45Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, al comma 5 dispone la corresponsione del trattamento economico, a prescindere dal requisito contributivo, per i periodi entro il primo anno di vita del bambino anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi;
   considerato che:
    l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale la possibilità per le lavoratrici, dipendenti ed iscritte alla Gestione separata, di richiedere un contributo economico (cosiddetto Voucher) utilizzabile alternativamente: – per il servizio di baby-sitting; – per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
    il suddetto contributo può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
    la legge n. 208 del 2015 (cosiddetta legge di stabilità) ha disposto, per l'anno 2016, l'estensione del beneficio anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro;
    il suddetto beneficio è riconosciuto anche per il biennio 2017-2018, nei limiti delle risorse economiche indicate nell'articolo 1, comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta legge di bilancio 2017), pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni – ferme restando le disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre – ed erogato nei limiti delle suddette risorse secondo l'ordine di presentazione delle domande, a fronte dei 40 milioni di euro, stanziati per le lavoratrici dipendenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rendere strutturale la suddetta sperimentazione;
   ad adottare, nell'ambito di futuri provvedimenti economico – finanziari, misure economiche più vantaggiose, volte ad ampliare l'accesso al beneficio del cosiddetto Voucher baby sitting e asilo nido, da parte delle lavoratrici – madri autonome e imprenditrici in parola.
9/4135-A/46Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, al comma 5 dispone la corresponsione del trattamento economico, a prescindere dal requisito contributivo, per i periodi entro il primo anno di vita del bambino anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi;
   considerato che:
    l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale la possibilità per le lavoratrici, dipendenti ed iscritte alla Gestione separata, di richiedere un contributo economico (cosiddetto Voucher) utilizzabile alternativamente: – per il servizio di baby-sitting; – per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per 1'infanzia o dei servizi privati accreditati;
    il suddetto contributo può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
    la legge n. 208 del 2015 (cosiddetta legge di stabilità) ha disposto, per l'anno 2016, l'estensione del beneficio anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro;
    il suddetto beneficio è riconosciuto anche per il biennio 2017-2018, nei limiti delle risorse economiche indicate nell'articolo 1, comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta legge di bilancio 2017), pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni – ferme restando le disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre – ed erogato nei limiti delle suddette risorse secondo l'ordine di presentazione delle domande, a fronte dei 40 milioni di euro, stanziati per le lavoratrici dipendenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rendere strutturale la suddetta sperimentazione;
   ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito di futuri provvedimenti economico – finanziari, misure economiche più vantaggiose, volte ad ampliare l'accesso al beneficio del cosiddetto Voucher baby sitting e asilo nido, da parte delle lavoratrici – madri autonome e imprenditrici in parola.
9/4135-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II, reca disposizioni riguardanti il lavoro agile;
   in particolare:
    l'articolo 15, al comma 1, indica che le disposizioni del provvedimento promuovono il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La disposizione chiarisce che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;
    la suddetta norma precisa, inoltre, che la prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
   considerato che:
    l'introduzione della normativa sul «lavoro agile» nel contesto della normativa del lavoro autonomo suscita alcune perplessità. In primis, il ricorso, i casi, le forme e le modalità di introduzione del lavoro agile all'interno dell'azienda dovrebbero essere stabilite nell'ambito della cornice di una contrattazione collettiva, in maniera tale da escludere anche il dubbio della concretizzazione di una nuova categoria di contratto di lavoro;
    la scelta del contratto individuale per stabilire il lavoro agile è senz'altro penalizzante per il lavoratore che si trova in una posizione di debolezza contrattuale;
    la mera negoziazione individuale, in assenza di una cornice ben definita dalla contrattazione collettiva, potrebbero avere conseguenze penalizzanti per il lavoratore – notoriamente parte debole nel rapporto di lavoro- ed in particolar modo per alcuni lavoratori, quali ad esempio i disabili, a causa del vantaggio realizzato dalle imprese, dal lavoro a domicilio svolto dai disabili, finalizzato ad evitare di adeguare l'ambiente di lavoro, disattendendo le norme relative all'obbligo di inclusione dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità;
    viene lasciato all'accordo individuale l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, né si prevede un obbligo di formazione;
   considerato che:
    nell'attuale mercato del lavoro, i nuovi modelli produttivi e organizzativi assumono la dimensione di learning organization, caratterizzate da figure professionali che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione, generando un valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi, nonché dei modi di erogare servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un'Osservatorio finalizzato sia a valutare gli effetti determinati dalle disposizioni contenute nel citato Capo II, sia per monitorare gli impatti sul mercato del lavoro, rispetto alla diffusione e all'evoluzione del lavoro agile.
9/4135-A/47Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II, reca disposizioni riguardanti il lavoro agile;
   in particolare:
    l'articolo 15, al comma 1, indica che le disposizioni del provvedimento promuovono il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La disposizione chiarisce che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;
    la suddetta norma precisa, inoltre, che la prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
   considerato che:
    l'introduzione della normativa sul «lavoro agile» nel contesto della normativa del lavoro autonomo suscita alcune perplessità. In primis, il ricorso, i casi, le forme e le modalità di introduzione del lavoro agile all'interno dell'azienda dovrebbero essere stabilite nell'ambito della cornice di una contrattazione collettiva, in maniera tale da escludere anche il dubbio della concretizzazione di una nuova categoria di contratto di lavoro;
    la scelta del contratto individuale per stabilire il lavoro agile è senz'altro penalizzante per il lavoratore che si trova in una posizione di debolezza contrattuale;
    la mera negoziazione individuale, in assenza di una cornice ben definita dalla contrattazione collettiva, potrebbero avere conseguenze penalizzanti per il lavoratore – notoriamente parte debole nel rapporto di lavoro- ed in particolar modo per alcuni lavoratori, quali ad esempio i disabili, a causa del vantaggio realizzato dalle imprese, dal lavoro a domicilio svolto dai disabili, finalizzato ad evitare di adeguare l'ambiente di lavoro, disattendendo le norme relative all'obbligo di inclusione dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità;
    viene lasciato all'accordo individuale l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, né si prevede un obbligo di formazione;
   considerato che:
    nell'attuale mercato del lavoro, i nuovi modelli produttivi e organizzativi assumono la dimensione di learning organization, caratterizzate da figure professionali che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione, generando un valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi, nonché dei modi di erogare servizi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un'Osservatorio finalizzato sia a valutare gli effetti determinati dalle disposizioni contenute nel citato Capo II, sia per monitorare gli impatti sul mercato del lavoro, rispetto alla diffusione e all'evoluzione del lavoro agile.
9/4135-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo, inserisce al comma 3 un elemento di garanzia a favore del lavoratore autonomo, prevedendo che «in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali e dei premi assicurativi sia sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di due anni»;
    tale sospensione non esenta tuttavia il lavoratore autonomo dal pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, da restituire con tempistiche diluite e cioè «in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative e norme volte a prevedere, nell'ambito di futuri provvedimenti legislativi, l'annullamento, in caso di grave infortunio o malattia, di qualunque sanzione ovvero interessi di legge e interessi di mora, relativi al mancato adempimento previdenziale avente scadenza con termini perentori.

