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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 16 febbraio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 febbraio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Palma, Pannarale, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scotto, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Palma, Pannarale, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 febbraio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BUSTO: «Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli» (4296);
   RIZZETTO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (4297);
   GEBHARD ed altri: «Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di criteri per l'adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli» (4298);
   AGOSTINELLI: «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori» (4299);
   PALMIZIO: «Norme in materia di sanatoria delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi» (4300);
   FABRIZIO DI STEFANO: «Disciplina del settore funerario e disposizioni in materia di attività cimiteriale e di cremazione» (4301).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 15 febbraio 2017 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   dal Ministro per gli affari regionali:
    «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo» (4302);
   dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per lo sport:
    «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014» (4303).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  ORFINI: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione del turno unico di votazione e del premio di governabilità» (4068) Parere della V Commissione;
  RAMPELLI ed altri: «Modifiche al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, in materia di rendiconto dell'impiego dei fondi erogati per fare fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia» (4186) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; 
  CENTEMERO: «Istituzione dell'Autorità garante della parità delle donne e degli uomini nell'accesso ai massimi livelli per l'esercizio delle funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti allo Stato e agli altri enti pubblici» (4207) Parere delle Commissioni II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  VARGIU e MATARRESE: «Disposizioni in materia di elezioni primarie per la designazione dei candidati alla carica di Presidente di regione» (4253) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SCHULLIAN ed altri: «Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (4264).

   II Commissione (Giustizia):
  FERRARESI ed altri: «Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato" (4239) Parere delle Commissioni I e V.

   VII Commissione (Cultura):
  CIRACÌ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria di Tito Schipa e dei premi «Tito Schipa» per gli studenti di canto lirico» (4251) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GIANLUCA PINI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri» (4252) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  GIOVANNA SANNA ed altri: «Disposizioni concernenti l'acquisizione, la riqualificazione e il reimpiego di immobili abbandonati per la valorizzazione dei piccoli comuni e dei centri storici» (4218) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GIANLUCA PINI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di intervento e di ricostruzione in caso di calamità naturali» (4248) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  GRIMOLDI ed altri: «Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le targhe dei veicoli e motoveicoli d'epoca» (4249) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  DAMIANO ed altri: «Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore» (4211) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI, VIII e X.

   XII Commissione (Affari sociali):
  ROSTELLATO: «Istituzione del Registro unico degli assistenti alla persona» (4205) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 498).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 2 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, il primo rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell’airgun, riferito all'anno 2016 (Doc. CCLI, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 febbraio 2017, ha trasmesso copia del catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Doc. CCLII, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 15 febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Algeria (JOIN(2017) 7 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2017) 7 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 15 febbraio 2017, a pagina 5, prima colonna, trentaduesima riga, dopo la parola: «I,» si intende inserita la seguente: «II,».

PROPOSTA DI LEGGE: NESCI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, CONCERNENTE L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, E AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, CONCERNENTE L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, NONCHÉ ALTRE NORME IN MATERIA ELETTORALE (A.C. 3113-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: GIUSEPPE GUERINI ED ALTRI (A.C. 3675)

A.C. 3113-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: l'altezza delle cabine aggiungere le seguenti: oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: l'altezza delle cabine aggiungere le seguenti: oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 6, sopprimere le parole: e un costante aggiornamento,.

  Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 6, al comma 7 dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti:, cui si provvede, salvo che per la formazione on line di cui al comma 6,.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2017;
   al secondo periodo sostituire le parole: Al relativo onere con le seguenti: Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2017 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2018,.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.51 e sugli articoli aggiuntivi 5.050, 6.050 e 6.051, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3113-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.51 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.51.100.

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 6.050 e 6.051 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.050.100.

  Conseguentemente si intende revocato il parere contrario espresso sulle proposte emendative 6.51, 6.050 e 6.051 nella seduta del 15 febbraio scorso.

