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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 febbraio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 febbraio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 febbraio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MANTERO ed altri: «Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito» (4308);
   LA RUSSA ed altri: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4309).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 20 febbraio 2017 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:
    «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (4310).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  D'OTTAVIO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della dignità della persona» (4275) Parere delle Commissioni II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  BONAFEDE: «Introduzione della confisca di denaro, beni e utilità in caso di condanna per delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali per i reati tributari e riduzione del limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore» (3848) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  SEGONI ed altri: «Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquota di accisa sulla birra prodotta dai piccoli birrifici» (4238) Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV;
   NASTRI: «Disposizioni concernenti la concessione di garanzie in favore degli imprenditori che hanno subito effetti derivanti dalla restrizione del credito bancario» (4242) Parere delle Commissioni I, II, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  CENTEMERO: «Modifiche all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernenti l'applicazione del principio di pari opportunità nella composizione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (4208) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GIORGIA MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di divieto di affidamento di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni a operatori che abbiano delocalizzato l'attività di call center» (4191) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X e XIV;
  CENTEMERO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità» (4209) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  TURCO ed altri: «Delega al Governo per la riforma dell'istituto dell'enfiteusi» (4173) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  GRIBAUDO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei giovani in Italia e sull'efficacia delle politiche giovanili» (Doc XXII, n. 73) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XI.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 21 febbraio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1 – la «Relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata», approvata dalla Commissione nella seduta del 20 febbraio 2017.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 25).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 4/2017 del 9 febbraio 2017, relativa al programma dell'attività della medesima Sezione per l'anno 2017.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 15 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge n. 444 del 1998, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti, riferita all'anno 2016.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Sassofortino (Grosseto) il 26 agosto 2015.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC] (COM(2016) 823 final) – alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative (COM(2016) 824 final) – alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 17 febbraio 2017, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale – Gestire i flussi e salvare vite umane (JOIN(2017) 4 final/2), che sostituisce il documento JOIN(2017) 4 final, già assegnato, in data 30 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 20 febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quarta relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 41 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2017) 81 final e COM(2017) 82 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2017) 81 final – Annex 1 e COM(2017) 82 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (COM(2017) 47 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 3 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 febbraio 2017.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9, 14 e 16 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona (COM(2016) 626 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 2010/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2016) 809 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato (COM(2017) 7 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Costruire un'economia dei dati europea» (COM(2017) 9 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM(2017) 10 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio (COM(2017) 48 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Qualità della benzina e del carburante diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea (Anni di riferimento 2014 e 2015) (COM(2017) 49 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Seconda relazione sullo stato dell'Unione dell'energia (COM(2017) 53 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017) 54 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione 2016 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel 2014 nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica entro il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva stessa (COM(2017) 56 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sui progressi compiuti in materia di energie rinnovabili (COM(2017) 57 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione di valutazione ex post sul programma «Giustizia civile» (2007-2013) (COM(2017) 59 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione europea: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori (COM(2017) 63 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione di valutazione ex post sul programma «Diritti fondamentali e cittadinanza» (2007-2013) (COM(2017) 69 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 e 16 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Alvignano (Caserta), Amantea (Cosenza), Ciciliano (Roma), Frassineto Po (Alessandria) e Pozzonovo (Padova).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 17 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni del medesimo Consiglio regionale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821 final).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 17 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni del medesimo Consiglio regionale sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Investire nei giovani d'Europa (COM(2016) 940 final), sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Migliorare e modernizzare l'istruzione (COM(2016) 941 final) e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà (COM(2016) 942 final).

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Sicilia.

  Il Garante del contribuente per la Sicilia, con lettera in data 1o febbraio 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sicilia, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Veneto.

  Il Garante del contribuente per il Veneto, con lettera pervenuta in data 16 febbraio 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Veneto, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (97).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative di competenza, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in relazione alla vicenda della mancata convocazione del consiglio comunale di Leporano, in provincia di Taranto – 3-02167

A) Interrogazione

   CHIARELLI e PALESE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in data 4 dicembre 2015 i consiglieri di minoranza del comune di Leporano, in provincia di Taranto, signori Pavone, Galeone, De Milito, D'Avanzo, depositavano una richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla questione raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del TUEL, con le forme e il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma e dallo statuto comunale;
   in data 22 dicembre 2015 con note protocollo nn. 12522 e 12533, rispettivamente a firma del presidente del consiglio comunale e del sindaco pro tempore, si notificava diniego alla richiesta di convocazione del consiglio comunale monotematico adducendo come motivazione: «perché l'istanza a firma di 1/5 dei consiglieri risulta priva di una proposta di deliberazione allegata»;
   in data 4 gennaio 2016 con istanza inviata tramite pec alla prefettura di Taranto, a firma i tutti i consiglieri di minoranza, si chiedeva al prefetto di intervenire nella vicenda e di ordinare al presidente del consiglio comunale di Leporano la fissazione del consiglio monotematico, in quanto non attiene alle competenze né del presidente del consiglio né del sindaco esprimere giudizi sull'oggetto della richiesta di convocazione del consiglio monotematico ex articolo 39, comma 2, del TUEL;
   in data 6 marzo 2016 con sollecito formale a firma del consigliere Pavone si richiedeva al prefetto di Taranto di rispondere all'istanza protocollata più di due mesi prima; tale sollecito veniva inviato per conoscenza anche al Ministero dell'interno;
   in data 21 marzo 2016 la responsabile dell'area enti locali della prefettura di Taranto, dottoressa Pricolo, rispondeva al sollecito affermando che non fosse stato possibile evadere la predetta richiesta formulata dai consiglieri del comune di Leporano poiché «priva dello schema di deliberazione richiesto dallo Statuto Comunale», aggiungendo che «sull'argomento l'Ufficio ha richiesto l'avviso al Ministero dell'Interno»;
   la previsione del citato articolo 23 dello statuto del comune di Leporano è, a giudizio dell'interrogante, in netto contrasto con quanto statuito dal TUEL all'articolo 39, nel momento in cui indica una condizione aggiuntiva che limita i diritti dei consiglieri comunali secondo l'articolo 39, comma 2, il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste al comma 5 si stabilisce che in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto;
   l'assenza di contestuale presentazione dello schema di deliberazione, ancorché non previsto dal TUEL, nei fatti non può rappresentare elemento impeditivo alla convocazione dell'assise nel caso di un consiglio comunale monotematico su uno specifico argomento, per il quale è richiesto il più ampio confronto propedeutico e finalizzato al raggiungimento di una convergenza sul piano delle risoluzioni da adottare;
   l'argomento oggetto della richiesta, gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, è di particolare interesse sociale e richiede di essere affrontato in tempi brevi –:
   di quali elementi disponga in relazione alla vicenda di cui in premessa e se, alla luce delle istanze dei citati consiglieri di minoranza, si intenda da parte del prefetto procedere all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ai fini della convocazione del consiglio comunale. (3-02167)


Iniziative di competenza per garantire l'esercizio del diritto di voto dei lavoratori operanti su piattaforme petrolifere o su analoghe strutture – 3-02656

B) Interrogazione

   CRIVELLARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il personale di turno della piattaforma Adriatic Lng di Porto Viro (Rovigo), operando nel terminal situato al largo della costa italiana del Mare Adriatico settentrionale a circa 15 chilometri in direzione nord-est dallo scanno del Palo nel comune di Porto Viro, fa sapere di essere stato impossibilitato a recarsi presso il comune di residenza per motivi lavorativi e, quindi, di fatto, impossibilitato a partecipare al referendum costituzionale che si è tenuto il 4 dicembre;
   le organizzazioni sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, dopo aver segnalato il problema all'azienda, hanno ribadito di trovare «discriminatorio che in un tema così delicato ci fossero discordanze rispetto ad altre realtà del paese», non rendendo di fatto possibile ai lavoratori recarsi alle urne il 4 dicembre;
   i lavoratori della piattaforma Adriatic Lng di Porto Viro chiedono che venga pienamente riconosciuto il loro diritto al voto politico e referendario così come previsto dall'articolo 48 della Costituzione, al pari dei colleghi che operano e lavorano in altre piattaforme italiane e analoghe strutture –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, anche sul piano normativo, per garantire il pieno diritto di voto dei lavoratori operanti in strutture come quella di cui in premessa. (3-02656)


Iniziative in ordine al mancato ingresso gratuito delle donne al Palazzo Ducale di Urbino nella giornata dell'8 marzo 2016 – 3-02792