9/4135-A/48Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 reca disposizioni fiscali e sociali a favore dei lavoratori autonomi;
    l'articolo 13 reca disposizioni per la tutela della gravidanza, malattia ed infortunio a favore dei lavoratori autonomi;
    il comma 8 dell'articolo 13 prevede che – per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del cento per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;
   considerato che:
    una delle criticità più avvertite al fine di dare una tutela piena ed effettiva ai lavoratori autonomi ed in particolare agli iscritti alla Gestione Separata riguarda l'impossibilità di accedere alla indennità di malattia a causa della esiguità dell'arco temporale entro cui «spalmare» la mattazione del requisito dei tre mesi di contribuzione precedente al periodo di malattia indennizzabile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad introdurre – reperendo le idonee risorse finanziarie – la possibilità per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una riduzione dei requisiti di accesso alla malattia incrementando l'arco temporale precedente la data di inizio dell'evento indennizzabile sul quale «calcolare» la contribuzione maturata alla Gestione Separata.
9/4135-A/49 Ciprini, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 reca disposizioni fiscali e sociali a favore dei lavoratori autonomi; recentemente il decreto-legge n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», allo scopo di introdurre nuove misure per il recupero dell'evasione, ha introdotto due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    tali adempimenti, lungi dal contrastare l'evasione si risolvono nell'ennesimo adempimento burocratico che rende sempre più difficile e aggravano l'attività dei lavoratore autonomo;
    a regime ci saranno addirittura otto nuove comunicazioni fiscali a carico dei professionisti e titolari di partita IVA: quattro per i dati delle fatture emesse e ricevute quattro per i dati delle liquidazioni;
    ancora una volta si va a penalizzare il professionista con adempimenti burocratici sanzionati anche aspramente ed in modo sproporzionato anziché pensare ad una maggiore efficienza dell'Agenzia delle entrate;
    anche la pressione tributaria sugli autonomi rimane medio elevata e gli adempimenti burocratici non facilitano l'accesso alla professione; ad essi continuano ad applicarsi gli studi di settore che a partire dal 2018 saranno sostituiti dagli indici di affidabilità fiscale ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016 convertito in legge n. 225 del 2016;
    a tutt'oggi non è stata né affrontata né risolta la grave controversia della assoggettabilità dei professionisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che costringe migliaia di professionisti a proporre ricorso davanti alle Commissioni Tributaria provinciali e regionali per vedersi riconosciuta la non assoggettabilità al predetto tributo;
    considerato che: una delle tematiche più avvertite dai lavoratori autonomi che ne condiziona anche l'accesso e la competitività sul mercato è il rapporto con il Fisco e gli adempimenti fiscali e amministrativi gravanti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative reperendo le idonee risorse finanziarie al fine di prevedere una riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi e un alleggerimento della pressione tributaria anche ridefinendo i presupposti di applicazione dell'imposta regionale sulle Attività produttive (IRAP) a carico dei professionisti, ai fini della loro non assoggettabilità.

