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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 febbraio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 febbraio 2017.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Misuraca, Mucci, Orlando, Pannarale, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zoggia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Misuraca, Molea, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zoggia.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 febbraio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
   MINARDO: «Disposizioni per la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative» (4277);
   MINARDO: «Modifica all'articolo 532 del codice di procedura civile concernente il limite ai ribassi per la vendita a mezzo di commissionario» (4278).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  I deputati Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Claudio Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Smeriglio e Vendola hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
    MIGLIORE ed altri: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (632).

Ritiro di proposte di legge.

  In data 7 febbraio 2017 il deputato Scotto ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   SCOTTO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati» (3014).

  In data 7 febbraio 2017 il deputato Quaranta ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   QUARANTA ed altri: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti» (3015).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto pugliese Spa, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 493).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 494).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 495).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni approvate nella tornata dal 21 al 24 novembre 2016 nonché di quindici risoluzioni approvate nella tornata dal 30 novembre al 1o dicembre 2016, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (Doc. XII, n. 1076) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Doc. XII, n. 1077) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (Doc. XII, n. 1078) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (Doc. XII, n. 1079) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) (Doc. XII, n. 1080) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione sull'Unione europea della difesa (Doc. XII, n. 1081) – alla IV Commissione (Difesa);
   Risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (sulla base della relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (Doc. XII, n. 1082) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   Risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (Doc. XII, n. 1083) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Doc. XII, n. 1084) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul (Doc. XII, n. 1085) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione in Siria (Doc. XII, n. 1086) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle relazioni UE-Turchia (Doc. XII, n. 1087) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015 (Doc. XII, n. 1088) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea (Doc. XII, n. 1089) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (Doc. XII, n. 1090) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (Doc. XII, n. 1091) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (Doc. XII, n. 1092) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia (Doc. XII, n. 1093) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (Doc. XII, n. 1094) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (Doc. XII, n. 1095) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (Doc. XII, n. 1096) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (Doc. XII, n. 1097) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: Aggiornamento degli stanziamenti per tener conto degli ultimi sviluppi in relazione alle questioni migratorie e di sicurezza, della riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in seguito allo storno globale, della proroga del FEIS, della modifica della tabella dell'organico di Frontex e dell'aggiornamento degli stanziamenti da entrate (risorse proprie) (Doc. XII, n. 1098) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: Applicazione della decisione sulle risorse proprie n. 2014/335/UE in seguito al completamento del processo di ratifica e alla sua entrata in vigore il 1o ottobre 2016 (Doc. XII, n. 1099) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania (Doc. XII, n. 1100) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (Doc. XII, n. 1101) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione sulla responsabilità, il risarcimento e le garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (Doc. XII, n. 1102) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione sull'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Doc. XII, n. 1103) – alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione di valutazione ex post sul programma «Daphne» (2007-2013) (COM(2017) 55 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori (COM(2017) 63 final), corredata dai relativi allegato – Orientamenti destinati agli Stati membri: azioni proposte ai fini di una migliore attuazione delle politiche ambientali (COM(2017) 63 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE – Relazione per paese – Italia (SWD(2017) 47 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative in merito ad un progetto in materia di mobilità sostenibile del comune di Fabriano cofinanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – 3-02238

A) Interrogazione

   TERZONI, CECCONI, AGOSTINELLI, BUSTO, DAGA, MANNINO, MICILLO, ZOLEZZI, DE ROSA, VIGNAROLI, DE LORENZIS, SPESSOTTO e LIUZZI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel 2009 ha pubblicato il bando di cofinanziamento per la diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto pubblico locale rivolto ai comuni non rientranti nelle aree metropolitane;
   i destinatari del finanziamento erano gli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000 e gli enti pubblici che svolgono attività di interesse pubblico non economico, singoli o associati, con abitanti superiori a 30.000 inseriti nella delibera regionale che istituisce le zone ex articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999;
   gli interventi previsti nel progetto 2007/2013 intendevano favorire il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio da localizzare nei principali punti di ingresso alle aree metropolitane per ridurre la circolazione dei mezzi privati nelle zone centrali e favorire l'intermodalità ed un maggiore servizio di trasporto pubblico;
   il comune di Fabriano ha partecipato al bando con delibera di giunta n. 125 del 2009 «Mobilità sostenibile – realizzazione di una stazione per autobus e pullman in via Bellocchi – sistema di bike sharing – approvazione progetto definitivo» con cui è stato appunto approvato il progetto definitivo in questione «per complessivo di euro 570.000 di cui euro 309.632,71 per lavori a base d'asta, euro 9.288,98 per oneri di sicurezza, euro 243.765,35 per somme a disposizione, ai soli fini della partecipazione al bando ministeriale scadenza 20 maggio 2009, precisando che successivamente, in caso di ammissione a finanziamento, l'intervento verrà inserito nel programma triennale 2009/2011 e verranno redatti gli atti conseguenti»;
   nel progetto venivano individuate diverse spese tra cui:
    opere di sistemazione a verde comprensiva di impianto di irrigazione: 36.000 euro;
    pensiline in acciaio zincato e verniciato: 20.000 euro;
    realizzazione impianto fotovoltaico: 34.200 euro;
    bike sharing: 111.335 euro;
   l'importo totale era previsto sarebbe stato coperto in parte con finanziamento diretto del bando (399.000 euro) e in parte con voce di bilancio (171.000 euro);
   in seguito con delibera di giunta n. 24 del 2010 «Mobilità sostenibile – realizzazione di una stazione per autobus e pullman in via Bellocchi – riapprovazione progetto definitivo e approvazione Programma operativo di Dettaglio (POD)» sono state riviste alcune cifre a causa della riduzione dell'apporto derivante dal finanziamento ministeriale passato da 399.000 euro a 247.896,68 euro. In questo documento si legge, inoltre, espressamente che, per poter far fronte al minore finanziamento, il progetto è stato rivisto e «che in particolare sono stati stralciati gli interventi relativi: al sistema bike sharing, alla realizzazione delle pensiline e dei relativi pannelli fotovoltaici»;
   infatti, anche nelle tabelle riassuntive delle spese si leggono le variazioni relative a tali stralci:
    pensiline in acciaio zincato e verniciato: 0 euro;
    realizzazione impianto fotovoltaico: 0 euro;
    bike sharing: 0 euro;
   per quanto riguarda la realizzazione degli spazi verdi invece la cifra riportata nel documento risulta essere la stessa prevista nella precedente delibera, ossia di 36.000 euro;
   in data 25 maggio 2010 viene emanata una nuova delibera di giunta n. 133 «Bando di cofinanziamento per la diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento del trasporto pubblico – Notifica decreto DSA-DEC-2009-1344 del 14 ottobre 2009 – Accettazione contributo» nella quale viene di nuovo modificata la ripartizione dei fondi e in particolare viene azzerata la somma destinata alla realizzazione degli spazi verdi e ricompresa invece quella per le pensiline e del sistema bike sharing. All'interno della delibera viene anche specificato che è per questo necessario produrre un nuovo POD. La nuova ripartizione è la seguente:
    realizzazione impianto fotovoltaico di potenza 3,6 kWp: euro 65.000,00;
    bike sharing euro 52.000,00;
   ad oggi, 8 aprile 2016, il sistema di bike sharing è privo di biciclette che risultano essere state sistemate all'interno di un capannone di proprietà del comune e mai messe a disposizione della cittadinanza;
   nella seduta di consiglio comunale del 14 ottobre 2014 rispondendo all'interrogazione presentata dal MoVimento 5 Stelle inerente a questo progetto l'allora assessore competente Galli affermò che la mancata attivazione del bike sharing «effettivamente potrebbe diventare motivo di nullità perché è un finanziamento pubblico pertanto deve essere rendicontata la ultimazione dei lavori e l'attivazione anche del servizio per cui direi di no qualora chiaramente il progetto si completi con la messa a servizio anche del sistema» –:
   se il Ministro interrogato ritenga di attivare controlli per verificare che nel progetto citato in premessa sia stato rispettato quanto indicato dal POD e quanto previsto nel progetto con il quale il comune di Fabriano ha ricevuto il cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   se il Ministro interrogato sia in grado di fornire indicazioni riguardo alle modalità di controllo che vengono messe in atto per verificare l'effettiva attuazione dei progetti che ricevono un cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(3-02238)