C) Interrogazione

   MANZI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   a partire dal 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel giorno della Festa della donna, ha previsto l'ingresso gratuito per le donne nei musei italiani oltre ad organizzare un fitto calendario di eventi e manifestazioni a tema, nei luoghi della cultura statali, per sottolineare il rilievo della giornata;
   come riportato in un articolo della testata giornalistica locale «Il Ducato», ripreso anche dalla stampa nazionale, l'8 marzo 2016, l'ingresso al Palazzo Ducale di Urbino non è stato gratis per le donne, come invece accaduto negli altri musei italiani;
   il personale addetto alla biglietteria della Galleria nazionale delle Marche, a seguito delle lamentele delle visitatrici e interpellato dalla stampa locale, si sarebbe giustificato dicendo di non essere stato avvertito dalla Soprintendenza dell'iniziativa ministeriale in corso, mentre quest'ultima avrebbe invece spiegato di aver avvisato il personale interessato per tempo e con una circolare;
   anche se il problema è stato successivamente risolto, l'errore di comunicazione appare poco giustificabile, dato che l'iniziativa in questione era stata puntualmente e preventivamente annunciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già all'inizio del mese di febbraio 2016 e quindi in tempo utile per informare gli addetti ai lavori –:
   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per chiarire come effettivamente si sono svolti i fatti, al fine di accertare eventuali responsabilità ed evitare che episodi come questi possano compromettere il buon esito di iniziative così importanti e, al tempo stesso, recare un danno d'immagine all'intero circuito museale e culturale marchigiano.
(3-02792)


Iniziative volte a garantire alle associazioni di promozione sociale l'accesso ai contributi per la realizzazione di progetti nell'ambito del programma operativo nazionale – Asse II – 3-02793

D) Interrogazione

   BENI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito del Programma operativo nazionale (Pon) 2014-2016, approvato dalla Commissione europea, l'Asse II è dedicata alla cultura e allo sviluppo e ha come obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del patrimonio culturale e creativo, il potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al settore;
   il 19 luglio 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha presentato il programma «Cultura Crea», gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) e destinato alla crescita di micro, piccole e medie imprese e del terzo settore, operanti nella filiera culturale e creativa delle cinque regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
   come previsto dal decreto ministeriale n. 243 del 2016, i fondi stanziati per la realizzazione del programma sono stati ripartiti in tre ambiti: 41,7 milioni di euro per la creazione di nuove imprese dell'industria culturale, 37,8 milioni di euro per lo sviluppo delle imprese dell'industria turistica e manifatturiera e 27,4 milioni di euro per il sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale;
   nel documento discusso e approvato dal comitato di sorveglianza del PON «Cultura e Sviluppo», per quanto riguarda i criteri di selezione dei soggetti di terzo settore abilitati a presentare domanda di ammissione, si fa riferimento a «soggetti e organizzazioni facenti parte del terzo settore, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del programma»;
   la legge n. 106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», contiene la definizione aggiornata degli enti facenti parte del terzo settore;
   il citato decreto ministeriale all'articolo 1, lettera h), nel definire i soggetti di terzo settore che possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni, non fa alcun riferimento alla legge n. 106 del 2016 che di fatto ha aggiornato la normativa in materia, ma elenca solo alcune categorie specifiche di enti del terzo settore, escludendo le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383 del 2000;
   anche dai dati dell'ultimo censimento Istat sul terzo settore risulta che le associazioni di promozione sociale rappresentano, invece, la forma organizzativa prevalente fra gli enti di terzo settore che operano nel campo della promozione e dello sviluppo del patrimonio culturale –:
   quali siano le ragioni dell'esclusione delle associazioni di promozione sociale fra i soggetti indicati all'articolo 1, lettera h) del decreto ministeriale n. 243 del 2016;
   se non ritenga necessario assumere iniziative per integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera h, del decreto sopracitato al fine di ricomprendere anche le associazioni di promozione sociale tra i soggetti del terzo settore che possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni. (3-02793)


Intendimenti del Governo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, relativa a specifiche disposizioni della legge n. 124 del 2015, cosiddetta «riforma Madia» – 3-02790

E) Interrogazione

   RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251, depositata il 25 novembre 2016, ha deciso in merito all'impugnazione della legge n. 124 del 2015, cosiddetta «riforma Madia», in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, a seguito del ricorso della regione Veneto, che ha impugnato le disposizioni che delegano il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria e, dunque, incidendo su una moltitudine di materie, che coinvolgono interessi e competenze sia statali, sia regionali e, in alcuni casi, degli enti locali;
   la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge in questione, in materia di: dirigenza pubblica; norme contenenti le deleghe al Governo per il riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e servizi pubblici locali di interesse economico generale che incidono su una pluralità di materie e di interessi, inscindibilmente connessi, riconducibili a competenze statali (ordinamento civile, tutela della concorrenza, principi di coordinamento della finanza pubblica) e regionali (organizzazione amministrativa regionale, servizi pubblici locali e trasporto pubblico locale);
   in particolare, i magistrati costituzionali ritengono illegittima la parte della norma in cui è previsto che i decreti attuativi siano assunti previo parere anziché previa intesa nella Conferenza Stato-regioni;
   tra gli articoli dichiarati illegittimi, come predetto, c’è anche quello che riguarda la riforma della dirigenza pubblica, il cui decreto attuativo è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, senza aver raggiunto alcuna intesa con le regioni. Pertanto, tale decreto se venisse pubblicato in Gazzetta Ufficiale potrebbe essere immediatamente impugnato e dichiarato incostituzionale;
   è evidente che la decisione dei giudici costituzionali mette in rilievo i gravi limiti, anche tecnici, della «riforma Madia» che richiedono, conseguentemente, urgenti misure correttive –:
   quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti in premessa e se quali iniziative intenda adottare a seguito della pronuncia di illegittimità emessa dalla Corte costituzionale in relazione a specifiche disposizioni della legge n. 124 del 2015. (3-02790)


Iniziative a sostegno del settore agricolo in Sicilia in relazione alla recente eccezionale ondata di maltempo – 2-01596; 3-02796

F) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   nell'ambito delle eccezionali condizioni meteorologiche che si sono abbattute sul nostro Paese nei giorni scorsi, la Sicilia ha subito forti nevicate ed eccezionali gelate, anche a quote molto basse;
   anche a causa della scarsissima consuetudine a fronteggiare condizioni meteorologiche tanto pesanti che a quelle latitudini ed in quella forma si presentano molto raramente, tali avverse condizioni atmosferiche, oltre a provocare enormi disagi alla popolazione, hanno provocato danni cospicui agli impianti, alle produzioni ed alle strutture di numerosi imprenditori agricoli che conducono le loro aziende in forma singola o associata;
   oltre alle conseguenze prodottesi nelle zone di montagna per le aziende zootecniche, relativamente ai pascoli ed alle riserve di foraggio per gli animali, tali conseguenze si sono manifestate anche nelle zone di pianura laddove insistono aziende dedite ad attività agricole rivolte alla produzione di agrumi (come il mandarino tardivo di Ciaculli) o di ortaggi (come i carciofi nella Piana di Catania) o produzioni intensive di primaticci in serra in varie altre parti del territorio isolano;
   buona parte di tali produzioni vengono realizzate in ambiente protetto (serre, tendoni o tunnel) che l'eccezionalità degli eventi meteorologiche ha irrimediabilmente compromesso;
   in particolare, nella zona del Canicattinese in provincia di Agrigento, dove l'eccezionale evento calamitoso ha visto cadere oltre cinquanta centimetri di neve, vista la particolare tecnica di coltivazione «a tendone» dell'uva da tavola «Italia» (IGP), si è verificata la distruzione di parecchie centinaia di ettari di vigneto crollate sotto il peso della neve accumulatasi;
   la produzione di uva «Italia» costituisce una consolidata e cospicua fonte di reddito per la città di Canicattì e dei comuni del circondario, trattandosi di produzioni pregiate di una agricoltura evoluta e d'avanguardia;
   le aziende agricole interessate spesso non hanno una capacità finanziaria e patrimoniale di livello tale da consentire loro di sopportare i danni subiti che, in alcuni casi, sono di notevole entità;
   la regione siciliana sembrerebbe orientata a dichiarare lo stato di calamità per tali zone interessate dagli eventi calamitosi dei giorni scorsi, anche alla luce della quantificazione dei danni che sono tuttora in fase di accertamento da parte degli uffici competenti –:
   se non ritenga di dovere assumere iniziative al fine di accelerare le procedure di propria competenza e consentire agli imprenditori agricoli delle zone colpite ed, in particolare, delle zone più fortemente colpite dall'eccezionale ondata di maltempo, di poter vedere ristorato il danno subito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel più breve tempo possibile;
   se non ritenga di adottare iniziative di natura straordinaria affinché le aziende agricole che hanno subito danni e perdite non debbano vedere compromessa l'intera annata agraria con le conseguenze che questo avrebbe sull'intera economia della zona.
(2-01596) «Capodicasa, Raciti, Albanella, Berretta, Moscatt, Culotta, Greco, Schirò, Zappulla, Piccione».


