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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 31 gennaio 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-01412 – Iniziative volte a prevenire e contrastare la diffusione del citomegalovirus

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 22 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 18 minuti
 Area Popolare - NCD – Centristi per l'Italia 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 16 minuti
Civici e Innovatori 15 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 15 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 15 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 14 minuti
 Misto: 22 minuti
  Conservatori e Riformisti 6 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl n. 2 – Trattati internazionali, basi e servitù militari

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

• discussione generale: 8 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore per la maggioranza 20 minuti 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 19 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 46 minuti 4 ore e 40 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 1 ora e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 33 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 31 minuti 24 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 31 minuti 20 minuti
 Area Popolare - NCD – Centristi per l'Italia 31 minuti 19 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti 17 minuti
Civici e Innovatori 30 minuti 16 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 30 minuti 16 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 30 minuti 16 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 30 minuti 15 minuti
 Misto: 31 minuti 22 minuti
  Conservatori e Riformisti 8 minuti 6 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 8 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 3 minuti
  UDC 3 minuti 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 3 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-01249 e abb. – Iniziative volte ad agevolare il trasferimento di detenuti stranieri nei Paesi d'origine

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 16 minuti
 MoVimento 5 Stelle 32 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 22 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 18 minuti
 Area Popolare - NCD – Centristi per l'Italia 17 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 16 minuti
Civici e Innovatori 15 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 15 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 15 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 14 minuti
 Misto: 22 minuti
  Conservatori e Riformisti 6 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 gennaio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Gribaudo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Misiani, Mucci, Orlando, Pannarale, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Gribaudo, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Misiani, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 gennaio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VILLAROSA: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari» (4255);
   BRAGA e D'OTTAVIO: «Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili» (4256);
   ALBERTI: «Disposizioni urgenti per affrontare la situazione di emergenza ambientale e industriale nella provincia di Brescia» (4257);
   PANNARALE ed altri: «Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario» (4258).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FITZGERALD NISSOLI ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia, che l'hanno perduta a seguito di espatrio» (3471) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brunetta.

  La proposta di legge DELLAI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (4182) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Rubinato.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XI Commissione (Lavoro):

  FUCCI: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare» (4061) Parere delle Commissioni I, V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società EXPO 2015 Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 492).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 4 gennaio 2017, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo alla Libera università internazionale degli studi sociali (LUISS) «Guido Carli», per la realizzazione di un corso di formazione per funzionari parlamentari afghani.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera k-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno 2015 (Doc. CLXXXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 30 gennaio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (COM(2017) 29 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2017) 43 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2017) 44 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017 (386).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in merito alla legge regionale sul turismo della Lombardia, con riferimento alla sostanziale penalizzazione delle strutture ricettive che danno accoglienza ai richiedenti asilo o ospitalità al personale delle forze dell'ordine fuori sede – 3-02742

A)

   PELUFFO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   dalla stampa nazionale e locale si apprende quanto segue: in data 16 settembre 2015 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una nuova legge regionale sul turismo che stanzia cinque milioni di euro in tre anni. Insieme alla legge è stato approvato anche un emendamento che concede la possibilità di accedere ai bandi di finanziamento regionale per «strutture ricettive alberghiere e non alberghiere» solo «qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica», specificando che «nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi»;
   in vigenza dell'attuale disciplina normativa che discende dal titolo V della parte II della Costituzione, e segnatamente dall'articolo 117, nonché della giurisprudenza uniforme della Corte costituzionale (ad esempio, sentenza n. 197 del 2003), la potestà normativa delle regioni in materia di turismo incontra dei limiti nelle leggi statali di principio e di coordinamento, oltre che nelle discipline di esclusiva competenza legislativa statale, come il diritto privato, il diritto penale, le norme giurisdizionali;
   tale provvedimento, di fatto, penalizzerà nei bandi le strutture ricettive che in maniera volontaria dànno accoglienza ai richiedenti asilo, scoraggiando gli albergatori lombardi che volessero mettersi spontaneamente a disposizione per iniziative di accoglienza, configurando così, ad avviso dell'interrogante, una violazione del diritto di asilo riconosciuto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della Costituzione;
   la formulazione della legge regionale secondo l'interrogante viola il principio di concorrenza e di uguaglianza tra le aziende alberghiere, che non possono essere discriminate con l'esclusione dai bandi;
   la normativa di cui trattasi penalizzerà anche le strutture ricettive che, sulla base di accordi con il Ministero dell'interno, danno ospitalità al personale delle forze dell'ordine fuori sede –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra;
   se non ritengano di assumere ogni iniziativa di competenza per salvaguardare il diritto di asilo e i principi di uguaglianza e libera concorrenza e garantire il rispetto degli accordi di coordinamento nazionale finalizzati all'ospitalità del personale di sicurezza fuori sede. (3-02742)