Iniziative volte al risanamento ambientale della Val Basento, in provincia di Matera – 3-00880

B) Interrogazione

   LATRONICO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato sito di interesse nazionale l'area industriale della Val Basento, in provincia di Matera;
   con decreto del 26 febbraio 2003 il Ministero ha individuato le aree da inserire nel perimetro del sito di interesse nazionale della Val Basento ricadenti nei comuni di Ferrandina, Pisticci, Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra;
   per effetto dell'intervenuta perimetrazione, le aree interessate avrebbero dovuto essere sottoposte ad interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale e ad attività di monitoraggio prima di essere disponibili per qualunque destinazione;
   nonostante le azioni avviate permane il grave stato di inquinamento dei siti e tale situazione desta allarme e preoccupazione sul futuro delle aziende e sulle attività produttive delle aree e ne condiziona qualsiasi progetto di rilancio produttivo;
   la situazione di inquinamento diffuso mette a repentaglio non solo lo sviluppo futuro della area industriale della Val Basento, ma grava quotidianamente da anni sulla salute di centinaia di lavoratori che operano in quei luoghi e sulla salubrità degli insediamenti urbani limitrofi ai siti;
   è doveroso, quindi, che gli enti e i soggetti interessati attivino tutti gli interventi necessari per completare l'opera di risanamento avviata anche al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica e verifichino la compatibilità e la sostenibilità delle attività produttive presenti nella valle con il processo di risanamento ambientale –:
   quali azioni urgenti intenda porre in essere per completare gli interventi di bonifica e le azioni di messa in sicurezza del sito;
   se ritenga necessario verificare la compatibilità delle attività industriali presenti con il processo di risanamento ambientale; quale sia lo stato di avanzamento dei progetti di bonifica dell'area e i sistemi di monitoraggio adottati. (3-00880)


Chiarimenti in merito alla revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione – 2-01639

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   la legge n. 107 del 2015 – «buona scuola» – tra le deleghe che attribuisce al Governo prevede l'intervento in materia di adeguamento alle nuove norme delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e delle modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo;
   da notizie apparsa sulla stampa si apprende che, per l'esame di Stato conclusivo del ciclo, le modifiche sulle quali il Ministero sta lavorando prevedono l'introduzione nella valutazione della prova Invalsi, somministrata agli studenti del quinto anno nel corso dell'anno scolastico e non come prova d'esame, la riduzione delle prove, scritte a due, italiano più materia di indirizzo, e la conseguente eliminazione della terza prova;
   ai fini della valutazione finale dello studente, verrebbero considerate anche le ore di alternanza scuola-lavoro, senza effettuare un monitoraggio a livello nazionale di come sia stata attuata e applicata su tutto il territorio nazionale la normativa relativa all'alternanza;
   sarebbe prevista anche la modifica dei criteri per sostenere l'esame orale che sarebbe basato su alcuni spunti e documenti suggeriti dalla commissione;
   secondo le indiscrezioni il Governo avrebbe previsto modifiche anche del sistema dei voti: il punteggio finale sarebbe sempre espresso in centesimi ma quello derivante dai crediti scolastici passerebbe da 25 a 40 punti; altri 40 punti arriverebbero dagli scritti – fino a 20 punti per ciascuna prova – e i rimanenti 20 punti sarebbero assegnati sulla base del colloquio;
   il Governo starebbe inoltre ipotizzando interventi anche sulla composizione delle commissioni; dalle notizie stampa si apprende che le ipotesi sarebbero due: la prima secondo la quale le commissioni sarebbero formate esclusivamente da commissari interni e il solo presidente sarebbe esterno alla scuola; la seconda ipotesi valuta anche la possibilità di lasciare invariata la composizione delle commissioni, tre commissari interni e tre esterni, ma si introdurrebbe la figura del presidente unico per tutte le commissioni operanti nella stessa scuola;
   non viene prevista nessuna prova relativa alla conoscenza di una lingua straniera e delle competenze acquisite con il CLIL (content and language integrated learning), tenendo presente l'importanza di conoscere una lingua straniera ed in particolare la conoscenza dell'inglese, una lingua ormai imprescindibile nel mercato del lavoro;
   le novità potrebbero interessare gli studenti che sosterranno l'esame di Stato nel 2017, quindi coloro che al momento frequentano il quarto anno degli istituti secondari superiori;
   al termina della scuola secondaria di I grado – primo ciclo – sarebbero previste solo due prove, con l'esclusione anche in questo esame e della prova di lingua straniera;
   si legge inoltre che verrà eliminata la valutazione, nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, della prova Invalsi, nonostante il fatto che «la rilevazione serve a migliorare l'efficacia della scuola per le fasce più deboli della popolazione scolastica e a far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel Paese». I test infatti non servono per dare un giudizio sull'operato del docente, né per punire o fare classifiche tra scuole, ma per consentire agli istituti di riflettere sul proprio operato e migliorarsi –:
   quali siano le effettive prove, le modalità di svolgimento degli esami e la composizione delle commissioni e quali i tempi di approvazione dello schema di decreto legislativo, in considerazione del fatto che i cambiamenti dell'esame di Stato e del relativo sistema di valutazione dei crediti e di svolgimento delle prove richiede già da ora che le studentesse e gli studenti, sia del primo che del secondo ciclo, conoscano il nuovo esame per prepararsi adeguatamente.
(2-01639) «Centemero, Brunetta».


Iniziative volte al potenziamento degli organici in servizio presso la casa circondariale di Potenza – 3-02412; 3-02761

D) Interrogazioni

   BURTONE, BATTAGLIA e CUOMO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   le organizzazioni sindacali degli agenti di polizia penitenziaria hanno segnalato un nuovo episodio di violenza all'interno dell'istituto penitenziario di Potenza;
   due detenuti sono stati aggrediti da altri detenuti durante la fruizione del passeggio;
   tutti i coinvolti risultano essere di nazionalità italiana;
   uno degli aggrediti è stato costretto al ricovero presso l'ospedale San Carlo di Potenza;
   si tratta di un ennesimo atto di violenza che suscita preoccupazione dopo diversi episodi che l'interrogante ha già segnalato attraverso atti di sindacato ispettivo ancora in attesa di risposta e che hanno visto coinvolti agenti di polizia penitenziaria;
   le carenze di personale ormai strutturali risultano essere insostenibili e si sono ulteriormente aggravate –:
   anche alla luce del nuovo episodio di violenza registrato in questi giorni, quali iniziative il Governo intenda assumere, con la massima urgenza, per un potenziamento degli organici in servizio presso la casa circondariale di Potenza ed anche presso gli altri istituti (Matera e Melfi) presenti in Basilicata. (3-02412)


   BURTONE. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   a fine dicembre 2015 a seguito di una brutale aggressione da parte di due detenute nei confronti di una assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Potenza l'interrogante ha depositato un atto di sindacato ispettivo a cui ancora non è pervenuta risposta;
   le organizzazioni sindacali da tempo denunciano criticità nella vita dell'istituto penitenziario che mettono a rischio l'incolumità di operatori e detenuti;
   da tempo a detta del Sappe verrebbero ospitati presso la casa circondariale di Potenza detenuti con gravi disturbi psichiatrici, i quali determinano situazioni di pericolo e disordine perpetrando atti di violenza nei confronti degli operatori di polizia penitenziaria, come riportato in premessa, e danneggiando strutture;
   la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria risulta sottodimensionata e necessita di un indispensabile potenziamento –:
   se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative il Governo intenda porre in essere per rafforzare l'organico di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Potenza e per monitorare attentamente la questione relativa alla presenza presso l'istituto penitenziario di detenuti con criticità psichiche al fine di consentire agli operatori di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza. (3-02761)