A.C. 3113-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e»;
   b) all'articolo 35:
    1) al primo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;
    2) il quinto comma è sostituito dal seguente:
   «In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;
    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
   I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;
    c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;
   d) all'articolo 38:
    1) all'alinea, dopo le parole: «di segretario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di rappresentante di lista»;
    2) la lettera a) è abrogata;
    3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;
    4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;
   e) all'articolo 42:
    1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;
    2) il sesto comma è sostituito dal seguente:
   «Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

  Al comma 1, lettera b), numero 3), secondo capoverso, lettera b), sostituire la parola: settanta con la seguente: sessantasei.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), secondo capoverso, lettera b), sostituire la parola: settanta con la seguente: sessantasei.
1. 41. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*1. 51. Fabbri, Mongiello.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*1. 52. Gregorio Fontana, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1. 53. Fabbri, Mongiello.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario.
1. 42. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 44. Sisto, Parisi.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 45. Sisto, Parisi.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), capoverso f-bis), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.
1. 43. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: l'altezza delle cabine aggiungere le seguenti: oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: l'altezza delle cabine aggiungere le seguenti: oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente
1. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: «Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, e che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.»

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: «Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, e che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori».
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53). – 1. All'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di età non superiore a settanta anni».
1. 050. Fabbri, Mongiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53). – 1. All'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di età non superiore a sessantacinque anni».
1. 050.(Testo modificato nel corso della seduta) Fabbri, Mongiello.
(Approvato)

A.C. 3113-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

  1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20:
    1) al secondo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;
    2) il quinto comma è sostituito dal seguente:
   «In caso di impedimento di uno o più presidenti, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma»;
    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
   I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;
    c) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;
   b) all'articolo 23:
    1) la lettera a) è abrogata;
    2) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;
    3) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;
   c) all'articolo 37:
    1) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;
    2) il quinto comma è sostituito dal seguente:
   «Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno»;
   d) all'articolo 66, il sesto comma è sostituito dal seguente:
   «Il presidente reca subito al prefetto l'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, quarto comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 67»;
   e) all'articolo 70, il quarto comma è sostituito dal seguente:
   «Il presidente reca subito al presidente dell'Ufficio centrale l'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, quarto comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche al testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso f-bis), sostituire le parole: , anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. 52. Sisto, Parisi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. 53. Sisto, Parisi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 32, settimo comma, numero 4), le parole da: «e la firma» fino a: «articolo 28.» sono soppresse;
2. 7. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 50. Fabbri, Mongiello.

(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 51. Fabbri, Mongiello.
(Approvato)

A.C. 3113-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95).

  1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   « a-bis) godere dei diritti civili e politici;
   a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni»;
   b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
   «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, interessato, se designati, procede:
   a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale di ogni comune, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
   b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della citata lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
   c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
   2. Qualora il numero dei nominativi iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
   3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e ai sensi del comma 2, comunque, entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
   4. La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.
   5. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
   6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line e un costante aggiornamento, ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.
   7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95).

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 51. Gregorio Fontana, Sisto, Parisi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 2, sostituire le parole: la commissione elettorale comunale con le seguenti: il presidente della corte d'appello competente per territorio.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, e ai sensi del comma 2, comunque, con le seguenti: e comunque.
3. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 6, sopprimere le parole: e un costante aggiornamento,

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 7, dopo le parole:
del presente articolo, aggiungere le seguenti:, cui si provvede, salvo che per la formazione on line di cui al comma 6,
   all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Al relativo onere con le seguenti: Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2017 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2018,
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 6, sopprimere le parole: e un costante aggiornamento,
3. 100. La Commissione.

A.C. 3113-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).

  1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).

  Sopprimerlo.
4. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1 sostituire la parola: 700 con la seguente: 550.
4. 40. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, sostituire la parola: 700 con la seguente: 800.
4. 50. Colletti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o giugno 2018.
4. 42. Sisto.

A.C. 3113-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Divieto di assunzioni nelle società partecipate).

  1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
   « 2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Divieto di assunzioni nelle società partecipate).

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: È fatto divieto aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,
5. 2. Sisto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
5. 3. Sisto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).