Chiarimenti in ordine al disimpegno di risorse del Piano di azione coesione e iniziative per garantire la piena operatività ed efficienza dell'Agenzia per la coesione territoriale – 3-02743

B)

   LATRONICO. — Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   le risorse già destinate agli interventi del piano di azione coesione, che risultavano essere non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, sono state utilizzate dal comma 122 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 per la copertura degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni per il 2018, mediante la riprogrammazione delle risorse; il Governo ha giustificato lo storno sostenendo che altrimenti tali risorse sarebbero andate perdute;
   il comma 123 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 dispone che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, il gruppo di azione coesione provvede all'individuazione delle linee di intervento del piano di azione coesione che saranno oggetto di riprogrammazione in conseguenza della riduzione delle risorse destinate al piano stesso, mediante modifica alle relative dotazioni nell'ambito del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987;
   in aggiunta alla situazione dei fondi strutturali relativi al periodo 2007-2013, che rischiano di essere persi definitivamente, in quanto non riconosciuti dall'Unione europea, o perfino restituiti dalle regioni ritardatarie (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nel dicembre 2014 il Governo ha proceduto al dimezzamento delle risorse nazionali relative alla politica di coesione relativa al periodo 2014-2020, per la definizione del nuovo quadro strategico nazionale;
   l'attività dell'Agenzia per la coesione territoriale (istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), finalizzate ad imprimere una svolta decisiva nella capacità di spesa dei fondi europei e sostenere pertanto lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno, risulta essere inadeguata rispetto alle finalità per le quali l'Agenzia era stata istituita;
   il prodotto interno lordo nel Mezzogiorno è crollato del 13,6 per cento (6,7 per cento negli ultimi 2 anni), si è allargato il divario tra Centro-Nord e Sud per quanto riguarda il prodotto interno lordo pro capite, sceso al 56,6 per cento. Nei sette anni di crisi, nel Sud si sono persi oltre 620 mila posti di lavoro (il 62 per cento del totale della perdita di lavoro in Italia), facendo crollare la forza lavoro a 5,8 milioni di persone, con una perdita dell'occupazione del 9,6 per cento;
   si registra la mancanza di significative misure del Governo Renzi in favore del Mezzogiorno, salvo la recente sortita relativa alla creazione di un Ministero per il Mezzogiorno, di cui sono prova, a giudizio dell'interrogante, il disimpegno economico in danno delle aree sottoutilizzate e la generale scarsa attenzione governativa riguardo alla questione meridionale –:
   quali siano gli effetti del disimpegno di risorse del piano di azione coesione, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, con particolare riferimento alla regione Basilicata;
   quale sia lo stato di attuazione delle previsione del comma 123 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 in materia di riprogrammazione del piano di azione coesione;
   quali iniziative si intendano adottare per garantire la piena operatività e l'efficienza dell'Agenzia per la coesione territoriale. (3-02743)


Iniziative di competenza in merito alla sicurezza del trasporto valori sull'autostrada Adriatica A14 – 3-02260

C)