9/4135-A/50Cominardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi.


   la Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 reca disposizioni per la tutela della gravidanza, malattia ed infortunio a favore dei lavoratori autonomi;
    il comma 3 prevede che, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni il versamento dei contributi previdenziali dei premi assicurativi venga sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione;
   considerato che:
    una delle tematiche più avvertite dai lavoratori autonomi riguarda anche i rapporti con l'amministrazione finanziaria;
    è noto che il lavoratore autonomo in caso di malattia anche grave e/o infortunio non può svolgere l'attività professionale con conseguente perdita di reddito e non gode di analoghe tutele a quelle del lavoratore subordinato e spesso si trova in gravi difficoltà per far fronte agli impegni tributari;
    non vi è motivo per non estendere analoga disposizione e tutela anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria anche prevedendo per gli autonomi misure di agevolazione fiscale ovvero anche la sospensione del versamento dei tributi dovuti in caso di malattia grave e/o infortunio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere la tutela prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del disegno di legge in esame – reperendo le idonee risorse finanziarie – prevedendo l'introduzione di misure di agevolazione fiscale – per i lavoratori autonomi – anche in materia di versamento dei tributi e delle imposte da loro dovuti in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni.
9/4135-A/51Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6-bis del disegno di legge in esame interviene in ambito di ammortizzatori sociali disponendo la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), nonché per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
    con riferimento alle misure di sostegno al reddito, ai sensi dell'articolo 21, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015 si autorizza la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i casi di crisi di azienda;
    nonostante le circolari del Ministero del Lavoro e della politiche sociali n. 24 del 26 luglio 2016 e n. 1 del 22 gennaio 2016, numerosi lavoratori di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, stanno affrontando notevoli difficoltà nel vedersi riconosciuto l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale – di cui alla disposizione del precedente capoverso,