   IACONO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la straordinaria ondata di maltempo che sta attraversando la Penisola con abbondanti nevicate sta causando ingenti danni e disagi per l'agricoltura italiana;
   da una prima stima la perdita del settore agricolo per gli effetti dell'eccezionale ondata di maltempo potrebbe aggirarsi già intorno a 700 milioni di euro;
   per l'agroalimentare nazionale, ma soprattutto per l'agricoltura, è scattata così una nuova drammatica emergenza che si aggiunge alla difficile situazione che sta colpendo gli agricoltori italiani alle prese con costi produttivi sempre più onerosi;
   la situazione nelle aree colpite dagli eventi sismici è drammatica e nel resto della penisola è emergenza praticamente ovunque, con situazioni critiche in Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Campania;
   il maltempo ed il gelo hanno causato non solo danni alla produzione per centinaia di milioni di euro ma anche ingenti danni a beni strumentali, oltre ai problemi per il reperimento del foraggio con danni conseguenti per gli allevamenti;
   inoltre, il freddo rigido sta facendo lievitare anche consumi di gasolio agricolo, soprattutto per il riscaldamento delle serre e delle strutture aziendali e questo costringe gli agricoltori a sostenere ulteriori costi;
   le criticità maggiori sono nelle regioni del Sud soprattutto in Puglia ed in Sicilia dove si rischia di perdere buona parte degli agrumeti e dove si registrano danni per svariati milioni di euro;
   nei prossimi giorni si prevede un aumento del costo di diversi prodotti ortofrutticoli a causa dei danni prodotti dal maltempo di queste ore;
   il maltempo ha reso impraticabili moltissime strade di campagna e tanti agricoltori sono rimasti isolati per giorni, senza luce e acqua;
   le gelate si innescano in una già critica situazione del comparto agricolo, con rischio di forti perdite di reddito per gli agricoltori –:
   quali iniziative urgenti di competenza il Ministro intenda assumere in seguito alla situazione di emergenza atmosferica e di grave danno per il settore agricolo;
   se non ritenga opportuno, vista l'importanza del comparto e lo stato di crisi in cui versa da tempo, convocare con urgenza un tavolo di confronto con le associazioni degli agricoltori, al fine di individuare misure condivise per garantire un sostegno economico al settore agricolo, danneggiato sia dalla crisi economica sia dalla situazione climatica, che in questi ultimi giorni ha causato ingenti danni al settore medesimo. (3-02796)


Iniziative a sostegno del settore agricolo e della pesca nella regione Puglia, colpita da eccezionali eventi atmosferici nel mese di gennaio 2017 – 3-02794; 3-02795

G) Interrogazioni

   MONGIELLO, GINEFRA, GRASSI, BOCCIA, MICHELE BORDO, CAPONE, CASSANO, LOSACCO, MARIANO, MASSA, PELILLO, VENTRICELLI e VICO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'eccezionale situazione di avversità climatiche che sta colpendo le regioni interne ed adriatiche dell'Italia con ondate di gelo che perdurano da parecchi giorni, sta mettendo in ginocchio soprattutto il comparto agricolo ed agroalimentare dei territori colpiti;
   in Puglia, in particolare, la situazione si evidenza con particolare gravità, con campagne isolate per la morsa di gelo che non consente il regolare ripristino della circolazione e con strade statali e provinciali e aree rurali ancora bloccate da neve e lastre di ghiaccio;
   le aziende zootecniche pugliesi sono costrette a disfarsi del latte che non riescono a consegnare ai raccoglitori. Le consegne dalla Puglia di ortaggi sono crollate del 70 per cento, sia perché questi sono stati bruciati dal gelo in campo, sia perché i mezzi non possono ancora circolare liberamente;
   secondo dichiarazioni rilasciate dalla Coldiretti Puglia, risulta drammatica la conta dei danni, con migliaia di ettari di verdure pronte per la raccolta bruciate dal gelo, serre danneggiate o distrutte sotto il peso della neve, animali morti, dispersi e senz'acqua perché sono gelate le condutture e vigneti e agrumeti irrimediabilmente rovinati. Al contempo, il mancato approvvigionamento di mercati e punti vendita sta facendo schizzare i prezzi di vendita degli ortaggi che già all'ingrosso risultano da capogiro. Secondo una rilevazione effettuata a poche ore dalle prime nevicate, sono altissimi i prezzi all'ingrosso di rape, carciofi, cavoli, bietole, cicorie, finocchi;
   in provincia di Lecce è a rischio la produzione di patate novelle perché gli speciali impianti di irrigazione delle serre realizzati a Ugento sono saltati per via delle gelate. Così come sono a rischio crollo le serre dei fiori a Leverano che stanno cedendo sotto il peso di neve e ghiaccio;
   al momento risulta pregiudicata l'attività economica di aziende agricole che hanno subito danni agli impianti produttivi vitivinicoli, agrumicoli ed ortofrutticoli, interamente da rifare, alle masserie, alle stalle, ai depositi, al bestiame e, non da ultimo, alle produzioni, completamente compromesse;
   la situazione è critica in quasi tutta la regione, per cui risulta opportuna una ricognizione tempestiva del danno per sostanziare la richiesta di declaratoria di «Stato di calamità naturale»;
   nelle province di Bari, Taranto e Foggia si sono registrati i casi più allarmanti. Strade provinciali tra Corato, Altamura e Poggiorsini bloccate (come la strada provinciale n. 39) per il mancato intervento degli spazzaneve, per cui gli agricoltori hanno fatto ricorso all'intervento della protezione civile;
   l'assoluta mancanza di liquidità e le gravi situazioni debitorie che ne conseguiranno – secondo Coldiretti Puglia – necessitano di interventi non riconducibili alle calamità «ordinarie», bensì a strumenti straordinari per dare sollievo economico alle imprese agricole;
   la sezione della Confederazione italiana agricoltori della Puglia ha chiesto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina di sospendere la quarta rata dei contributi autonomi dei Coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), che scadrà il 16 gennaio 2017;
   è urgente che vengano messi a disposizione tutti i mezzi a disposizione per ripristinare le condizioni regolari di viabilità per far uscire le aziende agricole e zootecniche dall'isolamento, anche per non ingenerare distorsioni dei prezzi a danno dei consumatori –:
   se non si intendano adottare iniziative normative, nel più breve tempo possibile, volte a fare fronte alla straordinaria necessità e urgenza di garantire interventi di sostegno e di risarcimento dei danni in favore del comparto agricolo, segnatamente quello della regione Puglia, colpito dalle eccezionali avversità climatiche in atto dai primi giorni dell'anno 2017;
   se, ad ogni modo, non si intendano intraprendere iniziative urgenti affinché le imprese agricole pugliesi colpite dalle sopradescritte calamità meteoriche possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a valere sul fondo di solidarietà nazionale. (3-02794)


   MONGIELLO, GINEFRA e VENITTELLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'eccezionale e perdurante ondata di maltempo che ha colpito il versante adriatico del Paese sta mettendo in ginocchio soprattutto il comparto agricolo, agroalimentare e della pesca;
   particolarmente colpita risulta essere la Puglia con campagne isolate per la morsa di gelo che non consente il regolare ripristino della circolazione e con strade statali e provinciali e aree rurali ancora bloccate da neve e lastre di ghiaccio;
   le aziende zootecniche pugliesi sono costrette a disfarsi del latte che non riescono a consegnare ai raccoglitori e le consegne di ortaggi sono crollate del 70 per cento, sia perché essi si sono bruciati in campo sia per le difficoltà di circolazione dei mezzi con ripercussioni sui prezzi di rape, carciofi, cavoli, bietole, cicorie, finocchi;
   per la Coldiretti Puglia, la situazione è drammatica con migliaia di ettari di verdure pronte per la raccolta bruciate dal gelo, serre danneggiate o distrutte sotto il peso della neve, animali morti, dispersi e senz'acqua perché sono gelate le condutture, e vigneti e agrumeti irrimediabilmente rovinati;
   in provincia di Lecce, è a rischio la produzione di patate nove, perché gli speciali impianti di irrigazione delle serre realizzati a Ugento sono saltati per via delle gelate così come sono a rischio di crollo le serre dei fiori a Leverano che stanno cedendo sotto il peso di neve e ghiaccio; analogamente nelle province di Taranto e Foggia si registrano notevoli e perduranti difficoltà;
   l'assoluta mancanza di liquidità e le gravi situazioni debitorie che ne conseguiranno – sempre secondo Coldiretti Puglia – necessitano di interventi non riconducibili alle calamità «ordinarie», bensì a strumenti straordinari in grado di sostenere le imprese agricole;
   per quanto riguarda il comparto della pesca, a causa degli eventi meteomarini avversi, è analoga la situazione di emergenza;
   l'Associazione Silaros di Molfetta ha lanciato l'allarme per le difficoltà di pescatori e armatori costretti a presidiare anche di notte le imbarcazioni, per preservarle in quanto fonte della loro sussistenza;
   il danno maggiore al settore armatoriale, è quello dovuto al mancato lavoro e alla impossibilità di recuperare le giornate di lavoro perse, come imposto da regolamenti in vigore che prevedono 4 giorni lavorativi senza recupero, dal lunedì al giovedì a cui va aggiunto il mancato rimborso dovuto per il fermo pesca biologico relativo agli anni 2015 e 2016, per le imprese e per gli armatori imbarcati, il quale sta compromettendo ulteriormente la sopravvivenza del comparto –:
   quali iniziative intenda adottare per far fronte alla straordinaria necessità e urgenza di garantire interventi di sostegno e di ristoro dei danni in favore del comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, in particolare della regione Puglia, colpito dalle eccezionali avversità climatiche in atto dai primi giorni dell'anno 2017;
   se non intenda intraprendere iniziative urgenti affinché le imprese agricole e della pesca pugliesi colpite dalle sopradescritte calamità meteoriche posso accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a valere sul fondo di solidarietà nazionale e per quanto riguarda la pesca, agli interventi del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. (3-02795)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2630 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244, RECANTE PROROGA E DEFINIZIONE DI TERMINI. PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4304)