  1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 53-bis. – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
  3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

  Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
  4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
  5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. 050. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

A.C. 3113-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione).

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione del datore di lavoro o istituto scolastico o sanitario, pubblico o privato, attestante la temporaneità del domicilio nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
  2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
  4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione).

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o sanitario, pubblico o privato, attestante la con le seguenti: universitario o post-laurea o sanitario, pubblico o privato, attestante il motivo della
6. 50. Fabbri, Mongiello.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: istituto fino a: attestante la con le seguenti: di un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o di un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della
6. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Fabbri, Mongiello.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 6. 51

  All'emendamento Mazziotti Di Celso 6. 51 sostituire le parole: aggiungere in fine il seguente comma con le seguenti: aggiungere in fine i seguenti commi:.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 6. 51. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e delle elezioni europee.
6. 51. Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Matarrese, Oliaro, Monchiero, Menorello, Catalano, Mucci, Quintarelli.
(Approvato)

Subemendamento agli identici articoli aggiuntivi 6. 050 e 6. 051

  Agli identici articoli aggiuntivi 6. 050 e 6. 051, al comma 1, sostituire le parole da: Entro sessanta giorni sino a: in loco con le seguenti: In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 6. 050. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e sostegno in luoghi di calamità naturali).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, le modalità atte ad assicurare che, a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia garantito l'esercizio del diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal comune di residenza.
*6. 050. Fabbri, Fiano, Naccarato, Lattuca, Mongiello.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e sostegno in luoghi di calamità naturali).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, le modalità atte ad assicurare che, a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia garantito l'esercizio del diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal comune di residenza.
*6. 051. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

A.C. 3113-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

  Al Titolo, aggiungere, in fine, le parole: e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Tit. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3113-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo testo della proposta di legge A.C. 3113-A, recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale;
    tale proposta mentre da un lato si prefigge di rafforzare la trasparenza delle elezioni impedendo eventuali distorsioni del voto, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, dall'altra parte introduce disposizioni per consentire il voto a coloro che si trovano ai di fuori del comune di residenza;
    in particolare, l'articolo 6 introduce la possibilità di espressione del voto da parte dei cittadini che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella del comune di residenza, per ragioni di lavoro o di studio; comunicando, trenta giorni prima della data delle elezioni, l'intenzione di esercitare anticipatamente il diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure normative che consentano di trasmettere all'ufficio di sezione anche la lista degli elettori che hanno optato per il voto fuori dal comune di residenza in modo tale da consentire il loro inserimento nel registro dei votanti, al fine di facilitare il controllo delle schede scrutinate secondo i princìpi ispiratori del presente provvedimento.
9/3113-A/1 Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in termini di modifica del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali nonché altre norme in materia elettorale;
    il frequente riscontro di annullamento delle schede elettorali durante le operazioni di scrutinio, ma anche i fenomeni di voto di scambio che persistono prepotenti e le mancanze nella trasparenza delle operazioni di voto, ancora oggi rischiano di inquinare il processo decisionale e democratico a cui i cittadini prendono parte per eleggere i loro rappresentanti, a dispetto della garanzia e della trasparenza del libero voto, sancite dall'articolo 48 della Costituzione;
    la mancanza di trasparenza nelle operazioni di voto, spesso costringe a ulteriori verifiche i tribunali competenti in materia, e questo crea un ulteriore dispendio di denaro pubblico che si aggiunge a quello che già viene impiegato per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
    l’e-voting può rappresentare un modello per avvicinare nuovamente i cittadini all'esercizio di uno dei più importanti diritti messi a disposizione dalla democrazia, come è dimostrato dalle recenti esperienze di Francia ed Estonia;
    l’e-voting prevede la presenza di mezzi informatici installati nei seggi, con l'impegno massimo di due supervisori per seggio, a differenza dell’i-voting che configura il voto esercitato direttamente da casa;
    considerando l'attuale situazione del Centro-Italia, in cui molti cittadini versano nella condizione di sfollati a seguito del sisma che ha colpito a più fasi il nostro territorio, una piattaforma di voto digitale potrebbe fare la differenza semplificando l'accesso alle urne nelle zone colpite;
    più in generale, l’e-voting sarebbe fondamentale per poter garantire i diritti elettorali degli studenti e dei lavoratori fuorisede, che non avrebbero bisogno di rientrare nei propri Comuni di residenza, consentendo l'ulteriore risparmio correlato al pagamento di spese di viaggio o alle agevolazioni tariffarie che vengono ad oggi messe a disposizione;
    il processo di e-voting permetterebbe ai cittadini di esprimere la loro preferenza attraverso sistemi informatici; questo farebbe risparmiare denaro pubblico, razionalizzerebbe il tempo delle operazioni di scrutinio dal momento che il conteggio avverrebbe in modo del tutto elettronico ed eviterebbe di mettere in discussione la trasparenza delle operazioni di voto;
    nel 2007 l'Estonia, Paese che conta circa un milione e 300 mila abitanti, fu il primo Stato al mondo ad aprire al voto online, dopo un fortunato esperimento nel 2005. In tal caso vennero utilizzate le carte di identità elettroniche dei cittadini ai quali venne assegnata una password personale che consentisse l'accesso al voto,