impegna il Governo

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di garantire ai lavoratori di cui in premessa l'accesso a misure di integrazione salariale; e coordinare adeguatamente la normativa in materia fallimentare e quella in materia di lavoro al fine di tutelare concretamente i livelli occupazionali e di capacità reddituale dei lavoratori.
9/4135-A/52L'Abbate, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6-bis del disegno di legge in esame interviene in ambito di ammortizzatori sociali disponendo la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), nonché per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
    con riferimento alle misure di sostegno al reddito, ai sensi dell'articolo 21, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015 si autorizza la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i casi di crisi di azienda;
    nonostante le circolari del Ministero del Lavoro e della politiche sociali n. 24 del 26 luglio 2016 e n. 1 del 22 gennaio 2016, numerosi lavoratori di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, stanno affrontando notevoli difficoltà nel vedersi riconosciuto l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale – di cui alla disposizione del precedente capoverso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune e tempestive iniziative al fine di garantire ai lavoratori di cui in premessa l'accesso a misure di integrazione salariale; e coordinare adeguatamente la normativa in materia fallimentare e quella in materia di lavoro al fine di tutelare concretamente i livelli occupazionali e di capacità reddituale dei lavoratori.
9/4135-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta) L'Abbate, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di tutela del lavoro autonomo attraverso la definizione di un sistema di diritti adeguato alla tipologia dell'attività;
    con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica Amministrazione, troppo spesso la pratica dei massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure volte a prevedere l'esclusione del ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica Amministrazione.
9/4135-A/53Vallascas, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di tutela del lavoro autonomo attraverso la definizione di un sistema di diritti adeguato alla tipologia dell'attività;
    con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica Amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure volte a prevedere l'esclusione del ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica Amministrazione.
9/4135-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Vallascas, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di tutela del lavoro autonomo attraverso la definizione di un sistema di diritti adeguato alla tipologia dell'attività;
    con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica Amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, l'individuazione di standard remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica Amministrazione.
9/4135-A/54Crippa, Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 della proposta di legge in esame reca una delega al Governo volta a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, abilitando gli enti previdenziali di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ad attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario anche altre prestazioni sociali;
   considerato che:
    esiste un profondo divario tra professioni ordinistiche e persino al loro stesso interno, con riferimento dell'andamento dei redditi, all'entità delle contribuzioni e alla dimensione delle prestazioni, quale diretta conseguenza dell'andamento del mercato del lavoro di tali professioni, per cui risulta necessario assicurare una condizione di più intenso monitoraggio e previsione di tali andamenti in funzione delle future garanzie previdenziali;
    l'insieme delle prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi comprese quelle di natura complementare, erogate dai citati enti in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, devono essere erogate preservando l'equilibrio dei rispettivi bilanci, nonché la sostenibilità finanziaria di lungo termine delle forme gestorie in esame, per far fronte all'erogazione delle prestazioni maturate e al tempo stesso assicurare il patto intergenerazionale dei soggetti iscritti;
    l'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, gli enti e le forme gestorie suindicate sono tenuti ad adottare misure tese ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni,

impegna il Governo

a introdurre, in un prossimo provvedimento legislativo, una specifica disposizione normativa la quale disponga che gli enti gestori di diritto privato in esame, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria, in esito al quale formulare annualmente un programma coordinato di proposte tese ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti.
9/4135-A/55Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 della proposta di legge in esame reca una delega al Governo volta a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, abilitando gli enti previdenziali di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ad attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario anche altre prestazioni sociali;
   considerato che:
    esiste un profondo divario tra professioni ordinistiche e persino al loro stesso interno, con riferimento dell'andamento dei redditi, all'entità delle contribuzioni e alla dimensione delle prestazioni, quale diretta conseguenza dell'andamento del mercato del lavoro di tali professioni, per cui risulta necessario assicurare una condizione di più intenso monitoraggio e previsione di tali andamenti in funzione delle future garanzie previdenziali;
    l'insieme delle prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi comprese quelle di natura complementare, erogate dai citati enti in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, devono essere erogate preservando l'equilibrio dei rispettivi bilanci, nonché la sostenibilità finanziaria di lungo termine delle forme gestorie in esame, per far fronte all'erogazione delle prestazioni maturate e al tempo stesso assicurare il patto intergenerazionale dei soggetti iscritti;
    l'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, gli enti e le forme gestorie suindicate sono tenuti ad adottare misure tese ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in un prossimo provvedimento legislativo, senza ulteriori aggravi per gli enti gestori, una specifica disposizione normativa la quale disponga che gli enti gestori di diritto privato in esame, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria, in esito al quale formulare annualmente un programma coordinato di proposte tese ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti.
9/4135-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Salvo.