Elementi ed iniziative in ordine alla segnalazione di episodi di violenza nel carcere di Ivrea – 3-02607

E) Interrogazione

   ROSSOMANDO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   da notizie di stampa pubblicate in questi giorni, si apprende che vi sono state segnalazioni di episodi di violenza nel carcere di Ivrea, in particolare risulterebbe che il 14 ottobre 2016, un gruppo di detenuti aveva incendiato rotoli di carta e rotto suppellettili nelle celle per protestare contro le condizioni di vita all'interno del carcere;
   l'ultimo episodio, risalente ad una settimana fa, ha riguardato la denuncia di un recluso sul sito «Infoout» dove il detenuto racconta che, nella notte del 25 ottobre «le guardie hanno usato violenza indiscriminata (...) chiamata la squadra di supporto da Vercelli e riuniti in forza armati di idranti e manganelli hanno distrutto dei compagni detenuti riducendone due quasi in fin di vita», facendo seguire l'elenco dei detenuti picchiati, con nomi e cognomi;
   in relazione a ciò, da notizie di stampa, lo stesso Garante dei detenuti eporediese avrebbe affermato, pur con tutta la prudenza del caso, che: «Sono stato in carcere nei giorni successivi e ho incontrato uno dei due detenuti che denunciano di essere stati malmenati. Effettivamente ho visto lividi e ferite al naso»;
   la direttrice del carcere di Ivrea, successivamente, con una nota, ha smentito «l'intera dinamica dei fatti fantasiosamente ricostruiti nella lettera di un detenuto riportata da alcuni organi di informazione», aggiungendo che «non è mai avvenuto presso questo istituto alcun pestaggio»;
   il garante regionale dei detenuti del Piemonte ha sottolineato come «la situazione di Ivrea emerge in questo periodo come una delle più delicate (...) le segnalazioni su quel carcere sono ricorrenti e preoccupanti»;
   infine, si apprende ancora da notizie di stampa che, nei prossimi giorni, l'amministrazione penitenziaria compirà un sopralluogo a Ivrea per accertare quale sia l'esatta dinamica dei fatti al centro delle inchieste e che la procura ha fatto sapere che «Ci sono fascicoli per lesioni contro ignoti aperti a seguito di esposti presentati dai detenuti e dal garante – Non si tratta di un'indagine al momento. Gli accertamenti sono in corso» –:
   quali iniziative intenda adottare per fare chiarezza sull'accaduto e su tutti i fatti riportati, quali siano i provvedimenti sin ora assunti e quali iniziative intenda adottare per affrontare la situazione di criticità del carcere di Ivrea. (3-02607)


Chiarimenti sull'iter e sui tempi di adozione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità – 3-02759; 3-02763

F) Interrogazioni

   PATRIZIA MAESTRI, CARNEVALI, GIACOBBE, ALBANELLA, AMATO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, MURER, PIAZZONI, INCERTI, GNECCHI e BENI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto l'emanazione, entro centottanta giorni, di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con cui definire le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;
   benché l'emanazione delle linee guida rappresenti un tassello essenziale della riforma del collocamento mirato delle persone con disabilità ed il termine temporale sia ormai abbondantemente decorso, ad oggi non risulterebbe emanato alcun provvedimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –:
   quale sia lo stato di redazione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità e in che tempi il Ministro interrogato intenda adottare i decreti previsti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. (3-02759)


   BINETTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   il 14 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 151, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
   l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015 prevedeva, che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procedesse alla definizione di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore;
   ad oggi le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità non sono state ancora definite;
   si assiste ad una disomogenea attività delle strutture preposte al collocamento disabili, che spesso presentano una gestione localistica dei servizi, come evidenziato anche dal secondo programma biennale di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone disabili, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013;
   il programma biennale di azione sulla disabilità, della V Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità di Firenze del settembre 2016, elaborato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità non è stato, purtroppo, ancora adottato;
   già in passato, gli impegni presi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di disabilità sono stati puntualmente disattesi;
   troppo spesso la disciplina in materia di disabilità è stata definita sotto forma di suggerimenti, indicazioni, attività auspicabili, non trovando quindi alcuna attuazione da parte dei servizi per il collocamento disabili –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di definire ed emanare rapidamente le linee guida di cui al decreto legislativo n. 151 del 2015, migliorando ed uniformando l'operato dei servizi di collocamento mirato provinciali, in modo che possano dare risultati efficaci. (3-02763)


Elementi e iniziative in relazione alla coltivazione di mais geneticamente modificato in provincia di Rovigo – 3-02372; 3-02765

G) Interrogazioni

   CRIVELLARI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi una coltivazione di mais «geneticamente modificato» è stata scoperta, nella cintura agricola di Rovigo, dagli uomini del Corpo forestale dello Stato;
   l'appezzamento rodigino è stato posto sotto sequestro su ordine della locale procura e, nel frattempo, sono stati disposti gli accertamenti in laboratorio;
   sono state diverse le reazioni alla notizia. Nella giornata del 6 luglio 2016, la Coldiretti polesana ha dichiarato alla stampa locale: «con la contaminazione si mettono seriamente a rischio la biodiversità e le produzioni tipiche locali (...) La grande preoccupazione per la contaminazione deriva dal fatto che la propagazione di transgeni attraverso il polline è ingovernabile ed irreversibile – ha sottolineato il presidente Giuriolo – Alla conferma della scoperta si apriranno le indagini per l'attribuzione delle responsabilità, che Coldiretti auspica riguarderanno non solo l'impiego ma anche la provenienza del seme transgenico»;
   sembrerebbe opportuno, anche sulla base di un principio di precauzione, adoperarsi per evitare un effetto «contagio» che, nei giorni della fioritura del mais, rischierebbe di estendersi pure alla vicina Emilia-Romagna –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tali sviluppi e se e come intenda promuovere interventi atti ad una corretta e tempestiva gestione del fenomeno, fondata in primo luogo sulla tutela del territorio, della agricoltura nazionale e della biodiversità. (3-02372)


   ZACCAGNINI, GIANCARLO GIORDANO e MARTELLI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   in data 6 luglio 2016 l'agenzia di stampa Ansa riportava la seguente notizia, dal titolo «Sequestrato campo mais ogm a Rovigo da Forestale», nella quale si descriveva come: «Scoperta dal Corpo forestale dello Stato una piantagione di mais transgenico alle porte di Rovigo. In particolare, i forestali del comando regionale del Veneto con quelli del comando provinciale di Rovigo hanno trovato a Guarda Veneta (Rovigo) un campo di mais geneticamente modificato Mon810. La contaminazione è stata confermata dal campionamento delle foglie che sono state analizzate presso il laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Il terreno è stato, quindi, sottoposto a sequestro preventivo e la piantagione sarà distrutta. Saranno effettuate delle analisi sui campi confinanti a quelli contaminati al fine di verificare eventuali commistioni e applicare la normativa sull'utilizzo di prodotti geneticamente modificati. Il sequestro rientra nell'ambito di un programma di controlli da parte del Corpo forestale dello Stato per verificare l'utilizzo di ogm in agricoltura in Italia, anche mediante l'uso di test che rilevano la presenza dell'endotossina specifica per il Mon810. L'Unione europea ha introdotto la possibilità per ogni Stato membro di vietare la coltivazione del Mon810 e l'Italia ha, pertanto, richiesto e ottenuto che fosse bandita sul proprio territorio, come già previsto in due precedenti decreti interministeriali. Oggi in Italia la violazione del divieto di coltivazione di Ogm nel nostro Paese è punita con una multa da 25 a 50 mila euro»;
   questa grave azione non è il gesto di un soggetto isolato, ma rientra nel progetto che da anni alcuni imprenditori agricoli legati a Futuragra, l'associazione di imprenditori agricoli che si batte per l'introduzione delle biotecnologie e per la libera scelta degli agricoltori, stanno portando avanti pericolosamente sul territorio italiano; si ricordano le semine in Friuli del Mon810 da parte di Fidenato bloccate dal Corpo forestale dello Stato dopo l'intervento di agricoltori, movimenti o associazioni. Nonostante le disposizioni europee e nazionali che ne vietano la coltivazione per la loro pericolosità per ambiente, salute e agricoltura, si continua con queste semine sul territorio –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza abbia intrapreso o intenda intraprendere;
   se non reputi necessario l'avvio, per quanto di competenza, di una verifica sulla provenienza di questi semi illegali, risalendo a coloro che in modo reiterano tentano coltivazioni geneticamente modificate in Italia;
   se il Ministro interrogato non reputi opportuno assumere iniziative per potenziare il sistema sanzionatori e bonificare i territori limitrofi contaminati, includendo l'azione di biomonitoraggio di eventuali altre aree sospette;
   se il Ministro interrogato, considerato l'esito dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, che in data 13 gennaio 2015 ha approvato la nuova legislazione che ha introdotto il permesso agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di colture geneticamente modificate sul loro territorio, non reputi opportuno, alla luce della suddetta nuova normativa europea e dell'impossibilità delle norme di coesistenza di garantire la tutela delle coltivazioni tradizionali e biologiche, poiché la presenza di coltivazioni geneticamente modificate genera contaminazione certa, assumere iniziative per innalzare il livello sanzionatorio, inasprendo le pene per coloro i quali introducono in modo reiterato sementi non autorizzate nel nostro Paese, così come nel caso di Rovigo descritto in premessa;
   se e in che tempi il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per vietare la coltivazione delle varietà di soia geneticamente modificata recentemente autorizzate dalla Commissione europea.
(3-02765)