   LATTUCA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in data 16 maggio 2016, intorno alle ore 18:30, lungo l'autostrada Adriatica A14, fra i caselli romagnoli di Valle del Rubicone e Cesena, in direzione nord, si è verificato un assalto a due mezzi blindati portavalori con modalità paramilitari;
   un commando di almeno 6 uomini, come raccolto dalle testimonianze delle guardie giurate e di altri automobilisti, ha assaltato i due mezzi a colpi di mitra;
   per cinque minuti decine di proiettili sono stati scaricati sull'abitacolo e, nonostante l'attivazione del sistema schiumogeno antifurto, i banditi sono riusciti comunque a prelevare uno dei sacchi di danaro trasportati con un bottino di qualche centinaia di migliaia di euro;
   i banditi, sempre secondo la ricostruzione dei testimoni, sono risaliti sulle automobili e, più a nord, altri complici hanno bloccato le carreggiate con auto di traverso e spargendo chiodi sul manto stradale, con il risultato di bucare gli pneumatici di alcuni mezzi pesanti che hanno complicato ulteriormente le operazioni di inseguimento del commando;
   gli stessi banditi hanno sequestrato un'automobile di grossa cilindrata ad un malcapitato automobilista, per poi incendiare le autovetture con cui erano scappati e dileguarsi presumibilmente nei campi;
   è la prima volta che l'A14, nel tratto romagnolo, così come nei tratti dell'Abruzzo e della Puglia, viene interessata da rapine sempre ai danni di portavalori;
   le armi impiegate e le modalità usate dal commando evidenziano che si tratta di specialisti e tutto il quadro presenta elementi assolutamente inquietanti, che allarmano operatori di sicurezza e opinione pubblica –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, in considerazione del ripetersi di simili episodi, in merito alla sicurezza del trasporto valori e se non ritenga opportuno convocare, alla sua presenza, una riunione straordinaria del comitato della sicurezza e dell'ordine pubblico presso la prefettura di Forlì, al fine di predisporre un potenziamento delle forze dell'ordine in termini di mezzi e di uomini e un maggior pattugliamento del tratto autostradale in questione, per assicurare un più capillare controllo del territorio. (3-02260)


Iniziative di competenza in relazione ad atti intimidatori ai danni di un centro di ristorazione sociale operante a Gioia del Colle (Bari) – 3-02540

D)

   LOSACCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nella notte del giorno 5 ottobre 2016 un attentato incendiario ha interessato presso Gioia del Colle un centro di ristorazione sociale realizzato dall'azienda Ladisa spa e dal comune;
   suddetta struttura, la cui inaugurazione era prevista per il giorno 6 ottobre 2016, era stata già fortemente danneggiata da un incendio il 5 febbraio 2016, su cui sono ancora in corso indagini da parte delle autorità competenti;
   altri episodi di furti e danneggiamenti hanno in questi mesi segnato la vita dell'azienda che si è aggiudicata anche la commessa della refezione scolastica del comune di Gioia del Colle, con un servizio particolarmente attento alla sostenibilità e all'ambiente;
   il centro ha come obiettivo quello di fornire pasti, circa 30, a chi è in difficoltà per almeno cinque giorni la settimana e potrà essere aperto anche in altre occasioni, su richiesta del comune che ne declinerà le modalità di accesso –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di rafforzare l'attività di vigilanza presso la struttura indicata e scongiurare il ripetersi degli inquietanti episodi sopra evidenziati. (3-02540)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (A.C. 3671-BIS-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FABBRI ED ALTRI; FANUCCI ED ALTRI (A.C. 3609-3884)

A.C. 3671-bis-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3671-bis-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza, della raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei princìpi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi generali).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti princìpi generali:
   a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
   b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
   c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;
   e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;
   f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
   g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
   h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
   h-bis) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, copia degli atti da notificare sia inserita nell'area del sito internet della società Infocamere Scpa riservata al debitore; individuare le modalità con cui il debitore può accedere alla predetta area riservata nonché il termine che deve decorrere dall'inserimento degli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;
   i) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
   l) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge;
   m) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:
    1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;
    2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);
    3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:
     3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;
     3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;
     3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;
     3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
     3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
     3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
     3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);
   n) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
   o) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Principi generali).