PROPOSTA DI LEGGE: BINDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA (A.C. 3500-A)

A.C. 3500-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 6.100, 7.100, 8.100, 9.100 e 22.100 della Commissione.

A.C. 3500-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale dalla Pubblica Sicurezza;

  all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: la sistemazione alloggiativa aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;

  all'articolo 6, comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

  all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: un indennizzo forfettario e onnicomprensivo aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,;

  all'articolo 7, comma 1, lettera h), sostituire le parole: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle con le seguenti: nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle;

  all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è individuato il referente di cui all'articolo 15 della presente legge;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.

  1-ter. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Aggiungere in fine il seguente articolo:Art. 26-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Sugli emendamenti trasmessi dell'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.5, 8.1 e 25.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3500-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

  1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
  2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Ambito di applicazione).

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: se ritenute necessarie,
1. 50. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Fava.

A.C. 3500-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizione di testimone di giustizia).

  1. È testimone di giustizia colui che:
   a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
   b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
   c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
   d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione ovvero non è in corso nei suoi confronti un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desuma la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
   e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Definizione di testimone di giustizia).

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 5. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Fava.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero subisce atti di intimidazione ambientale o condizionamenti di altra natura che siano acclaratamente derivanti dalla sua attività di testimone e che rendano necessaria l'applicazione nei suoi confronti delle misure di sostegno di cui alla presente legge.
2. 50. Rampelli.

A.C. 3500-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI

Art. 3.
(Tipologia delle misure).

  1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 25.
  2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 25.

A.C. 3500-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Criteri di scelta delle misure di protezione).

  1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né compressione dei diritti goduti se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.
  2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, mentre le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.
  3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

A.C. 3500-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Misure di tutela).

  1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:
   a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
   b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
   c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
   d) il trasferimento in luoghi protetti;
   e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;
   f) l'utilizzazione di documenti di copertura;
   g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
   h) ogni altro accorgimento che si riveli necessario.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Misure di tutela).

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell'identità del testimone.
5. 30. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale dalla Pubblica Sicurezza.
5. 200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Misure di sostegno economico).

  1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:
   a) la corresponsione delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
   b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
   c) la sistemazione alloggiativa qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 25 presso le quali svolgere attività lavorativa o di volontariato;
   d) le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
   e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; per i relativi oneri, si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
   f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, determinato secondo i criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 25, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;
   g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999 n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non si è rivelata possibile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Misure di sostegno economico).

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la sistemazione alloggiativa aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
6. 200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per i relativi oneri,
6. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 201. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: un indennizzo forfettario e onnicomprensivo aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,.
6. 202. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Misure di reinserimento sociale e lavorativo).

  1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:
   a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 25;
   b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;
   c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 25. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
   e) l'accesso a mutui agevolati volti al reinserimento nella vita economica e sociale sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;
   f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;
   g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 25 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua fattibilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, e con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il suo destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
   h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri di riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 25;
   i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Misure di reinserimento sociale e lavorativo).

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle con le seguenti: nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle.
7. 200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nella formulazione previgente.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Durata delle speciali misure di protezione).

  1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.
  2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).
  3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine delle speciali misure di protezione ha diritto a ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località di origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e con le modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 25.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Durata delle speciali misure di protezione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – 1. Le misure di tutela sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.
  2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica.
8. 1. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Fava.