Elementi ed iniziative in ordine all'utilizzo di glifosato nel comparto agricolo – 3-02764

H) Interrogazione

   ZACCAGNINI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   nell'ultimo numero della rivista The Lancet oncology, l'agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato di aver classificato tre pesticidi nella categoria 2A, cioè «probabilmente cancerogeni», l'ultimo livello prima di «sicuramente cancerogeni»;
   fra le molecole prese in considerazione dallo Iarc ci sono due insetticidi, il diazinon e il malathion, ma a suscitare scalpore è stato il parere dello Iarc sulla terza sostanza, il glifosato;
   il glifosato è stato sintetizzato dalla Monsanto negli anni ’70, è il principio attivo del diserbante Roundup ed è di fatto l'erbicida più usato al mondo, oltre a essere quello che si ritrova più spesso nell'ambiente; è presente in più di 750 prodotti destinati all'agricoltura, silvicoltura, usi urbani e domestici;
   il suo impiego è decisamente aumentato con lo sviluppo delle colture transgeniche resistenti al glifosato;
   l'Italia, secondo un rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), è il maggiore consumatore tra quelli dell'Europa occidentale di pesticidi per unità di superficie coltivata, con valori doppi rispetto a quelli della Francia e della Germania. Molto alto anche il numero delle sostanze di cui si trovano importanti tracce nelle acque: 175 tipologie di pesticidi nel 2012, a fronte dei 166 del 2010 e di 118 del biennio 2007-2008. Le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono il glifosato e i suoi metaboliti, il metolaclor, il triciclazolo, l'oxadiazon e la terbutilazina;
   uno studio pubblicato nel 2011 dallo US geological survey ha rivelato che in alcune regioni degli Stati Uniti il glifosato era presente a livelli misurabili in tre quarti dei campioni di aria e di acqua piovana analizzati;
   in Francia è il pesticida di sintesi più diffuso. Nel 2011 ne sono state impiegate più di ottomila tonnellate, molte di più delle circa 2.700 della seconda sostanza più usata, il mancozeb (un fungicida). Secondo il rapporto del 2010 dell'Agenzia di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro, Anses, in Francia «(...) il glifosato è il principale responsabile del degrado della qualità dell'acqua (...)»;
   va precisato che gli studi esaminati dallo Iarc segnalano un aumento del rischio di tumore tra i giardinieri e agricoltori, non nella popolazione generale. Secondo l'Agenzia, «(...) gli studi caso-controllo di esposizione professionale condotti in Svezia, Stati Uniti e Canada hanno rivelato un aumento del rischio del linfoma di non Hodgkin (...)»;
   alcuni esperimenti sugli animali hanno mostrato che il diserbante provocava danni cromosomici, un maggiore rischio di tumore alla pelle e al tubolo renale e di adenomi delle cellule pancreatiche;
   tuttavia lo Iarc ritiene che l'insieme della letteratura scientifica esaminata non permetterebbe di concludere con assoluta certezza che il glifosato sia cancerogeno;
   in un comunicato pubblicato il 23 marzo 2015 la Monsanto ha reagito duramente, sostenendo che lo Iarc si è basato su «scienza spazzatura» e ne ha rifiutato categoricamente le conclusioni. In una lettera del 20 marzo 2015, la Monsanto ha intimato alla direttrice generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Margaret Chan, di far «rettificare» la valutazione dello Iarc;
   la valutazione dello Iarc è il frutto di un processo immutabile da quarant'anni: una ventina di scienziati di diverse discipline (tossicologia, epidemiologia e altro) sono selezionati dall'agenzia in base alle loro competenze e all'assenza di conflitti di interesse con l'industria. All'agenzia viene chiesto un parere sulla base della letteratura scientifica pubblicata: per vari giorni i ricercatori discutono dell'argomento in presenza di osservatori dell'industria, rappresentanti di agenzie di sicurezza sanitaria e portatori di interesse di altre realtà socio-economiche. A seguito di una conclusione condivisa degli esperti, lo step successivo è l'adozione di un parere. I pareri dello Iarc – che hanno carattere puramente informativo e non normativo – godono nella comunità scientifica internazionale del massimo riconoscimento, ma spessissimo sono oggetto di contestazioni, prive di controprove empiriche, da parte dell'industria;
   l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, Efsa, ha incaricato il Bundesinstitut fur Risikobewertung (BfR) tedesco di valutare nuovamente il glifosato. Fatto singolare, però, è che un terzo dei ricercatori del gruppo di esperti di pesticidi dell'agenzia tedesca è alle dirette dipendenze di giganti del settore agrochimico e/o biotecnologico –:
   se il Governo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative per mettere al bando il glifosato dal territorio nazionale, al fine di applicare il «principio di precauzione» per salvaguardare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, oltre alla salute dei consumatori e dell'ambiente, avendo quale punto di valutazione scientifica il parere dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e i numerosi studi di cancerogenicità finora esperiti;
   se il Governo intenda promuovere in sede europea uno studio scientifico elaborato da organismi indipendenti, contrariamente a quanto fatto dall'Efsa che ha incaricato il Bundesinstitut fur Risikobertun di valutare nuovamente il glifosato da parte di esperti di pesticidi, molti dei quali sono alle dirette dipendenze di «giganti» del settore agrochimico e/o biotecnologico. (3-02764)