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: probabilità con la seguente: pericolo.
2. 18. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica.
2. 50. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e di vigilanza sull'impresa aggiungere le seguenti: e dell'incaricato della revisione legale.
2. 15. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori; si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    1) accertata impossibilità per il debitore di onorare i debiti pregressi;
    2) affidabilità del debitore, valutata in relazione ai seguenti elementi:
     2. 1) esercizio dell'attività da almeno cinque anni;
     2. 2) assenza di cessioni di aziende o rami di aziende nei due anni precedenti all'avvio della procedura;
     2. 3) diminuzione del patrimonio netto in misura non superiore al 50 per cento rispetto alle risultanze contabili del periodo d'imposta precedente all'avvio della procedura;
     2. 4) regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
     2. 5) assenza di verifiche fiscali nei due anni precedenti l'avvio della procedura, ovvero notifica di avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati in misura non superiore a:
   2. 5. 1) 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
   2. 5. 2) 5 per cento degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
   2. 5. 3) 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
2. 54. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: alle proposte aggiungere le seguenti: di concordato o di ristrutturazione.
2. 51. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera h-bis), dopo le parole: all'indirizzo aggiungere le seguenti: del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole:
che, quando con le seguenti: una procedura telematica alternativa, quando;
   sostituire le parole da: copia degli atti fino a: decorrere dall'inserimento degli con le seguenti: individuando le modalità e i termini di accesso agli;
   dopo le parole: attivo l'indirizzo aggiungere le seguenti: del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o.
2. 52. Coppola.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: organi di gestione aggiungere le seguenti:, revisione della disciplina dei compensi spettanti agli organi di gestione per incentivare la riduzione della durata.
2. 53. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole:, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti.
2. 17. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: ai compensi dei professionisti, aggiungere le seguenti: che devono essere calcolati sulla base dei minimi tariffari, con aumenti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale, e che non devono mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa.
2. 20. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, lettera m), alinea, dopo le parole: con adeguamento aggiungere le seguenti: e potenziamento.
2. 11. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
2. 13. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera n) sostituire le parole da: il Ministero della giustizia fino a: procedure concorsuali con le seguenti: ciascun tribunale appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.
2. 10. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA

Art. 3.
(Gruppi di imprese).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e a coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
   b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
   c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;
   d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
   e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;
   f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

  2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:
   a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
   b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
   c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
   d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
   e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
   f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.

  3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:
   a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
   b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
   c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:
    1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;
    2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile;
    3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
    4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;
   d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).

A.C. 3671-bis-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   0a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;
   a) attribuire la competenza ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi a un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti; prevedere che l'organismo di composizione della crisi scelto dal debitore, su istanza di quest'ultimo, affidi a un esperto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a seguito di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possano essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati, di cui alla lettera c) del presente comma, dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che l'organismo di composizione della crisi, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori e, in caso negativo, ne dia segnalazione al pubblico ministero presso il tribunale competente per il luogo in cui il debitore ha sede;
   b) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera g), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede;
   c) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa qualora, entro i successivi tre mesi, il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale; tipizzare altresì le segnalazioni che la cancelleria del giudice civile o penale deve inviare al presidente della sezione specializzata in materia di impresa; prevedere le precauzioni, anche sul piano organizzativo e tecnologico, che consentano di secretare le segnalazioni di cui alla presente lettera;
   d) stabilire che il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, a seguito delle segnalazioni ricevute, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
   e) prevedere che il presidente della sezione specializzata in materia di impresa o un giudice da lui delegato, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d) del presente comma, affidi a un esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), l'incarico di individuare le misure idonee a superare la crisi, anche mediante un accordo tra il debitore e i creditori, fissando un congruo termine entro il quale le medesime misure devono essere pienamente attuate al fine di evitare l'aggravamento della situazione debitoria; prevedere che il termine possa essere prorogato solo a seguito di significativi progressi nell'attuazione delle misure e, in ogni caso, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi; prevedere che, scaduto il termine assegnato, il giudice, sulla base di un'aggiornata relazione dell'esperto incaricato ai sensi della presente lettera, verifichi la piena attuazione delle misure idonee a superare la crisi e, in caso negativo, disponga la pubblicazione della predetta relazione nel registro delle imprese; precisare altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;
   f) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera a) o che sia stato convocato ai sensi della lettera d) di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa incaricato ai sensi della lettera e) riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima;
   g) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera a) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità;
   h) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera a) e il procedimento dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell'organismo di composizione della crisi di cui alla predetta lettera a), il creditore qualificato sospende la segnalazione al presidente della citata sezione specializzata; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dà comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera a), entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera c), qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).