impegna il Governo

a valutare se esistano i presupposti per introdurre il sistema e-voting in Italia anche con una sperimentazione rivolta alla riduzione dei costi e alla maggior trasparenza delle operazioni di voto, che potrà essere conseguente all'emissione della carta di identità elettronica per tutti i cittadini italiani, come già avviene in molte parti del mondo.
9/3113-A/2Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a promuovere condizioni di maggiore efficienza e trasparenza delle operazioni elettorali, anche per l'impedimento di brogli e condizionamenti;
    si prevede inoltre l'effettuazione di un'adeguata formazione on-line e di un costante aggiornamento per i soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, dei criteri di certificazione dell'espletamento della formazione on-line.
9/3113-A/3Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del disegno di legge in epigrafe, contenente modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità atte ad assicurare, «anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line e un costante aggiornamento, ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale»;
    lo svolgimento corretto delle operazioni di voto è elemento fondamentale della vita democratica nonché garanzia della fiducia della pubblica opinione nei confronti delle Istituzioni della Repubblica;
    è opportuno che ciascuno dei membri componenti il seggio elettorale abbia, oltre alla necessaria padronanza degli aspetti tecnici delle procedure elettorali, anche un'adeguata conoscenza dei risvolti etici e giuridici del proprio ruolo;
    da quanto sopra si evince la duplice esigenza che la formazione on line di cui sopra abbia carattere il più possibile omogeneo, a livello nazionale, e sia, nel contempo, affidata a personale qualificato, anche in grado di interagire didatticamente con gli allievi, in caso di dubbi o richieste di chiarimento, in materie estremamente delicate e complesse, quali ad esempio la libertà e segretezza del voto o il principio di salvaguardia della validità del voto stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché i corsi di formazione e di aggiornamento, di cui in premessa, siano organizzati con l'ausilio di esperti provenienti dalla dirigenza dell'amministrazione statale, del mondo forense, dalla magistratura dal mondo accademico, promuovendo allo scopo, a livello nazionale, specifiche intese con le istituzioni interessate.