Misure a favore del settore olivicolo – 3-02760

I) Interrogazione

   CIRACÌ, PALESE, LATRONICO, CHIARELLI, MARTI, FUCCI e DISTASO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   diversi esponenti del mondo agricolo hanno manifestato grande preoccupazione per il futuro dell'olivicoltura pugliese, rilevando che «se da una parte ci si ritrova in quello che fisiologicamente è il cosiddetto «anno di scarica», in cui la pianta riposa per alternanza a seguito dell'ottima e abbondante produzione dell'anno precedente, d'altro canto è innegabile che una drastica riduzione nella produzione è dovuta ai disseccamenti diffusi nel territorio, dovuti alla diffusione di Xylella e Codiro, che hanno ridotto in sofferenza le piante»;
   stando ai dati Ismea, diffusi qualche giorno fa, quest'anno in Italia ci sarà un crollo del 38 per cento della produzione di olio, percentuale che sale al 40 per cento se si analizzano anche i dati pugliesi;
   il timore è che possa arrivare sulle tavole olio di origine non pugliese e, soprattutto, privo di quelle proprietà organolettiche che rendono il nostro olio un prodotto d'eccellenza in tutto il mondo, che la scarsità del prodotto possa fortemente incidere anche sull'occupazione nel settore dell'olivicoltura e della lavorazione delle olive e che la drastica riduzione della produzione di olio possa tradursi in un danno per i consumatori;
   si pone il problema delle frodi, stando ai sequestri effettuati dai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri;
   gli altri Paesi europei, come Turchia e Spagna, secondo i dati riportati dall'articolo pubblicato da Quotidiano di Puglia in data 1o ottobre 2016, vedono incrementare le loro produzioni – nell'ordine, la prima, del 17 per cento e, la seconda, almeno del 9 per cento – e dunque questo fenomeno potrebbe essere la causa secondo cui sulle tavole italiane potrà ritrovarsi un prodotto non italiano –:
   quali politiche il Ministro interrogato intenda promuovere a favore di un settore, quello olivicolo, importante per lo sviluppo economico non solo della regione Puglia, ma dell'intero Paese, già fortemente provato negli ultimi anni dalla diffusione del batterio Xylella e dal fenomeno della contraffazione del made in Italy. (3-02760)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SITUAZIONI CRITICHE IN ALCUNE AREE DEL MEZZOGIORNO (A.C. 4200-A)

A.C. 4200-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4200-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;
   b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:
   « 8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.

  8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare ”Imprese e competitività 2014-2020”, approvato dal CIPE con delibera 10 del 1o maggio 2016.».

  2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13 anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:
   a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;
   b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

  3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.
  4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Articolo 2.
(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
  2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.
  4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilità speciale sono altresì trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
  6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.
  7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
  8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è sottoposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.
  9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 3.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio).

  1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

Articolo 4.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)).

  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1o gennaio è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
  2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.
  3. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.
  5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
  6. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.
  7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019.
  8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).

  1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6.
(Scuola europea di Brindisi).

  1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo III
INTERVENTI PER PRESIDENZA DEL G7

Articolo 7.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).

  1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4200-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1, lettera b):
    al capoverso 8.4:
     al terzo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo»;
     dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione»;
    al capoverso 8.5:
     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi»;
     al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1o maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione n. 10/2016 del 1o maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016»;
   al comma 2:
   alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione è inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
   alla lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione» sono sostituite dalle seguenti: « allo stato di previsione della spesa»;
   al comma 3:
    dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
   al comma 4, le parole: «sui saldi di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “sino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2017”»;
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA). – 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che non siano in una situazione di conflitto di interesse»;
    al secondo periodo, la parola: «collocato» è sostituita dalle seguenti: «è collocato»;
    al terzo periodo, le parole: «in fuori ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo»;
   al comma 2:
    le parole: «per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
   al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016»;
   al comma 5, dopo le parole: «i Commissari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» e dopo le parole: «attuazione degli interventi di competenza» sono inserite le seguenti: «nonché le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti»;
   al comma 7, le parole: «sentita la competente Autorità, ovvero la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse»;
   al comma 8:
    al primo periodo, le parole: «dell'articolo 134» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorità nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  All'articolo 3, comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».

  Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 3-bis(Bonifica del deposito ex Cemerad). 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società in house dello Stato dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.
  Art. 3-ter. (Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento). – 1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.
  2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Art. 3-quater. – (Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse). – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, le parole: “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”;
   b) al comma 150, le parole: “riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012”.

  Art. 3-quinquies. – (Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità). – 1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo le parole: «1o gennaio» è inserita la seguente: «2017» e la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;
   al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « Agenzie» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,»;
   al comma 4:
    al primo periodo, dopo le parole: «Sistema portuale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «28 gennaio 1994, n. 84,» sono inserite le seguenti: «la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso obbligo»;
   al comma 6, dopo le parole: «Agenzia di somministrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81»;
   al comma 7, le parole: «18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019»;
   al comma 8, la parola: «presupporsi» è sostituita dalla seguente: «presupposti»;
   al comma 9, lettere a) e b), le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno). – 1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Art. 4-ter. – (Trasporto di acqua destinata al consumo umano). – 1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
   a) il campo di applicazione;
   b) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
   c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
   d) la durata dell'autorizzazione;
   e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
   f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
  3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, gli importi per le spese di missione effettuate per i sopralluoghi ispettivi.
  4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno). – 1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.
  2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

  All'articolo 6:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 577.522,36» è inserita la seguente: «annui»;
   alla rubrica, la parola: «brindisi» è sostituita dalla seguente: «Brindisi».

  La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Interventi per la presidenza del G7 e interventi diversi».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e le parole: «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata “MED Dialogues”. Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  Nel capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 7-bis. – (Princìpi per il riequilibrio territoriale). – 1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, sono individuate le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.
  3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Art. 7-ter. – (Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione). – 1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato.
  Art. 7-quater. – (Misure in materia di credito di imposta). – 1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  “98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.
  2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  “101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione”.
  3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  “102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”.
  4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  “105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate”.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Art. 7-quinquies. – (Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente). – 1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le opere così finanziate devono essere registrate nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a finalità da esso difformi purché rispondano ad esigenze di interesse pubblico, come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.
  3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalità indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Art. 7-sexies. – (Programma “Magna Grecia” – Matera verso il Mediterraneo). – 1. È istituito, in via sperimentale, il programma “Magna Grecia”, volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale “Capitale europea della cultura” per il 2019. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Art. 7-septies. – (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali). – 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia”;
   b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: “qualora si tratti” fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti”».

A.C. 4200-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni).