  Sopprimere il comma 3.
8. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Composizione della commissione centrale e della segreteria).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente»;
   b) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Composizione della commissione centrale e della segreteria).

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione centrale presieduta dal vicepresidente opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente.
9. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Art. 10.
(Rinvio).

  1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 17, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 25, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emessi ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

A.C. 3500-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione).

  1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
  2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto del luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.
  3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di competenza.

A.C. 3500-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Piano provvisorio per la protezione).

  1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.
  2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 15.
  3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.
  4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.
  5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta e comunicato alla commissione centrale.

A.C. 3500-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Programma definitivo per la protezione).

  1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.
  2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali si è stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.
  3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  4. Ogni sei mesi dall'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.
  5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

A.C. 3500-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).

  1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. Il Servizio centrale di protezione è articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonomi, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. Nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia è individuato il referente di cui all'articolo 15. Il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.
(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è individuato il referente di cui all'articolo 15 della presente legge;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.

  1-ter. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, quarto periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
14. 0100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Referente del testimone di giustizia).

  1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.
  2. Il referente deve:
   a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
   b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
   c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
   d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
   e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
   f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g);
   g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione;

  3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.
  4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

A.C. 3500-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti).

  1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

A.C. 3500-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Misure urgenti).

  1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 25 della presente legge.
  2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».

A.C. 3500-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Interventi finanziari).

  1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

A.C. 3500-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.
(Abrogazione).

  1. L'articolo 12, comma 3, e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

A.C. 3500-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 20.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'esame delle persone indicate nell'articolo 210» sono aggiunte le seguenti: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).

  1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.»;
   c) al comma 9, alle parole: «Le dichiarazioni» sono premesse le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,».
20. 01. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

A.C. 3500-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21
(Aggravanti per il reato di calunnia).

  1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato conseguito.

A.C. 3500-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 22.
(Norme transitorie).

  1. È testimone di giustizia anche colui che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.
(Norme transitorie).

  Al comma 1, sostituire le parole: anche colui che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi con le seguenti: ai sensi della presente legge, colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione, ai sensi del Capo II-bis.
22. 100. La Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche colui che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi con le seguenti: ai sensi della presente legge, anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione, ai sensi del Capo II-bis.
22. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

  1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:
   «a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

A.C. 3500-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).

  1. È istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 25, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.
(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).

  Sopprimerlo.
24. 3. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Fava.

A.C. 3500-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Regolamenti di attuazione).

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.
(Regolamenti di attuazione).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Nel caso in cui sia avanzata una proposta di speciali misure di protezione nei confronti di minori in situazioni di disagio, i regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n.138.
  3. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione nei confronti di minori provvedono a:
   a) assicurare adeguata assistenza psicologica mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio. La richiesta di assistenza può provenire dal minore, dai suoi genitori ovvero dall'Autorità giudiziaria;
   b) individuare adeguate località ove trasferire i minori, in presenza ovvero in assenza dei rispettivi nuclei familiari i cui componenti siano sottoposti alle speciali misure di protezione, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori stessi con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identità;
   c) garantire ai minori, tramite specifiche intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, l'assolvimento degli obblighi scolastici con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identità. I titoli di studio delle persone sottoposte a programma speciale di protezione, che siano stati conseguiti con nominativi di copertura per motivi di sicurezza, sono convertiti con il nominativo reale, su richiesta degli interessati e previa consegna al Servizio centrale di protezione del diploma conseguito con le generalità di copertura, tramite accordi tra il medesimo Servizio centrale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per finalità di reinserimento sociale e lavorativo.
25. 52. Elvira Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
25. 50. Costantino, Fava, Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
25. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Costantino, Fava, Sannicandro, Daniele Farina.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, il regolamento o i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.
25. 51. Fava, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.
25. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Fava, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina.
(Approvato)

A.C. 3500-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Relazione del Ministro dell'interno).

  1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.
  2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza dei protetti, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.
(Relazione del Ministro dell'interno).