A.C. 4304 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto perpetua una infausta prassi di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui rinvio o differimento è spesso reso necessario da ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbliche – ed in particolar modo delle amministrazioni ministeriali – registrate nella fase attuativa delle leggi vigenti. Si tratta, segnatamente, del quarto decreto-legge emanato nella legislatura in corso, con la finalità di prorogare una serie di termini. Non la singola proroga, ma il sistematico ricorso ad una pluralità di rinvii mediante un vero e proprio filone normativo – non a caso ribattezzato giornalisticamente «milleproroghe» – rende l'esame delle specifiche proposte del tutto aleatorio con riguardo alle categorie di necessità ed urgenza, laddove sarebbero più opportuni interventi legislativi ordinari di modifica o abrogazione ovvero di modulazione delle scadenze in senso più realistico;
    il decreto in esame reca disposizioni che intervengono su numerosissimi ambiti materiali che, pur risultando avvinte dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, non risultano né idonee, né conformi a superare il vaglio di ragionevolezza e, dunque, di costituzionalità. La stessa eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame – solo apparentemente e solo formalmente riconducibili al titolo grazie al pretesto semantico connesso alla «proroga di termini», correlata all'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere «straordinari») – nonché la presenza di disposizioni ad effetto pluriennale, costituiscono ulteriori elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza. Questi gli ambiti materiali del provvedimento: pubbliche amministrazioni; editoria e Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti; lavoro e politiche sociali; istruzione, università e ricerca; Ministero dell'interno; sviluppo economico e comunicazione; salute; Ministero della difesa; infrastrutture e trasporti; giustizia; beni e attività culturali; ambiente; materia economica e finanziaria; interventi emergenziali;
    il Governo, attraverso questa tipologia di decreti, compie l'operazione di rinviare (o prolungare) la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, con un effetto improprio di «sistemazione» della legislazione vigente che esula dalla sua natura esecutiva, vale a dire dalla responsabilità di dare esecuzione ed applicazione alle leggi votate dalle Camere. Ci si trova, dunque, di fronte ad una vera e propria «fuga da quella legge» derivante dal fatto che nel labirinto di proroghe contenute, il Governo blocca – talvolta reiteratamente – l'applicazione di leggi votate dal Parlamento, con grave lesione delle attribuzioni del Parlamento medesimo. Il disegno di legge in esame contiene, in particolare, diverse modalità di proroghe riassumibili in: proroghe relative a disposizioni a carattere temporaneo, proroghe relative a discipline a regime, proroghe e regimi transitori relativi ad adempimenti, proroga di regimi derogatori e proroghe non testuali. Il reiterato differimento di una norma può comprometterne l'efficacia e vanificarne la stessa formale sussistenza nell'ordinamento. A motivo di ciò sarebbe opportuno un ricorso particolarmente rigoroso e limitato allo strumento della decretazione d'urgenza nell'ambito della proroga legislativa, non potendosi ammettere, senza danni per la certezza del diritto, la generalizzata sistematizzazione di uno strumento concepito quale eccezionale rimedio a situazioni dalle quali può derivare concreto pregiudizio ove non si intervenisse sui termini in scadenza;
    tali rinvii spesso intervengono su disposizioni già ripetutamente prorogate, con l'effetto di rinviarne di fatto sine die l'entrata in vigore, ovvero dispongono, in maniera indifferenziata e per una pluralità di argomenti e tematiche disomogenei, differimenti anche pluriennali – talvolta impropriamente riaprendo termini scaduti da anni con un effetto di reviviscenza incompatibile con il principio tempus regit actum – che mal si attagliano alla natura della decretazione d'urgenza. Basta scorrere il mero elenco dei titoli dell'articolato per osservare come ampi settori delle politiche pubbliche vengono ad essere disciplinati quasi esclusivamente con provvedimenti di urgenza, che si susseguono con continue approssimazioni ed assestamenti in corso d'opera, facendo peraltro perdere a precedenti decreti-legge – vanificati a colpi di successive proroghe – quei requisiti di urgenza e di immediata applicazione invocati per il ricorso stesso alla decretazione nel momento in cui vennero adottati;
    il fatto che il decreto «proroga-termini» sia ormai divenuto una tipologia a sé stante è suscettibile di determinare surrettiziamente un nuovo parametro formale – la «proroga» – che si consolida nella prassi e giustifica di per sé l'eterogeneità del contenuto senza altra motivazione che non sia il mero decorso del tempo, senza alcuna valutazione delle conseguenze di un simile approccio. Con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene dunque alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento. Non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi; ci si trova, infatti, dinanzi a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo. La stessa amministrazione, non rispettando i termini per gli adempimenti di propria spettanza, nell'immediatezza dello scadere ne dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo così l'incertezza dei destinatari delle norme circa l'effettiva necessità di conformarsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii;
    la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 220 del 2013, ha sottolineato che le disposizioni della legge n. 400 del 1988 «pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprimono ed esplicitano ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge». In altri termini la Corte ha rilevato che «ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sentenza n. 22 del 2012). L'assenza di detta omogeneità conduce alla possibile rilevazione – da parte della Corte Costituzionale – della mancanza dei presupposti del decreto-legge di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in forza, dunque, della palese violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 77 della Costituzione;
    inoltre nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate una serie di modifiche aggiuntive di norme che inficiano ulteriormente sulla omogeneità del decreto legge, tra cui si evidenziano a mero titolo di esempio:
     1) la proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere. Si pensi che una norma del 2001 (decreto-legge n. 411 del 2001, articolo 3-bis, comma 1) imponeva tale adeguamento entro il 31 dicembre 2004: tale termine è stato reiteratamente prorogato dal legislatore fino all'anno 2017, differendo il termine normativo iniziale di ben 13 anni;
     2) proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale per i lavoratori dipendenti dei partiti o di loro articolazioni e sezioni territoriali;
     3) proroga della durata del mandato del presidente e di altri due componenti Covip;
     4) slittamento al 2018 dell'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni;
     5) slittamento al 2018 dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro;
     6) è stata indebitamente introdotta la definizione di «raggruppamenti di tipo verticale» e «raggruppamenti di tipo orizzontale» nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese, senza dunque essere stata introdotta alcuna proroga (articolo 9, comma 2-bis);
     7) la mancata applicazione delle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente alla Società Expo2015;
     8) la proroga dei rendiconti dei partiti politici;
     9) l'autorizzazione a Banca d'Italia a concedere prestiti al Poverty Reduction and Growth Trust del Fondo Monetario Internazionale avente come garanzia ultima quella dello Stato;
     10) l'autorizzazione a stipulare con il Fondo Monetario Internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro;
    oltre alle citate disposizioni, il testo trasmesso di questa Camera per l'esame contiene ulteriori norme che per la loro complessità ed incidenza avrebbero dovuto essere valutate nelle Commissioni di merito al fine di non essere sottratte a un corretto dibattito parlamentare,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4304.
N. 1. Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  La Camera,
   premesso che:
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza come normale prassi legislativa, già abusato da un Governo appena insediatosi, e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, da un lato, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari: il decreto-legge, infatti, comporta anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare e per l'attività emendativa, imponendo modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte delle Camere;
    il presente decreto-legge si compone di 21 articoli, contenenti proroghe di termini legislativi nelle materie più diverse. Sono rinviati diversi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e in materia di editoria, di lavoro e politiche sociali, di istruzione, università e ricerca. Parimenti all'omologo decreto dello scorso anno, sono poi previste proroghe concernenti competenza del Ministero dell'interno e del Ministro della difesa, in materia di infrastrutture e trasporti, di beni culturali, di sviluppo economico e comunicazione, di giustizia, nel settore dell'istruzione e dell'edilizia scolastica, in materia sanitaria, in materia ambientale e in materia economica e finanziaria. Sono, infine, previste proroghe di termini relativi a interventi emergenziali;