9/3113-A/4Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati e il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale;
    il testo in esame si pone un duplice obiettivo: i) rafforzare la trasparenza delle elezioni impedendo eventuali distorsioni del voto, attraverso modifiche al procedimento elettorale; ii) consentire il voto, in occasione dei referendum ex articoli 75 e 138 della Costituzione, anche a quanti si trovino al di fuori del comune di residenza;
    la proposta interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale «di contorno», attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;
    la legge 27 dicembre 2001, n. 459, reca norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero disciplinando, oltre alla modalità di elezione dei rappresentanti delle Camere anche quelle per i referendum previsti ex articoli 75 e 138 della Costituzione. Gli italiani all'estero eleggono 12 deputati e 6 senatori che vengono scelti con metodo proporzionale all'interno di quattro grandi circoscrizioni: Europa (5 deputati e 2 senatori), America del Nord (2 deputati e un senatore), America del Sud (4 deputati e 2 senatori) e Asia, Africa, Oceania e Antartide (un deputato e un senatore);
    gli elettori residenti all'estero ricevono, da parte dei consolati, un plico contenente le schede elettorali presso un indirizzo comunicato e in numero pari ai residenti aventi diritto di voto. Una volta espressa la preferenza, le buste vengono spedite nuovamente al consolato che provvederà ad inviarle in Italia. In molti denunciano con ogni evidenza che già in questa fase emergerebbero problemi legati all'impossibilità di sapere esattamente chi esprima il voto;
    da molti anni si riscontrano notevoli criticità nella gestione delle procedure di invio e restituzione delle schede elettorali per il voto degli italiani all'estero. Già nel 2013 l'Ambasciatrice Cristina Ravaglia, attualmente Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri, definì in una lettera alla Farnesina questo sistema «totalmente inadeguato, se non contrario ai fondamentali princìpi costituzionali che sanciscono che il voto sia personale, segreto e libero». La critica riguardava in particolar modo la gestione della fase finale dell’iter, quella relativa all'arrivo delle schede votate all'estero presso i centri italiani adibiti allo spoglio, dove si svolgerebbero le maggiori irregolarità, anche a causa della scarsità dei controlli. Il Fatto Quotidiano, all'indomani del voto del 4 dicembre 2016 denunciava che «un giovane italiano residente a Praga, Edoardo Livolsi, dopo aver ricevuto il cosiddetto kit elettorale per posta – e aver votato NO al referendum, rispedendo la scheda con la busta preaffrancata – si è visto recapitare un secondo kit e una seconda scheda»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la legge 27 dicembre 2001, n. 459 allo scopo di: i) elaborare procedure di tracciabilità per limitare o ridurre a zero il rischio di brogli e manomissioni, almeno nella fase di trasporto, ii) prevedere misure specifiche in base alle quali, per esercitare il proprio diritto di voto, i residenti all'estero si iscrivano autonomamente in apposite liste elettorali, facendone domanda presso il consolato competente, iii) allestire appositi seggi presso i consolati competenti al fine di tutelare la segretezza del voto e scongiurare il rischio di votazioni multiple.
9/3113-A/5Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento che quest'Aula si accinge a votare ha una duplice finalità: da un lato introduce alcune misure, prevalentemente attraverso modifiche ad alcuni aspetti del procedimento elettorale, per assicurare maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali; mentre dall'altro si prevede la possibilità di votare per i referendum popolari anche a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella di residenza;
    il provvedimento, nello specifico, interviene anche sulle caratteristiche dei componenti del seggio elettorale proponendo requisiti di moralità e, dunque il godimento dei diritti civili e politici, di istruzione e di età;
    il provvedimento inoltre, in esame prevede l'effettuazione di un'adeguata formazione on line di un costante aggiornamento per i soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale;
    nel corso del dibattito sono emersi riferimenti anche all'articolo 3, comma 1, lettera c) che prevede – ai fini della determinazione della platea dei sorteggiandi per l'incarico di scrutatore – la riserva del 50 per cento per coloro che da almeno 30 giorni siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire la pubblicizzazione online delle modalità di sorteggio degli scrutatori, adottando dei criteri selettivi che prediligano, a parità di requisiti, i giovani disoccupati.
9/3113-A/6Nesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di votare, in occasione delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel luogo dove il cittadino elettore si trovi, all'interno dell'ambito territoriale nazionale, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, con ciò evitando che sia costretto ad esprimere il voto ritornando nel comune di residenza;
    a nostro avviso ciò costituisce un primo passo per introdurre nuove modalità di espressione del voto, volte, in particolare, ad incentivare l'affluenza degli elettori, anche utilizzando, a tal fine, le innovazioni offerte dalle tecnologie;
    da tempo si discute della possibilità di introdurre nel nostro Paese il cosiddetto voto elettronico, suscettibile di semplificare le operazioni e le procedure di espressione del voto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, finalizzate all'introduzione del voto elettronico in via sperimentale, limitatamente a porzioni del territorio nazionale.
9/3113-A/7Nuti, Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di votare, in occasione delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel luogo dove il cittadino elettore si trovi, all'interno dell'ambito territoriale nazionale, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, con ciò evitando che sia costretto ad esprimere il voto ritornando nel comune di residenza;
    a nostro avviso ciò costituisce un primo passo per introdurre nuove modalità di espressione del voto, volte, in particolare, ad incentivare l'affluenza degli elettori;
    il provvedimento in titolo conteneva, nella sua versione originaria, la possibilità, ora soppressa, di votare nel luogo in cui gli elettori si trovassero stabilmente per ragioni di lavoro, studio o cure mediche, anche nel caso di elezioni politiche nazionali;
    a tal fine era disposto l'allestimento di uffici elettorali presso i tribunali e la trasmissione delle schede elettorali votate ai seggi di appartenenza di ciascun elettore, ai fini del conteggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'espressione del voto in loco nel caso di elezioni politiche nazionali, a tal fine prevedendo l'istituzione presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale di uno o più seggi elettorali per lo spoglio centralizzato delle schede pervenute dagli uffici elettorali allestiti nei tribunali e la loro conseguente integrazione delle cifre elettorali circoscrizionali o subcircoscrizionali.