  Sopprimere la lettera 0a).
4. 50. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prevedere l'istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede, un componente designato dalla Camera di Commercio tra gli iscritti in un elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo medesimo, un componente designato da associazioni di categoria tra gli iscritti al predetto elenco; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'Organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera c) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:

    alla lettera b) sostituire le parole da: il presidente fino alla fine della lettera, con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a);
    alla lettera c):
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a);
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a), se;
     sopprimere le parole da: prevedere le precauzioni fino alla fine della lettera;
    alla lettera d) sostituire le parole: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, a seguito delle segnalazioni ricevute, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale;
    sopprimere la lettera e);
    alla lettera h) sostituire le parole da: dinanzi alla sezione specializzata fino a: prevedere che l'organismo di composizione della crisi con le seguenti: iniziato a norma della lettera c), prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera a), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera a).
   all'articolo 13, comma 1, sopprimere le lettere f-bis, f-ter, f-quater.
4. 60. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prevedere l'istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), un componente designato dalla Camera di Commercio tra gli iscritti al predetto albo, un componente designato da associazioni di categoria tra gli iscritti al predetto albo; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'Organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera c) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:

    alla lettera b) sostituire le parole da: il presidente fino alla fine della lettera, con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a);
    alla lettera c):
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a);
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a), se;
     sopprimere le parole da: prevedere le precauzioni fino alla fine della lettera;
    alla lettera d) sostituire le parole: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, a seguito delle segnalazioni ricevute, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale;
    sopprimere la lettera e);
    alla lettera h) sostituire le parole da: dinanzi alla sezione specializzata fino a: prevedere che l'organismo di composizione della crisi con le seguenti: iniziato a norma della lettera c), prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera a), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera a).
4. 60.(Testo modificato nel corso della seduta) Mazziotti Di Celso.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ad assistere il debitore fino alla fine della lettera, con le seguenti: sulla procedura di composizione assistita della crisi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede, al fine di addivenire, su istanza del debitore, a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sopprimere la lettera
c);
    alla lettera d) dopo le parole: segnalazioni ricevute aggiungere le seguenti: o su istanza del debitore;
    alla lettera e) sostituire le parole: e, in caso negativo, disponga la pubblicazione nel registro delle imprese della predetta relazione con le seguenti:; prevedere che, qualora l'esperto nominato non individui misure idonee a superare la crisi e ritenga sussistere lo stato di insolvenza, ne dia segnalazione al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede;
    sopprimere la lettera h);
   all'articolo 6, comma 1:
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere l'inammissibilità di proposte che, in considerazione del loro contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria;
    dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) prevedere l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
   f-ter) prevedere che se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese;
   f-quater) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti di cui alla lettera f-bis).
4. 61. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ad assistere il debitore fino alla fine della lettera con le seguenti: a un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti.
4. 51. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 5. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: pubblici qualificati fino alla fine della lettera con le seguenti: qualificati, come l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.
4. 52. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono con le seguenti: soggetto a responsabilità dirigenziale.
4. 9. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:, anche stabilendo il numero di mesi di scadenze inadempiute da segnalare.
4. 53. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: i componenti di questi ultimi aggiungere le seguenti: e il revisore legale.
4. 11. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nel più breve termine possibile con le seguenti: entro sei mesi.
4. 12. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il presidente della sezione fino a: precisare con le seguenti: l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d), affidi a un soggetto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi, precisando.
4. 54. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a un esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) con le seguenti: ad un professionista indipendente, iscritto presso l'organismo di composizione della crisi istituito presso la sezione specializzata di cui alla lettera a).
4. 55. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui la società ha sede, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni di questi prodottesi successivamente alla predetta segnalazione;.
4. 56. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera a), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;.
4. 56.(Testo modificato nel corso della seduta) Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: che abbia presentato l'istanza fino alla fine della lettera con le seguenti: di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori.
4. 57. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
4. 59. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
prevedere, in ogni caso, che, non oltre la scadenza del termine di cui alla lettera e), l'organismo di composizione della crisi attesti se l'imprenditore abbia messo in atto le misure idonee a porre rimedio alla crisi e, in caso negativo, ne dia comunicazione al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede; stabilire che a tale comunicazione si provveda anche quando l'imprenditore non partecipi, senza giustificato motivo, al procedimento innanzi all'organismo;.
4. 58. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i)
prevedere che il presidente della sezione specializzata di cui alla lettera h) convochi immediatamente l'imprenditore e, quando occorra, affidi all'organismo di composizione della crisi l'incarico di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; stabilire che, se dalla relazione depositata dal predetto organismo risulta che l'impresa è in stato di crisi, il presidente assegni un termine per intraprendere le misure idonee a porvi rimedio.
4. 24. Mazziotti Di Celso.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
   b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
   c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
   d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
   e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
   f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Procedura di concordato preventivo).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;
   b) stabilire i casi di legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza e non di mera crisi, nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo, ferma restando la disciplina in materia di proposte concorrenti vigente alla data entrata in vigore della presente legge;
   c) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
   d) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;
   e) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne; 
   f) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;
   g) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
   h) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
   i) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;
   i-bis) integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:
    1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;
    2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
    3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;
   l) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;
   m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;
   n) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
   o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;
   p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai princìpi dettati dal codice civile;
   b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;
   c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:
    1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;
    2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;
    3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Procedura di concordato preventivo).