    il provvedimento in oggetto, denominato «mille proroghe», è adottato dal Governo con periodicità ormai annuale, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate; in realtà però il provvedimento serve unicamente a correggere errori e compensare ritardi e mancate decisioni;
    nei gangli di una serie di riferimenti normativi criptici si celano una serie di rinvii mirati all'applicazione di norme che risalgono anche a più di dieci anni fa e che nei fatti non producono quegli effetti di razionalizzazione dei costi e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di alcuni settori. Questo sistema reiterato di ritardo nell'applicazione delle norme produce un vero e proprio inganno nei confronti dei cittadini, violando il primo articolo della Carta costituzionale che fonda la Repubblica italiana sul concetto base della sovranità popolare;
    sebbene, quindi, il ricorso ad un simile provvedimento venga ormai considerata una prassi consolidata nel modo di operare, non si può fare di quella che è una grave stortura dell'iter normativo una regola. Inoltre, non soltanto la cadenza periodica di questa tipologia di decreto, ma anche la continua proroga degli stessi termini legislativi, potrebbe prefigurare addirittura la fattispecie della reiterazione già condannata severamente dalla Corte costituzionale;
    in questo decreto, infatti, sono presenti disposizioni di rinvio di termini già scaduti da anni: l'articolo 14, comma 10 contiene l'ulteriore proroga, già presente nell'omologo decreto dello scorso anno, dell'UTA, ossia l'unità tecnico amministrativa istituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2011 per il compimento, a seguito della cessazione dello stato di emergenza dei rifiuti nella regione Campania, delle attività di definizione delle situazioni debitorie e creditorie della precorsa gestione emergenziale;
    ugualmente, l'articolo 9, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, differisce di nuovo la cessazione della gestione commissariale per la ricostruzione delle zone dei comuni della regione Basilicata, Campania, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del 1980-81;
    ancora, l'articolo 4, comma 5 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici e differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'individuazione di soluzioni normative ai problemi occupazionali connessi a questi rapporti: la relazione tecnica non specifica le motivazioni di necessità ed urgenza sottostanti la proroga e si limita a riportare che i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo sono stati prorogati ininterrottamente in seguito al subentro dello Stato nei compiti degli enti locali ex articolo 8 della legge n. 124 del 1999;
    il ricorso allo strumento della proroga nel settore sanitario non dovrebbe poi essere utilizzato, poiché impatta su temi legati all'erogazione dei servizi assistenziali e ricchi di implicazioni finanziarie che potrebbero contrastare con l'articolo 32 della stessa Costituzione;
    il Governo, inoltre, all'articolo 6, comma 8, interviene sulla direttiva Bolkestein che, se pure suffragata dai trattati internazionali, appare comunque irragionevole rispetto al principio fondamentale della nostra Costituzione che presuppone la Sovranità nazionale. L'applicazione della norma, così come modificata nel testo licenziato dal Senato della Repubblica, produrrebbe poi una disuguaglianza di fatto e quindi risulterebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, andando a creare situazioni diverse per fattispecie di attività commerciali ed economiche assimilabili;
    infine, le proroghe al 31 dicembre 2017, contenute nell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, del termine di adeguamento alla normativa antincendio valevole per le strutture adibite a servizi scolastici che ancora non hanno provveduto e per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone, si pone in netto contrasto con il principio sotteso al nostro ordinamento secondo cui lo Stato, che deve garantire una istruzione universale obbligatoria, debba farlo, ovviamente, anche in condizioni di sicurezza; in questo caso, la relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge di conversione non fa alcun riferimento ai presupposti di necessità che giustificherebbero la disposizione di rinvio, ma è evidente come la proroga si renda qui necessaria per il taglio delle risorse ai Comuni da parte dell'esecutivo che ha causato enormi ritardi nell'adeguamento;
    l'eterogeneità di materie del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori pubblici e privati;
    per di più, durante l'esame in Senato sono stati approvati emendamenti, all'articolo 1 della legge di conversione, che prevedono la proroga dei termini per l'esercizio di due deleghe legislative in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare previste dalla legge n. 154 del 2016, la proroga del termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150 e la proroga del termine entro il quale possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa di cui al decreto legislativo n. 93 del 2016. Allo stesso articolo, comma 5, è stata inoltre inserita la proroga del termine previsto dall'articolo 4 del suddetto decreto n. 93 del 2016 per l'emanazione del regolamento che deve individuare gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato. Simili norme sembrerebbero violare manifestamente il combinato disposto degli articoli 76 e 77 della Costituzione secondo cui i due strumenti, il decreto-legge e il decreto legislativo, possono essere utilizzati dall'esecutivo in base a due titoli giuridici differenti e in base a presupposti legittimanti differenti. Non è quindi possibile che la legge di conversione di un decreto-legge contenga disposizioni in merito alla delegazione legislativa: una simile norma, infatti, violerebbe gli articoli 14 e 15 della legge n. 400 del 1988 secondo cui, non soltanto i principi e i criteri direttivi, ma anche i termini della decretazione legislativa devono essere disposti con legge delega;
    infine, questo provvedimento, caratterizzato dalla presenza di norme provvisorie, temporanee, sperimentali di mere proroghe, incorpora già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi correttivi o comunque a regime che confliggono con le esigenze di stabilità, di certezza e di semplificazione della legislazione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4304.
N. 2. Invernizzi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si compone di 21 articoli, contenenti proroghe di termini legislativi nelle materie più disparate: dalle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e in materia di editoria, al lavoro e politiche sociali, dall'istruzione, all'università e ricerca. Sono poi previste proroghe concernenti competenza del Ministero dell'interno e del Ministro della difesa, in materia di infrastrutture e trasporti, di beni culturali, di sviluppo economico e comunicazione, di giustizia, nel settore dell'edilizia scolastica, in materia sanitaria, in materia ambientale e in materia economica e finanziaria. Sono, infine, previste proroghe di termini relativi a interventi emergenziali;
    il presente decreto-legge è adottato dal Governo, ormai con periodicità annuale, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, ma che in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni;
    in questo decreto, infatti, sono presenti disposizioni di rinvio di termini già scaduti da anni, come ad esempio, l'articolo 9, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, che comporta non la proroga di un termine in prossima scadenza, bensì riguarda un termine scaduto già il 31 marzo 2010, con effetti giuridicamente «anomali» sui rapporti giuridici in corso;
    ancora, il ricorso allo strumento della proroga nel settore sanitario, come previsto non dovrebbe essere utilizzato, poiché impatta su temi legati all'erogazione dei servizi assistenziali e ricchi di implicazioni finanziarie che potrebbero contrastare con l'articolo 32 della stessa Costituzione;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere legislativo ed imposto una compressione delle prerogative delle Camere;
    a ciò si aggiunga anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare, per l'attività emendativa da parte dei parlamentari e l'esame con modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte del Parlamento stesso;
    il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo, e, quindi, anche del precedente, e più volte censurata dalla stessa Corte costituzionale, produce da un lato un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa alle due Camere e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari;
    l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente inoltre, con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione, ai sensi del quale i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori pubblici e privati,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 4304.
N. 3. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