  Aggiungere in fine il seguente articolo:Art. 26-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
26. 0200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3500-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del presente provvedimento prevede che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che, nella relazione inviata alle Camere, si specifichino le disposizioni prese nei confronti dei minori compresi nelle speciali misure di protezione.
9/3500-A/1Marzano.


   La Camera,
   rilevato come tale legge modifichi la disciplina in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;
   atteso che il provvedimento fa proprie molte delle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha evidenziato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4), approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014;
   preso atto che l'articolo 26, dispone che il Ministro dell'interno riferisca alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, e che tale relazione, specifichi in termini quantitativi, ex nunc e su base semestrale, il numero complessivo dei protetti, l'ammontare delle spese sostenute per la relativa assistenza economica, nonché, nel rispetto della riservatezza dei protetti, l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse, le esigenze che le hanno motivate e le eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali;
   considerato che appare indispensabile, a fronte di un'allocazione di risorse economiche e strumentali limitate ed al fine di conseguire, per il futuro, un'amministrazione sempre più trasparente ed efficiente delle stesse, poter verificare come siano state impiegate le somme complessivamente stanziate in favore dei testimoni di giustizia, della creazione di tale istituto sino all'odierna riforma,

impegna il Governo

nell'ambito della relazione alle Camere del Ministro dell'interno ed al fine di conseguire una gestione sempre più efficiente e trasparente delle somme a disposizione per le misure dell'atto in premessa, a valutare l'opportunità che questi illustri altresì, in termini quantitativi e qualitativi, l'impiego complessivo operato sino ad oggi delle risorse variamente impiegate per i programmi di protezione dei testimoni di giustizia.
9/3500-A/2D'Uva.


   La Camera,
   rilevato come tale legge modifichi la disciplina in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;
   atteso che il provvedimento fa proprie molte delle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha evidenziato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4), approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014;
   preso atto che l'articolo 26, dispone che il Ministro dell'interno riferisca alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, e che tale relazione, specifichi in termini quantitativi, ex nunc e su base semestrale, il numero complessivo dei protetti, l'ammontare delle spese sostenute per la relativa assistenza economica, nonché, nel rispetto della riservatezza dei protetti, l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse, le esigenze che le hanno motivate e le eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali;
   considerato che appare indispensabile, a fronte di un'allocazione di risorse economiche e strumentali limitate ed al fine di conseguire, per il futuro, un'amministrazione sempre più trasparente ed efficiente delle stesse, poter verificare come siano state impiegate le somme complessivamente stanziate in favore dei testimoni di giustizia, della creazione di tale istituto sino all'odierna riforma,