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 6 il secondo periodo è soppresso;
1. 25. Labriola.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 8 il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla low carbon economy, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Devono essere altresì attuate tutte le BAT (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili) di settore e i relativi Documenti di Riferimento per le BAT “BREFS (Bat Reference Documents)” prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29-octies comma 4 lettere a), b), c), e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il riesame dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, finora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 n. 2012/135/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla decarbonizzazione dei processi produttivi.».
1. 15. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo, dopo le parole: amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti: si avvalgono delle agevolazioni, in caso di necessità ed urgenza previste dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e.
1. 30. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: reso pubblico attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o attraverso altri siti web istituzionali a disposizione del Governo.
1. 7. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: I Commissari della procedura di amministrazione commissariale sono affiancati da una Commissione di Controllo sui finanziamenti, composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della regione Puglia, da un rappresentate per i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e da tre esperti dell'Università locale con il compito vigilare e di elaborare progetti migliorativi e ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti dal Piano. I membri della Commissione sono scelti all'interno del personale delle amministrazioni di provenienza e non percepiscono ulteriore compenso. Dai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si fa fronte, nei limiti di una spesa complessiva di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 31. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: tale termine, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
1. 5. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: i commissari straordinari con le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commissari straordinari, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA Puglia ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
1. 6. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: sono autorizzati ad con la seguente: devono.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: ma allo stesso strettamente connessi, anche con le seguenti: fino alla completa bonifica ambientale della zona, comprese le falde idriche, dove sono presenti i complessi aziendali e le discariche del gruppo ILVA a Taranto e dell'intera area inquinata dalle attività del gruppo ILVA,.
1. 51. De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole sono autorizzati aggiungere le seguenti:, solo nel caso in cui vi sia un evidente miglioramento ambientale o di tutela sanitaria,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, dopo le parole: risanamento ambientale, aggiungere le seguenti: o di attività per la tutela della salute.
1. 19. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: sono autorizzati aggiungere le seguenti:, solo nel caso in cui vi sia un evidente miglioramento ambientale,.
1. 18. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: ad individuare e realizzare aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dagli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale.
1. 8. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: (ARPA Puglia) aggiungere le seguenti:, l'Istituto superiore di sanità.
1. 22. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: e risanamento ambientale, con le seguenti: risanamento ambientale o attività per la tutela della salute.
1. 20. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi con le seguenti: compresi quelli per lo smantellamento e la bonifica delle parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale, non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma strettamente connessi secondo le modalità e i criteri dello stesso.
1. 3. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
  I risultati delle caratterizzazioni, delle analisi, delle messe in sicurezza e delle bonifiche finora effettuate e quelle eventualmente da realizzare dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della società ILVA s.p.a.
1. 10. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
  Tutti gli atti afferenti le proposte di modifica o integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sono resi disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo non inferiore a trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.
1. 23. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, primo periodo, dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti:, sanitario.
1. 24. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, terzo periodo dopo le parole: «piano industriale» sono aggiunte le seguenti: «di decarbonizzazione».
1. 4. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e indica, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.
1. 52. Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: realizzazione di un progetto aggiungere le seguenti: finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto e.
1. 2. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Mantero, Nesci, De Lorenzis, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire all'Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2, comma 4-quinquies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 32. Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Nicchi, Gregori.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: presenta al Ministero della salute aggiungere le seguenti: e all'Istituto superiore di sanità.
1. 50. Nesi.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: nonché quelli in programma nell'anno in corso.
1. 53. Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Caratterizzazione discariche dell'ILVA di Taranto). – 1. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono caratterizzate al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e dei codici CER già smaltite nelle suddette discariche.
1. 050. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Dati aperti). – 1. I dati inerenti le emissioni in aria e le immissioni in acqua prodotte dall'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto sono resi disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1. 051. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Tutela del golfo di Taranto). – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole «del Golfo di Salerno» sono aggiunte le seguenti: «, del Golfo di Taranto».
  2. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «dalla costa fino alle 12 miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia».
1. 052. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Istituzione dell'Area Marina Protetta delle isole Cheradi e del Mar Piccolo). – 1. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, della zona comprendente le Isole Cheradi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, Allegato 1, scheda 8/d, composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del Mar Piccolo di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente: «ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».
  2. L'Area Marina Protetta, ovvero le Aree Marine protette, Isole Cheradi e Mar Piccolo, sono organizzate secondo le modalità di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, allegato 1, scheda 8/d. Ai soli fini della vigilanza di dette Aree sono coinvolte anche le competenti Capitanerie di Porto, di cui all'articolo 28 della legge del 31 dicembre 1982, n. 979 e le forze della Marina militare di Taranto.
1. 053. De Lorenzis.

ART. 1-bis.
(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 24 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sostituire le parole:
24 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   al terzo periodo, sostituire le parole: 24 milioni con le seguenti: 50 milioni.
1-bis. 43. Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine dovranno essere attivati percorsi formativi del personale per attività di bonifica connesse col sito.
1-bis. 42. Crippa, Cariello.

ART. 2.
(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione).

  Sopprimerlo.
2. 4. Daga, Cariello, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i Presidenti delle regioni interessate, con le seguenti: d'intesa con le regioni interessate.
*2. 1. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i Presidenti delle regioni interessate, con le seguenti: d'intesa con le regioni interessate.
*2. 27. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è nominato aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
2. 18. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un triennio con le seguenti: un anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:
   La sua conferma ovvero la sua sostituzione è collegata agli obiettivi raggiunti ovvero a quanti agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 si adeguano alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Gli obiettivi annuali minimi da raggiungere sono contenuti all'interno del decreto di nomina del Commissario unico di cui al presente comma.
2. 10. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non ancora dichiarati conformi aggiungere le seguenti parole: o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità.
*2. 2. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non ancora dichiarati conformi aggiungere le seguenti parole: o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità.
*2. 28. Palese.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e del mare aggiungere le seguenti: e al Ministro della salute.
2. 50. Nesi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed è pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni.
2. 9. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La priorità degli interventi è data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2034.
2. 11. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario unico, in caso di condanna pecuniaria ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, visto anche il procedimento di rivalsa ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, invia una documentazione dettagliata alle procure regionali della Corte dei conti al fine di individuare gli amministratori responsabili che, attraverso le loro inoperosità, hanno determinato le sentenze.
2. 51. Mannino.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 aggiungere le seguenti: per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2.
*2. 3. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 aggiungere le seguenti: per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2.
*2. 29. Palese.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: il Commissario unico, una volta nominato, provvede a nominare sub-commissari i commissari cessati dal proprio incarico, i quali possono operare in sua vece direttamente sul territorio nel quale avevano consentito di avviare le procedure. Una volta nominati provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, trasferendo al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
2. 6. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: alle procure regionali della Corte dei conti.
2. 8. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  A comma 5, dopo le parole: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti:, alle Camere.
2. 13. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 6.
2. 5. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 8, ultimo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quindici.
2. 36. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 9, sopprimere le parole: i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 20. Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza.

  Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 21. Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza.

ART. 3.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio).

  Al comma 1, sostituire le parole: dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro.
3. 50. Scotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa».
3. 2. Sammarco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Razionalizzazione delle società pubbliche operanti nel settore ambientale).

  1. Al fine del contenimento della spesa pubblica, nonché della razionalizzazione delle attività a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte delle società pubbliche operanti nel settore ambientale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dal presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla messa in liquidazione della SOGESID S.p.a. e alla nomina di un liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della medesima società.
  2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, negli affidamenti diretti disposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore di SOGESID S.p.a., nelle convenzioni dalla stessa sottoscritte, nonché nella titolarità delle strutture, del personale e dei beni ad essa connessi. Al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo, il liquidatore di cui al comma 1 e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. sottoscrivono un apposito accordo che definisce modalità e termini per il trasferimento delle strutture, del personale e dei beni relativi alle convenzioni di cui al presente comma.
  3. A fronte delle nuove attività trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nei successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana un apposito decreto per definire le modalità di esercizio del controllo analogo anche da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., limitatamente alle attività svolte per il medesimo Ministero.
3. 09. Palese.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.
   2-ter. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle».
3. 014. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate inoltre a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali».
3. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate».
3. 012. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3.1. – (Misure di accelerazione per l'attuazione delle politiche di coesione) – 1. Per supportare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo, sottoscritti con le regioni e le città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie della programmazione 2014-2020, accelerare la realizzazione degli interventi previsti negli Accordi di programma e nei diversi strumenti di cooperazione rafforzata, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 20 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ai fini di un apposito Piano operativo di azioni di sistema, attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo – Invitalia SPA –, società in house a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito di una convenzione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. 050. Palese.

ART. 3-bis.
(Bonifica del deposito ex Cemerad).

  Al comma 1 sopprimere le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis e 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
3-bis. 100. La Commissione.

ART. 3-quater.
(Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ad ulteriore specificazione dei prodotti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la nozione di biomassa ivi prevista comprende quelle solide e quelle liquide nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.
  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le regole per il rifacimento degli impianti a biomasse liquide applicando ai costi di investimento per MW delle biomasse liquide la stessa incidenza proporzionale dei costi di investimento per MW fissata per le biomasse liquide dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2009.
3-quater. 50. Alberto Giorgetti.

ART. 3-quinquies.
(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità).

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
   Art. 3-sexies. – 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-sexiesdecies) è aggiunta la seguente: «p-septiesdecies) area industriale di Ottana».
3-quinquies. 015. Murgia, Rampelli, Petrenga, Piras, Capelli.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
   Art. 3-sexies. – 1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le regioni meridionali e settentrionali del Paese».
3-quinquies. 019. Rampelli, Petrenga.

ART. 4.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)).

  Sopprimerlo.
4. 51. De Lorenzis, Prestigiacomo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nei porti nei quali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: viene previsto un contributo straordinario nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 18 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 in favore dei porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, a 18 milioni di euro per il 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
4. 1. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nei quali almeno fino a o cessazioni con le seguenti: di rilevanza nazionale in stato di crisi aziendale o cessazione.