9/3113-A/8Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di votare, in occasione delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel luogo in cui il cittadino elettore si trovi, sempre nell'ambito del territorio nazionale, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, con ciò evitando che sia costretto ad esprimere il voto ritornando nel comune di residenza;
    a nostro avviso ciò costituisce un primo passo per introdurre nuove modalità di espressione del voto, volte, in particolare, ad incentivare l'affluenza degli elettori, anche utilizzando, a tal fine, le innovazioni offerte dalle tecnologie;
    l'opportunità del voto in loco per i cosiddetti «fuori sede» per le ragioni sopra indicate in occasione dei referendum deve essere esercitata nei tempi e con le procedure disposte dal provvedimento in titolo,

impegna il Governo

a dare evidenza e preventivo avviso, sui siti internet delle amministrazioni pubbliche interessate nonché sui canali radiotelevisivi, delle procedure e dei termini entro i quali l'elettore può esercitare il diritto di voto ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 6 del provvedimento in titolo.

9/3113-A/9Fico, Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame è disposto l'incremento del numero minimo di elettori per ciascuna sezione elettorale, dagli attuali 500 elettori a 700 – mentre nella versione originaria della proposta di legge il numero proposto era di 800;
    l'esigenza dell'incremento è scaturita quale filo della trama generale della proposta di legge, dedicata ad adottare misure, che paiono anche in ordine sparso, in grado di contrastare il fenomeno dei brogli elettorali e scoraggiare il fenomeno del controllo del voto, dei votanti e dello scambio elettorale;
   a tal fine,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare iniziative, anche normative, finalizzate ad incrementare ulteriormente il numero minimo di elettori per ciascuna sezione elettorale, fissandolo a 900.
9/3113-A/10Colletti.


PROPOSTA DI LEGGE: FUCCI; FUCCI; GRILLO ED ALTRI; CALABRÒ ED ALTRI; VARGIU ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI; MONCHIERO ED ALTRI; FORMISANO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B).

A.C. 259-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 259-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.3, 6.11, 6.12, 7.13, 7.15, 7.16, 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 259-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità).

  1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
  2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
  3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità).

  Al comma 3, sostituire le parole: strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private con le seguenti: aziende sanitarie pubbliche.
1. 50. Sisto.

A.C. 259-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
  2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
  3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
  4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
  5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: struttura organizzativa, aggiungere le seguenti: che preveda la rappresentanza delle associazioni dei pazienti.
2. 50. Sisto, Laffranco.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Presso tale ufficio è prevista la rappresentanza delle associazioni dei pazienti.
2. 2. Colletti, Grillo, Di Vita, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e sociosanitaria.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: dalle strutture sanitarie fino a: ed enti avversi con le seguenti: i dati regionali sugli errori sanitari.
2. 51. Sisto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, sentite anche le associazioni rappresentative dei pazienti.
2. 3. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Colletti.