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 50. Mazziotti Di Celso.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; escludere la legittimazione del terzo in pendenza della procedura di composizione assistita davanti all'organismo di composizione di cui all'articolo 4.
6. 6. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: impresa soggetta alla procedura aggiungere le seguenti: nei casi in cui il concordato non abbia esito positivo, in quanto dichiarato inammissibile o revocato o non approvato o non omologato.
6. 8. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: siano prededucibili aggiungere le seguenti: nella misura del 50 per cento.
6. 33. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: siano prededucibili aggiungere le seguenti: limitatamente al credito di rivalsa IVA.
6. 32. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:; nel computo dei voti non si tiene conto dei creditori astenuti e di quelli che non hanno espresso il voto.
6. 16. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria.
6. 17. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Procedura di liquidazione giudiziale).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

  2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:
   a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
   b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;
   c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
   d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;
   e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.

  3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.

  4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:
   a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
   b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:
   a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge;
   b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;
   c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

  6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:
   a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
   b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;
   c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

  7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.
  8. Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:
   a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
   b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
   c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
   d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
   e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
   g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.

  9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:
   a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;
   b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:
    1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;
    2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;
    3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);
    4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti.
   b-bis) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

  10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:
   a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;
   b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dal liquidatore giudiziale e le procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;
   c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;
   d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Procedura di liquidazione giudiziale).

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;
   a-ter) stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nel sito internet del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia;
   a-quater) specificando che non possano essere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.
7. 2. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: agevolare con le seguenti: prevedere un unico e più ampio termine per.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: alla sola ipotesi in cui l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell'impedimento.
7. 6. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole:, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive.
7. 7. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).
7. 8. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: dal liquidatore giudiziale e le procedure con le seguenti: dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 10, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.
7. 12. Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 10, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei casi in cui il corrispettivo di cessione versato dal cessionario, ovvero pattuito dal cedente con il cessionario, rispetti il limite quantitativo specificato dal citato articolo, avuto riguardo al valore nominale del credito ceduto.
7. 50. Giuseppe Guerini.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Esdebitazione).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;
   b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
   c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Sovraindebitamento).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
   b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
   c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;
   c-bis) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
   c-ter) includere nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'indicazione del rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio in relazione al reddito disponibile del debitore, dedotto quanto necessario a un dignitoso tenore di vita, al momento dell'erogazione del finanziamento;
   d) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
   e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
   f) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
   g) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
   h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
   i) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera c-ter), con la seguente: c-ter) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
9. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3671-bis-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Privilegi).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale, speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Privilegi).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo procede, altresì, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali, mediante l'introduzione di una soglia predeterminata di soddisfacimento del credito.
10. 50. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Garanzie non possessorie).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
   b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;
   c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei princìpi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
   d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;
   e) prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: introdurre con la seguente: regolamentare.
11. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3671-bis-A – Articolo 11-bis

ARTICOLO 11-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
   b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  Sopprimerlo.
*11-bis. 50. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*11-bis. 51. Gasparini.

  Sopprimerlo.
*11-bis. 54. Vignali.

  Sopprimerlo.
*11-bis. 56. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Sopprimerlo.
*11-bis. 58. Russo, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
**11-bis. 52. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
**11-bis. 53. Gasparini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
**11-bis. 55. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
**11-bis. 57. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
**11-bis. 59. Russo, Sarro.