A.C. 4304 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
   b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

  3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
  4. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

  1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
  3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018».
  9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».
  10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
   b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».

  11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.
  12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
   b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».

  13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
   b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

  14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti).

  1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
  2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
  4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
  5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
  6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali).

  1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;
   c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

  2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
  3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
   b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca).

  1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
  2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
  3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
  5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno).

  1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
  5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.
  6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
  7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
  8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».
  9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».
  11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione).

  1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».
  2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
  4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1o gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.
  5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.
  6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2017»;
   b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1o luglio 2017»;
   c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse.

  7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1o luglio 2017».
  8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.
  9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1o gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
  10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di salute).

  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018».
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa).

  1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
  2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
  3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
   b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».

  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: « 15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
   b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».

  5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

  1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».

  2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
  3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».
  5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.
  6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.
  7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
  8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1o luglio-31 dicembre 2017.
  9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

  1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

  2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
   b) al comma 5-ter:
    1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità ”Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
    2) al secondo periodo, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018».

  2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
  3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di ambiente).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
   b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

  2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) alla lettera c), le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2017.
  5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
  6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1o dicembre 2016.

Articolo 14.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

  1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:
   « 0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».

  2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
  3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
  4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
  6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
  7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».

  8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
  12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2017.

Articolo 15.
(Variazioni di bilancio).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.

Articolo 16.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4304 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 4304 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovunque ricorra la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».
1. 1. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: «2017 e 2018» con le seguenti: «2017, 2018 e 2019» e dopo le parole: «25 per cento» inserire le seguenti: «per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019».
  1-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  1-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  1-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  1-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  1-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 2. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. La validità della graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, è prorogata sino al completo assorbimento dei Vigili del Fuoco dichiarati idonei.
1. 5. Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2017 al 2019, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto dei soggetti che hanno maturato, alla data di approvazione della presente legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
1. 7. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019», le parole: «alla data alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2016» e le parole: «con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando» sono sostituite dalle seguenti: «con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando»;
   b) al comma 6, terzo periodo, le parole: «a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016»;
   c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «riferita agli anni dal 2013 al 2016» sono inserite le seguenti: «e riferita agli anni dal 2017 al 2019» e le parole: «alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2016»;
   d) al comma 9, secondo periodo, le parole: «La proroga può essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «La proroga e le riattivazioni possono essere disposte» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2019».
1. 6. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017 e le parole: del patto di stabilità interno sono soppresse.
1. 8. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «2016» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2017» e prima delle parole: «ad eccezione di prestazioni di miniAspi e di NASpI» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al 2016». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 9. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le seguenti: conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 50. Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto».
  3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-quater, valutato in 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3-sexies a 3-decies.
  3-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-septies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».
  3-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

  3-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  3-decies. Le modifiche introdotte dai commi 3-quater e 3-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 11. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».
1. 12. D'Attorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 90 dell'8 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2018.
1. 14. Sibilia, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  4-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede tramite conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
1. 16. Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5 sopprimere la lettera b).
1. 17. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, priorità è accordata al personale discontinuo e volontario dichiarato idoneo nella graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, fino al suo completo assorbimento.
1. 19. Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: 2017 e 2018 con le seguenti: 2017, 2018 e 2019 e dopo le parole: 25 per cento inserire le seguenti: per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019.
1. 20. Scotto, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 8.
1. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 10.
1. 52. Nesci, Lorefice, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) al primo periodo, dopo le parole: «secondo quanto previsto dal comma 541», sono inserite le seguenti: «e rese pubbliche sul sito del Ministero della salute non appena le regioni le abbiano trasmesse al medesimo Ministero».
1. 51. Grillo, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Sopprimere il comma 12-bis.
1. 22. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

  Sopprimere il comma 13.
1. 24. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 13, con i seguenti:
  13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni
   a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, letto d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno;
   b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
   c) al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018».

  13-bis. All'onere derivante dal comma 13, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13-ter e 13-septies.
  13-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  13-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  13-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura dell'82 per cento»;

  13-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-septies. Le modifiche introdotte dai commi 13-ter e 13-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 25. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 15.
*1. 26. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 15.
*1. 27. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Per il completamento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla sostituzione dell'attuale Commissario liquidatore.
1. 28. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con: 31 marzo 2017.
1. 31. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con: 30 giugno 2017.
1. 30. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2017.
1. 29. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere i commi 15-bis e 15-ter.
1. 32. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli.

  Al comma 15-ter dopo le parole: comma 15-bis aggiungere la seguente: non.
1. 34. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-ter. Le aziende che hanno posto in mobilità i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2014 ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, entro il 31 dicembre 2014, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, possono inviare gli elenchi dei lavoratori posti in mobilità entro il 30 aprile 2017, al Ministero del Lavoro in formato elettronico al fine di inserire i suddetti lavoratori nella salvaguardia di riferimento, relativamente ai provvedimenti della seconda, sesta, settima e ottava salvaguardia.

  16-quater. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;
   b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 37. Saltamartini, Simonetti, Invernizzi, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-ter. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, le parole: «Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014».
1. 36. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 2.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
2. 1. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 3. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4.
2. 4. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.

  5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e»;
   2) il secondo periodo è soppresso.
2. 6. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al fine di uniformare il periodo elettorale per il rinnovo dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali dei chimici in scadenza per l'anno 2017, i Consigli direttivi in carica sono prorogati sino al 31 ottobre 2017».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: nonché dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali dei Chimici.
2. 7. Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 3.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 117 milioni con le seguenti: 216 milioni.
3. 1. Airaudo, Placido, Martelli, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni di euro per il 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
3. 5. Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.
3. 2. Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.

  Sopprimere il comma 2-bis.
3. 9. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 2-ter.
3. 10. Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
  2-quater. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «a partire dal mese di gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal mese di giugno 2019».
3. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
  2-quater. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018.
3. 12. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 3.
3. 13. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 3-ter.
3. 50. Grillo, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 3-octies, con il seguente:
  3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2017 e 26 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2017 e 26 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. 16. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «data del 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «data del 31 dicembre 2017»;
   b) al primo periodo, le parole: «adottati entro il 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al primo periodo, le parole: «con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare», sono sostituite dalle seguenti: «con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare»;
   d) al secondo periodo, le parole: «la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017».
3. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «data del 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «data del 31 dicembre 2016»;
   b) al primo periodo, le parole: «adottati entro il 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) al primo periodo, le parole: «con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare», sono sostituite dalle seguenti: «con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare»;
   d) al secondo periodo, le parole: «la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017».
3. 20. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
3. 01. Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. 02. Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 2. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 2-bis.
4. 51. Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, sostituire le parole: 2019/2020, con le seguenti: 2018-2019.
4. 4. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.
4. 6. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, della durata di 80 ore complessive, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015.
4. 8. Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti titolari di ricorso pendente avverso le procedure di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 9. Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva e avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure avevano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 con riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza lo gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.
  5.2. All'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: «106,95 milioni di euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «105,95 milioni di euro per il 2018, 104,402 milioni di euro per il 2019, 113,45 milioni di euro per il 2020, 107,45 milioni di euro per il 2021, 99,45 milioni di euro per il 2022, 89,45 milioni di euro per il 2023, 77,45 milioni di euro per il 2024, 64,45 milioni di euro per il 2025 e 50,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».
4. 50. Cimbro, Carrescia, Meta, Amato, La Marca, Minnucci, Piccione, Mazzoli, Binetti, Ciracì, Bossa.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere i seguenti:
  5-octies. A decorrere dal 1o settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.
  5-novies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è sbloccato il contingente di posti in organico accantonati come da decreto del Presidente della Repubblica 119 del 2009, articolo 4 comma 5. L'attribuzione dei suddetti posti avviene tramite lo scorrimento delle relative graduatorie provinciali, previo inserimento, a domanda, del personale di cui al decreto ministeriale 66/2001 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi.
4. 52. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «novanta», è sostituita dalla parola: «trenta».
4. 20. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107, sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
4. 23. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all'accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente: «1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento:
   a) sono in possesso del titolo di studio di accesso, subordinatamente all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti, alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;
   b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a), subordinatamente al conseguimento del titolo ed all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti».
4. 21. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni. Al fine di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico.
4. 22. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale delle Università e degli Enti di Ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano alle Università statali e agli Enti di Ricerca le norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018» e le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017» con le parole: «Per l'anno scolastico 2017/2018».
4. 17. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/17» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
4. 18. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. All'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso.
4. 19. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area «B» all'area «D», ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A. L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse già disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale A.T.A., da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle Finanze. Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 24. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 25. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente: «3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1o giugno 2017. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3».
4. 26. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, all'articolo 1-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «delle scuole dell'infanzia» sono soppresse;
   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti».
4. 27. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio della professione di attuario).

  1. Con riferimento agli ordinamenti professionali, nelle more di una revisione dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività di attuario, per l'accesso all'esame di stato, di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sino al 31 dicembre 2020 è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni i cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
4. 01. Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 5.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 712-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468»;
   b) al comma 756, all'alinea, le parole: «Per l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi 2016 e 2017» e alla lettera a) le parole: «Per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016 e 2017».
5. 17. Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2017 le città metropolitane, le province e le regioni conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468 della medesima legge».
5. 2. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468, della medesima legge».
5. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole «Per l'esercizio 2016» sono sostituire dalle seguenti «Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni,»;
   b) alla lettera a) le parole: «per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per le annualità 201 6 e 2017».
*5. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole «Per l'esercizio 2016» sono sostituire dalle seguenti «Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni,»;
   b) alla lettera a) le parole: «per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per le annualità 201 6 e 2017».
*5. 19. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
**5. 3. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
**5. 20. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
**5. 21. Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».
*5. 4. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».
*5. 22. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 11. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 12. Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo le parole da: «che abbiamo conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo»;
   b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,».