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole:
18.400.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019 con le seguenti: 38.144.000 di euro per il 2017, 28.112.000 di euro per il 2018 e 16.064.000 di euro per il 2019;
   dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
    9-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2017, a 14 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
4. 4. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: almeno l'80 per cento fino a: in modalità transhipment e.

  Conseguentemente,
   al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 fino alla fine del comma con le seguenti: pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;
   al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000: l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;
   al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.
4. 2. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1 dopo le parole: o cessazioni delle attività terminalistiche aggiungere le seguenti: nonché nei porti di Napoli e Salerno.
4. 21. Sammarco.

  Al comma 1 dopo le parole: o cessazioni delle attività terminalistiche aggiungere le seguenti: nonché, in considerazione della grave crisi occupazionale, nel porto di Gioia Tauro.
4. 50. Scopelliti.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: determinato ed.
4. 10. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Placido, Martelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità di Sistema portuale competente, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, mantiene in ogni caso il controllo pubblico dell'Agenzia di somministrazione, anche in caso di partecipazioni da parte di soggetti privati.
4. 11. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Placido, Martelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: «In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata».
  10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza pelle autorizzazioni.
4. 15. Palese, Tancredi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate).

  1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 C(2014), 6424, del 16 settembre 2014.
  2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziate per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta, di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.
  5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.
4. 016. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. In via sperimentale, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono destinate risorse, nel limite di spesa di euro 3.000.000 annui, per il contrasto del fenomeno di dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo svolgimento di progetti di sviluppo della didattica integrativa da svolgere mediante l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro che perseguono come finalità statutarie: l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero del disagio sociale.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 017. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1:
    la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;
    dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) dello Stretto di Messina».
   b) all'Allegato A:
    al numero 6) la parola: «Messina» è soppressa;
    dopo il numero 8) è aggiunto il seguente: «8-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO DI MESSINA – Porto di Messina».
4. 051. Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1:
    la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»
    dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) del mare di Sicilia orientale 2».
   b) all'Allegato A:
    al numero 9) le parole: «Porti di Augusta e Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Porto di Catania»;
    dopo il numero 9) è aggiunto il seguente: «9-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 2- Porto di Augusta».
4. 050. Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, all'articolo 6, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera b) è soppressa.
4. 052. Prestigiacomo.
(Inammissibile)

ART. 4-bis.
(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

  Sopprimerlo.
4-bis. 50. De Lorenzis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di con la seguente: 5.000.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di con la seguente: 5.000.
4-bis. 52. De Lorenzis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. L'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo è sottoposto a parere tecnico obbligatorio e vincolante, secondo le procedure di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettere f) e g) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4-bis. 51. Coppola, Quintarelli.

ART. 4-ter.
(Trasporto di acqua destinata al consumo umano).

  Al comma 3 sostituire le parole: tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento con le seguenti: sulla base del costo effettivo del servizio.

  Conseguentemente al medesimo comma 3 sopprimere il secondo periodo.
4-ter. 100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede:
   a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 50. Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. All'onere di cui al comma 1, per un importo pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per un importo pari a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 3. Rampelli, Petrenga.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
5. 13. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
5. 12. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017.
5. 11. Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione e «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 1. Di Vita, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2017 aggiungere le seguenti:, con criterio prioritario di riparto misurato sugli indici di povertà e di deprivazione.
5. 4. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 2. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1 e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-quater. Entro il 30 aprile 2017 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 15 marzo 2017, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.
  2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro il 31 maggio 2017, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 2-ter ed è disposto l'utilizzo delle stesse per garantire il funzionamento e i servizi delle nuove strutture di cui al comma 2-bis, fino a 100 milioni di euro, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 2-ter, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 10. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1 e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 2-bis, è assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 9. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1 e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
5. 8. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, a decorrere dall'anno 2017, devono prevedere, tra le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, interventi specifici a sostegno delle incombenze a carico dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione, avviamento al lavoro, sostegno alla vita indipendente.
5. 5. Carfagna, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, devono basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 6. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Negli atti e nei provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a decorrere dall'anno 2017, la ripartizione della quota del fondo alle regioni è determinata in funzione del numero effettivo dei casi di disabilità grave e gravissima censiti nella regione non solo in base alla popolazione della regione medesima. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei trasferimenti relativi al fondo per le non autosufficienze e la piena verificabilità delle modalità di spesa delle risorse erogate, con i medesimi atti è altresì definito un sistema di controllo telematico delle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni.
5. 51. Di Vita, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

ART. 5-bis.
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di riqualificazione e ammodernamento dei servizi raggiunto con la rendicontazione delle risorse utilizzate.
5-bis. 50. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

ART. 6.
(Scuola europea di Brindisi).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di avviare una sperimentazione del medesimo tenore di cui al comma 1 in favore dei figli del personale straniero in servizio presso la Base della NATO a Napoli, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. 2. Sammarco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2019, alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionalmente ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e finanziamento quadriennale delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno.
6. 3. Sammarco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è autorizzato un incremento di spesa pari a 330.000 euro annui per il periodo 2017-2019. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e Istituto musicale di Ceglie Messapica.
6. 50. Ciracì.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-quater, sono aggiunti i seguenti:
   «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (n. 117/10 – Italia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 agosto 2010 C 215, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASI”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
   341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle “zone franche ASI”, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-quinquies:
    a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
    c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
    d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

   341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
   341-octies. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-sexies le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
   341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
   341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:
    a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6. 015. Palese.

ART. 7.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).

  Sopprimerlo.
7. 1. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.
7. 5. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.
7. 46. Mannino, Cariello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. 7. Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si applica la procedura prevista fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. 50. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, in ogni caso, espressamente esclusa l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
7. 42. Mannino, Cariello.

  Dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:
  1.1. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  1.2. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudicatori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal comma 1 attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. 3. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 381 è aggiunto il seguente: «381-bis. Il vertice deve svolgersi in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017».
7. 10. Rampelli, Giorgia Meloni, Petrenga.

  Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi programmati nell'anno in corso.
7. 51. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Emergenza neve).

  1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose che hanno colpito le regioni centro-meridionali del Paese nel mese di gennaio 2017.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 02. Melilla, Marcon, Ricciatti, Duranti, Pannarale, Fratoianni, Scotto, Piras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 806 è aggiunto il seguente:
   «806-bis. Il termine entro cui devono essere assunte le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è prorogato al 31 dicembre 2017».
7. 010. Palese.

ART. 7-bis.
(Princìpi per il riequilibrio territoriale).

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Misure per accelerare la realizzazione degli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione).

  1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, per sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   « 2-bis La società di cui al comma 1, quale società in house delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per:
    a) l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione operando in qualità di soggetto responsabile per l'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, centrale di committenza e stazione appaltante qualificata per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    b) l'accelerazione della realizzazione degli investimenti pubblici e l'attuazione delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 3 e 6 comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
    c) la valutazione, la redazione e la verifica dei progetti, in coerenza con il ruolo assegnatole di soggetto responsabile per il rilancio degli investimenti».

   2-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis alla Società possono essere assegnate apposite sovvenzioni. Gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di centrale di committenza possono essere posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 119 del Regolamento UE 1303/2013.

  2. Al fine di sostenere l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, supportare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le Regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie della programmazione 2014-2020, accelerare la realizzazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma e nei diversi strumenti di cooperazione rafforzata, il CIPE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno approva un apposito Piano operativo «Azione di Sistema», attuato da Invitalia, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con apposite direttive, il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche al fine di regolare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
  4. Per le finalità di cui ai commi precedenti alla società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 non si applicano le disposizioni in materia di personale previste dagli articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
7-bis. 050. Palese.

  Dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Fondo compensativo per il Mezzogiorno).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo compensativo per il Mezzogiorno», da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  2. Il Fondo è alimentato con gli utili di gestione provenienti dalla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.
  3. Le risorse dei cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e negli anni successivi fino a che il loro ammontare sia pari al valore delle attività finanziarie che risultavano a disposizione della predetta Società alla data del 4 maggio 2016, dedotto l'importo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
  4. I beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo sono disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
7-bis. 052. Taglialatela, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.
(Interventi in favore della Regione Sardegna).