  Al comma 4, dopo le parole: che raccoglie aggiungere le seguenti:, anche attraverso l'accesso alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento,.
2. 4. Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 4, sopprimere le parole: delle buone pratiche.

  Conseguentemente, all'articolo 3:

  al comma 1, sopprimere le parole: delle buone pratiche;

  al comma 2, sopprimere le parole: e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure;

  alla rubrica sopprimere le parole: delle buone pratiche.
2. 52. Sisto.

  Al comma 5, capoverso d-bis), aggiungere, in fine, le parole: e sociosanitaria sia pubblica che privata.
2. 5. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e le informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 539, lettera d-bis), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 5.
2. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

A.C. 259-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
  3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
  4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità).

  Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: in materia sanitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: in materia sanitaria.
3. 2. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 2, dopo le parole: prevenzione e la gestione del rischio sanitario e aggiungere le seguenti: la metodologia da seguire relativamente all'accertamento, alla rilevazione, alla raccolta dei dati sugli eventi avversi, e per.
3. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

A.C. 259-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Trasparenza dei dati).

  1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla
presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
  3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
  4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Trasparenza dei dati).

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico.
4. 50. Sisto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.
4. 6. Colletti, Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in formato elettronico aggiungere le seguenti:, firmato digitalmente.
4. 5. Colletti, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
4. 3. Colletti, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: eventuali integrazioni aggiungere le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva.
4. 1. Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono fornite, in ogni caso, con le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva sono fornite.
4. 2. Colletti, Nesci, Lorefice, Di Vita, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
4. 51. Sisto.

A.C. 259-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida).

  1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie
con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
  2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
   a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
   b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
   c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

  3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Confe
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
  4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e di medicina legale fino alla fine del comma con le seguenti: si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
5. 52. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si attengono, salve le specificità del caso concreto alle con le seguenti: devono avere specifica conoscenza delle;

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle con le seguenti: ed orientano le loro scelte operative secondo le.
5. 1. Rondini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da enti con le seguenti: con l'ausilio di enti.
5. 8. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e privati fino a: di entrata in vigore della presente legge e.
5. 7. Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: iscritte con la seguente: iscritti.
5. 5. Fucci.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale.
5. 9. Colletti, Lorefice, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di specifica correlata competenza.
5. 50. Rondini.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5. 53. Sisto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: minimi di rappresentatività sul territorio nazionale con le seguenti: di qualità scientifica.
5. 11. Lorefice, Grillo, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: minimi aggiungere le seguenti: di carattere scientifico e.
5. 2. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, il sistema di verifica e controllo è garantito, anche sulla base di standard internazionali, attraverso organismi indipendenti la cui composizione è disciplinata dal decreto del Ministero della salute di cui al presente articolo.
5. 12. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:; la pubblicazione delle linee guida è preceduta da una consultazione on line finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di osservazioni e proposte rese pubbliche sul sito internet dell'Istituto superiore di Sanità.
5. 13. Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Prima della loro adozione definitiva, le linee guida di cui al presente articolo, sono rese disponibili per la consultazione pubblica sui siti web del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità per un periodo di centoventi giorni, ai fini dell'acquisizione di osservazioni da parte della comunità scientifica e delle espressioni organizzate dei cittadini. Della pubblicazione sui siti web è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione almeno su due quotidiani a diffusione nazionale. I medesimi siti sono altresì tenuti alla pubblicazione delle suddette osservazioni. I soggetti che hanno elaborato le linee guida esaminano i contributi e le osservazioni pervenute, e in caso di mancato recepimento delle medesime, sono tenuti a indicare la motivazione sul sito.
5. 3. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in euro 1.000.000 per il 2017 e in euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2017 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 14. Di Vita, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.