  Conseguentemente, al comma 11-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 giugno 2017.
5. 7. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo le parole da: «che abbiamo conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo»;
   b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,».
5. 8. Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 11-bis.
5. 23. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

  Sopprimere i commi 11-ter e 11-quater.
5. 14. Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

  Sopprimere il comma 11-sexies.
5. 50. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Castelli, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Dadone, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente.

Art. 5-bis.
(Risorse compatibili ai fini dell'equilibrio di bilancio).

  1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto in fine il seguente periodo «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.»
5. 02. Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015).

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse.
  2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 201 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 08. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse.
5. 09. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l'ultimo giorno del mese precedente mese quello del termine per la deliberazione del bilancio di previsione».
5. 010. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 4.
*6. 1. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 4.
*6. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Sopprimere il comma 4.
*6. 3. Brunetta, Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. 5. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.
  5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.
*6. 6. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.
  5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.
*6. 7. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 1o gennaio 2019. Conseguentemente al fine di rafforzare la crescita economica, incentivare gli investimenti, tutelare il patrimonio storico ed architettonico, garantire i livelli occupazionali, promuovere le bellezze del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «strutture che svolgono attività» sono inserite le seguenti: «Banqueting, nonché». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
6. 8. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere b) e c) del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1o gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».
6. 9. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Al fine di superare le molte criticità in fase attuativa dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e di allineare le scadenze delle concessioni medesime, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto-legge».
6. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
6. 10. Rampelli.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2020. Alla data di entrata del presente decreto-legge, sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica.».
6. 12. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2040.
6. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2030.
6. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
6. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 7 maggio 2020,.
6. 15. Fassina.

  Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*6. 16. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerotto.

  Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*6. 17. Saltamartini, Allasia, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».
6. 19. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».
6. 20. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «in base», sono sostituite con le parole: «al momento dell'entrata in vigore».
6. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.
6. 23. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte alla riduzione del contributo concesso a titolo di compensazione territoriale si provvede mediante l'utilizzo di una equivalente quota degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
6. 24. Guidesi, Allasia, Invernizzi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 10.
6. 51. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Castelli, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:
  10.1 All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 lettera c) le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni.

  10.2. All'articolo 10 comma 1 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
  10.3. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015. n. 208. come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».
6. 25. Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «10.1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone con propria delibera la proroga della tariffa D1 per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza».
6. 27. Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 10-bis, sopprimere la lettera c).
6. 29. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 10-bis, lettera c), capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: commi 5 e 6, con seguenti: comma 5.
6. 30. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 10-quater.
6. 31. Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Castelli, Sorial, Dieni.

  Sopprimere il comma 10-quinquies.
*6. 33. Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Quaranta, Costantino.

  Sopprimere il comma 10-quinquies.
*6. 50. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Castelli, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Dadone, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.
  10-septies. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE e sono inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.
  10-octies. I terreni del demanio nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato del comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  10-novies. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.
  10-decies. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
  10-undecies. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.
  10-duodecies. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura-similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare» è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza; c) normale valenza; d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:
   a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;
   b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

  10-terdecies. Lo Stato italiano al fine di garantire il bilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.
  10-quaterdecies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito, nonché le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.
  10-quinquies decies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato.
  10-sexiesdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
  10-septiesdecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.
  10-octiesdecies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».
6. 38. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «10-sexies. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  10-septies. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  10-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.
  10-novies. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 148 stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6. 35. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «10-sexies. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dallo gennaio 2020».
6. 36. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».
6. 40. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025».
6. 39. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-sexies. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1o gennaio 2018.
6. 41. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-sexies. All'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «A partire dal 1o gennaio 2018, in caso di mancato utilizzo».
6. 42. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 7

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Dieni.

  Sopprimere il comma 2.
7. 50. Grillo, Mantero, Lorefice, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2018, con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 2. Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 4. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 8. Duranti, Nicchi, Gregori, D'Attorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 9. Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 30 aprile 2017.
7. 10. Colonnese, Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, all'articolo 21 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. L'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è integralmente escluso per coloro i quali trasmettono dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
7. 12. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. La validità delle graduatorie concorsuali di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
7. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
*7. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco.».
*7. 19. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
7. 15. Russo, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2025»;
   b) al comma 3-bis le parole «per gli anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2013 al 2024»; le parole «negli anni dal 2015 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 2015 al 2024»; le parole «nell'anno 2020» sono sostituite con «nell'anno 2025».
*7. 16. Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2025»;
   b) al comma 3-bis le parole: «per gli anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2013 al 2024»; le parole «negli anni dal 2015 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 2015 al 2024»; e le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite con «nell'anno 2025».
*7. 17. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogata al 31 dicembre 2018.
7. 18. Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 8.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è sostituito dal seguente: «Il personale del Corpo forestale dello Stato, entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate. Nella medesima domanda può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6.».
8. 2. Massimiliano Bernini, Terzoni, Basilio, Cariello, Dieni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui, alla data del 15 maggio 2017, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2017, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.»
8. 3. Massimiliano Bernini, Basilio, Terzoni, Cariello, Dieni, Castelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per motivi tecnici e organizzativi, dovuti al ritardo nell'emanazione di taluni provvedimenti attuativi e alla complessità ordinamentale della riorganizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge del 7 agosto 2015, n. 124, il termine di decorrenza indicato nell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è sostituito con il seguente: «1o gennaio 2018».
8. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Basilio, Cariello, Dieni.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
*8. 5. Corda, Rizzo, Basilio, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
*8. 7. Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 5-bis, lettera a), sostituire le parole: 30 maggio 2018 con le seguenti: 30 settembre 2017.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 15 luglio 2018 con le seguenti: 15 novembre 2017.
8. 8. Basilio, Rizzo, Corda, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Dieni.

ART. 9.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.
9. 1. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 3. Capezzone, Bianconi, Corsaro.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*9. 4. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine del comma.
9. 7. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole da: esegue le attività principali fino a: indicati come secondarie con le seguenti: offra o esegua servizi di trasporto di passeggeri su strada.
9. 5. Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 3.
*9. 8. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

  Sopprimere il comma 3.
*9. 9. Rampelli.

  Sopprimere il comma 3.
*9. 50. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 aprile 2017.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
9. 51. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
9. 12. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.
9. 11. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 marzo 2017.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 marzo 2017.
9. 13. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 14. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 15. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 17. Rampelli.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 18. De Girolamo, Alberto Giorgetti, Sisto, Biasotti, Polverini.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*9. 19. Fassina, Paglia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010. n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è vietato il servizio retribuito di trasporto di passeggeri con autovetture private a chiunque sia sprovvisto di regolare licenza. La violazione comporta una sanzione amministrativa pari a euro da 2.000 a 5.000.
9. 20. Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
  5-ter. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma 5-bis si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
9. 21. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 9.
9. 22. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Al comma 9-ter sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.
9. 23. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Sopprimere i commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies.
9. 24. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

  Al comma 9-octies, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, al comma 9-novies sostituire le parole da: e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 con le seguenti:, in 25 milioni di euro per l'anno 2019, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 27,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in 11,4 milioni di euro per l'anno 2028 e in 2,3 milioni di euro per l'anno 2029.
9. 26. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 9-duodecies, aggiungere i seguenti:
  9-terdecies. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

  9-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro
il 31 dicembre 1973
Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990
Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010
Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal
1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il
1o gennaio 2016
Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