impegna il Governo

nell'ambito della relazione alle Camere del Ministro dell'interno ed al fine di conseguire una gestione sempre più efficiente e trasparente delle somme a disposizione per le misure dell'atto in premessa, a valutare l'opportunità che questi illustri altresì, in termini quantitativi e qualitativi, l'impiego complessivo delle risorse variamente impiegate per i programmi di protezione dei testimoni di giustizia, anche erogate dal Commissario antiusura e antiracket per ciascun periodo di riferimento e, in prima istanza, per gli ultimi tre esercizi.
9/3500-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    tale proposta di legge modifica la normativa in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;
    valutato che, a fronte dell'attesa configurazione di una figura autonoma di ’testimone di giustizia*, sarebbe opportuno operare un incisivo aggiornamento dell'istituto del collaboratore di giustizia, anche in considerazione della sua concreta applicazione in oltre quindici anni di vigenza delle più recenti modifiche di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 51;
    preso atto che l'articolo 16-quater del summenzionato decreto-legge, introdotto dalla citata legge n. 45 del 2001, ha previsto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia devono essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di centottanta giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare;
    ricordato che l'inosservanza del termine determina, ai sensi dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 16- quater, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefici penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-quinquies e 16-novies del medesimo decreto-legge;
    rilevato che il menzionato condivisibile principio, ha trovato i suoi limiti nella esperienza attuativa dinanzi alla particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni e alla pluralità degli impegni processuali nei quali coloro che collaborano con la giustizia sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima. E che, pertanto, il termine di centottanta giorni sia diventato un termine sfavorevole proprio per le collaborazioni più rilevanti e complesse e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile;
    considerato che, appare opportuno introdurre un correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese oltre il suddetto termine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di aggiornare le disposizioni sui collaboratori di giustizia ed, in particolare, la norma recante il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tale che l'attuale termine di centottanta giorni entro il quale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia risultano utilizzabili ai fini processuali, possa essere esteso per un ulteriore periodo proporzionato all'entità e alla durata del legittimo impedimento del collaboratore o del suo difensore a rendere o ad assistere alle dichiarazioni ovvero alla complessità della collaborazione.
9/3500-A/3Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    in questa legislatura è entrata in vigore la nuova legge per il contrasto al fenomeno del cosiddetto caporalato;
    la legge 29 ottobre 2016, n. 199, reca «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    il caporalato risulte essere un fenomeno purtroppo ancora diffuso e che si collega direttamente ad organizzazioni criminali;
    il nuovo impianto normativo consente di rompere il muro di omertà come nel recente caso degli arresti che hanno riguardato lo sviluppo delle indagini relative alla morte della bracciante Paola Clemente di San Giorgio Jonico avvenuta nell'estate del 2015;
    tale impianto normativo di contrasto va rafforzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure di rafforzamento della normativa a tutela dei testimoni di giustizia che denunciano forme di sfruttamento della manodopera in relazione al fenomeno del caporalato.
9/3500-A/4Losacco, Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia – allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia – di norma semplici cittadini e imprenditori che danno uno specifico apporto alle indagini della magistratura e che per questo possono essere perseguitati da gruppi criminali;
    l'articolo 7, «Misure di reinserimento sociale e lavorativo» prevede misure teoriche, per arginare le conseguenze della scelta dell'imprenditore di denunciare, che andrebbero sostenute in modo più incisivo al fine di permettergli di continuare a operare nel territorio. L'imprenditore, infatti, a fronte della possibilità di perdere rilevanti relazioni commerciali idonee a garantire utili, dovrà comunque mantenere un'azienda con i suoi costi e subire la concorrenza di chi ha deciso di non collaborare con lo Stato e, per mantenere meglio la sua posizione sul mercato, continua a venire a patti con la criminalità organizzata;
    sarebbe necessario prevedere regole per rendere obbligatoria l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 7 da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica, che dovrebbero individuare, nell'ambito dei loro documenti previsionali, quote prestabilite di lavori e forniture da riservare alle imprese dei testimoni di giustizia secondo procedure di trattativa privata e comunicandole al Prefetto,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di ogni iniziativa, anche normativa, affinché le imprese dei testimoni di giustizia possano continuare a svolgere pienamente e con utili adeguati, la loro attività sul territorio di appartenenza.
9/3500-A/5Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia – allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia – di norma semplici cittadini e imprenditori che danno uno specifico apporto alle indagini della magistratura e che per questo possono essere perseguitati da gruppi criminali;
    l'articolo 7, «Misure di reinserimento sociale e lavorativo» prevede misure teoriche, per arginare le conseguenze della scelta dell'imprenditore di denunciare, che andrebbero sostenute in modo più incisivo al fine di permettergli di continuare a operare nel territorio. L'imprenditore, infatti, a fronte della possibilità di perdere rilevanti relazioni commerciali idonee a garantire utili, dovrà comunque mantenere un'azienda con i suoi costi e subire la concorrenza di chi ha deciso di non collaborare con lo Stato e, per mantenere meglio la sua posizione sul mercato, continua a venire a patti con la criminalità organizzata;
    sarebbe necessario prevedere regole per rendere obbligatoria l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 7 da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica, che dovrebbero individuare, nell'ambito dei loro documenti previsionali, quote prestabilite di lavori e forniture da riservare alle imprese dei testimoni di giustizia secondo procedure di trattativa privata e comunicandole al Prefetto,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di mettere in campo ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché le imprese dei testimoni di giustizia possano continuare a svolgere pienamente la loro attività sul territorio di appartenenza.
9/3500-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.