  1. Lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima Regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

7-bis. 053. Murgia, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1.

(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico).

  1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i Comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.
  2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.
  3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai Comuni siti nelle Regioni del Mezzogiorno.
  4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.

7-bis. 054. Rampelli, Petrenga.

ART. 7-ter.
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7-ter. 100. La Commissione.

ART. 7-quater.
(Misure in materia di credito di imposta).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 105 è aggiunto il seguente:
   «105-bis. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno; a tal fine, a decorrere dal 2017, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua, in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.
7-quater. 40. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno).

  1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.
  2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.
  3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.
  4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
  5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.
  6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:
   a) operazioni di importazione;
   b) operazioni di deposito;
   c) operazioni di confezionamento;
   d) operazioni di trasformazione;
   e) operazioni di assemblaggio;
   f) operazioni di riesportazione.

  7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
  8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
  9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:
   a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
   d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
   e) la lottizzazione dei terreni;
   f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
   h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
   i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

  11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

  12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
  13. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.
  14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: a) imprese insediate; b) occupazione creata; c) volume di affari; d) entità consuntivata dei benefìci.
  16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.
  17. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
7-quater. 01. Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Costituzione di una Zona economica speciale nell'area della città di Matera).

  1. In considerazione della proclamazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019, è costituita nell'area della città una Zona economica speciale (ZES), al fine di creare le condizioni per favorire l'insediamento nelle ZES di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse al sostegno all'obiettivo convergenza.
  2. La Regione Basilicata, in accordo con il Comune di Matera, definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero. L'operatività della ZES decorre dal 1o gennaio 2018. Le agevolazioni sono applicate da quella data sino al 31 dicembre 2024.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 4 e 5 le imprese che svolgono attività di natura agricola, industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore artistico e culturale. Sono escluse le imprese che operano nei settori finanziario, bancario e assicurativo.
  4. Le imprese di nuova costituzione che avviano una nuova attività economica nelle ZES, per i primi due anni, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sugli aiuti compatibili con il mercato interno;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, relativamente ai contratti a tempo indeterminato.

  5. Per le imprese di nuova costituzione di cui al comma 4, a decorrere dal terzo anno dalla data di costituzione, e per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 4, lettere a) e b), riconosciute nella misura del 50 per cento, e d), riconosciuta nella misura del 30 percento. La Regione Basilicata può introdurre ulteriori agevolazioni o prolungare l'arco temporale applicativo a valere sulle risorse comunitarie di sua competenza, destinate al sostegno dell'obiettivo convergenza.
  6. Il godimento dei benefici di cui ai commi 4 e 5 è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data di costituzione, pena la revoca dei benefici concessi; le imprese già esistenti per almeno 5 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018;
   b) almeno il 70 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Basilicata;
   c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 50 per cento del fatturato di ciascun esercizio e nel limite complessivo dello stanziamento previsto dal comma 8.

  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per la Presidenza del G7 e per Matera capitale europea della cultura 2019.
7-quater. 014. Latronico.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Zone franche in aree portuali).

  1. Ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità di sistema portuale, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7-quater. 015. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.
(Aree portuali nelle Regioni convergenza)

  1. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7-quater. 051. Taglialatela, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1.

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2017».
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7-quater. 050. Petrenga, Palese.
(Inammissibile)

ART. 7-quinquies.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

  Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti: all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

  Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: finalità fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: interventi diversi purché rispondano ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o siano comunque volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-quinquies. 50. Covello, Palese.

ART. 7-sexies.
(Programma «Magna Grecia» – Matera verso il Mediterraneo).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le misure che assicurino l'evidenza pubblica in tutte le fasi delle procedure.
7-sexies. 50. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna una cifra pari a 300.000 euro per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.
7-sexies. 51. Palese, Cariello.

  Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.1.

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze destina al Comune di Napoli la somma necessaria a estinguere il debito ad essa notificato con atto di pignoramento in data 20 dicembre 2016, e relativo ai rapporti commissori tra il Commissario straordinario per il terremoto dell'Irpinia del novembre 1980 e il «Consorzio ricostruzione otto», pari a 120 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
7-sexies. 050. Taglialatela, Petrenga.
(Inammissibile)

ART. 7-septies.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: creditori dell'azienda medesima aggiungere le seguenti: e, qualora il trasferimento, anche parziale, non pregiudichi le fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva di cui al comma 8, lettera a).
7-septies. 40. Latronico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
7-septies. 41. Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere i seguenti:

Art. 7-octies.
(Disposizioni in materia di fusioni di comuni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016).

  1. In riferimento agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, di cui all'articolo 15 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
  2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità, attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
  3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dispongono strumenti normativi volti a semplificare ed accelerare le fasi che ricorrono nelle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7-novies.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale per i comuni oggetto di fusione).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 4-bis, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione.
  3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  5. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
  6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 7-decies.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti dagli eventi sismici ed oggetto di fusioni).

  1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
  2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
  3. Le richieste sono presentate per via telematica al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.
  4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.
  5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.
  6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7-septies. 03. Ricciatti, Scotto, Fratoianni, Zaratti, Nicchi, Costantino, Duranti, Piras, Melilla, Quaranta, Sannicandro, Ferrara, Gregori, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Fava, Martelli, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Carlo Galli, Pannarale, Placido.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguente modificazioni:
   a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: «1. È concessa nel limite di 124, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 250 milioni di euro per l'anno 2017, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in favore:»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiungete le seguenti: «e di 250 milioni di euro per l'anno 2017»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno» e dopo le parole: «All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 270 milioni di euro per l'anno 2017,»;
   d) al comma 5, dopo le parole: «nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e 520 milioni di euro per l'anno 2017,».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede attraverso le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
7-septies. 02. Ricciatti, Placido, Airaudo, Martelli, Duranti, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:
   a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7-septies. 050. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e per gli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, alla regione Abruzzo è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per un primo e preliminare stanziamento per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.
7-septies. 022. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e per gli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, che hanno subito danni, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, usufruiscono, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della sospensione o del differimento, per un periodo fino ad un anno, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
7-septies. 023. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dal 5 gennaio 2017, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2.».
7-septies. 031. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.».
7-septies. 027. Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
7-septies. 026. Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.»
7-septies. 033. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 028. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle aree classificate, a partire dal 2006, ad alto e a medio rischio sismico.
  2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
7-septies. 016. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7-septies. 018. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7-septies. 020. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economica e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
  2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
7-septies. 021. Nastri, Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Istituzione della zona franca nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e loro successive integrazioni, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
7-septies. 01. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Marcon, Duranti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 054. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 013. Palese.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-septies. 032. Colletti, Castelli, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture.».
7-septies. 011. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. Al fine di garantire lo sviluppo infrastrutturale e la messa in sicurezza dei territori, il cinquanta per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle regioni del Mezzogiorno.
7-septies. 017. Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. A decorrere dal 1o marzo 2017 le risorse attualmente destinate dalla Società Italiana per le Imprese all'Estero – SIMEST S.p.A. ai sensi delle leggi e norme regolamentari vigenti a interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione di imprese nazionali sono destinate al finanziamento di imprese localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
7-septies. 051. Taglialatela, Rampelli, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. All'articolo 1, comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «ricorso n. 7234 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso n. 734 del 2014».
7-septies. 052. Palese.

  Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:

Art. 7-octies.

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2-bis) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, dopo il capoverso comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
   «3-ter.1 Il Comune provvede altresì alla contestuale pubblicazione, nella home page del sito web istituzionale, degli atti e dei documenti nonché di tutte le informazioni relative al piano di cui al comma 3-bis al fine di garantire la piena conoscenza e la massima condivisione da parte dei cittadini, anche nell'ottica di promuoverne la diffusione tra le categorie più deboli.».
7-septies. 053. Mannino.
(Inammissibile)