9. 25. Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 2-bis.
10. 1. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 2-bis, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
10. 3. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Al fine di consentire la piena operatività dei Consigli Nazionali degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si dispone che le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali degli ordini indicati, attualmente in carica, si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti è effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e i Consigli nazionali in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.
10. 6. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005.
10. 4. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. È prorogato alla data del 31 dicembre 2017 il termine per il completamento dell’iter amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001, scaduta il 31 dicembre 2001, al fine dello stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1o gennaio 1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, nonché della adozione dei necessari conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni».
  2-octies. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017, 45 milioni di euro anni per l'anno 2018 e 35 milioni per l'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017/2018 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto all'anno 2019 mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 9. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.
  2-octies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio di cui al comma 2-septies è concessa, altresì, ai magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età.
10. 8. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Cariello.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età.
10. 7. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Cariello.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni», sono sostituite dalle seguenti: «giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 20 novembre 2016 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite con le parole: «30 giugno 2017».
10. 11. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2019 per i magistrati che non abbiano compiuto il 72o anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
10. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72o anno di età per tutti i magistrati.
10. 12. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2019 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
10. 10. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sospesa fino alla data del 31 dicembre 2020.
10. 14. Sisto, Alberto Giorgetti.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
11. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 432, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previa espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia sul relativo schema di decreto, accompagnato da una relazione che dia conto dell'attività svolta dalle Sovraintendenze speciali di cui al precedente periodo e ne evidenzi risultati e criticità,».
11. 2. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Sopprimere il comma 2.
11. 3. Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
11. 50. Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 51. Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole spettacoli dal vivo aggiungere le seguenti: che non utilizzano animali.
11. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Duranti.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: attività culturali e del turismo aggiungere le seguenti:, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
11. 52. Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono ridotte del 50 per cento con le seguenti: sono sospese.
12. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Sopprimere il comma 2.
*12. 2. Zaratti, Quaranta, Costantino, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 2.
*12. 50. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Dieni, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Cozzolino, Cecconi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: o al 31 dicembre 2018 nel caso di edifici produttivi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: 1o gennaio 2018 aggiungere le seguenti: o dal 1o gennaio 2019 nel caso si tratti di edifici produttivi.
12. 3. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. A decorrere dal 1o marzo 2017, le risorse complessive di cui al comma 6 non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.»
12. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
  2-quinquies. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, fino al 31 dicembre 2018 è sospesa ogni attività di riscossione dell'accisa e dei relativi interessi richiesti nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, I giudizi pendenti sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di auto produzione.
  2-sexies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-quinquies valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
12. 6. Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 13.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; è prorogato di 12 mesi.
  3-ter. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 2-bis, dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono aggiunte le seguenti: «se emittenti 267 azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
13. 2. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma 2-bis dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono aggiunte le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni in mercati regolamentati».
13. 3. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in fondo, le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
13. 4. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Sopprimere il comma 4-ter.
13. 6. Pesco, Castelli, Cariello.

  Sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.
13. 8. Pesco, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:
  4-nonies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017».
13. 12. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (VE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
13. 14. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. All'articolo 1, comma 467, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2017».
13. 15. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Sopprimere il comma 6-bis.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
13. 18. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

  Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Su tali prestiti aggiungere le seguenti: su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,.

  Conseguentemente, al comma 6-ter, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   «a) mediante corrispondente utilizzo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
13. 16. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Su tali prestiti aggiungere le seguenti: su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,.
13. 17. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 6-sexies.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 6-septies e 6-octies.
13. 19. Castelli, Cariello, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

  Al comma 6-septies dopo le parole: 6-sexies aggiungere le seguenti: su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,
13. 20. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 6-novies.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6-decies.
13. 21. Cariello, Castelli, Dieni, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Caso.

  Al comma 6-novies, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sui cui la stessa Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alla Camere.

  Conseguentemente, al comma 6-decies, sostituire le parole da: di cui all'articolo 25, comma 6 fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
13. 22. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  6-duodevicies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso «articolo 21-ter», comma 3, primo periodo le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 4 il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018, salvo che il soggetto passivo non comunichi alla Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, di voler anticipare l'applicazione del nuovo regime a partire dal 1o gennaio 2017.».

  6-undevicies. A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13. 24. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 21», il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;
   b) al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 1:
    1) le parole: «negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.»;
   c) al comma 4:
    1) le parole: «entro il 25 luglio 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018,»;
    2) lettera c), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
13. 30. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 21», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valor aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;
   b) al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», comma 1:
    1) le parole: «negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.»;
   c) al comma 4:
    1) le parole: «entro il 25 luglio 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.»;
    2) alla lettera c), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
13. 29. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  6-duodevicies. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per i soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
  6-undevicies. A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13. 27. Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  6-duodevicies. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6-undevicies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-octiesdecies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
13. 31. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  6-duodevicies. Al comma 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2017, salvo che l'impresa scelgano di applicarlo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
  6-undevicies. A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13. 26. Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  6-duodevicies. All'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
6-undevicies. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;
   b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 28. Simonetti, Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  6-duodevicies. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020.».
  6-undevicies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre-2004, n. 282.
13. 42. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.
13. 41. Melilla, Ricciatti, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al secondo periodo le parole «, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse;

   b) al terzo periodo le parole: «e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto» sono soppresse e, prima della parola: «l'imposta» sono aggiunte le seguenti parole: «fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,»;
*13. 33. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:

  6-duodevicies. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo le parole «, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse;
   b) al terzo periodo le parole: «e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto» sono soppresse e, prima della parola: «l'imposta» sono aggiunte le seguenti parole: «fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,»;
*13. 25. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
13. 32. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  6-duodevicies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il versamento degli importi complessivamente inferiori ad euro 60.000 è ammesso il pagamento in 60 rate mensili di pari importo, di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017; per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 60.000, è ammesso il pagamento in 120 rate mensili di pari importo di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017».
  6-undevicies. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole da: «attenendosi ai seguenti criteri» fino alla fine del comma, sono soppresse.
13. 37. Palmizio.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: dal 2000 al 2016 sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2000 al 28 febbraio 2017».
13. 35. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa.
13. 36. Palmizio.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. Le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
13. 39. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
13. 40. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.
*13. 44. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:
  6-duodevicies. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.
*13. 43. Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

ART. 13-bis.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 1 dell'articolo 96 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, tranne in caso di fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro per cui l'eccedenza è deducibile nel limite del 50 per cento»;

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'onere derivante dal comma 2, lettera a-bis valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 anno, al Ministero della giustizia per 3.000,000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000,000 euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro.
   c) per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.
13-bis. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
13-bis. 2. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane).

  1. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) le parole: «anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016.»
13-bis. 01. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio).

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016».
13-bis. 02. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 di cui ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
13-bis. 04. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato 2015).

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse.
13-bis. 05. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza).

  1. Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza all'articolo 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, le parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.
13-bis. 06. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica).

  1. Dopo il comma 438 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente: «488-bis, Per i soli comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.»
13-bis. 07. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Termine per la deliberazione della Tari).

  1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe, e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
13-bis. 08. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Sospensione delle procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale).

  1. Al fine di consentire l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono sospese sino al 31 dicembre 2019 le procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione da enti pubblici in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza.
  2. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resterà invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.
13-bis. 09. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 14

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 18 mesi.
14. 1. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
14. 3. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione prevista dall'articolo 48 comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e alle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
14. 6. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6.1. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.
14. 4. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6.1. Il termine del 30 novembre 2017, di cui al comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017.
14. 5. Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

  Al comma 6-quater, sostituire le parole: 300.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.
14. 7. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
  7-ter. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
  7-quater. All'onere derivante dal comma 7-ter, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 8. Ferraresi, Dell'Orco, Dieni, Cariello.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
14. 9. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

  Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:
  12-octies. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.
14. 10. Alberto Giorgetti, Sisto.

  Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:
  12-octies. Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
14. 11. Alberto Giorgetti, Sisto.

ART. 14-quater.

  Dopo l'articolo 14-quater aggiungere il seguente:

Art. 14-quinquies.

  1. All'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole da: «il notaro» fino a: «la sua sede notarile» sono sostituite con le seguenti: «Il notaro, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio regionale,».
  2. All'articolo 27, il secondo comma è abrogato.
14-quater. 01. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 14-quater aggiungere il seguente:

Art. 14-quinquies.

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017».
14-quater. 02. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 14-quater, aggiungere il seguente:

Art. 14-quinquies.

  L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'a.a. 2020/2021 esclusivamente per le Università accreditate ai soli corsi di laurea integralmente a distanza. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del citato decreto n. 987 del 2016 sono sostituiti dai seguenti:
   «1. Esclusivamente per le Università accreditate ai corsi di laurea integralmente a distanza il presente decreto non sostituisce decreto ministeriale n. 47 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni e sono fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza e sui requisiti di numerosità fino all'a.a. 2020/2021 e di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 2015, n. 194, per tutte le Università statali e non statali, e 18 marzo 2016, n. 168, per le sole Università non statali. Dall'a.a. 2020/21 è altresì soppresso l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2014.
   2. Per le sedi e corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data del decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, restano validi i criteri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale n. 47 del 2013 e successive modificazioni.»
14-quater. 050. Valiante.

  Dopo l'articolo 14-quater, aggiungere il seguente:

Art. 14-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici).

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti al 31 dicembre 2013 si applicano, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento-del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle aziende di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
  3. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14-quater. 051. Nastri.

  Dopo l'articolo 14-quater, aggiungere il seguente:

Art. 14-quinquies.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d) e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, l'articolo 1, comma 136, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che esso trova applicazione anche in relazione a qualsivoglia annullamento d'ufficio incidente sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego a tempo indeterminato. Gli annullamenti d'ufficio di provvedimenti incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali privati adottati prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 in violazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 20 dicembre 2004, oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia dei provvedimenti medesimi, sono nulli.
14-quater. 052. Famiglietti.